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TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIOTRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIOTRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIOTRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO
---- Sede di RomaSede di RomaSede di RomaSede di Roma ----
RICORSORICORSORICORSORICORSO
per: LEGAMBIENTE ONLUS (C.F.:80458470582, P.IVA:02143941 009)LEGAMBIENTE ONLUS (C.F.:80458470582, P.IVA:02143941 009)LEGAMBIENTE ONLUS (C.F.:80458470582, P.IVA:02143941 009)LEGAMBIENTE ONLUS (C.F.:80458470582, P.IVA:02143941 009), con sede in
Roma, via Salaria n.403, in persona del presidente e legale rappresentante p.t., Luigi
Vittorio Cogliati Dezza, rappresentata e difesa dall'avv. Mariadolores Furlanetto,
C.F.:FRLMDL59M58H501S (PEC:mariadoloresfurlanetto@ordineavvocatiroma.org fax
06.8600065), unitamente e/o disgiuntamente all'avv. Massimo Iannetti
CF:NNTMSM53B10H501R, PEC:massimoiannetti@ordineavvocatiro
ma.org,fax.06.8600065) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, via
A.Vivaldi n.15, giusta procura a margine del presente atto
---- ricorrentericorrentericorrentericorrente ----
contro: MINISTERO DELL'AMBMINISTERO DELL'AMBMINISTERO DELL'AMBMINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DELIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DELIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DELIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL
MARE,MARE,MARE,MARE, in persona del Ministro pro-tempore, con sede in Roma,,,, via C.Colombo n.44
(00147), ex lege dom.ta in Roma, presso Avvocatura Generale dello Stato in via dei
Portoghesi n.12 (00186) ----
resistenteresistenteresistenteresistente ----
e nei confronti di:
---- REGIONE LIGURIAREGIONE LIGURIAREGIONE LIGURIAREGIONE LIGURIA, in persona del Presidente della Giunta Regionale pro-tempore,
con sede in Genova Piazza De Ferrari n.1 (16121);
---- REGIONE LAZIOREGIONE LAZIOREGIONE LAZIOREGIONE LAZIO, in persona del Presidente della Giunta Regionale pro-tempore, con
sede in Roma, via R. Raimondi Garibaldi n.7 (00145);
---- REGIONE CAMPANIAREGIONE CAMPANIAREGIONE CAMPANIAREGIONE CAMPANIA, in persona del Presidente della Giunta Regionale pro-
tempore, con sede in Napoli, via S.Lucia n.81 ( 80132);
per l'annullamentoper l'annullamentoper l'annullamentoper l'annullamento
del Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mareDecreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mareDecreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mareDecreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dell'''' 11
gennaio 2013,,,, recante “Approvazione dell'elenco dei siti che non soddisfano i requisitiApprovazione dell'elenco dei siti che non soddisfano i requisitiApprovazione dell'elenco dei siti che non soddisfano i requisitiApprovazione dell'elenco dei siti che non soddisfano i requisiti
di cui ai commi 2 e 2di cui ai commi 2 e 2di cui ai commi 2 e 2di cui ai commi 2 e 2----bis dell'art.252 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152bis dell'art.252 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152bis dell'art.252 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152bis dell'art.252 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152 eeee
che non sono più ricompresi tra i siti di bonifica di interesse nazionaleche non sono più ricompresi tra i siti di bonifica di interesse nazionaleche non sono più ricompresi tra i siti di bonifica di interesse nazionaleche non sono più ricompresi tra i siti di bonifica di interesse nazionale”, pubblicato
sulla G.U. n.60 del 12.03.201312.03.201312.03.201312.03.2013 e di ogni altro atto ad esso presupposto, connesso e/o
consequenziale, ancorché incognito, nella parte in cui declassifica i seguenti siti:
1) sito “Pitelli (La Spezia)Pitelli (La Spezia)Pitelli (La Spezia)Pitelli (La Spezia)”, individuato quale sito di interesse nazionale ai sensi
della L.9 dicembre 1998, n.426 recante “Nuovi interventi in campo ambientale”;
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2) sito “Provincia di FrosinoneProvincia di FrosinoneProvincia di FrosinoneProvincia di Frosinone” individuato quale sito di interesse nazionale ai
sensi del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del
18/9/2001, n.468 avente ad oggetto. ”Regolamento recante Programma nazionale di
bonifica e ripristino ambientale”;
3) sito “Bacino del Fiume SaccoBacino del Fiume SaccoBacino del Fiume SaccoBacino del Fiume Sacco” (RomaRomaRomaRoma----FrosinoneFrosinoneFrosinoneFrosinone) individuato quale sito di
interesse nazionale ai sensi della L.2 dicembre 2005, n.248 di conversione con
modificazioni del D.L.30/9/2005, n.203;
4) sito “Litorale DomizioLitorale DomizioLitorale DomizioLitorale Domizio----Flegreo e Agro Aversano (CasertaFlegreo e Agro Aversano (CasertaFlegreo e Agro Aversano (CasertaFlegreo e Agro Aversano (Caserta----Napoli)”,Napoli)”,Napoli)”,Napoli)”,
individuato quale sito di interesse nazionale ai sensi della L.9 dicembre 1998, n.426
recante “Nuovi interventi in campo ambientale”....
PREMESSAPREMESSAPREMESSAPREMESSA
Come è noto, nel corso degli ultimi quindici anni, sono stati individuati e riconosciuti, a
mezzo di interventi legislativi e provvedimenti amministrativi, numerosi siti di interesse
nazionale (ben 57 per la precisione), aventi necessità di essere bonificati, in quanto
affetti da grave danno ambientale. Il Decreto Legislativo 3 aprile 2006,n.152, recante
“”Norme in materia ambientale” (c.d. Codice dell'Ambiente), ha stabilito i principi e i
criteri direttivi per l'individuazione dei predetti siti, nonché attribuito, al Ministero
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (ndr:in seguito MATTM), la
titolarità del procedimento per la loro bonifica. Con la recente Legge 7 agosto 2012,
n.134, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 22 giugno 2012, n.83, avente
ad oggetto “Misure urgenti per la crescita del Paese”, sono state introdotte modifiche al
precitato Decreto Legislativo, per quanto attiene ai principi e criteri individuativi dei siti
di bonifica, di interesse nazionale (ndr:in seguito SIN), e si è data facoltà al competente
Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di effettuare una
ricognizione dei siti, già classificati di interesse nazionale, per verificarne la rispondenza
a detti criteri. Con queste premesse, il competente Ministro, ritenuto che, alla luce delle
nuove norme legislative, diversi siti, già riconosciuti di interesse nazionale, non
soddisferebbero più i requisiti richiesti, ha emanato il provvedimento in epigrafe
impugnato, con il quale ha declassificato, dichiarandoli non più ricompresi tra i siti di
bonifica di interesse nazionale, trasferendo la competenza per le necessarie operazioni di
verifica ed eventuale bonifica alle Regioni, territorialmente interessate, allegando un
elenco di 17 siti (su 57 già riconosciuti), ubicati in diverse Regioni, dichiarati non più di
interesse nazionale.
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Tra quelli, sono ricompresi i siti per cui si ricorre e precisamente:
A)A)A)A) Il sitoIl sitoIl sitoIl sito “Pitelli” (Regione Liguria, Provincia di La Spezia)“Pitelli” (Regione Liguria, Provincia di La Spezia)“Pitelli” (Regione Liguria, Provincia di La Spezia)“Pitelli” (Regione Liguria, Provincia di La Spezia) interessa i Comuni di La
Spezia, Lerici e Arcola. Ha una estensione di ha.22.045 ed include aree militari.
Necessita di bonifica e ripristino ambientale di discariche di rifiuti pericolosi, di siti
industriali e dell'area marina antistante, che è stata anche utilizzata, illegalmente, per lo
smaltimento di rifiuti tossico-nocivi, soprattutto per gli sversamenti dalle attività di
demolizioni navali e dalle attività industriali insistenti nell'ambito del Golfo di La Spezia.
A riprova di quanto sopra sarà utile leggere la pagina 105 del Progetto preliminare di
bonifica per l’area a mare del sito di Pitelli, elaborato per conto del Ministero
dell’Ambiente dall’Istituto centrale per la Ricerca scientifica e tecnologica applicata al
mare (ora assorbita da ISPRA), ma soprattutto si legga il passaggio conclusivo del
suddetto Progetto: “Conclude lo studio di ICRAM: "Da una visione complessiva si
identificano alcune aree la cui contaminazione risulta particolarmente critica: l’area del
Seno della Pertusola, il settore nord occidentale del Porto Mercantile (dal Molo Garibaldi
alla Darsena Duca degli Abruzzi) ed il tratto costiero orientale, da Cadimare al Seno di
Panigaglia. In alcune di queste aree concentrazioni molto elevate di metalli emetalli emetalli emetalli e
contaminanti organicicontaminanti organicicontaminanti organicicontaminanti organici si spingono anche alle profondità maggiori”.
Diversamente da quanto apoditticamente ritenuto dal provvedimento ministeriale
impugnato, il sito di Pitelli risulta conforme a sei dei sette principi e criteri direttrisulta conforme a sei dei sette principi e criteri direttrisulta conforme a sei dei sette principi e criteri direttrisulta conforme a sei dei sette principi e criteri direttivi diivi diivi diivi di
cui al novellato art.252, comma 2, del Codice dell'Ambientecui al novellato art.252, comma 2, del Codice dell'Ambientecui al novellato art.252, comma 2, del Codice dell'Ambientecui al novellato art.252, comma 2, del Codice dell'Ambiente, atteso che: a) l'area
presenta particolare pregio ambientale, in quanto ricomprende l'intero promontorio sul
quale è stata edificata la frazione di Pitelli, oltreché l'intero Golfo dei Poeti; b) l'area è
tutelata ai sensi dell'art.142 lett.g) D.Lgs.22/01/2004, n.42, in quanto zona boscata; c)
il rischio sanitario e ambientale è particolarmente elevato per la densità della
popolazione interessata, considerato il superamento delle concentrazioni soglia di
rischio; d) l'impatto socio economico causato dall'inquinamento dell'area è rilevante, per
via degli effetti delle contaminazioni inquinanti da metalli pesanti, idrocarburi ed altri
metalli nocivi, anche in considerazione della sua caratterizzazione turistico-ricettiva; e)
grave è il rischio di contaminazione per i beni di interesse storico e culturale di rilevanza
nazionale, quali il Golfo dei Poeti e il contiguo Parco naturale di Montemarcello; f-bis)
l'area è stata interessata, nel tempo, da molteplici attività industriali, chimiche,
energetiche, metallurgiche e di raffinazione, quali l'impianto chimico della Società Penox,
-ex PbO; la centrale Termoelettrica Enel di La Spezia( alimentata parte a carbone ed in
Lega.sin2.miniambiente/tar 4
parte miscela di idrocarburi ed al olio combustibile denso), l'impianto di rigassificazione
della Snam, ovvero la ex Fonderia di Piombo Pertusola, sita nel Golfo dei Poeti,
precisamente a Panigaglia, e la ex raffineria IP di La Spezia, tali da causare una presenza
di elevate concentrazioni di inquinanti nei fondali del Golfo dei Poeti,
Ecco, ad esempio, in cosa consiste l’inquinamento realel’inquinamento realel’inquinamento realel’inquinamento reale della sola parte a mare del sito
di Pitelli, secondo il Progetto ICRAM sopra citato:
““““1.1.1.1. Concentrazioni di arsenicoarsenicoarsenicoarsenico significative invece risultano nel tratto di mare davanti
all'area della ex Pertusola e Cantieri navali di Muggiano, quindi vicinissimo alla parte
iniziale della diga. Stesso discorso per il RameRameRameRame, i PCBPCBPCBPCB ( Policlorobifenili), i composti
organostannici (TBTTBTTBTTBT) 2.2.2.2. Sempre nell'area Pertusola e Cantieri del Muggiano abbiamo
il cadmio:cadmio:cadmio:cadmio: per questo ultimo nel seno di Pertusola ci sono concentrazioni che superano
anche di due ordini di grandezza il valore d’intervento, con picchi pari a 485 mg/kg
(pagina 75 studio ICRAM).3.3.3.3. Valori di Idrocarburi PoliIdrocarburi PoliIdrocarburi PoliIdrocarburi Policiclici Aromaticiciclici Aromaticiciclici Aromaticiciclici Aromatici (fino ad un
metro di profondità del fondo) significativi invece nel tratto di mare di fronte alla parte
ovest della diga ,verso Portovenere per intenderci (pagina 81 studio
ICRAM).4.4.4.4. concentrazioni notevoli di ZincoZincoZincoZinco nel Seno della Pertusola (pagina 64 studio
ICRAM): in particolare l'ICRAM rileva concentrazioni di molto superiori ai valori
d’intervento (fino a 37772 mg/kg) in diverse aree, ma soprattutto davanti alla ex
Fonderia di Piombo della Pertusola (pagina 61 studio ICRAM) 5.5.5.5. Per
il ppppiomboiomboiomboiombo concentrazioni significative ovviamente nel Seno della Pertusola ma anche
nella parte più ad est dei mitili, proprio davanti alla diga. Secondo lo studio ICRAM: "La
contaminazione da Piombo (Pb) si presenta distribuita nei livelli superficiali lungo la
fascia costiera, principalmente nel tratto interessato dalla ex Fonderia di Piombo della
Pertusola e dalla cantieristica navale, con concentrazioni estremamente preoccupanti,
superiori di due ordini di grandezza al valore di intervento (48518 mg/kg)" (pagina 56
studio ICRAM) 6.6.6.6. In relazione alle concentrazioni di MercurioMercurioMercurioMercurio (Hg), si riscontra nei
primi 50 cm uno stato generale di contaminazione per quasi tutta la fascia costiera e per
un’area della parte meridionale della rada in prossimità della diga foranea (pagina 50
studio ICRAM)”.
Risulta all'evidenza che, considerata la complessità di gestione del sito, lo stesso
richieda una “cabina di regia” a livello nazionale, che coordini gli interventi di bonifica
necessari.
B) Il sito “Bacino del Fiume Sacco”:B) Il sito “Bacino del Fiume Sacco”:B) Il sito “Bacino del Fiume Sacco”:B) Il sito “Bacino del Fiume Sacco”:
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interessa 52 comuni della Provincia di Roma e di quella di Frosinone. L'area in questione
venne interessata dall'emergenza ambientale scaturita dalla presenza di isomeri di
esaclorocicloesano riscontrati nel latte di alcune aziende zootecniche e,
successivamente, riscontrati nelle aree prospicienti l'argine fluviale del fiume Sacco. La
contaminazione è riconducibile alla percolazione dei suddetti agenti chimici situati
nell'area del comune di Colleferro, occupata fino a trenta anni fa da un'industria chimica
(Caffaro), dove sono stati rinvenuti fusti interrati e scarti di lavorazioni. Ricordiamo che
con Decreto del Presidente del Consiglio 19 maggio 2005 venne nominato un
Commissario delegato a gestire detta emergenza, a seguito del rilevamento di
concentrazioni di betaesaclorocicloesano, superiori al livello limite consentito dalla
normativa comunitaria. La perimetrazione delle aree da bonificare include 800 ettari per
l'area industriale e 700 per territori destinati all'agricoltura e all'allevamento, aree
esondabili e una estesissima fascia di 100 metri nella zona ripariale adiacente al fiume.
La tipologia di intervento richiesta consiste nella bonifica di acque superficiali e
sedimenti contaminati dall'industria chimica dismessa, di cui sopra. Dalle conclusioni dei
lavori svolti di recente, in sede di Commissione Parlamentare di inchiesta sugli illeciti
commessi nel ciclo dei rifiuti, nonché di relazioni tecniche e pro-memoria di
monitoraggio sulla salute della popolazione nell'area della valle del Sacco, compiuta dal
Dipartimento di Epidemiologia della ASL RM/E, si rilevano dati allarmanti. Il dato
particolarmente grave della vicenda è che gli inquinanti sono passati nel ciclo alimentare,
determinando danni, oltre che all'ambiente e alla salute, anche all'economia della zona,
basata sull'allevamento e sull'agricoltura. Le acque del fiume Sacco sono destinate
all'irrigazione dei terreni e all'abbeveraggio degli animali ovini e bovini, sicché gli
inquinanti sono facilmente confluiti nella catena alimentare. Gli studi epidemiologici
effettuati dall'ufficio commissariale consentono di affermare che la popolazione ha subito
e subisce gli effetti dell'inquinamento per la maggiore incidenza di malattie e di mortalità.
