Le società per azioni. costituzione e conferimenti
Fiscalità enti non profit
1. GLI ENTI-NO PROFIT: QUESTI
SCONOSCIUTI
Sebastiano Di Diego e Manila Antomarioni
2. Riflessioni Iniziali
• Che cosa sono gli Enti Non Profit?
• Enti non profit ed Enti non commerciali sono
la stessa cosa? Possiamo considerare
identiche le due espressioni?
3. Normativa di riferimento
• Diritto dell’attività associativa è diritto riconosciuto dall’art.
18 della Costituzione: “I cittadini hanno diritto di associarsi
liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono
vietati ai singoli dalla legge penale.”
DIVIETI:
fini vietati dalla legge penale
associazioni segrete
associazioni con scopi politici mediante organizzazioni di
carattere militare
5. Normativa di riferimento
• D.Lgs. 460/1997 (da art.10 e ss. per le ONLUS)
• Legge 266/1991: organizzazioni di volontariato
• Legge 383/2000: associazioni di promozione sociale
• Leggi 398/1991 e 289/2002 (art. 90 modificato dalla L. 128/2004): associazioni
sportive dilettantistiche
• Legge 398/1991 (per il rinvio ex art.9bis D.L. 417/91): associazioni senza scopo di
lucro
• D.lgs. n. 356/1990 e D.lgs. n. 153/1999: fondazioni ed associazioni bancarie
• Legge n. 845/1978: enti di formazione professionale
• Legge n. 804/1997, Legge n. 112/1980, D.P.R. n.1017/1986: istituti di patronato
• Legge n. 381/1991: cooperative sociali
• Legge n. 222/1985: enti ecclesiastici cattolici
• Legge n. 49/1987, art. 28: enti religiosi di altre confessioni, organizzazioni non
governative
• Legge n. 287/1991, art. 3, comma 6: enti di promozione sociale.
6. ITER DI RICONOSCIMENTO PERSONALITA’ GIURIDICA
Riconoscimento Presentazione Riconoscimento
nazionale domanda Regionale
Prefettura Presidenza giunta
regionale
CONTROLLO SU:
Entro 120 giorni - Scopo (lecito e possibile)
- Patrimonio (adeguato
alla realizzazione dello
scopo)
Comunicazione di ragioni
Iscrizione registro ostative o richiesta di
persone giuridiche documenti integrativi
Entro 30 giorni
Possibilità di presentare
Dopo 30 giorni memorie e documenti
aggiuntivi
Diniego d’iscrizione In mancanza di comunicazione e
d’iscrizione opera il principio del
silenzio rifiuto
7. CONTENUTO DELLA DOMANDA:
1) Istanza sottoscritta dal legale rappresentante;
2) n. 2 copie autentiche di atto costitutivo e statuto, di cui una in bollo;
3) Relazione illustrativa, in duplice copia, sull’attività svolta e/o su quella
che l’ente intende svolgere, sottoscritta dal legale rappresentante;
4) Relazione, in duplice copia, sulla situazione economico-finanziaria,
corredata da perizia giurata, in caso di beni immobili, e da attestazione
bancaria relativa ai beni patrimoniali mobiliari, sottoscritta dal legale
rappresentante;
5) n. 2 copie dei bilanci e dei conti consuntivi approvati negli ultimi 3 anni e
nel periodo precedente la presentazione dell’istanza, se l’istituzione ha già
operato come ente non riconosciuto;
6) Elenco dei componenti degli organi direttivi dell’ente, sottoscritto dal
Presidente, compreso il collegio dei revisori, con indicazione del numero dei
soci.
10. La natura fiscale (1)
Gli enti non profit possono assumere sia la qualifica di enti
commerciali che di enti non commerciali
rientrano nella prima categoria quando rientrano nella seconda categoria quando non
l’oggetto esclusivo o principale è hanno per oggetto esclusivo o principale
rappresentato dall’esercizio di attività l’esercizio di attività commerciali (art. 73,
commerciali (art. 73, comma 1, lett. b comma 1, lett. c del T.U.I.R.);
del T.U.I.R.);
L’elemento distintivo – che produce effetti in ordine all’individuazione delle regole
di determinazione della base imponibile – è la commercialità
11. La natura fiscale (2)
I criteri per determinare se le devono essere
attività esercitate sono desunti dall’art. 55
commerciali o non commerciali del T.U.I.R
Tale norma individua, infatti, le attività produttive di
reddito d’impresa
12. Attività commerciale ex art. 55 TUIR (1)
Produttiva di REDDITO D’IMPRESA
Sono redditi d’impresa quelli che derivano dall’esercizio di imprese commerciali.
Per esercizio di imprese commerciali si intende l’esercizio per professione abituale,
ancorché non esclusiva, delle attività indicate nell’art. 2195 c.c., e delle attività indicate
alle lettere b) e c) del comma 2 dell’art. 32 che eccedono i limiti ivi stabiliti, anche se non
organizzate in forma d’impresa.
Sono inoltre considerati redditi d’impresa:
a) i redditi derivanti dall’esercizio di attività organizzate in forma di impresa dirette alla
prestazione di servizi che non rientrano nell’art. 2195 c.c.;
b) i redditi derivanti dall’attività di sfruttamento di miniere, cave, torbiere, saline, laghi,
stagni e altre acque interne;
c) i redditi dei terreni, per la parte derivante dall’esercizio delle attività agricole di cui
all’art. 32, pur se nei limiti ivi stabiliti, ove spettino alle società in nome collettivo e in
accomandita semplice, nonché alle stabili organizzazioni di persone fisiche non residenti
esercenti attività d’impresa.
Le disposizioni in materia di imposte sui redditi che fanno riferimento alle attività commerciali si
applicano, se non risulta diversamente, a tutte le attività indicate nel presente articolo.
13. Attività commerciale ex art. 55 TUIR (2)
Un’attività è commerciale se contemporaneamente ricorrono le
seguenti condizioni
è abituale, cioè continuativa e non occasionale
rientra tra quelle elencate nell’art. 2195 c.c.
oppure non rientra tra quelle elencate nell’art.
2195 c.c. ma è svolta con adeguata
organizzazione
i beni e i servizi che ne derivano sono destinati al
mercato (anche ristretto)
è economica
14. Attività commerciale ex art. 55 TUIR (3)
Abitualità e professionalità Pluralità di atti di scambio
Può riguardare anche una sola operazione economica purché sia articolata in più fasi
realizzative
Dimensione e complessità
dell’affare
Rilevanza dell’organizzazione
Utili indicatori
Dimensione dei costi e dei
proventi connessi all’operazione
15. Attività commerciale ex art. 55 TUIR (4)
È richiesta solo per le
Organizzazione in forma prestazioni di servizi non
d’impresa riconducibili nell’art. 2195 del
c.c.
Ricorre quando nella prestazione del servizio l’elemento personale
dell’attività del titolare è secondario rispetto alla funzione in concreto
assolta dall’insieme dei fattori produttivi
16. Attività commerciale ex art. 55 TUIR (5)
L’attività deve essere
economicità programmaticamente
sostenuta da entrate di natura
corrispettiva
Non è possibile configurare un’impresa commerciale ai fini tributari se si
è in presenza di una remunerazione prevalentemente contributiva e
liberale
17. Qualificazione Fiscale
Qualificazione
fiscale dell’ente
Ente commerciale Ente non commerciale
Attività principale o
esclusiva
Commerciale Non commerciale
18.
19. Il percorso logico (1)
1. Individuare
l’oggetto esclusivo
o principale
4. Monitorare il 2. Verificare se è
mantenimento nel commerciale o
tempo della qualifica meno
3. Qualificare
fiscalmente l’ente
20.
21. L’individuazione dell’oggetto esclusivo o
principale (1)
• I criteri di individuazione dell’oggetto esclusivo o
principale dell’attività sono indicati all’art. 73 del TUIR:
Il comma 4:
“L’oggetto esclusivo o principale dell’ente residente è determinato in base alla
legge, all’atto costitutivo o allo statuto, se esistenti in forma di atto pubblico,
scrittura privata autenticata o registrata. Per oggetto principale si intende
l’attività essenziale per realizzare direttamente gli scopi primari indicati dalla
legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto.”
Il comma 5:
“In mancanza dell'atto costitutivo o dello statuto nelle predette forme,
l'oggetto principale dell'ente residente è determinato in base all’attività
effettivamente esercitata nel territorio dello Stato; tale disposizione si applica
in ogni caso agli enti non residenti”.
22. L’individuazione dell’oggetto esclusivo o
principale (2)
– Per stabilire la “natura fiscale” di un ente non
profit, quindi, la prima cosa che dobbiamo fare è
leggere attentamente lo statuto
– Ovviamente lo statuto, riguardo all’oggetto di
attività, dovrebbe contenere previsioni coerenti
con le previsioni di legge.
23. L’individuazione dell’oggetto esclusivo o principale
(3)
Enti residenti Enti non residenti
Atto costitutivo in forma di L’oggetto esclusivo o
atto pubblico, scrittura principale è determinato
privata autenticata o in base all’attività
registrata effettivamente svolta
(art. 73, c. 5 Tuir)
L’oggetto esclusivo o
principale è
determinato in base al
contenuto di tale
documento
(art. 73, c. 4 Tuir)
24.
25. La verifica della natura delle attività svolte (1)
DETERMINAZIONE
INDIVIDUAZIONE
DELLA NATURA
OGGETTO
COMM.LE O MENO
ESCLUSIVO O
DELL’OGGETTO
PRINCIPALE
STESSO
26. La verifica della natura delle attività svolte (2)
Criteri da utilizzare ai fini della determinazione
della commercialità o meno dell’attività
previsti dall’art. 55 del T.U.I.R, come in
precedenza illustrato.
27. La verifica della natura delle attività svolte (3)
E’ rilevante il METODO GESTIONALE
adottato per il suo svolgimento.
