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La Presentazione dei bilanci
                d’esercizio e consolidati al
                  registro delle imprese
                                  anno 2012
                             Forlì,15 maggio 2012




A CURA DI:Maria Giovanna Briganti- Conservatore Registro delle Imprese di Forlì-Cesena
PRESENTAZIONE DELLA PRATICA DI DEPOSITO BILANCI
              DI ESERCIZIO E DELL’ELENCO SOCI


     Il deposito telematico del bilancio e dell’elenco soci richiede:

 •    la predisposizione della pratica con il software FedraPlus 6.6 o
      programmi compatibili
 •    L’impiego della firma digitale per la sottoscrizione del modello e
      della documentazione allegata;
 •    La stipula di una convenzione di pagamento ( es. Telemaco Pay -
      per tale convenzione visitare il sito istituzionale della Camere di
      Commercio www.fc.camcom.gov.it )
 •    L’invio della pratica via Internet con la procedura “Telemaco”.




15 maggio 2012
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEL BILANCIO
“Bilanci on-line” da utilizzare per l’invio di un bilancio con riconferma
    dell'elenco soci dell'anno precedente (es. Società per azioni) o di un
    bilancio che non necessita di presentazione dell’elenco soci (es. Società a
    responsabilità limitata, Società Cooperativa)
 Maggiori informazioni sono reperibili al seguente indirizzo
    http://webtelemaco.infocamere.it/ nel link “Guida ai bilanci” ;
 “FedraPlus” (versione 6.6) o programmi compatibili da utilizzare sia per il
    deposito di un bilancio con presentazione di un nuovo elenco soci, sia per
    l’invio di un bilancio con riconferma dell'elenco soci dell'anno precedente o
    di un bilancio che non necessita di presentazione dell’elenco soci.
 Gli aggiornamenti di FedraPlus sono disponibili sul sito Telemaco alla voce
    download software.
Si ricorda che il deposito del bilancio NON rientra tra gli adempimenti
    compresi nella Comunicazione Unica e che per la trasmissione
    occorre utilizzare le funzioni di spedizione disponibili in
    webtelemaco.infocamere.it.
 E’ possibile la presentazione anche su supporto informatico
    (consegna o spedizione) : la Camera di Commercio non risponde
    dell’eventuale deterioramento del media impiegato




15 maggio 2012
SPECIFICHE TECNICHE DELLE DOMANDE DI
                DEPOSITO DEI BILANCI

         -   modello B, secondo istruzioni Circolare MSE n. 3649/C del 18
             gennaio 2012.

         -   modello S limitatamente ad elenco soci di s.p.a., s.c.p.a,
             s.a.p.a. (no per s.r.l. e s.c.a.r.l., società con azioni quotate in
             mercati regolamentati), allegato al modello B, compilato con
             programma Fedra Plus o equivalenti: l’elenco soci va corredato
             dalla indicazione analitica delle annotazioni effettuate nel libro
             soci a partire dalla data di approvazione del bilancio dell’anno
             precedente

         -   allegazione dei file previsti dalle norme vigenti a
             seconda del tipo di soggetto obbligato al deposito.




15 maggio 2012
FORMA DEI DOCUMENTI OGGETTO DI DEPOSITO

 •    I documenti da depositare possono essere validamente
      rappresentati da documenti digitali conformi e/o corrispondenti ai
      documenti cartacei trascritti e sottoscritti sui libri sociali,
 •    In alternativa, la documentazione informatica oggetto di deposito
      può essere firmata digitalmente dai soggetti sottoscrittori della
      documentazione originale depositata presso la società.
      I documenti digitali devono essere prodotti con procedimento
      tecnico che dia garanzia della riproduzione fedele e duratura del
      contenuto dei documenti originali, ovvero in formato PDF/A-1 o
      XBRL( per i documenti contabili per cui esiste una tassonomia
      approvata e per i soggetti tenuti a tale adempimento).




15 maggio 2012
COME SUDDIVIDERE I FILE CHE COMPONGONO LA PRATICA


 Per la diversità dei contenuti, al fine di ridurre le possibilità di errore,
   e' opportuno predisporre i file come segue:
 • Un unico file bilancio contenente il Prospetto Contabile (Stato
   Patrimoniale + Conto Economico)
 • Un file con la Nota integrativa ( per le Società esenti dal XBRL
   si può fare un unico file con il bilancio)
 • Un file con il Verbale di approvazione del bilancio
 • Un file per ciascuna Relazione
 • Un file per ciascun altro allegato

 Nb: se tra gli allegati c’è il file che contiene il documento d’identità, il
   “codice tipo documento” da inserire nel modello RP_ Riepilogo di
   Fedra è “E20”.



15 maggio 2012
D.P.C.M. 10 dicembre 2008 - DEPOSITO
                   BILANCI- nuova tassonomia xbrl
 In fase di prima applicazione non sono obbligati all’XBRL:
 -società di capitali quotate in mercati regolamentati (azioni o altri strumenti finanziari)
 -Società anche non quotate che redigono i bilanci di esercizio o consolidato secondo
  gli IAS/IFRS (applicazione di tutti i principi);
 -Le società esercenti attività di assicurazione e riassicurazione ex art. 1 D.Lgs.
  N.209/05;
 -Le società tenute a redigere i bilanci secondo il D.Lgs. N. 87/1992(banche ed altri
  istituti finanziari)
 -Le società controllate e le società incluse nel bilancio consolidato redatto dalle società
  indicate ai punti precedenti;
 -Le società in stato di liquidazione, con riferimento al solo bilancio finale di
  liquidazione;
 -Le società estere con sedi secondarie in Italia

 ATTENZIONE: LE SOCIETA’ ESONERATE DALL’OBBLIGO DI DEPOSITO DEL
 BILANCIO IN XBRL DEVONO PRESENTARE TUTTA LA DOCUMENTAZIONE DI
 BILANCIO IN FORMATO PDF/A-1. (per i prospetti contabili in formato PDF/A-1
 non è ammessa la presentazione in forma di immagini scansionate di documenti
 cartacei).




15 maggio 2012
D.P.C.M. 10 dicembre 2008 - DEPOSITO
                 BILANCI- nuova tassonomia xbrl

      Devono depositare il bilancio in formato XBRL
  tutti gli altri soggetti tenuti al deposito al registro delle imprese del
   bilancio di esercizio e del bilancio consolidato
  I consorzi con attività esterna relativamente alla situazione
   patrimoniale (stato patrimoniale, compresi i conti d'ordine, ed
   eventualmente conto economico- Circolare Unioncamere del 7
   gennaio 2010)
 NB: E’ obbligatorio l’utilizzo della nuova versione della tassonomia,
   ovvero la “2011-01.04” disponibile sui siti www.xbrlitalia.it e
   www.digitpa.gov.it., ufficialmente operativa dal 30 marzo 2011.

 Le tassonomie sono disponibili per i seguenti prospetti contabili:
 - conto economico
 - stato patrimoniale (inclusi conti d’ordine)
 Gli altri atti soggetti a deposito (compresa la nota integrativa) vanno
     prodotti in formato PDF/A-1



15 maggio 2012
D.P.C.M. 10 dicembre 2008 - DEPOSITO
                 BILANCI- nuova tassonomia xbrl

                 Vanno presentati in formato XBRL

-   BILANCI ORDINARI                              codice atto 711
-   BILANCI ABBREVIATI                            codice atto 712
-   BILANCI CONSOLIDATI D’ESERCIZIO               codice atto 713
-   BILANCI PATRIMONIALI DI CONSORZI              codice atto 720
Tipo documento: B06 –bilancio XBRL; vanno indicate convenzionalmente pagina
   iniziale: 1 e pagina finale:1


 Se conto economico e stato patrimoniale sono resi in formato XBRL,
  non occorre allegare i predetti documenti anche in formato PDF/A-1
 Il file XBRL non può mai essere omesso, salvo i casi di esonero
  previsti dalla legge
 TUTTI I FILE DEVONO ESSERE SOTTOSCRITTI
  DIGITALMENTE

15 maggio 2012
NON SONO SOGGETTI A DEPOSITO



                   • Bilanci di società in fallimento, in
                     concordato fallimentare, in
                     liquidazione coatta
                     amministrativa, in
                     amministrazione straordinaria

                   • Le bozze di bilancio di esercizio
                     ovvero i bilanci non approvati



15 maggio 2012
xbrl e rispetto dei principi di cui all’art. 2423 c.c.


