SlideShare una empresa de Scribd logo
1 de 24
Descargar para leer sin conexión
ORDINE DEGLI AVVOCATI DI VERONA
COMMISSIONE INFORMATICA

L’Avvocato e i social media
Verona, 2 dicembre 2011

Avv. Francesco Tregnaghi
Cosa sono i social media?
Definizione di Wikipedia (a sua volta un social media):

“ Social media è un termine generico che indica
tecnologie e pratiche online che le persone
adottano per condividere contenuti testuali,
immagini, video e audio.
I professori Andreas Kaplan e Michael Haenlein
definiscono social media come un gruppo di applicazioni
Internet basate sui presupposti ideologici e tecnologici del
Web 2.0 che consentono la creazione e lo scambio di
contenuti generati dagli utenti.”
Avv. Francesco Tregnaghi
Codice deontologico e social media
Il Codice deontologico forense NON CITA MAI i social
media, nemmeno nell'emendamento del 2006 che parla
di informazione pubblicitaria via web.
Ciononostante, oltre a tutte le regole di contenuto,
decoro, divieto di rivelare il nome dei propri clienti anche
con loro consenso e quant'altro, non si può dubitare che
laddove Art. 17 bis – “Modalità dell’informazione” parla di
“siti web” ponga delle regole formali che debbano
necessariamente applicarsi a tutte le modalità di
evidenza sulla rete, anche quelle a carattere sociale,
poco diffuse nel 2006.
Avv. Francesco Tregnaghi
Norme specifiche per siti web art. 17 bis
• si possono utilizzare i siti web con domini propri e
direttamente riconducibili a sé, allo studio legale
associato o alla società di avvocati alla quale partecipa
• è necessaria previa  tempestiva comunicazione al
Consiglio dell’Ordine di appartenenza della forma e del
contenuto in cui è espresso
• Il professionista è responsabile del contenuto del sito
• il sito DEVE indicare, oltre ai dati previsti dal primo
comma dell'art. 17 bis, anche altri dati
• Il sito non può contenere riferimenti commerciali e
pubblicitari di terzi mediante l’indicazione diretta o
tramite banner o pop-up di alcun tipo
Avv. Francesco Tregnaghi
Norme specifiche /1

Proprietà e diretta riconducibilità del dominio
“si possono utilizzare solo i
siti web con domini propri
e direttamente
riconducibili a sé, allo
studio legale associato o
alla società di avvocati alla
quale si partecipa”

Whois output for domain:
it-it.facebook.com/pages/Avvocatoxx-yy/  :dominio non trovato

Whois output for domain: tregnaghi.it
Registrant Name: Studio legale
Tregnaghi Ass. prof
Admin Name: Francesco Tregnaghi

La “proprietà” e la “diretta riconducibilità” implicano un dominio di secondo
livello, ovverosia del tipo tregnaghi.it e non di terzo livello, del tipo
tregnaghi.altervista.org (altervista.org è un dominio di secondo livello di
proprietà altrui che offre hosting gratuito senza pubblicità), e men che
meno una sottopagina, del tipo it-it.facebook.com/pages/avv.tizio;
Avv. Francesco Tregnaghi
Norme specifiche /2

Previa comunicazione all'ordine
• Il testo: “è necessaria previa tempestiva comunicazione
al Consiglio dell’Ordine di appartenenza della forma e
del contenuto in cui è espresso”
• Non è quindi richiesta previa AUTORIZZAZIONE o
previa APPROVAZIONE (come vietato esplicitamente
dall'art. 6 D.Lgs. 9 aprile 2003 n. 70 Attuazione della
direttiva 2000/31/CE "commercio elettronico")
• Si può ritenere ragionevolmente sufficiente, dopo la
materiale creazione del sito e prima della sua
pubblicizzazione, la indicazione al Consiglio
dell'indirizzo internet che ne consenta la visione.
Avv. Francesco Tregnaghi
Norme specifiche /3

Responsabilità del professionista
“Il professionista è responsabile del
contenuto del sito” (art 17 bis)
• L'avvocato, che di norma delega la gestione del
sito ad un Collega o ad un tecnico, non può
esimersi dalla responsabilità in ordine ad
eventuali contenuti deontologicamente scorretti
per questo solo fatto.
• Ciò vale per ognuno dei professionisti che
si “pubblicizzano” tramite il sito dello studio.
• necessaria correlazione con la proprietà del
dominio
Avv. Francesco Tregnaghi
Norme deontologiche specifiche per siti web / 4

Contenuto minimo obbligatorio
“il sito DEVE indicare i dati previsti dal primo comma
dell'art 17 bis” (norma generale sulla informazione)
Ma altri contenuti OBBLIGATORI sono indicati dal D.Lgs. 9 aprile 2003 n. 70
Attuazione della direttiva 2000/31/CE "commercio elettronico"
                               ART 7 Informazioni generali obbligatorie (estratto)
• f) per quanto riguarda le professioni regolamentate:
• 1) l'ordine professionale o istituzione analoga, presso cui il prestatore sia iscritto e
il numero d'iscrizione;
• 2) il titolo professionale e lo stato membro in cui è stato rilasciato;
• 3) il riferimento alle norme professionali e agli eventuali codici di condotta
vigenti nello stato membro di stabilimento e le modalità di consultazione dei
medesimi;
• g) il numero della partita Iva o altro numero di identificazione considerato
equivalente nello stato membro, qualora il prestatore eserciti un'attività soggetta a
imposta;
• h) l'indicazione in modo chiaro e inequivocabile dei prezzi e delle tariffe dei
diversi servizi della società dell'informazione forniti, evidenziando se comprendono
le imposte, i costi di consegna e altri elementi aggiuntivi da specificare;