Requisiti
Destinazione
fondamentali Economicità
Al Mercato
28. La verifica della natura delle attività svolte (4)
Non esiste però concordanza sul significato da attribuire al concetto di
economicità della gestione:
Primo orientamento: Secondo
orientamento:
l’attività è economica se i l’attività è economica se
corrispettivi gestita secondo criteri
semplicemente coprono i programmaticamente
costi orientati al conseguimento
di un margine di profitto
29.
30. La qualificazione dell’ente (1)
L’oggetto è non
commerciale → l’ente è NON COMMERCIALE
L’oggetto è →l’ente è COMMERCIALE
commerciale
benché dichiari finalità non lucrative, deve
considerarsi ente commerciale.
31. La qualificazione dell’ente(2)
Attenzione
La qualificazione fiscale di un ente deve
discendere da un’attenta analisi delle attività
effettivamente svolte e dall’individuazione
delle loro natura
32.
33. Monitorare nel tempo il mantenimento della
qualifica (1)
In base all’art. 149, comma 1, del T.U.I.R
• Un ente non profit che, indipendentemente
dalle previsioni statutarie, per un intero
periodo di imposta esercita prevalentemente
attività commerciale
perde la qualifica di ente non commerciale
34. Monitorare nel tempo il mantenimento della qualifica (2)
Perdita della qualifica di ente Qualora venga esercitata Per un intero periodo
non commerciale prevalentemente attività d’imposta
commerciale
INDICATORI DI COMMERCIALITA’ (art. 149, c. 2 Tuir)
1. prevalenza delle immobilizzazioni relative all’attività commerciale (materiali immateriali e
finanziarie), al netto degli ammortamenti, rispetto agli investimenti relativi alle attività
istituzionali e decommercializzate dal legislatore fiscale.
2. prevalenza dei ricavi derivanti da attività commerciali rispetto al valore normale delle cessioni
o prestazioni afferenti le attività istituzionali;
3. prevalenza dei redditi derivanti da attività commerciali rispetto alle entrate istituzionali
(contributi, sovvenzioni, liberalità e quote associative). Dal raffronto vanno esclusi i contributi
percepiti per lo svolgimento di attività aventi finalità sociale in regime di convenzione o
accreditamento; detti contributi, infatti, non concorrono alla formazione del reddito degli enti
non commerciali ai sensi dell’art. 143, comma 3, del Tuir;
4. prevalenza delle componenti negative inerenti all’attività commerciale rispetto alle restanti
spese.
Il verificarsi di una o più delle suddette ipotesi NON comporta l’automatico mutamento
della qualifica, ma è significativo ai fini della formulazione di un giudizio sulla natura
dell’attività effettivamente esercitata.
35. “Il mutamento di qualifica opera a partire dal periodo d’imposta in cui
vengono meno le condizioni che legittimano le agevolazioni e comporta
l’obbligo di comprendere tutti i beni facenti parte del patrimonio dell’ente
nell’inventario di cui all’art. 15 del d.P.R. del 29 settembre 1973, n. 600.
L’iscrizione nell’inventario deve essere effettuata entro sessanta giorni
dall’inizio del periodo d’imposta in cui ha effetto il mutamento di qualifica
secondo i criteri di cui al d.P.R. 23 dicembre 1974, n. 689”. (art. 149 c. 3
Tuir)
La norma vuole costringere ogni ente ad operare fin
dall’inizio del periodo d’imposta una accurata valutazione
prospettica della propria attività, ai fini della corretta
qualificazione tributaria
36. Associazioni sportive Enti ecclesiastici riconosciti come
dilettantistiche persone giuridiche agli effetti civili
Non si applicano le disposizioni sulla perdita della qualifica
di ente non commerciale
37.
38. La determinazione del reddito (1)
Gli enti non profit, a seconda della loro
qualificazione fiscale, determinano il reddito
da assoggettare ad IRES con modalità diverse.
39. La determinazione del reddito (2)
• Enti non commerciali →il reddito imponibile
deve essere determinato sulla base degli artt.
143 e ss del T.U.I.R.
• Enti commerciali → il reddito imponibile deve
essere determinato sulla base degli artt. 81 e
ss del T.U.I.R.
40. La determinazione del reddito (3)
Ente commerciale Ente non commerciale
Determinazione reddito
complessivo
Il reddito, da qualunque fonte Il reddito complessivo è costituito
provenga, è considerato reddito dalla somma delle singole
d’impresa e si determina categorie di reddito (redditi
apportando al risultato d’impresa, di capitale, fondiari e
economico le variazioni in diversi) determinate secondo la
aumento e in diminuzione normativa Irpef
previste dalla normativa fiscale (art. 143 e ss. Tuir)
(art. 81 e ss. Tuir)
41. • Il reddito complessivo, da assoggettare ad IRES, è
dato dalla somma tra:
• redditi fondiari
• redditi da capitale determinati secondo le norme
previste dalla disciplina
• redditi d’impresa dell’IRPEF.
• e redditi diversi
42. La determinazione del reddito (5)
(art. 143 Tuir)
I proventi (plusvalenze non riconducibili a non sono
redditi diversi, ecc.) che non sono tassabili
riconducibili alle categorie reddituali
previste dal citato art. 143
• Ai fini dell’imposizione diretta non rilevano né il luogo di produzione,
né la destinazione dei redditi, secondo quanto disposto dalla norma.
43. La determinazione del reddito (6)
(art. 143 Tuir)
• NON si considerano attività commerciali le prestazioni di
servizi non rientranti nell’articolo 2195 del codice civile:
rese in conformità alle finalità istituzionali dell’ente
senza specifica organizzazione
e verso pagamento di corrispettivi che non eccedono
i costi di diretta imputazione.
44. La determinazione del reddito (7)
(art. 143 Tuir)
• In assenza dell’art. 143, comma 1, tali attività verrebbero
considerate commerciali
Organizzazione
Economicità in forma
d’impresa
Art. 55
Tuir
45. La determinazione del reddito (8)
(art. 143 Tuir)
C.M. 124/E del 12 maggio 1998:
COSTI DI DIRETTA IMPUTAZIONE
Soli costi operativi ritenuti direttamente necessari per la
realizzazione del servizio.
46. La determinazione del reddito (9)
(art. 143 Tuir)
• NON sono tassabili:
i fondi pervenuti ai predetti enti a seguito di raccolte pubbliche*
effettuate occasionalmente, anche mediante offerte di beni di
modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di
celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
i contributi corrisposti da Amministrazioni pubbliche ai predetti
enti per lo svolgimento convenzionato o in regime di
accreditamento di cui all’art. 8, c. 7, d.lgs. 30/12/1992, n. 502,
come sostituito dall’art. 9, c. 1, lettera g), d.lgs. 7/12/1993, n.
517, di attività aventi finalità sociali esercitate in conformità ai
fini istituzionali degli enti stessi.
47. *Raccolte pubbliche di fondi
Raccolte pubbliche di fondi Raccolte pubbliche di fondi
senza cessione di beni con cessione di beni
L’attività è non economica e L’attività non è commerciale solo
quindi, in ogni caso, non alle seguenti condizioni:
commerciale. •si tratta di iniziative occasionali;
•la raccolta dei fondi è effettuata in
concomitanza di celebrazioni,
ricorrenze o campagne di
sensibilizzazione;
•i beni ceduti per la raccolta dei
fondi sono di modico valore.
N.b. Nell’ aprile 2010 sono state emanate dall’Agenzia per le Onlus
(recentemente soppressa) le linee guida per la raccolta pubblica di
fondi
48.
49. Agevolazioni enti associativi (1)
Nell’ambito degli particolari disposizioni sono previste
enti non per gli enti di tipo associativo
commerciali,
considera non
commerciale, a certe
Art. 148, commi 1 e 2, del condizioni, l’attività
T.U.I.R interna, cioè quella
rivolta agli associati
50. Agevolazioni enti associativi (2)
Esclusione dall’ambito della
Comma 1, Art. 148 commercialità, dell’attività svolta nei
Tuir confronti degli associati o partecipanti,
sempreché la stessa sia esercitata in
conformità alle finalità istituzionali e in
assenza di una specifica corrispettività
Conseguente non tassabilità delle somme versate dagli associati o
partecipanti a titolo di quote o contributi associativi.
51. Agevolazioni enti associativi (3)
Comma 2, Art. 148 Tuir Conferma la natura commerciale
compresi i contributi e
delle cessioni di beni e delle le quote supplementari
prestazioni di servizi rese agli determinati in
associati o partecipanti verso funzione delle
pagamento di corrispettivi
maggiori o diverse
specifici
prestazioni alle quali
danno diritto.
ancorché in conformità alle finalità istituzionali
52. Agevolazioni enti associativi (4)
CORRISPETTIVI SPECIFICI
non sono ordinati alla sopravvivenza dell’ente e
all’attuazione degli oggetti sociali, ma piuttosto ad
ottenere specifiche prestazioni di servizi.
53. Agevolazioni enti associativi (5)
I corrispettivi specifici resi per cessioni di beni e
prestazioni di servizi ad associati o partecipanti si
considerano:
Reddito d'impresa Redditi diversi
Operazioni con carattere di operazioni con carattere di
abitualità occasionalità
54. Agevolazioni enti associativi (6)
L’attività svolta nei confronti degli associati o partecipanti, in
conformità alle finalità istituzionali, non è considerata commerciale .
Le somme versate dagli associati o partecipanti a titolo di quote o
contributi associativi non concorrono a formare il reddito complessivo
Deroga
Si considerano effettuate nell’esercizio di attività commerciali le
cessioni di beni e le prestazioni di servizi (salvo il disposto del c. 1
dell’art. 143) agli associati o partecipanti verso pagamento di
corrispettivi specifici
Si considerano corrispettivi specifici anche i contributi e le quote
supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse
prestazioni alle quali danno diritto.