            La tassonomia vigente prevede:

 - Nuova scheda anagrafica

 - Maggiore dettaglio voci

 - Miglioramento della traduzione automatica dei
   prospetti contabili di bilancio in inglese,
   tedesco e francese


15 maggio 2012
LA NUOVA TASSONOMIA xbrl
                   nuova scheda anagrafica
 Inserimento, in formato elaborabile, delle informazioni
   necessarie per adempiere agli obblighi pubblicitari
   disposti dall’art. 2250 c.c. così come novellato dalla
   Legge n. 88/2009, ovvero
  Sede sociale, ufficio e numero di iscrizione al RI
  Capitale sociale effettivamente versato ed esistente
   dall’ultimo bilancio
  Eventuale stato di liquidazione
  Eventuale esistenza di un unico socio (per s.p.a. e s.r.l.
   unipersonali)
  Eventuale ente che esercita attività di direzione e
   coordinamento (art. 2497 c.c.)

15 maggio 2012
LA NUOVA TASSONOMIA xbrl
                     Maggiore dettaglio delle voci

  Possibilità di dettagliare le riserve della voce A.VII del patrimonio netto
   anche per i bilanci in forma abbreviata

  Possibilità di precisare il contenuto di qualsiasi voce codificata attraverso
   delle note testuali a piè pagina (footnote)
    In questo modo è possibile quindi dettagliare le riserve non presenti nella
    tassonomia e raggruppate nella voce “altre riserve” o “altri conti d’ordine”
    Nelle note a piè di pagina- in quanto campi testuali liberi - si possono
    riportare i valori di dettaglio per ognuno dei due anni posti a raffronto, anche
    se tecnicamente la nota è apposta con riferimento all’esercizio cui si riferisce il
    bilancio oggetto di pubblicazione rispetto del principio di comparabilità
  I casi in cui è necessario affiancare al formato Xbrl (e mai solo
    sostituire) anche i prospetti contabili in PDF/A-1 per potere rispettare i
    principi di chiarezza, verità e correttezza di cui all’art. 2423 c.c. nella
    rappresentazione della situazione patrimoniale, economica e finanziaria
    della società diventano pertanto assolutamente eccezionali e marginali
    e vanno attentamente valutati in sede di redazione della bozza di bilancio



15 maggio 2012
LA NUOVA TASSONOMIA xbrl
          strumenti di codifica gratuiti messi a disposizione
                        dal sistema camerale

 Sono stati aggiornati alla nuova tassonomia i seguenti
   programmi gratuiti:
 Redazione istanza XBRL per compilazione sul proprio
   PC del file XBRL( in formato excell oppure in quello
   libero OpenOffice.org)
 accessibile dal portale webTelemaco nella sezione dedicata agli strumento XBRL
    (https://webtelemaco.infocamere.it/newt/rootdata/xbrl/strumenti.html)
 NB: per la creazione dell’istanza XBRL esistono comunque anche software commerciali

  TEBEplus il servizio on line di validazione e
   visualizzazione del file XBRL
 accessibile dal portale webTelemaco:https://webtelemaco.infocamere.it/
    client_TEBEplus/WebTLMC/Strumenti.html




15 maggio 2012
D.P.C.M. 10 dicembre 2008 (GU n. 304 del 31/12/08)


 DOCUMENTI CHE DEVONO ESSERE PRESENTATI IN FORMATO
                       PDF/A-1


    - I bilanci presentati in aggiunta a quelli in
    formato XBRL- DOPPIO DEPOSITO (art. 5 comma 5
                     del DPCM) solo in casi eccezionali
    NB In tale caso non è ammessa la presentazione dei documenti contabili (stato
    patrimoniale e conto economico) in forma di immagini scansionate di documenti
    cartacei


 - La nota integrativa (in attesa della definizione delle
    specifiche tecniche XML, come previsto dall’art. 6 del DPCM)



15 maggio 2012
D.P.C.M. 10 dicembre 2008 (GU n. 304 del 31/12/08)

 DOCUMENTI CHE DEVONO ESSERE PRESENTATI IN FORMATO
                       PDF/A-1
 - Gli altri documenti che accompagnano il
   bilancio (relazione sulla gestione, relazione del collegio
    sindacale, il giudizio del revisore contabile, il verbale di
    approvazione dell’assemblea, ecc.)
 - I bilanci presentati dai soggetti non tenuti
   alla presentazione nel formato XBRL

 NB: TUTTI I FILE DEVONO ESSERE SOTTOSCRITTI
   DIGITALMENTE


15 maggio 2012
D.P.C.M. 10 dicembre 2008 (GU n. 304 del 31/12/08)
          ALTRI DOCUMENTI CHE DEVONO ESSERE
              PRESENTATI IN FORMATO PDF/A-1
 es:
 -     Per le società in liquidazione: bilancio finale di liquidazione e
       Rendiconto sulla gestione amministratori ex art. 2487 bis
       comma 3 c.c. da allegare al 1° bilancio successivo alla nomina
       dei liquidatori
 -     Situazioni economico-patrimoniali allegate ai progetti di
       fusione e scissione;
 -     Bilancio sociale, anche in forma consolidata (DM 24/01/2008)
 -     Patrimoni destinati ad uno specifico affare : rendiconto ex art.
       2447septies c.c. da allegare al bilancio d’esercizio ovvero
       rendiconto finale ex art. 2447novies c.c.;
 -     Bilancio di società estere con sede secondaria in Italia
 -     Rendiconti consolidati redatti all’estero per società ex art. 27
       c.5 D.Lgs. N.127/1991


15 maggio 2012
PRESENTAZIONE MODULO C17 PER SOCIETA’
                        COOPERATIVE




 • Per tutte le Cooperative iscritte all’Albo Nazionale delle
   Società Cooperative unitamente ai documenti previsti
   (bilancio, verbale di approvazione, ecc.), dovrà essere
   allegato anche il modulo C17 la cui versione aggiornata è
   compilabile dal sito web.telemaco.infocamere.it alla sezione
   Software>Download.

 • il modulo C17 non deve essere trasformato in formato PDF/A,
   ma deve essere firmato digitalmente dal depositante.




15 maggio 2012
PRESENTAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO


       Sono tenuti a redigere il bilancio consolidato:
 - s.p.a., s.a.p.a. e s.r.l. che controllano un’impresa;
 - Enti pubblici economici, cooperative e mutue assicuratrici che
   controllano una società per azioni o a responsabilità limitata;
 - Società di persone i cui soci illimitatamente responsabili siano
   s.p.a., s.a.p.a. e s.r.l.

 La data di riferimento del bilancio consolidato coincide con la data di
    chiusura del bilancio d’esercizio dell’impresa controllante




15 maggio 2012
PRESENTAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO


                     Documenti da presentare:
- n. 1 copia per ognuno dei documenti costitutivi il bilancio
    consolidato, e precisamente:
•   stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa
•   relazione sulla gestione e relazione dell’organo di controllo della
    controllante
•   Ulteriori documenti informativi per rappresentare in modo “veritiero
    e corretto” la situazione patrimoniale e finanziaria:
•   il rendiconto finanziario
•   il prospetto di raccordo tra patrimonio netto della capogruppo ed il
    patrimonio netto consolidato
•   il prospetto dei movimenti avvenuti nel patrimonio netto
    consolidato.
-   Non va depositato alcun elenco soci.
-    Dovendo presentare il bilancio consolidato contestualmente a
    quello d’esercizio i documenti vanno tenuti distinti, e devono
    essere inviati e/o depositati con n. 2 pratiche separate.

15 maggio 2012
PRESENTAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO

         Società controllate che si avvalgono dell'esonero:
                 art. 27,commi 3 e 5, D.Lgs. 127/91

•  Nel caso di deposito di bilancio consolidato della società controllante
   effettuato in proprio dalla società controllata che si avvale dell’esonero
   dalla redazione di un proprio consolidato, come previsto dall’art. 27 del D.
   Lgs. 127/91, è possibile per la controllata alternativamente:
• depositare il bilancio consolidato della società che la controlla;
• aggiungere nella Nota Integrativa del proprio bilancio d’esercizio,
   prima della firma del legale rappresentante, una dichiarazione del
   seguente tenore: “Il sottoscritto ……………..legale rappresentante
   della società che si avvale della facoltà concessa dall’art. 27, commi
   3, 4 e 5 del D.Lgs. 127/1991, dichiara che il bilancio consolidato al
   ……… redatto dalla società controllante …………… con sede in
   …………… è depositato dalla società stessa presso l’Ufficio del
   Registro delle Imprese di ……………”.
Nb: se la Società controllante ha sede in un Paese membro dell’Unione
   Europea, la redazione del bilancio deve essere fatta in lingua italiana
   (ai sensi dell’art.27 comma 5 D. Lgs. n. 127 del 9.4.1991), pertanto
   può non esserci la traduzione giurata.


