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CAMERA DEI DEPUTATI N. 2208
—
DISEGNO DI LEGGE
PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(RENZI)
E DAL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
(POLETTI)
Conversione in legge del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, recante
disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell’occupazione e per la
semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese
Presentato il 20 marzo 2014
ONOREVOLI DEPUTATI ! — Il presente de-
creto-legge, che si compone di due capi e
di sei articoli, contiene disposizioni urgenti
volte a favorire il rilancio dell’occupazione
e la semplificazione degli adempimenti a
carico delle imprese. In questa prospettiva
vengono proposti interventi di semplifica-
zione per specifiche tipologie contrattuali
di lavoro (il contratto a termine e quello
di apprendistato), per renderle più coe-
renti con le attuali esigenze del contesto
occupazionale e produttivo, nazionale e
internazionale. Sono inoltre introdotte di-
sposizioni per aggiornare le procedure
finalizzate all’incontro tra domanda e of-
ferta di lavoro, per realizzare la « smate-
rializzazione » del Documento unico di
regolarità contributiva (DURC), nonché
per individuare ulteriori criteri per il ri-
conoscimento della riduzione contributiva
in favore dei datori di lavoro che stipulano
contratti di solidarietà che prevedono la
riduzione dell’orario di lavoro e per in-
crementare le risorse finanziarie destinate
alla medesima finalità.
Il capo I reca disposizioni in materia di
contratto di lavoro a termine e di appren-
distato.
In particolare, l’articolo 1 contiene di-
sposizioni in materia di contratto di lavoro
a termine, con l’obiettivo di facilitare il
ricorso a tale tipologia contrattuale. In
primo luogo, si prevede che il numero
complessivo dei rapporti di lavoro a ter-
mine costituiti da ciascun datore di lavoro
non può eccedere il limite del 20 per cento
Atti Parlamentari — 1 — Camera dei Deputati
XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
dell’organico complessivo presente nella
stessa azienda, ad eccezione delle imprese
che occupano fino a cinque dipendenti,
per le quali è sempre possibile stipulare
un contratto di lavoro a tempo determi-
nato. Il decreto fa comunque salvo quanto
disposto dall’articolo 10, comma 7, del
decreto legislativo n. 368 del 2001, che, da
un lato, lascia alla contrattazione collettiva
la possibilità di modificare tale limite
quantitativo e, dall’altro, tiene conto delle
esigenze connesse alle sostituzioni e alla
stagionalità.
Inoltre viene elevata da dodici a tren-
tasei mesi la durata del rapporto di lavoro
a tempo determinato, per il quale non è
richiesto il requisito della cosiddetta « cau-
salità », consentendo in tal modo al datore
di lavoro di poter instaurare sempre rap-
porti di lavoro a tempo determinato senza
causale, anche nell’ambito di un contratto
di somministrazione a tempo determinato,
nel limite di durata massima di trentasei
mesi. Viene così superata la precedente
disciplina che limitava tale possibilità solo
al primo rapporto di lavoro a tempo
determinato.
Si prevede, inoltre, che l’apposizione
del termine è priva di effetto se non
risulta, direttamente o indirettamente, da
atto scritto. Si prevede, infine, la possibi-
lità di prorogare fino a un massimo di otto
volte il contratto a tempo determinato
entro il limite dei tre anni, sempre che si
riferisca alla stessa attività lavorativa.
L’articolo 2 contiene disposizioni in
materia di contratto di apprendistato al
fine di semplificarne in parte la disciplina.
In particolare viene previsto il ricorso alla
forma scritta solo per il contratto e per il
patto di prova (e non anche per il relativo
piano formativo individuale, come previsto
dall’attuale disciplina). Inoltre si provvede
all’eliminazione delle attuali previsioni se-
condo cui l’assunzione di nuovi apprendi-
sti è necessariamente condizionata alla
conferma in servizio di precedenti appren-
disti al termine del percorso formativo.
Lo stesso articolo 2 prevede che la
retribuzione dell’apprendista, per il con-
tratto di apprendistato per la qualifica e
per il diploma professionale (per l’assol-
vimento del diritto-dovere di istruzione e
formazione), debba fare riferimento, per
intero, alle ore di lavoro effettivamente
prestate e al 35 per cento del relativo
monte ore complessivo di formazione,
fatta salva l’autonomia della contratta-
zione collettiva.
Infine, viene eliminato l’obbligo a ca-
rico del datore di lavoro di integrare la
formazione di tipo professionalizzante e di
mestiere con l’offerta formativa pubblica,
sostituendo pertanto l’obbligo in capo al
datore di lavoro con un elemento di di-
screzionalità.
Il capo II reca misure di semplifica-
zione in materia di servizi per il lavoro e
di verifica della regolarità contributiva.
