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NOTE ALLA NUOVA DIRETTIVA SULLA VALUTAZIONE
DI IMPATTO AMBIENTALE DI PROGETTI ED OPERE
9 Maggio 2014
Sommario
PREMESSA...................................................................................................................................................... 2
PARTECIPAZIONE DEL PUBBLICO................................................................................................................... 2
OPERE E PROGETTI SOTTOPOSTE A VIA.................................................................................................... 4
PROCEDURE ALTERNATIVE DECISE DAGLI STATI MEMBRI: CONDIZIONI DA RISPETTARE ............................ 6
PROCEDURA UNICA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO NEL CASO DI CONTEMPORANEA VIA E
VALUTAZIONE DI INCIDENZA......................................................................................................................... 6
RAPPORTI TRA VIA E AIA................................................................................................................................ 7
FATTORI AMBIENTALI SUI QUALI VALUTARE GLI EFFETTI DEL PROGETTO SOGGETTO A VIA....................... 8
CONTENUTO RICHIESTA PROCEDURA DI VERIFICA....................................................................................... 9
PARAMETRI PER LO SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI VERIFICA....................................................... 11
CONTENUTO PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO VERIFICA............................................................................ 12
MOTIVI DI PROROGA TERMINE PER CONCLUDERE PROCEDURA DI VERIFICA............................................ 12
RUOLO ESPERTI............................................................................................................................................ 12
CONTENUTO DELLA AUTORIZZAZIONE FINALE AL PROGETTO SOTTOPOSTO A PROCEDURA DI VIA ......... 13
CONTENUTO RAPPORTO AMBIENTALE (EX STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE: SIA)................................. 14
CONFLITTI DI INTERESSI TRA AUTORITÀ COMPETENTE E SOGGETTO COMMITTENTE............................... 16
RECEPIMENTO NUOVA DIRETTIVA.............................................................................................................. 16
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PREMESSA
La Direttiva 2014/52/UE1 pubblica nella Gazzetta Ufficiale della UE n. L/124 del
25/4/2014 modifica su aspetti significativi la Direttiva 2011/92/UE concernente la
valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati. Di seguito
una prima descrizione e analisi critica delle principali novità introdotte dalla nuova
Direttiva.
PARTECIPAZIONE DEL PUBBLICO
Viene introdotta una definizione di procedura di VIA che non esisteva nella precedente
Direttiva.
Definizione di procedura di VIA: “ l’elaborazione di un rapporto ambientale, lo
svolgimento di consultazioni (compreso con il pubblico interessato e le autorità
ambientali), la valutazione da parte dell’autorità competente, tenendo conto della
relazione ambientale e dei risultati delle consultazioni nel quadro della procedura di
autorizzazione, come pure la fornitura di informazioni sulla decisione”
Come si può vedere anche dal mero testo letterale della norma al centro del procedimento
di VIA ci sono le consultazioni del pubblico, non solo ma i risultati di queste consultazione
dovranno essere attentamente presi in considerazione al momento della decisione da parte
della autorità competente.
Questo delle consultazioni diventa quindi principio generale applicabile a tutte le diverse
fasi della VIA:
1. fase preliminare o di predisposizione del rapporto ambientale del progetto da
autorizzare
2. fase di verifica per stabilire la applicabilità della procedura di VIA ordinaria al progetto
3. fase ordinaria di VIA
Si ricorda che nella precedente Direttiva 2011/92/UE non si prevedeva alcuna
consultazione del pubblico nella fase preliminare. Ne la consultazione veniva definita come
invece avviene nella nuova Direttiva, come fase centrale della intera procedura di VIA.
Tutto ciò serve per rendere obbligatorio per gli Stati membri che recepiranno la nuova
Direttiva quanto in precedenza si presentava come facoltà degli stessi nell’ampliare il ruolo
della consultazione del pubblico nelle diverse fasi della procedura di VIA , come
confermato dalla Corte di Giustizia Corte di Giustizia. Si veda in particolare Sentenza Corte
di Giustizia 9/11/2006 causa C261-05 secondo la quale : “ 31.Dall'articolo 6, n. 2, della
detta direttiva risulta che gli Stati membri si adoperano affinché il pubblico interessato
abbia la possibilità di esprimere il proprio parere prima del rilascio dell'autorizzazione
per un progetto. A termini del suo n. 3 ciascuno Stato membro ha il potere di definire le
modalità di tale consultazione. A questo riguardo tale paragrafo elenca una serie di
facoltà spettanti agli Stati membri, senza che tale elenco abbia carattere esaustivo, come
risulta dall'espressione <<tra l'altro>>. 32. Tale formulazione indica che il Legislatore
comunitario non ha voluto limitare i poteri degli Stati membri nell'ambito della
determinazione delle modalità di consultazione del pubblico, ma, al contrario, ha voluto
riconoscere a questi un ampio potere discrezionale nella definizione delle dette modalità”
1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2014:124:FULL&from=IT
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Possiamo quindi dire che la nuova Direttiva formalizzi un indirizzo delle istituzioni UE che
mira ad ampliare il ruolo del pubblico nella procedura di VIA come è stato affermato dal
Parere del Comitato Regioni della UE «Migliorare le direttive VIA e VAS» (2010/C
232/07) (GUE n. 232C del 27/8/2010) secondo il quale: “… bisogna dare al pubblico, in
tempo utile, la reale opportunità di intervenire nel processo decisionale. L’avvio della
consultazione pubblica deve avvenire il prima possibile, ad esempio, nella fase di
definizione del campo di applicazione e in quella di verifica dell’assoggettabilità. Inoltre,
devono essere elaborati requisiti minimi sul modo migliore per rendere accessibile la
documentazione VIA al pubblico interessato”
In particolare la nuova Direttiva modifica il paragrafo 2 articolo 6 della Direttiva
introducendo un principio rilevante in materia di partecipazione del pubblico. Il nuovo
paragrafo 2 afferma che il concetto di “partecipazione in una fase precoce del processo
decisionale” è finalizzato ad una: ” efficace partecipazione al processo decisionale da parte
del pubblico interessato”2.
Inoltre la nuova Direttiva riformando il paragrafo 5 dell’articolo 6 della Direttiva vigente
definisce meglio le modalità di informazione/coinvolgimento del pubblico nel processo
decisionale della VIA. Afferma il nuovo paragrafo 5: ” 5.Gli Stati membri stabiliscono le
modalità dettagliate di informazione del pubblico, ad esempio mediante affissione entro
un certo raggio o mediante pubblicazione nei giornali locali, e di consultazione del
pubblico interessato, ad esempio per iscritto o tramite indagine pubblica. Gli Stati
membri adottano le misure necessarie per garantire che le informazioni pertinenti siano
accessibili elettronicamente al pubblico, almeno attraverso un portale centrale o punti di
accesso facilmente accessibili, al livello amministrativo adeguato”.
Viene introdotto un nuovo paragrafo 7 all’articolo 6 della Direttiva: “I tempi di
consultazione del pubblico interessato riguardo al rapporto di valutazione dell'impatto
ambientale di cui all'articolo 5, paragrafo 1, non possono essere inferiori a 30 giorni”.
Infine nel nuovo articolo 8 si aggiunge che risultati delle consultazioni e le informazioni
raccolte devono essere non solo genericamente tenute in considerazione ma
“debitamente”. Tradotto in linguaggio amministrativo vuol dire che i risultati delle
consultazioni devono essere oggetto di valutazione da parte dell’autorità competente alla
VIA e la non accoglienza di queste dovrà essere adeguatamente motivata3.
2 Sul concetto di efficace partecipazione del pubblico in una fase precoce del processo decisionale di VIA e AIA , si veda Corte di
Giustizia 15 gennaio 2013 Causa C-416/10 : “la partecipazione del pubblico comincia in una fase iniziale del procedimento, vale a
dire quando tutte le alternative sono ancora praticabili e tale partecipazione può avere un’influenza effettiva, e, dall’altro lato, che il
pubblico deve avere accesso alle informazioni pertinenti non appena siano disponibili”
3
Questa interpretazione è per altro coerente con i recenti indirizzi della Corte di Giustizia in materia di partecipazione del pubblico ai
processi decisionali sui piani a rilevanza territoriale e ambientale. Si veda Sentenza del 20 ottobre 2011 (causa C 474-10) secondo la
quale il parere del pubblico deve essere oggetto di un vero e proprio contraddittorio tra autorità che elabora e approva il Piano e il
pubblico stesso che partecipa al processo di VAS con proprie osservazioni, memorie, documenti. Afferma infatti la Corte nella sentenza
qui esaminata: “49 Peraltro, la possibilità di stabilire caso per caso il termine entro il quale tali pareri possono essere espressi può, in
taluni casi, consentire una maggiore considerazione della complessità di un piano o di un programma previsto e tradursi,
eventualmente, nella concessione di termini più lunghi di quelli che potrebbero essere stabiliti per via legislativa o regolamentare.”
Siamo quindi ben al di sopra delle semplici osservazioni previste dalle norme urbanistiche tradizionali, si intravede cioè per la procedura
di VAS la possibilità/necessità giuridico amministrativa di accompagnare tale procedura con vere e proprie inchieste pubbliche secondo
i modelli del Débat Public francese. Caratteristiche di fondo di quest’ultimo è che il Débat parte nella fase di definizione degli indirizzi
del piano/progetto e riguarda la costruzione del quadro informativo che sta prima della definizione del piano/progetto, fare o non fare
quell’opera, ed il processo di Débat è gestito da una figura terza (quindi sempre nell’esempio dei piani regolatori non dal Comune che
adotta, approva il piano). Soprattutto il dato interessante è che secondo la Corte di Giustizia le autorità competenti alla
elaborazione/approvazione del Piano (Comuni nel caso di un piano urbanistico) possono stabilire termini e modalità di partecipazione
del pubblico diverse e più aperte di quelle della legge nazionale e regionale.
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A conferma si veda anche il nuovo paragrafo 1 dell’articolo 9 della Direttiva secondo il
quale dopo la decisione sulla VIA il pubblico deve essere messo in condizione di accedere,
tra le altre, alle : ”……principali motivazioni e considerazioni su cui la decisione si fonda,
incluse informazioni relative al processo di partecipazione del pubblico. Ciò comprende
anche la sintesi dei risultati delle consultazioni e le informazioni raccolte ai sensi degli
articoli da 5 a 7, nonché l'indicazione di come tali risultati siano stati integrati o
altrimenti presi in considerazione…...”.
Relativamente a quanto possano pesare le conclusioni che emergono dalle consultazioni
del pubblico nella decisione che conclude il procedimento di VIA risulta particolarmente
interessante la affermazione contenuta nel parere4 del Comitato Economico Sociale della
UE (CESE) in sede di proposta di Direttiva, secondo il quale: “Il CESE sottolinea che
sarebbe auspicabile definire le circostanze nelle quali i cittadini possono chiedere una
controperizia.”. Il tema è interessante perché pone la questione della partecipazione nei
processi a discrezionalità tecnica come nel caso della VIA soprattutto relativamente al
come far pesare nel procedimento e nella decisione finale le memorie del pubblico, nonché
la possibilità di controlli/monitoraggi in contraddittorio e più in generale la valorizzazione
delle istruttorie per scenari alternativi anche tecnici
OPERE E PROGETTI SOTTOPOSTE A VIA
Il nuovo paragrafo 3 dell’articolo 1 prevede la esclusione della VIA, da valutare caso per
caso, per le seguenti tipologie di interventi:
1. Opere difesa nazionale
2. Interventi di protezione civile qualora la applicazione possa pregiudicare le
finalità di questi interventi od opere.
La seconda categoria di opere escluse non era prevista dalla precedente Direttiva, mentre
la esclusione degli interventi di protezione civile è già prevista dal comma 11 articolo 6 del
DLgs 152/2006 (Testo Unico Ambientale). Su questa norma si è pronunciata la Corte
Costituzionale con sentenza 234/2009 nella quale si è affermato che non è inibito allo
Stato, nell'esercizio di una scelta libera del legislatore nazionale, prevedere in modo non
irragionevole l'esclusione della suddetta valutazione di impatto ambientale per opere di
particolare rilievo quali quelle destinate alla protezione civile o aventi carattere meramente
temporaneo; a condizione che lo stato l'autorità competente comunichi alla commissione
europea, prima del rilascio dell'eventuale esenzione, i motivi che giustificano tale
esenzione.
Anche la nuova Direttiva lascia comunque ad un atto formale, dello Stato membro, la
decisione di escludere dalla VIA le opere di difesa nazionale presupponendo quindi che si
svolga una istruttoria che dovrà comunque rispettare quanto previsto dal paragrafo 3
articolo 1 della stessa secondo il quale gli Stati membri, in casi eccezionali, possono
esentare in tutto o in parte un progetto specifico dalle disposizioni della presente direttiva.
In questi casi gli Stati membri:
a) esaminano se sia opportuna un’altra forma di valutazione;
4 COM(2012) 628 final — 2012/0297 (COD)
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b) mettono a disposizione del pubblico coinvolto le informazioni raccolte con le altre
forme di valutazione di cui alla lettera a),le informazioni relative alla decisione di
esenzione e le ragioni per cui è stata concessa ;
c) informano la Commissione, prima del rilascio dell’autorizzazione, dei motivi che
giustificano l’esenzione accordata e le forniscono le informazioni che mettono
eventualmente e disposizione dei propri cittadini. La Commissione trasmette
immediatamente i documenti ricevuti agli altri Stati membri. La Commissione riferisce
ogni anno al Consiglio in merito all’applicazione del presente paragrafo
Viene spostato al paragrafo 5 dell’articolo 2 della vigente Direttiva 2011/92/UE il
paragrafo che prima era al punto 4 dell’articolo 1. Ora nella nuova versione recita: “5. Fatto
salvo l'articolo 75, qualora un progetto sia adottato mediante un atto legislativo
nazionale specifico, gli Stati membri hanno facoltà di esentare tale progetto dalle
disposizioni in materia di consultazione pubblica di cui alla presente direttiva, a
condizione che siano rispettati gli obiettivi della direttiva.”