15 maggio 2012
DIRITTI DI SEGRETERIA E BOLLI


 • Per il 2012 il D.I. 22 dicembre 2011 ha stabilito una
   maggiorazione ai diritti di segreteria pari a 2,7 Euro
    (con riferimento alle voci 2.1 e 2.2 della Tabella A allegata al
    decreto 17 giugno 2010)

 Diritti segreteria   imposta bollo            modalità deposito
 €62,70               €65,00                   via telematica
 €92,70               €65,00                   supporto informatico
 Per le cooperative sociali
 €32,70               esente                   via telematica
 €47,70               esente                   supporto informatico




15 maggio 2012
TERMINI DEPOSITO BILANCI 2012
 •   Entro 30 giorni dalla data di approvazione. Ai fini del computo
     del termine il sabato è considerato giorno festivo e quindi si
     considera tempestivo il deposito effettuato il 1° giorno
     lavorativo successivo (art. 3 D.P.R. n. 558/1999)
 •   il bilancio consolidato va depositato contestualmente al
     bilancio di esercizio, ovvero nella medesima giornata
             Termini massimi per bilanci chiusi il 31/12/11
             adempimento           Approvazione termine   Approvazione termine
                                     ordinario (120gg)     prorogato (180gg)

          Approvazione in 1°             29 aprile             28 giugno
            convocazione

       Deposito Registro Imprese        29 maggio               28 luglio




          Approvazione in 2°            29 maggio               28 luglio
            convocazione

       Deposito Registro Imprese        28 giugno              27 agosto




15 maggio 2012
SANZIONI PER OMESSO O TARDIVO DEPOSITO-
                     ANNO 2012

 • Le sanzioni per ritardato o omesso deposito di bilancio al
   Registro delle Imprese sono state modificate dall'art. 9 della
   legge 180/2011 - cd. Statuto delle imprese.

 A partire dal 15 novembre 2011 gli importi in vigore sono:
 • Sanzioni con riferimento al deposito bilanci e situazione
    patrimoniale dei consorzi

                  importo        Dal 31° al       Dal 61°
                                 60° giorno       giorno in poi
                  Minimo         € 45,79          € 137,33
                 Massimo         € 458,67         €1.376,00
                 Oblazione       € 91,56          € 274.66




15 maggio 2012
SANZIONI PER OMESSO O TARDIVO DEPOSITO-
                     ANNO 2012


 • Sanzioni con riferimento alla comunicazione dell’elenco soci




                  importo      Dal 31° al          Dal 61°
                               60° giorno          giorno in
                                                   poi
                  Minimo       € 34,33             € 103,00
                 Massimo       € 344,00            €1.032,00
                 Oblazione     € 68,66             € 206,00




15 maggio 2012
DICHIARAZIONI E SOTTOSCRIZIONE DEI
      DOCUMENTI CHE COMPONGONO LA PRATICA



       La domanda di deposito va firmata da:
       -   un amministratore o liquidatore della società
•   Nella compilazione della distinta dovrà essere indicato, quale
    obbligato alla presentazione, il cognome e nome
    dell’amministratore o del liquidatore;

•   l’amministratore (o il liquidatore) deve sottoscrivere, con il proprio
    dispositivo di firma digitale, la distinta, il bilancio ed ogni altro
    documento (file) allegato.




15 maggio 2012
DICHIARAZIONI E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI CHE
                  COMPONGONO LA PRATICA

                   La domanda di deposito va firmata da:
      b) professionista incaricato ai sensi dell’art. 31 comm2 quater e 2
                quinquies della Legge 24 novembre 2000, n. 340
 In tale caso il professionista, qualora non in possesso del certificato di sottoscrizione
      con ruolo, deve dichiarare:” Il sottoscritto…… , iscritto all’Albo dei dottori
      commercialisti e degli esperti contabili di …….al n…, dichiara, ai sensi degli
      artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, di non avere provvedimenti disciplinari in
      corso che comportino la sospensione dall’esercizio dell’attività
      professionale, e di essere stato incaricato dal legale rappresentante pro
      tempore della società all’assolvimento del presente adempimento”.
      La dichiarazione va inserita nel Modulo Note da allegare al modello B.
       Il professionista in possesso di certificato di sottoscrizione con ruolo è
                   esonerato dalla produzione della predetta dichiarazione.

 •   Nella compilazione della distinta dovrà essere indicato, quale obbligato alla
     presentazione, il cognome e nome del professionista e come qualifica quella di
     “commercialista incaricato”;

 •   il professionista deve sottoscrivere con il proprio dispositivo di firma digitale il
     bilancio ed ogni altro documento (file) allegato al bilancio.


15 maggio 2012
SOTTOSCRIZIONE DELLA ISTANZA E DEI DOCUMENTI CHE
                      COMPONGONO LA PRATICA
                  La domanda di deposito va firmata da
c) Da un rappresentante dell’amministrazione o del liquidatore della
   società cui sia stata conferita procura
Si precisa che la Camera di Commercio di Forlì-Cesena rientra tra quelle Camere che
ritengono non ancora utilizzabile la presentazione con procura autenticata ai
sensi dell’art. 38, comma 3-bis del D.P.R. 445/2000 per assolvere ad
adempimenti pubblicitari nei confronti del registro delle imprese.
Pertanto, qualora si intenda delegare ad un intermediario la composizione e la spedizione
della pratica, occorre allegare copia della procura e del documento di identità da cui risulti
la firma autografa del delegante, entrambi in formato PDF/A-1; su di essa vanno apposte la
marcatura temporale e la firma digitale di un pubblico ufficiale che attesti la conformità di
quanto riversato al documento originale (Delibera CNIPA n. 11 del 19 febbraio 2004).
•Il soggetto cui sia stata conferita la procura dovrà sottoscrivere l’istanza di
deposito ed apporre la propria firma digitale a tutti i documenti allegati in
luogo dell’amministratore/liquidatore.
• Nella compilazione della distinta dovrà essere indicato, quale obbligato
alla presentazione, il cognome e nome del procuratore speciale e come
qualifica quella di “procuratore speciale”.

    15 maggio 2012
DICHIARAZIONI DI CONFORMITA’ DA APPORRE
                       SUI DOCUMENTI

1) APPROVAZIONE DEL BILANCIO XBRL NELLA SUA RAPPRESENTAZIONE A STAMPA (FOGLIO DI STILE)
Nel caso in cui la società abbia approvato i prospetti contabili nella versione cartacea del bilancio XBRL attraverso la stampa
      tramite dei fogli di stile predefiniti associati alla Tassonomia, va inserita in calce alla nota integrativa, a cura del soggetto
      che firma digitalmente il documento, la seguente dicitura:
f)    Se il depositante è un amministratore/liquidatore
“Il sottoscritto, in qualità di…….. dichiara, ai sensi degli articoli 23-bis, comma 2 e 22, comma 3, del D.Lgs.
      N. 82/2005, che il documento informatico in formato XBRL contenente lo stato patrimoniale ed il conto
      economico e la presente nota integrativa in formato PDF/A, composta di n. pagine, numerate da 1 a
      n, sono conformi ai è conforme al corrispondente documento originale depositato presso la società.
      Luogo e data”* Non è richiesta alcuna dichiarazione di conformità se il depositante è il legale
      rappresentante della società.
b) Se il depositante è il professionista incaricato ex Legge n. 340/00
“Il sottoscritto dott/rag.. iscritto al n. dell’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, quale
      incaricato della società, ai sensi dell’art. 31, comma 2-quinquies della L.340/2000, dichiara che il
      documento informatico in formato XBRL contenente li stato patrimoniale e il conto economico, e la
      presente nota integrativa in formato PDF/A, composta di n. pagine, numerate da 1 a n, sono conformi
      ai corrispondenti documenti originali depositati presso la società. Luogo e data”*
C ) se il depositante è un soggetto delegato con procura:
“Il sottoscritto… delegato alla presentazione dell’istanza di deposito del bilancio d’esercizio, ai sensi degli
      articoli 38, comma 3-bis DPR n. 445/2000, dichiara, ai sensi degli articoli 23-bis, comma 2 e 22, comma
      3, del D.Lgs. N. 82/2005 che il documento informatico in formato XBRL contenente lo stato
      patrimoniale e il conto economico, e la presente nota integrativa in formato PDF/A, composta di n.
      pagine, numerate da 1 a n, sono conformi ai corrispondenti documenti originali da cui sono tratti.
      Luogo e data”*.
NB: Nei casi a) e c) la nota integrativa deve obbligatoriamente essere presentata in copia per immagine
      (tramite scansione ottica) dell’originale analogico.
Qualora il file contenente la nota integrativa ed il file XBRL siano firmati digitalmente dal legale
      rappresentante non occorre alcuna dichiarazione di conformità all’originale di tali documenti.