In particolare, con le disposizioni di cui
all’articolo 3 si intende garantire la parità
di trattamento delle persone in cerca di
occupazione in uno degli Stati membri
dell’Unione europea, indipendentemente
dal loro luogo di residenza ai sensi del
regolamento (CE) n. 883/2004 del Parla-
mento europeo e del Consiglio, del 29
aprile 2004. In secondo luogo, si provvede
a eliminare il domicilio quale requisito per
usufruire delle azioni di politica attiva da
parte dei servizi per l’impiego competenti.
Entrambe le citate disposizioni concor-
rono a rendere immediatamente operativa
la Garanzia per i giovani la quale, per la
fruizione dei relativi percorsi, stabilisce
che siano individuati, come requisiti fon-
damentali, la residenza e la contendibilità
del soggetto, consentendo quindi al gio-
vane in cerca di occupazione di rivolgersi
a un servizio per l’impiego indipendente-
mente dall’ambito territoriale di residenza.
Con l’articolo 4 si introduce un signi-
ficativo intervento di semplificazione ri-
guardante la cosiddetta « smaterializza-
zione » del DURC attraverso il supera-
mento dell’attuale sistema che impone ri-
petuti adempimenti amministrativi alle
imprese. Tale misura rimette a un decreto
ministeriale, da emanare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto-legge, l’individuazione
delle specifiche tecniche necessarie a dare
pieno e regolare avvio alla procedura. È
infine previsto che all’attuazione delle sud-
Atti Parlamentari — 2 — Camera dei Deputati — 2208
XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
dette disposizioni, le amministrazioni
provvedono con le risorse umane, stru-
mentali e finanziarie disponibili a legisla-
zione vigente e senza nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.
Infine, l’articolo 5 introduce la possi-
bilità di stabilire, con decreto del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, da
adottare di concerto con il Ministro del-
l’economia e delle finanze, criteri per
l’individuazione dei datori di lavoro bene-
ficiari delle misure previste in caso di
ricorso al contratto di solidarietà. Inoltre,
in considerazione dell’attuale crisi occu-
pazionale, il medesimo articolo provvede a
incrementare le risorse finanziarie desti-
nate a tale finalità a decorrere dall’anno
2014.
L’articolo 6 reca la consueta formula di
entrata in vigore.
Atti Parlamentari — 3 — Camera dei Deputati — 2208
XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
RELAZIONE TECNICA
(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
e successive modificazioni).
Le disposizioni di cui al presente decreto-legge non comportano
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto trattasi di
norme finalizzate alla semplificazione di specifiche tipologie contrat-
tuali di lavoro (il contratto a termine e quello di apprendistato), in
modo tale da renderli più coerenti con le attuali esigenze del contesto
occupazionale e produttivo (nazionale e internazionale) nonché di
disposizioni finalizzate a rendere immediatamente operativa la Ga-
ranzia per i giovani, a eliminare alcuni adempimenti amministrativi
a carico del datore di lavoro in materia di DURC e a stabilire criteri
per l’individuazione dei datori di lavoro beneficiari delle misure
previste in caso di ricorso al contratto di solidarietà.
In particolare, le disposizioni di cui all’articolo 1 e all’articolo 2,
in materia di contratto di lavoro a termine e di contratto di
apprendistato, non sono suscettibili di determinare maggiori oneri
ovvero maggiori costi per la finanza pubblica, atteso comunque il
permanere dei limiti assunzionali in materia di contratti agevolati
(apprendistato) previsti dalla normativa vigente (articolo 2, comma 3,
del testo unico dell’apprendistato, di cui al decreto legislativo n. 167
del 2011).
L’articolo 3 introduce modifiche all’attuale procedura in materia
di requisiti e di modalità operative attraverso cui si realizza l’incontro
tra domanda e offerta di lavoro. Tali modifiche non comportano nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica.
La disposizione di cui all’articolo 4 introduce un significativo
intervento di semplificazione riguardante la cosiddetta « smaterializ-
zazione » del DURC attraverso il superamento dell’attuale sistema che
impone ripetuti adempimenti formali alle imprese, pertanto non
determinerà nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Difatti le
modalità attraverso le quali si attueranno le misure per la cosiddetta
smaterializzazione del DURC dovranno attenersi al principio in base
al quale le amministrazioni competenti devono provvedere a tali
adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie dispo-
nibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica.
Occorre altresì considerare che, nell’ambito delle amministrazioni
maggiormente coinvolte (Istituto nazionale della previdenza sociale e
Istituto nazionale per le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro)
l’introduzione di modalità telematiche determinerà una notevole
semplificazione delle procedure e degli adempimenti di competenza
delle strutture attualmente interessate, che potrà portare a significativi
risparmi di spesa per i citati Istituti. Inoltre occorre considerare che
il decreto ministeriale previsto al comma 2 è volto alla ricognizione
puntuale di informazioni già acquisite dagli enti per i fini istituzionali
propri degli stessi. La messa a disposizione delle predette informazioni
Atti Parlamentari — 4 — Camera dei Deputati — 2208
XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
avverrà attraverso canali di cooperazione applicativa che andranno ad
arricchire i sistemi già in esercizio per finalità analoghe. Questa nuova
funzione, pertanto, non sarà oggetto di nuovi investimenti finanziari
ma potrà essere realizzata nell’alveo dei contratti di assistenza
attualmente vigenti, non determinando in tal modo nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica.
