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Open Data
riflessioni informatico-giuridiche

        Bologna, Open Data Day Italia



  Michele Martoni | Monica Palmirani
      CIRSFID Università di Bologna
ODD-Italia 2013
            Gruppo Giuridico
• Gruppo di lavoro sugli aspetti legali degli
  Open Data nell’ambito del Gruppo Open Data
  Day (Coordinatori: Monica Palmirani, Giovanni Menduni)
   – Fornire solide basi giuridiche per sostenere le
     scelte delle PPAA nell’apertura dei dati e per
     sbloccare resistenze spesso non giustificate
     Rispondere alla domanda: “Quali dati si
     possono, non si possono, si devono aprire?”
   – Far emergere proposte di modifiche normative
     da suggerire al legislatore
Conflitto
• Norme che impongono l’apertura dei dati
• Norme che impongono la chiusura
• Norme che impongono la pubblicità delle
  informazioni  per un certo tempo
• Norme che vietano la pubblicità delle
  informazioni
• Norme che riconoscono il diritto di accesso
• Norme che vietano il diritto di accesso
Normativa di Riferimento

•   D.lgs 32/2010 INSPIRE                                   PRIVACY
•   Copyright e Segreto Industriale    ACCESSO
•   Segreto di Stato                                    d.lgs. 196/2003
•   Tutele specifiche:                 L.241/90
     –   Dati ambientali
                                                Open
     –   Dati anagrafici                     OPEN DATA
                                                 data
     –   Dati elettorali
     –   Beni culturali
                            d.l. 179/2012
     –   Dati statistici                                         d.lgs. 82/2005
                                d.l. 83/2012
     –   Etc.?????                d.l. 5/2012
                                  d.lgs. 36/2006               CAD - eGOV
                                  d.lgs. 150/2009
                                          TRASPARENZA
Art. 50 CAD
                  Disponibilità dei dati delle pubbliche
                             amministrazioni
1. I dati delle pubbliche amministrazioni sono formati, raccolti, conservati, resi disponibili e
     accessibili con l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione che ne
     consentano la fruizione e riutilizzazione, alle condizioni fissate dall'ordinamento, da
     parte delle altre pubbliche amministrazioni e dai privati; restano salvi i limiti alla
     conoscibilità dei dati previsti dalle leggi e dai regolamenti, le norme in materia di
     protezione dei dati personali ed il rispetto della normativa comunitaria in materia
     di riutilizzo delle informazioni del settore pubblico.
2. Qualunque dato trattato da una pubblica amministrazione, con le esclusioni di cui
     all'articolo 2, comma 6, salvi i casi previsti dall'articolo 24 della legge 7 agosto
     1990, n. 241, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati
     personali, è reso accessibile e fruibile alle altre amministrazioni quando l'utilizzazione
     del dato sia necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'amministrazione
     richiedente, senza oneri a carico di quest'ultima, salvo per la prestazione di
     elaborazioni aggiuntive è fatto comunque salvo il disposto dell'articolo 43, comma 4,
     del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
3. Al fine di rendere possibile l'utilizzo in via telematica dei dati di una pubblica
     amministrazione da parte dei sistemi informatici di altre amministrazioni
     l'amministrazione titolare dei dati predispone, gestisce ed eroga i servizi informatici allo
     scopo necessari, secondo le regole tecniche del sistema pubblico di connettività di
     cui al presente decreto.
Art. 52 CAD
       Accesso telematico e riutilizzo dei dati delle
              pubbliche amministrazioni
Le pubbliche amministrazioni pubblicano nel proprio sito web, all'interno della
    sezione "Trasparenza, valutazione e merito", il catalogo dei dati, dei
    metadati e delle relative banche dati in loro possesso ed i regolamenti
    che ne disciplinano l'esercizio della facolta' di accesso telematico e il
    riutilizzo, fatti salvi i dati presenti in Anagrafe tributaria
I dati e i documenti che le amministrazioni titolari pubblicano, con qualsiasi
    modalita', senza l'espressa adozione di una licenza di cui all'articolo 2,
    comma 1, lettera h), del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, si
    intendono rilasciati come dati di tipo aperto ai sensi all'articolo 68, comma
    3, del presente Codice.
Le attivita' volte a garantire l'accesso telematico e il riutilizzo dei dati delle
    pubbliche amministrazioni rientrano tra i parametri di valutazione della
    performance dirigenziale ai sensi dell'articolo 11, comma 9, del decreto
    legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.
Art. 68 CAD
Agli effetti del presente decreto legislativo si
  intende per:
a)formato dei dati di tipo aperto, un formato di dati
 reso pubblico, documentato esaustivamente e
 neutro rispetto agli strumenti tecnologici
 necessari per la fruizione dei dati stessi;
b)dati di tipo aperto, i dati che presentano le
 seguenti caratteristiche:
   a)sono disponibili secondo i termini di una licenza che
     ne permetta l'utilizzo da parte di chiunque, anche per
     finalita' commerciali, in formato disaggregato;
D.Lgs. 36/2006
• Il presente decreto legislativo disciplina le
  modalità di riutilizzo dei documenti contenenti
  dati pubblici nella disponibilità delle pubbliche
  amministrazioni e degli organismi di diritto
  pubblico.
Art. 3
1. Sono esclusi dall'applicazione del presente decreto i seguenti documenti:
a) quelli detenuti per finalità che esulano dall'ambito dei compiti istituzionali della pubblica
    amministrazione o dell'organismo di diritto pubblico;
b) quelli nella disponibilità delle emittenti di servizio pubblico e delle società da esse controllate e
    da altri organismi o loro società controllate per l'adempimento di un compito di radiodiffusione
    di servizio pubblico;
c) quelli nella disponibilità di istituti d'istruzione e di ricerca quali scuole, università, archivi,
    biblioteche ed enti di ricerca, comprese le organizzazioni preposte al trasferimento dei risultati
    della ricerca;
d) quelli nella disponibilità di enti culturali quali musei, biblioteche, archivi, orchestre, teatri lirici,
    compagnie di ballo e teatri;
e) quelli comunque nella disponibilità degli organismi di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6 della legge 24
    ottobre 1977, n. 801;
f) quelli relativi ai dati di cui alla borsa continua nazionale del lavoro, all'anagrafe del lavoratore ed
    i dati assunti in materia di certificazione dei contratti di lavoro, disciplinati dal decreto
    legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e dai rispettivi provvedimenti attuativi;
g) quelli esclusi dall'accesso ai sensi dell'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
h) quelli sui cui terzi detengono diritti di proprietà intellettuale ai sensi della legge 22 aprile 1941,
    n. 633, ovvero diritti di proprietà industriale ai sensi del decreto legislativo 10 febbraio 2005,
    n. 30.
Legge 241/1990
Art. 22. (Definizioni e princìpi in materia di accesso)

