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Riforma del lavoro e flessibilità: i cambiamenti
introdotti nelle principali forme contrattuali di lavoro
                      subordinato


               PROF.SSA BARBARA MAIANI
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Il contratto di apprendistato
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Le principali novità del contratto di
 apprendistato nel D.lgs.167/2011
LE TIPOLOGIE DI APPRENDISTATO DOPO IL T.U. DEL
27/07/2011
I tratti comuni alle 3 tipologie
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Disciplina dell’istituto

Art.2 co.1
    “La disciplina del contratto di apprendistato è rimessa ad
     appositi accordi interconfederali ovvero ai contratti
     collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale da
     associazioni dei datori e prestatori di lavoro
     comparativamente più rappresentative sul piano nazionale
     “
        CCNL
        Accordi interconfederali anche territoriali (per disciplina
         elementi di cui art.2 co.1 TU)
I rinvii alla Contrattazione collettiva
Percentuale massima di ricorso all’istituto
- Per le imprese con più di dieci dipendenti, l’assunzione di nuovi
   apprendisti è subordinata alla stabilizzazione di almeno il 50%
   degli apprendisti (30% in fase di prima applicazione)
- Con decorrenza 1/1/2013 si applica la norma sui limiti quantitativi
   in relazione alle nuove assunzioni da tale data effettuate.
   Con decorrenza 18/7/2015 si applica la norma che fissa la
   percentuale di conferma degli apprendisti al 50%
Sospensione
Apprendistato per la qualifica e
    diploma professionale
Caratteristiche
Profili formativi

Monte ore congruo al conseguimento della
 qualifica o diploma professionale (formazione
 interna ed esterna)
Rinvio ai CCNL, territoriali o aziendali della
 determinazione, anche all’interno degli enti
 bilaterali, delle modalità di erogazione della
 formazione aziendale nel rispetto degli standard
 generali fissati dalle regioni
Segue.

 Per poter considerare operativo l’apprendistato di
  primo livello occorre:
- la regolamentazione regionale:
  -   regolamentazione dei profili formativi nel rispetto
      dell’accordo in Conferenza Stato Regioni
- la regolamentazione della contrattazione collettiva
  - attuazione dei principi generali; definizione delle modalità
    di erogazione della formazione aziendale.
Apprendistato professionalizzante
     o contratto di mestiere
Le caratteristiche dell’istituto
Segue
Durata del contratto di apprendistato
         professionalizzante




     I contratti collettivi devono introdurre
     una durata minima (almeno 6 mesi,
     salvo stagionali).


 Durata del
                             Durata della       Min. Lav.
 rapporto di
                             formazione         Nota 13/7/12
apprendistato
Apprendistato di alta
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Art.5 co.3 TU
“In    assenza di regolamentazioni regionali
 l'attivazione dell'apprendistato di alta formazione
 o ricerca è rimessa ad apposite convenzioni
 stipulate dai singoli datori di lavoro o dalle loro
 associazioni con le Università, gli istituti tecnici e
 professionali e le istituzioni formative o di ricerca
 di cui al comma che precede, senza nuovi o
 maggiori oneri a carico della finanza pubblica “
Requisiti per immediata operatività
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1. Stipula di una convenzione tra
    ddl o associazioni datoriali
    Ente che rilascia il titolo
2. Nessun onere aggiuntivo a carico della finanza
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Le altre novità del Testo Unico
 in materia di apprendistato
ALTRE NOVITA’ DEL TESTO UNICO
Il lavoro intermittente
CONTRATTO DI LAVORO
Il lavoro      intermittente: le ipotesi
                   INTERMITTENTE                          di ricorso




  Min. lav:
  ai fini della stipula il lav. non deve avere compiuto i 24 anni
  ai fini della effettiva prestazione può essere chiamato fino al giorno
 precedente il compimento del 25° anno
  la violazione determina la trasformazione del rapporto a tempo pieno e
 indeterminato
CONTRATTO DI LAVORO
                      Segue
                 INTERMITTENTE