La disposizione di cui all’articolo 5 è volta a stabilire specifici
criteri per l’individuazione dei datori di lavoro beneficiari delle
agevolazioni già previste a legislazione vigente in caso di ricorso al
contratto di solidarietà. Si prevede che ciò possa avvenire nei limiti
delle risorse finanziarie già disponibili. Inoltre l’incremento del limite
di spesa nella misura di 15 milioni di euro, a decorrere dal 2014, non
comporta nuovi oneri per la finanza pubblica in quanto tale somma
grava sulla disponibilità complessiva del Fondo sociale per occupa-
zione e formazione, di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Com’è noto, tale Fondo è alimentato
da risorse autorizzate nel corso degli anni pregressi e annualmente
rifinanziate da specifiche leggi di settore, nonché dalla legge di
stabilità. Attualmente le risorse del Fondo sono destinate al finan-
ziamento di specifici interventi straordinari di politica attiva del
lavoro intesi a sostenere i livelli occupazionali, mentre la quota di
risorse che non risulta destinata a specifici interventi previsti dalla
normativa è utilizzata per il finanziamento degli ammortizzatori in
deroga. Pertanto, l’incremento del limite di spesa previsto determinerà
una conseguente riduzione della disponibilità complessiva per gli
interventi di politica attiva del lavoro, trovando compensazione
strutturale nella compressione di interventi discrezionali a carico del
citato Fondo da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
e nella sussistenza di tali risorse.
Atti Parlamentari — 5 — Camera dei Deputati — 2208
XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
DISEGNO DI LEGGE
__
ART. 1.
1. È convertito in legge il decreto-legge
20 marzo 2014, n. 34, recante disposizioni
urgenti per favorire il rilancio dell’occu-
pazione e per la semplificazione degli
adempimenti a carico delle imprese.
2. La presente legge entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pub-
blicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Atti Parlamentari — 6 — Camera dei Deputati — 2208
XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
Decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 66 del 20 marzo 2014.
Disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell’occupazione e per la
semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare dispo-
sizioni volte a semplificare alcune tipologie contrattuali di lavoro, al
fine di generare nuova occupazione, in particolare giovanile;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di semplificare le
modalità attraverso cui viene favorito l’incontro tra la domanda e
l’offerta di lavoro;
Ritenuta altresì la straordinaria necessità ed urgenza di sempli-
ficare e razionalizzare gli adempimenti a carico delle imprese in
relazione alla verifica della regolarità contributiva;
Ritenuta, in fine, la straordinaria necessità ed urgenza di indi-
viduare ulteriori criteri per il riconoscimento della riduzione contri-
butiva per i datori di lavoro che stipulano contratti di solidarietà che
prevedono la riduzione dell’orario di lavoro, nonché di incrementare
le risorse finanziarie destinate alla medesima finalità;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 12 marzo 2014;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali;
E M A N A
il seguente decreto-legge:
CAPO I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRATTO DI LAVORO
A TERMINE E DI APPRENDISTATO
ARTICOLO 1.
(Semplificazione delle disposizioni in materia di contratto
di lavoro a termine).
1. Al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 1:
1) al comma 1: le parole da « a fronte » a « di lavoro. » sono
sostituite dalle seguenti: « di durata non superiore a trentasei mesi,
Atti Parlamentari — 7 — Camera dei Deputati — 2208
XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
comprensiva di eventuali proroghe, concluso fra un datore di lavoro
o utilizzatore e un lavoratore per lo svolgimento di qualunque tipo di
mansione, sia nella forma del contratto a tempo determinato, sia
nell’ambito di un contratto di somministrazione a tempo determinato
ai sensi del comma 4 dell’articolo 20 del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276. Fatto salvo quanto disposto dall’articolo 10,
comma 7, il numero complessivo di rapporti di lavoro costituiti da
ciascun datore di lavoro ai sensi del presente articolo, non può
eccedere il limite del 20 per cento dell’organico complessivo. Per le
imprese che occupano fino a cinque dipendenti è sempre possibile
stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato. »;
2) il comma 1-bis è abrogato;
3) il comma 2 è sostituito dal seguente: « 2. L’apposizione del
termine di cui al comma 1 è priva di effetto se non risulta,
direttamente o indirettamente, da atto scritto. »;
b) all’articolo 4, comma 1, secondo periodo, le parole da: « la
proroga » fino a: « si riferisca » sono sostituite dalle seguenti: « le
proroghe sono ammesse, fino ad un massimo di otto volte, a
condizione che si riferiscano ».