Il paragrafo si presta ad ambiguità, anche perché cambiata la collocazione il contenuto
non è sostanzialmente cambiato, ambiguità che hanno portato in varie occasioni gli Stati
membri ad usarlo per derogare ai principi di fondo della Direttiva sulla VIA. Sul punto era
già intervenuta la Corte di Giustizia per tutelare i principi di fondo della Direttiva. Si
vedano in particolare le seguenti sentenze:
“ L’art. 1 comma 56 della direttiva 85/337 va inteso nel senso che non si applica ad un
progetto, come quello in questione nella causa a qua, che, sebbene previsto da una norma
legislativa programmatica, abbia costituito oggetto di un distinto procedimento
amministrativo d’approvazione. Affinchè tale norma, nonchè la procedura cui è stata
adottata, siano conformi agli obiettivi della direttiva, incluso quello della disponibilità
delle informazioni, è necessario che il detto progetto sia adottato con un atto legislativo
specifico contenente tutti gli elementi che possono essere rilevanti ai fini della VIA” Corte
di Giustizia 16/9/1999 causa C435/97 su domanda di decisione pregiudiziale del TAR
Bolzano.
“ L'art. 1, n. 5, della direttiva dev'essere interpretato nel senso che costituisce un atto
legislativo specifico, ai sensi della detta disposizione, una norma emanata da un
Parlamento a seguito di dibattimento parlamentare pubblico, quando la procedura
legislativa abbia consentito il conseguimento degli obiettivi perseguiti dalla direttiva, ivi
compreso l'obiettivo della disponibilità di informazioni, e quando le informazioni a
disposizione del Parlamento, al momento dell'approvazione in dettaglio del progetto,
siano risultate equivalenti a quelle che avrebbero dovuto essere sottoposte all'autorità
competente nell'ambito di un'ordinaria procedura di autorizzazione del progetto “
Corte di Giustizia 19 settembre 2000 causa 287/98 – caso raccordo autostradale
Lussemburgo.
Il nuovo paragrafo 4 dell’articolo 2 della Direttiva recita: “4.Fatto salvo l'articolo 7, gli
Stati membri, in casi eccezionali, possono esentare in tutto o in parte un progetto
specifico dalle disposizioni della presente direttiva, qualora l'applicazione di tali
disposizioni incida negativamente sulla finalità del progetto, a condizione che siano
rispettati gli obiettivi della presente direttiva”. Il precedente testo era più permissivo in
quanto prevedeva anche la possibilità che nel caso della suddetta esclusione lo stato
membro definisse un'altra forma di valutazione
5 VIA transfrontaliera
6 Ora paragrafo 4 era paragrafo 5 nella Direttiva originaria 85/337
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PROCEDURE ALTERNATIVE DECISE DAGLI STATI MEMBRI: CONDIZIONI DA
RISPETTARE
Si mantiene quanto previsto dalla versione precedente della Direttiva (vedi ora paragrafo
2 articolo 2) relativamente ad una procedura integrata della VIA nelle procedure di
autorizzazione generali del progetto. Restano comunque fermi i requisiti minimi da
rispettare per gli Stati membri in attuazione dell’articolo 2.2 della Direttiva :
1. Domanda con allegato progetto e studio di impatto
2. Fase di consultazione del pubblico e amministrazioni interessate
3. valutazione dello studio di impatto sulla base anche della consultazione
4. giudizio di VIA distinto e precedente l’autorizzazione alla realizzazione dell’opera
Si veda in questo senso il paragrafo 3 del nuovo articolo 8bis della Direttiva: ” 3.Qualora
gli Stati membri si avvalgano delle procedure di cui all'articolo 2, paragrafo 2, diverse
dalla procedure di autorizzazione, le prescrizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente
articolo, ove opportuno, si intendono soddisfatte se la decisione adottata nel contesto di
tali procedure contiene le informazioni menzionate nei suddetti paragrafi e se sono in
essere meccanismi che consentono il rispetto delle prescrizioni del paragrafo 6 del
presente articolo.”
Si veda in tal senso la Corte di Giustizia del 16/9/1999 (causa C435/97 su domanda di
decisione pregiudiziale del TAR Bolzano ): “... qualunque sia il metodo adottato da uno
Stato per stabilire se uno specifico progetto richieda o meno la VIA ..... tale metodo non
deve ledere l’obiettivo perseguito dalla direttiva, con la quale si vuole fare in modo che
non sfugga alla VIA nessun progetto idoneo ad avere un notevole impatto
sull’ambiente..... il legislatore poteva sottrarre il progetto all’obbligo di valutazione solo
se, alla data di adozione della legge regionale 27/1992 , era in grado di valutare in modo
preciso l’impatto complessivo che avrebbe potuto avere l’insieme dei lavori di esecuzione
del progetto . Occorre pertanto risolvere la terza questione nel senso che, nel caso di un
progetto che richiede una valutazione ai sensi della direttiva, l'art. 2, n. 1 e 2, della stessa
autorizza uno Stato membro a servirsi di una procedura di valutazione diversa da quella
istituita dalla direttiva, ove detta procedura sia incorporata in una procedura nazionale
esistente o da stabilire ai sensi dell'art. 2, n.2, della direttiva. Tuttavia, detta procedura
alternativa deve soddisfare i requisiti di cui agli artt. 3 e da 5 a 10 della direttiva, tra i
quali la partecipazione del pubblico ai sensi dell'art. 6 della stessa ”.
PROCEDURA UNICA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO NEL CASO DI
CONTEMPORANEA VIA E VALUTAZIONE DI INCIDENZA
Il nuovo paragrafo 3 del’articolo 2 introduce il principio della procedura di valutazione
unica in caso di necessaria valutazione di incidenza. La novità sta, rispetto alla versione
precedente della Direttiva nell’esplicito riferimento alla disciplina dei siti habitat e nel fatto
di prevedere altrettanto esplicitamente una valutazione unica nel caso dei progetti per i
quali l'obbligo di effettuare una valutazione dell'impatto ambientale risulta
contemporaneamente dalla direttiva sulla VIA e dalla direttiva 92/43/CEE del Consiglio
(siti habitat) e/o dalla direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
(conservazione uccelli selvatici). In particolare il nuovo comma 3 paragrafo 3 articolo 2
della Direttiva prevede che: ”Ai sensi della procedura coordinata di cui al primo e secondo
comma, gli Stati membri si adoperano per coordinare le varie valutazioni individuali
dell'impatto ambientale di un determinato progetto richieste dalla pertinente
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normativa dell'Unione designando a tale fine un'autorità, fatte salve eventuali
disposizioni contrarie contenute in altre normative pertinenti dell'Unione”.
RAPPORTI TRA VIA E AIA
Non c’è più il riferimento diretto alla procedura unica tra VIA e AIA (se applicabile questa
ultima) che invece era esplicitamente previsto dal paragrafo 3 articolo 2 della versione
precedente della Direttiva. Si afferma soltanto al nuovo comma 5 del paragrafo 3 che: ” La
Commissione fornisce orientamenti in merito all'istituzione di procedure coordinate o
comuni per i progetti che sono contemporaneamente soggetti alle valutazioni ai sensi
della presente direttiva e delle direttive 92/43/CEE, 2000/60/CE, 2009/147/CE o
2010/75/UE.”
Occorre però precisare che secondo il DLgs 152/2006: “il provvedimento di VIA
sostituisce anche quello di AIA nei casi di VIA statale che ricada su progetti per i
quali anche la AIA è statale (ex allegato XII DLgs 152/2006) e soprattutto per i quali la
VIA è comunque obbligatoria. Qualora si tratti di progetti rientranti tra quelli
sottoponibili a procedura di verifica l'autorizzazione integrata ambientale può essere
richiesta solo dopo che, ad esito della verifica, l'autorità competente valuti di non
assoggettare i progetti a VIA”.
Come si vede non assistiamo, anche nella normativa nazionale previgente alla nuova
Direttiva, ad un completo assorbimento della AIA nella VIA. Non a caso sia nel caso di VIA
e AIA di competenza statale, che regionale, la documentazione per la VIA dovrà essere
opportunamente integrata con:
a) le informazioni previste dai commi 1 (contenuto domanda di AIA) e 2 (sintesi non
tecnica della domanda) dell’articolo 29 ter del DLgs 152/2006
b) le informazioni ex rapporti di sicurezza (previsti dalla normativa sulle industrie a rischio
se applicabile) e quella prevista dal regolamento 761/2001 (se si tratta di sito registrato
EMAS)
c) le condizioni per il rilascio dell’AIA ex articolo 29sexies DLgs 152/2006
d) se applicabili, le misure supplementari richieste dalla MTD ( Migliore Tecnologie
Disponibili) secondo l’articolo 29septies DLgs 152/2006
Quanto sopra significa che siamo di fronte ad un unificazione dei provvedimenti e dei
relativi procedimenti ma la specificità della istruttoria propedeutica al rilascio dell’AIA
viene comunque salvaguardata.
Quanto sopra risulta coerente con la sentenza del Consiglio di Stato parere
18/6/2008 n. 1001 secondo cui: “L’AIA è una complessa procedura diretta ad evitare
ogni forma di inquinamento anche con prescrizioni relative alla modificazione da
apportare agli impianti e alle tecniche da adottare nell’esercizio degli stessi”, ma anche
con TAR Toscana sentenza n. 592 del 2010: “ Lo studio degli impatti prodotti sulla
componente ambientale e paesaggistica costituisce uno degli aspetti necessari della
valutazione di impatto ambientale di talché ogni questione relativa a tali impatti deve
trovare soluzione nell’ambito del procedimento VIA e non può essere demandato in sede
di procedura di AIA
E’ vero infatti (afferma Consiglio di Stato sentenza 1541/2012) che, a seguito del
d.lgs. n. 128 del 2010 (entrato in vigore dopo i provvedimenti impugnati), si è giunti ad una
nuova formulazione del d.lgs. n. 152 del 2006, in particolare dell’art. 10, volta al massimo
coordinamento delle due procedure, ma emerge altresì che è restata ferma la loro diversità
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di funzione, specificata in particolare nelle lettere b) e c) dell’art. 4, comma 4, del detto
decreto legislativo, in quanto orientate la VIA alla verifica del progetto e la AIA alla verifica
dell’attività riguardo a particolari impianti “salve le disposizioni sulla valutazione di
impatto ambientale” (specificità altresì indicata nel comma 13 dell’art. 6, che prevede la
AIA per gli impianti di cui all’allegato VIII, nonché nel comma 2 dello stesso art. 10 in cui,
nel momento in cui si prevede il coordinamento delle due procedure, contestualmente si
presuppone la permanenza della loro distinzione). Aggiunge il Consiglio di Stato che: “Nel
caso di specie, la VIA era stata originariamente assentita sul progetto, sicché la carenza
rispetto a questo della valutazione degli effetti ambientali cumulativi, possibili per la
compresenza delle discariche, ha assunto rilievo ulteriore nel quadro dei rischi di
aggravato inquinamento della falda idrica; è perciò sul progetto che deve essere di
conseguenza rinnovata la valutazione, con la VIA, ben potendo in tale ambito essere
adeguatamente considerato dall’Amministrazione quanto indicato dalla ricorrente in
controdeduzione e in particolare, da ultimo, con la perizia tecnica depositata nel presente
giudizio il 3 ottobre 2011.”
Quanto sopra viene precisato da un'altra sentenza del Consiglio di Stato n.1001 del
18/6/2008 relativamente al caso di un impianto esistente che vada ad AIA senza avere
avuto la VIA. Si conferma la possibilità di integrare le due procedure nel rispetto delle
specificità istruttorie di entrambe, infatti, nel caso in esame il Consiglio di Stato ha
concluso che: “non sia necessario sospendere la AIA e applicare la VIA in quanto: 1) la
VIA – la quale può concludersi con la c.d. opzione zero, cioè con la rinuncia a realizzare
l’impianto - è in se stessa una valutazione preventiva rispetto alla costruzione e
all’esercizio dell’impianto; 2) la procedura di VIA è avviata ad istanza del soggetto che si
prefigge di realizzare l’impianto…l’autorità competente, nell’ambito dell’istruttoria
relativa al primo rilascio dell’AIA, approfondisca gli aspetti di compatibilità ambientale
connessi con l’esercizio dell’impianto,”.
FATTORI AMBIENTALI SUI QUALI VALUTARE GLI EFFETTI DEL PROGETTO
SOGGETTO A VIA.
Viene sostituito l’articolo 3 della Direttiva relativo che elenca i fattori che devono essere
presi in considerazione per valutare gli effetti ambientali del progetto oggetto della VIA.
Vengono introdotti,rispetto al testo precedente, tre fattori:
1. Territorio,
2. Popolazione e salute umana
3. Biodiversità.
Inoltre si precisa che verranno presi in considerazione relativamente ai diversi fattori
anche gli effetti potenzialmente derivanti dalla vulnerabilità del progetto a rischi di gravi
incidenti e/o calamità che sono pertinenti allo stesso.
Restano tutti gli altri fattori e le interazioni tra essi:
a) l’uomo, la fauna e la flora;
b) il suolo, l’acqua, l’aria, il clima e il paesaggio;
c) i beni materiali e il patrimonio culturale;
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E’ indiscutibile che i nuovi fattori esprimano una visione più complessiva ed integrata nella
valutazione dei fattori che possono essere colpiti dagli impatti del progetto integrando
ancora di più le istruttorie tra VIA, VAS e AIA.
Ricordo in particolare che già la relazione della Commissione UE sullo stato di
applicazione della VIA (anno 2003 punto 4.6.10 pag. 90) sottolineava come la direttiva
VIA (versione precedente) non prevedesse esplicitamente che la salute umana7 venisse
presa in esame nell'ambito del processo di valutazione. Ciò aveva ed ha comportato che,
fino ad ora, pur dovendo in teoria essere presi in esame nella VIA nell'ambito della
valutazione dell'impatto sugli esseri umani, in pratica gli effetti sulla salute vengono
descritti, nelle procedure di VIA e in primo luogo nei SIA, con poca dovizia di particolari e
spesso in maniera meno dettagliata rispetto agli impatti biofisici8.
