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Le start up innovative
Legge 17.12.2012 n. 221
di conversione del D.L. n. 179/2012,
c.d. “Decreto Crescita 2.0”
Pino Rossi – Liaison Office
dell'Università della Calabria
Sommario

Cos'è una startup innovativa
 Definizione
 Avvio / iscrizione / Durata
 Facilitazioni di diritto societario

Startup a vocazione sociale

Remunerazioni e rapporti di lavoro
 Remunerazione variabile e con strumenti finanziari
 Contratti a tempo determinato e indeterminato

Incentivi per investitori / soggetti coinvolti

La gestione di situazioni di crisi
Normativa

Legge 17.12.2012 n. 221 di conversione del
D.L. n. 179/2012, c.d. “Decreto Crescita 2.0”

Decorrenza
 dal 19.12.2012, con la pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale n. 294 del 18.12.2012

Obiettivi
 favorire la crescita sostenibile, lo sviluppo
tecnologico, la nuova imprenditorialità e
l’occupazione
Start up innovativa – definizione 1/2

Società di capitali, anche cooperativa, italiana o
Societas Europaea, residente in Italia, non
quotata in borsa, con i seguenti requisiti:
 i soci/persone fisiche detengono maggioranza del
capitale sociale e diritti di voto assemblea ordinaria
 costituita e svolge attività di impresa da < 48 mesi
 sede principale dei propri affari ed interessi in Italia
 dal secondo anno di attività, il totale della produ-
zione annua (come da ultimo bilancio) <= 5M€
 non distribuisce e non ha distribuito utili
Start up innovativa – definizione 2/2

ha come oggetto esclusivo o prevalente
sviluppo, produzione e commercializzazione di
prodotti o servizi innovativi ad alto valore
tecnologico

non costituita da fusione, scissione societaria o
a seguito di cessione di azienda/ramo
d’azienda
Start up innovativa – requisiti 1/2

Possiede almeno uno dei seguenti requisiti:
1)spese in ricerca e sviluppo sono almeno il 20% del
maggiore tra costo e valore totale della produzione

Spese di ricerca di base / ricerca applicata;

Spese relative a sviluppo precompetitivo e competitivo,
quali speriment, prototipazione e sviluppo business plan;

Spese per servizi incubazione c/o incubatori certificati;

Costi lordi del personale interno e dei consulenti esterni
impiegati in R&S, compresi soci e amministratori;

Spese legali per registrazione e protezione della
proprietà intellettuale, termini e licenze d’uso

Identificabili sul bilancio completo di nota integrativa
Start up innovativa – requisiti 2/2
1)impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi
titolo, per almeno 1/3 della forza lavoro totale di
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
in possesso di titolo di dottorato di ricerca o

che sta svolgendo un dottorato di ricerca in Italia/estero o

laureato e con almeno tre anni di attività di ricerca
certificata c/o istituti di ricerca pubb/priv, in Italia/estero
1)sia titolare o depositaria o licenziataria di almeno
una privativa industriale afferente all’oggetto sociale
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
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
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
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Startup innovativa: avvio e iscrizione

Richiesta iscrizione in apposta sezione speciale
del Registro delle Imprese delle CCIAA
 Autodichiarazione sul possesso dei requisiti
 Sezione speciale condivide alcuni dati su attività,
soci, titoli di studio, …

Dal momento della iscrizione:
 NO imposta di bollo e diritti di segr per adempimenti
relativi alle iscrizioni nel Registro delle imprese
 NO diritto annuale dovuto in favore delle CCIAA
 Accesso ai servizi ICE / Desk Italia x attrazione inv.
Startup innovativa: mantenimento

Entro 30 gg da approvazione bilancio / 6 mesi
chiusura esercizio, legale rappresentante
deposita una dichiarazione che attesta
mantenimento dei requisiti previsti.

