(1) INTRODUZIONE
1.1.~ In via preliminare, la nozione di “sistema”
1.2.~ La scienza giuridica moderna (sistema “chiuso” e “statico”), Il “codice” e la “piramide”
1.3.~ La teoria generale dei sistemi (sistema “aperto” e “dinamico”), la “decodificazione” e l’ordinamento giuridico come “processo”
(2) LA STRUTTURA “RETICOLARE” DEL DIRITTO
2.1.~ La cibernetica, cenni (sistema “autopoietico” o “teleonomico”)
2.2.~ La “rete” come modello teorico della cibernetica
2.3.~ Distinzioni interne nella cibernetica (I, II, III)
2.4.~ Applicazioni delle tre versioni della cibernetica al diritto
(3) INTERNET E LA CONCEZIONE “RETICOLARE” DEL DIRITTO
3.1.~ L’emersione del problema: ACLU / RENO (1996)
3.2.~ Le tecnologie utilizzate nella “condivisione delle risorse” e il QUID JUS
(4) CONSIDERAZIONI (CRITICHE) CONCLUSIVE
Lezione 15 2015-2016 Approfondimento Domain Name System, Diffamazione on line
La struttura “reticolare” del diritto: esposizione e critica di un paradigma
1. La struttura “reticolare” del
diritto:
esposizione e critica di un paradigma
Convegno AIGA
AVVOCATI E INTERNET: QUESTIONI GIURIDICHE, REGOLE DEONTOLOGICHE E
OPPORTUNITÀ PROFESSIONALI
DEI SOCIAL NETWORK
(Gorizia, 5 luglio 2012)
Federico Costantini
Dipartimento di Scienze Giuridiche
Università degli Studi di Udine 1
2. La struttura “reticolare” del diritto: esposizione e critica di un paradigma
Scopo della relazione:
Esporre la concezione “reticolare” del diritto, inserendola nel contesto in cui essa si colloca,
considerando non tanto il “quid juris” dei social network, quanto il “quid jus”, ossia la sottostante
concezione del diritto, che presenta aspetti di particolare interesse.
Tesi sostenuta:
La concezione “reticolare” è apprezzabile come sforzo teorico, ma è altrettanto, se non di
più, discutibile sotto quello teoretico.
Struttura argomentativa:
- scienza giuridica moderna
- formalismo giuridico
- “giuscibernetica”
- cyberlaw (social networks, peer to peer e cloud computing), cenni.
- considerazioni critiche 2
3. La struttura “reticolare” del diritto: esposizione e critica di un paradigma
(1) INTRODUZIONE
1.1.~ In via preliminare, la nozione di “sistema”
1.2.~ La scienza giuridica moderna (sistema “chiuso” e “statico”), Il “codice” e la “piramide”
1.3.~ La teoria generale dei sistemi (sistema “aperto” e “dinamico”), la “decodificazione” e l’ordinamento
giuridico come “processo”
(2) LA STRUTTURA “RETICOLARE” DEL DIRITTO
2.1.~ La cibernetica, cenni (sistema “autopoietico” o “teleonomico”)
2.2.~ La “rete” come modello teorico della cibernetica
2.3.~ Distinzioni interne nella cibernetica (I, II, III)
2.4.~ Applicazioni delle tre versioni della cibernetica al diritto
(3) INTERNET E LA CONCEZIONE “RETICOLARE” DEL DIRITTO
3.1.~ L’emersione del problema: ACLU / RENO (1996)
3.2.~ Le tecnologie utilizzate nella “condivisione delle risorse” e il QUID JUS
(4) CONSIDERAZIONI (CRITICHE) CONCLUSIVE
3
4. (1) INTRODUZIONE
1.1.~ In via preliminare: la nozione di “sistema”
Il sistema comprende essenzialmente tre requisiti:
(1) una pluralità di dati;
(2) una visione unitaria, data dall’insieme delle relazioni intercorrenti tra i dati;
(3) il carattere totalizzante del modello, che viene assunto come omnicomprensivo dei fenomeni
considerati.
