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Open Data
Condivisione delle banche dati
        Siti delle P.A.

                    Università di Bologna
               Avv. Ph.D. Michele Martoni
Sommario


Open Government e Open Data

Siti delle Pubbliche Amministrazioni

Condivisione delle Banche Dati pubbliche
Premessa

Trasparenza, pubblicità, consultabilità della
attività amministrativa e dei dati personali

     Accessibilità e comprensibilità dei dati dell’azione
     amministrativa

     Accessibilità al dato personale detenuto dalla pubblica
     amministrazione

     Azione amministrativa trasparente e rispetto della privacy
     del cittadino
Open Government e
                     Open Data

Le nuove tecnologie della comunicazione e dell’informazione aprono
nuove opportunità agli enti pubblici, dal punto di vista dello
   svecchiamento dei processi decisionali e degli schemi burocratici.
   La digitalizzazione, inoltre, permette alle istituzioni di adottare un
   nuovo modello amministrativo, basato su “apertura” e
   “trasparenza” nei confronti dei cittadini: l’Open Government.
In questo scenario, la pratica di “liberazione” dei dati – conosciuta
come Open Data – che caratterizza internet e il Web, rappresenta una
   strada necessaria, anche se non sufficiente, affinché le
   amministrazioni adottino il modello di “governo aperto”.

Tratto da “Come si fa Open Data”
Maggioli Editore, maggio 2011
www.datagov.it
Open Government
                     cos’è?
• nuovo concetto di Governance (modello di amministrazione)

• modelli, strumenti e tecnologie nuovi che consentono alle
  amministrazioni di essere “aperte” e “trasparenti” nei confronti dei
  cittadini

    – “apertura” modalità di approccio e relazione basate su bidirezionalità,
      condivisione e partecipazione ai processi decisionali
      dell’amministrazione

    – “trasparenza” libertà di accesso ai dati e alle informazioni
      amministrative da parte dei cittadini, nonché alla condivisione di
      documenti, saperi e conoscenze tra istituzioni e comunità locale
La svolta
• U.S.A., Open Government Directive (del 8/12/2009)

    My Administration is committed to creating an unprecedented level
     of openness in Government. We will work together to ensure the
            public trust and establish a system of transparency, public
         participation, and collaboration. Openness will strengthen our
   democracy and promote efficiency and effectiveness in Government
                                                    (President OBAMA)

   – Sito Ufficiale:
     http://www.whitehouse.gov/open
   – Memorandum:
     http://www.whitehouse.gov/the_press_office/TransparencyandOpenGov
     ernment/
   – Blog:
     http://www.whitehouse.gov/open/blog
Un approfondimento

• United Nations
  e-Gov Survey 2010
Open Data [1/3]

• Nuovo approccio nella gestione delle
  informazioni e dei dati in ambito pubblico
  mediante ICT
• Formato aperto con cui le informazioni
  sono rese disponibili on line
• Formato aperto che consente oltre alla
  accessibilità anche la interscambiabilità e
  l’integrabilità delle informazioni
Open Data [2/3]

I dati per essere “open” devono essere:
1) Completi
2) Primari
3) Tempestivi
4) Accessibili
5) Leggibili
6) Non proprietari
7) Liberi da licenze
8) Riutilizzabili                     by Transparency International Georgia

9) Ricercabili
10)Permanenti
Open Data [3/3]

• Un esempio:
  – http://www.dati.piemonte.it/
     • DGR 31 - 11679 del 29 giugno 2009.
       Approvazione del documento "Linee guida relative
       al riutilizzo del Patrimonio Informativo Regionale" e
       del modello di licenza standard per il riutilizzo.
     • Dati disponibili on line
Linked Open Data

• Collegamento fra
  i diversi dataset
  al fine di renderli
  parte di un unico spazio informativo globale e condiviso.

• Incremento del valore informativo complesso, dal dato
  alla conoscenza

              [TED ideas worth spreading … Tim Berners-Lee]


  es. trova tutti i ristoranti vicini a monumenti
Linked Data Cloud

• Set di dati sono stati pubblicati nella community Linking Open Data.
• Interconnessi tra loro questi set di dati costituiscono il Web
  of Data che contiene molte informazioni preziose.
• Linked Data Cloud, gestito da Richard Cyganiak e Anja
  Jentzsch fornisce una panoramica visiva dei set di dati e delle loro
  connessioni.
• La mappatura delle evidenze di competenza sui Linked Data ha lo
  scopo di estrarre un sottoinsieme di Linked Data che sia rilevante
  per la determinazione degli interessi di un utente e delle
  competenze in un particolare dominio, anche, eventualmente, per
  sostenere la sua capacità di risolvere i problemi specifici (by
  www.titticimmino.com)
by http://www.milanstankovic.org/
Agenda Digitale
         e strategia Open Data
• http://ec.europa.eu/information_society/digital-
  agenda/scoreboard/download/index_en.htm
Profili giuridici

 Evoluzione del concetto di “trasparenza”

• Concezione statica
• Concezione dinamica
  – Trasparenza come principio ispiratore di tutta l’attività
    amministrativa
  – Valore del dato e produzione di dati
  – Riutilizzo dei dati pubblici

     • [video] http://www.dati.piemonte.it/cose-il-riuso-dei-dati.html
Dati delle pubbliche amministrazioni e
        servizi in rete (Capo V, CAD)


• Artt. 2, 12 e 50, D.Lgs. 82/2005

• Art. 11, c.1, D.Lgs. 150/2009

• Art. 52, c.1 bis, D.Lgs. 82/2005 (235/2010)
Art. 2, cc.1 e 4, CAD

1) Lo Stato, le regioni e le autonomie locali assicurano
   la disponibilità, la gestione, l'accesso, la trasmissione,
   la conservazione e la fruibilità dell'informazione in
   modalità digitale e si organizzano ed agiscono a tale
   fine utilizzando con le modalità più appropriate le
   tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

4) Le disposizioni di cui al capo V, concernenti l'accesso
   ai documenti informatici, e la fruibilità delle
   informazioni digitali si applicano anche ai gestori di
   servizi pubblici ed agli organismi di diritto pubblico.
Art. 12, cc. 1, 4 e 5, CAD

1. Le pubbliche amministrazioni nell'organizzare autonomamente la propria
   attività utilizzano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per
   la realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità,
   imparzialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione, nonché per la
   garanzia dei diritti dei cittadini e delle imprese di cui al Capo I, sezione II,
   del presente decreto

4. Lo Stato promuove la realizzazione e l'utilizzo di reti telematiche come
   strumento di interazione tra le pubbliche amministrazioni ed i privati.

5. Le pubbliche amministrazioni utilizzano le tecnologie dell'informazione e
   della comunicazione, garantendo, nel rispetto delle vigenti normative,
   l'accesso alla consultazione, la circolazione e lo scambio di dati e
   informazioni, nonché l'interoperabilità dei sistemi e l'integrazione dei
   processi di servizio fra le diverse amministrazioni nel rispetto delle regole
   tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71.
Art. 50, CAD
              Disponibilità dei dati …
1. I dati delle pubbliche amministrazioni sono formati, raccolti, conservati, resi disponibili e
   accessibili con l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione che ne
   consentano la fruizione e riutilizzazione, alle condizioni fissate dall'ordinamento, da parte
   delle altre pubbliche amministrazioni e dai privati; restano salvi i limiti alla conoscibilità dei
   dati previsti dalle leggi e dai regolamenti, le norme in materia di protezione dei dati
   personali ed il rispetto della normativa comunitaria in materia di riutilizzo delle informazioni
   del settore pubblico.
2. Qualunque dato trattato da una pubblica amministrazione, con le esclusioni di cui
   all'articolo 2, comma 6, salvi i casi previsti dall'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n.
   241, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, è reso
   accessibile e fruibile alle altre amministrazioni quando l'utilizzazione del dato sia
   necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'amministrazione richiedente,
   senza oneri a carico di quest'ultima, salvo per la prestazione di elaborazioni aggiuntive è
   fatto comunque salvo il disposto dell'articolo 43, comma 4, del decreto del Presidente della
   Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
3. Al fine di rendere possibile l'utilizzo in via telematica dei dati di una pubblica
   amministrazione da parte dei sistemi informatici di altre amministrazioni l'amministrazione
   titolare dei dati predispone, gestisce ed eroga i servizi informatici allo scopo necessari,
   secondo le regole tecniche del sistema pubblico di connettività di cui al presente decreto.
Art. 52, CAD
               Accesso telematico e
             riutilizzazione dei dati …
1. L'accesso telematico a dati, documenti e procedimenti è disciplinato
   dalle pubbliche amministrazioni secondo le disposizioni del presente
   codice e nel rispetto delle disposizioni di legge e di regolamento in
   materia di protezione dei dati personali, di accesso ai documenti
   amministrativi, di tutela del segreto e di divieto di divulgazione. I
   regolamenti che disciplinano l'esercizio del diritto di accesso sono
   pubblicati su siti pubblici accessibili per via telematica.
1-bis. Le pubbliche amministrazioni, al fine di valorizzare e rendere
   fruibili i dati pubblici di cui sono titolari, promuovono progetti di
   elaborazione e di diffusione degli stessi anche attraverso l’uso di
   strumenti di finanza di progetto, assicurando:
   a) il rispetto di quanto previsto dall’articolo 54, comma 3;
   b) la pubblicazione dei dati e dei documenti in formati aperti di cui
   all’articolo 68, commi 3 e 4.
Art. 11, c.1
                  D.lgs. 150/2009

1. La trasparenza e' intesa come accessibilità totale, anche
   attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti istituzionali
   delle amministrazioni pubbliche, delle informazioni
   concernenti ogni aspetto dell'organizzazione, degli indicatori
   relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per
   il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati
   dell'attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi
   competenti, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo
   del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità.
   Essa costituisce livello essenziale delle prestazioni
   erogate dalle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo
   117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.
Licenza
• Non c’è una precisa indicazione normativa

• I principi che ispirano la materia fanno propendere per licenze c.d.
  “open”

• Formez PA “Italian Open Data Licence” IODL
        • Libertà di:
             – Consultare, estrarre, scaricare, copiare, pubblicare, distribuire, trasmettere le
               informazioni
             – Creare un lavoro derivato (es. mashup), includendo le informazioni in un prodotto o
               sviluppando una applicazioni che le utilizzi come base di dati
        • Dovere di:
             – Indicare la fonte delle informazioni e il nome del soggetto che fornisce il dato
               includendo un link alla licenza
             – Pubblicare e condividere eventuali lavori derivati con la stessa licenza o con altra
               licenza aperta ritenuta compatibile (Creative Commons CC-BY-SA, Open Data
               Commons)
Privacy ?

• Open data non significa rendere pubblici
  tutti i dati formati nell’esercizio delle attività
  istituzionali.
• Le norme in materia di privacy, e non solo,
  restano ferme
  – Linee Guida del Garante per la pubblicazione
    dei dati pubblici sul Web (n. 88/2011)
Indicazioni del Garante
        per i siti delle P.A.


• Deliberazione n. 17 del 19 aprile 2007
  (1407101)

• Provvedimento n. 88 del 2 marzo 2011
  (1793203)
Linee guida
   in materia di trattamento di dati
personali per finalità di pubblicazione
   e diffusione di atti e documenti
             di enti locali
    G.U. n. 120 del 25 maggio 2007
Deliberazione n. 17 del 19 aprile 2007
Premessa

• In questa sede vengono prese in specifica
  considerazione solo questioni riguardanti la
  pubblicazione e diffusione di atti e documenti
  tenendo presente che, accanto alle forme di
  pubblicità scelte dagli enti locali o imposte per
  legge, restano vigenti gli obblighi per i medesimi
  enti di attuare la disciplina sul diritto di accesso
  ai documenti amministrativi e sul distinto diritto di
  accesso ai dati personali, che sono stati oggetto di
  numerosi provvedimenti del Garante.
Precisazione

• La necessità di garantire un livello elevato di tutela dei diritti e delle
  libertà fondamentali rispetto al trattamento dei dati personali (art. 2,
  comma 1, del Codice) non ostacola una piena trasparenza
  dell'attività amministrativa.

• Tale tutela non preclude la valorizzazione delle attività di
  comunicazione istituzionale e la partecipazione dei cittadini alla vita
  democratica, favorite dall'impiego di nuove tecnologie che sono già
  utilizzate nell'ambito di proficue esperienze avviate nell'e-
  government e nelle reti civiche.

• In presenza di taluni dati personali o di determinate forme di
  diffusione vanno però individuate specifiche soluzioni e modalità per
  attuare la trasparenza in modo ponderato, secondo correttezza e
  misura.
Principi generali

• Gli enti locali, in quanto soggetti pubblici, possono
  trattare dati di carattere personale anche sensibile e
  giudiziario solo per svolgere le rispettive funzioni
  istituzionali (art. 18, comma 2, del Codice).

• Oltre alle garanzie previste dal Codice e da altre
  disposizioni normative in materia di protezione dei
  dati, l'ente locale deve osservare i presupposti e i limiti
  previsti da ogni altra disposizione di legge o di
  regolamento che rilevi ai fini del trattamento (art. 18,
  comma 3, del Codice).
Pubblicazione on line

• La pubblicazione e la divulgazione di atti e
  documenti determinano una diffusione di dati
  personali, comportando la conoscenza di dati
  da parte di un numero indeterminato di
  cittadini.
• L'interferenza nella sfera personale degli
  interessati che ne consegue è legittima, solo
  se la diffusione è prevista da una norma di
  legge o di regolamento (artt. 4, comma 1, lett.
  m), e 19, comma 3, del Codice).
Valutazione preliminare
           principio di necessità

• Prima di intraprendere un'attività che comporta una
  diffusione di dati personali, l'ente locale deve valutare
  se la finalità di trasparenza e di comunicazione può
  essere perseguita senza divulgare tali dati, oppure
  rendendo pubblici atti e documenti senza indicare
  dati identificativi adottando modalità che
  permettano di identificare gli interessati solo
  quando è necessario
   – lo impone il principio di necessità, il quale comporta un
     obbligo di attenta configurazione di sistemi informativi e di
     programmi informatici per ridurre al minimo l'utilizzazione di
     dati personali (art. 3 del Codice).
Principio di
              proporzionalità

• Se questa valutazione preliminare porta a
  constatare che gli atti e i documenti resi
  conoscibili o pubblici devono contenere dati
  di carattere personale, l'ente deve rispettare
  anche l'ulteriore principio di proporzionalità
• i tipi di dati e il genere di operazioni svolte per
  pubblicarli e diffonderli devono essere infatti
  pertinenti e non eccedenti rispetto alle
  finalità perseguite (art. 11, comma 1, lett. d),
  del Codice)
Dati sensibili e giudiziari


• L'ente può trovarsi di fronte all'interrogativo se
  pubblicare e diffondere anche dati sensibili o
  giudiziari. La loro particolare delicatezza ne
  rende lecita la diffusione solo se:

   – è realmente indispensabile (artt. 3, 4, comma 1, lett.
     d) ed e), 22, commi 3, 8 e 9, del Codice);
   – l'ente ha adottato il regolamento in materia previsto
     dal Codice su parere conforme del Garante (artt. 20,
     comma 2, 21, comma 2 e 181, comma 1, lett. a)).
Il ruolo delle tecnologie
             ... la logica sottesa ...