Entro 60 giorni dalla eventuale perdita dei
requisiti, la start up innovativa è cancellata
d’ufficio dalla sezione speciale, mentre rimane
iscritta alla sezione ordinaria del Registro.
Startup innovativa: durata
Momento della costituzione Durata
Nuova costituzione
(dopo l'entrata in vigore della legge)
4 anni dalla costituzione
Nei due anni precedenti la legge 4 anni dall'entrata in vigore della legge
Nei tre anni precedenti la legge 3 anni dall'entrata in vigore della legge
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
Per quanti anni una startup può mantenere
l'iscrizione nella sezione speciale?

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 Limite dei 60 giorni dalla legge non perentorio
Start up innovativa: diritto societario

Perdita oltre un terzo del capitale sociale:
 il termine entro cui la perdita deve risultare diminuita a
meno di un terzo è posticipato al secondo esercizio
successivo (invece del primo)

Perdite al di sotto del minimo legale del capitale:
 l’assemblea, in alternativa all’immediata riduzione del
capitale e al contemporaneo aumento dello stesso ad
una cifra non inferiore al minimo legale, può deliberare
il rinvio della decisione alla chiusura dell’esercizio
successivo
Start up innovativa: diritto societario

Se costituita in forma di SRL
 l’atto costitutivo può creare categorie di quote
fornite di diritti diversi e determinare il contenuto
delle varie categorie
 l’atto costitutivo può creare categorie di quote
anche prive di diritto di voto, con diritti di voto non
proporzionali alla partecipazione, limitati a
particolari argomenti o subordinati al verificarsi di
particolari condizioni non meramente potestative
Startup a vocazione sociale

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 Soddisfano i requisiti generali
 operano in via esclusiva nei settori di interesse
generale di cui al D. Lgs. 155/2006, art. 2, co. 1:

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
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
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
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universitaria e post universitaria; ricerca ed erogazione di
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
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
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
vietata la distribuzione degli utili e avanzi di gestione

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dettate con decreto del MinLav

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
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
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
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
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
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
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Remunerazione e rapporti di lavoro

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 non formano reddito imponibile!!!
 sono tassate quale capital gain
 a condizione che non siano riacquistate dalla Start
up Innovativa o da soggetti dello stesso gruppo
Remunerazione e rapporti di lavoro

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Direzione territoriale del lavoro)
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non può essere esteso (nemmeno con altre forme)
Remunerazione e rapporti di lavoro

Assunzione personale altamente qualificato con
 Rapporti a tempo indeterminato, anche in
apprendistato

Incentivata da credito di imposta semplificato
 35% del costo aziendale
 Max € 200.000 annui
 Prioritariamente rispetto alle altre imprese
 Istanza redatta in forma semplificata
 Senza necessità di far predisporre ad un
professionista la certificazione delle spese sostenute
 Condizioni di decadenza
Incentivi per investitori

Persone fisiche (direttamente o tramite OICVM)
 deduzione IRPEF pari al 19% (25% se SVS) dell’investim
 Investimento max 500K€ per anno fiscale

Investitori (direttamente o tramite OICVM)
 deduzione IRES pari al 20% (27% se SVS) dell'investim.
 Investimento max 1.8M€ per anno fiscale

Parametri fissati per il 2013, 2014, 2015

Investimento per almeno 2 anni (pena restituzione benefici)

Investimento con aumenti di capitale “reali” (nuove risorse)

Se manca capienza, deduzione suddivisibile fino a 3yr

Efficacia condizionata da autorizz. CE per aiuti di Stato
Investimenti con crowdfunding

Le quote di partecipazione in start-up innovative
costituite in SRL possono costituire oggetto di
offerta al pubblico di prodotti finanziari, anche
attraverso i portal i per la raccolta di capitali
(crowdfunding)
 Norma non operativa
 In attesa di regolamentazione da parte di CONSOB
La gestione di situazioni di crisi