55. Agevolazioni enti associativi (7)
I corrispettivi specifici non rilevano esclusivamente nel
seguente caso
ricorrendo le condizioni previste dall’art. 143, comma 1
(prestazioni di servizi non rientranti nell’art. 2195 C.c., assenza di
specifica organizzazione e corrispettivi specifici che non
eccedono i costi di diretta imputazione), l’attività svolta a favore
dei soci è qualificata come non commerciale.
56. verso pagamento di
Esclusione del carattere commerciale corrispettivi specifici
delle attività rese nei confronti degli
iscritti, associati o partecipanti in diretta attuazione
degli scopi istituzionali,
ATTIVITA’ DECOMMERCIALIZZATE
- Associazioni politiche, sindacali e di categoria 1. Attività svolte in diretta attuazione degli scopi
-Associazioni religiose istituzionali, effettuate verso pagamento di
corrispettivi specifici nei confronti:
- Associazioni sportive dilettantistiche
- degli associati;
- Associazioni assistenziali - di altre associazioni che svolgono la stessa attività e
- Associazioni culturali che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto
fanno parte di un’unica organizzazione locale o
- Associazioni di promozione sociale nazionale;
- Associazioni di formazione extra scolastica della - dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali
persona 2. Cessioni di proprie pubblicazioni prevalentemente
ad associati
57. Associazioni di promozione sociale
ex Legge 7 dicembre 2000, n. 383
Le cessioni di beni e le
prestazioni di servizi rese nei sono equiparate,
confronti dei familiari ai fini fiscali, a
conviventi degli associati quelle rese agli
associati
58. • le associazioni destinatarie abbiano redatto l'atto costitutivo o lo
statuto nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata
autenticata o registrata;
• l'atto costitutivo o lo statuto siano conformi alle clausole indicate nel
comma 8 dell'art.148, dirette a garantire la non lucratività
dell'associazione e ad evitare fenomeni elusivi
1. divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi,
riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la
distribuzione non siano imposte dalla legge;
2. obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque
causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità e salvo
diversa destinazione imposta dalla legge; a tal fine dovrà essere sentita l’Authority di cui
all'articolo 3, comma 190, della legge n. 662/96;
N.b. le funzioni dell’Authoity sono state
trasferite al Ministero del lavoro
(segue)
59. Agevolazioni enti associativi (9)
3. disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative
volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo
espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e
prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto
per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la
nomina degli organi direttivi dell'associazione;
4. obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e
finanziario secondo le disposizioni statutarie;
5. eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui
all'articolo 2532, secondo comma, del codice civile, sovranità dell'assemblea
dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione,
criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle
relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti;
6. intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei
trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.
60.
61. L’art. 148 c. 4 individua le attività considerate sempre commerciali
• cessioni di beni nuovi prodotti per la vendita;
• somministrazione di pasti;
• erogazione di acqua, gas, energia elettrica e vapore;
• prestazioni alberghiere, di alloggio, di trasporto e di deposito;
• prestazioni di servizi portuali e aeroportuali;
• gestione di spacci aziendali e di mense;
• organizzazione di viaggi e soggiorni turistici;
• gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale;
• pubblicità commerciale;
• telecomunicazioni e radiodiffusioni circolari.
62.
63. Associazioni di promozione sociale
Ricomprese tra gli enti di Finalità assistenziali
cui all’art. 3, c. 6, l. riconosciute dal Ministero
n.287/91 dell’interno
Non commerciale
(anche se corrispettivi specifici)
Somministrazione di
Organizzazione di viaggi e
alimenti e bevande
soggiorni turistici
effettuata presso la sede da
bar ed esercizi similari
Attività strettamente Iscritti
complementari a quelle Associati
svolte in diretta attuazione Partecipanti
degli scopi istituzionali ……
64. Associazioni politiche e
associazioni confessionali con le
quali lo Stato ha stipulato
accordi
Non commerciale
(anche se corrispettivi specifici)
Organizzazione di viaggi e
soggiorni turistici
Iscritti
Associati
Partecipanti
……
65. Associazioni
sindacali e di
categoria
Non commerciale
(anche se corrispettivi specifici)
Organizzazione di viaggi e Cessioni di Assistenza in tema
soggiorni turistici pubblicazioni anche di contratti collettivi
in prevalenza a non
soci riguardanti i
contratti collettivi
Esclusivamente a Iscritti, Anche non in prevalenza a a in prevalenza a a Iscritti,
Associati,Partecipanti Iscritti, Associati,Partecipanti Associati,Partecipanti
…… …… ……
Corrispettivi che non eccedono i costi di diretta
imputazione
66.
67. Il godimento di tutte le agevolazioni previste dall’art. 148, ai
sensi dell’art. 30 del DL 185/2008, è subordinato
all’effettuazione di una specifica comunicazione (modello
EAS), con la quale devono essere forniti all’Agenzia delle
Entrate dati e notizie fiscali.
L’inadempimento dell’obbligo comporta la non
applicazione del regime agevolato di cui all’art. 148 del
tuir, con la conseguenza di considerare i contributi
associativi come ricavi commerciali.
68. • Il modello doveva essere presentato all’Agenzia delle entrate
in via telematica direttamente dai soggetti interessati o dagli
intermediari abilitati entro il 31 dicembre 2009 per gli enti
costituiti alla data di entrata in vigore del d.l. (29 novembre
2009)
• Per gli enti costituitisi successivamente va presentato entro 60
giorni dalla data di costituzione (d. Ag. 21 dicembre 09)
69. • La variazione dei dati precedentemente comunicati va
comunicata entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in
cui si è verificata la variazione.
• La perdita dei requisiti per poter godere del regime di favore
va comunicata entro 60 giorni dalla data in cui si è verificata
tale circostanza, compilando l’apposita sezione.
70. • L’omessa presentazione del modello nei termini previsti
comporta l’inapplicabilità dei benefici fiscali.
• Non è chiaro però se la violazione debba essere
specificatamente contestata dall’ufficio e il momento dal
quale iniziano a venir meno gli effetti del regime agevolato.
71.
72. SCHEMA DI SINTESI
Tipo di attività Regime fiscale
L’attività non è commerciale se svolta:
Prestazioni di servizi non rientranti in conformità alle finalità istituzionali dell’ente;
nell’art. 2195 c.c. a favore dei soci senza specifica organizzazione ;
e dei terzi. dietro pagamento di corrispettivi che non eccedano i costi di diretta
imputazione
L’attività non è commerciale se:
si tratta di iniziative occasionali;
Le raccolte pubbliche di fondi la raccolta dei fondi è effettuata in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o
campagne di sensibilizzazione;
i beni eventualmente ceduti per la raccolta dei fondi sono di modico valore.
L’attività non è commerciale se:
Attività in regime di convenzione o
ha finalità sociali;
di accreditamento
è svolta in conformità alle finalità istituzionali dell'ente.
Attività nei confronti dei soci
dietro pagamento di quote L’attività non è commerciale se conforme alle finalità istituzionali
associative generiche
L’attività non è commerciale alle seguenti condizioni:
Attività nei confronti dei soci l’attività deve essere svolta in diretta attuazione degli scopi istituzionali,
dietro pagamento di quote lo statuto dell’associazione deve essere:
associative e corrispettivi specifici redatto nella forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata o registrata;
conforme alle clausole indicate nell’art. 148.
73. Tipo di attività Regime fiscale
Cessioni di proprie pubblicazioni L’attività non è commerciale se:
le pubblicazioni sono cedute prevalentemente ai
soci
lo statuto dell’associazione è:
redatto nella forma dell'atto pubblico o della
scrittura privata autenticata o registrata;
conforme alle clausole indicate nell’art. 148.
cessioni di beni nuovi prodotti per la vendita; Queste attività sono sempre commerciali
somministrazione di pasti;
erogazione di acqua, gas, energia elettrica e vapore;
prestazioni alberghiere, di alloggio, di trasporto e di
deposito;
prestazioni di servizi portuali e aeroportuali
gestione di spacci aziendali e di mense;
organizzazione di viaggi e soggiorni turistici;
gestione di fiere ed esposizioni a carattere
commerciale;
pubblicità commerciale;
telecomunicazioni e radiodiffusioni circolari.
74.
75. Determinazione dell’Ires (1)
Reddito d’impresa
+ Redditi da fabbricati
REDDITO COMPLESSIVO + Redditi dei terreni
+ Redditi da capitale
+ Redditi diversi
- ONERI DEDUCIBILI
= REDDITO IMPONIBILE
x ALIQUOTA D’IMPOSTA IRES 27,5%
= TOTALE IMPOSTA
- DETRAZIONI
D’IMPOSTA
DA VERSARE: non si versano importi fino a euro
10,33
= IMPOSTA A CREDITO: che può essere chiesta a rimborso o
riportata al successivo periodo d’imposta per
compensarla con i debiti successivi
76. Determinazione dell’Ires (1)
DEDUCIBILITA’ DEI COSTI PROMISCUI
(art. 144 c. 4 Tuir)
In presenza di spese e altri componenti negativi relativi a beni e servizi
utilizzati promiscuamente per l’esercizio di attività commerciale e
istituzionale è prevista una detrazione in misura percentuale determinata in
base al seguente rapporto:
Ricavi commerciali
Ricavi commerciali + Ricavi istituzionali
N.B.: la ripartizione degli acquisti utilizzati promiscuamente interessa
anche la disciplina Iva.
77. Determinazione dell’Ires (1)
DETERMINAZIONE FORFETARIA DEL REDDITO D’IMPRESA
Solo per gli enti non commerciali ammessi alla tenuta della contabilità semplificata ai
sensi dell’art. 18 del d.P.R. 600/1973, il reddito d’impresa può essere determinato
forfetariamente (art. 145 Tuir) come segue.
