2. IL FINANZIAMENTO DEI PARTITI:
LA NORMATIVA PRECEDENTE (1)
Il referendum del 18-19 aprile 1993 ha abrogato il finanziamento pubblico dei partiti
politici con il 90,25% di voti favorevoli.
La legge 157/1999, che disciplina il “rimborso delle spese per le campagne elettorali”, è
stata anch’essa sottoposta al referendum del 21 maggio 2000 che però – avendo
registrato solo il 32,2% di votanti – è stato dichiarato non valido.
La normativa in vigore prima dell’approvazione della nuova legge sul finanziamento dei
partiti prevedeva 4 fondi per i rimborsi elettorali di Camera, Senato, Parlamento europeo
e Consigli regionali. Per il 2012 erano stanziati complessivamente 182.349.705 €.
Accedevano ai rimborsi i partiti che raggiungevano almeno l’1% dei voti validi a livello
nazionale (Camera), che raggiungevano almeno il 5% dei voti validi nella regione o
ottenevano almeno 1 candidato eletto (Senato), che ottenevano almeno 1 candidato
eletto (Parlamento europeo e Consigli regionali)
Erano previsti rimborsi anche per i referendum (tetto annuo = 2.582.284,50 €)
Per le erogazioni liberali di persone fisiche e giuridiche era possibile una detrazione di
imposta del 19% per somme comprese tra 51,65 € e 103.291,37 €
3. IL FINANZIAMENTO DEI PARTITI:
LA NORMATIVA PRECEDENTE (2)
La normativa in vigore prima dell’approvazione della nuova legge prevedeva:
Limiti alle spese elettorali: per le elezioni politiche e regionali
Trasparenza: pubblicazione dei rendiconti su almeno 2 quotidiani, di cui uno a
diffusione nazionale e su un supplemento speciale della Gazzetta Ufficiale;
Trasparenza: obbligo di divulgazione dei nominativi dei donatori per erogazioni
liberali >50 mila € nell’anno solare (dichiarazione congiunta)
Controlli: controllo interno dei revisori del partito; controllo esterno del
Collegio dei Revisori dei rendiconti dei partiti (controllo formale di “secondo
grado”, senza poteri diretti di accertamento)
Sanzioni: sospensione dei rimborsi elettorali per violazione delle norme in
materia di rendicontazione finanziaria e omissione di presentazione del
consuntivo elettorale; sanzioni amministrative in caso di violazione dei limiti di
spesa, omissione e ritardo nella presentazione della dichiarazione congiunta,
mancata indicazione delle fonti di finanziamento nel consuntivo elettorale
4. TRASPARENZA: LE SCELTE DEL PD
Sin dalla nascita il Partito Democratico si è dato volontariamente regole di trasparenza
nettamente più severe della legislazione vigente.
Il PD si è dotato di un Codice Etico che stabilisce i principi di riferimento dei
comportamenti individuali e collettivi dei suoi aderenti
Lo Statuto nazionale del PD prevede specifici requisiti di onorabilità e professionalità per
il Tesoriere (art. 31), i membri del Collegio sindacale (art. 32) e del Comitato di tesoreria
(art. 37).
L'art. 35 dello Statuto nazionale prevede la pubblicazione sul sito Internet del PD del
bilancio consuntivo di esercizio. Dal 2012 i bilanci sono pubblicati online anche in
formato “open data”.
L'art. 38 dello Statuto nazionale prevede l'affidamento del controllo e della certificazione
del bilancio consuntivo di esercizio ad una società di revisione iscritta all'albo speciale di
cui al D.lgs. 58/1998. Dal 2008 il bilancio del PD è certificato da PricewaterhouseCoopers.
Dal 2012 saranno soggetti a revisione esterna anche i bilanci delle Unioni regionali PD.
Il PD ha presentato proprie proposte di legge sull'attuazione dell'articolo 49 della
Costituzione (A.C. 4973 Bersani ed altri) e sulla riduzione e riforma del finanziamento dei
partiti (A.C. 5176 Bersani ed altri).