1. Ai fini del presente capo si intende:
a) per “diritto di accesso”, il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre
    copia di documenti amministrativi;
 b) per “interessati”, tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici
    o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad
    una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto
    l’accesso;
c) per “controinteressati”, tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base
    alla natura del documento richiesto, che dall’esercizio dell’accesso vedrebbero
    compromesso il loro diritto alla riservatezza;
d) per “documento amministrativo”, ogni rappresentazione grafica,
    fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di
    atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una
    pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse,
    indipendentemente dalla natura a
pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale;
e) per “pubblica amministrazione”, tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di
    diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal
    diritto nazionale o comunitario.
Legge 241/1990
2. L’accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di
   pubblico interesse, costituisce principio generale dell’attività amministrativa
   al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l’imparzialità e la
   trasparenza, ed attiene ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i
   diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale
   ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.
   Resta ferma la potestà delle regioni e degli enti locali, nell’ambito delle
   rispettive competenze, di garantire livelli ulteriori di tutela.
3. Tutti i documenti amministrativi sono accessibili, ad eccezione di quelli
   indicati all’articolo 24, commi 1, 2, 3, 5 e 6. 4. Non sono accessibili le
   informazioni in possesso di una pubblica amministrazione che non abbiano
   forma di documento amministrativo, salvo quanto previsto dal decreto
   legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di accesso a dati personali da
   parte della persona cui i dati si riferiscono.
Art. 24
           Esclusione dal diritto di accesso
1. Il diritto di accesso è escluso:
a) per i documenti coperti da segreto di Stato ai sensi della legge 24 ottobre 1977,
    n. 801, e successive modificazioni, e nei casi di segreto o di divieto di
    divulgazione espressamente previsti dalla legge, dal regolamento governativo di
    cui al comma 6 e dalle pubbliche amministrazioni ai sensi del comma 2 del
    presente articolo;
b) nei procedimenti tributari, per i quali restano ferme le particolari norme che li
    regolano;
c) nei confronti dell’attività della pubblica amministrazione diretta all’emanazione di
    atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per
    i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione;
d) nei procedimenti selettivi, nei confronti dei documenti amministrativi contenenti
    informazioni di carattere psico-attitudinale relativi a terzi.
2. Le singole pubbliche amministrazioni individuano le categorie di documenti da
    esse formati o comunque rientranti nella loro disponibilità sottratti all’accesso ai
    sensi del comma 1.
3. Non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo
    generalizzato dell’operato delle pubbliche amministrazioni.
d) quando i documenti riguardino la vita
  privata o la riservatezza di persone fisiche,
  persone giuridiche, gruppi, imprese e
  associazioni, con particolare riferimento
  agli interessi epistolare, sanitario,
  professionale, finanziario, industriale e
  commerciale di cui siano in concreto
  titolari, ancorché i relativi dati siano forniti
  all’amministrazione dagli stessi soggetti
  cui si riferiscono;
7. Deve comunque essere garantito ai richiedenti
   l’accesso ai documenti amministrativi la cui
   conoscenza sia necessaria per curare o per
   difendere i propri interessi giuridici. Nel caso di
   documenti contenenti dati sensibili e giudiziari,
   l’accesso è consentito nei limiti in cui sia
   strettamente indispensabile e nei termini previsti
   dall’articolo 60 del decreto legislativo 30 giugno
   2003, n. 196, in caso di dati idonei a rivelare lo
   stato di salute e la vita sessuale.
D.Lgs. 150/2009
Art. 11 Trasparenza

