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COME CAMBIA
IL FINANZIAMENTO DEI PARTITI
  Antonio Misiani (Tesoriere nazionale PD)
           Roma, agosto 2012
IL FINANZIAMENTO DEI PARTITI:
            LA NORMATIVA PRECEDENTE (1)
 Il referendum del 18-19 aprile 1993 ha abrogato il finanziamento pubblico dei partiti
  politici con il 90,25% di voti favorevoli.
 La legge 157/1999, che disciplina il “rimborso delle spese per le campagne elettorali”, è
  stata anch’essa sottoposta al referendum del 21 maggio 2000 che però – avendo
  registrato solo il 32,2% di votanti – è stato dichiarato non valido.
 La normativa in vigore prima dell’approvazione della nuova legge sul finanziamento dei
  partiti prevedeva 4 fondi per i rimborsi elettorali di Camera, Senato, Parlamento europeo
  e Consigli regionali. Per il 2012 erano stanziati complessivamente 182.349.705 €.
  Accedevano ai rimborsi i partiti che raggiungevano almeno l’1% dei voti validi a livello
  nazionale (Camera), che raggiungevano almeno il 5% dei voti validi nella regione o
  ottenevano almeno 1 candidato eletto (Senato), che ottenevano almeno 1 candidato
  eletto (Parlamento europeo e Consigli regionali)
 Erano previsti rimborsi anche per i referendum (tetto annuo = 2.582.284,50 €)
 Per le erogazioni liberali di persone fisiche e giuridiche era possibile una detrazione di
  imposta del 19% per somme comprese tra 51,65 € e 103.291,37 €
IL FINANZIAMENTO DEI PARTITI:
           LA NORMATIVA PRECEDENTE (2)
La normativa in vigore prima dell’approvazione della nuova legge prevedeva:
 Limiti alle spese elettorali: per le elezioni politiche e regionali
 Trasparenza: pubblicazione dei rendiconti su almeno 2 quotidiani, di cui uno a
  diffusione nazionale e su un supplemento speciale della Gazzetta Ufficiale;
 Trasparenza: obbligo di divulgazione dei nominativi dei donatori per erogazioni
  liberali >50 mila € nell’anno solare (dichiarazione congiunta)
 Controlli: controllo interno dei revisori del partito; controllo esterno del
  Collegio dei Revisori dei rendiconti dei partiti (controllo formale di “secondo
  grado”, senza poteri diretti di accertamento)
 Sanzioni: sospensione dei rimborsi elettorali per violazione delle norme in
  materia di rendicontazione finanziaria e omissione di presentazione del
  consuntivo elettorale; sanzioni amministrative in caso di violazione dei limiti di
  spesa, omissione e ritardo nella presentazione della dichiarazione congiunta,
  mancata indicazione delle fonti di finanziamento nel consuntivo elettorale
TRASPARENZA: LE SCELTE DEL PD
 Sin dalla nascita il Partito Democratico si è dato volontariamente regole di trasparenza
  nettamente più severe della legislazione vigente.
 Il PD si è dotato di un Codice Etico che stabilisce i principi di riferimento dei
  comportamenti individuali e collettivi dei suoi aderenti
 Lo Statuto nazionale del PD prevede specifici requisiti di onorabilità e professionalità per
  il Tesoriere (art. 31), i membri del Collegio sindacale (art. 32) e del Comitato di tesoreria
  (art. 37).
 L'art. 35 dello Statuto nazionale prevede la pubblicazione sul sito Internet del PD del
  bilancio consuntivo di esercizio. Dal 2012 i bilanci sono pubblicati online anche in
  formato “open data”.
 L'art. 38 dello Statuto nazionale prevede l'affidamento del controllo e della certificazione
  del bilancio consuntivo di esercizio ad una società di revisione iscritta all'albo speciale di
  cui al D.lgs. 58/1998. Dal 2008 il bilancio del PD è certificato da PricewaterhouseCoopers.
  Dal 2012 saranno soggetti a revisione esterna anche i bilanci delle Unioni regionali PD.
 Il PD ha presentato proprie proposte di legge sull'attuazione dell'articolo 49 della
  Costituzione (A.C. 4973 Bersani ed altri) e sulla riduzione e riforma del finanziamento dei
  partiti (A.C. 5176 Bersani ed altri).
IL FINANZIAMENTO DEI PARTITI:
   I TAGLI GIA’ DECISI TRA IL 2008 E IL 2011
Dal 2008 lo stanziamento per i rimborsi elettorali è stato
 progressivamente ridotto:
      l'art. 2, comma 275 della legge 244/2007 ha ridotto di 20
        milioni annui il relativo capitolo di bilancio;
      l'art. 5, comma 4 del decreto-legge 78/2010 ha ridotto del 10%
        il coefficiente di calcolo (da 1€ a 0,90€);
      l'art. 6 del decreto-legge 98/2011 ha ridotto di un ulteriore 10%
        il coefficiente di calcolo (da 0,90€ a 0,81€)
      L'art. 5, comma 4 del decreto-legge 78/2010 ha abolito la
        prosecuzione dei rimborsi in caso di fine anticipata della
        legislatura. L'art. 6 del decreto-legge 98/2011 ha stabilito
        l'immediata entrata in vigore di questa norma
I RIMBORSI ELETTORALI AI PARTITI:
I TAGLI GIA’ DECISI TRA IL 2008 E IL 2011

                 Rimborsi elettorali - stanziamento annuo (milioni €)
   350


   300                   290,5           289,8
                                 268,4

   250

         201,2   200,7
   200                                           182,4   182,3
                                                                 160,7
                                                                         149,9
   150                                                                           141,7   141,7