• In questo quadro, l'ente locale deve prevedere le diverse forme di
  accessibilità ad atti e documenti evitando, per quanto possibile, di
  applicare modalità indifferenziate che non tengano conto delle
  finalità sottostanti alla trasparenza, nonché delle diverse situazioni
  personali. Mentre alcuni documenti possono essere forniti
  agevolmente ai cittadini solo a richiesta, altri possono essere
  pubblicati, anche in rete, integralmente o per estratto.

• Con un approccio equilibrato e meditato, l'ente locale dovrebbe fare,
  opportunamente, largo uso di nuove tecnologie che facilitino la
  conoscenza da parte dei cittadini, tenuto conto anche del diritto
  all'utilizzo nei loro confronti delle tecnologie telematiche (art. 3 d.lg.
  7 marzo 2005, n. 82, recante il "Codice dell'amministrazione
  digitale").
Accessi selezionati
                     [1/2]

• Laddove la finalità da perseguire riguardi prevalentemente
  solo una o alcune categorie di persone, andrebbero previste
  forme di accesso in rete selezionato, attribuendo agli
  interessati una chiave personale (username e password; n. di
  protocollo o altri estremi identificativi di una pratica forniti
  dall'ente agli aventi diritto).

   – Ad esempio, la pubblicità tramite siti web su talune procedure
     concorsuali può essere perseguita divulgando integralmente
     alcuni atti (ad es., deliberazioni che indicono concorsi o
     approvano graduatorie), indicando invece in sezioni dei siti ad
     accesso selezionato alcuni dettagli conoscibili da interessati e
     controinteressati (elaborati, verbali, valutazioni, documentazione
     personale comprovante titoli).
Accessi selezionati
                      [2/2]

• Accorgimenti analoghi andrebbero previsti, a seconda dei
  casi, con riferimento alle graduatorie relative al
  riconoscimento di autorizzazioni, agevolazioni, benefici ed
  iniziative a vantaggio di categorie di cittadini (es., procedure
  per ammettere minori ad asili nido, per assegnare alloggi di
  edilizia residenziale pubblica, per valutare domande di
  mobilità o rilasciare autorizzazioni e concessioni edilizie).
• In questi casi occorre evitare, nuovamente, di considerare la
  protezione dei dati come un ostacolo alla trasparenza,
  prevenendo al tempo stesso la superflua e ingiustificata
  diffusione indifferenziata di specifiche informazioni e dettagli
  ininfluenti (che restano conoscibili, in base alla legge, dai soli
  soggetti legittimati nel caso concreto).
Albo pretorio
                      [1/2]
• Nell'articolare in modo equilibrato le diverse
  situazioni prima sintetizzate, l'ente locale deve
  anche tenere presente che, per assicurare
  determinati effetti dichiarativi, il predetto Testo
  unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali
  prevede che la pubblicazione di tutte le
  deliberazioni del comune e della provincia debba
  avvenire non in rete, ma mediante materiale
  affissione all'albo pretorio nella sede dell'ente, per
  quindici giorni consecutivi, salvo quanto previsto
  da specifiche disposizioni di legge (art. 124 d.lg n.
  267/2000 citato)
Albo pretorio
                    [2/2]

• La pubblicazione delle deliberazioni nell'albo
  pretorio è quindi lecita e non contrasta, per ciò
  stesso, con la protezione dei dati personali,
  sempreché sia effettuata osservando gli
  accorgimenti di seguito indicati.
• Questa fattispecie è ora ancora più delicata in
  quanto sono state prescritte anche per questi atti
  modalità di pubblicazione on line.
Attenzione
             a quello che si pubblica

• Peraltro, questa forma di pubblicazione obbligatoria non autorizza,
  di per sé, a trasporre tutte le deliberazioni così pubblicate in una
  sezione del sito Internet dell'ente liberamente consultabile. Al
  tempo stesso, la previsione normativa in questione non preclude
  neanche all'ente di riprodurre in rete alcuni dei predetti documenti,
  sulla base di una valutazione responsabile e attenta ai richiamati
  princìpi e limiti.
• Riguardo alla diretta indicazione di dati personali nelle deliberazioni
  da pubblicare presso l'albo pretorio, va rispettato il richiamato
  principio di pertinenza e non eccedenza (o, se i dati sono sensibili
  o giudiziari, di indispensabilità) rispetto alle finalità perseguite con i
  singoli atti.
    – Si pensi, ad esempio, al dettaglio di dati che possono essere indicati
      nella redazione di verbali e di resoconti dell'attività degli organi collegiali
      o assembleari, in rapporto al fine di rispettare il principio di pubblicità
      dell'attività istituzionale.
Tecnica di redazione
                        [1/2]

• La circostanza secondo la quale tutte le deliberazioni sono
  pubblicate deve indurre l'amministrazione comunale a valutare con
  estrema attenzione le stesse tecniche di redazione delle
  deliberazioni e dei loro allegati. Ciò, soprattutto quando vengono in
  considerazione informazioni sensibili

    – si pensi ad esempio agli atti adottati nel quadro dell'attività di assistenza
      e beneficenza, che comportano spesso la valutazione di circostanze e
      requisiti personali che attengono a situazioni di particolare disagio
    – può risultare ad esempio utile menzionare tali dati solo negli atti a
      disposizione negli uffici (richiamati quale presupposto della
      deliberazione e consultabili solo da interessati e controinteressati),
      come pure menzionare delicate situazioni di disagio personale solo
      sulla base di espressioni di carattere più generale o, se del caso, di
      codici numerici
Tecnica di redazione
                  [2/2]

• Occorre, poi, una specifica valutazione per
  selezionare le informazioni sensibili o a
  carattere giudiziario che possono essere
  diffuse. Resta salvo il divieto di diffondere
  dati idonei a rivelare lo stato di salute
  degli interessati (artt. 22, comma 8, 65,
  comma 5, e 68, comma 3, del Codice): è il
  caso, ad esempio, dell'indicazione di specifici
  elementi identificativi dello stato di
  diversamente abile.
Diffusione di dati personali
           su Internet [1/3]
• Alcune disposizioni di legge o di regolamento
  dispongono la necessaria messa a disposizione di
  determinati atti e documenti sul sito web dell'ente
  locale.
• Ad esempio, l'ente locale è soggetto ai predetti
  obblighi di rendere noti, attraverso il proprio sito web,
  l'organigramma degli uffici corredato dal nominativo
  dei dirigenti responsabili, nonché il nominativo e
  l'ammontare della retribuzione dei dirigenti con
  incarico conferito ai sensi dell'art. 19, comma 6, del
  d.lg. 30 marzo 2001, n. 165, dei consulenti, e dei
  titolari di incarichi corrisposti (art. 54 d.lg. n. 82/2005
  citato; art. 1, comma 593, l. n. 296/2006 citato).
Diffusione di dati personali
                 su Internet [2/3]

•   La diffusione in Internet di dati personali pone specifiche valutazioni in
    rapporto ai diritti degli interessati. I dati così messi a disposizione di un
    numero indefinito di persone sono consultabili da molteplici luoghi e in
    qualsiasi momento. Il loro "carattere ubiquitario" è valorizzato dal crescente
    accesso ad Internet. Attraverso i motori interni ed esterni di ricerca può
    essere ricostruito unitariamente un numero ingente di dati riferiti a soggetti
    individuati, più o meno aggiornati e di natura differente.

•   Decorsi determinati periodi di tempo, la diffusione tramite siti web di tali dati
    può comportare un sacrificio sproporzionato dei diritti degli interessati
    specie se si tratta di provvedimenti risalenti nel tempo e che hanno
    raggiunto le loro finalità. L'ente locale, oltre ad assicurare l'esattezza,
    l'aggiornamento e la pertinenza e non eccedenza dei dati, deve garantire il
    rispetto del diritto all'oblio dell'interessato una volta perseguite le finalità
    poste alla base del trattamento (art. 11, comma 1, lett. c), d) ed e), del
    Codice).
Diffusione di dati personali
               su Internet [3/3]

• Nel rispetto di eventuali (e, allo stato, rare) disposizioni di
  legge o di regolamento che impongano specificamente la
  messa a disposizione su Internet di dati personali per puntuali
  periodi, l'ente può trovarsi di fronte all'esigenza di stabilire in
  via amministrativa per quali congrui periodi di tempo
  mantenere in rete documenti contenenti dati personali. In tal
  caso l'ente, dopo aver valutato se è giustificato includere i
  documenti diffusi in eventuali sezioni del sito che li rendano
  direttamente individuabili in rete a partire anche da motori di
  ricerca esterni al sito stesso, deve individuare,
  opportunamente, con regolamento, periodi di tempo congrui
  rispetto alle finalità perseguite. Decorsi tali periodi, determinati
  documenti o sezioni del sito dovrebbero rimanere in rete, ma
  essere consultabili solo a partire dal sito stesso.
Fattispecie concrete

•   Per chi volesse approfondire ... il provvedimento in parola prende in esame
    alcune fattispecie concrete di interesse per gli Enti.
              –   atti anagrafici
              –   estratti degli atti dello stato civile
              –   pubblicazioni matrimoniali
              –   organizzazione degli uffici
              –   dati reddituali
              –   retribuzioni, compensi ed emolumenti
              –   autorizzazioni e concessioni edilizie
              –   concorsi pubblici
              –   asili nido
              –   alienazione e assegnazione di alloggi di edilizia agevolata
              –   graduatorie delle domande di mobilità
Linee guida in materia di trattamento di
dati personali contenuti anche in atti e
documenti amministrativi, effettuato da
    soggetti pubblici per finalità di
  pubblicazione e diffusione sul web
      G.U. n. 64 del 19 marzo 2011
Provvedimento n. 88 del 2 marzo 2011
Ambito di applicazione

• L'attuale processo di innovazione e digitalizzazione della pubblica
  amministrazione è caratterizzato da numerose iniziative, anche
  legislative, volte a migliorare l'efficienza, l'efficacia e la qualità delle
  prestazioni e dei servizi erogati dai soggetti pubblici mediante
  l'incremento dell'utilizzo delle tecnologie informatiche e telematiche.

• Le recenti disposizioni in materia di trasparenza e pubblicità
  dell'azione amministrativa e quelle sulla consultabilità degli atti
  prevedono in capo ai soggetti pubblici diversi obblighi di messa a
  disposizione delle relative informazioni da realizzare con
  modalità di divulgazione e ambiti di conoscenza di tipo differente,
  comportando, a seconda dei casi, operazioni di comunicazione
  oppure di diffusione di dati personali.
Scopo delle Linee guida

•   La disciplina sulla protezione dei dati personali regola la comunicazione e la
    diffusione delle informazioni personali in maniera tendenzialmente uniforme,
    indipendentemente dalle modalità tecniche utilizzate; ciò, sia nei casi in cui i
    dati personali siano resi noti mediante una pubblicazione cartacea, sia
    laddove tali informazioni siano messe a disposizione on line tramite una
    pagina web.

•   Le Linee guida hanno, pertanto, lo scopo di definire un primo quadro
    unitario di misure e accorgimenti finalizzati a individuare opportune cautele
    che i soggetti pubblici sono tenuti ad applicare in relazione alle ipotesi in
    cui effettuano, in attuazione alle disposizioni normative vigenti, attività di
    comunicazione o diffusione di dati personali sui propri siti istituzionali per
    finalità di trasparenza, pubblicità dell'azione amministrativa, nonché di
    consultazione di atti su iniziativa di singoli soggetti.
Eccezione
            istanze di accesso

• Non sono presi in considerazione in questo
  provvedimento i casi in cui i soggetti pubblici
  sono destinatari di istanze di accesso ai dati
  personali, in quanto il dare conoscenza
  all'interessato delle informazioni in possesso
  dell'amministrazione non configura
  un'operazione di comunicazione (artt. 4, comma
  1, lett. l) e 7 del Codice).
Trattamento di dati
         in ambito pubblico [1/2]

• I soggetti pubblici possono utilizzare
  informazioni personali per lo svolgimento delle
  proprie funzioni istituzionali anche in mancanza
  di una norma di legge o di regolamento che
  preveda espressamente il trattamento di dati
  personali e non devono richiedere il consenso
  dell'interessato (artt. 18, commi 2 e 4, 19,
  comma 1, del Codice).
Trattamento di dati
              in ambito pubblico [2/2]
•    Resta fermo che per la comunicazione e la diffusione devono comunque essere
     applicate le seguenti regole:

1.   in relazione alle sole operazioni di comunicazione e di diffusione, le
     pubbliche amministrazioni, nel mettere a disposizione sui propri siti istituzionali dati
     personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi (in forma integrale,
     per estratto, ivi compresi gli allegati), devono preventivamente verificare che una
     norma di legge o di regolamento preveda tale possibilità (artt. 4, comma 1, lett. l) e
     m), 19, comma 3, 20 e 21, del Codice)
2.   resta fermo inoltre che la pubblicazione di dati personali aventi natura sensibile
     è consentita solo se autorizzata da espressa disposizione di legge nella quale
     siano specificati i tipi di dati, le operazioni eseguibili e le finalità di rilevante
     interesse pubblico perseguite ovvero qualora tale operazione sia identificata nel
     regolamento che l'amministrazione è tenuta ad adottare, previo parere conforme
     del Garante (art. 20, commi 1 e 2, del Codice)
3.   fermo restando comunque il generale divieto di diffusione dei dati idonei a rivelare
     lo stato di salute dei singoli interessati (artt. 22, comma 8, 65, comma 5, 68,
     comma 3, del Codice)
La recente riforma
           in materia di trasparenza

•   Le amministrazioni possono disporre la pubblicazione sul proprio sito web di
    informazioni personali individuate - sulla base di precisi obblighi normativi,
    in parte previsti dal d.lgs. n. 150/2009, in parte da altre normative previgenti
    - nel Programma triennale per la trasparenza e l'integrità che ciascuna
    amministrazione è tenuta ad adottare in conformità alle "Linee guida per la
    predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità“
    (CIVIT).

