Seminario TARES: novità e strumenti tecnologici. Matteo Barbero
1. Breve storia del(la) TARES
Dramma buffo con un antefatto, tre atti e (forse) un epilogo
Matteo Barbero
Torino, 19 giugno 2013
2. Antefatto
• Abolizione dell’Ici sulla “prima casa” (D.L. 93/2008).
• Art. 12, comma 1, lett. b), della L. 42/2009 (federalismo fiscale): “(…) le
spese dei comuni relative alle funzioni fondamentali (…) sono
prioritariamente finanziate da una o più delle seguenti fonti: (…) dalla
imposizione immobiliare, con esclusione della tassazione patrimoniale
sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto
passivo secondo quanto previsto dalla legislazione vigente alla data di
entrata in vigore della presente legge in materia di imposta comunale
sugli immobili.”
• Art. 8, comma 2, del D. Lgs. 23/2011: “L'imposta municipale propria ha
per presupposto il possesso di immobili diversi dall'abitazione
principale”.
3. Antefatto
• Con la sentenza n. 238/2009, la Corte costituzionale afferma che la TIA
ha natura tributaria …
• L’art. 14, comma 7, del D. Lgs. 23/2011 dispone che “Sino alla revisione
della disciplina relativa ai prelievi relativi alla gestione dei rifiuti solidi
urbani, continuano ad applicarsi i regolamenti comunali adottati in base
alla normativa concernente la tassa sui rifiuti solidi urbani e la tariffa di
igiene ambientale. Resta ferma la possibilità per i comuni di adottare la
tariffa integrata ambientale”.
• In data 21 ottobre 2011, il Governo presenta uno schema di decreto
correttivo del D. Lgs. 23/2011 che, fra l’altro, prevedeva la soppressione
dei prelievi relativi al servizio di gestione rifiuti e l’istituzione del tributo
Rifiuti e Servizi (RES).
• Tale nuovo tributo era concepito come uno strumento per attrarre in
qualche misura a tassazione l’abitazione principale, rispettando
formalmente il principio, stabilito dalla L. 42/2009 di tenerla al di fuori
del campo di applicazione dell’imposta di natura patrimoniale.
• A tal fine, accanto alla componente relativa al servizio di gestione dei
rifiuti, veniva prevista un’altra componente relativi ai servizi indivisibili
dei comuni.
4. I° atto: il decreto “salva Italia”
• L’art. 14 del D.L. 201/2011 istituisce, a decorrere dal 1° gennaio 2013, in
sostituzione di TARSU, TIA1 e TIA2, il tributo comunale sui rifiuti e sui
servizi (TRES o, come dicevan tutti, TARES) a copertura dei costi
relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati
avviati allo smaltimento e dei costi relativi ai servizi indivisibili dei
comuni.
• Anche se nel frattempo il precedente art. 13 reintroduce (sia pure in via
sperimentale) la tassazione patrimoniale sulla “prima casa, il nuovo
tributo mantiene la sua doppia natura di tassa mirata a coprire il costo del
servizio di gestione dei rifiuti urbani (fatta salva la possibilità di istituire
una tariffa corrispettiva nei comuni che dispongono di sistemi di
misurazione puntuale) e di imposta riferita ai servizi indivisibili resi dai
comuni.
• La relativa disciplina, tuttavia, si discosta in diversi punti da quella
contenuta nello schema di correttivo al D. Lgs. 23/2011.
• È previsto un regolamento statale attuativo (mai emanato).
5. • La L. 228/2012 introduce importati modifiche all’art. 14 del D.L.
201/2011, finalizzate ad ovviare a criticità che avrebbero reso il tributo
ingestibile.
• Il primo correttivo riguarda la base imponibile delle unità immobiliari a
destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano
(categorie A-B-C). Mentre in precedenza il riferimento era alla
superficie catastale, ora si prevede che, in sede di prima applicazione del
tributo, si consideri la superficie calpestabile.
