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News 16/SSL/2016
Lunedì, 18 Aprile 2016
Puglia, accordo tra Regione e Federlegno per il rilancio del Legno-Arredo.
Siglato al salone del mobile, prevede internazionalizzazione, formazione e
innovazione aziendale.
Rafforzare e rilanciare la competitività del filiera del legno-arredo in Puglia puntando
su innovazione, formazione, internazionalizzazione e attrazione investimenti. Sono
questi gli obiettivi dell’“Accordo quadro di collaborazione”sottoscritto mercoledì a
Milano, da Regione Puglia e FederlegnoArredo, nella cornice del Salone
Internazionale del Mobile.
I dettagli dell’Accordo quadro
L’Intesa ha un orizzonte temporale fino a dicembre 2018 e punta ad attivare
interventi di accompagnamento all’innovazione attraverso percorsi di riconversione
delle produzioni tradizionali locali verso il “sistema casa”, promuovendo investimenti
nel campo dell’innovazione di prodotto e di processo e del design industriale.
Regione Puglia e FerderlegnoArredo realizzeranno inoltre iniziative congiunte per il
rafforzamento delle competenze tecniche e manageriali. Per farlo, promuoveranno
insieme la creazione in Puglia di un polo formativo altamente qualificato per la
formazione di figure professionali tecniche che attrarranno e creeranno nuove
opportunità occupazionali per i giovani. Altre iniziative di formazione saranno
orientate a rafforzare le competenze su settori quali la tutela della proprietà
intellettuale, le strategie di export, il settore “contract” e l’e-commerce. Tra i punti
fondamentali dell’accordo anche l’internazionalizzazione. Regione Puglia e
FederlegnoArredo lavoreranno insieme per rafforzare le capacità di presidio dei
mercati esteri, la Regione, attraverso i propri programmi per la promozione
economica regionale e gli strumenti di incentivazione che ha attivato e che
attiverà, FederlegnoArredo, promuovendo la partecipazione delle piccole e medie
imprese agli eventi fieristici che la stessa federazione organizza in Italia e all’estero. A
tutto questo si aggiungeranno le iniziative congiunte per promuovere la filiera del
legno-arredo pugliese all’estero. A conclusione dell’accordo un altro elemento
strategico: l’attrazione degli investimenti in Puglia che entrambe le parti si
impegnano a favorire. La Regione Puglia predisporrà e implementerà i propri
incentivi per gli investimenti produttivi in Puglia e gli interventi per il marketing
territoriale, FederlegnoArredo collaborerà con la Regione per realizzare iniziative
congiunte di promozione delle opportunità di investimento nel settore legno-arredo
in Puglia anche attraverso la ricerca di potenziali investitori e “lead generation”,
cioè un’azione di marketing mirata che consente di generare una lista di possibili
clienti interessati a determinati prodotti o servizi. Per dare attuazione all’accordo
sarà sviluppato un piano operativo pluriennale che sarà firmato entro tre mesi; il
gruppo di lavoro costituito per il piano si metterà al lavoro entro 30 giorni e si riunirà
ogni quattro mesi per monitorare la realizzazione delle iniziative e i risultati conseguiti.
L’accordo prevede il massimo coinvolgimento dei Distretti produttivi del Legno-
Arredo e di Puglia Creativa e delle imprese perché partecipino ai progetti intrapresi.
La definizione delle azioni da mettere in campo è delegata all’assessorato allo
Sviluppo economico e a Puglia Sviluppo Spa, la società in house della Regione
Puglia, in qualità di soggetto attuatore. L’accordo segue al precedente sottoscritto
nel 2013 ed è stato siglato dall’assessore Capone e dal presidente di Federlegno
Arredo Roberto Snaidero.
I protagonisti
“Il cambio di passo auspicato alcuni giorni fa in occasione della presentazione della
mappatura del settore del legno arredo, raggiunge una prima tappa concreta oggi
con la firma del nuovo Accordo quadro”, ha detto Loredana Capone.
