SlideShare a Scribd company logo
1 of 27
Download to read offline
Nota sulla relazione tra pressione ed evasione fiscale: un
confronto tra Italia ed i principali Stati Europei
Matteo Borghi
2014
1
1. LA PRESSIONE FISCALE
1.1 Cos' è la pressione fiscale?
“ Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. Il sistema
tributario è informato a criteri di progressività.”
Così recita l'articolo 53 della Costituzione Italiana, sul quale si basano le leggi tributarie del nostro
ordinamento; dal punto di vista dello Stato significa che tali leggi non devono colpire fatti che non siano
espressivi di capacità contributiva, mentre da quello del contribuente, l'articolo 53 è una garanzia, in quanto
egli non può essere sottoposto a tassazione se non in presenza di fatti che esprimano la suddetta capacità.
Non esiste una vera e propria definizione di capacità contributiva, ma essa può essere intesa come l'attitudine
economica a partecipare alle spese pubbliche, connessa a quel dovere inderogabile di solidarietà, per il quale
ciascun contribuente dona parte della sua ricchezza, in ragione delle proprie possibilità.
I prelievi di natura economica effettuati dallo Stato o da un altro ente pubblico sono identificati in tasse e
imposte; le prime, per la precisione, non si basano su una dimostrazione di capacità contributiva, ma sono la
controprestazione monetaria di un servizio fornito dallo Stato o dall'ente pubblico. Le seconde, invece, vanno
a colpire tutte le manifestazioni di ricchezza, dirette, come il reddito e il patrimonio, e indirette, quali i
consumi e i trasferimenti di denaro o beni; queste circostanze sono definite “presupposti d'imposta” e, al
contrario che per le tasse, nei sistemi fiscali vengono considerate sintomo di una certa capacità contributiva,
e quindi di concorrere al finanziamento della spesa pubblica.
I sistemi fiscali assumono che tale capacità sia commisurata all'entità del reddito, che ne è per eccellenza
l'indice generatore diretto, insieme al patrimonio e agli incrementi di valore dello stesso, e agli indici
indiretti, come consumi e affari.
Per introdurre il concetto di pressione fiscale è necessario estendere il significato di ricchezza del singolo
individuo contribuente all'intera nazione, riferendosi al Prodotto Interno Lordo.
Il PIL è la misura della produzione aggregata nella contabilità nazionale e si misura su basi annue e
trimestrali descrivendo la ricchezza presente in un Paese in un determinato arco di tempo. Può essere inteso
come sommatoria dei redditi percepiti nell'economia, oppure dei valori aggiunti, cioè il valore dei beni
prodotti al netto del valore dei beni intermedi utilizzati nel processo produttivo stesso.
Il Prodotto Interno Lordo si distingue in Reale e Nominale; il primo scorpora l'inflazione, togliendo l'effetto
dell'aumento dei prezzi nella sua determinazione, mentre il secondo è visto come la somma della quantità dei
beni finali espressi a prezzi correnti e varia in base all'aumento dei prezzi e della produzione. Solo i soggetti
che lavorano contribuiscono all'aumento del PIL, con il loro valore aggiunto; risulta immediato capire che in
uno Stato con un tasso di disoccupazione elevato, saranno, in proporzione, pochi i soggetti che vi
partecipano. L'Italia ha tra le più basse percentuali di partecipazione al mercato del lavoro d'Europa, circa il
60%.
Dunque, rapportando l'ammontare delle imposte, o gettito fiscale, comprendente imposte dirette (IRPEF,
IRES e IRAP), indirette (IVA, dazi doganali, bolli e imposte di registro), in conto capitale (prelievi
2
eccezionali effettuati a intervalli irregolari, come le imposte di successione e donazione) e i contributi sociali
(INPS e INAIL), che i lavoratori dipendenti, i datori di lavoro o i lavoratori autonomi versano ai fini
pensionistici e assistenziali, al Prodotto Interno Lordo, si ottiene la pressione fiscale, cioè l'indicatore
percentuale che misura il livello di tassazione medio di uno Stato. E' quindi un indice che rappresenta quanto
lo Stato richiede ai propri cittadini, residenti e non, per far funzionare l' apparato amministrativo e dei servizi
sociali.
Essendo tale dato un rapporto, appare evidente che un aumento della pressione fiscale non dipenda
unicamente dall'incremento del numeratore, ovvero del gettito, ma anche dalla diminuzione del
denominatore, cioè del Prodotto Interno Lordo; anche il ciclo economico gioca un ruolo chiave e, durante le
fasi di recessione, se la diminuzione del PIL supera in proporzione quella delle entrate, può accadere che la
pressione fiscale si alzi.
Essa si distingue dalla pressione tributaria, che è, invece, il rapporto tra imposte, esclusi i contributi
previdenziali, e il PIL.
1.2 Imposte vigenti in Italia
1.2.1 Imposte dirette
Come accennato in precedenza, le imposte dirette sono quelle che colpiscono il reddito, cioè la ricchezza del
soggetto passivo, nel momento in cui viene prodotta.
Il D.P.R. 917/86 o T.u.i.r. ha introdotto le due principali imposte dirette in termini di gettito del nostro
ordinamento, IRPEF e IRES; dieci anni più tardi, con il decreto legislativo 446/97 è entrata in vigore una
terza imposta diretta, l'IRAP.
IRPEF
L' Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche è personale e progressiva; colpisce i soggetti residenti e non
residenti in Italia che hanno prodotto nell'anno solare redditi, sia in denaro che in natura, rientranti in una
delle seguenti categorie:
 fondiari: redditi derivanti da terreni e fabbricati (esclusa la prima casa) situati nel territorio dello
Stato italiano iscritti ai rispettivi catasti. Nel caso di affitto di un immobile è possibile optare per un
regime sostitutivo, la cedolare secca, che impone due aliquote, 19% o 21%, a seconda dei casi;
 di capitale: redditi derivanti dall' utilizzo di somme di denaro, come interessi e proventi ricavati da
obbligazioni, mutui e depositi;
 di lavoro dipendente: sono i compensi conseguenti un rapporto di lavoro svolto alle dipendenze
altrui. Il datore di lavoro provvederà direttamente, in quanto sostituto d' imposta, a versare il
corrispettivo IRPEF all'Erario;
 di lavoro autonomo: conseguiti da artisti e professionisti nell'esercizio abituale della loro attività. Il
reddito imponibile è il risultato della differenza tra i compensi incassati secondo il principio di cassa
e le spese effettivamente sostenute;
 d'impresa: riguardano società con soci illimitatamente responsabili che svolgono abitualmente
3
attività commerciale (requisito soggettivo) e il cui risultato economico finanziario, reddito o perdita,
derivi dal regime ordinario o semplificato della gestione (requisito oggettivo). Il reddito o la perdita
d'impresa si ottengono dalla sommatoria di componenti positivi, quali contributi, indennità per
risarcimento danni e corrispettivi derivanti dalla cessione di beni, servizi, quote e azioni e negativi,
secondo il principio di competenza;
 diversi.
Sommando i redditi appartenenti alle categorie sopra elencate si ottiene il reddito complessivo lordo, dal
quale è possibile dedurre oneri effettivamente sostenuti elencati nell'articolo 10 del D.P.R. 917/86; a questo
punto, si applicano al reddito imponibile appena calcolato le diverse aliquote per scaglioni, da un minimo
del 23% a un massimo del 43%, ottenendo l'imposta lorda; da essa i soggetti passivi sottrarranno le
detrazioni per familiari, coniuge e figli a carico come disciplinato dagli articoli 11, 12 e 15 del D.P.R 917/86.
I soggetti passivi IRPEF residenti, cioè coloro che sono stati presenti sul territorio dello Stato per più di 183
giorni durante l' anno solare o che possiedono domicilio civilistico o fiscale in Italia, pagano l' imposta per i
redditi ovunque prodotti, mentre i non residenti esclusivamente per quelli prodotti sul territorio italiano.
IRES
Società di capitali, cooperative, enti pubblici e privati vedono tassati i loro redditi complessivi netti, che
rappresentano la base imponibile, determinati sulla base del bilancio e del risultato economico ottenuti dal
normale svolgimento dell'attività d'impresa, ai quali vanno apportate le opportune variazioni in aumento e/o
diminuzione, dall' Imposta sul Reddito delle Società.
I componenti positivi da considerare per la determinazione della base imponibile sono ricavi, plusvalenze
patrimoniali e esenti, sopravvenienze attive, dividendi, interessi, proventi immobiliari, redditi esclusi dal
reddito d'impresa, variazione delle rimanenze, opere e forniture ultrannuali e valutazione di titoli e quote,
disciplinati dall'articolo 85 all'articolo 94 del T.u.i.r.; i componenti negativi, invece, risultano essere spese
per prestazioni di lavoro dipendente, interessi passivi, oneri fiscali e contributivi, minusvalenze,
sopravvenienze negative, ammortamenti, accantonamenti e beni immateriali, elenacati dagli articoli compresi
tra i numeri 95 e 109 del D.P.R. 917/86.
Questa molteplicità di voci devono concorrere a formare il reddito complessivo netto secondo il principio di
competenza, così come avveniva per le società con soci illimitatamente responsabili soggette a IRPEF. Nel
caso le società chiudessero l'esercizio con un saldo negativo, hanno la possibilità di portare le perdite a
deduzione dei redditi successivi, fino ad utilizzare un massimo dell' 80% di tali redditi.
L'aliquota è del 27,5%, ridotta al 16,5% per i soggetti agevolati, quali cooperative, enti ecclesiastici, società
di mutuo soccorso e enti ospedalieri.
IRAP
L'imposta regionale sulle attività produttive, si applica sul valore aggiunto prodotto in Italia, che colpisce la
ricchezza allo stadio della sua produzione e non a quello della sua percezione, in particolare sul valore della
produzione netta effettuata sul territorio della Regione, svolta tramite un'attività autonomamente organizzata;
se essa venisse esercitata in più Regioni, la base imponibile verrebbe suddivisa proporzionalmente
4
all'ammontare delle retribuzioni spettanti al personale addetto con continuità, in modo stabile, a basi fisse
operanti per un periodo di almeno tre mesi. A differenza delle due imposte descritte precedentemente, il
gettito derivante dall' IRAP, viene incassato dalle Regioni, non dallo Stato, e viene utilizzato prevalentemente
per finanziare la Sanità.
Società di capitali, enti che non hanno per oggetto esclusivo l'esercizio di attività commerciali,
amministrazioni pubbliche e società ed enti di ogni tipo non residenti saranno soggette sia a IRES che a
IRAP; persone fisiche esercenti attività commerciali, produttori agricoli, società semplici e di persone, non
sono soggetti passivi IRES, ma sono considerati soggetti passivi IRAP. L'aliquota ordinaria è del 3,9%, ma
può subire maggiorazioni o riduzioni in base alle decisioni della Regione.
Nel calcolo della base imponibile IRAP non possono essere dedotti alcuni costi, quali interessi passivi,
perdite su crediti e spese per il personale dipendente; per questo è stata molto criticata, ma la sentenza della
Corte Costituzionale 156/2001 ha provveduto a “salvarla” in particolare da tre accuse.
La prima riguarda l'indeducibilità delle spese e dei costi sopra citati; se essi fossero considerabili deducibili,
l'impresa potrebbe risultare in perdita, dunque si colpirebbe una finta capacità contributiva. La Corte
Costituzionale ha sentenziato a favore dell'applicazione dell' IRAP nonostante la possibile perdita d'esercizio,
in quanto l' attività autonomamente organizzata ha valenza economica e può essere assoggettata a imposta,
anche se il soggetto passivo non sia nelle condizioni di pagare il tributo, in quanto il valore aggiunto della
produzione, la base imponibile, rappresenta la ricchezza prima che sia suddivisa trai soggetti che hanno
partecipato allo svolgimento dell'attività.
Il secondo chiarimento richiesto alla Corte Costituzionale consisteva nel considerare o meno soggetto
passivo IRAP il libero professionista, in quanto svolgendo attività autonomamente e non in modo
organizzato non soddisferebbe i presupposti d'imponibilità; la Corte ha dichiarato che esiste attività
organizzata autonomamente quando il professionista possiede almeno un dipendente o un collaboratore e un
apparato di beni strumentali che eccede il minimo indispensabile per esercitare l'attività, che sarà stabilito dal
giudice in ogni occasione.
Terza accusa riguarda il fatto che l'imposta si paghi su una ricchezza destinata a remunerare l'imprenditore, i
lavoratori o i terzi finanziatori; la Corte giustifica questo fatto enunciando che l'impresa o il professionista
cercheranno di recuperare il costo dell'imposta aumentando i prezzi dei beni e dei servizi offerti, non
considerando, però, che il recupero è solo parziale, in quanto l' IRAP verrà pagato anche sul suddetto
aumento di prezzi.
Con la legge 185/2008 è stata introdotta la possibilità di poter dedurre il 10% dell’IRAP effettivamente
dovuto dalla base imponibile IRPEF.
Nel grafico sottostante analizzo una prima parte della pressione fiscale italiana tra gli anni 2000 e 2011,
rappresentati sull’asse delle ascisse, correlati con le incidenze percentuali delle imposte dirette sul PIL,
riportate sull’asse delle ordinate.
5
Grafico 1: Pressione fiscale diretta.
Fonte: Taxation and Costums Union, Commissione Europea.
Si noti che mediamente, dall’anno 2000 in avanti, le imposte dirette hanno colpito circa il 14,5% della
ricchezza prodotta da ogni individuo.
1.2.2 Imposte indirette
Tali imposte colpiscono il consumo (IVA, dazi doganali) o i trasferimenti di ricchezza (imposta di registro,
successione, donazione, ipotecaria, catastale e di bollo), poiché sono un segnale indiretto del fatto che
l'individuo tassato possegga un reddito o un patrimonio.
IVA
La più incisiva dal punto di vista del gettito è sicuramente l'Imposta sul Valore Aggiunto, introdotta con il
D.P.R. 633/72. Essa viene applicata alle operazioni che soddisfano questi tre requisiti:
 Oggettivo (artt. 2-3): cessione di beni e prestazioni di servizi;
 Soggettivo (artt. 4-5): operazioni poste in essere nell'esercizio di impresa o arti e professioni svolti in
modo abituale;
 Territoriale (art. 7): le operazioni imponibili IVA dovranno avere rilevanza sul territorio dello Stato.
Nel caso di vendite all'estero, si distingue tra due tipi di cessioni di beni o servizi, quali “Business to
Business” o B2B e “Business to Consumer” , B2C. Solo nel secondo caso, cioè per la vendita a un
soggetto estero privato (consumer), verrà applicata l'IVA del Paese del prestatore.
In linea generale, il fornitore addebita l'IVA al cliente (rivalsa) in misura proporzionale al corrispettivo e la
riversa all'Erario al netto dell'imposta pagata sugli acquisti (detrazione). Il comune cittadino che acquista
beni o servizi pagherà un prezzo comprensivo di IVA al fornitore risultando essere il contribuente inciso, ma,
11,4 11 10,6 10,5 10,4 10,4 10,9 11,3 11,7 11,7 11,7 11,5
2,4 3,2
2,7 2,3 2,4 2,3
2,9
3,3 3,1 2,5 2,4 2,3
0,6 0,6
0,7 1,8 1,1 0,6
0,5
0,5 0,5
1,3 0,7 1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Personal income Corporate income Other
6
come detto, sarà il fornitore stesso a versare l'IVA nelle casse dello Stato.
Esistono tre tipi di operazioni che soddisfano contemporaneamente i requisiti sopra elencati:
 Imponibili: fatturate, registrate e soggette alle aliquote del 4% (aliquota minima, per beni di prima
necessità alimentari, stampa quotidiana e periodica), 10% (aliquota ridotta, per particolari beni
alimentari, recupero edilizio e servizi turistici) e 22%, per tutti i beni e servizi a cui la normativa non
attribuisce una delle due aliquote precedenti;
 Non imponibili: operazioni fatturate e registrate ma non soggette ad imposta perché non soddisfano
il requisito della territorialità (esportazioni);
 Esenti: fatturate, registrate e non soggette ad IVA per volere del legislatore per motivi di politica
economica e utilità sociale, nonostante soddisfino tutti e tre i requisiti. Tali operazioni limitano il
diritto alla detrazione, infatti i soggetti che ne svolgono sia di imponibili che di esenti, dovranno
determinare la percentuale di IVA detraibile attraverso il calcolo del cosiddetto Pro-rata, rapportando
le operazioni con diritto alla detrazione alla sommatoria di queste ultime e le esenti.
L'IVA sarà versata all'Erario mensilmente oppure trimestralmente, con un'aggiunta dell' 1% di interessi, il
giorno 16 del mese successivo al periodo d'imposta di riferimento o di due mesi successivi nel caso di
pagamento trimestrale; fa eccezione il mese di dicembre, in quanto i soggetti passivi saranno obbligati a
versare un acconto IVA entro il 27 del mese, scegliendo uno dei tre metodi disponibili, ovvero:
 storico: versando l’88% di quanto dovuto il mese di dicembre o IV trimestre dell'anno precedente;
 previsionale: versando l’88% di quanto l'impresa preveda sia l’imposta da pagare per il mese di
dicembre o IV trimestre;
 puntuale: versando il 100% dell'importo risultante dalla liquidazione calcolata al 20 dicembre.
Naturalmente soggetti che iniziano o cessano l'attività o che si fossero ritrovati a credito IVA l' anno
precedente, potranno, sfruttando il metodo storico, non versare l'acconto di dicembre, oltre alle imprese che
hanno un debito minore di 116,72 euro o che registrano operazioni esclusivamente esenti o non imponibili.
Le risultanze complessive delle liquidazioni periodiche, al fine di determinare l'imposta dovuta o a credito,
senza considerare le operazioni di rettifica e conguaglio (da evidenziare nella Dichiarazione Annuale dati
IVA), saranno da elencare nella Comunicazione Annuale dati IVA, in via telematica, entro il mese di febbraio
dell’anno successivo a quello di riferimento.
L'esigibilità è il diritto dello Stato di poter richiedere il pagamento dell'imposta ai soggetti passivi; in seguito
al Decreto anticrisi 185/2008, l'IVA può risultare esigibile al momento del pagamento, ossia colui che fornirà
il bene o servizio dovrà versare entro i termini stabiliti (mensilmente o trimestralmente) l'IVA relativa alla
suddetta fatturazione esclusivamente quando verrà incassato il corrispettivo in denaro. Tale procedura non è
obbligatoriamente da attuare, ma opzionale, solo per soggetti non privati che presentano un volume d'affari
non superiore ai 2.000.000 di euro e il pagamento all'Erario dell'IVA diventa obbligatorio, comunque,
trascorso un anno dalla fatturazione.
IMPOSTA DI REGISTRO
Ogni qualvolta uno o più soggetti, pubblici o privati, vogliano pubblicizzare l'atto che hanno sottoscritto
7
possono, pagando l'imposta di registro in maniera fissa, proporzionale o predeterminata, a seconda dei casi,
registrarlo presso l'Ufficio competente; da tale data accertata, l'atto in questione sarà opponibile a terzi.
Tale imposta va a colpire la natura intrinseca dell'atto in questione, cioè il trasferimento di ricchezza.
L'imposta fissa dal 1° gennaio 2014 sarà di 200 euro, eccetto per atti di locazione e affitti di immobili, per i
quali si devono pagare 67 euro, mentre quella proporzionale varia in base alla natura e al contenuto dell'atto a
cui ci si riferisce, con agevolazioni per chi acquista la prima casa. La sanzione amministrativa va dal 120%
al 240% dell'imposta dovuta da chi omette la richiesta di registrazione e responsabili risultano in solido
l'obbligato principale e i pubblici uffici che hanno redatto o autentificato l'atto.
IMPOSTE DI SUCCESSIONE E DONAZIONE
Il trasferimento di ricchezza o altri diritti può avvenire in due casi, per successione, in caso di morte del de
cuius, in base alla legge o testamentaria, oppure per donazione, secondo la libera volontà del donante, ancora
in vita. Se il trasferimento consistesse in una prima casa, colui che beneficia della successione o donazione
dovrà pagare imposte ipotecaria e catastale di 50 euro l'una a partire dal 1° gennaio 2014, in misura fissa; per
altri immobili esse saranno proporzionali, rispettivamente del 2% e 1%. Sul valore complessivo dei beni e
diritti trasferiti per gli eredi si hanno delle franchigie personali oltre le quali l'imposta di successione o
donazione si applicherà con aliquote fisse del: 4% oltre il milione di euro, per coniuge e parenti in linea retta,
6% oltre 100.000 euro per fratelli e sorelle, 6%, senza franchigia, sul valore complessivo dei beni e diritti
per parenti oltre il 4° grado e affini oltre il 3° grado, 8% per altri soggetti, senza franchigia.
Ora illustrerò la pressione fiscale indiretta italiana, in rapporto al PIL, dal 2000 al 2011.
Grafico 2 : Pressione fiscale indiretta.
Fonte: Taxation and Costums Union, Commissione Europea.
6,5 6,2 6,2 5,9 5,8 5,9 6,2 6,2 5,9 5,7 6,3 6,2
2,6 2,4 2,3 2,4 2,2 2,2 2,2 2,1 1,9 2,1 2 2,1
6,1 6 6,1 5,9 6,2 6,2 6,6 6,6 6,1 6 5,9 6
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
IVA Excise duties and consumption taxes Other taxes
8
Come per le imposte dirette, anche quelle indirette mediamente hanno inciso per il 14,5% del PIL nel primo
decennio 2000; l’IVA ricopre, da sola, poco meno della metà di tale percentuale.
1.2.3 Contributi sociali
I contributi sociali consentono ai lavoratori subordinati di beneficiare della tutela previdenziale mediante le
assicurazioni sociali. Il datore di lavoro è obbligato a versarli agli Enti indicati dalla legge per ogni rapporto
di lavoro subordinato, altrimenti egli compirebbe un reato sanzionabile dalla legge.
Esistono essenzialmente due tipi di contributi sociali, previdenziali e assistenziali; i primi sono versati
direttamente dal datore di lavoro all’ente di previdenza sociale (INPS per il settore privato, INPDAP per
