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Corso Resp. tecnico
Gestione dei
rifiuti:
Basi normative
I principi: Testo Unico ambientale
Dallo smaltimento (in discarica o inceneritore)
alla gestione dei rifiuti: raccolta,
trasporto, recupero, smaltimento,
controllo operazioni, controllo
discariche e impianti
Corso Resp. tecnico
Gestione dei rifiuti: i principi
• Interesse pubblico: tutela ambientale e riutilizzazione dei
materiali (l. 366/1941); attività di pubblico intereresse e tutela
pubblicistica (l. 22/97): es. espropriazione
• Principio di responsabilità condivisa (di tutti i soggetti
coinvolti in produzione, distribuzione, utilizzo e consumo dei
beni da cui originano rifiuti): principio del “chi inquina paga”
ovvero oneri smaltimento a carico del detentore o
produttore.
• Valore costituzionale: art. 9 e 32
• Mancanza di pericolo per la salute dell’uomo e
dell’ambiente (rischi acqua, aria, suolo, fauna, flora, rumori o
odori, danneggiamento paesaggio)
Corso Resp. tecnico
I principi: Testo Unico
• Ordine di priorità nella gestione dei rifiuti: la prevenzione e
riduzione della produzione e pericolosità, il recupero dei
rifiuti (es. riciclaggio, riutilizzo come materia prima o per
produzione combustibile o energia) e lo smaltimento (fase
residuale)
• Strumenti: sviluppo tecnologie pulite, promozione strumenti
economici, eco-bilanci, azioni informazione e
sensibilizzazione, marchio ecologico, immissione su mercato
di prodotti che riducano quantità e e pericolosità rifiuti;
condizioni di appalto e promozione di accordi e contratti che
valorizzino prevenzione/riduzione rifiuti.
• Dalla concezione di prodotto dannoso o pericoloso a quella
di merce/risorsa
Corso Resp. tecnico
I principi (la direttiva 1999/31)
• Finalità disciplina discariche: ridurre
ripercussioni negative su ambiente; ridurre
progressivamente smaltimento in discarica
• Sfavore del legislatore per forma di gestione in
discarica e preferenza per impianti incenerimento
se capaci di recupero energetico
• Tipologie di discarica: rifiuti inerti, non pericolosi,
pericolosi
• Competenza regionale: elaborazione programma
ad hoc
Corso Resp. tecnico
I principi
(normativa nazionale e comunitaria)
• Principio divieto di abbandono
• Principio bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati
• Principio della pianificazione nella gestione dei rifiuti
• Principio della raccolta differenziata
• Principio di autorizzazione (per operazioni smaltimento e
recupero)
• Principio acquisizione e circolazione informazioni (Catasto
dei rifiuti presso l’ANPA)
• Classificazione rifiuti secondo origine (urbani e speciali) e
pericolosità
Corso Resp. tecnico
In particolare, le pubbliche amministrazioni devono
perseguire tali finalità mediante:
Sviluppo di tecnologie pulite, che permettano un uso
più razionale e un maggiore risparmio di risorse
naturali
Messa a punto tecnica e l’immissione sul mercato di
prodotti concepiti in modo da non contribuire, o
contribuire il meno possibile, per la loro
fabbricazione, il loro uso o il loro smaltimento, ad
incrementare la quantità o la nocività dei rifiuti e i
rischi di inquinamento
Lo sviluppo di tecniche appropriate per l’eliminazione
di sostanze pericolose contenute nei rifiuti al fine di
favorirne il recupero
La gestione dei rifiuti
Art. 183 c. 1 d)
 Raccolta (prelievo, cernita, raggruppamento per il trasporto)
 Trasporto
 Recupero (operazioni previste da All. C)
 Smaltimento (operazioni previste da All. B)
 Controllo operazioni suddette
 Controllo discariche post chiusura
Punto cardine del D.lgs. 152/06Punto cardine del D.lgs. 152/06
La GestioneLa Gestione
dei Rifiutidei Rifiuti
La GestioneLa Gestione
dei Rifiutidei Rifiuti
RaccoltaRaccoltaRaccoltaRaccolta
TrasportoTrasportoTrasportoTrasporto
SmaltimentoSmaltimentoSmaltimentoSmaltimento
RecuperoRecuperoRecuperoRecupero
Corso Resp. tecnico
ALLEGATI
Allegato A (previsto dall'articolo 183, comma 1, lettera a)
Categorie di rifiuti
Allegato B (previsto dall'articolo 183, comma 1, lettera g)
Operazioni di smaltimento
Allegato C (previsto dall'articolo 183, comma 1, lettera h)
Operazioni di recupero
Allegato D (previsto dall'articolo 184, comma 4)
Elenco dei rifiuti istituito conformemente all'articolo 1, lettera a), della
direttiva 75/442/CEE relativa ai rifiuti e all'articolo 1, paragrafo 4,
della direttiva 91/689/CEE relativa ai rifiuti pericolosi
Corso Resp. tecnico
ALLEGATI
Allegato E (previsto dall'articolo 37, comma 1)
Obiettivi di recupero e di riciclaggio
Allegato F (previsto dall'articolo 43, comma 3)
Requisiti essenziali concernenti la composizione e la
riutilizzabilità e la recuperabilità (in particolare la riciclabilità) degli
imballaggi
Allegato G
Categorie o tipi generici di rifiuti pericolosi elencati in base alla
loro natura o all'attività che li ha prodotti
Allegato H
Costituenti che rendono pericolosi i rifiuti dell'allegato G.2
quando tali rifiuti possiedono le caratteristiche dell'allegato I
Allegato I
Caratteristiche di pericolo per i rifiuti
CHE COS'E' RIFIUTO:
L’Allegato ACATEGORIE
 Q1 Residui di produzione o consumo in appresso non spec.
 Q2 Prodotti fuori norma
 Q3 Prodotti scaduti
 Q4 Sostanze riversate, perdute o che hanno subito incidenti
 Q5 Sostanze contaminate o insudiciate volontariamente
 Q6 Elementi inutilizzabili
 Q7 Sostanze divenute inadatte all’impiego
 Q8 Residui di processi industriali
 Q9 Residui di procedimenti antinquinamento
 Q10 Residui di lavorazione/sagomatura
 Q11 Residui da estrazione e preparazione materie prime
 Q12 Sostanze contaminate
 Q13 Materie sostanze o prodotti il cui uso è vietato giuridicamente
 Q14 Prodotti di cui il detentore non si serve più
 Q15 Materie sostanze o prodotti contaminati da riattamento terreni
 Q16 Materie sostanze o prodotti che non rientrano nelle categorie Q1/15
 
DEFINIZIONE DI RIFIUTO:
Definizione di rifiuto del DPR
915/82
 Sono considerati rifiuti ….
“… qualsiasi sostanza o oggetto derivante
da attività umana o da cicli naturali,
abbandonata o destinata all’abbandono”.
Concetto ABROGATO!
Definizione di rifiuto del
Ronchi
D. lgs. 05/02/1997 n.22
art. 6 comma 1, lettera a)
“RIFIUTO: qualsiasi sostanza o oggetto
che rientra nella categorie riportate
nell’allegato A e di cui il detentore si disfi,
abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsi”.
È il primo concetto GIURIDICO di Rifiuto
Definizione di rifiuto del D. Lgs.
152/06
Testo Unico Ambientale
D. lgs. 3 aprile 2006 n. 152 art. 184 c.1
“RIFIUTO: qualsiasi sostanza od oggetto che
rientra nella categorie riportate nell’allegato A
alla parte quarta del presente Decreto e di cui il
detentore si disfi, abbia deciso o abbia l’obbligo
di disfarsi”.
È l’attuale concetto giuridico di Rifiuto.
LA GIURISPRUDENZA
DELLA CORTE DI GIUSTIZIA
DELLA CORTE DI GIUSTIZIA
Le prime sentenze della Corte di Giustizia
sono orientate al massimo rigore:
TUTTO E’ RIFIUTO
Vengono affermati i seguenti principi:
Va privilegiata una interpretazione estensiva per garantire
le finalità della direttiva (protezione della salute e
dell’ambiente) nel rispetto del principio di precauzione;
Non rileva il fatto che il bene (rifiuto) sia suscettibile di
riutilizzazione economica
NON SONO RIFIUTI
 Emissioni di effluenti gassosi in atmosfera  Parte
Quinta D.lgs. 152/06 (art. 183 c. 1 lett. z)
 Acque reflue di scarico  Parte Terza D.lgs 152/06
(art. 74 c. 1 lett. g, h, i)
 Rifiuti radioattivi  D.lgs 230/95 (Euratom)
 Rifiuti da prospezione, estrazione, trattamento
ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento di
cave
 Carogne  D.Lgs. 508/92
 Rifiuti agricoli: materie fecali ed altre sostanze naturali non
pericolose utilizzate nell’attività agricola, in particolare materiali
litoidi o vegetali e terre di coltivo, anche fanghi da pulizia e
lavaggio prodotti vegetali riutilizzati nelle normali pratiche
agricole e di conduzione dei fondi rustici ecc…)
NON SONO RIFIUTI
 Materiali, sostanze od oggetti che, senza necessità di operazioni di
trasformazione, già presentino caratteristiche delle MPS, dei combustibili o
dei prodotti individuati da art. 181 D.Lvo 152/06, a meno che il detentore se
ne disfi, abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsene
 Sottoprodotti: prodotti dell’attività di impresa che, pur non costituendo
l’oggetto dell’attività principale, scaturiscono dal processo industriale e di cui
l’impresa non si disfi, non sia obbligata a disfarsi, non abbia deciso di
disfarsi, impiegati direttamente dall’impresa che li produce o
commercializzati a condizioni economicamente favorevoli per l’impresa
stessa direttamente per il consumo o per l’impiego, senza la necessità di
operare trasformazioni preliminari in un successivo processo produttivo.
In questo contesto: ceneri di pirite, polveri di ossidi di ferro, provenienti dal
processo di arrostimento della pirite per la produzione dell’acido solforico
(art. 183 comma 1 lett. n) D.Lvo 152/06.
Analisi della definizione giuridica
di rifiuto
qualsiasi sostanza o oggetto che rientra nella categorie
riportate nell’allegato A e di cui il detentore …….
Azione oggettivaAzione oggettiva
(flagranza sostanziale)(flagranza sostanziale)
Caso incerto,Caso incerto,
come comportarci?come comportarci?
Fonte normativa/regolamentareFonte normativa/regolamentare
che crea l’obbligo (atto giuridico)che crea l’obbligo (atto giuridico)
si disfi
abbia deciso
obbligo di disfarsi
Corso Resp. tecnico
Recupero / Smaltimento
SMALTIMENTO: è l’eliminazione del
rifiuto
RECUPERO: è la trasformazione del
rifiuto in materia prima secondaria o
energia
Corso Resp. tecnico
Definizione di smaltimento
Lo smaltimento è definito:
• Ogni operazione finalizzata a sottrarre definitivamente
una sostanza, un materiale o un oggetto dal circuito
economico e/o di raccolta e in particolare, le operazioni
previste dall’Allegato B alla parte quarta del decreto.
Lo smaltimento dei rifiuti deve essere effettuato:
• In condizioni di sicurezza
• Quando si sia verificata l’impossibilità tecnica ed
economica di procedere al recupero
• Riducendo il più possibile, sia in massa che in
volume, i rifiuti da avviare allo smaltimento
• Ricorrendo ad una rete integrata ed adeguata di
impianti di smaltimento
Corso Resp. tecnico
Definizione di smaltimento
D.L.vo 3/4/2006 n. 152 “Testo Unico ambientale”
Corso Resp. tecnico
Recupero
Nel decreto il recupero è definito:
Le operazioni che utilizzano rifiuti per generare
materie prime secondarie, combustibili o
prodotti, attraverso trattamenti meccanici,
termici, chimici o biologici, incluse la cernita
o la selezione, e, in particolare, le operazioni
previste nell’Allegato C alla parte quarta del
decreto.
Corso Resp. tecnico
Recupero
D.L.vo 3/4/2006 n. 152 “Testo Unico ambientale”
L’Allegato D
il CER (Catalogo Europeo dei Rifiuti)
L’Elenco riprodotto nell’Allegato D è un elenco armonizzato, non esaustivo,
oggetto a periodica revisione, contenente la nomenclatura di riferimento;
conforme alle direttive 75/442/CEE, 91/689/CEE e 2000/532/CE
Il Catalogo originario (approvato con Decisione 94/904/CE adottata in
base all’art. 1 par. 4 Dir. 91/689/CEE) è stato poi modificato in seguito a
Decisioni Commissione Europea 2000/532/CE, 2001/118/CE,
2001/119/CE, 2001/573/CE.
Dal 01/01/02 è in vigore una nuova nomenclatura “nuovi CER 2002”.
20 classi differenti identificate da codice numerico
I rifiuti pericolosi sono contraddistinti da un ASTERISCO
 
Corso Resp. tecnico
CODICE EUROPEO DEL RIFIUTO (CER)
categoria o attività
che genera i rifiuti
primi due numeri
secondi due numeri
terzi numeri
processo produttivo
che genera il rifiuto
identificano il
singolo rifiuto
Modifiche dei codici CER dal 01/01/2002 su decisione della Commissione Europea
2001/118/CE e 2001/119 /CE, differenze principali dal precedente elenco:
1 - è un elenco unificato (rifiuti pericolosi e non pericolosi)
2 - i rifiuti pericolosi sono evidenziati da un asterisco
3 - sono state introdotte le voci speculari per i rifiuti che diventano pericolosi solo se superano
concentrazioni limite predefinite
Corso Resp. tecnico
CAPITOLI DELL’ELENCO
01 Rifiuti derivanti da prospezione, estrazione da miniera o cava,
nonché dal trattamento fisico o chimico di minerali
02 Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura,
caccia e pesca, trattamento e preparazione di alimenti
03 Rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli,
mobili, polpa, carta e cartone
04 Rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce e dell'industria tessile
05 Rifiuti della raffinazione del petrolio, purificazione del gas naturale e
trattamento pirolitico del carbone
06 Rifiuti dei processi chimici inorganici
07 Rifiuti dei processi chimici organici
09 Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di rivestimenti
(pitture, vernici e smalti vetrati), adesivi, sigillanti, e inchiostri per
stampa
09 Rifiuti dell'industria fotografica
10 Rifiuti provenienti da processi termici
11 Rifiuti prodotti dal trattamento chimico superficiale e dal rivestimento
di metalli ed altri materiali; idrometallurgia non ferrosa
Classificazione rifiuti - 1
RifiutiRifiuti
UrbaniUrbani
RifiutiRifiuti
UrbaniUrbani
Art. 184 c. 1 D.lgs. 152/06Art. 184 c. 1 D.lgs. 152/06
secondo l’originesecondo l’origine
RifiutiRifiuti
SpecialiSpeciali
RifiutiRifiuti
SpecialiSpeciali
Corso Resp. tecnico
La classificazione dei rifiuti:
rifiuti urbani
• Rifiuti domestici anche ingombranti provenienti
da locali e luoghi adibiti ad uso di civile
abitazione
• Rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi
adibiti ad usi diversi dai precedenti (…)
• Rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade
• Rifiuti di qualunque natura e provenienza giacenti
sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed
aree private comunque soggette ad uso pubblico
o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei
corsi d’acqua
• Rifiuti vegetali provenienti da aree verdi quali
giardini, parchi e aree cimiteriali
Corso Resp. tecnico
La classificazione dei rifiuti:
rifiuti speciali
• Rifiuti da attività agricole e agro-industriali
• Rifiuti derivanti da attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti
pericolosi che derivano da attività di scavo
• Rifiuti da lavorazioni industriali
• Rifiuti da lavorazioni artigianali
• Rifiuti da attività commerciali
• Rifiuti da attività di servizio
• Rifiuti derivanti dalle attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi
prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla
depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi
• Rifiuti derivanti da attività sanitarie
• Macchinari e apparecchiature deteriorati e obsoleti
• Veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti
• Combustibile derivato da rifiuti
• Rifiuti derivati dalle attività di selezione meccanica dei rifiuti solidi urbani
Classificazione rifiuti – 2
RifiutiRifiuti
UrbaniUrbani
RifiutiRifiuti
UrbaniUrbani
Art. 184 comma 5Art. 184 comma 5
secondo caratteristichesecondo caratteristiche
di pericolositàdi pericolosità
(rifiuti NON domestici,(rifiuti NON domestici,
contenuti in allegato D con asterisco)contenuti in allegato D con asterisco)
RifiutiRifiuti
SpecialiSpeciali
RifiutiRifiuti
SpecialiSpeciali
Rifiuti nonRifiuti non
pericolosipericolosi
RifiutiRifiuti
pericolosipericolosi
Corso Resp. tecnico
LIMITI PER POTER CLASSIFICARE UN RIFIUTO COME
PERICOLOSO
 punto di infiammabilità < o = 55 °C,
 una o più sostanze classificate[**] come molto tossiche in
concentrazione totale > o = 0,1%,
 una o più sostanze classificate come tossiche in concentrazione
totale > o = 3%,
 una o più sostanze classificate come nocive in concentrazione
totale > o = 25%,
 una o più sostanze corrosive classificate come R35 in
concentrazione totale > o = 1%,
 una o più sostanze corrosive classificate come R34 in
concentrazione totale > o = 5%,
 una o più sostanze irritanti classificate come R41 in
concentrazione totale > o = 10%,
 una o più sostanze irritanti classificate come R36, R37, R38 in
concentrazione totale > o = 20%,
Corso Resp. tecnico
LIMITI PER POTER CLASSIFICARE UN RIFIUTO COME
PERICOLOSO
 una sostanza riconosciuta come cancerogena (categorie 1 o 2) in
concentrazione > o = 0,1%,
 una sostanza riconosciuta come cancerogena (categoria 3) in
concentrazione > o = 1%,
 una sostanza riconosciuta come tossica per il ciclo riproduttivo
(categorie 1 o 2) classificata come R60 o R61 in concentrazione >
o = 0,5%,
 una sostanza riconosciuta come tossica per il ciclo riproduttivo
(categoria 3) classificata come R62 o R63 in concentrazione > o =
5%,
 una sostanza riconosciuta mutagena (categoria 1 o 2) classificata
come R46 in concentrazione > o = 0,1%,
 una sostanza riconosciuta mutagena (categoria 3) classificata
come R40 in concentrazione > o = 1%.
Corso Resp. tecnico
sostanze e preparati che, a contatto con altre sostanze, soprattutto
se infiammabili, presentano una forte reazione esotermica
Comburente
H2
sostanze e preparati che possono esplodere per effetto della fiamma
o che sono sensibili agli urti e agli attriti più del dinitrobenzene
Esplosivo
H1
sostanze contenenti microrganismi vitali o loro tossine, conosciute o
ritenute per buoni motivi come cause di malattie nell'uomo o in altri
organismi viventi
InfettivoH9
SPECIFICHECLASSIFIC.COD
ALLEGATO I: CARATTERISTICHE DI
PERICOLOSITA’
Corso Resp. tecnico
sostanze e preparati liquidi il cui punto di infiammabilità è pari o > a
21°C e < o pari a 55°C;
Infiammabile
H3-B
sostanze e preparati:
liquidi il cui punto di infiammabilità è inferiore a 21°C (compresi i
liquidi estremamente infiammabili), o
che a contatto con l'aria, a temperatura ambiente e senza apporto
di energia, possono riscaldarsi e infiammarsi, o
solidi che possono facilmente infiammarsi per la rapida azione di
una sorgente di accensione e che continuano a bruciare o a
consumarsi anche dopo l'allontanamento della sorgente di
accensione, o gassosi che si infiammano a contatto con l'aria a
pressione normale, o che, a contatto con l'acqua o l'aria umida,
sprigionano gas facilmente infiammabili in quantità pericolose
Facilmente
infiammabile
H3-A
SPECIFICHECLASSIFIC.COD
Corso Resp. tecnico
sostanze e preparati non corrosivi il cui contatto immediato,
prolungato o ripetuto con la pelle o le mucose può provocare una
reazione infiammatoria
Irritante
H4
sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione
cutanea, possono comportare rischi per la salute di gravità limitata
Nocivo
H5
sostanze e preparati (comprese le sostanze e i preparati molto
tossici) che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea,
possono comportare rischi per la salute gravi, acuti o cronici e
anche la morte
Tossico
H6
SPECIFICHECLASSIFIC.COD
Corso Resp. tecnico
sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione
cutanea, possono produrre malformazioni congenite non ereditarie o
aumentarne la frequenza
TeratogenoH10
sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione
cutanea, possono produrre il cancro o aumentarne la frequenza
CancerogenoH7
sostanze e preparati che, a contatto con tessuti vivi, possono
esercitare su di essi un'azione distruttiva
Corrosivo
H8
sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione
cutanea, possono produrre difetti genetici ereditari o aumentarne la
frequenza
MutagenoH11
SPECIFICHECLASSIFIC.COD
Corso Resp. tecnico
Sostanze e preparati suscettibili, dopo eliminazione, di dare
origine in qualche modo ad un'altra sostanza, ad esempio
ad un prodotto di lisciviazione avente una delle
caratteristiche sopra elencate
H13
Sostanze e preparati che, a contatto con l'acqua, l'aria o un
acido, sprigionano un gas tossico o molto tossico
H12
sostanze e preparati che presentano o possono presentare rischi
immediati o differiti per uno o più settori dell'ambiente
Ecotossico
H14
SPECIFICHECLASSIFIC.COD
Corso Resp. tecnico
• Si hanno quando lo stesso rifiuto viene indicato nel CER sia come
pericoloso (mediante apposizione di asterisco) sia come non
pericoloso. Il criterio delle CL si applica solo ai rifiuti indicati nelle voci
"specchio".
• In questi casi, il rifiuto è pericoloso solo se le sostanze raggiungono
concentrazioni (% rispetto al peso) tali da conferire ad esso una o più
delle 14 caratteristiche di pericolo di cui all’allegato III alla dir.
91/689/CEE sui rifiuti pericolosi
(si veda box successivo)
Voci
"specchio"
Corso Resp. tecnico
H3 - H4 - H5 - H6 - H7 - H8 - H 10 - H11
(le voci "specchio" sono previste solo per queste caratteristiche
di pericolo):
•Si applicano le CL di sostanze pericolose riportate all’articolo 2, decisione
2000/532/CE (come modificato dalla decisione 2001/118/CE) (1).
•Si ripete che tale criterio di identificazione si applica solo ai rifiuti indicati
nelle voci "specchio".
•Si procede così:
Individuare la/e sostanza/e classificata/e pericolosa/e in base alle frasi di
rischio (R) delle singole sostanze presenti nel rifiuto ed indicate nella
direttiva 67/548/CEE;
Individuare la relativa classificazione di pericolosità;
Sommare tra loro le CL in % rispetto al peso delle sostanze appartenenti
alla stessa categoria di pericolo;
Verificare se ciascuna delle sostanze appartenenti alla stessa categoria di
pericolo raggiunga le relative soglie indicate all’articolo 2 della decisione
2000/532/CE (1).
Solo in questo caso il rifiuto è pericoloso.
•Tale indagine e tale conclusione valgono solo se il rifiuto è classificato in
una voce "specchio".
•Diversamente, la pericolosità deriva solo dall’origine (2).
(si veda box successivo)
Caratteristich
e di pericolo
A)
Corso Resp. tecnico
•L’articolo 3 della decisione 2000/532/CE, dispone che un rifiuto
pericoloso dell’elenco, in casi eccezionali, può essere considerato non
pericoloso anche se non riportato nella decisione 2001/118/CE; cioè lo
Stato membro può decidere, in casi eccezionali, che un rifiuto classificato
"pericoloso" non presenta nessuna caratteristica di pericolo o che,
viceversa, un rifiuto classificato "non pericoloso" presenta caratteristiche
di pericolo.
•Tale eventualità è riferita a casi specifici, ben individuati ed
opportunamente documentati. In particolare, nell’ipotesi di rifiuto
classificato "pericoloso" nell’elenco e che il detentore ritenga non presenti
nessuna caratteristica di pericolo, è tale detentore che ha l’onere di
fornire, per lo specifico rifiuto, l’opportuna documentazione che attesti
l’assenza delle citate caratteristiche di pericolo.
Casi
Eccezionali
H1 - H2 - H9 - H12 - H13 - H14
•Non è prevista alcuna innovazione rispetto al passato; pertanto, si
prescinde dalle indagini analitiche e i rifiuti che le presentano sono
pericolosi a prescindere dai valori delle CL.
In pratica, vige solo il criterio dell’origine
Caratteristich
e di pericolo
B)
Corso Resp. tecnico
SMALTIMENTO
ETICHETTATURA
DEPOSITO
TEMPORANE
O
art. 6 comma 1
lettera m
registrazione nel
Registro c/s dei
rifiuti stoccati entro
una settimana
dalla produzione
SMALTIMENTO
tramite ditta
autorizzata
FORMULARIO
Registrazione nel
registro c/s dei rifiuti
entro una settimana
dallo smaltimento
RIFIUTO
RICICLAGGIO
Corso Resp. tecnico
pericoloso
130802
SCHEDA DEL RIFIUTO
CER 2002
AREA DI PROVENIENZA: REPARTO OFFICINA
QUANTITA’: 200 Kg
CLASSI DI PERICOLOSITA’:
altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione130802
Corso Resp. tecnico
RIFIUTO
CER
130802
Registrazione entro
una settimana nel
registro
carico/scarico rifiuti
RIFIUTI NON PERICOLOSI
asporto a due mesi oppure
ai 10mc, se non supera 10mc
1 volta all’anno
Registrazione nel registro c/s
dei rifiuti smaltiti entro una
settimana dallo smaltimento
Smaltimento
tramite ditta
autorizzata
Formulario
Corso Resp. tecnico
pericoloso
160213
SCHEDA DEL RIFIUTO
CER 2002
Catalogo Europeo dei Rifiuti (2002)
apparecchiature fuori uso, contenenti
componenti pericolosi diversi da quelli
di cui alle voci 16 02 09 e 16 02 12
160213
SCARTI PROVENIENTI DA APPARECCHIATURE
ELETTRICHE ED ELETTRONICHE
1602
RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NELL'ELENCO16
Corso Resp. tecnico
RIFIUTO
CER
160213
Registrazione entro
una settimana nel
registro
carico/scarico rifiuti
RIFIUTI NON PERICOLOSI
asporto a due mesi oppure
ai 10mc, se non supera 10mc
1 volta all’anno
Registrazione nel registro c/s
dei rifiuti smaltiti entro una
settimana dallo smaltimento
Smaltimento
tramite ditta
autorizzata
Formulario
Corso Resp. tecnico
Non pericoloso
170405
SCHEDA DEL RIFIUTO
CER 2002
Catalogo Europeo dei Rifiuti (2002)
ferro e acciaio170405
METALLI (INCLUSE LE LORO LEGHE)1704
RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E
DEMOLIZIONE (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE
DA SITI CONTAMINATI)
17
Corso Resp. tecnico
Tipologia: rifiuti di ferro, acciaio e ghisa e, limitatamente ai
cascami di lavorazione, i rifiuti identificati dai codici.
3.1
RECUPERO DI MATERIA
(Allegato 1, suballegato 1 - "Norme tecniche generali per il recupero di
materia dai rifiuti non pericolosi")
Procedure semplificate di recupero
Dm 5 febbraio 1998 (versione "CER 2002")
Il rifiuto individuato dal codice 170405
può essere sottoposto alla seguente procedura
semplificata di recupero:
Corso Resp. tecnico
RIFIUTO
CER 17 04
05
Registrazione entro
una settimana nel
registro
carico/scarico rifiuti
RIFIUTI NON PERICOLOSI
asporto a tre mesi oppure
ai 20mc, se non supera 20mc
1 volta all’anno
Registrazione nel registro c/s
dei rifiuti smaltiti entro una
settimana dallo smaltimento
Smaltimento
tramite ditta
autorizzata
Formulario
Corso Resp. tecnico
pericoloso
180106
SCHEDA DEL RIFIUTO
CER 2002
Catalogo Europeo dei Rifiuti (2002)
Sostanze chimiche pericolose o contenenti
prodotti pericolosi180106
RIFIUTI DA REPARTI DI MATERNITA’ E RIFIUTI LEGATI A
DIAGNOSI, TRATTAMENTO E PREVENZIONE DELLE
MALATTIE NEGLI ESSERI UMANI
1801
RIFIUTI PRODOTTI DAL SETTORE SANITARIO O
VETERINARIO O DA ATTIVITA’ DI RICERCA COLLEGATE
(TRANNE RIFIUTI DI CUCINA E DI RISTORAZIONE CHE
NON DERIVINO DIRETTAMENTE DA TRATTAMENTO
TERAPEUTICO
18
Corso Resp. tecnico
RIFIUTO
BIDONE omologato
ONU per trasporto
sostanze pericolose
su strada
Elenco sostanze contenute
• 1 bottiglia solvente
• 1 bottiglia sgrassante
• 1 bottiglia prodotto chimico
PROCEDURA DI CLASSIFICAZIONE-ETICHETTATURA
STOCCAGGIO SMALTIMENTO RIFIUTI PRODOTTI
PERICOLOSI
Corso Resp. tecnico
pericoloso
140603
SCHEDA DEL RIFIUTO
CER 2002
Catalogo Europeo dei Rifiuti (2002)
altri solventi e miscele di solventi140603
SOLVENTI ORGANICI, REFRIGERANTI E PROPELLENTI DI
SCHIUMA – AEROSOL DI SCARTO
1706
SOLVENTI ORGANICI, REFRIGERANTI E PROPELLENTI DI
SCARTO (TRANNE LE VOCI 07 E 08)
14
Corso Resp. tecnico
RIFIUTO
CER 14 06
03
Registrazione entro
una settimana nel
registro
carico/scarico rifiuti
RIFIUTI PERICOLOSI
asporto a due mesi oppure
ai 10mc, se non supera 10mc
1 volta all’anno
Registrazione nel registro c/s
dei rifiuti smaltiti entro una
settimana dallo smaltimento
Smaltimento
tramite ditta
autorizzata
Formulario
Corso Resp. tecnico
DIVIETO DI MISCELAZIONE DI SOSTANZE
DIVERSE
RIFIUTO
CER 13 02
08
CER 14 06
03
CER 13 08
02
Corso Resp. tecnico
REGISTRO CARICO-SCARICO
Con D.M. 1.04.1998 n° 148 il Ministero dell'Ambiente ha approvato i nuovi
modelli di registro Carico/Scarico (che non va più vidimato dall’ufficio del
registro).
I registri integrati con i formulari relativi al trasporto dei rifiuti sono
conservati per cinque anni dalla data dell’ultima registrazione
Il produttore di rifiuti potrà preferire per una delle seguenti soluzioni per la
tenuta dei registri:
 o presso la propria sede produttiva;
 o presso le associazioni di categoria (fino a 1 t/anno per Rifiuti
Pericolosi - 5 t/anno per i Rifiuti Non Pericolosi)
Il Registro di carico scarico, deve essere tenuto ed annotato anche per gli
oli minerali usati. Per quanto riguarda gli oli usati prodotti in quantità
superiore ai 300 kg/anno, c'è l'obbligo di tenere ed aggiornare lo specifico
registro degli oli usati.
Corso Resp. tecnico
Registro di carico e scarico
Corso Resp. tecnico
Corso Resp. tecnico
Corso Resp. tecnico
Corso Resp. tecnico
Registro di carico e scarico
• i soggetti individuati nell’art. 11, comma
3, del D.L.vo 22/97 (raccolta e
trasporto, commercianti e intermediari,
recupero e smaltimento, produttori di
rifiuti pericolosi e non) hanno l’obbligo di
tenere il registro di carico e scarico
Corso Resp. tecnico
Registro di carico e scarico
• le annotazioni sul registro devono
essere fatte:
a) per i produttori, almeno entro una 10 gg
lavorativi dalla produzione del rifiuto e
dallo scarico del medesimo
b) per i soggetti che effettuano la raccolta e
il trasporto, almeno entro una settimana
dalla effettuazione del trasporto
Corso Resp. tecnico
Registro di carico e scarico
a) per i commercianti e gli intermediari,
almeno entro una settimana dalla
effettuazione della transazione relativa
b) per i soggetti che effettuano le
operazioni di recupero e di
smaltimento, entro 48 ore dalla presa
in carico dei rifiuti
Corso Resp. tecnico
Registro di carico e scarico
• i registri sono tenuti presso ogni
impianto di produzione, di stoccaggio, di
recupero e di smaltimento di rifiuti
nonché presso la sede delle imprese
che effettuano attività di raccolta e
trasporto, e presso la sede dei
commercianti e degli intermediari
Corso Resp. tecnico
Registro di carico e scarico
• i soggetti la cui produzione annua di
rifiuti non eccede le 5 tonnellate di rifiuti
non pericolosi ed 1 tonnellata di rifiuti
pericolosi, possono adempiere
all’obbligo della tenuta dei registri di
carico e scarico dei rifiuti anche tramite
le organizzazioni di categoria
interessate
Corso Resp. tecnico
Registro di carico e scarico
• i registri, integrati con i formulari relativi
al trasporto dei rifiuti, devono essere
conservati per cinque anni dalla data
dell’ultima registrazione
Corso Resp. tecnico
Registro di carico e scarico
• il registro dovrà avere fogli numerati e
vidimati dall’ufficio registro
• Sulla prima pagina del registro si
individuano:
– i dati identificativi della ditta
– l’attività svolta (produzione, …)
– tipo di attività
Corso Resp. tecnico
Registro di carico e scarico
• annotare carico o scarico rifiuto
• data annotazione
• numero progressivo di riferimento
• codice CER (catalogo europeo rifiuto)
• stato fisico (1,2,3,4)
Corso Resp. tecnico
Registro di carico e scarico
• classi di pericolo
• destinazione del rifiuto:
– smaltimento “D…”
– recupero “R…”
• quantità del rifiuto
• luogo di produzione
Corso Resp. tecnico
Registro di carico e scarico
• nel caso di scarico del rifiuto, si
inseriscono tutte le caratteristiche del
rifiuto come per il carico, ed inoltre:
– il numero del formulario di identificazione
– la data di emissione dello stesso
– il numero, o i numeri, di riferimento
dell’operazione di carico del rifiuto
Corso Resp. tecnico
Registro di carico e scarico
• le informazioni contenute nel registro
sono rese in qualunque momento
all’autorità di controllo che ne fa
richiesta
Corso Resp. tecnico
FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE
Con D.M. 1451998 art. 4 comma 1 il Ministero dell'Ambiente ha
approvato il modello del formulario di identificazione che va vidimato
dalla Camera di Commercio o tramite ufficio notarile, e va annotato sul
registro Iva-acquisti della ditta.
Il trasporto dei rifiuti deve avvenire compilando il
"Formulario di identificazione".
Può essere emesso da uno di questi soggetti:
 PRODUTTORE
 DETENTORE
 TRASPORTATORE
Corso Resp. tecnico
INCROCIO TRA FORMULARIO E REGISTRO
formulario di
identificazione
serie e N. S/12
N. Registro 21
Produttore
ROSSI
Trasportatore
VERDI
destinatario
formulario di
identificazione
serie e N. S/12
N. Registro 21
Produttore
ROSSI
Trasportatore
VERDI
destinatario
formulario di
identificazione
serie e N. S/12
N. Registro 21
Produttore
ROSSI
Trasportatore
VERDI
destinatario
formulario di
identificazione
serie e N. S/12
N. Registro 21
Produttore
ROSSI
Trasportatore
VERDI
destinatario
formulario di
identificazione
serie e N. S/12
N. Registro 21
Produttore
ROSSI
Trasportatore
VERDI
destinatario
formulario di
identificazione
serie e N. S/12
N. Registro 21
Produttore
ROSSI
Trasportatore
VERDI
destinatario
formulario di
identificazione
serie e N.s/12
N. Registro 21
Produttore
ROSSI
Trasportatore
VERDI
destinatario
formulario di
identificazione
serie e N.s/12
N. Registro 21
Produttore
ROSSI
Trasportatore
VERDI
destinatario
4
COPIE
Corso Resp. tecnico
formulario di
identificazione
serie e N.s/12
N. Registro 21
Produttore
ROSSI
Trasportatore
VERDI
destinatario
formulario di
identificazione
serie e N.s/12
N. Registro 21
Produttore
ROSSI
Trasportatore
VERDI
destinatario
copia n.1
Registro di carico
scarico
scarico X
carico
operazione N.21
formulario N. s/12
PRODUTTOR
E
DETENTORE
formulario di
identificazione
serie e N.s/12
N. Registro 73
Produttore
ROSSI
Trasportatore
VERDI
destinatario
formulario di
identificazione
serie e N.s/12
N. Registro 73
Produttore
ROSSI
Trasportatore
VERDI
destinatario
copia n.2
formulario di
identificazione
serie e N.s/12
N. Registro 73
Produttore
ROSSI
Trasportatore
VERDI
destinatario
formulario di
identificazione
serie e N.s/12
N. Registro 73
Produttore
ROSSI
Trasportatore
VERDI
destinatario
copia n.4
da registrare
entro una settimana
dallo scarico
Registro di carico
scarico
scarico
carico X
operazione N.73
formulario N. s/12
DESTINA-
TARIO
da registrare entro 24 ore
dalla presa di carico
Corso Resp. tecnico
formulario di
identificazione
serie e N.s/12
N. Registro 59
Produttore
ROSSI
Trasportatore
VERDI
destinatario
formulario di
identificazione
serie e N.s/12
N. Registro 59
Produttore
ROSSI
Trasportatore
VERDI
destinatario
copia n.3
Registro di carico
scarico
scarico
carico
operazione N.59
formulario N. s/12
TRASPOR-
TATORE
da registrare entro una
settimana dal trasporto
Corso Resp. tecnico
Corso Resp. tecnico
Corso Resp. tecnico
Corso Resp. tecnico
DENUNCIA ANNUALE M.U.D.
L'obbligo della "comunicazione ambientale" è stato
introdotto dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70 ed ha
scadenza annuale.
Il termine ultimo per la presentazione del MUD alle Camere
di Commercio è stabilito al 30 aprile di ogni anno, a meno
che non intervengano modifiche nel modello da compilare
Corso Resp. tecnico
Il formulario rifiuti
Corso Resp. tecnico
Il formulario rifiuti
Corso Resp. tecnico
Trasporto dei rifiuti non pericolosi
Il trasporto dei rifiuti speciali non
pericolosi può essere effettuato:
• In conto proprio dal produttore in
qualsiasi quantità
• Da ditte autorizzate (iscritte all’Albo
Gestori Rifiuti – categorie 2 e 4)
Corso Resp. tecnico
Trasporto dei rifiuti pericolosi
Il trasporto dei rifiuti speciali pericolosi
può essere effettuato:
• In conto proprio dal produttore per
quantità fino a 30 kg
• Da ditte autorizzate (iscritte all’Albo
Gestori Rifiuti – categorie 3 e 5)
Corso Resp. tecnico
Formulario di identificazione del rifiuto
• i formulari di identificazione, come per i
registri di carico e scarico, devono
essere anch’essi numerati e vidimati
dall’ufficio del registro
Corso Resp. tecnico
Rispondenza tra formulario e
registro
Corso Resp. tecnico
MUD – modello unico di dichiarazione
• Il MUD, noto anche come 740
ecologico, va presentato entro il 30
aprile di ogni anno, alla camera di
commercio (CCIAA) competente per
territorio
Corso Resp. tecnico
MUD – modello unico di dichiarazione
• i soggetti obbligati alla presentazione
del MUD sono stabiliti dal D.L.vo 22/97
– dall’art. 11, commi 3 e 4, per quanto
riguarda i rifiuti;
– dall’art. 37, comma 2, per quanto riguarda
gli imballaggi;
Corso Resp. tecnico
MUD – modello unico di dichiarazione
• comunicazione da effettuare con le modalità
previste dalla legge n° 70/94 e successive
modificazioni
 indicando le quantità e le caratteristiche
qualitative dei rifiuti prodotti e/o gestiti nel
corso dell’anno precedente, con riferimento
alle annotazioni nel registro di carico e
scarico
Corso Resp. tecnico
MUD – modello unico di dichiarazione
• sono esonerati dalla presentazione del Mud
– gli imprenditori agricoli di cui all’art. 2135 del
codice civile con un volume di affari annuo
non superiore a 15 milioni di vecchie lire e,
limitatamente alla produzione di rifiuti non
pericolosi, i piccoli imprenditori artigiani, di cui
all’art. 2083 del codice civile, che non hanno
più di tre dipendenti
Corso Resp. tecnico
MUD – modello unico di dichiarazione
• Il MUD si può presentare sia su supporto
cartaceo che su supporto informatico
• Coloro che eseguono attività di gestione dei
rifiuti, comprese le attività di commercio e
intermediazione, nonché gli autodemolitori,
devono presentare il MUD esclusivamente su
supporto informatico
Corso Resp. tecnico
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  • 1. Corso Resp. tecnico Gestione dei rifiuti: Basi normative
  • 2. I principi: Testo Unico ambientale Dallo smaltimento (in discarica o inceneritore) alla gestione dei rifiuti: raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, controllo operazioni, controllo discariche e impianti
  • 3. Corso Resp. tecnico Gestione dei rifiuti: i principi • Interesse pubblico: tutela ambientale e riutilizzazione dei materiali (l. 366/1941); attività di pubblico intereresse e tutela pubblicistica (l. 22/97): es. espropriazione • Principio di responsabilità condivisa (di tutti i soggetti coinvolti in produzione, distribuzione, utilizzo e consumo dei beni da cui originano rifiuti): principio del “chi inquina paga” ovvero oneri smaltimento a carico del detentore o produttore. • Valore costituzionale: art. 9 e 32 • Mancanza di pericolo per la salute dell’uomo e dell’ambiente (rischi acqua, aria, suolo, fauna, flora, rumori o odori, danneggiamento paesaggio)
  • 4. Corso Resp. tecnico I principi: Testo Unico • Ordine di priorità nella gestione dei rifiuti: la prevenzione e riduzione della produzione e pericolosità, il recupero dei rifiuti (es. riciclaggio, riutilizzo come materia prima o per produzione combustibile o energia) e lo smaltimento (fase residuale) • Strumenti: sviluppo tecnologie pulite, promozione strumenti economici, eco-bilanci, azioni informazione e sensibilizzazione, marchio ecologico, immissione su mercato di prodotti che riducano quantità e e pericolosità rifiuti; condizioni di appalto e promozione di accordi e contratti che valorizzino prevenzione/riduzione rifiuti. • Dalla concezione di prodotto dannoso o pericoloso a quella di merce/risorsa
  • 5. Corso Resp. tecnico I principi (la direttiva 1999/31) • Finalità disciplina discariche: ridurre ripercussioni negative su ambiente; ridurre progressivamente smaltimento in discarica • Sfavore del legislatore per forma di gestione in discarica e preferenza per impianti incenerimento se capaci di recupero energetico • Tipologie di discarica: rifiuti inerti, non pericolosi, pericolosi • Competenza regionale: elaborazione programma ad hoc
  • 6. Corso Resp. tecnico I principi (normativa nazionale e comunitaria) • Principio divieto di abbandono • Principio bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati • Principio della pianificazione nella gestione dei rifiuti • Principio della raccolta differenziata • Principio di autorizzazione (per operazioni smaltimento e recupero) • Principio acquisizione e circolazione informazioni (Catasto dei rifiuti presso l’ANPA) • Classificazione rifiuti secondo origine (urbani e speciali) e pericolosità
  • 7. Corso Resp. tecnico In particolare, le pubbliche amministrazioni devono perseguire tali finalità mediante: Sviluppo di tecnologie pulite, che permettano un uso più razionale e un maggiore risparmio di risorse naturali Messa a punto tecnica e l’immissione sul mercato di prodotti concepiti in modo da non contribuire, o contribuire il meno possibile, per la loro fabbricazione, il loro uso o il loro smaltimento, ad incrementare la quantità o la nocività dei rifiuti e i rischi di inquinamento Lo sviluppo di tecniche appropriate per l’eliminazione di sostanze pericolose contenute nei rifiuti al fine di favorirne il recupero
  • 8. La gestione dei rifiuti Art. 183 c. 1 d)  Raccolta (prelievo, cernita, raggruppamento per il trasporto)  Trasporto  Recupero (operazioni previste da All. C)  Smaltimento (operazioni previste da All. B)  Controllo operazioni suddette  Controllo discariche post chiusura
  • 9. Punto cardine del D.lgs. 152/06Punto cardine del D.lgs. 152/06 La GestioneLa Gestione dei Rifiutidei Rifiuti La GestioneLa Gestione dei Rifiutidei Rifiuti RaccoltaRaccoltaRaccoltaRaccolta TrasportoTrasportoTrasportoTrasporto SmaltimentoSmaltimentoSmaltimentoSmaltimento RecuperoRecuperoRecuperoRecupero
  • 10. Corso Resp. tecnico ALLEGATI Allegato A (previsto dall'articolo 183, comma 1, lettera a) Categorie di rifiuti Allegato B (previsto dall'articolo 183, comma 1, lettera g) Operazioni di smaltimento Allegato C (previsto dall'articolo 183, comma 1, lettera h) Operazioni di recupero Allegato D (previsto dall'articolo 184, comma 4) Elenco dei rifiuti istituito conformemente all'articolo 1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE relativa ai rifiuti e all'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE relativa ai rifiuti pericolosi
  • 11. Corso Resp. tecnico ALLEGATI Allegato E (previsto dall'articolo 37, comma 1) Obiettivi di recupero e di riciclaggio Allegato F (previsto dall'articolo 43, comma 3) Requisiti essenziali concernenti la composizione e la riutilizzabilità e la recuperabilità (in particolare la riciclabilità) degli imballaggi Allegato G Categorie o tipi generici di rifiuti pericolosi elencati in base alla loro natura o all'attività che li ha prodotti Allegato H Costituenti che rendono pericolosi i rifiuti dell'allegato G.2 quando tali rifiuti possiedono le caratteristiche dell'allegato I Allegato I Caratteristiche di pericolo per i rifiuti
  • 12. CHE COS'E' RIFIUTO: L’Allegato ACATEGORIE  Q1 Residui di produzione o consumo in appresso non spec.  Q2 Prodotti fuori norma  Q3 Prodotti scaduti  Q4 Sostanze riversate, perdute o che hanno subito incidenti  Q5 Sostanze contaminate o insudiciate volontariamente  Q6 Elementi inutilizzabili  Q7 Sostanze divenute inadatte all’impiego  Q8 Residui di processi industriali  Q9 Residui di procedimenti antinquinamento  Q10 Residui di lavorazione/sagomatura  Q11 Residui da estrazione e preparazione materie prime  Q12 Sostanze contaminate  Q13 Materie sostanze o prodotti il cui uso è vietato giuridicamente  Q14 Prodotti di cui il detentore non si serve più  Q15 Materie sostanze o prodotti contaminati da riattamento terreni  Q16 Materie sostanze o prodotti che non rientrano nelle categorie Q1/15  
  • 13. DEFINIZIONE DI RIFIUTO: Definizione di rifiuto del DPR 915/82  Sono considerati rifiuti …. “… qualsiasi sostanza o oggetto derivante da attività umana o da cicli naturali, abbandonata o destinata all’abbandono”. Concetto ABROGATO!
  • 14. Definizione di rifiuto del Ronchi D. lgs. 05/02/1997 n.22 art. 6 comma 1, lettera a) “RIFIUTO: qualsiasi sostanza o oggetto che rientra nella categorie riportate nell’allegato A e di cui il detentore si disfi, abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsi”. È il primo concetto GIURIDICO di Rifiuto
  • 15. Definizione di rifiuto del D. Lgs. 152/06 Testo Unico Ambientale D. lgs. 3 aprile 2006 n. 152 art. 184 c.1 “RIFIUTO: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nella categorie riportate nell’allegato A alla parte quarta del presente Decreto e di cui il detentore si disfi, abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsi”. È l’attuale concetto giuridico di Rifiuto.
  • 16. LA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA Le prime sentenze della Corte di Giustizia sono orientate al massimo rigore: TUTTO E’ RIFIUTO Vengono affermati i seguenti principi: Va privilegiata una interpretazione estensiva per garantire le finalità della direttiva (protezione della salute e dell’ambiente) nel rispetto del principio di precauzione; Non rileva il fatto che il bene (rifiuto) sia suscettibile di riutilizzazione economica
  • 17. NON SONO RIFIUTI  Emissioni di effluenti gassosi in atmosfera  Parte Quinta D.lgs. 152/06 (art. 183 c. 1 lett. z)  Acque reflue di scarico  Parte Terza D.lgs 152/06 (art. 74 c. 1 lett. g, h, i)  Rifiuti radioattivi  D.lgs 230/95 (Euratom)  Rifiuti da prospezione, estrazione, trattamento ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento di cave  Carogne  D.Lgs. 508/92  Rifiuti agricoli: materie fecali ed altre sostanze naturali non pericolose utilizzate nell’attività agricola, in particolare materiali litoidi o vegetali e terre di coltivo, anche fanghi da pulizia e lavaggio prodotti vegetali riutilizzati nelle normali pratiche agricole e di conduzione dei fondi rustici ecc…)
  • 18. NON SONO RIFIUTI  Materiali, sostanze od oggetti che, senza necessità di operazioni di trasformazione, già presentino caratteristiche delle MPS, dei combustibili o dei prodotti individuati da art. 181 D.Lvo 152/06, a meno che il detentore se ne disfi, abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsene  Sottoprodotti: prodotti dell’attività di impresa che, pur non costituendo l’oggetto dell’attività principale, scaturiscono dal processo industriale e di cui l’impresa non si disfi, non sia obbligata a disfarsi, non abbia deciso di disfarsi, impiegati direttamente dall’impresa che li produce o commercializzati a condizioni economicamente favorevoli per l’impresa stessa direttamente per il consumo o per l’impiego, senza la necessità di operare trasformazioni preliminari in un successivo processo produttivo. In questo contesto: ceneri di pirite, polveri di ossidi di ferro, provenienti dal processo di arrostimento della pirite per la produzione dell’acido solforico (art. 183 comma 1 lett. n) D.Lvo 152/06.
  • 19. Analisi della definizione giuridica di rifiuto qualsiasi sostanza o oggetto che rientra nella categorie riportate nell’allegato A e di cui il detentore ……. Azione oggettivaAzione oggettiva (flagranza sostanziale)(flagranza sostanziale) Caso incerto,Caso incerto, come comportarci?come comportarci? Fonte normativa/regolamentareFonte normativa/regolamentare che crea l’obbligo (atto giuridico)che crea l’obbligo (atto giuridico) si disfi abbia deciso obbligo di disfarsi
  • 20. Corso Resp. tecnico Recupero / Smaltimento SMALTIMENTO: è l’eliminazione del rifiuto RECUPERO: è la trasformazione del rifiuto in materia prima secondaria o energia
  • 21. Corso Resp. tecnico Definizione di smaltimento Lo smaltimento è definito: • Ogni operazione finalizzata a sottrarre definitivamente una sostanza, un materiale o un oggetto dal circuito economico e/o di raccolta e in particolare, le operazioni previste dall’Allegato B alla parte quarta del decreto. Lo smaltimento dei rifiuti deve essere effettuato: • In condizioni di sicurezza • Quando si sia verificata l’impossibilità tecnica ed economica di procedere al recupero • Riducendo il più possibile, sia in massa che in volume, i rifiuti da avviare allo smaltimento • Ricorrendo ad una rete integrata ed adeguata di impianti di smaltimento
  • 22. Corso Resp. tecnico Definizione di smaltimento D.L.vo 3/4/2006 n. 152 “Testo Unico ambientale”
  • 23. Corso Resp. tecnico Recupero Nel decreto il recupero è definito: Le operazioni che utilizzano rifiuti per generare materie prime secondarie, combustibili o prodotti, attraverso trattamenti meccanici, termici, chimici o biologici, incluse la cernita o la selezione, e, in particolare, le operazioni previste nell’Allegato C alla parte quarta del decreto.
  • 24. Corso Resp. tecnico Recupero D.L.vo 3/4/2006 n. 152 “Testo Unico ambientale”
  • 25. L’Allegato D il CER (Catalogo Europeo dei Rifiuti) L’Elenco riprodotto nell’Allegato D è un elenco armonizzato, non esaustivo, oggetto a periodica revisione, contenente la nomenclatura di riferimento; conforme alle direttive 75/442/CEE, 91/689/CEE e 2000/532/CE Il Catalogo originario (approvato con Decisione 94/904/CE adottata in base all’art. 1 par. 4 Dir. 91/689/CEE) è stato poi modificato in seguito a Decisioni Commissione Europea 2000/532/CE, 2001/118/CE, 2001/119/CE, 2001/573/CE. Dal 01/01/02 è in vigore una nuova nomenclatura “nuovi CER 2002”. 20 classi differenti identificate da codice numerico I rifiuti pericolosi sono contraddistinti da un ASTERISCO  
  • 26. Corso Resp. tecnico CODICE EUROPEO DEL RIFIUTO (CER) categoria o attività che genera i rifiuti primi due numeri secondi due numeri terzi numeri processo produttivo che genera il rifiuto identificano il singolo rifiuto Modifiche dei codici CER dal 01/01/2002 su decisione della Commissione Europea 2001/118/CE e 2001/119 /CE, differenze principali dal precedente elenco: 1 - è un elenco unificato (rifiuti pericolosi e non pericolosi) 2 - i rifiuti pericolosi sono evidenziati da un asterisco 3 - sono state introdotte le voci speculari per i rifiuti che diventano pericolosi solo se superano concentrazioni limite predefinite
  • 27. Corso Resp. tecnico CAPITOLI DELL’ELENCO 01 Rifiuti derivanti da prospezione, estrazione da miniera o cava, nonché dal trattamento fisico o chimico di minerali 02 Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca, trattamento e preparazione di alimenti 03 Rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli, mobili, polpa, carta e cartone 04 Rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce e dell'industria tessile 05 Rifiuti della raffinazione del petrolio, purificazione del gas naturale e trattamento pirolitico del carbone 06 Rifiuti dei processi chimici inorganici 07 Rifiuti dei processi chimici organici 09 Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di rivestimenti (pitture, vernici e smalti vetrati), adesivi, sigillanti, e inchiostri per stampa 09 Rifiuti dell'industria fotografica 10 Rifiuti provenienti da processi termici 11 Rifiuti prodotti dal trattamento chimico superficiale e dal rivestimento di metalli ed altri materiali; idrometallurgia non ferrosa
  • 28. Classificazione rifiuti - 1 RifiutiRifiuti UrbaniUrbani RifiutiRifiuti UrbaniUrbani Art. 184 c. 1 D.lgs. 152/06Art. 184 c. 1 D.lgs. 152/06 secondo l’originesecondo l’origine RifiutiRifiuti SpecialiSpeciali RifiutiRifiuti SpecialiSpeciali
  • 29. Corso Resp. tecnico La classificazione dei rifiuti: rifiuti urbani • Rifiuti domestici anche ingombranti provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione • Rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi dai precedenti (…) • Rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade • Rifiuti di qualunque natura e provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d’acqua • Rifiuti vegetali provenienti da aree verdi quali giardini, parchi e aree cimiteriali
  • 30. Corso Resp. tecnico La classificazione dei rifiuti: rifiuti speciali • Rifiuti da attività agricole e agro-industriali • Rifiuti derivanti da attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano da attività di scavo • Rifiuti da lavorazioni industriali • Rifiuti da lavorazioni artigianali • Rifiuti da attività commerciali • Rifiuti da attività di servizio • Rifiuti derivanti dalle attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi • Rifiuti derivanti da attività sanitarie • Macchinari e apparecchiature deteriorati e obsoleti • Veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti • Combustibile derivato da rifiuti • Rifiuti derivati dalle attività di selezione meccanica dei rifiuti solidi urbani
  • 31. Classificazione rifiuti – 2 RifiutiRifiuti UrbaniUrbani RifiutiRifiuti UrbaniUrbani Art. 184 comma 5Art. 184 comma 5 secondo caratteristichesecondo caratteristiche di pericolositàdi pericolosità (rifiuti NON domestici,(rifiuti NON domestici, contenuti in allegato D con asterisco)contenuti in allegato D con asterisco) RifiutiRifiuti SpecialiSpeciali RifiutiRifiuti SpecialiSpeciali Rifiuti nonRifiuti non pericolosipericolosi RifiutiRifiuti pericolosipericolosi
  • 32. Corso Resp. tecnico LIMITI PER POTER CLASSIFICARE UN RIFIUTO COME PERICOLOSO  punto di infiammabilità < o = 55 °C,  una o più sostanze classificate[**] come molto tossiche in concentrazione totale > o = 0,1%,  una o più sostanze classificate come tossiche in concentrazione totale > o = 3%,  una o più sostanze classificate come nocive in concentrazione totale > o = 25%,  una o più sostanze corrosive classificate come R35 in concentrazione totale > o = 1%,  una o più sostanze corrosive classificate come R34 in concentrazione totale > o = 5%,  una o più sostanze irritanti classificate come R41 in concentrazione totale > o = 10%,  una o più sostanze irritanti classificate come R36, R37, R38 in concentrazione totale > o = 20%,
  • 33. Corso Resp. tecnico LIMITI PER POTER CLASSIFICARE UN RIFIUTO COME PERICOLOSO  una sostanza riconosciuta come cancerogena (categorie 1 o 2) in concentrazione > o = 0,1%,  una sostanza riconosciuta come cancerogena (categoria 3) in concentrazione > o = 1%,  una sostanza riconosciuta come tossica per il ciclo riproduttivo (categorie 1 o 2) classificata come R60 o R61 in concentrazione > o = 0,5%,  una sostanza riconosciuta come tossica per il ciclo riproduttivo (categoria 3) classificata come R62 o R63 in concentrazione > o = 5%,  una sostanza riconosciuta mutagena (categoria 1 o 2) classificata come R46 in concentrazione > o = 0,1%,  una sostanza riconosciuta mutagena (categoria 3) classificata come R40 in concentrazione > o = 1%.
  • 34. Corso Resp. tecnico sostanze e preparati che, a contatto con altre sostanze, soprattutto se infiammabili, presentano una forte reazione esotermica Comburente H2 sostanze e preparati che possono esplodere per effetto della fiamma o che sono sensibili agli urti e agli attriti più del dinitrobenzene Esplosivo H1 sostanze contenenti microrganismi vitali o loro tossine, conosciute o ritenute per buoni motivi come cause di malattie nell'uomo o in altri organismi viventi InfettivoH9 SPECIFICHECLASSIFIC.COD ALLEGATO I: CARATTERISTICHE DI PERICOLOSITA’
  • 35. Corso Resp. tecnico sostanze e preparati liquidi il cui punto di infiammabilità è pari o > a 21°C e < o pari a 55°C; Infiammabile H3-B sostanze e preparati: liquidi il cui punto di infiammabilità è inferiore a 21°C (compresi i liquidi estremamente infiammabili), o che a contatto con l'aria, a temperatura ambiente e senza apporto di energia, possono riscaldarsi e infiammarsi, o solidi che possono facilmente infiammarsi per la rapida azione di una sorgente di accensione e che continuano a bruciare o a consumarsi anche dopo l'allontanamento della sorgente di accensione, o gassosi che si infiammano a contatto con l'aria a pressione normale, o che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sprigionano gas facilmente infiammabili in quantità pericolose Facilmente infiammabile H3-A SPECIFICHECLASSIFIC.COD
  • 36. Corso Resp. tecnico sostanze e preparati non corrosivi il cui contatto immediato, prolungato o ripetuto con la pelle o le mucose può provocare una reazione infiammatoria Irritante H4 sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono comportare rischi per la salute di gravità limitata Nocivo H5 sostanze e preparati (comprese le sostanze e i preparati molto tossici) che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono comportare rischi per la salute gravi, acuti o cronici e anche la morte Tossico H6 SPECIFICHECLASSIFIC.COD
  • 37. Corso Resp. tecnico sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono produrre malformazioni congenite non ereditarie o aumentarne la frequenza TeratogenoH10 sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono produrre il cancro o aumentarne la frequenza CancerogenoH7 sostanze e preparati che, a contatto con tessuti vivi, possono esercitare su di essi un'azione distruttiva Corrosivo H8 sostanze e preparati che, per inalazione, ingestione o penetrazione cutanea, possono produrre difetti genetici ereditari o aumentarne la frequenza MutagenoH11 SPECIFICHECLASSIFIC.COD
  • 38. Corso Resp. tecnico Sostanze e preparati suscettibili, dopo eliminazione, di dare origine in qualche modo ad un'altra sostanza, ad esempio ad un prodotto di lisciviazione avente una delle caratteristiche sopra elencate H13 Sostanze e preparati che, a contatto con l'acqua, l'aria o un acido, sprigionano un gas tossico o molto tossico H12 sostanze e preparati che presentano o possono presentare rischi immediati o differiti per uno o più settori dell'ambiente Ecotossico H14 SPECIFICHECLASSIFIC.COD
  • 39. Corso Resp. tecnico • Si hanno quando lo stesso rifiuto viene indicato nel CER sia come pericoloso (mediante apposizione di asterisco) sia come non pericoloso. Il criterio delle CL si applica solo ai rifiuti indicati nelle voci "specchio". • In questi casi, il rifiuto è pericoloso solo se le sostanze raggiungono concentrazioni (% rispetto al peso) tali da conferire ad esso una o più delle 14 caratteristiche di pericolo di cui all’allegato III alla dir. 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi (si veda box successivo) Voci "specchio"
  • 40. Corso Resp. tecnico H3 - H4 - H5 - H6 - H7 - H8 - H 10 - H11 (le voci "specchio" sono previste solo per queste caratteristiche di pericolo): •Si applicano le CL di sostanze pericolose riportate all’articolo 2, decisione 2000/532/CE (come modificato dalla decisione 2001/118/CE) (1). •Si ripete che tale criterio di identificazione si applica solo ai rifiuti indicati nelle voci "specchio". •Si procede così: Individuare la/e sostanza/e classificata/e pericolosa/e in base alle frasi di rischio (R) delle singole sostanze presenti nel rifiuto ed indicate nella direttiva 67/548/CEE; Individuare la relativa classificazione di pericolosità; Sommare tra loro le CL in % rispetto al peso delle sostanze appartenenti alla stessa categoria di pericolo; Verificare se ciascuna delle sostanze appartenenti alla stessa categoria di pericolo raggiunga le relative soglie indicate all’articolo 2 della decisione 2000/532/CE (1). Solo in questo caso il rifiuto è pericoloso. •Tale indagine e tale conclusione valgono solo se il rifiuto è classificato in una voce "specchio". •Diversamente, la pericolosità deriva solo dall’origine (2). (si veda box successivo) Caratteristich e di pericolo A)
  • 41. Corso Resp. tecnico •L’articolo 3 della decisione 2000/532/CE, dispone che un rifiuto pericoloso dell’elenco, in casi eccezionali, può essere considerato non pericoloso anche se non riportato nella decisione 2001/118/CE; cioè lo Stato membro può decidere, in casi eccezionali, che un rifiuto classificato "pericoloso" non presenta nessuna caratteristica di pericolo o che, viceversa, un rifiuto classificato "non pericoloso" presenta caratteristiche di pericolo. •Tale eventualità è riferita a casi specifici, ben individuati ed opportunamente documentati. In particolare, nell’ipotesi di rifiuto classificato "pericoloso" nell’elenco e che il detentore ritenga non presenti nessuna caratteristica di pericolo, è tale detentore che ha l’onere di fornire, per lo specifico rifiuto, l’opportuna documentazione che attesti l’assenza delle citate caratteristiche di pericolo. Casi Eccezionali H1 - H2 - H9 - H12 - H13 - H14 •Non è prevista alcuna innovazione rispetto al passato; pertanto, si prescinde dalle indagini analitiche e i rifiuti che le presentano sono pericolosi a prescindere dai valori delle CL. In pratica, vige solo il criterio dell’origine Caratteristich e di pericolo B)
  • 42. Corso Resp. tecnico SMALTIMENTO ETICHETTATURA DEPOSITO TEMPORANE O art. 6 comma 1 lettera m registrazione nel Registro c/s dei rifiuti stoccati entro una settimana dalla produzione SMALTIMENTO tramite ditta autorizzata FORMULARIO Registrazione nel registro c/s dei rifiuti entro una settimana dallo smaltimento RIFIUTO RICICLAGGIO
  • 43. Corso Resp. tecnico pericoloso 130802 SCHEDA DEL RIFIUTO CER 2002 AREA DI PROVENIENZA: REPARTO OFFICINA QUANTITA’: 200 Kg CLASSI DI PERICOLOSITA’: altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione130802
  • 44. Corso Resp. tecnico RIFIUTO CER 130802 Registrazione entro una settimana nel registro carico/scarico rifiuti RIFIUTI NON PERICOLOSI asporto a due mesi oppure ai 10mc, se non supera 10mc 1 volta all’anno Registrazione nel registro c/s dei rifiuti smaltiti entro una settimana dallo smaltimento Smaltimento tramite ditta autorizzata Formulario
  • 45. Corso Resp. tecnico pericoloso 160213 SCHEDA DEL RIFIUTO CER 2002 Catalogo Europeo dei Rifiuti (2002) apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci 16 02 09 e 16 02 12 160213 SCARTI PROVENIENTI DA APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE 1602 RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NELL'ELENCO16
  • 46. Corso Resp. tecnico RIFIUTO CER 160213 Registrazione entro una settimana nel registro carico/scarico rifiuti RIFIUTI NON PERICOLOSI asporto a due mesi oppure ai 10mc, se non supera 10mc 1 volta all’anno Registrazione nel registro c/s dei rifiuti smaltiti entro una settimana dallo smaltimento Smaltimento tramite ditta autorizzata Formulario
  • 47. Corso Resp. tecnico Non pericoloso 170405 SCHEDA DEL RIFIUTO CER 2002 Catalogo Europeo dei Rifiuti (2002) ferro e acciaio170405 METALLI (INCLUSE LE LORO LEGHE)1704 RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI) 17
  • 48. Corso Resp. tecnico Tipologia: rifiuti di ferro, acciaio e ghisa e, limitatamente ai cascami di lavorazione, i rifiuti identificati dai codici. 3.1 RECUPERO DI MATERIA (Allegato 1, suballegato 1 - "Norme tecniche generali per il recupero di materia dai rifiuti non pericolosi") Procedure semplificate di recupero Dm 5 febbraio 1998 (versione "CER 2002") Il rifiuto individuato dal codice 170405 può essere sottoposto alla seguente procedura semplificata di recupero:
  • 49. Corso Resp. tecnico RIFIUTO CER 17 04 05 Registrazione entro una settimana nel registro carico/scarico rifiuti RIFIUTI NON PERICOLOSI asporto a tre mesi oppure ai 20mc, se non supera 20mc 1 volta all’anno Registrazione nel registro c/s dei rifiuti smaltiti entro una settimana dallo smaltimento Smaltimento tramite ditta autorizzata Formulario
  • 50. Corso Resp. tecnico pericoloso 180106 SCHEDA DEL RIFIUTO CER 2002 Catalogo Europeo dei Rifiuti (2002) Sostanze chimiche pericolose o contenenti prodotti pericolosi180106 RIFIUTI DA REPARTI DI MATERNITA’ E RIFIUTI LEGATI A DIAGNOSI, TRATTAMENTO E PREVENZIONE DELLE MALATTIE NEGLI ESSERI UMANI 1801 RIFIUTI PRODOTTI DAL SETTORE SANITARIO O VETERINARIO O DA ATTIVITA’ DI RICERCA COLLEGATE (TRANNE RIFIUTI DI CUCINA E DI RISTORAZIONE CHE NON DERIVINO DIRETTAMENTE DA TRATTAMENTO TERAPEUTICO 18
  • 51. Corso Resp. tecnico RIFIUTO BIDONE omologato ONU per trasporto sostanze pericolose su strada Elenco sostanze contenute • 1 bottiglia solvente • 1 bottiglia sgrassante • 1 bottiglia prodotto chimico PROCEDURA DI CLASSIFICAZIONE-ETICHETTATURA STOCCAGGIO SMALTIMENTO RIFIUTI PRODOTTI PERICOLOSI
  • 52. Corso Resp. tecnico pericoloso 140603 SCHEDA DEL RIFIUTO CER 2002 Catalogo Europeo dei Rifiuti (2002) altri solventi e miscele di solventi140603 SOLVENTI ORGANICI, REFRIGERANTI E PROPELLENTI DI SCHIUMA – AEROSOL DI SCARTO 1706 SOLVENTI ORGANICI, REFRIGERANTI E PROPELLENTI DI SCARTO (TRANNE LE VOCI 07 E 08) 14
  • 53. Corso Resp. tecnico RIFIUTO CER 14 06 03 Registrazione entro una settimana nel registro carico/scarico rifiuti RIFIUTI PERICOLOSI asporto a due mesi oppure ai 10mc, se non supera 10mc 1 volta all’anno Registrazione nel registro c/s dei rifiuti smaltiti entro una settimana dallo smaltimento Smaltimento tramite ditta autorizzata Formulario
  • 54. Corso Resp. tecnico DIVIETO DI MISCELAZIONE DI SOSTANZE DIVERSE RIFIUTO CER 13 02 08 CER 14 06 03 CER 13 08 02
  • 55. Corso Resp. tecnico REGISTRO CARICO-SCARICO Con D.M. 1.04.1998 n° 148 il Ministero dell'Ambiente ha approvato i nuovi modelli di registro Carico/Scarico (che non va più vidimato dall’ufficio del registro). I registri integrati con i formulari relativi al trasporto dei rifiuti sono conservati per cinque anni dalla data dell’ultima registrazione Il produttore di rifiuti potrà preferire per una delle seguenti soluzioni per la tenuta dei registri:  o presso la propria sede produttiva;  o presso le associazioni di categoria (fino a 1 t/anno per Rifiuti Pericolosi - 5 t/anno per i Rifiuti Non Pericolosi) Il Registro di carico scarico, deve essere tenuto ed annotato anche per gli oli minerali usati. Per quanto riguarda gli oli usati prodotti in quantità superiore ai 300 kg/anno, c'è l'obbligo di tenere ed aggiornare lo specifico registro degli oli usati.
  • 56. Corso Resp. tecnico Registro di carico e scarico
  • 60. Corso Resp. tecnico Registro di carico e scarico • i soggetti individuati nell’art. 11, comma 3, del D.L.vo 22/97 (raccolta e trasporto, commercianti e intermediari, recupero e smaltimento, produttori di rifiuti pericolosi e non) hanno l’obbligo di tenere il registro di carico e scarico
  • 61. Corso Resp. tecnico Registro di carico e scarico • le annotazioni sul registro devono essere fatte: a) per i produttori, almeno entro una 10 gg lavorativi dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo b) per i soggetti che effettuano la raccolta e il trasporto, almeno entro una settimana dalla effettuazione del trasporto
  • 62. Corso Resp. tecnico Registro di carico e scarico a) per i commercianti e gli intermediari, almeno entro una settimana dalla effettuazione della transazione relativa b) per i soggetti che effettuano le operazioni di recupero e di smaltimento, entro 48 ore dalla presa in carico dei rifiuti
  • 63. Corso Resp. tecnico Registro di carico e scarico • i registri sono tenuti presso ogni impianto di produzione, di stoccaggio, di recupero e di smaltimento di rifiuti nonché presso la sede delle imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto, e presso la sede dei commercianti e degli intermediari
  • 64. Corso Resp. tecnico Registro di carico e scarico • i soggetti la cui produzione annua di rifiuti non eccede le 5 tonnellate di rifiuti non pericolosi ed 1 tonnellata di rifiuti pericolosi, possono adempiere all’obbligo della tenuta dei registri di carico e scarico dei rifiuti anche tramite le organizzazioni di categoria interessate
  • 65. Corso Resp. tecnico Registro di carico e scarico • i registri, integrati con i formulari relativi al trasporto dei rifiuti, devono essere conservati per cinque anni dalla data dell’ultima registrazione
  • 66. Corso Resp. tecnico Registro di carico e scarico • il registro dovrà avere fogli numerati e vidimati dall’ufficio registro • Sulla prima pagina del registro si individuano: – i dati identificativi della ditta – l’attività svolta (produzione, …) – tipo di attività
  • 67. Corso Resp. tecnico Registro di carico e scarico • annotare carico o scarico rifiuto • data annotazione • numero progressivo di riferimento • codice CER (catalogo europeo rifiuto) • stato fisico (1,2,3,4)
  • 68. Corso Resp. tecnico Registro di carico e scarico • classi di pericolo • destinazione del rifiuto: – smaltimento “D…” – recupero “R…” • quantità del rifiuto • luogo di produzione
  • 69. Corso Resp. tecnico Registro di carico e scarico • nel caso di scarico del rifiuto, si inseriscono tutte le caratteristiche del rifiuto come per il carico, ed inoltre: – il numero del formulario di identificazione – la data di emissione dello stesso – il numero, o i numeri, di riferimento dell’operazione di carico del rifiuto
  • 70. Corso Resp. tecnico Registro di carico e scarico • le informazioni contenute nel registro sono rese in qualunque momento all’autorità di controllo che ne fa richiesta
  • 71. Corso Resp. tecnico FORMULARIO DI IDENTIFICAZIONE Con D.M. 1451998 art. 4 comma 1 il Ministero dell'Ambiente ha approvato il modello del formulario di identificazione che va vidimato dalla Camera di Commercio o tramite ufficio notarile, e va annotato sul registro Iva-acquisti della ditta. Il trasporto dei rifiuti deve avvenire compilando il "Formulario di identificazione". Può essere emesso da uno di questi soggetti:  PRODUTTORE  DETENTORE  TRASPORTATORE
  • 72. Corso Resp. tecnico INCROCIO TRA FORMULARIO E REGISTRO formulario di identificazione serie e N. S/12 N. Registro 21 Produttore ROSSI Trasportatore VERDI destinatario formulario di identificazione serie e N. S/12 N. Registro 21 Produttore ROSSI Trasportatore VERDI destinatario formulario di identificazione serie e N. S/12 N. Registro 21 Produttore ROSSI Trasportatore VERDI destinatario formulario di identificazione serie e N. S/12 N. Registro 21 Produttore ROSSI Trasportatore VERDI destinatario formulario di identificazione serie e N. S/12 N. Registro 21 Produttore ROSSI Trasportatore VERDI destinatario formulario di identificazione serie e N. S/12 N. Registro 21 Produttore ROSSI Trasportatore VERDI destinatario formulario di identificazione serie e N.s/12 N. Registro 21 Produttore ROSSI Trasportatore VERDI destinatario formulario di identificazione serie e N.s/12 N. Registro 21 Produttore ROSSI Trasportatore VERDI destinatario 4 COPIE
  • 73. Corso Resp. tecnico formulario di identificazione serie e N.s/12 N. Registro 21 Produttore ROSSI Trasportatore VERDI destinatario formulario di identificazione serie e N.s/12 N. Registro 21 Produttore ROSSI Trasportatore VERDI destinatario copia n.1 Registro di carico scarico scarico X carico operazione N.21 formulario N. s/12 PRODUTTOR E DETENTORE formulario di identificazione serie e N.s/12 N. Registro 73 Produttore ROSSI Trasportatore VERDI destinatario formulario di identificazione serie e N.s/12 N. Registro 73 Produttore ROSSI Trasportatore VERDI destinatario copia n.2 formulario di identificazione serie e N.s/12 N. Registro 73 Produttore ROSSI Trasportatore VERDI destinatario formulario di identificazione serie e N.s/12 N. Registro 73 Produttore ROSSI Trasportatore VERDI destinatario copia n.4 da registrare entro una settimana dallo scarico Registro di carico scarico scarico carico X operazione N.73 formulario N. s/12 DESTINA- TARIO da registrare entro 24 ore dalla presa di carico
  • 74. Corso Resp. tecnico formulario di identificazione serie e N.s/12 N. Registro 59 Produttore ROSSI Trasportatore VERDI destinatario formulario di identificazione serie e N.s/12 N. Registro 59 Produttore ROSSI Trasportatore VERDI destinatario copia n.3 Registro di carico scarico scarico carico operazione N.59 formulario N. s/12 TRASPOR- TATORE da registrare entro una settimana dal trasporto
  • 78. Corso Resp. tecnico DENUNCIA ANNUALE M.U.D. L'obbligo della "comunicazione ambientale" è stato introdotto dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70 ed ha scadenza annuale. Il termine ultimo per la presentazione del MUD alle Camere di Commercio è stabilito al 30 aprile di ogni anno, a meno che non intervengano modifiche nel modello da compilare
  • 79. Corso Resp. tecnico Il formulario rifiuti
  • 80. Corso Resp. tecnico Il formulario rifiuti
  • 81. Corso Resp. tecnico Trasporto dei rifiuti non pericolosi Il trasporto dei rifiuti speciali non pericolosi può essere effettuato: • In conto proprio dal produttore in qualsiasi quantità • Da ditte autorizzate (iscritte all’Albo Gestori Rifiuti – categorie 2 e 4)
  • 82. Corso Resp. tecnico Trasporto dei rifiuti pericolosi Il trasporto dei rifiuti speciali pericolosi può essere effettuato: • In conto proprio dal produttore per quantità fino a 30 kg • Da ditte autorizzate (iscritte all’Albo Gestori Rifiuti – categorie 3 e 5)
  • 83. Corso Resp. tecnico Formulario di identificazione del rifiuto • i formulari di identificazione, come per i registri di carico e scarico, devono essere anch’essi numerati e vidimati dall’ufficio del registro
  • 84. Corso Resp. tecnico Rispondenza tra formulario e registro
  • 85. Corso Resp. tecnico MUD – modello unico di dichiarazione • Il MUD, noto anche come 740 ecologico, va presentato entro il 30 aprile di ogni anno, alla camera di commercio (CCIAA) competente per territorio
  • 86. Corso Resp. tecnico MUD – modello unico di dichiarazione • i soggetti obbligati alla presentazione del MUD sono stabiliti dal D.L.vo 22/97 – dall’art. 11, commi 3 e 4, per quanto riguarda i rifiuti; – dall’art. 37, comma 2, per quanto riguarda gli imballaggi;
  • 87. Corso Resp. tecnico MUD – modello unico di dichiarazione • comunicazione da effettuare con le modalità previste dalla legge n° 70/94 e successive modificazioni  indicando le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti prodotti e/o gestiti nel corso dell’anno precedente, con riferimento alle annotazioni nel registro di carico e scarico
  • 88. Corso Resp. tecnico MUD – modello unico di dichiarazione • sono esonerati dalla presentazione del Mud – gli imprenditori agricoli di cui all’art. 2135 del codice civile con un volume di affari annuo non superiore a 15 milioni di vecchie lire e, limitatamente alla produzione di rifiuti non pericolosi, i piccoli imprenditori artigiani, di cui all’art. 2083 del codice civile, che non hanno più di tre dipendenti
  • 89. Corso Resp. tecnico MUD – modello unico di dichiarazione • Il MUD si può presentare sia su supporto cartaceo che su supporto informatico • Coloro che eseguono attività di gestione dei rifiuti, comprese le attività di commercio e intermediazione, nonché gli autodemolitori, devono presentare il MUD esclusivamente su supporto informatico
  • 90. Corso Resp. tecnico Sanzioni amministrative e penali

Notas del editor

  1. E’ un concetto chiave che introduce il docente (sarà utilizzabile nell’esercitazione). 3-5 Minuti