1. News 05/SSL/2014
Valutazione rischi e scale portatili
Il Ministero Lavoro, in risposta ad un interpello del 30 Gennaio 2014, spiega che non
sussiste in capo all'azienda utilizzatrice – che sottoscrive un contratto di
somministrazione – alcun obbligo di comunicazione afferente alla valutazione dei
rischi nei confronti dei DTL. Esiste, invece, l’obbligo di dimostrare, in sede di
eventuale accesso ispettivo, l’avvenuta effettuazione della predetta valutazione
mediante esibizione del documento di valutazione rischi (DVR).
Fonte: checklistsicurezza.it
Legge di stabilità, riduzione dei premi e dei contributi dovuti all’Inail
Il c. 128 dell’articolo 1 Legge di stabilità 2014, stabilisce che, dal 1° gennaio 2014,
tenendo conto dell’andamento infortunistico aziendale, vi sarà una riduzione
percentuale dell’importo dei premi e dei contributi dovuti per l’assicurazione contro
gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
La riduzione sarà applicata per tutte le tipologie di premi e contributi oggetto di
riduzione, nel limite complessivo di un importo pari a:
• 1.000 milioni di euro per l’anno 2014;
• 1.100 milioni di euro per l’anno 2015;
• 1.200 milioni di euro a decorrere dall’anno 2016.
La riduzione dovrà essere disposta con decreto del Ministro del Lavoro e delle
Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze e
su delibera del Consiglio di amministrazione Inail. L’Istituto dovrà verificare la
sostenibilità economica, finanziaria e attuariale del taglio ai premi obbligatori dopo il
2016. Il decreto definirà anche le modalità di applicazione della riduzione a favore
delle imprese che abbiano iniziato l’attività da non oltre un biennio, nel rispetto delle
norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Della riduzione sono escluse le coperture Inail:
• per il lavoro accessorio;
• per gli infortuni in ambito domestico;
• per i lavoratori domestici (colf, badanti);
• per gli apprendisti.
Sempre con effetto dal 1º gennaio 2014, in attesa di un meccanismo di rivalutazione
automatica degli importi indicati nella “tabella” di cui all’art.13, c.2, lett. a) del DLgs
38/2000*, il c. 129 della Legge di stabilità riconosce, in via straordinaria, un aumento
2. delle indennità dovute dall’Inail a titolo di recupero del valore dell’indennizzo del
danno biologico. L’aumento è fissato nella misura di:
• non oltre il 50% della variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati
ed operai accertati dall’ISTAT, intervenuta negli anni dal 2000 al 2013;
• e comunque per un importo massimo di spesa annua di 50 milioni di euro a
decorrere dall’anno 2014.
Le novità introdotte dalla Legge di stabilità in materia di prestazioni economiche
erogate dall’Inail hanno formato oggetto della circolare della Direzione generale
dell’Istituto n. 4 del 20 gennaio scorso.
Fonte: quotidianosicurezza.it
Differimento 16 maggio autoliquidazione e premi speciali, nota Inail
Pubblicata da Inail una nota datata 3 febbraio 2014 che torna sui differimenti al 16
maggio dei pagamenti per l’autoliquidazione 2013/2014 e per i premi speciali
anticipati, differimenti già comunicati il 23 gennaio 2014 dall’Istituto stesso e dal
Ministero del Lavoro.
La nuova nota informa che il 29 gennaio 2014 è stato pubblicato in Gazzetta
ufficiale il Decreto-legge n. 4/2014 conferma che è differita quindi al 16 maggio
l’autoliquidazione premi ordinari e premi speciali per gli artigiani e i pagamenti degli
altri premi speciali. In particolare vengono prorogati:
• “termine del 17 febbraio 2014 per il versamento tramite F24 e F24EP dei premi
ordinari e dei premi speciali unitari artigiani di autoliquidazione 902014, sia per il
pagamento in unica soluzione che per il pagamento delle prime due rate ai
sensi delle leggi 449/1997 e 144/1999, con le modalità già esposte nella nota del
23.1.2014;
• termine del 17 marzo 2014 per la presentazione telematica delle dichiarazioni
delle retribuzioni 2013 tramite i servizi “Alpi online” e “Invio telematico
dichiarazione salari”, per comunicare la volontà di avvalersi del pagamento
rateale dei premi ai sensi delle leggi 449/1997 e 144/1999 e per chiedere la
riduzione (per la regolazione 2014) prevista dall’art. 1, commi 780 e 781, della
legge n. 296/2006 a favore delle imprese artigiane;
• termini con scadenza compresa tra il 16 febbraio e il 16 aprile 2014 per il
pagamento dei premi speciali anticipati per il 2014 relativi alle polizze scuole,
apparecchi RX, sostanze radioattive, pescatori, facchini nonché
barrocciai/vetturini/ippotrasportatori;
• termine del 30 aprile 2014 per l’invio telematico degli elenchi relativi alla
regolazione del primo trimestre 2014 delle polizze speciali facchini e delle polizze
speciali barrocciai/vetturini/ippotrasportatori”.
La nota fornisce inoltre indicazioni operative per casi particolari come:
3. • Autocertificazione per la riduzione del premio dell’11,50% per il settore edile;
• Cessazione di tutti i soggetti autonomi artigiani tra il 1° gennaio e 16 maggio
dell’anno di rata;
• Cessazione dell’attività in corso d’anno;
• Termine per l’invio delle comunicazioni motivate delle retribuzioni presunte;
• Versamento dei premi per i lavoratori somministrati.