quello pubblico) per consentire al lavoratore di maturare l’accesso alla pensione. I secondi, versati all’
INAIL, hanno lo scopo di assicurare il dipendente contro i rischi connessi all’attività lavorativa, come
infortuni e malattie.
Con un terzo grafico riscontrerò l’incidenza percentuale sul PIL dei contributi sociali, dal 2000 al 2011, così
da avere una visione completa della pressione fiscale, ma distinta nelle sue tre componenti principali, ovvero
imposte dirette, indirette e contributi sociali.
Grafico 3: Incidenza dei contributi sociali sul PIL.
Fonte: Taxation and Costums Union, Commissione Europea.
Mediamente i contributi sociali hanno inciso per il 12.5% del PIL negli ultimi anni.
E’ possibile verificare l’andamento delle tre componenti della pressione fiscale italiana, notando la crescita
dell’incidenza sul Prodotto Interno Lordo di contributi sociali e imposte dirette e la decrescita di quelle
indirette dal 2000 al 2011.
8,3 8,3 8,3 8,6 8,6 8,6 8,5 8,8 9,2 9,3 9,2 9,2
2,3 2,3 2,3 2,2 2,2 2,2 2,2 2,3 2,4 2,5 2,4 2,4
1,4 1,2 1,3 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,8 1,8 1,8
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Employers Employees Self-and non-employed
9
Grafico 4: Andamento delle componenti della pressione fiscale italiana.
-
Fonte: Taxation and Costums Union, Commissione Europea.
Sommando tali risultati è possibile avere una visione globale delle pressione fiscale italiana apparente, cioè
in rapporto al PIL, calcolato tramite un procedimento di stima che, per quanto affidabile, esaustivo e
concordato internazionalmente in termini di convenzioni e definizioni, incorpora al suo interno una
componente più o meno ampia, a seconda delle caratteristiche dei sistemi economici, non direttamente
osservata sotto il profilo statistico (“Fiscalità ed economia sommersa”, Confcommercio, Luglio 2013).
La Confcommercio ha diffuso nel Luglio 2013 il testo intitolato “Fiscalità ed economia sommersa”,
attraverso il quale è possibile avere il dato complessivo della pressione fiscale per l’anno 2012 e una
previsione per il 2013.
10
11
12
13
14
15
16
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Direct taxes Indirect taxes Social contributions
10
Grafico 5 : Andamento della pressione fiscale apparente italiana.
Fonte: Taxation and Constums Union, Commissione Europea e “Fiscalità ed economia sommersa”,
Confcommercio, Luglio 2013.
Dal 2007 la pressione fiscale è stabilmente al di sopra del 42% e non tende ad abbassarsi, anzi fa registrare
un incremento secco dal 2011 al 2012 dell’ 1,8%, che porta la pressione fiscale al suo record storico del
44,3%, in via di ritocco nel 2013 al 44,6% (“Fiscalità ed economia sommersa”, Confcommercio, Luglio
2013); questo significa che, mediamente, ogni individuo che manifesti direttamente o indirettamente 100
euro di ricchezza, dovrà versarne 44 nelle casse dello Stato e utilizzare i restanti 56 per sopperire ai propri
bisogni e a tutte le spese che la quotidianità propone.
Nel 2011 le imposte versate allo Stato ammontavano a 671.5 miliardi di euro; questo significa che il PIL era
di circa 1600 miliardi in tale anno, una cifra apparentemente enorme, ma che avrebbe potuto avere misure
ancor maggiori con più basse disoccupazione ed economia sommersa, problemi che in Italia influenzano in
modo considerevole il Prodotto Interno Lordo.
1.3 Confronti con gli altri Stati europei
Grazie ai dati forniti dalla Confcommercio riguardanti tutti gli Stati appartenenti all’EU-17, possiamo
effettuare il paragone tra la pressione fiscale italiana apparente e quella degli altri Paesi membri più
significativi, in riferimento all’anno 2012, attraverso il grafico 6.
41,6
41
40,5
40,9
40,3
39,9
41,6
42,8
42,6
42,9
42,4 42,5
44,3
44,6
39
40
41
42
43
44
45
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Pressione fiscale italiana, in rapporto al PIL
11
Grafico 6 : Pressione fiscale apparente Europea nel 2012.
Fonte: “Fiscalità ed economia sommersa”, Confcommercio, Luglio 2013.
L’ Italia si piazzava al quinto posto in Europa con tale percentuale, a ridosso dei cosiddetti Stati del Welfare,
come Svezia, Danimarca, e al di sopra di Finlandia e Germania, che presentava un PIL di 1000 miliardi
superiore di quello italiano; Il livello di pressione fiscale 2012 del nostro paese risulta superiore di circa 2,7
punti a quello della media dell’eurozona (41,6%) e largamente superiore a quello delle economie più
marcatamente liberiste, come quelle anglosassoni. Nel decennio 1995-2005, l’Italia ha mantenuto un profilo
della pressione fiscale perfettamente in linea con la media dell’area euro e quindi si può affermare che
proprio a partire dalla seconda metà degli anni duemila si sia avviato un cambio di regime, con incrementi
progressivi di gettito determinati dalla necessità di rispettare il vincolo stringente dell’indebitamento netto in
rapporto al Pil, stabilito nel Trattato di Maastricht del 7 febbraio 1992, entro il limite del 3%, per evitare di
incorrere nelle procedure di infrazione per disavanzi eccessivi previste dai trattati europei (“Fiscalità ed
economia sommersa”, Confcommercio, Luglio 2013).
Una pressione fiscale alta dovrebbe essere sintomo di benessere dal punto di vista dell’efficienza delle
strutture sanitarie e delle politiche sociali, come è riscontrato nel Nord Europa. Nel nostro Paese, invece,
l’alta pressione fiscale è, purtroppo, da associare ad alcune vicende negative non in via di miglioramento,
quali l’instabilità governativa, l’aumento della disoccupazione, per la maggior parte giovanile, la chiusura e
il fallimento di molte imprese e l’aumento del debito pubblico, non certo sinonimi di stabilità e benessere
sociale. I dati dell’ultimo anno non sono ancora disponibili, ma tutto questo fa pensare, quasi con certezza,
che la pressione fiscale sia ulteriormente aumentata.
49,2 47,5 46,9 44,8 44,3 44,3 43,8 43,8
39,5 38,9 38,8 37,4 36,8
31,4
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
DEN BEL FRA SWE AUT ITA FIN GER NED UNG LUX UK GRE SPA
12
2. L’ECONOMIA SOMMERSA
“C’è una frase di Winston Churchill che è sempre molto attuale, specialmente per l’Italia: una nazione che
si tassa nella speranza di diventare prospera è come un uomo in piedi in un secchio che cerca di sollevarsi
tirando il manico. Il Belpaese avrà già profuso molti sforzi inutili per sollevare questo secchio, ma i risultati
non sono stati ottenuti. Anzi, secondo quanto rilevato dalla Confcommercio nel suo ultimo studio
sull’economia sommersa, quest’ultima e il fisco sono tra i più alti al mondo.” Simone Ricci, Il Journal.
2.1 Cos’è il sommerso economico?
Il sommerso economico deriva dall’attività di produzione di beni e servizi che, pur essendo legale, sfugge
all’osservazione diretta in quanto connessa al fenomeno della frode fiscale e contributiva.
Solo una misura esaustiva del PIL permette di poterlo confrontare trai vari Stati membri dell’Unione Europea
e di renderlo utilizzabile come per il calcolo dei contributi che i vari Paesi versano all’Unione, per il rispetto
dei parametri di Maastricht.
La conoscenza del fenomeno è necessaria per misurare l’impatto sulla crescita del sistema economico e per
studiarne le implicazioni sul mercato del lavoro, infatti le statistiche sul valore aggiunto attribuibile all’area
dell’economia sommersa sono accompagnate dalle stime sul lavoro non regolare, che in Italia assume
dimensioni considerevoli.
La Contabilità nazionale italiana, come quella degli altri Paesi dell’Unione Europea, segue gli schemi del
Regolamento 2223/96 sul “Sistema europeo dei conti – Sec95”, che impone di contabilizzare nel PIL sia l’
economa direttamente osservata tramite indagini statistiche sulle imprese e archivi fiscali e amministrativi,
sia l’economia non direttamente osservata. L’istituto statistico dell’ Unione Europea, l’EUROSTAT, vigila sul
rispetto del Sec e sulla bontà delle metodologie adottate dagli Stati membri, verificandone la validità. (“La
misura dell’economia sommersa secondo le statistiche ufficiali”, ISTAT, 13 Luglio 2010).
2.2 Il valore aggiunto sommerso
L’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) è la fonte più attendibile per la valutazione dell’economia
sommersa, infatti ha fornito i dati sul valore aggiunto sommerso dal 2000 al 2008, individuando una
“forchetta” di stime. Il valore inferiore di quest’ultima è dato dalla parte di PIL certamente iscrivibile al
sommerso economico, mentre quello superiore si riferisce alla parte di Prodotto Interno Lordo che
presumibilmente potrebbe derivare dal suddetto sommerso; ovviamente quest’ultima è di più complicata
quantificazione, data la commistione esistente tra problematiche di natura statistica ed economica.
Nella tabella sottostante è espressa la situazione appena accennata.
Tabella 1 : Valore aggiunto prodotto dall'area del sommerso economico.
Anni
Ipotesi minima Ipotesi massima
Milioni di Variazioni % sul PIL Milioni di Variazioni % sul PIL
13
euro percentuali euro percentuali
2000 216.514 - 18,2 227.994 - 19,1
2001 231.479 6,9 18,5 245.950 7,9 19,7
2002 223.721 -3,4 17,3 241.030 -2,0 18,6
2003 223.897 0,1 16,8 247.566 2,7 18,5
2004 224.203 0,1 16,1 252.064 1,8 18,1
2005 229.706 2,5 16,1 254.096 0,8 17,8
2006 237.151 3,2 16,0 259.584 2,2 17,5
2007 246.060 3,8 15,9 266.294 2,6 17,2
2008 255.365 3,8 16,3 275.046 3,3 17,5
Fonte:“La misura dell’economia sommersa secondo le statistiche ufficiali”, ISTAT, 13 Luglio 2010.
2.2.1 Componenti del valore aggiunto sommerso
L’analisi consente di individuare separatamente le diverse componenti del valore aggiunto. Esse derivano da
stime che mirano a integrare e correggere i dati ricavabili dalle dichiarazioni delle imprese (integrazioni
esplicite), o dalla spiegazione, partendo dalla stima complessiva di un fenomeno, della parte implicita
relativa al sommerso economico (integrazioni implicite).
Le prime integrazioni comprendono i controlli di coerenza sui microdati d’impresa e sui costi intermedi a
livello macro, locazione in nero di immobili e parte di valore aggiunto realizzato attraverso edilizia abusiva;
le seconde, invece, si riferiscono all’utilizzazione di occupazione irregolare, cioè non dichiarata dalle
imprese. Tali stime concorrono alla formazione dell’ipotesi minima, che ha bisogno di un terzo gruppo di
integrazioni per poter dare origine all’ipotesi massima di valore aggiunto sommerso, ovvero dalla
riconciliazione fra le stime indipendenti della domanda e dell’offerta di beni e servizi, che viene valutata
come sottodichiarazione di fatturato o sovradichiarazione di costi.
Secondo l’ISTAT, la seconda componente in termini di rilevanza del valore aggiunto sommerso, dopo la
correzione del fatturato e dei costi intermedi, risulta essere il lavoro non regolare.
Il concetto di occupazione regolare e non regolare è strettamente legato a quello di attività produttive
osservabili e non osservabili considerate nel calcolo del PIL. Sono definite regolari le prestazioni lavorative
registrate e rilevabili dalle istituzioni fiscali, contributive, statistiche e amministrative; al contrario, si
definiscono non regolari quelle che non rispettano la normativa vigente in materia fiscale e contributiva,
quindi non riscontrabili direttamente presso le imprese. Rientrano in tale categoria le seguenti prestazioni
lavorative:
 svolte in modo continuativo che non rispettano la normativa vigente;
 esercitate in modo occasionale da persone non attive, quali studenti, casalinghe o pensionati;
14
 svolte da stranieri non residenti e non regolari;
 plurime, cioè le attività ulteriori rispetto alla principale, non dichiarate alle istituzioni fiscali.
La metodologia di stima dell’input di lavoro non regolare consente di individuare separatamente tre diverse
tipologie occupazionali:
 gli irregolari residenti, ossia le persone occupate, sia italiane che straniere iscritte in anagrafe, che si
dichiarano nelle indagini presso le famiglie, ma non risultano in quelle riguardanti le imprese;
 gli stranieri non regolari e non residenti che, in quanto tali, non sono visibili al fisco e sono esclusi
dal campo di osservazione delle indagini presso le famiglie;
 le attività plurime non regolari, stimate con metodi indiretti per cogliere prestazioni lavorative
svolte come seconde attività sia da residenti che da non residenti.
Le nuove tipologie contrattuali, quali il lavoro a termine e temporaneo, hanno consentito di aumentare il
livello di occupazione dipendente regolare, a fronte di un decremento di quella non regolare.
Gli interventi legislativi volti a sanare l’irregolarità lavorativa degli stranieri extracomunitari hanno
contribuito a ridurre il lavoro non in regola dei dipendenti; in particolare la Legge Bossi-Fini del 2002
(suddivisa in due provvedimenti legislativi: il primo riguardante principalmente collaboratrici domestiche e
badanti, il secondo i dipendenti di imprese operanti nel settore dell’industria e dei servizi), ha permesso di
regolarizzare il lavoro di oltre seicentomila stranieri (“La misura dell’economia sommersa secondo le
statistiche ufficiali”, ISTAT, 13 Luglio 2010). I dati raccolti da Confindustria fanno emergere che, nonostante
i miglioramenti normativi, dal 2009 il tasso di irregolarità lavorativa è stabilmente sopra il 12%. Nella tabella
sottostante viene indicato come sia suddiviso il valore aggiunto del sommerso e quanta rilevanza abbia ogni
voce appena trattata.
Tabella 2 : Componenti del valore aggiunto prodotto nell'area del sommerso economico.
Anni
Correzione del fatturato
e dei costi intermedi
Lavoro non regolare
Riconciliazione stime offerta e
Domanda
Milioni
di euro
%
sull’ipotesi
massima
% sul
PIL
Milioni
di euro
%
sull’ipotesi
massima
% sul
PIL
Milioni
di euro
%
sull’ipotesi
massima
% sul
PIL
2000 126.784 55,6 10,6 89.730 39,4 7,5 11.480 5,0 1,0
2001 136.415 55,5 10,9 95.064 38,7 7,6 14.471 5,9 1,2
2002 131.983 54,8 10,2 91.738 38,1 7,1 17.309 7,2 1,3
2003 136.241 55,0 10,2 87.656 35,4 6,6 23.669 9,6 1,8
15
2004 134.641 53,4 9,7 89.562 35,5 6,4 27.861 11,1 2,0
2005 137.030 53,9 9,6 92.676 36,5 6,5 24.390 9,6 1,7
2006 137.825 53,1 9,1 99.326 38,3 6,7 22.433 8,6 1,5
2007 143.865 54,0 9,3 102.194 38,4 6,6 20.234 7,6 1,3
2008 153.015 55,6 9,8 102.349 37,2 6,5 19.681 7,2 1,3
Fonte:“La misura dell’economia sommersa secondo le statistiche ufficiali”, ISTAT, 13 Luglio 2010.
Nel 2008 la quota del PIL imputabile all’area del sommerso economico (17,5% nell’ipotesi massima), è
scomponibile in un 9,8% per conto dovuto alla sottodichiarzione del fatturato ottenuto con un’occupazione
regolarmente iscritta nei libri paga, al rigonfiamento dei costi intermedi, all’attività edilizia abusiva e ai fitti
in nero, in un 6,5% riconducibile all’utilizzazione di lavoro non regolare e in un 1,3% dovuto alla
riconciliazione delle stime dell’offerta di beni e servizi con quelle della domanda.
2.3 Definizioni di economia non osservata ed economia sommersa
Con economia non direttamente osservata si fa riferimento a quelle attività economiche che devono essere
incluse nella stima del PIL, ma che non sono registrate nelle indagini statistiche presso le imprese o nei dati
fiscali amministrativi utilizzati ai fini del calcolo delle stime dei conti economici nazionali, in quanto non
osservabili in modo diretto.
L’economia osservata ha origine anche da attività illegali, informali e inadeguatezze del sistema statistico.
Le prime riguardano la produzione e la distribuzione di beni e servizi, le cui vendita e possesso sono proibite
dalla legge, oltre a quelle operazioni che pur essendo legali sono svolte da operatori non autorizzati.
Le attività informali sono quelle svolte su piccola scala, con basso livello di organizzazione e poca o nulla
divisione tra capitale e lavoro, con rapporti di lavoro basati su relazioni personali, familiari e occasionali.
Le attività produttive legali non registrate esclusivamente per defezione del sistema di raccolta dei dati
statistici costituiscono le inadeguatezze del sistema statistico stesso, definite più propriamente come
sommerso statistico.
I nuovi sistemi di Contabilità nazionale impongono a tutti i paesi di contabilizzare nel PIL anche l’economia
non osservata.
Allo stato attuale la Contabilità Nazionale italiana, al pari di quella degli altri partners europei, esclude
l’economia illegale (ad esempio quella derivante da prostituzione e contrabbando di droga) per l’eccessiva
difficoltà nel calcolare tale aggregato e per la conseguente incertezza della stima, che renderebbe poco
confrontabili i dati dei vari paesi (“La misura dell’economia sommersa secondo le statistiche ufficiali”,
ISTAT, 13 Luglio 2010).
16
2.4 Il vero peso delle tasse
A questo punto si può procedere ad un confronto tra pressione fiscale apparente, misurata
dal rapporto tra il gettito tributario e contributivo e il Pil ufficiale, con al suo interno la componente di
economia sommersa, e pressione fiscale effettiva, misurata al netto dell’economia sommersa.
I dati di Confcommercio permettono di avere una visione di tale parametro per il nostro paese dal 2000 al
2011.
Grafico 7 : Confronto tra pressione fiscale effettiva e apparente in Italia.
-
Fonte: “Fiscalità ed economia sommersa”, Confcommercio, Luglio 2013.
I dati “effettivi” sono ancora più impietosi rispetto a quelli “apparenti”. I 44 euro medi pro capite citati nel
capitolo 1, in merito al grafico 5, dal punto di vista “reale”, aumentano diventando stabilmente più di 50.
Quindi, con oltre la metà delle proprie ricchezze destinate ad imposte e contributi, è difficile pensare che i
cittadini italiani riescano a far rinvigorire l’economia locale attraverso la crescita dei consumi, gradino
fondamentale da scalare per dare inizio ad una rinascita e ripresa economica.
Si può ritenere che a partire dal 2007 si sia verificato un vero e proprio cambio di regime, con un
innalzamento strutturale della pressione fiscale apparente, accentuatosi proprio tra la fine del 2011 ed il 2012
con le ripetute manovre sulle entrate, realizzate mediante l’introduzione dell’IMU e l’innalzamento
dell’aliquota ordinaria dell’IVA (“Fiscalità ed economia sommersa”, Confcommercio, Luglio 2013).
51,7 51,7
50,1
50,7
49,7
49,1
50,9
51,9 52,1 52,1 52,1 51,8
41,6
41
40,5
40,9
40,3
39,9
41,6
42,8 42,6 42,9
42,4 42,5
38
40
42
44
46
48
50
52
54
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Pressione fiscale effettiva Pressione fiscale apparente
17
Il raffronto con gli altri Stati europei ed extraeuropei in merito di pressione fiscale effettiva è crudele,
vedendoci primeggiare in una classifica nella quale non si ha nessun merito nello stare in prima posizione. I
dati di Confcommercio, ripresi nel grafico sottostante, riferiti all’anno 2011, permettono di avere una più
chiara visione dell’argomento.
Grafico 8: la pressione fiscale effettiva in Italia e nei principali Paesi europei ed extraeuropei.
Fonte: “Fiscalità ed economia sommersa”, Confcommercio, Luglio 2013.
Si tratta di un dato che porta l’Italia a superare i paesi scandinavi che tradizionalmente presentano una
pressione fiscale apparente prossima al 50%, con al contrario quote modeste di economia sommersa
all’interno del proprio Pil.
Naturalmente, l’osservazione più immediata è che una efficace azione di contrasto all’evasione fiscale risulta
fondamentale per cercare di ridurre il più possibile quella forma di concorrenza sleale che, attuata mediante
l’evasione, danneggia le imprese che si muovono nel solco della legalità tributaria e contributiva e danneggia
in generale tutti quei contribuenti che non si sottraggono a comportamenti ispirati alla trasparenza e alla
fedeltà fiscale.
Va anche detto però, che lo sforzo diretto al recupero di gettito, non deve mettere in secondo piano l’urgenza
di ridurre la pressione fiscale, nel senso che tutte le varie forme di
contrasto all’evasione e accertamento dei redditi, sempre più mirate e sofisticate, predisposte
dall’amministrazione devono anche tradursi in una restituzione fiscale ai cittadini/contribuenti, sia in termini
di prelievo diretto (cioè sui redditi), sia in termini di carico contributivo. Questa, infatti, appare come l’unica
strada percorribile per liberare le risorse necessarie a rimettere in moto il meccanismo della crescita e far
51,8
49,6
47,7 47,5 47 45,8
42,5
40,6 39,3
35,8
31,7 31,4
26,8
24,7
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
ITA DEN BEL FRA SWE AUT NOR UK NED SPA CAN IRE USA MEX
Pressione fiscale effettiva
18
tornare il nostro paese su un sentiero di sviluppo stabile e duraturo, in un quadro di stabilità finanziaria e di
equilibrato controllo dei conti pubblici (“Fiscalità ed economia sommersa”, Confcommercio, Luglio 2013).
3. L’EVASIONE FISCALE
“Nessuno è patriottico quando si tratta di pagare le tasse.” George Orwell.
3.1 Cosa significa evadere le tasse
Per evasione fiscale si intende qualsiasi comportamento o insieme di comportamenti attivi o omissivi da cui
derivano, per volontà consapevole di chi li adotta, valori economici dell’imposta dovuta inferiori a quelli
previsti dal sistema fiscale.
Fondamentale è l’aggettivo “consapevole”, in quanto accade spesso che vengano pagate imposte in misura
inferiore per errore; in tal caso non si può parlare di evasione.
Chi esercita un’attività economica può evadere il Fisco in due modi; prima di tutto, occultando in tutto o in
parte i ricavi e omettendo di emettere i relativi documenti fiscali quali scontrini, ricevute e fatture, dando
