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Relatore: dott. Mauro Pasquali
Via Fabio Massimo, 33 – ROMA
www.mauropasquali.com
Convegno 20 maggio 2008, Roma – P.le delle Belle Arti
Commissione Esecuzioni Mobiliari e Immobiliari dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma 1
IL PIANO DI RIPARTO SI DISTINGUE IN:

• ATTRIBUZIONE: con unico creditore (il GE
sentito il debitore dispone a favore del
creditore il pagamento di quanto gli spetta)

• DISTRIBUZIONE: se oltre al creditore
pignorante concorrono altri creditori
Art. 510 c.p.c.
MAURO PASQUALI
dottore commercialista

2
GRADUAZIONE
dei creditori partecipanti all’esecuzione
LIQUIDAZIONE
delle quote assegnate a ciascuno di essi
art. 179 c.p.c. disp.att. – art. 596 c.p.c.
graduazione dei crediti
 Intervenuti muniti di titolo esecutivo:
• Spese privilegiate (art. 2770 c.c. e seguenti)
• Ordine cronologico delle ipoteche (legali - volontarie
e giudiziali) art. 2852 c.c. e seguenti
• Crediti di lavoro dipendente art. 2776 c.c.
• Chirografari intervenuti tempestivamente (art. 525
c.p.c.)
• Chirografari intervenuti tardivamente (art. 528 c.p.c.)
 Accantonamento dei creditori intervenuti dopo il 1°3-2006 privi di titolo esecutivo ( art. 499 - 510 c.p.c.)
MAURO PASQUALI
dottore commercialista

4
Intervenuti dopo il 1° marzo 2006 privi di
titolo esecutivo (art. 510 c.p.c.)
Sub - procedimento volto all’accertamento del
diritto con notifica al debitore da parte del
creditore e successiva comparizione delle
parti
1) I crediti riconosciuti dal debitore
partecipano alla distribuzione
2) I crediti disconosciuti dal debitore vengono
esclusi temporaneamente dalla
distribuzione del ricavato
MAURO PASQUALI
dottore commercialista

5
.

MAURO PASQUALI
dottore commercialista

6
• Prezzo di aggiudicazione del compendio
immobiliare
• Eventuali rendite (canoni di locazione o indennità di occupazione e relativi
interessi maturati)

• Eventuali somme incamerate dalla procedura:
• di tutti gli importi versati, se il debitore non ha adempiuto
alla conversione del pignoramento (art. 495 c.p.c., 5°
comma)
• Di 1/10 della cauzione se l’offerente non è presente
all’incanto senza documentato e giustificato motivo (art.
580 c.p.c.)
• Della cauzione dell’aggiudicatario decaduto, che non versa il
saldo prezzo (art. 587 c.p.c., 1° comma)
MAURO PASQUALI
dottore commercialista

7
.

MAURO PASQUALI
dottore commercialista

8
TIPOLOGIA E NATURA DEGLI INTERESSI
CORRISPETTIVI (ART. 1282 c.c.) – assolvono la funzione di frutti
civili del denaro e rappresentano il corrispettivo del godimento da
parte del debitore di una somma di denaro di proprietà del creditore.
Riguardano i debiti liquidi (cioè determinati nel loro ammontare o
quantificabili) ed esigibili (cioè non sottoposti a termini o condizione).
MORATORI ( ART. 1224 c.c.) – assolvono la funzione
sanzionatoria, in quanto costituiscono un risarcimento forfetario del
danno derivante al creditore dall’inadempimento o dal ritardo
colpevole di una obbligazione pecuniaria.
COMPENSATIVI (ART. 1499 c.c.) – trovano la loro applicazione nei
contratti di scambio, sono dovuti per esigenze equitative e assolvono
la funzione di compensare il venditore del mancato godimento dei
frutti della cosa venduta senza ricevere la controprestazione.
MAURO PASQUALI
dottore commercialista

9
Le convenzioni negoziali possono regolare
diversamente la decorrenza, la capitalizzazione e
la misura del tasso (o saggio) degli interessi.
L a previsione convenzionale degli interessi
superiori alla misura legale deve essere
supportata dalla forma scritta, pena la sanzione
per il creditore della determinazione degli
interessi nella minore misura legale
MAURO PASQUALI
dottore commercialista

10
PIANO DI AMMORTAMENTO FINANZIARIO
RESTITUZIONE DEL CAPITALE DI € 100.000,00 MEDIANTE RIMBORSO DI RATE SEMESTRALI PER 10 ANNI
TASSO ANNUALE 7% - RATA COSTANTE – AMMORTAMENTO FRANCESE
N RATA