“Ascolteremo le esigenze delle imprese del settore, le faremo nostre e dopo
metteremo in campo una serie di attività ed azioni che sosterranno l’innovazione
nelle aziende, rafforzeranno le loro competenze tecniche e manageriali,
qualificheranno il sistema di offerta locale, ne valorizzeranno l’immagine sui
principali mercati esteri e promuoveranno opportunità di collaborazione e di
investimenti produttivi in Puglia. I bisogni delle imprese sono innovazione, formazione
e internazionalizzazione. A questi aggiungiamo l’attrazione di investimenti in Puglia
che promuove sviluppo del territorio e occupazione. Abbiamo un territorio
accogliente, incentivi per le imprese e maestranze eccellenti”. “Questo accordo -
ha aggiunto Roberto Snaidero - consolida una collaborazione con Regione Puglia
molto importante perché ci permette di sviluppare con loro servizi e attività più
mirati per le aziende del settore presenti sul territorio. Il focus dedicato in particolare
a internazionalizzazione, formazione e innovazione aziendale, permetterà di
rafforzare quegli asset imprenditoriali che hanno fatto e faranno il successo delle
nostre imprese. Sono particolarmente felice poi che la firma di questo accordo
avvenga in occasione del Salone del Mobile, dove questi temi sono al centro
dell’attenzione”. Alla presentazione dell’accordo hanno partecipato, oltre a
Loredana Capone e a Roberto Snaidero, Antonio De Vito direttore generale
di Puglia Sviluppo Spa, la società in house della Regione Puglia che con
l’assessorato regionale allo Sviluppo economico (sezione Internazionalizzazione),
sarà il soggetto attuatore delle iniziative. (Articolo di Rossella Calabrese)
Fonte: edilportale.it
L’addestramento obbligatorio del personale delle navi cisterna (trasporto gas
liquefatti)
Un Decreto del 1 aprile 2016 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti istituisce il
corso di addestramento di base per le operazioni del carico delle navi cisterna
adibite al trasporto di gas liquefatti.
Con il provvedimento si definiscono i requisiti dell’addestramento speciale
obbligatorio per il personale marittimo assegnato a specifici compiti e responsabilità
correlati al carico e agli impianti del carico, a bordo di navi cisterna adibite al
trasporto di gas liquefatti.
Il decreto prende le mosse da quanto previsto nella regola V/1-2 paragrafo 1
dell’annesso alla Convenzione aggiornata STCW 78 e alla sez. A-V/1-2, par. 1, del
codice STCW*.
L’addestramento di base si consegue con**:a) la frequenza del corso di
addestramento con le modalità, i programmi fissati dal Decreto (art. 3, in base al
quale i corsi, di 30 ore presso Istituti riconosciuti dal Ministero e dotati di strutture,
equipaggiamenti e materiale conformi), il corpo insegnante con i requisiti dell’all. C
del Decreto;oppureb) tre mesi consecutivi di navigazione, nell’ultimo anno, su navi
adibite al trasporto di gas liquefatti, durante i quali il marittimo abbia effettuato un
addestramento con le modalità di cui all’art. 5 (l’addestramento è effettuato sotto
la responsabilità della Compagnia di navigazione, dovrà assicurare che i periodi di
tempo dedicati allo svolgimento dell’addestramento a bordo, non interferiscano
con le normali attività operative della nave e assicurino il rispetto degli orari di lavoro
e di riposo secondo la vigente normativa).
“L’addestramento deve essere documentato attraverso idonea procedura della
Compagnia di navigazione”.
Gli allegati del Decreto titolano così:A- Programma del corso di addestramento di
base per le operazioni del carico delle navi cisterna;B- Strutture, attrezzature e
materiale didattico per lo svolgimento del corso di addestramento di base;C-
Composizione del corpo istruttori e direttore del corso.
Altri allegati specificano le modalità di valutazione delle prove dei corsi, i modelli di
attestato di partecipazione ai corsi di addestramento, diversi a seconda che gli
stessi siano stati sostenuti negli appositi Istituti o sulle navi. (Articolo di Enzo Gonano)
* Convenzione internazionale sugli Standard di addestramento, Certificazione e Tenuta della guardia
per i marittimi, 1978 e Codice sull’addestramento, certificazione e tenuta della guardia dei marittimi .
** Art. 2 del Decreto del 1 aprile
Fonte: quotidianosicurezza.it
La nuova autocertificazione per il rilascio del Durc.
Modificato il modello di dichiarazione per ottenere benefici per accedere ai
benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e
legislazione sociale*.
Lo rende noto la circolare del Ministero del lavoro 5081 del 15 marzo, nella quale si
legge che il modello relativo alla non commissione degli illeciti ostativi al rilascio del
Durc (Documento unico regolarità contributiva), è stato, appunto, parzialmente
modificato a seguito dell’emanazione del DM 30.01.15**.
L’interessato deve autocertificare:
1) “l’assenza di provvedimenti, amministrativi o giurisdizionali, definitivi per gli illeciti
penali o amministrativi, commessi dopo il 30/12/2007, in materia di tutela delle
condizioni di lavoro, indicati nell’allegato A” (del DM 30.01,15, Ndr).2) “il decorso del
periodo indicato dallo stesso allegato per ciascun illecito”.