2. All’articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 10 settembre
2003, n. 276, i primi due periodi sono soppressi e al terzo periodo
dopo le parole: « della somministrazione » sono inserite le seguenti:
« di lavoro ».
ARTICOLO 2.
(Semplificazione delle disposizioni in materia di contratto
di apprendistato).
1. Al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 2:
1) al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente: « a)
forma scritta del contratto e del patto di prova; »;
2) al comma 1, la lettera i) è abrogata;
3) i commi 3-bis e 3-ter sono abrogati;
b) all’articolo 3 è aggiunto, in fine, il seguente comma: « 2-ter.
Fatta salva l’autonomia della contrattazione collettiva, in considera-
zione della componente formativa del contratto di apprendistato per
la qualifica e per il diploma professionale, al lavoratore è riconosciuta
una retribuzione che tenga conto delle ore di lavoro effettivamente
prestate nonché delle ore di formazione nella misura del 35% del
relativo monte ore complessivo. »;
Atti Parlamentari — 8 — Camera dei Deputati — 2208
XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
c) all’articolo 4, al comma 3, le parole: « , è integrata, » sono
sostituite dalle seguenti: « , può essere integrata, ».
2. All’articolo 1 della legge 28 giugno 2012, n. 92, il comma 19 è
abrogato.
CAPO II
MISURE IN MATERIA DI SERVIZI PER IL LAVORO, DI VERIFICA
DELLA REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA E DI CONTRATTI DI SOLI-
DARIETÀ
ARTICOLO 3.
(Elenco anagrafico dei lavoratori).
1. All’articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 7 luglio 2000, n. 442, le parole: « Le persone » sono
sostituite dalle seguenti: « I cittadini italiani, comunitari e stranieri
regolarmente soggiornanti in Italia ».
2. All’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2000,
n. 181, le parole: « nel cui ambito territoriale si trovi il domicilio del
medesimo », sono sostituite con le seguenti: « in qualsiasi ambito
territoriale dello Stato ».
ARTICOLO 4.
(Semplificazioni in materia di documento di regolarità contributiva).
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al
comma 2, chiunque vi abbia interesse verifica con modalità esclusi-
vamente telematiche ed in tempo reale la regolarità contributiva nei
confronti dell’INPS, dell’INAIL e, per le imprese tenute ad applicare
i contratti del settore dell’edilizia, nei confronti delle Casse edili.
L’esito dell’interrogazione ha validità di 120 giorni dalla data di
acquisizione e sostituisce ad ogni effetto il Documento Unico di
Regolarità Contributiva (DURC), ovunque previsto, fatta eccezione per
le ipotesi di esclusione individuate dal decreto di cui al comma 2.
2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e, per i profili
di competenza, con il Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione, sentiti INPS e INAIL, da emanarsi entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono
definiti i requisiti di regolarità, i contenuti e le modalità della verifica
nonché le ipotesi di esclusione di cui al comma 1. Il decreto di cui
al presente comma è ispirato ai seguenti criteri:
a) la verifica della regolarità in tempo reale riguarda i paga-
menti scaduti sino all’ultimo giorno del secondo mese antecedente a
quello in cui la verifica è effettuata, a condizione che sia scaduto
Atti Parlamentari — 9 — Camera dei Deputati — 2208
XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
anche il termine di presentazione delle relative denunce retributive e
comprende anche le posizioni dei lavoratori con contratto di colla-
borazione coordinata e continuativa anche a progetto che operano
nell’impresa;
b) la verifica avviene tramite un’unica interrogazione negli
archivi dell’INPS, dell’INAIL e delle Casse edili che, anche in
cooperazione applicativa, operano in integrazione e riconoscimento
reciproco, indicando esclusivamente il codice fiscale del soggetto da
verificare;
c) nelle ipotesi di godimento di benefìci normativi e contributivi
sono individuate le tipologie di pregresse irregolarità di natura
previdenziale ed in materia di tutela delle condizioni di lavoro da
considerare ostative alla regolarità, ai sensi dell’articolo 1, comma
1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
3. L’interrogazione eseguita ai sensi del comma 1, assolve all’ob-
bligo di verificare la sussistenza del requisito di ordine generale di cui
all’articolo 38, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163, presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici,
istituita presso l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture, dall’articolo 62-bis del decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82. Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui
al comma 2, sono inoltre abrogate tutte le disposizioni di legge
incompatibili con i contenuti del presente articolo.
4. Il decreto di cui al comma 2 può essere aggiornato annualmente
sulla base delle modifiche normative o della evoluzione dei sistemi
telematici di verifica della regolarità contributiva.
5. All’articolo 31, comma 8-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013,
n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98,
le parole: « in quanto compatibile » sono soppresse.
6. All’attuazione di quanto previsto dal presente articolo, le
amministrazioni provvedono con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica.
ARTICOLO 5.
(Contratti di solidarietà).