DATA

CAPITALE
RESIDUO

RATA

CAPITALE

INTERESSI

1

06 – 05 – 1999

100.000,00

7.036,11

3.536,11

3.500,00

2

06 – 11 – 1999

96.463,89

7.036,11

3.659,87

3.376,24

3

06 – 05 – 2000

92.804,02

7.036,11

3.787,97

3.248,14

4

06 – 11 – 2000

89.016,05

7.036,11

3.920,55

3.115,56

5

06 – 05 - 2001

85.095,51

7.036,11

4.057,76

2.978,34

6

06 – 11 - 2001

81.037,74

7.036,11

4.199,79

2.836,32

7

06 – 05 - 2002

76.837,96

7.036,11

4.346,78

2.689,33

8

06 – 11 - 2002

72.491,18

7.036,11

4.498,92

2.537,19

9

06 – 05 - 2003

67.992,26

7.036,11

4.656,38

2.379,73

10

06 – 11 - 2003

63.335,88

7.036,11

4.819,35

2.216,76

MAURO PASQUALI
dottore commercialista

11
N RATA

DATA

CAPITALE
RESIDUO

RATA

CAPITALE

INTERESSI

11

06 – 05 – 2004

58.516,53

7.036,11

4.988,03

2.048,08

12

06 – 11 – 2004

53.528,50

7.036,11

5.162,61

1.873,50

13

06 – 05 – 2005

48.365,89

7.036,11

5.343,30

1.692,81

14

06 – 11 – 2005

43.022,59

7.036,11

5.530,32

1.505,79

15

06 – 05 – 2006

37.492,27

7.036,11

5.723,88

1.312,23

16

06 – 11 – 2006

31.768,40

7.036,11

5.924,21

1.111,89

17

06 – 05 – 2007

25.844,18

7.036,11

6.131,56

904,55

18

06 – 11 – 2007

19.712,62

7.036,11

6.346,17

689,94

19

06 – 05 – 2008

13.366,46

7.036,11

6.568,28

467,83

20

06 – 11 - 2008

6.798,17

7.036,11

6.798,17

237,94

MAURO PASQUALI
dottore commercialista

12
Decadenza dal beneficio della
rateizzazione
Con l’atto di precetto o con l’intervento il creditore
aziona il suo credito per rate di mutuo scadute e
rimaste insolute e per capitale residuo. Ai sensi
dell’art. 1819 c. c. nel caso che il mutuatario non
adempie al pagamento anche di una sola rata, il
mutuante può dichiarare la decadenza del debitore
dal beneficio del termine, con facoltà di pretendere
la restituzione immediata dell’intero capitale residuo
oltre alle rate già scadute e non pagate (cfr. Art.
1453 c.c. – risolubilità del contratto per
inadempimento).
MAURO PASQUALI
dottore commercialista

13
1 - Determinazione della data di decorrenza
del debito
• Nel caso di debiti da mutuo: la decorrenza del
debito è la data contrattualmente prevista.
• Nel caso di debiti accertati giudizialmente: la
decorrenza del debito è la data della mora
indicata in sentenza o, in mancanza, la data di
pubblicazione del provvedimento (decreto
ingiuntivo o sentenza)

MAURO PASQUALI
dottore commercialista

14
2° IPOTESI: DISTRIBUZIONE

Collocazione e determinazione degli
interessi nel privilegio ipotecario
MAURO PASQUALI
dottore commercialista

15
DETERMINAZIONE DEL TRIENNIO

N
RATA

DATA

CAPITALE
RESIDUO

RATA

CAPITALE

06 – 05
100.000,00

INTERESSI

-1999:
7.036,11
3.536,11
decorrenza ammortamento
96.463,89
7.036,11
3.659,87

1

06 – 05 – 1999

3.500,00

2

06 – 11 – 1999

3

06 – 05 – 2000

92.804,02

7.036,11

3.787,97

3.248,14

4

06 – 11 – 2000

89.016,05

7.036,11

3.920,55

3.115,56

5

06 – 05 - 2001

6

06 – 11 - 2001

7

06 – 05 - 2002

3.376,24

85.095,51
7.036,11
4.057,76
2.978,34
10 – 12 -2002:
81.037,74
7.036,11
4.199,79
notifica atto di pignoramento 2.836,32
76.837,96

7.036,11

4.346,78

2.689,33

06 – 11 - 2002

72.491,18

7.036,11

4.498,92

2.537,19

9

06 – 05 - 2003

67.992,26

7.036,11

4.656,38

2.379,73

10

06 – 11 - 2003

63.335,88

7.036,11

4.819,35

2.216,76
16

10–12-2002

MAURO PASQUALI
dottore commercialista
SCADENZA DELL’ANNO IN CORSO: aggiungere alla data di decorrenza
del debito un anno per tante volte sino a che sia superata la data del
pignoramento. Si aggiunge 1 anno al 06-05-1999 sino ad arrivare al 0605-2003 (prima scadenza annuale successiva al pignoramento).
N
RATA

