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MEDIAZIONE
AGGIORNAMENTO NORMATIVO
BRESCIA 22/10/2013
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2. GIORGIO PEDRAZZI
Avvocato, Ricercatore universitario,
Docente di Istituzioni di Diritto privato e
Diritto delle Nuove Tecnologie, Mediatore.
E-MAIL: PEDRAZZI@JUS.UNIBS.IT
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4. alla Gabanelli
«…Allora, riassumendo: se io voglio fare una causa non mi scelgo il
giudice, adesso invece sono obbligato ad andare davanti ad un
organismo di mediazione, che pago, ma lo scelgo, in base a quali
criteri? Come e chi mi garantisce la professionalità e
l’indipendenza di questi organismi e la formazione dei mediatori
visto che il ministero della giustizia finora controlli non ne ha fatti.
Abbiamo voluto la mediazione obbligatoria, allora facciamola
bene altrimenti il rischio è che invece di accorciare allunghi, in
tribunale ci si va a finire lo stesso e anche lì, quanto tempo si perde
a continuare a lavorare su carta…».
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5. MEDIAZIONE
Corte costituzionale, sent. del 6 dicembre 2012, n. 272
Illegittimità costituzionale, per violazione degli artt. 76 e 77
Cost. dell’art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 28/2010,
dell’obbligo della mediazione quale condizione di
procedibilità del processo, nonché, in via consequenziale,
in via particolare, delle disposizioni che dettavano
conseguenze e ripercussioni sul successivo eventuale
processo derivanti dal contegno tenuto dalle parti in
sede di mediazione
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6. INTERVENTO LEGISLATIVO
Tra le cose che abbiamo fatto in questi cinque mesi c’è stata una riforma della
giustizia civile che rappresenta secondo me una vera e propria rivoluzione. Con
l’introduzione della mediazione obbligatoria e degli ausiliari di giustizia che
porteranno a uno smaltimento di un quarto dell’arretrato di tutte le cause
pendenti e renderanno la nostra giustizia più rapida.
ENRICO LETTA – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
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7. DECRETO DEL “FARE”
d.l. n. 69/2013, conv. nella l. 98/2013
iter condizionato dal quadro politico (Fiducia)
Commissione giustizia, parere favorevole con molteplici condizioni redatto dal
Presidente della Commissione
giustizia della Camera (on. Donatella Ferranti),
sessione congiunta della Commissione affari costituzionali e della Commissione
bilancio in sede referente
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8. CORRETTIVI (dal sito giustizia.it)
È stato inserito un criterio di competenza territoriale per la presentazione della domanda
La procedura di mediazione può procedere solo a seguito del consenso delle parti raccolto in un incontro preliminare di
programmazione
Solo lo svolgimento dell'incontro preliminare di programmazione è condizione di procedibilità (per le materie indicate) e deve
svolgersi entro 30 giorni dal deposito dell'istanza a costi massimi molto contenuti
Gratuità del primo incontro di programmazione in caso di mancato accordo
Le controversie di Rc auto sono escluse dalle materie per cui è previsto l'incontro di programmazione, mentre sono state
aggiunte le controversie in tema di risarcimento del danno derivante da responsabilità (non solo medica ma più ampiamente)
sanitaria
Il giudice può ordinare, e non solo invitare, alle parti di procedere alla mediazione
La durata massima dell'intera procedura è stata ridotta a 3 mesi
Gli avvocati sono mediatori di diritto ed hanno l’obbligo di aggiornamento professionale
Gli avvocati assistono le parti durante l’intera procedura di mediazione
Nuova disciplina in tema di efficacia esecutiva dell’accordo di mediazione
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9. MEDIAZIONE A SCADENZA
Obbligatorietà: entrata in vigore dopo
l’approvazione della legge di conversione (21
settembre 2013)
Durata: 4 anni con verifica dei risultati dopo un
biennio
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10. DEFINIZIONE DI MEDIAZIONE
Art. 1, c. 1, lett. a) DL 28/2010:
«a) mediazione: l'attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale
e finalizzata ad assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo
amichevole per la composizione di una controversia, anche con formulazione di
una proposta per la risoluzione della stessa»
testo previgente:
“…..amichevole, sia di una proposta per la risoluzione della stessa”.