* LA DATA DEVE COINCIDERE CON QUELLA DI SOTTOSCRIZIONE DIGITALE.



15 maggio 2012
DICHIARAZIONI DI CONFORMITA’ DA APPORRE
                   SUI DOCUMENTI



          2) APPROVAZIONE DEL BILANCIO IN FORMATO XBRL

 Nel caso in cui la società abbia approvato il bilancio in formato XBRL,
   il file XBRL firmato digitalmente se il presentante è il legale
   rappresentante non necessita di alcuna dichiarazione di conformità.
 È comunque richiesta la dichiarazione di conformità ex art. 22 comma
   tre del D.Lgs. N. 82/2005, come indicato al punto 1), per il file XBRL e
   la nota integrativa laddove i file non siano firmati digitalmente dal
   legale rappresentante. In tale caso la nota integrativa deve
   obbligatoriamente essere presentata in copia per immagine (tramite
   scansione ottica) dell’originale analogico.




15 maggio 2012
DICHIARAZIONI DA APPORRE SUI DOCUMENTI
                 CHE COMPONGONO LA PRATICA


                                 3) ALTRI DOCUMENTI OGGETTO DI DEPOSITO
      Ciascun documento, laddove non rechi le firme digitali dei soggetti sottoscrittori del documento
       originale depositato presso la società, deve essere presentato in copia dichiarata conforme ai sensi
       della vigente normativa (D.Lgs.n. 82/05 e s.m.i.).

 •      In caso di presentazione della documentazione da parte del professionista incaricato, in
        calce a ciascun documento dovrà essere riportata la dicitura seguente:
 “Il/la sottoscritto/a Dott./rag………………………,ai sensi dell’art.31 comma 2-quinquies della Legge 340/2000,
        dichiara che il presente documento è conforme all’originale depositato presso la società”..
 •     In caso di presentazione da parte di soggetti diversi dal professionista incaricato, il
       depositante potrà dichiarare la conformità alla documentazione originale analogica solo in caso di produzione
       di copia per immagine (tramite scansione ottica). apponendo in calce al singolo documento la seguente
       dicitura: “Il sottoscritto (nome e cognome), consapevole delle conseguenze penali previste all'art. 76 del
       D.P.R. n. 445/00, dichiara ai sensi dell’art. 22, comma 3, del D.Lgs. N. 82/2005, che il presente documento
       informatico è conforme al corrispondente documento originale depositato presso la società”.
 •     In caso di presentazione da parte del legale rappresentante lo stesso dichiara la
       corrispondenza della copia trasmessa in formato elettronico all’originale depositato presso la
       società apponendo tale dicitura in calce al documento allegato.
       Negli altri casi dovrà essere apposta la firma digitale dei soggetti che hanno
       sottoscritto il documento originale analogico.

 Il dichiarante quindi appone la propria firma digitale sul documento in formato
     PDF/A.



15 maggio 2012
DICHIARAZIONI DA APPORRE SUI DOCUMENTI
             CHE COMPONGONO LA PRATICA

                         ALTRE DICHIARAZIONI-
      In caso di società che redige il bilancio
    secondo i principi contabili internazionali è
    obbligatorio, ai fini dell’esonero dall’obbligo di presentazione in
    formato XBRL, che gli amministratori inseriscano la dicitura in
    modo chiaro e senza riserve nella nota integrativa la
    dichiarazione, ai sensi del principio contabile IAS 1, “la piena
    conformità a tutti i principi contabili internazionali in vigore al
    momento di formazione del bilancio d’esercizio”.
      In caso di distribuzione di utili, in calce al
    documento informatico che contiene il verbale assembleare di
    approvazione del bilancio va apposta la seguente dicitura: “
    Registrazione effettuata presso l’Ufficio delle Entrate di…in data…
    al numero… /oppure in corso di registrazione” ( se il numero non
    è ancora stato assegnato)


15 maggio 2012
DICHIARAZIONI DA APPORRE SUI DOCUMENTI
             CHE COMPONGONO LA PRATICA

                      ALTRE DICHIARAZIONI-
       in caso di presentazione del bilancio in
    formato XBRL ed anche in PDF/A (DOPPIO
    DEPOSITO ex art. 5 comma 5 del DPCM), poiché il
   bilancio approvato è diverso da quello depositato in XBRL,
   occorre inserire in calce alla nota integrativa la dicitura :” lo
   stato patrimoniale ed il conto economico sono redatti in
   modalità non conforme alla tassonomia italiana XBRL, in
   quanto la stessa non è sufficiente a rappresentare la
   particolare situazione aziendale nel rispetto dei principi di
   chiarezza, correttezza e veridicità richiesti dall’art. 2423 c.c. “.
 TALE DICHIARAZIONE PUO’ ESSERE RESA SOLO DA UN
   AMMINISTRATORE/LIQUIDATORE DELLA SOCIETA’


15 maggio 2012
Controlli dell’ufficio
                       Registro delle Imprese

 E’ previsto un controllo automatizzato di validità del file XBRL
                               Possibili errori rilevabili
 -   Errore nella validazione della firma digitale apposta al file XBRL
 -   Errore nell’allegato XBRL, ovvero il file non è in formato XBRL;
 -   Errore nel formato XBRL: il file allegato è in XBRL, ma non è conforme
     alla tassonomia ufficiale di riferimento, ovvero la versione 04/01/2011;
 -   Incongruenza tra codice fiscale dichiarato nella modulistica e codice
     fiscale riportato nel bilancio XBRL
 -   Il file XBRL non contiene alcun dato significativo per l’esercizio
 -   Errore di quadratura del prospetto contabile: totale attivo e totale passivo
     dello SP non sono congruenti; alcune voci del patrimonio netto non sono
     congruenti con le corrispondenti voci del CE;
 -   Impossibilità di identificare le colonne d’annualità d’esercizio precedente




15 maggio 2012
Controlli dell’ufficio
                    Registro delle Imprese

 La mancata conformità dei documenti elettronici elaborabili alle
  regole tecniche
 Gli errori contenuti nella precedente scheda non comportano
  l’irricevibilità della pratica, ma l’attivazione della procedura
  prevista all’art. 7 del DPCM 10 dicembre 2010:
- Protocollazione;
- Sospensione e richiesta di correzione;
- In caso di inadempimento nei termini prefissati, rigetto dell’istanza

NB: In caso di reinvio di bilancio su richiesta di rettifica, occorre
  presentare nuovamente tutta la documentazione a corredo
  della pratica, con l’indicazione nel Modulo XX-Note che
  trattasi di deposito a rettifica nonché del numero di
  protocollo assegnato al 1° deposito

15 maggio 2012
ALTRE RETTIFICHE SU INIZIATIVA DEL
                 DEPOSITANTE

  NON è ammesso l’ANNULLAMENTO di una pratica già
   depositata ed evasa dall’ufficio
  Si può richiedere un NUOVO DEPOSITO
 Casi pratici:
  E’ errata o incompleta la copia depositata al RI, ma è corretto
   il bilancio approvato  nuovo deposito, senza elenco soci,
   completo degli allegati, unitamente a dichiarazione amministratori
   nel Modello XX Note da allegare al Mod B con cui si evidenziano
   le parti aggiunte, modificate o soppresse. Bolli €65, diritti €30
  E’ errato il bilancio approvato  nuovo deposito, con elenco
   soci, completo degli allegati, unitamente a dichiarazione
   amministratori nel Modello XX Note da allegare al Mod B con cui
   si evidenzia che trattasi di nuova approvazione del bilancio a
   rettifica della precedente (riferimento n. prot. 1° pratica). Bolli €65,
   diritti €62,70 ovvero €92,70.


15 maggio 2012
ALTRE RETTIFICHE SU INIZIATIVA DEL
                 DEPOSITANTE
 c) E’ errato o incompleto l’elenco soci depositato  nuovo
    deposito elenco soci, senza bilancio, unitamente a dichiarazione
    amministratori nel Modello XX Note da allegare al Mod B con cui
    si evidenzia che trattasi di rettifica di precedente elenco
    depositato (riferimento n. prot. 1° pratica). Bolli €65, diritti €30
 d) Viene rettificato il verbale di approvazione del bilancio 
    nuovo deposito dell’intera pratica di bilancio – compreso elenco
    soci nel caso in cui si rettifichi la data di approvazione del
    bilancio-, completo degli allegati, unitamente a dichiarazione degli
    amministratori nel Modello XX Note da allegare al Mod B con cui
    si evidenzia che trattasi di rettifica della precedente delibera
    (riferimento n. prot. 1° pratica). Nel caso in cui la rettifica riguardi
    la data di approvazione del bilancio occorre altresì allegare
    documentazione probatoria ovvero rendere apposta dichiarazione
    ai sensi del DPR n. 445/00 con assunzione di responsabilità
    penale in caso di dichiarazione mendace o non veritiera (saranno
    predisposte verifiche d’ufficio). Bolli €65, diritti € 30.