Le start up innovative sono soggette solo alla procedura
di composizione della crisi da sovraindebitamento
(Legge n. 3/2012 art. 14-quinquies)
 procedura negoziale per raggiungere un accordo tra
debitore e creditori relativo al rimborso dei debiti anche
tramite cessione di redditi futuri
 escluse procedure di fallimento, concordato preventivo e
liquidazione coatta amministrativa

Dopo 12 mesi dall'iscrizione nel registro delle imprese
del decreto di apertura della liquidazione della start-up
innovativa, l'accesso ai dati del registro relativi ai soci
della stessa è consentito esclusivamente all'autorità
giudiziaria e alle autorità di vigilanza
Commenti

Definito nuovo soggetto giuridico

Nuovo “metodo di lavoro”

Attivati primi incentivi

Agevolazioni interessanti per gli investitori (?)

Semplificazioni e elementi di flessibilità anche per gli
startupper (contratti lavoro, tipologia quote, ecc.)

Norma abbastanza favorevole per spin-off da ricerca

Burocrazia relativamente gravosa (?)

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
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  • 1. Le start up innovative Legge 17.12.2012 n. 221 di conversione del D.L. n. 179/2012, c.d. “Decreto Crescita 2.0” Pino Rossi – Liaison Office dell'Università della Calabria
  • 2. Sommario  Cos'è una startup innovativa  Definizione  Avvio / iscrizione / Durata  Facilitazioni di diritto societario  Startup a vocazione sociale  Remunerazioni e rapporti di lavoro  Remunerazione variabile e con strumenti finanziari  Contratti a tempo determinato e indeterminato  Incentivi per investitori / soggetti coinvolti  La gestione di situazioni di crisi
  • 3. Normativa  Legge 17.12.2012 n. 221 di conversione del D.L. n. 179/2012, c.d. “Decreto Crescita 2.0”  Decorrenza  dal 19.12.2012, con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 294 del 18.12.2012  Obiettivi  favorire la crescita sostenibile, lo sviluppo tecnologico, la nuova imprenditorialità e l’occupazione
  • 4. Start up innovativa – definizione 1/2  Società di capitali, anche cooperativa, italiana o Societas Europaea, residente in Italia, non quotata in borsa, con i seguenti requisiti:  i soci/persone fisiche detengono maggioranza del capitale sociale e diritti di voto assemblea ordinaria  costituita e svolge attività di impresa da < 48 mesi  sede principale dei propri affari ed interessi in Italia  dal secondo anno di attività, il totale della produ- zione annua (come da ultimo bilancio) <= 5M€  non distribuisce e non ha distribuito utili
  • 5. Start up innovativa – definizione 2/2  ha come oggetto esclusivo o prevalente sviluppo, produzione e commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico  non costituita da fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda/ramo d’azienda
  • 6. Start up innovativa – requisiti 1/2  Possiede almeno uno dei seguenti requisiti: 1)spese in ricerca e sviluppo sono almeno il 20% del maggiore tra costo e valore totale della produzione  Spese di ricerca di base / ricerca applicata;  Spese relative a sviluppo precompetitivo e competitivo, quali speriment, prototipazione e sviluppo business plan;  Spese per servizi incubazione c/o incubatori certificati;  Costi lordi del personale interno e dei consulenti esterni impiegati in R&S, compresi soci e amministratori;  Spese legali per registrazione e protezione della proprietà intellettuale, termini e licenze d’uso  Identificabili sul bilancio completo di nota integrativa
  • 7. Start up innovativa – requisiti 2/2 1)impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, per almeno 1/3 della forza lavoro totale di personale  in possesso di titolo di dottorato di ricerca o  che sta svolgendo un dottorato di ricerca in Italia/estero o  laureato e con almeno tre anni di attività di ricerca certificata c/o istituti di ricerca pubb/priv, in Italia/estero 1)sia titolare o depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale afferente all’oggetto sociale e all’attività di impresa relativa a  invenzione industriale, biotecnologica o  a una topografia di prodotto a semiconduttori o  a una nuova varietà vegetale