PROPOSTA LUCARELLI: “nella ricerca di un accordo amichevole per la
composizione di una controversia, anche con formulazione di una proposta per
la risoluzione della stessa”
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11. I PROCEDIMENTI DI “MEDIAZIONE”
a) M amministrata c/o Organismo
accreditato
b) M obbligatoria art. 5, nuovo comma 1-bis
c) M demandata dal giudice
d) M pattizia
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12. b)MEDIAZIONE OBBLIGATORIA in
materia di
condominio, diritti reali, divisione,
successioni ereditarie, patti di famiglia,
locazione, comodato, affitto di aziende,
risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria
da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità,
contratti assicurativi, bancari e finanziari
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13. ESCLUSIONE
risarcimento del danno derivante da
circolazione di veicoli e natanti
precisazione : sanitaria oltre che medica
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15. PRIMO INCONTRO
Onerosità: primo incontro
Soddisfa la condizione di procedibilità
Nessun compenso all’Organismo (sole spese)
art. 8, comma 1, il mediatore invita le parti e i loro avvocati
“a esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura di
mediazione” e soltanto “nel caso positivo, procede con lo
svolgimento”.
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16. COMPETENZA
Foro relativo alla competenza giudiziale (art. 4)
L’istante potrà scegliere uno qualsiasi degli Organismi
Questioni in sospeso:
competenza valore/territorio
sedi secondarie, purché registrate
superate in caso di accordo o di verbale negativo in quanto implicitamente
derogata dalle parti
responsabilità degli Organismi che non informino le parti sull’incompetenza
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17. FINO AD OGGI
Criterio della prevenzione
Nel 2010 scelta deliberata di non ancorare la competenza per
diverse ragioni:
pluralità di questioni sottese ad un procedimento di mediazione,
superamento di disquisizioni dottrinali
permettere che le “parti” potessero convergere sull’organismo più
affidabile
Pareri 2010 delle Commissioni Camera e Senato, ma anche CSM,
favorevoli a introdurre competenza
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18. OBBLIGO D’INFORMAZIONE
Reintroduzione dell’obbligo d’informazione a carico degli avvocati
All'atto del conferimento dell'incarico, l'avvocato è tenuto a informare
chiaramente e per iscritto l'assistito della possibilità di avvalersi del procedimento
di mediazione e delle agevolazioni fiscali.
I casi in cui l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di
procedibilità della domanda giudiziale.
In caso di violazione degli obblighi di informazione, il contratto tra l'avvocato e
l'assistito è annullabile. Il documento che contiene
l'informazione è sottoscritta dall'assistito e deve essere allegato all'atto
introduttivo dell'eventuale giudizio. Il giudice che verifica la mancata
allegazione del documento, se non provvede ai sensi dell'articolo 5, comma 1bis, informa la parte della facoltà di chiedere la mediazione»
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19. PARTECIPAZIONE DEGLI
AVVOCATI
21 marzo 2011-31 dicembre 2012, diffusi dal
ministero della Giustizia
81,3% delle domande di mediazione presentate
con assistenza di un legale
80,6% dei casi le parti hanno partecipato agli
incontri di mediazione con il proprio avvocato
Il regolamento dell’Organismo poteva disporre in
tal senso
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21. PARTECIPAZIONE DEGLI
AVVOCATI
Al primo incontro e ai successivi fino al termine
della procedura
la sottoscrizione delle parti e dei rispettivi avvocati
che attestino e certifichino la conformità del
medesimo alle norme imperative e all’ordine
pubblico rende esecutivo l’accordo di
conciliazione, senza necessità di richiedere
l’omologa del tribunale
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23. MEDIAZIONE CONDOMINIALE
Rapporti con la riforma
controversie in materia di condominio
devono intendersi quelle contese derivanti
dalla violazione o dall’errata applicazione
delle disposizioni del libro III, titolo VII, capo II
del c.c. e dagli artt. da 61 a 72
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24. LEGITTIMAZIONE
DELL’AMMINISTRATORE
al procedimento di mediazione è legittimato a partecipare l’amministratore, previa
delibera assembleare approvata dalla maggioranza degli intervenuti in rappresentanza
di almeno la metà del valore dell’edificio. ( comma 3 dell’art. 71 quater disp. att. c.c. =
(Non incide sulla legittimazione processuale e in altre ADR)
DELIBERA PER ACCORDO: art. 71 quater disp. att. Cod. civ. (comma 5°)
proposta di mediazione: approvata in ogni caso dall’assemblea con un numero di voti
che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore
dell’edificio. Se non si raggiunge la predetta maggioranza, la proposta dovrà considerarsi
non accettata e l’esito del procedimento di mediazione concluso senza effetti
riconciliativi.
