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CONTRATTI A TERMINE DOPO LA
RIFORMA FORNERO E IL D.L. 76/13
Autore - Roberto VinciarelliAutore - Roberto Vinciarelli
1
Il contratto a tempo determinato
I contratti di lavoro a termine configurano
un’eccezione alla regola generale della durata
indeterminata del rapporto di lavoro.
«Il contratto di lavoro subordinato a tempo«Il contratto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato costituisce la forma comune dicostituisce la forma comune di
rapporto di lavororapporto di lavoro»
2
Il contratto a tempo determinato
In linea generale : la stipulazione di un contratto di
lavoro a termine è ammessa solo in presenza di
ragioni di carattere tecnico,produttivo, organizzativocarattere tecnico,produttivo, organizzativo
o sostitutivoo sostitutivo.
Dette ragioni devono essere specificate, a pena diessere specificate, a pena di
nullità, in apposito atto scrittonullità, in apposito atto scritto.nullità, in apposito atto scrittonullità, in apposito atto scritto.
Incombe sul datore di lavoro l’oneredi lavoro l’onere di indicarle nel
contratto in modo circostanziato e puntuale, al fine di
assicurarne la trasparenza e la veridicità, nonché la
loro immodificabilità nel corso del rapporto
3
Il contratto a tempo determinato
Ragioni tecnicheRagioni tecniche: riferite alla fase di avvio di
innovazioni tecnologicheinnovazioni tecnologiche con l’introduzione di
nuovi strumenti e macchinarinuovi strumenti e macchinari, ovvero legate allo
sviluppo tecnico degli strumenti di lavoro e
dell’organizzazione produttiva.
Ragioni produttiveRagioni produttive: riferite a punte o fasi diRagioni produttiveRagioni produttive: riferite a punte o fasi di
incremento della produzioneincremento della produzione e dei servizi anche
riferibili all’attività ordinaria dell’azienda.
Ragioni organizzativeRagioni organizzative: riferite alle modalità di
utilizzazione e distribuzione del personale
dipendente.
4
Ragioni sostitutive
Ragioni sostitutiveRagioni sostitutive: riferite alla sostituzione di
personale assente. In particolare, a titolo
esemplificativo, rientrano le seguenti ipotesi:
a) lavoratori assenti con diritto alla conservazione
del posto di lavoro di cui all’art.2110 c.c.
(malattia, gravidanza, puerperio, infortunio);
b) lavoratori temporaneamente assenti per trasfertab) lavoratori temporaneamente assenti per trasferta
c) lavoratori temporaneamente inidonei a svolgere
le propria mansioni;
d) lavoratori in ferie;
e) lavoratori temporaneamente all’estero
5
AGEVOLAZIONE art. 4, c. 3 D. lgs 151/2001
BENEFICIARI: aziende con meno 20 unitàaziende con meno 20 unità che assumano con
contratto a tempo determinato per sostituire lavoratori in
congedo ex art. 4 Dlgs 151/01.
Se il datore si è rivolto ad un'Agenzia di lavoro temporaneo,
l'impresa recupera dalla società le somme corrispondenti allo
sgravio da essa ottenuto.
Il beneficio spetta anche alle aziende che assumono conIl beneficio spetta anche alle aziende che assumono con
contratto a termine di natura subordinata al fine di sostituire una
lavoratrice autonomalavoratrice autonoma (esercenti attività commerciali, artigiane,esercenti attività commerciali, artigiane,
cd ecccd ecc.) assente per maternità.
Le aziende, appartenenti a qualsiasi settore possono avere o
meno la caratteristica di imprese.
6
AGEVOLAZIONE art. 4, c. 3 D. lgs 151/2001
INCENTIVI:
sgravio contributivo (in misura pari al 50% della
contribuzione previdenziale dovuta dai datori) previsto a
favore dei soggetti che assumono, in sostituzione di lavoratori
in congedo, personale con contratto a tempo determinato o
con contratto di somministrazione di lavoro.con contratto di somministrazione di lavoro.
Il beneficio contributivo si applica fino al compimento di un
anno di età del figlio della lavoratrice o del lavoratore in
astensione e, per un anno, dall'accoglienza del minore
adottato o in affidamento..
7
AGEVOLAZIONE art. 4, c. 3 D. lgs 151/2001
CONDIZIONI PER IL BENEFICIO:
l'assunzione può avvenire anche con anticipo fino ad unfino ad un
mesemese rispetto al periodo di inizio del congedo.
I CCnl possono prevedere anche anticipi di durata maggiore.
In caso di sostituzione di un lavoratore a tempo pieno con
due lavoratori a tempo parziale, lo sgravio compete quandodue lavoratori a tempo parziale, lo sgravio compete quando
la somma dell'orario dei soggetti assunti in sostituzione sia
pari o non superiore a quello del lavoratore sostituito.
In caso di superamento dell'orario il beneficio non può essere
riconosciuto, neanche parzialmente (msg. Inps 28/01);
la agevolazione contributiva è concessa pure laddove non vi
sia identità di mansionesia identità di mansione tra lavoratore sostitutolavoratore sostituto e lavoratorelavoratore
sostituitosostituito che si trova in maternità(v hp scorrimento)
Ragioni sostitutive in organizzazioni elementari
“ Tutte le volte in cui l’assunzione a tempo
determinato avvenga per soddisfare ragioni di carattere
sostitutivo, deve risultare per iscritto anche il nome delil nome del
lavoratore sostituitolavoratore sostituito e la causa della sua sostituzionecausa della sua sostituzione”
(Corte Costituzionale n. 214 del 14 luglio 2009214 del 14 luglio 2009)
9
Causale sostitutiva in organizzazioni
complesse - corte cost.107/13
Occorre indicare il luogo / la funzione/ il numero deiluogo / la funzione/ il numero dei
lavoratorilavoratori che si sono assentati in relazione a quella funzione.
Deve essere verificabile la correlazioneverificabile la correlazione tra il numero dei
lavoratori con contratto a termine,per causale sostitutiva, che
entrano in quel luogo e in quella funzione/ e il correlativoentrano in quel luogo e in quella funzione/ e il correlativo
numero dei lavoratori che si sono assentati in quel luogo e inquel luogo e in
quella funzione.quella funzione.
Riforma del Lavoro(L.92/12 -18/07/12) e
Decreto sviluppo(L.134/12)
Le modifiche apportate alla disciplina del contratto a
tempo determinato dalla riforma del lavoro(L 92/12)
e dal successivo decreto sviluppo (DL 83/12
convertito con L. 134/12) sono:
introduzione del contratto a termine “a-causale”
ampliamento del periodo di “sforamento” dopo ilampliamento del periodo di “sforamento” dopo il
termine del contratto
lo “stacco” tra due successivi contratti a termine
il “nuovo” limite occupazionale dei 36 mesi
11
Novità D.L. 76/13-conv L .99/13
12
I Limiti quantitativi all’utilizzo del contratto a termine disposti dal CCNL si
applicano pure al contratto a-causale di cui all’articolo 1 c 1 bis D.lgs 368/2001
Novità D.L. 76/13-gli aspetti
regolati dal contratto collettivo
Tempo determinato a-causale
13
Tempo determinato a-causale
Disciplina stacchi
Contingentamento al ricorso del
contratto a termine
D.lgs 368/01 dopo la legge 92/12
L’art 1, c. 1 D .Lgs 368/01 stabilisce che “è consentita
l’apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro
subordinato a fronte di ragioni di carattere tecnico,carattere tecnico,
produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili allaproduttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili alla
ordinaria attività del datore di lavoroordinaria attività del datore di lavoro”.
Analoga condizione è richiesta in relazione alla
somministrazione a tempo determinato:somministrazione a tempo determinato:
1)nel contratto di lavoro a termine- tra agenzia e lavoratore
subordinato sono richieste le ragioni oggettive;
2) nel contratto di somministrazione a tempo determinato( come
rapporto commerciale) tra la agenzia e l’utilizzatore sono
richieste le ragioni oggettive;
14
Contratto a termine “a-causale”-dopo la legge
92/12
(art.1 c. 1-bis D.Lgs 368/01) introduce il Contratto a
termine “a-causale” per il quale non è necessarionon è necessario
indicare le ragioni di carattere tecnico,produttivo,
organizzativo o sostitutivo.
La causale non è richiesta nell'ipotesi del primoLa causale non è richiesta nell'ipotesi del primo
rapporto a tempo determinato( la norma parla dirapporto a tempo determinato( la norma parla di
primo rapporto a tempo determinato tra le parti)primo rapporto a tempo determinato tra le parti), di
durata non superiore a dodicisuperiore a dodici mesi,non prorogabile,
concluso fra un datore di lavoro o utilizzatore e un
lavoratore per lo svolgimento di qualunque tipo disvolgimento di qualunque tipo di
mansionemansione
15
Contratto a termine “a-causale”nella
somministrazione
Non è necessaria la causale anche nella “prima missione di un lavoratore
nell'ambito di un contratto di somministrazione a tempo determinato”
Nb.Nb.-- interpretazione nel contratto di somministrazione a tempointerpretazione nel contratto di somministrazione a tempo
determinato a causale:determinato a causale:
1) Contratto di lavoro a termine a-causale tra agenzia di somministrazione e
lavoratore che si incontrano per la prima volta in un rapporto di lavoro
subordinato(rapporto di lavoro)subordinato(rapporto di lavoro)subordinato(rapporto di lavoro)subordinato(rapporto di lavoro)
2) Contratto di somministrazione a tempo determinato a causale tra agenziaContratto di somministrazione a tempo determinato a causale tra agenzia
di somministrazione e utilizzatoredi somministrazione e utilizzatore-- nel caso in cui la agenzia dinel caso in cui la agenzia di
somministrazione ponga per la prima volta a disposizionesomministrazione ponga per la prima volta a disposizione
dell’utilizzatore il suo lavoratore subordinato ( contratto commerciale) ;dell’utilizzatore il suo lavoratore subordinato ( contratto commerciale) ;
3)Contestualità rapporto lavoro / rapporto commerciale;
16
Esempio – teoria 3)
La agenzia di somministrazione incontra in un primo rapporto di
lavoro subordinato il dipendente a) e stipula con lui un
rapporto a tempo determinato a-causale di 12 mesi( rapportorapporto
di lavoro tra agenziadi lavoro tra agenzia--lavoratore);lavoratore);
La stessa agenzia contestualmente, somministra all’utilizzatore a)
quel dipendente nell’ambito di una somministrazione aquel dipendente nell’ambito di una somministrazione a
tempo determinato a-causale di 12 mesi(rapporto
commerciale tra agenzia e utilizzatore a)commerciale tra agenzia e utilizzatore a)
17
A causalità nella somministrazione
a tempo determinato
L'esenzione più importante si applica in caso di impiego di lavoratoriL'esenzione più importante si applica in caso di impiego di lavoratori
svantaggiati(svantaggiati( regreg 800/08)800/08)
Rientra nella categoria di lavoratori svantaggiati:Rientra nella categoria di lavoratori svantaggiati:
1) chi non ha un impiego regolarmente retribuito da almeno sei (6) mesi;1) chi non ha un impiego regolarmente retribuito da almeno sei (6) mesi;
2) chi non possiede un diploma di scuola media superiore o professionale (2) chi non possiede un diploma di scuola media superiore o professionale (IscedIsced 3);3);
3) chi è occupato in uno dei settori economici dove c'è un tasso di disparità uomo3) chi è occupato in uno dei settori economici dove c'è un tasso di disparità uomo3) chi è occupato in uno dei settori economici dove c'è un tasso di disparità uomo3) chi è occupato in uno dei settori economici dove c'è un tasso di disparità uomo
donna che supera di almeno il 25% la disparità media uomodonna in tutti idonna che supera di almeno il 25% la disparità media uomodonna in tutti i
settori economici italiani.settori economici italiani.
Rientrano nella platea dei soggetti per i quali non è richiesta la causale anche:Rientrano nella platea dei soggetti per i quali non è richiesta la causale anche:
4)le persone con più di cinquanta (50) anni di età;4)le persone con più di cinquanta (50) anni di età;
5) gli adulti che vivono soli con una o più persone a carico;5) gli adulti che vivono soli con una o più persone a carico;
6) i membri di minoranze linguistiche che abbiano necessità di consolidare le proprie6) i membri di minoranze linguistiche che abbiano necessità di consolidare le proprie
esperienze professionali allo scopo di migliorare le possibilità occupazionali.esperienze professionali allo scopo di migliorare le possibilità occupazionali.
18
A causalità nella somministrazione
a tempo determinato
La causale non si applica neanche per:
i disoccupati percettori dell'indennità ordinaria di
disoccupazione (con requisiti normali o ridotti ma non
agricola) da almeno 6 mesi;
i percettori di ammortizzatori sociali, anche in deroga, dai percettori di ammortizzatori sociali, anche in deroga, da
almeno 6 mesi;
le persone collocate in mobilità-art 8 c 2 legge 223/91;
tutti quegli altri soggetti che rientrano nei casi previsti dalla
contrattazione collettiva, nazionale, territoriale, o aziendale.
19
Contratto a termine “a-causale”-dopo la legge
92/12
Le parti possono stipulare un contratto a termine
a causale solo nel caso in cui non abbiano stipulato
un precedente rapporto di lavoro subordinato (a
tempo determinato – indeterminato - intermittente)-tempo determinato – indeterminato - intermittente)-
circ. 18/12circ. 18/12 M.LM.L
20
Precedente rapporto di lavoro
tra stesso datore/lavoratore
nuovo rapporto con
contratto a-causale
Subordinato a tempo
indeterminato(pure intermitt.
a tempo indeterminato)
no
Subordinato a tempo noSubordinato a tempo
determinato(pure intermitt. a
tempo determinato)
no
Lavoro autonomo (2222cc) sì
Tirocinio formativo di
orientamento
sì
Lavoro a progetto sì
21
Contratto a termine “a-causale”-fino al dl 76/13(28/06/13)
Vincoli da rispettare
Durata non superiore ai 12 mesi
Primo rapporto di lavoro a tempo determinato (per il
ML primo rapporto di lavoro subordinatoML primo rapporto di lavoro subordinato) tra le parti
Il contratto non è prorogabilenon è prorogabile/ non è frazionabilefrazionabile;
Per qualsiasi tipo di mansione ( il datore a)/ e il( il datore a)/ e ilPer qualsiasi tipo di mansione ( il datore a)/ e il( il datore a)/ e il
lavoratore a) hanno fatto un primo rapporto alavoratore a) hanno fatto un primo rapporto a
causale per la mansione a)causale per la mansione a)-- le stesse parti nonle stesse parti non
potranno fare un secondo rapporto apotranno fare un secondo rapporto a--causale per lacausale per la
mansione b )mansione b )
22
Contratto a termine “a-causale” fino al dl 76/13
In alternativa al contratto aIn alternativa al contratto a--causalecausale di cui all’art.1 c.
1-bis, la contrattazione collettiva a livello
interconfederale o di categoriainterconfederale o di categoria o, in via delegatavia delegata ai
livelli decentrati(territorialeterritoriale - aziendaleaziendale), potrà
escludere l’obbligo della causale per i contratti a
tempo determinato stipulati, nella misura massimanella misura massimatempo determinato stipulati, nella misura massimanella misura massima
del 6% del totale dei lavoratori occupati nell’unitàdel 6% del totale dei lavoratori occupati nell’unità
produttiva, qualora l’assunzione avvenga perproduttiva, qualora l’assunzione avvenga per:
23
Contratto a termine “a-causale” fino al dl 76/13
avvio di nuova attivitàavvio di nuova attività;
lancio di un prodotto o di un servizio innovativoun prodotto o di un servizio innovativo;
implementazione di un rilevante cambiamentoun rilevante cambiamento
tecnologico;tecnologico;
fase supplementare di un significativo progetto disignificativo progetto difase supplementare di un significativo progetto disignificativo progetto di
ricerca o sviluppo;ricerca o sviluppo;
rinnovo o proroga di una commessa consistenterinnovo o proroga di una commessa consistente.
24
Contratto a termine “a-causale” fino al dl 76/13
In tal caso il contratto a-causale non sarà`
prorogabile, mentre la sua durata, non è limitata ai 12non è limitata ai 12
mesi .mesi .
25
SINTESI- Tempo determinato a causale
– alla luce del dl 92/12
La legge n. 92/2012 aveva riconosciuto la facoltà di non indicare le ragioni diLa legge n. 92/2012 aveva riconosciuto la facoltà di non indicare le ragioni di
carattere tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo che rendono necessariacarattere tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo che rendono necessaria
l'apposizione del termine, entro condizioni abbastanza rigide:l'apposizione del termine, entro condizioni abbastanza rigide:
1) doveva trattarsi del primo contratto di lavoro( la norma parla di primo rapporto a1) doveva trattarsi del primo contratto di lavoro( la norma parla di primo rapporto a
tempo determinato tra le parti/ la circolare 18/12 Ml di primo rapporto di lavorotempo determinato tra le parti/ la circolare 18/12 Ml di primo rapporto di lavoro
subordinato);subordinato);
2) la durata massima del rapporto non poteva eccedere i dodici (12) mesi;2) la durata massima del rapporto non poteva eccedere i dodici (12) mesi;2) la durata massima del rapporto non poteva eccedere i dodici (12) mesi;2) la durata massima del rapporto non poteva eccedere i dodici (12) mesi;
3) era previsto il divieto di prorogare il contratto.3) era previsto il divieto di prorogare il contratto.
In alternativa, era previsto un complicato meccanismo di esenzione da parte deiIn alternativa, era previsto un complicato meccanismo di esenzione da parte dei
contratti collettivi, che potevano intervenire solo in alcuni casi molto difficili dacontratti collettivi, che potevano intervenire solo in alcuni casi molto difficili da
individuare.individuare.
26
Contratto a-causale dopo il dl
76/13(dal 28/06/13)- conv. L. 99/13
Modificato il contenuto del comma 1 bis dell’art. 1 del decreto legislativo n.
368 del 2001 come era stato predisposto dalla Riforma Fornero circa un
anno fa.
-Il requisito della casuale non è richiesto:
a) nell’ipotesi del primo rapporto a tempo determinatoprimo rapporto a tempo determinato, di durata nondurata non
superiore a dodici mesisuperiore a dodici mesi comprensiva di eventuale prorogadi eventuale proroga, concluso frasuperiore a dodici mesisuperiore a dodici mesi comprensiva di eventuale prorogadi eventuale proroga, concluso fra
un datore di lavoro o utilizzatore e un lavoratore per lo svolgimento disvolgimento di
qualunque tipo di mansionequalunque tipo di mansione, sia nella forma del contratto a tempodel contratto a tempo
determinatodeterminato, sia nel caso di prima missione di un lavoratore nell'ambitocaso di prima missione di un lavoratore nell'ambito
di un contratto di somministrazione a tempo determinatodi un contratto di somministrazione a tempo determinato;
b) in ogni altra ipotesi individuata dai contratti collettivi, anche aziendali,
stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”.
27
Dl 76 /13
1) Se il datore a)-lavoratore a) hanno già stipulato unhanno già stipulato un
rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminatorapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato--
per la legge le parti possono accendere un rapporto a
tempo determinato a-causale( per il ML circ. 18 /12– no);
2) Se il datore a)-lavoratore a) hanno già stipulato un rapporto
di lavoro subordinato a tempo determinatodi lavoro subordinato a tempo determinato D.lgs
368/2001- le parti non possono accendere un rapporto a
di lavoro subordinato a tempo determinatodi lavoro subordinato a tempo determinato D.lgs
368/2001- le parti non possono accendere un rapporto a
tempo determinato a-causale;
3)3) Se il datore a)Se il datore a)--lavoratore a) hanno già stipulato unlavoratore a) hanno già stipulato un
rapporto di lavoro subordinato intermittente a temporapporto di lavoro subordinato intermittente a tempo
determinato/indeterminatodeterminato/indeterminato-- le parti possono accendere
un rapporto a tempo determinato a-causale per la legge(
per il ML vedi vademecum – no).
Dl 76 /13
4) Se le parti hanno avuto un precedente rapporto
autonomo(2222 cc) / un precedente rapporto di
parasubordinazione( lavoro a progetto –Co. Co. Co. requisiti
minimi)/ precedente rapporto di associazione in
partecipazione con apporto di lavoro- le parti possono
accendere un rapporto a tempo determinato a-causale per laaccendere un rapporto a tempo determinato a-causale per la
legge( pure per il ML);
5) Il datore / utilizzatore a) ha utilizzato il dipendente a) tramite
la somministrazione a tempo determinato- puo’ quel datore
a) stipulare con il dipendente a ) il tempo determinato a
causale articolo 1 c 1 bis d.lgs 368/2001? – in relazione alla
legge si ;
Novità dl 76/13
30
Contratto a-causale dopo il dl
76/13
[il comma 2 bis, art. 4 l. n. 368/2001 è abrogato]-per cui il
contratto a tempo determinato a causale puo’ essere oggetto
di proroga nel limite di 12mesi ( limiti di duratalimiti di durata -- contrattocontratto
originario aoriginario a--causale + proroga acausale + proroga a--causalecausale --12mesi12mesi) ;
Sulla proroga- non va indicata la ragione oggettiva ( v. circ 35 /13circ 35 /13Sulla proroga- non va indicata la ragione oggettiva ( v. circ 35 /13circ 35 /13
MLML-- sulla proroga si applica l’articolo 4 / salvo la nonsulla proroga si applica l’articolo 4 / salvo la non
indicazione della ragione oggettivaindicazione della ragione oggettiva)
Il rapporto di somministrazione a tempo determinato(sia
rapporto di lavoro agenzia-lavoratore/ sia rapportosia rapporto
commercialecommerciale -- agenziaagenzia-- utilizzatoreutilizzatore) a causale, puo’ essere
prorogato fino a 6 volte senza indicazione delle ragionidelle ragioni
oggettiveoggettive nel limite dei 12 mesi(v ccnl agenzia di
somministrazione); 31
Circ. 35/13 M.L.
-la proroga può riguardare anche contratti sottoscritti (ma
evidentemente non ancora scaduti) prima dell’entrata in
vigore del D.L. (28/06/13)e che rispetto agli stessi trovano
applicazione le disposizioni di cui all’art. 4 del D.Lgs. n.
368/2001 ad eccezione del requisito relativo alla “esistenza368/2001 ad eccezione del requisito relativo alla “esistenza
delle ragioni che giustificano l’eventuale proroga”.
32
Contratto a-causale dopo il dl
76/13
all’articolo 5 al comma 2all’articolo 5 al comma 2, dopo le parole “se il rapporto di
lavoro”, sono inserite le seguenti “,instaurato anche ai sensi
dell’articolo 1, comma 1-bis,”
Al contratto a causale si applica la disciplina della
prosecuzione di fattoprosecuzione di fatto – i 30 giorni( rapporti a termine meno 6prosecuzione di fattoprosecuzione di fatto – i 30 giorni( rapporti a termine meno 6
mesi) /50 giorni(rapporti a termine +6mesi) (art. 5 c. 2 D .Lgs
368/2001).
Al contratto a-causale nel caso di prosecuzione di fatto si
applicano le maggiorazioni(20%-40%) dell’articolo 5c1 D. Lgs
368/2001 ( vedi circolare 35/13 ML)
33
Contratto a-causale dopo il dl
76/13
il comma 2il comma 2--bis, art. 5 l. n. 368/2001 è abrogatobis, art. 5 l. n. 368/2001 è abrogato;
per cui è stato abrogato l’ onere di comunicare la
prosecuzione di fatto e la relativa durata pure in relazione al
contratto a tempo determinato a-causale articolo 1 c 1 bis
34
% di contingentamento e contratto
a causale
Art 10 comma 7, le parole: “stipulato ai sensi
dell’articolo 1, comma 1” sono sostituite dalle
seguenti: “stipulato ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 1-bis”.
I contratti collettivi nazionalicontratti collettivi nazionali impongono dei limiti
quantitativi all’utilizzo del contratto a termine stipulato per
ragioni oggettive e pure per quello a-causale di cui all’articoloragioni oggettive e pure per quello a-causale di cui all’articolo
1 c 1 bis del d.lgs 368/2001.
Sintesi - i contratti collettivi nazionali possono introdurre
limiti quantitativi sull'utilizzo del contratto a termine anche
con riferimento ai rapporti instaurati senza causale
le parti sociali potranno peraltro individuare limiti quantitativi
differenziati tra contratti a tempo determinato “causali” e
contratti “a-causali”(CIRC 35 /13 ml)
35
Dl 76/13 – in sintesi le novità sul
contratto a causale
la causale non si applica per il primo rapporto a tempo
determinato di durata non superiore ai 12mesi comprensiva
della proroga, stipulato tra le parti( primo rapporto a tempo
determinato per la legge/ primo rapporto di lavoro
subordinato per la circolare 18/12);subordinato per la circolare 18/12);
viene rimosso il divieto di proroga(diventa possibile, per i
contratti che non hanno ancora superato il tetto dei 12 mesi)-
in modo tale che contratto originario a causale + proroga ain modo tale che contratto originario a causale + proroga a
causalecausale-- nel limite di 12mesinel limite di 12mesi.
36
Dl 76/13 – in sintesi sul contratto a
causale
rinvio ai contratti collettivi di qualsiasi livello, quindi anche
territoriali o aziendali, stipulati dalle organizzazioni sindacali
dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale. Le parti sociali, in virtù di
tale rinvio, potranno individuare senza vincoli particolari casiparticolari casitale rinvio, potranno individuare senza vincoli particolari casiparticolari casi
ulteriori nei quali la causale non deve essere apposta alulteriori nei quali la causale non deve essere apposta al
contratto a termine.contratto a termine.
HP di a-causalità( v circolare 35/13 ML):
-Pure oltre 12mesi;
-Pure rapporto diverso dal primo rapporto di lavoro subordinato
tra le parti;
37
esempio
Contratto a causale articolo1 c 1 bis D.Lgs 368/2001 di 6 mesi tra
datore a) – lavoratore a);
Le parti possono prorogare lo stesso senza indicare la ragione
oggettiva per altri 6 mesi( 6 mesi +6 mesi).
