Profili pratici del piano di riparto e della collocazione del credito ex art. 2855 cod. civ. nella procedura esecutiva immobiliare, Graduazione e liquidazione del progetto di distribuzione.
IL DECRETO BANCHE: DECRETO LEGGE 3 MAGGIO 2016, N. 59
Il piano di riparto nella procedura esecutiva immobiliare
1. Relatore: dott. Mauro Pasquali
Via Fabio Massimo, 33 – ROMA
www.mauropasquali.com
Convegno 20 maggio 2008, Roma – P.le delle Belle Arti
Commissione Esecuzioni Mobiliari e Immobiliari dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma 1
2. IL PIANO DI RIPARTO SI DISTINGUE IN:
• ATTRIBUZIONE: con unico creditore (il GE
sentito il debitore dispone a favore del
creditore il pagamento di quanto gli spetta)
• DISTRIBUZIONE: se oltre al creditore
pignorante concorrono altri creditori
Art. 510 c.p.c.
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4. graduazione dei crediti
Intervenuti muniti di titolo esecutivo:
• Spese privilegiate (art. 2770 c.c. e seguenti)
• Ordine cronologico delle ipoteche (legali - volontarie
e giudiziali) art. 2852 c.c. e seguenti
• Crediti di lavoro dipendente art. 2776 c.c.
• Chirografari intervenuti tempestivamente (art. 525
c.p.c.)
• Chirografari intervenuti tardivamente (art. 528 c.p.c.)
Accantonamento dei creditori intervenuti dopo il 1°3-2006 privi di titolo esecutivo ( art. 499 - 510 c.p.c.)
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5. Intervenuti dopo il 1° marzo 2006 privi di
titolo esecutivo (art. 510 c.p.c.)
Sub - procedimento volto all’accertamento del
diritto con notifica al debitore da parte del
creditore e successiva comparizione delle
parti
1) I crediti riconosciuti dal debitore
partecipano alla distribuzione
2) I crediti disconosciuti dal debitore vengono
esclusi temporaneamente dalla
distribuzione del ricavato
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7. • Prezzo di aggiudicazione del compendio
immobiliare
• Eventuali rendite (canoni di locazione o indennità di occupazione e relativi
interessi maturati)
• Eventuali somme incamerate dalla procedura:
• di tutti gli importi versati, se il debitore non ha adempiuto
alla conversione del pignoramento (art. 495 c.p.c., 5°
comma)
• Di 1/10 della cauzione se l’offerente non è presente
all’incanto senza documentato e giustificato motivo (art.
580 c.p.c.)
• Della cauzione dell’aggiudicatario decaduto, che non versa il
saldo prezzo (art. 587 c.p.c., 1° comma)
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9. TIPOLOGIA E NATURA DEGLI INTERESSI
CORRISPETTIVI (ART. 1282 c.c.) – assolvono la funzione di frutti
civili del denaro e rappresentano il corrispettivo del godimento da
parte del debitore di una somma di denaro di proprietà del creditore.
Riguardano i debiti liquidi (cioè determinati nel loro ammontare o
quantificabili) ed esigibili (cioè non sottoposti a termini o condizione).
MORATORI ( ART. 1224 c.c.) – assolvono la funzione
sanzionatoria, in quanto costituiscono un risarcimento forfetario del
danno derivante al creditore dall’inadempimento o dal ritardo
colpevole di una obbligazione pecuniaria.
COMPENSATIVI (ART. 1499 c.c.) – trovano la loro applicazione nei
contratti di scambio, sono dovuti per esigenze equitative e assolvono
la funzione di compensare il venditore del mancato godimento dei
frutti della cosa venduta senza ricevere la controprestazione.
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10. Le convenzioni negoziali possono regolare
diversamente la decorrenza, la capitalizzazione e
la misura del tasso (o saggio) degli interessi.
L a previsione convenzionale degli interessi
superiori alla misura legale deve essere
supportata dalla forma scritta, pena la sanzione
per il creditore della determinazione degli
interessi nella minore misura legale
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13. Decadenza dal beneficio della
rateizzazione
Con l’atto di precetto o con l’intervento il creditore
aziona il suo credito per rate di mutuo scadute e
rimaste insolute e per capitale residuo. Ai sensi
dell’art. 1819 c. c. nel caso che il mutuatario non
adempie al pagamento anche di una sola rata, il
mutuante può dichiarare la decadenza del debitore
dal beneficio del termine, con facoltà di pretendere
la restituzione immediata dell’intero capitale residuo
oltre alle rate già scadute e non pagate (cfr. Art.
1453 c.c. – risolubilità del contratto per
inadempimento).
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14. 1 - Determinazione della data di decorrenza
del debito
• Nel caso di debiti da mutuo: la decorrenza del
debito è la data contrattualmente prevista.
• Nel caso di debiti accertati giudizialmente: la
decorrenza del debito è la data della mora
indicata in sentenza o, in mancanza, la data di
pubblicazione del provvedimento (decreto
ingiuntivo o sentenza)
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19. COLLOCAZIONE DEGLI INTERESSI
NEL PRIVILEGIO IPOTECARIO
Interessi dovuti
Interessi
legali
SCADENZA
ANNO IN CORSO
VENDITA
TRIENNIO
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20. ART. 2855 C.C. 2° COMMA
…..INTERESSI DOVUTI, PURCHE’ RISULTI ENUNCIATA LA MISURA
NELL’ATTO DI ISCRIZIONE….
