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GLI ENTI-NO PROFIT: QUESTI
       SCONOSCIUTI

        Sebastiano Di Diego e Manila Antomarioni
Riflessioni Iniziali
• Che cosa sono gli Enti Non Profit?

• Enti non profit ed Enti non commerciali sono
  la stessa cosa? Possiamo considerare
  identiche le due espressioni?
Normativa di riferimento
• Diritto dell’attività associativa è diritto riconosciuto dall’art.
  18 della Costituzione: “I cittadini hanno diritto di associarsi
  liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono
  vietati ai singoli dalla legge penale.”


    DIVIETI:
    fini vietati dalla legge penale
    associazioni segrete
    associazioni con scopi politici mediante organizzazioni di
    carattere militare
Normativa di riferimento


                                 Codice Civile
• Associazioni                  (artt. 36 – 42)   • D.Lgs. 917/1989
  riconosciute e                                    (T.U.I.R.) : artt. 143 -
  Fondazioni             • Associazioni non         150
                           riconosciute e
                           comitati               • D.P.R. 633/72 (Iva):
                                                    artt. 4, 19, 19 ter.
        Codice Civile
                                                        Disciplina Fiscale
       (artt. 14 – 35)
Normativa di riferimento
•   D.Lgs. 460/1997 (da art.10 e ss. per le ONLUS)
•   Legge 266/1991: organizzazioni di volontariato
•   Legge 383/2000: associazioni di promozione sociale
•   Leggi 398/1991 e 289/2002 (art. 90 modificato dalla L. 128/2004): associazioni
    sportive dilettantistiche
•   Legge 398/1991 (per il rinvio ex art.9bis D.L. 417/91): associazioni senza scopo di
    lucro
•   D.lgs. n. 356/1990 e D.lgs. n. 153/1999: fondazioni ed associazioni bancarie
•   Legge n. 845/1978: enti di formazione professionale
•   Legge n. 804/1997, Legge n. 112/1980, D.P.R. n.1017/1986: istituti di patronato
•   Legge n. 381/1991: cooperative sociali
•   Legge n. 222/1985: enti ecclesiastici cattolici
•   Legge n. 49/1987, art. 28: enti religiosi di altre confessioni, organizzazioni non
    governative
•    Legge n. 287/1991, art. 3, comma 6: enti di promozione sociale.
ITER DI RICONOSCIMENTO PERSONALITA’ GIURIDICA

Riconoscimento                   Presentazione                   Riconoscimento
   nazionale                       domanda                          Regionale



Prefettura                                                      Presidenza giunta
                                                                    regionale
                                                                                    CONTROLLO SU:
                                Entro 120 giorni                                    - Scopo (lecito e possibile)
                                                                                    - Patrimonio (adeguato
                                                                                    alla realizzazione dello
                                                                                    scopo)
                                                    Comunicazione di ragioni
  Iscrizione registro                                ostative o richiesta di
  persone giuridiche                                 documenti integrativi



                                                         Entro 30 giorni

                                                    Possibilità di presentare
                        Dopo 30 giorni               memorie e documenti
                                                           aggiuntivi




Diniego d’iscrizione                       In mancanza di comunicazione e
                                           d’iscrizione opera il principio del
                                                     silenzio rifiuto
CONTENUTO DELLA DOMANDA:

1) Istanza sottoscritta dal legale rappresentante;
2) n. 2 copie autentiche di atto costitutivo e statuto, di cui una in bollo;
3) Relazione illustrativa, in duplice copia, sull’attività svolta e/o su quella
che l’ente intende svolgere, sottoscritta dal legale rappresentante;
4) Relazione, in duplice copia, sulla situazione economico-finanziaria,
corredata da perizia giurata, in caso di beni immobili, e da attestazione
bancaria relativa ai beni patrimoniali mobiliari, sottoscritta dal legale
rappresentante;
5) n. 2 copie dei bilanci e dei conti consuntivi approvati negli ultimi 3 anni e
nel periodo precedente la presentazione dell’istanza, se l’istituzione ha già
operato come ente non riconosciuto;
6) Elenco dei componenti degli organi direttivi dell’ente, sottoscritto dal
Presidente, compreso il collegio dei revisori, con indicazione del numero dei
soci.
Disciplina fiscale degli enti non
              profit
           IMPOSTE DIRETTE
La natura fiscale (1)
     Gli enti non profit possono assumere sia la qualifica di enti
               commerciali che di enti non commerciali



rientrano nella prima categoria quando          rientrano nella seconda categoria quando non
l’oggetto esclusivo o principale è              hanno per oggetto esclusivo o principale
rappresentato dall’esercizio di attività        l’esercizio di attività commerciali (art. 73,
commerciali (art. 73, comma 1, lett. b          comma 1, lett. c del T.U.I.R.);
del T.U.I.R.);



   L’elemento distintivo – che produce effetti in ordine all’individuazione delle regole
             di determinazione della base imponibile – è la commercialità
La natura fiscale (2)

I criteri per determinare se le                 devono essere
attività esercitate sono                      desunti dall’art. 55
commerciali o non commerciali                     del T.U.I.R




    Tale norma individua, infatti, le attività produttive di
                    reddito d’impresa
Attività commerciale ex art. 55 TUIR (1)
                                          Produttiva di REDDITO D’IMPRESA


Sono redditi d’impresa quelli che derivano dall’esercizio di imprese commerciali.
Per esercizio di imprese commerciali si intende l’esercizio per professione abituale,
ancorché non esclusiva, delle attività indicate nell’art. 2195 c.c., e delle attività indicate
alle lettere b) e c) del comma 2 dell’art. 32 che eccedono i limiti ivi stabiliti, anche se non
organizzate in forma d’impresa.