luce, in tal modo, a sottodichiarazione dei ricavi o del fatturato. Ma l’evasione delle imposte sui redditi e
sulla produzione è possibile anche dichiarando costi sostanzialmente o formalmente inesistenti, cioè che non
sono mai stati sostenuti o che lo sono stati, ma non hanno niente a che vedere con l’attività economica,
portando ad una sovra dichiarazione dei costi.
L’evasione di un lavoratore dipendente si realizza, invece, con modalità differenti. Infatti in Italia, come in
molti altri Paesi, le imposte dovute sul reddito percepito dal succitato lavoratore, sono trattenute alla fonte
dal datore di lavoro, che agisce come sostituto d’imposta; dunque, il reddito può essere evaso solo se il
datore di lavoro non lo comunica in tutto o in parte al Fisco. Non va dimenticato che un’altra modalità di
evasione di tale reddito si ha quando il datore di lavoro non dichiara l’esistenza del rapporto lavorativo, così
da non pagare contributi, previdenziali e sociali, e IRAP, dando origine al cosiddetto lavoro nero.
Qualcosa di simile accade per altre categorie di redditi, tipicamente quelli ottenuti dall’impiego di capitali,
che subiscono un’imposizione alla fonte, cioè al momento della loro erogazione, da parte dei sostituti
d’imposta, quali banche, assicurazioni e società finanziarie.
È quindi evidente che l’evasione dei redditi derivante da attività economiche si concretizza per desiderio del
contribuente, che esso sia imprenditore, professionista o società, a suo proprio vantaggio, mentre l’evasione
di un lavoratore dipendente deriva dalla volontà del sostituto d’imposta, che è colui che, eventualmente, ne
trarrebbe beneficio economico.
D’altra parte va fatta qualche precisazione sull’evasione dei redditi da attività economica, descritta in modo
non del tutto corretto, in quanto il comportamento evasivo può essere concordato tra contribuente e
acquirente del bene o servizio. L’esempio più lampante e frequente è quello dell’ applicazione dell’ Imposta
sul Valore Aggiunto, che è commisurata al prezzo pagato, da chi vende il bene o fornisce la prestazione; la
mancata emissione dello scontrino o della ricevuta avvantaggia entrambe le parti coinvolte : l’imprenditore o
19
professionista evade le imposte sul reddito, mentre il compratore evade l’IVA (“L’evasione fiscale”,
Alessandro Santoro).
3.1.2 L’elusione
Eludere una norma significa raggirarla, cioè cercare di evitare di porre in essere il presupposto imponibile,
realizzandone una fattispecie diversa che ha gli stessi effetti dal punto di vista sostanziale ed economico. Tale
comportamento si interpone tra il risparmio lecito d’imposta, ovvero consentito dall’ordinamento fiscale,
come quello derivante dall’assunzione di personale in Regioni economicamente svantaggiate, e la vera e
propria evasione, che si ha quando si realizza il presupposto imponibile e non lo si dichiara al Fisco.
Nel nostro ordinamento non esiste una norma antielusiva generale, infatti tutto ciò che, dal punto di vista
fiscale, non è espressamente proibito, viene attuato da parte dei contribuenti. La Cassazione, organo dal
potere giurisdizionale e non legislativo, ha, però, emanato il “Principio dell’abuso del diritto”, che consiste
nel vietare tutti quei negozi posti in essere dal contribuente senza valide ragioni economiche, volte a
aggirare norme fiscali al fine di trarre vantaggi di carattere tributario.
Essendo impossibile interpretare tutti gli atti che ogni giorno vengono emessi nel nostro Paese, per verificare
la vera volontà delle parti contraenti, a causa della loro immensa quantità, sarebbe opportuno che le norme
fiscali siano più concrete e concise, con, quindi, un minor “margine di aggiramento” delle stesse.
La specificità delle regole del Fisco, rende talvolta particolarmente difficile identificare il confine tra
l’evasione e il lecito risparmio fiscale, portando a controversie dispendiose e complesse, che fanno la fortuna
di avvocati e consulenti e non contribuiscono ad aumentare la certezza del diritto tributario italiano
(“L’evasione fiscale”, Alessandro Santoro).
3.2 L’evasione in Italia
Come visto nel capitolo precedente, l’Italia è un Paese con un’altissima percentuale di economia sommersa
rispetto al PIL, circa il 17%. Altre stime, di fonte accademica, riportano valori ancora più elevati, tra il 25%
ed il 30%, ponendoci ai primi posti, in Europa, di questa poco virtuosa classifica.
Per quanto impressionanti, queste cifre hanno un significato molto relativo, perché vanno collocate nel
tempo e nello spazio. Più che la stima dell’evasione in un dato anno, è importante capire se, in un arco di
tempo sufficientemente lungo, l’evasione risulti in aumento o in diminuzione, e per quali ragioni. Per
collocamento nello spazio, si intende, da un lato la disgregazione del dato nazionale nella stima dell’evasione
territoriale, particolarmente importante in un Paese fortemente differenziato come il nostro, dall’altro il
confronto del dato italiano con quello dei Paesi europei (“L’evasione fiscale”, Alessandro Santoro).
I dati sull’evasione fiscale hanno ormai una storia di quasi trent’anni e manca una fonte informativa unica
che copra interamente questo periodo; a questa mancanza ha ovviato l’Europa, costringendo tutti i paesi a
tenere conto nelle proprie statistiche dell’economia sommersa, come visto nel capitolo 2, che è stretta parente
dell’evasione, anche se i due concetti non coincidono perfettamente.
20
I primi numeri forniti sull’evasione fiscale italiana sono stati elaborati da due giovani studiosi che hanno
avuto, nella loro carriera, coinvolgimento nel panorama politico nazionale, Vincenzo Visco e Giuseppe
Vitaletti. Entrambi hanno dichiarato che, già dalla fine degli anni Settanta, una quota compresa tra il 15% ed
il 20% dei redditi non fosse dichiarata al Fisco italiano.
Per il decennio successivo, secondo le fonti disponibili, per lo più accademiche, l’evasione tende ad
aumentare, trovando nelle figure dei professionisti e degli imprenditori individuali i maggiori evasori italiani,
seguiti dalle società e dai lavoratori dipendenti.
Uno sguardo più completo è stato fornito dall’Agenzia delle Entrate, che ha ricostruito l’andamento
dell’evasione dell’IVA tra il 1982 ed il 2002 e dell’IRAP tra il 1998 ed il 2002.
Il primo studio è particolarmente rilevante, in quanto l’Imposta sul Valore Aggiunto deve essere pagata per la
quasi totalità degli scambi di beni e servizi che avvengono nel nostro Paese, nonché per le importazioni. I
dati appaiono diversi rispetto a quelli enunciati precedentemente, infatti, nonostante l’evasione dell’IVA si
mantenga a livelli elevati per l’intero ventennio, mediamente vicina al 20%, sembrerebbe in leggero calo
negli anni Ottanta rispetto alla decade precedente. Il secondo elaborato permette di visualizzare l’intensità
dell’evasione dell’IRAP, suddivisa per Regioni, riassunta nella tabella sottostante.
Tabella 3 : Evasione IRAP 1998-2002
Regioni
Intensità dell’evasione IRAP, in valore percentuale
(base imponibile evasa/base dichiarata)
Lombardia 13,04
Emilia Romagna 22,05
Veneto 22,26
Lazio 26,05
Friuli Venezia Giulia 28,22
Valle d’Aosta 28,97
Trentino Alto Adige 30,17
Piemonte 30,53
Abruzzo 33,11
Toscana 33,67
Marche 33,95
Umbria 44,51
Basilicata 49,75
Liguria 50,29
21
Regioni
Intensità dell’evasione IRAP, in valore percentuale
(base imponibile evasa/base dichiarata)
Molise 54,61
Sardegna 54,71
Campania 60,55
Puglia 60,65
Sicilia 65,89
Calabria 93,89
Fonte: “L’evasione Fiscale”, Alessandro Santoro.
I risultati sono piuttosto chiari: l’intensità dell’evasione cresce passando da Nord a Sud, con le eccezioni del
Lazio e della Liguria; spicca il dato ella Calabria, dove la base imponibile evasa sarebbe pressoché uguale a
quella dichiarata.
3.2.1 Giustificare l’evasione è legale?
Il 24 ottobre 2013 è avvenuto un fatto al quale, a mio avviso, non è stato dato il giusto peso; un giudice del
tribunale di Milano ha assolto un imprenditore milanese, accusato di aver evaso 180.000 euro di IVA,
giustificando il gesto perché impossibilitato a pagare a causa della crisi che sta colpendo il nostro Paese,
accogliendo così la tesi della difesa, la quale sosteneva che l’imputato «non aveva versato all'erario
l'imposta, a causa della difficile situazione economica dell'impresa». Secondo il giudice, come già detto, «il
fatto non costituisce reato» perché, come sostenuto dalla difesa, mancava la «volontà di omettere il
versamento».
Sentenza di un certo spessore, che fa capire che anche le alte cariche, in questo caso giurisdizionali, siano
sensibili al fatto che l’evasione non sia sempre questione di “furbizia” o mancanza di rispetto verso il Fisco e
gli altri contribuenti, ma possa essere dettata anche dall’eccessivo peso delle imposte stesse, dell’intero
sistema tributario, che tende a prosciugare i piccoli imprenditori, che costituiscono la categoria più sensibile
all’aumento delle imposte.
3.3 Tentativi di repressione dell’evasione
Di fronte ad un evasione di massa è necessario utilizzare le informazioni che si hanno sui comportamenti del
singolo contribuente per stabilire quale sia la probabilità che stia evadendo. Questa non è una prerogativa
solo del sistema fiscale italiano, perché simili metodi statistici per la selezione dei contribuenti che più
probabilmente evadono, e a cui, quindi, deve essere destinata un’attenzione particolare esiste, in tutti i Paesi
avanzati. Ci è voluto del tempo in Italia per passare dai controlli a sorteggio, basati sulla pura casualità, a
quelli fondati su campioni statisticamente significativi.
22
Nel 1989 si è pensato di applicare dei coefficienti presuntivi per calcolare un livello probabile di ricavi da
parte del contribuente sulla base di alcune sue caratteristiche, quali dimensione e localizzazione dell’attività
economica in questione ed il settore nella quale essa si svolge.
Tre anni dopo, nel 1992, si è materializzata la minimum tax, basata sull’assunto secondo cui gli imprenditori
individuali e gli artigiani non potessero dichiarare un reddito inferiore al cosiddetto “contributo diretto
lavorativo”, stabilito per ogni settore e tipo di attività; nel caso il reddito dichiarato dal professionista o
dall’imprenditore fosse risultato inferiore a tale soglia, egli si sarebbe trovato costretto a pagare, se richiesto
espressamente dal Fisco tramite una cartella esattoriale, le imposte sulla differenza (“L’evasione fiscale”,
Alessandro Santoro).
La vita della minimum tax, a causa delle proteste di migliaia di contribuenti e degli scontri sul tema
dell’applicabilità della stessa tra sindacati, ministri e politici, termina nel 1994, con la sua abolizione da parte
del Governo Berlusconi.
Gli anni successivi sono serviti al Governo italiano per elaborare più sofisticati metodi di determinazione dei
redditi (nel caso d’esercizio d’impresa) o di compensi (per quanto riguarda i liberi professionisti) minimi e
normali, congrui con l’attività svolta.
Ogni singola attività viene catalogata in cosiddetti cluster, dei gruppi omogenei di appartenenza, differenziati
per tipologia, localizzazione e altre particolari caratteristiche, come la dimensione ed il numero di dipendenti.
Se un contribuente avesse dichiarato un reddito inferiore a quello congruo normale, il Fisco avrebbe il
potere di tassare la differenza (con aliquote IRPEF o IRES, a seconda dei casi), ma trattandosi di una
presunzione relativa l’imprenditore o professionista avrebbe il diritto di poter manifestare e giustificare i
motivi per cui il reddito da egli ottenuto sia inferiore rispetto a quello medio o minimo stabilito.
Il Redditometro è un altro meccanismo matematico-statistico molto complesso, basato su una serie
interminabile di voci, oltre cento, che ha le stesse funzioni e modalità di esecuzione degli studi di settore, ma
viene applicato ai redditi delle persone fisiche.
3.4 I numeri d’Italia ed Europa
È difficile trovare dati più o meno attendibili e paragonabili tra l’evasione fiscale italiana ed europea a causa
della complessità di tale calcolo. Il commercialista ed economista inglese Richard Murphy, titolare del blog
“Tax Research UK”, ha pubblicato sul sito “Socialists and Democrats” un rapporto molto interessante dal
titolo “Closing the European Tax Gap”.
Esso si riferisce alla situazione economica europea del 2009, stimando, per ogni Stato, Prodotto Interno
Lordo, economia sommersa ed imposte evase non incassate riferite al sommerso stesso, come sintetizzato
nella tabella sottostante.
23
Tabella 4 : Imposte evase in Italia ed Europa nel 2009
Paese
PIL
(milioni di €)
Economia sommersa
(milioni di €)
Rapporto
Sommerso/PIL
(%)
Imposte evase
(milioni di €)
AUT 284.000 27.548 9,7 11.763
BEL 353.000 77.307 21,9 33.629
BUL 36.000 12.708 35,3 3.673
CYP 17.000 4.760 28,0 1.671
CZE 145.000 26.680 18,4 9.205
DEN 234.000 41.418 17,7 19.922
EST 15.000 4.680 31,2 1.680
FIN 180.000 31.860 17,7 13.732
FRA 1.933.000 289.950 15,0 120.619
GER 2.499.000 399.840 16,0 158.736
GRE 230.000 63.250 27,5 19.165
HUN 98.000 23.912 24,4 9.445
IRE 156.000 24.648 15,8 6.951
ITA 1.549.000 418.230 27,0 180.257
LAT 18.000 5.256 29,2 1.398
LIT 27.000 8.640 32,0 2.532
LUX 42.000 4.074 9,7 1.511
MAL 6.200 1.686 27,2 577
NED 591.000 78.012 13,2 29.801
POL 354.000 96.288 27,2 30.680
POR 173.000 39.790 23,0 12.335
ROM 122.000 39.772 32,6 10.738
SVK 66.000 11.946 18,1 3.440
SLO 36.000 9.432 26,2 3.546
SPA 1.063.000 239.175 22,5 72.709
SWE 347.000 65.236 18,8 30.596
24
UK 1.697.000 212.125 12,5 74.032
Totale(1)(2)(4) o Media(3) 12.271.200 (1) 2.258.223 (2) 22,1 (3) 864.282 (4)
Fonte: “Closing the European Tax Gap”, Richard Murphy.
Il dato per il nostro Paese era, ed è tuttora, a dir poco allarmante. Nel 2009 l’Italia era prima in Europa per
quantità di sommerso, con oltre 418 miliardi di euro, pari il 27% del PIL nostrano.
Tale percentuale non era la più alta europea, in quanto Paesi, di minor rilevanza economica, come Bulgaria,
Estonia Lituania e Romania si aggiravano sopra al 30%, ma nettamente la maggiore trai Paesi più sviluppati,
come Francia, Germania, Gran Bretagna e gli Stati Scandinavi.
In totale, in Europa, si evadevano circa 864 miliardi di euro di imposte, di cui 180 solo in Italia, ovvero più
di un quinto dell’intero Continente; tale dato risultava il più alto anche a causa dell’elevatissima pressione
fiscale effettiva nel nostro Paese, come mostrato nei Grafici precedenti e dimostra una volta di più che esiste
una relazione positiva tra l’innalzamento della pressione fiscale e la conseguente evasione.
Ciò significa che, mediamente, un evasore europeo su cinque era italiano? Generalizzare i dati in questo
modo non è assolutamente corretto, ma sicuramente si può affermare che il vizio di evadere da noi è più
diffuso che negli altri Paesi. Colpa di un sistema tributario che, come visto, tende ad innalzare la pressione
sui contribuenti a livelli esagerati, ma anche della mentalità di un popolo poco “patriottica” dove il benessere
personale viene sempre posto prima di quello collettivo e dove i politici, rappresentanti dei cittadini stessi,
non sono i primi a dare l’esempio, essendo continuamente coinvolti in scandali, anche fiscali, e titolari di
stipendi e pensioni altissimi che non sembrano mai in via di riduzione.
3.5 Esistono rimedi all’evasione?
La legge 516/1982, più famosa come “legge sulle manette agli evasori”, nacque come una risposta severa al
fenomeno dell’evasione che stava prendendo piede in Italia, coinvolgendo anche personaggi famosi del
mondo dello spettacolo, politico, industriale e sportivo, tutti trascritti nel “libro rosso” dell’allora Ministro
delle Finanze, Reviglio, che avevano dichiarato redditi inferiori rispetto a quelli effettivamente conseguiti.
La legge prevedeva ben diciotto fattispecie incriminanti, descritte in modo estremamente dettagliato, con
previsioni di pena elevatissime, ma risultò inservibile. Considerata da molti incostituzionale, era di una tale
vastità da essere quasi inapplicabile, in quanto la pressoché totalità delle violazioni condotte a processo erano
riferibili a comportamenti dallo scarsissimo allarme sociale. Dopo poco tempo si è iniziato a riflettere a
proposito di eventuali sue revisioni, che avvennero effettivamente con la legge 154/1991 e con il d.lgs.
74/2000, i quali non ridussero il livello delle sanzioni. A fine anni ’80 ed inizio anni ’90 nacque il
concordato, ovvero una sorta di accordo stabilito tra l’amministrazione finanziaria ed il contribuente, che la
stessa amministrazione ritiene essere un potenziale evasore, in quanto non sia risultato in regola con
parametri ben stabiliti, di fatto i precursori degli studi di settore cui si è accennato in precedenza.
25
Nella seconda metà degli anni ’90 si puntò alla definizione agevolata delle controversie fiscali, ovvero
all’applicazione, da parte dell’amministrazione finanziaria, di uno sconto sulla sanzione applicata al
contribuente per non avere dichiarato parte dei propri redditi, nel caso egli si ritenga disposto a saldare in
tempi brevi la pena pecuniaria, così da evitare controversie con il Fisco. Nei primi anni Duemila l’attenzione
si è rivolta alle nuove modalità di evasione internazionale, attuate per lo più attraverso l’esportazione di
capitali nei paradisi fiscali; sono stati quindi introdotti i cosiddetti scudi fiscali che consentivano di
rimpatriare, o di regolarizzare senza il rimpatrio, capitali detenuti all’estero conservando l’anonimato e
acquisendo, nel contempo, una protezione assoluta nei confronti di eventuali future procedure di
accertamento e di contestazione di reati fiscali e societari. Se un incallito evasore sia a conoscenza che, per
quanto severe siano le sanzioni previste dalla legge, queste potranno essere evitate pagando somme risibili e
ottenendo il perdono e la cancellazione di quanto dovuto, egli non farà altro che continuare ad evadere ed
aspettare la prossima sanatoria. Risulta, dunque, che tali provvedimenti di abbattimento delle sanzioni,
riducano la loro capacità di prevenire le future evasioni. Intensificare i controlli fiscali potrebbe essere una
buonissima soluzione all’evasione, ma è ovvio che dal momento in cui si passi ad un sistema di tassazione di
massa la percentuale complessiva dei controlli stessi non potrà essere particolarmente elevata in quanto
l’aumentarne di molto il numero comporterebbe costi maggiori dei benefici. È per questa ragione che, nella
maggior parte dei Paesi, la quota dei controlli risulti, di norma, piuttosto bassa, attorno all’ 1-2%
(“L’evasione fiscale”, Alessandro Santoro). All’Italia è da riconoscere un rafforzamento dei controlli e degli
accertamenti, che ha portato, negli ultimi anni, diversi miliardi di euro nelle casse dello Stato, sottraendoli
agli evasori (13,1 miliardi nel 2013, secondo Attilio Befera, direttore dell’Agenzia delle Entrate). Una
spiegazione ulteriore all’evasione, quantomeno in Italia, potrebbe essere il livello troppo elevato delle
aliquote. L’idea che la riduzione delle imposte possa portare benefici al bilancio pubblico non è nuova;
infatti, negli anni Ottanta, i conservatori Americani, in particolare Ronald Reagan, sostenevano che
riducendo le imposte il gettito fiscale sarebbe aumentato perché i contribuenti più ricchi sarebbero stati
incentivati a produrre di più e, avendo più disponibilità economiche, i normali cittadini avrebbero
incrementato i consumi, rinvigorendo l’economia. Effettivamente la produzione industriale e l’occupazione
Americana aumentarono, così come, però, il debito pubblico, anche se non è tuttora chiaro se la causa di tale
crescita sia da imputare alla massiccia riduzione delle imposte che avvenne all’epoca. Il fatto è che la teoria
economica non è in grado di stabilire con chiarezza l’effetto atteso di una riduzione delle imposte, visto che
non è detto che l’evasione diminuisca a seguito di una riduzione delle aliquote, ma, come detto, può essere il
viatico per una ripresa economica, basata sull’aumentare dei consumi dei cittadini, derivante dalla loro
maggiore ricchezza. Il “vero problema”, comunque, anche se paradossale, rimane il denaro circolante, in
quanto i pagamenti effettuati tramite carte di credito o prepagate e bonifici bancari, sono completamente
riscontrabili. Visto che per una serie innumerevole di ragioni, risulta impossibile eliminare il denaro liquido,
a mio avviso sarebbe opportuno abbassare ulteriormente il limite di 1000 euro per i pagamenti in contanti,
portandolo, almeno, a 500 euro.
26
BIBLIOGRAFIA
Alesina, A., Mare, M., & Monorchio, A. (1996). Evasione e debito. La Finanza Pubblica Italiana dopo la
svolta del 1992.. doi:10.13140/2.1.4160.3201.
Arrigo, U., & Di Foggia, G. (2012). Pubblica amministrazione. In C. Stagnaro (Ed.), Indice delle
liberalizzazioni (pp. 271–283). Torino: IBL Libri.
Chiarini, B., & Marzano, E. (2013). Evasione fiscale e sommerso economico in Italia: fatti stilizzati,
differenze tra periodi e puzzles. Moneta e Credito, 60 (239).
Commissione Europea (2014). Taxation and costums. Ultimo accesso, luglio 2014 da:
http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/gen_info/economic_analysis/tax_structures/article_6047_e
n.htm, Commissione Europea, Taxation and Costums Union.
Confcommercio, (2013). Fiscalità ed economia sommersa.
ISTAT, (2010). La misura dell’economia sommersa secondo le statistiche ufficiali.
Murphy, R. (2012). Closing the European Tax Gap. A report for Group of the Progressive Alliance of
Socialists & Democrats in the European Parliament”. Tax Research UK.
Santoro, A. (2010). L’evasione fiscale.