Questi requisiti si configurano in modo diverso a seconda dell’approccio:
Scienza Teoria
Cibernetica
moderna dei sistemi
Nozione generale Sistema chiuso Sistema aperto Sistema autopoietico
di “sistema” o ‘statico’ o ‘dinamico’ o “teleonomico”
-> M.G. LOSANO, Sistema e struttura del diritto, Giuffrè, 1968, 2001, 2002. 4
5. (1) INTRODUZIONE
1.2.~ La scienza giuridica moderna (sistema “chiuso” e “statico”), il “codice” e la “piramide”
Nella scienza moderna il “sistema” può essere così connotato:
- “statico”, perché non consente di inserire ulteriori dati all’interno della medesima teoria, né
ammette interazioni,
- “chiuso”, perché il modello giustifica i fenomeni considerati come se tutto l’orizzonte della realtà
empirica si esaurisse in essi.
Anche nella scienza giuridica si possono ritrovare questi requisiti, in particolare in due concezioni:
(1) la codificazione
(2) il formalismo giuridico (Hans Kelsen)
-> F. MODUGNO, voce “Sistema giuridico”, in Enciclopedia Giuridica Treccani, XXIX, Roma: Istituto della
Enciclopedia italiana, 1993, 1;
5
-> G. LAZZARO, voce “Sistema giuridico”, in Novissimo Digesto Italiano, XVII, Torino: UTET, 1970, 459
6. (1) INTRODUZIONE
1.2.~ La scienza giuridica moderna (sistema “chiuso” e “statico”), il “codice” e la “piramide”
“Codice”:
- Il termine: etimologia codex / volumen
- il significato generale: un oggetto dotato di “compattezza”
- il significato nell’antichità: compilazioni di materiale giuridico, anche eterogeneo (collezioni private /
ufficiali)
- nella modernità assume un significato specifico:
(1) unica fonte di diritto, in sostituzione al pluralismo medievale;
(2) comprensivo di un unico sistema normativo, intrinsecamente coerente;
(3) espressione di contenuti giuridici relativi al contesto (sovrano, comunità
politica locale) dunque particolari e non “universali” come il “diritto
naturale”.
-> V. Piano Mortari, voce “Codice (storia)”, in Aa. Vv., Enciclopedia del Diritto, vol. VII, Milano: Giuffrè
1960, pag. 227. 6
7. (1) INTRODUZIONE
1.2.~ La scienza giuridica moderna (sistema “chiuso” e “statico”), il “codice” e la “piramide”
Il significato “totemico” del “codice” (civile)
Diversi profili:
(1) ontologico e teoretico. Non esiste diritto civile al di fuori del codice civile. Il “diritto
naturale” non è più nemmeno “diritto”. «io non conosco il diritto civile, io insegno il Codice
Napoleone»[1].
(2) gnoseologico e teorico. Non esiste altro diritto al di fuori della volontà del sovrano che in
esso si incarna. La legge si pone come unica fonte normativa, escludendo gli ordinamenti particolari
dalla sfera della giuridicità.
(3) ermeneutico e pratico. Non esiste altra interpretazione del diritto al di fuori di quella
“autentica” del sovrano. Il giudice è visto come un “automa”: «bocca che pronuncia le parole della
legge […] esseri inanimati che non possono moderare né la forza né il rigore di essa» [2].
[1] Jean Bugnet, professore di diritto civile a Parigi: «Je ne connais pas le Droti civil; je n’enseigne
que le Code Napoléon», espressione riportata da Julien Bonnecase e ripresa in G. FASSO’, Storia
della Filosofia del Diritto, vol. III: Ottocento e Novecento, Roma-Bari: GLF Laterza (Manuali Laterza,
143), 2001, pag. 18.
[2] C. MONTESQUIEU, Spirito della legge (1748) XI, 6. 7
8. (1) INTRODUZIONE
1.2.~ La scienza giuridica moderna (sistema “chiuso” e “statico”), il “codice” e la “piramide”
Lo Stato, attraverso il diritto, “codifica” i rapporti intersoggettivi,
“trasformando” la società secondo la volontà del sovrano
Stato
Codice civile = Sistema
Società Il diritto è uno “strumento di controllo sociale”
-> F. GENTILE, Intelligenza politica e ragion di Stato, Milano, Giuffrè: 1983 8
9. (1) INTRODUZIONE
1.2.~ La scienza giuridica moderna (sistema “chiuso” e “statico”), il “codice” e la “piramide”
Successivamente la dottrina ha compiuto un passaggio ulteriore.