CONTENUTO RICHIESTA PROCEDURA DI VERIFICA
Nella versione precedente non esisteva una allegato specifico che definisse il contenuto
della domanda di procedura di verifica, quello che nel TU ambientale viene definito lo
studio preliminare ambientale (articolo 20DLgs 152/2006). Lo studio preliminare
ambientale in assenza di una norma del testo unico ambientale che ne definisca
precisamente il contenuto deve avere come riferimento sia lo studio di prefattibilità
ambientale previsto dalla normativa sugli
appalti pubblici integrata dal contenuto dell’allegato VII al DLgs 152/2006 che fa
riferimento al SIA della procedura ordinaria, con un grado di approfondimento minore in
ragione del livello soltanto preliminare (e non già definitivo a differenza della VIA) del
progetto.
In particolare la definizione di tale studio è contenuto nell’articolo 20 del DPR 207/2010
(regolamento esecutivo del Codice dei Contratti pubblici) . Ora la nuova versione della
Direttiva ha introdotto un apposito allegato IIA che definisce il contenuto della richiesta di
procedura di verifica
ARTICOLO 20 DPR 207/2010 ALLEGATO IIA DIRETTIVA VIA
NUOVA VERSIONE
a) la verifica, anche in relazione all'acquisizione dei
necessari pareri amministrativi, di compatibilità
dell'intervento con le prescrizioni di eventuali piani
paesaggistici, territoriali ed urbanistici sia a
carattere generale che settoriale;
b) lo studio sui prevedibili effetti della realizzazione
dell'intervento e del suo esercizio sulle componenti
ambientali e sulla salute dei cittadini;
c) l'illustrazione, in funzione della minimizzazione
1. Descrizione del progetto comprese in particolare:
a) la descrizione delle caratteristiche fisiche
dell'insieme del progetto e, ove pertinente, dei lavori
di demolizione;
b) la descrizione della localizzazione del progetto, in
particolare per quanto riguarda la sensibilità
ambientale delle aree geografiche che potrebbero
essere interessate.
7 Sul punto vedi Consiglio di Stato 5299 del 2012 che ha riconosciuto legittima la decisione della autorità competente nel rivedere
un giudizio di VIA per carenze istruttorie dettate dalla mancata valutazione, tra l’altro, dell’impatto sulla salute di una centrale da
alimentare con fonti rinnovabili (biomasse) e non convenzionali (CDR e CDRQ).
8
In Belgio, ad esempio, la regione delle Fiandre ha elaborato linee guida in collaborazione con l'amministrazione per la sanità e con
l'unità responsabile della VIA. Le linee guida irlandesi indicano che occorre adottare un approccio di valutazione del rischio e anche i
Paesi Bassi riconoscono che esiste uno stretto legame tra valutazione del rischio e valutazione dell'impatto sulla salute.
I Paesi Bassi, da anni, propongono un'interessante classificazione degli effetti sulla salute:
1. salute (fisici) - in genere sono valutati dal punto di vista quantitativo (ad esempio quali standard basati sulla salute e riferiti agli
inquinanti vengono superati);
2. benessere (disturbi) - ad esempio cattivi odori, rumore o problemi di visibilità; si applica una combinazione di standard qualitativi e
quantitativi;
3. effetti socioeconomici legati alla salute - occupazione e cessazione dell'attività lavorativa, ma vengono discussi solo in via generale.
Nei Paesi Bassi è prassi anche valutare gli impatti sui gruppi piuttosto che sugli individui.
Dott. Marco Grondacci giurista ambientale
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dell'impatto ambientale, delle ragioni della scelta
del sito e della soluzione progettuale prescelta
nonché delle possibili alternative localizzative e
tipologiche;
d) la determinazione delle misure di compensazione
ambientale e degli eventuali interventi di ripristino,
riqualificazione e miglioramento ambientale e
paesaggistico, con la stima dei relativi costi da
inserire nei piani finanziari dei lavori;
e) l'indicazione delle norme di tutela ambientale che
si applicano all'intervento e degli eventuali limiti
posti dalla normativa di settore per l'esercizio di
impianti, nonché l'indicazione dei criteri tecnici che
si intendono adottare per assicurarne il rispetto.
2. La descrizione delle componenti dell'ambiente
sulle quali il progetto potrebbe avere un impatto
rilevante.
3. La descrizione di tutti i probabili effetti rilevanti
del progetto sull'ambiente, nella misura in cui le
informazioni su tali effetti siano disponibili,
risultanti da:
a) i residui e le emissioni previste e la produzione di
rifiuti, ove pertinente;
b) l'uso delle risorse naturali, in particolare suolo,
territorio, acqua e biodiversità
Dal confronto il contenuto dello studio preliminare ambientale descritto dalla norma
nazionale appare più completo basti pensare alla “alternative localizzative e tipologiche”9,
ma è applicabile, attualmente solo alle opere pubbliche ovviamente. Quindi risulta
positiva la nuova norma europea perché costringerà gli stati membri e quindi nel caso
italiano: stato e regioni a definire meglio il contenuto della documentazione da presentare
in sede di avvio della procedura di verifica per tutte le opere (pubbliche o private) oggetto
delle procedura di verifica di assoggettabilità alla VIA. Inoltre esiste una norma di
chiusura che può integrare le eventuale lacune del contenuto della richiesta di verifica del
nuovo allegato IIA della Direttiva , si tratta della frase contenuta alla fine di detto allegato
secondo cui: ”Nel raccogliere i dati a norma dei punti da 1 a 3 si tiene conto, se del caso,
dei criteri figuranti nell'allegato III”, l’allegato III alla Direttiva è quello che definisce i
parametri per lo svolgimento della istruttoria in vista della decisione sulla verifica di
assoggettabilità a VIA.
9
Secondo il Parere CES COM(2012) 628 final — 2012/0297 (COD) “4.5 Per quanto riguarda il ricorso ad alternative, un tema
che è stato discusso spesso e in diverse sedi, il CESE raccomanda di procedere con grande cautela. È chiaro che il cosiddetto
«scenario di base» ha la sua giustificazione e logica, che è particolarmente importante per gli investimenti nel rinnovamento.
Il numero adeguato di alternative e i dettagli relativi alla loro elaborazione dovrebbero rispecchiare le dimensioni e il
carattere dei progetti ed essere concordati in via preliminare con le autorità competenti.”
Dott. Marco Grondacci giurista ambientale
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PARAMETRI PER LO SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI VERIFICA
Viene sostituito anche l’allegato III che disciplina i criteri sulla base dei quali l’Autorità
Competente (ministero Ambiente, Regione, Provincia, Comune, Ente Parco a seconda della
ripartizione delle competenze previste dal testo unico ambientale e dalle legge regionali)
decide la assoggettabilità alla procedura di VIA dell’opera in esame. Il confronto va fatto
quindi, in sede di recepimento nazionale della nuova versione della Direttiva, tra il nuovo
allegato III e l’allegato V alla Parte II del DLgs 152/2006.
ALLEGATO V AL DLGS 152/2006 ALLEGATO III ALLA DIRETTIVA VIA
NUOVA VERSIONE
1. CARATTERISTICHE DEI PROGETTI
Le caratteristiche dei progetti debbono essere considerate
tenendo conto, in particolare:
— delle dimensioni del progetto;
— del cumulo con altri progetti;
— dell'utilizzazione di risorse naturali;
— della produzione di rifiuti;
— dell'inquinamento e disturbi ambientali;
— del rischio di incidenti, per quanto riguarda, in particolare, le
sostanze o le tecnologie utilizzate.
2. LOCALIZZAZIONE DEI PROGETTI
Deve essere considerata la sensibilità ambientale delle aree
geografiche che possono risentire
dell'impatto dei progetti, tenendo conto, in particolare:
— dell'utilizzazione attuale del territorio;
— della ricchezza relativa, della qualità e della capacità di
rigenerazione delle risorse naturali della zona;
— della capacità di carico dell'ambiente naturale, con particolare
attenzione alle seguenti zone:
a) zone umide;
b) zone costiere;
c) zone montuose o forestali;
d) riserve e parchi naturali;
e) zone classificate o protette dalla legislazione degli Stati
membri; zone protette speciali designate dagli Stati membri in
base alle direttive 79/409/Cee 92/43/Cee;
f) zone nelle quali gli standard di qualità ambientale fissati dalla
legislazione comunitaria sono già stati superati;
g) zone a forte densità demografica;
h) zone di importanza storica, culturale o archeologica;
i) territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità
di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n.
228.
3. CARATTERISTICHE DELL'IMPATTO
POTENZIALE
Gli impatti potenzialmente significativi dei progetti debbono
essere considerati in relazione ai criteri stabiliti ai punti 1 e 2 e
tenendo conto, in particolare:
— della portata dell'impatto (area geografica e densità della
popolazione interessata);
— della natura transfrontaliera dell'impatto;
— dell'ordine di grandezza e della complessità dell'impatto;
— della probabilità dell'impatto;
— della durata, frequenza e reversibilità dell'impatto.
1. CARATTERISTICHE DEI PROGETTI
Le caratteristiche dei progetti devono essere prese in
considerazione, tenendo conto in particolare:
a) delle dimensioni e della concezione dell'insieme del progetto;
b) del cumulo con altri progetti esistenti e/o approvati;
c) dell'uso delle risorse naturali, in particolare suolo, territorio,
acqua e biodiversità;
d) della produzione di rifiuti;
e) dell'inquinamento e dei disturbi ambientali;
f) dei rischi di gravi incidenti e/o calamità attinenti al progetto in
questione, inclusi quelli dovuti al cambiamento climatico, in base
alle conoscenze scientifiche;
g) dei rischi per la salute umana (ad esempio, quelli dovuti alla
contaminazione dell'acqua o all'inquinamento atmosferico).
2. LOCALIZZAZIONE DEI PROGETTI
Deve essere considerata la sensibilità ambientale delle aree
geografiche che possono risentire dell'impatto dei progetti,
tenendo conto, in particolare:
a) dell'utilizzo del territorio esistente e approvato;
b) della ricchezza relativa, della disponibilità, della qualità e della
capacità di rigenerazione delle risorse naturali della zona
(comprendenti suolo, territorio, acqua e biodiversità) e del
relativo sottosuolo;
c) della capacità di carico dell'ambiente naturale, con particolare
attenzione alle seguenti zone:
i) zone umide, le zone riparie, le foci dei fiumi;
ii) zone costiere e l'ambiente marino;
iii) zone montuose e forestali;
iv) riserve e i parchi naturali;
v) zone classificate o protette dalla normativa nazionale; i siti
Natura 2000 designati dagli Stati membri in
base alle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE;
vi) zone in cui si è già verificato, o nelle quali si ritiene che si
verifichi, il mancato rispetto degli standard di qualità ambientale
stabiliti dalla legislazione dell'Unione e pertinenti al progetto;
vii) zone a forte densità demografica;
viii) zone di importanza storica, culturale o archeologica.
3. TIPOLOGIA E CARATTERISTICHE
DELL'IMPATTO POTENZIALE
I probabili effetti significativi dei progetti sull'ambiente devono
essere considerati in relazione ai criteri stabiliti ai
punti 1 e 2 del presente allegato con riferimento all'impatto dei
progetti sui fattori di cui all'articolo 3, paragrafo 1 e tenendo
conto:
a) dell'entità ed estensione dell'impatto (ad esempio l'area
geografica e la popolazione potenzialmente interessate);
b) della natura dell'impatto;
c) della natura transfrontaliera dell'impatto;
d) dell'intensità e della complessità dell'impatto;
e) della probabilità dell'impatto;
f) della prevista insorgenza, durata, frequenza e reversibilità
dell'impatto;
g) del cumulo tra l'impatto del progetto in questione e l'impatto di
altri progetti esistenti e/o approvati;
h) della possibilità di ridurre l'impatto in modo efficace.
Come risulta dalle parti sottolineate della tabella sopra riportata è indiscutibili che i
criteri introdotti dal nuovo allegato III alla Direttiva amplino quelli dell’allegato V al DLgs
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152/2006 e quindi sarà necessaria anche su questa parte un adeguamento della nostra
normativa nazionale e in cascata regionale.
CONTENUTO PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO VERIFICA
Sia la versione precedente della Direttiva che il DLgs 152/2006 non definiscono
puntualmente il contenuto del provvedimento che conclude la Procedura di Verifica.
Il nuovo paragrafo 5 dell’articolo 4 della Direttiva prevede che la decisione, che conclude la
procedura di Verifica, :
a) indica in che modo i criteri di cui all’allegato III sono stati presi in considerazione;
b) include i motivi alla base dell’avvenuta o mancata richiesta di una valutazione di
impatto ambientale ordinaria;
c) include una descrizione delle misure previste per evitare, impedire o ridurre effetti
significativi sull’ambiente, se si decide che non sia necessario svolgere alcuna valutazione
d’impatto ambientale ordinaria.
In particolare nella nuova versione dell’articolo 4 della Direttiva in relazione alle
conclusioni della procedura di Verifica: ““si è tenuto conto degli insegnamenti tratti dalla
giurisprudenza della Corte laddove essa ha sottolineato la necessità che la decisione
successiva allo screening sia “sufficientemente motivata” (C-75/08) e che sia
accompagnata da tutte le informazioni che consentono di verificare che la decisione si
basa su uno screening adeguato (C-87/02).” Dalla relazione alla proposta di Direttiva.
MOTIVI DI PROROGA TERMINE PER CONCLUDERE PROCEDURA DI VERIFICA
Secondo il nuovo paragrafo 6 dell’articolo 4 della Direttiva: “Gli Stati membri
garantiscono che l'autorità competente adotti la propria determinazione quanto prima,
entro e non oltre 90 giorni dalla data in cui il committente abbia presentato tutte le
informazioni necessarie a norma del paragrafo 4. In casi eccezionali, relative ad esempio
alla natura, la complessità, l'ubicazione o le dimensioni del progetto, l'autorità
competente può prorogare tale termine per adottare la propria determinazione; in tal
caso, l'autorità competente comunica per iscritto al committente le ragioni che
giustificano la proroga e la data entro la quale la determinazione è prevista”.