•   In tale quadro, qualora l'amministrazione decida, sulla base di una
    valutazione responsabile e attenta ai limiti richiamati, di prevedere la
    pubblicazione di ulteriori dati, in assenza di specifici obblighi normativi e in
    aggiunta a quelli elencati nelle Linee guida della Civit, dovrà motivare
    adeguatamente la propria scelta nell'ambito dello stesso Programma
    triennale, dimostrando l'idoneità di tale pubblicazione, in relazione alle
    finalità perseguite, e il rispetto dei principi di necessità, proporzionalità e
    pertinenza dei dati.
Pubblicazione
                di informazioni personali
              su richiesta dell’interessato

•   Nell'ambito dei rapporti intercorrenti con l'amministrazione pubblica, gli
    interessati possono formulare specifiche richieste volte a ottenere che taluni
    propri dati personali siano pubblicati sul sito istituzionale
    dell'amministrazione.
•   Tali richieste possono riguardare informazioni personali che sono già nella
    disponibilità dell'amministrazione in quanto acquisite per lo svolgimento
    delle proprie funzioni istituzionali, ovvero che possono essere conferite
    facoltativamente dall'interessato allo specifico scopo di consentirne la
    diffusione (art. 13, comma 1, lett. b), del Codice).
•   E' facoltà dell'amministrazione valutare se prendere in esame tali richieste
    di pubblicazione, che comunque potranno essere accolte solo all'esito di
    un'attenta verifica con cui si accerti che tale operazione sia compatibile con
    lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali e che i dati oggetto di
    diffusione on line risultino pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità
    perseguite.
Sindacato del Garante

• Tutte le decisioni assunte dalle amministrazioni
  in relazione alla pubblicazione sui propri siti
  istituzionali di atti e documenti contenenti dati
  personali possono essere oggetto di sindacato
  da parte del Garante al fine di verificare che
  siano rispettati i principi di necessità,
  proporzionalità e pertinenza dei dati (artt. 3 e
  11, comma 1, del Codice).
Trasparenza, pubblicità e
            consultabilità [1/3]

TRASPARENZA

• La disponibilità sui siti istituzionali delle amministrazioni
  di atti e documenti amministrativi, contenenti dati
  personali, per finalità di trasparenza è volta a garantire
  una conoscenza generalizzata delle informazioni
  concernenti aspetti dell'organizzazione
  dell'amministrazione al fine di assicurare un ampio
  controllo sulle capacità delle pubbliche amministrazioni
  di raggiungere gli obiettivi, nonché sulle modalità
  adottate per la valutazione del lavoro svolto dai
  dipendenti pubblici.
Trasparenza, pubblicità e
           consultabilità [2/3]

PUBBLICITÀ

• La disponibilità on line per finalità di pubblicità è
  volta a far conoscere l'azione amministrativa in
  relazione al rispetto dei principi di legittimità e
  correttezza, nonché a garantire che gli atti
  amministrativi producano effetti legali al fine di
  favorire eventuali comportamenti conseguenti da
  parte degli interessati.
Trasparenza, pubblicità e
           consultabilità [3/3]
CONSULTABILITÀ

• La disponibilità sui siti istituzionali delle
  amministrazioni di atti e documenti
  amministrativi per finalità di consultabilità è volta
  a consentire la messa a disposizione degli stessi
  solo a soggetti determinati - anche per categorie
  - al fine di garantire in maniera agevole la
  partecipazione alle attività e ai procedimenti
  amministrativi.
Valutazione

•    La comunicazione o la diffusione possono perseguire una delle seguenti
     finalità:

    1.   trasparenza
    2.   pubblicità
    3.   consultabilità

•    Occorre una valutazione da parte delle amministrazioni pubbliche, nel
     rispetto dei principi di necessità e proporzionalità del trattamento dei dati
     personali (artt. 3 e 11 del Codice), in modo da garantire modalità
     differenziate di messa a disposizione di dati e documenti tenendo conto
     delle diverse finalità sopra evidenziate e descritte, delle tipologie di
     informazioni oggetto di divulgazione, nonché degli strumenti e dei mezzi
     utilizzati per assicurarne la conoscibilità, affinché siano correttamente
     rispettati i diritti degli interessati.
Accorgimenti tecnici e
                finalità perseguite

• Occorre preliminare individuare:
   –   la finalità istituzionale
   –   la norma di riferimento
   –   i dati da comunicare/diffondere ( ... termini ...)
   –   i soggetti destinatari delle informazioni

• Occorre implementare gli accorgimenti tecnici che
  consentano il rispetto dei principi generali di:
   –   Necessità
   –   Proporzionalità
   –   Pertinenza
   –   Esattezza e qualità dei dati
Pubblicazione on line
                “alert”

• limite temporale
• conoscenza solo da parte di certi soggetti
  e solo in certe ipotesi
• manipolazione del dato
• acquisizione e memorizzazione indebita
  del dato
• reperimento da parte dei motori di ricerca
  e contestualizzazione del dato
Motori di ricerca

• Opzioni
  – Reperibilità da motori di ricerca esterni
  – Reperibilità da motori di ricerca solo interni
     • Contestualità
     • Maggior fruibilità delle informazioni sul sito


• Accorgimenti
  – metatag noindex e noarchive
  – Codifica di regole di esclusione (robots.txt)
     • Robot Exclusion Protocol
Tempi “proporzionati”
                 e diritto all’oblio

• Individuare un congruo periodo di tempo entro il quale
  devono rimanere disponibili
   – termine prescritto dalla stessa norma
   – tenuto conto delle finalità perseguite e dello scopo del precetto
     normativo ove non espressamente individuato il termine

   – anonimizzazione dei dati (successivamente)
   – cancellazione una volta raggiunto lo scopo
       •   sistemi automatizzati di rimozione
       •   cache dei motori di ricerca
       •   diritto all’oblio (provv. 1116068)
       •   memoria storica e memorizzazione in una partizione ad accesso
           controllato
Query massive
    e duplicazione del data base

• Adottare cautele per ostacolare operazioni
  di duplicazione massiva dei file [(ad
  esempio mediante software automatici
  (robot)]
  – Firewall che controllo tempi e numero degli
    accessi
  – Strumenti che inibiscono il robot (es. codici
    CAPTCHA) e che comunque rallentano
    l’attività dell’utente
Dati esatti e aggiornati

• Obbligo posto in capo alle amministrazioni pubbliche di
  garantire "che le informazioni contenute sui siti siano
  conformi e corrispondenti alle informazioni contenute nei
  provvedimenti amministrativi originali dei quali si fornisce
  comunicazione tramite il sito“
• Impiego di copie di documenti originali (v. CAD)
• Impiego di firma digitale o tecniche analoghe
• Inserimento di dati di contesto (data di aggiornamento,
  periodo di validità, amministrazione, segnatura di
  protocollo o dell’albo, ecc.) (attenzione ai motori di
  ricerca che, infatti, decontestualizzano)
Fattispecie esemplificative

• Informazioni riferite agli addetti ad una
  funzione pubblica
• Situazione patrimoniale di titolari di cariche
  e incarichi pubblici
• Ruoli del personale e bollettini ufficiali
• Albo dei beneficiari di provvidenze di
  natura economica
Pubblicità degli atti e
                  Albo pretorio on line

•   Verificare se i dati personali contenuti in atti e documenti messi a
    disposizione sul sito istituzionale devono essere resi conoscibili all'intera
    collettività dei consociati (quindi liberamente reperibili da chiunque sul sito
    istituzionale), ovvero ai soli utenti che hanno richiesto un servizio, ovvero
    agli interessati o ai contro interessati in un procedimento amministrativo
    (utilizzando in tale caso regole per garantire un'accessibilità selezionata).

•   Nell'adempimento degli obblighi di pubblicazione on line di atti e
    provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale di cui alla
    legge n. 69/2009, risulta sproporzionato, rispetto alla finalità perseguita,
    consentirne l'indiscriminata reperibilità tramite i comuni motori di ricerca,
    essendo invece ragionevole delimitarne la pubblicazione in una sezione
    del sito istituzionale, limitando l'indicizzazione dei documenti e il
    tempo di mantenimento della diffusione dei dati.
Esempi

• Concorsi e selezioni pubbliche
• Graduatorie, elenchi professionali e altri
  atti riguardanti il personale
• Atti e documenti indirizzati a persone
  specifiche
• Elenchi del collocamento obbligatorio dei
  disabili
• Cos’è ?
  – Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e
    l’Integrità delle Amministrazioni Pubbliche
• Provvedimenti
  – Delibera n. 6 del 25 febbraio 2010
  – Delibera n. 105 del 23 settembre 2010
     • Linee Guida per la predisposizione del Programma triennale
       per la trasparenza e l’integrità (d.lgs. 150/2009, art. 16, c. 6,
       lett. e)
Linee Guida
          per i siti web della P.A.


• Linee Guida 2010 di DigitPA e Formez, ai sensi
  dell’art. 4 della direttiva 8/2009 del Ministro per
  la pubblica amministrazione e l’innovazione

   – Suggerire criteri e strumenti per la riduzione dei siti
     web pubblici obsoleti ed il miglioramento di quelli
     attivi, in termini di principi generali, gestione e
     aggiornamento, contenuti minimi
Caratteristiche dei siti
                   art. 53, CAD

1. Le pubbliche amministrazioni centrali realizzano siti istituzionali su
   reti telematiche che rispettano i principi di accessibilità, nonché di
   elevata usabilità e reperibilità, anche da parte delle persone disabili,
   completezza di informazione, chiarezza di linguaggio, affidabilità,
   semplicità dì consultazione, qualità, omogeneità ed interoperabilità.
   Sono in particolare resi facilmente reperibili e consultabili i dati di cui
   all'articolo 54.

2. Il CNIPA [?] svolge funzioni consultive e di coordinamento sulla
   realizzazione e modificazione dei siti delle amministrazioni centrali.

3. Lo Stato promuove intese ed azioni comuni con le regioni e le
   autonomie locali affinché realizzino siti istituzionali con le
   caratteristiche di cui al comma 1.
Contenuto dei siti
                            art. 54, CAD [1/2]
1. I siti delle pubbliche amministrazioni contengono necessariamente i seguenti dati pubblici:
a) l'organigramma, l'articolazione degli uffici, le attribuzioni e l'organizzazione di ciascun ufficio anche
      di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici, nonché il
      settore dell'ordinamento giuridico riferibile all'attività da essi svolta, corredati dai documenti anche
      normativi di riferimento;
b) l'elenco delle tipologie di procedimento svolte da ciascun ufficio di livello dirigenziale non generale,
      il termine per la conclusione di ciascun procedimento ed ogni altro termine procedimentale, il
      nome del responsabile e l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro
      adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale, come individuati ai
      sensi degli articoli 2, 4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
c) le scadenze e le modalità di adempimento dei procedimenti individuati ai sensi degli articoli 2 e 4
      della legge 7 agosto 1990, n. 241;
d) l'elenco completo delle caselle di posta elettronica istituzionali attive, specificando anche se si tratta
      di una casella di posta elettronica certificata di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11
      febbraio 2005, n. 68;
e) le pubblicazioni di cui all'articolo 26 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché i messaggi di
      informazione e di comunicazione previsti dalla legge 7 giugno 2000, n. 150;
f) l'elenco di tutti i bandi di gara;
g) l'elenco dei servizi forniti in rete già disponibili e dei servizi di futura attivazione, indicando i tempi
      previsti per l'attivazione medesima.
g-bis) i bandi di concorso.
Contenuto dei siti
                            art. 54, CAD [2/2]

2-ter. Le amministrazioni pubbliche pubblicano nei propri siti un indirizzo istituzionale di posta
    elettronica certificata a cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta ai sensi del
    presente codice. Le amministrazioni devono altresì assicurare un servizio che renda noti al
    pubblico i tempi di risposta.

2-quater. Le amministrazioni pubbliche che già dispongono di propri siti devono pubblicare il registro
    dei processi automatizzati rivolti al pubblico. Tali processi devono essere dotati di appositi
    strumenti per la verifica a distanza da parte del cittadino dell’avanzamento delle pratiche che lo
    riguardano.

3. I dati pubblici contenuti nei siti delle pubbliche amministrazioni sono fruibili in rete gratuitamente e
     senza necessità di identificazione informatica.

4. Le pubbliche amministrazioni garantiscono che le informazioni contenute sui siti siano conformi e
    corrispondenti alle informazioni contenute nei provvedimenti amministrativi originali dei quali si
    fornisce comunicazione tramite il sito.

4-bis. La pubblicazione telematica produce effetti di pubblicità legale nei casi e nei modi
     espressamente previsti dall'ordinamento.
QUANTO E COME SONO TRASPARENTI
          LE GRANDI CITTÀ SUL WEB:
           UN’ANALISI DI FORUM PA




• http://www.zeroventiquattro.it/enti-
  pubblici/quanto-e-come-sono-trasparenti-
  le-grandi-citta-sul-web-
  un%E2%80%99analisi-di-forum-pa/
Linee guida per la stesura di
convenzioni per la fruibilità dei dati
 delle pubbliche amministrazioni

          DigitPA, 22 aprile 2011
Fruibilità dei dati
                             art. 58, c. 2, CAD

2.   Ai sensi dell’articolo 50, comma 2, nonché al fine di agevolare l’acquisizione d’ufficio ed il controllo
     sulle dichiarazioni sostitutive riguardanti informazioni e dati relativi a stati, qualità personali e fatti
     di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
     le Amministrazioni titolari di banche dati accessibili per via telematica predispongono, sulla base
     delle linee guida redatte da DigitPA, sentito il Garante per la protezione dei dati personali,
     apposite convenzioni aperte all’adesione di tutte le amministrazioni interessate volte a disciplinare
     le modalità di accesso ai dati da parte delle stesse amministrazioni procedenti, senza oneri a loro
     carico. Le convenzioni valgono anche quale autorizzazione ai sensi dell’articolo 43, comma 2, del
     citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.

3.   DigitPA provvede al monitoraggio dell’attuazione del presente articolo, riferendo annualmente con
     apposita relazione al Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione e alla Commissione
     per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazione pubbliche di cui all’articolo 13
     del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

3bis.In caso di mancata predisposizione delle convenzioni di cui al comma 2, il Presidente del
    Consiglio dei Ministri stabilisce un termine entro il quale le amministrazioni interessate devono
    provvedere. Decorso inutilmente il termine, il Presidente del Consiglio dei Ministri può nominare
    un commissario ad acta incaricato di predisporre le predette convenzioni. Al Commissario non
    spettano compensi, indennità o rimborsi.
Disponibilità dei dati
                            Art. 50, CAD

1.   I dati delle pubbliche amministrazioni sono formati, raccolti, conservati, resi disponibili e
     accessibili con l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione che ne consentano
     la fruizione e riutilizzazione, alle condizioni fissate dall'ordinamento, da parte delle altre pubbliche
     amministrazioni e dai privati; restano salvi i limiti alla conoscibilità dei dati previsti dalle leggi e dai
     regolamenti, le norme in materia di protezione dei dati personali ed il rispetto della normativa
     comunitaria in materia di riutilizzo delle informazioni del settore pubblico.