Contratto originario a causale + contratto prorogato a causale-
nel limite di 12mesinel limite di 12mesi
38
Il contratto a-causale dopo il dl
76/13-istituti applicabili.
1) Contratto a-causale e proroga
può essere oggetto di proroga nel limite di 12mesi( contratto a
causale + proroga senza ragione oggettiva-ma che applica
l’articol 4 dlgs 368/2001- nel limite di 12mesi);
2) contratto a-causale e prosecuzione di fatto;
Al contratto a-causale si applica la disciplina della prosecuzione
di fatto dei 30 o 50 giorni( a seconda che la durata del
contratto iniziale sia inferiore ai 6 mesi / oppure pari o
superiore ai 6 mesi)
39
Il contratto a-causale dopo il dl
76/13
3) Il contratto a-causale non è frazionabile-
Il datore di lavoro avrà la facoltà di stipulare tale contratto anche
per un periodo inferiore a 12 mesi( esempio 3 mesi), ma che,
così facendo, si precluderà la possibilità , mediante un
successivo contratto, di aggiungere altri mesi( non si potrannosuccessivo contratto, di aggiungere altri mesi( non si potranno
aggiungere gli altri 9 mesi con contratto a causale e previo
rispetto dello stacco dell’articolo 5 c 3 d.lgs 368/2001) sino ad
arrivare alla concorrenza dei 12 massimi previsti, senza la
ricorrenza di una causale.
40
Il contratto a-causale dopo il dl
76/13
4)contratto a causale e disciplina della riassunzione (art 5 c 3
d.lgs 368/2001) .
Se il contratto a-casuale avrà ha una durata pari o inferiore a 6
mesi, prima di stipulare un eventuale nuovo contratto a
termine(stipulato con le ragioni oggettive) - si dovrà attenderetermine(stipulato con le ragioni oggettive) - si dovrà attendere
10 giorni;
in ipotesi di contratto a-causale di durata superiore a 6 mesi
l’intervallo da rispettare sarà di 20 giorni
• Cessato il rapporto a-causale, dovranno essere osservati gli
intervalli minimi previsti dalla legge(10g-20g) prima di
accendere un nuovo rapporto a termine, questa volta
necessariamente con causale.
41
Il contratto a-causale dopo il dl
76/13
Regola- tempo determinato a causale(art.1.c 1 bis Dlgs
368/2001)poi tempo determinato(con ragione oggettiva)-tra
stesse parti(datore a/ lavoratore a)/ stesse mansioni-
rispetto stacchi 10g-20g( art 5 c 3 D.lgs 368/01) ;
Regola- tempo determinato a causale(art.1.c 1 bis Dlgs
368/2001)poi tempo determinato(con ragione oggettiva)-tra
stesse parti(datore a/ lavoratore a)/ mansioni diverse- non
rispetto degli stacchi 10g-20g( art 5 c 3 D.lgs 368/01) ;
42
Il contratto a-causale dopo il dl 76/13
5) Contratto a causale e disciplina della successione( art 5 c 4
bis d. lgs 368/2001)- Il contratto a-causale fa base di
computo ai fini dei 36 mesi;
6) Contratto a causale e diritto di precedenza articolo 5 c 4
quater D.Lgs 368/2001 - il contratto a causale di durataquater D.Lgs 368/2001 - il contratto a causale di durata
superiore ai 6 mesi fa maturare il diritto di precedenza in
capo al dipendente;
7) I CCNL stabiliscono limiti di contingentamento all’uso dei
contratti a termine( stipulati sia per ragioni oggettivi/ sia a-
causali)-art 10 c 7 d.lgs 368/2001.
43
Altre hp di a - causalità nel nostro
ordinamento
La causale del contratto a termine non si applica, oltre che
nell'ipotesi dell’articolo1 c 1 bis D.lgs 368/2001:
1)per il settore postale ed aeroportuale;
2) per le start up innovative;
3) per i contratti stipulati con lavoratori assunti dalle liste di3) per i contratti stipulati con lavoratori assunti dalle liste di
mobilità-ART8 C2 LEGGE 223/91;
4)con lavoratori disabili assunti in regime di convenzione art.11
L.68/99.
44
Lo “stacco” tra due successivi contratti a termine -dal
18/07/12 al 28/06/13
Art 5 c 3Art 5 c 3--dlgs 368/2001 dopo la legge 92/12;dlgs 368/2001 dopo la legge 92/12;
Se un lavoratore viene riassunto a termine entro il
termine di 60 o 90 giorni (a seconda che il primo
contratto avesse durata fino a 6 mesicontratto avesse durata fino a 6 mesi o superioresuperiore), il
secondo contratto si considera a tempo
indeterminato.indeterminato.
Il termine di 60 e 90 giorni sostituisce il precedente
di 10 e 20 giorni.
45
Lo “stacco” tra due successivi contratti a termine -
dal 18/07/12 al 28/06/13
Modificati termini art. 5 c 3 d.lgs 368/01:
Durata I° contratto fino a 6 mesi = interruzione
minima 60 giorni
Durata I° contratto superiore a 6 mesi = interruzione
minima 90 giorni
--In caso di mancato rispetto di detti termini il secondoIn caso di mancato rispetto di detti termini il secondo
contratto si intende a tempo indeterminatocontratto si intende a tempo indeterminato;contratto si intende a tempo indeterminatocontratto si intende a tempo indeterminato;
-nel caso in cui si susseguano due assunzioninel caso in cui si susseguano due assunzioni
successive a terminesuccessive a termine, senza alcuna soluzione di
continuità, il rapporto di lavoro si considera a tempo
indeterminato fin dalla data di stipula del primoindeterminato fin dalla data di stipula del primo
contratto(art 5 c4contratto(art 5 c4 dlgsdlgs 368/2001).368/2001).
46
Lo “stacco” tra due successivi contratti a termine -dal
18/07/12 al 28/06/13
La contrattazione collettiva (a livello interconfederale
o nazionale ovvero in via delegata ai livellidelegata ai livelli
decentrati),decentrati), nei casi di seguito elencati, potrà
prevedere la riduzione dei termini di “stacco” tra due
contratti a termine sino a 20 e 30 giorni:
avvio di nuova attività;
lancio di un prodotto o di un servizio innovativo;lancio di un prodotto o di un servizio innovativo;
implementazione di un rilevante cambiamento
tecnologico;
fase supplementare di un significativo progetto di
ricerca o sviluppo;
rinnovo o proroga di una commessa consistente.
47
Lo “stacco” tra due successivi contratti a termine -
dal 18/07/12 al 28/06/13
Pertanto, la contrattazione collettiva è “sollecitata” a
regolamentare tali fattispecie proprio in ragione di
una possibile iniziativa di carattere sostitutivo del
Ministero del Lavoro che, sempre sulla base dellesempre sulla base delle
citate ragioni organizzative qualificate, può agire incitate ragioni organizzative qualificate, può agire incitate ragioni organizzative qualificate, può agire incitate ragioni organizzative qualificate, può agire in
via amministrativa con apposito decreto pervia amministrativa con apposito decreto per
puntualizzare la casistica di cui sopra(entro ilpuntualizzare la casistica di cui sopra(entro il
18/07/2013).18/07/2013).
Lo “stacco” tra due successivi contratti a termine -dal
18/07/12 al 28/06/13
Il termine di 60 e 90 giorni è ridotto a 20 o 30 giorniridotto a 20 o 30 giorni per:
le attività stagionali di cui al DPR 1525/63;
Per le attività stagionali definite dai contratti collettivi
e dagli avvisi comuni pure ante 18/07/2012pure ante 18/07/2012( art 5 c 4
ter D.lgs 368/2001);ter D.lgs 368/2001);
negli altri casi previsti dai contratti collettivi stipulati
ad ogni livello(nazionale/territoriale/aziendale(nazionale/territoriale/aziendale) dalle
organizzazioni sindacali comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale.
49
Attività stagionali
Le attività stagionali sono individuate dal
DPR 1525/1963
Attività varie settori agricoltura, allevamento, pesca,
edilizia, spettacolo
Turismo: Attività svolte in colonie montane, marine e
curative e attività esercitate dalle aziende turistiche,
che abbiano, nell'anno solare, un periodo di inattività
non inferiore a settanta giorni continuativi o a
centoventi giorni non continuativi
50
Lo “stacco” tra due successivi contratti a termine -dal
18/07/12 al 28/06/13
Il Ministero del Lavoro, con interpello 37/2012con interpello 37/2012, ha
precisato che gli intervalli tra 2 contratti a tempo
determinato possono ritenersi ex lege ridotti anche in
tutte le ipotesi di attività stagionale già individuatetutte le ipotesi di attività stagionale già individuate
dalle parti sociali in applicazionedalle parti sociali in applicazione dell’art. 5, c. 4dell’art. 5, c. 4--ter D.ter D.
Lgs. 368/2001.Lgs. 368/2001.Lgs. 368/2001.Lgs. 368/2001.
Pertanto, ogni eventuale disciplina adottata in sede
collettiva anteriormente all’entrata in vigore delle
modifiche normative è pienamente efficace anche ai
fini dell’individuazione degli intervalli tra 2 contratti a
tempo determinato.
51
Lo “stacco” tra due successivi contratti a termine -dal
18/07/12 al 28/06/13
È comunque valida ogni altra ipotesi di riduzione
degli intervalli da parte della contrattazionedella contrattazione
nazionale, territoriale o aziendalenazionale, territoriale o aziendale, anche in ipotesi
diverse e ulteriori rispetto a quelle legate ai processi
organizzativi sopra considerati, senza che in tal casoorganizzativi sopra considerati, senza che in tal caso
sia previsto un ruolo sostitutivo del Ministero (C.M.
Lavoro 27/2012).
52
Disciplina degli stacchi dopo il Dl
76/13- dal 28/06/2013
53
Disciplina degli stacchi dopo il dl
76/13- dal 28/06/2013
Qualora il lavoratore venga riassunto a termine entro un periodo di dieci giorniun periodo di dieci giorni
dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a sei mesidurata fino a sei mesi, ovvero ventiventi
giornigiorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore ai sei mesidi durata superiore ai sei mesi, il
secondo contratto si considera a tempo indeterminato.
le disposizioni che richiedono il rispetto degli intervalli tra due contratti a
termine(10-20G), nonché quelle sul divieto di effettuare due assunzionidivieto di effettuare due assunzioni
successive senza soluzioni di continuità(art5 c4 d. lgs 368/2001)successive senza soluzioni di continuità(art5 c4 d. lgs 368/2001), non trovanosuccessive senza soluzioni di continuità(art5 c4 d. lgs 368/2001)successive senza soluzioni di continuità(art5 c4 d. lgs 368/2001), non trovano
applicazione:
- nei confronti dei lavoratori impiegati nelle attività stagionali di cui al D.P.R. n.
1525/1963;
- in relazione alle ipotesi, legate anche ad attività non stagionali, individuate dai
contratti collettivi, anche aziendali, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei
lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano
nazionale.
54
Circ 35/13
Per tutti i contratti a termine stipulati a partire dal 28 giugnopartire dal 28 giugno
20132013 (data di entrata in vigore del D.L. n. 76/2013) è pertanto
sufficiente rispettare un intervallo di 10 o 20 giorni, anche se
il precedente rapporto a tempo determinato è sorto prima di
tale data.tale data.
55
HP particolare di “stacco”
Deroghe
Secondo il Ministero del lavoro un’impresa
utilizzatrice può occupare, con contratto di
somministrazione, lo stesso lavoratore dipendente, in
precedenza assunto con contratto a termine, per le
stesse mansionistesse mansioni, senza dover osservare il previsto
periodo di stacco tra un contratto e l’altro ( 10-20gperiodo di stacco tra un contratto e l’altro ( 10-20g
dal 28/06/13) previsto dal D. Lgs n. 368/2001 cosi
come novellato dalla D.L. 76/2013.
Tempo determinato( datore a/Tempo determinato( datore a/ lavlav. a). a) poi
somministrazione a tempo determinatosomministrazione a tempo determinato ( utilizzatore
a/ lav . a) – non si applicano gli stacchinon si applicano gli stacchi
56
HP particolare di “stacco
Deroghe
Ne deriva, secondo il Ministero del lavoro, che il periodo di
interruzione, tra un contratto a tempo determinato e l'altro, di
10 o 20 giorni non va rispettato né in caso di più contratti dicaso di più contratti di
somministrazionesomministrazione riferiti allo stesso lavoratore mandato in
missione presso lo stesso cliente utilizzatore, né in caso diné in caso di
successione fra contratti a termine e contratti disuccessione fra contratti a termine e contratti di
somministrazionesomministrazione.somministrazionesomministrazione.
Somministrazione a tempo determinato( utilizzatore a /Somministrazione a tempo determinato( utilizzatore a /
lavlav. a). a) poi somministrazione a tempo determinatosomministrazione a tempo determinato (
utilizzatore a/ lav. a) – non si applicano gli stacchi di 10g/20g
57
Lo “stacco” tra due successivi contratti a termine
Deroghe
Lo schema ritenuto legittimo dal Ministero è il
seguente:
A) TEMPO DETERMINATO POI TEMPOTEMPO DETERMINATO POI TEMPO
DETERMINATODETERMINATO ––TRATRA LE STESSE PARTI (DAT A/LAV A)LE STESSE PARTI (DAT A/LAV A)
PER LE STESSE MANSIONIPER LE STESSE MANSIONI (Stacco necessario -10 oPER LE STESSE MANSIONIPER LE STESSE MANSIONI (Stacco necessario -10 o
20 giorni a secondo di durata del primo contrattocontratto--
fino a 6mesi/oltre 6 mesifino a 6mesi/oltre 6 mesi).
B) TEMPO DETERMINATO POI TEMPOTEMPO DETERMINATO POI TEMPO
DETERMINATODETERMINATO ––TRATRA LE STESSE PARTI (DAT A/LAV A)LE STESSE PARTI (DAT A/LAV A)
PER MANSIONIPER MANSIONI DIVERSEDIVERSE (non è necessario nessuno
stacco).
58
Disciplina Stacchi : deroghe ART 5 C. 3.
Contratto a termine art.8 c.2
L.223/91 Ass. mobilità
Contratto a termine dlgs.368/2001
Contratto a termine
dlgs.368/2001
Somministrazione tempo
determinato presso l’utilizzatore
Contratto a termine Contratto intermittente a tempo
Cessazione e assunzione dello stesso lavoratore
Contratto a termine
dlgs.368/2001
Contratto intermittente a tempo
determinato(contratto in frodein frode)
Contratto a termine
dlgs.368/2001
Apprendistato (è un tempo
indeterminato)
Somministrato a tempo
determinato
Somministrato a tempo
determinato
59
CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO SU CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO-TRA LE
STESSE PARTI PER MANSIONI DIVERSE ( il M.L. aggiunge pure per ragioni oggettive
diverse)
Disciplina Stacchi : applicazione art 5 c 3
Contratto a termine per
sostituzione maternità sig.ra
Rossi
Contratto a termine per
sostituzione maternità sig.ra
Bianchi
60
CONTRATTO A TERMINE A-CAUSALE(ART 1 C 1 BIS)-SU TEMPO DETERMINATO CON
RAGIONI OGGETTIVE( APPLICAZIONE DEGLI STACCHI DEI 10G/20G) [tra le stesse
parti/stesse mansioni]
Dl 76/13 e abrogazione della
comunicazione della prosecuzione di fatto
Altra novità importante riguarda l'obbligo di comunicazioneAltra novità importante riguarda l'obbligo di comunicazione
della cd. prosecuzione di fatto del rapportodella cd. prosecuzione di fatto del rapporto.
La legge Fornero, dopo aver allungato il periodo di tolleranza
per chi continua a lavorare dopo la scadenza del termine
(elevandolo a 30 giorni, oppure 50 per i contratti ultra
semestrali), aveva introdotto un obbligo di comunicazionesemestrali), aveva introdotto un obbligo di comunicazione
preventiva, prima inesistente.
Il decreto n. 76/2013 cancella qualsiasi obbligo didecreto n. 76/2013 cancella qualsiasi obbligo di
comunicazione preventiva, riportando il sistema allacomunicazione preventiva, riportando il sistema alla
normativa precedente (anche se viene confermata la duratanormativa precedente (anche se viene confermata la durata
di 30 o 50 giorni per periodo di prosecuzione consentita).di 30 o 50 giorni per periodo di prosecuzione consentita).
61
Dl 76/13 e abrogazione della
comunicazione della prosecuzione di fatto
62
Durata massima 36 mesi-ART 5 C 4 bis D.lgs
368/01
1) Successione dei contratti a termine;
2) tra lo stesso datore/lavoratore;
3) Mansioni equivalenti;
Se il rapporto di lavoro ha complessivamente superato iSe il rapporto di lavoro ha complessivamente superato i
trentasei mesi comprensivi di proroghe e rinnovi,di proroghe e rinnovi,
indipendentemente dai periodi di interruzione chedai periodi di interruzione che
intercorrono tra un contratto e l’altrointercorrono tra un contratto e l’altro
il rapporto si trasforma a tempo indeterminato
al superamento del limite dei 36 mesi
63
Modifiche della legge 92/12
all'articolo 5, comma 4-bis, al primo periodo sono aggiunte, in
fine, le seguenti parole: «; ai fini del computo del periodo
massimo di trentasei mesi si tiene altresì conto dei periodi didi trentasei mesi si tiene altresì conto dei periodi di
missione aventi ad oggetto mansioni equivalenti, svolti fra imissione aventi ad oggetto mansioni equivalenti, svolti fra i
medesimi soggetti, ai sensi del comma 1medesimi soggetti, ai sensi del comma 1--bis dell'articolo 1bis dell'articolo 1medesimi soggetti, ai sensi del comma 1medesimi soggetti, ai sensi del comma 1--bis dell'articolo 1bis dell'articolo 1
del presente decreto e del comma 4 dell'articolo 20 deldel presente decreto e del comma 4 dell'articolo 20 del
decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successivedecreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive
modificazioni, inerente alla somministrazione di lavoro amodificazioni, inerente alla somministrazione di lavoro a
tempo determinatotempo determinato».
64
Le regole per il calcolo dei 36 mesi
Ai fini del computo dei 36 mesi, si tiene conto dei
periodi di missione in somministrazione aventi per
oggetto mansioni equivalentimansioni equivalenti ( dal 18/07/2012).
La Riforma Fornero ha stabilito che occorre tenere
conto, anche dei periodi di lavoro, aventi ad oggetto
mansioni equivalenti, svolti fra i medesimi soggetti,
costituiti con contratto di somministrazione a tempo
determinato, anche se privo di causa.
65
Mansioni equivalenti
il Ministero del lavoro con Circolare n. 13/2008 ha
precisato che per la sussistenza del requisito in
esame non è sufficiente la mera corrispondenza del
livello di inquadramento contrattuale ma risulta
necessaria una verifica concreta circanecessaria una verifica concreta circa i contenutii contenuti
dell'attività svolta.dell'attività svolta.dell'attività svolta.dell'attività svolta.
Lo svolgimento di mansioni non equivalenti non
rileva ai fini del computo temporale massimo
applicabile al contratto di lavoro.
66
Le regole per il calcolo dei 36 mesi
1) I datori di lavoro dovranno tener conto, ai fini
dell'indicato limite dei 36 mesi, dei periodi di
lavoro svolti in forza di contratti di somministrazione
a tempo determinato stipulati a far data dal 18a far data dal 18
luglio 2012 (data di entrata in vigore della L.luglio 2012 (data di entrata in vigore della L.luglio 2012 (data di entrata in vigore della L.luglio 2012 (data di entrata in vigore della L.
92/2012).92/2012).
--FANNO CUMULO AI FINI DEL RAGGIUNGIMENTO DEIFANNO CUMULO AI FINI DEL RAGGIUNGIMENTO DEI
36 MESI36 MESI--TEMPO DETERMINATO + SOMM TEMPOTEMPO DETERMINATO + SOMM TEMPO
DETERMINATO( DAL 18/07/2012)DETERMINATO( DAL 18/07/2012) DIDI QUELQUEL
DIPENDENTE E PER MANSIONI EQUIVALENTI.DIPENDENTE E PER MANSIONI EQUIVALENTI.
67
Le regole per il calcolo dei 36 mesi
2) Il periodo massimo di 36 mesiIl periodo massimo di 36 mesi rappresenta un
limite alla stipulazione di contratti a tempo
determinato e non al ricorso alla somministrazione
di lavoro. Ne consegue che raggiunto tale limite il
datore di lavoro potrà comunque ricorrere alladatore di lavoro potrà comunque ricorrere alla
somministrazione a tempo determinato con lo
stesso lavoratore anche successivamente al
raggiungimento dei 36 mesi,nei limiti di duratamesi,nei limiti di durata
imposti dal CCNL dell’utilizzatore (vediimposti dal CCNL dell’utilizzatore (vedi ccnlccnl
metalmeccanicimetalmeccanici az.industrialiaz.industriali););
68
Esempio.
Il soggetto lavoratore A) ha avuto i seguenti rapporti presso la ditta A) (
datore/utilizzatore) che applica il CCNL dei metalmeccanici aziendemetalmeccanici aziende
industrialiindustriali.
Contratto a termineContratto a termine-- 24 mesi24 mesi - mansionemansione-- carpentierecarpentiere
Somministrazione a tempo determinato post 18/07/12( MANSIONISomministrazione a tempo determinato post 18/07/12( MANSIONI
EQUIVALENTIEQUIVALENTI --carpentierecarpentiere) -12 mesi12 mesi--EQUIVALENTIEQUIVALENTI --carpentierecarpentiere) -12 mesi12 mesi--
••Decorsi i 36 mesi comeDecorsi i 36 mesi come somma dei contratti(asomma dei contratti(a termine + somministrazione
a tempo determinato - per mansioni equivalenti) non sarà piu’ possibile
ricorrere al contratto a tempo determinato tra il datore a) e lavoratore a).determinato tra il datore a) e lavoratore a).
•Sarà invece possibile ricorrere ad una somministrazione a tempo
determinato nei limitinei limiti previsti dalprevisti dal ccnlccnl dei metalmeccanici industria (dei metalmeccanici industria ( ccnlccnl
applicato dall’utilizzatore)applicato dall’utilizzatore)-- per cui per ulteriori 8 mesi(44 mesiper cui per ulteriori 8 mesi(44 mesi --36mesi = 836mesi = 8
mesi)mesi)
69
Le regole per il calcolo dei 36 mesi
3) Nel caso di raggiungimento del limite di 36 mesi per effetto
di successione di diversi contratti non si determina
l’automatismo dell’immediata conversione, ma il rapporto sirapporto si
potrà protrarre per ulteriori 30 giornipotrà protrarre per ulteriori 30 giorni che dovranno essere
tuttavia compensati con le maggiorazioni previste dallo stesso
art.5, co.2, del D.Lgs. n.368/01;
4) nel periodo di 36 mesi devono essere conteggiati tutti i4) nel periodo di 36 mesi devono essere conteggiati tutti i
periodi di lavoro effettivo svolti tra le parti, compreso le
sospensioni del rapporto (es. malattia e ferie);
70
Le regole per il calcolo dei 36 mesi
5) ai fini del calcolo, 30 giorni sono l’equivalente di un
mese;
6) raggiunto il limite dei 36 mesi, è possibile la
sottoscrizione di un ulteriore contratto,PER 1 SOLAdi un ulteriore contratto,PER 1 SOLA
VOLTA,VOLTA, presso la DTL competente per territorio con
l’assistenza sindacalel’assistenza sindacale. Al fine di determinare lalal’assistenza sindacalel’assistenza sindacale. Al fine di determinare lala
durata dell’ulteriore contrattodurata dell’ulteriore contratto, le OO.SS. dei
lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente
più rappresentative sul piano nazionale stabiliscono
con avvisi comuni la durata del predetto ulterioreavvisi comuni la durata del predetto ulteriore
contrattocontratto.
71
Deroghe al limite massimo dei 36 mesi
Le disposizioni di cui all’articolo 5 c 4 bis delLe disposizioni di cui all’articolo 5 c 4 bis del d.lgsd.lgs
368/2001 si applicano salvo diversa disposizione368/2001 si applicano salvo diversa disposizione
della contrattazione collettiva (della contrattazione collettiva (nazionale,
territoriale e aziendale) .
72
Non soggetti limitazione temporale
Inoltre il periodo di 36 mesi non è applicabile alle seguenti
tipologie di contratti di lavoro:
1)contratti di inserimento in essere al 1/01/2013;1)contratti di inserimento in essere al 1/01/2013;
2)assunzioni a termine di lavoratori iscritte alle liste di mobilità2)assunzioni a termine di lavoratori iscritte alle liste di mobilità--
art8c2 legge 223/91;art8c2 legge 223/91;
3)contratti intermittenti a tempo determinato3)contratti intermittenti a tempo determinato;
4)4)OtdOtd agricoltura;agricoltura;
5)i dirigenti (limite di durata massima del contratto 5 anni);5)i dirigenti (limite di durata massima del contratto 5 anni);
6)le attività stagionali di cui al D.P.R. 7 ottobre 1963 n. 1525;6)le attività stagionali di cui al D.P.R. 7 ottobre 1963 n. 1525;
7)Personale extra e di surroga articolo 10 c 37)Personale extra e di surroga articolo 10 c 3 d.lgsd.lgs 368/2001;368/2001;
73
Legge 223/91-art 8 c 2;art 8 c 4;art
25c.9;
74
Articolo 8 c2 legge 223/91 escluso dal
d.Lgs 368/2001( dl 76/13)
"Al decreto legislativo n. 368/2001, sono apportate le seguenti
modificazioni:
All'art. 10: al comma 1,All'art. 10: al comma 1, dopo la lettera c bis),dopo la lettera c bis), è inserita la
seguente: “cseguente: “c terter)) i rapporti instaurati ai sensi dell’articolo 8,dell’articolo 8,
comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223”;comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223”;
[il comma 6, art. 10 l. n. 368/2001 è abrogato];[il comma 6, art. 10 l. n. 368/2001 è abrogato];
SintesiSintesi-- i CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO FINO A 12i CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO FINO A 12
MESI CON i lavoratori iscritti alle liste di mobilità nonMESI CON i lavoratori iscritti alle liste di mobilità non
rientrano nelle norme generali del D.rientrano nelle norme generali del D. LgsLgs . n. 368/2001;. n. 368/2001;
Si applica soloSi applica solo--
-principio di non discriminazione;
-deidei criteri di computo ai fini di cui all’art. 35 della L. n.ai fini di cui all’art. 35 della L. n.