Il comma 4 dell’articolo 20 DLgs 152/2006 prevede questa possibilità di proroga senza
legarla però ai parametri precisi indicati dalla nuova norma europea sopra riportata.
RUOLO ESPERTI
Secondo il nuovo paragrafo 3 dell’articolo 5 della Direttiva: “Al fine di garantire che i
rapporti di valutazione dell'impatto ambientale siano completi e di qualità: a) il
committente garantisce che il rapporto di valutazione dell'impatto ambientale venga
elaborato da esperti competenti; b) l'autorità competente assicura di disporre di
competenze sufficienti, o di potervi accedere, se necessario, per esaminare il rapporto di
valutazione dell'impatto ambientale; e c)se necessario, l'autorità competente chiede al
committente informazioni supplementari, in conformità dell'allegato IV, direttamente
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rilevanti per addivenire a una conclusione motivata circa gli effetti significativi del
progetto sull'ambiente”
CONTENUTO DELLA AUTORIZZAZIONE FINALE AL PROGETTO SOTTOPOSTO A
PROCEDURA DI VIA
Il nuovo articolo 8bis della Direttiva prevede che: “ 1.La decisione di concedere
l'autorizzazione comprende almeno le seguenti informazioni:
a) la conclusione motivata del procedimento di VIA;
b) le eventuali condizioni ambientali di cui è corredata la decisione, una descrizione delle
caratteristiche del progetto e/o delle misure previste per evitare, prevenire o ridurre e se
possibile compensare gli effetti negativi significativi sull'ambiente, nonché, ove
opportuno, una descrizione delle misure di monitoraggio.”
La decisione di non concedere l'autorizzazione definisce le ragioni principali di tale rifiuto.
Il testo approvato in via definitiva dell’articolo 8bis è più restrittivo nel definire i contenuti
della autorizzazione . Infatti la proposta di Direttiva (modificando l’articolo 8 della
Direttiva vigente) prevedeva più ampiamente che:
“ a) la valutazione ambientale dell’autorità competente di cui all’articolo 3 e le condizioni
ambientali di cui è corredata la decisione, compresa una descrizione delle principali
misure intese ad evitare, ridurre e se possibile compensare gli effetti negativi
significativi;
b) le ragioni principali per la selezione del progetto, nella forma in cui è stato approvato,
alla luce delle altre alternative, inclusa la probabile evoluzione della situazione
dell’ambiente nel caso di mancata attuazione del progetto (scenario di base);
c) una sintesi dei commenti pervenuti a norma degli articoli 6 e 7;
d) precisazioni sul modo in cui le considerazioni ambientali sono state integrate
nell’autorizzazione nonché su come i risultati delle consultazioni e le informazioni
raccolte a norma degli articoli 5, 6 e 7 sono stati integrati o altrimenti presi in
considerazione.”
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14
CONTENUTO RAPPORTO AMBIENTALE (EX STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE:
SIA)
CONTENUTO SIA EX ALLEGATO 7 ALLA
PARTE II DEL DLGS 152/2005
CONTENUTO RAPPORTO AMBIENTALE (EX
SIA) ALLEGATO IV DIRETTIVA
MODIFICATA
1. Descrizione del progetto, comprese in particolare:
a) una descrizione delle caratteristiche fisiche dell’insieme del
progetto e delle esigenze di utilizzazione del suolo durante le fasi
di costruzione e di funzionamento;
b) una descrizione delle principali caratteristiche dei processi
produttivi, con l’indicazione, per esempio, della natura e delle
quantità dei materiali impiegati
c) una valutazione del tipo e della quantità dei residui e delle
emissioni previsti (inquinamento dell’acqua, aria e del suolo,
rumore, vibrazione, luce, calore, radiazione, eccetera) risultanti
dalla attività del progetto proposto;
d) la descrizione della tecnica prescelta, con riferimento alle
migliori tecnologie disponibili a costi non eccessivi, e delle altre
tecniche previste per prevenire le emissioni degli impianti e per
ridurre l’utilizzo delle risorse naturali, confrontando le tecniche
prescelte con le migliori tecniche disponibili.
2. Una descrizione delle principali alternative prese in
esame dal proponente, compresa l’alternativa zero, con
indicazione delle principali ragioni della scelta, sotto il profilo
dell’impatto ambientale, e la motivazione della scelta progettuale,
sotto il profilo dell’impatto ambientale, con una descrizione delle
alternative prese in esame e loro comparazione con il progetto
presentato.
3. Una descrizione delle componenti dell’ambiente
potenzialmente soggette ad un impatto importante del progetto
proposto, con particolare riferimento alla popolazione, alla fauna
e alla flora, al suolo, all’acqua, all’aria, ai fattori climatici, ai beni
materiali, compreso il patrimonio architettonico e archeologico
nonché il patrimonio agroalimentare, al paesaggio e alla
interazione tra questi vari fattori.
4. una descrizione dei probabili impatti rilevanti (diretti
ed eventualmente indiretti, secondari cumulatiti, a breve, medio e
lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi) del
progetto proposto sull’ambiente:
a) dovuti alla esistenza del progetto;
b) dovuti alla utilizzazione delle risorse naturali;
dovuti alla emissione di inquinanti, alla creazione di sostanze
nocive e allo smaltimento dei rifiuti;
nonché al descrizione da parte del proponente dei metodi di
previsione utilizzati per valutare gli impatti sull’ambiente.
1. Descrizione del progetto, comprese in particolare:
a) la descrizione dell'ubicazione del progetto;
b)la descrizione delle caratteristiche fisiche dell'insieme del
progetto, compresi, ove pertinenti, i lavori di demolizione
necessari10, nonché delle esigenze di utilizzo del suolo durante le
fasi di costruzione e di funzionamento;
c)la descrizione delle principali caratteristiche della fase di
funzionamento del progetto (in particolare dell'eventuale
processo produttivo), con l'indicazione, per esempio, del
fabbisogno e del consumo di energia, della natura e delle quantità
dei materiali e delle risorse naturali impiegate (quali acqua,
territorio, suolo e biodiversità);
d) la stima della tipologia e della quantità dei residui e delle
emissioni previste (quali inquinamento dell'acqua, dell'aria, del
suolo e del sottosuolo, rumore, vibrazione, luce, calore, radiazione
ecc.) e della quantità e della tipologia di rifiuti prodotti durante le
fasi di costruzione e di funzionamento.
2.La descrizione delle alternative ragionevoli (ad esempio
in termini di concezione del progetto, tecnologia, ubicazione,
dimensioni e portata) prese in esame dal committente, adeguate
al progetto proposto e alle sue caratteristiche specifiche,
indicando le principali ragioni alla base dell'opzione scelta,
incluso un raffronto degli effetti ambientali.
3.La descrizione degli aspetti pertinenti dello stato
attuale dell'ambiente (scenario di base) e una descrizione
generale della sua probabile evoluzione in caso di mancata
attuazione del progetto, nella misura in cui i cambiamenti naturali
rispetto allo scenario di base possano essere valutati con uno
sforzo ragionevole in funzione della disponibilità di informazioni
ambientali e conoscenze scientifiche.
4.La descrizione dei fattori specificati all'articolo 3, paragrafo
1, potenzialmente soggetti a effetti significativi derivanti dal
progetto: popolazione, salute umana, biodiversità (ad esempio
fauna e flora), territorio (ad esempio sottrazione del territorio),
suolo (ad esempio erosione, diminuzione di materia organica,
compattazione, impermeabilizzazione), acqua (ad esempio
modifiche idromorfologiche, quantità e qualità), aria, clima (ad
esempio emissioni di gas a effetto serra, gli impatti rilevanti per
l'adattamento), beni materiali e patrimonio culturale, ivi compresi
gli aspetti architettonici e archeologici, e paesaggio.
5. Una descrizione dei probabili effetti rilevanti
sull'ambiente del progetto, dovuti, tra l'altro:
a) alla costruzione e all'esistenza del progetto, inclusi, ove
pertinenti, i lavori di demolizione;
b) all'uso delle risorse naturali, in particolare del territorio, del
suolo, delle risorse idriche e della biodiversità, tenendo conto per
quanto possibile della disponibilità sostenibile di tali risorse;
c) all'emissione di inquinanti, rumori, vibrazioni, luce, calore,
radiazioni, alla creazione di sostanze nocive e allo smaltimento e
recupero dei rifiuti;
d) ai rischi per la salute umana, il patrimonio culturale o
l'ambiente (ad esempio in caso di incidenti o calamità);
e) al cumulo con gli effetti derivanti da altri progetti esistenti e/o
approvati, tenendo conto di eventuali problemi ambientali
esistenti, relativi ad aree di particolare importanza ambientale
suscettibili di risentirne gli effetti o all'uso delle risorse naturali;
f) all'impatto del progetto sul clima (ad esempio natura ed entità
delle emissioni di gas a effetto serra) e alla vulnerabilità del
progetto al cambiamento climatico;
g) alle tecnologie e alle sostanze utilizzate. La descrizione dei
possibili effetti significativi sui fattori specificati all'articolo 3,
10
Vedi Corte di Giustizia del 3/3/2011 causa C50/09
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15
5. Una descrizione delle misure previste per evitare, ridurre
e se possibile compensare rilevanti impatti negativi del progetto
sull’ambiente.
5bis. Una descrizione delle misure previste per il
monitoraggio.
6. La descrizione degli elementi culturali e paesaggistici
eventualmente presenti, dell’impatto su di essi delle
trasformazioni proposte e delle misure di mitigazione e
compensazione necessarie.
7. Un riassunto non tecnico delle informazioni trasmesse
sulla base dei numeri precedenti.
8. Un sommario delle eventuali difficoltà (lacune tecniche o
mancanza di conoscenze) incontrate dal proponente nella raccolta
dei dati richiesti e nella previsione degli impatti di cui al numero
4.
paragrafo 1 include sia effetti diretti che eventuali effetti indiretti,
secondari, cumulativi, transfrontalieri, a breve, medio e lungo
termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi del
progetto. La descrizione deve tenere conto degli obiettivi di
protezione dell'ambiente stabiliti a livello di Unione o degli Stati
membri e pertinenti al progetto.
6. La descrizione dei metodi di previsione o dei dati
utilizzati per individuare e valutare gli effetti
significativi sull'ambiente, incluse informazioni dettagliate
sulle difficoltà incontrate nel raccogliere i dati richiesti (ad
esempio carenze tecniche o mancanza di conoscenze) nonché
sulle principali incertezze riscontrate
7. Una descrizione delle misure previste per evitare,
prevenire, ridurre o, se possibile, compensare gli effetti negativi
significativi del progetto sull'ambiente identificati e, ove
pertinenti, delle eventuali disposizioni di monitoraggio (ad
esempio la preparazione di un'analisi ex post del progetto). Tale
descrizione deve spiegare in che misura gli effetti negativi
significativi sull'ambiente sono evitati, prevenuti, ridotti o
compensati e deve riguardare sia le fasi di costruzione che di
funzionamento.
8. Una descrizione dei previsti effetti negativi significativi del
progetto sull'ambiente, derivanti dalla vulnerabilità del progetto
ai rischi di gravi incidenti e/o calamità che sono pertinenti per il
progetto in questione. A tale fine potranno essere utilizzate le
informazioni pertinenti disponibili, ottenute sulla base di
valutazioni del rischio effettuate in conformità della legislazione
dell'Unione come la direttiva 2012/18/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio (*) o la direttiva 2009/71/Euratom del
Consiglio (**), ovvero di valutazioni pertinenti effettuate in
conformità della legislazione nazionale, a condizione che siano
soddisfatte le prescrizioni della presente direttiva. Ove opportuno,
tale descrizione dovrebbe comprendere le misure previste per
evitare o mitigare gli effetti negativi significativi di tali eventi
sull'ambiente, nonché dettagli riguardanti la preparazione a tali
emergenze e la risposta proposta.
9. Un riassunto non tecnico delle informazioni trasmesse
sulla base dei punti da 1 a 8. 10. Un elenco di riferimenti che
specifichi le fonti utilizzate per le descrizioni e le valutazioni
incluse nel rapporto.
Come si vede le parti sottolineati del testo della Direttiva modificata comportano rilevanti
novità rispetto al testo vigente nel nostro Paese.
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16
CONFLITTI DI INTERESSI TRA AUTORITÀ COMPETENTE E SOGGETTO
COMMITTENTE
Facciamo qui riferimento alla autorità competente al rilascio della decisione di VIA e il
soggetto che propone l’opere e/o il progetto sottoposto a VIA. Secondo il nuovo articolo
9bis: “Gli Stati membri provvedono affinché l'autorità o le autorità competenti assolvano
ai compiti derivanti dalla presente direttiva in modo obiettivo e non si ritrovino in una
situazione che dia origine a un conflitto di interessi. Qualora l'autorità competente
coincida con il committente, gli Stati membri provvedono almeno a separare in maniera
appropriata, nell'ambito della propria organizzazione delle competenze amministrative,
le funzioni confliggenti in relazione all'assolvimento dei compiti derivanti dalla presente
direttiva”.
RECEPIMENTO NUOVA DIRETTIVA
Fatto salvo il regime transitorio previsto dall'articolo 311, gli Stati membri mettono in
vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per
conformarsi alla nuova Direttiva entro il 16 maggio 2017.
11 Articolo 3 “1.I progetti per i quali l'iter decisionale di cui all'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2011/92/UE è stato avviato prima
del 16 maggio 2017, sono soggetti agli obblighi di cui all'articolo 4 della direttiva 2011/92/UE anteriormente alla sua modifica ad
opera della presente direttiva. 2.I progetti sono soggetti agli obblighi di cui all'articolo 3 e agli articoli da 5 a 11 della direttiva
2011/92/UE anteriormente alla modifica apportata dalla presente direttiva qualora, prima del 16 maggio 2017: a) la procedura
relativa al parere di cui all'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2011/92/UE sia stata avviata; o b) le informazioni di cui all'articolo
5, paragrafo 1, della direttiva 2011/92/UE siano state fornite.”