   100


    50


     0
         2006    2007    2008    2009    2010    2011    2012    2013    2014    2015    2016
GLI OBIETTIVI DELLA RIFORMA
La nuova normativa (Legge 96/2012) prevede:
la drastica riduzione dei contributi pubblici
la riorganizzazione delle modalità di erogazione
  dei contributi pubblici secondo il modello tedesco
la revisione delle detrazioni fiscali sulle erogazioni
  liberali per i partiti e le ONLUS
il rafforzamento delle norme per la trasparenza, i
  controlli dei bilanci e le sanzioni
l'introduzione di limiti massimi delle spese
  elettorali per le elezioni comunali e europee
RIDUZIONE DEI CONTRIBUTI PUBBLICI PER LE
       SPESE DEI PARTITI (ART. 1)
I rimborsi elettorali 2012 sono ridotti del 50% (da 182 a 91 milioni €)
Dal 2013 i contributi pubblici non potranno superare 91 milioni €, di
 cui il 70% (63,7 milioni €) corrisposti – a decorrere dal primo rinnovo -
 come rimborso delle spese per le consultazioni elettorali e quale
 contributo per l’attività politica e il 30% (27,3 milioni €) a titolo di
 cofinanziamento
I rimborsi saranno erogati attraverso 4 fondi, ciascuno pari a
 15.925.000 € (Camera, Senato, Parlamento europeo, Consigli regionali)
I contributi pubblici verranno ridotti del 5% in caso di mancato rispetto
 della clausola di non discriminazione di genere (candidature dello
 stesso sesso superiori a 2/3 del totale)
CONTRIBUTI A TITOLO DI
             COFINANZIAMENTO (ART. 2)
E’ attribuito ai partiti un contributo annuo per finanziare l’attività
 politica pari a 0,50 € per ogni euro ricevuto a titolo di: a) quote
 associative; b) erogazioni liberali da parte di persone fisiche o enti.
Ai fini del calcolo si considerano quote associative ed erogazioni
 liberali fino a 10 mila € annui per ogni persona fisica o ente erogante
Accedono al cofinanziamento i partiti che conseguono almeno il 2%
 dei voti validi alla Camera o che ottengono almeno 1 eletto al Senato,
 alla Camera, al Parlamento europeo, nei Consigli regionali
Il cofinanziamento è suddiviso in 4 fondi. Per ogni fondo, a ciascun
 partito spetta un rimborso massimo proporzionale al numero di voti
 validi conseguiti nell’ultima elezione
I contributi sono determinati entro il 10 luglio di ciascun anno sulla
 base delle scritture e dei documenti contabili dell’esercizio precedente
ATTI COSTITUTIVI E STATUTI (ART. 5)
I partiti, qualora abbiano diritto ai rimborsi o al cofinanziamento,
 devono dotarsi di un atto costitutivo e di uno statuto da trasmettere ai
 Presidenti della Camera e del Senato entro 45 giorni dalla data di
 svolgimento delle elezioni
Atto costitutivo e statuto sono redatti nella forma dell’atto pubblico e
 indicano l’organo competente ad approvare il rendiconto di esercizio e
 l’organo responsabile per la gestione economico-finanziaria
Lo statuto deve essere conformato a principi democratici nella vita
 interna. I partiti devono quindi dotarsi di regole precise riguardo alla
 scelta dei candidati, al rispetto delle minoranze e ai diritti degli iscritti.
 Il mancato rispetto di queste prescrizioni comporta la perdita del
 diritto ai contributi pubblici
Il PD, a differenza di altri partiti e movimenti, rispetta pienamente
 questi requisiti
CRITERIO COMUNE PER L’ACCESSO
      AI RIMBORSI ELETTORALI (ART. 6)
Accedono ai rimborsi delle spese per le
 consultazioni elettorali i partiti che ottengono:
    almeno 1 candidato eletto nella regione
     (Senato e Consigli regionali)
    almeno 1 candidato eletto a livello nazionale
     (Camera e Parlamento europeo)
DETRAZIONI PER LE EROGAZIONI LIBERALI
          AI PARTITI (ART. 7)
La detrazione di imposta per le erogazioni liberali delle
 persone fisiche in favore dei partiti è elevata al 24% (2013)
 e al 26% (dal 2014). Il tetto massimo che dà diritto alla
 detrazione è ridotto a 10 mila € annui
Rimane al 19% la detrazione di imposta per le erogazioni
 liberali delle persone giuridiche, per importi compresi tra
 51,65 € e 103.291,38 €
Clausola di salvaguardia: in caso di scostamenti rispetto
 alle previsioni di minori entrate derivanti dal nuovo regime
 di detrazione, si provvede alla copertura riducendo i
 contributi a titolo di cofinanziamento
L’OBBLIGO DI CERTIFICAZIONE
              DEI RENDICONTI (ART. 9)
Obbligo di revisione e certificazione dei rendiconti per i partiti che
 conseguono almeno il 2% dei voti validi alla Camera o che ottengono
 almeno 1 eletto alla Camera, al Senato, al Parlamento europeo o in un
 Consiglio regionale.
I partiti si avvalgono di una società di revisione iscritta nell’albo
 speciale CONSOB
La società di revisione esprime, con apposita relazione, un giudizio sul
 rendiconto di esercizio, verificando la regolare tenuta della contabilità
 e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili.
 Controlla altresì che il rendiconto sia conforme alle scritture e alla
 documentazione contabili, alle risultanze degli accertamenti eseguiti e
 alle norme che lo disciplinano
L’incarico è affidato un incarico per 3 esercizi consecutivi, rinnovabile
 per un massimo di ulteriori 3 esercizi consecutivi
LA COMMISSIONE PER LA TRASPARENZA
         E IL CONTROLLO (ART. 9)
 E’ istituita la Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei
  partiti, composta da 5 magistrati designati dal Primo presidente della Corte di
  Cassazione (1), dal Presidente del Consiglio di Stato (1) e dal Presidente della
  Corte dei Conti (3), con mandato di 4 anni rinnovabile una sola volta.
 La Commissione effettua il controllo di regolarità e di conformità alla legge,
  anche verificando la conformità delle spese e delle entrate alla
  documentazione prodotta a prova delle stesse
 La Commissione entro il 15 febbraio dell’anno successivo invita i partiti a
  sanare eventuali irregolarità entro il 31 marzo; entro il 30 aprile approva una
  relazione, trasmessa ai Presidenti di Camera e Senato e pubblicata online;
  entro il 15 luglio trasmette gli elenchi dei partiti ottemperanti e
  inottemperanti; se l’inottemperanza non viene sanata entro il 31 ottobre
  successivo, la Commissione applica sanzioni amministrative pecuniarie
 Le sanzioni variano a seconda della gravità delle inottemperanze, fino
  all’azzeramento dei contributi pubblici spettanti al partito inottemperante
TRASPARENZA: ULTERIORI REGOLE (ART. 9)
 I rendiconti di esercizio sono pubblicati, anche in formato “open data”, nei siti
  Internet dei partiti (entro il 10 luglio) e in un’apposita sezione del sito Internet
  della Camera
 Obbligo di rendicontazione anche per i partiti che non percepiscono più
  rimborsi, fino al terzo esercizio successivo a quello di percezione dell’ultima
  rata di rimborsi
 Divieto per i partiti di investire la propria liquidità in strumenti finanziari diversi
  dai titoli emessi dagli Stati UE
 Obbligo di annotazione dell’identità dell’erogante per le donazioni di qualsiasi
  importo
 I rimborsi e i contributi sono strettamente finalizzati all’attività politica,
  elettorale e ordinaria, dei partiti
 Divieto per i partiti di prendere in locazione o acquistare a titolo oneroso
  immobili di proprietà di eletti nei medesimi partiti
TRASPARENZA: ULTERIORI REGOLE
             (ART. 10, 11, 12)
Art. 10: nel caso di applicazione di sanzioni amministrative
 ≥ 1/3 dei contributi pubblici, i tesorieri perdono la
 legittimazione a sottoscrivere i rendiconti relativi agli
 esercizi dei 5 anni successivi
Art. 11: la divulgazione dei nominativi dei donatori
 (dichiarazione congiunta) è obbligatoria per le erogazioni
 liberali >5 mila € nell’anno solare
Art. 12: la pubblicità della situazione patrimoniale e
 reddituale prevista per i parlamentari è obbligatoria anche
 per i tesorieri non titolari di cariche elettive
TETTI DI SPESA PER LE ELEZIONI COMUNALI
       (ART. 13) E EUROPEE (ART. 14)
 Candidati sindaci:
         Comuni tra 15 mila e 100 mila abitanti: 25.000 € + 1 € per elettore
         Comuni tra 100 mila e 500 mila abitanti: 125.000 € + 1 € per elettore
         Comuni >500 mila abitanti: 250.000 € + 0,90 € per elettore
 Candidati consiglieri comunali:
         Comuni tra 15 mila e 100 mila abitanti: 5.000 € + 0,05 € per elettore
         Comuni tra 100 mila e 500 mila abitanti: 12.500 € + 0,05 € per elettore
         Comuni >500 mila abitanti: 25.000 € + 0,05 € per elettore
 Partiti, movimenti, liste per le elezioni comunali: 1 € per elettore
 Art. 14: partiti e movimenti per le elezioni europee: 1 € per elettore
DETRAZIONI PER LE EROGAZIONI LIBERALI
         ALLE ONLUS (ART. 15)
La detrazione di imposta per le erogazioni liberali delle
 persone fisiche in favore delle ONLUS e delle iniziative di
 cooperazione internazionale è elevata al 24% (2013) e al
 26% (dal 2014). Il tetto massimo che dà diritto alla