Circa la quantificazione del danno ambientale, l'I.S.P.R.A. lo ha determinato in
€.660.902.973,60, tenendo conto, peraltro, solo delle spese di ripristino e di messa in
sicurezza. Il complesso industriale ha causato, nel tempo, inquinamento dell'aria e i
lavoratori sono stati esposti a sostanze tossiche in ambiente di lavoro, in particolare
prodotti chimici ed amianto. Le persone che hanno risieduto lungo il fiume hanno
assorbito e accumulato, nel tempo, pesticidi organo clorurati, sopratutto tramite la via
alimentare. L'area dei tre Comuni di Colleferro, Segni e Gavignano presenta nel suo
Lega.sin2.miniambiente/tar 6
complesso un quadro di mortalità e morbosità peggiore rispetto al resto della regione
Lazio. Le patologie cardiovascolari e respiratorie risultano in rapporto con la
contaminazione cronica ambientale. Il quadro di mortalità e di morbosità dei residenti
nell’area di Colleferro, quando paragonato a quello delle aree dei Comuni vicini,
mostra valori più elevati. Le patologie cardiovascolari e respiratorie risultano in
rapporto con la contaminazione cronica ambientale. Si conferma un eccesso di
tumori della pleura per la pregressa esposizione ad amianto.
Il quadro di mortalità e morbosità degli abitanti lungo il fiume non è particolarmente
variato rispetto ai Comuni di riferimento, ma si segnalano alcune patologie in
possibile rapporto con la contaminazione. Questi risultati danno la misura dell'entità
dell'inquinamento che ha inciso ed incide sull'ambiente, non essendo più fruibili
talune risorse naturali, sulla salute umana, tenuto conto della maggiore incidenza di
malattie, nonché sull'economia, risultando gravemente compromesse le attività
agricole e di allevamento della zona.
Ne risulta la assoluta conformità delle situazioni riscontrate nel sito ai principi e criteri
direttivi di cui all'art. 252, comma 2, lett. a)- c)- d). Non solo, ma, diversamente da
quanto ritenuto dal MATTM, è evidente la coerenza del sito “Bacino del Fiume Sacco”
anche con il nuovo criterio direttivo, introdotto nell'art.252, comma 2, alla lett.f-bis),
attesa la presenza storica di un impianto chimico integrato, quale quello sopra citato, e
di altre aree produttive e soprattutto ex produttive presenti nel territorio, responsabili
delle gravi contaminazioni ambientali (ndr: impianti chimici integrati sono definiti dal
DPCM 377/88 art.1 come “impianti per la produzione su scala industriale mediante
processi di trasformazione chimica di sostanze in cui si trovano affiancate varie unità
produttive funzionalmente connesse fra di loro per la fabbricazione di prodotti chimici
organici di base, per la fabbricazione di prodotti chimici inorganici di base, per la
fabbricazione di fertilizzanti a base di fosforo, azoto, potassio (fertilizzanti semplici o
composti), per la fabbricazione di base di fitosanitari e biocidi, per la fabbricazione di
prodotti farmaceutici di base, mediante procedimento chimico o biologico, per la
fabbricazione di esplosivi”).
C)C)C)C) Il sito “Provincia di Frosinone”Il sito “Provincia di Frosinone”Il sito “Provincia di Frosinone”Il sito “Provincia di Frosinone”
Il sito è stato individuato come di interesse nazionale con D.M. 468/2001 ed è statoIl sito è stato individuato come di interesse nazionale con D.M. 468/2001 ed è statoIl sito è stato individuato come di interesse nazionale con D.M. 468/2001 ed è statoIl sito è stato individuato come di interesse nazionale con D.M. 468/2001 ed è stato
perimetrato conperimetrato conperimetrato conperimetrato con decreto del 2/12/2002 – GU del 7/3/2003 eeee decreto del 23/10/2003
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– gu del 2/2/2004. Il SIN in oggett. Il SIN in oggett. Il SIN in oggett. Il SIN in oggetto è caratterizzato da 122 aree di discaricheo è caratterizzato da 122 aree di discaricheo è caratterizzato da 122 aree di discaricheo è caratterizzato da 122 aree di discariche
dismesse (abusive nel 17% dei casi) dislocate su 89 comuni della provincia didismesse (abusive nel 17% dei casi) dislocate su 89 comuni della provincia didismesse (abusive nel 17% dei casi) dislocate su 89 comuni della provincia didismesse (abusive nel 17% dei casi) dislocate su 89 comuni della provincia di
Frosinone.Frosinone.Frosinone.Frosinone.
I principali agenti inquinanti che hanno determinato l'istituzione del sito sono stati,
pertanto, in origine, i rifiuti urbani e quelli speciali.
Il decreto istitutivo cosi recita: “Il numero dei siti interessati dall'intervento e' pari a
110. Si tratta, in genere, di discariche attivate nella seconda meta degli anni `80. La
superficie totale occupata da rifiuti e' pari a circa 40 ettari, con una quantità di rifiuti
accumulati di circa 1.500.000 metri cubi. Nel 23% circa delle discariche sono contenuti
rifiuti speciali e nel 5% di esse e' stata accertata la presenza di rifiuti pericolosi. Tra
queste ultime, la discarica di Selvelle (chiamata anche Montenebulone o Coste Calde),
sita in agro del comune di Arpino, attualmente sotto sequestro da parte dell'Autorita'
giudiziaria, ha un'estensione imprecisata entro un terreno di circa 11 ettari ad elevata
permeabilita'. Essa contiene una quantita' di rifiuti sicuramente superiore a 13.500 metri
cubi, tra i quali "fusti contenenti composti chimici allo stato liquido a reazione acida e
fanghi da trattamento chimico-fisico", come evidenziato da una nota preliminare del
collegio peritale nominato dal magistrato inquirente; su questo sito e' necessario
svolgere indagini estese ed approfonditee l'operazione di messa in sicurezza e bonifica si
prevede particolarmente onerosa. Poiche' la caratterizzazione delle discariche e' stata
effettuata sulla base di sopralluoghi, senza esecuzione di indagini approfondite (scavi,
carotaggi, ecc.), non si puo' escludere la presenza di rifiuti pericolosi in un numero
superiore di siti....(omissis) …...Le principali caratteristiche Ambientali: I siti di
ubicazione delle discariche sono soggette, per oltre il 20%, a vincoli (idrogeologico,
bellezze naturali, ecc.). I terreni risultano, per circa il 70% dei casi, a permeabilita' da
media ad elevata e, considerando che in almeno il 23% delle discariche non vi e' alcuna
impermeabilizzazione, questo sta dando luogo ad inquinamento delle falde acquifere (in
molti casi poste a profondita' inferiore a 10 metri), dei fiumi e dei corsi d'acqua minori
oltre che del terreno. Inoltre, dalle indagini svolte, anche laddove sono presenti teli
impermeabilizzanti sul fondo, essi risultano in genere inefficaci ad impedire che il
percolato penetri nella falda. Infine, quasi il 40% dei siti considerati e' posto ad una
distanza inferiore a 300 metri dai centri abitati.La presenza diffusa di rifiuti sul territorio,
la pericolosita' dei rifiuti abbancati senza alcuna opera di protezione, la vulnerabilita' del
territorio, la vicinanza a centri ad elevata densita' abitativa, inducono a ritenere lo stato
Lega.sin2.miniambiente/tar 8
di compromissione dell'area ad elevata pericolosita' sanitaria ed ambientale.....”.
Peraltro, occorre evidenziare che la maggior parte del SIN “Bacino del fiume Sacco”
ricade nel territorio della “Provincia di Frosinone” ed è agevole comprendere la
necessità di una saldatura tra i due siti, anche perché entrambi sono oggetto di un grave
inquinamento strutturale, riconducibile alle aree produttive ed ex produttive presenti in
numerosi comuni del Frusinate, quali Anagni/Paliano, Frosinone, Ceccano, Ceprano.
Merita, inoltre, ricordare la presenza dell'ex Cemamit di Ferentino, rilevante per il
riconoscimento del SIN ai sensi dell'art.36-bis), comma 2 bis, L.134/2012 (sito
interessato da attività produttive o estrattive di amianto). La rispondenza a questo solo
criterio direttivo di individuazione costituisce di per sé, come abbiamo già fatto rilevare,
condizione sufficiente per il riconoscimento della qualità di SIN.
D)D)D)D) il sito “Litorale Domizio Flegreo ed Agro AversanoLitorale Domizio Flegreo ed Agro AversanoLitorale Domizio Flegreo ed Agro AversanoLitorale Domizio Flegreo ed Agro Aversano” (cfr: Tavola N. 3 Rapporto
Ambientale Proposta di Piano Regionale di Bonifica della Regione Campania) rientra nel
territorio delle Province di Napoli e di Caserta, sino alla Regione Lazio, ed è conosciuto
in tutto il mondo perché caratterizzato da un quadro di riferimento di indubbio valore e
rilievo storico, paesistico, naturalistico ed ambientale di innegabile importanza, recante,
tra gli altri, i siti: Acropoli di Cuma, Area archeologica di Sinuessa, Piscina mirabile di
Bacoli, Anfiteatro Campano, Mitreo e Criptoportico di Santa Maria Capua Vetere, Villa
Romana di Cellole, Centri storici di Marcianise, Maddaloni, Capua, Sessa Aurunca,
Carinola, nel territorio della Provincia di Caserta, e di Aversa, Bacoli, Monte di Procida,
Quarto, nel territorio della Provincia di Napoli, tutti tutelati ai sensi del vigente D. Lgs.
22 gennaio 2004, n. 42 (c.d. codice Urbani).
Nello specifico, risultano tra i Beni paesaggistici appartenenti alle categorie di cui all’art.
136 del D.Lgs. 42/2004 ed individuati a norma degli artt. dal 138 al 142, gli immobili ed
aree di notevole interesse pubblico nei comuni ricompresi nel Sito, afferenti alla provincia
di Caserta:
Comune DM Denominazione
Capua 29/09/59
Area panoramica comprendente una
zona della SS 7 Appia
Capua 08/11/73
Area montuosa comprendente la zona
del Monte Tifata a monte della
frazione di Sant’Angelo in Formis
Capua 14/09/62
Area panoramica comprendente la
zona di Via Pomerio
Casagiove 14/12/59
Area panoramica comprendente una
zona della SS 7 Appia
Casapulla 25/06/59 Area panoramica comprendente una
Lega.sin2.miniambiente/tar 9
zona della SS 7 Appia
Caserta 28/09/59
Area panoramica comprendente una
zona della SS 7 Appia
Caserta 20/12/65
Area panoramica comprendente la
frazione di S.Leucio
Caserta 28/03/85
Area panoramica comprendente la
frazione di S.Leucio
Caserta 04/05/92 Zona sita nel comune di Caserta
Caserta 14/09/62
Area comprendente i terreni siti ai due
lati del Viale Carlo III
Caserta 28/03/85
Area comprendente i terreni siti ai due
lati del Viale Carlo III
Caserta 28/10/61
Area panoramica comprendente
nucleo abitato di Caserta Vecchia e
terreni circostanti
Caserta 05/06/67
Località Lupara nella frazione di
Caserta Vecchia
Caserta 19/08/70
Area panoramica comprendente il
Borgo Mediuoevale
Caserta 28/03/85
Area panoramica comprendente il
Borgo Medioevale di Caseerta
Vecchia e le aree circostanti
Castel Volturno 19/05/65 Area panoramica costiera
Cellole 8/03/85 Area costiera
Curti 26/09/59
Area panoramica comprendente una
zona della SS 7 Appia
Maddaloni 01/07/67
Complesso collinare posto a nord del
centro abitato
Mondragone 26/02/65 Area panoramica costiera
Santa Maria Capua Vetere 30/09/59
Area panoramica comprendente una
zona della SS 7 Appia
Sessa Aurunca 28/03/85
B Area comprendente il gruppo
vulcanico di Roccamonfina
Sessa Aurunca 18/12/1961
C Area costiera panoramica
caratterizzata dalla presenza di una
pineta
Sessa Aurunca 8/03/85 Area costiera
Inoltre, sempre nell’ambito dei Comuni del Sito afferenti alla Provincia di Caserta, sono
presenti l’Acquedotto CarolinoAcquedotto CarolinoAcquedotto CarolinoAcquedotto Carolino, grande capolavoro della magnificenza architettonica e
perizia ingegneristica di Luigi Vanvitelli e la Reggia di Caserta,Reggia di Caserta,Reggia di Caserta,Reggia di Caserta, dichiarati entrambi
Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO. SPatrimonio dell’Umanità dall’UNESCO. SPatrimonio dell’Umanità dall’UNESCO. SPatrimonio dell’Umanità dall’UNESCO. Sono, inoltre, presenti aree ruraliaree ruraliaree ruraliaree rurali
caratterizzate da filiere produttive tipichecaratterizzate da filiere produttive tipichecaratterizzate da filiere produttive tipichecaratterizzate da filiere produttive tipiche, per le quali il successo dei prodotti è
diffusamente riconosciuto ed attestato dal conseguimento di specifici marchi,
rappresentando un importante eun importante eun importante eun importante e coerente indirizzo sostenibile di sviluppo economicocoerente indirizzo sostenibile di sviluppo economicocoerente indirizzo sostenibile di sviluppo economicocoerente indirizzo sostenibile di sviluppo economico
del territoriodel territoriodel territoriodel territorio.
In particolare, nell’ambito della filiera vitivinicolafiliera vitivinicolafiliera vitivinicolafiliera vitivinicola dell’area, sono presenti colture le cui
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produzioni si fregiano del “Marchio DOC Aversa”,Marchio DOC Aversa”,Marchio DOC Aversa”,Marchio DOC Aversa”, riconosciuto per i Comuni del
sistema aversano e dell’area giuglianese, e del “Marchio Campi Flegrei”,Marchio Campi Flegrei”,Marchio Campi Flegrei”,Marchio Campi Flegrei”, riconosciuto
per i Comuni dell’area flegrea e dell’area giuglianese.
Ulteriore filiera di estrema rilevanza dell’area è quella zootecnicazootecnicazootecnicazootecnica----lattierolattierolattierolattiero----casearia,casearia,casearia,casearia,
nella quale sono presenti produzioni che si fregiano del “Marchio DOP Mozzarella diMarchio DOP Mozzarella diMarchio DOP Mozzarella diMarchio DOP Mozzarella di
Bufala Campana”,Bufala Campana”,Bufala Campana”,Bufala Campana”, riconosciuto per tutti i Comuni del Sito afferenti alla provincia di
Caserta . L’intero Sito è attraversato dal “fiume Volturno, di particolare pregio
ambientale, divinizzato come uno dei maggiori fiumi dell’antichità, (che) rendeva fertile la
pianura e favoriva le attività commerciali in quanto navigabile da Cassino a Castel
Volturno. Inoltre ha sempre rappresentato una sorta di demarcazione tra una civiltà
urbana a sud, aperta al commercio marittimo e alle influenze etrusche e greche, ed una
civiltà verso nord fortemente radicata alla terra” (M. Vito, Siti contaminati in Campania,
Napoli 2008, pagg. 72 segg) .
Nell’area ricadono taluni siti della Rete Natura 2000Rete Natura 2000Rete Natura 2000Rete Natura 2000, il principale strumento della
politica dell'Unione Europea per la conservazione della biodiversità, istituiti ai sensi della
Direttiva 1992/43/CEE "Habitat" (per garantire il mantenimento a lungo termine degli
habitat naturali e delle specie di flora e fauna minacciati o rari a livello comunitario) e
della Direttiva 2009/147/CE “Uccelli” (per la salvaguardia e la conservazione degli
uccelli selvatici).