Sono inoltre considerati redditi d’impresa:
a) i redditi derivanti dall’esercizio di attività organizzate in forma di impresa dirette alla
prestazione di servizi che non rientrano nell’art. 2195 c.c.;
b) i redditi derivanti dall’attività di sfruttamento di miniere, cave, torbiere, saline, laghi,
stagni e altre acque interne;
c) i redditi dei terreni, per la parte derivante dall’esercizio delle attività agricole di cui
all’art. 32, pur se nei limiti ivi stabiliti, ove spettino alle società in nome collettivo e in
accomandita semplice, nonché alle stabili organizzazioni di persone fisiche non residenti
esercenti attività d’impresa.

Le disposizioni in materia di imposte sui redditi che fanno riferimento alle attività commerciali si
applicano, se non risulta diversamente, a tutte le attività indicate nel presente articolo.
Attività commerciale ex art. 55 TUIR (2)
 Un’attività è commerciale se contemporaneamente ricorrono le
                      seguenti condizioni

          è abituale, cioè continuativa e non occasionale


          rientra tra quelle elencate nell’art. 2195 c.c.


          oppure non rientra tra quelle elencate nell’art.
          2195 c.c. ma è svolta con adeguata
          organizzazione

          i beni e i servizi che ne derivano sono destinati al
          mercato (anche ristretto)

          è economica
Attività commerciale ex art. 55 TUIR (3)

 Abitualità e professionalità                             Pluralità di atti di scambio

Può riguardare anche una sola operazione economica purché sia articolata in più fasi
                                   realizzative


                                                 Dimensione e complessità
                                                        dell’affare


                                                Rilevanza dell’organizzazione
                 Utili indicatori


                                                 Dimensione dei costi e dei
                                              proventi connessi all’operazione
Attività commerciale ex art. 55 TUIR (4)
                                                        È richiesta solo per le
 Organizzazione in forma                              prestazioni di servizi non
       d’impresa                                   riconducibili nell’art. 2195 del
                                                                  c.c.



     Ricorre quando nella prestazione del servizio l’elemento personale
    dell’attività del titolare è secondario rispetto alla funzione in concreto
                     assolta dall’insieme dei fattori produttivi
Attività commerciale ex art. 55 TUIR (5)
                                                     L’attività deve essere
      economicità                                   programmaticamente
                                                sostenuta da entrate di natura
                                                          corrispettiva



  Non è possibile configurare un’impresa commerciale ai fini tributari se si
   è in presenza di una remunerazione prevalentemente contributiva e
                                  liberale
Qualificazione Fiscale

                    Qualificazione
                   fiscale dell’ente




Ente commerciale                       Ente non commerciale


                   Attività principale o
                         esclusiva



  Commerciale                           Non commerciale
Il percorso logico (1)
                           1. Individuare
                        l’oggetto esclusivo
                            o principale




  4. Monitorare il                            2. Verificare se è
 mantenimento nel                              commerciale o
tempo della qualifica                              meno




                           3. Qualificare
                        fiscalmente l’ente
L’individuazione dell’oggetto esclusivo o
                  principale (1)
• I criteri di individuazione dell’oggetto esclusivo o
  principale dell’attività sono indicati all’art. 73 del TUIR:
    Il comma 4:
      “L’oggetto esclusivo o principale dell’ente residente è determinato in base alla
      legge, all’atto costitutivo o allo statuto, se esistenti in forma di atto pubblico,
      scrittura privata autenticata o registrata. Per oggetto principale si intende
      l’attività essenziale per realizzare direttamente gli scopi primari indicati dalla
      legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto.”
    Il comma 5:
      “In mancanza dell'atto costitutivo o dello statuto nelle predette forme,
      l'oggetto principale dell'ente residente è determinato in base all’attività
      effettivamente esercitata nel territorio dello Stato; tale disposizione si applica
      in ogni caso agli enti non residenti”.
L’individuazione dell’oggetto esclusivo o
               principale (2)


– Per stabilire la “natura fiscale” di un ente non
  profit, quindi, la prima cosa che dobbiamo fare è
  leggere attentamente lo statuto

– Ovviamente lo statuto, riguardo all’oggetto di
  attività, dovrebbe contenere previsioni coerenti
  con le previsioni di legge.
L’individuazione dell’oggetto esclusivo o principale
                         (3)

                Enti residenti   Enti non residenti


 Atto costitutivo in forma di      L’oggetto esclusivo o
   atto pubblico, scrittura      principale è determinato
    privata autenticata o            in base all’attività
          registrata               effettivamente svolta
                                     (art. 73, c. 5 Tuir)


    L’oggetto esclusivo o
         principale è
   determinato in base al
      contenuto di tale
         documento
      (art. 73, c. 4 Tuir)
La verifica della natura delle attività svolte (1)




                                DETERMINAZIONE
      INDIVIDUAZIONE
                                 DELLA NATURA
          OGGETTO
                               COMM.LE O MENO
        ESCLUSIVO O
                                 DELL’OGGETTO
         PRINCIPALE
                                    STESSO
La verifica della natura delle attività svolte (2)



Criteri da utilizzare ai fini della determinazione
     della commercialità o meno dell’attività



      previsti dall’art. 55 del T.U.I.R, come in
               precedenza illustrato.
La verifica della natura delle attività svolte (3)

     E’ rilevante il METODO GESTIONALE
        adottato per il suo svolgimento.