Nell’autocertificazione l’interessato dichiara:
a) “di essere consapevole che le agevolazioni richieste potranno essere revocate
qualora si riscontri l’assenza delle condizioni… indicate;b) si impegna a comunicare
alla direzione territoriale del lavoro “qualsiasi variazione dovesse intervenire con
riferimento (a quanto sopra entro trenta giorni dall’avvenuta modifica”;c) che è a
conoscenza delle “sanzioni penali, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, per
le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci”. (Articolo di Enzo Gonano)
* Art 1, c. 1175, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007).
** Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva (Durc)
Info: Ministero Lavoro circolare modello illeciti ostativi Durc
Fonte: quotidianosicurezza.it
Efficacia protezione seghe circolari squadratrici per legno, volume Inail.
Efficacia delle protezioni rigide delle seghe circolari squadratrici. Pubblicato da Inail
un volume nel quale viene descritta una sperimentazione effettuata sull’efficienza
delle protezioni. Un volume sulle necessità tecniche della protezione stessa, sulla
norma EN 1870-1 e sulle possibilità di revisioni future, destinato a operatori della
sicurezza sul lavoro, costruttori e progetti, datori di lavoro delle piccole e medie
imprese.
Oggetto di studio della sperimentazione sono in particolare le protezioni rigide delle
seghe circolari squadratrici per legno, ovvero del tipo di protezioni che rientra tra
quelle per macchine da taglio che devono garantire l’incolumità dei lavoratori nel
caso in cui durante la lavorazione venissero eiettate parti contundenti e parti stesse
di lama.
La norma europea su tali seghe circolari squadratrici per legno è la EN 1870 ed è la
norma che indica anche le caratteristiche del test d’impatto che deve essere
eseguito per la verifica dell’idoneità delle protezioni. Si tratta di test balistici, che
attraverso lo sparo di un proiettile valutano l’entità del danno provocato e di
conseguenza l’efficacia o meno della protezione.
È dalla valutazione di tali test balistici quindi che muove il volume Inail, con una
campagna sperimentale che vuole da un lato testare la capacità delle protezioni e
dall’altro fornire indicazioni tecnologiche per un futuro aggiornamento della
normativa.
“Considerato il momento di revisione che l’impianto normativo per le macchine da
legno sta subendo e quindi la necessità di evidenziare ora eventuali limiti che le
precedenti norme hanno mostrato, il presente lavoro, oltre a quanto già indicato in
premessa e precisato di seguito negli obiettivi, ha lo scopo ulteriore di dimostrare
sperimentalmente che alcuni aspetti legati alle caratteristiche delle protezioni dal
rischio di proiezione di parti meritano un ulteriore approfondimento, in particolare
per quanto riguarda la caratterizzazione dei materiali impiegati, anche nell’ottica di
offrire, da parte dell’Inail, un contributo alla nuova norma oggi in definizione”.
Questo l’indice dell’opera:
Introduzione;
Nomenclatura;
Obiettivi;
Attrezzatura di prova;
Considerazioni preliminari e raccolta documentale;
Procedura di prova;
Risultati di prova;
Conclusioni;
Norme tecniche;
Appendice 1 Esempi di lame per le seghe squadratrici;
Appendice 2 Materiali per protezioni rigide;
Appendice 3 Tipologie di protezioni rigide. (Articolo di Corrado De Paolis)
Fonte: quotidianosicurezza.it
Ministero del Lavoro, decreto per il Part-Time agevolato prima della pensione
Part-time. Approvato dal Ministero del Lavoro un decreto riguardante il “part-time
agevolato”, decreto per i dipendenti del settore privato con requisito per pensione
di vecchiaia che maturerà entro il 31 dicembre 2018.
Il decreto trasmesso ieri stesso alla Corte dei conti prevede la possibilità per il
lavoratore con contratto a tempo indeterminato – orario pieno che avrà maturato
entro il 31 dicembre 2018 il minimo di 20 anni di contributi e il requisito anagrafico,
di concordare con il datore di lavoro la riduzione dell’orario abituale di quantità che
vanno dal 40 al 60%.
Tale riduzione contrattuale dovrà essere mantenuta fino al giorno della maturazione
della pensione di vecchiaia e ciò avverrà “ricevendo ogni mese in busta paga, in
aggiunta alla retribuzione per il part-time, una somma esentasse corrispondente ai
contributi previdenziali a carico del datore di lavoro sulla retribuzione per l’orario non
lavorato” e ricevendo inoltre contribuzione figurativa corrispondente alla
prestazione non effettuata. (I limiti totali per la contribuzione figurativa stabiliti dal
decreto per gli anni 2016, 2017, 2018 saranno pari a rispettivamente a 60, 120, 60
milioni).
