Workshop IFOA in collaborazione con Largo Consumo: RETAIL E RIFORMA DEL LAVORO – 29 Novembre 2012, Milano
Intervento Prof.ssa Barbara Maiani - Docente diritto della previdenza sociale, Università degli studi di Modena e Reggio Emilia
Workshop Ifoa e Largo Consumo: RETAIL E RIFORMA DEL LAVORO - Barbara Maiani
1. Riforma del lavoro e flessibilità: i cambiamenti
introdotti nelle principali forme contrattuali di lavoro
subordinato
PROF.SSA BARBARA MAIANI
UNIVERSITA’ DI MODENA E REGGIO EMILIA
8. Disciplina dell’istituto
Art.2 co.1
“La disciplina del contratto di apprendistato è rimessa ad
appositi accordi interconfederali ovvero ai contratti
collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale da
associazioni dei datori e prestatori di lavoro
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale
“
CCNL
Accordi interconfederali anche territoriali (per disciplina
elementi di cui art.2 co.1 TU)
10. Percentuale massima di ricorso all’istituto
- Per le imprese con più di dieci dipendenti, l’assunzione di nuovi
apprendisti è subordinata alla stabilizzazione di almeno il 50%
degli apprendisti (30% in fase di prima applicazione)
- Con decorrenza 1/1/2013 si applica la norma sui limiti quantitativi
in relazione alle nuove assunzioni da tale data effettuate.
Con decorrenza 18/7/2015 si applica la norma che fissa la
percentuale di conferma degli apprendisti al 50%
14. Profili formativi
Monte ore congruo al conseguimento della
qualifica o diploma professionale (formazione
interna ed esterna)
Rinvio ai CCNL, territoriali o aziendali della
determinazione, anche all’interno degli enti
bilaterali, delle modalità di erogazione della
formazione aziendale nel rispetto degli standard
generali fissati dalle regioni
15. Segue.
Per poter considerare operativo l’apprendistato di
primo livello occorre:
- la regolamentazione regionale:
- regolamentazione dei profili formativi nel rispetto
dell’accordo in Conferenza Stato Regioni
- la regolamentazione della contrattazione collettiva
- attuazione dei principi generali; definizione delle modalità
di erogazione della formazione aziendale.
19. Durata del contratto di apprendistato
professionalizzante
I contratti collettivi devono introdurre
una durata minima (almeno 6 mesi,
salvo stagionali).
Durata del
Durata della Min. Lav.
rapporto di
formazione Nota 13/7/12
apprendistato
21. Apprendistato di terzo livello
Art.5 co.3 TU
“In assenza di regolamentazioni regionali
l'attivazione dell'apprendistato di alta formazione
o ricerca è rimessa ad apposite convenzioni
stipulate dai singoli datori di lavoro o dalle loro
associazioni con le Università, gli istituti tecnici e
professionali e le istituzioni formative o di ricerca
di cui al comma che precede, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica “
22. Requisiti per immediata operatività
dell’apprendistato di terzo livello
1. Stipula di una convenzione tra
ddl o associazioni datoriali
Ente che rilascia il titolo
2. Nessun onere aggiuntivo a carico della finanza
pubblica
26. CONTRATTO DI LAVORO
Il lavoro intermittente: le ipotesi
INTERMITTENTE di ricorso
Min. lav:
ai fini della stipula il lav. non deve avere compiuto i 24 anni
ai fini della effettiva prestazione può essere chiamato fino al giorno
precedente il compimento del 25° anno
la violazione determina la trasformazione del rapporto a tempo pieno e
indeterminato
27. CONTRATTO DI LAVORO
Segue
INTERMITTENTE
Min. lav:
ammesso per lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo o
intermittente, ovvero per periodi predeterminati nell’arco della settimana, del
mese o dell’anno, se individuati dalla contrattazione collettiva (art 34, c.1)
ammesso per lo svolgimento di occupazioni che richiedono un lavoro
discontinuo di cui al DM 23.10.04 (tabella RD 2657/23)
28. CONTRATTO DI LAVORO
Disciplina transitoria
INTERMITTENTE
I contratti già sottoscritti alla data di entrata in vigore della
legge, non compatibili con le nuove disposizioni, cessano di
produrre effetti decorsi dodici mesi
Min. lav:
dal 18 luglio non è più possibile sottoscrivere contratti secondo la previgente
disciplina, ed in particolare con soggetti dai 24 e fino ai 55 anni;
“fin da subito”, non è poi possibile imputare la chiamata del lavoratore
alle causali di cui all’art.37 (i c.d. periodi predeterminati) in quanto abrogato
Interpello che rettificherà la circolare chiarendo che vale
solo per i nuovi contratti sottoscritti dal 18 luglio
Il 17 luglio 2013 il contratto stipulato con ultracinquantenne (che non abbia
superato i 55 anni) cesserà e l’eventuale prosecuzione sarà considerata in
“nero”.