Avv. Francesco Tregnaghi
Il contenuto facoltativo
Pur in assenza di esplicito richiamo (che c'è per il contenuto obbligatorio) si
deve ritenere che i contenuti facoltativi "generali" del 2° comma siano
ammissibili;

Tutto il resto è ammissibile? Spesso si trovano:
• Raccolte di leggi e/o giurisprudenza, articoli,
interventi;
• Servizi di calcolo on-line (Istat, Interessi, etc...)
• News giuridiche (e non), blog, fotografie, mappe..
Il raffronto tra il testo che prevede la parte facoltativa oggi
(“può indicare”), ed ante riforma (“possono essere indicati
soltanto”) lascia intendere una maggior libertà, nel rispetto
delle altre norme sostanziali del C.D.
Avv. Francesco Tregnaghi
Norme deontologiche specifiche per siti web / 5

Divieto di fare pubblicità a terzi
“Il sito non può contenere riferimenti commerciali e
pubblicitari mediante l’indicazione diretta o tramite banner
o pop-up di alcun tipo”

• Indicazione diretta vietata: anche la sola menzione della
società commerciale che ha realizzato il sito?
• Il “banner” è una "striscia" interattiva, con contenuto
pubblicitario, che appare insieme e dentro alla pagina
richiesta dal visitatore. Compare ciclicamente sulle pagine dei
siti Web a ciò predisposti e consente di attivare l'esecuzione
di programmi, comunicazioni commerciali o rimandi ad altri
siti.
• Il “pop-up” è una nuova finestra del browser, che
improvvisamente si apre sullo schermo senza che sia
richiesta dall'utente, per pubblicizzare prodotti o servizi

Avv. Francesco Tregnaghi
Esempio di sito con inserti pubblicitari vietati (banner)

Avv. Francesco Tregnaghi
Quali social media?
Infiniti sono gli esempi di social media: quelli più rilevanti per gli
avvocati si possono classificare, anche se spesso con molta
difficoltà:
Siti di condivisione della conoscenza, discussioni giuridiche e
scambio di pareri tra colleghi e giuristi (newsgroups , blogs )
Siti di comunicazione coi clienti e coi potenziali clienti (c.d.
"social advertising").
Questi possono essere usati tanto per messaggi a carattere
strettamente personale (quindi insindacabili anche ove
contengano riferimenti alla professione,) quanto per  informative
volte alla conoscenza presso la clientela o alla promozione del
“nome” dello studio legale (e come tali sottoposte alla disciplina e
vigilanza deontologiche) (Parere CNF, commissione consultiva,
27.4.2011 Quesito n. 36, COA di Verona , rel. cons. Piacci). Tra
questi principalmente Facebook
Avv. Francesco Tregnaghi
Facebook ed il parere CNF
Il citato parere 27.4.11 si occupa del rispetto su Facebook delle regole
sostanziali sulla informazione professionale
• non contenuti ambigui o fuorvianti, che nascondano l'appartenenza
della pagina ad un legale ad es., sub specie di sito informativo
scientifico, culturale o informativo
• pieno rispetto del principio di correttezza dell’informazione, nonché dei
criteri di trasparenza e veridicità. 
• rispetto della la dignità e del decoro della professione, il che comporta
non assumere i connotati della pubblicità ingannevole, elogiativa o
comparativa
• necessità di non sottrarsi al controllo contenutistico del C.O.A., e
quindi necessità di non restringere l'accesso a delle aree delle nostre
pagine agli "amici", precludendole agli altri;
• Se l’avvocato utilizza il network per scopi di comunicazione
professionale dovrà comunicare tale intendimento in via previa al
Consiglio di appartenenza
Avv. Francesco Tregnaghi

Ma .........
....come si concilia?
Facebook e le norme FORMALI
Anche quando l'informazione su pagina Facebook rispetti tutti i
crismi di una informazione corretta dal punto di vista
SOSTANZIALE, dal punto di vista FORMALE:
• NON E' UN DOMINIO DELL'AVVOCATO: si spezza la
necessaria riferibilità all'avvocato (chiunque può spacciarsi
per chiunque su facebook) e ciò impedisce la corretta
applicazione del principio di responsabilità.
• E' PIENA DI PUBBLICITA' DI TERZI, il cui contenuto
oltretutto è del tutto fuori dal controllo del creatore della
pagina, e influenzato dalle precedenti ricerche e
frequentazioni del singolo utente