 detrazione è pari a 2.065 € annui
Le minori entrate derivanti dall’aumento della detrazione
 di imposta sono coperte con i risparmi derivanti dalla
 riduzione dei contributi pubblici ai partiti
DESTINAZIONE DEI RISPARMI AI
            TERREMOTATI (ART. 16)
La Relazione tecnica del Governo e il parere della
 Commissione bilancio della Camera quantificano i risparmi
 derivanti dalla riduzione dei contributi pubblici ai partiti in
 319,3 milioni per gli anni 2012-2016
L'art. 16 – approvato su proposta del PD - riassegna i
 risparmi relativi agli anni 2012 e 2013 (pari a 160,5 milioni
 di euro) al Dipartimento della protezione civile per
 destinarli agli interventi conseguenti ai danni provocati da
 eventi sismici e calamità naturali verificatisi dal 1.1.2009
FINANZIAMENTO DEI PARTITI:
                                  PRIMA E DOPO LA RIFORMA
                                                      Normativa attuale                                       Nuova normativa
Finanziamento pubblico                                Rimborsi elettorali                           Rimborsi elettorali + Cofinanziamento
                                     182,3 M nel 2012; riduzione progressiva fino a 141,7
Stanziamento annuo                                                                              91 M nel 2012; tetto massimo di 91 M dal 2013
                                                           M dal 2015
                                     4 fondi (nel 2012: 1€ per elettore per ciascun fondo;
Rimborsi elettorali                                                                                 4 fondi (15.925.000€ X 4 = 63.700.000€)
                                                        a regime 0,81€)
                                     Camera: almeno 1% voti nazionale; Senato: almeno
                                                                                                 Almeno 1 eletto Camera/Senato/Parlamento
Accesso ai rimborsi elettorali       5% voti regionale o 1 eletto; Parlamento europeo e
                                                                                                       europeo/Consiglio regionale
                                                 Consiglio regionale: 1 eletto
                                                                                              4 fondi (6.825.000€ X 4 = 27.300.000€); contributo di
                                                                                             0,50€ per ogni euro di quote associative e erogazioni
Cofinanziamento                                          non previsto
                                                                                              liberali (si considerano solo quelle ≤10.000 €); tetto
                                                                                                         di contributo per ciascun partito
                                                                                                        Almeno 2% voti Camera o 1 eletto
Accesso al cofinanziamento                               non previsto                           Camera/Senato/Parlamento europeo/Consiglio
                                                                                                                     regionale
                                                                                             trasmissione ai Presidenti di Camera e Senato di atto
                                                                                                 costitutivo e statuto, redatti nella forma di atto
Ulteriore criterio di accesso ai
                                                                                              pubblico, con indicazione dell'organo che approva il
rimborsi elettorali e al                                 non previsto
                                                                                             rendiconto e dell'organo responsabile della gestione
cofinanziamento
                                                                                             economico finanziaria; statuto conformato a principi
                                                                                                           democratici nella vita interna
                                                                                              persone fisiche 24% (2013) e 26% (dal 2014) da 50€ a
Detrazione per erogazioni liberali
                                              19% da 51,65€ a 103.291,38€ annui                10.000€ annui; persone giuridiche 19% da 51,65€ a
partiti
                                                                                                                 103.291,38€ annui
Detrazione per erogazioni liberali
ONLUS e cooperazione                              19% fino a 2.065,83€ annui                    24% (2013) e 26% (dal 2014) fino a 2.065€ annui
internazionale
TRASPARENZA, CONTROLLI E SANZIONI
                    PRIMA E DOPO LA RIFORMA
                                                    Normativa attuale                                         Nuova normativa
                                                                                            Revisori dei partiti; certificazione obbligatoria da
Controllo interno dei rendiconti                    Revisori dei partiti                     parte di una società di revisione iscritta all'albo
                                                                                                              speciale CONSOB
                                                                                              Commissione per la trasparenza (5 magistrati,
                                     Collegio dei Revisori dei rendiconti dei partiti (5     designati dai presidenti di Corte di Cassazione,
Controllo esterno dei rendiconti   revisori nominati dai Presidenti di Camera e Senato        Consiglio di Stato e Corte dei Conti – potere di
                                   – poteri di controllo formale e non di accertamento)      controllo della conformità delle entrate e delle
                                                                                                  spese alla documentazione prodotta)
Sanzioni per la violazione di                                                              Sanzioni amministrative pecuniarie proporzionate
norme in materia di                Sospensione dell'erogazione dei rimborsi elettorali     alla gravità della violazione, fino alla decurtazione
rendicontazione                                                                                 dell'intero importo dei contributi pubblici
                                                                                              Pubblicazione su 2 quotidiani e sulla Gazzetta
                                      Pubblicazione su 2 quotidiani e sulla Gazzetta
Pubblicità dei rendiconti                                                                    Ufficiale; pubblicazione, anche in formato open
                                                        Ufficiale
                                                                                            data, sul sito Internet del partito e della Camera
Investimento della liquidità                         nessun vincolo                                     solo titoli emessi da Stati UE
Donazioni anonime                                 consentite se <1.000€                                         non consentite
Pubblicità dei donatori              dichiarazione congiunta per donazioni >50.000€           dichiarazione congiunta per donazioni >5.000€
Finalizzazione dei contributi
                                                      nessun vincolo                              attività politica elettorale e ordinaria
pubblici
Situazione patrimoniale e
                                                  pubblica solo se eletti                                    sempre pubblica
reddituale dei tesorieri
                                                                                           previsti per le elezioni politiche, europee, regionali
Tetti alle spese elettorali          previsti solo per le elezioni politiche e regionali
                                                                                                                 e comunali
DOVE VANNO I RISPARMI DELLA RIFORMA
                    Destinazione dei risparmi 2012-2016 (totale = 319,3 milioni €)
                                                Stato 18.5
                                                                Maggiori detrazioni partiti 21.8