La Teoria generale del diritto sostiene una concezione formalistica
dell’ordinamento giuridico
Alessandro Levi: «ogni ordinamento è un sistema di rapporti giuridici»[1].
Ordinamento giuridico = Sistema
[1]
A. LEVI, Teoria generale del diritto, Padova: CEDAM (Manuali di scienze giuridiche), 1967 (I ed. 1953), 33.
9
10. (1) INTRODUZIONE
1.2.~ La scienza giuridica moderna (sistema “chiuso” e “statico”), il “codice” e la “piramide”
La tesi formalistica trova in Kelsen la sua più compiuta formulazione.
La “piramide” di Hans Kelsen rappresenta un “sistema”.
Grundnorm
-> H. KELSEN, Dottrina generale del diritto (I ed. 1925)
-> H. KELSEN, General Theory of Law and State (I d. 1945) 10
11. (1) INTRODUZIONE
1.2.~ La scienza giuridica moderna (sistema “chiuso” e “statico”), il “codice” e la “piramide”
Profili critici del formalismo kelseniano
• L’ipertrofia legislativa dal punto di vista interno all’ordinamento, che mina alle fondamenta
la sostenibilità della “coerenza interna” del sistema normativo. Questo fenomeno è ben noto al
giurista italiano.
• La pluralità degli ordinamenti giuridici e la necessità di riconoscere fonti del diritto
anche all’esterno dell’ordinamento statale.
• La globalizzazione e la crisi della sovranità a livello internazionale, con il superamento del
modello di Westfalia (1648), che aveva disciplinato i rapporti tra gli Stati nei secoli precedenti.
• I diritti umani, e la necessità di affermare l’esistenza di limiti all’esercizio del potere da parte
del Sovrano.
• La lex mercatoria, e la diffusione di “spazi” di giuridicità che prescindono dagli ordinamenti
positivi.
-> M. G. LOSANO, Diritto turbolento, in «Rivista internazionale di Filosofia del Diritto» (2005), 3, pag. 405 11
12. (1) INTRODUZIONE
1.2.~ La scienza giuridica moderna (sistema “chiuso” e “statico”), il “codice” e la “piramide”
Profili critici del formalismo kelseniano
Pluralità degli ordinamenti
Grundnorm
Lex mercatoria
Globalizzazione
Diritti Umani Ipertrofia legislativa
12
13. (1) INTRODUZIONE
1.2.~ La scienza giuridica moderna (sistema “chiuso” e “statico”), il “codice” e la “piramide”
Tentativi di superamento del formalismo giuridico
Dall’esterno:
-> Sociologia del diritto
-> Istituzionalismo
-> Giurisprudenza degli interessi
-> Ermeneutica
-> Filosofia dell’esperienza giuridica
-> Neoretorica
Come rinnovamento “interno” del formalismo:
-> teoria generale dei sistemi
13
14. (1) INTRODUZIONE
1.3.~ La teoria generale dei sistemi, “decodificazione” e l’ordinamento come “processo”
Teoria generale dei sistemi, definizioni
«disciplina che considera le proprietà generali e le leggi dei sistemi»
L. von Bertalanffy, General System Theory. Foundations, Development, Applications (I ed. 1968),
trad. it. E. Bellone (a cura di), Teoria generale dei sistemi. Fondamenti, sviluppo, applicazioni, Milano:
ISEDI (Scienza dell’uomo, 10), 1971, 11.
«un insieme coerente di definizioni, assunzioni e proposizioni che considerano la realtà come una
gerarchia integrata di organizzazioni di materia ed energia. La teoria del comportamento dei sistemi
generali concerne uno speciale sottoinsieme di tutti i sistemi, quelli viventi»
J.G. Miller, La teoria generale dei sistemi viventi, A. Beretta (a cura di), Milano: Angeli, 19863, 1.