5. IL FINANZIAMENTO DEI PARTITI:
I TAGLI GIA’ DECISI TRA IL 2008 E IL 2011
Dal 2008 lo stanziamento per i rimborsi elettorali è stato
progressivamente ridotto:
l'art. 2, comma 275 della legge 244/2007 ha ridotto di 20
milioni annui il relativo capitolo di bilancio;
l'art. 5, comma 4 del decreto-legge 78/2010 ha ridotto del 10%
il coefficiente di calcolo (da 1€ a 0,90€);
l'art. 6 del decreto-legge 98/2011 ha ridotto di un ulteriore 10%
il coefficiente di calcolo (da 0,90€ a 0,81€)
L'art. 5, comma 4 del decreto-legge 78/2010 ha abolito la
prosecuzione dei rimborsi in caso di fine anticipata della
legislatura. L'art. 6 del decreto-legge 98/2011 ha stabilito
l'immediata entrata in vigore di questa norma
6. I RIMBORSI ELETTORALI AI PARTITI:
I TAGLI GIA’ DECISI TRA IL 2008 E IL 2011
Rimborsi elettorali - stanziamento annuo (milioni €)
350
300 290,5 289,8
268,4
250
201,2 200,7
200 182,4 182,3
160,7
149,9
150 141,7 141,7
100
50
0
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
7. GLI OBIETTIVI DELLA RIFORMA
La nuova normativa (Legge 96/2012) prevede:
la drastica riduzione dei contributi pubblici
la riorganizzazione delle modalità di erogazione
dei contributi pubblici secondo il modello tedesco
la revisione delle detrazioni fiscali sulle erogazioni
liberali per i partiti e le ONLUS
il rafforzamento delle norme per la trasparenza, i
controlli dei bilanci e le sanzioni
l'introduzione di limiti massimi delle spese
elettorali per le elezioni comunali e europee
8. RIDUZIONE DEI CONTRIBUTI PUBBLICI PER LE
SPESE DEI PARTITI (ART. 1)
I rimborsi elettorali 2012 sono ridotti del 50% (da 182 a 91 milioni €)
Dal 2013 i contributi pubblici non potranno superare 91 milioni €, di
cui il 70% (63,7 milioni €) corrisposti – a decorrere dal primo rinnovo -
come rimborso delle spese per le consultazioni elettorali e quale
contributo per l’attività politica e il 30% (27,3 milioni €) a titolo di
cofinanziamento
I rimborsi saranno erogati attraverso 4 fondi, ciascuno pari a
15.925.000 € (Camera, Senato, Parlamento europeo, Consigli regionali)
I contributi pubblici verranno ridotti del 5% in caso di mancato rispetto
della clausola di non discriminazione di genere (candidature dello
stesso sesso superiori a 2/3 del totale)
9. CONTRIBUTI A TITOLO DI
COFINANZIAMENTO (ART. 2)
E’ attribuito ai partiti un contributo annuo per finanziare l’attività
politica pari a 0,50 € per ogni euro ricevuto a titolo di: a) quote
associative; b) erogazioni liberali da parte di persone fisiche o enti.
Ai fini del calcolo si considerano quote associative ed erogazioni
liberali fino a 10 mila € annui per ogni persona fisica o ente erogante
Accedono al cofinanziamento i partiti che conseguono almeno il 2%
dei voti validi alla Camera o che ottengono almeno 1 eletto al Senato,
alla Camera, al Parlamento europeo, nei Consigli regionali
Il cofinanziamento è suddiviso in 4 fondi. Per ogni fondo, a ciascun
partito spetta un rimborso massimo proporzionale al numero di voti
validi conseguiti nell’ultima elezione
I contributi sono determinati entro il 10 luglio di ciascun anno sulla
base delle scritture e dei documenti contabili dell’esercizio precedente
10. ATTI COSTITUTIVI E STATUTI (ART. 5)
I partiti, qualora abbiano diritto ai rimborsi o al cofinanziamento,
devono dotarsi di un atto costitutivo e di uno statuto da trasmettere ai
Presidenti della Camera e del Senato entro 45 giorni dalla data di
svolgimento delle elezioni
Atto costitutivo e statuto sono redatti nella forma dell’atto pubblico e
indicano l’organo competente ad approvare il rendiconto di esercizio e
l’organo responsabile per la gestione economico-finanziaria
Lo statuto deve essere conformato a principi democratici nella vita
interna. I partiti devono quindi dotarsi di regole precise riguardo alla
scelta dei candidati, al rispetto delle minoranze e ai diritti degli iscritti.