8. Ogni amministrazione ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale
     in apposita sezione di facile accesso e consultazione, e denominata:
     «Trasparenza, valutazione e merito»:
a) il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità ed il relativo stato di
     attuazione;
b) il Piano e la Relazione di cui all'articolo 10;
c) l'ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati e
     l'ammontare dei premi effettivamente distribuiti;
d) l'analisi dei dati relativi al grado di differenziazione nell'utilizzo della premialità sia
     per i dirigenti sia per i dipendenti;
e) i nominativi ed i curricula dei componenti degli Organismi indipendenti di
     valutazione e del Responsabile delle funzioni di misurazione della performance di
     cui all'articolo 14;
f) i curricula dei dirigenti e dei titolari di posizioni organizzative, redatti in conformità al
     vigente modello europeo;
g) le retribuzioni dei dirigenti, con specifica evidenza sulle componenti variabili della
     retribuzione e delle componenti legate alla valutazione di risultato;
h) i curricula e le retribuzioni di coloro che rivestono incarichi di indirizzo politico
     amministrativo; i) gli incarichi, retribuiti e non retribuiti, conferiti ai dipendenti
     pubblici e a soggetti privati.
D.L. 83/2012
Art. 18
  Pubblicazione in formato aperto di
  determinate tipologie di informazioni, in
  specifico “la concessione delle sovvenzioni,
  contributi, sussidi ed ausili finanziari alle
  imprese e l’attribuzione dei corrispettivi e dei
  compensi a persone, professionisti, imprese
  ed enti privati e comunque di vantaggi
  economici di qualunque genere di cui
  all’articolo 12 della legge 241/1990 ad enti
  pubblici e privati”.
Art. 19 D.Lgs. 196/2003
3. La comunicazione da parte di un soggetto pubblico a
   privati o a enti pubblici economici e la diffusione da
   parte di un soggetto pubblico sono ammesse
   unicamente quando sono previste da una norma di
   legge o di regolamento
“Linee guida in materia di trattamento di dati personali
   contenuti anche in atti e documenti amministrativi,
   effettuato da soggetti pubblici per finalità di
   pubblicazione e diffusione sul web”
   marzo 2011
Posizione

• Disinteressati: non mi interessano gli open data
• Conservatori: volontaria chiusura dei dati
• Timoroso: approccio eccessivamente prudente
• Entusiasti: apertura spregiudicata dei dati
• Consapevole: Approccio attento e ponderato ma
  consapevole del grande valore civile ed economico
  del fenomeno
• Delusi: nessuno!
Informazioni
Lati della medaglia

• Richiedente le informazioni
  – Utente di Open data
  – Etc.