Terremotati 160.5



                                                                                 Maggiori detrazioni Onlus 118.5
I CONTRIBUTI PUBBLICI AI PARTITI CON LA
         NUOVA NORMATIVA

                      Contributi pubblici ai partiti - stanziamento annuo (milioni €)


350

300                    290,5             289,8
                                268,4
250
      201,2   200,7
200                                               182,4

150

                                                           91,2     91,4     91,4       91,5   91,5
100

 50

  0
      2006    2007     2008     2009     2010     2011     2012     2013     2014       2015   2016
CONCLUSIONI
 La legge di riforma del finanziamento dei partiti, approvata definitivamente il 4 luglio
  2012, dimezza da subito - come proposto dal PD - i rimborsi elettorali (che nel 2012
  passano da 182 a 91 milioni €). Dal 2013 i contributi pubblici vengono riorganizzati
  secondo il modello tedesco (rimborsi + cofinanziamento). Le risorse pubbliche destinate
  ai partiti scendono a 1,50€ per abitante, un livello nettamente inferiore a quanto
  previsto in Germania (5,64€ comprese le fondazioni), Spagna (2,84€), Francia (2,46€)
 Sono fortemente rafforzate le regole sulla trasparenza (pubblicazione in Internet dei
  bilanci e abbassamento della soglia di pubblicità delle donazioni), i controlli
  (certificazione obbligatoria dei rendiconti e Commissione indipendente di controllo) e le
  sanzioni (fino alla decurtazione integrale dei contributi pubblici). Per il controllo esterno
  il PD aveva proposto la Corte dei Conti. La soluzione adottata (la Commissione) è simile
  agli organismi di controllo previsti in Francia e Regno Unito
 Vengono introdotti limiti alle spese elettorali per le europee e le comunali
 Viene drasticamente ridotto il divario delle agevolazioni fiscali previste per le erogazioni
  liberali ai partiti rispetto a quelle previste per le Onlus
 La riforma rappresenta un radicale cambiamento rispetto alla normativa vigente. Gran
  parte delle nuove norme derivano da proposte PD (contributi dimezzati, modello
  tedesco, bilanci certificati e pubblicati in Internet, sanzioni più severe, ecc.)

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Riforma finanziamento partiti agosto 2012