15 maggio 2012
PER MAGGIORI INFORMAZIONI

 Sul sito istituzionale della Camera di Commercio di Forlì-Cesena
 www.fc.camcom.it nella sezione dedicata ai manuali sono pubblicati:

- La guida nazionale alla presentazione dei bilanci al registro delle
  imprese per l’anno 2012 (Unioncamere)

- La guida al deposito bilanci approvata dai Conservatori del registro
  delle imprese della Regione Emilia Romagna in data maggio 2012

- Le presenti slides redatte dalla Camera di Commercio di Forlì-Cesena
  contenenti le informazioni essenziali per il corretto deposito dei
  bilanci e relativa documentazione per l’anno 2012




  15 maggio 2012

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15/05/2012 bilanci d esercizio e consolidati

  • 1. La Presentazione dei bilanci d’esercizio e consolidati al registro delle imprese anno 2012 Forlì,15 maggio 2012 A CURA DI:Maria Giovanna Briganti- Conservatore Registro delle Imprese di Forlì-Cesena
  • 2. PRESENTAZIONE DELLA PRATICA DI DEPOSITO BILANCI DI ESERCIZIO E DELL’ELENCO SOCI Il deposito telematico del bilancio e dell’elenco soci richiede: • la predisposizione della pratica con il software FedraPlus 6.6 o programmi compatibili • L’impiego della firma digitale per la sottoscrizione del modello e della documentazione allegata; • La stipula di una convenzione di pagamento ( es. Telemaco Pay - per tale convenzione visitare il sito istituzionale della Camere di Commercio www.fc.camcom.gov.it ) • L’invio della pratica via Internet con la procedura “Telemaco”. 15 maggio 2012
  • 3. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEL BILANCIO “Bilanci on-line” da utilizzare per l’invio di un bilancio con riconferma dell'elenco soci dell'anno precedente (es. Società per azioni) o di un bilancio che non necessita di presentazione dell’elenco soci (es. Società a responsabilità limitata, Società Cooperativa)  Maggiori informazioni sono reperibili al seguente indirizzo http://webtelemaco.infocamere.it/ nel link “Guida ai bilanci” ; “FedraPlus” (versione 6.6) o programmi compatibili da utilizzare sia per il deposito di un bilancio con presentazione di un nuovo elenco soci, sia per l’invio di un bilancio con riconferma dell'elenco soci dell'anno precedente o di un bilancio che non necessita di presentazione dell’elenco soci.  Gli aggiornamenti di FedraPlus sono disponibili sul sito Telemaco alla voce download software. Si ricorda che il deposito del bilancio NON rientra tra gli adempimenti compresi nella Comunicazione Unica e che per la trasmissione occorre utilizzare le funzioni di spedizione disponibili in webtelemaco.infocamere.it.  E’ possibile la presentazione anche su supporto informatico (consegna o spedizione) : la Camera di Commercio non risponde dell’eventuale deterioramento del media impiegato 15 maggio 2012
  • 4. SPECIFICHE TECNICHE DELLE DOMANDE DI DEPOSITO DEI BILANCI - modello B, secondo istruzioni Circolare MSE n. 3649/C del 18 gennaio 2012. - modello S limitatamente ad elenco soci di s.p.a., s.c.p.a, s.a.p.a. (no per s.r.l. e s.c.a.r.l., società con azioni quotate in mercati regolamentati), allegato al modello B, compilato con programma Fedra Plus o equivalenti: l’elenco soci va corredato dalla indicazione analitica delle annotazioni effettuate nel libro soci a partire dalla data di approvazione del bilancio dell’anno precedente - allegazione dei file previsti dalle norme vigenti a seconda del tipo di soggetto obbligato al deposito. 15 maggio 2012
  • 5. FORMA DEI DOCUMENTI OGGETTO DI DEPOSITO • I documenti da depositare possono essere validamente rappresentati da documenti digitali conformi e/o corrispondenti ai documenti cartacei trascritti e sottoscritti sui libri sociali, • In alternativa, la documentazione informatica oggetto di deposito può essere firmata digitalmente dai soggetti sottoscrittori della documentazione originale depositata presso la società. I documenti digitali devono essere prodotti con procedimento tecnico che dia garanzia della riproduzione fedele e duratura del contenuto dei documenti originali, ovvero in formato PDF/A-1 o XBRL( per i documenti contabili per cui esiste una tassonomia approvata e per i soggetti tenuti a tale adempimento). 15 maggio 2012
  • 6. COME SUDDIVIDERE I FILE CHE COMPONGONO LA PRATICA Per la diversità dei contenuti, al fine di ridurre le possibilità di errore, e' opportuno predisporre i file come segue: • Un unico file bilancio contenente il Prospetto Contabile (Stato Patrimoniale + Conto Economico) • Un file con la Nota integrativa ( per le Società esenti dal XBRL si può fare un unico file con il bilancio) • Un file con il Verbale di approvazione del bilancio • Un file per ciascuna Relazione • Un file per ciascun altro allegato Nb: se tra gli allegati c’è il file che contiene il documento d’identità, il “codice tipo documento” da inserire nel modello RP_ Riepilogo di Fedra è “E20”. 15 maggio 2012
  • 7. D.P.C.M. 10 dicembre 2008 - DEPOSITO BILANCI- nuova tassonomia xbrl In fase di prima applicazione non sono obbligati all’XBRL: -società di capitali quotate in mercati regolamentati (azioni o altri strumenti finanziari) -Società anche non quotate che redigono i bilanci di esercizio o consolidato secondo gli IAS/IFRS (applicazione di tutti i principi); -Le società esercenti attività di assicurazione e riassicurazione ex art. 1 D.Lgs. N.209/05; -Le società tenute a redigere i bilanci secondo il D.Lgs. N. 87/1992(banche ed altri istituti finanziari) -Le società controllate e le società incluse nel bilancio consolidato redatto dalle società indicate ai punti precedenti; -Le società in stato di liquidazione, con riferimento al solo bilancio finale di liquidazione; -Le società estere con sedi secondarie in Italia ATTENZIONE: LE SOCIETA’ ESONERATE DALL’OBBLIGO DI DEPOSITO DEL BILANCIO IN XBRL DEVONO PRESENTARE TUTTA LA DOCUMENTAZIONE DI BILANCIO IN FORMATO PDF/A-1. (per i prospetti contabili in formato PDF/A-1 non è ammessa la presentazione in forma di immagini scansionate di documenti cartacei). 15 maggio 2012
  • 8. D.P.C.M. 10 dicembre 2008 - DEPOSITO BILANCI- nuova tassonomia xbrl Devono depositare il bilancio in formato XBRL  tutti gli altri soggetti tenuti al deposito al registro delle imprese del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato  I consorzi con attività esterna relativamente alla situazione patrimoniale (stato patrimoniale, compresi i conti d'ordine, ed eventualmente conto economico- Circolare Unioncamere del 7 gennaio 2010) NB: E’ obbligatorio l’utilizzo della nuova versione della tassonomia, ovvero la “2011-01.04” disponibile sui siti www.xbrlitalia.it e www.digitpa.gov.it., ufficialmente operativa dal 30 marzo 2011. Le tassonomie sono disponibili per i seguenti prospetti contabili: - conto economico - stato patrimoniale (inclusi conti d’ordine) Gli altri atti soggetti a deposito (compresa la nota integrativa) vanno prodotti in formato PDF/A-1 15 maggio 2012
  • 9. D.P.C.M. 10 dicembre 2008 - DEPOSITO BILANCI- nuova tassonomia xbrl Vanno presentati in formato XBRL - BILANCI ORDINARI codice atto 711 - BILANCI ABBREVIATI codice atto 712 - BILANCI CONSOLIDATI D’ESERCIZIO codice atto 713 - BILANCI PATRIMONIALI DI CONSORZI codice atto 720 Tipo documento: B06 –bilancio XBRL; vanno indicate convenzionalmente pagina iniziale: 1 e pagina finale:1  Se conto economico e stato patrimoniale sono resi in formato XBRL, non occorre allegare i predetti documenti anche in formato PDF/A-1  Il file XBRL non può mai essere omesso, salvo i casi di esonero previsti dalla legge  TUTTI I FILE DEVONO ESSERE SOTTOSCRITTI DIGITALMENTE 15 maggio 2012
  • 10. NON SONO SOGGETTI A DEPOSITO • Bilanci di società in fallimento, in concordato fallimentare, in liquidazione coatta amministrativa, in amministrazione straordinaria • Le bozze di bilancio di esercizio ovvero i bilanci non approvati 15 maggio 2012
  • 11. xbrl e rispetto dei principi di cui all’art. 2423 c.c. La tassonomia vigente prevede: - Nuova scheda anagrafica - Maggiore dettaglio voci - Miglioramento della traduzione automatica dei prospetti contabili di bilancio in inglese, tedesco e francese 15 maggio 2012