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  • 1. Dott. Marco Grondacci giurista ambientale Telefono Mobile: 347 0935524 - e-mail: marco.grondacci@libero.it - 1 NOTE ALLA NUOVA DIRETTIVA SULLA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE DI PROGETTI ED OPERE 9 Maggio 2014 Sommario PREMESSA...................................................................................................................................................... 2 PARTECIPAZIONE DEL PUBBLICO................................................................................................................... 2 OPERE E PROGETTI SOTTOPOSTE A VIA.................................................................................................... 4 PROCEDURE ALTERNATIVE DECISE DAGLI STATI MEMBRI: CONDIZIONI DA RISPETTARE ............................ 6 PROCEDURA UNICA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO NEL CASO DI CONTEMPORANEA VIA E VALUTAZIONE DI INCIDENZA......................................................................................................................... 6 RAPPORTI TRA VIA E AIA................................................................................................................................ 7 FATTORI AMBIENTALI SUI QUALI VALUTARE GLI EFFETTI DEL PROGETTO SOGGETTO A VIA....................... 8 CONTENUTO RICHIESTA PROCEDURA DI VERIFICA....................................................................................... 9 PARAMETRI PER LO SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI VERIFICA....................................................... 11 CONTENUTO PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO VERIFICA............................................................................ 12 MOTIVI DI PROROGA TERMINE PER CONCLUDERE PROCEDURA DI VERIFICA............................................ 12 RUOLO ESPERTI............................................................................................................................................ 12 CONTENUTO DELLA AUTORIZZAZIONE FINALE AL PROGETTO SOTTOPOSTO A PROCEDURA DI VIA ......... 13 CONTENUTO RAPPORTO AMBIENTALE (EX STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE: SIA)................................. 14 CONFLITTI DI INTERESSI TRA AUTORITÀ COMPETENTE E SOGGETTO COMMITTENTE............................... 16 RECEPIMENTO NUOVA DIRETTIVA.............................................................................................................. 16
  • 2. Dott. Marco Grondacci giurista ambientale Telefono Mobile: 347 0935524 - e-mail: marco.grondacci@libero.it - 2 PREMESSA La Direttiva 2014/52/UE1 pubblica nella Gazzetta Ufficiale della UE n. L/124 del 25/4/2014 modifica su aspetti significativi la Direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati. Di seguito una prima descrizione e analisi critica delle principali novità introdotte dalla nuova Direttiva. PARTECIPAZIONE DEL PUBBLICO Viene introdotta una definizione di procedura di VIA che non esisteva nella precedente Direttiva. Definizione di procedura di VIA: “ l’elaborazione di un rapporto ambientale, lo svolgimento di consultazioni (compreso con il pubblico interessato e le autorità ambientali), la valutazione da parte dell’autorità competente, tenendo conto della relazione ambientale e dei risultati delle consultazioni nel quadro della procedura di autorizzazione, come pure la fornitura di informazioni sulla decisione” Come si può vedere anche dal mero testo letterale della norma al centro del procedimento di VIA ci sono le consultazioni del pubblico, non solo ma i risultati di queste consultazione dovranno essere attentamente presi in considerazione al momento della decisione da parte della autorità competente. Questo delle consultazioni diventa quindi principio generale applicabile a tutte le diverse fasi della VIA: 1. fase preliminare o di predisposizione del rapporto ambientale del progetto da autorizzare 2. fase di verifica per stabilire la applicabilità della procedura di VIA ordinaria al progetto 3. fase ordinaria di VIA Si ricorda che nella precedente Direttiva 2011/92/UE non si prevedeva alcuna consultazione del pubblico nella fase preliminare. Ne la consultazione veniva definita come invece avviene nella nuova Direttiva, come fase centrale della intera procedura di VIA. Tutto ciò serve per rendere obbligatorio per gli Stati membri che recepiranno la nuova Direttiva quanto in precedenza si presentava come facoltà degli stessi nell’ampliare il ruolo della consultazione del pubblico nelle diverse fasi della procedura di VIA , come confermato dalla Corte di Giustizia Corte di Giustizia. Si veda in particolare Sentenza Corte di Giustizia 9/11/2006 causa C261-05 secondo la quale : “ 31.Dall'articolo 6, n. 2, della detta direttiva risulta che gli Stati membri si adoperano affinché il pubblico interessato abbia la possibilità di esprimere il proprio parere prima del rilascio dell'autorizzazione per un progetto. A termini del suo n. 3 ciascuno Stato membro ha il potere di definire le modalità di tale consultazione. A questo riguardo tale paragrafo elenca una serie di facoltà spettanti agli Stati membri, senza che tale elenco abbia carattere esaustivo, come risulta dall'espressione <<tra l'altro>>. 32. Tale formulazione indica che il Legislatore comunitario non ha voluto limitare i poteri degli Stati membri nell'ambito della determinazione delle modalità di consultazione del pubblico, ma, al contrario, ha voluto riconoscere a questi un ampio potere discrezionale nella definizione delle dette modalità” 1 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2014:124:FULL&from=IT
  • 3. Dott. Marco Grondacci giurista ambientale Telefono Mobile: 347 0935524 - e-mail: marco.grondacci@libero.it - 3 Possiamo quindi dire che la nuova Direttiva formalizzi un indirizzo delle istituzioni UE che mira ad ampliare il ruolo del pubblico nella procedura di VIA come è stato affermato dal Parere del Comitato Regioni della UE «Migliorare le direttive VIA e VAS» (2010/C 232/07) (GUE n. 232C del 27/8/2010) secondo il quale: “… bisogna dare al pubblico, in tempo utile, la reale opportunità di intervenire nel processo decisionale. L’avvio della consultazione pubblica deve avvenire il prima possibile, ad esempio, nella fase di definizione del campo di applicazione e in quella di verifica dell’assoggettabilità. Inoltre, devono essere elaborati requisiti minimi sul modo migliore per rendere accessibile la documentazione VIA al pubblico interessato” In particolare la nuova Direttiva modifica il paragrafo 2 articolo 6 della Direttiva introducendo un principio rilevante in materia di partecipazione del pubblico. Il nuovo paragrafo 2 afferma che il concetto di “partecipazione in una fase precoce del processo decisionale” è finalizzato ad una: ” efficace partecipazione al processo decisionale da parte del pubblico interessato”2. Inoltre la nuova Direttiva riformando il paragrafo 5 dell’articolo 6 della Direttiva vigente definisce meglio le modalità di informazione/coinvolgimento del pubblico nel processo decisionale della VIA. Afferma il nuovo paragrafo 5: ” 5.Gli Stati membri stabiliscono le modalità dettagliate di informazione del pubblico, ad esempio mediante affissione entro un certo raggio o mediante pubblicazione nei giornali locali, e di consultazione del pubblico interessato, ad esempio per iscritto o tramite indagine pubblica. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che le informazioni pertinenti siano accessibili elettronicamente al pubblico, almeno attraverso un portale centrale o punti di accesso facilmente accessibili, al livello amministrativo adeguato”. Viene introdotto un nuovo paragrafo 7 all’articolo 6 della Direttiva: “I tempi di consultazione del pubblico interessato riguardo al rapporto di valutazione dell'impatto ambientale di cui all'articolo 5, paragrafo 1, non possono essere inferiori a 30 giorni”. Infine nel nuovo articolo 8 si aggiunge che risultati delle consultazioni e le informazioni raccolte devono essere non solo genericamente tenute in considerazione ma “debitamente”. Tradotto in linguaggio amministrativo vuol dire che i risultati delle consultazioni devono essere oggetto di valutazione da parte dell’autorità competente alla VIA e la non accoglienza di queste dovrà essere adeguatamente motivata3. 2 Sul concetto di efficace partecipazione del pubblico in una fase precoce del processo decisionale di VIA e AIA , si veda Corte di Giustizia 15 gennaio 2013 Causa C-416/10 : “la partecipazione del pubblico comincia in una fase iniziale del procedimento, vale a dire quando tutte le alternative sono ancora praticabili e tale partecipazione può avere un’influenza effettiva, e, dall’altro lato, che il pubblico deve avere accesso alle informazioni pertinenti non appena siano disponibili” 3 Questa interpretazione è per altro coerente con i recenti indirizzi della Corte di Giustizia in materia di partecipazione del pubblico ai processi decisionali sui piani a rilevanza territoriale e ambientale. Si veda Sentenza del 20 ottobre 2011 (causa C 474-10) secondo la quale il parere del pubblico deve essere oggetto di un vero e proprio contraddittorio tra autorità che elabora e approva il Piano e il pubblico stesso che partecipa al processo di VAS con proprie osservazioni, memorie, documenti. Afferma infatti la Corte nella sentenza qui esaminata: “49 Peraltro, la possibilità di stabilire caso per caso il termine entro il quale tali pareri possono essere espressi può, in taluni casi, consentire una maggiore considerazione della complessità di un piano o di un programma previsto e tradursi, eventualmente, nella concessione di termini più lunghi di quelli che potrebbero essere stabiliti per via legislativa o regolamentare.” Siamo quindi ben al di sopra delle semplici osservazioni previste dalle norme urbanistiche tradizionali, si intravede cioè per la procedura di VAS la possibilità/necessità giuridico amministrativa di accompagnare tale procedura con vere e proprie inchieste pubbliche secondo i modelli del Débat Public francese. Caratteristiche di fondo di quest’ultimo è che il Débat parte nella fase di definizione degli indirizzi del piano/progetto e riguarda la costruzione del quadro informativo che sta prima della definizione del piano/progetto, fare o non fare quell’opera, ed il processo di Débat è gestito da una figura terza (quindi sempre nell’esempio dei piani regolatori non dal Comune che adotta, approva il piano). Soprattutto il dato interessante è che secondo la Corte di Giustizia le autorità competenti alla elaborazione/approvazione del Piano (Comuni nel caso di un piano urbanistico) possono stabilire termini e modalità di partecipazione del pubblico diverse e più aperte di quelle della legge nazionale e regionale.
  • 4. Dott. Marco Grondacci giurista ambientale Telefono Mobile: 347 0935524 - e-mail: marco.grondacci@libero.it - 4 A conferma si veda anche il nuovo paragrafo 1 dell’articolo 9 della Direttiva secondo il quale dopo la decisione sulla VIA il pubblico deve essere messo in condizione di accedere, tra le altre, alle : ”……principali motivazioni e considerazioni su cui la decisione si fonda, incluse informazioni relative al processo di partecipazione del pubblico. Ciò comprende anche la sintesi dei risultati delle consultazioni e le informazioni raccolte ai sensi degli articoli da 5 a 7, nonché l'indicazione di come tali risultati siano stati integrati o altrimenti presi in considerazione…...”. Relativamente a quanto possano pesare le conclusioni che emergono dalle consultazioni del pubblico nella decisione che conclude il procedimento di VIA risulta particolarmente interessante la affermazione contenuta nel parere4 del Comitato Economico Sociale della UE (CESE) in sede di proposta di Direttiva, secondo il quale: “Il CESE sottolinea che sarebbe auspicabile definire le circostanze nelle quali i cittadini possono chiedere una controperizia.”. Il tema è interessante perché pone la questione della partecipazione nei processi a discrezionalità tecnica come nel caso della VIA soprattutto relativamente al come far pesare nel procedimento e nella decisione finale le memorie del pubblico, nonché la possibilità di controlli/monitoraggi in contraddittorio e più in generale la valorizzazione delle istruttorie per scenari alternativi anche tecnici OPERE E PROGETTI SOTTOPOSTE A VIA Il nuovo paragrafo 3 dell’articolo 1 prevede la esclusione della VIA, da valutare caso per caso, per le seguenti tipologie di interventi: 1. Opere difesa nazionale 2. Interventi di protezione civile qualora la applicazione possa pregiudicare le finalità di questi interventi od opere. La seconda categoria di opere escluse non era prevista dalla precedente Direttiva, mentre la esclusione degli interventi di protezione civile è già prevista dal comma 11 articolo 6 del DLgs 152/2006 (Testo Unico Ambientale). Su questa norma si è pronunciata la Corte Costituzionale con sentenza 234/2009 nella quale si è affermato che non è inibito allo Stato, nell'esercizio di una scelta libera del legislatore nazionale, prevedere in modo non irragionevole l'esclusione della suddetta valutazione di impatto ambientale per opere di particolare rilievo quali quelle destinate alla protezione civile o aventi carattere meramente temporaneo; a condizione che lo stato l'autorità competente comunichi alla commissione europea, prima del rilascio dell'eventuale esenzione, i motivi che giustificano tale esenzione. Anche la nuova Direttiva lascia comunque ad un atto formale, dello Stato membro, la decisione di escludere dalla VIA le opere di difesa nazionale presupponendo quindi che si svolga una istruttoria che dovrà comunque rispettare quanto previsto dal paragrafo 3 articolo 1 della stessa secondo il quale gli Stati membri, in casi eccezionali, possono esentare in tutto o in parte un progetto specifico dalle disposizioni della presente direttiva. In questi casi gli Stati membri: a) esaminano se sia opportuna un’altra forma di valutazione; 4 COM(2012) 628 final — 2012/0297 (COD)
  • 5. Dott. Marco Grondacci giurista ambientale Telefono Mobile: 347 0935524 - e-mail: marco.grondacci@libero.it - 5 b) mettono a disposizione del pubblico coinvolto le informazioni raccolte con le altre forme di valutazione di cui alla lettera a),le informazioni relative alla decisione di esenzione e le ragioni per cui è stata concessa ; c) informano la Commissione, prima del rilascio dell’autorizzazione, dei motivi che giustificano l’esenzione accordata e le forniscono le informazioni che mettono eventualmente e disposizione dei propri cittadini. La Commissione trasmette immediatamente i documenti ricevuti agli altri Stati membri. La Commissione riferisce ogni anno al Consiglio in merito all’applicazione del presente paragrafo Viene spostato al paragrafo 5 dell’articolo 2 della vigente Direttiva 2011/92/UE il paragrafo che prima era al punto 4 dell’articolo 1. Ora nella nuova versione recita: “5. Fatto salvo l'articolo 75, qualora un progetto sia adottato mediante un atto legislativo nazionale specifico, gli Stati membri hanno facoltà di esentare tale progetto dalle disposizioni in materia di consultazione pubblica di cui alla presente direttiva, a condizione che siano rispettati gli obiettivi della direttiva.” Il paragrafo si presta ad ambiguità, anche perché cambiata la collocazione il contenuto non è sostanzialmente cambiato, ambiguità che hanno portato in varie occasioni gli Stati membri ad usarlo per derogare ai principi di fondo della Direttiva sulla VIA. Sul punto era già intervenuta la Corte di Giustizia per tutelare i principi di fondo della Direttiva. Si vedano in particolare le seguenti sentenze: “ L’art. 1 comma 56 della direttiva 85/337 va inteso nel senso che non si applica ad un progetto, come quello in questione nella causa a qua, che, sebbene previsto da una norma legislativa programmatica, abbia costituito oggetto di un distinto procedimento amministrativo d’approvazione. Affinchè tale norma, nonchè la procedura cui è stata adottata, siano conformi agli obiettivi della direttiva, incluso quello della disponibilità delle informazioni, è necessario che il detto progetto sia adottato con un atto legislativo specifico contenente tutti gli elementi che possono essere rilevanti ai fini della VIA” Corte di Giustizia 16/9/1999 causa C435/97 su domanda di decisione pregiudiziale del TAR Bolzano. “ L'art. 1, n. 5, della direttiva dev'essere interpretato nel senso che costituisce un atto legislativo specifico, ai sensi della detta disposizione, una norma emanata da un Parlamento a seguito di dibattimento parlamentare pubblico, quando la procedura legislativa abbia consentito il conseguimento degli obiettivi perseguiti dalla direttiva, ivi compreso l'obiettivo della disponibilità di informazioni, e quando le informazioni a disposizione del Parlamento, al momento dell'approvazione in dettaglio del progetto, siano risultate equivalenti a quelle che avrebbero dovuto essere sottoposte all'autorità competente nell'ambito di un'ordinaria procedura di autorizzazione del progetto “ Corte di Giustizia 19 settembre 2000 causa 287/98 – caso raccordo autostradale Lussemburgo. Il nuovo paragrafo 4 dell’articolo 2 della Direttiva recita: “4.Fatto salvo l'articolo 7, gli Stati membri, in casi eccezionali, possono esentare in tutto o in parte un progetto specifico dalle disposizioni della presente direttiva, qualora l'applicazione di tali disposizioni incida negativamente sulla finalità del progetto, a condizione che siano rispettati gli obiettivi della presente direttiva”. Il precedente testo era più permissivo in quanto prevedeva anche la possibilità che nel caso della suddetta esclusione lo stato membro definisse un'altra forma di valutazione 5 VIA transfrontaliera 6 Ora paragrafo 4 era paragrafo 5 nella Direttiva originaria 85/337