  • 1. COME CAMBIA IL FINANZIAMENTO DEI PARTITI Antonio Misiani (Tesoriere nazionale PD) Roma, agosto 2012
  • 2. IL FINANZIAMENTO DEI PARTITI: LA NORMATIVA PRECEDENTE (1)  Il referendum del 18-19 aprile 1993 ha abrogato il finanziamento pubblico dei partiti politici con il 90,25% di voti favorevoli.  La legge 157/1999, che disciplina il “rimborso delle spese per le campagne elettorali”, è stata anch’essa sottoposta al referendum del 21 maggio 2000 che però – avendo registrato solo il 32,2% di votanti – è stato dichiarato non valido.  La normativa in vigore prima dell’approvazione della nuova legge sul finanziamento dei partiti prevedeva 4 fondi per i rimborsi elettorali di Camera, Senato, Parlamento europeo e Consigli regionali. Per il 2012 erano stanziati complessivamente 182.349.705 €. Accedevano ai rimborsi i partiti che raggiungevano almeno l’1% dei voti validi a livello nazionale (Camera), che raggiungevano almeno il 5% dei voti validi nella regione o ottenevano almeno 1 candidato eletto (Senato), che ottenevano almeno 1 candidato eletto (Parlamento europeo e Consigli regionali)  Erano previsti rimborsi anche per i referendum (tetto annuo = 2.582.284,50 €)  Per le erogazioni liberali di persone fisiche e giuridiche era possibile una detrazione di imposta del 19% per somme comprese tra 51,65 € e 103.291,37 €
  • 3. IL FINANZIAMENTO DEI PARTITI: LA NORMATIVA PRECEDENTE (2) La normativa in vigore prima dell’approvazione della nuova legge prevedeva:  Limiti alle spese elettorali: per le elezioni politiche e regionali  Trasparenza: pubblicazione dei rendiconti su almeno 2 quotidiani, di cui uno a diffusione nazionale e su un supplemento speciale della Gazzetta Ufficiale;  Trasparenza: obbligo di divulgazione dei nominativi dei donatori per erogazioni liberali >50 mila € nell’anno solare (dichiarazione congiunta)  Controlli: controllo interno dei revisori del partito; controllo esterno del Collegio dei Revisori dei rendiconti dei partiti (controllo formale di “secondo grado”, senza poteri diretti di accertamento)  Sanzioni: sospensione dei rimborsi elettorali per violazione delle norme in materia di rendicontazione finanziaria e omissione di presentazione del consuntivo elettorale; sanzioni amministrative in caso di violazione dei limiti di spesa, omissione e ritardo nella presentazione della dichiarazione congiunta, mancata indicazione delle fonti di finanziamento nel consuntivo elettorale
  • 4. TRASPARENZA: LE SCELTE DEL PD  Sin dalla nascita il Partito Democratico si è dato volontariamente regole di trasparenza nettamente più severe della legislazione vigente.  Il PD si è dotato di un Codice Etico che stabilisce i principi di riferimento dei comportamenti individuali e collettivi dei suoi aderenti  Lo Statuto nazionale del PD prevede specifici requisiti di onorabilità e professionalità per il Tesoriere (art. 31), i membri del Collegio sindacale (art. 32) e del Comitato di tesoreria (art. 37).  L'art. 35 dello Statuto nazionale prevede la pubblicazione sul sito Internet del PD del bilancio consuntivo di esercizio. Dal 2012 i bilanci sono pubblicati online anche in formato “open data”.  L'art. 38 dello Statuto nazionale prevede l'affidamento del controllo e della certificazione del bilancio consuntivo di esercizio ad una società di revisione iscritta all'albo speciale di cui al D.lgs. 58/1998. Dal 2008 il bilancio del PD è certificato da PricewaterhouseCoopers. Dal 2012 saranno soggetti a revisione esterna anche i bilanci delle Unioni regionali PD.  Il PD ha presentato proprie proposte di legge sull'attuazione dell'articolo 49 della Costituzione (A.C. 4973 Bersani ed altri) e sulla riduzione e riforma del finanziamento dei partiti (A.C. 5176 Bersani ed altri).
  • 5. IL FINANZIAMENTO DEI PARTITI: I TAGLI GIA’ DECISI TRA IL 2008 E IL 2011 Dal 2008 lo stanziamento per i rimborsi elettorali è stato progressivamente ridotto: l'art. 2, comma 275 della legge 244/2007 ha ridotto di 20 milioni annui il relativo capitolo di bilancio; l'art. 5, comma 4 del decreto-legge 78/2010 ha ridotto del 10% il coefficiente di calcolo (da 1€ a 0,90€); l'art. 6 del decreto-legge 98/2011 ha ridotto di un ulteriore 10% il coefficiente di calcolo (da 0,90€ a 0,81€) L'art. 5, comma 4 del decreto-legge 78/2010 ha abolito la prosecuzione dei rimborsi in caso di fine anticipata della legislatura. L'art. 6 del decreto-legge 98/2011 ha stabilito l'immediata entrata in vigore di questa norma
  • 6. I RIMBORSI ELETTORALI AI PARTITI: I TAGLI GIA’ DECISI TRA IL 2008 E IL 2011 Rimborsi elettorali - stanziamento annuo (milioni €) 350 300 290,5 289,8 268,4 250 201,2 200,7 200 182,4 182,3 160,7 149,9 150 141,7 141,7 100 50 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