Il mancato rispetto di queste prescrizioni comporta la perdita del
diritto ai contributi pubblici
Il PD, a differenza di altri partiti e movimenti, rispetta pienamente
questi requisiti
11. CRITERIO COMUNE PER L’ACCESSO
AI RIMBORSI ELETTORALI (ART. 6)
Accedono ai rimborsi delle spese per le
consultazioni elettorali i partiti che ottengono:
almeno 1 candidato eletto nella regione
(Senato e Consigli regionali)
almeno 1 candidato eletto a livello nazionale
(Camera e Parlamento europeo)
12. DETRAZIONI PER LE EROGAZIONI LIBERALI
AI PARTITI (ART. 7)
La detrazione di imposta per le erogazioni liberali delle
persone fisiche in favore dei partiti è elevata al 24% (2013)
e al 26% (dal 2014). Il tetto massimo che dà diritto alla
detrazione è ridotto a 10 mila € annui
Rimane al 19% la detrazione di imposta per le erogazioni
liberali delle persone giuridiche, per importi compresi tra
51,65 € e 103.291,38 €
Clausola di salvaguardia: in caso di scostamenti rispetto
alle previsioni di minori entrate derivanti dal nuovo regime
di detrazione, si provvede alla copertura riducendo i
contributi a titolo di cofinanziamento
13. L’OBBLIGO DI CERTIFICAZIONE
DEI RENDICONTI (ART. 9)
Obbligo di revisione e certificazione dei rendiconti per i partiti che
conseguono almeno il 2% dei voti validi alla Camera o che ottengono
almeno 1 eletto alla Camera, al Senato, al Parlamento europeo o in un
Consiglio regionale.
I partiti si avvalgono di una società di revisione iscritta nell’albo
speciale CONSOB
La società di revisione esprime, con apposita relazione, un giudizio sul
rendiconto di esercizio, verificando la regolare tenuta della contabilità
e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili.
Controlla altresì che il rendiconto sia conforme alle scritture e alla
documentazione contabili, alle risultanze degli accertamenti eseguiti e
alle norme che lo disciplinano
L’incarico è affidato un incarico per 3 esercizi consecutivi, rinnovabile
per un massimo di ulteriori 3 esercizi consecutivi
14. LA COMMISSIONE PER LA TRASPARENZA
E IL CONTROLLO (ART. 9)
E’ istituita la Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei
partiti, composta da 5 magistrati designati dal Primo presidente della Corte di
Cassazione (1), dal Presidente del Consiglio di Stato (1) e dal Presidente della
Corte dei Conti (3), con mandato di 4 anni rinnovabile una sola volta.
La Commissione effettua il controllo di regolarità e di conformità alla legge,
anche verificando la conformità delle spese e delle entrate alla
documentazione prodotta a prova delle stesse
La Commissione entro il 15 febbraio dell’anno successivo invita i partiti a
sanare eventuali irregolarità entro il 31 marzo; entro il 30 aprile approva una
relazione, trasmessa ai Presidenti di Camera e Senato e pubblicata online;
entro il 15 luglio trasmette gli elenchi dei partiti ottemperanti e
inottemperanti; se l’inottemperanza non viene sanata entro il 31 ottobre
successivo, la Commissione applica sanzioni amministrative pecuniarie
Le sanzioni variano a seconda della gravità delle inottemperanze, fino
all’azzeramento dei contributi pubblici spettanti al partito inottemperante
15. TRASPARENZA: ULTERIORI REGOLE (ART. 9)
I rendiconti di esercizio sono pubblicati, anche in formato “open data”, nei siti
Internet dei partiti (entro il 10 luglio) e in un’apposita sezione del sito Internet
della Camera
Obbligo di rendicontazione anche per i partiti che non percepiscono più
rimborsi, fino al terzo esercizio successivo a quello di percezione dell’ultima
rata di rimborsi
Divieto per i partiti di investire la propria liquidità in strumenti finanziari diversi
dai titoli emessi dagli Stati UE
Obbligo di annotazione dell’identità dell’erogante per le donazioni di qualsiasi
importo
I rimborsi e i contributi sono strettamente finalizzati all’attività politica,
elettorale e ordinaria, dei partiti
Divieto per i partiti di prendere in locazione o acquistare a titolo oneroso