Il sistema è:
- “aperto” non è dunque un ordine “chiuso”, a prescindere dal rilievo che sia “dato” dalla realtà –
come nel diritto naturale – né un ordine “creato” dal sovrano – come nella teoria positivistica –
- “dinamico”, che muta in funzione delle interazioni con altri sistemi: è un processo
-> Circolo di Vienna (Vienna, 1923), Società per la filosofia empirica (Berlino, 1928), Enciclopedia
14
Internazionale della Scienza Unificata (Chicago, 1938)
15. (1) INTRODUZIONE
1.3.~ La teoria generale dei sistemi, “decodificazione” e l’ordinamento come “processo”
Economia Società
Diritti Umani
Altri ordinamenti giuridici
Lex mercatoria
Ordinamento statale
Sistema giuridico = diritto
Tecnica ? 15
16. (1) INTRODUZIONE
1.3.~ La teoria generale dei sistemi, “decodificazione” e l’ordinamento come “processo”
È interessante – perché esemplificativo – il riferimento al pensiero di Natalino Irti: si sostiene la
“decodificazione” del diritto, che viene ridotto a “processo” o “logica” (nel senso di struttura
razionalistica). Si descrive una fenomenologia nei seguenti termini:
- Stato borghese -> codificazione: «fede laica e moderna nella libertà del singolo» (ma
esistono anche “leggi eccezionali”, sporadiche e circoscritte)
- Prima metà del Novecento -> “leggi speciali” «un altro diritto: più mutevole ed
effimero, ma portatore di esigenze e di criteri di disciplina, ignoti al vecchio sistema» -> Codice = diritto
“comune”, sussidiario, non esclusivo
- Repubblica (italiana) -> “contrattazione” delle norme -> funzione
“promozionale” dello Stato -> «micro-sistemi di norme, con proprie ed autonome logiche» -> Codice =
diritto “residuale” di un ordinamento destinato a divenire “policentrico”.
-> N. IRTI, L’età della decodificazione (I ed. 1978), Milano: Giuffrè, 19994.
-> Id., L’età della decodificazione, in «Diritto e Società» (1978), 4, 613,
16
-> Id., “L’età della decodificazione” vent’anni dopo, in «Diritto e Società» (1999), 2, 193
17. (1) INTRODUZIONE
1.3.~ La teoria generale dei sistemi, “decodificazione” e l’ordinamento come “processo”
(1) Codice del processo amministrativo
(2) Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione,
(3) Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo
(4) Codice dell'ordinamento militare
(5) Codice delle pari opportunità tra uomo e donna
(6) Codice comunitario dei medicinali veterinari
(7) Codice delle assicurazioni private
(8) Codice del consumo Più che “decodificazione” … l’attuale
(9) Codice della nautica da diporto
(10) Codice dell'amministrazione digitale
“ipercodificazione”
(11) Codice della proprietà industriale
Italiana
(12) Codice dei beni culturali e del paesaggio
(senza contare i “4 codici” …)
(13) Codice delle comunicazioni elettroniche
(14) Codice in materia di protezione dei dati personali
17
(15) Nuovo codice della strada
18. (1) INTRODUZIONE
1.3.~ La teoria generale dei sistemi, “decodificazione” e l’ordinamento come “processo”
Ordinamento giuridico = sistema “generale”
Leggi speciali
Diritti umani (?)
Codice (civile)
Altri ordinamenti
Ordinamento statale
18
Ogni “sotto-sistema” – ogni “codice”, in particolare – è in relazione con gli altri e con il “sistema generale”
19. (2) LA STRUTTURA “RETICOLARE” DEL DIRITTO
2.1.~ La cibernetica, cenni preliminari
Caratteri del “sistema”:
- “autopoietico”: Così si definisce la “macchina autopoietica”: «una macchina organizzata
(definita come una unità) come una rete di processi di produzione (trasformazione e distruzione) di
componenti che produce i componenti che: i) attraverso le loro interazioni e trasformazioni
continuamente rigenerano e realizzano la rete di processi (relazioni) che li producono; e ii) la
costituiscono (la macchina) come una unità concreta nello spazio nel quale essi (i componenti)
esistono specificando il dominio topologico della sua realizzazione in quella rete» [Varela, Maturana]
- “teleonomico”: Si può dire che il sistema ha una finalità intrinseca, sviluppandosi in funzione
di se stesso.