  • 7. GLI OBIETTIVI DELLA RIFORMA La nuova normativa (Legge 96/2012) prevede: la drastica riduzione dei contributi pubblici la riorganizzazione delle modalità di erogazione dei contributi pubblici secondo il modello tedesco la revisione delle detrazioni fiscali sulle erogazioni liberali per i partiti e le ONLUS il rafforzamento delle norme per la trasparenza, i controlli dei bilanci e le sanzioni l'introduzione di limiti massimi delle spese elettorali per le elezioni comunali e europee
  • 8. RIDUZIONE DEI CONTRIBUTI PUBBLICI PER LE SPESE DEI PARTITI (ART. 1) I rimborsi elettorali 2012 sono ridotti del 50% (da 182 a 91 milioni €) Dal 2013 i contributi pubblici non potranno superare 91 milioni €, di cui il 70% (63,7 milioni €) corrisposti – a decorrere dal primo rinnovo - come rimborso delle spese per le consultazioni elettorali e quale contributo per l’attività politica e il 30% (27,3 milioni €) a titolo di cofinanziamento I rimborsi saranno erogati attraverso 4 fondi, ciascuno pari a 15.925.000 € (Camera, Senato, Parlamento europeo, Consigli regionali) I contributi pubblici verranno ridotti del 5% in caso di mancato rispetto della clausola di non discriminazione di genere (candidature dello stesso sesso superiori a 2/3 del totale)
  • 9. CONTRIBUTI A TITOLO DI COFINANZIAMENTO (ART. 2) E’ attribuito ai partiti un contributo annuo per finanziare l’attività politica pari a 0,50 € per ogni euro ricevuto a titolo di: a) quote associative; b) erogazioni liberali da parte di persone fisiche o enti. Ai fini del calcolo si considerano quote associative ed erogazioni liberali fino a 10 mila € annui per ogni persona fisica o ente erogante Accedono al cofinanziamento i partiti che conseguono almeno il 2% dei voti validi alla Camera o che ottengono almeno 1 eletto al Senato, alla Camera, al Parlamento europeo, nei Consigli regionali Il cofinanziamento è suddiviso in 4 fondi. Per ogni fondo, a ciascun partito spetta un rimborso massimo proporzionale al numero di voti validi conseguiti nell’ultima elezione I contributi sono determinati entro il 10 luglio di ciascun anno sulla base delle scritture e dei documenti contabili dell’esercizio precedente
  • 10. ATTI COSTITUTIVI E STATUTI (ART. 5) I partiti, qualora abbiano diritto ai rimborsi o al cofinanziamento, devono dotarsi di un atto costitutivo e di uno statuto da trasmettere ai Presidenti della Camera e del Senato entro 45 giorni dalla data di svolgimento delle elezioni Atto costitutivo e statuto sono redatti nella forma dell’atto pubblico e indicano l’organo competente ad approvare il rendiconto di esercizio e l’organo responsabile per la gestione economico-finanziaria Lo statuto deve essere conformato a principi democratici nella vita interna. I partiti devono quindi dotarsi di regole precise riguardo alla scelta dei candidati, al rispetto delle minoranze e ai diritti degli iscritti. Il mancato rispetto di queste prescrizioni comporta la perdita del diritto ai contributi pubblici Il PD, a differenza di altri partiti e movimenti, rispetta pienamente questi requisiti
  • 11. CRITERIO COMUNE PER L’ACCESSO AI RIMBORSI ELETTORALI (ART. 6) Accedono ai rimborsi delle spese per le consultazioni elettorali i partiti che ottengono: almeno 1 candidato eletto nella regione (Senato e Consigli regionali) almeno 1 candidato eletto a livello nazionale (Camera e Parlamento europeo)
  • 12. DETRAZIONI PER LE EROGAZIONI LIBERALI AI PARTITI (ART. 7) La detrazione di imposta per le erogazioni liberali delle persone fisiche in favore dei partiti è elevata al 24% (2013) e al 26% (dal 2014). Il tetto massimo che dà diritto alla detrazione è ridotto a 10 mila € annui Rimane al 19% la detrazione di imposta per le erogazioni liberali delle persone giuridiche, per importi compresi tra 51,65 € e 103.291,38 € Clausola di salvaguardia: in caso di scostamenti rispetto alle previsioni di minori entrate derivanti dal nuovo regime di detrazione, si provvede alla copertura riducendo i contributi a titolo di cofinanziamento
  • 13. L’OBBLIGO DI CERTIFICAZIONE DEI RENDICONTI (ART. 9) Obbligo di revisione e certificazione dei rendiconti per i partiti che conseguono almeno il 2% dei voti validi alla Camera o che ottengono almeno 1 eletto alla Camera, al Senato, al Parlamento europeo o in un Consiglio regionale. I partiti si avvalgono di una società di revisione iscritta nell’albo speciale CONSOB La società di revisione esprime, con apposita relazione, un giudizio sul rendiconto di esercizio, verificando la regolare tenuta della contabilità e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili. Controlla altresì che il rendiconto sia conforme alle scritture e alla documentazione contabili, alle risultanze degli accertamenti eseguiti e alle norme che lo disciplinano L’incarico è affidato un incarico per 3 esercizi consecutivi, rinnovabile per un massimo di ulteriori 3 esercizi consecutivi