DATA

CAPITALE
RESIDUO

RATA

CAPITALE

INTERESSI

06 – 05 -1999:
100.000,00
7.036,11
3.536,11
decorrenza ammortamento

1

06 – 05 – 1999

3.500,00

2

06 – 11 – 1999

96.463,89

7.036,11

3.659,87

3.376,24

3

06 – 05 – 2000

92.804,02

7.036,11

3.787,97

3.248,14

4

06 – 11 – 2000

89.016,05

7.036,11

3.920,55

3.115,56

5

06 – 05 - 2001

6

06 – 11 - 2001

7

06 – 05 - 2002

76.837,96

7.036,11

4.346,78

2.689,33

72.491,18
7.036,11
4.498,92
06 – 05 - 2003:
67.992,26
4.656,38
Scadenza 7.036,11 in corso
anno

2.537,19

10 – 12 -2002:
85.095,51
7.036,11
4.057,76
2.978,34
notifica atto di pignoramento 2.836,32
81.037,74
7.036,11
4.199,79

10–12-2002
8

06 – 11 - 2002

9

06 – 05 - 2003

10

06 – 11 - 2003

63.335,88

7.036,11

MAURO PASQUALI
dottore commercialista

4.819,35

2.379,73
2.216,76
17
N
RATA

DATA

CAPITALE
RESIDUO

RATA

CAPITALE

INTERESSI

1

06 – 05 – 1999

100.000,00

7.036,11

3.536,11

3.500,00

2

06 – 11 – 1999

96.463,89

7.036,11

3.659,87

3.376,24

92.804,02

7.036,11

3.787,97

3.248,14

89.016,05

7.036,11

3.920,55

3.115,56

81.037,74

7.036,11

4.199,79

2.836,32

76.837,96

7.036,11

4.346,78

2.689,33

3
4
5
6
7

9
10

0606 – 05––2000
– 05 2000
0606 – 11––2000
– 11 2000
0606 – 05- -2001
– 05 2001
06 – 11 - 2001
06 – 11 - 2001
06 – 05 - 2002
06 – 05 - 2002
06 – 11 - 2002
0606 – 05- -2002
– 11 2003
0606 –05- - 2003
– 11 2003

BIENNIO
85.095,51
7.036,11
4.057,76
2.978,34
Dal 06-05-2000 al 06-05-2002

72.491,18
7.036,11
2.537,19
ANNO IN CORSO 4.498,92
67.992,26
7.036,11
4.656,38
2.379,73
Dal 06–05–2002 al 06–05–2003
63.335,88

7.036,11

MAURO PASQUALI
dottore commercialista

4.819,35

2.216,76
18
COLLOCAZIONE DEGLI INTERESSI
NEL PRIVILEGIO IPOTECARIO

Interessi dovuti

Interessi
legali

SCADENZA
ANNO IN CORSO

VENDITA
TRIENNIO

MAURO PASQUALI
dottore commercialista

19
ART. 2855 C.C. 2° COMMA
…..INTERESSI DOVUTI, PURCHE’ RISULTI ENUNCIATA LA MISURA
NELL’ATTO DI ISCRIZIONE….
• INTERESSI CORRISPETTIVI E MORATORI calcolati dall’inizio del
triennio su ciascuna quota capitale scaduta e insoluta

fino alla data del precetto (1/09/2002),
• INTERESSI moratori, nella misura convenzionale prevista nel
contratto, calcolati giorno per giorno sul capitale residuo
dall’atto di precetto sino alla scadenza dell’anno in corso

Interessi dovuti
MAURO PASQUALI
dottore commercialista

20
ART. 2855 C.C. 3° COMMA
• INTERESSI MORATORI NELLA MISURA DEL TASSO LEGALE
DALLA SCADENZA DELL’ANNO IN CORSO FINO ALLA DATA
DEL DECRETO DI TRASFERIMENTO

Interessi
legali

MAURO PASQUALI
dottore commercialista

21
Collocazione degli interessi ex art. 2855 c.c.
PRIVILEGIO
IPOTECARIO

CHIROGRAFO

rate scadute e non pagate
TRIENNIO - rate scadute e non
pagate
TRIENNIO - interessi dal
precetto
dalla scadenza dell'anno in
corso sino alla vendita
0