Si attribuisce al sistema la capacità di auto-generarsi, sopravvivere, auto-organizzarsi,
replicarsi e dominare il contesto in modo spontaneo ed automatico, grazie a meccanismi interni
come il “feedback retroattivo”.
-> N. WIENER, Cybernetics, or control and communication in the animal and the machine, New York: J.
Wiley - Parigi: Hermann, 1948.
-> F.J. VARELA, H.R. MATURANA, Biologia della cognizione (I ed. 1970), in Id., Autopoiesi e
cognizione. La realizzazione del vivente, trad. it. A. Stragapede e prefazione di G. De Michelis, Venezia:
19
Marsilio, 1985.
20. (2) LA STRUTTURA “RETICOLARE” DEL DIRITTO
2.1.~ La cibernetica, cenni preliminari
Elementi caratterizzanti la “cibernetica”:
(1) Rappresentazione di tutti i processi sistemici in termini di flusso
informativo: si unificano tutte le dimensioni della realtà. Tutto ciò che è naturale o artificiale,
biologico o umano, empirico o spirituale, individuale o collettivo è tradotto in “input” e “output”.
(2) Approccio interdisciplinare, proprio perché sottende ad una visione unitaria della
realtà, si diffonde in tutte le discipline scientifiche: informatica, biologia, sociologia, psicologia, filosofia,
diritto.
(3) Visione cosmologica, il carattere totalizzante conferisce ad una forte connotazione
spirituale che richiama Spinoza, ma anche new age e gnosticismo.
CITAZIONI NOTEVOLI:
Definizione di cibernetica in forma di metafora: «the biggest bite out of the fruit of the
Tree of Knowledge that mankind has taken in the last 2000 years» G. BATESON,
Steps to an Ecology of Mind (I ed. 1972), trad. it. G. Longo (a cura di), Verso
un’ecologia della mente, Milano: Adelphi, 1976, 495.
«Think different» Slogan APPLE 20
21. (2) LA STRUTTURA “RETICOLARE” DEL DIRITTO
2.2.~ La “rete” come modello epistemologico della cibernetica
La “rete” diventa il modello ideale per rappresentare il flusso di informazioni scambiate all’interno ed
all’esterno di un “sistema”.
I “nodi” rappresentano i “centri di elaborazione” di informazioni, ma anche le connessioni operative,
concettuali e simboliche.
Questo approccio si diffonde in diverse discipline:
-> Scienze biologiche -> ipotesi “Gaia”
-> Scienze informatiche -> Internet
-> Scienze sociali e umane -> “sei gradi di separazione”
-> Scienze economiche -> Cybersyn (Cile)
-> Scienze giuridiche -> informatica giuridica
Tra tutti i modelli di “rete”, il più idoneo a rappresentare la visione
cibernetica è quello della rete “decentrata”
21
22. (2) LA STRUTTURA “RETICOLARE” DEL DIRITTO
2.2.~ La “rete” come modello epistemologico della cibernetica
-> Baran, Paul. “On Distributed Communications Networks.” RAND Corporation papers, document
P-2626 (1962). http://www.rand.org/pubs/papers/P2626.html.
-> Licklider, J C R. 1963. Memorandum For Members and Affiliates of the Intergalactic Computer
Network. KurzweilAInet. 22
-> Milgram, Stanley. 1967. “The Small-World Problem.” Psychology Today 1 (1): 61-67.
23. (2) LA STRUTTURA “RETICOLARE” DEL DIRITTO
2.3.~ Distinzioni interne nella cibernetica (I, II, III)
La cibernetica si sviluppa secondo diversi approcci:
(1) “prima cibernetica” o “cibernetica dell'adattamento”, di carattere
“oggettivo”, concerne lo studio della tendenza di un sistema a ritornare in equilibrio
dopo una perturbazione che proviene dall'ambiente.
(2) “seconda cibernetica”, riguarda il problema dell'interazione tra sistema e
osservatore – teoria della “complessità” – utilizzando strumenti concettuali
provenienti da diverse “scuole di pensiero” (ermeneutica, idealismo, neoempirismo).