Avv. Francesco Tregnaghi
Facebook: e allora cosa si può?
Stante la violazione di ben due requisiti formali (proprietà
del dominio e divieto di pubblicità) Facebook non è  a mio
avviso un mezzo deontologicamente corretto per fare
informazione sulla nostra attività professionale.
Ciononostante:
•è certamente possibile spendervi il titolo anche in attività
private;
•è certamente possibile, nei limiti di cui al parere CNF,
partecipare a comunità di giuristi, ed esprimere le proprie
opinioni spendendo il proprio titolo, ma senza sconfinare
nella vera e propria informazione o accaparramento
clientela;
•è possibile un link al proprio dominio registrato, che rispetti
i requisiti formali, oltre che sostanziali
Avv. Francesco Tregnaghi
LinkedIn
Si tratta di un social network diretto al mondo del lavoro, che
mutua il nome dalla caratteristica di evidenziare le connessioni
degli iscritti, mettendo in risalto la posizione professionale e il
curriculum scolastico e lavorativo.
Può prestarsi ad uso improprio pubblicitario, e va pertanto usato
con parsimonia di informazioni sulla attività lavorativa, valendo
quando detto sopra per i limiti di dominio e pubblicitari (anche se
questi sono meno invasivi, sono presenti) e per il rischio di
rivelare, direttamente o indirettamente tramite le "connessioni"
l'identità dei clienti, mentre può essere un valido strumento di
 lavoro, ad esempio per cercare collaboratori o domiciliatari tra
quelli con cui si abbiano connessioni in comune.
Sono ancora prevalenti i profili redatti in lingua inglese.

Avv. Francesco Tregnaghi
Twitter
Le peculiarità di Twitter (brevi messaggi testo di max 140
caratteri, spesso usato per linkare pagine già presenti in rete e
profili dell'utente brevissimi)  lo rendono poco idoneo alla
informazione pubblicitaria in senso tradizionale. Non ce ne è lo
spazio, anche se è praticamente privo di pubblicità.
Certamente chi spende il titolo di avvocato è tenuto ad evitare
ogni forma occulta di accaparramento di clientela mascherata
sotto forma di interventi accattivanti per il potenziale cliente alla
ricerca di informazioni sul suo caso, ed ad un minimo di decoro
nei suoi interventi.
Non è una risorsa da sottovalutare come aggiornamento
professionale. "Seguire" delle persone attive nelle nostre materie
può essere una miniera di informazioni utili veicolate sotto forma
non tradizionale ma veloce ed efficace.

Avv. Francesco Tregnaghi
Blogs
Un blog (contrazione di web-log, ovvero "diario in rete") è un sito
web, generalmente gestito da una persona o da un ente, in cui
l'autore (blogger) pubblica più o meno periodicamente, come in una
sorta di diario online, i propri pensieri, opinioni, riflessioni,
considerazioni ed altro, assieme, eventualmente, ad altre tipologie
di materiale elettronico come immagini o video.
Di "BLOG" gratuiti e purtuttavia privi di pubblicità se ne trovano (un
esempio: wordpress.com).
Si prestano moltissimo all'uso pubblicitario dell'avvocato, non solo
indiretto, perché non hanno limiti di spazio.
Vanno perciò usati con cautela se non ospitati su proprio dominio,
visto che come tutte le risorse non controllabili su domini altrui  se
tendono a sostituire un sito proprio violano la regola della proprietà
del dominio impedendo la corretta applicazione del principio di
responsabilità del professionista.

Avv. Francesco Tregnaghi
Youtube
Anche il noto sito di condivisione di filmati rappresenta
problematicità: oltre al contenuto di eventuali video pubblicati
dall'avvocato nella sua veste, che quanto a contenuto deve
rispettare i ben noti crismi (informazione conforme a verità
e correttezza, dignità,  il decoro della professione, non ingannevole,
elogiativa o comparativa) se si informa sulla propria attività
occorrerebbe anche:
• mettere tutto il contenuto minimo obbligatorio;
• informare previamente l'Ordine del canale Youtube utilizzato
• evitare elementi ambigui, o fuorvianti, che portino la clientela a
non percepire l’appartenenza del sito ad uno specifico
professionista legale (e possono essere gli altri video suggeriti)
Manca la pubblicità, ma il dominio non è proprio, anche se - qualora
ci metta la faccia - la riferibilità al legale non è dubbia.