More Related Content

What's hot

Speciale...
Speciale...Speciale...
Speciale...MAKROW11
 
Diritto tributario parte_generale
Diritto tributario parte_generaleDiritto tributario parte_generale
Diritto tributario parte_generaleGigi Casula
 
Lettera Fiscale - Novembre 2018
Lettera Fiscale - Novembre 2018Lettera Fiscale - Novembre 2018
Lettera Fiscale - Novembre 2018Beatrice Masserini
 
Legge di stabilità 2016- modifiche alla disciplina dei costi Black list e de...
Legge di stabilità 2016-  modifiche alla disciplina dei costi Black list e de...Legge di stabilità 2016-  modifiche alla disciplina dei costi Black list e de...
Legge di stabilità 2016- modifiche alla disciplina dei costi Black list e de...Agenzia delle Entrate Emilia-Romagna
 
Proposte fiaip senato
Proposte fiaip senatoProposte fiaip senato
Proposte fiaip senatoidealistait
 
Lettera fiscale novembre 2017
Lettera fiscale novembre 2017 Lettera fiscale novembre 2017
Lettera fiscale novembre 2017 Beatrice Masserini
 
Principi contabili e poteri di controllo dell'Amministrazione finanziaria
Principi contabili e poteri di controllo dell'Amministrazione finanziariaPrincipi contabili e poteri di controllo dell'Amministrazione finanziaria
Principi contabili e poteri di controllo dell'Amministrazione finanziariaAgenzia delle Entrate Emilia-Romagna
 
La Dichiarazione d'Imposta
La Dichiarazione d'ImpostaLa Dichiarazione d'Imposta
La Dichiarazione d'Impostacagnoleo
 
Lezione n. 08 (2 ore) - Contabilità delle Aziende sanitarie: la gestione fina...
Lezione n. 08 (2 ore) - Contabilità delle Aziende sanitarie: la gestione fina...Lezione n. 08 (2 ore) - Contabilità delle Aziende sanitarie: la gestione fina...
Lezione n. 08 (2 ore) - Contabilità delle Aziende sanitarie: la gestione fina...Simone Chiarelli
 
Modelli di tassazione del Reddito di Gruppo 4_2005 pag 1347
Modelli di tassazione del Reddito di Gruppo 4_2005 pag 1347Modelli di tassazione del Reddito di Gruppo 4_2005 pag 1347
Modelli di tassazione del Reddito di Gruppo 4_2005 pag 1347Federico Toffoli
 
730 precompilato
730 precompilato730 precompilato
730 precompilatoPaolo Soro
 
Newsletter per Centri Sportivi - Dicembre 2018
Newsletter per Centri Sportivi - Dicembre 2018Newsletter per Centri Sportivi - Dicembre 2018
Newsletter per Centri Sportivi - Dicembre 2018Beatrice Masserini
 
Perchè riscrivere la legge di stabilità
Perchè riscrivere la legge di stabilitàPerchè riscrivere la legge di stabilità
Perchè riscrivere la legge di stabilitàForza Italia
 
Voluntary disclosure bis
Voluntary disclosure bisVoluntary disclosure bis
Voluntary disclosure bisPaolo Soro
 
Presentazione informative fiscali aprile
Presentazione informative fiscali aprilePresentazione informative fiscali aprile
Presentazione informative fiscali aprilegiuriservice
 
Lettera fiscale - Gennaio 2019
Lettera fiscale - Gennaio 2019Lettera fiscale - Gennaio 2019
Lettera fiscale - Gennaio 2019Beatrice Masserini
 

What's hot (20)

Tasse per la crescita nuovo
Tasse per la crescita nuovoTasse per la crescita nuovo
Tasse per la crescita nuovo
 
I.c.i. acconto 2011
I.c.i. acconto 2011I.c.i. acconto 2011
I.c.i. acconto 2011
 
Speciale...
Speciale...Speciale...
Speciale...
 
Diritto tributario parte_generale
Diritto tributario parte_generaleDiritto tributario parte_generale
Diritto tributario parte_generale
 
Lettera Fiscale - Novembre 2018
Lettera Fiscale - Novembre 2018Lettera Fiscale - Novembre 2018
Lettera Fiscale - Novembre 2018
 
Legge di stabilità 2016- modifiche alla disciplina dei costi Black list e de...
Legge di stabilità 2016-  modifiche alla disciplina dei costi Black list e de...Legge di stabilità 2016-  modifiche alla disciplina dei costi Black list e de...
Legge di stabilità 2016- modifiche alla disciplina dei costi Black list e de...
 
Proposte fiaip senato
Proposte fiaip senatoProposte fiaip senato
Proposte fiaip senato
 
Lettera fiscale novembre 2017
Lettera fiscale novembre 2017 Lettera fiscale novembre 2017
Lettera fiscale novembre 2017
 
Principi contabili e poteri di controllo dell'Amministrazione finanziaria
Principi contabili e poteri di controllo dell'Amministrazione finanziariaPrincipi contabili e poteri di controllo dell'Amministrazione finanziaria
Principi contabili e poteri di controllo dell'Amministrazione finanziaria
 
La Dichiarazione d'Imposta
La Dichiarazione d'ImpostaLa Dichiarazione d'Imposta
La Dichiarazione d'Imposta
 
Iva a dubai
Iva a dubaiIva a dubai
Iva a dubai
 
Lezione n. 08 (2 ore) - Contabilità delle Aziende sanitarie: la gestione fina...
Lezione n. 08 (2 ore) - Contabilità delle Aziende sanitarie: la gestione fina...Lezione n. 08 (2 ore) - Contabilità delle Aziende sanitarie: la gestione fina...
Lezione n. 08 (2 ore) - Contabilità delle Aziende sanitarie: la gestione fina...
 