(3) “terza cibernetica”, che potrebbe essere definita di tipo “soggettivo”, riguarda
gli studi sulla “intelligenza artificiale”
-> AA. VV., La sfida della complessità, G. Bocchi-M. Ceruti (a cura di), Milano: Feltrinelli (Campi del
Sapere), 1985
-> U. PAGALLO, Teoria giuridica della complessità, Torino: Giappichelli (Digitalica, 4), 2006,
23
-> ID, Introduzione alla filosofia digitale. Da Leibniz a Chaitin, Torino: Giappichelli (Digitalica, 1), 2005
25. (2) LA STRUTTURA “RETICOLARE” DEL DIRITTO
Le prospettive di sviluppo della “Società dell’informazione” secondo l’Unione Europea
Aa. Vv., Cultural Diversity and the Information Society. Policy Options and Technological Issues.
Documento di lavoro PE 297.559, Valutazione delle opzioni scientifiche e tecnologiche (STOA), Luglio
25
2001.
26. (2) LA STRUTTURA “RETICOLARE” DEL DIRITTO
Aa. Vv., Envisioning Digital Europe 2030: Scenarios for ICT in Future Governance and Policy
Modelling, pubblicazione JRC, Unione Europea, Lussemburgo, 2010, ISBN 978-92-79-18499-4, pag.
26
36.
27. (2) LA STRUTTURA “RETICOLARE” DEL DIRITTO
2.4.~ Applicazioni delle tre versioni della cibernetica al diritto
Prima Cibernetica: il diritto nella “Società dell’informazione”
Si consideri in particolare la tesi di Luhmann: il diritto è ciò che
consente di ridurre l’incertezza degli individui sulla condotta altrui,
permettendo a ciascuno di sviluppare “fiducia” nei confronti
dell’intero sistema e quindi garantendo la conservazione della
collettività. Il diritto è essenzialmente il meccanismo “regolatore” –
uno strumento di “feedback loop” – del sistema sociale.
-> N. Luhmann, Soziale Systeme. Grundriß einer allgemeinen Theorie (I ed. 1984) trad. it. A. Febbrajo-
R. Schmidt (a cura di), Sistemi sociali. Fondamenti di una teoria generale, Bologna: Il Mulino
(Collezione di testi e di studi. Filosofia), 1990.
-> G. Teubner, Recht als autopoietische system (I ed. 1989), trad. it. A. La Spina, pubblicazione A.
Febbrajo-C. Pennisi (a cura di), Il diritto come sistema autopoietico, Milano: Giuffrè (Pubblicazioni della
27
Facoltà di Giurisprudenza, Università di Macerata. Testi e traduzioni, 2), 1996, 29
28. (2) LA STRUTTURA “RETICOLARE” DEL DIRITTO
2.4.~ Applicazioni delle tre versioni della
cibernetica al diritto
Seconda Cibernetica: il diritto “mite” ed
il “bilanciamento di interessi”
L’idea di fondo è nella “teoria della complessità”: di
fronte alla molteplicità dei sistemi, l’osservatore (il
giurista) può “spostarsi”, analizzando la realtà (il
diritto) sotto diverse prospettive.
La molteplicità di vedute viene a costituire una forma
di conoscenza che rimane di tipo probabilistico, ma
che, essendo plurale, può essere considerata come
“veritativa”, perché in essa l’osservatore riconosce le
proprie “logiche”. Il processo (l’insieme di processi in
cui consiste il diritto) non appartiene all’ordinamento,
ma è di tipo intellettivo.
-> G. Zagrebelsky, Il diritto mite. Legge Diritti Giustizia,
Torino: Einaudi (Einaudi contemporanea, 41), 1992 28
29. (2) LA STRUTTURA “RETICOLARE” DEL DIRITTO
2.4.~ Applicazioni delle tre versioni della cibernetica al diritto
Seconda Cibernetica: il diritto “mite” ed il “bilanciamento di interessi”
Diritti umani Altri “codici”
Autorità garanti
Leggi speciali
Contrattazione collettiva
Codice (civile)
Unione Europea
Giurisprudenza
Diritto internazionale
Dottrina
Prassi amministrativa
Corti straniere
Ordinamento statale
29
-> G. Zagrebelsky, Il diritto mite. Legge Diritti Giustizia, Torino: Einaudi (Einaudi contemporanea, 41), 1992
30. (2) LA STRUTTURA “RETICOLARE” DEL DIRITTO
2.4.~ Applicazioni delle tre versioni della cibernetica al diritto
Seconda Cibernetica: il diritto “mite” ed il “bilanciamento di interessi”
Ordinamento statale
Es: la “privacy”
Art. 21 Cost.