• Addizionale per il Fondo vittime dell’amianto
• Basi di calcolo premi 2013/2014
• Autoliquidazione dei soggetti assicuranti con inizio attività tra il 10 e il 31.12.2013
• Prevista a breve la pubblicazione di una Guida all’autoliquidazione
Per quanto riguarda gli armatori e il settore della navigazione, Inail ricorda infine che
la proroga dell’autoliquidazione non ha effetti sul rilascio del certificato di
assicurazione che può essere richiesto seguendo le abituali modalità.
Fonte:quotidianosicurezza.it
Impresa sicura, uno strumento di lavoro per le aziende artigiane
Mettere a disposizione di tutti gli interessati una serie di opuscoli informativi
multimediali gratuiti, che, a seconda del settore produttivo indagato, possano
costituire una fonte di informazione affidabile e garantita sull’impatto di alcuni rischi
lavorativi o di determinati comportamenti sulla salute e sulla sicurezza.
Un progetto ideato e realizzato insieme. I prodotti in questione sono frutto del
progetto “Impresa Sicura”, nato nel 2007 da una cooperazione a carattere
interregionale tra gli Enti bilaterali per l’artigianato di Emilia-Romagna e Marche
(Eber ed Ebam), le Direzioni regionali Inail delle Marche e dell’Emilia-Romagna,
insieme ai Servizi Salute e Prevenzione di entrambe le regioni, ed è stato presentato
giovedì 30 gennaio ad Osimo, nelle Marche, nel corso di un seminario organizzato
dagli enti promotori del progetto.
I comparti produttivi coinvolti, dai cantieri alla lavorazione del legno.Nell’ambito del
progetto sono stati finora realizzati diversi prodotti inerenti i principali settori produttivi
presenti nel comparto produttivo marchigiano, dalla metalmeccanica alla
cantieristica navale da diporto, dal legno e mobile imbottito al calzaturiero e
all’impiantistica, ai dispositivi di protezione individuale, mentre è in corso di
realizzazione uno relativo al tessile e all’abbigliamento.
Una buona prassi validata nel 2013. Oltre ad essere auspicabilmente utilizzato ad
ampio raggio da imprese e lavoratori al fine di favorire comportamenti virtuosi, il 27
4. novembre 2013 la Commissione consultiva permanente ex art. 6 del d.lgs. 81/2008
ha validato il progetto “Impresa Sicura” come buona prassi in materia di salute e
sicurezza sul lavoro. Inoltre, il sito internet dedicato offre l’opportunità ai datori di
lavoro, ai consulenti e ai lavoratori stessi di utilizzare soltanto le informazioni che
interessano direttamente.
Fonte:http://sicurezzasullavoro.inail.it
Macchine agricole, differita al 22 marzo 2015 l’entrata in vigore dell’obbligo di
abilitazione al loro uso
Prorogata al 22 marzo 2015 l’entrata in vigore dell’obbligo di abilitazione all’uso di
macchine agricole. E’ la novità contenuta nella circolare n. 45 del 24 dicembre 2013
emanata dalla Direzione generale delle relazioni industriali del Ministero del Lavoro e
delle politiche sociali per dare alcuni chiarimenti in merito all’applicazione
dell’Accordo del 22 febbraio 2012. Abilitazione, formazione, durata e requisiti
minimi. L’accordo, stipulato in attuazione dell'art. 4 del d.lgs. n. 281 del 28 agosto
1997 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, riguarda
l'individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica
abilitazione degli operatori, e disciplina le modalità per il riconoscimento di questa
abilitazione, i soggetti preposti alla formazione, la durata, gli indirizzi ed i requisiti
minimi di validità della formazione, secondo quanto dispone l'articolo 73, comma 5
del Testo Unico sulla Sicurezza.
Precisazioni su attrezzature e corsi di formazione. In particolare la circolare fornisce
chiarimenti
applicativi
del
differimento
al
22
marzo
2015
dell’
“obbligo
dell’abilitazione all’uso delle macchine agricole”, in attuazione dell’art. 45 bis
comma 2 della legge 9 agosto 2013, n. 98 che ha recepito il cd. ‘decreto del fare’.
Nel testo vengono ribadite quali siano le attrezzature di lavoro utilizzate da lavoratori
del settore agricolo o forestale, a cui si riferisce il rinvio; inoltre viene chiarito in quali
casi sia previsto il riconoscimento dei corsi effettuati fino alla data del 22 marzo 2015
e i requisiti che si rendano necessari per vedersi riconosciuta l’esperienza
5. documentata in base all’Accordo (punto 9.4). Infine, viene specificato il termine di
validità della norma transitoria che si richiama al punto 12 dell’Accordo stesso: e
cioè che i lavoratori che alla data del 22 marzo 2015 siano incaricati dell’uso delle
sole ‘macchine agricole’ dovranno svolgere gli appositi corsi di formazione teoricopratica entro i successivi 2 anni.
Fonte: http://sicurezzasullavoro.inail.it
6. documentata in base all’Accordo (punto 9.4). Infine, viene specificato il termine di
validità della norma transitoria che si richiama al punto 12 dell’Accordo stesso: e
cioè che i lavoratori che alla data del 22 marzo 2015 siano incaricati dell’uso delle
sole ‘macchine agricole’ dovranno svolgere gli appositi corsi di formazione teoricopratica entro i successivi 2 anni.
Fonte: http://sicurezzasullavoro.inail.it