La nota del Ministero riporta alcune indicazioni operative per l’accesso alla novità.
Per prima cosa occorrerà richiedere a Inps l’attestazione riguardante “il possesso del
requisito contributivo e la maturazione di quello anagrafico entro il 31 dicembre
2018”. Successivamente lavoratore e datore stipuleranno un contratto che dovrà
legarli per tutto il “periodo che intercorre tra la data di accesso al beneficio e la
data di maturazione, da parte del lavoratore, dell’età per il diritto alla pensione di
vecchiaia”. Su tale accordo dovranno esprimersi quindi con rilascio di nulla osta ed
entro cinque giorni la Direzione territoriale del lavoro e l’Inps. (Articolo di Corrado De
Paolis)
Fonte: quotidianosicurezza.it
Corso per operatore di agenzia viaggio
l C.A.T. Confcommercio Lecce organizza il corso di formazione per “Operatore
di Agenzia Viaggio”
L’obiettivo del corso è quello di formare figure professionali che possano trovare
occupazione presso agenzie di viaggio, tour operator o altre attività di servizi turistici.
Oggi il ruolo dell’operatore delle agenzie di viaggio è diventato molto più ampio e
complesso: accanto alle attività tradizionali di biglietteria e prenotazione, esso si
configura sempre più come un consulente del turista per la sua capacità di costruire
pacchetti personalizzati sulle singole esigenze. Ed esso necessità, pertanto, di
competenze tecniche e professionali specifiche: dalla conoscenza della normativa
a quella della geografia turistica, dalla capacità di organizzare i viaggi di gruppo
alla costruzione dei pacchetti turistici. Il tutto declinato in una duplice direzione: non
solo nell’ambito della tradizionale attività di “outgoing” ma anche in quella sempre
più emergente di “incoming”.
Il percorso formativo punta pertanto a formare nuovi e qualificati operatori delle
agenzie di viaggi, preparati tanto nell’outgoing quanto nell’incoming: esso si articola
in 45 ore d’aula ed ha un costo di 270 euro (iva inclusa).
Le lezioni si svolgeranno presso la sede del C.A.T. Confcommercio Lecce in via
Cicolella n.3. Per l’iscrizione e ulteriori richieste di informazioni, si può contattare la
segreteria organizzativa del CAT Confcommercio Lecce– tel.0832/345146 – e-
mail formazione@confcommerciolecce.it
Fonte: confcommerciolecce.it
Lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico. Istruzioni contabili per la
rilevazione dello sgravio contributivo di cui all’art. 145, comma 13, della Legge
n.388/2000
Con messaggio n. 1593 vengono impartite istruzioni contabili per la rilevazione dello
sgravio contributivo ex art. 145, comma 13, legge n. 388/2000 e sull’ adeguamento
delle informazioni nel flusso UniEmens. Si forniscono, inoltre, ai fini della corretta
compilazione della sezione <PosContributiva> relativa alla denuncia contributiva
nell’ambito del flusso UniEmens integrato, alcune precisazioni relative alle condizioni
di compatibilità da assumere a riferimento.
Fonte:inps.it
Copertura assicurativa dell’attività di volontariato ai fini di utilità sociale svolta in
favore di comuni o di altri enti locali
Pubblicata la circolare Inail n. 15 dell’11 aprile 2015 che, in attuazione della legge
finanziaria 2016, ripropone la copertura assicurativa dell’attività di volontariato ai fini
di utilità sociale, già prevista dall’art. 12 del dl 90 del 2014, estendendola anche ai
detenuti, internati e migranti richiedenti asilo, impegnati in attività di volontariato.
Per il biennio 2016-2017, la legge di stabilità 2016 ha rifinanziato, con 5 milioni annui, il
Fondo per la copertura assicurativa dei soggetti coinvolti in attività di volontariato a
fini di utilità sociale.Il Fondo, istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, reintegra l’Istituto dei premi dovuti per i volontari impegnati in attività di utilità
sociale. I soggetti assicuranti sono i promotori dei progetti di volontariato che
possono essere, oltre alle organizzazioni appartenenti al terzo settore, già previste
nella precedente normativa, anche i Comuni e gli enti locali.L’attività di volontariato
può essere svolta da soggetti percettori di ammortizzatori e di altre forme di
integrazione e sostegno al reddito previste dalla normativa vigente, da detenuti e
internati, nonché da stranieri richiedenti asilo in possesso del relativo permesso di
soggiorno, impegnati in attività volontarie e gratuite.La richiesta di attivazione della
copertura assicurativa deve essere inoltrata esclusivamente per via telematica
almeno 10 giorni prima dell’inizio effettivo dell’attività. Il premio speciale unitario è
pari ad euro 258,00 annuali e ad euro 0,86 per ogni giornata lavorativa
effettivamente prestata ed è a totale carico del predetto Fondo.L’Inail garantisce la
copertura, nei limiti delle risorse disponibili sul Fondo.