Nello specifico, i Siti della Rete Natura 2000 che ricadono nel Sito sono 25252525, dislocati in
22 dei 77 Comuni, distinti in SICSICSICSIC –––– Siti di Interesse Comunitario:Siti di Interesse Comunitario:Siti di Interesse Comunitario:Siti di Interesse Comunitario: SIC-IT8010004 Bosco
di S. Silvestro, SIC-IT8010010 Lago di Carinola,SIC-IT8010015 Monte Massico,SIC-
IT8010020 Pineta di Castel Volturno,SIC-IT8010021 Pineta di Patria, SIC-IT8010022
Vulcano di Roccamonfina, SIC-IT8010027 Fiumi Volturno e Calore Beneventano,,SIC-
IT8010028 Foce Volturno – Variconi, SIC-IT8010029 Fiume Garigliano,SIC-IT8030002
Capo Miseno, SIC-IT8030007 Cratere di Astroni, SIC-IT8030009 Foce di Licola, SIC-
IT8030013 Isolotto di S. Martino e dintorni, SIC-IT8030014 Lago d'Averno, SIC-
IT8030015 Lago del Fusaro, SIC-IT8030016 Lago di Lucrino, SIC-IT8030017 Lago di
Miseno, SIC-IT8030018 Lago di Patria, SIC-IT8030019 Monte Barbaro e Cratere di
Campiglione, SIC-IT8030020 Monte Nuovo, SIC-IT8030032 Stazioni di Cyanidium
caldarium di Pozzuoli, SIC-IT8040006 Dorsale dei Monti del Partenio, SIC-IT8040017
Pietra Maula (Taurano, Visciano), ed in ZPSZPSZPSZPS –––– Zone di ProZone di ProZone di ProZone di Protezione Speciale:tezione Speciale:tezione Speciale:tezione Speciale: ZPS-
IT8010018 Variconi, ZPS-IT8030014 Lago d'Averno.
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Nel territorio del Sito sono ricompresi, in tutto o in parte, ben tre Parchitre Parchitre Parchitre Parchi regionaliregionaliregionaliregionali
istituiti dalla Legge Reg. Campania n. 33/93: il Parco regionale deiegge Reg. Campania n. 33/93: il Parco regionale deiegge Reg. Campania n. 33/93: il Parco regionale deiegge Reg. Campania n. 33/93: il Parco regionale dei Campi Flegrei, ilCampi Flegrei, ilCampi Flegrei, ilCampi Flegrei, il
Parco regioParco regioParco regioParco regionale del Partenio ed il Parco regionale dinale del Partenio ed il Parco regionale dinale del Partenio ed il Parco regionale dinale del Partenio ed il Parco regionale di RoccamonfinaRoccamonfinaRoccamonfinaRoccamonfina, nonché la Riservala Riservala Riservala Riserva
Naturale regionale Volturno Costa di LicolaNaturale regionale Volturno Costa di LicolaNaturale regionale Volturno Costa di LicolaNaturale regionale Volturno Costa di Licola Lago di FalcianoLago di FalcianoLago di FalcianoLago di Falciano, anch’essa istituita con la
cit. L.. Reg. Campania n. 33 (cfr: Tavola N. 3 Rapporto Ambientale Proposta di Piano
Regionale di Bonifica della Regione Campania).
Inoltre, protette dalla Convenzione di RamsarConvenzione di RamsarConvenzione di RamsarConvenzione di Ramsar –––– a tutela delle zone denominate umide
perché costituenti ecosistemi con altissimo grado di biodiversità e quindi di vitale
importanza per gli uccelli acquatici – nel Sito ricadono le PaludiPaludiPaludiPaludi Costiere di VariconiCostiere di VariconiCostiere di VariconiCostiere di Variconi ----
Oasi di Castel VolturnoOasi di Castel VolturnoOasi di Castel VolturnoOasi di Castel Volturno (Ministero dell`Ambiente - Zone umide di importanza
internazionale http://www.minambiente.it ).
Il perimetro del Sito è dato da ben 77 comuni77 comuni77 comuni77 comuni, 28 nel territorio della Provincia di Napoli
e 49 nel territorio della Provincia di Caserta – compreso il capoluogo -, per una
superficie complessiva di 1.569,024 Kmq1.569,024 Kmq1.569,024 Kmq1.569,024 Kmq ed una popolazione di 1.322.2041.322.2041.322.2041.322.204 abitanti,abitanti,abitanti,abitanti, con
una densità media di 843 ab/Kmq843 ab/Kmq843 ab/Kmq843 ab/Kmq e picchi anche di 9.200 ab/Kmq a Grazzanise o di
6.000 ad Aversa.
Dalla proposta di Piano Regionale di Bonifica della Regione Campania tra le principali
criticità ambientali caratterizzanti il Sito si evincono:
a) per gli impatti afferenti suolo e sottosuolo: - SmaltimSmaltimSmaltimSmaltimento abusivo dei rifiuti solidi eento abusivo dei rifiuti solidi eento abusivo dei rifiuti solidi eento abusivo dei rifiuti solidi e
liquidiliquidiliquidiliquidi ---- Contaminazione da diossina legata all’illecita combustione dei rifiutiContaminazione da diossina legata all’illecita combustione dei rifiutiContaminazione da diossina legata all’illecita combustione dei rifiutiContaminazione da diossina legata all’illecita combustione dei rifiuti ----
Contaminazione da attività industriali legata alla migrazione di contaminanti da areeContaminazione da attività industriali legata alla migrazione di contaminanti da areeContaminazione da attività industriali legata alla migrazione di contaminanti da areeContaminazione da attività industriali legata alla migrazione di contaminanti da aree
produttiveproduttiveproduttiveproduttive
b) per gli impatti afferenti le acque superficiali e di falda ed i sedimenti:
Smaltimento abusivo dei rifiuti solidi e liquidiSmaltimento abusivo dei rifiuti solidi e liquidiSmaltimento abusivo dei rifiuti solidi e liquidiSmaltimento abusivo dei rifiuti solidi e liquidi.
Lo smaltimento illecito dei rifiuti ha comunque senz’altro determinato il maggiore
impatto : soprattutto l’abbandono incontrollato, le discariche abusive e pubbliche non a
norma, con siti preferenziali costituiti dai campi e dalle cave dismesse o abbandonate,
l’inquinamento causato prevalentemente dall’incendio dei rifiuti abbandonati in modo
illecito e l’avvelenamento delle diverse matrici da parte delle attività industriali in
ragione della migrazione dei contaminanti dalle aree produttive. Sia i suoli che le acque
sotterranee risultano contaminate da diverse tipologie di inquinanti tra cui in particolare:
composti aromatici, metalli, floruri, composti alifatici clorurcomposti aromatici, metalli, floruri, composti alifatici clorurcomposti aromatici, metalli, floruri, composti alifatici clorurcomposti aromatici, metalli, floruri, composti alifatici clorurati cancerogeni, IPA,ati cancerogeni, IPA,ati cancerogeni, IPA,ati cancerogeni, IPA,
pesticidi, PCB, diossine e furani,pesticidi, PCB, diossine e furani,pesticidi, PCB, diossine e furani,pesticidi, PCB, diossine e furani, MTBE, idrocarburi, VOC, fenoli.MTBE, idrocarburi, VOC, fenoli.MTBE, idrocarburi, VOC, fenoli.MTBE, idrocarburi, VOC, fenoli.
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Nei i comuni ricadenti nel Sito, in esito a uno studio commissionato dal DipartimentoNei i comuni ricadenti nel Sito, in esito a uno studio commissionato dal DipartimentoNei i comuni ricadenti nel Sito, in esito a uno studio commissionato dal DipartimentoNei i comuni ricadenti nel Sito, in esito a uno studio commissionato dal Dipartimento
della Protezione Civile e curato da Organizzazione Mondiale della Sanità, Centrodella Protezione Civile e curato da Organizzazione Mondiale della Sanità, Centrodella Protezione Civile e curato da Organizzazione Mondiale della Sanità, Centrodella Protezione Civile e curato da Organizzazione Mondiale della Sanità, Centro
Europeo Ambiente e Salute, Istituto Superiore di Sanità, Dipartimento Ambiente eEuropeo Ambiente e Salute, Istituto Superiore di Sanità, Dipartimento Ambiente eEuropeo Ambiente e Salute, Istituto Superiore di Sanità, Dipartimento Ambiente eEuropeo Ambiente e Salute, Istituto Superiore di Sanità, Dipartimento Ambiente e
Connessa Prevenzione Primaria, Consiglio Nazionale delle Ricerche, Istituto FisiologiaConnessa Prevenzione Primaria, Consiglio Nazionale delle Ricerche, Istituto FisiologiaConnessa Prevenzione Primaria, Consiglio Nazionale delle Ricerche, Istituto FisiologiaConnessa Prevenzione Primaria, Consiglio Nazionale delle Ricerche, Istituto Fisiologia
Clinica, Osservatorio Epidemiologico della Regione Campania, Agenzia RegionaleClinica, Osservatorio Epidemiologico della Regione Campania, Agenzia RegionaleClinica, Osservatorio Epidemiologico della Regione Campania, Agenzia RegionaleClinica, Osservatorio Epidemiologico della Regione Campania, Agenzia Regionale
ProtezionProtezionProtezionProtezione Ambiente della Campania, inerente l’individuazionee Ambiente della Campania, inerente l’individuazionee Ambiente della Campania, inerente l’individuazionee Ambiente della Campania, inerente l’individuazione degli effetti sulla salutedegli effetti sulla salutedegli effetti sulla salutedegli effetti sulla salute
derivanti dallo “scorretto” smaltimento dei rifiuti nei comuni delle province di Napoli ederivanti dallo “scorretto” smaltimento dei rifiuti nei comuni delle province di Napoli ederivanti dallo “scorretto” smaltimento dei rifiuti nei comuni delle province di Napoli ederivanti dallo “scorretto” smaltimento dei rifiuti nei comuni delle province di Napoli e
Caserta, sono state rilevate numerose associazioni positive e statisticamenteCaserta, sono state rilevate numerose associazioni positive e statisticamenteCaserta, sono state rilevate numerose associazioni positive e statisticamenteCaserta, sono state rilevate numerose associazioni positive e statisticamente
significsignificsignificsignificative (cioè non imputabili al caso) fra salute e rifiuti (Trattamento dei rifiuti inative (cioè non imputabili al caso) fra salute e rifiuti (Trattamento dei rifiuti inative (cioè non imputabili al caso) fra salute e rifiuti (Trattamento dei rifiuti inative (cioè non imputabili al caso) fra salute e rifiuti (Trattamento dei rifiuti in
Campania: impatto sulla salute umana. Correlazione tra rischio ambientale da rifiuti,Campania: impatto sulla salute umana. Correlazione tra rischio ambientale da rifiuti,Campania: impatto sulla salute umana. Correlazione tra rischio ambientale da rifiuti,Campania: impatto sulla salute umana. Correlazione tra rischio ambientale da rifiuti,
mortalità e malformazioni congenite. Rapporto sinteticomortalità e malformazioni congenite. Rapporto sinteticomortalità e malformazioni congenite. Rapporto sinteticomortalità e malformazioni congenite. Rapporto sintetico ---- Allegato N. 4)Allegato N. 4)Allegato N. 4)Allegato N. 4)....
* ** ** ** * * * ** * ** * ** * *
Il provvedimento di cui in epigrafe appare del tutto illegittimo, oltreché ingiusto,
inopportuno, dannoso per la salubrità dell'ambiente e lesivo del diritto alla salute dei
cittadini che vivono nelle aree interessate, in questa sede rappresentati dalla ricorrente
Associazione Ambientalista.
A tale proposito, occorre preliminarmente precisare la legittimazione e l'interesse alegittimazione e l'interesse alegittimazione e l'interesse alegittimazione e l'interesse a
ricorrerericorrerericorrerericorrere di Legambiente ONLUSdi Legambiente ONLUSdi Legambiente ONLUSdi Legambiente ONLUS, in quanto riconosciuta dal MATTM quale
associazione di interesse ambientale a carattere nazionale ai sensi degli artt.13 e 18 della
Legge 8 luglio 1986, n.349, che opera per la valorizzazione dell'ambiente, nonché per la
tutela dei valori paesistici, ambientali, architettonici, culturali e quant'altro.
La ricorrente associazione ambientalista, in persona del Presidente pro-tempore, dr.Luigi
Vittorio Cogliati Dezza, giusta l'art.24 dello Statuto Nazionale, come sopra rapp.ta,
difesa e domiciliata, contesta ed impugna il provvedimento in epigrafe indicato, nonché
ogni altro atto ad esso presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché incognito, e
ne chiede l'annullamento, nella parte in cui declassifica i siti in premessa elencati, per i
seguenti motivi di
DIRITTODIRITTODIRITTODIRITTO
1)1)1)1) Eccesso di potere per difetto dei presupposti di fatto e di dirittoEccesso di potere per difetto dei presupposti di fatto e di dirittoEccesso di potere per difetto dei presupposti di fatto e di dirittoEccesso di potere per difetto dei presupposti di fatto e di diritto
La resistente amministrazione statale ha ritenuto, sulla base del combinato disposto dei
commi 1 e 2 dell'art.36-bis L.7/8/2012, n.134, che “i siti di bonifica per poter
continuare ad essere classificati di interesse nazionale devono soddisfare i requisiti di cui
alla lettera f-bis del comma 2 e al comma 2-bis dell'art.252 del D.Lgs.3/4/2006,
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n.152..”(Cfr:preambolo del provvedimento impugnato).
La ricognizione, effettuata dalla Direzione Generale per la tutela del territorio e delle
risorse idriche del Ministero, avrebbe quindi individuato i siti che, sulla base di questo
presupposto, non soddisfano tali nuovi requisiti. A seguito di tale ricognizione, la
predetta Direzione Generale ha inviato, alle Regioni interessate, Note contenenti la
richiesta di confermare, entro un termine di 15 giorni, le valutazioni ivi espresse o
eventualmente comunicare diverse e motivate valutazioni, con l'avvertenza che, decorso
tale termine, l'istruttoria del procedimento si sarebbe considerata conclusa.
In realtà, il contenuto di dette Note, lungi dal configurare valutazioni motivate in ordine
alla necessità di declassificazione dei siti, si limitava ad una stringata, generica e del
tutto apodittica dichiarazione di esclusione, dal novero dei siti di interesse nazionale,
del/i sito/i rientrante/i nel territorio di competenza delle Regioni destinatarie del
provvedimento, impedendo così, di fatto, alle Amministrazioni Regionali di esprimersi in
modo dialetticamente costruttivo, in evidente spregio ad ogni più elementare logica di
compartecipazione alle decisioni da assumere, pur prevista dalle disposizioni di legge in
materia.
Ritenuto, quindi, di aver concluso l'iter procedimentale necessario, il Ministro emanava il
Decreto di cui in epigrafe, allegando un elenco di 17 siti ubicati in diverse Regioni,
dichiarati non più di interesse nazionale tra i quali quelli cui si ricorre.
Ebbene, non è chi non veda la assoluta mancanza dei presupposti di fatto e di dirittoassoluta mancanza dei presupposti di fatto e di dirittoassoluta mancanza dei presupposti di fatto e di dirittoassoluta mancanza dei presupposti di fatto e di diritto
per l'adozione del provvedimento impugnato.
La resistente amministrazione, infatti, ha fondato il provvedimento di esclusione dei siti,
sul presupposto della verificata non sussistenza del requisito della: “....insistenza,
attualmente o in passato, di attività di raffinerie, di impianti chimici integrati o di
acciaierie, nonché la presenza di attività produttive ed estrattive di amianto...”
(cfr.preambolo del decreto ministeriale). Ma tale presupposto è del tutto erroneo e non
conforme al dettato legislativo, per quanto si dirà in seguito.
2)2)2)2) Violazione di legge per falsa applicaziViolazione di legge per falsa applicaziViolazione di legge per falsa applicaziViolazione di legge per falsa applicazione dell'art.252 D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152,one dell'art.252 D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152,one dell'art.252 D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152,one dell'art.252 D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152,
così come modificato dall'art.36così come modificato dall'art.36così come modificato dall'art.36così come modificato dall'art.36----bis D.L.22/6/2013, n.83 convertito in legge conbis D.L.22/6/2013, n.83 convertito in legge conbis D.L.22/6/2013, n.83 convertito in legge conbis D.L.22/6/2013, n.83 convertito in legge con
modificazioni dalla legge 7/8//2012 n.134.modificazioni dalla legge 7/8//2012 n.134.modificazioni dalla legge 7/8//2012 n.134.modificazioni dalla legge 7/8//2012 n.134.
Occorre evidenziare quella che, a nostro sommesso avviso, deve ritenersi la corretta
lettura del disposto del surrichiamato art.36-bis (rubricato come: “Razionalizzazione dei
criteri di individuazione di siti di interesse nazionale”) D.L.22/6/2012, n.83 convertito
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con modificazioni nella L.7/8/2012, n.134. A ben vedere, il Legislatore ha introdotto
con la lett.f-bis) un settimo criterio diretttivo per l'individuazione dei siti in parola, che
si aggiunge agli altri sei già contenuti nel testo previgente dell'art.252, comma 2,
D.Lgs.152/2006, rimasti immutati, senza tuttavia prevedere che la rispondenza al nuovo
criterio costituisca “conditio sine qua non” per il riconoscimento e la conservazione
della natura di SIN.