 Min. lav:
ammesso per lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo o
intermittente, ovvero per periodi predeterminati nell’arco della settimana, del
mese o dell’anno, se individuati dalla contrattazione collettiva (art 34, c.1)
 ammesso per lo svolgimento di occupazioni che richiedono un lavoro
discontinuo di cui al DM 23.10.04 (tabella RD 2657/23)
CONTRATTO DI LAVORO
                    Disciplina transitoria
                      INTERMITTENTE

                 I contratti già sottoscritti alla data di entrata in vigore della
                 legge, non compatibili con le nuove disposizioni, cessano di
                 produrre effetti decorsi dodici mesi
 Min. lav:
 dal 18 luglio non è più possibile sottoscrivere contratti secondo la previgente
disciplina, ed in particolare con soggetti dai 24 e fino ai 55 anni;
 “fin da subito”, non è poi possibile imputare la chiamata del lavoratore
alle causali di cui all’art.37 (i c.d. periodi predeterminati) in quanto abrogato


          Interpello che rettificherà la circolare chiarendo che vale
              solo per i nuovi contratti sottoscritti dal 18 luglio

Il 17 luglio 2013 il contratto stipulato con ultracinquantenne (che non abbia
superato i 55 anni) cesserà e l’eventuale prosecuzione sarà considerata in
“nero”.
CONTRATTO DI LAVORO
              Comunicazione preventiva
                 INTERMITTENTE




 Min. lav:
 obbligo operativo dal 18 luglio 2012, anche per i rapporti già in essere
 riferito alla chiamata del lavoratore e non alla sottoscrizione del contratto
 recapiti DTL come da sito Min.lav.
CONTRATTO DI LAVORO
                       Segue
                  INTERMITTENTE



 Min. lav:
 indicare senza particolari formalità:
  - dati identificativi del lavoratore
  - giorno o giorni, nei quali è occupato nell’ambito di un periodo non
    superiore a 30 giorni dalla comunicazione (?)
  - non va comunicato l’orario di lavoro della giornata
 potrà riguardare anche più lavoratori
 può essere fatta anche nello stesso giorno purché prima dell’inizio
  effettivo del lavoro

 Esempi:
       - giorni 15, 18 e 21 agosto 2012 (totale di 3 giorni di lavoro)
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CONTRATTO DI LAVORO
                        Segue
                   INTERMITTENTE



 Min. lav:
 può essere modificata o annullata in qualsiasi momento con una
successiva comunicazione, purché prima dell’inizio della prestazione
 in mancanza della rettifica la prestazione si considera comunque
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 la chiamata in giorni diversi da quelli comunicati (anche solo per
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preventiva
Le prestazioni occasionali di
    carattere accessorio
Le prestazioni occasionali di carattere accessorio:
            LAVORO ACCESSORIO
               le ipotesi di utilizzo


attività lavorative di natura “meramente occasionale”, genericamente
definite (scompare l’elenco delle attività e dei requisiti soggettivi);
 per un massimo di 5000 euro nell’anno solare anche con più committenti
(prima era con riferimento ad un solo committente);
 fermo restando il predetto limite complessivo, nei confronti dei committenti
imprenditori commerciali o professionisti, le attività lavorative possono
essere svolte a favore di ciascun singolo committente per compensi
non superiori a 2.000 euro

 Ammesse nell’ambito di attività agricole:
   - stagionali svolte da pensionati e giovani con meno di 25 se iscritti alla
   scuola/università
   - svolte a favore dei piccoli imprenditori agricoli con volume d’affari non
   superiore a 7.000 euro, con esclusione dei soggetti iscritti l’anno
   precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli
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                                    Segue

 Min. lav:
 prestazioni “meramente accessorie”: volontà di riaffermare l’originaria
finalità dello strumento. Coprire “spazi” non coperti da altri istituti, al fine di
regolarizzare le attività “in nero”;
 possibile attivare sempre e comunque lavoro accessorio tenendo conto
esclusivamente di un limite di carattere economico
 limite dei 5.000 euro commisurato a quanto ricevuto, nell’anno solare, dalla
totalità dei committenti.
 fermo restando il limite complessivo di 5.000 euro, le prestazioni rese nei
confronti dei committenti “imprenditori commerciali” o “professionisti”, non
possono generare compensi superiori a 2.000:
      “Imprenditore commerciale” = qualsiasi soggetto persona fisica o
      giuridica, che opera su un determinato mercato
LAVORO ACCESSORIO
                                  Segue