300/1970;300/1970; 75
Articolo 8c2 legge 223/91
Al contratto a tempo determinato fino12 mesi con iscritto nelle
liste di mobilità-
1) Non vanno indicate le ragioni oggettive(CIRC 35/13 ML);
2) Non fa base di computo ai fini dei 36mesi( articolo 5 c 4 bis
DLgs 368/01);
3) Non si applica la disciplina degli stacchi(CIRC 35/13 ML)
Contratto a termine articolo 8 c2 legge 223/91 su contratto aarticolo 8 c2 legge 223/91 su contratto a
termine 368/2001termine 368/2001 /tra le stesse partistesse parti (datore/lavoratore) /
per le stesse mansioni /non si applica la disciplina degli
stacchi di cui all’articolo 5 c 3(10g/20G).
Articolo 8c2 legge 223/91
4) Se nell’unità produttiva si era proceduto nei 6mesi precedenti
e per le stesse mansioni ad effettuare licenziamenti collettivi
,si puo’ assumere un lavoratore con il contratto a termine
articolo 8 c 2 legge 223/91,di durata fino a 12mesi.
Assunzione lavoratore iscritto alle liste di
mobilità( ART.8C2 L 223/91)circ. 137 /12 inps
Ai fini della determinazione della durata della
riduzione contributiva spettante - l’assunzione al’assunzione a
tempo indeterminatotempo indeterminato, successiva ad un rapportorapporto
a terminea termine originariamente instaurato con un
lavoratore iscritto nelle liste di mobilità, va
equiparata alla trasformazione a tempotrasformazione a tempo
indeterminatoindeterminato, prevista dall’articolo 8, co. 2,
equiparata alla trasformazione a tempotrasformazione a tempo
indeterminatoindeterminato, prevista dall’articolo 8, co. 2,
legge 223/1991; in entrambi i casi infatti si
realizza comunque l’instaurazione di un rapportol’instaurazione di un rapporto
a tempo indeterminato successivamente alloa tempo indeterminato successivamente allo
svolgimento di un rapporto a terminesvolgimento di un rapporto a termine
contributivamente agevolatocontributivamente agevolato.
78
Assunzione lavoratore iscritto alle liste di
mobilità
Per un’assunzione a tempo indeterminatoun’assunzione a tempo indeterminato che segua -
con o senza soluzione di continuità – un’assunzione aun’assunzione a
termine dalle liste di mobilitàtermine dalle liste di mobilità, spetta la riduzione
contributiva per dodici mesi; spetta altresì, quando ne
ricorrono i presupposti previsti dall’articolo 8, c. 4, l.dall’articolo 8, c. 4, l.
223/1991223/1991, il contributo mensile per la durata prevista223/1991223/1991, il contributo mensile per la durata prevista
dallo stesso comma; la riduzione contributivala riduzione contributiva e il
contributo mensilecontributo mensile non spettano però nell’ipotesi in
cui l’assunzione è dovuta, perché soddisfa un diritto diun diritto di
precedenza alla riassunzioneprecedenza alla riassunzione, maturato dal lavoratore
in conseguenza del precedente rapporto a termine.del precedente rapporto a termine.
79
Esempio-1
Il datore di lavoro A), assume per cinque mesi(assume per cinque mesi(
contratto a termine art 8 c 2 )contratto a termine art 8 c 2 ) il lavoratore A)iscritto
nelle liste di mobilità;
dopo tre mesitre mesi dalla cessazione del rapporto lo
assume a tempo indeterminato aa tempo indeterminato a ftft; spetta la
riduzione contributivariduzione contributiva per i cinque mesi del rapportoriduzione contributivariduzione contributiva per i cinque mesi del rapporto
a termine e la ulteriore riduzione contributiva per iriduzione contributiva per i
primi dodici mesi del rapporto a tempoprimi dodici mesi del rapporto a tempo
indeterminatoindeterminato; spetta il contributo mensile, secondo
le regole contenute nell’articolo 8,nell’articolo 8, coco. 4,. 4, se il
lavoratore era titolare di indennità di mobilità.
80
Esempio-2
Il datore di lavoro A) assume per 12 mesi( contratto a termineassume per 12 mesi( contratto a termine
art 8c 2 LEGGE 223/91)art 8c 2 LEGGE 223/91) il lavoratore A) iscritto nelle liste di
mobilità;
dopo tre mesidopo tre mesi dalla cessazione del rapporto lo assume alo assume a
tempo indeterminato e per le stesse mansionitempo indeterminato e per le stesse mansioni;
spetta la riduzione contributiva per i dodici mesi di durata del
rapporto a termine; non spettano i benefici (né la riduzione
contributiva né il contributo mensile) per l’assunzione acontributiva né il contributo mensile) per l’assunzione a
tempo indeterminato ove il lavoratore abbia maturato unove il lavoratore abbia maturato un
diritto di precedenza all’assunzionediritto di precedenza all’assunzione, ai sensi dell’articolo 5,
comma 4 quater D.lgs.368/2001D.lgs.368/2001.
81
Esempi
Prima
Assunzione a tempo determinato-art 8 c 2L 223/91
Dopo
• Assunzione successiva a tempo indeterminato (con
discontinuità tra i due rapporti) Sì benefici, per 12
mesi. Tranne i casi in cui per la durata del rapporto
precedente il lavoratore abbia maturato un diritto diabbia maturato un diritto di
precedenza nell’assunzione (di solito questo avvieneprecedenza nell’assunzione (di solito questo avviene
precedente il lavoratore abbia maturato un diritto diabbia maturato un diritto di
precedenza nell’assunzione (di solito questo avvieneprecedenza nell’assunzione (di solito questo avviene
se il lavoratore, nell’esecuzione di uno o piùse il lavoratore, nell’esecuzione di uno o più
contratti a termine presso la stessa azienda, abbiacontratti a termine presso la stessa azienda, abbia
prestato attività lavorativa per un periodo superioreprestato attività lavorativa per un periodo superiore
a sei mesi/ assunzione a tempo indeterminato e pera sei mesi/ assunzione a tempo indeterminato e per
le stesse mansioni entro 12 mesi dalla cessazionele stesse mansioni entro 12 mesi dalla cessazione
del termine ).del termine ).
82
Dubbi sulla circolare 137/12 inps
1) Il contratto a termine articolo 8 c2 legge 223/91 di durata
superiore ai 6 mesi è maturativo del diritto di precedenza di
cui all’ articolo 5 c 4 quater D.Lgs 368/2001? ;
2) L’ inps non considera che il lavoratore deve esercitare il diritto2) L’ inps non considera che il lavoratore deve esercitare il diritto
di precedenza entro 6 mesi dalla cessazione del contratto a
termine;
83
Esempi
Prima
Assunzione a tempo determinato di un lavoratore iscritto
nelle liste di mobilità per periodo > 12 mesi (ovvero più
rapporti a termine continui o discontinui per periodo
complessivo > 12 mesi).
dopo
Trasformazione entro il giorno successivo ai 12 mesi: Sì
benefici contributivi per i 12mesi successivi allabenefici contributivi per i 12mesi successivi alla
trasformazione (a prescindere dalla configurabilità di unprescindere dalla configurabilità di un
diritto di precedenza in capo al lavoratore trasformatodiritto di precedenza in capo al lavoratore trasformato)
Trasformazione oltre il giorno successivo ai 12 mesi ( oltre
il giorno successivo alla scadenza dei benefici):No
benefici sui 12mesi successivi alla trasformazione;
84
Esempi- faq. sito inps
1.1. Alfa assume tizio per 12 mesi dal 01.01.2013 al 31.12.2013;Alfa assume tizio per 12 mesi dal 01.01.2013 al 31.12.2013;
lo trasforma con decorrenza 01.01.2014: il beneficio per lalo trasforma con decorrenza 01.01.2014: il beneficio per la
trasformazione spetta.trasformazione spetta.
2. Alfa assume tizio per 15 mesi dal 01.01.2013 al 31.03.2014; lo2. Alfa assume tizio per 15 mesi dal 01.01.2013 al 31.03.2014; lo2. Alfa assume tizio per 15 mesi dal 01.01.2013 al 31.03.2014; lo2. Alfa assume tizio per 15 mesi dal 01.01.2013 al 31.03.2014; lo
trasforma con decorrenza 01.04.2014: il beneficio per latrasforma con decorrenza 01.04.2014: il beneficio per la
trasformazione NON spetta perchétrasformazione NON spetta perché –– anche se avvenutoanche se avvenuto
civilisticamentecivilisticamente nei termininei termini –– è avvenuta dopo il giornoè avvenuta dopo il giorno
successivo alla scadenza dei benefici (che durano dodici mesisuccessivo alla scadenza dei benefici (che durano dodici mesi
e sono quindi scaduti il 31.12.2013).e sono quindi scaduti il 31.12.2013).
85
esempi
3. Alfa assume tizio per 15 mesi dal 01.01.2013 al 31.03.201401.01.2013 al 31.03.2014; lo
trasforma con decorrenza 01.01.2014decorrenza 01.01.2014: il beneficio per la
trasformazione spetta perché la trasformazione è avvenutatrasformazione è avvenuta
entro i termini civilistici e entro il giorno successivo allaentro i termini civilistici e entro il giorno successivo alla
scadenza dei benefici da prolungare (30.07.2013)scadenza dei benefici da prolungare (30.07.2013).scadenza dei benefici da prolungare (30.07.2013)scadenza dei benefici da prolungare (30.07.2013).
Durata complessiva di agevolazione 12m(termine)+12m(mesiDurata complessiva di agevolazione 12m(termine)+12m(mesi
successivi alla trasformazione) = 24 mesi;successivi alla trasformazione) = 24 mesi;
Prima della legge 92/12(18/08/2012) la trasformazione
doveva avvenire prima della scadenza del termine di 12mesi
per un totale di durata della agevolazione di 11+12= 23 mesi;11+12= 23 mesi;
86
AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE ANNO 2013-
Norma e prassi di riferimento
1)Art. 4, commi 8-11, legge n. 92/2012;
2)art. 4, commi 12, 13 e 15, legge n. 92/2013;
3)art. 40, reg. (Ce) n. 800/2008; art. 1, commi 1175-1176, legge
n. 296/2006;
4)circ. Inps . 12.12.2012, n. 137;4)circ. Inps . 12.12.2012, n. 137;
5)circ. Inps . 24.7.2013, n. 111
6) Dm 20/03/13 ML ;
7) Circ. 34/13 Ml ;
8) Messaggio inps-12212/13 ;
9) Messaggio inps 12850/13 ;
Lavoratori che danno diritto al
beneficio –
1. Uomini o donne con almeno 50 anni di etàcon almeno 50 anni di età, al momento di decorrenza
dell'originaria assunzione, e "disoccupati da oltre dodici mesidisoccupati da oltre dodici mesi"
2. donne di qualsiasi età, residenti in aree svantaggiateresidenti in aree svantaggiate e "prive di un impiego
regolarmente retribuito da almeno sei mesi";retribuito da almeno sei mesi";
3. donne di qualsiasi età, con una professione o di un settore economicocon una professione o di un settore economico
caratterizzati da un'accentuata disparità occupazionale di generecaratterizzati da un'accentuata disparità occupazionale di genere e "prive
di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesiimpiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi";
4. donne di qualsiasi età, ovunque residenti e "prive di un impiego
regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesiregolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi".
4. donne di qualsiasi età, ovunque residenti e "prive di un impiego
regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesiregolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi".
Come indicato dal D.M. 20.3.2013 (G.U. 2.7.2013, n. 153),dal D.M. 20.3.2013 (G.U. 2.7.2013, n. 153), decreto
definitorio dei lavoratori svantaggiati ai fini dell'art. 20, comma 5ter, D.Lgs.
n. 276/2003, il concetto di "privo di impiego regolarmente retribuito" deve
essere rivolto a coloro che nel periodo indicato (6 o 24 mesi):
a) non hanno avuto un rapporto di lavoro subordinato (di durata pari o
superiore ai 6 mesi);
b) hanno svolto attività di natura autonoma o parasubordinata dalla quale ne
è derivato un reddito inferiore al reddito annuale minimo personale
escluso da imposizione (euro 4.800 per lavoro autonomo ed euro 8.000
per lavoro parasubordinato).
Rapporti incentivati
Il beneficio spetta a fronte di rapporti di lavoro dipendente
(sia fullfull--timetime sia partpart--timetime), instaurati a decorrere
dall'1.1.2013dall'1.1.2013, tramite:
- assunzioni a tempo indeterminatoassunzioni a tempo indeterminato;
- assunzioni a tempo determinatoassunzioni a tempo determinato--Va pagato il contributoVa pagato il contributo
addizionale aspi dell1,4% sebbene abbattuto al 50%addizionale aspi dell1,4% sebbene abbattuto al 50%;addizionale aspi dell1,4% sebbene abbattuto al 50%addizionale aspi dell1,4% sebbene abbattuto al 50%;
- trasformazioni a tempo indeterminato di un precedentetrasformazioni a tempo indeterminato di un precedente
rapporto agevolatorapporto agevolato.
L'incentivo è altresì espressamente previsto per l'assunzione a
scopo di somministrazione e per i rapporti di lavoro
subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo
stretto con una cooperativa di lavoro (ex lege n. 142/2001).
CUMULO USO
INDIRETTO(SOMMINISTRAZIONE) /USO
DIRETTO(SUBORDINAZIONE)
Ai fini della determinazione del diritto agli incentivi e della loro duratadella loro durata, si
cumulano i periodi in cui il lavoratore ha prestato l'attività in favore dello
stesso soggetto, a titolo di lavoro subordinato (uso diretto)otitolo di lavoro subordinato (uso diretto)o
somministrato(uso indiretto).somministrato(uso indiretto).
Esempio:Esempio:
la agenzia di somministrazione assume a tempo determinato il lavoratore a)il lavoratore a) (
over 50 anni/disoccupato da 12mesi) per 3mesi,) per 3mesi, lo somministra a tempo
la agenzia di somministrazione assume a tempo determinato il lavoratore a)il lavoratore a) (
over 50 anni/disoccupato da 12mesi) per 3mesi,) per 3mesi, lo somministra a tempo
determinato presso l’ utilizzatore a)presso l’ utilizzatore a)--per 3mesiper 3mesi, spetta la agevolazione
legge 92/12.
L’ utilizzatore-datore a) assume direttamente a tempo determinato il
dipendente a) ( che ha conservato la anzianità di disoccupazione di 12
mesi) per 9mesi.
La durata della agevolazione contributiva per il datore/utilizzatoreper il datore/utilizzatore --a)a) è di
12mesi12mesi di cui 3mesi da uso indiretto3mesi da uso indiretto in somministrazione/ 9 mesi da uso9 mesi da uso
diretto in subordinazionediretto in subordinazione
CUMULO NEI GRUPPI DI IMPRESA
Durata e limiti al cumulo - L'incentivo spetta solo per la parte
residua ove l'assunzione è effettuata da un datore di lavoro
che presenti assetti proprietari coincidenti con quelli di chi
abbia già goduto di parte dell'agevolazione (art. 4, comma 13,
legge n. 92/2012).legge n. 92/2012).
ESEMPIO
Datore a) / b) /c) – appartengono allo stesso gruppo;
Il lavoratore a) ha 50 anni ed è disoccupato da 12mesi;
1)Datore a) / lavoratore a) stipulano un tempo determinato di
4mesi- agevolazione 92/12
2)Il datore b)/ lavoratore a) stipulano un tempo determinato di 42)Il datore b)/ lavoratore a) stipulano un tempo determinato di 4
mesi-agevolazione 92/12.
3)il datore c) – se fa un tempo determinato con il lavoratore a)
fruisce della agevolazione per un periodo pari a 4mesi-
12mesi (durata massima dell’agevolazione sul contratto a12mesi (durata massima dell’agevolazione sul contratto a
termine)termine) –– tempo determinato del datore a + b( 4+4) = 4 mesitempo determinato del datore a + b( 4+4) = 4 mesi
(periodo residuo di fruizione della agevolazione)(periodo residuo di fruizione della agevolazione)
Rapporti di lavoro non incentivati
Rapporti di lavoro domestico, intermittente, ripartito,Rapporti di lavoro domestico, intermittente, ripartito,
accessorio .accessorio .
Decorrenza/misura dell'agevolazione
Decorrenza dell'agevolazioneDecorrenza dell'agevolazione - 1.1.2013 (non è prevista alcuna
scadenza).
Misura agevolazione:Misura agevolazione:
-beneficio contributivo in misura pari al 50% della contribuzione-beneficio contributivo in misura pari al 50% della contribuzione
datoriale/ si estende pure ai premi inail ;
Durata del beneficio
- assunzioni a tempo indeterminato: 18 mesi;
- assunzioni a tempo determinato: 12 mesi (comprendendo
eventuali proroghe);
- trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente
rapporto agevolato: 18 mesi (complessivi tra termine etra termine erapporto agevolato: 18 mesi (complessivi tra termine etra termine e
trasformazione)trasformazione).
Ai fini del riconoscimento dell'incentivo, la trasformazione a
tempo indeterminato deve intervenire entro la scadenza del
beneficio..
Esempi trasformazione del rapporto a
termine in tempo indeterminato
Alfa assume Tizio(over 50/disoccupato da 12mesi) a tempo determinato
per 15 mesiper 15 mesi ed effettua la trasformazione a tempo indeterminato alla fine
del rapporto.
Spetta l'incentivo per i primi 12 mesi del rapporto a tempo determinatoper i primi 12 mesi del rapporto a tempo determinato; non
spetta il beneficio per la trasformazione.
Alfa assume Tizio a tempo determinato per 15 mesideterminato per 15 mesi ed effettua la
trasformazione a tempo indeterminato allo scadere del decimo mese.
Spettano il beneficio per i primi dieci mesi del rapporto a tempo determinatoi primi dieci mesi del rapporto a tempo determinato
e il prolungamento del beneficio fino la diciottesimo mese del
complessivo rapporto.
DURATA AGEVOLAZIONE:
--10 termine+8mesi10 termine+8mesi successivi alla trasformazione a tempo indeterminato( in
quanto la trasformazione a tempo indeterminato entro i 12mesi del
rapporto a termine)
ULTERIORI AGEVOLAZIONI
potranno essere agevolabili a determinate condizioni:
a)
- le proroghe e le trasformazioni a tempo indeterminato di
rapporti non agevolabili in corso di svolgimento tra il 2012 e
il 2013 (par. 2.1., circ. Inps n. 111/2013);
Condizioni per fruire delle agevolazioni contributive su proroga
trasformazione di rapporti di lavoro a termine in essere altrasformazione di rapporti di lavoro a termine in essere al
1/01/2013 e non agevolati.
Al momento della proroga/trasformazionedella proroga/trasformazione il lavoratore deve
avere;
1) Anzianità di disoccupazione di 12mesi;
2) La proroga /trasformazione non deve essere in relazione ad
un diritto di precedenza(articolo 5 c 4 quater D. Lgs
368/2001 – su trasformazione a tempo indeterminato/
articolo5 comma 4-quinqiues D. Lgs 368/2001 - su proroga )
ULTERIORI AGEVOLAZIONI
esempioesempio--
lavoratore con +50anni/disoccupato 12mesi assunto con
contratto a tempo determinato non agevolato dal 1 dicembre
del 2012 al 31 gennaio del2013. Al 31/01/2013 interviene la
trasformazione a tempo indeterminato
Se al 31 gennaio del 2013(momento della trasformazione a
tempo indeterminato) il lavoratore ha ancora
1)anzianità disoccupazione 12mesi;1)anzianità disoccupazione 12mesi;
2) LA TRASFORMAZIONE a tempo indeterminato non è in2) LA TRASFORMAZIONE a tempo indeterminato non è in virtu’virtu’
di un diritto di precedenzadi un diritto di precedenza ( vedi articolo 5 c 4 quater. D.lgs
368/2001);
agevolazione connessa alla trasformazione di -16 mesi
(trasformazione avvenuta prima dei 12mesi del contratto a
termine e per il periodo residuo fino ai 18 mesi).
ULTERIORI AGEVOLAZIONI
b)
- le proroghe e le trasformazioni a tempo indeterminato di
rapporti di lavoro originariamente non agevolati, instauratiinstaurati
dopo il 2012,dopo il 2012, laddove, a titolo esemplificativo, il datore di
lavoro assuma a tempo determinato un lavoratore con meno
di 50 anni alla data di assunzione e che alla data della
successiva proroga o trasformazione a tempo indeterminato
abbia compiuto 50 anni (par. 2.1.5, circ. Inps n. 111/2013).abbia compiuto 50 anni (par. 2.1.5, circ. Inps n. 111/2013).
Esempio:Esempio:
rapporto a termine post 1/post 1/11/2013/2013( Dal 1 febbraio al 28 febbraio
2013) / con il lavoratore a) / anzianità di disoccupazione
12mesi/ non ha ancora 50 anni( li compie il 28/02/2013);
Agevolazione nel caso di proroga del contratto a termine il
28/02/2013 -per11mesi:
Agevolazione in caso di trasformazione a tempo indeterminato il
28/02/2013-per 17 mesi
ULTERIORI AGEVOLAZIONI
Condizione di spettanza delle agevolazioni
al momento della proroga del contratto a termine(proroga del contratto a termine( prima dei
12mesi – nel limite dei 12mesi)/ trasformazione tempotrasformazione tempo
indeterminatoindeterminato( prima 12mesi del termine/ periodo
agevolazione fino 18 mesi) il lavoratore hail lavoratore ha:
1)anzianità disoccupazione 12mesi;1)anzianità disoccupazione 12mesi;
2) La proroga e la trasformazione non è in virtù di un diritto di
precedenza ( articolo 5 c 4 quater D. Lgs 368/2001 – su
trasformazione a tempo indeterminato/ articolo5 comma 4-
quinqiues D. Lgs 368/2001 - su proroga );
3)50 anni di età
Spettano agevolazioni su proroga trasformazione a temposu proroga trasformazione a tempo
indeterminatoindeterminato
Tempo determinato poi tempo
determinato-indeterminato
primo rapporto agevolato a tempo determinatoagevolato a tempo determinato poi nuova
assunzione a tempo determinato o indeterminatotempo determinato o indeterminato dell'ex
dipendente purché in possesso dell'anzianità di
disoccupazione richiesta.
Nb – gli esempi che seguono riguardano il lavoratore digli esempi che seguono riguardano il lavoratore di
almeno 50 anni/ disoccupato da 12 mesi;almeno 50 anni/ disoccupato da 12 mesi;
Esempi
1)Il datore A:1)Il datore A:
assume ilil lavoratoreAlavoratoreA (0ver 50/disoccupato da 12mesi) a tempo determinato per 3per 3
mesimesi;
- dopo due mesi lo riassume a tempo determinato per 11 mesi.per 11 mesi.
DURATA DELLA AGEVOLAZIONE CONTRIBUTIVADURATA DELLA AGEVOLAZIONE CONTRIBUTIVA-- 3+9 ;3+9 ;
Spetta l'incentivo per complessivi 12 mesiSpetta l'incentivo per complessivi 12 mesi (tre mesi del primo rapporto e nove
mesi residui per il secondo rapporto), se - in base alle norme che disciplinano lo
stato di disoccupazione - al momento della seconda assunzione il lavoratore hamomento della seconda assunzione il lavoratore ha
ancora l'anzianità di disoccupazione superiore a 12 mesi( vedi primo rapporto aancora l'anzianità di disoccupazione superiore a 12 mesi( vedi primo rapporto aancora l'anzianità di disoccupazione superiore a 12 mesi( vedi primo rapporto aancora l'anzianità di disoccupazione superiore a 12 mesi( vedi primo rapporto a
tempo determinato di durata inferiore ai 6mesi).tempo determinato di durata inferiore ai 6mesi).
2)Il datore A:2)Il datore A:
assume il lavoratoreil lavoratore AA(over 50/disoccupato da 12mesi) a tempo determinato per 3determinato per 3
mesi;mesi;
-- dopo due mesidopo due mesi lo assume a tempo indeterminato.a tempo indeterminato.
Spetta l'incentivo per i 3 mesi del rapporto a termineper i 3 mesi del rapporto a termine; spetta l'incentivo per i residuiper i residui
15 mesi ( il tempo indeterminato successivo al termine agevolato è come una15 mesi ( il tempo indeterminato successivo al termine agevolato è come una
trasformazione),trasformazione), a decorrere dall'assunzione a tempo indeterminato, se - in base
alle norme che disciplinano lo stato di disoccupazionelo stato di disoccupazione - al momentomomento
dell'assunzione a tempo indeterminato il lavoratore possedeva ancora lo stato didell'assunzione a tempo indeterminato il lavoratore possedeva ancora lo stato di
disoccupazione superiore a dodici mesi.disoccupazione superiore a dodici mesi.
Esempi
3)Il datore A:3)Il datore A:
- assume il lavoratore Ail lavoratore A (over 50/disoccupato da 12mesi) a tempo determinato per 10per 10
mesi;mesi;
- dopo due mesidopo due mesi lo riassume a tempo determinato per 11 mesi.per 11 mesi.