Di fatto, i 57 siti, già riconosciuti di interesse nazionale, non risultano essere conformi a
tutti i sei principi e criteri direttivi, indicati dal più volte citato previgente art.252,
comma 2, del Codice dell'Ambiente, rispondendo, talora, anche soltanto ad alcuno/i di
detti principi e criteri (NB: Basti pensare al criterio, non rispettato da alcuno degli
attuali SIN, di cui alla lett.f) art.252, comma 2, il quale richiede che gli interventi da
attuare devono riguardare siti compresi nel territorio di più regioni).
Discorso a parte deve, invece, farsi per il comma 2-bis del novellato art.252 del Codice
dell'Ambiente, con il quale si introduce espressamente una tipologia a sé stante di SIN,
che prescinde dalla rispondenza agli altri sette criteri di cui al comma precedente, e che
si configura qualora si sia in presenza di siti interessati da attività produttive e estrattive
dell'amianto.
Con il provvedimento impugnato, l'Amministrazione mostra di aver completamente
disatteso la “ratio” delle norme di legge a cui si richiama, applicandole in modo erroneo
e strumentale.
3) Eccesso di potere per contraddittorietà intrinseca al provvedime3) Eccesso di potere per contraddittorietà intrinseca al provvedime3) Eccesso di potere per contraddittorietà intrinseca al provvedime3) Eccesso di potere per contraddittorietà intrinseca al provvedimento, illogicitànto, illogicitànto, illogicitànto, illogicità
manifesta e travisamentomanifesta e travisamentomanifesta e travisamentomanifesta e travisamento
---- Violazione del principio di immodificabilità dei motivi posti a fondamento delViolazione del principio di immodificabilità dei motivi posti a fondamento delViolazione del principio di immodificabilità dei motivi posti a fondamento delViolazione del principio di immodificabilità dei motivi posti a fondamento del
provvedimento amministrativoprovvedimento amministrativoprovvedimento amministrativoprovvedimento amministrativo
Sul punto, si fa rilevare che le Note Ministeriali, di cui sopra, inviate dalla Direzione
Generale per la tutela del Territorio e delle Risorse Idriche del MATTM alle Regioni e
Provincia Autonoma interessate, a motivazione del procedimento instaurato, deducevano
la non presenza di: “tutti i requisititutti i requisititutti i requisititutti i requisiti di cui al comma 2 dell'art.252 del Decreto
Legislativo 3/4ì aprile 2006, n.152, così come modificato dal comma 1 dell'articolo 36-
bis della Legge 7 agosto 2012, n.134” (cfr preambolo del provvedimento).
Appare allora evidente la contraddittorietà tra le risultanze dell'istruttoria espletata econtraddittorietà tra le risultanze dell'istruttoria espletata econtraddittorietà tra le risultanze dell'istruttoria espletata econtraddittorietà tra le risultanze dell'istruttoria espletata e
il contenuto delle Noil contenuto delle Noil contenuto delle Noil contenuto delle Note inviate alle amministrazioni interessate.te inviate alle amministrazioni interessate.te inviate alle amministrazioni interessate.te inviate alle amministrazioni interessate.
Non sfuggirà, infatti, al Collegio Giudicante che nei “Ritenuto” del preambolo del
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provvedimento impugnato, l'amministrazione statale motiva l'esclusione dei vari siti, dal
novero di quelli di interesse nazionale, con la mancata rispondenza all'unicomancata rispondenza all'unicomancata rispondenza all'unicomancata rispondenza all'unico
c.d.“requisito”c.d.“requisito”c.d.“requisito”c.d.“requisito” di cui alla lett.f-bis) del comma 2 dell'art.252, modificando
illegittimamente la motivazione espressa nelle Note inviate in precedenza, in cui parlava
di “mancata compresenza di tutti i requisitimancata compresenza di tutti i requisitimancata compresenza di tutti i requisitimancata compresenza di tutti i requisiti” di cui alla medesima norma di legge!
Sotto altro profilo, appare evidente la contraddittorietà ed erroneità del provvedimentocontraddittorietà ed erroneità del provvedimentocontraddittorietà ed erroneità del provvedimentocontraddittorietà ed erroneità del provvedimento
“de quo” rispetto alle norme legislative“de quo” rispetto alle norme legislative“de quo” rispetto alle norme legislative“de quo” rispetto alle norme legislative che pretende di dover applicare ma che, in
realtà, mostra di travisare del tutto, arrivando a stravolgerne il significato e la portata.
Il termine usato dal Legislatore, sia nel Codice dell'Ambiente che nella recente Legge
134/2012 recante Misure Urgenti per la Crescita del Paese, è quello di “principi e criteri
direttivi”, intendendosi, per tali, parametri suscettibili di interpretazione e valutazione di
carattere discrezionale, in sede di applicazione, da parte della P.A.. Il Decreto
Ministeriale impugnato, invece, con terminologia impropria e innovativa, non
riscontrabile nelle norme di legge a cui pretende rifarsi, ridefinisce arbitrariamente detti
parametri quali “requisiti”, come se la loro sussistenza possa verificarsi alla stregua di
un dato oggettivamente quantificabile, in senso numerico, con conseguente applicazione
vincolata per la P.A...
E' del tutto evidente che mentre i principi e i criteri direttivi possono/debbono essere
interpretati e discrezionalmente valutati, viceversa i requisiti costituiscono dati di fatto
precisi e determinati, la cui puntuale osservanza è vincolata e non lascia spazio ad
alcuna valutazione discrezionale. Ma non è questo, alla luce della lettura delle
disposizioni di legge suindicate, il significato voluto dal Legislatore.
4) Eccesso di potere per difetto di motivazione4) Eccesso di potere per difetto di motivazione4) Eccesso di potere per difetto di motivazione4) Eccesso di potere per difetto di motivazione ---- difetto di istruttoriadifetto di istruttoriadifetto di istruttoriadifetto di istruttoria
Dalla natura discrezionale dell'attività amministrativa da svolgere, discende l'obbligo diobbligo diobbligo diobbligo di
congrua e idonea motivazione del provvedimentocongrua e idonea motivazione del provvedimentocongrua e idonea motivazione del provvedimentocongrua e idonea motivazione del provvedimento che ne è espressione. Anche sotto
questo profilo, i provvedimenti “de quibus” appaiono del tutto carenti. Come dimostra
una attenta lettura dell'intero provvedimento emanato, la motivazione del dispositivo
appare generica e in contraddizione, oltre che con le norme legislative surrichiamate,
con le risultanze della stessa attività istruttoria, peraltro estremamente ridotta, per non
dire quasi del tutto assente, che ha preceduto l'emanazione del Decreto stesso.
Ne consegue che quest'ultimo, sottoposto al vaglio della Magistratura, non potrà non
essere annullato per carenza di motivazioncarenza di motivazioncarenza di motivazioncarenza di motivazione e/o per motivazione contraddittoria.er motivazione contraddittoria.er motivazione contraddittoria.er motivazione contraddittoria.
In presenza dell'adozione di un provvedimento di natura discrezionale, qual è quello di
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che trattasi, per quanto sopra detto, attesa la richiesta applicazione di principi e criteri
direttivi definiti dalla legge, la motivazione avrebbe dovuto essere congrua, puntuale ed
esaustiva.
Il comportamento tenuto dalla amministrazione resistente sta a dimostrare la inequivoca
intenzione di imporre una scelta operativa, già unilateralmente deliberata, senza alcuna
volontà di condivisione con alcuna delle altre amministrazioni locali interessate.
5) Violazione del principio di collaborazione procedimentale StatoViolazione del principio di collaborazione procedimentale StatoViolazione del principio di collaborazione procedimentale StatoViolazione del principio di collaborazione procedimentale Stato----Regioni previsto dalRegioni previsto dalRegioni previsto dalRegioni previsto dal
Codice dell'Ambiente e dalla L.7/8/2012 n.134 in materia di provvedimentiCodice dell'Ambiente e dalla L.7/8/2012 n.134 in materia di provvedimentiCodice dell'Ambiente e dalla L.7/8/2012 n.134 in materia di provvedimentiCodice dell'Ambiente e dalla L.7/8/2012 n.134 in materia di provvedimenti
concernenti i siti per la bonifica di interesse nazionaleconcernenti i siti per la bonifica di interesse nazionaleconcernenti i siti per la bonifica di interesse nazionaleconcernenti i siti per la bonifica di interesse nazionale
Ferma restando la potestà legislativa esclusiva dello Stato, in materia di tutela
dell'ambiente, è fuor di dubbio che, specie in materia di tutela della salute e di
valorizzazione dei beni culturali e ambientali, la collaborazione tra Stato ed Enti
Autonomi Locali debba essere la più intensa e fattiva, al fine di meglio tutelare le
specificità proprie di ciascuna realtà locale.
Nel caso che ci occupa, l'art.252, comma 2, del Codice dell'Ambiente prevede che
l'individuazione dei siti di interesse nazionale debba essere effettuata con Decreto del
Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, “d'intesa con le Regionid'intesa con le Regionid'intesa con le Regionid'intesa con le Regioni
interessate”.interessate”.interessate”.interessate”. Anche l'art.36-bis, comma 2, del D.L..22/6/2012,n.83, convertito con
modificazioni nella L.7/8/2012, n.134 ribadisce che la ricognizione dei predetti siti
avvenga “sentite le regioni interessate”.sentite le regioni interessate”.sentite le regioni interessate”.sentite le regioni interessate”. Come abbiano evidenziato, l'istruttoria, svolta
a monte del provvedimento in oggetto, è stata estremamente celere e sommaria e non ha
consentito una corretta e approfondita collaborazione, da parte delle amministrazioni
regionali. In altri termini, sono state di fatto violate, per mancata concreta applicazione
delle norme di legge che prevedono la partecipazione attiva delle Regioni all'emanazione
dei provvedimenti in materia di SIN.
Motivo di per sé sufficiente perché il provvedimento impugnato venga annullato, preso
atto della mancata partecipazione di tutti i soggetti territoriali interessati.
---- Con riferimento ai siti di interesse nazionale menzionati in epigrafeCon riferimento ai siti di interesse nazionale menzionati in epigrafeCon riferimento ai siti di interesse nazionale menzionati in epigrafeCon riferimento ai siti di interesse nazionale menzionati in epigrafe, appare evidente
la assoluta illegitillegitillegitillegittimità e infondatezza del decreto ministeriale in oggettotimità e infondatezza del decreto ministeriale in oggettotimità e infondatezza del decreto ministeriale in oggettotimità e infondatezza del decreto ministeriale in oggetto, per cui se ne
chiede l'annullamento “in parte qua”.
Tutto ciò esposto e considerate le caratteristiche di ciascuno dei siti in parola e
la loro coerenza con i principi e criteri direttivi di cui al ripetuto art.252 del
Codice dell'Ambiente, come modificato dalla recente L.134/2012, riteniamo
Lega.sin2.miniambiente/tar 17
fondate le ragioni che sostengono il presente ricorso, volto ad ottenere che detti
siti conservino la qualità di SIN, illegittimamente revocata con il provvedimento
impugnato.
Per tali motivi, si chiede che l'Ecc.mo T.A.R. adito, disattesa ogni contraria
istanza, eccezione e deduzione, voglia accogliere nel merito le seguenti
CONCLUSIONICONCLUSIONICONCLUSIONICONCLUSIONI
− annullare il ddddecreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorecreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorecreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorecreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio eio eio eio e
del maredel maredel maredel mare dell''''11 gennaio 2013,,,, recante “Approvazione dell'elenco dei siti che nonApprovazione dell'elenco dei siti che nonApprovazione dell'elenco dei siti che nonApprovazione dell'elenco dei siti che non
soddisfano i requisiti di cui ai commi 2 e 2soddisfano i requisiti di cui ai commi 2 e 2soddisfano i requisiti di cui ai commi 2 e 2soddisfano i requisiti di cui ai commi 2 e 2----bis dell'art.252 del Decreto Legislativo 3bis dell'art.252 del Decreto Legislativo 3bis dell'art.252 del Decreto Legislativo 3bis dell'art.252 del Decreto Legislativo 3
aprile 2006, n.152aprile 2006, n.152aprile 2006, n.152aprile 2006, n.152 e che non sono più ricompresi tra i siti di bonifica di interesse
nazionale”, pubblicato sulla G.U. n.60 del 12.03.201312.03.201312.03.201312.03.2013, e ogni altro atto ad esso
presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché incognito, nella parte relativanella parte relativanella parte relativanella parte relativa
alla declassificazione dei seguenti siti di interesse nazionalealla declassificazione dei seguenti siti di interesse nazionalealla declassificazione dei seguenti siti di interesse nazionalealla declassificazione dei seguenti siti di interesse nazionale: 1) sito “PitelliPitelliPitelliPitelli
(La S(La S(La S(La Spezia)”pezia)”pezia)”pezia)”; 2) sito “Provincia di FrosinoneProvincia di FrosinoneProvincia di FrosinoneProvincia di Frosinone”; 3) sito “Bacino del Fiume SaccoBacino del Fiume SaccoBacino del Fiume SaccoBacino del Fiume Sacco”; 4)
sito “Litorale Domizio Flegreo ed Agro AversanoLitorale Domizio Flegreo ed Agro AversanoLitorale Domizio Flegreo ed Agro AversanoLitorale Domizio Flegreo ed Agro Aversano”, con ogni conseguente statuizione.
Con vittoria di spese, competenze e onorari.
Con riserva di motivi aggiunti.
Ai fini del Contributo Unificato, la ricorrente Associazione Legambiente, in quanto
Organizzazione Non Lucrativa Di Utilità Sociale (ONLUS) ai sensi del D.Lgs.460/97, è
esente dal pagamento di tale tributo, in forza di quanto disposto dagli artt. 9 e 10 del
DPR 30/5/2002, n.115 e dall'art.27 bis della Tabella B) allegata al DPR 30/5/ 1972,
n.642.