    Requisiti
                                        Destinazione
  fondamentali       Economicità
                                         Al Mercato
La verifica della natura delle attività svolte (4)

 Non esiste però concordanza sul significato da attribuire al concetto di
                     economicità della gestione:


Primo orientamento:                                   Secondo
                                                   orientamento:

l’attività è economica se i                   l’attività è economica se
corrispettivi                                 gestita secondo criteri
semplicemente coprono i                       programmaticamente
costi                                         orientati al conseguimento
                                              di un margine di profitto
La qualificazione dell’ente (1)
L’oggetto   è   non
commerciale                   → l’ente è NON COMMERCIALE




L’oggetto        è                 →l’ente è COMMERCIALE
commerciale



                      benché dichiari finalità non lucrative, deve
                           considerarsi ente commerciale.
La qualificazione dell’ente(2)

             Attenzione

  La qualificazione fiscale di un ente deve
discendere da un’attenta analisi delle attività
 effettivamente svolte e dall’individuazione
                delle loro natura
Monitorare nel tempo il mantenimento della
                 qualifica (1)
    In base all’art. 149, comma 1, del T.U.I.R

• Un ente non profit che, indipendentemente
  dalle previsioni statutarie, per un intero
  periodo di imposta esercita prevalentemente
  attività commerciale

      perde la qualifica di ente non commerciale
Monitorare nel tempo il mantenimento della qualifica (2)

Perdita della qualifica di ente             Qualora venga esercitata                         Per un intero periodo
non commerciale                             prevalentemente attività                         d’imposta
                                            commerciale


INDICATORI DI COMMERCIALITA’ (art. 149, c. 2 Tuir)
1. prevalenza delle immobilizzazioni relative all’attività commerciale (materiali immateriali e
    finanziarie), al netto degli ammortamenti, rispetto agli investimenti relativi alle attività
    istituzionali e decommercializzate dal legislatore fiscale.
2. prevalenza dei ricavi derivanti da attività commerciali rispetto al valore normale delle cessioni
    o prestazioni afferenti le attività istituzionali;
3. prevalenza dei redditi derivanti da attività commerciali rispetto alle entrate istituzionali
    (contributi, sovvenzioni, liberalità e quote associative). Dal raffronto vanno esclusi i contributi
    percepiti per lo svolgimento di attività aventi finalità sociale in regime di convenzione o
    accreditamento; detti contributi, infatti, non concorrono alla formazione del reddito degli enti
    non commerciali ai sensi dell’art. 143, comma 3, del Tuir;
4. prevalenza delle componenti negative inerenti all’attività commerciale rispetto alle restanti
    spese.

                           Il verificarsi di una o più delle suddette ipotesi NON comporta l’automatico mutamento
                              della qualifica, ma è significativo ai fini della formulazione di un giudizio sulla natura
                                                        dell’attività effettivamente esercitata.
“Il mutamento di qualifica opera a partire dal periodo d’imposta in cui
vengono meno le condizioni che legittimano le agevolazioni e comporta
l’obbligo di comprendere tutti i beni facenti parte del patrimonio dell’ente
nell’inventario di cui all’art. 15 del d.P.R. del 29 settembre 1973, n. 600.
L’iscrizione nell’inventario deve essere effettuata entro sessanta giorni
dall’inizio del periodo d’imposta in cui ha effetto il mutamento di qualifica
secondo i criteri di cui al d.P.R. 23 dicembre 1974, n. 689”. (art. 149 c. 3
Tuir)

           La norma vuole costringere ogni ente ad operare fin
           dall’inizio del periodo d’imposta una accurata valutazione
           prospettica della propria attività, ai fini della corretta
           qualificazione tributaria
Associazioni sportive                    Enti ecclesiastici riconosciti come
   dilettantistiche                      persone giuridiche agli effetti civili




  Non si applicano le disposizioni sulla perdita della qualifica
                  di ente non commerciale
La determinazione del reddito (1)


   Gli enti non profit, a seconda della loro
qualificazione fiscale, determinano il reddito
da assoggettare ad IRES con modalità diverse.
La determinazione del reddito (2)

• Enti non commerciali →il reddito imponibile
  deve essere determinato sulla base degli artt.
  143 e ss del T.U.I.R.

• Enti commerciali → il reddito imponibile deve
  essere determinato sulla base degli artt. 81 e
  ss del T.U.I.R.
La determinazione del reddito (3)


     Ente commerciale                         Ente non commerciale


                            Determinazione reddito
                                 complessivo


 Il reddito, da qualunque fonte             Il reddito complessivo è costituito
provenga, è considerato reddito                  dalla somma delle singole
     d’impresa e si determina                   categorie di reddito (redditi
      apportando al risultato                d’impresa, di capitale, fondiari e
    economico le variazioni in                diversi) determinate secondo la
    aumento e in diminuzione                           normativa Irpef
previste dalla normativa fiscale                     (art. 143 e ss. Tuir)
         (art. 81 e ss. Tuir)
• Il reddito complessivo, da assoggettare ad IRES, è
  dato dalla somma tra:

•   redditi fondiari
•   redditi da capitale      determinati secondo le norme
                             previste    dalla   disciplina
•   redditi d’impresa        dell’IRPEF.
•   e redditi diversi
La determinazione del reddito (5)
                              (art. 143 Tuir)

I proventi (plusvalenze non riconducibili a                    non sono
redditi diversi, ecc.) che non sono                            tassabili
riconducibili alle categorie reddituali
previste dal citato art. 143


  • Ai fini dell’imposizione diretta non rilevano né il luogo di produzione,
    né la destinazione dei redditi, secondo quanto disposto dalla norma.
La determinazione del reddito (6)
                        (art. 143 Tuir)

• NON si considerano attività commerciali le prestazioni di
  servizi non rientranti nell’articolo 2195 del codice civile:



    rese in conformità alle finalità istituzionali dell’ente
    senza specifica organizzazione
    e verso pagamento di corrispettivi che non eccedono
     i costi di diretta imputazione.
La determinazione del reddito (7)
                          (art. 143 Tuir)

• In assenza dell’art. 143, comma 1, tali attività verrebbero
  considerate commerciali


                                            Organizzazione
            Economicità                        in forma
                                              d’impresa


                             Art. 55
                              Tuir
La determinazione del reddito (8)
                  (art. 143 Tuir)