  • 12. LA NUOVA TASSONOMIA xbrl nuova scheda anagrafica Inserimento, in formato elaborabile, delle informazioni necessarie per adempiere agli obblighi pubblicitari disposti dall’art. 2250 c.c. così come novellato dalla Legge n. 88/2009, ovvero  Sede sociale, ufficio e numero di iscrizione al RI  Capitale sociale effettivamente versato ed esistente dall’ultimo bilancio  Eventuale stato di liquidazione  Eventuale esistenza di un unico socio (per s.p.a. e s.r.l. unipersonali)  Eventuale ente che esercita attività di direzione e coordinamento (art. 2497 c.c.) 15 maggio 2012
  • 13. LA NUOVA TASSONOMIA xbrl Maggiore dettaglio delle voci  Possibilità di dettagliare le riserve della voce A.VII del patrimonio netto anche per i bilanci in forma abbreviata  Possibilità di precisare il contenuto di qualsiasi voce codificata attraverso delle note testuali a piè pagina (footnote) In questo modo è possibile quindi dettagliare le riserve non presenti nella tassonomia e raggruppate nella voce “altre riserve” o “altri conti d’ordine” Nelle note a piè di pagina- in quanto campi testuali liberi - si possono riportare i valori di dettaglio per ognuno dei due anni posti a raffronto, anche se tecnicamente la nota è apposta con riferimento all’esercizio cui si riferisce il bilancio oggetto di pubblicazione rispetto del principio di comparabilità  I casi in cui è necessario affiancare al formato Xbrl (e mai solo sostituire) anche i prospetti contabili in PDF/A-1 per potere rispettare i principi di chiarezza, verità e correttezza di cui all’art. 2423 c.c. nella rappresentazione della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società diventano pertanto assolutamente eccezionali e marginali e vanno attentamente valutati in sede di redazione della bozza di bilancio 15 maggio 2012
  • 14. LA NUOVA TASSONOMIA xbrl strumenti di codifica gratuiti messi a disposizione dal sistema camerale Sono stati aggiornati alla nuova tassonomia i seguenti programmi gratuiti: Redazione istanza XBRL per compilazione sul proprio PC del file XBRL( in formato excell oppure in quello libero OpenOffice.org) accessibile dal portale webTelemaco nella sezione dedicata agli strumento XBRL (https://webtelemaco.infocamere.it/newt/rootdata/xbrl/strumenti.html) NB: per la creazione dell’istanza XBRL esistono comunque anche software commerciali  TEBEplus il servizio on line di validazione e visualizzazione del file XBRL accessibile dal portale webTelemaco:https://webtelemaco.infocamere.it/ client_TEBEplus/WebTLMC/Strumenti.html 15 maggio 2012
  • 15. D.P.C.M. 10 dicembre 2008 (GU n. 304 del 31/12/08) DOCUMENTI CHE DEVONO ESSERE PRESENTATI IN FORMATO PDF/A-1 - I bilanci presentati in aggiunta a quelli in formato XBRL- DOPPIO DEPOSITO (art. 5 comma 5 del DPCM) solo in casi eccezionali NB In tale caso non è ammessa la presentazione dei documenti contabili (stato patrimoniale e conto economico) in forma di immagini scansionate di documenti cartacei - La nota integrativa (in attesa della definizione delle specifiche tecniche XML, come previsto dall’art. 6 del DPCM) 15 maggio 2012
  • 16. D.P.C.M. 10 dicembre 2008 (GU n. 304 del 31/12/08) DOCUMENTI CHE DEVONO ESSERE PRESENTATI IN FORMATO PDF/A-1 - Gli altri documenti che accompagnano il bilancio (relazione sulla gestione, relazione del collegio sindacale, il giudizio del revisore contabile, il verbale di approvazione dell’assemblea, ecc.) - I bilanci presentati dai soggetti non tenuti alla presentazione nel formato XBRL NB: TUTTI I FILE DEVONO ESSERE SOTTOSCRITTI DIGITALMENTE 15 maggio 2012
  • 17. D.P.C.M. 10 dicembre 2008 (GU n. 304 del 31/12/08) ALTRI DOCUMENTI CHE DEVONO ESSERE PRESENTATI IN FORMATO PDF/A-1 es: - Per le società in liquidazione: bilancio finale di liquidazione e Rendiconto sulla gestione amministratori ex art. 2487 bis comma 3 c.c. da allegare al 1° bilancio successivo alla nomina dei liquidatori - Situazioni economico-patrimoniali allegate ai progetti di fusione e scissione; - Bilancio sociale, anche in forma consolidata (DM 24/01/2008) - Patrimoni destinati ad uno specifico affare : rendiconto ex art. 2447septies c.c. da allegare al bilancio d’esercizio ovvero rendiconto finale ex art. 2447novies c.c.; - Bilancio di società estere con sede secondaria in Italia - Rendiconti consolidati redatti all’estero per società ex art. 27 c.5 D.Lgs. N.127/1991 15 maggio 2012
  • 18. PRESENTAZIONE MODULO C17 PER SOCIETA’ COOPERATIVE • Per tutte le Cooperative iscritte all’Albo Nazionale delle Società Cooperative unitamente ai documenti previsti (bilancio, verbale di approvazione, ecc.), dovrà essere allegato anche il modulo C17 la cui versione aggiornata è compilabile dal sito web.telemaco.infocamere.it alla sezione Software>Download. • il modulo C17 non deve essere trasformato in formato PDF/A, ma deve essere firmato digitalmente dal depositante. 15 maggio 2012
  • 19. PRESENTAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO Sono tenuti a redigere il bilancio consolidato: - s.p.a., s.a.p.a. e s.r.l. che controllano un’impresa; - Enti pubblici economici, cooperative e mutue assicuratrici che controllano una società per azioni o a responsabilità limitata; - Società di persone i cui soci illimitatamente responsabili siano s.p.a., s.a.p.a. e s.r.l. La data di riferimento del bilancio consolidato coincide con la data di chiusura del bilancio d’esercizio dell’impresa controllante 15 maggio 2012
  • 20. PRESENTAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO Documenti da presentare: - n. 1 copia per ognuno dei documenti costitutivi il bilancio consolidato, e precisamente: • stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa • relazione sulla gestione e relazione dell’organo di controllo della controllante • Ulteriori documenti informativi per rappresentare in modo “veritiero e corretto” la situazione patrimoniale e finanziaria: • il rendiconto finanziario • il prospetto di raccordo tra patrimonio netto della capogruppo ed il patrimonio netto consolidato • il prospetto dei movimenti avvenuti nel patrimonio netto consolidato. - Non va depositato alcun elenco soci. - Dovendo presentare il bilancio consolidato contestualmente a quello d’esercizio i documenti vanno tenuti distinti, e devono essere inviati e/o depositati con n. 2 pratiche separate. 15 maggio 2012
  • 21. PRESENTAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO Società controllate che si avvalgono dell'esonero: art. 27,commi 3 e 5, D.Lgs. 127/91 • Nel caso di deposito di bilancio consolidato della società controllante effettuato in proprio dalla società controllata che si avvale dell’esonero dalla redazione di un proprio consolidato, come previsto dall’art. 27 del D. Lgs. 127/91, è possibile per la controllata alternativamente: • depositare il bilancio consolidato della società che la controlla; • aggiungere nella Nota Integrativa del proprio bilancio d’esercizio, prima della firma del legale rappresentante, una dichiarazione del seguente tenore: “Il sottoscritto ……………..legale rappresentante della società che si avvale della facoltà concessa dall’art. 27, commi 3, 4 e 5 del D.Lgs. 127/1991, dichiara che il bilancio consolidato al ……… redatto dalla società controllante …………… con sede in …………… è depositato dalla società stessa presso l’Ufficio del Registro delle Imprese di ……………”. Nb: se la Società controllante ha sede in un Paese membro dell’Unione Europea, la redazione del bilancio deve essere fatta in lingua italiana (ai sensi dell’art.27 comma 5 D. Lgs. n. 127 del 9.4.1991), pertanto può non esserci la traduzione giurata. 15 maggio 2012
  • 22. DIRITTI DI SEGRETERIA E BOLLI • Per il 2012 il D.I. 22 dicembre 2011 ha stabilito una maggiorazione ai diritti di segreteria pari a 2,7 Euro (con riferimento alle voci 2.1 e 2.2 della Tabella A allegata al decreto 17 giugno 2010) Diritti segreteria imposta bollo modalità deposito €62,70 €65,00 via telematica €92,70 €65,00 supporto informatico Per le cooperative sociali €32,70 esente via telematica €47,70 esente supporto informatico 15 maggio 2012