  • 6. Dott. Marco Grondacci giurista ambientale Telefono Mobile: 347 0935524 - e-mail: marco.grondacci@libero.it - 6 PROCEDURE ALTERNATIVE DECISE DAGLI STATI MEMBRI: CONDIZIONI DA RISPETTARE Si mantiene quanto previsto dalla versione precedente della Direttiva (vedi ora paragrafo 2 articolo 2) relativamente ad una procedura integrata della VIA nelle procedure di autorizzazione generali del progetto. Restano comunque fermi i requisiti minimi da rispettare per gli Stati membri in attuazione dell’articolo 2.2 della Direttiva : 1. Domanda con allegato progetto e studio di impatto 2. Fase di consultazione del pubblico e amministrazioni interessate 3. valutazione dello studio di impatto sulla base anche della consultazione 4. giudizio di VIA distinto e precedente l’autorizzazione alla realizzazione dell’opera Si veda in questo senso il paragrafo 3 del nuovo articolo 8bis della Direttiva: ” 3.Qualora gli Stati membri si avvalgano delle procedure di cui all'articolo 2, paragrafo 2, diverse dalla procedure di autorizzazione, le prescrizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, ove opportuno, si intendono soddisfatte se la decisione adottata nel contesto di tali procedure contiene le informazioni menzionate nei suddetti paragrafi e se sono in essere meccanismi che consentono il rispetto delle prescrizioni del paragrafo 6 del presente articolo.” Si veda in tal senso la Corte di Giustizia del 16/9/1999 (causa C435/97 su domanda di decisione pregiudiziale del TAR Bolzano ): “... qualunque sia il metodo adottato da uno Stato per stabilire se uno specifico progetto richieda o meno la VIA ..... tale metodo non deve ledere l’obiettivo perseguito dalla direttiva, con la quale si vuole fare in modo che non sfugga alla VIA nessun progetto idoneo ad avere un notevole impatto sull’ambiente..... il legislatore poteva sottrarre il progetto all’obbligo di valutazione solo se, alla data di adozione della legge regionale 27/1992 , era in grado di valutare in modo preciso l’impatto complessivo che avrebbe potuto avere l’insieme dei lavori di esecuzione del progetto . Occorre pertanto risolvere la terza questione nel senso che, nel caso di un progetto che richiede una valutazione ai sensi della direttiva, l'art. 2, n. 1 e 2, della stessa autorizza uno Stato membro a servirsi di una procedura di valutazione diversa da quella istituita dalla direttiva, ove detta procedura sia incorporata in una procedura nazionale esistente o da stabilire ai sensi dell'art. 2, n.2, della direttiva. Tuttavia, detta procedura alternativa deve soddisfare i requisiti di cui agli artt. 3 e da 5 a 10 della direttiva, tra i quali la partecipazione del pubblico ai sensi dell'art. 6 della stessa ”. PROCEDURA UNICA DI VALUTAZIONE DI IMPATTO NEL CASO DI CONTEMPORANEA VIA E VALUTAZIONE DI INCIDENZA Il nuovo paragrafo 3 del’articolo 2 introduce il principio della procedura di valutazione unica in caso di necessaria valutazione di incidenza. La novità sta, rispetto alla versione precedente della Direttiva nell’esplicito riferimento alla disciplina dei siti habitat e nel fatto di prevedere altrettanto esplicitamente una valutazione unica nel caso dei progetti per i quali l'obbligo di effettuare una valutazione dell'impatto ambientale risulta contemporaneamente dalla direttiva sulla VIA e dalla direttiva 92/43/CEE del Consiglio (siti habitat) e/o dalla direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (conservazione uccelli selvatici). In particolare il nuovo comma 3 paragrafo 3 articolo 2 della Direttiva prevede che: ”Ai sensi della procedura coordinata di cui al primo e secondo comma, gli Stati membri si adoperano per coordinare le varie valutazioni individuali dell'impatto ambientale di un determinato progetto richieste dalla pertinente
  • 7. Dott. Marco Grondacci giurista ambientale Telefono Mobile: 347 0935524 - e-mail: marco.grondacci@libero.it - 7 normativa dell'Unione designando a tale fine un'autorità, fatte salve eventuali disposizioni contrarie contenute in altre normative pertinenti dell'Unione”. RAPPORTI TRA VIA E AIA Non c’è più il riferimento diretto alla procedura unica tra VIA e AIA (se applicabile questa ultima) che invece era esplicitamente previsto dal paragrafo 3 articolo 2 della versione precedente della Direttiva. Si afferma soltanto al nuovo comma 5 del paragrafo 3 che: ” La Commissione fornisce orientamenti in merito all'istituzione di procedure coordinate o comuni per i progetti che sono contemporaneamente soggetti alle valutazioni ai sensi della presente direttiva e delle direttive 92/43/CEE, 2000/60/CE, 2009/147/CE o 2010/75/UE.” Occorre però precisare che secondo il DLgs 152/2006: “il provvedimento di VIA sostituisce anche quello di AIA nei casi di VIA statale che ricada su progetti per i quali anche la AIA è statale (ex allegato XII DLgs 152/2006) e soprattutto per i quali la VIA è comunque obbligatoria. Qualora si tratti di progetti rientranti tra quelli sottoponibili a procedura di verifica l'autorizzazione integrata ambientale può essere richiesta solo dopo che, ad esito della verifica, l'autorità competente valuti di non assoggettare i progetti a VIA”. Come si vede non assistiamo, anche nella normativa nazionale previgente alla nuova Direttiva, ad un completo assorbimento della AIA nella VIA. Non a caso sia nel caso di VIA e AIA di competenza statale, che regionale, la documentazione per la VIA dovrà essere opportunamente integrata con: a) le informazioni previste dai commi 1 (contenuto domanda di AIA) e 2 (sintesi non tecnica della domanda) dell’articolo 29 ter del DLgs 152/2006 b) le informazioni ex rapporti di sicurezza (previsti dalla normativa sulle industrie a rischio se applicabile) e quella prevista dal regolamento 761/2001 (se si tratta di sito registrato EMAS) c) le condizioni per il rilascio dell’AIA ex articolo 29sexies DLgs 152/2006 d) se applicabili, le misure supplementari richieste dalla MTD ( Migliore Tecnologie Disponibili) secondo l’articolo 29septies DLgs 152/2006 Quanto sopra significa che siamo di fronte ad un unificazione dei provvedimenti e dei relativi procedimenti ma la specificità della istruttoria propedeutica al rilascio dell’AIA viene comunque salvaguardata. Quanto sopra risulta coerente con la sentenza del Consiglio di Stato parere 18/6/2008 n. 1001 secondo cui: “L’AIA è una complessa procedura diretta ad evitare ogni forma di inquinamento anche con prescrizioni relative alla modificazione da apportare agli impianti e alle tecniche da adottare nell’esercizio degli stessi”, ma anche con TAR Toscana sentenza n. 592 del 2010: “ Lo studio degli impatti prodotti sulla componente ambientale e paesaggistica costituisce uno degli aspetti necessari della valutazione di impatto ambientale di talché ogni questione relativa a tali impatti deve trovare soluzione nell’ambito del procedimento VIA e non può essere demandato in sede di procedura di AIA E’ vero infatti (afferma Consiglio di Stato sentenza 1541/2012) che, a seguito del d.lgs. n. 128 del 2010 (entrato in vigore dopo i provvedimenti impugnati), si è giunti ad una nuova formulazione del d.lgs. n. 152 del 2006, in particolare dell’art. 10, volta al massimo coordinamento delle due procedure, ma emerge altresì che è restata ferma la loro diversità
  • 8. Dott. Marco Grondacci giurista ambientale Telefono Mobile: 347 0935524 - e-mail: marco.grondacci@libero.it - 8 di funzione, specificata in particolare nelle lettere b) e c) dell’art. 4, comma 4, del detto decreto legislativo, in quanto orientate la VIA alla verifica del progetto e la AIA alla verifica dell’attività riguardo a particolari impianti “salve le disposizioni sulla valutazione di impatto ambientale” (specificità altresì indicata nel comma 13 dell’art. 6, che prevede la AIA per gli impianti di cui all’allegato VIII, nonché nel comma 2 dello stesso art. 10 in cui, nel momento in cui si prevede il coordinamento delle due procedure, contestualmente si presuppone la permanenza della loro distinzione). Aggiunge il Consiglio di Stato che: “Nel caso di specie, la VIA era stata originariamente assentita sul progetto, sicché la carenza rispetto a questo della valutazione degli effetti ambientali cumulativi, possibili per la compresenza delle discariche, ha assunto rilievo ulteriore nel quadro dei rischi di aggravato inquinamento della falda idrica; è perciò sul progetto che deve essere di conseguenza rinnovata la valutazione, con la VIA, ben potendo in tale ambito essere adeguatamente considerato dall’Amministrazione quanto indicato dalla ricorrente in controdeduzione e in particolare, da ultimo, con la perizia tecnica depositata nel presente giudizio il 3 ottobre 2011.” Quanto sopra viene precisato da un'altra sentenza del Consiglio di Stato n.1001 del 18/6/2008 relativamente al caso di un impianto esistente che vada ad AIA senza avere avuto la VIA. Si conferma la possibilità di integrare le due procedure nel rispetto delle specificità istruttorie di entrambe, infatti, nel caso in esame il Consiglio di Stato ha concluso che: “non sia necessario sospendere la AIA e applicare la VIA in quanto: 1) la VIA – la quale può concludersi con la c.d. opzione zero, cioè con la rinuncia a realizzare l’impianto - è in se stessa una valutazione preventiva rispetto alla costruzione e all’esercizio dell’impianto; 2) la procedura di VIA è avviata ad istanza del soggetto che si prefigge di realizzare l’impianto…l’autorità competente, nell’ambito dell’istruttoria relativa al primo rilascio dell’AIA, approfondisca gli aspetti di compatibilità ambientale connessi con l’esercizio dell’impianto,”. FATTORI AMBIENTALI SUI QUALI VALUTARE GLI EFFETTI DEL PROGETTO SOGGETTO A VIA. Viene sostituito l’articolo 3 della Direttiva relativo che elenca i fattori che devono essere presi in considerazione per valutare gli effetti ambientali del progetto oggetto della VIA. Vengono introdotti,rispetto al testo precedente, tre fattori: 1. Territorio, 2. Popolazione e salute umana 3. Biodiversità. Inoltre si precisa che verranno presi in considerazione relativamente ai diversi fattori anche gli effetti potenzialmente derivanti dalla vulnerabilità del progetto a rischi di gravi incidenti e/o calamità che sono pertinenti allo stesso. Restano tutti gli altri fattori e le interazioni tra essi: a) l’uomo, la fauna e la flora; b) il suolo, l’acqua, l’aria, il clima e il paesaggio; c) i beni materiali e il patrimonio culturale;
  • 9. Dott. Marco Grondacci giurista ambientale Telefono Mobile: 347 0935524 - e-mail: marco.grondacci@libero.it - 9 E’ indiscutibile che i nuovi fattori esprimano una visione più complessiva ed integrata nella valutazione dei fattori che possono essere colpiti dagli impatti del progetto integrando ancora di più le istruttorie tra VIA, VAS e AIA. Ricordo in particolare che già la relazione della Commissione UE sullo stato di applicazione della VIA (anno 2003 punto 4.6.10 pag. 90) sottolineava come la direttiva VIA (versione precedente) non prevedesse esplicitamente che la salute umana7 venisse presa in esame nell'ambito del processo di valutazione. Ciò aveva ed ha comportato che, fino ad ora, pur dovendo in teoria essere presi in esame nella VIA nell'ambito della valutazione dell'impatto sugli esseri umani, in pratica gli effetti sulla salute vengono descritti, nelle procedure di VIA e in primo luogo nei SIA, con poca dovizia di particolari e spesso in maniera meno dettagliata rispetto agli impatti biofisici8. CONTENUTO RICHIESTA PROCEDURA DI VERIFICA Nella versione precedente non esisteva una allegato specifico che definisse il contenuto della domanda di procedura di verifica, quello che nel TU ambientale viene definito lo studio preliminare ambientale (articolo 20DLgs 152/2006). Lo studio preliminare ambientale in assenza di una norma del testo unico ambientale che ne definisca precisamente il contenuto deve avere come riferimento sia lo studio di prefattibilità ambientale previsto dalla normativa sugli appalti pubblici integrata dal contenuto dell’allegato VII al DLgs 152/2006 che fa riferimento al SIA della procedura ordinaria, con un grado di approfondimento minore in ragione del livello soltanto preliminare (e non già definitivo a differenza della VIA) del progetto. In particolare la definizione di tale studio è contenuto nell’articolo 20 del DPR 207/2010 (regolamento esecutivo del Codice dei Contratti pubblici) . Ora la nuova versione della Direttiva ha introdotto un apposito allegato IIA che definisce il contenuto della richiesta di procedura di verifica ARTICOLO 20 DPR 207/2010 ALLEGATO IIA DIRETTIVA VIA NUOVA VERSIONE a) la verifica, anche in relazione all'acquisizione dei necessari pareri amministrativi, di compatibilità dell'intervento con le prescrizioni di eventuali piani paesaggistici, territoriali ed urbanistici sia a carattere generale che settoriale; b) lo studio sui prevedibili effetti della realizzazione dell'intervento e del suo esercizio sulle componenti ambientali e sulla salute dei cittadini; c) l'illustrazione, in funzione della minimizzazione 1. Descrizione del progetto comprese in particolare: a) la descrizione delle caratteristiche fisiche dell'insieme del progetto e, ove pertinente, dei lavori di demolizione; b) la descrizione della localizzazione del progetto, in particolare per quanto riguarda la sensibilità ambientale delle aree geografiche che potrebbero essere interessate. 7 Sul punto vedi Consiglio di Stato 5299 del 2012 che ha riconosciuto legittima la decisione della autorità competente nel rivedere un giudizio di VIA per carenze istruttorie dettate dalla mancata valutazione, tra l’altro, dell’impatto sulla salute di una centrale da alimentare con fonti rinnovabili (biomasse) e non convenzionali (CDR e CDRQ). 8 In Belgio, ad esempio, la regione delle Fiandre ha elaborato linee guida in collaborazione con l'amministrazione per la sanità e con l'unità responsabile della VIA. Le linee guida irlandesi indicano che occorre adottare un approccio di valutazione del rischio e anche i Paesi Bassi riconoscono che esiste uno stretto legame tra valutazione del rischio e valutazione dell'impatto sulla salute. I Paesi Bassi, da anni, propongono un'interessante classificazione degli effetti sulla salute: 1. salute (fisici) - in genere sono valutati dal punto di vista quantitativo (ad esempio quali standard basati sulla salute e riferiti agli inquinanti vengono superati); 2. benessere (disturbi) - ad esempio cattivi odori, rumore o problemi di visibilità; si applica una combinazione di standard qualitativi e quantitativi; 3. effetti socioeconomici legati alla salute - occupazione e cessazione dell'attività lavorativa, ma vengono discussi solo in via generale. Nei Paesi Bassi è prassi anche valutare gli impatti sui gruppi piuttosto che sugli individui.