10
20
corrispettivi
MAURO PASQUALI
dottore commercialista

0
moratori

10
legali

20

22
Normativa anti-usura (l. 7marzo 1996, n. 108)
modifica dell’art. 1815 c.c., 2° comma
Mentre nella versione precedente la norma disponeva
che “se sono convenuti interessi usurari, la clausola
è nulla e gli interessi sono dovuti nella misura
legale”, nella disposizione novellata si prevede che
in caso di interessi usurari “la clausola è nulla e non
sono dovuti interessi”.
L’obiettivo della norma è l’individuazione del limite dei
tassi soglia, rilevati trimestralmente, oltre il quale gli
interessi praticati sono sempre usurari.
MAURO PASQUALI
dottore commercialista

23
Per i contratti di mutuo stipulati precedentemente
all’entrata in vigore della l. 108/96 non viene applicata tale
nullità

• La l. 28/02/2001 n. 24 intende “usurari gli
interessi che superano il limite stabilito dalla
legge nel momento in cui sono promessi o
comunque convenuti … indipendentemente
dal momento del loro pagamento”.

MAURO PASQUALI
dottore commercialista

24
.

Esso dovrà contenere tutti gli elementi utili ai creditori
e all’esecutato al fine di verificare la regolarità dei
conteggi effettuati, ed in particolare:
- Attivo da ripartire;
- Ordine cronologico delle ipoteche;
- Elenco dei creditori intervenuti tempestivi e tardivi;
- Analisi dei crediti ex art. 2855 c.c.;
- I motivi delle eventuali esclusioni.
MAURO PASQUALI
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25
.

•

.

Invito al procedente e agli intervenuti
alla precisazione dei crediti

Trattasi di prassi consolidata anche se non
prevista dalla legge. Adempimento
indispensabile per la quantificazione delle
spese legali e delle anticipazioni. Facilita la
verifica dei crediti e evita contestazioni in
sede di approvazione.
MAURO PASQUALI
dottore commercialista

26
Il creditore ha diritto alla distribuzione della
somma che si ricava dall’espropriazione solo
se è pignorante o intervenuto.
• SPESE IN PRIVILEGIO - SPESE DI ISCRIZIONE E RINNOVAZIONE IPOTECA E
SPESE LEGALI RELATIVE ALLA SOLA PROCEDURA ESECUTIVA.
• INEFFICACIA DELL’IPOTECA SE ISCRITTA DOPO IL PIGNORAMENTO (art. 2916
c.c.) O PRESCRITTA PER IL DECORSO DEL VENTENNIO senza rinnovazione (art.
2847 c.c.). Il decorso del termine ventennale non ne determina l’inefficacia
se tale momento cade successivamente al DECRETO DI TRASFERIMENTO che
paralizza la situazione dei privilegi.
• CREDITI DI LAVORO (art. 2776 c.c.) : vengono collocati con preferenza
rispetto ai crediti chirografari, a condizione che il creditore dimostri di avere
la prova del verbale di pignoramento mobiliare negativo o il tentativo di
notifica di un precedente precetto ai sensi dell’art. 143 cpc per l’impossibilità
di soddisfarsi sui beni mobili del debitore. In caso contrario il credito vantato
andrà collocato in chirografo.
MAURO PASQUALI
dottore commercialista

27
INTERVENTI TEMPESTIVI
anteriori alla 1° ordinanza di vendita
• I creditori privilegiati hanno diritto alla
collocazione
del
loro
credito
indipendentemente dalla tempestivita’ o
tardività dell’intervento; tuttavia quella parte
del loro credito che non gode della
collocazione privilegiata andrà collocata in
chirografo con le stesse regole dei creditori
chirografari.
MAURO PASQUALI
dottore commercialista

28
FONDIARIO – FALLIMENTO
.

Art. 41 l. 385/1993 assegnazione delle somme al fondiario
Art. 51 l.f. divieto delle azioni individuali e quindi la somma
deve ritenersi di pertinenza della curatela.
(prima il fondiario e il residuo al fallimento)
in via provvisoria assegnazione delle somme al fondiario e
in via definitiva con insinuazione al passivo del fallimento e
verifica delle somme assegnate nella procedura esecutiva
con la graduazione dei crediti effettuata in sede di riparto del
fallimento (SENT. CASSAZIONE 17/12/2004 N. 23572 e
tribunale di Mantova 27/3/06 n. 273).
MAURO PASQUALI
dottore commercialista

29
PLURALITA’ DI BENI ESECUTATI
• In questa ipotesi è necessario verificare se sugli
stessi immobili gravino le stesse ipoteche.
• Qualora i privilegi ipotecari siano differenti sui
diversi immobili, sarà necessario separare le
masse e soddisfare i creditori ipotecari, con il
ricavato di ciascun bene. La distribuzione tra i
creditori chirografari proseguirà unitariamente.
MAURO PASQUALI
dottore commercialista

30
PLURALITA’ DI DEBITORI
In questa ipotesi sarà necessario verificare la
loro posizione rispetto ai creditori e procedere
alla separazione delle rispettive masse

MAURO PASQUALI
dottore commercialista

31
Graduazione dei crediti

.