Ricavi x Coefficiente di redditività
+ Plusvalenze patrimoniali (art. 86 Tuir)
+ Sopravvenienze attive (art. 88 Tuir)
+ Dividendi e interessi (art. 89 Tuir)
+ Proventi immobiliari (art. 90 Tuir)
= Reddito d’impresa
Attività di prestazione di servizi Altre attività
Ricavi Coefficiente (1) Ricavi Coefficiente (1)
Fino a € 15.493,71 15% Fino a € 25.822,84 10%
Da € 15.493,71 a € Da € 25.822,84 a €
25% 15%
309.874,14 516.456,90
(1) Se l’ente svolge contemporaneamente i due tipi di attività, il coefficiente si determina con
riferimento all’ammontare dei ricavi relativi all’attività prevalente. In mancanza della distinta
annotazione dei ricavi si considerano prevalenti le attività di prestazione di servizi
79. I soggetti che possono diventare ONLUS
associazioni
comitati
fondazioni
società cooperative
altri enti di carattere privato
80. I soggetti che sono ONLUS di diritto (1)
Organizzazioni di volontariato di cui alla legge n. 266/1991
iscritte negli appositi registri
Organizzazioni non governative di cui alla legge n. 49 del 26
febbraio 1987
Cooperative sociali di cui alla legge n. 381 del 8 novembre
1991
Consorzi la cui base sociale sia formata esclusivamente da
cooperative sociali
81. I soggetti che sono ONLUS di diritto (2):
Precisazione per le ODV
Art. 30 del D.L. 29/11/2008, n. 185
le organizzazioni di volontariato
convertito, con modificazioni, dalla l.
iscritte nei registri del volontariato di
28/11/2009, n. 2 (Decreto Anticrisi) +
acquistano la qualifica di ONLUS di
Circolare 12/E del 9/4/2009
diritto
a condizione che non svolgano attività commerciali diverse da
quelle marginali indicate nel decreto ministeriale 25 maggio 1995
82. I soggetti che sono ONLUS di diritto (3):
Precisazione per le ODV
D.M. 25 MAGGIO 1995
Si considerano attività commerciali e produttive marginali le seguenti attività:
• attività di vendita occasionali o iniziative occasionali di solidarietà svolte nel corso di celebrazioni o ricorrenze o in
concomitanza a campagne di sensibilizzazione pubblica verso i fini istituzionali dell’organizzazione di volontariato;
• attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione, a condizione che la vendita sia curata
direttamente dall’organizzazione senza alcun intermediario;
• cessione di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari sempreché la vendita dei prodotti sia curata direttamente
dall’organizzazione senza alcun intermediario;
• attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di raduni, manifestazioni, celebrazioni e simili a
carattere occasionale;
• attività di prestazione di servizi rese in conformità alle finalità istituzionali, non riconducibili nell'ambito applicativo
dell’art. 111 comma 3 del T.U. delle imposte sui redditi, approvato con DPR 22/12/1986, n. 917, verso pagamento di
corrispettivi specifici che non eccedano del 50% i costi di diretta imputazione.
Le attività devono essere svolte :
• in funzione della realizzazione del fine istituzionale dell'organizzazione di volontariato iscritta nei registri di cui all’art.
6 della legge n. 266 del 1991.
• senza l’impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato, quali l’uso di
pubblicità dei prodotti, di insegne elettriche, di locali attrezzati secondo gli usi dei corrispondenti esercizi commerciali, di
marchi di distinzione dell’impresa.
Non rientrano, comunque, tra i proventi delle attività commerciali e produttive marginali quelli derivanti da
convenzioni.
83. I soggetti che NON possono diventare ONLUS
enti pubblici
società commerciali diverse dalle cooperative
fondazioni bancarie
partiti e movimenti politici
organizzazioni sindacali
associazioni dei datori di lavoro
associazioni di categoria
84. I soggetti che NON possono diventare ONLUS (2)
• Circolare n. 59/E del 2007
• Risoluzione n. 164/E del 2004
– “la qualifica di ONLUS deve essere negata ad organizzazioni
partecipate da enti pubblici e/o società commerciali qualora questi
esercitino un’influenza dominante nelle determinazioni della ONLUS”
Influenza dominante basata sulla prevalenza numerica
Ratio: “necessità di favorire la crescita e il consolidamento di un terzo settore
che operi autonomamente rispetto ai canali di allocazione diretta delle risorse
pubbliche”
85. I soggetti che NON possono diventare ONLUS (3)
diverso
• Circolare n. 38 del 1 agosto
orientamento
2011
interpretativo
gli enti pubblici e le società commerciali possono costituire (o partecipare ad)
ONLUS, ancorché nella compagine sociale i soggetti di cui all’art. 10, comma
10, del D.lgs. 460/97 (cd. enti esclusi) siano numericamente prevalenti o
assumano un
ruolo determinante nella definizione degli atti di indirizzo e di gestione
dell’ente ONLUS
86. Le condizioni per diventare Onlus
1. FORMALITA’ DI COSTITUZIONE
2. REQUISITI STATUTARI
3. ISCRIZIONE ALL’ANAGRAFE DELLE ONLUS
87. 1. Formalità di costituzione
Lo statuto deve essere redatto nella forma di:
atto pubblico
scrittura privata autenticata o registrata
88. 2. Requisiti statutari
Lo statuto deve contenere “espressamente” le
clausole previste dall’art. 10, comma 1, del D.lgs.
460/97:
Settori di attività
Esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale
Divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali
Divieto di distribuire utili, avanzi di gestione, capitale e riserve
Obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione
Obbligo di devoluzione del patrimonio
Obblighi di trasparenza
Obblighi di democraticità
89. 2.1 Settori di attività (1)
Sono l’elemento fondamentale di caratterizzazione
assistenza sociale e socio-sanitaria
assistenza sanitaria
beneficenza
istruzione
formazione
90. 2.1 Settori di attività(2)
sport dilettantistico
tutela, promozione e valorizzazione delle cose di interesse
artistico e storico
tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente
promozione della cultura e dell’arte
tutela dei diritti civili
ricerca scientifica di particolare interesse sociale (svolta
direttamente da fondazioni ovvero da esse affidata ad
università, enti di ricerca ed altre fondazioni che la svolgono
direttamente).
91. 2.2 Esclusivo perseguimento di finalità di
solidarietà sociale (1)
L’espressione “finalità di solidarietà sociale” non
ha una connotazione giuridica precisa.
Il suo significato è però specificato nei commi 2, 3
e 4 dell’art. 10, comma 1, del D.lgs. 460/97
92. 2.2 Esclusivo perseguimento di finalità di
solidarietà sociale (2)
Per alcune attività si realizza solo quando tali attività
sono:
dirette ad arrecare benefici a soggetti
svantaggiati
93. 2.2 Esclusivo perseguimento di finalità di
solidarietà sociale (3)
Per le altre attività → è considerato intrinseco e immanente
Perché naturalmente rivolte a soggetti
svantaggiati
Oppure
Perché rivolte a beneficio della collettività
intera
94. 2.2 Esclusivo perseguimento di finalità di
solidarietà sociale (4)
Assistenza sanitaria
Istruzione
Formazione
Soggetti svantaggiati
Sport dilettantistico
Promozione della cultura e
dell’arte
Tutela dei diritti civili
95. 2.2 Esclusivo perseguimento di finalità di
solidarietà sociale (5)
Soggetti svantaggiati:
– Persone svantaggiate in ragione di condizioni
fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari
– Componenti collettività estere, limitatamente agli
aiuti umanitari
96. 2.2 Esclusivo perseguimento di finalità di
solidarietà sociale (6)
Le attività non possono essere rese nei confronti di soci,
associati, partecipanti, amministratori, membri organo di
controllo, soggetti che operano nell’organizzazione, sostenitori
ecc.
A meno che
Anche tali soggetti siano soggetti svantaggiati
97. 2.2 Esclusivo perseguimento di finalità di
solidarietà sociale (7)
C.M. 168/E del 1998:
“la valutazione della condizione di “svantaggio” costituisce giudizio
complessivo inteso a individuare categorie di soggetti in condizione di
obiettivo disagio, connesso a:
• situazioni psico-fisiche particolarmente invalidanti
• a situazioni di devianza, di degrado o grave disagio
economico familiare o di emarginazione sociale”
98. 2.2 Esclusivo perseguimento di finalità di
solidarietà sociale (8)
C.M. 168/E del 1998:
• Disabili fisici e psichici affetti da malattie comportanti menomazioni non
temporanee
• Tossico-dipendenti
• Alcolisti
• Indigenti
• Anziani non autosufficienti in condizioni di disagio economico
• Minori abbandonati, orfani o in situazioni di disadattamento o devianza
• Profughi
• Immigrati non abbienti
99. 2.2 Esclusivo perseguimento di finalità di
solidarietà sociale (9)
R.M. n. 189 /2000 → “la qualità di soggetto “anziano” non
appare di per sé sufficiente a ricondurre lo stesso tra i soggetti
in condizioni di bisogno”
R.M. n. 75/2001 → “la qualità di bambino al di sotto dei tre
anni, fruitore dell’asilo nido, non appare di per sé sufficiente ai
ricondurre lo stesso tra i soggetti in condizione di bisogno”
100. 2.2 Esclusivo perseguimento di finalità di
solidarietà sociale (10)
Per le altre attività indicate dall’art. 10, comma 1,
non è richiesto il requisito della “etero -
destinazione” a soggetti svantaggiati
101. 2.2 Esclusivo perseguimento di finalità di
solidarietà sociale (11)
Si considerano comunque inerenti a finalità di solidarietà sociale le attività
svolte nei seguenti settori:
• Assistenza sociale e socio-sanitaria
• Beneficenza
• Tutela, promozione e valorizzazione delle cose di interesse artistico e
storico
• Tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente
• Ricerca scientifica di particolare interesse sociale
• Attività di promozione della cultura e dell’arte per le quali sono
riconosciuti apporti economici da parte dell’amministrazione centrale
dello stato
102. 2.2 Esclusivo perseguimento di finalità di
solidarietà sociale (12)
Ricerca scientifica:
• Può essere svolta solo dalle fondazioni Onlus
• Devono essere attività di particolare interesse
sociale, come individuate dal D.p.r. n. 135 del 20
marzo 2003
103. 2.3 Divieto di svolgere attività diverse da quelle
istituzionali (1)
Art. 10, c.1, lett. c) → le Onlus non possono svolgere
attività diverse da quelle istituzionali
Unica Eccezione → possibilità di svolgere,
entro certi limiti, attività connesse
104. 2.3 Divieto di svolgere attività diverse da quelle
istituzionali (2)
Art. 10, comma 5, → sono connesse:
• le attività previste dallo statuto che rientrino nei settori:
dell’assistenza sanitaria;
istruzione;
formazione;
sport dilettantistico;
promozione della cultura e dell’arte e tutela dei diritti civili
rivolte a soggetti non svantaggiati
• le attività che per natura sono accessorie a quelle istituzionali, in
quanto integrative delle stesse.