2.   Qualunque dato trattato da una pubblica amministrazione, con le esclusioni di cui all'articolo 2,
     comma 6, salvi i casi previsti dall'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e nel rispetto della
     normativa in materia di protezione dei dati personali, è reso accessibile e fruibile alle altre
     amministrazioni quando l'utilizzazione del dato sia necessaria per lo svolgimento dei compiti
     istituzionali dell'amministrazione richiedente, senza oneri a carico di quest'ultima, salvo per la
     prestazione di elaborazioni aggiuntive è fatto comunque salvo il disposto dell'articolo 43,
     comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

3.   Al fine di rendere possibile l'utilizzo in via telematica dei dati di una pubblica amministrazione da
     parte dei sistemi informatici di altre amministrazioni l'amministrazione titolare dei dati predispone,
     gestisce ed eroga i servizi informatici allo scopo necessari, secondo le regole tecniche del
     sistema pubblico di connettività di cui al presente decreto.
Art. 15 – L. 183/2011
L’Art. 15, comma 1, L. 183/2011 [rectius art. 40, D.P.R.
  445/2000], in punto dispone:
«01. Le certificazioni rilasciate dalla pubblica
  amministrazione in ordine a stati, qualità personali e
  fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra
  privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica
  amministrazione e i gestori di pubblici servizi i
  certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti
  dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47.
02. Sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati è
  apposta, a pena di nullità, la dicitura: “Il presente
  certificato non può essere prodotto agli organi della
  pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici
  servizi.».
Art. 43 – D.p.r. 445/2000
«1. Le amministrazioni pubbliche e i gestori di
  pubblici servizi sono tenuti ad acquisire
  d'ufficio le informazioni oggetto delle
  dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli
  46 e 47, nonché tutti i dati e i documenti che
  siano in possesso delle pubbliche
  amministrazioni, previa indicazione, da parte
  dell'interessato, degli elementi indispensabili
  per il reperimento delle informazioni o dei dati
  richiesti, ovvero ad accettare la
  dichiarazione sostitutiva prodotta
  dall'interessato.».
Art. 71 – D.p.r. 445/2000
«1. Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione,
     e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di
     cui agli articoli 46 e 47.
2. I controlli riguardanti dichiarazioni sostitutive di certificazione sono effettuati
     dall'amministrazione procedente con le modalità di cui all'articolo 43 consultando
     direttamente gli archivi dell'amministrazione certificante ovvero richiedendo alla
     medesima, anche attraverso strumenti informatici o telematici, conferma scritta della
     corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri da questa custoditi. (R)
3. Qualora le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 presentino delle irregolarità o delle
     omissioni rilevabili d'ufficio, non costituenti falsità, il funzionario competente a ricevere la
     documentazione dà notizia all'interessato di tale irregolarità. Questi è tenuto alla
     regolarizzazione o al completamento della dichiarazione; in mancanza il procedimento non
     ha seguito.
4. Qualora il controllo riguardi dichiarazioni sostitutive presentate ai privati che vi consentono di
     cui all'articolo 2, l'amministrazione competente per il rilascio della relativa certificazione,
     previa definizione di appositi accordi, è tenuta a fornire, su richiesta del soggetto privato
     corredata dal consenso del dichiarante, conferma scritta, anche attraverso l'uso di
     strumenti informatici o telematici, della corrispondenza di quanto dichiarato con le
     risultanze dei dati da essa custoditi.»
Destinatari

•   le presenti linee guida sono rivolte a:

     – tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e
       grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad
       ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e
       loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case
       popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro
       associazioni, tutti gli Enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le
       amministrazioni, le aziende e gli Enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la
       rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui
       al Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 1, comma 2, del Decreto legislativo
       30 marzo 2001, n. 165);

     – le società, interamente partecipate da enti pubblici o con prevalente capitale pubblico
       inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come
       individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 5,
       della legge 30 dicembre 2004, n. 311;

     – i gestori di servizi pubblici e gli organismi di diritto pubblico.
Termini di adempimento

• In relazione a quanto disposto dall’art. 57 comma
  14 del D.Lgs. 235/2010 le convenzioni in parola
  devono essere predisposte entro 12 mesi
  dall’entrata in vigore del decreto medesimo. Ciò
  stante, come previsto dall’art. 58, comma 3-bis del
  CAD, in caso di mancata predisposizione delle
  convenzioni, il Presidente del Consiglio dei Ministri
  stabilisce un termine entro il quale le
  amministrazioni interessate devono provvedere.
  Decorso inutilmente tale termine, lo stesso
  Presidente del Consiglio potrà nominare un
  commissario ad acta.
Per la valutazione e la
             misurazione
• ai sensi dell’art. 12 comma 1-ter del CAD, le
  disposizioni richiamate nelle linee guida sono
  rilevanti ai fini della misurazione e della
  valutazione della performance sia organizzativa,
  sia individuale previste dagli articoli 8 e 9 del
  Decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, di
  attuazione della Legge 4 marzo 2009, n. 15, in
  materia di ottimizzazione della produttività del
  lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle
  pubbliche amministrazioni.
Contesto

• Il contesto cui fanno riferimento le presenti
  linee guida è quello delineato dal CAD e,
  in quanto tale, riferito alle pubbliche
  amministrazioni connesse per il tramite del
  Sistema Pubblico di Connettività (SPC).
Quali solo le PA
           connesse al SPC ?
• ai sensi dell’art. 75, comma 1 del CAD, al sistema
  pubblico di connettività si collegano tutte le
  pubbliche amministrazioni indicate dall’art. 1
  comma 2, del Decreto legislativo 30 marzo 2001,
  n. 165 e le società, interamente partecipate da enti
  pubblici o con prevalente capitale pubblico inserite
  nel conto economico consolidato della pubblica
  amministrazione, come individuate dall'Istituto
  nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo
  1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311
SPC e Sicurezza

•   DPCM 1 aprile 2008, Regole tecniche e di sicurezza per il funzionamento
    del Sistema pubblico di connettività, garantisce un adeguato livello di
    sicurezza e di fiducia nella interazione tra le pubbliche amministrazioni.
•   la governance del SPC è affidata alla Commissione di coordinamento di cui
    all’ art. 79 del CAD che assicura un continuo aggiornamento del sistema.
•   A tale proposito, come previsto dall’art. 76 del CAD gli scambi di documenti
    informatici tra le pubbliche amministrazioni nell'ambito del SPC, realizzati
    attraverso la cooperazione applicativa e nel rispetto delle relative procedure
    e regole tecniche di sicurezza, costituiscono invio documentale valido ad
    ogni effetto di legge.

•   Gli altri soggetti che al momento ancora non aderiscono all’SPC devono
    esplicitamente prevedere idonee misure di sicurezza all’interno delle
    convenzioni che stipulano, in linea con le indicazioni che seguono.
Raccolta del dato

• Le informazioni o i dati necessari per l’espletamento delle attività
  istituzionali delle pubbliche amministrazioni devono essere raccolti e
  formati secondo criteri di economicità e di pubblicità

• Le pubbliche amministrazioni prima di procedere alla raccolta diretta
  di nuovi dati, sono tenute a verificare se le informazioni relative
  possano essere acquisite attraverso la fruibilità di dati in possesso
  di altre pubbliche amministrazioni o soggetti pubblici

• A tal fine è necessario che le diverse tipologie di dati che possono
  essere fruibili da altre pubbliche amministrazioni siano rese
  pubbliche sul sito web delle rispettive amministrazione titolari, in
  un’apposita sezione, denominata “DATI FRUIBILI DA ALTRE
  AMMINISTRAZIONI”, unitamente alle relative modalità di accesso
Formazione del dato

• Per un efficace ed efficiente scambio dei dati
  è indispensabile che le pubbliche
  amministrazioni adottino soluzioni
  informatiche che assicurino l’interoperabilità e
  la cooperazione applicativa e consentano la
  rappresentazione del dato in più formati, di
  cui almeno uno di tipo aperto, ossia reso
  pubblico e documentato esaustivamente (art.
  68, CAD).
Accesso alla banca dati

• Le pubbliche amministrazioni che aderiscono
  alle convenzioni possono avvalersi per
  l’accesso ai servizi d’interscambio, di altra
  pubblica amministrazione, ovvero di altro
  soggetto delegato o incaricato, previa
  comunicazione all’amministrazione
  erogatore. Tale eventualità deve essere,
  naturalmente, esplicitamente indicata nella
  convenzione, nel rispetto della disciplina sul
  trattamento dei dati personali.
Opzioni tecniche
             per l’accesso
• cooperazione applicativa, componente del
  sistema pubblico di connettività finalizzata
  all'interazione tra i sistemi informatici delle
  pubbliche amministrazioni per garantire
  l'integrazione dei metadati, delle informazioni
  e dei procedimenti amministrativi;
• accesso via web, attraverso il sito
  istituzionale dell’amministrazione titolare dei
  dati o un sito tematico all’uopo predisposto.
Modalità alternative
                     e transitorie
•   Fermo restando le modalità di accesso telematico definite al punto
    precedente, che devono considerarsi quelle di riferimento, le
    amministrazioni possono utilizzare modalità alternative, laddove si
    presentino documentabili vantaggi economici o la situazione infrastrutturale
    e organizzativa non consenta l’adozione di quelle sopra riportate. In tali
    casi, le modalità di accesso telematico prevedibili sono:

     – soluzioni di “Trasferimento di File” in modalità FTP, qualora preesistenti investimenti,
       la natura stessa delle richieste e le specifiche condizioni facciano propendere per tale
       soluzione;
     – la posta elettronica certificata, nei casi specifici, quando la periodicità di acquisizione
       del dato è limitata (in linea di massima una volta all’anno o meno) e la quantità dei dati
       da acquisire è contenuta (dell’ordine massimo di 1MB), ovvero in caso di maggiore
       economicità della soluzione.
Servizi erogabili

• Servizi di ricerca che consentano, ad
  esempio, di cercare i dati in base al
  contenuto di metadati e di visualizzare il
  contenuto dei metadati medesimi
• Servizi di consultazione
• Servizi di download
Sicurezza e Privacy


• L’amministrazione erogatore deve disporre
  di informazioni complete e strutturate sulla
  molteplicità di soggetti che, a vario titolo,
  accedono alle banche dati
Documento
                         dei flussi

• l’amministrazione erogatore redige un documento, con
  formalità descrittive standard, che riporti tutti i flussi di
  trasferimento di dati da e verso la banca dati e tutti gli accessi
  di tipo interattivo o di altro genere, specificando per ciascun
  flusso o accesso:
   – l'identità dei soggetti legittimati a realizzarlo, la base normativa;
   – la finalità istituzionale, la natura e la qualità dei dati trasferiti o a
     cui si è avuto accesso;
   – la frequenza e il volume dei trasferimenti o degli accessi e il
     numero di soggetti che utilizzano la procedura.

   • Tale documento dovrà essere mantenuto costantemente
     aggiornato, nonché reso disponibile nel caso di controlli.
Controlli periodici
             “annuali”

• Persistenza della finalità
• Numero di utenze attive, anche in
  considerazione delle finalità
• Controllo di conformità degli accessi
Garanzie per la correttezza
    del trattamento dei dati [1/7]

• Le convenzioni stipulate con ciascun ente
  devono prevedere espressamente i vincoli
  necessari ad assicurare un corretto
  trattamento dei dati e devono stabilire le
  condizioni per escludere il rischio di
  duplicazione delle basi dati realizzata
  anche attraverso l'utilizzo di strumenti
  automatizzati di interrogazione.
Garanzie per la correttezza
      del trattamento dei dati [2/7]
• In particolare il fruitore:
   – utilizza le informazioni acquisite dal titolare
     esclusivamente per le finalità dichiarate, nel rispetto
     della normativa vigente, anche in materia di
     consultazione delle banche dati, osservando le
     misure di sicurezza ed i vincoli di riservatezza previsti
     dal Codice della Privacy
   – procede al trattamento dei dati personali, in
     particolare di quelli sensibili, osservando le misure di
     sicurezza ed i vincoli di riservatezza previsti dal
     Codice della Privacy rispettando i canoni di
     pertinenza e non eccedenza nel trattamento delle
     informazioni acquisite
Garanzie per la correttezza
   del trattamento dei dati [3/7]
– garantisce che non si verifichino divulgazioni,
  comunicazioni, cessioni a terzi, né in alcun modo
  riproduzioni dei dati nei casi diversi da quelli previsti dalla
  legge, provvedendo ad impartire, ai sensi dell’art. 30 del
  Codice della Privacy, precise e dettagliate istruzioni agli
  incaricati del trattamento, richiamando la loro attenzione
  sulle responsabilità connesse all’uso illegittimo dei dati;
– s’impegna a non duplicare i dati resi disponibili e a non
  creare autonome banche dati non conformi alle finalità per
  le quali è stato autorizzato l’accesso;
– garantisce che l’accesso ai dati verrà consentito
  esclusivamente a personale o assimilati ovvero da soggetti
  che siano stati designati dal fruitore quali incaricati o
  responsabili esterni del trattamento dei dati;
Garanzie per la correttezza
   del trattamento dei dati [4/7]
– ha consapevolezza del Codice della Privacy e della
  possibilità di controlli ivi previsti per verificare il rispetto dei
  vincoli di utilizzo dei servizi, previo preavviso tra le
  rispettive funzioni organizzative preposte alla sicurezza.
  Per l’espletamento di tali controlli, che potranno essere
  effettuati anche presso le sedi del fruitore dove viene
  utilizzato il servizio, Il fruitore si impegna a fornire ogni
  necessaria collaborazione;
– si impegna, non appena siano state utilizzate le
  informazioni secondo le finalità dichiarate, a cancellare i
  dati ricevuti dal titolare;
– si impegna a formare gli utenti abilitati sulle specifiche
  caratteristiche, proprietà e limiti del sistema utilizzato per
  l’accesso ai dati ed a controllarne il corretto utilizzo.
Garanzie per la correttezza
    del trattamento dei dati [5/7]

– garantisce che l’adozione al proprio interno delle regole di sicurezza
  atte ad:
    • adottare procedure di registrazione che prevedano il riconoscimento diretto e
      l’identificazione certa dell’utente;
    • adottare regole di gestione delle credenziali di autenticazione e modalità che ne
      assicurino adeguati livelli di sicurezza quali ad esempio:
         – identificazione univoca di una persona fisica;
         – processi di emissione e distribuzione agli utenti in maniera sicura seguendo una
           stabilita procedura operativa;
         – possono essere costituite da un dispositivo in possesso ed uso esclusivo dell’incaricato
           e provvisto di pin o una coppia username/password, o, infine, da credenziali che
           garantiscano analoghe condizioni di robustezza;
    • nel caso le credenziali siano costituite da una coppia username/password,
      devono essere previste politiche di gestione della password che rispettino le
      misure minime di sicurezza previste dal Codice della Privacy;
    • la procedura di autenticazione dell’utente deve essere protetta dal rischio di
      intercettazione delle credenziali da meccanismi crittografici di robustezza
      adeguata.
Garanzie per la correttezza
  del trattamento dei dati [6/7]

– si impegna ad utilizzare i sistemi di accesso ai
  dati in consultazione on line esclusivamente
  secondo le modalità con cui sono stati resi
  disponibili e, di conseguenza, a non estrarre i
  dati per via automatica e massiva (attraverso
  ad esempio i cosiddetti “robot”) allo scopo di
  velocizzare le attività e creare autonome
  banche dati non conformi alle finalità per le
  quali è stato autorizzato all’accesso;
Garanzie per la correttezza
    del trattamento dei dati [7/7]
– s’impegna altresì a comunicare:
    • tempestivamente all’amministrazione titolare incidenti sulla sicurezza occorsi al
      proprio sistema di autenticazione qualora tali incidenti abbiano impatto
      direttamente o indirettamente nei processi di sicurezza afferenti la cooperazione
      applicativa l’amministrazione titolare;
    • al titolare ogni eventuale esigenza di aggiornamento di stato degli utenti gestiti
      (nuovi inserimenti, disabilitazioni, cancellazioni) in caso di consultazione on line;
    • al titolare ogni modificazione tecnica e/o organizzativa del proprio dominio, che
      comporti l’impossibilità di garantire l’applicazione delle regole di sopra riportate
      e/o la loro perdita di efficacia.

– garantisce, in caso di cooperazione applicativa, che i servizi resi
  disponibili verranno esclusivamente integrati con il proprio sistema
  informativo e non saranno resi disponibili a terzi né direttamente né
  indirettamente per via informatica.
– Infine il titolare, al fine di salvaguardare la sicurezza dei propri sistemi
  informativi, può prevedere ulteriori strumenti di gestione atti a gestire i
  profili di abilitazione, verificare accessi anomali, provvedere al
  tracciamento delle operazioni di accesso.
Livelli di servizio [1/2]

• L’amministrazione titolare rende disponibili i dati,
  secondo predefiniti livelli di servizio, che tengono
  conto delle proprie esigenze e capacità elaborative e
  di una ragionevole previsione di soddisfacimento delle
  esigenze delle amministrazioni fruitori.