Avv. Francesco Tregnaghi
Strumenti di condivisione documenti
Di raro uso tra di noi, ma esistono siti (google docs e decine
d'altri) che permettono al legale di condividere files con altre
persone, a fini collaborativi nella redazione di documenti o di
backup. Anche con clienti per condividere le narrazioni in fatto.
E' una delle applicazioni del concetto di "cloud computing".
L'avvocato ha obbligo della totale riservatezza, che non sembra
violato dalla condivisione col cliente.
Resta il grave dubbio dell'uso contrattuale od abuso che di questi
dati possono fare le società host o i governi stranieri. 
E' noto il dibattito in sede U.E. sulla possibilità che lo U.S. Patriot
Act concede al governo USA di accedere "liberamente" ai dati e
informazioni degli utenti, senza che ne siano informati,
relativamente ai dati archiviati sulle piattaforme cloud anche
all'estero delle sue aziende. Collide con al nostra normativa sulla
privacy. Attenzione a dove si archiviano i dati sensibili, se non
protetti da sistema di crittazione molto forte. 
Avv. Francesco Tregnaghi
Gli Ordini ed i social media
Da noi gli Ordini degli Avvocati non usano ancora
i social media per i loro scopi istituzionali.
In Europa è diverso. Ad esempio la Spagna si è già mossa.
L'Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona è già
attivamente presente su Facebook, Twitter e LinkedIn,
soprattutto a scopi informativi.
In prospettiva, con particolare riguardo alla possibilità di
"canalizzare" le informazioni che l'Ordine ci fornisce, a volte
sommergendoci, in modo da permettere al singolo iscritto di
scegliere che tipo di news ricevere, l'approccio potrebbe
essere interessante, anche se richiede un impegno di
risorse umane che pochi, a parte ICAB, possono forse
permettersi.
A parte il decoro, credo, i limiti deontologici che valgono per
gli iscritti non opererebbero per l'informazione dell'Ordine
Avv. Francesco Tregnaghi
Allo stato degli atti...... ed a riforme
annunciate....
...ma vigente l'attuale sistema di regole
giuridiche (tra cui, come abbiamo visto, si
devono annoverare anche le norme
deontologiche) il mio consiglio è di evitare i
social media quale mezzo pubblicitario.
Costruiamoci piuttosto un sito tradizionale
su dominio proprio (costo annuo <30€) e
semmai, nei nostri profili social, linkiamo
direttamente a quello.
Avv. Francesco Tregnaghi
Grazie della Vostra attenzione
francesco@tregnaghi.it
Twitter @EffetiVerona

Más contenido relacionado

Similar a L'avvocato e i social media (Dicembre 2011)

Profili giuridici nell'utilizzo dei social network
Profili giuridici nell'utilizzo dei social networkProfili giuridici nell'utilizzo dei social network
Profili giuridici nell'utilizzo dei social networkEdoardo E. Artese
 
Smau Torino 2016 - DirICTo
Smau Torino 2016 - DirICToSmau Torino 2016 - DirICTo
Smau Torino 2016 - DirICToSMAU
 
Sellalab digitaldrinks Torino - Il web e la legge - Avv. Daniele Lussana
Sellalab digitaldrinks Torino - Il web e la legge - Avv. Daniele LussanaSellalab digitaldrinks Torino - Il web e la legge - Avv. Daniele Lussana
Sellalab digitaldrinks Torino - Il web e la legge - Avv. Daniele LussanaDaniele Lussana
 
Smau Padova 2016 - Roberto Alma, IWA
Smau Padova 2016 - Roberto Alma, IWASmau Padova 2016 - Roberto Alma, IWA
Smau Padova 2016 - Roberto Alma, IWASMAU
 
Contratti & Web: criticità e best practice
Contratti & Web: criticità e best practiceContratti & Web: criticità e best practice
Contratti & Web: criticità e best practiceRoberto Alma
 
Il sito istituzionale
Il sito istituzionale Il sito istituzionale
Il sito istituzionale castano1973
 
Il marketing nello studio legale - Norme e modalità
Il marketing nello studio legale - Norme e modalitàIl marketing nello studio legale - Norme e modalità
Il marketing nello studio legale - Norme e modalitàEdoardo Ferraro
 
La nuova direttiva copyright
La nuova direttiva copyrightLa nuova direttiva copyright
La nuova direttiva copyrightmarco scialdone
 
Pubblicità e studi legali
Pubblicità e studi legaliPubblicità e studi legali
Pubblicità e studi legaliEdoardo Ferraro
 
Cookies, normative e strategie per il marketing Digitale
Cookies, normative e strategie per il marketing DigitaleCookies, normative e strategie per il marketing Digitale
Cookies, normative e strategie per il marketing DigitaleSTEFANELLI&STEFANELLI LAW FIRM
 
Anonimato nell'era digitale (rfree)
Anonimato nell'era digitale (rfree)Anonimato nell'era digitale (rfree)
Anonimato nell'era digitale (rfree)Elisa Brivio
 
Drupal per la PA
Drupal per la PADrupal per la PA
Drupal per la PADrupalDay
 
Social media e pa quadro normativo
Social media e pa   quadro normativoSocial media e pa   quadro normativo
Social media e pa quadro normativoMaurizio Scibilia
 
La concorrenza sleale su internet e sui social: ipotesi e rimedi
La concorrenza sleale su internet e sui social: ipotesi e rimediLa concorrenza sleale su internet e sui social: ipotesi e rimedi
La concorrenza sleale su internet e sui social: ipotesi e rimediEdoardo E. Artese
 
L’importanza del Web e delle Competenze Digitali
L’importanza del Web e delle Competenze DigitaliL’importanza del Web e delle Competenze Digitali
L’importanza del Web e delle Competenze DigitaliRoberto Scano
 
Competenze digitali: catalogazione, formazione e certificazione
Competenze digitali: catalogazione, formazione e certificazioneCompetenze digitali: catalogazione, formazione e certificazione
Competenze digitali: catalogazione, formazione e certificazioneRoberto Scano
 
Professioni Web: come sopravvivere alla giungla digitale
Professioni Web: come sopravvivere alla giungla digitaleProfessioni Web: come sopravvivere alla giungla digitale
Professioni Web: come sopravvivere alla giungla digitaleRoberto Scano
 