• Per il 2013, inoltre, si prevede che l’importo delle rate è determinato in
acconto, commisurandolo all'importo versato, nell'anno precedente, a
titolo di TARSU, TIA1 o TIA2. Analogamente, per le nuove
occupazioni decorrenti dal 1º gennaio 2013, l'importo delle rate in
acconto è determinato tenendo conto delle tariffe relative a TARSU,
TIA1 o TIA2 applicate da ciascun comune nell'anno precedente.
• Intanto, la scadenza della prima rata è posticipata da aprile a luglio dal
D.L. 1/2013 e i comuni non posso anticiparla ma solo posticiparla
ulteriormente.
II° atto: la legge di stabilità 2013
6. • I comuni possono affidare, fino al 31 dicembre 2013, la gestione del
tributo (o della tariffa corrispettiva) ai soggetti che, alla data del 31
dicembre 2012, svolgono, anche disgiuntamente, il servizio di gestione
dei rifiuti e di accertamento e riscossione della TARSU, della TIA1 o
della TIA2. Si conferma l’obbligo di versamento diretto al comune
(mediante F24 o con bollettino postale ma sempre con le stesse modalità
del F24).
• Analoga disciplina è prevista per il pagamento della maggiorazione
relativa ai servizi indivisibili, che deve essere effettuato in base alla
misura standard, pari a 0,30 euro per metro quadrato, senza applicazione
di sanzioni e interessi, contestualmente al tributo o alla tariffa, alla
scadenza delle prime tre rate. L'eventuale conguaglio riferito
all'incremento della maggiorazione fino a 0,40 euro, invece, è effettuato
al momento del pagamento dell'ultima rata.
II° atto: la legge di stabilità 2013
7. III° atto: il dl “sblocca debiti”
• Per il 2013:
1) la scadenza e il numero delle rate di versamento del tributo sono stabilite
dal comune con propria deliberazione adottata, anche nelle more della
regolamentazione comunale del nuovo tributo, e pubblicata, anche sul
sito web istituzionale, almeno trenta giorni prima della data di
versamento;
2) i comuni possono continuare ad avvalersi per la riscossione del tributo
dei soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti urbani;
3) ai fini del versamento delle prime due rate del tributo, e comunque ad
eccezione dell’ultima rata dello stesso, i comuni possono inviare ai
contribuenti i modelli di pagamento precompilati già predisposti per il
pagamento della TARSU o della TIA1 o della TIA2, ovvero indicare le
altre modalità di pagamento già in uso per gli stessi prelievi. I pagamenti
di cui al periodo precedente, sono scomputati ai fini della determinazione
dell’ultima rata dovuta, a titolo di TARES, per l’anno 2013;
4) la maggiorazione va versata direttamente allo Stato insieme all’ultima
rata (2013) del tributo e i comuni non possono più portarla a 0,40 euro al
mq.
8. Quale epilogo?
• Il D.L. 54/2013 sospende il pagamento dell’acconto sull’IMU su alcune
tipologie di immobili “Nelle more di una complessiva riforma della
disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, ivi compresa
la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.
• Al momento, l’ipotesi più discussa riguarda l’introduzione di una service tax
comunale onnicomprensiva, che dovrebbe inglobare IMU, TARES e (forse)
addizionale I RPEF.
• Tale prospettiva pone almeno due rilevanti criticità, puntualmente evidenziate
dalla COPAFF in una recente audizione parlamentare:
1) il presupposto del tributo si sposterebbe dal possesso all’uso dell’immobile e,
quindi, nel caso di immobili locati l’imposta risulta a carico dell’inquilino con
implicazioni redistributive assai discutibili;
2) l’incorporazione del TARES in un’imposta sull’uso degli immobili, che abbia
a base imponibile il valore o le superfici, non sarebbe compatibile con la
normativa comunitaria (principio “chi inquina paga”).
• In tale contesto, secondo la COPAFF, occorrerebbe limitarsi a sopprimere la
maggiorazione (a forte rischio incostituzionalità), conservando il TARES-
rifiuti.