Modelli di tassazione del Reddito di Gruppo 4_2005 pag 1347
Modelli di tassazione del Reddito di Gruppo 4_2005 pag 1347Modelli di tassazione del Reddito di Gruppo 4_2005 pag 1347
Modelli di tassazione del Reddito di Gruppo 4_2005 pag 1347
 
730 precompilato
730 precompilato730 precompilato
730 precompilato
 
Newsletter per Centri Sportivi - Dicembre 2018
Newsletter per Centri Sportivi - Dicembre 2018Newsletter per Centri Sportivi - Dicembre 2018
Newsletter per Centri Sportivi - Dicembre 2018
 
Perchè riscrivere la legge di stabilità
Perchè riscrivere la legge di stabilitàPerchè riscrivere la legge di stabilità
Perchè riscrivere la legge di stabilità
 
Voluntary disclosure bis
Voluntary disclosure bisVoluntary disclosure bis
Voluntary disclosure bis
 
Presentazione informative fiscali aprile
Presentazione informative fiscali aprilePresentazione informative fiscali aprile
Presentazione informative fiscali aprile
 
Lettera fiscale - Gennaio 2019
Lettera fiscale - Gennaio 2019Lettera fiscale - Gennaio 2019
Lettera fiscale - Gennaio 2019
 
Albania sistema fiscale
Albania   sistema fiscale Albania   sistema fiscale
Albania sistema fiscale
 

Similar to Pressione fiscale Italiana nel 2014

INDICAZIONI PER UNA RAPIDA LETTURA DELLA BUSTA PAGA
INDICAZIONI  PER UNA RAPIDA LETTURA DELLA BUSTA PAGAINDICAZIONI  PER UNA RAPIDA LETTURA DELLA BUSTA PAGA
INDICAZIONI PER UNA RAPIDA LETTURA DELLA BUSTA PAGADario Vinci
 
Contabilità e Fiscale - Modulo 3 - Redditod'impresa
Contabilità e Fiscale - Modulo 3 - Redditod'impresaContabilità e Fiscale - Modulo 3 - Redditod'impresa
Contabilità e Fiscale - Modulo 3 - Redditod'impresamondo formazione
 
Le previsioni di entrata e di spesa nel bilancio armonizzato
Le previsioni di entrata e di spesa nel bilancio armonizzatoLe previsioni di entrata e di spesa nel bilancio armonizzato
Le previsioni di entrata e di spesa nel bilancio armonizzatoIFEL Fondazione ANCI
 
2014 N. 02 - CIRCOLARE
2014 N. 02 - CIRCOLARE2014 N. 02 - CIRCOLARE
2014 N. 02 - CIRCOLARERoma
 
Legge iva, ft e ddt sintesi per la terza b 2011 2012
Legge iva, ft e ddt sintesi per la terza b 2011 2012Legge iva, ft e ddt sintesi per la terza b 2011 2012
Legge iva, ft e ddt sintesi per la terza b 2011 2012occhiobovino
 
Redditi prodotti all'estero
Redditi prodotti all'esteroRedditi prodotti all'estero
Redditi prodotti all'esteroPaolo Soro
 
Spesometro in partenza
Spesometro in partenzaSpesometro in partenza
Spesometro in partenzaPaolo Soro
 
Newsletter per Centri Sportivi - Ottobre 2018
Newsletter per Centri Sportivi - Ottobre 2018Newsletter per Centri Sportivi - Ottobre 2018
Newsletter per Centri Sportivi - Ottobre 2018Beatrice Masserini
 
Lezione Dichiarazione Stradini 1
Lezione Dichiarazione Stradini 1Lezione Dichiarazione Stradini 1
Lezione Dichiarazione Stradini 1Thomas Tassani
 
Tasse per la crescita, di Monica Montella
Tasse per la crescita, di Monica MontellaTasse per la crescita, di Monica Montella
Tasse per la crescita, di Monica Montellailfattoquotidiano.it
 
Guida fiscale dell'Agenzia delle Entrate per i lavoratori italiani all'estero
Guida fiscale dell'Agenzia delle Entrate per i lavoratori italiani all'esteroGuida fiscale dell'Agenzia delle Entrate per i lavoratori italiani all'estero
Guida fiscale dell'Agenzia delle Entrate per i lavoratori italiani all'esteroSimone Bucaioni
 
Presentazione IVA
Presentazione IVAPresentazione IVA
Presentazione IVAprunepinzo
 
Presentazione IVA
Presentazione IVAPresentazione IVA
Presentazione IVAprunepinzo
 

Similar to Pressione fiscale Italiana nel 2014 (20)

INDICAZIONI PER UNA RAPIDA LETTURA DELLA BUSTA PAGA
INDICAZIONI  PER UNA RAPIDA LETTURA DELLA BUSTA PAGAINDICAZIONI  PER UNA RAPIDA LETTURA DELLA BUSTA PAGA
INDICAZIONI PER UNA RAPIDA LETTURA DELLA BUSTA PAGA
 
Reddito d'impresa
Reddito d'impresaReddito d'impresa
Reddito d'impresa
 
Reddito d'impresa
Reddito d'impresaReddito d'impresa
Reddito d'impresa
 
Reddito d'impresa
Reddito d'impresaReddito d'impresa
Reddito d'impresa
 
Il gruppo iva
Il gruppo ivaIl gruppo iva
Il gruppo iva
 
Contabilità e Fiscale - Modulo 3 - Redditod'impresa
Contabilità e Fiscale - Modulo 3 - Redditod'impresaContabilità e Fiscale - Modulo 3 - Redditod'impresa
Contabilità e Fiscale - Modulo 3 - Redditod'impresa
 
Redditod'impresa
Redditod'impresaRedditod'impresa
Redditod'impresa
 
Le previsioni di entrata e di spesa nel bilancio armonizzato
Le previsioni di entrata e di spesa nel bilancio armonizzatoLe previsioni di entrata e di spesa nel bilancio armonizzato
Le previsioni di entrata e di spesa nel bilancio armonizzato
 
2014 N. 02 - CIRCOLARE
2014 N. 02 - CIRCOLARE2014 N. 02 - CIRCOLARE
2014 N. 02 - CIRCOLARE
 
Legge iva, ft e ddt sintesi per la terza b 2011 2012
Legge iva, ft e ddt sintesi per la terza b 2011 2012Legge iva, ft e ddt sintesi per la terza b 2011 2012
Legge iva, ft e ddt sintesi per la terza b 2011 2012
 
Redditi prodotti all'estero
Redditi prodotti all'esteroRedditi prodotti all'estero
Redditi prodotti all'estero
 
Spesometro in partenza
Spesometro in partenzaSpesometro in partenza
Spesometro in partenza
 
Newsletter per Centri Sportivi - Ottobre 2018
Newsletter per Centri Sportivi - Ottobre 2018Newsletter per Centri Sportivi - Ottobre 2018
Newsletter per Centri Sportivi - Ottobre 2018
 
Lezione Dichiarazione Stradini 1
Lezione Dichiarazione Stradini 1Lezione Dichiarazione Stradini 1
Lezione Dichiarazione Stradini 1
 
Newsletter luglio 2018
Newsletter luglio 2018Newsletter luglio 2018
Newsletter luglio 2018
 
Tasse per la crescita, di Monica Montella
Tasse per la crescita, di Monica MontellaTasse per la crescita, di Monica Montella
Tasse per la crescita, di Monica Montella
 
Guida fiscale dell'Agenzia delle Entrate per i lavoratori italiani all'estero
Guida fiscale dell'Agenzia delle Entrate per i lavoratori italiani all'esteroGuida fiscale dell'Agenzia delle Entrate per i lavoratori italiani all'estero
Guida fiscale dell'Agenzia delle Entrate per i lavoratori italiani all'estero
 
Presentazione IVA
Presentazione IVAPresentazione IVA
Presentazione IVA
 
Presentazione IVA
Presentazione IVAPresentazione IVA
Presentazione IVA
 
Presentazione IVA
Presentazione IVAPresentazione IVA
Presentazione IVA
 

More from Smart Work Group - Varie Aziende Clienti

More from Smart Work Group - Varie Aziende Clienti (20)

EXPORT IN U.S.A. PER LE AZIENDE ITALIANE
EXPORT IN U.S.A. PER LE AZIENDE ITALIANE EXPORT IN U.S.A. PER LE AZIENDE ITALIANE
EXPORT IN U.S.A. PER LE AZIENDE ITALIANE
 
Breve storia dell'IRAN
Breve storia dell'IRANBreve storia dell'IRAN
Breve storia dell'IRAN
 
Tassazione in Slovenia
Tassazione in SloveniaTassazione in Slovenia
Tassazione in Slovenia
 
Easy Export
Easy ExportEasy Export
Easy Export
 
Jacono ART Serie Verde
Jacono ART Serie VerdeJacono ART Serie Verde
Jacono ART Serie Verde
 
Jacono ART: Selezione Rossa
Jacono ART: Selezione RossaJacono ART: Selezione Rossa
Jacono ART: Selezione Rossa
 
Jacono ART: Selezione Gialla
Jacono ART: Selezione GiallaJacono ART: Selezione Gialla
Jacono ART: Selezione Gialla
 
global trust interna - rete sales
global trust  interna - rete salesglobal trust  interna - rete sales
global trust interna - rete sales
 
Microsys Informatica cerca BUSINESS INTRODUCER
Microsys Informatica cerca BUSINESS INTRODUCERMicrosys Informatica cerca BUSINESS INTRODUCER
Microsys Informatica cerca BUSINESS INTRODUCER
 
Investitoriistituzionaliecapitaliprivati
InvestitoriistituzionaliecapitaliprivatiInvestitoriistituzionaliecapitaliprivati
Investitoriistituzionaliecapitaliprivati
 
Startup-Venture Capital
Startup-Venture CapitalStartup-Venture Capital
Startup-Venture Capital
 
Smart up
Smart upSmart up
Smart up
 
Fare imprese nel paese più difficile in occidente: L'Italia!
Fare imprese nel paese più difficile in occidente: L'Italia!Fare imprese nel paese più difficile in occidente: L'Italia!
Fare imprese nel paese più difficile in occidente: L'Italia!
 
Prospettive economia italiana 2014 2016
Prospettive economia italiana 2014 2016Prospettive economia italiana 2014 2016
Prospettive economia italiana 2014 2016
 
Mappe Mentali - Descrizione e funzionamento
Mappe Mentali - Descrizione e funzionamentoMappe Mentali - Descrizione e funzionamento
Mappe Mentali - Descrizione e funzionamento
 
Serbia il sistema fiscale
Serbia  il sistema fiscale Serbia  il sistema fiscale
Serbia il sistema fiscale
 
Private Equity, veloce guida all'uso
Private Equity, veloce guida all'usoPrivate Equity, veloce guida all'uso
Private Equity, veloce guida all'uso
 
Global Trust migliora la tua azienda e i suoi conti
Global Trust migliora la tua azienda e i suoi contiGlobal Trust migliora la tua azienda e i suoi conti
Global Trust migliora la tua azienda e i suoi conti
 
Smart work pmi solution x aziende.pptx
Smart work pmi solution x aziende.pptxSmart work pmi solution x aziende.pptx
Smart work pmi solution x aziende.pptx
 
Carlo Jacono in immagini
Carlo Jacono in immaginiCarlo Jacono in immagini
Carlo Jacono in immagini
 