Social Network, business & privacy: Big Data, tecnologie Connect, profilazione
Social Network, business & privacy: Big Data, tecnologie Connect, profilazioneSocial Network, business & privacy: Big Data, tecnologie Connect, profilazione
Social Network, business & privacy: Big Data, tecnologie Connect, profilazionefestival ICT 2016
 

Similar a L'avvocato e i social media (Dicembre 2011) (20)

Profili giuridici nell'utilizzo dei social network
Profili giuridici nell'utilizzo dei social networkProfili giuridici nell'utilizzo dei social network
Profili giuridici nell'utilizzo dei social network
 
Smau Torino 2016 - DirICTo
Smau Torino 2016 - DirICToSmau Torino 2016 - DirICTo
Smau Torino 2016 - DirICTo
 
Sellalab digitaldrinks Torino - Il web e la legge - Avv. Daniele Lussana
Sellalab digitaldrinks Torino - Il web e la legge - Avv. Daniele LussanaSellalab digitaldrinks Torino - Il web e la legge - Avv. Daniele Lussana
Sellalab digitaldrinks Torino - Il web e la legge - Avv. Daniele Lussana
 
Smau Padova 2016 - Roberto Alma, IWA
Smau Padova 2016 - Roberto Alma, IWASmau Padova 2016 - Roberto Alma, IWA
Smau Padova 2016 - Roberto Alma, IWA
 
Contratti & Web: criticità e best practice
Contratti & Web: criticità e best practiceContratti & Web: criticità e best practice
Contratti & Web: criticità e best practice
 
Anonimato nell'era digitale
Anonimato nell'era digitaleAnonimato nell'era digitale
Anonimato nell'era digitale
 
Il sito istituzionale
Il sito istituzionale Il sito istituzionale
Il sito istituzionale
 
Il marketing nello studio legale - Norme e modalità
Il marketing nello studio legale - Norme e modalitàIl marketing nello studio legale - Norme e modalità
Il marketing nello studio legale - Norme e modalità
 
La nuova direttiva copyright
La nuova direttiva copyrightLa nuova direttiva copyright
La nuova direttiva copyright
 
Pubblicità e studi legali
Pubblicità e studi legaliPubblicità e studi legali
Pubblicità e studi legali
 
Modulo 4
Modulo 4Modulo 4
Modulo 4
 
Cookies, normative e strategie per il marketing Digitale
Cookies, normative e strategie per il marketing DigitaleCookies, normative e strategie per il marketing Digitale
Cookies, normative e strategie per il marketing Digitale
 
Anonimato nell'era digitale (rfree)
Anonimato nell'era digitale (rfree)Anonimato nell'era digitale (rfree)
Anonimato nell'era digitale (rfree)
 
Drupal per la PA
Drupal per la PADrupal per la PA
Drupal per la PA
 
Social media e pa quadro normativo
Social media e pa   quadro normativoSocial media e pa   quadro normativo
Social media e pa quadro normativo
 
La concorrenza sleale su internet e sui social: ipotesi e rimedi
La concorrenza sleale su internet e sui social: ipotesi e rimediLa concorrenza sleale su internet e sui social: ipotesi e rimedi
La concorrenza sleale su internet e sui social: ipotesi e rimedi
 
L’importanza del Web e delle Competenze Digitali
L’importanza del Web e delle Competenze DigitaliL’importanza del Web e delle Competenze Digitali
L’importanza del Web e delle Competenze Digitali
 
Competenze digitali: catalogazione, formazione e certificazione
Competenze digitali: catalogazione, formazione e certificazioneCompetenze digitali: catalogazione, formazione e certificazione
Competenze digitali: catalogazione, formazione e certificazione
 
Professioni Web: come sopravvivere alla giungla digitale
Professioni Web: come sopravvivere alla giungla digitaleProfessioni Web: come sopravvivere alla giungla digitale
Professioni Web: come sopravvivere alla giungla digitale
 
Social Network, business & privacy: Big Data, tecnologie Connect, profilazione
Social Network, business & privacy: Big Data, tecnologie Connect, profilazioneSocial Network, business & privacy: Big Data, tecnologie Connect, profilazione
Social Network, business & privacy: Big Data, tecnologie Connect, profilazione
 

L'avvocato e i social media (Dicembre 2011)