Convenzione di Strasburgo 1981 Art. 4 L. 300/1970
Art. 7 D. Lgs. 196/2003
Consenso informato Aut. Gen. Garante
Dir. 48/95/UE
Art. 1321 ss. CC Altri Provv. Garante
Diritto internazionale 30
31. (2) LA STRUTTURA “RETICOLARE” DEL DIRITTO
2.4.~ Applicazioni delle tre versioni della cibernetica al diritto
Seconda Cibernetica: il diritto “mite” ed il “bilanciamento di interessi”
31
32. (2) LA STRUTTURA “RETICOLARE” DEL DIRITTO
2.4.~ Applicazioni delle tre versioni della cibernetica al diritto
Terza Cibernetica: i “sistemi esperti”
L’idea che possa esistere una forma di “intelligenza artificiale” ha ormai più di 60 anni.
La capacità di calcolo elettronico ha ormai da tempo superato quella dell’uomo: l’11 maggio 1997 il
calcolatore denominato “Deep Blue” della IBM vinse contro Gary Kasparov, all’epoca campione del
mondo di scacchi.
Nello sviluppo dei “sistemi esperti” si utilizzano strutture reticolari.
Rispetto al diritto, si possono distinguere in massima sintesi due grandi categorie:
(1) sistemi ausiliari, che costituiscono un sussidio dell’attività del giurista
(2) sistemi decisionali, che intendono sostituire la valutazione del giudice
-> A. Turing, Computing Machinery and Intelligence, in Mind (1950), vol.59, 433 32
-> Rivista «Artificial intelligence» (2003), vol. 130.
33. (3) INTERNET E LA CONCEZIONE “RETICOLARE” DEL DIRITTO
3.1.~ L’emersione del problema: ACLU / RENO (1996)
«The Internet is therefore a unique and wholly new
medium of worldwide human communication»
Finding n. 81, American Civil Liberties Union v. Reno, decisione dell’11 giugno
1996, Distretto orientale della Corte della Pennsylvania, in 929 F. Supp. 824, 830–
849 (ED Pa. 1996).
Conforme: Corte Suprema degli Stati Uniti No. 96–511, 19 marzo 1997 – 26
giugno 1997, in 521 U. S. 844 (1997), pag. 850.
L’elemento che rende – secondo l’estensore della motivazione – “diverso” Internet dai mass media
precedenti – e ormai “tradizionali” – sta nel fatto che in esso si realizza una comunicazione avente una
struttura prima impensabile: quella “many to many”.
È la vera e propria “condivisione di risorse”, di carattere “orizzontale” e quindi “paritaria” tra gli utenti.
La tecnologia consente di realizzare una modalità di interazione molto simile a quella teorizzata dalla
cibernetica. 33
34. (3) INTERNET E LA CONCEZIONE “RETICOLARE” DEL DIRITTO
3.1.~ L’emersione del problema: ACLU / RENO (1996)
DESTINATARIO
1 Molti
“comunicazione” “diffusione”
1 -> 1 1 -> Molti
“sincrona” (telefono)
1 “asincrona ”(lettere, mail) Mass media (giornali, radio, TV)
Nuovi media (siti web, blog)
EMITTENTE
“Molti -> 1” “condivisione”
Tutela della riservatezza Molti / Molti
molti Social network (Facebook)
Microblogging (Twitter)
Peer to peer (E-mule)
Cloud computing 34
35. (3) INTERNET E LA CONCEZIONE “RETICOLARE” DEL DIRITTO
3.2.~ La “condivisione delle risorse” e il QUID JUS
Si considerino in particolare le modalità con cui avviene la “condivisione delle risorse” attraverso la
Rete. Vi sono aspetti che effettivamente sono sconosciuti in precedenza e dai quali sorgono problemi
di difficile soluzione alla luce delle categorie tradizionali (che in realtà sono le categorie della moderna
scienza giuridica). Di seguito ci si limita a indicarne alcuni, più significativi in questa sede.