32

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Il piano di riparto nella procedura esecutiva immobiliare

  • 1. Relatore: dott. Mauro Pasquali Via Fabio Massimo, 33 – ROMA www.mauropasquali.com Convegno 20 maggio 2008, Roma – P.le delle Belle Arti Commissione Esecuzioni Mobiliari e Immobiliari dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma 1
  • 2. IL PIANO DI RIPARTO SI DISTINGUE IN: • ATTRIBUZIONE: con unico creditore (il GE sentito il debitore dispone a favore del creditore il pagamento di quanto gli spetta) • DISTRIBUZIONE: se oltre al creditore pignorante concorrono altri creditori Art. 510 c.p.c. MAURO PASQUALI dottore commercialista 2
  • 3. GRADUAZIONE dei creditori partecipanti all’esecuzione LIQUIDAZIONE delle quote assegnate a ciascuno di essi art. 179 c.p.c. disp.att. – art. 596 c.p.c.
  • 4. graduazione dei crediti  Intervenuti muniti di titolo esecutivo: • Spese privilegiate (art. 2770 c.c. e seguenti) • Ordine cronologico delle ipoteche (legali - volontarie e giudiziali) art. 2852 c.c. e seguenti • Crediti di lavoro dipendente art. 2776 c.c. • Chirografari intervenuti tempestivamente (art. 525 c.p.c.) • Chirografari intervenuti tardivamente (art. 528 c.p.c.)  Accantonamento dei creditori intervenuti dopo il 1°3-2006 privi di titolo esecutivo ( art. 499 - 510 c.p.c.) MAURO PASQUALI dottore commercialista 4
  • 5. Intervenuti dopo il 1° marzo 2006 privi di titolo esecutivo (art. 510 c.p.c.) Sub - procedimento volto all’accertamento del diritto con notifica al debitore da parte del creditore e successiva comparizione delle parti 1) I crediti riconosciuti dal debitore partecipano alla distribuzione 2) I crediti disconosciuti dal debitore vengono esclusi temporaneamente dalla distribuzione del ricavato MAURO PASQUALI dottore commercialista 5
  • 7. • Prezzo di aggiudicazione del compendio immobiliare • Eventuali rendite (canoni di locazione o indennità di occupazione e relativi interessi maturati) • Eventuali somme incamerate dalla procedura: • di tutti gli importi versati, se il debitore non ha adempiuto alla conversione del pignoramento (art. 495 c.p.c., 5° comma) • Di 1/10 della cauzione se l’offerente non è presente all’incanto senza documentato e giustificato motivo (art. 580 c.p.c.) • Della cauzione dell’aggiudicatario decaduto, che non versa il saldo prezzo (art. 587 c.p.c., 1° comma) MAURO PASQUALI dottore commercialista 7
  • 9. TIPOLOGIA E NATURA DEGLI INTERESSI CORRISPETTIVI (ART. 1282 c.c.) – assolvono la funzione di frutti civili del denaro e rappresentano il corrispettivo del godimento da parte del debitore di una somma di denaro di proprietà del creditore. Riguardano i debiti liquidi (cioè determinati nel loro ammontare o quantificabili) ed esigibili (cioè non sottoposti a termini o condizione). MORATORI ( ART. 1224 c.c.) – assolvono la funzione sanzionatoria, in quanto costituiscono un risarcimento forfetario del danno derivante al creditore dall’inadempimento o dal ritardo colpevole di una obbligazione pecuniaria. COMPENSATIVI (ART. 1499 c.c.) – trovano la loro applicazione nei contratti di scambio, sono dovuti per esigenze equitative e assolvono la funzione di compensare il venditore del mancato godimento dei frutti della cosa venduta senza ricevere la controprestazione. MAURO PASQUALI dottore commercialista 9
  • 10. Le convenzioni negoziali possono regolare diversamente la decorrenza, la capitalizzazione e la misura del tasso (o saggio) degli interessi. L a previsione convenzionale degli interessi superiori alla misura legale deve essere supportata dalla forma scritta, pena la sanzione per il creditore della determinazione degli interessi nella minore misura legale MAURO PASQUALI dottore commercialista 10