• Interessato dell’informazione
Relatività

• Diritto all’oblio

• De-anonimizzazione del dato
“Ordem e Progresso”

Gruppo Giuridico ODD:

•   Vademecum giuridico e Check list
•   Questionario-censimento
•   Raccolta della normativa in materia di OD
•   Mappa comparativa delle Licenze
•   Proposte di modifica per le Licenze
Vademecum
1 Quadro normativo                              3 Privacy

1.1     Definizione di Open Government          3.1Anonimizzazione
      Data.                                     3.2Aggregazione        e i dati statistici
1.2      Accesso e trasparenza. Diritto del     3.3De-anonimizzazione
      cittadino all'accesso al dato             3.4Diritto all’Oblio
1.3     Norme che abilitano la PA ad aprire i   4 Responsabilità civili, penali e
      dati                                        amministrative

1.4      Accesso e Trasparenza Il concetto      4.1Responsabilità civile
      attuale di trasparenza                    4.2Diffamazione
2 Limiti di pubblicazione                       4.3Segreto amministrativo

2.1Segreto industriale e diritto d'autore       5 Licenze
                                                6 Utilizzo economico dei dati
2.2Sicurezza pubblica
                                                6.1Recupero dei soli costi marginali
2.3Segreto di stato
                                                6.2Servizi ad hoc a pagamento
2.4Limiti normativi specifici
Check list

Strumento per autovalutarsi, per riflettere, per decidere
Privacy
Proprietà intellettuale della sorgente
Licenza di rilascio
Limiti alla pubblicazione
Segretezza
Condizioni economiche
Temporalizzazione
Questionario
•   Istruzioni per la compilazione
•   1. CONTESTO
•   In quale area tematica lavori in prevalenza ?
•   2. DATI LEGATI ALLE PERSONE FISICHE
•   A1 Lavori con dati legati alle informazioni personali degli individui?
•   A2 Lavori con dati legati alla salute, alla etnia, alla religione, alle convinzioni politiche delle persone?
•   A3 Lavori con dati geografici o ambientali?
•   A4 Lavori con dati legati ai procedimenti legali degli individui?
•   A5 Lavori con dati nei quali vengono in evidenza situazioni di disabilità o patologie sanitarie legate agli individui?
•   A6 Lavori con dati relativi alle utenze (gas, luce, telefonia, etc.) che possono essere collegati agli individui?
•   A7 Lavori con dati relativi al personale (es. presenze, stipendi, assenze per malattia, rilevazione permessi ex lege 104/92?, etc.)?
•   3. DATI LEGATI ALLE PERSONE GIURIDICHE
•   B1 Lavori con dati legati alle informazioni delle persone giuridiche?
•   B2 Lavori con dati legati alle pratiche edilizie delle persone giuridiche?
•   B3 Lavori con dati legati alle pratiche di attività produttiva delle persone giuridiche?
•   B4 Lavori con dati legati agli appalti assegnati (es. contratti e/o gare)?
•   B5 Lavori con dati legati ai brevetti od opere protette dal diritto d'autore di qualche impresa o individuo?
•   B6 Lavori con materiali che possono essere protetti da segreto industriale (es. mappe topografiche, soluzioni tecniche incluse nelle offerte, negli appalti, etc.)?
•   4. DATI LEGATI ALLE RISORSE DELLA PA
•   C1 Lavori con dati contabili della PA (es. bilanci, spese,entrate)?
•   C2 Lavori con dati territoriali e cartografici (mappe catastali, rilievi, etc.) legati agli agglomerati urbani e non urbani ?
•   C3 Lavori con dati relativi ai costi degli organi di governance della tua PA (es. costi della giunta, spesa informatica annuale, etc.)?
•   C4 Tratti dati di beni in possesso della PA o di altre PA incluse le partecipate (beni materiali, immateriali, immobili, piscine, parchi, etc.)?
•   C5 Lavori con dati di beni NON di competenza della PA (ristoranti, cinema, discoteche, etc.)?
•   C6 Lavori con dati legati al patrimonio artistico e museale dello stato, provincia, comune?
•   C7 Lavori con dati legati ai tragitti dei mezzi di trasporto (fermate dell'autobus, orari di treni, etc.) o in generale legali alla mobilità?
•   C8 Lavori con dati legati alle strutture di accoglienza e ai servizi sociali o ospedali del territorio?
•   C9 Lavori con dati legati al monitoraggio dell'ambiente (es. inquinamento) urbano e non urbano (es. industriale), allo smaltimento dei rifiuti urbani e non urbani?
e successivamente