immobili di proprietà di eletti nei medesimi partiti
16. TRASPARENZA: ULTERIORI REGOLE
(ART. 10, 11, 12)
Art. 10: nel caso di applicazione di sanzioni amministrative
≥ 1/3 dei contributi pubblici, i tesorieri perdono la
legittimazione a sottoscrivere i rendiconti relativi agli
esercizi dei 5 anni successivi
Art. 11: la divulgazione dei nominativi dei donatori
(dichiarazione congiunta) è obbligatoria per le erogazioni
liberali >5 mila € nell’anno solare
Art. 12: la pubblicità della situazione patrimoniale e
reddituale prevista per i parlamentari è obbligatoria anche
per i tesorieri non titolari di cariche elettive
17. TETTI DI SPESA PER LE ELEZIONI COMUNALI
(ART. 13) E EUROPEE (ART. 14)
Candidati sindaci:
Comuni tra 15 mila e 100 mila abitanti: 25.000 € + 1 € per elettore
Comuni tra 100 mila e 500 mila abitanti: 125.000 € + 1 € per elettore
Comuni >500 mila abitanti: 250.000 € + 0,90 € per elettore
Candidati consiglieri comunali:
Comuni tra 15 mila e 100 mila abitanti: 5.000 € + 0,05 € per elettore
Comuni tra 100 mila e 500 mila abitanti: 12.500 € + 0,05 € per elettore
Comuni >500 mila abitanti: 25.000 € + 0,05 € per elettore
Partiti, movimenti, liste per le elezioni comunali: 1 € per elettore
Art. 14: partiti e movimenti per le elezioni europee: 1 € per elettore
18. DETRAZIONI PER LE EROGAZIONI LIBERALI
ALLE ONLUS (ART. 15)
La detrazione di imposta per le erogazioni liberali delle
persone fisiche in favore delle ONLUS e delle iniziative di
cooperazione internazionale è elevata al 24% (2013) e al
26% (dal 2014). Il tetto massimo che dà diritto alla
detrazione è pari a 2.065 € annui
Le minori entrate derivanti dall’aumento della detrazione
di imposta sono coperte con i risparmi derivanti dalla
riduzione dei contributi pubblici ai partiti
19. DESTINAZIONE DEI RISPARMI AI
TERREMOTATI (ART. 16)
La Relazione tecnica del Governo e il parere della
Commissione bilancio della Camera quantificano i risparmi
derivanti dalla riduzione dei contributi pubblici ai partiti in
319,3 milioni per gli anni 2012-2016
L'art. 16 – approvato su proposta del PD - riassegna i
risparmi relativi agli anni 2012 e 2013 (pari a 160,5 milioni
di euro) al Dipartimento della protezione civile per
destinarli agli interventi conseguenti ai danni provocati da
eventi sismici e calamità naturali verificatisi dal 1.1.2009
20. FINANZIAMENTO DEI PARTITI:
PRIMA E DOPO LA RIFORMA
Normativa attuale Nuova normativa
Finanziamento pubblico Rimborsi elettorali Rimborsi elettorali + Cofinanziamento
182,3 M nel 2012; riduzione progressiva fino a 141,7
Stanziamento annuo 91 M nel 2012; tetto massimo di 91 M dal 2013
M dal 2015
4 fondi (nel 2012: 1€ per elettore per ciascun fondo;
Rimborsi elettorali 4 fondi (15.925.000€ X 4 = 63.700.000€)
a regime 0,81€)
Camera: almeno 1% voti nazionale; Senato: almeno
Almeno 1 eletto Camera/Senato/Parlamento
Accesso ai rimborsi elettorali 5% voti regionale o 1 eletto; Parlamento europeo e
europeo/Consiglio regionale
Consiglio regionale: 1 eletto
4 fondi (6.825.000€ X 4 = 27.300.000€); contributo di
0,50€ per ogni euro di quote associative e erogazioni
Cofinanziamento non previsto
liberali (si considerano solo quelle ≤10.000 €); tetto
di contributo per ciascun partito
Almeno 2% voti Camera o 1 eletto
Accesso al cofinanziamento non previsto Camera/Senato/Parlamento europeo/Consiglio
regionale
trasmissione ai Presidenti di Camera e Senato di atto
costitutivo e statuto, redatti nella forma di atto
Ulteriore criterio di accesso ai
pubblico, con indicazione dell'organo che approva il
rimborsi elettorali e al non previsto
rendiconto e dell'organo responsabile della gestione
cofinanziamento
economico finanziaria; statuto conformato a principi
democratici nella vita interna
persone fisiche 24% (2013) e 26% (dal 2014) da 50€ a
Detrazione per erogazioni liberali
19% da 51,65€ a 103.291,38€ annui 10.000€ annui; persone giuridiche 19% da 51,65€ a