Spetta l'incentivo per i 10 mesi del primo rapporto a termineper i 10 mesi del primo rapporto a termine; non spetta l'incentivo
per il secondo rapporto a termine in quanto al momento della secondaal momento della seconda
assunzione il lavoratore ha perduto i 12mesi di disoccupazione( primo rapportoassunzione il lavoratore ha perduto i 12mesi di disoccupazione( primo rapporto
di durata superiore ai 6mesi)di durata superiore ai 6mesi)
4)Il datore A:4)Il datore A:
- assume il lavoratore A)il lavoratore A) (over 50/disoccupato da 12mesi) a tempo determinato perper
12 mesi;12 mesi;
- dopo 14mesidopo 14mesi lo riassume a tempo determinato per 12 mesideterminato per 12 mesi.
Spetta l'incentivo per i 12 mesi del primo rapporto a termineper i 12 mesi del primo rapporto a termine; spetta l'incentivo per il
secondo rapporto a termine per 12mesisecondo rapporto a termine per 12mesi; al momento della seconda assunzione il
lavoratore ha una anzianità di disoccupazione di 12mesi maturata da zero dopo
averlo perduta per effetto del primo rapporto a tempo determinato di durata
superiore ai 6mesi.
NbNb-- il lavoratore ha cessato di essere disoccupato e poi sia tornato ad esserlo,il lavoratore ha cessato di essere disoccupato e poi sia tornato ad esserlo,
maturando da zero un nuovo periodo di disoccupazione superiore a 12 mesi.maturando da zero un nuovo periodo di disoccupazione superiore a 12 mesi.
Esempi
5) Tempo determinatoTempo determinato poi tempo determinatotempo determinato( il lavoratore ha ancora
12mesi di disoccupazione) trasformato a tempo indeterminato.trasformato a tempo indeterminato.
EsempioEsempio--
Il datore AIl datore A assume il lavoratore Ail lavoratore A (over 50/disoccupato da 12mesi)
Per 3mesi3mesi( primo rapporto a termine)poi 2mesi(2mesi( secondo rapporto a
termine/Il lavoratore ha ancora una anzianità di disoccupazione di
12mesi al momento della stipula del secondo contratto a termine)-poipoi
termine/Il lavoratore ha ancora una anzianità di disoccupazione di
12mesi al momento della stipula del secondo contratto a termine)-poipoi
trasformazione a tempo indeterminato.trasformazione a tempo indeterminato.
Visto che la trasformazione non è in relazione al diritto di precedenzain relazione al diritto di precedenza
articolo 5 c 4 quater. D. Lgs. 368/2001( cumulando i 2 rapporti aarticolo 5 c 4 quater. D. Lgs. 368/2001( cumulando i 2 rapporti a
termine si raggiungono 5 mesi)termine si raggiungono 5 mesi) .
Visto che al momento della trasformazione il lavoratore ha ancora una
anzianità di disoccupazione di 12mesi ;
Durata agevolazione-3mesi3mesi+ 2mesi2mesi+13 mesi13 mesi(trasformazione entro i 12mesi
del rapporto a termine con durata della agevolazione cumulando il
termine + la trasformazione di 18mesi);
Condizioni di spettanza dell'incentivo
- Gli incentivi sono subordinati:
a) alla regolarità prevista dall'articolo 1, commi 1175 e 1176,
della legge n. 296/2006, inerente:
- all'adempimento degli obblighi contributivi;
- all'osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di
lavoro;
- al rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di- al rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di
quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti,
stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei
lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano
nazionale;
b) all'applicazione dei principi stabiliti dall'articolo 4, commi 12,
13 e 15, della legge n. 92/2012;
c) alle condizioni generali di compatibilità con il mercato interno,
previste dagli articoli 1 e 40 del regolamento (Ce) n. 800/2008
della Commissione del 6 agosto 2008.
articoli 1 e 40 del regolamento (Ce) n.
800/2008
1)L'intensità di aiuto non supera il 50% dei costi ammissibili.50% dei costi ammissibili.
I costi ammissibili corrispondono ai costi salariali durante un periodo massimo di 12massimo di 12
mesi successivi all'assunzione.mesi successivi all'assunzione.
Tuttavia, nel caso in cui il lavoratore interessato è un lavoratore molto svantaggiatomolto svantaggiato, i
costi ammissibili corrispondono ai costi salariali su un periodo massimo di 24 mesicosti salariali su un periodo massimo di 24 mesi
successivi all'assunzione.successivi all'assunzione.
2) Nei casi in cui l'assunzione non rappresenti un aumento netto del numero dil'assunzione non rappresenti un aumento netto del numero di
dipendenti dell'impresa interessata rispetto alla media dei dodici mesi precedentialla media dei dodici mesi precedenti,dipendenti dell'impresa interessata rispetto alla media dei dodici mesi precedentialla media dei dodici mesi precedenti,
il posto o i posti occupati sono resi vacanti in seguito a dimissioni volontariedimissioni volontarie,
invalidità, pensionamento per raggiunti limiti d'età, riduzione volontariainvalidità, pensionamento per raggiunti limiti d'età, riduzione volontaria
dell'orario di lavoro o licenziamento per giusta causadell'orario di lavoro o licenziamento per giusta causa e non in seguito a
licenziamenti per riduzione del personale.
3)Fatto salvo il caso di licenziamento per giusta causa, al lavoratore svantaggiato è
garantita la continuità dell'impiego per un periodo minimo coerente con lala continuità dell'impiego per un periodo minimo coerente con la
legislazione nazionale o con contratti collettivi in materia di contratti di lavoro.
Qualora il periodo d'occupazione sia più breve di 12 mesi, o se applicabile, di 24sia più breve di 12 mesi, o se applicabile, di 24
mesi, l'aiuto sarà ridotto pro rata di conseguenza.
Coordinamento con altri incentivi –v
legge 407/90 articolo 8 c9
- Il datore a) assume a tempo determinato per 3 mesitempo determinato per 3 mesi Il lavoratore a),
ultracinquantenne disoccupato da 24 mesi, e alla scadenza trasforma il
rapporto a tempo indeterminato.
- Spetta al datore aal datore a) l'incentivo LEGGE 92/12 per il rapporto a tempo
determinato di tre mesidi tre mesi (se ricorrono tutte le condizioni di legge); per la
trasformazione a tempo indeterminato spetta al datore aspetta al datore a) l'incentivo
previsto dalla legge n. 407/1990, poiché, se non fosse intervenuta la
trasformazione, Tizio sarebbe tornato ad essere disoccupato con
l'anzianità di 24 mesil'anzianità di 24 mesi.l'anzianità di 24 mesil'anzianità di 24 mesi.
- Durata agevolazione:
3MESI(LEGGE 92/12)+ 36 MESI (407/90);3MESI(LEGGE 92/12)+ 36 MESI (407/90);
CONDIZIONECONDIZIONE--PER LA FRUIZIONE DELLA AGEV. CONTRIBUTIVAPER LA FRUIZIONE DELLA AGEV. CONTRIBUTIVA--407/90407/90
articolo 8c9;articolo 8c9;
1)AL MOMENTO DELLA TRASFORMAZIONE IL DIPENDENTTE A) HA 24 MESI1)AL MOMENTO DELLA TRASFORMAZIONE IL DIPENDENTTE A) HA 24 MESI
DIDI DISOCCUPAZIONE( il rapporto a tempo determinato precedente è diDISOCCUPAZIONE( il rapporto a tempo determinato precedente è di
durata inferiore ai 6 mesi);durata inferiore ai 6 mesi);
2)NON è LA TRASFORMAZIONE IN RELAZIONE AD UN DIRITTO2)NON è LA TRASFORMAZIONE IN RELAZIONE AD UN DIRITTO DIDI
PRECEDENZA(vedi articolo 5 comma 4PRECEDENZA(vedi articolo 5 comma 4 quaterquater. D.lgs. 368/2001. D.lgs. 368/2001--ilil
contratto a tempo determinato precedente è di durata pari o inferiore aicontratto a tempo determinato precedente è di durata pari o inferiore ai
6mesi ).6mesi ).
Coordinamento con altri incentivi –v
legge 407/90 articolo 8 c9
Il datore a)Il datore a) assume a tempo determinato per 7 mesi il lavoratore a),tempo determinato per 7 mesi il lavoratore a),
ultracinquantenne disoccupato da 24 mesiultracinquantenne disoccupato da 24 mesi, e alla scadenza trasforma poi
il rapporto a tempo indeterminato.
Spetta al datore a)al datore a) l'incentivo LEGGE 92/12 per il rapporto a tempo
determinato di sette mesidi sette mesi (se ricorrono tutte le condizioni di legge);
per la trasformazione a tempo indeterminato non spetta l'incentivo
previsto dalla legge n. 407/1990, perché :previsto dalla legge n. 407/1990, perché :
1) ai sensi dell'articolo 5, comma 4-quater, D.Lgs. n. 368/2001 – ilil
lavoratore a) ha maturato un diritto di precedenza all'assunzione alavoratore a) ha maturato un diritto di precedenza all'assunzione a
tempo indeterminato;tempo indeterminato;
2)2) il lavoratore a) ha perduto la anzianità di disoccupazione di 24mesi;il lavoratore a) ha perduto la anzianità di disoccupazione di 24mesi;
per la trasformazione spetta l'incentivo previsto dall'art. 4, commi 8-11,
legge n. 92/2012, -11mesi.
-7 termine+11mesi (trasformazione a tempo indeterminato)= 18mesitermine+11mesi (trasformazione a tempo indeterminato)= 18mesi
Adempimenti dei datori di lavoro
Per fruire dell'incentivo tutti i datori di lavoro interessati
devono inoltrare apposita comunicazione all'Inps tramite
Cassetto previdenziale.
Il modulo di istanza on-line "922012 deve essere presentatoIl modulo di istanza on-line "922012 deve essere presentato
prima dell'invio della denuncia contributivaprima dell'invio della denuncia contributiva ove viene
indicata la contribuzione agevolata.
SPECIFICHE UNI-EMENS
I datori di lavoro ammessi all'incentivo saranno contraddistinti
dal codice di autorizzazione "2Hdi autorizzazione "2H" che, a decorrere
dall'1.1.2013, assume il nuovo significato di "datore di lavorodatore di lavoro
ammesso all'incentivo di cui all'art. 4, commi 8ammesso all'incentivo di cui all'art. 4, commi 8--11, della11, della
legge n. 92/2012legge n. 92/2012".
I datori di lavoro ammessi all'incentivo, denunceranno il
lavoratore valorizzando nell'elemento individuale <Tipo<Tipo--
Contribuzione> il codice "55Contribuzione> il codice "55" che assume il nuovo significato
di "lavoratore assunto ai sensi dell'art. 4, commi 8-11, della
legge n. 92/2012".
SPECIFICHE UNI-EMENS
Per i periodi di spettanza dell'agevolazione, compresi tra gennaio e lugliotra gennaio e luglio
20132013, il datore di lavoro potrà recuperare la differenza tra lala differenza tra la
contribuzione versata in misura intera e la contribuzione agevolatacontribuzione versata in misura intera e la contribuzione agevolata,
valorizzando all'interno dell'elemento <Denuncia individuale>, <Dati<Denuncia individuale>, <Dati
retributivi>, <retributivi>, <AltreACreditoAltreACredito>, <>, <CausaleACreditoCausaleACredito>> il nuovo codice "L431"
avente il significato di "Rec. contr. art. 4, commi 8-11, della legge n.
92/2012" e nell'elemento <ImportoACredito> il relativo importo.
Il recupero potrà essere effettuato mediante esposizione nella denuncia
Uni- emens entro tre mesi a decorrere dal periodo di paga di agosto 2013tre mesi a decorrere dal periodo di paga di agosto 2013Uni- emens entro tre mesi a decorrere dal periodo di paga di agosto 2013tre mesi a decorrere dal periodo di paga di agosto 2013
(16 novembre 2013).(16 novembre 2013).
Uni- emens di ottobre in scadenza fine novembre;
I dati relativi al recupero esposti nell'Uni- emens saranno riportati, nel
DM2013 "Virtuale" ricostruito dalla procedura, con il corrispondente
nuovo codice a credito "L431".
Per i lavoratori non più in forza alla data del riconoscimento
dell'agevolazione i datori, per il relativo recupero contributivo riferito ai
mesi precedenti, provvederanno ad inviare, per ogni ex lavoratore, unprovvederanno ad inviare, per ogni ex lavoratore, un
flussoflusso regolarizzativoregolarizzativo riferito all'ultimo mese di attività del lavoratore,riferito all'ultimo mese di attività del lavoratore,
utilizzando il codice "L431".utilizzando il codice "L431".
SPECIFICHE UNI-EMENS
Contributo addizionale per i rapporti di lavoro a
termine
Per "contributo addizionale" si intende la quota di
contribuzione integrativa dovuta, dal 1° gennaio 2013, dai
datori di lavoro in relazione ai lavoratori assunti non a tempo
indeterminato.
l'aliquota per tale contributo è pari all'1,40%,è pari all'1,40%, la quale va ad
aggiungersi dunque a quella dell'1,61% dovuta dalla generalità
dei datori di lavoro.dei datori di lavoro.
L'aliquota complessiva di finanziamento dell'Aspi nel caso di
lavoratori assunti a tempo determinato si attesta a: 3,01%3,01%
(1,61% + 1,40%).(1,61% + 1,40%).
113
Contributo addizionale per i rapporti di lavoro a
termine
il contributo addizionale riguarda tutti i rapporti di
lavoro non a tempo indeterminato in essere al 1indeterminato in essere al 1°°
gennaio 2013gennaio 2013 e non solamente quelli instaurati a farinstaurati a far
tempo dalla medesima datatempo dalla medesima data
114
Esclusioni
Sono escluse dal pagamento del contributo aggiuntivo
in commento:
le assunzioni effettuate per la sostituzione di
lavoratori assenti;
le assunzioni effettuate per lo svolgimento di attività
stagionali definite dal Dpr. n. 1525/1963Dpr. n. 1525/1963;
per i periodi contributivi maturati dal 1dal 1°° gennaiogennaio
2013 al 31 dicembre 20152013 al 31 dicembre 2015, le assunzioni effettuate per
lo svolgimento di attività definite dagli avvisi comuni e
dai contratti collettivi nazionali stipulati entro il 31stipulati entro il 31
dicembre 2011dicembre 2011 dalle organizzazioni dei lavoratori e dei
datori di lavoro comparativamente più rappresentative
(vedi CCNL turismo Confturismo Conf--commerciocommercio);
115
Esclusioni
le assunzioni di lavoratori apprendisti, in quanto il
contratto è classificato a tempo indeterminato;
le assunzioni a tempo determinato effettuate nellatempo determinato effettuate nella
pubblica amministrazionepubblica amministrazione di cui al comma 2
dell'articolo 1, Dlgs n. 165/2001.dell'articolo 1, Dlgs n. 165/2001.
116
Uniemens
117
Recupero del contributo aggiuntivo di 1,4%.
La maggiorazione dell’1,4% è recuperata, nel limite delledelle
ultime sei (6) mensilitàultime sei (6) mensilità e decorso il periodo di prova:decorso il periodo di prova:
1) dai datori di lavoro in genere, qualora al termine il contratto
venga trasformato a tempo indeterminatovenga trasformato a tempo indeterminato;
2) dai datori di lavoro che assumono il lavoratore con contratto
di lavoro a tempo indeterminato entro il termine di sei (6)di lavoro a tempo indeterminato entro il termine di sei (6)
mesi dalla cessazione del precedente contratto a termine.
118
Recupero del contributo aggiuntivo di 1,4%.
In questo caso la restituzione avviene detraendo dalle
mensilità spettanti un numero di mensilità ragguagliato alun numero di mensilità ragguagliato al
periodo trascorso dalla cessazione del precedente rapportoperiodo trascorso dalla cessazione del precedente rapporto
di lavoro a termine.di lavoro a termine.
La restituzione piena (sei mensilità) potrà avvenire solo insolo in
caso di trasformazionecaso di trasformazione (entro la scadenza) del contratto da
tempo determinato a tempo indeterminato nonchétempo determinato a tempo indeterminato nonché
nell'ipotesi di stabilizzazione intervenuta il mese successivo aintervenuta il mese successivo a
quello di scadenza del contratto a terminequello di scadenza del contratto a termine
119
Esempio 1-trasformazione
lavoratore assunto a tempo determinato per 9 mesiper 9 mesi
(1gennaiogennaio-- 30 settembre 201330 settembre 2013) per il quale è previsto il
versamento del contributo aggiuntivo dell'1,40%.
Ipotizzando che l'imponibile previdenziale mensile sia
risultato sempre pari a euro 2.000,00 (non è prevista la
quattordicesima mensilità), il contributo aggiuntivo versato negli
ultimi 6 mesi risulta pari a:ultimi 6 mesi risulta pari a:
euro 2.000,00 x 6 = euro 12.000,00;
euro 12.000,00 x 1,40% = euro 168,00;
Nel caso in cui il rapporto venga trasformato da tempovenga trasformato da tempo
determinato a tempo indeterminatodeterminato a tempo indeterminato entro la
scadenza(30/09/2013), il datore di lavoro può recuperare
l'intero importo di euro 168,00.168,00.
120
Esempio 2-cessa termine/ riassunzione
a tempo indeterminato
Nel caso invece in cui il lavoratore venga riassunto a tempo
indeterminato il 1indeterminato il 1°° novembre 2013novembre 2013 il datore di lavoro potrà
recuperare solo il seguente importo:
(euro 168,00 : 6) x 5( 6 mensilitàeuro 168,00 : 6) x 5( 6 mensilità--mese di ottobre =5mese di ottobre =5
mensilità) = euro 140,00mensilità) = euro 140,00;
121
Recupero in Uniemens
Al fine di effettuare tale recupero, l'Inps, ha istituito il nuovoil nuovo
codice causale "L810codice causale "L810" avente il significato di "Recupero
contributo addizionale art. 2, c. 30 L. 92/2012" da inserire
nell'elemento <CausaleACredito> di <AltreACredito> di
<DatiRetributivi> della denuncia individuale.
IlIl predetto recupero può essere effettuato a decorrere dalpredetto recupero può essere effettuato a decorrere dal
mese successivo a quello in cui si verifica la condizione(mese successivo a quello in cui si verifica la condizione(
IlIl predetto recupero può essere effettuato a decorrere dalpredetto recupero può essere effettuato a decorrere dal
mese successivo a quello in cui si verifica la condizione(mese successivo a quello in cui si verifica la condizione(
TRASFORMAZIONE A TEMPO INDETERMINATOTRASFORMAZIONE A TEMPO INDETERMINATO
/ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO)/ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO)
122
Contributo di licenziamento Aspi
IL contributo deve essere versato all'Inps nei casi di:
1) interruzione di un rapporto di lavoro a tempo
indeterminato;
2)per le causali che, indipendentemente dal requisitocausali che, indipendentemente dal requisito
contributivo, darebbero diritto all'Aspi;contributivo, darebbero diritto all'Aspi;
3) a decorrere dal'1.1.2013.
123
Contributo di licenziamento Aspi
MISURA del contributo sul licenziamento:
al 41% del massimale mensile di Aspi per ogni 12per ogni 12
mesi di anzianità aziendale negli ultimi 3 anni.mesi di anzianità aziendale negli ultimi 3 anni.mesi di anzianità aziendale negli ultimi 3 anni.mesi di anzianità aziendale negli ultimi 3 anni.
124
Contributo di licenziamento Aspi
Nell’anzianità aziendale, che determina quante
quote di ticket sono da pagare, si devono includere
tutti i periodi di lavoro a tempo indeterminato
compresi quelli a tempo determinato se ilcompresi quelli a tempo determinato se il
rapporto è stato trasformato senza soluzione dirapporto è stato trasformato senza soluzione dirapporto è stato trasformato senza soluzione dirapporto è stato trasformato senza soluzione di
continuità o se comunque si è dato luogo allacontinuità o se comunque si è dato luogo alla
restituzione del contributo dell’1,40%.restituzione del contributo dell’1,40%.
125
Esempio 1- trasformazione termine
Datore a) /Lavoratore a) stipulano un contratto a termine
dall'1.3.2011 al 31.8.2011dall'1.3.2011 al 31.8.2011 (mesimesi-- 6)6);
il 31/08/2011 il contratto a termine è trasformato a tempo
indeterminato ;
Il contratto a tempo indeterminato prosegue fino al
31/01/201331/01/2013,data in cui il dipendente a) viene licenziato per
g.causa (mesi 17mesi 17 di tempo indeterminato)
Anzianità aziendale complessiva 23 mesi( 6+17=23);Anzianità aziendale complessiva 23 mesi( 6+17=23);
Contributo di licenziamento 78,58% del massimale Aspi (
41%x2=82%) = (82 % / 24) x 23=78,58 sul massimale cigs)
Mass. 1.180,00 x 78,58%= C. Aspi 927
126
Esempio 2-( riassunzione tempo indeterminato)
Lavoratore assunto a termine dall’1/2/2013 aldall’1/2/2013 al
31/7/201331/7/2013 (mesi 6)-termine che ha pagato l’1,4%;
riassunzione a tempo indeterminato dall’1/12/20131/12/2013 (il
datore di lavoro ha recuperato due mesi di contribuzione
aggiuntiva 1,4%).
Tempo indeterminato dal 1/12/2013 al 31/5/2014dal 1/12/2013 al 31/5/2014 data in
cui avviene il licenziamento per giusta causa.
Anzianità aziendale complessiva 12 mesi:
-6 mesi del tempo determinato (perché si è dato luogo alla
restituzione del contributo addizionale)+ 6 mesi del tempo
indeterminato = 12mesi;
Contributo di licenziamento 41% del massimale ASpI
1.180,00 (si assume il mass. per l’anno 2013) x 41%
=483,80
127
Malattia
Ai lavoratori a termine l'indennità di malattia viene corrisposta
per un periodo non superiore a quello di
attività lavorativa prestata nei 12 mesi immediatamente
precedenti l'inizio dell'evento morboso (limite massimo 180
giorni).
L’indennità di malattia Inps deve essere versata da:
• lo stesso datore di lavoro per un numero di giornate
effettivamente prestate dal lavoratore alle proprie
dipendenze(pagamento a conguaglio);
• l'Inps per le giornate eccedenti segnalate a cura del
datore di lavoro(pagamento diretto).
128
esempioIl dipendente a)-operaio, è titolare di un contratto a tempo
determinato presso il datore b).
Lo stesso cade in malattia presso il datore b)
Giorni di indennizzo di malattia c/inps 40 giorni
Nei 12 mesi precedenti l’evento di malattia il dipendente a)Nei 12 mesi precedenti l’evento di malattia il dipendente a)
aveva lavorato:aveva lavorato:
1) Per 20 giorni presso il datore a)( ex datore di lavoro)1) Per 20 giorni presso il datore a)( ex datore di lavoro)
2) 30 giorni presso il datore b)( attuale datore di lavoro).
Il datore b) indennizza per conto dell’ inpsIl datore b) indennizza per conto dell’ inps --30g30g( pagamento a
conguaglio)- nel limite dei giorni che il dipendente ha lavorato
presso di sé nei 12 mesi precedenti
L inps indennizza direttamente 10 giorni ( entro i 20 giorni
lavorati dal dip. presso l’ex datore a) nei 12 mesi precedenti l’
evento .
129
Malattia
L'INPS è comunque tenuto all'erogazione
dell'indennità (per un massimo di 30 giorni) nelle
situazioni in cui il lavoratore non possa far valere nei
12 mesi precedenti periodi lavorativi superiori a 30
giorni nell'anno solare.
Trascorso il termine di durata del contratto cessaTrascorso il termine di durata del contratto cessa
anche l'erogazione dell'indennità di malattia. Da
questa regola sono esclusi i lavoratori dello
spettacolo.
130
Detrazioni da lavoro dipendente
Detrazione minima :redditi sotto gli 8000 euro
In caso di reddito di lavoro dipendente inferiore a
8.000 euro;
Detrazione minima di 1380Detrazione minima di 1380
1) Da ragguagliareDa ragguagliare;
2) Da non ragguagliareDa non ragguagliare se il sostituito dichiara di non
possedere altri redditi.
131
ESEMPIO
Contratto a termine stipulato il 1 novembre del 2013, con reddito di lavoro
dipendente Presunto minore di 8000 euro.
Si considera il periodo di paga di novembre 2013.di novembre 2013.
1) se il sostituito nulla dichiara al sostituto, si applica la detrazione +
conveniente tra a) e b).
A)1380/ 365 * 30= 113,42( detrazione minima ragguagliata)
B)1840/365 x 30 g = 151,23B)1840/365 x 30 g = 151,23
2) se il sostituito dichiara di non possedere altri redditi se non quelli erogati
dal sostituto, il sostituto applica la detrazione + conveniente tra a) e b) :
A)1380/ 61 g * 30= 678,68 ( detrazione minima non ragguagliata) ;A)1380/ 61 g * 30= 678,68 ( detrazione minima non ragguagliata) ;
B)1840 / 365 x 30 g = 151,23 ;
132
Detrazioni per familiari a carico
Nelle ipotesi in cui il rapporto di lavoro dura per un periodo
inferiore all’anno, il sostituto d’imposta deve riconoscere le
detrazioni per familiari a carico solo in relazione ai mesi di
effettiva durata dello stesso, salvo che il dipendente nonsalvo che il dipendente non
richieda espressamente di poterne fruire per un periodorichieda espressamente di poterne fruire per un periodo
maggioremaggiore (Risoluzione 30 gennaio 2009, n. 29/E).
133
Ferie.
Il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo annuale di ferie
retribuite non inferiore a 4 settimanenon inferiore a 4 settimane.
Tale periodo va goduto per almeno due settimanedue settimane, consecutiveconsecutive
in caso di richiesta del lavoratorein caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell'anno di
maturazione e, per le restanti due settimane, entro i 18 mesirestanti due settimane, entro i 18 mesi
successivi al termine dell'anno di maturazione.successivi al termine dell'anno di maturazione.
Il periodo di 4 settimane non è monetizzabilenon è monetizzabile.
Il periodo minimo di quattro settimane non può essere
monetizzato, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavorosalvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro
nel corso dell'annonel corso dell'anno.