 INPS (portale)
 le più diverse attività possono essere svolte da qualsiasi soggetto
 (disoccupato, inoccupato, lavoratore autonomo o subordinato, full-time o
 part-time, pensionato, studente, percettore di prestazioni a sostegno del
 reddito), nei limiti del nuovo compenso economico previsto (limiti in
 agricoltura)

 Per l’anno 2013
 le prestazioni di lavoro accessorie possono essere altresì rese, in tutti i
settori produttivi, compresi gli enti locali, nel limite massimo di 3.000
euro di corrispettivo per anno solare, da percettori di prestazioni
integrative del salario o di sostegno al reddito
I TIROCINI FORMATIVI
Il tirocinio formativo e di orientamento quale
strumento di ingresso nel mercato del lavoro
I soggetti coinvolti
Ambiti di intervento della legislazione nazionale e
             regionale nella L.196/97
Art.11 DL 148/2011 conv. L.148/2011

 “ I tirocini formativi e di orientamento possono essere promossi
  unicamente da soggetti in possesso degli specifici requisiti
  preventivamente determinati dalle normative regionali in funzione
  di idonee garanzie all'espletamento delle iniziative medesime. Fatta
  eccezione per i disabili, gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, i
  soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti
  e i condannati ammessi a misure alternative di detenzione, i
  tirocini formativi e di orientamento non curriculari non
  possono avere una durata superiore a sei mesi, proroghe
  comprese, e possono essere promossi unicamente a favore
  di neo-diplomati o neo-laureati entro e non oltre dodici
  mesi dal conseguimento del relativo titolo di studio. (1)
 2. In assenza di specifiche regolamentazioni regionali trovano
  applicazione, per quanto compatibili con le disposizioni di cui al
  comma che precede, l'articolo 18 della legge 24 giugno 1997 n. 196 e
  il relativo regolamento di attuazione. (1)”
Le novita’ della manovra di ferragosto
DESTINATARI (dAL 13 AGOSTO 2011)
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  • 1. Riforma del lavoro e flessibilità: i cambiamenti introdotti nelle principali forme contrattuali di lavoro subordinato PROF.SSA BARBARA MAIANI UNIVERSITA’ DI MODENA E REGGIO EMILIA
  • 2. Il contratto di apprendistato
  • 3. Il contratto di apprendistato
  • 4. Le principali novità del contratto di apprendistato nel D.lgs.167/2011
  • 5. LE TIPOLOGIE DI APPRENDISTATO DOPO IL T.U. DEL 27/07/2011
  • 6. I tratti comuni alle 3 tipologie
  • 8. Disciplina dell’istituto Art.2 co.1  “La disciplina del contratto di apprendistato è rimessa ad appositi accordi interconfederali ovvero ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale “  CCNL  Accordi interconfederali anche territoriali (per disciplina elementi di cui art.2 co.1 TU)
  • 9. I rinvii alla Contrattazione collettiva
  • 10. Percentuale massima di ricorso all’istituto - Per le imprese con più di dieci dipendenti, l’assunzione di nuovi apprendisti è subordinata alla stabilizzazione di almeno il 50% degli apprendisti (30% in fase di prima applicazione) - Con decorrenza 1/1/2013 si applica la norma sui limiti quantitativi in relazione alle nuove assunzioni da tale data effettuate. Con decorrenza 18/7/2015 si applica la norma che fissa la percentuale di conferma degli apprendisti al 50%
  • 12. Apprendistato per la qualifica e diploma professionale
  • 14. Profili formativi Monte ore congruo al conseguimento della qualifica o diploma professionale (formazione interna ed esterna) Rinvio ai CCNL, territoriali o aziendali della determinazione, anche all’interno degli enti bilaterali, delle modalità di erogazione della formazione aziendale nel rispetto degli standard generali fissati dalle regioni
  • 15. Segue.  Per poter considerare operativo l’apprendistato di primo livello occorre: - la regolamentazione regionale: - regolamentazione dei profili formativi nel rispetto dell’accordo in Conferenza Stato Regioni - la regolamentazione della contrattazione collettiva - attuazione dei principi generali; definizione delle modalità di erogazione della formazione aziendale.