29. CONTRATTO DI LAVORO
Comunicazione preventiva
INTERMITTENTE
Min. lav:
obbligo operativo dal 18 luglio 2012, anche per i rapporti già in essere
riferito alla chiamata del lavoratore e non alla sottoscrizione del contratto
recapiti DTL come da sito Min.lav.
30. CONTRATTO DI LAVORO
Segue
INTERMITTENTE
Min. lav:
indicare senza particolari formalità:
- dati identificativi del lavoratore
- giorno o giorni, nei quali è occupato nell’ambito di un periodo non
superiore a 30 giorni dalla comunicazione (?)
- non va comunicato l’orario di lavoro della giornata
potrà riguardare anche più lavoratori
può essere fatta anche nello stesso giorno purché prima dell’inizio
effettivo del lavoro
Esempi:
- giorni 15, 18 e 21 agosto 2012 (totale di 3 giorni di lavoro)
- giorni dal 15 al 22 agosto 2012 (totale di 8 giorni di lavoro)
31. CONTRATTO DI LAVORO
Segue
INTERMITTENTE
Min. lav:
può essere modificata o annullata in qualsiasi momento con una
successiva comunicazione, purché prima dell’inizio della prestazione
in mancanza della rettifica la prestazione si considera comunque
avvenuta nei giorni indicati (corresponsione della retribuzione e contributi)
la chiamata in giorni diversi da quelli comunicati (anche solo per
diversa collocazione temporale), comporta, oltre alle predette conseguenze,
l’applicazione della sanzione amministrativa per la mancata comunicazione
preventiva
33. Le prestazioni occasionali di carattere accessorio:
LAVORO ACCESSORIO
le ipotesi di utilizzo
attività lavorative di natura “meramente occasionale”, genericamente
definite (scompare l’elenco delle attività e dei requisiti soggettivi);
per un massimo di 5000 euro nell’anno solare anche con più committenti
(prima era con riferimento ad un solo committente);
fermo restando il predetto limite complessivo, nei confronti dei committenti
imprenditori commerciali o professionisti, le attività lavorative possono
essere svolte a favore di ciascun singolo committente per compensi
non superiori a 2.000 euro
Ammesse nell’ambito di attività agricole:
- stagionali svolte da pensionati e giovani con meno di 25 se iscritti alla
scuola/università
- svolte a favore dei piccoli imprenditori agricoli con volume d’affari non
superiore a 7.000 euro, con esclusione dei soggetti iscritti l’anno
precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli
34. LAVORO ACCESSORIO
Segue
Min. lav:
prestazioni “meramente accessorie”: volontà di riaffermare l’originaria
finalità dello strumento. Coprire “spazi” non coperti da altri istituti, al fine di
regolarizzare le attività “in nero”;
possibile attivare sempre e comunque lavoro accessorio tenendo conto
esclusivamente di un limite di carattere economico
limite dei 5.000 euro commisurato a quanto ricevuto, nell’anno solare, dalla
totalità dei committenti.
fermo restando il limite complessivo di 5.000 euro, le prestazioni rese nei
confronti dei committenti “imprenditori commerciali” o “professionisti”, non
possono generare compensi superiori a 2.000:
“Imprenditore commerciale” = qualsiasi soggetto persona fisica o
giuridica, che opera su un determinato mercato
35. LAVORO ACCESSORIO
Segue
INPS (portale)
le più diverse attività possono essere svolte da qualsiasi soggetto
(disoccupato, inoccupato, lavoratore autonomo o subordinato, full-time o
part-time, pensionato, studente, percettore di prestazioni a sostegno del
reddito), nei limiti del nuovo compenso economico previsto (limiti in
agricoltura)
Per l’anno 2013
le prestazioni di lavoro accessorie possono essere altresì rese, in tutti i
settori produttivi, compresi gli enti locali, nel limite massimo di 3.000
euro di corrispettivo per anno solare, da percettori di prestazioni
integrative del salario o di sostegno al reddito
40. Art.11 DL 148/2011 conv. L.148/2011
“ I tirocini formativi e di orientamento possono essere promossi
unicamente da soggetti in possesso degli specifici requisiti
preventivamente determinati dalle normative regionali in funzione
di idonee garanzie all'espletamento delle iniziative medesime. Fatta
eccezione per i disabili, gli invalidi fisici, psichici e sensoriali, i
soggetti in trattamento psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti
e i condannati ammessi a misure alternative di detenzione, i
tirocini formativi e di orientamento non curriculari non
possono avere una durata superiore a sei mesi, proroghe
comprese, e possono essere promossi unicamente a favore
di neo-diplomati o neo-laureati entro e non oltre dodici
mesi dal conseguimento del relativo titolo di studio. (1)
2. In assenza di specifiche regolamentazioni regionali trovano
applicazione, per quanto compatibili con le disposizioni di cui al
comma che precede, l'articolo 18 della legge 24 giugno 1997 n. 196 e
il relativo regolamento di attuazione. (1)”