  • 8. Startup innovativa: avvio e iscrizione  Richiesta iscrizione in apposta sezione speciale del Registro delle Imprese delle CCIAA  Autodichiarazione sul possesso dei requisiti  Sezione speciale condivide alcuni dati su attività, soci, titoli di studio, …  Dal momento della iscrizione:  NO imposta di bollo e diritti di segr per adempimenti relativi alle iscrizioni nel Registro delle imprese  NO diritto annuale dovuto in favore delle CCIAA  Accesso ai servizi ICE / Desk Italia x attrazione inv.
  • 9. Startup innovativa: mantenimento  Entro 30 gg da approvazione bilancio / 6 mesi chiusura esercizio, legale rappresentante deposita una dichiarazione che attesta mantenimento dei requisiti previsti.  Entro 60 giorni dalla eventuale perdita dei requisiti, la start up innovativa è cancellata d’ufficio dalla sezione speciale, mentre rimane iscritta alla sezione ordinaria del Registro.
  • 10. Startup innovativa: durata Momento della costituzione Durata Nuova costituzione (dopo l'entrata in vigore della legge) 4 anni dalla costituzione Nei due anni precedenti la legge 4 anni dall'entrata in vigore della legge Nei tre anni precedenti la legge 3 anni dall'entrata in vigore della legge Nei quattro anni precedenti la legge 2 anni dall'entrata in vigore della legge Oltre quattro anni prima la legge Nessuna validità  Per quanti anni una startup può mantenere l'iscrizione nella sezione speciale?  E' sempre possibile iscriversi  Limite dei 60 giorni dalla legge non perentorio
  • 11. Start up innovativa: diritto societario  Perdita oltre un terzo del capitale sociale:  il termine entro cui la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo è posticipato al secondo esercizio successivo (invece del primo)  Perdite al di sotto del minimo legale del capitale:  l’assemblea, in alternativa all’immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento dello stesso ad una cifra non inferiore al minimo legale, può deliberare il rinvio della decisione alla chiusura dell’esercizio successivo
  • 12. Start up innovativa: diritto societario  Se costituita in forma di SRL  l’atto costitutivo può creare categorie di quote fornite di diritti diversi e determinare il contenuto delle varie categorie  l’atto costitutivo può creare categorie di quote anche prive di diritto di voto, con diritti di voto non proporzionali alla partecipazione, limitati a particolari argomenti o subordinati al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative
  • 13. Startup a vocazione sociale  Start up innovative a vocazione sociale  Soddisfano i requisiti generali  operano in via esclusiva nei settori di interesse generale di cui al D. Lgs. 155/2006, art. 2, co. 1:  assistenza sociale; assistenza sanitaria; assistenza socio- sanitaria;  tutela dell’ambiente e dell’ecosistema;  valorizzazione del patrimonio culturale; turismo sociale;  educazione, istruzione e formazione; formazione universitaria e post universitaria; ricerca ed erogazione di servizi culturali;  formazione extra-scolastica, contro dispersione scolastica  servizi strumentali alle imprese sociali, resi da enti per
  • 14. Normativa impresa sociale  Impresa Sociale – D. Lgs. 24.03.2006, n. 155  Organizzazioni private, …., che esercitano attività economica organizzata per produzione o scambio di beni o servizi di utilità sociale, diretta a realizzare finalità di interesse generale  assenza dello scopo di lucro  vietata la distribuzione degli utili e avanzi di gestione  bilancio sociale redatto secondo specifiche linee guida dettate con decreto del MinLav  operazioni straordinarie realizzate in modo da preservare l’assenza di scopo di lucro dei soggetti risultati e subordinate a autorizzazione Ministero Solidarietà Sociale