Fonte: inail.it

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News SSL 16 2016

  • 1. News 16/SSL/2016 Lunedì, 18 Aprile 2016 Puglia, accordo tra Regione e Federlegno per il rilancio del Legno-Arredo. Siglato al salone del mobile, prevede internazionalizzazione, formazione e innovazione aziendale. Rafforzare e rilanciare la competitività del filiera del legno-arredo in Puglia puntando su innovazione, formazione, internazionalizzazione e attrazione investimenti. Sono questi gli obiettivi dell’“Accordo quadro di collaborazione”sottoscritto mercoledì a Milano, da Regione Puglia e FederlegnoArredo, nella cornice del Salone Internazionale del Mobile. I dettagli dell’Accordo quadro L’Intesa ha un orizzonte temporale fino a dicembre 2018 e punta ad attivare interventi di accompagnamento all’innovazione attraverso percorsi di riconversione delle produzioni tradizionali locali verso il “sistema casa”, promuovendo investimenti nel campo dell’innovazione di prodotto e di processo e del design industriale. Regione Puglia e FerderlegnoArredo realizzeranno inoltre iniziative congiunte per il rafforzamento delle competenze tecniche e manageriali. Per farlo, promuoveranno insieme la creazione in Puglia di un polo formativo altamente qualificato per la formazione di figure professionali tecniche che attrarranno e creeranno nuove opportunità occupazionali per i giovani. Altre iniziative di formazione saranno orientate a rafforzare le competenze su settori quali la tutela della proprietà intellettuale, le strategie di export, il settore “contract” e l’e-commerce. Tra i punti fondamentali dell’accordo anche l’internazionalizzazione. Regione Puglia e FederlegnoArredo lavoreranno insieme per rafforzare le capacità di presidio dei mercati esteri, la Regione, attraverso i propri programmi per la promozione economica regionale e gli strumenti di incentivazione che ha attivato e che attiverà, FederlegnoArredo, promuovendo la partecipazione delle piccole e medie imprese agli eventi fieristici che la stessa federazione organizza in Italia e all’estero. A tutto questo si aggiungeranno le iniziative congiunte per promuovere la filiera del legno-arredo pugliese all’estero. A conclusione dell’accordo un altro elemento strategico: l’attrazione degli investimenti in Puglia che entrambe le parti si impegnano a favorire. La Regione Puglia predisporrà e implementerà i propri incentivi per gli investimenti produttivi in Puglia e gli interventi per il marketing territoriale, FederlegnoArredo collaborerà con la Regione per realizzare iniziative
  • 2. congiunte di promozione delle opportunità di investimento nel settore legno-arredo in Puglia anche attraverso la ricerca di potenziali investitori e “lead generation”, cioè un’azione di marketing mirata che consente di generare una lista di possibili clienti interessati a determinati prodotti o servizi. Per dare attuazione all’accordo sarà sviluppato un piano operativo pluriennale che sarà firmato entro tre mesi; il gruppo di lavoro costituito per il piano si metterà al lavoro entro 30 giorni e si riunirà ogni quattro mesi per monitorare la realizzazione delle iniziative e i risultati conseguiti. L’accordo prevede il massimo coinvolgimento dei Distretti produttivi del Legno- Arredo e di Puglia Creativa e delle imprese perché partecipino ai progetti intrapresi. La definizione delle azioni da mettere in campo è delegata all’assessorato allo Sviluppo economico e a Puglia Sviluppo Spa, la società in house della Regione Puglia, in qualità di soggetto attuatore. L’accordo segue al precedente sottoscritto nel 2013 ed è stato siglato dall’assessore Capone e dal presidente di Federlegno Arredo Roberto Snaidero. I protagonisti “Il cambio di passo auspicato alcuni giorni fa in occasione della presentazione della mappatura del settore del legno arredo, raggiunge una prima tappa concreta oggi con la firma del nuovo Accordo quadro”, ha detto Loredana Capone. “Ascolteremo le esigenze delle imprese del settore, le faremo nostre e dopo metteremo in campo una serie di attività ed azioni che sosterranno l’innovazione nelle aziende, rafforzeranno le loro competenze tecniche e manageriali, qualificheranno il sistema di offerta locale, ne valorizzeranno l’immagine sui principali mercati esteri e promuoveranno opportunità di collaborazione e di investimenti produttivi in Puglia. I bisogni delle imprese sono innovazione, formazione e internazionalizzazione. A questi aggiungiamo l’attrazione di investimenti in Puglia che promuove sviluppo del territorio e occupazione. Abbiamo un territorio accogliente, incentivi per le imprese e maestranze