105. 2.3 Divieto di svolgere attività diverse da quelle
istituzionali (3)
Le attività accessorie per natura sono attività che completano
o rendono maggiormente fruibili le attività istituzionali
Es. Vendita di déplinats nei botteghini dei musei o di magliette
pubblicitarie e altri oggetti di modico valore in occasione di campagne di
sensibilizzazione
106. 2.3 Divieto di svolgere attività diverse da quelle
istituzionali (4)
Limiti allo svolgimento delle attività connesse:
le attività connesse in ogni esercizio e per ogni settore di
attività non devono essere prevalenti rispetto a quelle
istituzionali
i relativi proventi non devono superare il 66% delle spese
complessive dell’organizzazione.
107. 2.4 Divieto di distribuire utili, avanzi di gestione,
capitale e riserve (1)
Art. 10, comma 1, lett. d) → Divieto di distribuire, anche in modo indiretto,
utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita
dell’organizzazione,
a meno che la destinazione o la distribuzione
siano imposte per legge
o siano effettuate a favore di altre onlus che per legge, statuto o
regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.
108. 2.4 Divieto di distribuire utili, avanzi di gestione,
capitale e riserve (2)
Danno luogo, in ogni caso, alla distribuzione indiretta di utili o avanzi di gestione le
operazioni indicate nell’art. 10, comma 6:
a) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi (…) a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'org.ne o ne
facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'org.ne, ai loro parenti entro il 3°
grado ed ai loro affini entro il 2° grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente
controllate o collegate, effettuate a condizioni più favorevoli in ragione della loro qualità (…);
b) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro
valore normale;
c) la corresponsione ai componenti gli organi amministrativi e di controllo di emolumenti individuali annui
superiori al compenso massimo previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994, n.
645, e dal decreto-legge 21 giugno 1995, n. 239, convertito dalla legge 3 agosto 1995, n. 336, e
successive modificazioni e integrazioni, per il presidente del collegio sindacale delle società per azioni;
d) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi
passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di 4 punti al tasso ufficiale di sconto;
e) la corresponsione ai lavoratori dipendenti di salari o stipendi superiori del 20% rispetto a quelli previsti
dai contratti collettivi di lavoro per le medesime qualifiche
Questa norma, come chiarito dalla Circ. 59/E del 2007, è norma antielusiva di tipo
sostanziale della quale può essere chiesta la disapplicazione, ai sensi dell’art. 37 bis,
comma 8, del D.pr. 600/73, con apposita istanza alla Direzione regionale competente.
109. 2.5 Obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di
gestione (1)
Art. 10, comma 1, lett. e) → Obbligo di impiegare
utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle
attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente
connesse
110. 2.6 Obbligo di devoluzione del patrimonio (1)
Art. 10, comma 1, lett. f) → Obbligo di devolvere il
patrimonio dell’organizzazione, in caso di suo scioglimento per
qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di
utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di
controllo (Agenzia per le Onlus) N.b. le funzioni dell’Authoity sono state
trasferite al Ministero del lavoro
Art. 3, lett. k) del D.P.C.M. n. 329/2001 → l’agenzia delle
Onlus deve rendere parere vincolante
111. 2.5 Obbligo di devoluzione del patrimonio (2)
• Circolare 59/E del 2007 → l’obbligo di devoluzione
“scatta” anche in caso di perdita della qualifica di Onlus …
“limitatamente all’incremento patrimoniale realizzato nei
periodi d’imposta in cui l’ente aveva fruito della qualifica
di Onlus”
• Atto di indirizzo Agenzia per le Onlus 17/05/2008 → iter
e scheda da allegare per la richiesta di parere sulla
devoluzione del patrimonio
112. 2.6 Obblighi di trasparenza (1)
Obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale
L’uso, nella denominazione e in qualsivoglia segno
distintivo o comunicazione rivolta al pubblico,
dell’acronimo ONLUS
113. 2.6 Obblighi di trasparenza (2)
redigere, in relazione all’attività complessivamente svolta,
scritture contabili cronologiche e sistematiche atte a
esprimere con compiutezza ed analiticità le operazioni poste
in essere in ogni periodo di gestione;
redigere entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio
annuale di un documento che rappresenti in modo adeguato
la situazione patrimoniale, economica e finanziaria, (bilancio
consuntivo) distinguendo le attività direttamente connesse da
quelle istituzionali
114. 2.6 Obblighi di trasparenza (3)
Gli obblighi contabili di cui si è detto considerano assolti
qualora la contabilità consti del libro giornale e del libro
inventari tenuti in conformità alle disposizioni degli articoli
2216 e 2217 del Codice Civile;
Qualora per due anni consecutivi i proventi superino
l’ammontare di euro 1.032.913,80 il bilancio deve essere
accompagnato da una relazione di controllo sottoscritta da
uno o più revisori iscritti nel registro dei revisori contabili.
115. 2.7 Obblighi di democraticità (1)
Disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità
associative volte a garantire l’effettività del rapporto
medesimo:
• escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla
vita associativa
• prevedendo per gli associati maggiori di età il diritto di voto per
l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per
la nomina degli organi direttivi dell’associazione.
116. 3. Iscrizione all’Anagrafe Onlus
Comunicazione Direzione Regionale delle Entrate con
dichiarazione sostitutiva di atto notorio (reperibile
dal sito www.agenziaentrate.it)
L’iscrizione ha efficacia costitutiva
117. 3.1 L’iter per l’iscrizione
Verifica formale da parte
della DRE competente
Entro 40 giorni dal ricevimento della Decorsi 40 giorni
comunicazione
Comunicazione Provvedimento Richiesta Iscrizione per
di iscrizione motivato di chiarimenti silenzio
all’anagrafe non iscrizione assenso
Gli eventuali chiarimenti
debbono essere forniti entro
30 giorni
Dopo questo termine la
Direzione regionale ha 20
giorni per comunicare l’esito
del controllo
119. Agevolazioni fiscali
Imposte dirette
Imposta sul valore aggiunto
Altre imposte
Erogazioni liberali
120. 1. Imposte sul reddito
• Non si considerano commerciali le attività
istituzionali svolte nel perseguimento esclusivo di fini
di solidarietà sociale (Art. 150 c.1 Tuir);
• Non si considerano imponibili i proventi derivanti
dall’esercizio delle attività direttamente connesse
(Art. 150 c. 2 Tuir).
121. Determinazione del reddito complessivo delle Onuls e
dell’imposta Ires
I redditi di capitale sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo
REDDITI DI CAPITALE definitivo (c.m. n. 98/E del 17/5/2000
+
I fabbricati utilizzati nelle attività istituzionali e connesse
REDDITI FONDIARI producono redditi fondiari (c.m. n. 244 del 28/12/1999
+
REDDITI D’IMPRESA Sono inesistenti
+
REDDITI DIVERSI
=
Da Dedurre:
REDDITO COMPLESSIVO Oneri deducibili (art. 10, comma 1, lett. a), f), g) del Tuir
x 27,5 %
Da Detrarre:
IMPOSTA LORDA 19% degli oneri indicati alle lettere a) g) h) h bis) i) i bis) i
quater) del comma 1 art. 15 Tuir
IMPOSTA NETTA
122. 2. Imposta sul valore aggiunto
• Non rilevano ai fini IVA le prestazioni pubblicitarie volte alla promozione
delle attività istituzionali delle onlus;
• Esenzione dall’IVA delle:
prestazioni di trasporto malati o feriti con veicoli equipaggiati
(ambulanze);
Prestazioni di ricovero e cura, compresa la somministrazione di
medicinali, presidi sanitari e vitto;
Prestazioni educative dell’infanzia e della gioventù e quelle didattiche
di ogni genere;
Prestazioni socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale,
in comunità e simili, in favore di persone svantaggiate;
123. 3. Altre imposte (1)
• Imposta di bollo: esenzione di tutti gli atti, documenti,
istanze, contratti, ecc. posti in essere o richiesti da onlus.
L’agevolazione riguarda le onlus sia come soggetti che
pongono in essere gli atti, sia come soggetti destinatari degli
atti.
• Tassa sulle concessioni governative: esenzione degli atti e
provvedimenti concernenti le onlus.
124. 3. Altre imposte (2)
• Imposta di registro: tassa fissa per i trasferimenti a titolo oneroso della
proprietà di beni immobili e per gli atti traslativi o costitutivi di diritti reali
immobiliari di godimento nei confronti delle onlus, nel rispetto di
determinate condizioni.
• Imposta sugli spettacoli: non dovuta per le attività di spettacolo svolte
occasionalmente dalle onlus, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o
campagne di sensibilizzazione. Per poter beneficiare dell’esenzione
occorre dare comunicazione dell’inizio dell’attività all’ufficio accertatore
prima dell’inizio di ciascuna manifestazione.
• Tributi locali: le regioni, le province ed i comuni possono deliberare
riduzioni o esenzioni dal pagamento dei tributi di loro pertinenza a favore
delle onlus.