Roma, 09 maggio 2013
avv.Massimo Iannetti avv.Mariadolores Furlanetto
Lega.sin2.miniambiente/tar 18
RELAZIONE DI NOTIFICARELAZIONE DI NOTIFICARELAZIONE DI NOTIFICARELAZIONE DI NOTIFICA
AD ISTANZA COME IN ATTI SI NOTIFICHI A:
1) MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E1) MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E1) MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E1) MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E
DEL MARE,DEL MARE,DEL MARE,DEL MARE, in persona del Ministro pro- tempore, con sede in Roma,,,, via
C.Colombo n.44 (00147)
Lega.sin2.miniambiente/tar 19
2) MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E2) MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E2) MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E2) MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E
DEL MARE,,DEL MARE,,DEL MARE,,DEL MARE,, in persona del Ministro pro.tempore, dom.ta ex lege in Roma,
presso la Avvocatura Generale dello Stato in via dei Portoghesi n.12 (00186) ;;;;
3) REGIONE LAZIO3) REGIONE LAZIO3) REGIONE LAZIO3) REGIONE LAZIO, in persona del Presidente della Giunta Regionale pro-
tempore, con sede in Roma, via R. Raimondi Garibaldi n.7 (00145);
4) REGIONE LIGURIA4) REGIONE LIGURIA4) REGIONE LIGURIA4) REGIONE LIGURIA, in persona del Presidente della Giunta Regionale pro-
tempore, con sede in Genova Piazza De Ferrari n.1 (16121);
Lega.sin2.miniambiente/tar 20
REGIONE CAMPANIAREGIONE CAMPANIAREGIONE CAMPANIAREGIONE CAMPANIA, in persona del Presidente della Giunta Regionale pro-tempore,
con sede in Napoli, via S.Lucia n.81 ( 80132)via S.Lucia n.81 ( 80132)via S.Lucia n.81 ( 80132)via S.Lucia n.81 ( 80132)
INDICE DEGLI ATTIINDICE DEGLI ATTIINDICE DEGLI ATTIINDICE DEGLI ATTI
Originale dell'atto introduttivo del giudizio;
INDICE DEI DOCUMENTI IN COPIAINDICE DEI DOCUMENTI IN COPIAINDICE DEI DOCUMENTI IN COPIAINDICE DEI DOCUMENTI IN COPIA
1) Decreto del MATTM 11 gennaio 2013
2) Statuto Legambiente
Lega.sin2.miniambiente/tar 21
3)3)3)3) Sentenza Commissione Tributaria
Roma, maggio 2013
(avv. Massimo Iannetti) (avv.Mariadolores Furlanetto)

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Ricorso legambiente contro Decreto cancella SIN

  • 1. Lega.sin2.miniambiente/tar 1 TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIOTRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIOTRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIOTRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO ---- Sede di RomaSede di RomaSede di RomaSede di Roma ---- RICORSORICORSORICORSORICORSO per: LEGAMBIENTE ONLUS (C.F.:80458470582, P.IVA:02143941 009)LEGAMBIENTE ONLUS (C.F.:80458470582, P.IVA:02143941 009)LEGAMBIENTE ONLUS (C.F.:80458470582, P.IVA:02143941 009)LEGAMBIENTE ONLUS (C.F.:80458470582, P.IVA:02143941 009), con sede in Roma, via Salaria n.403, in persona del presidente e legale rappresentante p.t., Luigi Vittorio Cogliati Dezza, rappresentata e difesa dall'avv. Mariadolores Furlanetto, C.F.:FRLMDL59M58H501S (PEC:mariadoloresfurlanetto@ordineavvocatiroma.org fax 06.8600065), unitamente e/o disgiuntamente all'avv. Massimo Iannetti CF:NNTMSM53B10H501R, PEC:massimoiannetti@ordineavvocatiro ma.org,fax.06.8600065) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, via A.Vivaldi n.15, giusta procura a margine del presente atto ---- ricorrentericorrentericorrentericorrente ---- contro: MINISTERO DELL'AMBMINISTERO DELL'AMBMINISTERO DELL'AMBMINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DELIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DELIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DELIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE,MARE,MARE,MARE, in persona del Ministro pro-tempore, con sede in Roma,,,, via C.Colombo n.44 (00147), ex lege dom.ta in Roma, presso Avvocatura Generale dello Stato in via dei Portoghesi n.12 (00186) ---- resistenteresistenteresistenteresistente ---- e nei confronti di: ---- REGIONE LIGURIAREGIONE LIGURIAREGIONE LIGURIAREGIONE LIGURIA, in persona del Presidente della Giunta Regionale pro-tempore, con sede in Genova Piazza De Ferrari n.1 (16121); ---- REGIONE LAZIOREGIONE LAZIOREGIONE LAZIOREGIONE LAZIO, in persona del Presidente della Giunta Regionale pro-tempore, con sede in Roma, via R. Raimondi Garibaldi n.7 (00145); ---- REGIONE CAMPANIAREGIONE CAMPANIAREGIONE CAMPANIAREGIONE CAMPANIA, in persona del Presidente della Giunta Regionale pro- tempore, con sede in Napoli, via S.Lucia n.81 ( 80132); per l'annullamentoper l'annullamentoper l'annullamentoper l'annullamento del Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mareDecreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mareDecreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mareDecreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dell'''' 11 gennaio 2013,,,, recante “Approvazione dell'elenco dei siti che non soddisfano i requisitiApprovazione dell'elenco dei siti che non soddisfano i requisitiApprovazione dell'elenco dei siti che non soddisfano i requisitiApprovazione dell'elenco dei siti che non soddisfano i requisiti di cui ai commi 2 e 2di cui ai commi 2 e 2di cui ai commi 2 e 2di cui ai commi 2 e 2----bis dell'art.252 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152bis dell'art.252 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152bis dell'art.252 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152bis dell'art.252 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152 eeee che non sono più ricompresi tra i siti di bonifica di interesse nazionaleche non sono più ricompresi tra i siti di bonifica di interesse nazionaleche non sono più ricompresi tra i siti di bonifica di interesse nazionaleche non sono più ricompresi tra i siti di bonifica di interesse nazionale”, pubblicato sulla G.U. n.60 del 12.03.201312.03.201312.03.201312.03.2013 e di ogni altro atto ad esso presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché incognito, nella parte in cui declassifica i seguenti siti: 1) sito “Pitelli (La Spezia)Pitelli (La Spezia)Pitelli (La Spezia)Pitelli (La Spezia)”, individuato quale sito di interesse nazionale ai sensi della L.9 dicembre 1998, n.426 recante “Nuovi interventi in campo ambientale”;
  • 2. Lega.sin2.miniambiente/tar 2 2) sito “Provincia di FrosinoneProvincia di FrosinoneProvincia di FrosinoneProvincia di Frosinone” individuato quale sito di interesse nazionale ai sensi del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 18/9/2001, n.468 avente ad oggetto. ”Regolamento recante Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale”; 3) sito “Bacino del Fiume SaccoBacino del Fiume SaccoBacino del Fiume SaccoBacino del Fiume Sacco” (RomaRomaRomaRoma----FrosinoneFrosinoneFrosinoneFrosinone) individuato quale sito di interesse nazionale ai sensi della L.2 dicembre 2005, n.248 di conversione con modificazioni del D.L.30/9/2005, n.203; 4) sito “Litorale DomizioLitorale DomizioLitorale DomizioLitorale Domizio----Flegreo e Agro Aversano (CasertaFlegreo e Agro Aversano (CasertaFlegreo e Agro Aversano (CasertaFlegreo e Agro Aversano (Caserta----Napoli)”,Napoli)”,Napoli)”,Napoli)”, individuato quale sito di interesse nazionale ai sensi della L.9 dicembre 1998, n.426 recante “Nuovi interventi in campo ambientale”.... PREMESSAPREMESSAPREMESSAPREMESSA Come è noto, nel corso degli ultimi quindici anni, sono stati individuati e riconosciuti, a mezzo di interventi legislativi e provvedimenti amministrativi, numerosi siti di interesse nazionale (ben 57 per la precisione), aventi necessità di essere bonificati, in quanto affetti da grave danno ambientale. Il Decreto Legislativo 3 aprile 2006,n.152, recante “”Norme in materia ambientale” (c.d. Codice dell'Ambiente), ha stabilito i principi e i criteri direttivi per l'individuazione dei predetti siti, nonché attribuito, al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (ndr:in seguito MATTM), la titolarità del procedimento per la loro bonifica. Con la recente Legge 7 agosto 2012, n.134, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 22 giugno 2012, n.83, avente ad oggetto “Misure urgenti per la crescita del Paese”, sono state introdotte modifiche al precitato Decreto Legislativo, per quanto attiene ai principi e criteri individuativi dei siti di bonifica, di interesse nazionale (ndr:in seguito SIN), e si è data facoltà al competente Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di effettuare una ricognizione dei siti, già classificati di interesse nazionale, per verificarne la rispondenza a detti criteri. Con queste premesse, il competente Ministro, ritenuto che, alla luce delle nuove norme legislative, diversi siti, già riconosciuti di interesse nazionale, non soddisferebbero più i requisiti richiesti, ha emanato il provvedimento in epigrafe impugnato, con il quale ha declassificato, dichiarandoli non più ricompresi tra i siti di bonifica di interesse nazionale, trasferendo la competenza per le necessarie operazioni di verifica ed eventuale bonifica alle Regioni, territorialmente interessate, allegando un elenco di 17 siti (su 57 già riconosciuti), ubicati in diverse Regioni, dichiarati non più di interesse nazionale.
  • 3. Lega.sin2.miniambiente/tar 3 Tra quelli, sono ricompresi i siti per cui si ricorre e precisamente: A)A)A)A) Il sitoIl sitoIl sitoIl sito “Pitelli” (Regione Liguria, Provincia di La Spezia)“Pitelli” (Regione Liguria, Provincia di La Spezia)“Pitelli” (Regione Liguria, Provincia di La Spezia)“Pitelli” (Regione Liguria, Provincia di La Spezia) interessa i Comuni di La Spezia, Lerici e Arcola. Ha una estensione di ha.22.045 ed include aree militari. Necessita di bonifica e ripristino ambientale di discariche di rifiuti pericolosi, di siti industriali e dell'area marina antistante, che è stata anche utilizzata, illegalmente, per lo smaltimento di rifiuti tossico-nocivi, soprattutto per gli sversamenti dalle attività di demolizioni navali e dalle attività industriali insistenti nell'ambito del Golfo di La Spezia. A riprova di quanto sopra sarà utile leggere la pagina 105 del Progetto preliminare di bonifica per l’area a mare del sito di Pitelli, elaborato per conto del Ministero dell’Ambiente dall’Istituto centrale per la Ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ora assorbita da ISPRA), ma soprattutto si legga il passaggio conclusivo del suddetto Progetto: “Conclude lo studio di ICRAM: "Da una visione complessiva si identificano alcune aree la cui contaminazione risulta particolarmente critica: l’area del Seno della Pertusola, il settore nord occidentale del Porto Mercantile (dal Molo Garibaldi alla Darsena Duca degli Abruzzi) ed il tratto costiero orientale, da Cadimare al Seno di Panigaglia. In alcune di queste aree concentrazioni molto elevate di metalli emetalli emetalli emetalli e contaminanti organicicontaminanti organicicontaminanti organicicontaminanti organici si spingono anche alle profondità maggiori”. Diversamente da quanto apoditticamente ritenuto dal provvedimento ministeriale impugnato, il sito di Pitelli risulta conforme a sei dei sette principi e criteri direttrisulta conforme a sei dei sette principi e criteri direttrisulta conforme a sei dei sette principi e criteri direttrisulta conforme a sei dei sette principi e criteri direttivi diivi diivi diivi di cui al novellato art.252, comma 2, del Codice dell'Ambientecui al novellato art.252, comma 2, del Codice dell'Ambientecui al novellato art.252, comma 2, del Codice dell'Ambientecui al novellato art.252, comma 2, del Codice dell'Ambiente, atteso che: a) l'area presenta particolare pregio ambientale, in quanto ricomprende l'intero promontorio sul quale è stata edificata la frazione di Pitelli, oltreché l'intero Golfo dei Poeti; b) l'area è tutelata ai sensi dell'art.142 lett.g) D.Lgs.22/01/2004, n.42, in quanto zona boscata; c) il rischio sanitario e ambientale è particolarmente elevato per la densità della popolazione interessata, considerato il superamento delle concentrazioni soglia di rischio; d) l'impatto socio economico causato dall'inquinamento dell'area è rilevante, per via degli effetti delle contaminazioni inquinanti da metalli pesanti, idrocarburi ed altri metalli nocivi, anche in considerazione della sua caratterizzazione turistico-ricettiva; e) grave è il rischio di contaminazione per i beni di interesse storico e culturale di rilevanza nazionale, quali il Golfo dei Poeti e il contiguo Parco naturale di Montemarcello; f-bis) l'area è stata interessata, nel tempo, da molteplici attività industriali, chimiche, energetiche, metallurgiche e di raffinazione, quali l'impianto chimico della Società Penox, -ex PbO; la centrale Termoelettrica Enel di La Spezia( alimentata parte a carbone ed in
  • 4. Lega.sin2.miniambiente/tar 4 parte miscela di idrocarburi ed al olio combustibile denso), l'impianto di rigassificazione della Snam, ovvero la ex Fonderia di Piombo Pertusola, sita nel Golfo dei Poeti, precisamente a Panigaglia, e la ex raffineria IP di La Spezia, tali da causare una presenza di elevate concentrazioni di inquinanti nei fondali del Golfo dei Poeti, Ecco, ad esempio, in cosa consiste l’inquinamento realel’inquinamento realel’inquinamento realel’inquinamento reale della sola parte a mare del sito di Pitelli, secondo il Progetto ICRAM sopra citato: ““““1.1.1.1. Concentrazioni di arsenicoarsenicoarsenicoarsenico significative invece risultano nel tratto di mare davanti all'area della ex Pertusola e Cantieri navali di Muggiano, quindi vicinissimo alla parte iniziale della diga. Stesso discorso per il RameRameRameRame, i PCBPCBPCBPCB ( Policlorobifenili), i composti organostannici (TBTTBTTBTTBT) 2.2.2.2. Sempre nell'area Pertusola e Cantieri del Muggiano abbiamo il cadmio:cadmio:cadmio:cadmio: per questo ultimo nel seno di Pertusola ci sono concentrazioni che superano anche di due ordini di grandezza il valore d’intervento, con picchi pari a 485 mg/kg (pagina 75 studio ICRAM).3.3.3.3. Valori di Idrocarburi PoliIdrocarburi PoliIdrocarburi PoliIdrocarburi Policiclici Aromaticiciclici Aromaticiciclici Aromaticiciclici Aromatici (fino ad un metro di profondità del fondo) significativi invece nel tratto di mare di fronte alla parte ovest della diga ,verso Portovenere per intenderci (pagina 81 studio ICRAM).4.4.4.4. concentrazioni notevoli di ZincoZincoZincoZinco nel Seno della Pertusola (pagina 64 studio ICRAM): in particolare l'ICRAM rileva concentrazioni di molto superiori ai valori d’intervento (fino a 37772 mg/kg) in diverse aree, ma soprattutto davanti alla ex Fonderia di Piombo della Pertusola (pagina 61 studio ICRAM) 5.5.5.5. Per il ppppiomboiomboiomboiombo concentrazioni significative ovviamente nel Seno della Pertusola ma anche nella parte più ad est dei mitili, proprio davanti alla diga. Secondo lo studio ICRAM: "La contaminazione da Piombo (Pb) si presenta distribuita nei livelli superficiali lungo la fascia costiera, principalmente nel tratto interessato dalla ex Fonderia di Piombo della Pertusola e dalla cantieristica navale, con concentrazioni estremamente preoccupanti, superiori di due ordini di grandezza al valore di intervento (48518 mg/kg)" (pagina 56 studio ICRAM) 6.6.6.6. In relazione alle concentrazioni di MercurioMercurioMercurioMercurio (Hg), si riscontra nei primi 50 cm uno stato generale di contaminazione per quasi tutta la fascia costiera e per un’area della parte meridionale della rada in prossimità della diga foranea (pagina 50 studio ICRAM)”. Risulta all'evidenza che, considerata la complessità di gestione del sito, lo stesso richieda una “cabina di regia” a livello nazionale, che coordini gli interventi di bonifica necessari. B) Il sito “Bacino del Fiume Sacco”:B) Il sito “Bacino del Fiume Sacco”:B) Il sito “Bacino del Fiume Sacco”:B) Il sito “Bacino del Fiume Sacco”:
  • 5. Lega.sin2.miniambiente/tar 5 interessa 52 comuni della Provincia di Roma e di quella di Frosinone. L'area in questione venne interessata dall'emergenza ambientale scaturita dalla presenza di isomeri di esaclorocicloesano riscontrati nel latte di alcune aziende zootecniche e, successivamente, riscontrati nelle aree prospicienti l'argine fluviale del fiume Sacco. La contaminazione è riconducibile alla percolazione dei suddetti agenti chimici situati nell'area del comune di Colleferro, occupata fino a trenta anni fa da un'industria chimica (Caffaro), dove sono stati rinvenuti fusti interrati e scarti di lavorazioni. Ricordiamo che con Decreto del Presidente del Consiglio 19 maggio 2005 venne nominato un Commissario delegato a gestire detta emergenza, a seguito del rilevamento di concentrazioni di betaesaclorocicloesano, superiori al livello limite consentito dalla normativa comunitaria. La perimetrazione delle aree da bonificare include 800 ettari per l'area industriale e 700 per territori destinati all'agricoltura e all'allevamento, aree esondabili e una estesissima fascia di 100 metri nella zona ripariale adiacente al fiume. La tipologia di intervento richiesta consiste nella bonifica di acque superficiali e sedimenti contaminati dall'industria chimica dismessa, di cui sopra. Dalle conclusioni dei lavori svolti di recente, in sede di Commissione Parlamentare di inchiesta sugli illeciti commessi nel ciclo dei rifiuti, nonché di relazioni tecniche e pro-memoria di monitoraggio sulla salute della popolazione nell'area della valle del Sacco, compiuta dal Dipartimento di Epidemiologia della ASL RM/E, si rilevano dati allarmanti. Il dato particolarmente grave della vicenda è che gli inquinanti sono passati nel ciclo alimentare, determinando danni, oltre che all'ambiente e alla salute, anche all'economia della zona, basata sull'allevamento e sull'agricoltura. Le acque del fiume Sacco sono destinate all'irrigazione dei terreni e all'abbeveraggio degli animali ovini e bovini, sicché gli inquinanti sono facilmente confluiti nella catena alimentare. Gli studi epidemiologici effettuati dall'ufficio commissariale consentono di affermare che la popolazione ha subito e subisce gli effetti dell'inquinamento per la maggiore incidenza di malattie e di mortalità. Circa la quantificazione del danno ambientale, l'I.S.P.R.A. lo ha determinato in €.660.902.973,60, tenendo conto, peraltro, solo delle spese di ripristino e di messa in sicurezza. Il complesso industriale ha causato, nel tempo, inquinamento dell'aria e i lavoratori sono stati esposti a sostanze tossiche in ambiente di lavoro, in particolare prodotti chimici ed amianto. Le persone che hanno risieduto lungo il fiume hanno assorbito e accumulato, nel tempo, pesticidi organo clorurati, sopratutto tramite la via alimentare. L'area dei tre Comuni di Colleferro, Segni e Gavignano presenta nel suo
  • 6. Lega.sin2.miniambiente/tar 6 complesso un quadro di mortalità e morbosità peggiore rispetto al resto della regione Lazio. Le patologie cardiovascolari e respiratorie risultano in rapporto con la contaminazione cronica ambientale. Il quadro di mortalità e di morbosità dei residenti nell’area di Colleferro, quando paragonato a quello delle aree dei Comuni vicini, mostra valori più elevati. Le patologie cardiovascolari e respiratorie risultano in rapporto con la contaminazione cronica ambientale. Si conferma un eccesso di tumori della pleura per la pregressa esposizione ad amianto. Il quadro di mortalità e morbosità degli abitanti lungo il fiume non è particolarmente variato rispetto ai Comuni di riferimento, ma si segnalano alcune patologie in possibile rapporto con la contaminazione. Questi risultati danno la misura dell'entità dell'inquinamento che ha inciso ed incide sull'ambiente, non essendo più fruibili talune risorse naturali, sulla salute umana, tenuto conto della maggiore incidenza di malattie, nonché sull'economia, risultando gravemente compromesse le attività agricole e di allevamento della zona. Ne risulta la assoluta conformità delle situazioni riscontrate nel sito ai principi e criteri direttivi di cui all'art. 252, comma 2, lett. a)- c)- d). Non solo, ma, diversamente da quanto ritenuto dal MATTM, è evidente la coerenza del sito “Bacino del Fiume Sacco” anche con il nuovo criterio direttivo, introdotto nell'art.252, comma 2, alla lett.f-bis), attesa la presenza storica di un impianto chimico integrato, quale quello sopra citato, e di altre aree produttive e soprattutto ex produttive presenti nel territorio, responsabili delle gravi contaminazioni ambientali (ndr: impianti chimici integrati sono definiti dal DPCM 377/88 art.1 come “impianti per la produzione su scala industriale mediante processi di trasformazione chimica di sostanze in cui si trovano affiancate varie unità produttive funzionalmente connesse fra di loro per la fabbricazione di prodotti chimici organici di base, per la fabbricazione di prodotti chimici inorganici di base, per la fabbricazione di fertilizzanti a base di fosforo, azoto, potassio (fertilizzanti semplici o composti), per la fabbricazione di base di fitosanitari e biocidi, per la fabbricazione di prodotti farmaceutici di base, mediante procedimento chimico o biologico, per la fabbricazione di esplosivi”). C)C)C)C) Il sito “Provincia di Frosinone”Il sito “Provincia di Frosinone”Il sito “Provincia di Frosinone”Il sito “Provincia di Frosinone” Il sito è stato individuato come di interesse nazionale con D.M. 468/2001 ed è statoIl sito è stato individuato come di interesse nazionale con D.M. 468/2001 ed è statoIl sito è stato individuato come di interesse nazionale con D.M. 468/2001 ed è statoIl sito è stato individuato come di interesse nazionale con D.M. 468/2001 ed è stato perimetrato conperimetrato conperimetrato conperimetrato con decreto del 2/12/2002 – GU del 7/3/2003 eeee decreto del 23/10/2003
  • 7. Lega.sin2.miniambiente/tar 7 – gu del 2/2/2004. Il SIN in oggett. Il SIN in oggett. Il SIN in oggett. Il SIN in oggetto è caratterizzato da 122 aree di discaricheo è caratterizzato da 122 aree di discaricheo è caratterizzato da 122 aree di discaricheo è caratterizzato da 122 aree di discariche dismesse (abusive nel 17% dei casi) dislocate su 89 comuni della provincia didismesse (abusive nel 17% dei casi) dislocate su 89 comuni della provincia didismesse (abusive nel 17% dei casi) dislocate su 89 comuni della provincia didismesse (abusive nel 17% dei casi) dislocate su 89 comuni della provincia di Frosinone.Frosinone.Frosinone.Frosinone. I principali agenti inquinanti che hanno determinato l'istituzione del sito sono stati, pertanto, in origine, i rifiuti urbani e quelli speciali. Il decreto istitutivo cosi recita: “Il numero dei siti interessati dall'intervento e' pari a 110. Si tratta, in genere, di discariche attivate nella seconda meta degli anni `80. La superficie totale occupata da rifiuti e' pari a circa 40 ettari, con una quantità di rifiuti accumulati di circa 1.500.000 metri cubi. Nel 23% circa delle discariche sono contenuti rifiuti speciali e nel 5% di esse e' stata accertata la presenza di rifiuti pericolosi. Tra queste ultime, la discarica di Selvelle (chiamata anche Montenebulone o Coste Calde), sita in agro del comune di Arpino, attualmente sotto sequestro da parte dell'Autorita' giudiziaria, ha un'estensione imprecisata entro un terreno di circa 11 ettari ad elevata permeabilita'. Essa contiene una quantita' di rifiuti sicuramente superiore a 13.500 metri cubi, tra i quali "fusti contenenti composti chimici allo stato liquido a reazione acida e fanghi da trattamento chimico-fisico", come evidenziato da una nota preliminare del collegio peritale nominato dal magistrato inquirente; su questo sito e' necessario svolgere indagini estese ed approfonditee l'operazione di messa in sicurezza e bonifica si prevede particolarmente onerosa. Poiche' la caratterizzazione delle discariche e' stata effettuata sulla base di sopralluoghi, senza esecuzione di indagini approfondite (scavi, carotaggi, ecc.), non si puo' escludere la presenza di rifiuti pericolosi in un numero superiore di siti....(omissis) …...Le principali caratteristiche Ambientali: I siti di ubicazione delle discariche sono soggette, per oltre il 20%, a vincoli (idrogeologico, bellezze naturali, ecc.). I terreni risultano, per circa il 70% dei casi, a permeabilita' da media ad elevata e, considerando che in almeno il 23% delle discariche non vi e' alcuna impermeabilizzazione, questo sta dando luogo ad inquinamento delle falde acquifere (in molti casi poste a profondita' inferiore a 10 metri), dei fiumi e dei corsi d'acqua minori oltre che del terreno. Inoltre, dalle indagini svolte, anche laddove sono presenti teli impermeabilizzanti sul fondo, essi risultano in genere inefficaci ad impedire che il percolato penetri nella falda. Infine, quasi il 40% dei siti considerati e' posto ad una distanza inferiore a 300 metri dai centri abitati.La presenza diffusa di rifiuti sul territorio, la pericolosita' dei rifiuti abbancati senza alcuna opera di protezione, la vulnerabilita' del territorio, la vicinanza a centri ad elevata densita' abitativa, inducono a ritenere lo stato
  • 8. Lega.sin2.miniambiente/tar 8 di compromissione dell'area ad elevata pericolosita' sanitaria ed ambientale.....”. Peraltro, occorre evidenziare che la maggior parte del SIN “Bacino del fiume Sacco” ricade nel territorio della “Provincia di Frosinone” ed è agevole comprendere la necessità di una saldatura tra i due siti, anche perché entrambi sono oggetto di un grave inquinamento strutturale, riconducibile alle aree produttive ed ex produttive presenti in numerosi comuni del Frusinate, quali Anagni/Paliano, Frosinone, Ceccano, Ceprano. Merita, inoltre, ricordare la presenza dell'ex Cemamit di Ferentino, rilevante per il riconoscimento del SIN ai sensi dell'art.36-bis), comma 2 bis, L.134/2012 (sito interessato da attività produttive o estrattive di amianto). La rispondenza a questo solo criterio direttivo di individuazione costituisce di per sé, come abbiamo già fatto rilevare, condizione sufficiente per il riconoscimento della qualità di SIN. D)D)D)D) il sito “Litorale Domizio Flegreo ed Agro AversanoLitorale Domizio Flegreo ed Agro AversanoLitorale Domizio Flegreo ed Agro AversanoLitorale Domizio Flegreo ed Agro Aversano” (cfr: Tavola N. 3 Rapporto Ambientale Proposta di Piano Regionale di Bonifica della Regione Campania) rientra nel territorio delle Province di Napoli e di Caserta, sino alla Regione Lazio, ed è conosciuto in tutto il mondo perché caratterizzato da un quadro di riferimento di indubbio valore e rilievo storico, paesistico, naturalistico ed ambientale di innegabile importanza, recante, tra gli altri, i siti: Acropoli di Cuma, Area archeologica di Sinuessa, Piscina mirabile di Bacoli, Anfiteatro Campano, Mitreo e Criptoportico di Santa Maria Capua Vetere, Villa Romana di Cellole, Centri storici di Marcianise, Maddaloni, Capua, Sessa Aurunca, Carinola, nel territorio della Provincia di Caserta, e di Aversa, Bacoli, Monte di Procida, Quarto, nel territorio della Provincia di Napoli, tutti tutelati ai sensi del vigente D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (c.d. codice Urbani). Nello specifico, risultano tra i Beni paesaggistici appartenenti alle categorie di cui all’art. 136 del D.Lgs. 42/2004 ed individuati a norma degli artt. dal 138 al 142, gli immobili ed aree di notevole interesse pubblico nei comuni ricompresi nel Sito, afferenti alla provincia di Caserta: Comune DM Denominazione Capua 29/09/59 Area panoramica comprendente una zona della SS 7 Appia Capua 08/11/73 Area montuosa comprendente la zona del Monte Tifata a monte della frazione di Sant’Angelo in Formis Capua 14/09/62 Area panoramica comprendente la zona di Via Pomerio Casagiove 14/12/59 Area panoramica comprendente una zona della SS 7 Appia Casapulla 25/06/59 Area panoramica comprendente una
  • 9. Lega.sin2.miniambiente/tar 9 zona della SS 7 Appia Caserta 28/09/59 Area panoramica comprendente una zona della SS 7 Appia Caserta 20/12/65 Area panoramica comprendente la frazione di S.Leucio Caserta 28/03/85 Area panoramica comprendente la frazione di S.Leucio Caserta 04/05/92 Zona sita nel comune di Caserta Caserta 14/09/62 Area comprendente i terreni siti ai due lati del Viale Carlo III Caserta 28/03/85 Area comprendente i terreni siti ai due lati del Viale Carlo III Caserta 28/10/61 Area panoramica comprendente nucleo abitato di Caserta Vecchia e terreni circostanti Caserta 05/06/67 Località Lupara nella frazione di Caserta Vecchia Caserta 19/08/70 Area panoramica comprendente il Borgo Mediuoevale Caserta 28/03/85 Area panoramica comprendente il Borgo Medioevale di Caseerta Vecchia e le aree circostanti Castel Volturno 19/05/65 Area panoramica costiera Cellole 8/03/85 Area costiera Curti 26/09/59 Area panoramica comprendente una zona della SS 7 Appia Maddaloni 01/07/67 Complesso collinare posto a nord del centro abitato Mondragone 26/02/65 Area panoramica costiera Santa Maria Capua Vetere 30/09/59 Area panoramica comprendente una zona della SS 7 Appia Sessa Aurunca 28/03/85 B Area comprendente il gruppo vulcanico di Roccamonfina Sessa Aurunca 18/12/1961 C Area costiera panoramica caratterizzata dalla presenza di una pineta Sessa Aurunca 8/03/85 Area costiera Inoltre, sempre nell’ambito dei Comuni del Sito afferenti alla Provincia di Caserta, sono presenti l’Acquedotto CarolinoAcquedotto CarolinoAcquedotto CarolinoAcquedotto Carolino, grande capolavoro della magnificenza architettonica e perizia ingegneristica di Luigi Vanvitelli e la Reggia di Caserta,Reggia di Caserta,Reggia di Caserta,Reggia di Caserta, dichiarati entrambi Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO. SPatrimonio dell’Umanità dall’UNESCO. SPatrimonio dell’Umanità dall’UNESCO. SPatrimonio dell’Umanità dall’UNESCO. Sono, inoltre, presenti aree ruraliaree ruraliaree ruraliaree rurali caratterizzate da filiere produttive tipichecaratterizzate da filiere produttive tipichecaratterizzate da filiere produttive tipichecaratterizzate da filiere produttive tipiche, per le quali il successo dei prodotti è diffusamente riconosciuto ed attestato dal conseguimento di specifici marchi, rappresentando un importante eun importante eun importante eun importante e coerente indirizzo sostenibile di sviluppo economicocoerente indirizzo sostenibile di sviluppo economicocoerente indirizzo sostenibile di sviluppo economicocoerente indirizzo sostenibile di sviluppo economico del territoriodel territoriodel territoriodel territorio. In particolare, nell’ambito della filiera vitivinicolafiliera vitivinicolafiliera vitivinicolafiliera vitivinicola dell’area, sono presenti colture le cui
  • 10. Lega.sin2.miniambiente/tar 10 produzioni si fregiano del “Marchio DOC Aversa”,Marchio DOC Aversa”,Marchio DOC Aversa”,Marchio DOC Aversa”, riconosciuto per i Comuni del sistema aversano e dell’area giuglianese, e del “Marchio Campi Flegrei”,Marchio Campi Flegrei”,Marchio Campi Flegrei”,Marchio Campi Flegrei”, riconosciuto per i Comuni dell’area flegrea e dell’area giuglianese. Ulteriore filiera di estrema rilevanza dell’area è quella zootecnicazootecnicazootecnicazootecnica----lattierolattierolattierolattiero----casearia,casearia,casearia,casearia, nella quale sono presenti produzioni che si fregiano del “Marchio DOP Mozzarella diMarchio DOP Mozzarella diMarchio DOP Mozzarella diMarchio DOP Mozzarella di Bufala Campana”,Bufala Campana”,Bufala Campana”,Bufala Campana”, riconosciuto per tutti i Comuni del Sito afferenti alla provincia di Caserta . L’intero Sito è attraversato dal “fiume Volturno, di particolare pregio ambientale, divinizzato come uno dei maggiori fiumi dell’antichità, (che) rendeva fertile la pianura e favoriva le attività commerciali in quanto navigabile da Cassino a Castel Volturno. Inoltre ha sempre rappresentato una sorta di demarcazione tra una civiltà urbana a sud, aperta al commercio marittimo e alle influenze etrusche e greche, ed una civiltà verso nord fortemente radicata alla terra” (M. Vito, Siti contaminati in Campania, Napoli 2008, pagg. 72 segg) . Nell’area ricadono taluni siti della Rete Natura 2000Rete Natura 2000Rete Natura 2000Rete Natura 2000, il principale strumento della politica dell'Unione Europea per la conservazione della biodiversità, istituiti ai sensi della Direttiva 1992/43/CEE "Habitat" (per garantire il mantenimento a lungo termine degli habitat naturali e delle specie di flora e fauna minacciati o rari a livello comunitario) e della Direttiva 2009/147/CE “Uccelli” (per la salvaguardia e la conservazione degli uccelli selvatici). Nello specifico, i Siti della Rete Natura 2000 che ricadono nel Sito sono 25252525, dislocati in 22 dei 77 Comuni, distinti in SICSICSICSIC –––– Siti di Interesse Comunitario:Siti di Interesse Comunitario:Siti di Interesse Comunitario:Siti di Interesse Comunitario: SIC-IT8010004 Bosco di S. Silvestro, SIC-IT8010010 Lago di Carinola,SIC-IT8010015 Monte Massico,SIC- IT8010020 Pineta di Castel Volturno,SIC-IT8010021 Pineta di Patria, SIC-IT8010022 Vulcano di Roccamonfina, SIC-IT8010027 Fiumi Volturno e Calore Beneventano,,SIC- IT8010028 Foce Volturno – Variconi, SIC-IT8010029 Fiume Garigliano,SIC-IT8030002 Capo Miseno, SIC-IT8030007 Cratere di Astroni, SIC-IT8030009 Foce di Licola, SIC- IT8030013 Isolotto di S. Martino e dintorni, SIC-IT8030014 Lago d'Averno, SIC- IT8030015 Lago del Fusaro, SIC-IT8030016 Lago di Lucrino, SIC-IT8030017 Lago di Miseno, SIC-IT8030018 Lago di Patria, SIC-IT8030019 Monte Barbaro e Cratere di Campiglione, SIC-IT8030020 Monte Nuovo, SIC-IT8030032 Stazioni di Cyanidium caldarium di Pozzuoli, SIC-IT8040006 Dorsale dei Monti del Partenio, SIC-IT8040017 Pietra Maula (Taurano, Visciano), ed in ZPSZPSZPSZPS –––– Zone di ProZone di ProZone di ProZone di Protezione Speciale:tezione Speciale:tezione Speciale:tezione Speciale: ZPS- IT8010018 Variconi, ZPS-IT8030014 Lago d'Averno.