eccellenti”. “Questo accordo - ha aggiunto Roberto Snaidero - consolida una collaborazione con Regione Puglia molto importante perché ci permette di sviluppare con loro servizi e attività più mirati per le aziende del settore presenti sul territorio. Il focus dedicato in particolare a internazionalizzazione, formazione e innovazione aziendale, permetterà di rafforzare quegli asset imprenditoriali che hanno fatto e faranno il successo delle nostre imprese. Sono particolarmente felice poi che la firma di questo accordo avvenga in occasione del Salone del Mobile, dove questi temi sono al centro dell’attenzione”. Alla presentazione dell’accordo hanno partecipato, oltre a Loredana Capone e a Roberto Snaidero, Antonio De Vito direttore generale di Puglia Sviluppo Spa, la società in house della Regione Puglia che con
  • 3. l’assessorato regionale allo Sviluppo economico (sezione Internazionalizzazione), sarà il soggetto attuatore delle iniziative. (Articolo di Rossella Calabrese) Fonte: edilportale.it L’addestramento obbligatorio del personale delle navi cisterna (trasporto gas liquefatti) Un Decreto del 1 aprile 2016 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti istituisce il corso di addestramento di base per le operazioni del carico delle navi cisterna adibite al trasporto di gas liquefatti. Con il provvedimento si definiscono i requisiti dell’addestramento speciale obbligatorio per il personale marittimo assegnato a specifici compiti e responsabilità correlati al carico e agli impianti del carico, a bordo di navi cisterna adibite al trasporto di gas liquefatti. Il decreto prende le mosse da quanto previsto nella regola V/1-2 paragrafo 1 dell’annesso alla Convenzione aggiornata STCW 78 e alla sez. A-V/1-2, par. 1, del codice STCW*. L’addestramento di base si consegue con**:a) la frequenza del corso di addestramento con le modalità, i programmi fissati dal Decreto (art. 3, in base al quale i corsi, di 30 ore presso Istituti riconosciuti dal Ministero e dotati di strutture, equipaggiamenti e materiale conformi), il corpo insegnante con i requisiti dell’all. C del Decreto;oppureb) tre mesi consecutivi di navigazione, nell’ultimo anno, su navi adibite al trasporto di gas liquefatti, durante i quali il marittimo abbia effettuato un addestramento con le modalità di cui all’art. 5 (l’addestramento è effettuato sotto la responsabilità della Compagnia di navigazione, dovrà assicurare che i periodi di tempo dedicati allo svolgimento dell’addestramento a bordo, non interferiscano con le normali attività operative della nave e assicurino il rispetto degli orari di lavoro e di riposo secondo la vigente normativa). “L’addestramento deve essere documentato attraverso idonea procedura della Compagnia di navigazione”. Gli allegati del Decreto titolano così:A- Programma del corso di addestramento di base per le operazioni del carico delle navi cisterna;B- Strutture, attrezzature e materiale didattico per lo svolgimento del corso di addestramento di base;C- Composizione del corpo istruttori e direttore del corso. Altri allegati specificano le modalità di valutazione delle prove dei corsi, i modelli di attestato di partecipazione ai corsi di addestramento, diversi a seconda che gli stessi siano stati sostenuti negli appositi Istituti o sulle navi. (Articolo di Enzo Gonano)
  • 4. * Convenzione internazionale sugli Standard di addestramento, Certificazione e Tenuta della guardia per i marittimi, 1978 e Codice sull’addestramento, certificazione e tenuta della guardia dei marittimi . ** Art. 2 del Decreto del 1 aprile Fonte: quotidianosicurezza.it La nuova autocertificazione per il rilascio del Durc. Modificato il modello di dichiarazione per ottenere benefici per accedere ai benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale*. Lo rende noto la circolare del Ministero del lavoro 5081 del 15 marzo, nella quale si legge che il modello relativo alla non commissione degli illeciti ostativi al rilascio del Durc (Documento unico regolarità contributiva), è stato, appunto, parzialmente modificato a seguito dell’emanazione del DM 30.01.15**. L’interessato deve autocertificare: 1) “l’assenza di provvedimenti, amministrativi o giurisdizionali, definitivi per gli illeciti penali o amministrativi, commessi dopo il 30/12/2007, in materia di tutela delle condizioni di lavoro, indicati nell’allegato A” (del DM 30.01,15, Ndr).2) “il decorso del periodo indicato dallo stesso allegato per ciascun illecito”. Nell’autocertificazione l’interessato dichiara: a) “di essere consapevole che le agevolazioni richieste potranno essere revocate qualora si riscontri