•   Gruppi tematici verticali
•   FAQ con le domande più frequenti
•   Seminari e corsi
Schema di D.Lgs.
     Obblighi di Pubblicità,
    Trasparenza e Diffusione
• http://www.foia.it/docs/foia-
  it_decreto_trasparenza_def_20130214.pdf
  (approvato in data 14 febbraio 2013)
• http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/
  docweb/-/docweb-display/docweb/2243168
  (parere del Garante 7 febbraio 2013)
Grazie



Michele Martoni
Professore a contratto Informatica Giuridica
Ph.D. in Informatica Giuridica
Avvocato

michele.martoni@unibo.it | www.unibo.it

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  • 1. Open Data riflessioni informatico-giuridiche Bologna, Open Data Day Italia Michele Martoni | Monica Palmirani CIRSFID Università di Bologna
  • 2. ODD-Italia 2013 Gruppo Giuridico • Gruppo di lavoro sugli aspetti legali degli Open Data nell’ambito del Gruppo Open Data Day (Coordinatori: Monica Palmirani, Giovanni Menduni) – Fornire solide basi giuridiche per sostenere le scelte delle PPAA nell’apertura dei dati e per sbloccare resistenze spesso non giustificate Rispondere alla domanda: “Quali dati si possono, non si possono, si devono aprire?” – Far emergere proposte di modifiche normative da suggerire al legislatore
  • 3. Conflitto • Norme che impongono l’apertura dei dati • Norme che impongono la chiusura • Norme che impongono la pubblicità delle informazioni per un certo tempo • Norme che vietano la pubblicità delle informazioni • Norme che riconoscono il diritto di accesso • Norme che vietano il diritto di accesso
  • 4. Normativa di Riferimento • D.lgs 32/2010 INSPIRE PRIVACY • Copyright e Segreto Industriale ACCESSO • Segreto di Stato d.lgs. 196/2003 • Tutele specifiche: L.241/90 – Dati ambientali Open – Dati anagrafici OPEN DATA data – Dati elettorali – Beni culturali d.l. 179/2012 – Dati statistici d.lgs. 82/2005 d.l. 83/2012 – Etc.????? d.l. 5/2012 d.lgs. 36/2006 CAD - eGOV d.lgs. 150/2009 TRASPARENZA
  • 5. Art. 50 CAD Disponibilità dei dati delle pubbliche amministrazioni 1. I dati delle pubbliche amministrazioni sono formati, raccolti, conservati, resi disponibili e accessibili con l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione che ne consentano la fruizione e riutilizzazione, alle condizioni fissate dall'ordinamento, da parte delle altre pubbliche amministrazioni e dai privati; restano salvi i limiti alla conoscibilità dei dati previsti dalle leggi e dai regolamenti, le norme in materia di protezione dei dati personali ed il rispetto della normativa comunitaria in materia di riutilizzo delle informazioni del settore pubblico. 2. Qualunque dato trattato da una pubblica amministrazione, con le esclusioni di cui all'articolo 2, comma 6, salvi i casi previsti dall'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, è reso accessibile e fruibile alle altre amministrazioni quando l'utilizzazione del dato sia necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'amministrazione richiedente, senza oneri a carico di quest'ultima, salvo per la prestazione di elaborazioni aggiuntive è fatto comunque salvo il disposto dell'articolo 43, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 3. Al fine di rendere possibile l'utilizzo in via telematica dei dati di una pubblica amministrazione da parte dei sistemi informatici di altre amministrazioni l'amministrazione titolare dei dati predispone, gestisce ed eroga i servizi informatici allo scopo necessari, secondo le regole tecniche del sistema pubblico di connettività di cui al presente decreto.
  • 6. Art. 52 CAD Accesso telematico e riutilizzo dei dati delle pubbliche amministrazioni Le pubbliche amministrazioni pubblicano nel proprio sito web, all'interno della sezione "Trasparenza, valutazione e merito", il catalogo dei dati, dei metadati e delle relative banche dati in loro possesso ed i regolamenti che ne disciplinano l'esercizio della facolta' di accesso telematico e il riutilizzo, fatti salvi i dati presenti in Anagrafe tributaria I dati e i documenti che le amministrazioni titolari pubblicano, con qualsiasi modalita', senza l'espressa adozione di una licenza di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, si intendono rilasciati come dati di tipo aperto ai sensi all'articolo 68, comma 3, del presente Codice. Le attivita' volte a garantire l'accesso telematico e il riutilizzo dei dati delle pubbliche amministrazioni rientrano tra i parametri di valutazione della performance dirigenziale ai sensi dell'articolo 11, comma 9, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.