Pressione fiscale Italiana nel 2014

  • 1. Nota sulla relazione tra pressione ed evasione fiscale: un confronto tra Italia ed i principali Stati Europei Matteo Borghi 2014
  • 2. 1 1. LA PRESSIONE FISCALE 1.1 Cos' è la pressione fiscale? “ Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. Il sistema tributario è informato a criteri di progressività.” Così recita l'articolo 53 della Costituzione Italiana, sul quale si basano le leggi tributarie del nostro ordinamento; dal punto di vista dello Stato significa che tali leggi non devono colpire fatti che non siano espressivi di capacità contributiva, mentre da quello del contribuente, l'articolo 53 è una garanzia, in quanto egli non può essere sottoposto a tassazione se non in presenza di fatti che esprimano la suddetta capacità. Non esiste una vera e propria definizione di capacità contributiva, ma essa può essere intesa come l'attitudine economica a partecipare alle spese pubbliche, connessa a quel dovere inderogabile di solidarietà, per il quale ciascun contribuente dona parte della sua ricchezza, in ragione delle proprie possibilità. I prelievi di natura economica effettuati dallo Stato o da un altro ente pubblico sono identificati in tasse e imposte; le prime, per la precisione, non si basano su una dimostrazione di capacità contributiva, ma sono la controprestazione monetaria di un servizio fornito dallo Stato o dall'ente pubblico. Le seconde, invece, vanno a colpire tutte le manifestazioni di ricchezza, dirette, come il reddito e il patrimonio, e indirette, quali i consumi e i trasferimenti di denaro o beni; queste circostanze sono definite “presupposti d'imposta” e, al contrario che per le tasse, nei sistemi fiscali vengono considerate sintomo di una certa capacità contributiva, e quindi di concorrere al finanziamento della spesa pubblica. I sistemi fiscali assumono che tale capacità sia commisurata all'entità del reddito, che ne è per eccellenza l'indice generatore diretto, insieme al patrimonio e agli incrementi di valore dello stesso, e agli indici indiretti, come consumi e affari. Per introdurre il concetto di pressione fiscale è necessario estendere il significato di ricchezza del singolo individuo contribuente all'intera nazione, riferendosi al Prodotto Interno Lordo. Il PIL è la misura della produzione aggregata nella contabilità nazionale e si misura su basi annue e trimestrali descrivendo la ricchezza presente in un Paese in un determinato arco di tempo. Può essere inteso come sommatoria dei redditi percepiti nell'economia, oppure dei valori aggiunti, cioè il valore dei beni prodotti al netto del valore dei beni intermedi utilizzati nel processo produttivo stesso. Il Prodotto Interno Lordo si distingue in Reale e Nominale; il primo scorpora l'inflazione, togliendo l'effetto dell'aumento dei prezzi nella sua determinazione, mentre il secondo è visto come la somma della quantità dei beni finali espressi a prezzi correnti e varia in base all'aumento dei prezzi e della produzione. Solo i soggetti che lavorano contribuiscono all'aumento del PIL, con il loro valore aggiunto; risulta immediato capire che in uno Stato con un tasso di disoccupazione elevato, saranno, in proporzione, pochi i soggetti che vi partecipano. L'Italia ha tra le più basse percentuali di partecipazione al mercato del lavoro d'Europa, circa il 60%. Dunque, rapportando l'ammontare delle imposte, o gettito fiscale, comprendente imposte dirette (IRPEF, IRES e IRAP), indirette (IVA, dazi doganali, bolli e imposte di registro), in conto capitale (prelievi
  • 3. 2 eccezionali effettuati a intervalli irregolari, come le imposte di successione e donazione) e i contributi sociali (INPS e INAIL), che i lavoratori dipendenti, i datori di lavoro o i lavoratori autonomi versano ai fini pensionistici e assistenziali, al Prodotto Interno Lordo, si ottiene la pressione fiscale, cioè l'indicatore percentuale che misura il livello di tassazione medio di uno Stato. E' quindi un indice che rappresenta quanto lo Stato richiede ai propri cittadini, residenti e non, per far funzionare l' apparato amministrativo e dei servizi sociali. Essendo tale dato un rapporto, appare evidente che un aumento della pressione fiscale non dipenda unicamente dall'incremento del numeratore, ovvero del gettito, ma anche dalla diminuzione del denominatore, cioè del Prodotto Interno Lordo; anche il ciclo economico gioca un ruolo chiave e, durante le fasi di recessione, se la diminuzione del PIL supera in proporzione quella delle entrate, può accadere che la pressione fiscale si alzi. Essa si distingue dalla pressione tributaria, che è, invece, il rapporto tra imposte, esclusi i contributi previdenziali, e il PIL. 1.2 Imposte vigenti in Italia 1.2.1 Imposte dirette Come accennato in precedenza, le imposte dirette sono quelle che colpiscono il reddito, cioè la ricchezza del soggetto passivo, nel momento in cui viene prodotta. Il D.P.R. 917/86 o T.u.i.r. ha introdotto le due principali imposte dirette in termini di gettito del nostro ordinamento, IRPEF e IRES; dieci anni più tardi, con il decreto legislativo 446/97 è entrata in vigore una terza imposta diretta, l'IRAP. IRPEF L' Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche è personale e progressiva; colpisce i soggetti residenti e non residenti in Italia che hanno prodotto nell'anno solare redditi, sia in denaro che in natura, rientranti in una delle seguenti categorie:  fondiari: redditi derivanti da terreni e fabbricati (esclusa la prima casa) situati nel territorio dello Stato italiano iscritti ai rispettivi catasti. Nel caso di affitto di un immobile è possibile optare per un regime sostitutivo, la cedolare secca, che impone due aliquote, 19% o 21%, a seconda dei casi;  di capitale: redditi derivanti dall' utilizzo di somme di denaro, come interessi e proventi ricavati da obbligazioni, mutui e depositi;  di lavoro dipendente: sono i compensi conseguenti un rapporto di lavoro svolto alle dipendenze altrui. Il datore di lavoro provvederà direttamente, in quanto sostituto d' imposta, a versare il corrispettivo IRPEF all'Erario;  di lavoro autonomo: conseguiti da artisti e professionisti nell'esercizio abituale della loro attività. Il reddito imponibile è il risultato della differenza tra i compensi incassati secondo il principio di cassa e le spese effettivamente sostenute;  d'impresa: riguardano società con soci illimitatamente responsabili che svolgono abitualmente
  • 4. 3 attività commerciale (requisito soggettivo) e il cui risultato economico finanziario, reddito o perdita, derivi dal regime ordinario o semplificato della gestione (requisito oggettivo). Il reddito o la perdita d'impresa si ottengono dalla sommatoria di componenti positivi, quali contributi, indennità per risarcimento danni e corrispettivi derivanti dalla cessione di beni, servizi, quote e azioni e negativi, secondo il principio di competenza;  diversi. Sommando i redditi appartenenti alle categorie sopra elencate si ottiene il reddito complessivo lordo, dal quale è possibile dedurre oneri effettivamente sostenuti elencati nell'articolo 10 del D.P.R. 917/86; a questo punto, si applicano al reddito imponibile appena calcolato le diverse aliquote per scaglioni, da un minimo del 23% a un massimo del 43%, ottenendo l'imposta lorda; da essa i soggetti passivi sottrarranno le detrazioni per familiari, coniuge e figli a carico come disciplinato dagli articoli 11, 12 e 15 del D.P.R 917/86. I soggetti passivi IRPEF residenti, cioè coloro che sono stati presenti sul territorio dello Stato per più di 183 giorni durante l' anno solare o che possiedono domicilio civilistico o fiscale in Italia, pagano l' imposta per i redditi ovunque prodotti, mentre i non residenti esclusivamente per quelli prodotti sul territorio italiano. IRES Società di capitali, cooperative, enti pubblici e privati vedono tassati i loro redditi complessivi netti, che rappresentano la base imponibile, determinati sulla base del bilancio e del risultato economico ottenuti dal normale svolgimento dell'attività d'impresa, ai quali vanno apportate le opportune variazioni in aumento e/o diminuzione, dall' Imposta sul Reddito delle Società. I componenti positivi da considerare per la determinazione della base imponibile sono ricavi, plusvalenze patrimoniali e esenti, sopravvenienze attive, dividendi, interessi, proventi immobiliari, redditi esclusi dal reddito d'impresa, variazione delle rimanenze, opere e forniture ultrannuali e valutazione di titoli e quote, disciplinati dall'articolo 85 all'articolo 94 del T.u.i.r.; i componenti negativi, invece, risultano essere spese per prestazioni di lavoro dipendente, interessi passivi, oneri fiscali e contributivi, minusvalenze, sopravvenienze negative, ammortamenti, accantonamenti e beni immateriali, elenacati dagli articoli compresi tra i numeri 95 e 109 del D.P.R. 917/86. Questa molteplicità di voci devono concorrere a formare il reddito complessivo netto secondo il principio di competenza, così come avveniva per le società con soci illimitatamente responsabili soggette a IRPEF. Nel caso le società chiudessero l'esercizio con un saldo negativo, hanno la possibilità di portare le perdite a deduzione dei redditi successivi, fino ad utilizzare un massimo dell' 80% di tali redditi. L'aliquota è del 27,5%, ridotta al 16,5% per i soggetti agevolati, quali cooperative, enti ecclesiastici, società di mutuo soccorso e enti ospedalieri. IRAP L'imposta regionale sulle attività produttive, si applica sul valore aggiunto prodotto in Italia, che colpisce la ricchezza allo stadio della sua produzione e non a quello della sua percezione, in particolare sul valore della produzione netta effettuata sul territorio della Regione, svolta tramite un'attività autonomamente organizzata; se essa venisse esercitata in più Regioni, la base imponibile verrebbe suddivisa proporzionalmente
  • 5. 4 all'ammontare delle retribuzioni spettanti al personale addetto con continuità, in modo stabile, a basi fisse operanti per un periodo di almeno tre mesi. A differenza delle due imposte descritte precedentemente, il gettito derivante dall' IRAP, viene incassato dalle Regioni, non dallo Stato, e viene utilizzato prevalentemente per finanziare la Sanità. Società di capitali, enti che non hanno per oggetto esclusivo l'esercizio di attività commerciali, amministrazioni pubbliche e società ed enti di ogni tipo non residenti saranno soggette sia a IRES che a IRAP; persone fisiche esercenti attività commerciali, produttori agricoli, società semplici e di persone, non sono soggetti passivi IRES, ma sono considerati soggetti passivi IRAP. L'aliquota ordinaria è del 3,9%, ma può subire maggiorazioni o riduzioni in base alle decisioni della Regione. Nel calcolo della base imponibile IRAP non possono essere dedotti alcuni costi, quali interessi passivi, perdite su crediti e spese per il personale dipendente; per questo è stata molto criticata, ma la sentenza della Corte Costituzionale 156/2001 ha provveduto a “salvarla” in particolare da tre accuse. La prima riguarda l'indeducibilità delle spese e dei costi sopra citati; se essi fossero considerabili deducibili, l'impresa potrebbe risultare in perdita, dunque si colpirebbe una finta capacità contributiva. La Corte Costituzionale ha sentenziato a favore dell'applicazione dell' IRAP nonostante la possibile perdita d'esercizio, in quanto l' attività autonomamente organizzata ha valenza economica e può essere assoggettata a imposta, anche se il soggetto passivo non sia nelle condizioni di pagare il tributo, in quanto il valore aggiunto della produzione, la base imponibile, rappresenta la ricchezza prima che sia suddivisa trai soggetti che hanno partecipato allo svolgimento dell'attività. Il secondo chiarimento richiesto alla Corte Costituzionale consisteva nel considerare o meno soggetto passivo IRAP il libero professionista, in quanto svolgendo attività autonomamente e non in modo organizzato non soddisferebbe i presupposti d'imponibilità; la Corte ha dichiarato che esiste attività organizzata autonomamente quando il professionista possiede almeno un dipendente o un collaboratore e un apparato di beni strumentali che eccede il minimo indispensabile per esercitare l'attività, che sarà stabilito dal giudice in ogni occasione. Terza accusa riguarda il fatto che l'imposta si paghi su una ricchezza destinata a remunerare l'imprenditore, i lavoratori o i terzi finanziatori; la Corte giustifica questo fatto enunciando che l'impresa o il professionista cercheranno di recuperare il costo dell'imposta aumentando i prezzi dei beni e dei servizi offerti, non considerando, però, che il recupero è solo parziale, in quanto l' IRAP verrà pagato anche sul suddetto aumento di prezzi. Con la legge 185/2008 è stata introdotta la possibilità di poter dedurre il 10% dell’IRAP effettivamente dovuto dalla base imponibile IRPEF. Nel grafico sottostante analizzo una prima parte della pressione fiscale italiana tra gli anni 2000 e 2011, rappresentati sull’asse delle ascisse, correlati con le incidenze percentuali delle imposte dirette sul PIL, riportate sull’asse delle ordinate.
  • 6. 5 Grafico 1: Pressione fiscale diretta. Fonte: Taxation and Costums Union, Commissione Europea. Si noti che mediamente, dall’anno 2000 in avanti, le imposte dirette hanno colpito circa il 14,5% della ricchezza prodotta da ogni individuo. 1.2.2 Imposte indirette Tali imposte colpiscono il consumo (IVA, dazi doganali) o i trasferimenti di ricchezza (imposta di registro, successione, donazione, ipotecaria, catastale e di bollo), poiché sono un segnale indiretto del fatto che l'individuo tassato possegga un reddito o un patrimonio. IVA La più incisiva dal punto di vista del gettito è sicuramente l'Imposta sul Valore Aggiunto, introdotta con il D.P.R. 633/72. Essa viene applicata alle operazioni che soddisfano questi tre requisiti:  Oggettivo (artt. 2-3): cessione di beni e prestazioni di servizi;  Soggettivo (artt. 4-5): operazioni poste in essere nell'esercizio di impresa o arti e professioni svolti in modo abituale;  Territoriale (art. 7): le operazioni imponibili IVA dovranno avere rilevanza sul territorio dello Stato. Nel caso di vendite all'estero, si distingue tra due tipi di cessioni di beni o servizi, quali “Business to Business” o B2B e “Business to Consumer” , B2C. Solo nel secondo caso, cioè per la vendita a un soggetto estero privato (consumer), verrà applicata l'IVA del Paese del prestatore. In linea generale, il fornitore addebita l'IVA al cliente (rivalsa) in misura proporzionale al corrispettivo e la riversa all'Erario al netto dell'imposta pagata sugli acquisti (detrazione). Il comune cittadino che acquista beni o servizi pagherà un prezzo comprensivo di IVA al fornitore risultando essere il contribuente inciso, ma, 11,4 11 10,6 10,5 10,4 10,4 10,9 11,3 11,7 11,7 11,7 11,5 2,4 3,2 2,7 2,3 2,4 2,3 2,9 3,3 3,1 2,5 2,4 2,3 0,6 0,6 0,7 1,8 1,1 0,6 0,5 0,5 0,5 1,3 0,7 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Personal income Corporate income Other
  • 7. 6 come detto, sarà il fornitore stesso a versare l'IVA nelle casse dello Stato. Esistono tre tipi di operazioni che soddisfano contemporaneamente i requisiti sopra elencati:  Imponibili: fatturate, registrate e soggette alle aliquote del 4% (aliquota minima, per beni di prima necessità alimentari, stampa quotidiana e periodica), 10% (aliquota ridotta, per particolari beni alimentari, recupero edilizio e servizi turistici) e 22%, per tutti i beni e servizi a cui la normativa non attribuisce una delle due aliquote precedenti;  Non imponibili: operazioni fatturate e registrate ma non soggette ad imposta perché non soddisfano il requisito della territorialità (esportazioni);  Esenti: fatturate, registrate e non soggette ad IVA per volere del legislatore per motivi di politica economica e utilità sociale, nonostante soddisfino tutti e tre i requisiti. Tali operazioni limitano il diritto alla detrazione, infatti i soggetti che ne svolgono sia di imponibili che di esenti, dovranno determinare la percentuale di IVA detraibile attraverso il calcolo del cosiddetto Pro-rata, rapportando le operazioni con diritto alla detrazione alla sommatoria di queste ultime e le esenti. L'IVA sarà versata all'Erario mensilmente oppure trimestralmente, con un'aggiunta dell' 1% di interessi, il giorno 16 del mese successivo al periodo d'imposta di riferimento o di due mesi successivi nel caso di pagamento trimestrale; fa eccezione il mese di dicembre, in quanto i soggetti passivi saranno obbligati a versare un acconto IVA entro il 27 del mese, scegliendo uno dei tre metodi disponibili, ovvero:  storico: versando l’88% di quanto dovuto il mese di dicembre o IV trimestre dell'anno precedente;  previsionale: versando l’88% di quanto l'impresa preveda sia l’imposta da pagare per il mese di dicembre o IV trimestre;  puntuale: versando il 100% dell'importo risultante dalla liquidazione calcolata al 20 dicembre. Naturalmente soggetti che iniziano o cessano l'attività o che si fossero ritrovati a credito IVA l' anno precedente, potranno, sfruttando il metodo storico, non versare l'acconto di dicembre, oltre alle imprese che hanno un debito minore di 116,72 euro o che registrano operazioni esclusivamente esenti o non imponibili. Le risultanze complessive delle liquidazioni periodiche, al fine di determinare l'imposta dovuta o a credito, senza considerare le operazioni di rettifica e conguaglio (da evidenziare nella Dichiarazione Annuale dati IVA), saranno da elencare nella Comunicazione Annuale dati IVA, in via telematica, entro il mese di febbraio dell’anno successivo a quello di riferimento. L'esigibilità è il diritto dello Stato di poter richiedere il pagamento dell'imposta ai soggetti passivi; in seguito al Decreto anticrisi 185/2008, l'IVA può risultare esigibile al momento del pagamento, ossia colui che fornirà il bene o servizio dovrà versare entro i termini stabiliti (mensilmente o trimestralmente) l'IVA relativa alla suddetta fatturazione esclusivamente quando verrà incassato il corrispettivo in denaro. Tale procedura non è obbligatoriamente da attuare, ma opzionale, solo per soggetti non privati che presentano un volume d'affari non superiore ai 2.000.000 di euro e il pagamento all'Erario dell'IVA diventa obbligatorio, comunque, trascorso un anno dalla fatturazione. IMPOSTA DI REGISTRO Ogni qualvolta uno o più soggetti, pubblici o privati, vogliano pubblicizzare l'atto che hanno sottoscritto
  • 8. 7 possono, pagando l'imposta di registro in maniera fissa, proporzionale o predeterminata, a seconda dei casi, registrarlo presso l'Ufficio competente; da tale data accertata, l'atto in questione sarà opponibile a terzi. Tale imposta va a colpire la natura intrinseca dell'atto in questione, cioè il trasferimento di ricchezza. L'imposta fissa dal 1° gennaio 2014 sarà di 200 euro, eccetto per atti di locazione e affitti di immobili, per i quali si devono pagare 67 euro, mentre quella proporzionale varia in base alla natura e al contenuto dell'atto a cui ci si riferisce, con agevolazioni per chi acquista la prima casa. La sanzione amministrativa va dal 120% al 240% dell'imposta dovuta da chi omette la richiesta di registrazione e responsabili risultano in solido l'obbligato principale e i pubblici uffici che hanno redatto o autentificato l'atto. IMPOSTE DI SUCCESSIONE E DONAZIONE Il trasferimento di ricchezza o altri diritti può avvenire in due casi, per successione, in caso di morte del de cuius, in base alla legge o testamentaria, oppure per donazione, secondo la libera volontà del donante, ancora in vita. Se il trasferimento consistesse in una prima casa, colui che beneficia della successione o donazione dovrà pagare imposte ipotecaria e catastale di 50 euro l'una a partire dal 1° gennaio 2014, in misura fissa; per altri immobili esse saranno proporzionali, rispettivamente del 2% e 1%. Sul valore complessivo dei beni e diritti trasferiti per gli eredi si hanno delle franchigie personali oltre le quali l'imposta di successione o donazione si applicherà con aliquote fisse del: 4% oltre il milione di euro, per coniuge e parenti in linea retta, 6% oltre 100.000 euro per fratelli e sorelle, 6%, senza franchigia, sul valore complessivo dei beni e diritti per parenti oltre il 4° grado e affini oltre il 3° grado, 8% per altri soggetti, senza franchigia. Ora illustrerò la pressione fiscale indiretta italiana, in rapporto al PIL, dal 2000 al 2011. Grafico 2 : Pressione fiscale indiretta. Fonte: Taxation and Costums Union, Commissione Europea. 6,5 6,2 6,2 5,9 5,8 5,9 6,2 6,2 5,9 5,7 6,3 6,2 2,6 2,4 2,3 2,4 2,2 2,2 2,2 2,1 1,9 2,1 2 2,1 6,1 6 6,1 5,9 6,2 6,2 6,6 6,6 6,1 6 5,9 6 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 IVA Excise duties and consumption taxes Other taxes