l’assenza delle condizioni… indicate;b) si impegna a comunicare alla direzione territoriale del lavoro “qualsiasi variazione dovesse intervenire con riferimento (a quanto sopra entro trenta giorni dall’avvenuta modifica”;c) che è a conoscenza delle “sanzioni penali, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci”. (Articolo di Enzo Gonano) * Art 1, c. 1175, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007). ** Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva (Durc) Info: Ministero Lavoro circolare modello illeciti ostativi Durc Fonte: quotidianosicurezza.it Efficacia protezione seghe circolari squadratrici per legno, volume Inail. Efficacia delle protezioni rigide delle seghe circolari squadratrici. Pubblicato da Inail un volume nel quale viene descritta una sperimentazione effettuata sull’efficienza delle protezioni. Un volume sulle necessità tecniche della protezione stessa, sulla
  • 5. norma EN 1870-1 e sulle possibilità di revisioni future, destinato a operatori della sicurezza sul lavoro, costruttori e progetti, datori di lavoro delle piccole e medie imprese. Oggetto di studio della sperimentazione sono in particolare le protezioni rigide delle seghe circolari squadratrici per legno, ovvero del tipo di protezioni che rientra tra quelle per macchine da taglio che devono garantire l’incolumità dei lavoratori nel caso in cui durante la lavorazione venissero eiettate parti contundenti e parti stesse di lama. La norma europea su tali seghe circolari squadratrici per legno è la EN 1870 ed è la norma che indica anche le caratteristiche del test d’impatto che deve essere eseguito per la verifica dell’idoneità delle protezioni. Si tratta di test balistici, che attraverso lo sparo di un proiettile valutano l’entità del danno provocato e di conseguenza l’efficacia o meno della protezione. È dalla valutazione di tali test balistici quindi che muove il volume Inail, con una campagna sperimentale che vuole da un lato testare la capacità delle protezioni e dall’altro fornire indicazioni tecnologiche per un futuro aggiornamento della normativa. “Considerato il momento di revisione che l’impianto normativo per le macchine da legno sta subendo e quindi la necessità di evidenziare ora eventuali limiti che le precedenti norme hanno mostrato, il presente lavoro, oltre a quanto già indicato in premessa e precisato di seguito negli obiettivi, ha lo scopo ulteriore di dimostrare sperimentalmente che alcuni aspetti legati alle caratteristiche delle protezioni dal rischio di proiezione di parti meritano un ulteriore approfondimento, in particolare per quanto riguarda la caratterizzazione dei materiali impiegati, anche nell’ottica di offrire, da parte dell’Inail, un contributo alla nuova norma oggi in definizione”. Questo l’indice dell’opera: Introduzione; Nomenclatura; Obiettivi; Attrezzatura di prova; Considerazioni preliminari e raccolta documentale; Procedura di prova; Risultati di prova; Conclusioni; Norme tecniche; Appendice 1 Esempi di lame per le seghe squadratrici; Appendice 2 Materiali per protezioni rigide;
  • 6. Appendice 3 Tipologie di protezioni rigide. (Articolo di Corrado De Paolis) Fonte: quotidianosicurezza.it Ministero del Lavoro, decreto per il Part-Time agevolato prima della pensione Part-time. Approvato dal Ministero del Lavoro un decreto riguardante il “part-time agevolato”, decreto per i dipendenti del settore privato con requisito per pensione di vecchiaia che maturerà entro il 31 dicembre 2018. Il decreto trasmesso ieri stesso alla Corte dei conti prevede la possibilità per il lavoratore con contratto a tempo indeterminato – orario pieno che avrà maturato entro il 31 dicembre 2018 il minimo di 20 anni di contributi e il requisito anagrafico, di concordare con il datore di lavoro la riduzione dell’orario abituale di quantità che vanno dal 40 al 60%. Tale riduzione contrattuale dovrà essere mantenuta fino al giorno della maturazione della pensione di vecchiaia e ciò avverrà “ricevendo ogni mese in busta paga, in aggiunta alla retribuzione per il part-time, una somma esentasse corrispondente ai contributi previdenziali a carico del datore di lavoro sulla retribuzione per l’orario non lavorato” e ricevendo inoltre contribuzione figurativa corrispondente alla prestazione non effettuata. (I limiti totali per la contribuzione figurativa stabiliti dal decreto per gli anni 2016, 2017, 2018 saranno pari a rispettivamente a 60, 120, 60 milioni). La nota del Ministero riporta alcune indicazioni operative per l’accesso alla novità. Per prima cosa occorrerà richiedere a Inps l’attestazione riguardante “il possesso del requisito contributivo e la maturazione di quello anagrafico entro il 31 dicembre 2018”. Successivamente lavoratore e datore stipuleranno un contratto che dovrà legarli per tutto il “periodo che intercorre tra la data di accesso al beneficio e la data di maturazione, da parte del lavoratore, dell’età per il diritto alla pensione di vecchiaia”. Su tale accordo dovranno esprimersi quindi con rilascio di nulla osta ed entro cinque giorni la Direzione territoriale del lavoro e l’Inps. (Articolo di Corrado De Paolis) Fonte: quotidianosicurezza.it Corso per operatore di agenzia viaggio l C.A.T. Confcommercio Lecce organizza il corso di formazione per “Operatore di Agenzia Viaggio”