134
Ferie
Per i contratti a tempo determinato, di durata inferioreinferiore
all'anno, è quindi sempre ammissibile la monetizzazioneall'anno, è quindi sempre ammissibile la monetizzazione
delle feriedelle ferie (art. 10, comma 2, D.Lgs. n. 66/2003)
135
Versamento al fondo tesoreria
In caso di azienda con un numero di dipendenti in forza
superiore a 49 non sono tenuti al versamento del TFR al Fondo di
Tesoreria Inps i lavoratori con durata del contratto a tempo
determinato minore di 3 mesi.determinato minore di 3 mesi.
In caso di trasformazionetrasformazione del rapporto da tempo determinato
inferiore ai 3 mesi a tempo indeterminato, o in caso di prorogain caso di proroga,
il Tfr che matura dalla data di assunzione deve essere versato alche matura dalla data di assunzione deve essere versato alil Tfr che matura dalla data di assunzione deve essere versato alche matura dalla data di assunzione deve essere versato al
Fondo di TesoreriaFondo di Tesoreria
136

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CONTRATTI A TERMINE DOPO LA RIFORMA FORNERO E IL D.L. 76/13

  • 1. CONTRATTI A TERMINE DOPO LA RIFORMA FORNERO E IL D.L. 76/13 Autore - Roberto VinciarelliAutore - Roberto Vinciarelli 1
  • 2. Il contratto a tempo determinato I contratti di lavoro a termine configurano un’eccezione alla regola generale della durata indeterminata del rapporto di lavoro. «Il contratto di lavoro subordinato a tempo«Il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato costituisce la forma comune dicostituisce la forma comune di rapporto di lavororapporto di lavoro» 2
  • 3. Il contratto a tempo determinato In linea generale : la stipulazione di un contratto di lavoro a termine è ammessa solo in presenza di ragioni di carattere tecnico,produttivo, organizzativocarattere tecnico,produttivo, organizzativo o sostitutivoo sostitutivo. Dette ragioni devono essere specificate, a pena diessere specificate, a pena di nullità, in apposito atto scrittonullità, in apposito atto scritto.nullità, in apposito atto scrittonullità, in apposito atto scritto. Incombe sul datore di lavoro l’oneredi lavoro l’onere di indicarle nel contratto in modo circostanziato e puntuale, al fine di assicurarne la trasparenza e la veridicità, nonché la loro immodificabilità nel corso del rapporto 3
  • 4. Il contratto a tempo determinato Ragioni tecnicheRagioni tecniche: riferite alla fase di avvio di innovazioni tecnologicheinnovazioni tecnologiche con l’introduzione di nuovi strumenti e macchinarinuovi strumenti e macchinari, ovvero legate allo sviluppo tecnico degli strumenti di lavoro e dell’organizzazione produttiva. Ragioni produttiveRagioni produttive: riferite a punte o fasi diRagioni produttiveRagioni produttive: riferite a punte o fasi di incremento della produzioneincremento della produzione e dei servizi anche riferibili all’attività ordinaria dell’azienda. Ragioni organizzativeRagioni organizzative: riferite alle modalità di utilizzazione e distribuzione del personale dipendente. 4
  • 5. Ragioni sostitutive Ragioni sostitutiveRagioni sostitutive: riferite alla sostituzione di personale assente. In particolare, a titolo esemplificativo, rientrano le seguenti ipotesi: a) lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto di lavoro di cui all’art.2110 c.c. (malattia, gravidanza, puerperio, infortunio); b) lavoratori temporaneamente assenti per trasfertab) lavoratori temporaneamente assenti per trasferta c) lavoratori temporaneamente inidonei a svolgere le propria mansioni; d) lavoratori in ferie; e) lavoratori temporaneamente all’estero 5
  • 6. AGEVOLAZIONE art. 4, c. 3 D. lgs 151/2001 BENEFICIARI: aziende con meno 20 unitàaziende con meno 20 unità che assumano con contratto a tempo determinato per sostituire lavoratori in congedo ex art. 4 Dlgs 151/01. Se il datore si è rivolto ad un'Agenzia di lavoro temporaneo, l'impresa recupera dalla società le somme corrispondenti allo sgravio da essa ottenuto. Il beneficio spetta anche alle aziende che assumono conIl beneficio spetta anche alle aziende che assumono con contratto a termine di natura subordinata al fine di sostituire una lavoratrice autonomalavoratrice autonoma (esercenti attività commerciali, artigiane,esercenti attività commerciali, artigiane, cd ecccd ecc.) assente per maternità. Le aziende, appartenenti a qualsiasi settore possono avere o meno la caratteristica di imprese. 6
  • 7. AGEVOLAZIONE art. 4, c. 3 D. lgs 151/2001 INCENTIVI: sgravio contributivo (in misura pari al 50% della contribuzione previdenziale dovuta dai datori) previsto a favore dei soggetti che assumono, in sostituzione di lavoratori in congedo, personale con contratto a tempo determinato o con contratto di somministrazione di lavoro.con contratto di somministrazione di lavoro. Il beneficio contributivo si applica fino al compimento di un anno di età del figlio della lavoratrice o del lavoratore in astensione e, per un anno, dall'accoglienza del minore adottato o in affidamento.. 7
  • 8. AGEVOLAZIONE art. 4, c. 3 D. lgs 151/2001 CONDIZIONI PER IL BENEFICIO: l'assunzione può avvenire anche con anticipo fino ad unfino ad un mesemese rispetto al periodo di inizio del congedo. I CCnl possono prevedere anche anticipi di durata maggiore. In caso di sostituzione di un lavoratore a tempo pieno con due lavoratori a tempo parziale, lo sgravio compete quandodue lavoratori a tempo parziale, lo sgravio compete quando la somma dell'orario dei soggetti assunti in sostituzione sia pari o non superiore a quello del lavoratore sostituito. In caso di superamento dell'orario il beneficio non può essere riconosciuto, neanche parzialmente (msg. Inps 28/01); la agevolazione contributiva è concessa pure laddove non vi sia identità di mansionesia identità di mansione tra lavoratore sostitutolavoratore sostituto e lavoratorelavoratore sostituitosostituito che si trova in maternità(v hp scorrimento)
  • 9. Ragioni sostitutive in organizzazioni elementari “ Tutte le volte in cui l’assunzione a tempo determinato avvenga per soddisfare ragioni di carattere sostitutivo, deve risultare per iscritto anche il nome delil nome del lavoratore sostituitolavoratore sostituito e la causa della sua sostituzionecausa della sua sostituzione” (Corte Costituzionale n. 214 del 14 luglio 2009214 del 14 luglio 2009) 9
  • 10. Causale sostitutiva in organizzazioni complesse - corte cost.107/13 Occorre indicare il luogo / la funzione/ il numero deiluogo / la funzione/ il numero dei lavoratorilavoratori che si sono assentati in relazione a quella funzione. Deve essere verificabile la correlazioneverificabile la correlazione tra il numero dei lavoratori con contratto a termine,per causale sostitutiva, che entrano in quel luogo e in quella funzione/ e il correlativoentrano in quel luogo e in quella funzione/ e il correlativo numero dei lavoratori che si sono assentati in quel luogo e inquel luogo e in quella funzione.quella funzione.
  • 11. Riforma del Lavoro(L.92/12 -18/07/12) e Decreto sviluppo(L.134/12) Le modifiche apportate alla disciplina del contratto a tempo determinato dalla riforma del lavoro(L 92/12) e dal successivo decreto sviluppo (DL 83/12 convertito con L. 134/12) sono: introduzione del contratto a termine “a-causale” ampliamento del periodo di “sforamento” dopo ilampliamento del periodo di “sforamento” dopo il termine del contratto lo “stacco” tra due successivi contratti a termine il “nuovo” limite occupazionale dei 36 mesi 11
  • 12. Novità D.L. 76/13-conv L .99/13 12 I Limiti quantitativi all’utilizzo del contratto a termine disposti dal CCNL si applicano pure al contratto a-causale di cui all’articolo 1 c 1 bis D.lgs 368/2001
  • 13. Novità D.L. 76/13-gli aspetti regolati dal contratto collettivo Tempo determinato a-causale 13 Tempo determinato a-causale Disciplina stacchi Contingentamento al ricorso del contratto a termine
  • 14. D.lgs 368/01 dopo la legge 92/12 L’art 1, c. 1 D .Lgs 368/01 stabilisce che “è consentita l’apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato a fronte di ragioni di carattere tecnico,carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili allaproduttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili alla ordinaria attività del datore di lavoroordinaria attività del datore di lavoro”. Analoga condizione è richiesta in relazione alla somministrazione a tempo determinato:somministrazione a tempo determinato: 1)nel contratto di lavoro a termine- tra agenzia e lavoratore subordinato sono richieste le ragioni oggettive; 2) nel contratto di somministrazione a tempo determinato( come rapporto commerciale) tra la agenzia e l’utilizzatore sono richieste le ragioni oggettive; 14
  • 15. Contratto a termine “a-causale”-dopo la legge 92/12 (art.1 c. 1-bis D.Lgs 368/01) introduce il Contratto a termine “a-causale” per il quale non è necessarionon è necessario indicare le ragioni di carattere tecnico,produttivo, organizzativo o sostitutivo. La causale non è richiesta nell'ipotesi del primoLa causale non è richiesta nell'ipotesi del primo rapporto a tempo determinato( la norma parla dirapporto a tempo determinato( la norma parla di primo rapporto a tempo determinato tra le parti)primo rapporto a tempo determinato tra le parti), di durata non superiore a dodicisuperiore a dodici mesi,non prorogabile, concluso fra un datore di lavoro o utilizzatore e un lavoratore per lo svolgimento di qualunque tipo disvolgimento di qualunque tipo di mansionemansione 15
  • 16. Contratto a termine “a-causale”nella somministrazione Non è necessaria la causale anche nella “prima missione di un lavoratore nell'ambito di un contratto di somministrazione a tempo determinato” Nb.Nb.-- interpretazione nel contratto di somministrazione a tempointerpretazione nel contratto di somministrazione a tempo determinato a causale:determinato a causale: 1) Contratto di lavoro a termine a-causale tra agenzia di somministrazione e lavoratore che si incontrano per la prima volta in un rapporto di lavoro subordinato(rapporto di lavoro)subordinato(rapporto di lavoro)subordinato(rapporto di lavoro)subordinato(rapporto di lavoro) 2) Contratto di somministrazione a tempo determinato a causale tra agenziaContratto di somministrazione a tempo determinato a causale tra agenzia di somministrazione e utilizzatoredi somministrazione e utilizzatore-- nel caso in cui la agenzia dinel caso in cui la agenzia di somministrazione ponga per la prima volta a disposizionesomministrazione ponga per la prima volta a disposizione dell’utilizzatore il suo lavoratore subordinato ( contratto commerciale) ;dell’utilizzatore il suo lavoratore subordinato ( contratto commerciale) ; 3)Contestualità rapporto lavoro / rapporto commerciale; 16
  • 17. Esempio – teoria 3) La agenzia di somministrazione incontra in un primo rapporto di lavoro subordinato il dipendente a) e stipula con lui un rapporto a tempo determinato a-causale di 12 mesi( rapportorapporto di lavoro tra agenziadi lavoro tra agenzia--lavoratore);lavoratore); La stessa agenzia contestualmente, somministra all’utilizzatore a) quel dipendente nell’ambito di una somministrazione aquel dipendente nell’ambito di una somministrazione a tempo determinato a-causale di 12 mesi(rapporto commerciale tra agenzia e utilizzatore a)commerciale tra agenzia e utilizzatore a) 17
  • 18. A causalità nella somministrazione a tempo determinato L'esenzione più importante si applica in caso di impiego di lavoratoriL'esenzione più importante si applica in caso di impiego di lavoratori svantaggiati(svantaggiati( regreg 800/08)800/08) Rientra nella categoria di lavoratori svantaggiati:Rientra nella categoria di lavoratori svantaggiati: 1) chi non ha un impiego regolarmente retribuito da almeno sei (6) mesi;1) chi non ha un impiego regolarmente retribuito da almeno sei (6) mesi; 2) chi non possiede un diploma di scuola media superiore o professionale (2) chi non possiede un diploma di scuola media superiore o professionale (IscedIsced 3);3); 3) chi è occupato in uno dei settori economici dove c'è un tasso di disparità uomo3) chi è occupato in uno dei settori economici dove c'è un tasso di disparità uomo3) chi è occupato in uno dei settori economici dove c'è un tasso di disparità uomo3) chi è occupato in uno dei settori economici dove c'è un tasso di disparità uomo donna che supera di almeno il 25% la disparità media uomodonna in tutti idonna che supera di almeno il 25% la disparità media uomodonna in tutti i settori economici italiani.settori economici italiani. Rientrano nella platea dei soggetti per i quali non è richiesta la causale anche:Rientrano nella platea dei soggetti per i quali non è richiesta la causale anche: 4)le persone con più di cinquanta (50) anni di età;4)le persone con più di cinquanta (50) anni di età; 5) gli adulti che vivono soli con una o più persone a carico;5) gli adulti che vivono soli con una o più persone a carico; 6) i membri di minoranze linguistiche che abbiano necessità di consolidare le proprie6) i membri di minoranze linguistiche che abbiano necessità di consolidare le proprie esperienze professionali allo scopo di migliorare le possibilità occupazionali.esperienze professionali allo scopo di migliorare le possibilità occupazionali. 18
  • 19. A causalità nella somministrazione a tempo determinato La causale non si applica neanche per: i disoccupati percettori dell'indennità ordinaria di disoccupazione (con requisiti normali o ridotti ma non agricola) da almeno 6 mesi; i percettori di ammortizzatori sociali, anche in deroga, dai percettori di ammortizzatori sociali, anche in deroga, da almeno 6 mesi; le persone collocate in mobilità-art 8 c 2 legge 223/91; tutti quegli altri soggetti che rientrano nei casi previsti dalla contrattazione collettiva, nazionale, territoriale, o aziendale. 19
  • 20. Contratto a termine “a-causale”-dopo la legge 92/12 Le parti possono stipulare un contratto a termine a causale solo nel caso in cui non abbiano stipulato un precedente rapporto di lavoro subordinato (a tempo determinato – indeterminato - intermittente)-tempo determinato – indeterminato - intermittente)- circ. 18/12circ. 18/12 M.LM.L 20
  • 21. Precedente rapporto di lavoro tra stesso datore/lavoratore nuovo rapporto con contratto a-causale Subordinato a tempo indeterminato(pure intermitt. a tempo indeterminato) no Subordinato a tempo noSubordinato a tempo determinato(pure intermitt. a tempo determinato) no Lavoro autonomo (2222cc) sì Tirocinio formativo di orientamento sì Lavoro a progetto sì 21
  • 22. Contratto a termine “a-causale”-fino al dl 76/13(28/06/13) Vincoli da rispettare Durata non superiore ai 12 mesi Primo rapporto di lavoro a tempo determinato (per il ML primo rapporto di lavoro subordinatoML primo rapporto di lavoro subordinato) tra le parti Il contratto non è prorogabilenon è prorogabile/ non è frazionabilefrazionabile; Per qualsiasi tipo di mansione ( il datore a)/ e il( il datore a)/ e ilPer qualsiasi tipo di mansione ( il datore a)/ e il( il datore a)/ e il lavoratore a) hanno fatto un primo rapporto alavoratore a) hanno fatto un primo rapporto a causale per la mansione a)causale per la mansione a)-- le stesse parti nonle stesse parti non potranno fare un secondo rapporto apotranno fare un secondo rapporto a--causale per lacausale per la mansione b )mansione b ) 22
  • 23. Contratto a termine “a-causale” fino al dl 76/13 In alternativa al contratto aIn alternativa al contratto a--causalecausale di cui all’art.1 c. 1-bis, la contrattazione collettiva a livello interconfederale o di categoriainterconfederale o di categoria o, in via delegatavia delegata ai livelli decentrati(territorialeterritoriale - aziendaleaziendale), potrà escludere l’obbligo della causale per i contratti a tempo determinato stipulati, nella misura massimanella misura massimatempo determinato stipulati, nella misura massimanella misura massima del 6% del totale dei lavoratori occupati nell’unitàdel 6% del totale dei lavoratori occupati nell’unità produttiva, qualora l’assunzione avvenga perproduttiva, qualora l’assunzione avvenga per: 23
  • 24. Contratto a termine “a-causale” fino al dl 76/13 avvio di nuova attivitàavvio di nuova attività; lancio di un prodotto o di un servizio innovativoun prodotto o di un servizio innovativo; implementazione di un rilevante cambiamentoun rilevante cambiamento tecnologico;tecnologico; fase supplementare di un significativo progetto disignificativo progetto difase supplementare di un significativo progetto disignificativo progetto di ricerca o sviluppo;ricerca o sviluppo; rinnovo o proroga di una commessa consistenterinnovo o proroga di una commessa consistente. 24
  • 25. Contratto a termine “a-causale” fino al dl 76/13 In tal caso il contratto a-causale non sarà` prorogabile, mentre la sua durata, non è limitata ai 12non è limitata ai 12 mesi .mesi . 25
  • 26. SINTESI- Tempo determinato a causale – alla luce del dl 92/12 La legge n. 92/2012 aveva riconosciuto la facoltà di non indicare le ragioni diLa legge n. 92/2012 aveva riconosciuto la facoltà di non indicare le ragioni di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo che rendono necessariacarattere tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo che rendono necessaria l'apposizione del termine, entro condizioni abbastanza rigide:l'apposizione del termine, entro condizioni abbastanza rigide: 1) doveva trattarsi del primo contratto di lavoro( la norma parla di primo rapporto a1) doveva trattarsi del primo contratto di lavoro( la norma parla di primo rapporto a tempo determinato tra le parti/ la circolare 18/12 Ml di primo rapporto di lavorotempo determinato tra le parti/ la circolare 18/12 Ml di primo rapporto di lavoro subordinato);subordinato); 2) la durata massima del rapporto non poteva eccedere i dodici (12) mesi;2) la durata massima del rapporto non poteva eccedere i dodici (12) mesi;2) la durata massima del rapporto non poteva eccedere i dodici (12) mesi;2) la durata massima del rapporto non poteva eccedere i dodici (12) mesi; 3) era previsto il divieto di prorogare il contratto.3) era previsto il divieto di prorogare il contratto. In alternativa, era previsto un complicato meccanismo di esenzione da parte deiIn alternativa, era previsto un complicato meccanismo di esenzione da parte dei contratti collettivi, che potevano intervenire solo in alcuni casi molto difficili dacontratti collettivi, che potevano intervenire solo in alcuni casi molto difficili da individuare.individuare. 26
  • 27. Contratto a-causale dopo il dl 76/13(dal 28/06/13)- conv. L. 99/13 Modificato il contenuto del comma 1 bis dell’art. 1 del decreto legislativo n. 368 del 2001 come era stato predisposto dalla Riforma Fornero circa un anno fa. -Il requisito della casuale non è richiesto: a) nell’ipotesi del primo rapporto a tempo determinatoprimo rapporto a tempo determinato, di durata nondurata non superiore a dodici mesisuperiore a dodici mesi comprensiva di eventuale prorogadi eventuale proroga, concluso frasuperiore a dodici mesisuperiore a dodici mesi comprensiva di eventuale prorogadi eventuale proroga, concluso fra un datore di lavoro o utilizzatore e un lavoratore per lo svolgimento disvolgimento di qualunque tipo di mansionequalunque tipo di mansione, sia nella forma del contratto a tempodel contratto a tempo determinatodeterminato, sia nel caso di prima missione di un lavoratore nell'ambitocaso di prima missione di un lavoratore nell'ambito di un contratto di somministrazione a tempo determinatodi un contratto di somministrazione a tempo determinato; b) in ogni altra ipotesi individuata dai contratti collettivi, anche aziendali, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”. 27
  • 28. Dl 76 /13 1) Se il datore a)-lavoratore a) hanno già stipulato unhanno già stipulato un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminatorapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato-- per la legge le parti possono accendere un rapporto a tempo determinato a-causale( per il ML circ. 18 /12– no); 2) Se il datore a)-lavoratore a) hanno già stipulato un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinatodi lavoro subordinato a tempo determinato D.lgs 368/2001- le parti non possono accendere un rapporto a di lavoro subordinato a tempo determinatodi lavoro subordinato a tempo determinato D.lgs 368/2001- le parti non possono accendere un rapporto a tempo determinato a-causale; 3)3) Se il datore a)Se il datore a)--lavoratore a) hanno già stipulato unlavoratore a) hanno già stipulato un rapporto di lavoro subordinato intermittente a temporapporto di lavoro subordinato intermittente a tempo determinato/indeterminatodeterminato/indeterminato-- le parti possono accendere un rapporto a tempo determinato a-causale per la legge( per il ML vedi vademecum – no).