Social network (Facebook): come sostenere una pretesa di riservatezza – o di
reputazione – per coloro che di fatto vi rinunciano, esponendo pubblicamente risvolti intimi della
propria vita?
Peer to peer (E-mule): come fondare una precisa distinzione di responsabilità tra utenti
(download / upload) se il sistema funziona tecnicamente proprio in base al fatto che ciascun utente
“condivide” materiale informatico con gli altri?
Cloud computing: come individuare le risorse “proprie” di un soggetto che dispone in modo
indeterminato di un dominio condiviso con altri soggetti (per esempio: ai fini di sequestro di materiale
digitale)?
35
36. (3) INTERNET E LA CONCEZIONE “RETICOLARE” DEL DIRITTO
3.2.~ La “condivisione delle risorse” e le principali questioni giuridiche
Per individuare le soluzioni ai problemi sopra individuati – ed agli altri qui tralasciati – occorre in via
preliminare porsi una domanda che, in termini semplici, può essere formulata come segue:
«poiché la struttura della condivisione è “reticolare”, e poiché tale modalità
di interazione era precedentemente sconosciuta, allora è sufficiente
stabilire una nuova disciplina normativa, oppure è necessario “ripensare” la
stessa dimensione giuridica in termini “reticolari”?»
In sostanza, per giungere al QUID JURIS (la soluzione del caso concreto), è necessario porsi
l’interrogativo del QUID JUS, ossia sulla concezione del diritto da adottare.
Evidentemente la tentazione di utilizzare una concezione “reticolare” del diritto è molto forte, ma è
idonea a rispondere ai problemi?
36
37. (4) CONSIDERAZIONI (CRITICHE) CONCLUSIVE
Le difficoltà della concezione “reticolare” del diritto si possono apprezzare sotto diversi profili.
Vale la pena segnalarne alcuni in particolare.
(1) l’idea di sistema e il suo carattere autopoietico. In fondo si tratta di una forma
sofisticata di razionalismo, in cui è totalmente inesistente il problema della giustizia.
(2) la concezione della dimensione sociale come “artificio” e non come una sfera
naturale e reale dell’esperienza.
(3) il problema della libertà individuale, minacciata da una concezione “teleologica”, ossia
per un verso necessitata (dagli input derivanti dal sistema circostante) e per altro verso relativizzata
(dall’arbitrio della decisione del singolo), con il rischio di svalutare lo stesso fondamento della
responsabilità (che nel diritto ha il suo peso).
(4) il carattere ideologico degli assunti che, sebbene fondati su premesse scientifiche e quindi
convenzionali, tendono a pretendere di rivestire connotati veritativi, metafisici, sfociando talvolta
apertamente nello scientismo.
(5) il carattere “dialettico” del diritto, e la non corrispondenza della struttura reticolare ad
esso: la dialettica rende il diritto “dialogico” e quindi mezzo per una reale comunicazione tra esseri
razionali.
-> E. ANCONA, Figure dell’ordinamento. Dalla piramide alla rete, e oltre…, in «L’Ircorcervo» (2007), 1
37
http://www.lircocervo.it/index/?p=385
38. (4) CONSIDERAZIONI (CRITICHE) CONCLUSIVE
La distanza tra la concezione “reticolare” del diritto e l’esperienza giuridica può essere compresa
attraverso le parole di un insigne processualista.
«vorrei solo consigliare una cosa a questi bravi e dotti studiosi della nuova
filosofia del diritto: frequentino i tribunali, vadano a vedere che cosa sia il
chiedere e il rendere (o non rendere) giustizia, ma più che vedere,
collaborino a questa impresa, e non tanto da giudici (…) quanto da avvocati.
È assurdo che si possa parlare di norma, di precetto, di linguaggio
prescrittivo e descrittivo e di (…) giuscibernetica senza aver trattato una
causa»
S. SATTA, Giuscibernetica, in «Quaderni» (1970), III, 122
(a proposito dell’opera di M.G. Losano).
38