  • 16. Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere
  • 18. Segue
  • 19. Durata del contratto di apprendistato professionalizzante I contratti collettivi devono introdurre una durata minima (almeno 6 mesi, salvo stagionali). Durata del Durata della Min. Lav. rapporto di formazione Nota 13/7/12 apprendistato
  • 21. Apprendistato di terzo livello Art.5 co.3 TU “In assenza di regolamentazioni regionali l'attivazione dell'apprendistato di alta formazione o ricerca è rimessa ad apposite convenzioni stipulate dai singoli datori di lavoro o dalle loro associazioni con le Università, gli istituti tecnici e professionali e le istituzioni formative o di ricerca di cui al comma che precede, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica “
  • 22. Requisiti per immediata operatività dell’apprendistato di terzo livello 1. Stipula di una convenzione tra  ddl o associazioni datoriali  Ente che rilascia il titolo 2. Nessun onere aggiuntivo a carico della finanza pubblica
  • 23. Le altre novità del Testo Unico in materia di apprendistato
  • 24. ALTRE NOVITA’ DEL TESTO UNICO
  • 26. CONTRATTO DI LAVORO Il lavoro intermittente: le ipotesi INTERMITTENTE di ricorso  Min. lav:  ai fini della stipula il lav. non deve avere compiuto i 24 anni  ai fini della effettiva prestazione può essere chiamato fino al giorno precedente il compimento del 25° anno  la violazione determina la trasformazione del rapporto a tempo pieno e indeterminato
  • 27. CONTRATTO DI LAVORO Segue INTERMITTENTE  Min. lav: ammesso per lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo o intermittente, ovvero per periodi predeterminati nell’arco della settimana, del mese o dell’anno, se individuati dalla contrattazione collettiva (art 34, c.1)  ammesso per lo svolgimento di occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo di cui al DM 23.10.04 (tabella RD 2657/23)
  • 28. CONTRATTO DI LAVORO Disciplina transitoria INTERMITTENTE I contratti già sottoscritti alla data di entrata in vigore della legge, non compatibili con le nuove disposizioni, cessano di produrre effetti decorsi dodici mesi  Min. lav:  dal 18 luglio non è più possibile sottoscrivere contratti secondo la previgente disciplina, ed in particolare con soggetti dai 24 e fino ai 55 anni;  “fin da subito”, non è poi possibile imputare la chiamata del lavoratore alle causali di cui all’art.37 (i c.d. periodi predeterminati) in quanto abrogato Interpello che rettificherà la circolare chiarendo che vale solo per i nuovi contratti sottoscritti dal 18 luglio Il 17 luglio 2013 il contratto stipulato con ultracinquantenne (che non abbia superato i 55 anni) cesserà e l’eventuale prosecuzione sarà considerata in “nero”.
  • 29. CONTRATTO DI LAVORO Comunicazione preventiva INTERMITTENTE  Min. lav:  obbligo operativo dal 18 luglio 2012, anche per i rapporti già in essere  riferito alla chiamata del lavoratore e non alla sottoscrizione del contratto  recapiti DTL come da sito Min.lav.
  • 30. CONTRATTO DI LAVORO Segue INTERMITTENTE  Min. lav:  indicare senza particolari formalità: - dati identificativi del lavoratore - giorno o giorni, nei quali è occupato nell’ambito di un periodo non superiore a 30 giorni dalla comunicazione (?) - non va comunicato l’orario di lavoro della giornata  potrà riguardare anche più lavoratori  può essere fatta anche nello stesso giorno purché prima dell’inizio effettivo del lavoro  Esempi: - giorni 15, 18 e 21 agosto 2012 (totale di 3 giorni di lavoro) - giorni dal 15 al 22 agosto 2012 (totale di 8 giorni di lavoro)
  • 31. CONTRATTO DI LAVORO Segue INTERMITTENTE  Min. lav:  può essere modificata o annullata in qualsiasi momento con una successiva comunicazione, purché prima dell’inizio della prestazione  in mancanza della rettifica la prestazione si considera comunque avvenuta nei giorni indicati (corresponsione della retribuzione e contributi)  la chiamata in giorni diversi da quelli comunicati (anche solo per diversa collocazione temporale), comporta, oltre alle predette conseguenze, l’applicazione della sanzione amministrativa per la mancata comunicazione preventiva