         C.M. 124/E del 12 maggio 1998:
  COSTI DI DIRETTA IMPUTAZIONE



Soli costi operativi ritenuti direttamente necessari per la
                realizzazione del servizio.
La determinazione del reddito (9)
                           (art. 143 Tuir)

• NON sono tassabili:

    i fondi pervenuti ai predetti enti a seguito di raccolte pubbliche*
     effettuate occasionalmente, anche mediante offerte di beni di
     modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di
     celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;

    i contributi corrisposti da Amministrazioni pubbliche ai predetti
     enti per lo svolgimento convenzionato o in regime di
     accreditamento di cui all’art. 8, c. 7, d.lgs. 30/12/1992, n. 502,
     come sostituito dall’art. 9, c. 1, lettera g), d.lgs. 7/12/1993, n.
     517, di attività aventi finalità sociali esercitate in conformità ai
     fini istituzionali degli enti stessi.
*Raccolte pubbliche di fondi

   Raccolte pubbliche di fondi            Raccolte pubbliche di fondi
     senza cessione di beni                  con cessione di beni




L’attività è non economica e          L’attività non è commerciale solo
quindi, in ogni caso, non             alle seguenti condizioni:
commerciale.                          •si tratta di iniziative occasionali;
                                      •la raccolta dei fondi è effettuata in
                                      concomitanza di celebrazioni,
                                      ricorrenze       o     campagne       di
                                      sensibilizzazione;
                                      •i beni ceduti per la raccolta dei
                                      fondi sono di modico valore.

  N.b. Nell’ aprile 2010 sono state emanate dall’Agenzia per le Onlus
  (recentemente soppressa) le linee guida per la raccolta pubblica di
                                  fondi
Agevolazioni enti associativi (1)

   Nell’ambito degli         particolari disposizioni sono previste
        enti non             per gli enti di tipo associativo
    commerciali,


                                      considera non
                                  commerciale, a certe
Art. 148, commi 1 e 2, del         condizioni, l’attività
          T.U.I.R                  interna, cioè quella
                                   rivolta agli associati
Agevolazioni enti associativi (2)

                               Esclusione dall’ambito della
Comma 1, Art. 148              commercialità, dell’attività svolta nei
       Tuir                    confronti degli associati o partecipanti,




                               sempreché la stessa sia esercitata in
                             conformità alle finalità istituzionali e in
                              assenza di una specifica corrispettività



Conseguente non tassabilità delle somme versate dagli associati o
partecipanti a titolo di quote o contributi associativi.
Agevolazioni enti associativi (3)

Comma 2, Art. 148 Tuir                         Conferma la natura commerciale



                                                             compresi i contributi e
             delle cessioni di beni e delle                  le quote supplementari
            prestazioni di servizi rese agli                      determinati in
            associati o partecipanti verso                       funzione delle
             pagamento di corrispettivi
                                                               maggiori o diverse
                       specifici
                                                              prestazioni alle quali
                                                                  danno diritto.

          ancorché in conformità alle finalità istituzionali
Agevolazioni enti associativi (4)

             CORRISPETTIVI SPECIFICI



  non sono ordinati alla sopravvivenza dell’ente e
all’attuazione degli oggetti sociali, ma piuttosto ad
      ottenere specifiche prestazioni di servizi.
Agevolazioni enti associativi (5)

   I corrispettivi specifici resi per cessioni di beni e
  prestazioni di servizi ad associati o partecipanti si
                      considerano:



   Reddito d'impresa                 Redditi diversi



Operazioni con carattere di      operazioni con carattere di
        abitualità                     occasionalità
Agevolazioni enti associativi (6)

L’attività svolta nei confronti degli associati o partecipanti, in
conformità alle finalità istituzionali, non è considerata commerciale .
Le somme versate dagli associati o partecipanti a titolo di quote o
contributi associativi non concorrono a formare il reddito complessivo



                                Deroga



Si considerano effettuate nell’esercizio di attività commerciali le
cessioni di beni e le prestazioni di servizi (salvo il disposto del c. 1
dell’art. 143) agli associati o partecipanti verso pagamento di
corrispettivi specifici
Si considerano corrispettivi specifici anche i contributi e le quote
supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse
prestazioni alle quali danno diritto.
Agevolazioni enti associativi (7)

I corrispettivi specifici non rilevano esclusivamente nel
                       seguente caso



     ricorrendo le condizioni previste dall’art. 143, comma 1
(prestazioni di servizi non rientranti nell’art. 2195 C.c., assenza di
     specifica organizzazione e corrispettivi specifici che non
 eccedono i costi di diretta imputazione), l’attività svolta a favore
           dei soci è qualificata come non commerciale.
verso pagamento di
Esclusione del carattere commerciale                                 corrispettivi specifici
delle attività rese nei confronti degli
iscritti, associati o partecipanti                                   in diretta attuazione
                                                                    degli scopi istituzionali,


                                                                             ATTIVITA’ DECOMMERCIALIZZATE




- Associazioni politiche, sindacali e di categoria     1. Attività svolte in diretta attuazione degli scopi
-Associazioni religiose                               istituzionali, effettuate verso pagamento di
                                                      corrispettivi specifici nei confronti:
- Associazioni sportive dilettantistiche
                                                      - degli associati;
- Associazioni assistenziali                          - di altre associazioni che svolgono la stessa attività e
- Associazioni culturali                              che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto
                                                      fanno parte di un’unica organizzazione locale o
- Associazioni di promozione sociale                  nazionale;
- Associazioni di formazione extra scolastica della   - dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali
persona                                                2. Cessioni di proprie pubblicazioni prevalentemente
                                                      ad associati
Associazioni di promozione sociale
ex Legge 7 dicembre 2000, n. 383