• I livelli di servizio devono specificare, inoltre, eventuali
  limitazioni, restrizioni, condizioni esterne, affinché
  risultino chiare le prestazioni che l’infrastruttura messa
  a disposizione dall’amministrazione titolare è in grado
  di soddisfare.
Livelli di servizio [2/2]

• l’amministrazione titolare ha l’obbligo di informare, nelle
  modalità concordate nell’allegato tecnico alla convenzione, i
  tempi previsti di interruzione programmata e ripristino del
  servizio
• la convenzione deve esplicitare la disponibilità e le modalità di
  attivazione del servizio di assistenza, che l’amministrazione
  titolare dei dati è in grado di garantire all’amministrazione
  fruitore del dato
• anche qualora tale servizio di assistenza non sia disponibile,
  l’amministrazione titolare è tenuta a indicare nella
  convenzione i recapiti di un responsabile – che potrà
  coincidere anche con il responsabile della convenzione – cui
  l’amministrazione fruitore potrà rivolgersi in caso di
  malfunzionamenti nell’accesso dei dati
Contenuto
                    della convenzione
•   Ambito di applicazione e scopo
•   Modalità di accesso
•   Oneri economici
•   Durata della convenzione
•   Utilizzo dei dati
•   Conservazione dei dati
•   Titolarità del dato
•   Allegati alla convenzione
     –   Glossario
     –   Descrizione della infrastruttura
     –   Modalità di fruizione dei dati e regole di accesso
     –   Servizi forniti
     –   Regole minime di sicurezza
     –   Livelli di servizio e modalità di assistenza
     –   Periodicità di aggiornamento dei dati
Comunicazione
                     della convenzione
•   La stipulazione di una convenzione per l’accesso alla banca dati di una
    pubblica amministrazione deve essere comunicata all’Ufficio dati pubblici di
    DigitPa (datipubblici@digitpa.gov.it) da parte dell’amministrazione titolare
    del dato, ai fini di quanto previsto dal comma 3 dell’art. 58 del CAD.

•   In particolare, l’amministrazione titolare dovrà fornire le seguenti
    informazioni:
     –   oggetto della convenzione;
     –   durata della convenzione;
     –   amministrazione fruitore;
     –   responsabili per la convenzione dell’amministrazione titolare e dell’amministrazione
         fruitore.

•   Tale comunicazione risulta già soddisfatta nei casi nei quali la fruizione dei
    dati avvenga in cooperazione applicativa, attraverso l’infrastruttura di
    cooperazione applicativa SPCoop.
Criteri tecnici
     per le modalità di accesso
• Principi generali da garantire e da definire in
  convenzione
  – Trattamenti solo da parte di soggetti incaricati
  – Trattamenti solo nell’ambito delle funzioni che hanno
    legittimato il collegamento
  – Segmentazione dei dati visualizzabili (principio di
    pertinenza e di non eccedenza)
  – Periodici controlli del Garante
  – Monitoraggio e alert da parte dell’erogatore
Servizi di consultazione

• Prevedono:
  – La messa a disposizione di un applicativo di
    consultazione con accesso mediante profili di
    autorizzazione definiti
  – Gestione e tracciamento delle utenze e delle
    operazioni poste in essere
  – (dovrebbero prevedere) sessioni HTTPS/SSL
  – Il divieto di sessioni contemporanee con le stesse
    credenziali
     • In punto deve essere prevista la visualizzazione alla apertura
       della sessione di informazioni relative all’ultima sessione
       (data, ora, IP)
Modalità di identificazione

• Credenziali di autenticazione
  – CIE, CNS
  – Token di one time password
  – userID e PW assegnate dall’erogatore
• Meccanismo previsto per la gestione
  federata dell’identità digitale
Modalità alternative
                   FTP

•   Regime transitorio
•   Motivazione espressa
•   Canali sicuri di comunicazione
•   Credenziali di autenticazione sicure
•   Definizione del ciclo di vita del dato
michele.martoni[at]unibo.it

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Open Data, Condivisione delle banche dati, Siti delle P.A.