  • 11. Lega.sin2.miniambiente/tar 11 Nel territorio del Sito sono ricompresi, in tutto o in parte, ben tre Parchitre Parchitre Parchitre Parchi regionaliregionaliregionaliregionali istituiti dalla Legge Reg. Campania n. 33/93: il Parco regionale deiegge Reg. Campania n. 33/93: il Parco regionale deiegge Reg. Campania n. 33/93: il Parco regionale deiegge Reg. Campania n. 33/93: il Parco regionale dei Campi Flegrei, ilCampi Flegrei, ilCampi Flegrei, ilCampi Flegrei, il Parco regioParco regioParco regioParco regionale del Partenio ed il Parco regionale dinale del Partenio ed il Parco regionale dinale del Partenio ed il Parco regionale dinale del Partenio ed il Parco regionale di RoccamonfinaRoccamonfinaRoccamonfinaRoccamonfina, nonché la Riservala Riservala Riservala Riserva Naturale regionale Volturno Costa di LicolaNaturale regionale Volturno Costa di LicolaNaturale regionale Volturno Costa di LicolaNaturale regionale Volturno Costa di Licola Lago di FalcianoLago di FalcianoLago di FalcianoLago di Falciano, anch’essa istituita con la cit. L.. Reg. Campania n. 33 (cfr: Tavola N. 3 Rapporto Ambientale Proposta di Piano Regionale di Bonifica della Regione Campania). Inoltre, protette dalla Convenzione di RamsarConvenzione di RamsarConvenzione di RamsarConvenzione di Ramsar –––– a tutela delle zone denominate umide perché costituenti ecosistemi con altissimo grado di biodiversità e quindi di vitale importanza per gli uccelli acquatici – nel Sito ricadono le PaludiPaludiPaludiPaludi Costiere di VariconiCostiere di VariconiCostiere di VariconiCostiere di Variconi ---- Oasi di Castel VolturnoOasi di Castel VolturnoOasi di Castel VolturnoOasi di Castel Volturno (Ministero dell`Ambiente - Zone umide di importanza internazionale http://www.minambiente.it ). Il perimetro del Sito è dato da ben 77 comuni77 comuni77 comuni77 comuni, 28 nel territorio della Provincia di Napoli e 49 nel territorio della Provincia di Caserta – compreso il capoluogo -, per una superficie complessiva di 1.569,024 Kmq1.569,024 Kmq1.569,024 Kmq1.569,024 Kmq ed una popolazione di 1.322.2041.322.2041.322.2041.322.204 abitanti,abitanti,abitanti,abitanti, con una densità media di 843 ab/Kmq843 ab/Kmq843 ab/Kmq843 ab/Kmq e picchi anche di 9.200 ab/Kmq a Grazzanise o di 6.000 ad Aversa. Dalla proposta di Piano Regionale di Bonifica della Regione Campania tra le principali criticità ambientali caratterizzanti il Sito si evincono: a) per gli impatti afferenti suolo e sottosuolo: - SmaltimSmaltimSmaltimSmaltimento abusivo dei rifiuti solidi eento abusivo dei rifiuti solidi eento abusivo dei rifiuti solidi eento abusivo dei rifiuti solidi e liquidiliquidiliquidiliquidi ---- Contaminazione da diossina legata all’illecita combustione dei rifiutiContaminazione da diossina legata all’illecita combustione dei rifiutiContaminazione da diossina legata all’illecita combustione dei rifiutiContaminazione da diossina legata all’illecita combustione dei rifiuti ---- Contaminazione da attività industriali legata alla migrazione di contaminanti da areeContaminazione da attività industriali legata alla migrazione di contaminanti da areeContaminazione da attività industriali legata alla migrazione di contaminanti da areeContaminazione da attività industriali legata alla migrazione di contaminanti da aree produttiveproduttiveproduttiveproduttive b) per gli impatti afferenti le acque superficiali e di falda ed i sedimenti: Smaltimento abusivo dei rifiuti solidi e liquidiSmaltimento abusivo dei rifiuti solidi e liquidiSmaltimento abusivo dei rifiuti solidi e liquidiSmaltimento abusivo dei rifiuti solidi e liquidi. Lo smaltimento illecito dei rifiuti ha comunque senz’altro determinato il maggiore impatto : soprattutto l’abbandono incontrollato, le discariche abusive e pubbliche non a norma, con siti preferenziali costituiti dai campi e dalle cave dismesse o abbandonate, l’inquinamento causato prevalentemente dall’incendio dei rifiuti abbandonati in modo illecito e l’avvelenamento delle diverse matrici da parte delle attività industriali in ragione della migrazione dei contaminanti dalle aree produttive. Sia i suoli che le acque sotterranee risultano contaminate da diverse tipologie di inquinanti tra cui in particolare: composti aromatici, metalli, floruri, composti alifatici clorurcomposti aromatici, metalli, floruri, composti alifatici clorurcomposti aromatici, metalli, floruri, composti alifatici clorurcomposti aromatici, metalli, floruri, composti alifatici clorurati cancerogeni, IPA,ati cancerogeni, IPA,ati cancerogeni, IPA,ati cancerogeni, IPA, pesticidi, PCB, diossine e furani,pesticidi, PCB, diossine e furani,pesticidi, PCB, diossine e furani,pesticidi, PCB, diossine e furani, MTBE, idrocarburi, VOC, fenoli.MTBE, idrocarburi, VOC, fenoli.MTBE, idrocarburi, VOC, fenoli.MTBE, idrocarburi, VOC, fenoli.
  • 12. Lega.sin2.miniambiente/tar 12 Nei i comuni ricadenti nel Sito, in esito a uno studio commissionato dal DipartimentoNei i comuni ricadenti nel Sito, in esito a uno studio commissionato dal DipartimentoNei i comuni ricadenti nel Sito, in esito a uno studio commissionato dal DipartimentoNei i comuni ricadenti nel Sito, in esito a uno studio commissionato dal Dipartimento della Protezione Civile e curato da Organizzazione Mondiale della Sanità, Centrodella Protezione Civile e curato da Organizzazione Mondiale della Sanità, Centrodella Protezione Civile e curato da Organizzazione Mondiale della Sanità, Centrodella Protezione Civile e curato da Organizzazione Mondiale della Sanità, Centro Europeo Ambiente e Salute, Istituto Superiore di Sanità, Dipartimento Ambiente eEuropeo Ambiente e Salute, Istituto Superiore di Sanità, Dipartimento Ambiente eEuropeo Ambiente e Salute, Istituto Superiore di Sanità, Dipartimento Ambiente eEuropeo Ambiente e Salute, Istituto Superiore di Sanità, Dipartimento Ambiente e Connessa Prevenzione Primaria, Consiglio Nazionale delle Ricerche, Istituto FisiologiaConnessa Prevenzione Primaria, Consiglio Nazionale delle Ricerche, Istituto FisiologiaConnessa Prevenzione Primaria, Consiglio Nazionale delle Ricerche, Istituto FisiologiaConnessa Prevenzione Primaria, Consiglio Nazionale delle Ricerche, Istituto Fisiologia Clinica, Osservatorio Epidemiologico della Regione Campania, Agenzia RegionaleClinica, Osservatorio Epidemiologico della Regione Campania, Agenzia RegionaleClinica, Osservatorio Epidemiologico della Regione Campania, Agenzia RegionaleClinica, Osservatorio Epidemiologico della Regione Campania, Agenzia Regionale ProtezionProtezionProtezionProtezione Ambiente della Campania, inerente l’individuazionee Ambiente della Campania, inerente l’individuazionee Ambiente della Campania, inerente l’individuazionee Ambiente della Campania, inerente l’individuazione degli effetti sulla salutedegli effetti sulla salutedegli effetti sulla salutedegli effetti sulla salute derivanti dallo “scorretto” smaltimento dei rifiuti nei comuni delle province di Napoli ederivanti dallo “scorretto” smaltimento dei rifiuti nei comuni delle province di Napoli ederivanti dallo “scorretto” smaltimento dei rifiuti nei comuni delle province di Napoli ederivanti dallo “scorretto” smaltimento dei rifiuti nei comuni delle province di Napoli e Caserta, sono state rilevate numerose associazioni positive e statisticamenteCaserta, sono state rilevate numerose associazioni positive e statisticamenteCaserta, sono state rilevate numerose associazioni positive e statisticamenteCaserta, sono state rilevate numerose associazioni positive e statisticamente significsignificsignificsignificative (cioè non imputabili al caso) fra salute e rifiuti (Trattamento dei rifiuti inative (cioè non imputabili al caso) fra salute e rifiuti (Trattamento dei rifiuti inative (cioè non imputabili al caso) fra salute e rifiuti (Trattamento dei rifiuti inative (cioè non imputabili al caso) fra salute e rifiuti (Trattamento dei rifiuti in Campania: impatto sulla salute umana. Correlazione tra rischio ambientale da rifiuti,Campania: impatto sulla salute umana. Correlazione tra rischio ambientale da rifiuti,Campania: impatto sulla salute umana. Correlazione tra rischio ambientale da rifiuti,Campania: impatto sulla salute umana. Correlazione tra rischio ambientale da rifiuti, mortalità e malformazioni congenite. Rapporto sinteticomortalità e malformazioni congenite. Rapporto sinteticomortalità e malformazioni congenite. Rapporto sinteticomortalità e malformazioni congenite. Rapporto sintetico ---- Allegato N. 4)Allegato N. 4)Allegato N. 4)Allegato N. 4).... * ** ** ** * * * ** * ** * ** * * Il provvedimento di cui in epigrafe appare del tutto illegittimo, oltreché ingiusto, inopportuno, dannoso per la salubrità dell'ambiente e lesivo del diritto alla salute dei cittadini che vivono nelle aree interessate, in questa sede rappresentati dalla ricorrente Associazione Ambientalista. A tale proposito, occorre preliminarmente precisare la legittimazione e l'interesse alegittimazione e l'interesse alegittimazione e l'interesse alegittimazione e l'interesse a ricorrerericorrerericorrerericorrere di Legambiente ONLUSdi Legambiente ONLUSdi Legambiente ONLUSdi Legambiente ONLUS, in quanto riconosciuta dal MATTM quale associazione di interesse ambientale a carattere nazionale ai sensi degli artt.13 e 18 della Legge 8 luglio 1986, n.349, che opera per la valorizzazione dell'ambiente, nonché per la tutela dei valori paesistici, ambientali, architettonici, culturali e quant'altro. La ricorrente associazione ambientalista, in persona del Presidente pro-tempore, dr.Luigi Vittorio Cogliati Dezza, giusta l'art.24 dello Statuto Nazionale, come sopra rapp.ta, difesa e domiciliata, contesta ed impugna il provvedimento in epigrafe indicato, nonché ogni altro atto ad esso presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché incognito, e ne chiede l'annullamento, nella parte in cui declassifica i siti in premessa elencati, per i seguenti motivi di DIRITTODIRITTODIRITTODIRITTO 1)1)1)1) Eccesso di potere per difetto dei presupposti di fatto e di dirittoEccesso di potere per difetto dei presupposti di fatto e di dirittoEccesso di potere per difetto dei presupposti di fatto e di dirittoEccesso di potere per difetto dei presupposti di fatto e di diritto La resistente amministrazione statale ha ritenuto, sulla base del combinato disposto dei commi 1 e 2 dell'art.36-bis L.7/8/2012, n.134, che “i siti di bonifica per poter continuare ad essere classificati di interesse nazionale devono soddisfare i requisiti di cui alla lettera f-bis del comma 2 e al comma 2-bis dell'art.252 del D.Lgs.3/4/2006,
  • 13. Lega.sin2.miniambiente/tar 13 n.152..”(Cfr:preambolo del provvedimento impugnato). La ricognizione, effettuata dalla Direzione Generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche del Ministero, avrebbe quindi individuato i siti che, sulla base di questo presupposto, non soddisfano tali nuovi requisiti. A seguito di tale ricognizione, la predetta Direzione Generale ha inviato, alle Regioni interessate, Note contenenti la richiesta di confermare, entro un termine di 15 giorni, le valutazioni ivi espresse o eventualmente comunicare diverse e motivate valutazioni, con l'avvertenza che, decorso tale termine, l'istruttoria del procedimento si sarebbe considerata conclusa. In realtà, il contenuto di dette Note, lungi dal configurare valutazioni motivate in ordine alla necessità di declassificazione dei siti, si limitava ad una stringata, generica e del tutto apodittica dichiarazione di esclusione, dal novero dei siti di interesse nazionale, del/i sito/i rientrante/i nel territorio di competenza delle Regioni destinatarie del provvedimento, impedendo così, di fatto, alle Amministrazioni Regionali di esprimersi in modo dialetticamente costruttivo, in evidente spregio ad ogni più elementare logica di compartecipazione alle decisioni da assumere, pur prevista dalle disposizioni di legge in materia. Ritenuto, quindi, di aver concluso l'iter procedimentale necessario, il Ministro emanava il Decreto di cui in epigrafe, allegando un elenco di 17 siti ubicati in diverse Regioni, dichiarati non più di interesse nazionale tra i quali quelli cui si ricorre. Ebbene, non è chi non veda la assoluta mancanza dei presupposti di fatto e di dirittoassoluta mancanza dei presupposti di fatto e di dirittoassoluta mancanza dei presupposti di fatto e di dirittoassoluta mancanza dei presupposti di fatto e di diritto per l'adozione del provvedimento impugnato. La resistente amministrazione, infatti, ha fondato il provvedimento di esclusione dei siti, sul presupposto della verificata non sussistenza del requisito della: “....insistenza, attualmente o in passato, di attività di raffinerie, di impianti chimici integrati o di acciaierie, nonché la presenza di attività produttive ed estrattive di amianto...” (cfr.preambolo del decreto ministeriale). Ma tale presupposto è del tutto erroneo e non conforme al dettato legislativo, per quanto si dirà in seguito. 2)2)2)2) Violazione di legge per falsa applicaziViolazione di legge per falsa applicaziViolazione di legge per falsa applicaziViolazione di legge per falsa applicazione dell'art.252 D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152,one dell'art.252 D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152,one dell'art.252 D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152,one dell'art.252 D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152, così come modificato dall'art.36così come modificato dall'art.36così come modificato dall'art.36così come modificato dall'art.36----bis D.L.22/6/2013, n.83 convertito in legge conbis D.L.22/6/2013, n.83 convertito in legge conbis D.L.22/6/2013, n.83 convertito in legge conbis D.L.22/6/2013, n.83 convertito in legge con modificazioni dalla legge 7/8//2012 n.134.modificazioni dalla legge 7/8//2012 n.134.modificazioni dalla legge 7/8//2012 n.134.modificazioni dalla legge 7/8//2012 n.134. Occorre evidenziare quella che, a nostro sommesso avviso, deve ritenersi la corretta lettura del disposto del surrichiamato art.36-bis (rubricato come: “Razionalizzazione dei criteri di individuazione di siti di interesse nazionale”) D.L.22/6/2012, n.83 convertito