• INTERESSI CORRISPETTIVI E MORATORI calcolati dall’inizio del
triennio su ciascuna quota capitale scaduta e insoluta
fino alla data del precetto (1/09/2002),
• INTERESSI moratori, nella misura convenzionale prevista nel
contratto, calcolati giorno per giorno sul capitale residuo
dall’atto di precetto sino alla scadenza dell’anno in corso
Interessi dovuti
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21. ART. 2855 C.C. 3° COMMA
• INTERESSI MORATORI NELLA MISURA DEL TASSO LEGALE
DALLA SCADENZA DELL’ANNO IN CORSO FINO ALLA DATA
DEL DECRETO DI TRASFERIMENTO
Interessi
legali
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22. Collocazione degli interessi ex art. 2855 c.c.
PRIVILEGIO
IPOTECARIO
CHIROGRAFO
rate scadute e non pagate
TRIENNIO - rate scadute e non
pagate
TRIENNIO - interessi dal
precetto
dalla scadenza dell'anno in
corso sino alla vendita
0
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corrispettivi
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0
moratori
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legali
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23. Normativa anti-usura (l. 7marzo 1996, n. 108)
modifica dell’art. 1815 c.c., 2° comma
Mentre nella versione precedente la norma disponeva
che “se sono convenuti interessi usurari, la clausola
è nulla e gli interessi sono dovuti nella misura
legale”, nella disposizione novellata si prevede che
in caso di interessi usurari “la clausola è nulla e non
sono dovuti interessi”.
L’obiettivo della norma è l’individuazione del limite dei
tassi soglia, rilevati trimestralmente, oltre il quale gli
interessi praticati sono sempre usurari.
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24. Per i contratti di mutuo stipulati precedentemente
all’entrata in vigore della l. 108/96 non viene applicata tale
nullità
• La l. 28/02/2001 n. 24 intende “usurari gli
interessi che superano il limite stabilito dalla
legge nel momento in cui sono promessi o
comunque convenuti … indipendentemente
dal momento del loro pagamento”.
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25. .
Esso dovrà contenere tutti gli elementi utili ai creditori
e all’esecutato al fine di verificare la regolarità dei
conteggi effettuati, ed in particolare:
- Attivo da ripartire;
- Ordine cronologico delle ipoteche;
- Elenco dei creditori intervenuti tempestivi e tardivi;
- Analisi dei crediti ex art. 2855 c.c.;
- I motivi delle eventuali esclusioni.
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26. .
•
.
Invito al procedente e agli intervenuti
alla precisazione dei crediti
Trattasi di prassi consolidata anche se non
prevista dalla legge. Adempimento
indispensabile per la quantificazione delle
spese legali e delle anticipazioni. Facilita la
verifica dei crediti e evita contestazioni in
sede di approvazione.
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27. Il creditore ha diritto alla distribuzione della
somma che si ricava dall’espropriazione solo
se è pignorante o intervenuto.
• SPESE IN PRIVILEGIO - SPESE DI ISCRIZIONE E RINNOVAZIONE IPOTECA E
SPESE LEGALI RELATIVE ALLA SOLA PROCEDURA ESECUTIVA.
• INEFFICACIA DELL’IPOTECA SE ISCRITTA DOPO IL PIGNORAMENTO (art. 2916
c.c.) O PRESCRITTA PER IL DECORSO DEL VENTENNIO senza rinnovazione (art.
2847 c.c.). Il decorso del termine ventennale non ne determina l’inefficacia
se tale momento cade successivamente al DECRETO DI TRASFERIMENTO che
paralizza la situazione dei privilegi.
• CREDITI DI LAVORO (art. 2776 c.c.) : vengono collocati con preferenza
rispetto ai crediti chirografari, a condizione che il creditore dimostri di avere
la prova del verbale di pignoramento mobiliare negativo o il tentativo di
notifica di un precedente precetto ai sensi dell’art. 143 cpc per l’impossibilità
di soddisfarsi sui beni mobili del debitore. In caso contrario il credito vantato
andrà collocato in chirografo.
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28. INTERVENTI TEMPESTIVI
anteriori alla 1° ordinanza di vendita
• I creditori privilegiati hanno diritto alla
collocazione
del
loro
credito
indipendentemente dalla tempestivita’ o
tardività dell’intervento; tuttavia quella parte
del loro credito che non gode della
collocazione privilegiata andrà collocata in
chirografo con le stesse regole dei creditori
chirografari.
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29. FONDIARIO – FALLIMENTO
.
Art. 41 l. 385/1993 assegnazione delle somme al fondiario
Art. 51 l.f. divieto delle azioni individuali e quindi la somma
deve ritenersi di pertinenza della curatela.
(prima il fondiario e il residuo al fallimento)
in via provvisoria assegnazione delle somme al fondiario e
in via definitiva con insinuazione al passivo del fallimento e
verifica delle somme assegnate nella procedura esecutiva
con la graduazione dei crediti effettuata in sede di riparto del
fallimento (SENT. CASSAZIONE 17/12/2004 N. 23572 e
tribunale di Mantova 27/3/06 n. 273).
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30. PLURALITA’ DI BENI ESECUTATI
• In questa ipotesi è necessario verificare se sugli
stessi immobili gravino le stesse ipoteche.
• Qualora i privilegi ipotecari siano differenti sui
diversi immobili, sarà necessario separare le
masse e soddisfare i creditori ipotecari, con il
ricavato di ciascun bene. La distribuzione tra i
creditori chirografari proseguirà unitariamente.
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31. PLURALITA’ DI DEBITORI
In questa ipotesi sarà necessario verificare la
loro posizione rispetto ai creditori e procedere
alla separazione delle rispettive masse
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