  • 10. Dott. Marco Grondacci giurista ambientale Telefono Mobile: 347 0935524 - e-mail: marco.grondacci@libero.it - 10 dell'impatto ambientale, delle ragioni della scelta del sito e della soluzione progettuale prescelta nonché delle possibili alternative localizzative e tipologiche; d) la determinazione delle misure di compensazione ambientale e degli eventuali interventi di ripristino, riqualificazione e miglioramento ambientale e paesaggistico, con la stima dei relativi costi da inserire nei piani finanziari dei lavori; e) l'indicazione delle norme di tutela ambientale che si applicano all'intervento e degli eventuali limiti posti dalla normativa di settore per l'esercizio di impianti, nonché l'indicazione dei criteri tecnici che si intendono adottare per assicurarne il rispetto. 2. La descrizione delle componenti dell'ambiente sulle quali il progetto potrebbe avere un impatto rilevante. 3. La descrizione di tutti i probabili effetti rilevanti del progetto sull'ambiente, nella misura in cui le informazioni su tali effetti siano disponibili, risultanti da: a) i residui e le emissioni previste e la produzione di rifiuti, ove pertinente; b) l'uso delle risorse naturali, in particolare suolo, territorio, acqua e biodiversità Dal confronto il contenuto dello studio preliminare ambientale descritto dalla norma nazionale appare più completo basti pensare alla “alternative localizzative e tipologiche”9, ma è applicabile, attualmente solo alle opere pubbliche ovviamente. Quindi risulta positiva la nuova norma europea perché costringerà gli stati membri e quindi nel caso italiano: stato e regioni a definire meglio il contenuto della documentazione da presentare in sede di avvio della procedura di verifica per tutte le opere (pubbliche o private) oggetto delle procedura di verifica di assoggettabilità alla VIA. Inoltre esiste una norma di chiusura che può integrare le eventuale lacune del contenuto della richiesta di verifica del nuovo allegato IIA della Direttiva , si tratta della frase contenuta alla fine di detto allegato secondo cui: ”Nel raccogliere i dati a norma dei punti da 1 a 3 si tiene conto, se del caso, dei criteri figuranti nell'allegato III”, l’allegato III alla Direttiva è quello che definisce i parametri per lo svolgimento della istruttoria in vista della decisione sulla verifica di assoggettabilità a VIA. 9 Secondo il Parere CES COM(2012) 628 final — 2012/0297 (COD) “4.5 Per quanto riguarda il ricorso ad alternative, un tema che è stato discusso spesso e in diverse sedi, il CESE raccomanda di procedere con grande cautela. È chiaro che il cosiddetto «scenario di base» ha la sua giustificazione e logica, che è particolarmente importante per gli investimenti nel rinnovamento. Il numero adeguato di alternative e i dettagli relativi alla loro elaborazione dovrebbero rispecchiare le dimensioni e il carattere dei progetti ed essere concordati in via preliminare con le autorità competenti.”
  • 11. Dott. Marco Grondacci giurista ambientale Telefono Mobile: 347 0935524 - e-mail: marco.grondacci@libero.it - 11 PARAMETRI PER LO SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI VERIFICA Viene sostituito anche l’allegato III che disciplina i criteri sulla base dei quali l’Autorità Competente (ministero Ambiente, Regione, Provincia, Comune, Ente Parco a seconda della ripartizione delle competenze previste dal testo unico ambientale e dalle legge regionali) decide la assoggettabilità alla procedura di VIA dell’opera in esame. Il confronto va fatto quindi, in sede di recepimento nazionale della nuova versione della Direttiva, tra il nuovo allegato III e l’allegato V alla Parte II del DLgs 152/2006. ALLEGATO V AL DLGS 152/2006 ALLEGATO III ALLA DIRETTIVA VIA NUOVA VERSIONE 1. CARATTERISTICHE DEI PROGETTI Le caratteristiche dei progetti debbono essere considerate tenendo conto, in particolare: — delle dimensioni del progetto; — del cumulo con altri progetti; — dell'utilizzazione di risorse naturali; — della produzione di rifiuti; — dell'inquinamento e disturbi ambientali; — del rischio di incidenti, per quanto riguarda, in particolare, le sostanze o le tecnologie utilizzate. 2. LOCALIZZAZIONE DEI PROGETTI Deve essere considerata la sensibilità ambientale delle aree geografiche che possono risentire dell'impatto dei progetti, tenendo conto, in particolare: — dell'utilizzazione attuale del territorio; — della ricchezza relativa, della qualità e della capacità di rigenerazione delle risorse naturali della zona; — della capacità di carico dell'ambiente naturale, con particolare attenzione alle seguenti zone: a) zone umide; b) zone costiere; c) zone montuose o forestali; d) riserve e parchi naturali; e) zone classificate o protette dalla legislazione degli Stati membri; zone protette speciali designate dagli Stati membri in base alle direttive 79/409/Cee 92/43/Cee; f) zone nelle quali gli standard di qualità ambientale fissati dalla legislazione comunitaria sono già stati superati; g) zone a forte densità demografica; h) zone di importanza storica, culturale o archeologica; i) territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228. 3. CARATTERISTICHE DELL'IMPATTO POTENZIALE Gli impatti potenzialmente significativi dei progetti debbono essere considerati in relazione ai criteri stabiliti ai punti 1 e 2 e tenendo conto, in particolare: — della portata dell'impatto (area geografica e densità della popolazione interessata); — della natura transfrontaliera dell'impatto; — dell'ordine di grandezza e della complessità dell'impatto; — della probabilità dell'impatto; — della durata, frequenza e reversibilità dell'impatto. 1. CARATTERISTICHE DEI PROGETTI Le caratteristiche dei progetti devono essere prese in considerazione, tenendo conto in particolare: a) delle dimensioni e della concezione dell'insieme del progetto; b) del cumulo con altri progetti esistenti e/o approvati; c) dell'uso delle risorse naturali, in particolare suolo, territorio, acqua e biodiversità; d) della produzione di rifiuti; e) dell'inquinamento e dei disturbi ambientali; f) dei rischi di gravi incidenti e/o calamità attinenti al progetto in questione, inclusi quelli dovuti al cambiamento climatico, in base alle conoscenze scientifiche; g) dei rischi per la salute umana (ad esempio, quelli dovuti alla contaminazione dell'acqua o all'inquinamento atmosferico). 2. LOCALIZZAZIONE DEI PROGETTI Deve essere considerata la sensibilità ambientale delle aree geografiche che possono risentire dell'impatto dei progetti, tenendo conto, in particolare: a) dell'utilizzo del territorio esistente e approvato; b) della ricchezza relativa, della disponibilità, della qualità e della capacità di rigenerazione delle risorse naturali della zona (comprendenti suolo, territorio, acqua e biodiversità) e del relativo sottosuolo; c) della capacità di carico dell'ambiente naturale, con particolare attenzione alle seguenti zone: i) zone umide, le zone riparie, le foci dei fiumi; ii) zone costiere e l'ambiente marino; iii) zone montuose e forestali; iv) riserve e i parchi naturali; v) zone classificate o protette dalla normativa nazionale; i siti Natura 2000 designati dagli Stati membri in base alle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE; vi) zone in cui si è già verificato, o nelle quali si ritiene che si verifichi, il mancato rispetto degli standard di qualità ambientale stabiliti dalla legislazione dell'Unione e pertinenti al progetto; vii) zone a forte densità demografica; viii) zone di importanza storica, culturale o archeologica. 3. TIPOLOGIA E CARATTERISTICHE DELL'IMPATTO POTENZIALE I probabili effetti significativi dei progetti sull'ambiente devono essere considerati in relazione ai criteri stabiliti ai punti 1 e 2 del presente allegato con riferimento all'impatto dei progetti sui fattori di cui all'articolo 3, paragrafo 1 e tenendo conto: a) dell'entità ed estensione dell'impatto (ad esempio l'area geografica e la popolazione potenzialmente interessate); b) della natura dell'impatto; c) della natura transfrontaliera dell'impatto; d) dell'intensità e della complessità dell'impatto; e) della probabilità dell'impatto; f) della prevista insorgenza, durata, frequenza e reversibilità dell'impatto; g) del cumulo tra l'impatto del progetto in questione e l'impatto di altri progetti esistenti e/o approvati; h) della possibilità di ridurre l'impatto in modo efficace. Come risulta dalle parti sottolineate della tabella sopra riportata è indiscutibili che i criteri introdotti dal nuovo allegato III alla Direttiva amplino quelli dell’allegato V al DLgs
  • 12. Dott. Marco Grondacci giurista ambientale Telefono Mobile: 347 0935524 - e-mail: marco.grondacci@libero.it - 12 152/2006 e quindi sarà necessaria anche su questa parte un adeguamento della nostra normativa nazionale e in cascata regionale. CONTENUTO PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO VERIFICA Sia la versione precedente della Direttiva che il DLgs 152/2006 non definiscono puntualmente il contenuto del provvedimento che conclude la Procedura di Verifica. Il nuovo paragrafo 5 dell’articolo 4 della Direttiva prevede che la decisione, che conclude la procedura di Verifica, : a) indica in che modo i criteri di cui all’allegato III sono stati presi in considerazione; b) include i motivi alla base dell’avvenuta o mancata richiesta di una valutazione di impatto ambientale ordinaria; c) include una descrizione delle misure previste per evitare, impedire o ridurre effetti significativi sull’ambiente, se si decide che non sia necessario svolgere alcuna valutazione d’impatto ambientale ordinaria. In particolare nella nuova versione dell’articolo 4 della Direttiva in relazione alle conclusioni della procedura di Verifica: ““si è tenuto conto degli insegnamenti tratti dalla giurisprudenza della Corte laddove essa ha sottolineato la necessità che la decisione successiva allo screening sia “sufficientemente motivata” (C-75/08) e che sia accompagnata da tutte le informazioni che consentono di verificare che la decisione si basa su uno screening adeguato (C-87/02).” Dalla relazione alla proposta di Direttiva. MOTIVI DI PROROGA TERMINE PER CONCLUDERE PROCEDURA DI VERIFICA Secondo il nuovo paragrafo 6 dell’articolo 4 della Direttiva: “Gli Stati membri garantiscono che l'autorità competente adotti la propria determinazione quanto prima, entro e non oltre 90 giorni dalla data in cui il committente abbia presentato tutte le informazioni necessarie a norma del paragrafo 4. In casi eccezionali, relative ad esempio alla natura, la complessità, l'ubicazione o le dimensioni del progetto, l'autorità competente può prorogare tale termine per adottare la propria determinazione; in tal caso, l'autorità competente comunica per iscritto al committente le ragioni che giustificano la proroga e la data entro la quale la determinazione è prevista”. Il comma 4 dell’articolo 20 DLgs 152/2006 prevede questa possibilità di proroga senza legarla però ai parametri precisi indicati dalla nuova norma europea sopra riportata. RUOLO ESPERTI Secondo il nuovo paragrafo 3 dell’articolo 5 della Direttiva: “Al fine di garantire che i rapporti di valutazione dell'impatto ambientale siano completi e di qualità: a) il committente garantisce che il rapporto di valutazione dell'impatto ambientale venga elaborato da esperti competenti; b) l'autorità competente assicura di disporre di competenze sufficienti, o di potervi accedere, se necessario, per esaminare il rapporto di valutazione dell'impatto ambientale; e c)se necessario, l'autorità competente chiede al committente informazioni supplementari, in conformità dell'allegato IV, direttamente
  • 13. Dott. Marco Grondacci giurista ambientale Telefono Mobile: 347 0935524 - e-mail: marco.grondacci@libero.it - 13 rilevanti per addivenire a una conclusione motivata circa gli effetti significativi del progetto sull'ambiente” CONTENUTO DELLA AUTORIZZAZIONE FINALE AL PROGETTO SOTTOPOSTO A PROCEDURA DI VIA Il nuovo articolo 8bis della Direttiva prevede che: “ 1.La decisione di concedere l'autorizzazione comprende almeno le seguenti informazioni: a) la conclusione motivata del procedimento di VIA; b) le eventuali condizioni ambientali di cui è corredata la decisione, una descrizione delle caratteristiche del progetto e/o delle misure previste per evitare, prevenire o ridurre e se possibile compensare gli effetti negativi significativi sull'ambiente, nonché, ove opportuno, una descrizione delle misure di monitoraggio.” La decisione di non concedere l'autorizzazione definisce le ragioni principali di tale rifiuto. Il testo approvato in via definitiva dell’articolo 8bis è più restrittivo nel definire i contenuti della autorizzazione . Infatti la proposta di Direttiva (modificando l’articolo 8 della Direttiva vigente) prevedeva più ampiamente che: “ a) la valutazione ambientale dell’autorità competente di cui all’articolo 3 e le condizioni ambientali di cui è corredata la decisione, compresa una descrizione delle principali misure intese ad evitare, ridurre e se possibile compensare gli effetti negativi significativi; b) le ragioni principali per la selezione del progetto, nella forma in cui è stato approvato, alla luce delle altre alternative, inclusa la probabile evoluzione della situazione dell’ambiente nel caso di mancata attuazione del progetto (scenario di base); c) una sintesi dei commenti pervenuti a norma degli articoli 6 e 7; d) precisazioni sul modo in cui le considerazioni ambientali sono state integrate nell’autorizzazione nonché su come i risultati delle consultazioni e le informazioni raccolte a norma degli articoli 5, 6 e 7 sono stati integrati o altrimenti presi in considerazione.”