  • 9. 8 Come per le imposte dirette, anche quelle indirette mediamente hanno inciso per il 14,5% del PIL nel primo decennio 2000; l’IVA ricopre, da sola, poco meno della metà di tale percentuale. 1.2.3 Contributi sociali I contributi sociali consentono ai lavoratori subordinati di beneficiare della tutela previdenziale mediante le assicurazioni sociali. Il datore di lavoro è obbligato a versarli agli Enti indicati dalla legge per ogni rapporto di lavoro subordinato, altrimenti egli compirebbe un reato sanzionabile dalla legge. Esistono essenzialmente due tipi di contributi sociali, previdenziali e assistenziali; i primi sono versati direttamente dal datore di lavoro all’ente di previdenza sociale (INPS per il settore privato, INPDAP per quello pubblico) per consentire al lavoratore di maturare l’accesso alla pensione. I secondi, versati all’ INAIL, hanno lo scopo di assicurare il dipendente contro i rischi connessi all’attività lavorativa, come infortuni e malattie. Con un terzo grafico riscontrerò l’incidenza percentuale sul PIL dei contributi sociali, dal 2000 al 2011, così da avere una visione completa della pressione fiscale, ma distinta nelle sue tre componenti principali, ovvero imposte dirette, indirette e contributi sociali. Grafico 3: Incidenza dei contributi sociali sul PIL. Fonte: Taxation and Costums Union, Commissione Europea. Mediamente i contributi sociali hanno inciso per il 12.5% del PIL negli ultimi anni. E’ possibile verificare l’andamento delle tre componenti della pressione fiscale italiana, notando la crescita dell’incidenza sul Prodotto Interno Lordo di contributi sociali e imposte dirette e la decrescita di quelle indirette dal 2000 al 2011. 8,3 8,3 8,3 8,6 8,6 8,6 8,5 8,8 9,2 9,3 9,2 9,2 2,3 2,3 2,3 2,2 2,2 2,2 2,2 2,3 2,4 2,5 2,4 2,4 1,4 1,2 1,3 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7 1,8 1,8 1,8 1,8 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Employers Employees Self-and non-employed
  • 10. 9 Grafico 4: Andamento delle componenti della pressione fiscale italiana. - Fonte: Taxation and Costums Union, Commissione Europea. Sommando tali risultati è possibile avere una visione globale delle pressione fiscale italiana apparente, cioè in rapporto al PIL, calcolato tramite un procedimento di stima che, per quanto affidabile, esaustivo e concordato internazionalmente in termini di convenzioni e definizioni, incorpora al suo interno una componente più o meno ampia, a seconda delle caratteristiche dei sistemi economici, non direttamente osservata sotto il profilo statistico (“Fiscalità ed economia sommersa”, Confcommercio, Luglio 2013). La Confcommercio ha diffuso nel Luglio 2013 il testo intitolato “Fiscalità ed economia sommersa”, attraverso il quale è possibile avere il dato complessivo della pressione fiscale per l’anno 2012 e una previsione per il 2013. 10 11 12 13 14 15 16 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Direct taxes Indirect taxes Social contributions
  • 11. 10 Grafico 5 : Andamento della pressione fiscale apparente italiana. Fonte: Taxation and Constums Union, Commissione Europea e “Fiscalità ed economia sommersa”, Confcommercio, Luglio 2013. Dal 2007 la pressione fiscale è stabilmente al di sopra del 42% e non tende ad abbassarsi, anzi fa registrare un incremento secco dal 2011 al 2012 dell’ 1,8%, che porta la pressione fiscale al suo record storico del 44,3%, in via di ritocco nel 2013 al 44,6% (“Fiscalità ed economia sommersa”, Confcommercio, Luglio 2013); questo significa che, mediamente, ogni individuo che manifesti direttamente o indirettamente 100 euro di ricchezza, dovrà versarne 44 nelle casse dello Stato e utilizzare i restanti 56 per sopperire ai propri bisogni e a tutte le spese che la quotidianità propone. Nel 2011 le imposte versate allo Stato ammontavano a 671.5 miliardi di euro; questo significa che il PIL era di circa 1600 miliardi in tale anno, una cifra apparentemente enorme, ma che avrebbe potuto avere misure ancor maggiori con più basse disoccupazione ed economia sommersa, problemi che in Italia influenzano in modo considerevole il Prodotto Interno Lordo. 1.3 Confronti con gli altri Stati europei Grazie ai dati forniti dalla Confcommercio riguardanti tutti gli Stati appartenenti all’EU-17, possiamo effettuare il paragone tra la pressione fiscale italiana apparente e quella degli altri Paesi membri più significativi, in riferimento all’anno 2012, attraverso il grafico 6. 41,6 41 40,5 40,9 40,3 39,9 41,6 42,8 42,6 42,9 42,4 42,5 44,3 44,6 39 40 41 42 43 44 45 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Pressione fiscale italiana, in rapporto al PIL
  • 12. 11 Grafico 6 : Pressione fiscale apparente Europea nel 2012. Fonte: “Fiscalità ed economia sommersa”, Confcommercio, Luglio 2013. L’ Italia si piazzava al quinto posto in Europa con tale percentuale, a ridosso dei cosiddetti Stati del Welfare, come Svezia, Danimarca, e al di sopra di Finlandia e Germania, che presentava un PIL di 1000 miliardi superiore di quello italiano; Il livello di pressione fiscale 2012 del nostro paese risulta superiore di circa 2,7 punti a quello della media dell’eurozona (41,6%) e largamente superiore a quello delle economie più marcatamente liberiste, come quelle anglosassoni. Nel decennio 1995-2005, l’Italia ha mantenuto un profilo della pressione fiscale perfettamente in linea con la media dell’area euro e quindi si può affermare che proprio a partire dalla seconda metà degli anni duemila si sia avviato un cambio di regime, con incrementi progressivi di gettito determinati dalla necessità di rispettare il vincolo stringente dell’indebitamento netto in rapporto al Pil, stabilito nel Trattato di Maastricht del 7 febbraio 1992, entro il limite del 3%, per evitare di incorrere nelle procedure di infrazione per disavanzi eccessivi previste dai trattati europei (“Fiscalità ed economia sommersa”, Confcommercio, Luglio 2013). Una pressione fiscale alta dovrebbe essere sintomo di benessere dal punto di vista dell’efficienza delle strutture sanitarie e delle politiche sociali, come è riscontrato nel Nord Europa. Nel nostro Paese, invece, l’alta pressione fiscale è, purtroppo, da associare ad alcune vicende negative non in via di miglioramento, quali l’instabilità governativa, l’aumento della disoccupazione, per la maggior parte giovanile, la chiusura e il fallimento di molte imprese e l’aumento del debito pubblico, non certo sinonimi di stabilità e benessere sociale. I dati dell’ultimo anno non sono ancora disponibili, ma tutto questo fa pensare, quasi con certezza, che la pressione fiscale sia ulteriormente aumentata. 49,2 47,5 46,9 44,8 44,3 44,3 43,8 43,8 39,5 38,9 38,8 37,4 36,8 31,4 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 DEN BEL FRA SWE AUT ITA FIN GER NED UNG LUX UK GRE SPA
  • 13. 12 2. L’ECONOMIA SOMMERSA “C’è una frase di Winston Churchill che è sempre molto attuale, specialmente per l’Italia: una nazione che si tassa nella speranza di diventare prospera è come un uomo in piedi in un secchio che cerca di sollevarsi tirando il manico. Il Belpaese avrà già profuso molti sforzi inutili per sollevare questo secchio, ma i risultati non sono stati ottenuti. Anzi, secondo quanto rilevato dalla Confcommercio nel suo ultimo studio sull’economia sommersa, quest’ultima e il fisco sono tra i più alti al mondo.” Simone Ricci, Il Journal. 2.1 Cos’è il sommerso economico? Il sommerso economico deriva dall’attività di produzione di beni e servizi che, pur essendo legale, sfugge all’osservazione diretta in quanto connessa al fenomeno della frode fiscale e contributiva. Solo una misura esaustiva del PIL permette di poterlo confrontare trai vari Stati membri dell’Unione Europea e di renderlo utilizzabile come per il calcolo dei contributi che i vari Paesi versano all’Unione, per il rispetto dei parametri di Maastricht. La conoscenza del fenomeno è necessaria per misurare l’impatto sulla crescita del sistema economico e per studiarne le implicazioni sul mercato del lavoro, infatti le statistiche sul valore aggiunto attribuibile all’area dell’economia sommersa sono accompagnate dalle stime sul lavoro non regolare, che in Italia assume dimensioni considerevoli. La Contabilità nazionale italiana, come quella degli altri Paesi dell’Unione Europea, segue gli schemi del Regolamento 2223/96 sul “Sistema europeo dei conti – Sec95”, che impone di contabilizzare nel PIL sia l’ economa direttamente osservata tramite indagini statistiche sulle imprese e archivi fiscali e amministrativi, sia l’economia non direttamente osservata. L’istituto statistico dell’ Unione Europea, l’EUROSTAT, vigila sul rispetto del Sec e sulla bontà delle metodologie adottate dagli Stati membri, verificandone la validità. (“La misura dell’economia sommersa secondo le statistiche ufficiali”, ISTAT, 13 Luglio 2010). 2.2 Il valore aggiunto sommerso L’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) è la fonte più attendibile per la valutazione dell’economia sommersa, infatti ha fornito i dati sul valore aggiunto sommerso dal 2000 al 2008, individuando una “forchetta” di stime. Il valore inferiore di quest’ultima è dato dalla parte di PIL certamente iscrivibile al sommerso economico, mentre quello superiore si riferisce alla parte di Prodotto Interno Lordo che presumibilmente potrebbe derivare dal suddetto sommerso; ovviamente quest’ultima è di più complicata quantificazione, data la commistione esistente tra problematiche di natura statistica ed economica. Nella tabella sottostante è espressa la situazione appena accennata. Tabella 1 : Valore aggiunto prodotto dall'area del sommerso economico. Anni Ipotesi minima Ipotesi massima Milioni di Variazioni % sul PIL Milioni di Variazioni % sul PIL
  • 14. 13 euro percentuali euro percentuali 2000 216.514 - 18,2 227.994 - 19,1 2001 231.479 6,9 18,5 245.950 7,9 19,7 2002 223.721 -3,4 17,3 241.030 -2,0 18,6 2003 223.897 0,1 16,8 247.566 2,7 18,5 2004 224.203 0,1 16,1 252.064 1,8 18,1 2005 229.706 2,5 16,1 254.096 0,8 17,8 2006 237.151 3,2 16,0 259.584 2,2 17,5 2007 246.060 3,8 15,9 266.294 2,6 17,2 2008 255.365 3,8 16,3 275.046 3,3 17,5 Fonte:“La misura dell’economia sommersa secondo le statistiche ufficiali”, ISTAT, 13 Luglio 2010. 2.2.1 Componenti del valore aggiunto sommerso L’analisi consente di individuare separatamente le diverse componenti del valore aggiunto. Esse derivano da stime che mirano a integrare e correggere i dati ricavabili dalle dichiarazioni delle imprese (integrazioni esplicite), o dalla spiegazione, partendo dalla stima complessiva di un fenomeno, della parte implicita relativa al sommerso economico (integrazioni implicite). Le prime integrazioni comprendono i controlli di coerenza sui microdati d’impresa e sui costi intermedi a livello macro, locazione in nero di immobili e parte di valore aggiunto realizzato attraverso edilizia abusiva; le seconde, invece, si riferiscono all’utilizzazione di occupazione irregolare, cioè non dichiarata dalle imprese. Tali stime concorrono alla formazione dell’ipotesi minima, che ha bisogno di un terzo gruppo di integrazioni per poter dare origine all’ipotesi massima di valore aggiunto sommerso, ovvero dalla riconciliazione fra le stime indipendenti della domanda e dell’offerta di beni e servizi, che viene valutata come sottodichiarazione di fatturato o sovradichiarazione di costi. Secondo l’ISTAT, la seconda componente in termini di rilevanza del valore aggiunto sommerso, dopo la correzione del fatturato e dei costi intermedi, risulta essere il lavoro non regolare. Il concetto di occupazione regolare e non regolare è strettamente legato a quello di attività produttive osservabili e non osservabili considerate nel calcolo del PIL. Sono definite regolari le prestazioni lavorative registrate e rilevabili dalle istituzioni fiscali, contributive, statistiche e amministrative; al contrario, si definiscono non regolari quelle che non rispettano la normativa vigente in materia fiscale e contributiva, quindi non riscontrabili direttamente presso le imprese. Rientrano in tale categoria le seguenti prestazioni lavorative:  svolte in modo continuativo che non rispettano la normativa vigente;  esercitate in modo occasionale da persone non attive, quali studenti, casalinghe o pensionati;
  • 15. 14  svolte da stranieri non residenti e non regolari;  plurime, cioè le attività ulteriori rispetto alla principale, non dichiarate alle istituzioni fiscali. La metodologia di stima dell’input di lavoro non regolare consente di individuare separatamente tre diverse tipologie occupazionali:  gli irregolari residenti, ossia le persone occupate, sia italiane che straniere iscritte in anagrafe, che si dichiarano nelle indagini presso le famiglie, ma non risultano in quelle riguardanti le imprese;  gli stranieri non regolari e non residenti che, in quanto tali, non sono visibili al fisco e sono esclusi dal campo di osservazione delle indagini presso le famiglie;  le attività plurime non regolari, stimate con metodi indiretti per cogliere prestazioni lavorative svolte come seconde attività sia da residenti che da non residenti. Le nuove tipologie contrattuali, quali il lavoro a termine e temporaneo, hanno consentito di aumentare il livello di occupazione dipendente regolare, a fronte di un decremento di quella non regolare. Gli interventi legislativi volti a sanare l’irregolarità lavorativa degli stranieri extracomunitari hanno contribuito a ridurre il lavoro non in regola dei dipendenti; in particolare la Legge Bossi-Fini del 2002 (suddivisa in due provvedimenti legislativi: il primo riguardante principalmente collaboratrici domestiche e badanti, il secondo i dipendenti di imprese operanti nel settore dell’industria e dei servizi), ha permesso di regolarizzare il lavoro di oltre seicentomila stranieri (“La misura dell’economia sommersa secondo le statistiche ufficiali”, ISTAT, 13 Luglio 2010). I dati raccolti da Confindustria fanno emergere che, nonostante i miglioramenti normativi, dal 2009 il tasso di irregolarità lavorativa è stabilmente sopra il 12%. Nella tabella sottostante viene indicato come sia suddiviso il valore aggiunto del sommerso e quanta rilevanza abbia ogni voce appena trattata. Tabella 2 : Componenti del valore aggiunto prodotto nell'area del sommerso economico. Anni Correzione del fatturato e dei costi intermedi Lavoro non regolare Riconciliazione stime offerta e Domanda Milioni di euro % sull’ipotesi massima % sul PIL Milioni di euro % sull’ipotesi massima % sul PIL Milioni di euro % sull’ipotesi massima % sul PIL 2000 126.784 55,6 10,6 89.730 39,4 7,5 11.480 5,0 1,0 2001 136.415 55,5 10,9 95.064 38,7 7,6 14.471 5,9 1,2 2002 131.983 54,8 10,2 91.738 38,1 7,1 17.309 7,2 1,3 2003 136.241 55,0 10,2 87.656 35,4 6,6 23.669 9,6 1,8
  • 16. 15 2004 134.641 53,4 9,7 89.562 35,5 6,4 27.861 11,1 2,0 2005 137.030 53,9 9,6 92.676 36,5 6,5 24.390 9,6 1,7 2006 137.825 53,1 9,1 99.326 38,3 6,7 22.433 8,6 1,5 2007 143.865 54,0 9,3 102.194 38,4 6,6 20.234 7,6 1,3 2008 153.015 55,6 9,8 102.349 37,2 6,5 19.681 7,2 1,3 Fonte:“La misura dell’economia sommersa secondo le statistiche ufficiali”, ISTAT, 13 Luglio 2010. Nel 2008 la quota del PIL imputabile all’area del sommerso economico (17,5% nell’ipotesi massima), è scomponibile in un 9,8% per conto dovuto alla sottodichiarzione del fatturato ottenuto con un’occupazione regolarmente iscritta nei libri paga, al rigonfiamento dei costi intermedi, all’attività edilizia abusiva e ai fitti in nero, in un 6,5% riconducibile all’utilizzazione di lavoro non regolare e in un 1,3% dovuto alla riconciliazione delle stime dell’offerta di beni e servizi con quelle della domanda. 2.3 Definizioni di economia non osservata ed economia sommersa Con economia non direttamente osservata si fa riferimento a quelle attività economiche che devono essere incluse nella stima del PIL, ma che non sono registrate nelle indagini statistiche presso le imprese o nei dati fiscali amministrativi utilizzati ai fini del calcolo delle stime dei conti economici nazionali, in quanto non osservabili in modo diretto. L’economia osservata ha origine anche da attività illegali, informali e inadeguatezze del sistema statistico. Le prime riguardano la produzione e la distribuzione di beni e servizi, le cui vendita e possesso sono proibite dalla legge, oltre a quelle operazioni che pur essendo legali sono svolte da operatori non autorizzati. Le attività informali sono quelle svolte su piccola scala, con basso livello di organizzazione e poca o nulla divisione tra capitale e lavoro, con rapporti di lavoro basati su relazioni personali, familiari e occasionali. Le attività produttive legali non registrate esclusivamente per defezione del sistema di raccolta dei dati statistici costituiscono le inadeguatezze del sistema statistico stesso, definite più propriamente come sommerso statistico. I nuovi sistemi di Contabilità nazionale impongono a tutti i paesi di contabilizzare nel PIL anche l’economia non osservata. Allo stato attuale la Contabilità Nazionale italiana, al pari di quella degli altri partners europei, esclude l’economia illegale (ad esempio quella derivante da prostituzione e contrabbando di droga) per l’eccessiva difficoltà nel calcolare tale aggregato e per la conseguente incertezza della stima, che renderebbe poco confrontabili i dati dei vari paesi (“La misura dell’economia sommersa secondo le statistiche ufficiali”, ISTAT, 13 Luglio 2010).
  • 17. 16 2.4 Il vero peso delle tasse A questo punto si può procedere ad un confronto tra pressione fiscale apparente, misurata dal rapporto tra il gettito tributario e contributivo e il Pil ufficiale, con al suo interno la componente di economia sommersa, e pressione fiscale effettiva, misurata al netto dell’economia sommersa. I dati di Confcommercio permettono di avere una visione di tale parametro per il nostro paese dal 2000 al 2011. Grafico 7 : Confronto tra pressione fiscale effettiva e apparente in Italia. - Fonte: “Fiscalità ed economia sommersa”, Confcommercio, Luglio 2013. I dati “effettivi” sono ancora più impietosi rispetto a quelli “apparenti”. I 44 euro medi pro capite citati nel capitolo 1, in merito al grafico 5, dal punto di vista “reale”, aumentano diventando stabilmente più di 50. Quindi, con oltre la metà delle proprie ricchezze destinate ad imposte e contributi, è difficile pensare che i cittadini italiani riescano a far rinvigorire l’economia locale attraverso la crescita dei consumi, gradino fondamentale da scalare per dare inizio ad una rinascita e ripresa economica. Si può ritenere che a partire dal 2007 si sia verificato un vero e proprio cambio di regime, con un innalzamento strutturale della pressione fiscale apparente, accentuatosi proprio tra la fine del 2011 ed il 2012 con le ripetute manovre sulle entrate, realizzate mediante l’introduzione dell’IMU e l’innalzamento dell’aliquota ordinaria dell’IVA (“Fiscalità ed economia sommersa”, Confcommercio, Luglio 2013). 51,7 51,7 50,1 50,7 49,7 49,1 50,9 51,9 52,1 52,1 52,1 51,8 41,6 41 40,5 40,9 40,3 39,9 41,6 42,8 42,6 42,9 42,4 42,5 38 40 42 44 46 48 50 52 54 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Pressione fiscale effettiva Pressione fiscale apparente
  • 18. 17 Il raffronto con gli altri Stati europei ed extraeuropei in merito di pressione fiscale effettiva è crudele, vedendoci primeggiare in una classifica nella quale non si ha nessun merito nello stare in prima posizione. I dati di Confcommercio, ripresi nel grafico sottostante, riferiti all’anno 2011, permettono di avere una più chiara visione dell’argomento. Grafico 8: la pressione fiscale effettiva in Italia e nei principali Paesi europei ed extraeuropei. Fonte: “Fiscalità ed economia sommersa”, Confcommercio, Luglio 2013. Si tratta di un dato che porta l’Italia a superare i paesi scandinavi che tradizionalmente presentano una pressione fiscale apparente prossima al 50%, con al contrario quote modeste di economia sommersa all’interno del proprio Pil. Naturalmente, l’osservazione più immediata è che una efficace azione di contrasto all’evasione fiscale risulta fondamentale per cercare di ridurre il più possibile quella forma di concorrenza sleale che, attuata mediante l’evasione, danneggia le imprese che si muovono nel solco della legalità tributaria e contributiva e danneggia in generale tutti quei contribuenti che non si sottraggono a comportamenti ispirati alla trasparenza e alla fedeltà fiscale. Va anche detto però, che lo sforzo diretto al recupero di gettito, non deve mettere in secondo piano l’urgenza di ridurre la pressione fiscale, nel senso che tutte le varie forme di contrasto all’evasione e accertamento dei redditi, sempre più mirate e sofisticate, predisposte dall’amministrazione devono anche tradursi in una restituzione fiscale ai cittadini/contribuenti, sia in termini di prelievo diretto (cioè sui redditi), sia in termini di carico contributivo. Questa, infatti, appare come l’unica strada percorribile per liberare le risorse necessarie a rimettere in moto il meccanismo della crescita e far 51,8 49,6 47,7 47,5 47 45,8 42,5 40,6 39,3 35,8 31,7 31,4 26,8 24,7 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 ITA DEN BEL FRA SWE AUT NOR UK NED SPA CAN IRE USA MEX Pressione fiscale effettiva