  • 32. Le prestazioni occasionali di carattere accessorio
  • 33. Le prestazioni occasionali di carattere accessorio: LAVORO ACCESSORIO le ipotesi di utilizzo attività lavorative di natura “meramente occasionale”, genericamente definite (scompare l’elenco delle attività e dei requisiti soggettivi);  per un massimo di 5000 euro nell’anno solare anche con più committenti (prima era con riferimento ad un solo committente);  fermo restando il predetto limite complessivo, nei confronti dei committenti imprenditori commerciali o professionisti, le attività lavorative possono essere svolte a favore di ciascun singolo committente per compensi non superiori a 2.000 euro  Ammesse nell’ambito di attività agricole: - stagionali svolte da pensionati e giovani con meno di 25 se iscritti alla scuola/università - svolte a favore dei piccoli imprenditori agricoli con volume d’affari non superiore a 7.000 euro, con esclusione dei soggetti iscritti l’anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli
  • 34. LAVORO ACCESSORIO Segue  Min. lav:  prestazioni “meramente accessorie”: volontà di riaffermare l’originaria finalità dello strumento. Coprire “spazi” non coperti da altri istituti, al fine di regolarizzare le attività “in nero”;  possibile attivare sempre e comunque lavoro accessorio tenendo conto esclusivamente di un limite di carattere economico  limite dei 5.000 euro commisurato a quanto ricevuto, nell’anno solare, dalla totalità dei committenti.  fermo restando il limite complessivo di 5.000 euro, le prestazioni rese nei confronti dei committenti “imprenditori commerciali” o “professionisti”, non possono generare compensi superiori a 2.000: “Imprenditore commerciale” = qualsiasi soggetto persona fisica o giuridica, che opera su un determinato mercato
  • 35. LAVORO ACCESSORIO Segue INPS (portale) le più diverse attività possono essere svolte da qualsiasi soggetto (disoccupato, inoccupato, lavoratore autonomo o subordinato, full-time o part-time, pensionato, studente, percettore di prestazioni a sostegno del reddito), nei limiti del nuovo compenso economico previsto (limiti in agricoltura)  Per l’anno 2013  le prestazioni di lavoro accessorie possono essere altresì rese, in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali, nel limite massimo di 3.000 euro di corrispettivo per anno solare, da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito
  • 37. Il tirocinio formativo e di orientamento quale strumento di ingresso nel mercato del lavoro
  • 39. Ambiti di intervento della legislazione nazionale e regionale nella L.196/97
  • 40. Art.11 DL 148/2011 conv. L.148/2011  “ I tirocini formativi e di orientamento possono essere promossi unicamente da soggetti in possesso degli specifici requisiti preventivamente determinati dalle normative regionali in funzione di idonee garanzie all'espletamento delle iniziative medesime. Fatta eccezione per i disabili, gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, i soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti e i condannati ammessi a misure alternative di detenzione, i tirocini formativi e di orientamento non curriculari non possono avere una durata superiore a sei mesi, proroghe comprese, e possono essere promossi unicamente a favore di neo-diplomati o neo-laureati entro e non oltre dodici mesi dal conseguimento del relativo titolo di studio. (1)  2. In assenza di specifiche regolamentazioni regionali trovano applicazione, per quanto compatibili con le disposizioni di cui al comma che precede, l'articolo 18 della legge 24 giugno 1997 n. 196 e il relativo regolamento di attuazione. (1)”
  • 41. Le novita’ della manovra di ferragosto
  • 42. DESTINATARI (dAL 13 AGOSTO 2011)
  • 43. Tirocini per inoccupati, disoccupati e iscritti alla lista di mobilita
  • 44. Ambiti di intervento della legislazione nazionale e regionale dopo art.11