  • 29. Dl 76 /13 4) Se le parti hanno avuto un precedente rapporto autonomo(2222 cc) / un precedente rapporto di parasubordinazione( lavoro a progetto –Co. Co. Co. requisiti minimi)/ precedente rapporto di associazione in partecipazione con apporto di lavoro- le parti possono accendere un rapporto a tempo determinato a-causale per laaccendere un rapporto a tempo determinato a-causale per la legge( pure per il ML); 5) Il datore / utilizzatore a) ha utilizzato il dipendente a) tramite la somministrazione a tempo determinato- puo’ quel datore a) stipulare con il dipendente a ) il tempo determinato a causale articolo 1 c 1 bis d.lgs 368/2001? – in relazione alla legge si ;
  • 31. Contratto a-causale dopo il dl 76/13 [il comma 2 bis, art. 4 l. n. 368/2001 è abrogato]-per cui il contratto a tempo determinato a causale puo’ essere oggetto di proroga nel limite di 12mesi ( limiti di duratalimiti di durata -- contrattocontratto originario aoriginario a--causale + proroga acausale + proroga a--causalecausale --12mesi12mesi) ; Sulla proroga- non va indicata la ragione oggettiva ( v. circ 35 /13circ 35 /13Sulla proroga- non va indicata la ragione oggettiva ( v. circ 35 /13circ 35 /13 MLML-- sulla proroga si applica l’articolo 4 / salvo la nonsulla proroga si applica l’articolo 4 / salvo la non indicazione della ragione oggettivaindicazione della ragione oggettiva) Il rapporto di somministrazione a tempo determinato(sia rapporto di lavoro agenzia-lavoratore/ sia rapportosia rapporto commercialecommerciale -- agenziaagenzia-- utilizzatoreutilizzatore) a causale, puo’ essere prorogato fino a 6 volte senza indicazione delle ragionidelle ragioni oggettiveoggettive nel limite dei 12 mesi(v ccnl agenzia di somministrazione); 31
  • 32. Circ. 35/13 M.L. -la proroga può riguardare anche contratti sottoscritti (ma evidentemente non ancora scaduti) prima dell’entrata in vigore del D.L. (28/06/13)e che rispetto agli stessi trovano applicazione le disposizioni di cui all’art. 4 del D.Lgs. n. 368/2001 ad eccezione del requisito relativo alla “esistenza368/2001 ad eccezione del requisito relativo alla “esistenza delle ragioni che giustificano l’eventuale proroga”. 32
  • 33. Contratto a-causale dopo il dl 76/13 all’articolo 5 al comma 2all’articolo 5 al comma 2, dopo le parole “se il rapporto di lavoro”, sono inserite le seguenti “,instaurato anche ai sensi dell’articolo 1, comma 1-bis,” Al contratto a causale si applica la disciplina della prosecuzione di fattoprosecuzione di fatto – i 30 giorni( rapporti a termine meno 6prosecuzione di fattoprosecuzione di fatto – i 30 giorni( rapporti a termine meno 6 mesi) /50 giorni(rapporti a termine +6mesi) (art. 5 c. 2 D .Lgs 368/2001). Al contratto a-causale nel caso di prosecuzione di fatto si applicano le maggiorazioni(20%-40%) dell’articolo 5c1 D. Lgs 368/2001 ( vedi circolare 35/13 ML) 33
  • 34. Contratto a-causale dopo il dl 76/13 il comma 2il comma 2--bis, art. 5 l. n. 368/2001 è abrogatobis, art. 5 l. n. 368/2001 è abrogato; per cui è stato abrogato l’ onere di comunicare la prosecuzione di fatto e la relativa durata pure in relazione al contratto a tempo determinato a-causale articolo 1 c 1 bis 34
  • 35. % di contingentamento e contratto a causale Art 10 comma 7, le parole: “stipulato ai sensi dell’articolo 1, comma 1” sono sostituite dalle seguenti: “stipulato ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 1-bis”. I contratti collettivi nazionalicontratti collettivi nazionali impongono dei limiti quantitativi all’utilizzo del contratto a termine stipulato per ragioni oggettive e pure per quello a-causale di cui all’articoloragioni oggettive e pure per quello a-causale di cui all’articolo 1 c 1 bis del d.lgs 368/2001. Sintesi - i contratti collettivi nazionali possono introdurre limiti quantitativi sull'utilizzo del contratto a termine anche con riferimento ai rapporti instaurati senza causale le parti sociali potranno peraltro individuare limiti quantitativi differenziati tra contratti a tempo determinato “causali” e contratti “a-causali”(CIRC 35 /13 ml) 35
  • 36. Dl 76/13 – in sintesi le novità sul contratto a causale la causale non si applica per il primo rapporto a tempo determinato di durata non superiore ai 12mesi comprensiva della proroga, stipulato tra le parti( primo rapporto a tempo determinato per la legge/ primo rapporto di lavoro subordinato per la circolare 18/12);subordinato per la circolare 18/12); viene rimosso il divieto di proroga(diventa possibile, per i contratti che non hanno ancora superato il tetto dei 12 mesi)- in modo tale che contratto originario a causale + proroga ain modo tale che contratto originario a causale + proroga a causalecausale-- nel limite di 12mesinel limite di 12mesi. 36
  • 37. Dl 76/13 – in sintesi sul contratto a causale rinvio ai contratti collettivi di qualsiasi livello, quindi anche territoriali o aziendali, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Le parti sociali, in virtù di tale rinvio, potranno individuare senza vincoli particolari casiparticolari casitale rinvio, potranno individuare senza vincoli particolari casiparticolari casi ulteriori nei quali la causale non deve essere apposta alulteriori nei quali la causale non deve essere apposta al contratto a termine.contratto a termine. HP di a-causalità( v circolare 35/13 ML): -Pure oltre 12mesi; -Pure rapporto diverso dal primo rapporto di lavoro subordinato tra le parti; 37
  • 38. esempio Contratto a causale articolo1 c 1 bis D.Lgs 368/2001 di 6 mesi tra datore a) – lavoratore a); Le parti possono prorogare lo stesso senza indicare la ragione oggettiva per altri 6 mesi( 6 mesi +6 mesi). Contratto originario a causale + contratto prorogato a causale- nel limite di 12mesinel limite di 12mesi 38
  • 39. Il contratto a-causale dopo il dl 76/13-istituti applicabili. 1) Contratto a-causale e proroga può essere oggetto di proroga nel limite di 12mesi( contratto a causale + proroga senza ragione oggettiva-ma che applica l’articol 4 dlgs 368/2001- nel limite di 12mesi); 2) contratto a-causale e prosecuzione di fatto; Al contratto a-causale si applica la disciplina della prosecuzione di fatto dei 30 o 50 giorni( a seconda che la durata del contratto iniziale sia inferiore ai 6 mesi / oppure pari o superiore ai 6 mesi) 39
  • 40. Il contratto a-causale dopo il dl 76/13 3) Il contratto a-causale non è frazionabile- Il datore di lavoro avrà la facoltà di stipulare tale contratto anche per un periodo inferiore a 12 mesi( esempio 3 mesi), ma che, così facendo, si precluderà la possibilità , mediante un successivo contratto, di aggiungere altri mesi( non si potrannosuccessivo contratto, di aggiungere altri mesi( non si potranno aggiungere gli altri 9 mesi con contratto a causale e previo rispetto dello stacco dell’articolo 5 c 3 d.lgs 368/2001) sino ad arrivare alla concorrenza dei 12 massimi previsti, senza la ricorrenza di una causale. 40
  • 41. Il contratto a-causale dopo il dl 76/13 4)contratto a causale e disciplina della riassunzione (art 5 c 3 d.lgs 368/2001) . Se il contratto a-casuale avrà ha una durata pari o inferiore a 6 mesi, prima di stipulare un eventuale nuovo contratto a termine(stipulato con le ragioni oggettive) - si dovrà attenderetermine(stipulato con le ragioni oggettive) - si dovrà attendere 10 giorni; in ipotesi di contratto a-causale di durata superiore a 6 mesi l’intervallo da rispettare sarà di 20 giorni • Cessato il rapporto a-causale, dovranno essere osservati gli intervalli minimi previsti dalla legge(10g-20g) prima di accendere un nuovo rapporto a termine, questa volta necessariamente con causale. 41
  • 42. Il contratto a-causale dopo il dl 76/13 Regola- tempo determinato a causale(art.1.c 1 bis Dlgs 368/2001)poi tempo determinato(con ragione oggettiva)-tra stesse parti(datore a/ lavoratore a)/ stesse mansioni- rispetto stacchi 10g-20g( art 5 c 3 D.lgs 368/01) ; Regola- tempo determinato a causale(art.1.c 1 bis Dlgs 368/2001)poi tempo determinato(con ragione oggettiva)-tra stesse parti(datore a/ lavoratore a)/ mansioni diverse- non rispetto degli stacchi 10g-20g( art 5 c 3 D.lgs 368/01) ; 42
  • 43. Il contratto a-causale dopo il dl 76/13 5) Contratto a causale e disciplina della successione( art 5 c 4 bis d. lgs 368/2001)- Il contratto a-causale fa base di computo ai fini dei 36 mesi; 6) Contratto a causale e diritto di precedenza articolo 5 c 4 quater D.Lgs 368/2001 - il contratto a causale di durataquater D.Lgs 368/2001 - il contratto a causale di durata superiore ai 6 mesi fa maturare il diritto di precedenza in capo al dipendente; 7) I CCNL stabiliscono limiti di contingentamento all’uso dei contratti a termine( stipulati sia per ragioni oggettivi/ sia a- causali)-art 10 c 7 d.lgs 368/2001. 43
  • 44. Altre hp di a - causalità nel nostro ordinamento La causale del contratto a termine non si applica, oltre che nell'ipotesi dell’articolo1 c 1 bis D.lgs 368/2001: 1)per il settore postale ed aeroportuale; 2) per le start up innovative; 3) per i contratti stipulati con lavoratori assunti dalle liste di3) per i contratti stipulati con lavoratori assunti dalle liste di mobilità-ART8 C2 LEGGE 223/91; 4)con lavoratori disabili assunti in regime di convenzione art.11 L.68/99. 44
  • 45. Lo “stacco” tra due successivi contratti a termine -dal 18/07/12 al 28/06/13 Art 5 c 3Art 5 c 3--dlgs 368/2001 dopo la legge 92/12;dlgs 368/2001 dopo la legge 92/12; Se un lavoratore viene riassunto a termine entro il termine di 60 o 90 giorni (a seconda che il primo contratto avesse durata fino a 6 mesicontratto avesse durata fino a 6 mesi o superioresuperiore), il secondo contratto si considera a tempo indeterminato.indeterminato. Il termine di 60 e 90 giorni sostituisce il precedente di 10 e 20 giorni. 45
  • 46. Lo “stacco” tra due successivi contratti a termine - dal 18/07/12 al 28/06/13 Modificati termini art. 5 c 3 d.lgs 368/01: Durata I° contratto fino a 6 mesi = interruzione minima 60 giorni Durata I° contratto superiore a 6 mesi = interruzione minima 90 giorni --In caso di mancato rispetto di detti termini il secondoIn caso di mancato rispetto di detti termini il secondo contratto si intende a tempo indeterminatocontratto si intende a tempo indeterminato;contratto si intende a tempo indeterminatocontratto si intende a tempo indeterminato; -nel caso in cui si susseguano due assunzioninel caso in cui si susseguano due assunzioni successive a terminesuccessive a termine, senza alcuna soluzione di continuità, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato fin dalla data di stipula del primoindeterminato fin dalla data di stipula del primo contratto(art 5 c4contratto(art 5 c4 dlgsdlgs 368/2001).368/2001). 46
  • 47. Lo “stacco” tra due successivi contratti a termine -dal 18/07/12 al 28/06/13 La contrattazione collettiva (a livello interconfederale o nazionale ovvero in via delegata ai livellidelegata ai livelli decentrati),decentrati), nei casi di seguito elencati, potrà prevedere la riduzione dei termini di “stacco” tra due contratti a termine sino a 20 e 30 giorni: avvio di nuova attività; lancio di un prodotto o di un servizio innovativo;lancio di un prodotto o di un servizio innovativo; implementazione di un rilevante cambiamento tecnologico; fase supplementare di un significativo progetto di ricerca o sviluppo; rinnovo o proroga di una commessa consistente. 47
  • 48. Lo “stacco” tra due successivi contratti a termine - dal 18/07/12 al 28/06/13 Pertanto, la contrattazione collettiva è “sollecitata” a regolamentare tali fattispecie proprio in ragione di una possibile iniziativa di carattere sostitutivo del Ministero del Lavoro che, sempre sulla base dellesempre sulla base delle citate ragioni organizzative qualificate, può agire incitate ragioni organizzative qualificate, può agire incitate ragioni organizzative qualificate, può agire incitate ragioni organizzative qualificate, può agire in via amministrativa con apposito decreto pervia amministrativa con apposito decreto per puntualizzare la casistica di cui sopra(entro ilpuntualizzare la casistica di cui sopra(entro il 18/07/2013).18/07/2013).
  • 49. Lo “stacco” tra due successivi contratti a termine -dal 18/07/12 al 28/06/13 Il termine di 60 e 90 giorni è ridotto a 20 o 30 giorniridotto a 20 o 30 giorni per: le attività stagionali di cui al DPR 1525/63; Per le attività stagionali definite dai contratti collettivi e dagli avvisi comuni pure ante 18/07/2012pure ante 18/07/2012( art 5 c 4 ter D.lgs 368/2001);ter D.lgs 368/2001); negli altri casi previsti dai contratti collettivi stipulati ad ogni livello(nazionale/territoriale/aziendale(nazionale/territoriale/aziendale) dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. 49
  • 50. Attività stagionali Le attività stagionali sono individuate dal DPR 1525/1963 Attività varie settori agricoltura, allevamento, pesca, edilizia, spettacolo Turismo: Attività svolte in colonie montane, marine e curative e attività esercitate dalle aziende turistiche, che abbiano, nell'anno solare, un periodo di inattività non inferiore a settanta giorni continuativi o a centoventi giorni non continuativi 50
  • 51. Lo “stacco” tra due successivi contratti a termine -dal 18/07/12 al 28/06/13 Il Ministero del Lavoro, con interpello 37/2012con interpello 37/2012, ha precisato che gli intervalli tra 2 contratti a tempo determinato possono ritenersi ex lege ridotti anche in tutte le ipotesi di attività stagionale già individuatetutte le ipotesi di attività stagionale già individuate dalle parti sociali in applicazionedalle parti sociali in applicazione dell’art. 5, c. 4dell’art. 5, c. 4--ter D.ter D. Lgs. 368/2001.Lgs. 368/2001.Lgs. 368/2001.Lgs. 368/2001. Pertanto, ogni eventuale disciplina adottata in sede collettiva anteriormente all’entrata in vigore delle modifiche normative è pienamente efficace anche ai fini dell’individuazione degli intervalli tra 2 contratti a tempo determinato. 51
  • 52. Lo “stacco” tra due successivi contratti a termine -dal 18/07/12 al 28/06/13 È comunque valida ogni altra ipotesi di riduzione degli intervalli da parte della contrattazionedella contrattazione nazionale, territoriale o aziendalenazionale, territoriale o aziendale, anche in ipotesi diverse e ulteriori rispetto a quelle legate ai processi organizzativi sopra considerati, senza che in tal casoorganizzativi sopra considerati, senza che in tal caso sia previsto un ruolo sostitutivo del Ministero (C.M. Lavoro 27/2012). 52
  • 53. Disciplina degli stacchi dopo il Dl 76/13- dal 28/06/2013 53
  • 54. Disciplina degli stacchi dopo il dl 76/13- dal 28/06/2013 Qualora il lavoratore venga riassunto a termine entro un periodo di dieci giorniun periodo di dieci giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a sei mesidurata fino a sei mesi, ovvero ventiventi giornigiorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore ai sei mesidi durata superiore ai sei mesi, il secondo contratto si considera a tempo indeterminato. le disposizioni che richiedono il rispetto degli intervalli tra due contratti a termine(10-20G), nonché quelle sul divieto di effettuare due assunzionidivieto di effettuare due assunzioni successive senza soluzioni di continuità(art5 c4 d. lgs 368/2001)successive senza soluzioni di continuità(art5 c4 d. lgs 368/2001), non trovanosuccessive senza soluzioni di continuità(art5 c4 d. lgs 368/2001)successive senza soluzioni di continuità(art5 c4 d. lgs 368/2001), non trovano applicazione: - nei confronti dei lavoratori impiegati nelle attività stagionali di cui al D.P.R. n. 1525/1963; - in relazione alle ipotesi, legate anche ad attività non stagionali, individuate dai contratti collettivi, anche aziendali, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. 54
  • 55. Circ 35/13 Per tutti i contratti a termine stipulati a partire dal 28 giugnopartire dal 28 giugno 20132013 (data di entrata in vigore del D.L. n. 76/2013) è pertanto sufficiente rispettare un intervallo di 10 o 20 giorni, anche se il precedente rapporto a tempo determinato è sorto prima di tale data.tale data. 55
  • 56. HP particolare di “stacco” Deroghe Secondo il Ministero del lavoro un’impresa utilizzatrice può occupare, con contratto di somministrazione, lo stesso lavoratore dipendente, in precedenza assunto con contratto a termine, per le stesse mansionistesse mansioni, senza dover osservare il previsto periodo di stacco tra un contratto e l’altro ( 10-20gperiodo di stacco tra un contratto e l’altro ( 10-20g dal 28/06/13) previsto dal D. Lgs n. 368/2001 cosi come novellato dalla D.L. 76/2013. Tempo determinato( datore a/Tempo determinato( datore a/ lavlav. a). a) poi somministrazione a tempo determinatosomministrazione a tempo determinato ( utilizzatore a/ lav . a) – non si applicano gli stacchinon si applicano gli stacchi 56
  • 57. HP particolare di “stacco Deroghe Ne deriva, secondo il Ministero del lavoro, che il periodo di interruzione, tra un contratto a tempo determinato e l'altro, di 10 o 20 giorni non va rispettato né in caso di più contratti dicaso di più contratti di somministrazionesomministrazione riferiti allo stesso lavoratore mandato in missione presso lo stesso cliente utilizzatore, né in caso diné in caso di successione fra contratti a termine e contratti disuccessione fra contratti a termine e contratti di somministrazionesomministrazione.somministrazionesomministrazione. Somministrazione a tempo determinato( utilizzatore a /Somministrazione a tempo determinato( utilizzatore a / lavlav. a). a) poi somministrazione a tempo determinatosomministrazione a tempo determinato ( utilizzatore a/ lav. a) – non si applicano gli stacchi di 10g/20g 57
  • 58. Lo “stacco” tra due successivi contratti a termine Deroghe Lo schema ritenuto legittimo dal Ministero è il seguente: A) TEMPO DETERMINATO POI TEMPOTEMPO DETERMINATO POI TEMPO DETERMINATODETERMINATO ––TRATRA LE STESSE PARTI (DAT A/LAV A)LE STESSE PARTI (DAT A/LAV A) PER LE STESSE MANSIONIPER LE STESSE MANSIONI (Stacco necessario -10 oPER LE STESSE MANSIONIPER LE STESSE MANSIONI (Stacco necessario -10 o 20 giorni a secondo di durata del primo contrattocontratto-- fino a 6mesi/oltre 6 mesifino a 6mesi/oltre 6 mesi). B) TEMPO DETERMINATO POI TEMPOTEMPO DETERMINATO POI TEMPO DETERMINATODETERMINATO ––TRATRA LE STESSE PARTI (DAT A/LAV A)LE STESSE PARTI (DAT A/LAV A) PER MANSIONIPER MANSIONI DIVERSEDIVERSE (non è necessario nessuno stacco). 58
  • 59. Disciplina Stacchi : deroghe ART 5 C. 3. Contratto a termine art.8 c.2 L.223/91 Ass. mobilità Contratto a termine dlgs.368/2001 Contratto a termine dlgs.368/2001 Somministrazione tempo determinato presso l’utilizzatore Contratto a termine Contratto intermittente a tempo Cessazione e assunzione dello stesso lavoratore Contratto a termine dlgs.368/2001 Contratto intermittente a tempo determinato(contratto in frodein frode) Contratto a termine dlgs.368/2001 Apprendistato (è un tempo indeterminato) Somministrato a tempo determinato Somministrato a tempo determinato 59 CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO SU CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO-TRA LE STESSE PARTI PER MANSIONI DIVERSE ( il M.L. aggiunge pure per ragioni oggettive diverse)
  • 60. Disciplina Stacchi : applicazione art 5 c 3 Contratto a termine per sostituzione maternità sig.ra Rossi Contratto a termine per sostituzione maternità sig.ra Bianchi 60 CONTRATTO A TERMINE A-CAUSALE(ART 1 C 1 BIS)-SU TEMPO DETERMINATO CON RAGIONI OGGETTIVE( APPLICAZIONE DEGLI STACCHI DEI 10G/20G) [tra le stesse parti/stesse mansioni]
  • 61. Dl 76/13 e abrogazione della comunicazione della prosecuzione di fatto Altra novità importante riguarda l'obbligo di comunicazioneAltra novità importante riguarda l'obbligo di comunicazione della cd. prosecuzione di fatto del rapportodella cd. prosecuzione di fatto del rapporto. La legge Fornero, dopo aver allungato il periodo di tolleranza per chi continua a lavorare dopo la scadenza del termine (elevandolo a 30 giorni, oppure 50 per i contratti ultra semestrali), aveva introdotto un obbligo di comunicazionesemestrali), aveva introdotto un obbligo di comunicazione preventiva, prima inesistente. Il decreto n. 76/2013 cancella qualsiasi obbligo didecreto n. 76/2013 cancella qualsiasi obbligo di comunicazione preventiva, riportando il sistema allacomunicazione preventiva, riportando il sistema alla normativa precedente (anche se viene confermata la duratanormativa precedente (anche se viene confermata la durata di 30 o 50 giorni per periodo di prosecuzione consentita).di 30 o 50 giorni per periodo di prosecuzione consentita). 61
  • 62. Dl 76/13 e abrogazione della comunicazione della prosecuzione di fatto 62
  • 63. Durata massima 36 mesi-ART 5 C 4 bis D.lgs 368/01 1) Successione dei contratti a termine; 2) tra lo stesso datore/lavoratore; 3) Mansioni equivalenti; Se il rapporto di lavoro ha complessivamente superato iSe il rapporto di lavoro ha complessivamente superato i trentasei mesi comprensivi di proroghe e rinnovi,di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di interruzione chedai periodi di interruzione che intercorrono tra un contratto e l’altrointercorrono tra un contratto e l’altro il rapporto si trasforma a tempo indeterminato al superamento del limite dei 36 mesi 63
  • 64. Modifiche della legge 92/12 all'articolo 5, comma 4-bis, al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; ai fini del computo del periodo massimo di trentasei mesi si tiene altresì conto dei periodi didi trentasei mesi si tiene altresì conto dei periodi di missione aventi ad oggetto mansioni equivalenti, svolti fra imissione aventi ad oggetto mansioni equivalenti, svolti fra i medesimi soggetti, ai sensi del comma 1medesimi soggetti, ai sensi del comma 1--bis dell'articolo 1bis dell'articolo 1medesimi soggetti, ai sensi del comma 1medesimi soggetti, ai sensi del comma 1--bis dell'articolo 1bis dell'articolo 1 del presente decreto e del comma 4 dell'articolo 20 deldel presente decreto e del comma 4 dell'articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successivedecreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, inerente alla somministrazione di lavoro amodificazioni, inerente alla somministrazione di lavoro a tempo determinatotempo determinato». 64
  • 65. Le regole per il calcolo dei 36 mesi Ai fini del computo dei 36 mesi, si tiene conto dei periodi di missione in somministrazione aventi per oggetto mansioni equivalentimansioni equivalenti ( dal 18/07/2012). La Riforma Fornero ha stabilito che occorre tenere conto, anche dei periodi di lavoro, aventi ad oggetto mansioni equivalenti, svolti fra i medesimi soggetti, costituiti con contratto di somministrazione a tempo determinato, anche se privo di causa. 65
  • 66. Mansioni equivalenti il Ministero del lavoro con Circolare n. 13/2008 ha precisato che per la sussistenza del requisito in esame non è sufficiente la mera corrispondenza del livello di inquadramento contrattuale ma risulta necessaria una verifica concreta circanecessaria una verifica concreta circa i contenutii contenuti dell'attività svolta.dell'attività svolta.dell'attività svolta.dell'attività svolta. Lo svolgimento di mansioni non equivalenti non rileva ai fini del computo temporale massimo applicabile al contratto di lavoro. 66
  • 67. Le regole per il calcolo dei 36 mesi 1) I datori di lavoro dovranno tener conto, ai fini dell'indicato limite dei 36 mesi, dei periodi di lavoro svolti in forza di contratti di somministrazione a tempo determinato stipulati a far data dal 18a far data dal 18 luglio 2012 (data di entrata in vigore della L.luglio 2012 (data di entrata in vigore della L.luglio 2012 (data di entrata in vigore della L.luglio 2012 (data di entrata in vigore della L. 92/2012).92/2012). --FANNO CUMULO AI FINI DEL RAGGIUNGIMENTO DEIFANNO CUMULO AI FINI DEL RAGGIUNGIMENTO DEI 36 MESI36 MESI--TEMPO DETERMINATO + SOMM TEMPOTEMPO DETERMINATO + SOMM TEMPO DETERMINATO( DAL 18/07/2012)DETERMINATO( DAL 18/07/2012) DIDI QUELQUEL DIPENDENTE E PER MANSIONI EQUIVALENTI.DIPENDENTE E PER MANSIONI EQUIVALENTI. 67
  • 68. Le regole per il calcolo dei 36 mesi 2) Il periodo massimo di 36 mesiIl periodo massimo di 36 mesi rappresenta un limite alla stipulazione di contratti a tempo determinato e non al ricorso alla somministrazione di lavoro. Ne consegue che raggiunto tale limite il datore di lavoro potrà comunque ricorrere alladatore di lavoro potrà comunque ricorrere alla somministrazione a tempo determinato con lo stesso lavoratore anche successivamente al raggiungimento dei 36 mesi,nei limiti di duratamesi,nei limiti di durata imposti dal CCNL dell’utilizzatore (vediimposti dal CCNL dell’utilizzatore (vedi ccnlccnl metalmeccanicimetalmeccanici az.industrialiaz.industriali);); 68
  • 69. Esempio. Il soggetto lavoratore A) ha avuto i seguenti rapporti presso la ditta A) ( datore/utilizzatore) che applica il CCNL dei metalmeccanici aziendemetalmeccanici aziende industrialiindustriali. Contratto a termineContratto a termine-- 24 mesi24 mesi - mansionemansione-- carpentierecarpentiere Somministrazione a tempo determinato post 18/07/12( MANSIONISomministrazione a tempo determinato post 18/07/12( MANSIONI EQUIVALENTIEQUIVALENTI --carpentierecarpentiere) -12 mesi12 mesi--EQUIVALENTIEQUIVALENTI --carpentierecarpentiere) -12 mesi12 mesi-- ••Decorsi i 36 mesi comeDecorsi i 36 mesi come somma dei contratti(asomma dei contratti(a termine + somministrazione a tempo determinato - per mansioni equivalenti) non sarà piu’ possibile ricorrere al contratto a tempo determinato tra il datore a) e lavoratore a).determinato tra il datore a) e lavoratore a). •Sarà invece possibile ricorrere ad una somministrazione a tempo determinato nei limitinei limiti previsti dalprevisti dal ccnlccnl dei metalmeccanici industria (dei metalmeccanici industria ( ccnlccnl applicato dall’utilizzatore)applicato dall’utilizzatore)-- per cui per ulteriori 8 mesi(44 mesiper cui per ulteriori 8 mesi(44 mesi --36mesi = 836mesi = 8 mesi)mesi) 69
  • 70. Le regole per il calcolo dei 36 mesi 3) Nel caso di raggiungimento del limite di 36 mesi per effetto di successione di diversi contratti non si determina l’automatismo dell’immediata conversione, ma il rapporto sirapporto si potrà protrarre per ulteriori 30 giornipotrà protrarre per ulteriori 30 giorni che dovranno essere tuttavia compensati con le maggiorazioni previste dallo stesso art.5, co.2, del D.Lgs. n.368/01; 4) nel periodo di 36 mesi devono essere conteggiati tutti i4) nel periodo di 36 mesi devono essere conteggiati tutti i periodi di lavoro effettivo svolti tra le parti, compreso le sospensioni del rapporto (es. malattia e ferie); 70
  • 71. Le regole per il calcolo dei 36 mesi 5) ai fini del calcolo, 30 giorni sono l’equivalente di un mese; 6) raggiunto il limite dei 36 mesi, è possibile la sottoscrizione di un ulteriore contratto,PER 1 SOLAdi un ulteriore contratto,PER 1 SOLA VOLTA,VOLTA, presso la DTL competente per territorio con l’assistenza sindacalel’assistenza sindacale. Al fine di determinare lalal’assistenza sindacalel’assistenza sindacale. Al fine di determinare lala durata dell’ulteriore contrattodurata dell’ulteriore contratto, le OO.SS. dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale stabiliscono con avvisi comuni la durata del predetto ulterioreavvisi comuni la durata del predetto ulteriore contrattocontratto. 71
  • 72. Deroghe al limite massimo dei 36 mesi Le disposizioni di cui all’articolo 5 c 4 bis delLe disposizioni di cui all’articolo 5 c 4 bis del d.lgsd.lgs 368/2001 si applicano salvo diversa disposizione368/2001 si applicano salvo diversa disposizione della contrattazione collettiva (della contrattazione collettiva (nazionale, territoriale e aziendale) . 72
  • 73. Non soggetti limitazione temporale Inoltre il periodo di 36 mesi non è applicabile alle seguenti tipologie di contratti di lavoro: 1)contratti di inserimento in essere al 1/01/2013;1)contratti di inserimento in essere al 1/01/2013; 2)assunzioni a termine di lavoratori iscritte alle liste di mobilità2)assunzioni a termine di lavoratori iscritte alle liste di mobilità-- art8c2 legge 223/91;art8c2 legge 223/91; 3)contratti intermittenti a tempo determinato3)contratti intermittenti a tempo determinato; 4)4)OtdOtd agricoltura;agricoltura; 5)i dirigenti (limite di durata massima del contratto 5 anni);5)i dirigenti (limite di durata massima del contratto 5 anni); 6)le attività stagionali di cui al D.P.R. 7 ottobre 1963 n. 1525;6)le attività stagionali di cui al D.P.R. 7 ottobre 1963 n. 1525; 7)Personale extra e di surroga articolo 10 c 37)Personale extra e di surroga articolo 10 c 3 d.lgsd.lgs 368/2001;368/2001; 73
  • 74. Legge 223/91-art 8 c 2;art 8 c 4;art 25c.9; 74
  • 75. Articolo 8 c2 legge 223/91 escluso dal d.Lgs 368/2001( dl 76/13) "Al decreto legislativo n. 368/2001, sono apportate le seguenti modificazioni: All'art. 10: al comma 1,All'art. 10: al comma 1, dopo la lettera c bis),dopo la lettera c bis), è inserita la seguente: “cseguente: “c terter)) i rapporti instaurati ai sensi dell’articolo 8,dell’articolo 8, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223”;comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223”; [il comma 6, art. 10 l. n. 368/2001 è abrogato];[il comma 6, art. 10 l. n. 368/2001 è abrogato]; SintesiSintesi-- i CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO FINO A 12i CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO FINO A 12 MESI CON i lavoratori iscritti alle liste di mobilità nonMESI CON i lavoratori iscritti alle liste di mobilità non rientrano nelle norme generali del D.rientrano nelle norme generali del D. LgsLgs . n. 368/2001;. n. 368/2001; Si applica soloSi applica solo-- -principio di non discriminazione; -deidei criteri di computo ai fini di cui all’art. 35 della L. n.ai fini di cui all’art. 35 della L. n. 300/1970;300/1970; 75
  • 76. Articolo 8c2 legge 223/91 Al contratto a tempo determinato fino12 mesi con iscritto nelle liste di mobilità- 1) Non vanno indicate le ragioni oggettive(CIRC 35/13 ML); 2) Non fa base di computo ai fini dei 36mesi( articolo 5 c 4 bis DLgs 368/01); 3) Non si applica la disciplina degli stacchi(CIRC 35/13 ML) Contratto a termine articolo 8 c2 legge 223/91 su contratto aarticolo 8 c2 legge 223/91 su contratto a termine 368/2001termine 368/2001 /tra le stesse partistesse parti (datore/lavoratore) / per le stesse mansioni /non si applica la disciplina degli stacchi di cui all’articolo 5 c 3(10g/20G).