  • 7. Art. 68 CAD Agli effetti del presente decreto legislativo si intende per: a)formato dei dati di tipo aperto, un formato di dati reso pubblico, documentato esaustivamente e neutro rispetto agli strumenti tecnologici necessari per la fruizione dei dati stessi; b)dati di tipo aperto, i dati che presentano le seguenti caratteristiche: a)sono disponibili secondo i termini di una licenza che ne permetta l'utilizzo da parte di chiunque, anche per finalita' commerciali, in formato disaggregato;
  • 8. D.Lgs. 36/2006 • Il presente decreto legislativo disciplina le modalità di riutilizzo dei documenti contenenti dati pubblici nella disponibilità delle pubbliche amministrazioni e degli organismi di diritto pubblico.
  • 9. Art. 3 1. Sono esclusi dall'applicazione del presente decreto i seguenti documenti: a) quelli detenuti per finalità che esulano dall'ambito dei compiti istituzionali della pubblica amministrazione o dell'organismo di diritto pubblico; b) quelli nella disponibilità delle emittenti di servizio pubblico e delle società da esse controllate e da altri organismi o loro società controllate per l'adempimento di un compito di radiodiffusione di servizio pubblico; c) quelli nella disponibilità di istituti d'istruzione e di ricerca quali scuole, università, archivi, biblioteche ed enti di ricerca, comprese le organizzazioni preposte al trasferimento dei risultati della ricerca; d) quelli nella disponibilità di enti culturali quali musei, biblioteche, archivi, orchestre, teatri lirici, compagnie di ballo e teatri; e) quelli comunque nella disponibilità degli organismi di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6 della legge 24 ottobre 1977, n. 801; f) quelli relativi ai dati di cui alla borsa continua nazionale del lavoro, all'anagrafe del lavoratore ed i dati assunti in materia di certificazione dei contratti di lavoro, disciplinati dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e dai rispettivi provvedimenti attuativi; g) quelli esclusi dall'accesso ai sensi dell'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241; h) quelli sui cui terzi detengono diritti di proprietà intellettuale ai sensi della legge 22 aprile 1941, n. 633, ovvero diritti di proprietà industriale ai sensi del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.
  • 10. Legge 241/1990 Art. 22. (Definizioni e princìpi in materia di accesso) 1. Ai fini del presente capo si intende: a) per “diritto di accesso”, il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi; b) per “interessati”, tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso; c) per “controinteressati”, tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall’esercizio dell’accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza; d) per “documento amministrativo”, ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura a pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale; e) per “pubblica amministrazione”, tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario.
  • 11. Legge 241/1990 2. L’accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce principio generale dell’attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l’imparzialità e la trasparenza, ed attiene ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione. Resta ferma la potestà delle regioni e degli enti locali, nell’ambito delle rispettive competenze, di garantire livelli ulteriori di tutela. 3. Tutti i documenti amministrativi sono accessibili, ad eccezione di quelli indicati all’articolo 24, commi 1, 2, 3, 5 e 6. 4. Non sono accessibili le informazioni in possesso di una pubblica amministrazione che non abbiano forma di documento amministrativo, salvo quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di accesso a dati personali da parte della persona cui i dati si riferiscono.