  • 11. PIANO DI AMMORTAMENTO FINANZIARIO RESTITUZIONE DEL CAPITALE DI € 100.000,00 MEDIANTE RIMBORSO DI RATE SEMESTRALI PER 10 ANNI TASSO ANNUALE 7% - RATA COSTANTE – AMMORTAMENTO FRANCESE N RATA DATA CAPITALE RESIDUO RATA CAPITALE INTERESSI 1 06 – 05 – 1999 100.000,00 7.036,11 3.536,11 3.500,00 2 06 – 11 – 1999 96.463,89 7.036,11 3.659,87 3.376,24 3 06 – 05 – 2000 92.804,02 7.036,11 3.787,97 3.248,14 4 06 – 11 – 2000 89.016,05 7.036,11 3.920,55 3.115,56 5 06 – 05 - 2001 85.095,51 7.036,11 4.057,76 2.978,34 6 06 – 11 - 2001 81.037,74 7.036,11 4.199,79 2.836,32 7 06 – 05 - 2002 76.837,96 7.036,11 4.346,78 2.689,33 8 06 – 11 - 2002 72.491,18 7.036,11 4.498,92 2.537,19 9 06 – 05 - 2003 67.992,26 7.036,11 4.656,38 2.379,73 10 06 – 11 - 2003 63.335,88 7.036,11 4.819,35 2.216,76 MAURO PASQUALI dottore commercialista 11
  • 12. N RATA DATA CAPITALE RESIDUO RATA CAPITALE INTERESSI 11 06 – 05 – 2004 58.516,53 7.036,11 4.988,03 2.048,08 12 06 – 11 – 2004 53.528,50 7.036,11 5.162,61 1.873,50 13 06 – 05 – 2005 48.365,89 7.036,11 5.343,30 1.692,81 14 06 – 11 – 2005 43.022,59 7.036,11 5.530,32 1.505,79 15 06 – 05 – 2006 37.492,27 7.036,11 5.723,88 1.312,23 16 06 – 11 – 2006 31.768,40 7.036,11 5.924,21 1.111,89 17 06 – 05 – 2007 25.844,18 7.036,11 6.131,56 904,55 18 06 – 11 – 2007 19.712,62 7.036,11 6.346,17 689,94 19 06 – 05 – 2008 13.366,46 7.036,11 6.568,28 467,83 20 06 – 11 - 2008 6.798,17 7.036,11 6.798,17 237,94 MAURO PASQUALI dottore commercialista 12
  • 13. Decadenza dal beneficio della rateizzazione Con l’atto di precetto o con l’intervento il creditore aziona il suo credito per rate di mutuo scadute e rimaste insolute e per capitale residuo. Ai sensi dell’art. 1819 c. c. nel caso che il mutuatario non adempie al pagamento anche di una sola rata, il mutuante può dichiarare la decadenza del debitore dal beneficio del termine, con facoltà di pretendere la restituzione immediata dell’intero capitale residuo oltre alle rate già scadute e non pagate (cfr. Art. 1453 c.c. – risolubilità del contratto per inadempimento). MAURO PASQUALI dottore commercialista 13
  • 14. 1 - Determinazione della data di decorrenza del debito • Nel caso di debiti da mutuo: la decorrenza del debito è la data contrattualmente prevista. • Nel caso di debiti accertati giudizialmente: la decorrenza del debito è la data della mora indicata in sentenza o, in mancanza, la data di pubblicazione del provvedimento (decreto ingiuntivo o sentenza) MAURO PASQUALI dottore commercialista 14
  • 15. 2° IPOTESI: DISTRIBUZIONE Collocazione e determinazione degli interessi nel privilegio ipotecario MAURO PASQUALI dottore commercialista 15
  • 16. DETERMINAZIONE DEL TRIENNIO N RATA DATA CAPITALE RESIDUO RATA CAPITALE 06 – 05 100.000,00 INTERESSI -1999: 7.036,11 3.536,11 decorrenza ammortamento 96.463,89 7.036,11 3.659,87 1 06 – 05 – 1999 3.500,00 2 06 – 11 – 1999 3 06 – 05 – 2000 92.804,02 7.036,11 3.787,97 3.248,14 4 06 – 11 – 2000 89.016,05 7.036,11 3.920,55 3.115,56 5 06 – 05 - 2001 6 06 – 11 - 2001 7 06 – 05 - 2002 3.376,24 85.095,51 7.036,11 4.057,76 2.978,34 10 – 12 -2002: 81.037,74 7.036,11 4.199,79 notifica atto di pignoramento 2.836,32 76.837,96 7.036,11 4.346,78 2.689,33 06 – 11 - 2002 72.491,18 7.036,11 4.498,92 2.537,19 9 06 – 05 - 2003 67.992,26 7.036,11 4.656,38 2.379,73 10 06 – 11 - 2003 63.335,88 7.036,11 4.819,35 2.216,76 16 10–12-2002 MAURO PASQUALI dottore commercialista