  • 14. Lega.sin2.miniambiente/tar 14 con modificazioni nella L.7/8/2012, n.134. A ben vedere, il Legislatore ha introdotto con la lett.f-bis) un settimo criterio diretttivo per l'individuazione dei siti in parola, che si aggiunge agli altri sei già contenuti nel testo previgente dell'art.252, comma 2, D.Lgs.152/2006, rimasti immutati, senza tuttavia prevedere che la rispondenza al nuovo criterio costituisca “conditio sine qua non” per il riconoscimento e la conservazione della natura di SIN. Di fatto, i 57 siti, già riconosciuti di interesse nazionale, non risultano essere conformi a tutti i sei principi e criteri direttivi, indicati dal più volte citato previgente art.252, comma 2, del Codice dell'Ambiente, rispondendo, talora, anche soltanto ad alcuno/i di detti principi e criteri (NB: Basti pensare al criterio, non rispettato da alcuno degli attuali SIN, di cui alla lett.f) art.252, comma 2, il quale richiede che gli interventi da attuare devono riguardare siti compresi nel territorio di più regioni). Discorso a parte deve, invece, farsi per il comma 2-bis del novellato art.252 del Codice dell'Ambiente, con il quale si introduce espressamente una tipologia a sé stante di SIN, che prescinde dalla rispondenza agli altri sette criteri di cui al comma precedente, e che si configura qualora si sia in presenza di siti interessati da attività produttive e estrattive dell'amianto. Con il provvedimento impugnato, l'Amministrazione mostra di aver completamente disatteso la “ratio” delle norme di legge a cui si richiama, applicandole in modo erroneo e strumentale. 3) Eccesso di potere per contraddittorietà intrinseca al provvedime3) Eccesso di potere per contraddittorietà intrinseca al provvedime3) Eccesso di potere per contraddittorietà intrinseca al provvedime3) Eccesso di potere per contraddittorietà intrinseca al provvedimento, illogicitànto, illogicitànto, illogicitànto, illogicità manifesta e travisamentomanifesta e travisamentomanifesta e travisamentomanifesta e travisamento ---- Violazione del principio di immodificabilità dei motivi posti a fondamento delViolazione del principio di immodificabilità dei motivi posti a fondamento delViolazione del principio di immodificabilità dei motivi posti a fondamento delViolazione del principio di immodificabilità dei motivi posti a fondamento del provvedimento amministrativoprovvedimento amministrativoprovvedimento amministrativoprovvedimento amministrativo Sul punto, si fa rilevare che le Note Ministeriali, di cui sopra, inviate dalla Direzione Generale per la tutela del Territorio e delle Risorse Idriche del MATTM alle Regioni e Provincia Autonoma interessate, a motivazione del procedimento instaurato, deducevano la non presenza di: “tutti i requisititutti i requisititutti i requisititutti i requisiti di cui al comma 2 dell'art.252 del Decreto Legislativo 3/4ì aprile 2006, n.152, così come modificato dal comma 1 dell'articolo 36- bis della Legge 7 agosto 2012, n.134” (cfr preambolo del provvedimento). Appare allora evidente la contraddittorietà tra le risultanze dell'istruttoria espletata econtraddittorietà tra le risultanze dell'istruttoria espletata econtraddittorietà tra le risultanze dell'istruttoria espletata econtraddittorietà tra le risultanze dell'istruttoria espletata e il contenuto delle Noil contenuto delle Noil contenuto delle Noil contenuto delle Note inviate alle amministrazioni interessate.te inviate alle amministrazioni interessate.te inviate alle amministrazioni interessate.te inviate alle amministrazioni interessate. Non sfuggirà, infatti, al Collegio Giudicante che nei “Ritenuto” del preambolo del
  • 15. Lega.sin2.miniambiente/tar 15 provvedimento impugnato, l'amministrazione statale motiva l'esclusione dei vari siti, dal novero di quelli di interesse nazionale, con la mancata rispondenza all'unicomancata rispondenza all'unicomancata rispondenza all'unicomancata rispondenza all'unico c.d.“requisito”c.d.“requisito”c.d.“requisito”c.d.“requisito” di cui alla lett.f-bis) del comma 2 dell'art.252, modificando illegittimamente la motivazione espressa nelle Note inviate in precedenza, in cui parlava di “mancata compresenza di tutti i requisitimancata compresenza di tutti i requisitimancata compresenza di tutti i requisitimancata compresenza di tutti i requisiti” di cui alla medesima norma di legge! Sotto altro profilo, appare evidente la contraddittorietà ed erroneità del provvedimentocontraddittorietà ed erroneità del provvedimentocontraddittorietà ed erroneità del provvedimentocontraddittorietà ed erroneità del provvedimento “de quo” rispetto alle norme legislative“de quo” rispetto alle norme legislative“de quo” rispetto alle norme legislative“de quo” rispetto alle norme legislative che pretende di dover applicare ma che, in realtà, mostra di travisare del tutto, arrivando a stravolgerne il significato e la portata. Il termine usato dal Legislatore, sia nel Codice dell'Ambiente che nella recente Legge 134/2012 recante Misure Urgenti per la Crescita del Paese, è quello di “principi e criteri direttivi”, intendendosi, per tali, parametri suscettibili di interpretazione e valutazione di carattere discrezionale, in sede di applicazione, da parte della P.A.. Il Decreto Ministeriale impugnato, invece, con terminologia impropria e innovativa, non riscontrabile nelle norme di legge a cui pretende rifarsi, ridefinisce arbitrariamente detti parametri quali “requisiti”, come se la loro sussistenza possa verificarsi alla stregua di un dato oggettivamente quantificabile, in senso numerico, con conseguente applicazione vincolata per la P.A... E' del tutto evidente che mentre i principi e i criteri direttivi possono/debbono essere interpretati e discrezionalmente valutati, viceversa i requisiti costituiscono dati di fatto precisi e determinati, la cui puntuale osservanza è vincolata e non lascia spazio ad alcuna valutazione discrezionale. Ma non è questo, alla luce della lettura delle disposizioni di legge suindicate, il significato voluto dal Legislatore. 4) Eccesso di potere per difetto di motivazione4) Eccesso di potere per difetto di motivazione4) Eccesso di potere per difetto di motivazione4) Eccesso di potere per difetto di motivazione ---- difetto di istruttoriadifetto di istruttoriadifetto di istruttoriadifetto di istruttoria Dalla natura discrezionale dell'attività amministrativa da svolgere, discende l'obbligo diobbligo diobbligo diobbligo di congrua e idonea motivazione del provvedimentocongrua e idonea motivazione del provvedimentocongrua e idonea motivazione del provvedimentocongrua e idonea motivazione del provvedimento che ne è espressione. Anche sotto questo profilo, i provvedimenti “de quibus” appaiono del tutto carenti. Come dimostra una attenta lettura dell'intero provvedimento emanato, la motivazione del dispositivo appare generica e in contraddizione, oltre che con le norme legislative surrichiamate, con le risultanze della stessa attività istruttoria, peraltro estremamente ridotta, per non dire quasi del tutto assente, che ha preceduto l'emanazione del Decreto stesso. Ne consegue che quest'ultimo, sottoposto al vaglio della Magistratura, non potrà non essere annullato per carenza di motivazioncarenza di motivazioncarenza di motivazioncarenza di motivazione e/o per motivazione contraddittoria.er motivazione contraddittoria.er motivazione contraddittoria.er motivazione contraddittoria. In presenza dell'adozione di un provvedimento di natura discrezionale, qual è quello di
  • 16. Lega.sin2.miniambiente/tar 16 che trattasi, per quanto sopra detto, attesa la richiesta applicazione di principi e criteri direttivi definiti dalla legge, la motivazione avrebbe dovuto essere congrua, puntuale ed esaustiva. Il comportamento tenuto dalla amministrazione resistente sta a dimostrare la inequivoca intenzione di imporre una scelta operativa, già unilateralmente deliberata, senza alcuna volontà di condivisione con alcuna delle altre amministrazioni locali interessate. 5) Violazione del principio di collaborazione procedimentale StatoViolazione del principio di collaborazione procedimentale StatoViolazione del principio di collaborazione procedimentale StatoViolazione del principio di collaborazione procedimentale Stato----Regioni previsto dalRegioni previsto dalRegioni previsto dalRegioni previsto dal Codice dell'Ambiente e dalla L.7/8/2012 n.134 in materia di provvedimentiCodice dell'Ambiente e dalla L.7/8/2012 n.134 in materia di provvedimentiCodice dell'Ambiente e dalla L.7/8/2012 n.134 in materia di provvedimentiCodice dell'Ambiente e dalla L.7/8/2012 n.134 in materia di provvedimenti concernenti i siti per la bonifica di interesse nazionaleconcernenti i siti per la bonifica di interesse nazionaleconcernenti i siti per la bonifica di interesse nazionaleconcernenti i siti per la bonifica di interesse nazionale Ferma restando la potestà legislativa esclusiva dello Stato, in materia di tutela dell'ambiente, è fuor di dubbio che, specie in materia di tutela della salute e di valorizzazione dei beni culturali e ambientali, la collaborazione tra Stato ed Enti Autonomi Locali debba essere la più intensa e fattiva, al fine di meglio tutelare le specificità proprie di ciascuna realtà locale. Nel caso che ci occupa, l'art.252, comma 2, del Codice dell'Ambiente prevede che l'individuazione dei siti di interesse nazionale debba essere effettuata con Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, “d'intesa con le Regionid'intesa con le Regionid'intesa con le Regionid'intesa con le Regioni interessate”.interessate”.interessate”.interessate”. Anche l'art.36-bis, comma 2, del D.L..22/6/2012,n.83, convertito con modificazioni nella L.7/8/2012, n.134 ribadisce che la ricognizione dei predetti siti avvenga “sentite le regioni interessate”.sentite le regioni interessate”.sentite le regioni interessate”.sentite le regioni interessate”. Come abbiano evidenziato, l'istruttoria, svolta a monte del provvedimento in oggetto, è stata estremamente celere e sommaria e non ha consentito una corretta e approfondita collaborazione, da parte delle amministrazioni regionali. In altri termini, sono state di fatto violate, per mancata concreta applicazione delle norme di legge che prevedono la partecipazione attiva delle Regioni all'emanazione dei provvedimenti in materia di SIN. Motivo di per sé sufficiente perché il provvedimento impugnato venga annullato, preso atto della mancata partecipazione di tutti i soggetti territoriali interessati. ---- Con riferimento ai siti di interesse nazionale menzionati in epigrafeCon riferimento ai siti di interesse nazionale menzionati in epigrafeCon riferimento ai siti di interesse nazionale menzionati in epigrafeCon riferimento ai siti di interesse nazionale menzionati in epigrafe, appare evidente la assoluta illegitillegitillegitillegittimità e infondatezza del decreto ministeriale in oggettotimità e infondatezza del decreto ministeriale in oggettotimità e infondatezza del decreto ministeriale in oggettotimità e infondatezza del decreto ministeriale in oggetto, per cui se ne chiede l'annullamento “in parte qua”. Tutto ciò esposto e considerate le caratteristiche di ciascuno dei siti in parola e la loro coerenza con i principi e criteri direttivi di cui al ripetuto art.252 del Codice dell'Ambiente, come modificato dalla recente L.134/2012, riteniamo
  • 17. Lega.sin2.miniambiente/tar 17 fondate le ragioni che sostengono il presente ricorso, volto ad ottenere che detti siti conservino la qualità di SIN, illegittimamente revocata con il provvedimento impugnato. Per tali motivi, si chiede che l'Ecc.mo T.A.R. adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, voglia accogliere nel merito le seguenti CONCLUSIONICONCLUSIONICONCLUSIONICONCLUSIONI − annullare il ddddecreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorecreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorecreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorecreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio eio eio eio e del maredel maredel maredel mare dell''''11 gennaio 2013,,,, recante “Approvazione dell'elenco dei siti che nonApprovazione dell'elenco dei siti che nonApprovazione dell'elenco dei siti che nonApprovazione dell'elenco dei siti che non soddisfano i requisiti di cui ai commi 2 e 2soddisfano i requisiti di cui ai commi 2 e 2soddisfano i requisiti di cui ai commi 2 e 2soddisfano i requisiti di cui ai commi 2 e 2----bis dell'art.252 del Decreto Legislativo 3bis dell'art.252 del Decreto Legislativo 3bis dell'art.252 del Decreto Legislativo 3bis dell'art.252 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152aprile 2006, n.152aprile 2006, n.152aprile 2006, n.152 e che non sono più ricompresi tra i siti di bonifica di interesse nazionale”, pubblicato sulla G.U. n.60 del 12.03.201312.03.201312.03.201312.03.2013, e ogni altro atto ad esso presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché incognito, nella parte relativanella parte relativanella parte relativanella parte relativa alla declassificazione dei seguenti siti di interesse nazionalealla declassificazione dei seguenti siti di interesse nazionalealla declassificazione dei seguenti siti di interesse nazionalealla declassificazione dei seguenti siti di interesse nazionale: 1) sito “PitelliPitelliPitelliPitelli (La S(La S(La S(La Spezia)”pezia)”pezia)”pezia)”; 2) sito “Provincia di FrosinoneProvincia di FrosinoneProvincia di FrosinoneProvincia di Frosinone”; 3) sito “Bacino del Fiume SaccoBacino del Fiume SaccoBacino del Fiume SaccoBacino del Fiume Sacco”; 4) sito “Litorale Domizio Flegreo ed Agro AversanoLitorale Domizio Flegreo ed Agro AversanoLitorale Domizio Flegreo ed Agro AversanoLitorale Domizio Flegreo ed Agro Aversano”, con ogni conseguente statuizione. Con vittoria di spese, competenze e onorari. Con riserva di motivi aggiunti. Ai fini del Contributo Unificato, la ricorrente Associazione Legambiente, in quanto Organizzazione Non Lucrativa Di Utilità Sociale (ONLUS) ai sensi del D.Lgs.460/97, è esente dal pagamento di tale tributo, in forza di quanto disposto dagli artt. 9 e 10 del DPR 30/5/2002, n.115 e dall'art.27 bis della Tabella B) allegata al DPR 30/5/ 1972, n.642. Roma, 09 maggio 2013 avv.Massimo Iannetti avv.Mariadolores Furlanetto
  • 18. Lega.sin2.miniambiente/tar 18 RELAZIONE DI NOTIFICARELAZIONE DI NOTIFICARELAZIONE DI NOTIFICARELAZIONE DI NOTIFICA AD ISTANZA COME IN ATTI SI NOTIFICHI A: 1) MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E1) MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E1) MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E1) MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE,DEL MARE,DEL MARE,DEL MARE, in persona del Ministro pro- tempore, con sede in Roma,,,, via C.Colombo n.44 (00147)
  • 19. Lega.sin2.miniambiente/tar 19 2) MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E2) MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E2) MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E2) MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE,,DEL MARE,,DEL MARE,,DEL MARE,, in persona del Ministro pro.tempore, dom.ta ex lege in Roma, presso la Avvocatura Generale dello Stato in via dei Portoghesi n.12 (00186) ;;;; 3) REGIONE LAZIO3) REGIONE LAZIO3) REGIONE LAZIO3) REGIONE LAZIO, in persona del Presidente della Giunta Regionale pro- tempore, con sede in Roma, via R. Raimondi Garibaldi n.7 (00145); 4) REGIONE LIGURIA4) REGIONE LIGURIA4) REGIONE LIGURIA4) REGIONE LIGURIA, in persona del Presidente della Giunta Regionale pro- tempore, con sede in Genova Piazza De Ferrari n.1 (16121);
  • 20. Lega.sin2.miniambiente/tar 20 REGIONE CAMPANIAREGIONE CAMPANIAREGIONE CAMPANIAREGIONE CAMPANIA, in persona del Presidente della Giunta Regionale pro-tempore, con sede in Napoli, via S.Lucia n.81 ( 80132)via S.Lucia n.81 ( 80132)via S.Lucia n.81 ( 80132)via S.Lucia n.81 ( 80132) INDICE DEGLI ATTIINDICE DEGLI ATTIINDICE DEGLI ATTIINDICE DEGLI ATTI Originale dell'atto introduttivo del giudizio; INDICE DEI DOCUMENTI IN COPIAINDICE DEI DOCUMENTI IN COPIAINDICE DEI DOCUMENTI IN COPIAINDICE DEI DOCUMENTI IN COPIA 1) Decreto del MATTM 11 gennaio 2013 2) Statuto Legambiente
  • 21. Lega.sin2.miniambiente/tar 21 3)3)3)3) Sentenza Commissione Tributaria Roma, maggio 2013 (avv. Massimo Iannetti) (avv.Mariadolores Furlanetto)