  • 14. Dott. Marco Grondacci giurista ambientale Telefono Mobile: 347 0935524 - e-mail: marco.grondacci@libero.it - 14 CONTENUTO RAPPORTO AMBIENTALE (EX STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE: SIA) CONTENUTO SIA EX ALLEGATO 7 ALLA PARTE II DEL DLGS 152/2005 CONTENUTO RAPPORTO AMBIENTALE (EX SIA) ALLEGATO IV DIRETTIVA MODIFICATA 1. Descrizione del progetto, comprese in particolare: a) una descrizione delle caratteristiche fisiche dell’insieme del progetto e delle esigenze di utilizzazione del suolo durante le fasi di costruzione e di funzionamento; b) una descrizione delle principali caratteristiche dei processi produttivi, con l’indicazione, per esempio, della natura e delle quantità dei materiali impiegati c) una valutazione del tipo e della quantità dei residui e delle emissioni previsti (inquinamento dell’acqua, aria e del suolo, rumore, vibrazione, luce, calore, radiazione, eccetera) risultanti dalla attività del progetto proposto; d) la descrizione della tecnica prescelta, con riferimento alle migliori tecnologie disponibili a costi non eccessivi, e delle altre tecniche previste per prevenire le emissioni degli impianti e per ridurre l’utilizzo delle risorse naturali, confrontando le tecniche prescelte con le migliori tecniche disponibili. 2. Una descrizione delle principali alternative prese in esame dal proponente, compresa l’alternativa zero, con indicazione delle principali ragioni della scelta, sotto il profilo dell’impatto ambientale, e la motivazione della scelta progettuale, sotto il profilo dell’impatto ambientale, con una descrizione delle alternative prese in esame e loro comparazione con il progetto presentato. 3. Una descrizione delle componenti dell’ambiente potenzialmente soggette ad un impatto importante del progetto proposto, con particolare riferimento alla popolazione, alla fauna e alla flora, al suolo, all’acqua, all’aria, ai fattori climatici, ai beni materiali, compreso il patrimonio architettonico e archeologico nonché il patrimonio agroalimentare, al paesaggio e alla interazione tra questi vari fattori. 4. una descrizione dei probabili impatti rilevanti (diretti ed eventualmente indiretti, secondari cumulatiti, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi) del progetto proposto sull’ambiente: a) dovuti alla esistenza del progetto; b) dovuti alla utilizzazione delle risorse naturali; dovuti alla emissione di inquinanti, alla creazione di sostanze nocive e allo smaltimento dei rifiuti; nonché al descrizione da parte del proponente dei metodi di previsione utilizzati per valutare gli impatti sull’ambiente. 1. Descrizione del progetto, comprese in particolare: a) la descrizione dell'ubicazione del progetto; b)la descrizione delle caratteristiche fisiche dell'insieme del progetto, compresi, ove pertinenti, i lavori di demolizione necessari10, nonché delle esigenze di utilizzo del suolo durante le fasi di costruzione e di funzionamento; c)la descrizione delle principali caratteristiche della fase di funzionamento del progetto (in particolare dell'eventuale processo produttivo), con l'indicazione, per esempio, del fabbisogno e del consumo di energia, della natura e delle quantità dei materiali e delle risorse naturali impiegate (quali acqua, territorio, suolo e biodiversità); d) la stima della tipologia e della quantità dei residui e delle emissioni previste (quali inquinamento dell'acqua, dell'aria, del suolo e del sottosuolo, rumore, vibrazione, luce, calore, radiazione ecc.) e della quantità e della tipologia di rifiuti prodotti durante le fasi di costruzione e di funzionamento. 2.La descrizione delle alternative ragionevoli (ad esempio in termini di concezione del progetto, tecnologia, ubicazione, dimensioni e portata) prese in esame dal committente, adeguate al progetto proposto e alle sue caratteristiche specifiche, indicando le principali ragioni alla base dell'opzione scelta, incluso un raffronto degli effetti ambientali. 3.La descrizione degli aspetti pertinenti dello stato attuale dell'ambiente (scenario di base) e una descrizione generale della sua probabile evoluzione in caso di mancata attuazione del progetto, nella misura in cui i cambiamenti naturali rispetto allo scenario di base possano essere valutati con uno sforzo ragionevole in funzione della disponibilità di informazioni ambientali e conoscenze scientifiche. 4.La descrizione dei fattori specificati all'articolo 3, paragrafo 1, potenzialmente soggetti a effetti significativi derivanti dal progetto: popolazione, salute umana, biodiversità (ad esempio fauna e flora), territorio (ad esempio sottrazione del territorio), suolo (ad esempio erosione, diminuzione di materia organica, compattazione, impermeabilizzazione), acqua (ad esempio modifiche idromorfologiche, quantità e qualità), aria, clima (ad esempio emissioni di gas a effetto serra, gli impatti rilevanti per l'adattamento), beni materiali e patrimonio culturale, ivi compresi gli aspetti architettonici e archeologici, e paesaggio. 5. Una descrizione dei probabili effetti rilevanti sull'ambiente del progetto, dovuti, tra l'altro: a) alla costruzione e all'esistenza del progetto, inclusi, ove pertinenti, i lavori di demolizione; b) all'uso delle risorse naturali, in particolare del territorio, del suolo, delle risorse idriche e della biodiversità, tenendo conto per quanto possibile della disponibilità sostenibile di tali risorse; c) all'emissione di inquinanti, rumori, vibrazioni, luce, calore, radiazioni, alla creazione di sostanze nocive e allo smaltimento e recupero dei rifiuti; d) ai rischi per la salute umana, il patrimonio culturale o l'ambiente (ad esempio in caso di incidenti o calamità); e) al cumulo con gli effetti derivanti da altri progetti esistenti e/o approvati, tenendo conto di eventuali problemi ambientali esistenti, relativi ad aree di particolare importanza ambientale suscettibili di risentirne gli effetti o all'uso delle risorse naturali; f) all'impatto del progetto sul clima (ad esempio natura ed entità delle emissioni di gas a effetto serra) e alla vulnerabilità del progetto al cambiamento climatico; g) alle tecnologie e alle sostanze utilizzate. La descrizione dei possibili effetti significativi sui fattori specificati all'articolo 3, 10 Vedi Corte di Giustizia del 3/3/2011 causa C50/09
  • 15. Dott. Marco Grondacci giurista ambientale Telefono Mobile: 347 0935524 - e-mail: marco.grondacci@libero.it - 15 5. Una descrizione delle misure previste per evitare, ridurre e se possibile compensare rilevanti impatti negativi del progetto sull’ambiente. 5bis. Una descrizione delle misure previste per il monitoraggio. 6. La descrizione degli elementi culturali e paesaggistici eventualmente presenti, dell’impatto su di essi delle trasformazioni proposte e delle misure di mitigazione e compensazione necessarie. 7. Un riassunto non tecnico delle informazioni trasmesse sulla base dei numeri precedenti. 8. Un sommario delle eventuali difficoltà (lacune tecniche o mancanza di conoscenze) incontrate dal proponente nella raccolta dei dati richiesti e nella previsione degli impatti di cui al numero 4. paragrafo 1 include sia effetti diretti che eventuali effetti indiretti, secondari, cumulativi, transfrontalieri, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi del progetto. La descrizione deve tenere conto degli obiettivi di protezione dell'ambiente stabiliti a livello di Unione o degli Stati membri e pertinenti al progetto. 6. La descrizione dei metodi di previsione o dei dati utilizzati per individuare e valutare gli effetti significativi sull'ambiente, incluse informazioni dettagliate sulle difficoltà incontrate nel raccogliere i dati richiesti (ad esempio carenze tecniche o mancanza di conoscenze) nonché sulle principali incertezze riscontrate 7. Una descrizione delle misure previste per evitare, prevenire, ridurre o, se possibile, compensare gli effetti negativi significativi del progetto sull'ambiente identificati e, ove pertinenti, delle eventuali disposizioni di monitoraggio (ad esempio la preparazione di un'analisi ex post del progetto). Tale descrizione deve spiegare in che misura gli effetti negativi significativi sull'ambiente sono evitati, prevenuti, ridotti o compensati e deve riguardare sia le fasi di costruzione che di funzionamento. 8. Una descrizione dei previsti effetti negativi significativi del progetto sull'ambiente, derivanti dalla vulnerabilità del progetto ai rischi di gravi incidenti e/o calamità che sono pertinenti per il progetto in questione. A tale fine potranno essere utilizzate le informazioni pertinenti disponibili, ottenute sulla base di valutazioni del rischio effettuate in conformità della legislazione dell'Unione come la direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (*) o la direttiva 2009/71/Euratom del Consiglio (**), ovvero di valutazioni pertinenti effettuate in conformità della legislazione nazionale, a condizione che siano soddisfatte le prescrizioni della presente direttiva. Ove opportuno, tale descrizione dovrebbe comprendere le misure previste per evitare o mitigare gli effetti negativi significativi di tali eventi sull'ambiente, nonché dettagli riguardanti la preparazione a tali emergenze e la risposta proposta. 9. Un riassunto non tecnico delle informazioni trasmesse sulla base dei punti da 1 a 8. 10. Un elenco di riferimenti che specifichi le fonti utilizzate per le descrizioni e le valutazioni incluse nel rapporto. Come si vede le parti sottolineati del testo della Direttiva modificata comportano rilevanti novità rispetto al testo vigente nel nostro Paese.
  • 16. Dott. Marco Grondacci giurista ambientale Telefono Mobile: 347 0935524 - e-mail: marco.grondacci@libero.it - 16 CONFLITTI DI INTERESSI TRA AUTORITÀ COMPETENTE E SOGGETTO COMMITTENTE Facciamo qui riferimento alla autorità competente al rilascio della decisione di VIA e il soggetto che propone l’opere e/o il progetto sottoposto a VIA. Secondo il nuovo articolo 9bis: “Gli Stati membri provvedono affinché l'autorità o le autorità competenti assolvano ai compiti derivanti dalla presente direttiva in modo obiettivo e non si ritrovino in una situazione che dia origine a un conflitto di interessi. Qualora l'autorità competente coincida con il committente, gli Stati membri provvedono almeno a separare in maniera appropriata, nell'ambito della propria organizzazione delle competenze amministrative, le funzioni confliggenti in relazione all'assolvimento dei compiti derivanti dalla presente direttiva”. RECEPIMENTO NUOVA DIRETTIVA Fatto salvo il regime transitorio previsto dall'articolo 311, gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla nuova Direttiva entro il 16 maggio 2017. 11 Articolo 3 “1.I progetti per i quali l'iter decisionale di cui all'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2011/92/UE è stato avviato prima del 16 maggio 2017, sono soggetti agli obblighi di cui all'articolo 4 della direttiva 2011/92/UE anteriormente alla sua modifica ad opera della presente direttiva. 2.I progetti sono soggetti agli obblighi di cui all'articolo 3 e agli articoli da 5 a 11 della direttiva 2011/92/UE anteriormente alla modifica apportata dalla presente direttiva qualora, prima del 16 maggio 2017: a) la procedura relativa al parere di cui all'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2011/92/UE sia stata avviata; o b) le informazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2011/92/UE siano state fornite.”