1. All’articolo 6 del decreto-legge 1o
ottobre 1996, n. 510, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, dopo
il comma 4 è inserito il seguente: « 4-bis. Con decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’eco-
nomia e delle finanze, sono stabiliti criteri per la individuazione dei
datori di lavoro beneficiari della riduzione contributiva di cui al
comma 4, entro i limiti delle risorse disponibili. Il limite di spesa di
cui all’articolo 3, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e
all’articolo 1, comma 524, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, a
decorrere dall’anno 2014, è pari ad euro 15 milioni annui. ».
Atti Parlamentari — 10 — Camera dei Deputati — 2208
XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
ARTICOLO 6.
(Entrata in vigore).
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addı` 20 marzo 2014.
NAPOLITANO
RENZI, Presidente del Consiglio
dei ministri.
POLETTI, Ministro del lavoro e
delle politiche sociali.
Visto, il Guardasigilli: ORLANDO.
Atti Parlamentari — 11 — Camera dei Deputati — 2208
XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
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Disegno legge c2208

  • 1. CAMERA DEI DEPUTATI N. 2208 — DISEGNO DI LEGGE PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (RENZI) E DAL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI (POLETTI) Conversione in legge del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, recante disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell’occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese Presentato il 20 marzo 2014 ONOREVOLI DEPUTATI ! — Il presente de- creto-legge, che si compone di due capi e di sei articoli, contiene disposizioni urgenti volte a favorire il rilancio dell’occupazione e la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese. In questa prospettiva vengono proposti interventi di semplifica- zione per specifiche tipologie contrattuali di lavoro (il contratto a termine e quello di apprendistato), per renderle più coe- renti con le attuali esigenze del contesto occupazionale e produttivo, nazionale e internazionale. Sono inoltre introdotte di- sposizioni per aggiornare le procedure finalizzate all’incontro tra domanda e of- ferta di lavoro, per realizzare la « smate- rializzazione » del Documento unico di regolarità contributiva (DURC), nonché per individuare ulteriori criteri per il ri- conoscimento della riduzione contributiva in favore dei datori di lavoro che stipulano contratti di solidarietà che prevedono la riduzione dell’orario di lavoro e per in- crementare le risorse finanziarie destinate alla medesima finalità. Il capo I reca disposizioni in materia di contratto di lavoro a termine e di appren- distato. In particolare, l’articolo 1 contiene di- sposizioni in materia di contratto di lavoro a termine, con l’obiettivo di facilitare il ricorso a tale tipologia contrattuale. In primo luogo, si prevede che il numero complessivo dei rapporti di lavoro a ter- mine costituiti da ciascun datore di lavoro non può eccedere il limite del 20 per cento Atti Parlamentari — 1 — Camera dei Deputati XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
  • 2. dell’organico complessivo presente nella stessa azienda, ad eccezione delle imprese che occupano fino a cinque dipendenti, per le quali è sempre possibile stipulare un contratto di lavoro a tempo determi- nato. Il decreto fa comunque salvo quanto disposto dall’articolo 10, comma 7, del decreto legislativo n. 368 del 2001, che, da un lato, lascia alla contrattazione collettiva la possibilità di modificare tale limite quantitativo e, dall’altro, tiene conto delle esigenze connesse alle sostituzioni e alla stagionalità. Inoltre viene elevata da dodici a tren- tasei mesi la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato, per il quale non è richiesto il requisito della cosiddetta « cau- salità », consentendo in tal modo al datore di lavoro di poter instaurare sempre rap- porti di lavoro a tempo determinato senza causale, anche nell’ambito di un contratto di somministrazione a tempo determinato, nel limite di durata massima di trentasei mesi. Viene così superata la precedente disciplina che limitava tale possibilità solo al primo rapporto di lavoro a tempo determinato. Si prevede, inoltre, che l’apposizione del termine è priva di effetto se non risulta, direttamente o indirettamente, da atto scritto. Si prevede, infine, la possibi- lità di prorogare fino a un massimo di otto volte il contratto a tempo determinato entro il limite dei tre anni, sempre che si riferisca alla stessa attività lavorativa. L’articolo 2 contiene disposizioni in materia di contratto di apprendistato al fine di semplificarne in parte la disciplina. In particolare viene previsto il ricorso alla forma scritta solo per il contratto e per il patto di prova (e non anche per il relativo piano formativo individuale, come previsto dall’attuale disciplina). Inoltre si provvede all’eliminazione delle attuali previsioni se- condo cui l’assunzione di nuovi apprendi- sti è necessariamente condizionata alla conferma in servizio di precedenti appren- disti al termine del percorso formativo. Lo stesso articolo 2 prevede che la retribuzione dell’apprendista, per il con- tratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale (per l’assol- vimento del diritto-dovere di istruzione e formazione), debba fare riferimento, per intero, alle ore di lavoro effettivamente prestate e al 35 per cento del relativo monte ore complessivo di formazione, fatta salva l’autonomia della contratta- zione collettiva. Infine, viene eliminato l’obbligo a ca- rico del datore di lavoro di integrare la formazione di tipo professionalizzante e di mestiere con l’offerta formativa