  • 12. Art. 24 Esclusione dal diritto di accesso 1. Il diritto di accesso è escluso: a) per i documenti coperti da segreto di Stato ai sensi della legge 24 ottobre 1977, n. 801, e successive modificazioni, e nei casi di segreto o di divieto di divulgazione espressamente previsti dalla legge, dal regolamento governativo di cui al comma 6 e dalle pubbliche amministrazioni ai sensi del comma 2 del presente articolo; b) nei procedimenti tributari, per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano; c) nei confronti dell’attività della pubblica amministrazione diretta all’emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione; d) nei procedimenti selettivi, nei confronti dei documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psico-attitudinale relativi a terzi. 2. Le singole pubbliche amministrazioni individuano le categorie di documenti da esse formati o comunque rientranti nella loro disponibilità sottratti all’accesso ai sensi del comma 1. 3. Non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell’operato delle pubbliche amministrazioni.
  • 13. d) quando i documenti riguardino la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento agli interessi epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale e commerciale di cui siano in concreto titolari, ancorché i relativi dati siano forniti all’amministrazione dagli stessi soggetti cui si riferiscono;
  • 14. 7. Deve comunque essere garantito ai richiedenti l’accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici. Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l’accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall’articolo 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.
  • 15. D.Lgs. 150/2009 Art. 11 Trasparenza 8. Ogni amministrazione ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale in apposita sezione di facile accesso e consultazione, e denominata: «Trasparenza, valutazione e merito»: a) il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità ed il relativo stato di attuazione; b) il Piano e la Relazione di cui all'articolo 10; c) l'ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati e l'ammontare dei premi effettivamente distribuiti; d) l'analisi dei dati relativi al grado di differenziazione nell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti; e) i nominativi ed i curricula dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione e del Responsabile delle funzioni di misurazione della performance di cui all'articolo 14; f) i curricula dei dirigenti e dei titolari di posizioni organizzative, redatti in conformità al vigente modello europeo; g) le retribuzioni dei dirigenti, con specifica evidenza sulle componenti variabili della retribuzione e delle componenti legate alla valutazione di risultato; h) i curricula e le retribuzioni di coloro che rivestono incarichi di indirizzo politico amministrativo; i) gli incarichi, retribuiti e non retribuiti, conferiti ai dipendenti pubblici e a soggetti privati.
  • 16. D.L. 83/2012 Art. 18 Pubblicazione in formato aperto di determinate tipologie di informazioni, in specifico “la concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e l’attribuzione dei corrispettivi e dei compensi a persone, professionisti, imprese ed enti privati e comunque di vantaggi economici di qualunque genere di cui all’articolo 12 della legge 241/1990 ad enti pubblici e privati”.
  • 17. Art. 19 D.Lgs. 196/2003 3. La comunicazione da parte di un soggetto pubblico a privati o a enti pubblici economici e la diffusione da parte di un soggetto pubblico sono ammesse unicamente quando sono previste da una norma di legge o di regolamento “Linee guida in materia di trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web” marzo 2011
  • 18. Posizione • Disinteressati: non mi interessano gli open data • Conservatori: volontaria chiusura dei dati • Timoroso: approccio eccessivamente prudente • Entusiasti: apertura spregiudicata dei dati • Consapevole: Approccio attento e ponderato ma consapevole del grande valore civile ed economico del fenomeno • Delusi: nessuno!
  • 20. Lati della medaglia • Richiedente le informazioni – Utente di Open data – Etc. • Interessato dell’informazione
  • 21. Relatività • Diritto all’oblio • De-anonimizzazione del dato