125. Sanzioni (1)
• Indipendentemente da ogni altra sanzione prevista dalle leggi tributarie:
I rappresentanti legali e i membri degli organi amministrativi che si
avvalgono dei benefici di cui al D.lgs.N. 460/1997, in assenza dei requisiti
di cui all’art. 10, ovvero violino le disposizioni statutarie previste dall’art. 10
comma 1 lett. c (divieto di svolgere attività diverse da quelle previste al
comma a) e d (divieto di distribuzione di utili), sono puniti con sanzioni da
1032,91 euro a 6.197,48 euro;
126. Sanzioni (2)
• Sanzione amministrativa da euro 309,87 ad euro 3.098,74 per l’abuso
nell’utilizzo della locuzione organizzazione non lucrativa di utilità sociale;
• I rappresentanti legali ed i membri degli organi amministrativi delle
organizzazioni che hanno indebitamente fruito dei benefici previsti dal
D.lgs.N. 460/1997, conseguendo o consentendo a terzi indebiti risparmi
d’imposta, sono obbligati in solido con il soggetto passivo o con il soggetto
inadempiente delle imposte dovute, delle relative sanzioni e degli interessi
maturati.
129. LA DISCIPLINA DEL TUIR
Trattamento differenziato a seconda che si tratti di:
Erogazioni liberali da persone fisiche ed enti non commerciali
(art. 15 comma 1 lett. i-bis)
(art. 147, comma 1)
Erogazioni liberali da imprese
(art. 100 comma 2 lett. H)
130. Erogazioni da persone fisiche ed Enc (1)
Le erogazioni liberali in denaro, fino a euro 2.065,83, effettuate
dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali a favore delle
ONLUS sono detraibili dall’imposta lorda nella misura del 19%
(articolo 15 comma 1 lettera i-bis DPR 917/1986).
131. Erogazioni da persone fisiche ed Enc (2)
• Le eventuali erogazioni effettuate in misura superiore al limite
consentito non godono dell’agevolazione fiscale, per la parte
eccedente tale limite.
• Il fisco ha confermato che le quote associative versate dai soci
alle ONLUS non rientrano tra le liberalità che fruiscono di
questa agevolazione fiscale, in quanto non si tratta di
liberalità, ma dell’adempimento di un obbligo previsto dallo
statuto o dalla delibera del competente organo sociale.
132. Erogazioni da persone fisiche ed Enc (3)
CONDIZIONI:
1. Il versamento delle erogazioni e dei contributi DEVE essere
eseguito tramite banca o ufficio postale, con carte di credito,
di debito e prepagate, con assegni bancari o circolari
2. Ulteriori modalità possono essere stabilite dal decreto del
Ministero dell’Economia
133. Erogazioni liberali da imprese (1):
erogazioni in natura
a) sono deducibili dal reddito d’impresa le erogazioni liberali
effettuate a favore delle ONLUS per un importo non
superiore a euro 2.065,82 o al 2% del reddito d’impresa
(articolo 100 c. 2, lett. h, TUIR);
I due limiti operano alternativamente, pertanto si può scegliere
il limite più conveniente;
I due limiti sono equivalenti nel caso in cui il reddito d’impresa
sia pari ad euro 103.291, 50
134. Erogazioni liberali da imprese (2):
erogazioni in natura
b)le spese relative all’impiego di lavoratori dipendenti, assunti a
tempo indeterminato, utilizzati per prestazioni di servizi a
favore delle ONLUS sono deducibili nel limite del 5 per mille
dell’ammontare complessivo delle spese per prestazioni di
lavoro dipendente risultanti dalle dichiarazione dei redditi
(articolo 100, comma 2, lettera i);
135. Erogazioni liberali da imprese (3):
erogazioni in natura
• In pratica è consentito alle imprese “dare in prestito”
propri lavoratori dipendenti alle Onlus, senza, con
questo, dover rinunciare alla deduzione delle spese
relative.
136. Erogazioni liberali da imprese (4)
erogazioni in natura
c)le imprese produttrici o commerciali operanti nel settore
alimentare e farmaceutico, in alternativa all’usuale
eliminazione dal circuito commerciale, possono cedere
gratuitamente propri prodotti alle ONLUS;
(art. 13, comma 2, del d.lgs. 460/97)
Tali cessioni NON costituiscono ricavo
137. Erogazioni liberali da imprese (5):
erogazioni in natura
• In sostanza l’agevolazione, al fine di incentivare le erogazioni in natura,
mira a neutralizzare gli effetti dell’art. 85, c. 2 del Tuir, il quale considera
ricavi, fra l’altro, il valore nominale dei beni, alla cui produzione o scambio
è diretta l’attività d’impresa, destinati a finalità estranee all’esercizio
dell’impresa stessa.
• Si precisa che la disposizione si applica limitatamente alle derrate
alimentari o ai prodotti farmaceutici che vengono esclusi dal circuito
commerciale per difetti di confezionamento o altre cause che, pur
diminuendo o facendo venir meno il valore commerciale del prodotto,
non ne impediscono tuttavia l’utilizzo (es. prodotti prossimi alla scadenza)
138. Erogazioni liberali da imprese (6):
erogazioni in natura
d) La cessione gratuita di beni non di lusso ad una ONLUS (l.
244/2007):
ai fini reddituali, non è considerata ricavo fino ad un importo
pari al 5% del reddito d’impresa dichiarato;
il costo di produzione o di acquisto è interamente deducibile;
ai fini Iva la nuova normativa considera tali beni come distrutti.
(art. 13, comma 3 d.lgs. 460 modificato dalla legge l.244/2007)
CONDIZIONI:
1. Beni non di lusso alla cui produzione o scambio è diretta l’attività d’impresa;
2. Beni che non siano derrate alimentari o prodotti farmaceutici;
3. Beni non più commercializzabili in quanto presentino imperfezioni, alterazioni, danni o
vizi, ma comunque idonei all’utilizzo.
139. Erogazioni liberali da imprese (7):
erogazioni in natura
• I beni eliminati dal circuito commerciale e ceduti gratuitamente alla
ONLUS non possono più essere commercializzati o ceduti dalla ONLUS
beneficiaria che li deve utilizzare esclusivamente per lo svolgimento di
attività istituzionali
• La ONLUS beneficiaria, in base al disposto del comma 4 dello stesso art.
13 d.lgs. 460/1997 deve, infatti, attestare, in una apposita dichiarazione
da conservare agli atti dell’impresa cedente, il proprio impegno ad
utilizzare direttamente i beni in conformità alle finalità istituzionali.
• Lo stesso comma 4 stabilisce, inoltre, a pena di decadenza dei benefici
fiscali, l’obbligo per la ONLUS beneficiaria dell’effettivo utilizzo diretto dei
beni ricevuti.
140. Erogazioni liberali in natura:
trattamento ai fini IVA
• Le donazioni di prodotti farmaceutici sono operazioni esenti da IVA (art. 10,
punto 12, dpr 633/72):
– Va emessa la fattura con l’indicazione di tale norma e della qualifica di
ONLUS del ricevente.
• Le donazioni di derrate alimentari e delle altre merci non di lusso sono
considerate distrutte, quindi fuori campo Iva, senza obbligo di emissione di
fattura.
– Tale regime di distruzione deriva in parte dall’art. 6, comma 15, l. 133/1999
(“I prodotti alimentari non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione per carenza o errori di
confezionamento, di etichettatura, di peso o per altri motivi similari nonchè per prossimità della data di scadenza,
ceduti gratuitamente ai soggetti indicati nell’articolo 10, numero 12), D.P.R 633/72, e da questi ritirati presso i
Di tali
luoghi di esercizio dell’impresa, si considerano distrutti agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto”).
difetti dei prodotti occorre fare menzione nei documenti relativi alla
donazione. Per le altre merci non di lusso il regime è ora previsto dal nuovo
testo dell’art. 13, dlgs 460/97, come modificato dalla legge 244/07.
141. Erogazioni liberali in natura:
Adempimenti (1)
1. L’impresa deve inviare una raccomandata a.r. all’AE (e al
locale comando della Guardia di Finanza) prima di effettuare
ogni singola donazione.
– Essa non è obbligatoria per le cessioni di beni facilmente deperibili e di modico valore
unitario (es. confezioni di yogurt) e qualora il costo complessivo di ciascuna cessione
non sia superiore a euro 5.164,57.
2. La raccomandata (se necessaria) deve pervenire (NB: fa fede la data di
arrivo) agli uffici fiscali sopra indicati almeno 5 giorni prima della
consegna della merce alla ONLUS.
– La raccomandata deve contenere i seguenti dati:
• Data, ora e luogo di inizio del trasporto
• Luogo di destinazione finale del trasporto
• Valore complessivo della merce ceduta, sulla base del costo di acquisto o di produzione
(=valore d’inventario)
• Natura, qualità e quantità della merce donata (è necessario inserire il “difetto”)
• Dati identificativi sia della ditta mittente che della ONLUS ricevente.
142. Erogazioni liberali in natura:
Adempimenti (2)
3. Il trasporto deve essere documentato dal DDT
4. Entro il 15 del mese successivo la ditta deve annotare sui registri Iva (o su
un apposito prospetto) la qualità e quantità (anche se la legge non lo
prevede espressamente si consiglia di indicare anche il costo specifico
per verificare il rispetto del limite massimo ove previsto) della merce
donata nel corso del mese precedente.
5. La ONLUS deve rilasciare alla ditta una dichiarazione sostitutiva di atto
notorio ex l.4/1/68 n. 15 (oggi non è più necessario che la firma sia
autenticata dall’anagrafe del comune) con la quale dichiara:
– La corrispondenza della natura, qualità e quantità della merce
ricevuta ai dati contenuti nel DDT
– Il proprio impegno ad utilizzare direttamente i beni in conformità
alle finalità istituzionali.
143.
144.