  • 1. ORDINE DEGLI AVVOCATI DI VERONA COMMISSIONE INFORMATICA L’Avvocato e i social media Verona, 2 dicembre 2011 Avv. Francesco Tregnaghi
  • 2. Cosa sono i social media? Definizione di Wikipedia (a sua volta un social media): “ Social media è un termine generico che indica tecnologie e pratiche online che le persone adottano per condividere contenuti testuali, immagini, video e audio. I professori Andreas Kaplan e Michael Haenlein definiscono social media come un gruppo di applicazioni Internet basate sui presupposti ideologici e tecnologici del Web 2.0 che consentono la creazione e lo scambio di contenuti generati dagli utenti.” Avv. Francesco Tregnaghi
  • 3. Codice deontologico e social media Il Codice deontologico forense NON CITA MAI i social media, nemmeno nell'emendamento del 2006 che parla di informazione pubblicitaria via web. Ciononostante, oltre a tutte le regole di contenuto, decoro, divieto di rivelare il nome dei propri clienti anche con loro consenso e quant'altro, non si può dubitare che laddove Art. 17 bis – “Modalità dell’informazione” parla di “siti web” ponga delle regole formali che debbano necessariamente applicarsi a tutte le modalità di evidenza sulla rete, anche quelle a carattere sociale, poco diffuse nel 2006. Avv. Francesco Tregnaghi
  • 4. Norme specifiche per siti web art. 17 bis • si possono utilizzare i siti web con domini propri e direttamente riconducibili a sé, allo studio legale associato o alla società di avvocati alla quale partecipa • è necessaria previa  tempestiva comunicazione al Consiglio dell’Ordine di appartenenza della forma e del contenuto in cui è espresso • Il professionista è responsabile del contenuto del sito • il sito DEVE indicare, oltre ai dati previsti dal primo comma dell'art. 17 bis, anche altri dati • Il sito non può contenere riferimenti commerciali e pubblicitari di terzi mediante l’indicazione diretta o tramite banner o pop-up di alcun tipo Avv. Francesco Tregnaghi
  • 5. Norme specifiche /1 Proprietà e diretta riconducibilità del dominio “si possono utilizzare solo i siti web con domini propri e direttamente riconducibili a sé, allo studio legale associato o alla società di avvocati alla quale si partecipa” Whois output for domain: it-it.facebook.com/pages/Avvocatoxx-yy/  :dominio non trovato Whois output for domain: tregnaghi.it Registrant Name: Studio legale Tregnaghi Ass. prof Admin Name: Francesco Tregnaghi La “proprietà” e la “diretta riconducibilità” implicano un dominio di secondo livello, ovverosia del tipo tregnaghi.it e non di terzo livello, del tipo tregnaghi.altervista.org (altervista.org è un dominio di secondo livello di proprietà altrui che offre hosting gratuito senza pubblicità), e men che meno una sottopagina, del tipo it-it.facebook.com/pages/avv.tizio; Avv. Francesco Tregnaghi
  • 6. Norme specifiche /2 Previa comunicazione all'ordine • Il testo: “è necessaria previa tempestiva comunicazione al Consiglio dell’Ordine di appartenenza della forma e del contenuto in cui è espresso” • Non è quindi richiesta previa AUTORIZZAZIONE o previa APPROVAZIONE (come vietato esplicitamente dall'art. 6 D.Lgs. 9 aprile 2003 n. 70 Attuazione della direttiva 2000/31/CE "commercio elettronico") • Si può ritenere ragionevolmente sufficiente, dopo la materiale creazione del sito e prima della sua pubblicizzazione, la indicazione al Consiglio dell'indirizzo internet che ne consenta la visione. Avv. Francesco Tregnaghi
  • 7. Norme specifiche /3 Responsabilità del professionista “Il professionista è responsabile del contenuto del sito” (art 17 bis) • L'avvocato, che di norma delega la gestione del sito ad un Collega o ad un tecnico, non può esimersi dalla responsabilità in ordine ad eventuali contenuti deontologicamente scorretti per questo solo fatto. • Ciò vale per ognuno dei professionisti che si “pubblicizzano” tramite il sito dello studio. • necessaria correlazione con la proprietà del dominio Avv. Francesco Tregnaghi
  • 8. Norme deontologiche specifiche per siti web / 4 Contenuto minimo obbligatorio “il sito DEVE indicare i dati previsti dal primo comma dell'art 17 bis” (norma generale sulla informazione) Ma altri contenuti OBBLIGATORI sono indicati dal D.Lgs. 9 aprile 2003 n. 70 Attuazione della direttiva 2000/31/CE "commercio elettronico"                                ART 7 Informazioni generali obbligatorie (estratto) • f) per quanto riguarda le professioni regolamentate: • 1) l'ordine professionale o istituzione analoga, presso cui il prestatore sia iscritto e il numero d'iscrizione; • 2) il titolo professionale e lo stato membro in cui è stato rilasciato; • 3) il riferimento alle norme professionali e agli eventuali codici di condotta vigenti nello stato membro di stabilimento e le modalità di consultazione dei medesimi; • g) il numero della partita Iva o altro numero di identificazione considerato equivalente nello stato membro, qualora il prestatore eserciti un'attività soggetta a imposta; • h) l'indicazione in modo chiaro e inequivocabile dei prezzi e delle tariffe dei diversi servizi della società dell'informazione forniti, evidenziando se comprendono le imposte, i costi di consegna e altri elementi aggiuntivi da specificare; Avv. Francesco Tregnaghi