  • 77. Articolo 8c2 legge 223/91 4) Se nell’unità produttiva si era proceduto nei 6mesi precedenti e per le stesse mansioni ad effettuare licenziamenti collettivi ,si puo’ assumere un lavoratore con il contratto a termine articolo 8 c 2 legge 223/91,di durata fino a 12mesi.
  • 78. Assunzione lavoratore iscritto alle liste di mobilità( ART.8C2 L 223/91)circ. 137 /12 inps Ai fini della determinazione della durata della riduzione contributiva spettante - l’assunzione al’assunzione a tempo indeterminatotempo indeterminato, successiva ad un rapportorapporto a terminea termine originariamente instaurato con un lavoratore iscritto nelle liste di mobilità, va equiparata alla trasformazione a tempotrasformazione a tempo indeterminatoindeterminato, prevista dall’articolo 8, co. 2, equiparata alla trasformazione a tempotrasformazione a tempo indeterminatoindeterminato, prevista dall’articolo 8, co. 2, legge 223/1991; in entrambi i casi infatti si realizza comunque l’instaurazione di un rapportol’instaurazione di un rapporto a tempo indeterminato successivamente alloa tempo indeterminato successivamente allo svolgimento di un rapporto a terminesvolgimento di un rapporto a termine contributivamente agevolatocontributivamente agevolato. 78
  • 79. Assunzione lavoratore iscritto alle liste di mobilità Per un’assunzione a tempo indeterminatoun’assunzione a tempo indeterminato che segua - con o senza soluzione di continuità – un’assunzione aun’assunzione a termine dalle liste di mobilitàtermine dalle liste di mobilità, spetta la riduzione contributiva per dodici mesi; spetta altresì, quando ne ricorrono i presupposti previsti dall’articolo 8, c. 4, l.dall’articolo 8, c. 4, l. 223/1991223/1991, il contributo mensile per la durata prevista223/1991223/1991, il contributo mensile per la durata prevista dallo stesso comma; la riduzione contributivala riduzione contributiva e il contributo mensilecontributo mensile non spettano però nell’ipotesi in cui l’assunzione è dovuta, perché soddisfa un diritto diun diritto di precedenza alla riassunzioneprecedenza alla riassunzione, maturato dal lavoratore in conseguenza del precedente rapporto a termine.del precedente rapporto a termine. 79
  • 80. Esempio-1 Il datore di lavoro A), assume per cinque mesi(assume per cinque mesi( contratto a termine art 8 c 2 )contratto a termine art 8 c 2 ) il lavoratore A)iscritto nelle liste di mobilità; dopo tre mesitre mesi dalla cessazione del rapporto lo assume a tempo indeterminato aa tempo indeterminato a ftft; spetta la riduzione contributivariduzione contributiva per i cinque mesi del rapportoriduzione contributivariduzione contributiva per i cinque mesi del rapporto a termine e la ulteriore riduzione contributiva per iriduzione contributiva per i primi dodici mesi del rapporto a tempoprimi dodici mesi del rapporto a tempo indeterminatoindeterminato; spetta il contributo mensile, secondo le regole contenute nell’articolo 8,nell’articolo 8, coco. 4,. 4, se il lavoratore era titolare di indennità di mobilità. 80
  • 81. Esempio-2 Il datore di lavoro A) assume per 12 mesi( contratto a termineassume per 12 mesi( contratto a termine art 8c 2 LEGGE 223/91)art 8c 2 LEGGE 223/91) il lavoratore A) iscritto nelle liste di mobilità; dopo tre mesidopo tre mesi dalla cessazione del rapporto lo assume alo assume a tempo indeterminato e per le stesse mansionitempo indeterminato e per le stesse mansioni; spetta la riduzione contributiva per i dodici mesi di durata del rapporto a termine; non spettano i benefici (né la riduzione contributiva né il contributo mensile) per l’assunzione acontributiva né il contributo mensile) per l’assunzione a tempo indeterminato ove il lavoratore abbia maturato unove il lavoratore abbia maturato un diritto di precedenza all’assunzionediritto di precedenza all’assunzione, ai sensi dell’articolo 5, comma 4 quater D.lgs.368/2001D.lgs.368/2001. 81
  • 82. Esempi Prima Assunzione a tempo determinato-art 8 c 2L 223/91 Dopo • Assunzione successiva a tempo indeterminato (con discontinuità tra i due rapporti) Sì benefici, per 12 mesi. Tranne i casi in cui per la durata del rapporto precedente il lavoratore abbia maturato un diritto diabbia maturato un diritto di precedenza nell’assunzione (di solito questo avvieneprecedenza nell’assunzione (di solito questo avviene precedente il lavoratore abbia maturato un diritto diabbia maturato un diritto di precedenza nell’assunzione (di solito questo avvieneprecedenza nell’assunzione (di solito questo avviene se il lavoratore, nell’esecuzione di uno o piùse il lavoratore, nell’esecuzione di uno o più contratti a termine presso la stessa azienda, abbiacontratti a termine presso la stessa azienda, abbia prestato attività lavorativa per un periodo superioreprestato attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi/ assunzione a tempo indeterminato e pera sei mesi/ assunzione a tempo indeterminato e per le stesse mansioni entro 12 mesi dalla cessazionele stesse mansioni entro 12 mesi dalla cessazione del termine ).del termine ). 82
  • 83. Dubbi sulla circolare 137/12 inps 1) Il contratto a termine articolo 8 c2 legge 223/91 di durata superiore ai 6 mesi è maturativo del diritto di precedenza di cui all’ articolo 5 c 4 quater D.Lgs 368/2001? ; 2) L’ inps non considera che il lavoratore deve esercitare il diritto2) L’ inps non considera che il lavoratore deve esercitare il diritto di precedenza entro 6 mesi dalla cessazione del contratto a termine; 83
  • 84. Esempi Prima Assunzione a tempo determinato di un lavoratore iscritto nelle liste di mobilità per periodo > 12 mesi (ovvero più rapporti a termine continui o discontinui per periodo complessivo > 12 mesi). dopo Trasformazione entro il giorno successivo ai 12 mesi: Sì benefici contributivi per i 12mesi successivi allabenefici contributivi per i 12mesi successivi alla trasformazione (a prescindere dalla configurabilità di unprescindere dalla configurabilità di un diritto di precedenza in capo al lavoratore trasformatodiritto di precedenza in capo al lavoratore trasformato) Trasformazione oltre il giorno successivo ai 12 mesi ( oltre il giorno successivo alla scadenza dei benefici):No benefici sui 12mesi successivi alla trasformazione; 84
  • 85. Esempi- faq. sito inps 1.1. Alfa assume tizio per 12 mesi dal 01.01.2013 al 31.12.2013;Alfa assume tizio per 12 mesi dal 01.01.2013 al 31.12.2013; lo trasforma con decorrenza 01.01.2014: il beneficio per lalo trasforma con decorrenza 01.01.2014: il beneficio per la trasformazione spetta.trasformazione spetta. 2. Alfa assume tizio per 15 mesi dal 01.01.2013 al 31.03.2014; lo2. Alfa assume tizio per 15 mesi dal 01.01.2013 al 31.03.2014; lo2. Alfa assume tizio per 15 mesi dal 01.01.2013 al 31.03.2014; lo2. Alfa assume tizio per 15 mesi dal 01.01.2013 al 31.03.2014; lo trasforma con decorrenza 01.04.2014: il beneficio per latrasforma con decorrenza 01.04.2014: il beneficio per la trasformazione NON spetta perchétrasformazione NON spetta perché –– anche se avvenutoanche se avvenuto civilisticamentecivilisticamente nei termininei termini –– è avvenuta dopo il giornoè avvenuta dopo il giorno successivo alla scadenza dei benefici (che durano dodici mesisuccessivo alla scadenza dei benefici (che durano dodici mesi e sono quindi scaduti il 31.12.2013).e sono quindi scaduti il 31.12.2013). 85
  • 86. esempi 3. Alfa assume tizio per 15 mesi dal 01.01.2013 al 31.03.201401.01.2013 al 31.03.2014; lo trasforma con decorrenza 01.01.2014decorrenza 01.01.2014: il beneficio per la trasformazione spetta perché la trasformazione è avvenutatrasformazione è avvenuta entro i termini civilistici e entro il giorno successivo allaentro i termini civilistici e entro il giorno successivo alla scadenza dei benefici da prolungare (30.07.2013)scadenza dei benefici da prolungare (30.07.2013).scadenza dei benefici da prolungare (30.07.2013)scadenza dei benefici da prolungare (30.07.2013). Durata complessiva di agevolazione 12m(termine)+12m(mesiDurata complessiva di agevolazione 12m(termine)+12m(mesi successivi alla trasformazione) = 24 mesi;successivi alla trasformazione) = 24 mesi; Prima della legge 92/12(18/08/2012) la trasformazione doveva avvenire prima della scadenza del termine di 12mesi per un totale di durata della agevolazione di 11+12= 23 mesi;11+12= 23 mesi; 86
  • 87. AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE ANNO 2013- Norma e prassi di riferimento 1)Art. 4, commi 8-11, legge n. 92/2012; 2)art. 4, commi 12, 13 e 15, legge n. 92/2013; 3)art. 40, reg. (Ce) n. 800/2008; art. 1, commi 1175-1176, legge n. 296/2006; 4)circ. Inps . 12.12.2012, n. 137;4)circ. Inps . 12.12.2012, n. 137; 5)circ. Inps . 24.7.2013, n. 111 6) Dm 20/03/13 ML ; 7) Circ. 34/13 Ml ; 8) Messaggio inps-12212/13 ; 9) Messaggio inps 12850/13 ;
  • 88. Lavoratori che danno diritto al beneficio – 1. Uomini o donne con almeno 50 anni di etàcon almeno 50 anni di età, al momento di decorrenza dell'originaria assunzione, e "disoccupati da oltre dodici mesidisoccupati da oltre dodici mesi" 2. donne di qualsiasi età, residenti in aree svantaggiateresidenti in aree svantaggiate e "prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi";retribuito da almeno sei mesi"; 3. donne di qualsiasi età, con una professione o di un settore economicocon una professione o di un settore economico caratterizzati da un'accentuata disparità occupazionale di generecaratterizzati da un'accentuata disparità occupazionale di genere e "prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesiimpiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi"; 4. donne di qualsiasi età, ovunque residenti e "prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesiregolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi". 4. donne di qualsiasi età, ovunque residenti e "prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesiregolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi". Come indicato dal D.M. 20.3.2013 (G.U. 2.7.2013, n. 153),dal D.M. 20.3.2013 (G.U. 2.7.2013, n. 153), decreto definitorio dei lavoratori svantaggiati ai fini dell'art. 20, comma 5ter, D.Lgs. n. 276/2003, il concetto di "privo di impiego regolarmente retribuito" deve essere rivolto a coloro che nel periodo indicato (6 o 24 mesi): a) non hanno avuto un rapporto di lavoro subordinato (di durata pari o superiore ai 6 mesi); b) hanno svolto attività di natura autonoma o parasubordinata dalla quale ne è derivato un reddito inferiore al reddito annuale minimo personale escluso da imposizione (euro 4.800 per lavoro autonomo ed euro 8.000 per lavoro parasubordinato).
  • 89. Rapporti incentivati Il beneficio spetta a fronte di rapporti di lavoro dipendente (sia fullfull--timetime sia partpart--timetime), instaurati a decorrere dall'1.1.2013dall'1.1.2013, tramite: - assunzioni a tempo indeterminatoassunzioni a tempo indeterminato; - assunzioni a tempo determinatoassunzioni a tempo determinato--Va pagato il contributoVa pagato il contributo addizionale aspi dell1,4% sebbene abbattuto al 50%addizionale aspi dell1,4% sebbene abbattuto al 50%;addizionale aspi dell1,4% sebbene abbattuto al 50%addizionale aspi dell1,4% sebbene abbattuto al 50%; - trasformazioni a tempo indeterminato di un precedentetrasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto agevolatorapporto agevolato. L'incentivo è altresì espressamente previsto per l'assunzione a scopo di somministrazione e per i rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro (ex lege n. 142/2001).
  • 90. CUMULO USO INDIRETTO(SOMMINISTRAZIONE) /USO DIRETTO(SUBORDINAZIONE) Ai fini della determinazione del diritto agli incentivi e della loro duratadella loro durata, si cumulano i periodi in cui il lavoratore ha prestato l'attività in favore dello stesso soggetto, a titolo di lavoro subordinato (uso diretto)otitolo di lavoro subordinato (uso diretto)o somministrato(uso indiretto).somministrato(uso indiretto). Esempio:Esempio: la agenzia di somministrazione assume a tempo determinato il lavoratore a)il lavoratore a) ( over 50 anni/disoccupato da 12mesi) per 3mesi,) per 3mesi, lo somministra a tempo la agenzia di somministrazione assume a tempo determinato il lavoratore a)il lavoratore a) ( over 50 anni/disoccupato da 12mesi) per 3mesi,) per 3mesi, lo somministra a tempo determinato presso l’ utilizzatore a)presso l’ utilizzatore a)--per 3mesiper 3mesi, spetta la agevolazione legge 92/12. L’ utilizzatore-datore a) assume direttamente a tempo determinato il dipendente a) ( che ha conservato la anzianità di disoccupazione di 12 mesi) per 9mesi. La durata della agevolazione contributiva per il datore/utilizzatoreper il datore/utilizzatore --a)a) è di 12mesi12mesi di cui 3mesi da uso indiretto3mesi da uso indiretto in somministrazione/ 9 mesi da uso9 mesi da uso diretto in subordinazionediretto in subordinazione
  • 91. CUMULO NEI GRUPPI DI IMPRESA Durata e limiti al cumulo - L'incentivo spetta solo per la parte residua ove l'assunzione è effettuata da un datore di lavoro che presenti assetti proprietari coincidenti con quelli di chi abbia già goduto di parte dell'agevolazione (art. 4, comma 13, legge n. 92/2012).legge n. 92/2012).
  • 92. ESEMPIO Datore a) / b) /c) – appartengono allo stesso gruppo; Il lavoratore a) ha 50 anni ed è disoccupato da 12mesi; 1)Datore a) / lavoratore a) stipulano un tempo determinato di 4mesi- agevolazione 92/12 2)Il datore b)/ lavoratore a) stipulano un tempo determinato di 42)Il datore b)/ lavoratore a) stipulano un tempo determinato di 4 mesi-agevolazione 92/12. 3)il datore c) – se fa un tempo determinato con il lavoratore a) fruisce della agevolazione per un periodo pari a 4mesi- 12mesi (durata massima dell’agevolazione sul contratto a12mesi (durata massima dell’agevolazione sul contratto a termine)termine) –– tempo determinato del datore a + b( 4+4) = 4 mesitempo determinato del datore a + b( 4+4) = 4 mesi (periodo residuo di fruizione della agevolazione)(periodo residuo di fruizione della agevolazione)
  • 93. Rapporti di lavoro non incentivati Rapporti di lavoro domestico, intermittente, ripartito,Rapporti di lavoro domestico, intermittente, ripartito, accessorio .accessorio .
  • 94. Decorrenza/misura dell'agevolazione Decorrenza dell'agevolazioneDecorrenza dell'agevolazione - 1.1.2013 (non è prevista alcuna scadenza). Misura agevolazione:Misura agevolazione: -beneficio contributivo in misura pari al 50% della contribuzione-beneficio contributivo in misura pari al 50% della contribuzione datoriale/ si estende pure ai premi inail ;
  • 95. Durata del beneficio - assunzioni a tempo indeterminato: 18 mesi; - assunzioni a tempo determinato: 12 mesi (comprendendo eventuali proroghe); - trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto agevolato: 18 mesi (complessivi tra termine etra termine erapporto agevolato: 18 mesi (complessivi tra termine etra termine e trasformazione)trasformazione). Ai fini del riconoscimento dell'incentivo, la trasformazione a tempo indeterminato deve intervenire entro la scadenza del beneficio..
  • 96. Esempi trasformazione del rapporto a termine in tempo indeterminato Alfa assume Tizio(over 50/disoccupato da 12mesi) a tempo determinato per 15 mesiper 15 mesi ed effettua la trasformazione a tempo indeterminato alla fine del rapporto. Spetta l'incentivo per i primi 12 mesi del rapporto a tempo determinatoper i primi 12 mesi del rapporto a tempo determinato; non spetta il beneficio per la trasformazione. Alfa assume Tizio a tempo determinato per 15 mesideterminato per 15 mesi ed effettua la trasformazione a tempo indeterminato allo scadere del decimo mese. Spettano il beneficio per i primi dieci mesi del rapporto a tempo determinatoi primi dieci mesi del rapporto a tempo determinato e il prolungamento del beneficio fino la diciottesimo mese del complessivo rapporto. DURATA AGEVOLAZIONE: --10 termine+8mesi10 termine+8mesi successivi alla trasformazione a tempo indeterminato( in quanto la trasformazione a tempo indeterminato entro i 12mesi del rapporto a termine)
  • 97. ULTERIORI AGEVOLAZIONI potranno essere agevolabili a determinate condizioni: a) - le proroghe e le trasformazioni a tempo indeterminato di rapporti non agevolabili in corso di svolgimento tra il 2012 e il 2013 (par. 2.1., circ. Inps n. 111/2013); Condizioni per fruire delle agevolazioni contributive su proroga trasformazione di rapporti di lavoro a termine in essere altrasformazione di rapporti di lavoro a termine in essere al 1/01/2013 e non agevolati. Al momento della proroga/trasformazionedella proroga/trasformazione il lavoratore deve avere; 1) Anzianità di disoccupazione di 12mesi; 2) La proroga /trasformazione non deve essere in relazione ad un diritto di precedenza(articolo 5 c 4 quater D. Lgs 368/2001 – su trasformazione a tempo indeterminato/ articolo5 comma 4-quinqiues D. Lgs 368/2001 - su proroga )
  • 98. ULTERIORI AGEVOLAZIONI esempioesempio-- lavoratore con +50anni/disoccupato 12mesi assunto con contratto a tempo determinato non agevolato dal 1 dicembre del 2012 al 31 gennaio del2013. Al 31/01/2013 interviene la trasformazione a tempo indeterminato Se al 31 gennaio del 2013(momento della trasformazione a tempo indeterminato) il lavoratore ha ancora 1)anzianità disoccupazione 12mesi;1)anzianità disoccupazione 12mesi; 2) LA TRASFORMAZIONE a tempo indeterminato non è in2) LA TRASFORMAZIONE a tempo indeterminato non è in virtu’virtu’ di un diritto di precedenzadi un diritto di precedenza ( vedi articolo 5 c 4 quater. D.lgs 368/2001); agevolazione connessa alla trasformazione di -16 mesi (trasformazione avvenuta prima dei 12mesi del contratto a termine e per il periodo residuo fino ai 18 mesi).
  • 99. ULTERIORI AGEVOLAZIONI b) - le proroghe e le trasformazioni a tempo indeterminato di rapporti di lavoro originariamente non agevolati, instauratiinstaurati dopo il 2012,dopo il 2012, laddove, a titolo esemplificativo, il datore di lavoro assuma a tempo determinato un lavoratore con meno di 50 anni alla data di assunzione e che alla data della successiva proroga o trasformazione a tempo indeterminato abbia compiuto 50 anni (par. 2.1.5, circ. Inps n. 111/2013).abbia compiuto 50 anni (par. 2.1.5, circ. Inps n. 111/2013). Esempio:Esempio: rapporto a termine post 1/post 1/11/2013/2013( Dal 1 febbraio al 28 febbraio 2013) / con il lavoratore a) / anzianità di disoccupazione 12mesi/ non ha ancora 50 anni( li compie il 28/02/2013); Agevolazione nel caso di proroga del contratto a termine il 28/02/2013 -per11mesi: Agevolazione in caso di trasformazione a tempo indeterminato il 28/02/2013-per 17 mesi
  • 100. ULTERIORI AGEVOLAZIONI Condizione di spettanza delle agevolazioni al momento della proroga del contratto a termine(proroga del contratto a termine( prima dei 12mesi – nel limite dei 12mesi)/ trasformazione tempotrasformazione tempo indeterminatoindeterminato( prima 12mesi del termine/ periodo agevolazione fino 18 mesi) il lavoratore hail lavoratore ha: 1)anzianità disoccupazione 12mesi;1)anzianità disoccupazione 12mesi; 2) La proroga e la trasformazione non è in virtù di un diritto di precedenza ( articolo 5 c 4 quater D. Lgs 368/2001 – su trasformazione a tempo indeterminato/ articolo5 comma 4- quinqiues D. Lgs 368/2001 - su proroga ); 3)50 anni di età Spettano agevolazioni su proroga trasformazione a temposu proroga trasformazione a tempo indeterminatoindeterminato
  • 101. Tempo determinato poi tempo determinato-indeterminato primo rapporto agevolato a tempo determinatoagevolato a tempo determinato poi nuova assunzione a tempo determinato o indeterminatotempo determinato o indeterminato dell'ex dipendente purché in possesso dell'anzianità di disoccupazione richiesta. Nb – gli esempi che seguono riguardano il lavoratore digli esempi che seguono riguardano il lavoratore di almeno 50 anni/ disoccupato da 12 mesi;almeno 50 anni/ disoccupato da 12 mesi;
  • 102. Esempi 1)Il datore A:1)Il datore A: assume ilil lavoratoreAlavoratoreA (0ver 50/disoccupato da 12mesi) a tempo determinato per 3per 3 mesimesi; - dopo due mesi lo riassume a tempo determinato per 11 mesi.per 11 mesi. DURATA DELLA AGEVOLAZIONE CONTRIBUTIVADURATA DELLA AGEVOLAZIONE CONTRIBUTIVA-- 3+9 ;3+9 ; Spetta l'incentivo per complessivi 12 mesiSpetta l'incentivo per complessivi 12 mesi (tre mesi del primo rapporto e nove mesi residui per il secondo rapporto), se - in base alle norme che disciplinano lo stato di disoccupazione - al momento della seconda assunzione il lavoratore hamomento della seconda assunzione il lavoratore ha ancora l'anzianità di disoccupazione superiore a 12 mesi( vedi primo rapporto aancora l'anzianità di disoccupazione superiore a 12 mesi( vedi primo rapporto aancora l'anzianità di disoccupazione superiore a 12 mesi( vedi primo rapporto aancora l'anzianità di disoccupazione superiore a 12 mesi( vedi primo rapporto a tempo determinato di durata inferiore ai 6mesi).tempo determinato di durata inferiore ai 6mesi). 2)Il datore A:2)Il datore A: assume il lavoratoreil lavoratore AA(over 50/disoccupato da 12mesi) a tempo determinato per 3determinato per 3 mesi;mesi; -- dopo due mesidopo due mesi lo assume a tempo indeterminato.a tempo indeterminato. Spetta l'incentivo per i 3 mesi del rapporto a termineper i 3 mesi del rapporto a termine; spetta l'incentivo per i residuiper i residui 15 mesi ( il tempo indeterminato successivo al termine agevolato è come una15 mesi ( il tempo indeterminato successivo al termine agevolato è come una trasformazione),trasformazione), a decorrere dall'assunzione a tempo indeterminato, se - in base alle norme che disciplinano lo stato di disoccupazionelo stato di disoccupazione - al momentomomento dell'assunzione a tempo indeterminato il lavoratore possedeva ancora lo stato didell'assunzione a tempo indeterminato il lavoratore possedeva ancora lo stato di disoccupazione superiore a dodici mesi.disoccupazione superiore a dodici mesi.