  • 15.
  • 16. Social Innovation  La Social Innovation nell’Agenda delle Istituzioni (Note della giornata MIUR 21 marzo 2013)  Guide to Social Innovation (DG Regional and Urban Policy, DG Employment, Social affairs and Inclusion – February 2013)
  • 17. Remunerazione e rapporti di lavoro  Remunerazione variabile  parte fissa (non inferiore al minimo previsto dal CCNL applicabile)  parte variabile (stock options, azioni/quote, bonus), legata a  (i) efficienza o redditività d’impresa  (ii) produttività del lavoratore  (iii) parametri di rendimento concordati
  • 18. Remunerazione e rapporti di lavoro  Work for equity: azioni, quote e strumenti finanziari attribuiti a dipendenti, collaboratori, amministratori, fornitori e consulenti:  non formano reddito imponibile!!!  sono tassate quale capital gain  a condizione che non siano riacquistate dalla Start up Innovativa o da soggetti dello stesso gruppo
  • 19. Remunerazione e rapporti di lavoro  Contratti a tempo determinato  Da 6 a 36 mesi, senza motivazioni e senza interruzioni (altrimenti necessarie)  Rinnovo per altri 12 mesi (stipulato davanti alla Direzione territoriale del lavoro)  Successivamente diventa a tempo indeterminato o non può essere esteso (nemmeno con altre forme)
  • 20. Remunerazione e rapporti di lavoro  Assunzione personale altamente qualificato con  Rapporti a tempo indeterminato, anche in apprendistato  Incentivata da credito di imposta semplificato  35% del costo aziendale  Max € 200.000 annui  Prioritariamente rispetto alle altre imprese  Istanza redatta in forma semplificata  Senza necessità di far predisporre ad un professionista la certificazione delle spese sostenute  Condizioni di decadenza
  • 21. Incentivi per investitori  Persone fisiche (direttamente o tramite OICVM)  deduzione IRPEF pari al 19% (25% se SVS) dell’investim  Investimento max 500K€ per anno fiscale  Investitori (direttamente o tramite OICVM)  deduzione IRES pari al 20% (27% se SVS) dell'investim.  Investimento max 1.8M€ per anno fiscale  Parametri fissati per il 2013, 2014, 2015  Investimento per almeno 2 anni (pena restituzione benefici)  Investimento con aumenti di capitale “reali” (nuove risorse)  Se manca capienza, deduzione suddivisibile fino a 3yr  Efficacia condizionata da autorizz. CE per aiuti di Stato
  • 22. Investimenti con crowdfunding  Le quote di partecipazione in start-up innovative costituite in SRL possono costituire oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari, anche attraverso i portal i per la raccolta di capitali (crowdfunding)  Norma non operativa  In attesa di regolamentazione da parte di CONSOB
  • 23. La gestione di situazioni di crisi  Le start up innovative sono soggette solo alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento (Legge n. 3/2012 art. 14-quinquies)  procedura negoziale per raggiungere un accordo tra debitore e creditori relativo al rimborso dei debiti anche tramite cessione di redditi futuri  escluse procedure di fallimento, concordato preventivo e liquidazione coatta amministrativa  Dopo 12 mesi dall'iscrizione nel registro delle imprese del decreto di apertura della liquidazione della start-up innovativa, l'accesso ai dati del registro relativi ai soci della stessa è consentito esclusivamente all'autorità giudiziaria e alle autorità di vigilanza
  • 24. Commenti  Definito nuovo soggetto giuridico  Nuovo “metodo di lavoro”  Attivati primi incentivi  Agevolazioni interessanti per gli investitori (?)  Semplificazioni e elementi di flessibilità anche per gli startupper (contratti lavoro, tipologia quote, ecc.)  Norma abbastanza favorevole per spin-off da ricerca  Burocrazia relativamente gravosa (?)  Alcuni vantaggi solo simbolici (quote CCIAA, ICE, …)  ….
  • 25. … e con questo è tutto Grazie per l'attenzione!