pubblica, sostituendo pertanto l’obbligo in capo al datore di lavoro con un elemento di di- screzionalità. Il capo II reca misure di semplifica- zione in materia di servizi per il lavoro e di verifica della regolarità contributiva. In particolare, con le disposizioni di cui all’articolo 3 si intende garantire la parità di trattamento delle persone in cerca di occupazione in uno degli Stati membri dell’Unione europea, indipendentemente dal loro luogo di residenza ai sensi del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parla- mento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004. In secondo luogo, si provvede a eliminare il domicilio quale requisito per usufruire delle azioni di politica attiva da parte dei servizi per l’impiego competenti. Entrambe le citate disposizioni concor- rono a rendere immediatamente operativa la Garanzia per i giovani la quale, per la fruizione dei relativi percorsi, stabilisce che siano individuati, come requisiti fon- damentali, la residenza e la contendibilità del soggetto, consentendo quindi al gio- vane in cerca di occupazione di rivolgersi a un servizio per l’impiego indipendente- mente dall’ambito territoriale di residenza. Con l’articolo 4 si introduce un signi- ficativo intervento di semplificazione ri- guardante la cosiddetta « smaterializza- zione » del DURC attraverso il supera- mento dell’attuale sistema che impone ri- petuti adempimenti amministrativi alle imprese. Tale misura rimette a un decreto ministeriale, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, l’individuazione delle specifiche tecniche necessarie a dare pieno e regolare avvio alla procedura. È infine previsto che all’attuazione delle sud- Atti Parlamentari — 2 — Camera dei Deputati — 2208 XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
  • 3. dette disposizioni, le amministrazioni provvedono con le risorse umane, stru- mentali e finanziarie disponibili a legisla- zione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Infine, l’articolo 5 introduce la possi- bilità di stabilire, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare di concerto con il Ministro del- l’economia e delle finanze, criteri per l’individuazione dei datori di lavoro bene- ficiari delle misure previste in caso di ricorso al contratto di solidarietà. Inoltre, in considerazione dell’attuale crisi occu- pazionale, il medesimo articolo provvede a incrementare le risorse finanziarie desti- nate a tale finalità a decorrere dall’anno 2014. L’articolo 6 reca la consueta formula di entrata in vigore. Atti Parlamentari — 3 — Camera dei Deputati — 2208 XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
  • 4. RELAZIONE TECNICA (Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni). Le disposizioni di cui al presente decreto-legge non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto trattasi di norme finalizzate alla semplificazione di specifiche tipologie contrat- tuali di lavoro (il contratto a termine e quello di apprendistato), in modo tale da renderli più coerenti con le attuali esigenze del contesto occupazionale e produttivo (nazionale e internazionale) nonché di disposizioni finalizzate a rendere immediatamente operativa la Ga- ranzia per i giovani, a eliminare alcuni adempimenti amministrativi a carico del datore di lavoro in materia di DURC e a stabilire criteri per l’individuazione dei datori di lavoro beneficiari delle misure previste in caso di ricorso al contratto di solidarietà. In particolare, le disposizioni di cui all’articolo 1 e all’articolo 2, in materia di contratto di lavoro a termine e di contratto di apprendistato, non sono suscettibili di determinare maggiori oneri ovvero maggiori costi per la finanza pubblica, atteso comunque il permanere dei limiti assunzionali in materia di contratti agevolati (apprendistato) previsti dalla normativa vigente (articolo 2, comma 3, del testo unico dell’apprendistato, di cui al decreto legislativo n. 167 del 2011). L’articolo 3 introduce modifiche all’attuale procedura in materia di requisiti e di modalità operative attraverso cui si realizza l’incontro tra domanda e offerta di lavoro. Tali modifiche non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La disposizione di cui all’articolo 4 introduce un significativo intervento di semplificazione riguardante la cosiddetta « smaterializ- zazione » del DURC attraverso il superamento dell’attuale sistema che impone ripetuti adempimenti formali alle imprese, pertanto non determinerà nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Difatti le modalità attraverso le quali si attueranno le misure per la cosiddetta smaterializzazione del DURC dovranno attenersi al principio in base al quale le amministrazioni competenti devono provvedere a tali adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie dispo- nibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Occorre altresì considerare che, nell’ambito delle amministrazioni maggiormente coinvolte (Istituto nazionale della previdenza sociale e Istituto nazionale per le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro) l’introduzione di modalità telematiche determinerà una notevole semplificazione delle procedure e degli adempimenti di competenza delle strutture attualmente interessate, che potrà portare a significativi risparmi di spesa per i citati Istituti. Inoltre occorre considerare che il decreto ministeriale previsto al comma 2 è volto alla ricognizione puntuale di informazioni già acquisite dagli enti per i fini istituzionali propri degli stessi. La messa a disposizione delle predette informazioni Atti Parlamentari — 4 — Camera dei Deputati — 2208 XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