  • 103. Esempi 3)Il datore A:3)Il datore A: - assume il lavoratore Ail lavoratore A (over 50/disoccupato da 12mesi) a tempo determinato per 10per 10 mesi;mesi; - dopo due mesidopo due mesi lo riassume a tempo determinato per 11 mesi.per 11 mesi. Spetta l'incentivo per i 10 mesi del primo rapporto a termineper i 10 mesi del primo rapporto a termine; non spetta l'incentivo per il secondo rapporto a termine in quanto al momento della secondaal momento della seconda assunzione il lavoratore ha perduto i 12mesi di disoccupazione( primo rapportoassunzione il lavoratore ha perduto i 12mesi di disoccupazione( primo rapporto di durata superiore ai 6mesi)di durata superiore ai 6mesi) 4)Il datore A:4)Il datore A: - assume il lavoratore A)il lavoratore A) (over 50/disoccupato da 12mesi) a tempo determinato perper 12 mesi;12 mesi; - dopo 14mesidopo 14mesi lo riassume a tempo determinato per 12 mesideterminato per 12 mesi. Spetta l'incentivo per i 12 mesi del primo rapporto a termineper i 12 mesi del primo rapporto a termine; spetta l'incentivo per il secondo rapporto a termine per 12mesisecondo rapporto a termine per 12mesi; al momento della seconda assunzione il lavoratore ha una anzianità di disoccupazione di 12mesi maturata da zero dopo averlo perduta per effetto del primo rapporto a tempo determinato di durata superiore ai 6mesi. NbNb-- il lavoratore ha cessato di essere disoccupato e poi sia tornato ad esserlo,il lavoratore ha cessato di essere disoccupato e poi sia tornato ad esserlo, maturando da zero un nuovo periodo di disoccupazione superiore a 12 mesi.maturando da zero un nuovo periodo di disoccupazione superiore a 12 mesi.
  • 104. Esempi 5) Tempo determinatoTempo determinato poi tempo determinatotempo determinato( il lavoratore ha ancora 12mesi di disoccupazione) trasformato a tempo indeterminato.trasformato a tempo indeterminato. EsempioEsempio-- Il datore AIl datore A assume il lavoratore Ail lavoratore A (over 50/disoccupato da 12mesi) Per 3mesi3mesi( primo rapporto a termine)poi 2mesi(2mesi( secondo rapporto a termine/Il lavoratore ha ancora una anzianità di disoccupazione di 12mesi al momento della stipula del secondo contratto a termine)-poipoi termine/Il lavoratore ha ancora una anzianità di disoccupazione di 12mesi al momento della stipula del secondo contratto a termine)-poipoi trasformazione a tempo indeterminato.trasformazione a tempo indeterminato. Visto che la trasformazione non è in relazione al diritto di precedenzain relazione al diritto di precedenza articolo 5 c 4 quater. D. Lgs. 368/2001( cumulando i 2 rapporti aarticolo 5 c 4 quater. D. Lgs. 368/2001( cumulando i 2 rapporti a termine si raggiungono 5 mesi)termine si raggiungono 5 mesi) . Visto che al momento della trasformazione il lavoratore ha ancora una anzianità di disoccupazione di 12mesi ; Durata agevolazione-3mesi3mesi+ 2mesi2mesi+13 mesi13 mesi(trasformazione entro i 12mesi del rapporto a termine con durata della agevolazione cumulando il termine + la trasformazione di 18mesi);
  • 105. Condizioni di spettanza dell'incentivo - Gli incentivi sono subordinati: a) alla regolarità prevista dall'articolo 1, commi 1175 e 1176, della legge n. 296/2006, inerente: - all'adempimento degli obblighi contributivi; - all'osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro; - al rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di- al rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale; b) all'applicazione dei principi stabiliti dall'articolo 4, commi 12, 13 e 15, della legge n. 92/2012; c) alle condizioni generali di compatibilità con il mercato interno, previste dagli articoli 1 e 40 del regolamento (Ce) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008.
  • 106. articoli 1 e 40 del regolamento (Ce) n. 800/2008 1)L'intensità di aiuto non supera il 50% dei costi ammissibili.50% dei costi ammissibili. I costi ammissibili corrispondono ai costi salariali durante un periodo massimo di 12massimo di 12 mesi successivi all'assunzione.mesi successivi all'assunzione. Tuttavia, nel caso in cui il lavoratore interessato è un lavoratore molto svantaggiatomolto svantaggiato, i costi ammissibili corrispondono ai costi salariali su un periodo massimo di 24 mesicosti salariali su un periodo massimo di 24 mesi successivi all'assunzione.successivi all'assunzione. 2) Nei casi in cui l'assunzione non rappresenti un aumento netto del numero dil'assunzione non rappresenti un aumento netto del numero di dipendenti dell'impresa interessata rispetto alla media dei dodici mesi precedentialla media dei dodici mesi precedenti,dipendenti dell'impresa interessata rispetto alla media dei dodici mesi precedentialla media dei dodici mesi precedenti, il posto o i posti occupati sono resi vacanti in seguito a dimissioni volontariedimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per raggiunti limiti d'età, riduzione volontariainvalidità, pensionamento per raggiunti limiti d'età, riduzione volontaria dell'orario di lavoro o licenziamento per giusta causadell'orario di lavoro o licenziamento per giusta causa e non in seguito a licenziamenti per riduzione del personale. 3)Fatto salvo il caso di licenziamento per giusta causa, al lavoratore svantaggiato è garantita la continuità dell'impiego per un periodo minimo coerente con lala continuità dell'impiego per un periodo minimo coerente con la legislazione nazionale o con contratti collettivi in materia di contratti di lavoro. Qualora il periodo d'occupazione sia più breve di 12 mesi, o se applicabile, di 24sia più breve di 12 mesi, o se applicabile, di 24 mesi, l'aiuto sarà ridotto pro rata di conseguenza.
  • 107. Coordinamento con altri incentivi –v legge 407/90 articolo 8 c9 - Il datore a) assume a tempo determinato per 3 mesitempo determinato per 3 mesi Il lavoratore a), ultracinquantenne disoccupato da 24 mesi, e alla scadenza trasforma il rapporto a tempo indeterminato. - Spetta al datore aal datore a) l'incentivo LEGGE 92/12 per il rapporto a tempo determinato di tre mesidi tre mesi (se ricorrono tutte le condizioni di legge); per la trasformazione a tempo indeterminato spetta al datore aspetta al datore a) l'incentivo previsto dalla legge n. 407/1990, poiché, se non fosse intervenuta la trasformazione, Tizio sarebbe tornato ad essere disoccupato con l'anzianità di 24 mesil'anzianità di 24 mesi.l'anzianità di 24 mesil'anzianità di 24 mesi. - Durata agevolazione: 3MESI(LEGGE 92/12)+ 36 MESI (407/90);3MESI(LEGGE 92/12)+ 36 MESI (407/90); CONDIZIONECONDIZIONE--PER LA FRUIZIONE DELLA AGEV. CONTRIBUTIVAPER LA FRUIZIONE DELLA AGEV. CONTRIBUTIVA--407/90407/90 articolo 8c9;articolo 8c9; 1)AL MOMENTO DELLA TRASFORMAZIONE IL DIPENDENTTE A) HA 24 MESI1)AL MOMENTO DELLA TRASFORMAZIONE IL DIPENDENTTE A) HA 24 MESI DIDI DISOCCUPAZIONE( il rapporto a tempo determinato precedente è diDISOCCUPAZIONE( il rapporto a tempo determinato precedente è di durata inferiore ai 6 mesi);durata inferiore ai 6 mesi); 2)NON è LA TRASFORMAZIONE IN RELAZIONE AD UN DIRITTO2)NON è LA TRASFORMAZIONE IN RELAZIONE AD UN DIRITTO DIDI PRECEDENZA(vedi articolo 5 comma 4PRECEDENZA(vedi articolo 5 comma 4 quaterquater. D.lgs. 368/2001. D.lgs. 368/2001--ilil contratto a tempo determinato precedente è di durata pari o inferiore aicontratto a tempo determinato precedente è di durata pari o inferiore ai 6mesi ).6mesi ).
  • 108. Coordinamento con altri incentivi –v legge 407/90 articolo 8 c9 Il datore a)Il datore a) assume a tempo determinato per 7 mesi il lavoratore a),tempo determinato per 7 mesi il lavoratore a), ultracinquantenne disoccupato da 24 mesiultracinquantenne disoccupato da 24 mesi, e alla scadenza trasforma poi il rapporto a tempo indeterminato. Spetta al datore a)al datore a) l'incentivo LEGGE 92/12 per il rapporto a tempo determinato di sette mesidi sette mesi (se ricorrono tutte le condizioni di legge); per la trasformazione a tempo indeterminato non spetta l'incentivo previsto dalla legge n. 407/1990, perché :previsto dalla legge n. 407/1990, perché : 1) ai sensi dell'articolo 5, comma 4-quater, D.Lgs. n. 368/2001 – ilil lavoratore a) ha maturato un diritto di precedenza all'assunzione alavoratore a) ha maturato un diritto di precedenza all'assunzione a tempo indeterminato;tempo indeterminato; 2)2) il lavoratore a) ha perduto la anzianità di disoccupazione di 24mesi;il lavoratore a) ha perduto la anzianità di disoccupazione di 24mesi; per la trasformazione spetta l'incentivo previsto dall'art. 4, commi 8-11, legge n. 92/2012, -11mesi. -7 termine+11mesi (trasformazione a tempo indeterminato)= 18mesitermine+11mesi (trasformazione a tempo indeterminato)= 18mesi
  • 109. Adempimenti dei datori di lavoro Per fruire dell'incentivo tutti i datori di lavoro interessati devono inoltrare apposita comunicazione all'Inps tramite Cassetto previdenziale. Il modulo di istanza on-line "922012 deve essere presentatoIl modulo di istanza on-line "922012 deve essere presentato prima dell'invio della denuncia contributivaprima dell'invio della denuncia contributiva ove viene indicata la contribuzione agevolata.
  • 110. SPECIFICHE UNI-EMENS I datori di lavoro ammessi all'incentivo saranno contraddistinti dal codice di autorizzazione "2Hdi autorizzazione "2H" che, a decorrere dall'1.1.2013, assume il nuovo significato di "datore di lavorodatore di lavoro ammesso all'incentivo di cui all'art. 4, commi 8ammesso all'incentivo di cui all'art. 4, commi 8--11, della11, della legge n. 92/2012legge n. 92/2012". I datori di lavoro ammessi all'incentivo, denunceranno il lavoratore valorizzando nell'elemento individuale <Tipo<Tipo-- Contribuzione> il codice "55Contribuzione> il codice "55" che assume il nuovo significato di "lavoratore assunto ai sensi dell'art. 4, commi 8-11, della legge n. 92/2012".
  • 111. SPECIFICHE UNI-EMENS Per i periodi di spettanza dell'agevolazione, compresi tra gennaio e lugliotra gennaio e luglio 20132013, il datore di lavoro potrà recuperare la differenza tra lala differenza tra la contribuzione versata in misura intera e la contribuzione agevolatacontribuzione versata in misura intera e la contribuzione agevolata, valorizzando all'interno dell'elemento <Denuncia individuale>, <Dati<Denuncia individuale>, <Dati retributivi>, <retributivi>, <AltreACreditoAltreACredito>, <>, <CausaleACreditoCausaleACredito>> il nuovo codice "L431" avente il significato di "Rec. contr. art. 4, commi 8-11, della legge n. 92/2012" e nell'elemento <ImportoACredito> il relativo importo. Il recupero potrà essere effettuato mediante esposizione nella denuncia Uni- emens entro tre mesi a decorrere dal periodo di paga di agosto 2013tre mesi a decorrere dal periodo di paga di agosto 2013Uni- emens entro tre mesi a decorrere dal periodo di paga di agosto 2013tre mesi a decorrere dal periodo di paga di agosto 2013 (16 novembre 2013).(16 novembre 2013). Uni- emens di ottobre in scadenza fine novembre; I dati relativi al recupero esposti nell'Uni- emens saranno riportati, nel DM2013 "Virtuale" ricostruito dalla procedura, con il corrispondente nuovo codice a credito "L431". Per i lavoratori non più in forza alla data del riconoscimento dell'agevolazione i datori, per il relativo recupero contributivo riferito ai mesi precedenti, provvederanno ad inviare, per ogni ex lavoratore, unprovvederanno ad inviare, per ogni ex lavoratore, un flussoflusso regolarizzativoregolarizzativo riferito all'ultimo mese di attività del lavoratore,riferito all'ultimo mese di attività del lavoratore, utilizzando il codice "L431".utilizzando il codice "L431".
  • 113. Contributo addizionale per i rapporti di lavoro a termine Per "contributo addizionale" si intende la quota di contribuzione integrativa dovuta, dal 1° gennaio 2013, dai datori di lavoro in relazione ai lavoratori assunti non a tempo indeterminato. l'aliquota per tale contributo è pari all'1,40%,è pari all'1,40%, la quale va ad aggiungersi dunque a quella dell'1,61% dovuta dalla generalità dei datori di lavoro.dei datori di lavoro. L'aliquota complessiva di finanziamento dell'Aspi nel caso di lavoratori assunti a tempo determinato si attesta a: 3,01%3,01% (1,61% + 1,40%).(1,61% + 1,40%). 113
  • 114. Contributo addizionale per i rapporti di lavoro a termine il contributo addizionale riguarda tutti i rapporti di lavoro non a tempo indeterminato in essere al 1indeterminato in essere al 1°° gennaio 2013gennaio 2013 e non solamente quelli instaurati a farinstaurati a far tempo dalla medesima datatempo dalla medesima data 114
  • 115. Esclusioni Sono escluse dal pagamento del contributo aggiuntivo in commento: le assunzioni effettuate per la sostituzione di lavoratori assenti; le assunzioni effettuate per lo svolgimento di attività stagionali definite dal Dpr. n. 1525/1963Dpr. n. 1525/1963; per i periodi contributivi maturati dal 1dal 1°° gennaiogennaio 2013 al 31 dicembre 20152013 al 31 dicembre 2015, le assunzioni effettuate per lo svolgimento di attività definite dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi nazionali stipulati entro il 31stipulati entro il 31 dicembre 2011dicembre 2011 dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative (vedi CCNL turismo Confturismo Conf--commerciocommercio); 115
  • 116. Esclusioni le assunzioni di lavoratori apprendisti, in quanto il contratto è classificato a tempo indeterminato; le assunzioni a tempo determinato effettuate nellatempo determinato effettuate nella pubblica amministrazionepubblica amministrazione di cui al comma 2 dell'articolo 1, Dlgs n. 165/2001.dell'articolo 1, Dlgs n. 165/2001. 116
  • 118. Recupero del contributo aggiuntivo di 1,4%. La maggiorazione dell’1,4% è recuperata, nel limite delledelle ultime sei (6) mensilitàultime sei (6) mensilità e decorso il periodo di prova:decorso il periodo di prova: 1) dai datori di lavoro in genere, qualora al termine il contratto venga trasformato a tempo indeterminatovenga trasformato a tempo indeterminato; 2) dai datori di lavoro che assumono il lavoratore con contratto di lavoro a tempo indeterminato entro il termine di sei (6)di lavoro a tempo indeterminato entro il termine di sei (6) mesi dalla cessazione del precedente contratto a termine. 118
  • 119. Recupero del contributo aggiuntivo di 1,4%. In questo caso la restituzione avviene detraendo dalle mensilità spettanti un numero di mensilità ragguagliato alun numero di mensilità ragguagliato al periodo trascorso dalla cessazione del precedente rapportoperiodo trascorso dalla cessazione del precedente rapporto di lavoro a termine.di lavoro a termine. La restituzione piena (sei mensilità) potrà avvenire solo insolo in caso di trasformazionecaso di trasformazione (entro la scadenza) del contratto da tempo determinato a tempo indeterminato nonchétempo determinato a tempo indeterminato nonché nell'ipotesi di stabilizzazione intervenuta il mese successivo aintervenuta il mese successivo a quello di scadenza del contratto a terminequello di scadenza del contratto a termine 119
  • 120. Esempio 1-trasformazione lavoratore assunto a tempo determinato per 9 mesiper 9 mesi (1gennaiogennaio-- 30 settembre 201330 settembre 2013) per il quale è previsto il versamento del contributo aggiuntivo dell'1,40%. Ipotizzando che l'imponibile previdenziale mensile sia risultato sempre pari a euro 2.000,00 (non è prevista la quattordicesima mensilità), il contributo aggiuntivo versato negli ultimi 6 mesi risulta pari a:ultimi 6 mesi risulta pari a: euro 2.000,00 x 6 = euro 12.000,00; euro 12.000,00 x 1,40% = euro 168,00; Nel caso in cui il rapporto venga trasformato da tempovenga trasformato da tempo determinato a tempo indeterminatodeterminato a tempo indeterminato entro la scadenza(30/09/2013), il datore di lavoro può recuperare l'intero importo di euro 168,00.168,00. 120
  • 121. Esempio 2-cessa termine/ riassunzione a tempo indeterminato Nel caso invece in cui il lavoratore venga riassunto a tempo indeterminato il 1indeterminato il 1°° novembre 2013novembre 2013 il datore di lavoro potrà recuperare solo il seguente importo: (euro 168,00 : 6) x 5( 6 mensilitàeuro 168,00 : 6) x 5( 6 mensilità--mese di ottobre =5mese di ottobre =5 mensilità) = euro 140,00mensilità) = euro 140,00; 121
  • 122. Recupero in Uniemens Al fine di effettuare tale recupero, l'Inps, ha istituito il nuovoil nuovo codice causale "L810codice causale "L810" avente il significato di "Recupero contributo addizionale art. 2, c. 30 L. 92/2012" da inserire nell'elemento <CausaleACredito> di <AltreACredito> di <DatiRetributivi> della denuncia individuale. IlIl predetto recupero può essere effettuato a decorrere dalpredetto recupero può essere effettuato a decorrere dal mese successivo a quello in cui si verifica la condizione(mese successivo a quello in cui si verifica la condizione( IlIl predetto recupero può essere effettuato a decorrere dalpredetto recupero può essere effettuato a decorrere dal mese successivo a quello in cui si verifica la condizione(mese successivo a quello in cui si verifica la condizione( TRASFORMAZIONE A TEMPO INDETERMINATOTRASFORMAZIONE A TEMPO INDETERMINATO /ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO)/ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO) 122
  • 123. Contributo di licenziamento Aspi IL contributo deve essere versato all'Inps nei casi di: 1) interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato; 2)per le causali che, indipendentemente dal requisitocausali che, indipendentemente dal requisito contributivo, darebbero diritto all'Aspi;contributivo, darebbero diritto all'Aspi; 3) a decorrere dal'1.1.2013. 123
  • 124. Contributo di licenziamento Aspi MISURA del contributo sul licenziamento: al 41% del massimale mensile di Aspi per ogni 12per ogni 12 mesi di anzianità aziendale negli ultimi 3 anni.mesi di anzianità aziendale negli ultimi 3 anni.mesi di anzianità aziendale negli ultimi 3 anni.mesi di anzianità aziendale negli ultimi 3 anni. 124
  • 125. Contributo di licenziamento Aspi Nell’anzianità aziendale, che determina quante quote di ticket sono da pagare, si devono includere tutti i periodi di lavoro a tempo indeterminato compresi quelli a tempo determinato se ilcompresi quelli a tempo determinato se il rapporto è stato trasformato senza soluzione dirapporto è stato trasformato senza soluzione dirapporto è stato trasformato senza soluzione dirapporto è stato trasformato senza soluzione di continuità o se comunque si è dato luogo allacontinuità o se comunque si è dato luogo alla restituzione del contributo dell’1,40%.restituzione del contributo dell’1,40%. 125
  • 126. Esempio 1- trasformazione termine Datore a) /Lavoratore a) stipulano un contratto a termine dall'1.3.2011 al 31.8.2011dall'1.3.2011 al 31.8.2011 (mesimesi-- 6)6); il 31/08/2011 il contratto a termine è trasformato a tempo indeterminato ; Il contratto a tempo indeterminato prosegue fino al 31/01/201331/01/2013,data in cui il dipendente a) viene licenziato per g.causa (mesi 17mesi 17 di tempo indeterminato) Anzianità aziendale complessiva 23 mesi( 6+17=23);Anzianità aziendale complessiva 23 mesi( 6+17=23); Contributo di licenziamento 78,58% del massimale Aspi ( 41%x2=82%) = (82 % / 24) x 23=78,58 sul massimale cigs) Mass. 1.180,00 x 78,58%= C. Aspi 927 126
  • 127. Esempio 2-( riassunzione tempo indeterminato) Lavoratore assunto a termine dall’1/2/2013 aldall’1/2/2013 al 31/7/201331/7/2013 (mesi 6)-termine che ha pagato l’1,4%; riassunzione a tempo indeterminato dall’1/12/20131/12/2013 (il datore di lavoro ha recuperato due mesi di contribuzione aggiuntiva 1,4%). Tempo indeterminato dal 1/12/2013 al 31/5/2014dal 1/12/2013 al 31/5/2014 data in cui avviene il licenziamento per giusta causa. Anzianità aziendale complessiva 12 mesi: -6 mesi del tempo determinato (perché si è dato luogo alla restituzione del contributo addizionale)+ 6 mesi del tempo indeterminato = 12mesi; Contributo di licenziamento 41% del massimale ASpI 1.180,00 (si assume il mass. per l’anno 2013) x 41% =483,80 127
  • 128. Malattia Ai lavoratori a termine l'indennità di malattia viene corrisposta per un periodo non superiore a quello di attività lavorativa prestata nei 12 mesi immediatamente precedenti l'inizio dell'evento morboso (limite massimo 180 giorni). L’indennità di malattia Inps deve essere versata da: • lo stesso datore di lavoro per un numero di giornate effettivamente prestate dal lavoratore alle proprie dipendenze(pagamento a conguaglio); • l'Inps per le giornate eccedenti segnalate a cura del datore di lavoro(pagamento diretto). 128
  • 129. esempioIl dipendente a)-operaio, è titolare di un contratto a tempo determinato presso il datore b). Lo stesso cade in malattia presso il datore b) Giorni di indennizzo di malattia c/inps 40 giorni Nei 12 mesi precedenti l’evento di malattia il dipendente a)Nei 12 mesi precedenti l’evento di malattia il dipendente a) aveva lavorato:aveva lavorato: 1) Per 20 giorni presso il datore a)( ex datore di lavoro)1) Per 20 giorni presso il datore a)( ex datore di lavoro) 2) 30 giorni presso il datore b)( attuale datore di lavoro). Il datore b) indennizza per conto dell’ inpsIl datore b) indennizza per conto dell’ inps --30g30g( pagamento a conguaglio)- nel limite dei giorni che il dipendente ha lavorato presso di sé nei 12 mesi precedenti L inps indennizza direttamente 10 giorni ( entro i 20 giorni lavorati dal dip. presso l’ex datore a) nei 12 mesi precedenti l’ evento . 129
  • 130. Malattia L'INPS è comunque tenuto all'erogazione dell'indennità (per un massimo di 30 giorni) nelle situazioni in cui il lavoratore non possa far valere nei 12 mesi precedenti periodi lavorativi superiori a 30 giorni nell'anno solare. Trascorso il termine di durata del contratto cessaTrascorso il termine di durata del contratto cessa anche l'erogazione dell'indennità di malattia. Da questa regola sono esclusi i lavoratori dello spettacolo. 130
  • 131. Detrazioni da lavoro dipendente Detrazione minima :redditi sotto gli 8000 euro In caso di reddito di lavoro dipendente inferiore a 8.000 euro; Detrazione minima di 1380Detrazione minima di 1380 1) Da ragguagliareDa ragguagliare; 2) Da non ragguagliareDa non ragguagliare se il sostituito dichiara di non possedere altri redditi. 131
  • 132. ESEMPIO Contratto a termine stipulato il 1 novembre del 2013, con reddito di lavoro dipendente Presunto minore di 8000 euro. Si considera il periodo di paga di novembre 2013.di novembre 2013. 1) se il sostituito nulla dichiara al sostituto, si applica la detrazione + conveniente tra a) e b). A)1380/ 365 * 30= 113,42( detrazione minima ragguagliata) B)1840/365 x 30 g = 151,23B)1840/365 x 30 g = 151,23 2) se il sostituito dichiara di non possedere altri redditi se non quelli erogati dal sostituto, il sostituto applica la detrazione + conveniente tra a) e b) : A)1380/ 61 g * 30= 678,68 ( detrazione minima non ragguagliata) ;A)1380/ 61 g * 30= 678,68 ( detrazione minima non ragguagliata) ; B)1840 / 365 x 30 g = 151,23 ; 132
  • 133. Detrazioni per familiari a carico Nelle ipotesi in cui il rapporto di lavoro dura per un periodo inferiore all’anno, il sostituto d’imposta deve riconoscere le detrazioni per familiari a carico solo in relazione ai mesi di effettiva durata dello stesso, salvo che il dipendente nonsalvo che il dipendente non richieda espressamente di poterne fruire per un periodorichieda espressamente di poterne fruire per un periodo maggioremaggiore (Risoluzione 30 gennaio 2009, n. 29/E). 133
  • 134. Ferie. Il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a 4 settimanenon inferiore a 4 settimane. Tale periodo va goduto per almeno due settimanedue settimane, consecutiveconsecutive in caso di richiesta del lavoratorein caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell'anno di maturazione e, per le restanti due settimane, entro i 18 mesirestanti due settimane, entro i 18 mesi successivi al termine dell'anno di maturazione.successivi al termine dell'anno di maturazione. Il periodo di 4 settimane non è monetizzabilenon è monetizzabile. Il periodo minimo di quattro settimane non può essere monetizzato, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavorosalvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro nel corso dell'annonel corso dell'anno. 134
  • 135. Ferie Per i contratti a tempo determinato, di durata inferioreinferiore all'anno, è quindi sempre ammissibile la monetizzazioneall'anno, è quindi sempre ammissibile la monetizzazione delle feriedelle ferie (art. 10, comma 2, D.Lgs. n. 66/2003) 135
  • 136. Versamento al fondo tesoreria In caso di azienda con un numero di dipendenti in forza superiore a 49 non sono tenuti al versamento del TFR al Fondo di Tesoreria Inps i lavoratori con durata del contratto a tempo determinato minore di 3 mesi.determinato minore di 3 mesi. In caso di trasformazionetrasformazione del rapporto da tempo determinato inferiore ai 3 mesi a tempo indeterminato, o in caso di prorogain caso di proroga, il Tfr che matura dalla data di assunzione deve essere versato alche matura dalla data di assunzione deve essere versato alil Tfr che matura dalla data di assunzione deve essere versato alche matura dalla data di assunzione deve essere versato al Fondo di TesoreriaFondo di Tesoreria 136