  • 23. TERMINI DEPOSITO BILANCI 2012 • Entro 30 giorni dalla data di approvazione. Ai fini del computo del termine il sabato è considerato giorno festivo e quindi si considera tempestivo il deposito effettuato il 1° giorno lavorativo successivo (art. 3 D.P.R. n. 558/1999) • il bilancio consolidato va depositato contestualmente al bilancio di esercizio, ovvero nella medesima giornata Termini massimi per bilanci chiusi il 31/12/11 adempimento Approvazione termine Approvazione termine ordinario (120gg) prorogato (180gg) Approvazione in 1° 29 aprile 28 giugno convocazione Deposito Registro Imprese 29 maggio 28 luglio Approvazione in 2° 29 maggio 28 luglio convocazione Deposito Registro Imprese 28 giugno 27 agosto 15 maggio 2012
  • 24. SANZIONI PER OMESSO O TARDIVO DEPOSITO- ANNO 2012 • Le sanzioni per ritardato o omesso deposito di bilancio al Registro delle Imprese sono state modificate dall'art. 9 della legge 180/2011 - cd. Statuto delle imprese. A partire dal 15 novembre 2011 gli importi in vigore sono: • Sanzioni con riferimento al deposito bilanci e situazione patrimoniale dei consorzi importo Dal 31° al Dal 61° 60° giorno giorno in poi Minimo € 45,79 € 137,33 Massimo € 458,67 €1.376,00 Oblazione € 91,56 € 274.66 15 maggio 2012
  • 25. SANZIONI PER OMESSO O TARDIVO DEPOSITO- ANNO 2012 • Sanzioni con riferimento alla comunicazione dell’elenco soci importo Dal 31° al Dal 61° 60° giorno giorno in poi Minimo € 34,33 € 103,00 Massimo € 344,00 €1.032,00 Oblazione € 68,66 € 206,00 15 maggio 2012
  • 26. DICHIARAZIONI E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI CHE COMPONGONO LA PRATICA La domanda di deposito va firmata da: - un amministratore o liquidatore della società • Nella compilazione della distinta dovrà essere indicato, quale obbligato alla presentazione, il cognome e nome dell’amministratore o del liquidatore; • l’amministratore (o il liquidatore) deve sottoscrivere, con il proprio dispositivo di firma digitale, la distinta, il bilancio ed ogni altro documento (file) allegato. 15 maggio 2012
  • 27. DICHIARAZIONI E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI CHE COMPONGONO LA PRATICA La domanda di deposito va firmata da: b) professionista incaricato ai sensi dell’art. 31 comm2 quater e 2 quinquies della Legge 24 novembre 2000, n. 340 In tale caso il professionista, qualora non in possesso del certificato di sottoscrizione con ruolo, deve dichiarare:” Il sottoscritto…… , iscritto all’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di …….al n…, dichiara, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, di non avere provvedimenti disciplinari in corso che comportino la sospensione dall’esercizio dell’attività professionale, e di essere stato incaricato dal legale rappresentante pro tempore della società all’assolvimento del presente adempimento”. La dichiarazione va inserita nel Modulo Note da allegare al modello B. Il professionista in possesso di certificato di sottoscrizione con ruolo è esonerato dalla produzione della predetta dichiarazione. • Nella compilazione della distinta dovrà essere indicato, quale obbligato alla presentazione, il cognome e nome del professionista e come qualifica quella di “commercialista incaricato”; • il professionista deve sottoscrivere con il proprio dispositivo di firma digitale il bilancio ed ogni altro documento (file) allegato al bilancio. 15 maggio 2012
  • 28. SOTTOSCRIZIONE DELLA ISTANZA E DEI DOCUMENTI CHE COMPONGONO LA PRATICA La domanda di deposito va firmata da c) Da un rappresentante dell’amministrazione o del liquidatore della società cui sia stata conferita procura Si precisa che la Camera di Commercio di Forlì-Cesena rientra tra quelle Camere che ritengono non ancora utilizzabile la presentazione con procura autenticata ai sensi dell’art. 38, comma 3-bis del D.P.R. 445/2000 per assolvere ad adempimenti pubblicitari nei confronti del registro delle imprese. Pertanto, qualora si intenda delegare ad un intermediario la composizione e la spedizione della pratica, occorre allegare copia della procura e del documento di identità da cui risulti la firma autografa del delegante, entrambi in formato PDF/A-1; su di essa vanno apposte la marcatura temporale e la firma digitale di un pubblico ufficiale che attesti la conformità di quanto riversato al documento originale (Delibera CNIPA n. 11 del 19 febbraio 2004). •Il soggetto cui sia stata conferita la procura dovrà sottoscrivere l’istanza di deposito ed apporre la propria firma digitale a tutti i documenti allegati in luogo dell’amministratore/liquidatore. • Nella compilazione della distinta dovrà essere indicato, quale obbligato alla presentazione, il cognome e nome del procuratore speciale e come qualifica quella di “procuratore speciale”. 15 maggio 2012
  • 29. DICHIARAZIONI DI CONFORMITA’ DA APPORRE SUI DOCUMENTI 1) APPROVAZIONE DEL BILANCIO XBRL NELLA SUA RAPPRESENTAZIONE A STAMPA (FOGLIO DI STILE) Nel caso in cui la società abbia approvato i prospetti contabili nella versione cartacea del bilancio XBRL attraverso la stampa tramite dei fogli di stile predefiniti associati alla Tassonomia, va inserita in calce alla nota integrativa, a cura del soggetto che firma digitalmente il documento, la seguente dicitura: f) Se il depositante è un amministratore/liquidatore “Il sottoscritto, in qualità di…….. dichiara, ai sensi degli articoli 23-bis, comma 2 e 22, comma 3, del D.Lgs. N. 82/2005, che il documento informatico in formato XBRL contenente lo stato patrimoniale ed il conto economico e la presente nota integrativa in formato PDF/A, composta di n. pagine, numerate da 1 a n, sono conformi ai è conforme al corrispondente documento originale depositato presso la società. Luogo e data”* Non è richiesta alcuna dichiarazione di conformità se il depositante è il legale rappresentante della società. b) Se il depositante è il professionista incaricato ex Legge n. 340/00 “Il sottoscritto dott/rag.. iscritto al n. dell’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, quale incaricato della società, ai sensi dell’art. 31, comma 2-quinquies della L.340/2000, dichiara che il documento informatico in formato XBRL contenente li stato patrimoniale e il conto economico, e la presente nota integrativa in formato PDF/A, composta di n. pagine, numerate da 1 a n, sono conformi ai corrispondenti documenti originali depositati presso la società. Luogo e data”* C ) se il depositante è un soggetto delegato con procura: “Il sottoscritto… delegato alla presentazione dell’istanza di deposito del bilancio d’esercizio, ai sensi degli articoli 38, comma 3-bis DPR n. 445/2000, dichiara, ai sensi degli articoli 23-bis, comma 2 e 22, comma 3, del D.Lgs. N. 82/2005 che il documento informatico in formato XBRL contenente lo stato patrimoniale e il conto economico, e la presente nota integrativa in formato PDF/A, composta di n. pagine, numerate da 1 a n, sono conformi ai corrispondenti documenti originali da cui sono tratti. Luogo e data”*. NB: Nei casi a) e c) la nota integrativa deve obbligatoriamente essere presentata in copia per immagine (tramite scansione ottica) dell’originale analogico. Qualora il file contenente la nota integrativa ed il file XBRL siano firmati digitalmente dal legale rappresentante non occorre alcuna dichiarazione di conformità all’originale di tali documenti. * LA DATA DEVE COINCIDERE CON QUELLA DI SOTTOSCRIZIONE DIGITALE. 15 maggio 2012
  • 30. DICHIARAZIONI DI CONFORMITA’ DA APPORRE SUI DOCUMENTI 2) APPROVAZIONE DEL BILANCIO IN FORMATO XBRL Nel caso in cui la società abbia approvato il bilancio in formato XBRL, il file XBRL firmato digitalmente se il presentante è il legale rappresentante non necessita di alcuna dichiarazione di conformità. È comunque richiesta la dichiarazione di conformità ex art. 22 comma tre del D.Lgs. N. 82/2005, come indicato al punto 1), per il file XBRL e la nota integrativa laddove i file non siano firmati digitalmente dal legale rappresentante. In tale caso la nota integrativa deve obbligatoriamente essere presentata in copia per immagine (tramite scansione ottica) dell’originale analogico. 15 maggio 2012