   Le cessioni di beni e le
prestazioni di servizi rese nei      sono equiparate,
   confronti dei familiari            ai fini fiscali, a
  conviventi degli associati          quelle rese agli
                                         associati
• le associazioni destinatarie abbiano redatto l'atto costitutivo o lo
       statuto nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata
       autenticata o registrata;
     • l'atto costitutivo o lo statuto siano conformi alle clausole indicate nel
       comma 8 dell'art.148, dirette a garantire la non lucratività
       dell'associazione e ad evitare fenomeni elusivi



1.    divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi,
      riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la
      distribuzione non siano imposte dalla legge;
2.    obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque
      causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità e salvo
      diversa destinazione imposta dalla legge; a tal fine dovrà essere sentita l’Authority di cui
      all'articolo 3, comma 190, della legge n. 662/96;
                                     N.b. le funzioni dell’Authoity sono state
                                        trasferite al Ministero del lavoro
(segue)
Agevolazioni enti associativi (9)
3. disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative
   volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo
   espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e
   prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto
   per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la
   nomina degli organi direttivi dell'associazione;
4. obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e
   finanziario secondo le disposizioni statutarie;
5. eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui
   all'articolo 2532, secondo comma, del codice civile, sovranità dell'assemblea
   dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione,
   criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle
   relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti;
6. intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei
   trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.
L’art. 148 c. 4 individua le attività considerate sempre commerciali




        •   cessioni di beni nuovi prodotti per la vendita;
        •   somministrazione di pasti;
        •   erogazione di acqua, gas, energia elettrica e vapore;
        •   prestazioni alberghiere, di alloggio, di trasporto e di deposito;
        •   prestazioni di servizi portuali e aeroportuali;
        •   gestione di spacci aziendali e di mense;
        •   organizzazione di viaggi e soggiorni turistici;
        •   gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale;
        •   pubblicità commerciale;
        •   telecomunicazioni e radiodiffusioni circolari.
Associazioni di promozione sociale
Ricomprese tra gli enti di                  Finalità assistenziali
   cui all’art. 3, c. 6, l.             riconosciute dal Ministero
        n.287/91                                dell’interno
                         Non commerciale
                   (anche se corrispettivi specifici)


    Somministrazione di
                                               Organizzazione di viaggi e
     alimenti e bevande
                                                   soggiorni turistici
effettuata presso la sede da
   bar ed esercizi similari

     Attività strettamente                                 Iscritti
   complementari a quelle                                Associati
 svolte in diretta attuazione                           Partecipanti
    degli scopi istituzionali                                ……
Associazioni politiche e
associazioni confessionali con le
   quali lo Stato ha stipulato
             accordi


      Non commerciale
(anche se corrispettivi specifici)

   Organizzazione di viaggi e
       soggiorni turistici


             Iscritti
           Associati
          Partecipanti
               ……
Associazioni
                                       sindacali e di
                                         categoria
                                   Non commerciale
                             (anche se corrispettivi specifici)

Organizzazione di viaggi e                     Cessioni di                 Assistenza in tema
    soggiorni turistici                   pubblicazioni anche             di contratti collettivi
                                          in prevalenza a non
                                            soci riguardanti i
                                           contratti collettivi


Esclusivamente a Iscritti,              Anche non in prevalenza a a          in prevalenza a a Iscritti,
 Associati,Partecipanti                Iscritti, Associati,Partecipanti        Associati,Partecipanti
          ……                                          ……                                ……


                                          Corrispettivi che non eccedono i costi di diretta
                                                            imputazione
Il godimento di tutte le agevolazioni previste dall’art. 148, ai
          sensi dell’art. 30 del DL 185/2008, è subordinato
    all’effettuazione di una specifica comunicazione (modello
     EAS), con la quale devono essere forniti all’Agenzia delle
                      Entrate dati e notizie fiscali.

        L’inadempimento dell’obbligo comporta la non
    applicazione del regime agevolato di cui all’art. 148 del
      tuir, con la conseguenza di considerare i contributi
              associativi come ricavi commerciali.
• Il modello doveva essere presentato all’Agenzia delle entrate
  in via telematica direttamente dai soggetti interessati o dagli
  intermediari abilitati entro il 31 dicembre 2009 per gli enti
  costituiti alla data di entrata in vigore del d.l. (29 novembre
  2009)

• Per gli enti costituitisi successivamente va presentato entro 60
  giorni dalla data di costituzione (d. Ag. 21 dicembre 09)
• La variazione dei dati precedentemente comunicati va
  comunicata entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in
  cui si è verificata la variazione.



• La perdita dei requisiti per poter godere del regime di favore
  va comunicata entro 60 giorni dalla data in cui si è verificata
  tale circostanza, compilando l’apposita sezione.
• L’omessa presentazione del modello nei termini previsti
  comporta l’inapplicabilità dei benefici fiscali.

• Non è chiaro però se la violazione debba essere
  specificatamente contestata dall’ufficio e il momento dal
  quale iniziano a venir meno gli effetti del regime agevolato.
SCHEMA DI SINTESI
          Tipo di attività                                              Regime fiscale

                                      L’attività non è commerciale se svolta:
Prestazioni di servizi non rientranti in conformità alle finalità istituzionali dell’ente;
nell’art. 2195 c.c. a favore dei soci senza specifica organizzazione ;
e dei terzi.                          dietro pagamento di corrispettivi che non eccedano i costi di diretta
                                      imputazione
                                     L’attività non è commerciale se:
                                      si tratta di iniziative occasionali;
Le raccolte pubbliche di fondi       la raccolta dei fondi è effettuata in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o
                                     campagne di sensibilizzazione;
                                      i beni eventualmente ceduti per la raccolta dei fondi sono di modico valore.
                                    L’attività non è commerciale se:
Attività in regime di convenzione o
                                     ha finalità sociali;
di accreditamento
                                     è svolta in conformità alle finalità istituzionali dell'ente.
Attività nei confronti dei soci
dietro pagamento di quote L’attività non è commerciale se conforme alle finalità istituzionali
associative generiche