  • 7. L’obiettivo del corso è quello di formare figure professionali che possano trovare occupazione presso agenzie di viaggio, tour operator o altre attività di servizi turistici. Oggi il ruolo dell’operatore delle agenzie di viaggio è diventato molto più ampio e complesso: accanto alle attività tradizionali di biglietteria e prenotazione, esso si configura sempre più come un consulente del turista per la sua capacità di costruire pacchetti personalizzati sulle singole esigenze. Ed esso necessità, pertanto, di competenze tecniche e professionali specifiche: dalla conoscenza della normativa a quella della geografia turistica, dalla capacità di organizzare i viaggi di gruppo alla costruzione dei pacchetti turistici. Il tutto declinato in una duplice direzione: non solo nell’ambito della tradizionale attività di “outgoing” ma anche in quella sempre più emergente di “incoming”. Il percorso formativo punta pertanto a formare nuovi e qualificati operatori delle agenzie di viaggi, preparati tanto nell’outgoing quanto nell’incoming: esso si articola in 45 ore d’aula ed ha un costo di 270 euro (iva inclusa). Le lezioni si svolgeranno presso la sede del C.A.T. Confcommercio Lecce in via Cicolella n.3. Per l’iscrizione e ulteriori richieste di informazioni, si può contattare la segreteria organizzativa del CAT Confcommercio Lecce– tel.0832/345146 – e- mail formazione@confcommerciolecce.it Fonte: confcommerciolecce.it Lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico. Istruzioni contabili per la rilevazione dello sgravio contributivo di cui all’art. 145, comma 13, della Legge n.388/2000 Con messaggio n. 1593 vengono impartite istruzioni contabili per la rilevazione dello sgravio contributivo ex art. 145, comma 13, legge n. 388/2000 e sull’ adeguamento delle informazioni nel flusso UniEmens. Si forniscono, inoltre, ai fini della corretta compilazione della sezione <PosContributiva> relativa alla denuncia contributiva nell’ambito del flusso UniEmens integrato, alcune precisazioni relative alle condizioni di compatibilità da assumere a riferimento. Fonte:inps.it Copertura assicurativa dell’attività di volontariato ai fini di utilità sociale svolta in favore di comuni o di altri enti locali Pubblicata la circolare Inail n. 15 dell’11 aprile 2015 che, in attuazione della legge
  • 8. finanziaria 2016, ripropone la copertura assicurativa dell’attività di volontariato ai fini di utilità sociale, già prevista dall’art. 12 del dl 90 del 2014, estendendola anche ai detenuti, internati e migranti richiedenti asilo, impegnati in attività di volontariato. Per il biennio 2016-2017, la legge di stabilità 2016 ha rifinanziato, con 5 milioni annui, il Fondo per la copertura assicurativa dei soggetti coinvolti in attività di volontariato a fini di utilità sociale.Il Fondo, istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, reintegra l’Istituto dei premi dovuti per i volontari impegnati in attività di utilità sociale. I soggetti assicuranti sono i promotori dei progetti di volontariato che possono essere, oltre alle organizzazioni appartenenti al terzo settore, già previste nella precedente normativa, anche i Comuni e gli enti locali.L’attività di volontariato può essere svolta da soggetti percettori di ammortizzatori e di altre forme di integrazione e sostegno al reddito previste dalla normativa vigente, da detenuti e internati, nonché da stranieri richiedenti asilo in possesso del relativo permesso di soggiorno, impegnati in attività volontarie e gratuite.La richiesta di attivazione della copertura assicurativa deve essere inoltrata esclusivamente per via telematica almeno 10 giorni prima dell’inizio effettivo dell’attività. Il premio speciale unitario è pari ad euro 258,00 annuali e ad euro 0,86 per ogni giornata lavorativa effettivamente prestata ed è a totale carico del predetto Fondo.L’Inail garantisce la copertura, nei limiti delle risorse disponibili sul Fondo. Fonte: inail.it