  • 5. avverrà attraverso canali di cooperazione applicativa che andranno ad arricchire i sistemi già in esercizio per finalità analoghe. Questa nuova funzione, pertanto, non sarà oggetto di nuovi investimenti finanziari ma potrà essere realizzata nell’alveo dei contratti di assistenza attualmente vigenti, non determinando in tal modo nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La disposizione di cui all’articolo 5 è volta a stabilire specifici criteri per l’individuazione dei datori di lavoro beneficiari delle agevolazioni già previste a legislazione vigente in caso di ricorso al contratto di solidarietà. Si prevede che ciò possa avvenire nei limiti delle risorse finanziarie già disponibili. Inoltre l’incremento del limite di spesa nella misura di 15 milioni di euro, a decorrere dal 2014, non comporta nuovi oneri per la finanza pubblica in quanto tale somma grava sulla disponibilità complessiva del Fondo sociale per occupa- zione e formazione, di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Com’è noto, tale Fondo è alimentato da risorse autorizzate nel corso degli anni pregressi e annualmente rifinanziate da specifiche leggi di settore, nonché dalla legge di stabilità. Attualmente le risorse del Fondo sono destinate al finan- ziamento di specifici interventi straordinari di politica attiva del lavoro intesi a sostenere i livelli occupazionali, mentre la quota di risorse che non risulta destinata a specifici interventi previsti dalla normativa è utilizzata per il finanziamento degli ammortizzatori in deroga. Pertanto, l’incremento del limite di spesa previsto determinerà una conseguente riduzione della disponibilità complessiva per gli interventi di politica attiva del lavoro, trovando compensazione strutturale nella compressione di interventi discrezionali a carico del citato Fondo da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e nella sussistenza di tali risorse. Atti Parlamentari — 5 — Camera dei Deputati — 2208 XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
  • 6. DISEGNO DI LEGGE __ ART. 1. 1. È convertito in legge il decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, recante disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell’occu- pazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese. 2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pub- blicazione nella Gazzetta Ufficiale. Atti Parlamentari — 6 — Camera dei Deputati — 2208 XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
  • 7. Decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 20 marzo 2014. Disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell’occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare dispo- sizioni volte a semplificare alcune tipologie contrattuali di lavoro, al fine di generare nuova occupazione, in particolare giovanile; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di semplificare le modalità attraverso cui viene favorito l’incontro tra la domanda e l’offerta di lavoro; Ritenuta altresì la straordinaria necessità ed urgenza di sempli- ficare e razionalizzare gli adempimenti a carico delle imprese in relazione alla verifica della regolarità contributiva; Ritenuta, in fine, la straordinaria necessità ed urgenza di indi- viduare ulteriori criteri per il riconoscimento della riduzione contri- butiva per i datori di lavoro che stipulano contratti di solidarietà che prevedono la riduzione dell’orario di lavoro, nonché di incrementare le risorse finanziarie destinate alla medesima finalità; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 marzo 2014; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali; E M A N A il seguente decreto-legge: CAPO I DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRATTO DI LAVORO A TERMINE E DI APPRENDISTATO ARTICOLO 1. (Semplificazione delle disposizioni in materia di contratto di lavoro a termine). 1. Al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 1: 1) al comma 1: le parole da « a fronte » a « di lavoro. » sono sostituite dalle seguenti: « di durata non superiore a trentasei mesi, Atti Parlamentari — 7 — Camera dei Deputati — 2208 XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
  • 8. comprensiva di eventuali proroghe, concluso fra un datore di lavoro o utilizzatore e un lavoratore per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione, sia nella forma del contratto a tempo determinato, sia nell’ambito di un contratto di somministrazione a tempo determinato ai sensi del comma 4 dell’articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Fatto salvo quanto disposto dall’articolo 10, comma 7, il numero complessivo di rapporti di lavoro costituiti da ciascun datore di lavoro ai sensi del presente articolo, non può eccedere il limite del 20 per cento dell’organico complessivo. Per le imprese che occupano fino a cinque dipendenti è sempre possibile stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato. »; 2) il comma 1-bis è abrogato; 3) il comma 2 è sostituito dal seguente: « 2. L’apposizione del termine di cui al comma 1 è priva di effetto se non risulta, direttamente o indirettamente, da atto scritto. »; b) all’articolo 4, comma 1, secondo periodo, le parole da: « la proroga » fino a: « si riferisca » sono sostituite dalle seguenti: « le proroghe sono ammesse, fino ad un massimo di otto volte, a condizione che si riferiscano ». 2. All’articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, i primi due periodi sono soppressi e al terzo periodo dopo le parole: « della somministrazione » sono inserite le seguenti: « di lavoro ». ARTICOLO 2. (Semplificazione delle disposizioni in materia di contratto di apprendistato). 1. Al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 2: 1) al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente: « a) forma scritta del contratto e del patto di prova; »; 2) al comma 1, la lettera i) è abrogata; 3) i commi 3-bis e 3-ter sono abrogati; b) all’articolo 3 è aggiunto, in fine, il seguente comma: « 2-ter. Fatta salva l’autonomia della contrattazione collettiva, in considera- zione della componente formativa del contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, al lavoratore è riconosciuta una retribuzione che tenga conto delle ore di lavoro effettivamente prestate nonché delle ore di formazione nella misura del 35% del relativo monte ore complessivo. »; Atti Parlamentari — 8 — Camera dei Deputati — 2208 XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