                                      L’attività non è commerciale alle seguenti condizioni:
Attività nei confronti dei soci  l’attività deve essere svolta in diretta attuazione degli scopi istituzionali,
dietro pagamento di quote  lo statuto dell’associazione deve essere:
associative e corrispettivi specifici redatto nella forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata o registrata;
                                       conforme alle clausole indicate nell’art. 148.
Tipo di attività                                      Regime fiscale


Cessioni di proprie pubblicazioni                       L’attività non è commerciale se:
                                                         le pubblicazioni sono cedute prevalentemente ai
                                                        soci
                                                         lo statuto dell’associazione è:
                                                         redatto nella forma dell'atto pubblico o della
                                                        scrittura privata autenticata o registrata;
                                                         conforme alle clausole indicate nell’art. 148.

 cessioni di beni nuovi prodotti per la vendita;         Queste attività sono sempre commerciali
 somministrazione di pasti;
 erogazione di acqua, gas, energia elettrica e vapore;
 prestazioni alberghiere, di alloggio, di trasporto e di
deposito;
 prestazioni di servizi portuali e aeroportuali
 gestione di spacci aziendali e di mense;
 organizzazione di viaggi e soggiorni turistici;
 gestione di fiere ed esposizioni a carattere
commerciale;
 pubblicità commerciale;
 telecomunicazioni e radiodiffusioni circolari.
Determinazione dell’Ires (1)
                       Reddito d’impresa
                       + Redditi da fabbricati
REDDITO COMPLESSIVO    + Redditi dei terreni
                       + Redditi da capitale
                       + Redditi diversi
- ONERI DEDUCIBILI
= REDDITO IMPONIBILE
x ALIQUOTA D’IMPOSTA   IRES 27,5%
= TOTALE IMPOSTA
- DETRAZIONI
D’IMPOSTA
                       DA VERSARE: non si versano importi fino a euro
                       10,33
= IMPOSTA              A CREDITO: che può essere chiesta a rimborso o
                       riportata al successivo periodo d’imposta per
                       compensarla con i debiti successivi
Determinazione dell’Ires (1)
               DEDUCIBILITA’ DEI COSTI PROMISCUI
                            (art. 144 c. 4 Tuir)

In presenza di spese e altri componenti negativi relativi a beni e servizi
utilizzati promiscuamente per l’esercizio di attività commerciale e
istituzionale è prevista una detrazione in misura percentuale determinata in
base al seguente rapporto:
                              Ricavi commerciali
                    Ricavi commerciali + Ricavi istituzionali



     N.B.: la ripartizione degli acquisti utilizzati promiscuamente interessa
     anche la disciplina Iva.
Determinazione dell’Ires (1)
DETERMINAZIONE FORFETARIA DEL REDDITO D’IMPRESA
Solo per gli enti non commerciali ammessi alla tenuta della contabilità semplificata ai
sensi dell’art. 18 del d.P.R. 600/1973, il reddito d’impresa può essere determinato
forfetariamente (art. 145 Tuir) come segue.

 Ricavi x Coefficiente di redditività
 + Plusvalenze patrimoniali (art. 86 Tuir)
 + Sopravvenienze attive (art. 88 Tuir)
 + Dividendi e interessi (art. 89 Tuir)
 + Proventi immobiliari (art. 90 Tuir)
 = Reddito d’impresa
        Attività di prestazione di servizi                         Altre attività
          Ricavi             Coefficiente (1)              Ricavi             Coefficiente (1)
 Fino a € 15.493,71                15%            Fino a € 25.822,84                10%
 Da € 15.493,71 a €                                Da € 25.822,84 a €
                                    25%                                                 15%
 309.874,14                                        516.456,90
 (1) Se l’ente svolge contemporaneamente i due tipi di attività, il coefficiente si determina con
 riferimento all’ammontare dei ricavi relativi all’attività prevalente. In mancanza della distinta
 annotazione dei ricavi si considerano prevalenti le attività di prestazione di servizi
Le Onlus
DISCIPLINA GIURIDICA ex D.Lgs. 460/1997
I soggetti che possono diventare ONLUS


associazioni

comitati

fondazioni

società cooperative

altri enti di carattere privato
I soggetti che sono ONLUS di diritto (1)

 Organizzazioni di volontariato di cui alla legge n. 266/1991
  iscritte negli appositi registri

 Organizzazioni non governative di cui alla legge n. 49 del 26
  febbraio 1987

 Cooperative sociali di cui alla legge n. 381 del 8 novembre
  1991

 Consorzi la cui base sociale sia formata esclusivamente da
  cooperative sociali
I soggetti che sono ONLUS di diritto (2):
                         Precisazione per le ODV

Art. 30 del D.L. 29/11/2008, n. 185
                                             le organizzazioni di volontariato
convertito, con modificazioni, dalla l.
                                          iscritte nei registri del volontariato di
28/11/2009, n. 2 (Decreto Anticrisi) +
                                            acquistano la qualifica di ONLUS di
Circolare 12/E del 9/4/2009
                                                            diritto




          a condizione che non svolgano attività commerciali diverse da
         quelle marginali indicate nel decreto ministeriale 25 maggio 1995
I soggetti che sono ONLUS di diritto (3):
                                           Precisazione per le ODV
                                                   D.M. 25 MAGGIO 1995

Si considerano attività commerciali e produttive marginali le seguenti attività:
• attività di vendita occasionali o iniziative occasionali di solidarietà svolte nel corso di celebrazioni o ricorrenze o in
concomitanza a campagne di sensibilizzazione pubblica verso i fini istituzionali dell’organizzazione di volontariato;
• attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione, a condizione che la vendita sia curata
direttamente dall’organizzazione senza alcun intermediario;
• cessione di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari sempreché la vendita dei prodotti sia curata direttamente
dall’organizzazione senza alcun intermediario;
• attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di raduni, manifestazioni, celebrazioni e simili a
carattere occasionale;
• attività di prestazione di servizi rese in conformità alle finalità istituzionali, non riconducibili nell'ambito applicativo
dell’art. 111 comma 3 del T.U. delle imposte sui redditi, approvato con DPR 22/12/1986, n. 917, verso pagamento di
corrispettivi specifici che non eccedano del 50% i costi di diretta imputazione.