145. Erogazioni liberali da imprese:
Schema di riepilogo
SCHEMA RIEPILOGATIVO
NATURA BENEFICI FISCALI LIMITI
prestazioni di lavoro deduzione del costo fino al 5 per mille
del personale costo del personale
derrate alimentari e non sono senza limiti
prodotti considerati ricavi
farmaceutici
Beni non di lusso Deduzione dal Fino al 5 per cento
alla cui produzione o reddito d’impresa del reddito
scambio è diretta d’impresa dichiarato
l’attività d’impresa
Erogazioni liberali in deduzione dal fino 2.065,82 o al
denaro reddito d’impresa 2% del reddito
147. LA NUOVA NORMATIVA “+ DAI – VERSI”
(art. 14 d.L. 35/2005 e Circolare39/E del 19/08/2005)
Soggetti beneficiari delle deduzioni
Soggetti beneficiari delle erogazioni liberali
Oggetto, limiti e modalità delle erogazioni liberali
Obblighi contabili
Sanzioni
Divieto di cumulo
148. Soggetti beneficiari delle deduzioni
Persone fisiche soggette all’IRPEF
Enti e società soggetti all’IRES
Trattasi dei soggetti richiamati dall’art. 73 Tuir
(società ed enti commerciale e non commerciali)
149. Soggetti beneficiari delle erogazioni liberali (1)
ELENCO TASSATIVO
ex art. 14, c.1 d.l. 35/2005:
1. ONLUS
2. ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE
3. FONDAZIONI E ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE
150. Soggetti beneficiari delle erogazioni liberali (2)
1. ONLUS: art. 10 c.1, 8, 9 D.Lgs. 460/1997
c.1: Sono (ONLUS) le associazioni, i comitati, le fondazioni, le società cooperative e
gli altri enti di carattere privato, con o senza personalità giuridica, i cui statuti o atti
costitutivi, redatti nella forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata
o registrata, prevedono espressamente (…)
c. 8 (ONLUS DI DIRITTO): organismi di volontariato (l. 11 agosto 1991, n. 266);
organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi della l. 26 febbraio
1987, n. 49; cooperative sociali e loro consorzi (l. 8 novembre 1991, n. 381).
c. 9 (ONLUS PARZIALI): enti ecclesiastici delle confessioni religiose con le quali lo
Stato ha stipulato patti, accordi o intese; le associazioni di promozione sociale, le
cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell’Interno ai sensi della l.
25 agosto 1991, n. 287, limitatamente all’esercizio delle attività elencate nel comma
1 dell’art. 10 del d.lgs. n. 460 del 1997
151. Soggetti beneficiari delle erogazioni liberali (3)
2. ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE
Iscritte al registro nazionale ex art. 7, c. 1 e 2, della l. n. 383/2000)
BENEFICIARIE: Associazioni nazionali e relativi livelli di organizzazione territoriale e circoli
affiliati aventi diritto ad automatica iscrizione nel medesimo registro nazionale (c.3).
Per associazioni di promozione sociale a carattere nazionale si intendono quelle costituite
e operanti da almeno un anno, che svolgono attività di utilità sociale ai sensi dell’articolo
2 della l. n. 383 del 2000 in almeno 5 regioni e 20 province, iscritte nel registro nazionale
ai sensi del regolamento approvato con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche
sociali del 14 novembre 2001, n. 471.
ATTENZIONE!! l'agevolazione non è applicabile alle erogazioni liberali effettuate nei
confronti delle Associazioni di Promozione Sociale iscritte ai soli registri regionali.
152. Soggetti beneficiari delle erogazioni liberali (4)
3. FONDAZIONI E ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE
Dotate di personalità giuridica
OGGETTO STATUTARIO: tutela, promozione e valorizzazione dei beni di
interesse artistico, storico e paesaggistico di cui al D.lgs. 22 gennaio
2004, n. 42.
153. Oggetto, limiti e modalità delle erogazioni liberali
(1)
Le erogazioni liberali che danno diritto alla deducibilità possono essere
effettuate in denaro e in natura, nel limite del 10% del reddito
complessivamente dichiarato e comunque nella misura massima di 70.000,00
euro annui.
Considerata la rilevanza di entrambi i limiti di deducibilità
previsti dalla norma deve ritenersi che l’erogazione liberale è
deducibile fino al minore dei due limiti.
154. Oggetto, limiti e modalità delle erogazioni liberali
(2)
Le erogazioni liberali, al fine di ottenerne al deducibilità,
devono essere effettuate attraverso uno dei seguenti sistemi di
pagamento: banca, ufficio postale, carte di debito, di credito e
prepagate, assegni bancari e circolari. Pertanto, sono da
escludere le erogazioni liberali in contanti.
Sono escluse le erogazioni di piccolo importo, effettuate in
occasione di campagne di raccolta fondi.
155. Oggetto, limiti e modalità delle erogazioni liberali
(3)
EROGAZIONI IN NATURA
Ai fini della rilevazione dei limiti indicati dalla norma, si dovrà prendere in
considerazione il valore normale del bene, inteso, in via generale e ai sensi dell’art.
9, c. 3 del TUIR, come il prezzo o il corrispettivo mediamente praticato per i beni
della stessa specie o similari in condizioni di libera concorrenza e al medesimo
stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni vengono erogati
e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi.
Ove non sia possibile desumerne il valore sulla base di altri criteri oggettivi, gli
eroganti potranno ricorrere alla stima di un perito.
Il donante avrà cura di acquisire, a comprova delle effettività della donazione e
della congruità del valore attribuito al bene oggetto della donazione in natura, in
aggiunta alla documentazione attestante il valore normale, anche una ricevuta da
parte del donatario che contenga la descrizione analitica e dettagliata dei beni
donati con l’indicazione dei relativi valori.
156. Obblighi contabili (1)
PRESUPPOSTI PER L’APPLICAZIONE DEL + DAI – VERSI:
a) tenuta di scritture contabili, complete e analitiche, rappresentative dei
fatti di gestione (da parte del destinatario);
– Completezza: ogni fatto gestionale dell’ente deve essere individuato
con precisione, tramite l’indicazione delle necessarie informazioni
quali numero d’ordine, data, natura dell’operazione, valore, modalità
di versamento, soggetti coinvolti.
– Analiticità: impone di eseguire le registrazioni singolarmente, senza
effettuare alcun raggruppamento.
– Completezza e Analiticità sono in ogni caso garantite dalla corretta
tenuta della contabilità ordinaria ai sensi degli articoli 14 e seguenti
del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.
157. Obblighi contabili (2)
b) redazione, entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio, di un apposito
documento rappresentativo della situazione patrimoniale, economica e
finanziaria.
• Stato Patrimoniale: distinzione attività istituzionale,
accessoria, di raccolta fondi, gestione del patrimonio
finanziario
• Rendiconto Gestionale: distinzione delle varie tipologie di
entrate e uscite
• Relazione sulla Gestione: documento esplicativo delle voci
contabili, in assenza di nota integrativa
158. Obblighi contabili (3)
Sorge una responsabilizzazione del soggetto che eroga
il contributo, cui viene concesso un interesse giuridico
a verificare che l'ente beneficiario abbia
effettivamente predisposto il rendiconto annuale.
159. Sanzioni (1)
Laddove, nella dichiarazione dei redditi del soggetto erogatore delle
liberalità, siano esposte indebitamente le anzidette deduzioni
dall’imponibile, la sanzione fiscale (ex art. 1, c. 2, del d.lgs. 18 dicembre
1997, n. 471) è maggiorata del 200% (maggiore imposta liquidata).
La sanzione scatta laddove non siano soddisfatti i seguenti presupposti di
deducibilità:
– Soggettivo: appartenenza dei soggetti beneficiari delle erogazioni alle
categorie di enti del terzo settore espressamente indicate e, quindi,
nell’osservanza da parte dei predetti beneficiari delle rispettive norme
che disciplinano i requisiti qualificanti della categoria di appartenenza;
– Oggettivo: derivante dal rispetto dei limiti quantitativi alla deducibilità
dal reddito delle liberalità erogate.
160. Sanzioni (2)
Laddove la deduzione in oggetto risulti indebita in ragione della
riscontrata insussistenza, in capo all’ente beneficiario
dell’erogazione, dei caratteri solidaristici e sociali dichiarati in
comunicazioni rivolte al pubblico ovvero rappresentati ai soggetti
erogatori delle liberalità, l’ente beneficiario e i suoi
amministratori sono obbligati in solido con i soggetti erogatori
per le maggiori imposte accertate e per le sanzioni applicate.
La solidarietà sussiste se i caratteri solidaristici sono dichiarati in
comunicazioni rivolte al pubblico o ai soggetti erogatori.
161. Divieto di cumulo
La deducibilità delle erogazioni non può cumularsi con ogni
altra agevolazione fiscale prevista a titolo di deduzione o di
detrazione di imposta da altre disposizioni di legge.
La non cumulabilità prescinde dall’importo delle liberalità
erogate.
163. Requisiti generali per imponibilità ai fini Iva
• Requisito soggettivo: l’operazione deve essere posta in essere da
un imprenditore (ai sensi dell’art. 4 del d.P.R.. 633/72) ovvero da un
lavoratore autonomo (ai sensi dell’art. 5 del d.P.R. 633/72);
• Requisito oggettivo: l’operazione deve consistere in una cessione di
beni o in una prestazione di servizi, ai sensi rispettivamente degli
artt. 2 e 3 del d.P.R. 633/72.
• Requisito territoriale: l’operazione deve essere posta in essere
nell’ambito del territorio dello Stato ai sensi degli artt. 7-7septies
del d.P.R. 633/72.
Se manca uno solo dei requisiti sopra indicati l’operazione è fuori campo IVA
e, in genere, non è soggetta ad alcun obbligo.