  • 17. SCADENZA DELL’ANNO IN CORSO: aggiungere alla data di decorrenza del debito un anno per tante volte sino a che sia superata la data del pignoramento. Si aggiunge 1 anno al 06-05-1999 sino ad arrivare al 0605-2003 (prima scadenza annuale successiva al pignoramento). N RATA DATA CAPITALE RESIDUO RATA CAPITALE INTERESSI 06 – 05 -1999: 100.000,00 7.036,11 3.536,11 decorrenza ammortamento 1 06 – 05 – 1999 3.500,00 2 06 – 11 – 1999 96.463,89 7.036,11 3.659,87 3.376,24 3 06 – 05 – 2000 92.804,02 7.036,11 3.787,97 3.248,14 4 06 – 11 – 2000 89.016,05 7.036,11 3.920,55 3.115,56 5 06 – 05 - 2001 6 06 – 11 - 2001 7 06 – 05 - 2002 76.837,96 7.036,11 4.346,78 2.689,33 72.491,18 7.036,11 4.498,92 06 – 05 - 2003: 67.992,26 4.656,38 Scadenza 7.036,11 in corso anno 2.537,19 10 – 12 -2002: 85.095,51 7.036,11 4.057,76 2.978,34 notifica atto di pignoramento 2.836,32 81.037,74 7.036,11 4.199,79 10–12-2002 8 06 – 11 - 2002 9 06 – 05 - 2003 10 06 – 11 - 2003 63.335,88 7.036,11 MAURO PASQUALI dottore commercialista 4.819,35 2.379,73 2.216,76 17
  • 18. N RATA DATA CAPITALE RESIDUO RATA CAPITALE INTERESSI 1 06 – 05 – 1999 100.000,00 7.036,11 3.536,11 3.500,00 2 06 – 11 – 1999 96.463,89 7.036,11 3.659,87 3.376,24 92.804,02 7.036,11 3.787,97 3.248,14 89.016,05 7.036,11 3.920,55 3.115,56 81.037,74 7.036,11 4.199,79 2.836,32 76.837,96 7.036,11 4.346,78 2.689,33 3 4 5 6 7 9 10 0606 – 05––2000 – 05 2000 0606 – 11––2000 – 11 2000 0606 – 05- -2001 – 05 2001 06 – 11 - 2001 06 – 11 - 2001 06 – 05 - 2002 06 – 05 - 2002 06 – 11 - 2002 0606 – 05- -2002 – 11 2003 0606 –05- - 2003 – 11 2003 BIENNIO 85.095,51 7.036,11 4.057,76 2.978,34 Dal 06-05-2000 al 06-05-2002 72.491,18 7.036,11 2.537,19 ANNO IN CORSO 4.498,92 67.992,26 7.036,11 4.656,38 2.379,73 Dal 06–05–2002 al 06–05–2003 63.335,88 7.036,11 MAURO PASQUALI dottore commercialista 4.819,35 2.216,76 18
  • 19. COLLOCAZIONE DEGLI INTERESSI NEL PRIVILEGIO IPOTECARIO Interessi dovuti Interessi legali SCADENZA ANNO IN CORSO VENDITA TRIENNIO MAURO PASQUALI dottore commercialista 19
  • 20. ART. 2855 C.C. 2° COMMA …..INTERESSI DOVUTI, PURCHE’ RISULTI ENUNCIATA LA MISURA NELL’ATTO DI ISCRIZIONE…. • INTERESSI CORRISPETTIVI E MORATORI calcolati dall’inizio del triennio su ciascuna quota capitale scaduta e insoluta fino alla data del precetto (1/09/2002), • INTERESSI moratori, nella misura convenzionale prevista nel contratto, calcolati giorno per giorno sul capitale residuo dall’atto di precetto sino alla scadenza dell’anno in corso Interessi dovuti MAURO PASQUALI dottore commercialista 20
  • 21. ART. 2855 C.C. 3° COMMA • INTERESSI MORATORI NELLA MISURA DEL TASSO LEGALE DALLA SCADENZA DELL’ANNO IN CORSO FINO ALLA DATA DEL DECRETO DI TRASFERIMENTO Interessi legali MAURO PASQUALI dottore commercialista 21
  • 22. Collocazione degli interessi ex art. 2855 c.c. PRIVILEGIO IPOTECARIO CHIROGRAFO rate scadute e non pagate TRIENNIO - rate scadute e non pagate TRIENNIO - interessi dal precetto dalla scadenza dell'anno in corso sino alla vendita 0 10 20 corrispettivi MAURO PASQUALI dottore commercialista 0 moratori 10 legali 20 22
  • 23. Normativa anti-usura (l. 7marzo 1996, n. 108) modifica dell’art. 1815 c.c., 2° comma Mentre nella versione precedente la norma disponeva che “se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e gli interessi sono dovuti nella misura legale”, nella disposizione novellata si prevede che in caso di interessi usurari “la clausola è nulla e non sono dovuti interessi”. L’obiettivo della norma è l’individuazione del limite dei tassi soglia, rilevati trimestralmente, oltre il quale gli interessi praticati sono sempre usurari. MAURO PASQUALI dottore commercialista 23
  • 24. Per i contratti di mutuo stipulati precedentemente all’entrata in vigore della l. 108/96 non viene applicata tale nullità • La l. 28/02/2001 n. 24 intende “usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui sono promessi o comunque convenuti … indipendentemente dal momento del loro pagamento”. MAURO PASQUALI dottore commercialista 24