Le attività devono essere svolte :
• in funzione della realizzazione del fine istituzionale dell'organizzazione di volontariato iscritta nei registri di cui all’art.
6 della legge n. 266 del 1991.
• senza l’impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato, quali l’uso di
pubblicità dei prodotti, di insegne elettriche, di locali attrezzati secondo gli usi dei corrispondenti esercizi commerciali, di
marchi di distinzione dell’impresa.

Non rientrano, comunque, tra i proventi delle attività commerciali e produttive marginali quelli derivanti da
convenzioni.
I soggetti che NON possono diventare ONLUS


  enti pubblici
  società commerciali diverse dalle cooperative
  fondazioni bancarie
  partiti e movimenti politici
  organizzazioni sindacali
  associazioni dei datori di lavoro
  associazioni di categoria
I soggetti che NON possono diventare ONLUS (2)

• Circolare n. 59/E del 2007
• Risoluzione n. 164/E del 2004
   – “la qualifica di ONLUS deve essere negata ad organizzazioni
      partecipate da enti pubblici e/o società commerciali qualora questi
      esercitino un’influenza dominante nelle determinazioni della ONLUS”



            Influenza dominante basata sulla prevalenza numerica



Ratio: “necessità di favorire la crescita e il consolidamento di un terzo settore
che operi autonomamente rispetto ai canali di allocazione diretta delle risorse
                                    pubbliche”
I soggetti che NON possono diventare ONLUS (3)

                                                         diverso
•    Circolare n. 38 del 1 agosto
                                                      orientamento
    2011
                                                      interpretativo


gli enti pubblici e le società commerciali possono costituire (o partecipare ad)
ONLUS, ancorché nella compagine sociale i soggetti di cui all’art. 10, comma
10, del D.lgs. 460/97 (cd. enti esclusi) siano numericamente prevalenti o
assumano un
ruolo determinante nella definizione degli atti di indirizzo e di gestione
dell’ente ONLUS
Le condizioni per diventare Onlus


1. FORMALITA’ DI COSTITUZIONE
2. REQUISITI STATUTARI
3. ISCRIZIONE ALL’ANAGRAFE DELLE ONLUS
1. Formalità di costituzione

Lo statuto deve essere redatto nella forma di:

  atto pubblico
  scrittura privata autenticata o registrata
2. Requisiti statutari

 Lo statuto deve contenere “espressamente” le
  clausole previste dall’art. 10, comma 1, del D.lgs.
  460/97:
         Settori di attività
         Esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale
         Divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali
         Divieto di distribuire utili, avanzi di gestione, capitale e riserve
         Obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione
         Obbligo di devoluzione del patrimonio
         Obblighi di trasparenza
         Obblighi di democraticità
2.1 Settori di attività (1)

 Sono l’elemento fondamentale di caratterizzazione



 assistenza sociale e socio-sanitaria
 assistenza sanitaria
 beneficenza
 istruzione
 formazione
2.1 Settori di attività(2)

 sport dilettantistico
 tutela, promozione e valorizzazione delle cose di interesse
  artistico e storico
 tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente
 promozione della cultura e dell’arte
 tutela dei diritti civili
 ricerca scientifica di particolare interesse sociale (svolta
  direttamente da fondazioni ovvero da esse affidata ad
  università, enti di ricerca ed altre fondazioni che la svolgono
  direttamente).
2.2 Esclusivo perseguimento di finalità di
            solidarietà sociale (1)


L’espressione “finalità di solidarietà sociale” non
 ha una connotazione giuridica precisa.

Il suo significato è però specificato nei commi 2, 3
 e 4 dell’art. 10, comma 1, del D.lgs. 460/97
2.2 Esclusivo perseguimento di finalità di
               solidarietà sociale (2)


 Per alcune attività si realizza solo quando tali attività
  sono:

         dirette ad arrecare benefici a soggetti
         svantaggiati
2.2 Esclusivo perseguimento di finalità di
                solidarietà sociale (3)


 Per le altre attività → è considerato intrinseco e immanente

        Perché naturalmente rivolte a soggetti
        svantaggiati

                            Oppure

        Perché rivolte a beneficio della collettività
        intera
2.2 Esclusivo perseguimento di finalità di
             solidarietà sociale (4)



Assistenza sanitaria
Istruzione
Formazione
                                 Soggetti svantaggiati
Sport dilettantistico
Promozione della cultura e
 dell’arte
Tutela dei diritti civili
2.2 Esclusivo perseguimento di finalità di
               solidarietà sociale (5)

 Soggetti svantaggiati:

   – Persone svantaggiate in ragione di condizioni
     fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari

   – Componenti collettività estere, limitatamente agli
     aiuti umanitari
2.2 Esclusivo perseguimento di finalità di
                solidarietà sociale (6)

 Le attività non possono essere rese nei confronti di soci,
  associati, partecipanti, amministratori, membri organo di
  controllo, soggetti che operano nell’organizzazione, sostenitori
  ecc.