  • 9. Il contenuto facoltativo Pur in assenza di esplicito richiamo (che c'è per il contenuto obbligatorio) si deve ritenere che i contenuti facoltativi "generali" del 2° comma siano ammissibili; Tutto il resto è ammissibile? Spesso si trovano: • Raccolte di leggi e/o giurisprudenza, articoli, interventi; • Servizi di calcolo on-line (Istat, Interessi, etc...) • News giuridiche (e non), blog, fotografie, mappe.. Il raffronto tra il testo che prevede la parte facoltativa oggi (“può indicare”), ed ante riforma (“possono essere indicati soltanto”) lascia intendere una maggior libertà, nel rispetto delle altre norme sostanziali del C.D. Avv. Francesco Tregnaghi
  • 10. Norme deontologiche specifiche per siti web / 5 Divieto di fare pubblicità a terzi “Il sito non può contenere riferimenti commerciali e pubblicitari mediante l’indicazione diretta o tramite banner o pop-up di alcun tipo” • Indicazione diretta vietata: anche la sola menzione della società commerciale che ha realizzato il sito? • Il “banner” è una "striscia" interattiva, con contenuto pubblicitario, che appare insieme e dentro alla pagina richiesta dal visitatore. Compare ciclicamente sulle pagine dei siti Web a ciò predisposti e consente di attivare l'esecuzione di programmi, comunicazioni commerciali o rimandi ad altri siti. • Il “pop-up” è una nuova finestra del browser, che improvvisamente si apre sullo schermo senza che sia richiesta dall'utente, per pubblicizzare prodotti o servizi Avv. Francesco Tregnaghi
  • 11. Esempio di sito con inserti pubblicitari vietati (banner) Avv. Francesco Tregnaghi
  • 12. Quali social media? Infiniti sono gli esempi di social media: quelli più rilevanti per gli avvocati si possono classificare, anche se spesso con molta difficoltà: Siti di condivisione della conoscenza, discussioni giuridiche e scambio di pareri tra colleghi e giuristi (newsgroups , blogs ) Siti di comunicazione coi clienti e coi potenziali clienti (c.d. "social advertising"). Questi possono essere usati tanto per messaggi a carattere strettamente personale (quindi insindacabili anche ove contengano riferimenti alla professione,) quanto per  informative volte alla conoscenza presso la clientela o alla promozione del “nome” dello studio legale (e come tali sottoposte alla disciplina e vigilanza deontologiche) (Parere CNF, commissione consultiva, 27.4.2011 Quesito n. 36, COA di Verona , rel. cons. Piacci). Tra questi principalmente Facebook Avv. Francesco Tregnaghi
  • 13. Facebook ed il parere CNF Il citato parere 27.4.11 si occupa del rispetto su Facebook delle regole sostanziali sulla informazione professionale • non contenuti ambigui o fuorvianti, che nascondano l'appartenenza della pagina ad un legale ad es., sub specie di sito informativo scientifico, culturale o informativo • pieno rispetto del principio di correttezza dell’informazione, nonché dei criteri di trasparenza e veridicità.  • rispetto della la dignità e del decoro della professione, il che comporta non assumere i connotati della pubblicità ingannevole, elogiativa o comparativa • necessità di non sottrarsi al controllo contenutistico del C.O.A., e quindi necessità di non restringere l'accesso a delle aree delle nostre pagine agli "amici", precludendole agli altri; • Se l’avvocato utilizza il network per scopi di comunicazione professionale dovrà comunicare tale intendimento in via previa al Consiglio di appartenenza Avv. Francesco Tregnaghi Ma .........
  • 15. Facebook e le norme FORMALI Anche quando l'informazione su pagina Facebook rispetti tutti i crismi di una informazione corretta dal punto di vista SOSTANZIALE, dal punto di vista FORMALE: • NON E' UN DOMINIO DELL'AVVOCATO: si spezza la necessaria riferibilità all'avvocato (chiunque può spacciarsi per chiunque su facebook) e ciò impedisce la corretta applicazione del principio di responsabilità. • E' PIENA DI PUBBLICITA' DI TERZI, il cui contenuto oltretutto è del tutto fuori dal controllo del creatore della pagina, e influenzato dalle precedenti ricerche e frequentazioni del singolo utente Avv. Francesco Tregnaghi
  • 16. Facebook: e allora cosa si può? Stante la violazione di ben due requisiti formali (proprietà del dominio e divieto di pubblicità) Facebook non è  a mio avviso un mezzo deontologicamente corretto per fare informazione sulla nostra attività professionale. Ciononostante: •è certamente possibile spendervi il titolo anche in attività private; •è certamente possibile, nei limiti di cui al parere CNF, partecipare a comunità di giuristi, ed esprimere le proprie opinioni spendendo il proprio titolo, ma senza sconfinare nella vera e propria informazione o accaparramento clientela; •è possibile un link al proprio dominio registrato, che rispetti i requisiti formali, oltre che sostanziali Avv. Francesco Tregnaghi
  • 17. LinkedIn Si tratta di un social network diretto al mondo del lavoro, che mutua il nome dalla caratteristica di evidenziare le connessioni degli iscritti, mettendo in risalto la posizione professionale e il curriculum scolastico e lavorativo. Può prestarsi ad uso improprio pubblicitario, e va pertanto usato con parsimonia di informazioni sulla attività lavorativa, valendo quando detto sopra per i limiti di dominio e pubblicitari (anche se questi sono meno invasivi, sono presenti) e per il rischio di rivelare, direttamente o indirettamente tramite le "connessioni" l'identità dei clienti, mentre può essere un valido strumento di  lavoro, ad esempio per cercare collaboratori o domiciliatari tra quelli con cui si abbiano connessioni in comune. Sono ancora prevalenti i profili redatti in lingua inglese. Avv. Francesco Tregnaghi