  • 14. LA COMMISSIONE PER LA TRASPARENZA E IL CONTROLLO (ART. 9)  E’ istituita la Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti, composta da 5 magistrati designati dal Primo presidente della Corte di Cassazione (1), dal Presidente del Consiglio di Stato (1) e dal Presidente della Corte dei Conti (3), con mandato di 4 anni rinnovabile una sola volta.  La Commissione effettua il controllo di regolarità e di conformità alla legge, anche verificando la conformità delle spese e delle entrate alla documentazione prodotta a prova delle stesse  La Commissione entro il 15 febbraio dell’anno successivo invita i partiti a sanare eventuali irregolarità entro il 31 marzo; entro il 30 aprile approva una relazione, trasmessa ai Presidenti di Camera e Senato e pubblicata online; entro il 15 luglio trasmette gli elenchi dei partiti ottemperanti e inottemperanti; se l’inottemperanza non viene sanata entro il 31 ottobre successivo, la Commissione applica sanzioni amministrative pecuniarie  Le sanzioni variano a seconda della gravità delle inottemperanze, fino all’azzeramento dei contributi pubblici spettanti al partito inottemperante
  • 15. TRASPARENZA: ULTERIORI REGOLE (ART. 9)  I rendiconti di esercizio sono pubblicati, anche in formato “open data”, nei siti Internet dei partiti (entro il 10 luglio) e in un’apposita sezione del sito Internet della Camera  Obbligo di rendicontazione anche per i partiti che non percepiscono più rimborsi, fino al terzo esercizio successivo a quello di percezione dell’ultima rata di rimborsi  Divieto per i partiti di investire la propria liquidità in strumenti finanziari diversi dai titoli emessi dagli Stati UE  Obbligo di annotazione dell’identità dell’erogante per le donazioni di qualsiasi importo  I rimborsi e i contributi sono strettamente finalizzati all’attività politica, elettorale e ordinaria, dei partiti  Divieto per i partiti di prendere in locazione o acquistare a titolo oneroso immobili di proprietà di eletti nei medesimi partiti
  • 16. TRASPARENZA: ULTERIORI REGOLE (ART. 10, 11, 12) Art. 10: nel caso di applicazione di sanzioni amministrative ≥ 1/3 dei contributi pubblici, i tesorieri perdono la legittimazione a sottoscrivere i rendiconti relativi agli esercizi dei 5 anni successivi Art. 11: la divulgazione dei nominativi dei donatori (dichiarazione congiunta) è obbligatoria per le erogazioni liberali >5 mila € nell’anno solare Art. 12: la pubblicità della situazione patrimoniale e reddituale prevista per i parlamentari è obbligatoria anche per i tesorieri non titolari di cariche elettive
  • 17. TETTI DI SPESA PER LE ELEZIONI COMUNALI (ART. 13) E EUROPEE (ART. 14)  Candidati sindaci:  Comuni tra 15 mila e 100 mila abitanti: 25.000 € + 1 € per elettore  Comuni tra 100 mila e 500 mila abitanti: 125.000 € + 1 € per elettore  Comuni >500 mila abitanti: 250.000 € + 0,90 € per elettore  Candidati consiglieri comunali:  Comuni tra 15 mila e 100 mila abitanti: 5.000 € + 0,05 € per elettore  Comuni tra 100 mila e 500 mila abitanti: 12.500 € + 0,05 € per elettore  Comuni >500 mila abitanti: 25.000 € + 0,05 € per elettore  Partiti, movimenti, liste per le elezioni comunali: 1 € per elettore  Art. 14: partiti e movimenti per le elezioni europee: 1 € per elettore
  • 18. DETRAZIONI PER LE EROGAZIONI LIBERALI ALLE ONLUS (ART. 15) La detrazione di imposta per le erogazioni liberali delle persone fisiche in favore delle ONLUS e delle iniziative di cooperazione internazionale è elevata al 24% (2013) e al 26% (dal 2014). Il tetto massimo che dà diritto alla detrazione è pari a 2.065 € annui Le minori entrate derivanti dall’aumento della detrazione di imposta sono coperte con i risparmi derivanti dalla riduzione dei contributi pubblici ai partiti
  • 19. DESTINAZIONE DEI RISPARMI AI TERREMOTATI (ART. 16) La Relazione tecnica del Governo e il parere della Commissione bilancio della Camera quantificano i risparmi derivanti dalla riduzione dei contributi pubblici ai partiti in 319,3 milioni per gli anni 2012-2016 L'art. 16 – approvato su proposta del PD - riassegna i risparmi relativi agli anni 2012 e 2013 (pari a 160,5 milioni di euro) al Dipartimento della protezione civile per destinarli agli interventi conseguenti ai danni provocati da eventi sismici e calamità naturali verificatisi dal 1.1.2009