partiti
103.291,38€ annui
Detrazione per erogazioni liberali
ONLUS e cooperazione 19% fino a 2.065,83€ annui 24% (2013) e 26% (dal 2014) fino a 2.065€ annui
internazionale
21. TRASPARENZA, CONTROLLI E SANZIONI
PRIMA E DOPO LA RIFORMA
Normativa attuale Nuova normativa
Revisori dei partiti; certificazione obbligatoria da
Controllo interno dei rendiconti Revisori dei partiti parte di una società di revisione iscritta all'albo
speciale CONSOB
Commissione per la trasparenza (5 magistrati,
Collegio dei Revisori dei rendiconti dei partiti (5 designati dai presidenti di Corte di Cassazione,
Controllo esterno dei rendiconti revisori nominati dai Presidenti di Camera e Senato Consiglio di Stato e Corte dei Conti – potere di
– poteri di controllo formale e non di accertamento) controllo della conformità delle entrate e delle
spese alla documentazione prodotta)
Sanzioni per la violazione di Sanzioni amministrative pecuniarie proporzionate
norme in materia di Sospensione dell'erogazione dei rimborsi elettorali alla gravità della violazione, fino alla decurtazione
rendicontazione dell'intero importo dei contributi pubblici
Pubblicazione su 2 quotidiani e sulla Gazzetta
Pubblicazione su 2 quotidiani e sulla Gazzetta
Pubblicità dei rendiconti Ufficiale; pubblicazione, anche in formato open
Ufficiale
data, sul sito Internet del partito e della Camera
Investimento della liquidità nessun vincolo solo titoli emessi da Stati UE
Donazioni anonime consentite se <1.000€ non consentite
Pubblicità dei donatori dichiarazione congiunta per donazioni >50.000€ dichiarazione congiunta per donazioni >5.000€
Finalizzazione dei contributi
nessun vincolo attività politica elettorale e ordinaria
pubblici
Situazione patrimoniale e
pubblica solo se eletti sempre pubblica
reddituale dei tesorieri
previsti per le elezioni politiche, europee, regionali
Tetti alle spese elettorali previsti solo per le elezioni politiche e regionali
e comunali
22. DOVE VANNO I RISPARMI DELLA RIFORMA
Destinazione dei risparmi 2012-2016 (totale = 319,3 milioni €)
Stato 18.5
Maggiori detrazioni partiti 21.8
Terremotati 160.5
Maggiori detrazioni Onlus 118.5
23. I CONTRIBUTI PUBBLICI AI PARTITI CON LA
NUOVA NORMATIVA
Contributi pubblici ai partiti - stanziamento annuo (milioni €)
350
300 290,5 289,8
268,4
250
201,2 200,7
200 182,4
150
91,2 91,4 91,4 91,5 91,5
100
50
0
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
24. CONCLUSIONI
La legge di riforma del finanziamento dei partiti, approvata definitivamente il 4 luglio
2012, dimezza da subito - come proposto dal PD - i rimborsi elettorali (che nel 2012
passano da 182 a 91 milioni €). Dal 2013 i contributi pubblici vengono riorganizzati
secondo il modello tedesco (rimborsi + cofinanziamento). Le risorse pubbliche destinate
ai partiti scendono a 1,50€ per abitante, un livello nettamente inferiore a quanto
previsto in Germania (5,64€ comprese le fondazioni), Spagna (2,84€), Francia (2,46€)
Sono fortemente rafforzate le regole sulla trasparenza (pubblicazione in Internet dei
bilanci e abbassamento della soglia di pubblicità delle donazioni), i controlli
(certificazione obbligatoria dei rendiconti e Commissione indipendente di controllo) e le
sanzioni (fino alla decurtazione integrale dei contributi pubblici). Per il controllo esterno
il PD aveva proposto la Corte dei Conti. La soluzione adottata (la Commissione) è simile
agli organismi di controllo previsti in Francia e Regno Unito
Vengono introdotti limiti alle spese elettorali per le europee e le comunali
Viene drasticamente ridotto il divario delle agevolazioni fiscali previste per le erogazioni
liberali ai partiti rispetto a quelle previste per le Onlus
La riforma rappresenta un radicale cambiamento rispetto alla normativa vigente. Gran
parte delle nuove norme derivano da proposte PD (contributi dimezzati, modello
tedesco, bilanci certificati e pubblicati in Internet, sanzioni più severe, ecc.)