Non si distingue in relazione all’incidenza sui diritti dei singoli condomini, eventualmente
oggetto di valutazione del Tribunale per omologa
Il mediatore dovrà considerare il termine sufficiente a permettere la convocazione con
ODG dell’assemblea
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25. QUESTIONI DI COMPETENZA
“La domanda di mediazione deve essere presentata, a
pena di inammissibilità, presso un organismo di
mediazione ubicato nella circoscrizione del tribunale nel
quale il condominio è situato”.
In caso di amministratore o condomino “moroso” non
residente nel luogo del condominio prevale questo
criterio in quanto l’art. 71-quater disp. att. c.c. è da
considerarsi norma speciale.
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26. MEDIAZIONE
DEMANDATA/DELEGATA
Vincolante per le parti NEW
Condizione di procedibilità sopravvenuta
Il giudice non indica l’Organismo quantomeno non vincola,
unico vincolo la competenza territoriale
il giudice discrezionalmente valuta
natura della causa, avanzamento istruzione, comportamento parti
≠conciliazione giudiziale art. 185-bis c.p.c.
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27. INCONTRO PRELIMINARE
Importanza della preparazione
dell’avvocato e del cliente all’incontro
Approccio del mediatore:
Confronto con pre-mediation
(pre-caucasing)
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28. CASI SFAVOREVOLI
il cliente, caratterialmente, non è disponibile a negoziare per
individuare una soluzione soddisfacente e/o è ancorato su
posizioni di principio;
il cliente ha interesse a ottenere una sentenza che costituisca un
precedente (perché si profila la possibilità di essere attore o
convenuto in cause analoghe);
le parti non hanno interesse alla prosecuzione dei rapporti; oggetto
di controversia è il pagamento di una somma e il debitore versa in
stato di difficoltà (in tale ipotesi non avrà alcun interesse a trovare
una soluzione rapida, ma preferirà attendere le iniziative giudiziarie
del creditore, che gli assicurano, dati i tempi della giustizia, la
possibilità di ritardare i pagamenti).
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29. CASI FAVOREVOLI
le parti hanno interesse a proseguire i rapporti;
il valore della controversia non giustifica i tempi e i costi di un
giudizio ordinario;
il cliente non ha prove sufficienti a dimostrare in giudizio la
fondatezza della propria pretesa;
l’esito di un eventuale giudizio sia assolutamente incerto;
vi sia interesse a mantenere riservata la soluzione della controversia.
FONTE:
http://www.diritto24.ilsole24ore.com/guidaAlDiritto/civile/civile/pri
miPiani/2013/09/ruolo-e-funzioni-dei-legali-chiamati-ad-assistere-leparti.html
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30. GRATUITÀ
La mediazione è gratuita per i soggetti che avrebbero
beneficiato del gratuito patrocinio nel giudizio in
tribunale (soggetti meno abbienti):
quando la mediazione è condizione di procedibilità ex
lege della domanda giudiziale (nei casi previsti
dall’articolo 5, comma 1 del d.lgs. 28/2010)
ovvero quando la mediazione è disposta dal giudice.
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31. USUCAPIONE
Legge 9 agosto 2013 n. 98 : trascrivibilità degli accordi di mediazione.
numero 12-bis) artt. 2643 del Codice Civile, rubricato “Atti soggetti a
trascrizione”
“Si devono rendere pubblici col mezzo della trascrizione:
….
12-bis) gli accordi di mediazione che accertano l’usucapione con la
sottoscrizione
autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato“.
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