  • 19. 18 tornare il nostro paese su un sentiero di sviluppo stabile e duraturo, in un quadro di stabilità finanziaria e di equilibrato controllo dei conti pubblici (“Fiscalità ed economia sommersa”, Confcommercio, Luglio 2013). 3. L’EVASIONE FISCALE “Nessuno è patriottico quando si tratta di pagare le tasse.” George Orwell. 3.1 Cosa significa evadere le tasse Per evasione fiscale si intende qualsiasi comportamento o insieme di comportamenti attivi o omissivi da cui derivano, per volontà consapevole di chi li adotta, valori economici dell’imposta dovuta inferiori a quelli previsti dal sistema fiscale. Fondamentale è l’aggettivo “consapevole”, in quanto accade spesso che vengano pagate imposte in misura inferiore per errore; in tal caso non si può parlare di evasione. Chi esercita un’attività economica può evadere il Fisco in due modi; prima di tutto, occultando in tutto o in parte i ricavi e omettendo di emettere i relativi documenti fiscali quali scontrini, ricevute e fatture, dando luce, in tal modo, a sottodichiarazione dei ricavi o del fatturato. Ma l’evasione delle imposte sui redditi e sulla produzione è possibile anche dichiarando costi sostanzialmente o formalmente inesistenti, cioè che non sono mai stati sostenuti o che lo sono stati, ma non hanno niente a che vedere con l’attività economica, portando ad una sovra dichiarazione dei costi. L’evasione di un lavoratore dipendente si realizza, invece, con modalità differenti. Infatti in Italia, come in molti altri Paesi, le imposte dovute sul reddito percepito dal succitato lavoratore, sono trattenute alla fonte dal datore di lavoro, che agisce come sostituto d’imposta; dunque, il reddito può essere evaso solo se il datore di lavoro non lo comunica in tutto o in parte al Fisco. Non va dimenticato che un’altra modalità di evasione di tale reddito si ha quando il datore di lavoro non dichiara l’esistenza del rapporto lavorativo, così da non pagare contributi, previdenziali e sociali, e IRAP, dando origine al cosiddetto lavoro nero. Qualcosa di simile accade per altre categorie di redditi, tipicamente quelli ottenuti dall’impiego di capitali, che subiscono un’imposizione alla fonte, cioè al momento della loro erogazione, da parte dei sostituti d’imposta, quali banche, assicurazioni e società finanziarie. È quindi evidente che l’evasione dei redditi derivante da attività economiche si concretizza per desiderio del contribuente, che esso sia imprenditore, professionista o società, a suo proprio vantaggio, mentre l’evasione di un lavoratore dipendente deriva dalla volontà del sostituto d’imposta, che è colui che, eventualmente, ne trarrebbe beneficio economico. D’altra parte va fatta qualche precisazione sull’evasione dei redditi da attività economica, descritta in modo non del tutto corretto, in quanto il comportamento evasivo può essere concordato tra contribuente e acquirente del bene o servizio. L’esempio più lampante e frequente è quello dell’ applicazione dell’ Imposta sul Valore Aggiunto, che è commisurata al prezzo pagato, da chi vende il bene o fornisce la prestazione; la mancata emissione dello scontrino o della ricevuta avvantaggia entrambe le parti coinvolte : l’imprenditore o
  • 20. 19 professionista evade le imposte sul reddito, mentre il compratore evade l’IVA (“L’evasione fiscale”, Alessandro Santoro). 3.1.2 L’elusione Eludere una norma significa raggirarla, cioè cercare di evitare di porre in essere il presupposto imponibile, realizzandone una fattispecie diversa che ha gli stessi effetti dal punto di vista sostanziale ed economico. Tale comportamento si interpone tra il risparmio lecito d’imposta, ovvero consentito dall’ordinamento fiscale, come quello derivante dall’assunzione di personale in Regioni economicamente svantaggiate, e la vera e propria evasione, che si ha quando si realizza il presupposto imponibile e non lo si dichiara al Fisco. Nel nostro ordinamento non esiste una norma antielusiva generale, infatti tutto ciò che, dal punto di vista fiscale, non è espressamente proibito, viene attuato da parte dei contribuenti. La Cassazione, organo dal potere giurisdizionale e non legislativo, ha, però, emanato il “Principio dell’abuso del diritto”, che consiste nel vietare tutti quei negozi posti in essere dal contribuente senza valide ragioni economiche, volte a aggirare norme fiscali al fine di trarre vantaggi di carattere tributario. Essendo impossibile interpretare tutti gli atti che ogni giorno vengono emessi nel nostro Paese, per verificare la vera volontà delle parti contraenti, a causa della loro immensa quantità, sarebbe opportuno che le norme fiscali siano più concrete e concise, con, quindi, un minor “margine di aggiramento” delle stesse. La specificità delle regole del Fisco, rende talvolta particolarmente difficile identificare il confine tra l’evasione e il lecito risparmio fiscale, portando a controversie dispendiose e complesse, che fanno la fortuna di avvocati e consulenti e non contribuiscono ad aumentare la certezza del diritto tributario italiano (“L’evasione fiscale”, Alessandro Santoro). 3.2 L’evasione in Italia Come visto nel capitolo precedente, l’Italia è un Paese con un’altissima percentuale di economia sommersa rispetto al PIL, circa il 17%. Altre stime, di fonte accademica, riportano valori ancora più elevati, tra il 25% ed il 30%, ponendoci ai primi posti, in Europa, di questa poco virtuosa classifica. Per quanto impressionanti, queste cifre hanno un significato molto relativo, perché vanno collocate nel tempo e nello spazio. Più che la stima dell’evasione in un dato anno, è importante capire se, in un arco di tempo sufficientemente lungo, l’evasione risulti in aumento o in diminuzione, e per quali ragioni. Per collocamento nello spazio, si intende, da un lato la disgregazione del dato nazionale nella stima dell’evasione territoriale, particolarmente importante in un Paese fortemente differenziato come il nostro, dall’altro il confronto del dato italiano con quello dei Paesi europei (“L’evasione fiscale”, Alessandro Santoro). I dati sull’evasione fiscale hanno ormai una storia di quasi trent’anni e manca una fonte informativa unica che copra interamente questo periodo; a questa mancanza ha ovviato l’Europa, costringendo tutti i paesi a tenere conto nelle proprie statistiche dell’economia sommersa, come visto nel capitolo 2, che è stretta parente dell’evasione, anche se i due concetti non coincidono perfettamente.
  • 21. 20 I primi numeri forniti sull’evasione fiscale italiana sono stati elaborati da due giovani studiosi che hanno avuto, nella loro carriera, coinvolgimento nel panorama politico nazionale, Vincenzo Visco e Giuseppe Vitaletti. Entrambi hanno dichiarato che, già dalla fine degli anni Settanta, una quota compresa tra il 15% ed il 20% dei redditi non fosse dichiarata al Fisco italiano. Per il decennio successivo, secondo le fonti disponibili, per lo più accademiche, l’evasione tende ad aumentare, trovando nelle figure dei professionisti e degli imprenditori individuali i maggiori evasori italiani, seguiti dalle società e dai lavoratori dipendenti. Uno sguardo più completo è stato fornito dall’Agenzia delle Entrate, che ha ricostruito l’andamento dell’evasione dell’IVA tra il 1982 ed il 2002 e dell’IRAP tra il 1998 ed il 2002. Il primo studio è particolarmente rilevante, in quanto l’Imposta sul Valore Aggiunto deve essere pagata per la quasi totalità degli scambi di beni e servizi che avvengono nel nostro Paese, nonché per le importazioni. I dati appaiono diversi rispetto a quelli enunciati precedentemente, infatti, nonostante l’evasione dell’IVA si mantenga a livelli elevati per l’intero ventennio, mediamente vicina al 20%, sembrerebbe in leggero calo negli anni Ottanta rispetto alla decade precedente. Il secondo elaborato permette di visualizzare l’intensità dell’evasione dell’IRAP, suddivisa per Regioni, riassunta nella tabella sottostante. Tabella 3 : Evasione IRAP 1998-2002 Regioni Intensità dell’evasione IRAP, in valore percentuale (base imponibile evasa/base dichiarata) Lombardia 13,04 Emilia Romagna 22,05 Veneto 22,26 Lazio 26,05 Friuli Venezia Giulia 28,22 Valle d’Aosta 28,97 Trentino Alto Adige 30,17 Piemonte 30,53 Abruzzo 33,11 Toscana 33,67 Marche 33,95 Umbria 44,51 Basilicata 49,75 Liguria 50,29
  • 22. 21 Regioni Intensità dell’evasione IRAP, in valore percentuale (base imponibile evasa/base dichiarata) Molise 54,61 Sardegna 54,71 Campania 60,55 Puglia 60,65 Sicilia 65,89 Calabria 93,89 Fonte: “L’evasione Fiscale”, Alessandro Santoro. I risultati sono piuttosto chiari: l’intensità dell’evasione cresce passando da Nord a Sud, con le eccezioni del Lazio e della Liguria; spicca il dato ella Calabria, dove la base imponibile evasa sarebbe pressoché uguale a quella dichiarata. 3.2.1 Giustificare l’evasione è legale? Il 24 ottobre 2013 è avvenuto un fatto al quale, a mio avviso, non è stato dato il giusto peso; un giudice del tribunale di Milano ha assolto un imprenditore milanese, accusato di aver evaso 180.000 euro di IVA, giustificando il gesto perché impossibilitato a pagare a causa della crisi che sta colpendo il nostro Paese, accogliendo così la tesi della difesa, la quale sosteneva che l’imputato «non aveva versato all'erario l'imposta, a causa della difficile situazione economica dell'impresa». Secondo il giudice, come già detto, «il fatto non costituisce reato» perché, come sostenuto dalla difesa, mancava la «volontà di omettere il versamento». Sentenza di un certo spessore, che fa capire che anche le alte cariche, in questo caso giurisdizionali, siano sensibili al fatto che l’evasione non sia sempre questione di “furbizia” o mancanza di rispetto verso il Fisco e gli altri contribuenti, ma possa essere dettata anche dall’eccessivo peso delle imposte stesse, dell’intero sistema tributario, che tende a prosciugare i piccoli imprenditori, che costituiscono la categoria più sensibile all’aumento delle imposte. 3.3 Tentativi di repressione dell’evasione Di fronte ad un evasione di massa è necessario utilizzare le informazioni che si hanno sui comportamenti del singolo contribuente per stabilire quale sia la probabilità che stia evadendo. Questa non è una prerogativa solo del sistema fiscale italiano, perché simili metodi statistici per la selezione dei contribuenti che più probabilmente evadono, e a cui, quindi, deve essere destinata un’attenzione particolare esiste, in tutti i Paesi avanzati. Ci è voluto del tempo in Italia per passare dai controlli a sorteggio, basati sulla pura casualità, a quelli fondati su campioni statisticamente significativi.
  • 23. 22 Nel 1989 si è pensato di applicare dei coefficienti presuntivi per calcolare un livello probabile di ricavi da parte del contribuente sulla base di alcune sue caratteristiche, quali dimensione e localizzazione dell’attività economica in questione ed il settore nella quale essa si svolge. Tre anni dopo, nel 1992, si è materializzata la minimum tax, basata sull’assunto secondo cui gli imprenditori individuali e gli artigiani non potessero dichiarare un reddito inferiore al cosiddetto “contributo diretto lavorativo”, stabilito per ogni settore e tipo di attività; nel caso il reddito dichiarato dal professionista o dall’imprenditore fosse risultato inferiore a tale soglia, egli si sarebbe trovato costretto a pagare, se richiesto espressamente dal Fisco tramite una cartella esattoriale, le imposte sulla differenza (“L’evasione fiscale”, Alessandro Santoro). La vita della minimum tax, a causa delle proteste di migliaia di contribuenti e degli scontri sul tema dell’applicabilità della stessa tra sindacati, ministri e politici, termina nel 1994, con la sua abolizione da parte del Governo Berlusconi. Gli anni successivi sono serviti al Governo italiano per elaborare più sofisticati metodi di determinazione dei redditi (nel caso d’esercizio d’impresa) o di compensi (per quanto riguarda i liberi professionisti) minimi e normali, congrui con l’attività svolta. Ogni singola attività viene catalogata in cosiddetti cluster, dei gruppi omogenei di appartenenza, differenziati per tipologia, localizzazione e altre particolari caratteristiche, come la dimensione ed il numero di dipendenti. Se un contribuente avesse dichiarato un reddito inferiore a quello congruo normale, il Fisco avrebbe il potere di tassare la differenza (con aliquote IRPEF o IRES, a seconda dei casi), ma trattandosi di una presunzione relativa l’imprenditore o professionista avrebbe il diritto di poter manifestare e giustificare i motivi per cui il reddito da egli ottenuto sia inferiore rispetto a quello medio o minimo stabilito. Il Redditometro è un altro meccanismo matematico-statistico molto complesso, basato su una serie interminabile di voci, oltre cento, che ha le stesse funzioni e modalità di esecuzione degli studi di settore, ma viene applicato ai redditi delle persone fisiche. 3.4 I numeri d’Italia ed Europa È difficile trovare dati più o meno attendibili e paragonabili tra l’evasione fiscale italiana ed europea a causa della complessità di tale calcolo. Il commercialista ed economista inglese Richard Murphy, titolare del blog “Tax Research UK”, ha pubblicato sul sito “Socialists and Democrats” un rapporto molto interessante dal titolo “Closing the European Tax Gap”. Esso si riferisce alla situazione economica europea del 2009, stimando, per ogni Stato, Prodotto Interno Lordo, economia sommersa ed imposte evase non incassate riferite al sommerso stesso, come sintetizzato nella tabella sottostante.
  • 24. 23 Tabella 4 : Imposte evase in Italia ed Europa nel 2009 Paese PIL (milioni di €) Economia sommersa (milioni di €) Rapporto Sommerso/PIL (%) Imposte evase (milioni di €) AUT 284.000 27.548 9,7 11.763 BEL 353.000 77.307 21,9 33.629 BUL 36.000 12.708 35,3 3.673 CYP 17.000 4.760 28,0 1.671 CZE 145.000 26.680 18,4 9.205 DEN 234.000 41.418 17,7 19.922 EST 15.000 4.680 31,2 1.680 FIN 180.000 31.860 17,7 13.732 FRA 1.933.000 289.950 15,0 120.619 GER 2.499.000 399.840 16,0 158.736 GRE 230.000 63.250 27,5 19.165 HUN 98.000 23.912 24,4 9.445 IRE 156.000 24.648 15,8 6.951 ITA 1.549.000 418.230 27,0 180.257 LAT 18.000 5.256 29,2 1.398 LIT 27.000 8.640 32,0 2.532 LUX 42.000 4.074 9,7 1.511 MAL 6.200 1.686 27,2 577 NED 591.000 78.012 13,2 29.801 POL 354.000 96.288 27,2 30.680 POR 173.000 39.790 23,0 12.335 ROM 122.000 39.772 32,6 10.738 SVK 66.000 11.946 18,1 3.440 SLO 36.000 9.432 26,2 3.546 SPA 1.063.000 239.175 22,5 72.709 SWE 347.000 65.236 18,8 30.596
  • 25. 24 UK 1.697.000 212.125 12,5 74.032 Totale(1)(2)(4) o Media(3) 12.271.200 (1) 2.258.223 (2) 22,1 (3) 864.282 (4) Fonte: “Closing the European Tax Gap”, Richard Murphy. Il dato per il nostro Paese era, ed è tuttora, a dir poco allarmante. Nel 2009 l’Italia era prima in Europa per quantità di sommerso, con oltre 418 miliardi di euro, pari il 27% del PIL nostrano. Tale percentuale non era la più alta europea, in quanto Paesi, di minor rilevanza economica, come Bulgaria, Estonia Lituania e Romania si aggiravano sopra al 30%, ma nettamente la maggiore trai Paesi più sviluppati, come Francia, Germania, Gran Bretagna e gli Stati Scandinavi. In totale, in Europa, si evadevano circa 864 miliardi di euro di imposte, di cui 180 solo in Italia, ovvero più di un quinto dell’intero Continente; tale dato risultava il più alto anche a causa dell’elevatissima pressione fiscale effettiva nel nostro Paese, come mostrato nei Grafici precedenti e dimostra una volta di più che esiste una relazione positiva tra l’innalzamento della pressione fiscale e la conseguente evasione. Ciò significa che, mediamente, un evasore europeo su cinque era italiano? Generalizzare i dati in questo modo non è assolutamente corretto, ma sicuramente si può affermare che il vizio di evadere da noi è più diffuso che negli altri Paesi. Colpa di un sistema tributario che, come visto, tende ad innalzare la pressione sui contribuenti a livelli esagerati, ma anche della mentalità di un popolo poco “patriottica” dove il benessere personale viene sempre posto prima di quello collettivo e dove i politici, rappresentanti dei cittadini stessi, non sono i primi a dare l’esempio, essendo continuamente coinvolti in scandali, anche fiscali, e titolari di stipendi e pensioni altissimi che non sembrano mai in via di riduzione. 3.5 Esistono rimedi all’evasione? La legge 516/1982, più famosa come “legge sulle manette agli evasori”, nacque come una risposta severa al fenomeno dell’evasione che stava prendendo piede in Italia, coinvolgendo anche personaggi famosi del mondo dello spettacolo, politico, industriale e sportivo, tutti trascritti nel “libro rosso” dell’allora Ministro delle Finanze, Reviglio, che avevano dichiarato redditi inferiori rispetto a quelli effettivamente conseguiti. La legge prevedeva ben diciotto fattispecie incriminanti, descritte in modo estremamente dettagliato, con previsioni di pena elevatissime, ma risultò inservibile. Considerata da molti incostituzionale, era di una tale vastità da essere quasi inapplicabile, in quanto la pressoché totalità delle violazioni condotte a processo erano riferibili a comportamenti dallo scarsissimo allarme sociale. Dopo poco tempo si è iniziato a riflettere a proposito di eventuali sue revisioni, che avvennero effettivamente con la legge 154/1991 e con il d.lgs. 74/2000, i quali non ridussero il livello delle sanzioni. A fine anni ’80 ed inizio anni ’90 nacque il concordato, ovvero una sorta di accordo stabilito tra l’amministrazione finanziaria ed il contribuente, che la stessa amministrazione ritiene essere un potenziale evasore, in quanto non sia risultato in regola con parametri ben stabiliti, di fatto i precursori degli studi di settore cui si è accennato in precedenza.
  • 26. 25 Nella seconda metà degli anni ’90 si puntò alla definizione agevolata delle controversie fiscali, ovvero all’applicazione, da parte dell’amministrazione finanziaria, di uno sconto sulla sanzione applicata al contribuente per non avere dichiarato parte dei propri redditi, nel caso egli si ritenga disposto a saldare in tempi brevi la pena pecuniaria, così da evitare controversie con il Fisco. Nei primi anni Duemila l’attenzione si è rivolta alle nuove modalità di evasione internazionale, attuate per lo più attraverso l’esportazione di capitali nei paradisi fiscali; sono stati quindi introdotti i cosiddetti scudi fiscali che consentivano di rimpatriare, o di regolarizzare senza il rimpatrio, capitali detenuti all’estero conservando l’anonimato e acquisendo, nel contempo, una protezione assoluta nei confronti di eventuali future procedure di accertamento e di contestazione di reati fiscali e societari. Se un incallito evasore sia a conoscenza che, per quanto severe siano le sanzioni previste dalla legge, queste potranno essere evitate pagando somme risibili e ottenendo il perdono e la cancellazione di quanto dovuto, egli non farà altro che continuare ad evadere ed aspettare la prossima sanatoria. Risulta, dunque, che tali provvedimenti di abbattimento delle sanzioni, riducano la loro capacità di prevenire le future evasioni. Intensificare i controlli fiscali potrebbe essere una buonissima soluzione all’evasione, ma è ovvio che dal momento in cui si passi ad un sistema di tassazione di massa la percentuale complessiva dei controlli stessi non potrà essere particolarmente elevata in quanto l’aumentarne di molto il numero comporterebbe costi maggiori dei benefici. È per questa ragione che, nella maggior parte dei Paesi, la quota dei controlli risulti, di norma, piuttosto bassa, attorno all’ 1-2% (“L’evasione fiscale”, Alessandro Santoro). All’Italia è da riconoscere un rafforzamento dei controlli e degli accertamenti, che ha portato, negli ultimi anni, diversi miliardi di euro nelle casse dello Stato, sottraendoli agli evasori (13,1 miliardi nel 2013, secondo Attilio Befera, direttore dell’Agenzia delle Entrate). Una spiegazione ulteriore all’evasione, quantomeno in Italia, potrebbe essere il livello troppo elevato delle aliquote. L’idea che la riduzione delle imposte possa portare benefici al bilancio pubblico non è nuova; infatti, negli anni Ottanta, i conservatori Americani, in particolare Ronald Reagan, sostenevano che riducendo le imposte il gettito fiscale sarebbe aumentato perché i contribuenti più ricchi sarebbero stati incentivati a produrre di più e, avendo più disponibilità economiche, i normali cittadini avrebbero incrementato i consumi, rinvigorendo l’economia. Effettivamente la produzione industriale e l’occupazione Americana aumentarono, così come, però, il debito pubblico, anche se non è tuttora chiaro se la causa di tale crescita sia da imputare alla massiccia riduzione delle imposte che avvenne all’epoca. Il fatto è che la teoria economica non è in grado di stabilire con chiarezza l’effetto atteso di una riduzione delle imposte, visto che non è detto che l’evasione diminuisca a seguito di una riduzione delle aliquote, ma, come detto, può essere il viatico per una ripresa economica, basata sull’aumentare dei consumi dei cittadini, derivante dalla loro maggiore ricchezza. Il “vero problema”, comunque, anche se paradossale, rimane il denaro circolante, in quanto i pagamenti effettuati tramite carte di credito o prepagate e bonifici bancari, sono completamente riscontrabili. Visto che per una serie innumerevole di ragioni, risulta impossibile eliminare il denaro liquido, a mio avviso sarebbe opportuno abbassare ulteriormente il limite di 1000 euro per i pagamenti in contanti, portandolo, almeno, a 500 euro.
  • 27. 26 BIBLIOGRAFIA Alesina, A., Mare, M., & Monorchio, A. (1996). Evasione e debito. La Finanza Pubblica Italiana dopo la svolta del 1992.. doi:10.13140/2.1.4160.3201. Arrigo, U., & Di Foggia, G. (2012). Pubblica amministrazione. In C. Stagnaro (Ed.), Indice delle liberalizzazioni (pp. 271–283). Torino: IBL Libri. Chiarini, B., & Marzano, E. (2013). Evasione fiscale e sommerso economico in Italia: fatti stilizzati, differenze tra periodi e puzzles. Moneta e Credito, 60 (239). Commissione Europea (2014). Taxation and costums. Ultimo accesso, luglio 2014 da: http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/gen_info/economic_analysis/tax_structures/article_6047_e n.htm, Commissione Europea, Taxation and Costums Union. Confcommercio, (2013). Fiscalità ed economia sommersa. ISTAT, (2010). La misura dell’economia sommersa secondo le statistiche ufficiali. Murphy, R. (2012). Closing the European Tax Gap. A report for Group of the Progressive Alliance of Socialists & Democrats in the European Parliament”. Tax Research UK. Santoro, A. (2010). L’evasione fiscale.