  • 25. . Esso dovrà contenere tutti gli elementi utili ai creditori e all’esecutato al fine di verificare la regolarità dei conteggi effettuati, ed in particolare: - Attivo da ripartire; - Ordine cronologico delle ipoteche; - Elenco dei creditori intervenuti tempestivi e tardivi; - Analisi dei crediti ex art. 2855 c.c.; - I motivi delle eventuali esclusioni. MAURO PASQUALI dottore commercialista 25
  • 26. . • . Invito al procedente e agli intervenuti alla precisazione dei crediti Trattasi di prassi consolidata anche se non prevista dalla legge. Adempimento indispensabile per la quantificazione delle spese legali e delle anticipazioni. Facilita la verifica dei crediti e evita contestazioni in sede di approvazione. MAURO PASQUALI dottore commercialista 26
  • 27. Il creditore ha diritto alla distribuzione della somma che si ricava dall’espropriazione solo se è pignorante o intervenuto. • SPESE IN PRIVILEGIO - SPESE DI ISCRIZIONE E RINNOVAZIONE IPOTECA E SPESE LEGALI RELATIVE ALLA SOLA PROCEDURA ESECUTIVA. • INEFFICACIA DELL’IPOTECA SE ISCRITTA DOPO IL PIGNORAMENTO (art. 2916 c.c.) O PRESCRITTA PER IL DECORSO DEL VENTENNIO senza rinnovazione (art. 2847 c.c.). Il decorso del termine ventennale non ne determina l’inefficacia se tale momento cade successivamente al DECRETO DI TRASFERIMENTO che paralizza la situazione dei privilegi. • CREDITI DI LAVORO (art. 2776 c.c.) : vengono collocati con preferenza rispetto ai crediti chirografari, a condizione che il creditore dimostri di avere la prova del verbale di pignoramento mobiliare negativo o il tentativo di notifica di un precedente precetto ai sensi dell’art. 143 cpc per l’impossibilità di soddisfarsi sui beni mobili del debitore. In caso contrario il credito vantato andrà collocato in chirografo. MAURO PASQUALI dottore commercialista 27
  • 28. INTERVENTI TEMPESTIVI anteriori alla 1° ordinanza di vendita • I creditori privilegiati hanno diritto alla collocazione del loro credito indipendentemente dalla tempestivita’ o tardività dell’intervento; tuttavia quella parte del loro credito che non gode della collocazione privilegiata andrà collocata in chirografo con le stesse regole dei creditori chirografari. MAURO PASQUALI dottore commercialista 28
  • 29. FONDIARIO – FALLIMENTO . Art. 41 l. 385/1993 assegnazione delle somme al fondiario Art. 51 l.f. divieto delle azioni individuali e quindi la somma deve ritenersi di pertinenza della curatela. (prima il fondiario e il residuo al fallimento) in via provvisoria assegnazione delle somme al fondiario e in via definitiva con insinuazione al passivo del fallimento e verifica delle somme assegnate nella procedura esecutiva con la graduazione dei crediti effettuata in sede di riparto del fallimento (SENT. CASSAZIONE 17/12/2004 N. 23572 e tribunale di Mantova 27/3/06 n. 273). MAURO PASQUALI dottore commercialista 29
  • 30. PLURALITA’ DI BENI ESECUTATI • In questa ipotesi è necessario verificare se sugli stessi immobili gravino le stesse ipoteche. • Qualora i privilegi ipotecari siano differenti sui diversi immobili, sarà necessario separare le masse e soddisfare i creditori ipotecari, con il ricavato di ciascun bene. La distribuzione tra i creditori chirografari proseguirà unitariamente. MAURO PASQUALI dottore commercialista 30
  • 31. PLURALITA’ DI DEBITORI In questa ipotesi sarà necessario verificare la loro posizione rispetto ai creditori e procedere alla separazione delle rispettive masse MAURO PASQUALI dottore commercialista 31