  • 1. Open Data Condivisione delle banche dati Siti delle P.A. Università di Bologna Avv. Ph.D. Michele Martoni
  • 2. Sommario Open Government e Open Data Siti delle Pubbliche Amministrazioni Condivisione delle Banche Dati pubbliche
  • 3. Premessa Trasparenza, pubblicità, consultabilità della attività amministrativa e dei dati personali Accessibilità e comprensibilità dei dati dell’azione amministrativa Accessibilità al dato personale detenuto dalla pubblica amministrazione Azione amministrativa trasparente e rispetto della privacy del cittadino
  • 4. Open Government e Open Data Le nuove tecnologie della comunicazione e dell’informazione aprono nuove opportunità agli enti pubblici, dal punto di vista dello svecchiamento dei processi decisionali e degli schemi burocratici. La digitalizzazione, inoltre, permette alle istituzioni di adottare un nuovo modello amministrativo, basato su “apertura” e “trasparenza” nei confronti dei cittadini: l’Open Government. In questo scenario, la pratica di “liberazione” dei dati – conosciuta come Open Data – che caratterizza internet e il Web, rappresenta una strada necessaria, anche se non sufficiente, affinché le amministrazioni adottino il modello di “governo aperto”. Tratto da “Come si fa Open Data” Maggioli Editore, maggio 2011 www.datagov.it
  • 5. Open Government cos’è? • nuovo concetto di Governance (modello di amministrazione) • modelli, strumenti e tecnologie nuovi che consentono alle amministrazioni di essere “aperte” e “trasparenti” nei confronti dei cittadini – “apertura” modalità di approccio e relazione basate su bidirezionalità, condivisione e partecipazione ai processi decisionali dell’amministrazione – “trasparenza” libertà di accesso ai dati e alle informazioni amministrative da parte dei cittadini, nonché alla condivisione di documenti, saperi e conoscenze tra istituzioni e comunità locale
  • 6. La svolta • U.S.A., Open Government Directive (del 8/12/2009) My Administration is committed to creating an unprecedented level of openness in Government. We will work together to ensure the public trust and establish a system of transparency, public participation, and collaboration. Openness will strengthen our democracy and promote efficiency and effectiveness in Government (President OBAMA) – Sito Ufficiale: http://www.whitehouse.gov/open – Memorandum: http://www.whitehouse.gov/the_press_office/TransparencyandOpenGov ernment/ – Blog: http://www.whitehouse.gov/open/blog
  • 7. Un approfondimento • United Nations e-Gov Survey 2010
  • 8. Open Data [1/3] • Nuovo approccio nella gestione delle informazioni e dei dati in ambito pubblico mediante ICT • Formato aperto con cui le informazioni sono rese disponibili on line • Formato aperto che consente oltre alla accessibilità anche la interscambiabilità e l’integrabilità delle informazioni
  • 9. Open Data [2/3] I dati per essere “open” devono essere: 1) Completi 2) Primari 3) Tempestivi 4) Accessibili 5) Leggibili 6) Non proprietari 7) Liberi da licenze 8) Riutilizzabili by Transparency International Georgia 9) Ricercabili 10)Permanenti
  • 10. Open Data [3/3] • Un esempio: – http://www.dati.piemonte.it/ • DGR 31 - 11679 del 29 giugno 2009. Approvazione del documento "Linee guida relative al riutilizzo del Patrimonio Informativo Regionale" e del modello di licenza standard per il riutilizzo. • Dati disponibili on line
  • 11. Linked Open Data • Collegamento fra i diversi dataset al fine di renderli parte di un unico spazio informativo globale e condiviso. • Incremento del valore informativo complesso, dal dato alla conoscenza [TED ideas worth spreading … Tim Berners-Lee] es. trova tutti i ristoranti vicini a monumenti
  • 12. Linked Data Cloud • Set di dati sono stati pubblicati nella community Linking Open Data. • Interconnessi tra loro questi set di dati costituiscono il Web of Data che contiene molte informazioni preziose. • Linked Data Cloud, gestito da Richard Cyganiak e Anja Jentzsch fornisce una panoramica visiva dei set di dati e delle loro connessioni. • La mappatura delle evidenze di competenza sui Linked Data ha lo scopo di estrarre un sottoinsieme di Linked Data che sia rilevante per la determinazione degli interessi di un utente e delle competenze in un particolare dominio, anche, eventualmente, per sostenere la sua capacità di risolvere i problemi specifici (by www.titticimmino.com)
  • 14. Agenda Digitale e strategia Open Data • http://ec.europa.eu/information_society/digital- agenda/scoreboard/download/index_en.htm
  • 15. Profili giuridici Evoluzione del concetto di “trasparenza” • Concezione statica • Concezione dinamica – Trasparenza come principio ispiratore di tutta l’attività amministrativa – Valore del dato e produzione di dati – Riutilizzo dei dati pubblici • [video] http://www.dati.piemonte.it/cose-il-riuso-dei-dati.html
  • 16. Dati delle pubbliche amministrazioni e servizi in rete (Capo V, CAD) • Artt. 2, 12 e 50, D.Lgs. 82/2005 • Art. 11, c.1, D.Lgs. 150/2009 • Art. 52, c.1 bis, D.Lgs. 82/2005 (235/2010)
  • 17. Art. 2, cc.1 e 4, CAD 1) Lo Stato, le regioni e le autonomie locali assicurano la disponibilità, la gestione, l'accesso, la trasmissione, la conservazione e la fruibilità dell'informazione in modalità digitale e si organizzano ed agiscono a tale fine utilizzando con le modalità più appropriate le tecnologie dell'informazione e della comunicazione. 4) Le disposizioni di cui al capo V, concernenti l'accesso ai documenti informatici, e la fruibilità delle informazioni digitali si applicano anche ai gestori di servizi pubblici ed agli organismi di diritto pubblico.
  • 18. Art. 12, cc. 1, 4 e 5, CAD 1. Le pubbliche amministrazioni nell'organizzare autonomamente la propria attività utilizzano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per la realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione, nonché per la garanzia dei diritti dei cittadini e delle imprese di cui al Capo I, sezione II, del presente decreto 4. Lo Stato promuove la realizzazione e l'utilizzo di reti telematiche come strumento di interazione tra le pubbliche amministrazioni ed i privati. 5. Le pubbliche amministrazioni utilizzano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, garantendo, nel rispetto delle vigenti normative, l'accesso alla consultazione, la circolazione e lo scambio di dati e informazioni, nonché l'interoperabilità dei sistemi e l'integrazione dei processi di servizio fra le diverse amministrazioni nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71.
  • 19. Art. 50, CAD Disponibilità dei dati … 1. I dati delle pubbliche amministrazioni sono formati, raccolti, conservati, resi disponibili e accessibili con l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione che ne consentano la fruizione e riutilizzazione, alle condizioni fissate dall'ordinamento, da parte delle altre pubbliche amministrazioni e dai privati; restano salvi i limiti alla conoscibilità dei dati previsti dalle leggi e dai regolamenti, le norme in materia di protezione dei dati personali ed il rispetto della normativa comunitaria in materia di riutilizzo delle informazioni del settore pubblico. 2. Qualunque dato trattato da una pubblica amministrazione, con le esclusioni di cui all'articolo 2, comma 6, salvi i casi previsti dall'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, è reso accessibile e fruibile alle altre amministrazioni quando l'utilizzazione del dato sia necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'amministrazione richiedente, senza oneri a carico di quest'ultima, salvo per la prestazione di elaborazioni aggiuntive è fatto comunque salvo il disposto dell'articolo 43, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 3. Al fine di rendere possibile l'utilizzo in via telematica dei dati di una pubblica amministrazione da parte dei sistemi informatici di altre amministrazioni l'amministrazione titolare dei dati predispone, gestisce ed eroga i servizi informatici allo scopo necessari, secondo le regole tecniche del sistema pubblico di connettività di cui al presente decreto.
  • 20. Art. 52, CAD Accesso telematico e riutilizzazione dei dati … 1. L'accesso telematico a dati, documenti e procedimenti è disciplinato dalle pubbliche amministrazioni secondo le disposizioni del presente codice e nel rispetto delle disposizioni di legge e di regolamento in materia di protezione dei dati personali, di accesso ai documenti amministrativi, di tutela del segreto e di divieto di divulgazione. I regolamenti che disciplinano l'esercizio del diritto di accesso sono pubblicati su siti pubblici accessibili per via telematica. 1-bis. Le pubbliche amministrazioni, al fine di valorizzare e rendere fruibili i dati pubblici di cui sono titolari, promuovono progetti di elaborazione e di diffusione degli stessi anche attraverso l’uso di strumenti di finanza di progetto, assicurando: a) il rispetto di quanto previsto dall’articolo 54, comma 3; b) la pubblicazione dei dati e dei documenti in formati aperti di cui all’articolo 68, commi 3 e 4.
  • 21. Art. 11, c.1 D.lgs. 150/2009 1. La trasparenza e' intesa come accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni pubbliche, delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell'attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità. Essa costituisce livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.
  • 22. Licenza • Non c’è una precisa indicazione normativa • I principi che ispirano la materia fanno propendere per licenze c.d. “open” • Formez PA “Italian Open Data Licence” IODL • Libertà di: – Consultare, estrarre, scaricare, copiare, pubblicare, distribuire, trasmettere le informazioni – Creare un lavoro derivato (es. mashup), includendo le informazioni in un prodotto o sviluppando una applicazioni che le utilizzi come base di dati • Dovere di: – Indicare la fonte delle informazioni e il nome del soggetto che fornisce il dato includendo un link alla licenza – Pubblicare e condividere eventuali lavori derivati con la stessa licenza o con altra licenza aperta ritenuta compatibile (Creative Commons CC-BY-SA, Open Data Commons)
  • 23. Privacy ? • Open data non significa rendere pubblici tutti i dati formati nell’esercizio delle attività istituzionali. • Le norme in materia di privacy, e non solo, restano ferme – Linee Guida del Garante per la pubblicazione dei dati pubblici sul Web (n. 88/2011)
  • 24. Indicazioni del Garante per i siti delle P.A. • Deliberazione n. 17 del 19 aprile 2007 (1407101) • Provvedimento n. 88 del 2 marzo 2011 (1793203)
  • 25. Linee guida in materia di trattamento di dati personali per finalità di pubblicazione e diffusione di atti e documenti di enti locali G.U. n. 120 del 25 maggio 2007 Deliberazione n. 17 del 19 aprile 2007
  • 26. Premessa • In questa sede vengono prese in specifica considerazione solo questioni riguardanti la pubblicazione e diffusione di atti e documenti tenendo presente che, accanto alle forme di pubblicità scelte dagli enti locali o imposte per legge, restano vigenti gli obblighi per i medesimi enti di attuare la disciplina sul diritto di accesso ai documenti amministrativi e sul distinto diritto di accesso ai dati personali, che sono stati oggetto di numerosi provvedimenti del Garante.
  • 27. Precisazione • La necessità di garantire un livello elevato di tutela dei diritti e delle libertà fondamentali rispetto al trattamento dei dati personali (art. 2, comma 1, del Codice) non ostacola una piena trasparenza dell'attività amministrativa. • Tale tutela non preclude la valorizzazione delle attività di comunicazione istituzionale e la partecipazione dei cittadini alla vita democratica, favorite dall'impiego di nuove tecnologie che sono già utilizzate nell'ambito di proficue esperienze avviate nell'e- government e nelle reti civiche. • In presenza di taluni dati personali o di determinate forme di diffusione vanno però individuate specifiche soluzioni e modalità per attuare la trasparenza in modo ponderato, secondo correttezza e misura.
  • 28. Principi generali • Gli enti locali, in quanto soggetti pubblici, possono trattare dati di carattere personale anche sensibile e giudiziario solo per svolgere le rispettive funzioni istituzionali (art. 18, comma 2, del Codice). • Oltre alle garanzie previste dal Codice e da altre disposizioni normative in materia di protezione dei dati, l'ente locale deve osservare i presupposti e i limiti previsti da ogni altra disposizione di legge o di regolamento che rilevi ai fini del trattamento (art. 18, comma 3, del Codice).
  • 29. Pubblicazione on line • La pubblicazione e la divulgazione di atti e documenti determinano una diffusione di dati personali, comportando la conoscenza di dati da parte di un numero indeterminato di cittadini. • L'interferenza nella sfera personale degli interessati che ne consegue è legittima, solo se la diffusione è prevista da una norma di legge o di regolamento (artt. 4, comma 1, lett. m), e 19, comma 3, del Codice).
  • 30. Valutazione preliminare principio di necessità • Prima di intraprendere un'attività che comporta una diffusione di dati personali, l'ente locale deve valutare se la finalità di trasparenza e di comunicazione può essere perseguita senza divulgare tali dati, oppure rendendo pubblici atti e documenti senza indicare dati identificativi adottando modalità che permettano di identificare gli interessati solo quando è necessario – lo impone il principio di necessità, il quale comporta un obbligo di attenta configurazione di sistemi informativi e di programmi informatici per ridurre al minimo l'utilizzazione di dati personali (art. 3 del Codice).
  • 31. Principio di proporzionalità • Se questa valutazione preliminare porta a constatare che gli atti e i documenti resi conoscibili o pubblici devono contenere dati di carattere personale, l'ente deve rispettare anche l'ulteriore principio di proporzionalità • i tipi di dati e il genere di operazioni svolte per pubblicarli e diffonderli devono essere infatti pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite (art. 11, comma 1, lett. d), del Codice)
  • 32. Dati sensibili e giudiziari • L'ente può trovarsi di fronte all'interrogativo se pubblicare e diffondere anche dati sensibili o giudiziari. La loro particolare delicatezza ne rende lecita la diffusione solo se: – è realmente indispensabile (artt. 3, 4, comma 1, lett. d) ed e), 22, commi 3, 8 e 9, del Codice); – l'ente ha adottato il regolamento in materia previsto dal Codice su parere conforme del Garante (artt. 20, comma 2, 21, comma 2 e 181, comma 1, lett. a)).
  • 33. Il ruolo delle tecnologie ... la logica sottesa ... • In questo quadro, l'ente locale deve prevedere le diverse forme di accessibilità ad atti e documenti evitando, per quanto possibile, di applicare modalità indifferenziate che non tengano conto delle finalità sottostanti alla trasparenza, nonché delle diverse situazioni personali. Mentre alcuni documenti possono essere forniti agevolmente ai cittadini solo a richiesta, altri possono essere pubblicati, anche in rete, integralmente o per estratto. • Con un approccio equilibrato e meditato, l'ente locale dovrebbe fare, opportunamente, largo uso di nuove tecnologie che facilitino la conoscenza da parte dei cittadini, tenuto conto anche del diritto all'utilizzo nei loro confronti delle tecnologie telematiche (art. 3 d.lg. 7 marzo 2005, n. 82, recante il "Codice dell'amministrazione digitale").
  • 34. Accessi selezionati [1/2] • Laddove la finalità da perseguire riguardi prevalentemente solo una o alcune categorie di persone, andrebbero previste forme di accesso in rete selezionato, attribuendo agli interessati una chiave personale (username e password; n. di protocollo o altri estremi identificativi di una pratica forniti dall'ente agli aventi diritto). – Ad esempio, la pubblicità tramite siti web su talune procedure concorsuali può essere perseguita divulgando integralmente alcuni atti (ad es., deliberazioni che indicono concorsi o approvano graduatorie), indicando invece in sezioni dei siti ad accesso selezionato alcuni dettagli conoscibili da interessati e controinteressati (elaborati, verbali, valutazioni, documentazione personale comprovante titoli).
  • 35. Accessi selezionati [2/2] • Accorgimenti analoghi andrebbero previsti, a seconda dei casi, con riferimento alle graduatorie relative al riconoscimento di autorizzazioni, agevolazioni, benefici ed iniziative a vantaggio di categorie di cittadini (es., procedure per ammettere minori ad asili nido, per assegnare alloggi di edilizia residenziale pubblica, per valutare domande di mobilità o rilasciare autorizzazioni e concessioni edilizie). • In questi casi occorre evitare, nuovamente, di considerare la protezione dei dati come un ostacolo alla trasparenza, prevenendo al tempo stesso la superflua e ingiustificata diffusione indifferenziata di specifiche informazioni e dettagli ininfluenti (che restano conoscibili, in base alla legge, dai soli soggetti legittimati nel caso concreto).
  • 36. Albo pretorio [1/2] • Nell'articolare in modo equilibrato le diverse situazioni prima sintetizzate, l'ente locale deve anche tenere presente che, per assicurare determinati effetti dichiarativi, il predetto Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali prevede che la pubblicazione di tutte le deliberazioni del comune e della provincia debba avvenire non in rete, ma mediante materiale affissione all'albo pretorio nella sede dell'ente, per quindici giorni consecutivi, salvo quanto previsto da specifiche disposizioni di legge (art. 124 d.lg n. 267/2000 citato)
  • 37. Albo pretorio [2/2] • La pubblicazione delle deliberazioni nell'albo pretorio è quindi lecita e non contrasta, per ciò stesso, con la protezione dei dati personali, sempreché sia effettuata osservando gli accorgimenti di seguito indicati. • Questa fattispecie è ora ancora più delicata in quanto sono state prescritte anche per questi atti modalità di pubblicazione on line.
  • 38. Attenzione a quello che si pubblica • Peraltro, questa forma di pubblicazione obbligatoria non autorizza, di per sé, a trasporre tutte le deliberazioni così pubblicate in una sezione del sito Internet dell'ente liberamente consultabile. Al tempo stesso, la previsione normativa in questione non preclude neanche all'ente di riprodurre in rete alcuni dei predetti documenti, sulla base di una valutazione responsabile e attenta ai richiamati princìpi e limiti. • Riguardo alla diretta indicazione di dati personali nelle deliberazioni da pubblicare presso l'albo pretorio, va rispettato il richiamato principio di pertinenza e non eccedenza (o, se i dati sono sensibili o giudiziari, di indispensabilità) rispetto alle finalità perseguite con i singoli atti. – Si pensi, ad esempio, al dettaglio di dati che possono essere indicati nella redazione di verbali e di resoconti dell'attività degli organi collegiali o assembleari, in rapporto al fine di rispettare il principio di pubblicità dell'attività istituzionale.
  • 39. Tecnica di redazione [1/2] • La circostanza secondo la quale tutte le deliberazioni sono pubblicate deve indurre l'amministrazione comunale a valutare con estrema attenzione le stesse tecniche di redazione delle deliberazioni e dei loro allegati. Ciò, soprattutto quando vengono in considerazione informazioni sensibili – si pensi ad esempio agli atti adottati nel quadro dell'attività di assistenza e beneficenza, che comportano spesso la valutazione di circostanze e requisiti personali che attengono a situazioni di particolare disagio – può risultare ad esempio utile menzionare tali dati solo negli atti a disposizione negli uffici (richiamati quale presupposto della deliberazione e consultabili solo da interessati e controinteressati), come pure menzionare delicate situazioni di disagio personale solo sulla base di espressioni di carattere più generale o, se del caso, di codici numerici
  • 40. Tecnica di redazione [2/2] • Occorre, poi, una specifica valutazione per selezionare le informazioni sensibili o a carattere giudiziario che possono essere diffuse. Resta salvo il divieto di diffondere dati idonei a rivelare lo stato di salute degli interessati (artt. 22, comma 8, 65, comma 5, e 68, comma 3, del Codice): è il caso, ad esempio, dell'indicazione di specifici elementi identificativi dello stato di diversamente abile.
  • 41. Diffusione di dati personali su Internet [1/3] • Alcune disposizioni di legge o di regolamento dispongono la necessaria messa a disposizione di determinati atti e documenti sul sito web dell'ente locale. • Ad esempio, l'ente locale è soggetto ai predetti obblighi di rendere noti, attraverso il proprio sito web, l'organigramma degli uffici corredato dal nominativo dei dirigenti responsabili, nonché il nominativo e l'ammontare della retribuzione dei dirigenti con incarico conferito ai sensi dell'art. 19, comma 6, del d.lg. 30 marzo 2001, n. 165, dei consulenti, e dei titolari di incarichi corrisposti (art. 54 d.lg. n. 82/2005 citato; art. 1, comma 593, l. n. 296/2006 citato).