164. Verifica dei requisiti Iva per gli Enti non profit
In base all’art. 4 del d.P.R. n. 633/72, gli enti non profit diventano soggetti passivi ai
fini Iva quando svolgono (non importa se in via prevalente o accessoria) attività
commerciali od agricole.
ATTIVITA’ COMMERCIALE
ESERCITATA
Esclusiva o Principale Accessoria
L’IVA si applica su tutte le L’IVA si applica soltanto sulle
prestazioni di servizi e le prestazioni di servizi e le
cessioni di beni effettuate cessioni di beni effettuate
nell’ambito dell’attività
commerciale
165. Quando un’attività è commerciale ai fini Iva?
(Art. 4, C.1 D.P.R. 633/72)
• Attività abituale (irrilevanza per le attività occasionali);
• Attività rientrante in quelle indicate all’art. 2195 c.c. (se commerciale),
2135 c.c. (se agricola), oppure, se trattasi di prestazione di servizi, anche
non rientrante nell’ambito dell’art. 2195 c.c., purché organizzata in forma
d’impresa.
ENTE COMMERCIALE, se le attività sono esercitate in
via principale od esclusiva
ENTE NON COMMERCIALE, se le attività sono
esercitate in via accessoria
166. Le attività nei confronti degli associati
(art. 4, c.4 d.P.R. 633/72)
Per gli enti che non hanno come oggetto l’esercizio esclusivo o prevalente di attività
commerciali o agricole si considerano effettuate nell’esercizio di imprese soltanto le
cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte nell’esercizio di attività commerciali o
agricole. Si considerano fatte nell’esercizio di attività commerciali anche le cessioni di
beni e le prestazioni di servizi ai soci, associati o partecipanti verso il pagamento di
corrispettivi specifici, o di contributi supplementari determinati in funzione delle
maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto, ad esclusione delle:
- Associazioni politiche, sindacali e di
1. Attività svolte in diretta attuazione degli categoria
scopi istituzionali, effettuate verso pagamento
di corrispettivi specifici nei confronti: - Associazioni religiose
- degli associati; - Associazioni sportive dilettantistiche
- di altre associazioni che svolgono la stessa
- Associazioni assistenziali
attività e che per legge, regolamento, atto
costitutivo o statuto fanno parte di un’unica - Associazioni culturali
organizzazione locale o nazionale;
- Associazioni di promozione sociale
- dei tesserati dalle rispettive organizzazioni
nazionali - Associazioni di formazione extra scolastica
della persona
167. Attività con presunzione di commercialità
(art. 4, c. 5 d.D.R. 633/72)
• Cessioni di beni nuovi prodotti per la vendita, escluse le pubblicazioni delle
associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali
sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica
della persona cedute prevalentemente ai propri associati;
• erogazione di acqua, gas, energia elettrica e vapore;
• gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale;
• gestione di spacci aziendali, gestione di mense e somministrazione di pasti;
• trasporto e deposito di merci;
• trasporto di persone;
• organizzazione di viaggi e soggiorni turistici; prestazioni alberghiere o di alloggio;
• servizi portuali e aeroportuali;
• pubblicità commerciale;
• telecomunicazioni e radiodiffusioni circolari.
168. Enti non commerciali e recepimento della Direttiva
Servizi (Direttiva n. 2008/8/CE) – D.lgs. 18/2010
• Art. 7 ter Dpr 633/72
– Prestazioni di servizi generiche a soggetti passivi
Iva: imponibilità nel luogo ove è stabilito il
committente
– Prestazioni a soggetti privati: imponibilità nel
luogo del prestatore
169. Enti non commerciali e recepimento della Direttiva Servizi
(Direttiva n. 2008/8/CE) – D.lgs. 18/2010
ENTE NON COMMERCIALE CON PARTITA IVA
Un Enc ha la partita iva se:
- Svolge contestualmente attività istituzionale e commerciale
- svolge solo attività istituzionale, ma ha effettuato acquisti intra di beni per
più di 10.000 euro (obbligo di richiedere la p.iva)
- svolge solo attività istituzionale, ha effettuato acquisti intra di beni per non
più di 10.000 euro ma ha optato per l’applicazione dell’Iva sugli acquisti in
Italia (art. 38 c.6 d.l. 331/93)
Circolare Agenzia Entrate 58/E del 31/12/2009
Il possesso della partita Iva da parte di un Enc comporta la sua qualificazione
quale soggetto passivo ai fini della territorialità Iva, a prescindere che agisca
nell’ambito dell’attività istituzionale o commerciale
170. Enti non commerciali e recepimento della Direttiva Servizi
(Direttiva n. 2008/8/CE) – D.lgs. 18/2010
ENTE NON COMMERCIALE CON PARTITA IVA
Committente della prestazione è -Prestazione assoggettata ad Iva in
Enc italiano con partita iva, anche Italia
se acquista per l’attività - NO DETRAZIONE se l’acquisto è
istituzionale per l’attività istituzionale
ADEMPIMENTI PER ACQUISTI NELL’AMBITO DELL’ATTIVITA’ ISTITUZIONALE
1. Emissione autofattura e annotazione della stessa in apposito registro
2. Versamento mensile dell’iva dovuta
3. Presentazione del modello Intra 12
4. Presentazione del modello Intra 2-quater per i servizi UE generici
ADEMPIMENTI PER ACQUISTI NELL’AMBITO DELL’ATTIVITA’ COMMERCIALE
1. Emissione autofattura e annotazione della stessa nel registro delle fatture emesse e
in quello degli acquisti (reverse charge)
2. Presentazione del modello Intra 2-quater per i servizi UE generici
3. In caso di applicazione della 398/91 non c’è detrazione forfetaria ma l’Iva è
intermente versata
171. Enti non commerciali e recepimento della Direttiva Servizi
(Direttiva n. 2008/8/CE) – D.lgs. 18/2010
ENTE NON COMMERCIALE SENZA PARTITA IVA
Committente della prestazione è Iva assolta dal PRESTATORE del
Enc italiano SENZA p.iva servizio nello Stato UE di residenza
Presentazione del modello Intra-13
Per acquisti di beni UE fino al PRIMA di ciascun acquisto
raggiungimento di 10.000 euro, (comunicazione dell’ammontare
senza opzione per imponibilità in dell’acquisto e degli acquisti di beni
Italia effettuati fino a quella data, per
valutare il superamento del limite).
173. Agevolazioni ex legge 398/1991(1)
• Regime agevolato sia ai fini Ires, sia ai fini Iva
• Esistenza di requisiti ai fini dell’applicabilità:
– Oggettivi: ricavi dell’esercizio precedente non superiori a 250.000 euro (ai fini
del computo del limite vale il criterio di cassa; per gli enti di nuova
costituzione l’ammontare va commisurato ai giorni intercorrenti tra l’apertura
e il 31/12) + esercizio di idonea opzione
– Soggettivi:
• Società sportive
• Asd riconosciute dal Coni o dalle Federazioni sportive nazionali
• Asd non riconosciute dal Coni o dalle Federazioni sportive nazionali, ma da enti di promozione
sportiva
• Associazioni senza scopo di lucro e pro loco
174. Agevolazioni ex legge 398/1991(2)
• Opzione e revoca. L’opzione o la revoca per il regime agevolato, vincolante
per 5 anni, va comunicata:
– alla SIAE,
– all’ufficio competente dell’Agenzia delle Entrate.
Il superamento del limite di 250.000 euro nel corso del periodo d’imposta
fa sì che gli effetti del regime cessino dal mese successivo a quello di
superamento. Da questa data si applicano le disposizioni ordinarie in tema
di Iva.
• In ogni caso, il comportamento concludente del contribuente fa desumere
l’opzione per il regime agevolato.
• Il reddito deve essere dichiarato nel quadro RG del Modello Unico Enti
non commerciali.
175. Agevolazioni ex legge 398/1991(3)
• Adempimenti:
– tenuta del registro di cui al D.M.11/2/1997 in cui vanno annotate tutte
le operazioni relative al mese precedente entro il 15 di ogni mese
– Annotazione separata nel registro delle attività istituzionali,
commerciali, plusvalenze patrimoniali e operazioni intracomunitarie
– conservazione e numerazione delle fatture emesse e di acquisto
– versamento trimestrale dell’Iva
– presentazione del Modello Unico Enc , Modello 770s (se necessario),
Modello Intra (se necessario)
• Esoneri:
– Tenuta delle scritture contabili
– Presentazione della Dichiarazione Iva
– Emissione di scontrini e ricevute fiscali
176. Agevolazioni ex legge 398/1991(4)
• Condizione. Tutte le entrate e le uscite dell’associazione quando superano 516,46
euro devono transitare tramite un conto corrente bancario o postale.
• Il transito è effettuato regolarmente se sono espressamente indicati l’erogante e il
percipiente, e pertanto quando i pagamenti sono effettuati tramite:
– bancomat o carta di credito;
– assegno non trasferibile;
– bonifico bancario;
– bollettino di conto corrente postale.
• Sono quindi esclusi gli assegni ordinari, la cui destinazione finale non è certa e
trasparente.
• In caso contrario l’ente decade dai benefici previsti dalla legge 398/91. Per tale
motivo gli enti che vogliono optare per il regime agevolato deliberano l’apertura di
un conto corrente.
177. Agevolazioni ex legge 398/1991(5)
Imposte dirette
• Imponibilità ai fini Ires del 3% dei ricavi commerciali,
derivanti da sponsorizzazioni, pubblicità, diritti radio,
televisivi o altro.
• L’attività istituzionale non è tassata.
178. Agevolazioni ex legge 398/1991(6):
Iva
• Il versamento deve essere effettuato, senza maggiorazione
degli interessi dell’1%:
– entro il 16 maggio (I° trimestre);
– entro il 16 agosto (II° trimestre);
– entro il 16 novembre (III° trimestre);
– entro il 16 febbraio (IV° trimestre).
• I codici tributo da utilizzare per il modello F24 sono i seguenti:
6031, 6032, 6033 e 6034.