  • 18. Twitter Le peculiarità di Twitter (brevi messaggi testo di max 140 caratteri, spesso usato per linkare pagine già presenti in rete e profili dell'utente brevissimi)  lo rendono poco idoneo alla informazione pubblicitaria in senso tradizionale. Non ce ne è lo spazio, anche se è praticamente privo di pubblicità. Certamente chi spende il titolo di avvocato è tenuto ad evitare ogni forma occulta di accaparramento di clientela mascherata sotto forma di interventi accattivanti per il potenziale cliente alla ricerca di informazioni sul suo caso, ed ad un minimo di decoro nei suoi interventi. Non è una risorsa da sottovalutare come aggiornamento professionale. "Seguire" delle persone attive nelle nostre materie può essere una miniera di informazioni utili veicolate sotto forma non tradizionale ma veloce ed efficace. Avv. Francesco Tregnaghi
  • 19. Blogs Un blog (contrazione di web-log, ovvero "diario in rete") è un sito web, generalmente gestito da una persona o da un ente, in cui l'autore (blogger) pubblica più o meno periodicamente, come in una sorta di diario online, i propri pensieri, opinioni, riflessioni, considerazioni ed altro, assieme, eventualmente, ad altre tipologie di materiale elettronico come immagini o video. Di "BLOG" gratuiti e purtuttavia privi di pubblicità se ne trovano (un esempio: wordpress.com). Si prestano moltissimo all'uso pubblicitario dell'avvocato, non solo indiretto, perché non hanno limiti di spazio. Vanno perciò usati con cautela se non ospitati su proprio dominio, visto che come tutte le risorse non controllabili su domini altrui  se tendono a sostituire un sito proprio violano la regola della proprietà del dominio impedendo la corretta applicazione del principio di responsabilità del professionista. Avv. Francesco Tregnaghi
  • 20. Youtube Anche il noto sito di condivisione di filmati rappresenta problematicità: oltre al contenuto di eventuali video pubblicati dall'avvocato nella sua veste, che quanto a contenuto deve rispettare i ben noti crismi (informazione conforme a verità e correttezza, dignità,  il decoro della professione, non ingannevole, elogiativa o comparativa) se si informa sulla propria attività occorrerebbe anche: • mettere tutto il contenuto minimo obbligatorio; • informare previamente l'Ordine del canale Youtube utilizzato • evitare elementi ambigui, o fuorvianti, che portino la clientela a non percepire l’appartenenza del sito ad uno specifico professionista legale (e possono essere gli altri video suggeriti) Manca la pubblicità, ma il dominio non è proprio, anche se - qualora ci metta la faccia - la riferibilità al legale non è dubbia. Avv. Francesco Tregnaghi
  • 21. Strumenti di condivisione documenti Di raro uso tra di noi, ma esistono siti (google docs e decine d'altri) che permettono al legale di condividere files con altre persone, a fini collaborativi nella redazione di documenti o di backup. Anche con clienti per condividere le narrazioni in fatto. E' una delle applicazioni del concetto di "cloud computing". L'avvocato ha obbligo della totale riservatezza, che non sembra violato dalla condivisione col cliente. Resta il grave dubbio dell'uso contrattuale od abuso che di questi dati possono fare le società host o i governi stranieri.  E' noto il dibattito in sede U.E. sulla possibilità che lo U.S. Patriot Act concede al governo USA di accedere "liberamente" ai dati e informazioni degli utenti, senza che ne siano informati, relativamente ai dati archiviati sulle piattaforme cloud anche all'estero delle sue aziende. Collide con al nostra normativa sulla privacy. Attenzione a dove si archiviano i dati sensibili, se non protetti da sistema di crittazione molto forte.  Avv. Francesco Tregnaghi
  • 22. Gli Ordini ed i social media Da noi gli Ordini degli Avvocati non usano ancora i social media per i loro scopi istituzionali. In Europa è diverso. Ad esempio la Spagna si è già mossa. L'Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona è già attivamente presente su Facebook, Twitter e LinkedIn, soprattutto a scopi informativi. In prospettiva, con particolare riguardo alla possibilità di "canalizzare" le informazioni che l'Ordine ci fornisce, a volte sommergendoci, in modo da permettere al singolo iscritto di scegliere che tipo di news ricevere, l'approccio potrebbe essere interessante, anche se richiede un impegno di risorse umane che pochi, a parte ICAB, possono forse permettersi. A parte il decoro, credo, i limiti deontologici che valgono per gli iscritti non opererebbero per l'informazione dell'Ordine Avv. Francesco Tregnaghi
  • 23. Allo stato degli atti...... ed a riforme annunciate.... ...ma vigente l'attuale sistema di regole giuridiche (tra cui, come abbiamo visto, si devono annoverare anche le norme deontologiche) il mio consiglio è di evitare i social media quale mezzo pubblicitario. Costruiamoci piuttosto un sito tradizionale su dominio proprio (costo annuo <30€) e semmai, nei nostri profili social, linkiamo direttamente a quello. Avv. Francesco Tregnaghi
  • 24. Grazie della Vostra attenzione francesco@tregnaghi.it Twitter @EffetiVerona