  • 22. “Ordem e Progresso” Gruppo Giuridico ODD: • Vademecum giuridico e Check list • Questionario-censimento • Raccolta della normativa in materia di OD • Mappa comparativa delle Licenze • Proposte di modifica per le Licenze
  • 23. Vademecum 1 Quadro normativo 3 Privacy 1.1 Definizione di Open Government 3.1Anonimizzazione Data. 3.2Aggregazione e i dati statistici 1.2 Accesso e trasparenza. Diritto del 3.3De-anonimizzazione cittadino all'accesso al dato 3.4Diritto all’Oblio 1.3 Norme che abilitano la PA ad aprire i 4 Responsabilità civili, penali e dati amministrative 1.4 Accesso e Trasparenza Il concetto 4.1Responsabilità civile attuale di trasparenza 4.2Diffamazione 2 Limiti di pubblicazione 4.3Segreto amministrativo 2.1Segreto industriale e diritto d'autore 5 Licenze 6 Utilizzo economico dei dati 2.2Sicurezza pubblica 6.1Recupero dei soli costi marginali 2.3Segreto di stato 6.2Servizi ad hoc a pagamento 2.4Limiti normativi specifici
  • 24. Check list Strumento per autovalutarsi, per riflettere, per decidere Privacy Proprietà intellettuale della sorgente Licenza di rilascio Limiti alla pubblicazione Segretezza Condizioni economiche Temporalizzazione
  • 25. Questionario • Istruzioni per la compilazione • 1. CONTESTO • In quale area tematica lavori in prevalenza ? • 2. DATI LEGATI ALLE PERSONE FISICHE • A1 Lavori con dati legati alle informazioni personali degli individui? • A2 Lavori con dati legati alla salute, alla etnia, alla religione, alle convinzioni politiche delle persone? • A3 Lavori con dati geografici o ambientali? • A4 Lavori con dati legati ai procedimenti legali degli individui? • A5 Lavori con dati nei quali vengono in evidenza situazioni di disabilità o patologie sanitarie legate agli individui? • A6 Lavori con dati relativi alle utenze (gas, luce, telefonia, etc.) che possono essere collegati agli individui? • A7 Lavori con dati relativi al personale (es. presenze, stipendi, assenze per malattia, rilevazione permessi ex lege 104/92?, etc.)? • 3. DATI LEGATI ALLE PERSONE GIURIDICHE • B1 Lavori con dati legati alle informazioni delle persone giuridiche? • B2 Lavori con dati legati alle pratiche edilizie delle persone giuridiche? • B3 Lavori con dati legati alle pratiche di attività produttiva delle persone giuridiche? • B4 Lavori con dati legati agli appalti assegnati (es. contratti e/o gare)? • B5 Lavori con dati legati ai brevetti od opere protette dal diritto d'autore di qualche impresa o individuo? • B6 Lavori con materiali che possono essere protetti da segreto industriale (es. mappe topografiche, soluzioni tecniche incluse nelle offerte, negli appalti, etc.)? • 4. DATI LEGATI ALLE RISORSE DELLA PA • C1 Lavori con dati contabili della PA (es. bilanci, spese,entrate)? • C2 Lavori con dati territoriali e cartografici (mappe catastali, rilievi, etc.) legati agli agglomerati urbani e non urbani ? • C3 Lavori con dati relativi ai costi degli organi di governance della tua PA (es. costi della giunta, spesa informatica annuale, etc.)? • C4 Tratti dati di beni in possesso della PA o di altre PA incluse le partecipate (beni materiali, immateriali, immobili, piscine, parchi, etc.)? • C5 Lavori con dati di beni NON di competenza della PA (ristoranti, cinema, discoteche, etc.)? • C6 Lavori con dati legati al patrimonio artistico e museale dello stato, provincia, comune? • C7 Lavori con dati legati ai tragitti dei mezzi di trasporto (fermate dell'autobus, orari di treni, etc.) o in generale legali alla mobilità? • C8 Lavori con dati legati alle strutture di accoglienza e ai servizi sociali o ospedali del territorio? • C9 Lavori con dati legati al monitoraggio dell'ambiente (es. inquinamento) urbano e non urbano (es. industriale), allo smaltimento dei rifiuti urbani e non urbani?
  • 26. e successivamente • Gruppi tematici verticali • FAQ con le domande più frequenti • Seminari e corsi
  • 27. Schema di D.Lgs. Obblighi di Pubblicità, Trasparenza e Diffusione • http://www.foia.it/docs/foia- it_decreto_trasparenza_def_20130214.pdf (approvato in data 14 febbraio 2013) • http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/ docweb/-/docweb-display/docweb/2243168 (parere del Garante 7 febbraio 2013)
  • 28. Grazie Michele Martoni Professore a contratto Informatica Giuridica Ph.D. in Informatica Giuridica Avvocato michele.martoni@unibo.it | www.unibo.it