  • 9. c) all’articolo 4, al comma 3, le parole: « , è integrata, » sono sostituite dalle seguenti: « , può essere integrata, ». 2. All’articolo 1 della legge 28 giugno 2012, n. 92, il comma 19 è abrogato. CAPO II MISURE IN MATERIA DI SERVIZI PER IL LAVORO, DI VERIFICA DELLA REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA E DI CONTRATTI DI SOLI- DARIETÀ ARTICOLO 3. (Elenco anagrafico dei lavoratori). 1. All’articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442, le parole: « Le persone » sono sostituite dalle seguenti: « I cittadini italiani, comunitari e stranieri regolarmente soggiornanti in Italia ». 2. All’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, le parole: « nel cui ambito territoriale si trovi il domicilio del medesimo », sono sostituite con le seguenti: « in qualsiasi ambito territoriale dello Stato ». ARTICOLO 4. (Semplificazioni in materia di documento di regolarità contributiva). 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2, chiunque vi abbia interesse verifica con modalità esclusi- vamente telematiche ed in tempo reale la regolarità contributiva nei confronti dell’INPS, dell’INAIL e, per le imprese tenute ad applicare i contratti del settore dell’edilizia, nei confronti delle Casse edili. L’esito dell’interrogazione ha validità di 120 giorni dalla data di acquisizione e sostituisce ad ogni effetto il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), ovunque previsto, fatta eccezione per le ipotesi di esclusione individuate dal decreto di cui al comma 2. 2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e, per i profili di competenza, con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentiti INPS e INAIL, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i requisiti di regolarità, i contenuti e le modalità della verifica nonché le ipotesi di esclusione di cui al comma 1. Il decreto di cui al presente comma è ispirato ai seguenti criteri: a) la verifica della regolarità in tempo reale riguarda i paga- menti scaduti sino all’ultimo giorno del secondo mese antecedente a quello in cui la verifica è effettuata, a condizione che sia scaduto Atti Parlamentari — 9 — Camera dei Deputati — 2208 XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
  • 10. anche il termine di presentazione delle relative denunce retributive e comprende anche le posizioni dei lavoratori con contratto di colla- borazione coordinata e continuativa anche a progetto che operano nell’impresa; b) la verifica avviene tramite un’unica interrogazione negli archivi dell’INPS, dell’INAIL e delle Casse edili che, anche in cooperazione applicativa, operano in integrazione e riconoscimento reciproco, indicando esclusivamente il codice fiscale del soggetto da verificare; c) nelle ipotesi di godimento di benefìci normativi e contributivi sono individuate le tipologie di pregresse irregolarità di natura previdenziale ed in materia di tutela delle condizioni di lavoro da considerare ostative alla regolarità, ai sensi dell’articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 3. L’interrogazione eseguita ai sensi del comma 1, assolve all’ob- bligo di verificare la sussistenza del requisito di ordine generale di cui all’articolo 38, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, istituita presso l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, dall’articolo 62-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2, sono inoltre abrogate tutte le disposizioni di legge incompatibili con i contenuti del presente articolo. 4. Il decreto di cui al comma 2 può essere aggiornato annualmente sulla base delle modifiche normative o della evoluzione dei sistemi telematici di verifica della regolarità contributiva. 5. All’articolo 31, comma 8-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole: « in quanto compatibile » sono soppresse. 6. All’attuazione di quanto previsto dal presente articolo, le amministrazioni provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. ARTICOLO 5. (Contratti di solidarietà). 1. All’articolo 6 del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, con- vertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, dopo il comma 4 è inserito il seguente: « 4-bis. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’eco- nomia e delle finanze, sono stabiliti criteri per la individuazione dei datori di lavoro beneficiari della riduzione contributiva di cui al comma 4, entro i limiti delle risorse disponibili. Il limite di spesa di cui all’articolo 3, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e all’articolo 1, comma 524, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, a decorrere dall’anno 2014, è pari ad euro 15 milioni annui. ». Atti Parlamentari — 10 — Camera dei Deputati — 2208 XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
  • 11. ARTICOLO 6. (Entrata in vigore). 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addı` 20 marzo 2014. NAPOLITANO RENZI, Presidente del Consiglio dei ministri. POLETTI, Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Visto, il Guardasigilli: ORLANDO. Atti Parlamentari — 11 — Camera dei Deputati — 2208 XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI