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Equitalia: mai stato così facile rateizzare
Con la recente riforma del DPR 602/1973 è possibile scegliere quali cartelle rateizzare; in più, si
può predisporre tutto online, senza doversi recare personalmente agli sportelli, evitando così le
solite interminabili code d’attesa.
Come noto, sono sempre di più i contribuenti che accusano debiti verso l’Erario, l’INPS, l’INAIL
etc.; e le posizioni si sono talmente ingarbugliate (tra: avvisi, carichi in cartella, importi che non
sono stati ancora comunicati all’Esattore e via discorrendo), che potrebbe diventare arduo per
chiunque riuscire a un certo punto persino capire cosa pagare e come farlo.
A ciò si aggiunga il fatto che, onde poter approfittare dell’esonero contributivo triennale varato
nell’ultima Legge di Stabilità, i datori di lavoro che intendano assumere dipendenti a tempo
indeterminato, devono essere in possesso del DURC positivo, cosa abbastanza rara.
Come comportarsi, allora, per rimettersi in regola?
Per quanto riguarda tale ultimo aspetto (DURC), ricordiamo che – in base alle specifiche indicazioni
fornite dagli enti previdenziali – sarà sufficiente avere presentato a Equitalia la domanda di
rateizzazione del debito risultante nel DURC e avere provveduto al versamento della prima rata.
Dopo di che, si potrà procedere con le assunzioni.
Ulteriori facilitazioni attengono, poi, all’aspetto procedurale: obiettivamente, non è mai stato così
semplice pagare i debiti a rate.
Basterà accedere al sito di Equitalia e registrarsi, ottenendo le credenziali personali. Dopo di che,
senza alcuna necessità di recarsi fisicamente agli sportelli, l’intera pratica si potrà espletare
tramite Internet, verificando l’estratto conto della propria posizione, compilando il modulo di
richiesta e inoltrandolo con la copia fotostatica del documento di riconoscimento.
Fino all’importo massimo di 50.000 euro, non è più necessaria alcuna garanzia, bilancio, calcolo di
indici o altra documentazione. L’accoglimento è automatico. Non solo, ma i nuovi richiedenti
decadono dal beneficio della dilazione solo nel caso del mancato pagamento di 8 rate (anche non
consecutive). La rateizzazione ordinaria arriva a 72 rate mensili (ossia, 6 anni) e l'importo minimo
di ogni rata e pari a 100 euro, salvo situazioni di particolare difficolta.
L’ultima novità attiene alla rilevante circostanza per la quale, a seguito della recente riforma del
DPR 602/1973, è adesso altresì possibile scegliere quali e quante cartelle eventualmente pagare
(sempre dilazionando il debito, come appena sopra indicato).
Finora, la rateazione veniva concessa da Equitalia a condizione, tra l'altro, che il richiedente si
impegnasse a dilazionare l'intero importo dei debiti. Pertanto, la richiesta di dilazione comportava
in capo al contribuente l'accettazione del piano di ammortamento comprendente tutte le cartelle.
I vantaggi derivanti da tale novità normativa sono evidenti: avendo la possibilità di rateizzare solo
talune cartelle, nell’ipotesi in cui il debito complessivo superi il citato limite massimo dei 50.000
euro, si potrà, sostanzialmente, “aggirare” tale problema, scegliendo solo ciò che interessa per
scendere sotto tale soglia, temporaneamente lasciando il resto in sospeso, senza così avere alcun
problema per risolvere l’intera posizione che, in caso contrario, non si sarebbe potuta rateizzare
laddove non fossero state presenti e dimostrate le effettive condizioni di difficoltà economica.
Ovviamente, sui debiti per i quali non sarà richiesta la rateizzazione, potranno essere attivate le
normali azioni cautelari ed esecutive (iscrizioni ipotecarie etc.). Peraltro, è da rilevare che, nelle
more di tali eventuali azioni, il contribuente (specie se ha già iniziato a pagare regolarmente il
pregresso), potrà proporre ulteriore successiva domanda di dilazione, by-passando il problema.
Ma i vantaggi potrebbero essere anche altri. Si pensi, per concludere, al caso di un contribuente
che ha un debito complessivo di 60.000 euro e non è in grado di attestare le condizioni richieste
per accedere al beneficio della rateizzazione oltre il limite dei 50.000. Potrà, a esempio, scegliere
di dilazionare cartelle per un totale di circa 45.000, ottenendo due risultati:
1. La dilazione è automatica fino a 72 rate;
2. Il saldo residuo (15.000) risulta inferiore al limite minimo dei 20.000, necessario a Equitalia
per iscrivere ipoteca immobiliare.
Insomma, allo Stato interessa solo che i debiti vengano saldati, semplificando al massimo la vita di
chi intende adempiere. E questa è, finalmente, una lieta novella.

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  • 2. scendere sotto tale soglia, temporaneamente lasciando il resto in sospeso, senza così avere alcun problema per risolvere l’intera posizione che, in caso contrario, non si sarebbe potuta rateizzare laddove non fossero state presenti e dimostrate le effettive condizioni di difficoltà economica. Ovviamente, sui debiti per i quali non sarà richiesta la rateizzazione, potranno essere attivate le normali azioni cautelari ed esecutive (iscrizioni ipotecarie etc.). Peraltro, è da rilevare che, nelle more di tali eventuali azioni, il contribuente (specie se ha già iniziato a pagare regolarmente il pregresso), potrà proporre ulteriore successiva domanda di dilazione, by-passando il problema. Ma i vantaggi potrebbero essere anche altri. Si pensi, per concludere, al caso di un contribuente che ha un debito complessivo di 60.000 euro e non è in grado di attestare le condizioni richieste per accedere al beneficio della rateizzazione oltre il limite dei 50.000. Potrà, a esempio, scegliere di dilazionare cartelle per un totale di circa 45.000, ottenendo due risultati: 1. La dilazione è automatica fino a 72 rate; 2. Il saldo residuo (15.000) risulta inferiore al limite minimo dei 20.000, necessario a Equitalia per iscrivere ipoteca immobiliare. Insomma, allo Stato interessa solo che i debiti vengano saldati, semplificando al massimo la vita di chi intende adempiere. E questa è, finalmente, una lieta novella.