  • 42. Diffusione di dati personali su Internet [2/3] • La diffusione in Internet di dati personali pone specifiche valutazioni in rapporto ai diritti degli interessati. I dati così messi a disposizione di un numero indefinito di persone sono consultabili da molteplici luoghi e in qualsiasi momento. Il loro "carattere ubiquitario" è valorizzato dal crescente accesso ad Internet. Attraverso i motori interni ed esterni di ricerca può essere ricostruito unitariamente un numero ingente di dati riferiti a soggetti individuati, più o meno aggiornati e di natura differente. • Decorsi determinati periodi di tempo, la diffusione tramite siti web di tali dati può comportare un sacrificio sproporzionato dei diritti degli interessati specie se si tratta di provvedimenti risalenti nel tempo e che hanno raggiunto le loro finalità. L'ente locale, oltre ad assicurare l'esattezza, l'aggiornamento e la pertinenza e non eccedenza dei dati, deve garantire il rispetto del diritto all'oblio dell'interessato una volta perseguite le finalità poste alla base del trattamento (art. 11, comma 1, lett. c), d) ed e), del Codice).
  • 43. Diffusione di dati personali su Internet [3/3] • Nel rispetto di eventuali (e, allo stato, rare) disposizioni di legge o di regolamento che impongano specificamente la messa a disposizione su Internet di dati personali per puntuali periodi, l'ente può trovarsi di fronte all'esigenza di stabilire in via amministrativa per quali congrui periodi di tempo mantenere in rete documenti contenenti dati personali. In tal caso l'ente, dopo aver valutato se è giustificato includere i documenti diffusi in eventuali sezioni del sito che li rendano direttamente individuabili in rete a partire anche da motori di ricerca esterni al sito stesso, deve individuare, opportunamente, con regolamento, periodi di tempo congrui rispetto alle finalità perseguite. Decorsi tali periodi, determinati documenti o sezioni del sito dovrebbero rimanere in rete, ma essere consultabili solo a partire dal sito stesso.
  • 44. Fattispecie concrete • Per chi volesse approfondire ... il provvedimento in parola prende in esame alcune fattispecie concrete di interesse per gli Enti. – atti anagrafici – estratti degli atti dello stato civile – pubblicazioni matrimoniali – organizzazione degli uffici – dati reddituali – retribuzioni, compensi ed emolumenti – autorizzazioni e concessioni edilizie – concorsi pubblici – asili nido – alienazione e assegnazione di alloggi di edilizia agevolata – graduatorie delle domande di mobilità
  • 45. Linee guida in materia di trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web G.U. n. 64 del 19 marzo 2011 Provvedimento n. 88 del 2 marzo 2011
  • 46. Ambito di applicazione • L'attuale processo di innovazione e digitalizzazione della pubblica amministrazione è caratterizzato da numerose iniziative, anche legislative, volte a migliorare l'efficienza, l'efficacia e la qualità delle prestazioni e dei servizi erogati dai soggetti pubblici mediante l'incremento dell'utilizzo delle tecnologie informatiche e telematiche. • Le recenti disposizioni in materia di trasparenza e pubblicità dell'azione amministrativa e quelle sulla consultabilità degli atti prevedono in capo ai soggetti pubblici diversi obblighi di messa a disposizione delle relative informazioni da realizzare con modalità di divulgazione e ambiti di conoscenza di tipo differente, comportando, a seconda dei casi, operazioni di comunicazione oppure di diffusione di dati personali.
  • 47. Scopo delle Linee guida • La disciplina sulla protezione dei dati personali regola la comunicazione e la diffusione delle informazioni personali in maniera tendenzialmente uniforme, indipendentemente dalle modalità tecniche utilizzate; ciò, sia nei casi in cui i dati personali siano resi noti mediante una pubblicazione cartacea, sia laddove tali informazioni siano messe a disposizione on line tramite una pagina web. • Le Linee guida hanno, pertanto, lo scopo di definire un primo quadro unitario di misure e accorgimenti finalizzati a individuare opportune cautele che i soggetti pubblici sono tenuti ad applicare in relazione alle ipotesi in cui effettuano, in attuazione alle disposizioni normative vigenti, attività di comunicazione o diffusione di dati personali sui propri siti istituzionali per finalità di trasparenza, pubblicità dell'azione amministrativa, nonché di consultazione di atti su iniziativa di singoli soggetti.
  • 48. Eccezione istanze di accesso • Non sono presi in considerazione in questo provvedimento i casi in cui i soggetti pubblici sono destinatari di istanze di accesso ai dati personali, in quanto il dare conoscenza all'interessato delle informazioni in possesso dell'amministrazione non configura un'operazione di comunicazione (artt. 4, comma 1, lett. l) e 7 del Codice).
  • 49. Trattamento di dati in ambito pubblico [1/2] • I soggetti pubblici possono utilizzare informazioni personali per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali anche in mancanza di una norma di legge o di regolamento che preveda espressamente il trattamento di dati personali e non devono richiedere il consenso dell'interessato (artt. 18, commi 2 e 4, 19, comma 1, del Codice).
  • 50. Trattamento di dati in ambito pubblico [2/2] • Resta fermo che per la comunicazione e la diffusione devono comunque essere applicate le seguenti regole: 1. in relazione alle sole operazioni di comunicazione e di diffusione, le pubbliche amministrazioni, nel mettere a disposizione sui propri siti istituzionali dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi (in forma integrale, per estratto, ivi compresi gli allegati), devono preventivamente verificare che una norma di legge o di regolamento preveda tale possibilità (artt. 4, comma 1, lett. l) e m), 19, comma 3, 20 e 21, del Codice) 2. resta fermo inoltre che la pubblicazione di dati personali aventi natura sensibile è consentita solo se autorizzata da espressa disposizione di legge nella quale siano specificati i tipi di dati, le operazioni eseguibili e le finalità di rilevante interesse pubblico perseguite ovvero qualora tale operazione sia identificata nel regolamento che l'amministrazione è tenuta ad adottare, previo parere conforme del Garante (art. 20, commi 1 e 2, del Codice) 3. fermo restando comunque il generale divieto di diffusione dei dati idonei a rivelare lo stato di salute dei singoli interessati (artt. 22, comma 8, 65, comma 5, 68, comma 3, del Codice)
  • 51. La recente riforma in materia di trasparenza • Le amministrazioni possono disporre la pubblicazione sul proprio sito web di informazioni personali individuate - sulla base di precisi obblighi normativi, in parte previsti dal d.lgs. n. 150/2009, in parte da altre normative previgenti - nel Programma triennale per la trasparenza e l'integrità che ciascuna amministrazione è tenuta ad adottare in conformità alle "Linee guida per la predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità“ (CIVIT). • In tale quadro, qualora l'amministrazione decida, sulla base di una valutazione responsabile e attenta ai limiti richiamati, di prevedere la pubblicazione di ulteriori dati, in assenza di specifici obblighi normativi e in aggiunta a quelli elencati nelle Linee guida della Civit, dovrà motivare adeguatamente la propria scelta nell'ambito dello stesso Programma triennale, dimostrando l'idoneità di tale pubblicazione, in relazione alle finalità perseguite, e il rispetto dei principi di necessità, proporzionalità e pertinenza dei dati.
  • 52. Pubblicazione di informazioni personali su richiesta dell’interessato • Nell'ambito dei rapporti intercorrenti con l'amministrazione pubblica, gli interessati possono formulare specifiche richieste volte a ottenere che taluni propri dati personali siano pubblicati sul sito istituzionale dell'amministrazione. • Tali richieste possono riguardare informazioni personali che sono già nella disponibilità dell'amministrazione in quanto acquisite per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali, ovvero che possono essere conferite facoltativamente dall'interessato allo specifico scopo di consentirne la diffusione (art. 13, comma 1, lett. b), del Codice). • E' facoltà dell'amministrazione valutare se prendere in esame tali richieste di pubblicazione, che comunque potranno essere accolte solo all'esito di un'attenta verifica con cui si accerti che tale operazione sia compatibile con lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali e che i dati oggetto di diffusione on line risultino pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite.
  • 53. Sindacato del Garante • Tutte le decisioni assunte dalle amministrazioni in relazione alla pubblicazione sui propri siti istituzionali di atti e documenti contenenti dati personali possono essere oggetto di sindacato da parte del Garante al fine di verificare che siano rispettati i principi di necessità, proporzionalità e pertinenza dei dati (artt. 3 e 11, comma 1, del Codice).
  • 54. Trasparenza, pubblicità e consultabilità [1/3] TRASPARENZA • La disponibilità sui siti istituzionali delle amministrazioni di atti e documenti amministrativi, contenenti dati personali, per finalità di trasparenza è volta a garantire una conoscenza generalizzata delle informazioni concernenti aspetti dell'organizzazione dell'amministrazione al fine di assicurare un ampio controllo sulle capacità delle pubbliche amministrazioni di raggiungere gli obiettivi, nonché sulle modalità adottate per la valutazione del lavoro svolto dai dipendenti pubblici.
  • 55. Trasparenza, pubblicità e consultabilità [2/3] PUBBLICITÀ • La disponibilità on line per finalità di pubblicità è volta a far conoscere l'azione amministrativa in relazione al rispetto dei principi di legittimità e correttezza, nonché a garantire che gli atti amministrativi producano effetti legali al fine di favorire eventuali comportamenti conseguenti da parte degli interessati.
  • 56. Trasparenza, pubblicità e consultabilità [3/3] CONSULTABILITÀ • La disponibilità sui siti istituzionali delle amministrazioni di atti e documenti amministrativi per finalità di consultabilità è volta a consentire la messa a disposizione degli stessi solo a soggetti determinati - anche per categorie - al fine di garantire in maniera agevole la partecipazione alle attività e ai procedimenti amministrativi.
  • 57. Valutazione • La comunicazione o la diffusione possono perseguire una delle seguenti finalità: 1. trasparenza 2. pubblicità 3. consultabilità • Occorre una valutazione da parte delle amministrazioni pubbliche, nel rispetto dei principi di necessità e proporzionalità del trattamento dei dati personali (artt. 3 e 11 del Codice), in modo da garantire modalità differenziate di messa a disposizione di dati e documenti tenendo conto delle diverse finalità sopra evidenziate e descritte, delle tipologie di informazioni oggetto di divulgazione, nonché degli strumenti e dei mezzi utilizzati per assicurarne la conoscibilità, affinché siano correttamente rispettati i diritti degli interessati.
  • 58. Accorgimenti tecnici e finalità perseguite • Occorre preliminare individuare: – la finalità istituzionale – la norma di riferimento – i dati da comunicare/diffondere ( ... termini ...) – i soggetti destinatari delle informazioni • Occorre implementare gli accorgimenti tecnici che consentano il rispetto dei principi generali di: – Necessità – Proporzionalità – Pertinenza – Esattezza e qualità dei dati
  • 59. Pubblicazione on line “alert” • limite temporale • conoscenza solo da parte di certi soggetti e solo in certe ipotesi • manipolazione del dato • acquisizione e memorizzazione indebita del dato • reperimento da parte dei motori di ricerca e contestualizzazione del dato
  • 60. Motori di ricerca • Opzioni – Reperibilità da motori di ricerca esterni – Reperibilità da motori di ricerca solo interni • Contestualità • Maggior fruibilità delle informazioni sul sito • Accorgimenti – metatag noindex e noarchive – Codifica di regole di esclusione (robots.txt) • Robot Exclusion Protocol
  • 61. Tempi “proporzionati” e diritto all’oblio • Individuare un congruo periodo di tempo entro il quale devono rimanere disponibili – termine prescritto dalla stessa norma – tenuto conto delle finalità perseguite e dello scopo del precetto normativo ove non espressamente individuato il termine – anonimizzazione dei dati (successivamente) – cancellazione una volta raggiunto lo scopo • sistemi automatizzati di rimozione • cache dei motori di ricerca • diritto all’oblio (provv. 1116068) • memoria storica e memorizzazione in una partizione ad accesso controllato
  • 62. Query massive e duplicazione del data base • Adottare cautele per ostacolare operazioni di duplicazione massiva dei file [(ad esempio mediante software automatici (robot)] – Firewall che controllo tempi e numero degli accessi – Strumenti che inibiscono il robot (es. codici CAPTCHA) e che comunque rallentano l’attività dell’utente
  • 63. Dati esatti e aggiornati • Obbligo posto in capo alle amministrazioni pubbliche di garantire "che le informazioni contenute sui siti siano conformi e corrispondenti alle informazioni contenute nei provvedimenti amministrativi originali dei quali si fornisce comunicazione tramite il sito“ • Impiego di copie di documenti originali (v. CAD) • Impiego di firma digitale o tecniche analoghe • Inserimento di dati di contesto (data di aggiornamento, periodo di validità, amministrazione, segnatura di protocollo o dell’albo, ecc.) (attenzione ai motori di ricerca che, infatti, decontestualizzano)
  • 64. Fattispecie esemplificative • Informazioni riferite agli addetti ad una funzione pubblica • Situazione patrimoniale di titolari di cariche e incarichi pubblici • Ruoli del personale e bollettini ufficiali • Albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica
  • 65. Pubblicità degli atti e Albo pretorio on line • Verificare se i dati personali contenuti in atti e documenti messi a disposizione sul sito istituzionale devono essere resi conoscibili all'intera collettività dei consociati (quindi liberamente reperibili da chiunque sul sito istituzionale), ovvero ai soli utenti che hanno richiesto un servizio, ovvero agli interessati o ai contro interessati in un procedimento amministrativo (utilizzando in tale caso regole per garantire un'accessibilità selezionata). • Nell'adempimento degli obblighi di pubblicazione on line di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale di cui alla legge n. 69/2009, risulta sproporzionato, rispetto alla finalità perseguita, consentirne l'indiscriminata reperibilità tramite i comuni motori di ricerca, essendo invece ragionevole delimitarne la pubblicazione in una sezione del sito istituzionale, limitando l'indicizzazione dei documenti e il tempo di mantenimento della diffusione dei dati.
  • 66. Esempi • Concorsi e selezioni pubbliche • Graduatorie, elenchi professionali e altri atti riguardanti il personale • Atti e documenti indirizzati a persone specifiche • Elenchi del collocamento obbligatorio dei disabili
  • 67. • Cos’è ? – Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità delle Amministrazioni Pubbliche • Provvedimenti – Delibera n. 6 del 25 febbraio 2010 – Delibera n. 105 del 23 settembre 2010 • Linee Guida per la predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità (d.lgs. 150/2009, art. 16, c. 6, lett. e)
  • 68. Linee Guida per i siti web della P.A. • Linee Guida 2010 di DigitPA e Formez, ai sensi dell’art. 4 della direttiva 8/2009 del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione – Suggerire criteri e strumenti per la riduzione dei siti web pubblici obsoleti ed il miglioramento di quelli attivi, in termini di principi generali, gestione e aggiornamento, contenuti minimi
  • 69. Caratteristiche dei siti art. 53, CAD 1. Le pubbliche amministrazioni centrali realizzano siti istituzionali su reti telematiche che rispettano i principi di accessibilità, nonché di elevata usabilità e reperibilità, anche da parte delle persone disabili, completezza di informazione, chiarezza di linguaggio, affidabilità, semplicità dì consultazione, qualità, omogeneità ed interoperabilità. Sono in particolare resi facilmente reperibili e consultabili i dati di cui all'articolo 54. 2. Il CNIPA [?] svolge funzioni consultive e di coordinamento sulla realizzazione e modificazione dei siti delle amministrazioni centrali. 3. Lo Stato promuove intese ed azioni comuni con le regioni e le autonomie locali affinché realizzino siti istituzionali con le caratteristiche di cui al comma 1.
  • 70. Contenuto dei siti art. 54, CAD [1/2] 1. I siti delle pubbliche amministrazioni contengono necessariamente i seguenti dati pubblici: a) l'organigramma, l'articolazione degli uffici, le attribuzioni e l'organizzazione di ciascun ufficio anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici, nonché il settore dell'ordinamento giuridico riferibile all'attività da essi svolta, corredati dai documenti anche normativi di riferimento; b) l'elenco delle tipologie di procedimento svolte da ciascun ufficio di livello dirigenziale non generale, il termine per la conclusione di ciascun procedimento ed ogni altro termine procedimentale, il nome del responsabile e l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale, come individuati ai sensi degli articoli 2, 4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241; c) le scadenze e le modalità di adempimento dei procedimenti individuati ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241; d) l'elenco completo delle caselle di posta elettronica istituzionali attive, specificando anche se si tratta di una casella di posta elettronica certificata di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68; e) le pubblicazioni di cui all'articolo 26 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché i messaggi di informazione e di comunicazione previsti dalla legge 7 giugno 2000, n. 150; f) l'elenco di tutti i bandi di gara; g) l'elenco dei servizi forniti in rete già disponibili e dei servizi di futura attivazione, indicando i tempi previsti per l'attivazione medesima. g-bis) i bandi di concorso.
  • 71. Contenuto dei siti art. 54, CAD [2/2] 2-ter. Le amministrazioni pubbliche pubblicano nei propri siti un indirizzo istituzionale di posta elettronica certificata a cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta ai sensi del presente codice. Le amministrazioni devono altresì assicurare un servizio che renda noti al pubblico i tempi di risposta. 2-quater. Le amministrazioni pubbliche che già dispongono di propri siti devono pubblicare il registro dei processi automatizzati rivolti al pubblico. Tali processi devono essere dotati di appositi strumenti per la verifica a distanza da parte del cittadino dell’avanzamento delle pratiche che lo riguardano. 3. I dati pubblici contenuti nei siti delle pubbliche amministrazioni sono fruibili in rete gratuitamente e senza necessità di identificazione informatica. 4. Le pubbliche amministrazioni garantiscono che le informazioni contenute sui siti siano conformi e corrispondenti alle informazioni contenute nei provvedimenti amministrativi originali dei quali si fornisce comunicazione tramite il sito. 4-bis. La pubblicazione telematica produce effetti di pubblicità legale nei casi e nei modi espressamente previsti dall'ordinamento.
  • 72. QUANTO E COME SONO TRASPARENTI LE GRANDI CITTÀ SUL WEB: UN’ANALISI DI FORUM PA • http://www.zeroventiquattro.it/enti- pubblici/quanto-e-come-sono-trasparenti- le-grandi-citta-sul-web- un%E2%80%99analisi-di-forum-pa/
  • 73. Linee guida per la stesura di convenzioni per la fruibilità dei dati delle pubbliche amministrazioni DigitPA, 22 aprile 2011
  • 74. Fruibilità dei dati art. 58, c. 2, CAD 2. Ai sensi dell’articolo 50, comma 2, nonché al fine di agevolare l’acquisizione d’ufficio ed il controllo sulle dichiarazioni sostitutive riguardanti informazioni e dati relativi a stati, qualità personali e fatti di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le Amministrazioni titolari di banche dati accessibili per via telematica predispongono, sulla base delle linee guida redatte da DigitPA, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, apposite convenzioni aperte all’adesione di tutte le amministrazioni interessate volte a disciplinare le modalità di accesso ai dati da parte delle stesse amministrazioni procedenti, senza oneri a loro carico. Le convenzioni valgono anche quale autorizzazione ai sensi dell’articolo 43, comma 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000. 3. DigitPA provvede al monitoraggio dell’attuazione del presente articolo, riferendo annualmente con apposita relazione al Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione e alla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazione pubbliche di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. 3bis.In caso di mancata predisposizione delle convenzioni di cui al comma 2, il Presidente del Consiglio dei Ministri stabilisce un termine entro il quale le amministrazioni interessate devono provvedere. Decorso inutilmente il termine, il Presidente del Consiglio dei Ministri può nominare un commissario ad acta incaricato di predisporre le predette convenzioni. Al Commissario non spettano compensi, indennità o rimborsi.
