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Le condizioni generali
di vendita
!

Ferrara
26 febbraio 2014
!
!

Le condizioni generali:
!

regolare una generalità
di rapporti
!

!
!

Razionalizzare i
rapporti di chi è solito
stipulare numerosi
contratti dello stesso
genere con una serie
indefinita di soggetti
!
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Legge italiana?

!

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Quale legge applicare

Leggi straniere?

!

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Convenzioni
internazionali?
Una convenzione di
facile applicazione se
si vendono beni mobili

La Convenzione di
Vienna, 1980
!
!

Quando le condizioni
sono approvate?
!

Quando l’ordine
richiama le condizioni
e non ci sono
controproposte di
sorta
Last shot rule: valgono
le condizioni
dell’ultimo che le invia
!
!

Qualche eccezione
!

First shot (Olanda):
valgono quelle del
primo
!

Knock out (USA): in
caso di difformità la
contrattazione ‘salta’
!

Le condizioni generali:
!

per efficaci devono
essere conoscibili
!

!
!

Conoscibilità concreta
(a seconda dei casi
specifici)
!
!
Clausole vessatorie
(ossia particolarmente
onerose per una parte)

Oltre che conoscibili
vanno approvate
specificamente
!

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Forma scritta
!

Non è necessaria per
la validità giuridica dei
rapporti, ma
indispensabile per dar
ad essi chiarezza e
certezza
!
Passaggio di rischio
della merce
!

Convenzione di Vienna
1980
!

Al momento il cui il
compratore riceve la
merce o è messa a sua
disposizione (cfr
Incoterms)
!

Quando far valere i vizi
della merce

Salvo diversa
previsione
(consigliata) al
massimo entro due
anni dal passaggio del
rischio
!
neutro o di parte?
!

competenza tecnica o
giuridica?
!

Arbitro o giudice?

lingua scelta o locale?

!

!

!

celerità o lentezza?
!

costi certi o
imprevedibili?
!
!

E’ stata ratificata la
Convenzione di NY?
!

In caso di arbitrato
!

E comunque, nella
legislazione della
controparte esistono
limiti o preclusioni?
!
!
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sono accettate dalla controparte;

!

sono in lingua comprensibile;

!

sono specifiche per l’estero;

!

contengono una regola per ritardi nelle
consegne;

!

Una sintesi degli
elementi chiave.
!

le condizioni generali:
!

!

determinano il passaggio dei rischi della
merce;

!

prevedono tempo, luogo e modalità di
pagamento;

!

disciplinano in modo preciso la garanzia per
i difetti dei beni;

!

indicano legge o principi che regolano il
rapporto contrattuale;

!

prevedono un giudice o un collegio
arbitrale;

!

prevedono un terzo esperto per evitare la
lite.

!
!
Tommasini & Martinelli
!
tommasini@tommasinimartinelli.it
www.tommasinimartinelli.it
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Questa presentazione ha scopo
informativo.

!
Nessuno dovrebbe agire legalmente o
astenersi dal farlo sulla base di dette
informazioni, senza avvalersi di
adeguata consulenza che tenga conto
dei fatti e delle circostanze specifiche.

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Le condizioni di vendita all'estero, presentazione 140226

  • 1. ! Le condizioni generali di vendita ! Ferrara 26 febbraio 2014
  • 2. ! ! Le condizioni generali: ! regolare una generalità di rapporti ! ! ! Razionalizzare i rapporti di chi è solito stipulare numerosi contratti dello stesso genere con una serie indefinita di soggetti
  • 3. ! ! ! Legge italiana? ! ! Quale legge applicare Leggi straniere? ! ! Convenzioni internazionali?
  • 4. Una convenzione di facile applicazione se si vendono beni mobili La Convenzione di Vienna, 1980
  • 5. ! ! Quando le condizioni sono approvate? ! Quando l’ordine richiama le condizioni e non ci sono controproposte di sorta
  • 6. Last shot rule: valgono le condizioni dell’ultimo che le invia ! ! Qualche eccezione ! First shot (Olanda): valgono quelle del primo ! Knock out (USA): in caso di difformità la contrattazione ‘salta’
  • 7. ! Le condizioni generali: ! per efficaci devono essere conoscibili ! ! ! Conoscibilità concreta (a seconda dei casi specifici) ! !
  • 8. Clausole vessatorie (ossia particolarmente onerose per una parte) Oltre che conoscibili vanno approvate specificamente
  • 9. ! ! Forma scritta ! Non è necessaria per la validità giuridica dei rapporti, ma indispensabile per dar ad essi chiarezza e certezza !
  • 10. Passaggio di rischio della merce ! Convenzione di Vienna 1980 ! Al momento il cui il compratore riceve la merce o è messa a sua disposizione (cfr Incoterms)
  • 11. ! Quando far valere i vizi della merce Salvo diversa previsione (consigliata) al massimo entro due anni dal passaggio del rischio !
  • 12. neutro o di parte? ! competenza tecnica o giuridica? ! Arbitro o giudice? lingua scelta o locale? ! ! ! celerità o lentezza? ! costi certi o imprevedibili? !
  • 13. ! E’ stata ratificata la Convenzione di NY? ! In caso di arbitrato ! E comunque, nella legislazione della controparte esistono limiti o preclusioni? ! !
  • 14. ! sono accettate dalla controparte; ! sono in lingua comprensibile; ! sono specifiche per l’estero; ! contengono una regola per ritardi nelle consegne; ! Una sintesi degli elementi chiave. ! le condizioni generali: ! ! determinano il passaggio dei rischi della merce; ! prevedono tempo, luogo e modalità di pagamento; ! disciplinano in modo preciso la garanzia per i difetti dei beni; ! indicano legge o principi che regolano il rapporto contrattuale; ! prevedono un giudice o un collegio arbitrale; ! prevedono un terzo esperto per evitare la lite. ! !
  • 15. Tommasini & Martinelli ! tommasini@tommasinimartinelli.it www.tommasinimartinelli.it ! Questa presentazione ha scopo informativo. ! Nessuno dovrebbe agire legalmente o astenersi dal farlo sulla base di dette informazioni, senza avvalersi di adeguata consulenza che tenga conto dei fatti e delle circostanze specifiche.