  • 31. DICHIARAZIONI DA APPORRE SUI DOCUMENTI CHE COMPONGONO LA PRATICA 3) ALTRI DOCUMENTI OGGETTO DI DEPOSITO  Ciascun documento, laddove non rechi le firme digitali dei soggetti sottoscrittori del documento originale depositato presso la società, deve essere presentato in copia dichiarata conforme ai sensi della vigente normativa (D.Lgs.n. 82/05 e s.m.i.). • In caso di presentazione della documentazione da parte del professionista incaricato, in calce a ciascun documento dovrà essere riportata la dicitura seguente: “Il/la sottoscritto/a Dott./rag………………………,ai sensi dell’art.31 comma 2-quinquies della Legge 340/2000, dichiara che il presente documento è conforme all’originale depositato presso la società”.. • In caso di presentazione da parte di soggetti diversi dal professionista incaricato, il depositante potrà dichiarare la conformità alla documentazione originale analogica solo in caso di produzione di copia per immagine (tramite scansione ottica). apponendo in calce al singolo documento la seguente dicitura: “Il sottoscritto (nome e cognome), consapevole delle conseguenze penali previste all'art. 76 del D.P.R. n. 445/00, dichiara ai sensi dell’art. 22, comma 3, del D.Lgs. N. 82/2005, che il presente documento informatico è conforme al corrispondente documento originale depositato presso la società”. • In caso di presentazione da parte del legale rappresentante lo stesso dichiara la corrispondenza della copia trasmessa in formato elettronico all’originale depositato presso la società apponendo tale dicitura in calce al documento allegato. Negli altri casi dovrà essere apposta la firma digitale dei soggetti che hanno sottoscritto il documento originale analogico. Il dichiarante quindi appone la propria firma digitale sul documento in formato PDF/A. 15 maggio 2012
  • 32. DICHIARAZIONI DA APPORRE SUI DOCUMENTI CHE COMPONGONO LA PRATICA ALTRE DICHIARAZIONI-  In caso di società che redige il bilancio secondo i principi contabili internazionali è obbligatorio, ai fini dell’esonero dall’obbligo di presentazione in formato XBRL, che gli amministratori inseriscano la dicitura in modo chiaro e senza riserve nella nota integrativa la dichiarazione, ai sensi del principio contabile IAS 1, “la piena conformità a tutti i principi contabili internazionali in vigore al momento di formazione del bilancio d’esercizio”.  In caso di distribuzione di utili, in calce al documento informatico che contiene il verbale assembleare di approvazione del bilancio va apposta la seguente dicitura: “ Registrazione effettuata presso l’Ufficio delle Entrate di…in data… al numero… /oppure in corso di registrazione” ( se il numero non è ancora stato assegnato) 15 maggio 2012
  • 33. DICHIARAZIONI DA APPORRE SUI DOCUMENTI CHE COMPONGONO LA PRATICA ALTRE DICHIARAZIONI-  in caso di presentazione del bilancio in formato XBRL ed anche in PDF/A (DOPPIO DEPOSITO ex art. 5 comma 5 del DPCM), poiché il bilancio approvato è diverso da quello depositato in XBRL, occorre inserire in calce alla nota integrativa la dicitura :” lo stato patrimoniale ed il conto economico sono redatti in modalità non conforme alla tassonomia italiana XBRL, in quanto la stessa non è sufficiente a rappresentare la particolare situazione aziendale nel rispetto dei principi di chiarezza, correttezza e veridicità richiesti dall’art. 2423 c.c. “. TALE DICHIARAZIONE PUO’ ESSERE RESA SOLO DA UN AMMINISTRATORE/LIQUIDATORE DELLA SOCIETA’ 15 maggio 2012
  • 34. Controlli dell’ufficio Registro delle Imprese E’ previsto un controllo automatizzato di validità del file XBRL Possibili errori rilevabili - Errore nella validazione della firma digitale apposta al file XBRL - Errore nell’allegato XBRL, ovvero il file non è in formato XBRL; - Errore nel formato XBRL: il file allegato è in XBRL, ma non è conforme alla tassonomia ufficiale di riferimento, ovvero la versione 04/01/2011; - Incongruenza tra codice fiscale dichiarato nella modulistica e codice fiscale riportato nel bilancio XBRL - Il file XBRL non contiene alcun dato significativo per l’esercizio - Errore di quadratura del prospetto contabile: totale attivo e totale passivo dello SP non sono congruenti; alcune voci del patrimonio netto non sono congruenti con le corrispondenti voci del CE; - Impossibilità di identificare le colonne d’annualità d’esercizio precedente 15 maggio 2012
  • 35. Controlli dell’ufficio Registro delle Imprese  La mancata conformità dei documenti elettronici elaborabili alle regole tecniche  Gli errori contenuti nella precedente scheda non comportano l’irricevibilità della pratica, ma l’attivazione della procedura prevista all’art. 7 del DPCM 10 dicembre 2010: - Protocollazione; - Sospensione e richiesta di correzione; - In caso di inadempimento nei termini prefissati, rigetto dell’istanza NB: In caso di reinvio di bilancio su richiesta di rettifica, occorre presentare nuovamente tutta la documentazione a corredo della pratica, con l’indicazione nel Modulo XX-Note che trattasi di deposito a rettifica nonché del numero di protocollo assegnato al 1° deposito 15 maggio 2012
  • 36. ALTRE RETTIFICHE SU INIZIATIVA DEL DEPOSITANTE  NON è ammesso l’ANNULLAMENTO di una pratica già depositata ed evasa dall’ufficio  Si può richiedere un NUOVO DEPOSITO Casi pratici:  E’ errata o incompleta la copia depositata al RI, ma è corretto il bilancio approvato  nuovo deposito, senza elenco soci, completo degli allegati, unitamente a dichiarazione amministratori nel Modello XX Note da allegare al Mod B con cui si evidenziano le parti aggiunte, modificate o soppresse. Bolli €65, diritti €30  E’ errato il bilancio approvato  nuovo deposito, con elenco soci, completo degli allegati, unitamente a dichiarazione amministratori nel Modello XX Note da allegare al Mod B con cui si evidenzia che trattasi di nuova approvazione del bilancio a rettifica della precedente (riferimento n. prot. 1° pratica). Bolli €65, diritti €62,70 ovvero €92,70. 15 maggio 2012
  • 37. ALTRE RETTIFICHE SU INIZIATIVA DEL DEPOSITANTE c) E’ errato o incompleto l’elenco soci depositato  nuovo deposito elenco soci, senza bilancio, unitamente a dichiarazione amministratori nel Modello XX Note da allegare al Mod B con cui si evidenzia che trattasi di rettifica di precedente elenco depositato (riferimento n. prot. 1° pratica). Bolli €65, diritti €30 d) Viene rettificato il verbale di approvazione del bilancio  nuovo deposito dell’intera pratica di bilancio – compreso elenco soci nel caso in cui si rettifichi la data di approvazione del bilancio-, completo degli allegati, unitamente a dichiarazione degli amministratori nel Modello XX Note da allegare al Mod B con cui si evidenzia che trattasi di rettifica della precedente delibera (riferimento n. prot. 1° pratica). Nel caso in cui la rettifica riguardi la data di approvazione del bilancio occorre altresì allegare documentazione probatoria ovvero rendere apposta dichiarazione ai sensi del DPR n. 445/00 con assunzione di responsabilità penale in caso di dichiarazione mendace o non veritiera (saranno predisposte verifiche d’ufficio). Bolli €65, diritti € 30. 15 maggio 2012
  • 38. PER MAGGIORI INFORMAZIONI Sul sito istituzionale della Camera di Commercio di Forlì-Cesena www.fc.camcom.it nella sezione dedicata ai manuali sono pubblicati: - La guida nazionale alla presentazione dei bilanci al registro delle imprese per l’anno 2012 (Unioncamere) - La guida al deposito bilanci approvata dai Conservatori del registro delle imprese della Regione Emilia Romagna in data maggio 2012 - Le presenti slides redatte dalla Camera di Commercio di Forlì-Cesena contenenti le informazioni essenziali per il corretto deposito dei bilanci e relativa documentazione per l’anno 2012 15 maggio 2012