  • 20. FINANZIAMENTO DEI PARTITI: PRIMA E DOPO LA RIFORMA Normativa attuale Nuova normativa Finanziamento pubblico Rimborsi elettorali Rimborsi elettorali + Cofinanziamento 182,3 M nel 2012; riduzione progressiva fino a 141,7 Stanziamento annuo 91 M nel 2012; tetto massimo di 91 M dal 2013 M dal 2015 4 fondi (nel 2012: 1€ per elettore per ciascun fondo; Rimborsi elettorali 4 fondi (15.925.000€ X 4 = 63.700.000€) a regime 0,81€) Camera: almeno 1% voti nazionale; Senato: almeno Almeno 1 eletto Camera/Senato/Parlamento Accesso ai rimborsi elettorali 5% voti regionale o 1 eletto; Parlamento europeo e europeo/Consiglio regionale Consiglio regionale: 1 eletto 4 fondi (6.825.000€ X 4 = 27.300.000€); contributo di 0,50€ per ogni euro di quote associative e erogazioni Cofinanziamento non previsto liberali (si considerano solo quelle ≤10.000 €); tetto di contributo per ciascun partito Almeno 2% voti Camera o 1 eletto Accesso al cofinanziamento non previsto Camera/Senato/Parlamento europeo/Consiglio regionale trasmissione ai Presidenti di Camera e Senato di atto costitutivo e statuto, redatti nella forma di atto Ulteriore criterio di accesso ai pubblico, con indicazione dell'organo che approva il rimborsi elettorali e al non previsto rendiconto e dell'organo responsabile della gestione cofinanziamento economico finanziaria; statuto conformato a principi democratici nella vita interna persone fisiche 24% (2013) e 26% (dal 2014) da 50€ a Detrazione per erogazioni liberali 19% da 51,65€ a 103.291,38€ annui 10.000€ annui; persone giuridiche 19% da 51,65€ a partiti 103.291,38€ annui Detrazione per erogazioni liberali ONLUS e cooperazione 19% fino a 2.065,83€ annui 24% (2013) e 26% (dal 2014) fino a 2.065€ annui internazionale
  • 21. TRASPARENZA, CONTROLLI E SANZIONI PRIMA E DOPO LA RIFORMA Normativa attuale Nuova normativa Revisori dei partiti; certificazione obbligatoria da Controllo interno dei rendiconti Revisori dei partiti parte di una società di revisione iscritta all'albo speciale CONSOB Commissione per la trasparenza (5 magistrati, Collegio dei Revisori dei rendiconti dei partiti (5 designati dai presidenti di Corte di Cassazione, Controllo esterno dei rendiconti revisori nominati dai Presidenti di Camera e Senato Consiglio di Stato e Corte dei Conti – potere di – poteri di controllo formale e non di accertamento) controllo della conformità delle entrate e delle spese alla documentazione prodotta) Sanzioni per la violazione di Sanzioni amministrative pecuniarie proporzionate norme in materia di Sospensione dell'erogazione dei rimborsi elettorali alla gravità della violazione, fino alla decurtazione rendicontazione dell'intero importo dei contributi pubblici Pubblicazione su 2 quotidiani e sulla Gazzetta Pubblicazione su 2 quotidiani e sulla Gazzetta Pubblicità dei rendiconti Ufficiale; pubblicazione, anche in formato open Ufficiale data, sul sito Internet del partito e della Camera Investimento della liquidità nessun vincolo solo titoli emessi da Stati UE Donazioni anonime consentite se <1.000€ non consentite Pubblicità dei donatori dichiarazione congiunta per donazioni >50.000€ dichiarazione congiunta per donazioni >5.000€ Finalizzazione dei contributi nessun vincolo attività politica elettorale e ordinaria pubblici Situazione patrimoniale e pubblica solo se eletti sempre pubblica reddituale dei tesorieri previsti per le elezioni politiche, europee, regionali Tetti alle spese elettorali previsti solo per le elezioni politiche e regionali e comunali
  • 22. DOVE VANNO I RISPARMI DELLA RIFORMA Destinazione dei risparmi 2012-2016 (totale = 319,3 milioni €) Stato 18.5 Maggiori detrazioni partiti 21.8 Terremotati 160.5 Maggiori detrazioni Onlus 118.5
  • 23. I CONTRIBUTI PUBBLICI AI PARTITI CON LA NUOVA NORMATIVA Contributi pubblici ai partiti - stanziamento annuo (milioni €) 350 300 290,5 289,8 268,4 250 201,2 200,7 200 182,4 150 91,2 91,4 91,4 91,5 91,5 100 50 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
  • 24. CONCLUSIONI  La legge di riforma del finanziamento dei partiti, approvata definitivamente il 4 luglio 2012, dimezza da subito - come proposto dal PD - i rimborsi elettorali (che nel 2012 passano da 182 a 91 milioni €). Dal 2013 i contributi pubblici vengono riorganizzati secondo il modello tedesco (rimborsi + cofinanziamento). Le risorse pubbliche destinate ai partiti scendono a 1,50€ per abitante, un livello nettamente inferiore a quanto previsto in Germania (5,64€ comprese le fondazioni), Spagna (2,84€), Francia (2,46€)  Sono fortemente rafforzate le regole sulla trasparenza (pubblicazione in Internet dei bilanci e abbassamento della soglia di pubblicità delle donazioni), i controlli (certificazione obbligatoria dei rendiconti e Commissione indipendente di controllo) e le sanzioni (fino alla decurtazione integrale dei contributi pubblici). Per il controllo esterno il PD aveva proposto la Corte dei Conti. La soluzione adottata (la Commissione) è simile agli organismi di controllo previsti in Francia e Regno Unito  Vengono introdotti limiti alle spese elettorali per le europee e le comunali  Viene drasticamente ridotto il divario delle agevolazioni fiscali previste per le erogazioni liberali ai partiti rispetto a quelle previste per le Onlus  La riforma rappresenta un radicale cambiamento rispetto alla normativa vigente. Gran parte delle nuove norme derivano da proposte PD (contributi dimezzati, modello tedesco, bilanci certificati e pubblicati in Internet, sanzioni più severe, ecc.)