  • 75. Disponibilità dei dati Art. 50, CAD 1. I dati delle pubbliche amministrazioni sono formati, raccolti, conservati, resi disponibili e accessibili con l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione che ne consentano la fruizione e riutilizzazione, alle condizioni fissate dall'ordinamento, da parte delle altre pubbliche amministrazioni e dai privati; restano salvi i limiti alla conoscibilità dei dati previsti dalle leggi e dai regolamenti, le norme in materia di protezione dei dati personali ed il rispetto della normativa comunitaria in materia di riutilizzo delle informazioni del settore pubblico. 2. Qualunque dato trattato da una pubblica amministrazione, con le esclusioni di cui all'articolo 2, comma 6, salvi i casi previsti dall'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, è reso accessibile e fruibile alle altre amministrazioni quando l'utilizzazione del dato sia necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'amministrazione richiedente, senza oneri a carico di quest'ultima, salvo per la prestazione di elaborazioni aggiuntive è fatto comunque salvo il disposto dell'articolo 43, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 3. Al fine di rendere possibile l'utilizzo in via telematica dei dati di una pubblica amministrazione da parte dei sistemi informatici di altre amministrazioni l'amministrazione titolare dei dati predispone, gestisce ed eroga i servizi informatici allo scopo necessari, secondo le regole tecniche del sistema pubblico di connettività di cui al presente decreto.
  • 76. Art. 15 – L. 183/2011 L’Art. 15, comma 1, L. 183/2011 [rectius art. 40, D.P.R. 445/2000], in punto dispone: «01. Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della pubblica amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47. 02. Sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati è apposta, a pena di nullità, la dicitura: “Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi.».
  • 77. Art. 43 – D.p.r. 445/2000 «1. Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato.».
  • 78. Art. 71 – D.p.r. 445/2000 «1. Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47. 2. I controlli riguardanti dichiarazioni sostitutive di certificazione sono effettuati dall'amministrazione procedente con le modalità di cui all'articolo 43 consultando direttamente gli archivi dell'amministrazione certificante ovvero richiedendo alla medesima, anche attraverso strumenti informatici o telematici, conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri da questa custoditi. (R) 3. Qualora le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 presentino delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d'ufficio, non costituenti falsità, il funzionario competente a ricevere la documentazione dà notizia all'interessato di tale irregolarità. Questi è tenuto alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione; in mancanza il procedimento non ha seguito. 4. Qualora il controllo riguardi dichiarazioni sostitutive presentate ai privati che vi consentono di cui all'articolo 2, l'amministrazione competente per il rilascio della relativa certificazione, previa definizione di appositi accordi, è tenuta a fornire, su richiesta del soggetto privato corredata dal consenso del dichiarante, conferma scritta, anche attraverso l'uso di strumenti informatici o telematici, della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei dati da essa custoditi.»
  • 79. Destinatari • le presenti linee guida sono rivolte a: – tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli Enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli Enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 1, comma 2, del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165); – le società, interamente partecipate da enti pubblici o con prevalente capitale pubblico inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311; – i gestori di servizi pubblici e gli organismi di diritto pubblico.
  • 80. Termini di adempimento • In relazione a quanto disposto dall’art. 57 comma 14 del D.Lgs. 235/2010 le convenzioni in parola devono essere predisposte entro 12 mesi dall’entrata in vigore del decreto medesimo. Ciò stante, come previsto dall’art. 58, comma 3-bis del CAD, in caso di mancata predisposizione delle convenzioni, il Presidente del Consiglio dei Ministri stabilisce un termine entro il quale le amministrazioni interessate devono provvedere. Decorso inutilmente tale termine, lo stesso Presidente del Consiglio potrà nominare un commissario ad acta.
  • 81. Per la valutazione e la misurazione • ai sensi dell’art. 12 comma 1-ter del CAD, le disposizioni richiamate nelle linee guida sono rilevanti ai fini della misurazione e della valutazione della performance sia organizzativa, sia individuale previste dagli articoli 8 e 9 del Decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, di attuazione della Legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni.
  • 82. Contesto • Il contesto cui fanno riferimento le presenti linee guida è quello delineato dal CAD e, in quanto tale, riferito alle pubbliche amministrazioni connesse per il tramite del Sistema Pubblico di Connettività (SPC).
  • 83. Quali solo le PA connesse al SPC ? • ai sensi dell’art. 75, comma 1 del CAD, al sistema pubblico di connettività si collegano tutte le pubbliche amministrazioni indicate dall’art. 1 comma 2, del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e le società, interamente partecipate da enti pubblici o con prevalente capitale pubblico inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311
  • 84. SPC e Sicurezza • DPCM 1 aprile 2008, Regole tecniche e di sicurezza per il funzionamento del Sistema pubblico di connettività, garantisce un adeguato livello di sicurezza e di fiducia nella interazione tra le pubbliche amministrazioni. • la governance del SPC è affidata alla Commissione di coordinamento di cui all’ art. 79 del CAD che assicura un continuo aggiornamento del sistema. • A tale proposito, come previsto dall’art. 76 del CAD gli scambi di documenti informatici tra le pubbliche amministrazioni nell'ambito del SPC, realizzati attraverso la cooperazione applicativa e nel rispetto delle relative procedure e regole tecniche di sicurezza, costituiscono invio documentale valido ad ogni effetto di legge. • Gli altri soggetti che al momento ancora non aderiscono all’SPC devono esplicitamente prevedere idonee misure di sicurezza all’interno delle convenzioni che stipulano, in linea con le indicazioni che seguono.
  • 85. Raccolta del dato • Le informazioni o i dati necessari per l’espletamento delle attività istituzionali delle pubbliche amministrazioni devono essere raccolti e formati secondo criteri di economicità e di pubblicità • Le pubbliche amministrazioni prima di procedere alla raccolta diretta di nuovi dati, sono tenute a verificare se le informazioni relative possano essere acquisite attraverso la fruibilità di dati in possesso di altre pubbliche amministrazioni o soggetti pubblici • A tal fine è necessario che le diverse tipologie di dati che possono essere fruibili da altre pubbliche amministrazioni siano rese pubbliche sul sito web delle rispettive amministrazione titolari, in un’apposita sezione, denominata “DATI FRUIBILI DA ALTRE AMMINISTRAZIONI”, unitamente alle relative modalità di accesso
  • 86. Formazione del dato • Per un efficace ed efficiente scambio dei dati è indispensabile che le pubbliche amministrazioni adottino soluzioni informatiche che assicurino l’interoperabilità e la cooperazione applicativa e consentano la rappresentazione del dato in più formati, di cui almeno uno di tipo aperto, ossia reso pubblico e documentato esaustivamente (art. 68, CAD).
  • 87. Accesso alla banca dati • Le pubbliche amministrazioni che aderiscono alle convenzioni possono avvalersi per l’accesso ai servizi d’interscambio, di altra pubblica amministrazione, ovvero di altro soggetto delegato o incaricato, previa comunicazione all’amministrazione erogatore. Tale eventualità deve essere, naturalmente, esplicitamente indicata nella convenzione, nel rispetto della disciplina sul trattamento dei dati personali.
  • 88. Opzioni tecniche per l’accesso • cooperazione applicativa, componente del sistema pubblico di connettività finalizzata all'interazione tra i sistemi informatici delle pubbliche amministrazioni per garantire l'integrazione dei metadati, delle informazioni e dei procedimenti amministrativi; • accesso via web, attraverso il sito istituzionale dell’amministrazione titolare dei dati o un sito tematico all’uopo predisposto.
  • 89. Modalità alternative e transitorie • Fermo restando le modalità di accesso telematico definite al punto precedente, che devono considerarsi quelle di riferimento, le amministrazioni possono utilizzare modalità alternative, laddove si presentino documentabili vantaggi economici o la situazione infrastrutturale e organizzativa non consenta l’adozione di quelle sopra riportate. In tali casi, le modalità di accesso telematico prevedibili sono: – soluzioni di “Trasferimento di File” in modalità FTP, qualora preesistenti investimenti, la natura stessa delle richieste e le specifiche condizioni facciano propendere per tale soluzione; – la posta elettronica certificata, nei casi specifici, quando la periodicità di acquisizione del dato è limitata (in linea di massima una volta all’anno o meno) e la quantità dei dati da acquisire è contenuta (dell’ordine massimo di 1MB), ovvero in caso di maggiore economicità della soluzione.
  • 90. Servizi erogabili • Servizi di ricerca che consentano, ad esempio, di cercare i dati in base al contenuto di metadati e di visualizzare il contenuto dei metadati medesimi • Servizi di consultazione • Servizi di download
  • 91. Sicurezza e Privacy • L’amministrazione erogatore deve disporre di informazioni complete e strutturate sulla molteplicità di soggetti che, a vario titolo, accedono alle banche dati
  • 92. Documento dei flussi • l’amministrazione erogatore redige un documento, con formalità descrittive standard, che riporti tutti i flussi di trasferimento di dati da e verso la banca dati e tutti gli accessi di tipo interattivo o di altro genere, specificando per ciascun flusso o accesso: – l'identità dei soggetti legittimati a realizzarlo, la base normativa; – la finalità istituzionale, la natura e la qualità dei dati trasferiti o a cui si è avuto accesso; – la frequenza e il volume dei trasferimenti o degli accessi e il numero di soggetti che utilizzano la procedura. • Tale documento dovrà essere mantenuto costantemente aggiornato, nonché reso disponibile nel caso di controlli.
  • 93. Controlli periodici “annuali” • Persistenza della finalità • Numero di utenze attive, anche in considerazione delle finalità • Controllo di conformità degli accessi
  • 94. Garanzie per la correttezza del trattamento dei dati [1/7] • Le convenzioni stipulate con ciascun ente devono prevedere espressamente i vincoli necessari ad assicurare un corretto trattamento dei dati e devono stabilire le condizioni per escludere il rischio di duplicazione delle basi dati realizzata anche attraverso l'utilizzo di strumenti automatizzati di interrogazione.
  • 95. Garanzie per la correttezza del trattamento dei dati [2/7] • In particolare il fruitore: – utilizza le informazioni acquisite dal titolare esclusivamente per le finalità dichiarate, nel rispetto della normativa vigente, anche in materia di consultazione delle banche dati, osservando le misure di sicurezza ed i vincoli di riservatezza previsti dal Codice della Privacy – procede al trattamento dei dati personali, in particolare di quelli sensibili, osservando le misure di sicurezza ed i vincoli di riservatezza previsti dal Codice della Privacy rispettando i canoni di pertinenza e non eccedenza nel trattamento delle informazioni acquisite
  • 96. Garanzie per la correttezza del trattamento dei dati [3/7] – garantisce che non si verifichino divulgazioni, comunicazioni, cessioni a terzi, né in alcun modo riproduzioni dei dati nei casi diversi da quelli previsti dalla legge, provvedendo ad impartire, ai sensi dell’art. 30 del Codice della Privacy, precise e dettagliate istruzioni agli incaricati del trattamento, richiamando la loro attenzione sulle responsabilità connesse all’uso illegittimo dei dati; – s’impegna a non duplicare i dati resi disponibili e a non creare autonome banche dati non conformi alle finalità per le quali è stato autorizzato l’accesso; – garantisce che l’accesso ai dati verrà consentito esclusivamente a personale o assimilati ovvero da soggetti che siano stati designati dal fruitore quali incaricati o responsabili esterni del trattamento dei dati;
  • 97. Garanzie per la correttezza del trattamento dei dati [4/7] – ha consapevolezza del Codice della Privacy e della possibilità di controlli ivi previsti per verificare il rispetto dei vincoli di utilizzo dei servizi, previo preavviso tra le rispettive funzioni organizzative preposte alla sicurezza. Per l’espletamento di tali controlli, che potranno essere effettuati anche presso le sedi del fruitore dove viene utilizzato il servizio, Il fruitore si impegna a fornire ogni necessaria collaborazione; – si impegna, non appena siano state utilizzate le informazioni secondo le finalità dichiarate, a cancellare i dati ricevuti dal titolare; – si impegna a formare gli utenti abilitati sulle specifiche caratteristiche, proprietà e limiti del sistema utilizzato per l’accesso ai dati ed a controllarne il corretto utilizzo.
  • 98. Garanzie per la correttezza del trattamento dei dati [5/7] – garantisce che l’adozione al proprio interno delle regole di sicurezza atte ad: • adottare procedure di registrazione che prevedano il riconoscimento diretto e l’identificazione certa dell’utente; • adottare regole di gestione delle credenziali di autenticazione e modalità che ne assicurino adeguati livelli di sicurezza quali ad esempio: – identificazione univoca di una persona fisica; – processi di emissione e distribuzione agli utenti in maniera sicura seguendo una stabilita procedura operativa; – possono essere costituite da un dispositivo in possesso ed uso esclusivo dell’incaricato e provvisto di pin o una coppia username/password, o, infine, da credenziali che garantiscano analoghe condizioni di robustezza; • nel caso le credenziali siano costituite da una coppia username/password, devono essere previste politiche di gestione della password che rispettino le misure minime di sicurezza previste dal Codice della Privacy; • la procedura di autenticazione dell’utente deve essere protetta dal rischio di intercettazione delle credenziali da meccanismi crittografici di robustezza adeguata.
  • 99. Garanzie per la correttezza del trattamento dei dati [6/7] – si impegna ad utilizzare i sistemi di accesso ai dati in consultazione on line esclusivamente secondo le modalità con cui sono stati resi disponibili e, di conseguenza, a non estrarre i dati per via automatica e massiva (attraverso ad esempio i cosiddetti “robot”) allo scopo di velocizzare le attività e creare autonome banche dati non conformi alle finalità per le quali è stato autorizzato all’accesso;
  • 100. Garanzie per la correttezza del trattamento dei dati [7/7] – s’impegna altresì a comunicare: • tempestivamente all’amministrazione titolare incidenti sulla sicurezza occorsi al proprio sistema di autenticazione qualora tali incidenti abbiano impatto direttamente o indirettamente nei processi di sicurezza afferenti la cooperazione applicativa l’amministrazione titolare; • al titolare ogni eventuale esigenza di aggiornamento di stato degli utenti gestiti (nuovi inserimenti, disabilitazioni, cancellazioni) in caso di consultazione on line; • al titolare ogni modificazione tecnica e/o organizzativa del proprio dominio, che comporti l’impossibilità di garantire l’applicazione delle regole di sopra riportate e/o la loro perdita di efficacia. – garantisce, in caso di cooperazione applicativa, che i servizi resi disponibili verranno esclusivamente integrati con il proprio sistema informativo e non saranno resi disponibili a terzi né direttamente né indirettamente per via informatica. – Infine il titolare, al fine di salvaguardare la sicurezza dei propri sistemi informativi, può prevedere ulteriori strumenti di gestione atti a gestire i profili di abilitazione, verificare accessi anomali, provvedere al tracciamento delle operazioni di accesso.
  • 101. Livelli di servizio [1/2] • L’amministrazione titolare rende disponibili i dati, secondo predefiniti livelli di servizio, che tengono conto delle proprie esigenze e capacità elaborative e di una ragionevole previsione di soddisfacimento delle esigenze delle amministrazioni fruitori. • I livelli di servizio devono specificare, inoltre, eventuali limitazioni, restrizioni, condizioni esterne, affinché risultino chiare le prestazioni che l’infrastruttura messa a disposizione dall’amministrazione titolare è in grado di soddisfare.
  • 102. Livelli di servizio [2/2] • l’amministrazione titolare ha l’obbligo di informare, nelle modalità concordate nell’allegato tecnico alla convenzione, i tempi previsti di interruzione programmata e ripristino del servizio • la convenzione deve esplicitare la disponibilità e le modalità di attivazione del servizio di assistenza, che l’amministrazione titolare dei dati è in grado di garantire all’amministrazione fruitore del dato • anche qualora tale servizio di assistenza non sia disponibile, l’amministrazione titolare è tenuta a indicare nella convenzione i recapiti di un responsabile – che potrà coincidere anche con il responsabile della convenzione – cui l’amministrazione fruitore potrà rivolgersi in caso di malfunzionamenti nell’accesso dei dati
  • 103. Contenuto della convenzione • Ambito di applicazione e scopo • Modalità di accesso • Oneri economici • Durata della convenzione • Utilizzo dei dati • Conservazione dei dati • Titolarità del dato • Allegati alla convenzione – Glossario – Descrizione della infrastruttura – Modalità di fruizione dei dati e regole di accesso – Servizi forniti – Regole minime di sicurezza – Livelli di servizio e modalità di assistenza – Periodicità di aggiornamento dei dati
  • 104. Comunicazione della convenzione • La stipulazione di una convenzione per l’accesso alla banca dati di una pubblica amministrazione deve essere comunicata all’Ufficio dati pubblici di DigitPa (datipubblici@digitpa.gov.it) da parte dell’amministrazione titolare del dato, ai fini di quanto previsto dal comma 3 dell’art. 58 del CAD. • In particolare, l’amministrazione titolare dovrà fornire le seguenti informazioni: – oggetto della convenzione; – durata della convenzione; – amministrazione fruitore; – responsabili per la convenzione dell’amministrazione titolare e dell’amministrazione fruitore. • Tale comunicazione risulta già soddisfatta nei casi nei quali la fruizione dei dati avvenga in cooperazione applicativa, attraverso l’infrastruttura di cooperazione applicativa SPCoop.
  • 105. Criteri tecnici per le modalità di accesso • Principi generali da garantire e da definire in convenzione – Trattamenti solo da parte di soggetti incaricati – Trattamenti solo nell’ambito delle funzioni che hanno legittimato il collegamento – Segmentazione dei dati visualizzabili (principio di pertinenza e di non eccedenza) – Periodici controlli del Garante – Monitoraggio e alert da parte dell’erogatore
  • 106. Servizi di consultazione • Prevedono: – La messa a disposizione di un applicativo di consultazione con accesso mediante profili di autorizzazione definiti – Gestione e tracciamento delle utenze e delle operazioni poste in essere – (dovrebbero prevedere) sessioni HTTPS/SSL – Il divieto di sessioni contemporanee con le stesse credenziali • In punto deve essere prevista la visualizzazione alla apertura della sessione di informazioni relative all’ultima sessione (data, ora, IP)
  • 107. Modalità di identificazione • Credenziali di autenticazione – CIE, CNS – Token di one time password – userID e PW assegnate dall’erogatore • Meccanismo previsto per la gestione federata dell’identità digitale
  • 108. Modalità alternative FTP • Regime transitorio • Motivazione espressa • Canali sicuri di comunicazione • Credenziali di autenticazione sicure • Definizione del ciclo di vita del dato