                           A meno che

       Anche tali soggetti siano soggetti svantaggiati
2.2 Esclusivo perseguimento di finalità di
                solidarietà sociale (7)

 C.M. 168/E del 1998:

   “la valutazione della condizione di “svantaggio” costituisce giudizio
   complessivo inteso a individuare categorie di soggetti in condizione di
   obiettivo disagio, connesso a:

       • situazioni psico-fisiche particolarmente invalidanti
       • a situazioni di devianza, di degrado o grave disagio
         economico familiare o di emarginazione sociale”
2.2 Esclusivo perseguimento di finalità di
                 solidarietà sociale (8)

 C.M. 168/E del 1998:

    • Disabili fisici e psichici affetti da malattie comportanti menomazioni non
      temporanee
    • Tossico-dipendenti

    • Alcolisti

    • Indigenti

    • Anziani non autosufficienti in condizioni di disagio economico

    • Minori abbandonati, orfani o in situazioni di disadattamento o devianza

    • Profughi

    • Immigrati non abbienti
2.2 Esclusivo perseguimento di finalità di
                solidarietà sociale (9)


 R.M. n. 189 /2000 → “la qualità di soggetto “anziano” non
  appare di per sé sufficiente a ricondurre lo stesso tra i soggetti
  in condizioni di bisogno”

 R.M. n. 75/2001 → “la qualità di bambino al di sotto dei tre
  anni, fruitore dell’asilo nido, non appare di per sé sufficiente ai
  ricondurre lo stesso tra i soggetti in condizione di bisogno”
2.2 Esclusivo perseguimento di finalità di
              solidarietà sociale (10)


 Per le altre attività indicate dall’art. 10, comma 1,
  non è richiesto il requisito della “etero -
  destinazione” a soggetti svantaggiati
2.2 Esclusivo perseguimento di finalità di
                 solidarietà sociale (11)

 Si considerano comunque inerenti a finalità di solidarietà sociale le attività
  svolte nei seguenti settori:
    • Assistenza sociale e socio-sanitaria

    • Beneficenza

    • Tutela, promozione e valorizzazione delle cose di interesse artistico e
       storico

    • Tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente

    • Ricerca scientifica di particolare interesse sociale
    • Attività di promozione della cultura e dell’arte per le quali sono
      riconosciuti apporti economici da parte dell’amministrazione centrale
      dello stato
2.2 Esclusivo perseguimento di finalità di
              solidarietà sociale (12)


Ricerca scientifica:

  • Può essere svolta solo dalle fondazioni Onlus

  • Devono essere attività di particolare interesse
    sociale, come individuate dal D.p.r. n. 135 del 20
    marzo 2003
2.3 Divieto di svolgere attività diverse da quelle
                   istituzionali (1)


 Art. 10, c.1, lett. c) → le Onlus non possono svolgere
  attività diverse da quelle istituzionali

      Unica Eccezione → possibilità di svolgere,
      entro certi limiti, attività connesse
2.3 Divieto di svolgere attività diverse da quelle
                   istituzionali (2)

 Art. 10, comma 5, → sono connesse:
   • le attività previste dallo statuto che rientrino nei settori:
        dell’assistenza sanitaria;
        istruzione;
        formazione;
        sport dilettantistico;
        promozione della cultura e dell’arte e tutela dei diritti civili

        rivolte a soggetti non svantaggiati

   • le attività che per natura sono accessorie a quelle istituzionali, in
     quanto integrative delle stesse.
2.3 Divieto di svolgere attività diverse da quelle
                   istituzionali (3)

Le attività accessorie per natura sono attività che completano
 o rendono maggiormente fruibili le attività istituzionali

  Es. Vendita di déplinats nei botteghini dei musei o di magliette
  pubblicitarie e altri oggetti di modico valore in occasione di campagne di
  sensibilizzazione
2.3 Divieto di svolgere attività diverse da quelle
                 istituzionali (4)

        Limiti allo svolgimento delle attività connesse:

   le attività connesse in ogni esercizio e per ogni settore di
    attività non devono essere prevalenti rispetto a quelle
    istituzionali

   i relativi proventi non devono superare il 66% delle spese
    complessive dell’organizzazione.
2.4 Divieto di distribuire utili, avanzi di gestione,
                 capitale e riserve (1)

Art. 10, comma 1, lett. d) → Divieto di distribuire, anche in modo indiretto,
utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita
dell’organizzazione,

                a meno che la destinazione o la distribuzione

         siano imposte per legge
         o siano effettuate a favore di altre onlus che per legge, statuto o
          regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.
2.4 Divieto di distribuire utili, avanzi di gestione,
                      capitale e riserve (2)
 Danno luogo, in ogni caso, alla distribuzione indiretta di utili o avanzi di gestione le
  operazioni indicate nell’art. 10, comma 6:
     a) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi (…) a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'org.ne o ne
        facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'org.ne, ai loro parenti entro il 3°
        grado ed ai loro affini entro il 2° grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente
        controllate o collegate, effettuate a condizioni più favorevoli in ragione della loro qualità (…);
     b) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro
        valore normale;
     c) la corresponsione ai componenti gli organi amministrativi e di controllo di emolumenti individuali annui
        superiori al compenso massimo previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994, n.
        645, e dal decreto-legge 21 giugno 1995, n. 239, convertito dalla legge 3 agosto 1995, n. 336, e
        successive modificazioni e integrazioni, per il presidente del collegio sindacale delle società per azioni;
     d) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi
        passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di 4 punti al tasso ufficiale di sconto;
     e) la corresponsione ai lavoratori dipendenti di salari o stipendi superiori del 20% rispetto a quelli previsti
        dai contratti collettivi di lavoro per le medesime qualifiche


 Questa norma, come chiarito dalla Circ. 59/E del 2007, è norma antielusiva di tipo
  sostanziale della quale può essere chiesta la disapplicazione, ai sensi dell’art. 37 bis,
  comma 8, del D.pr. 600/73, con apposita istanza alla Direzione regionale competente.
2.5 Obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di
                   gestione (1)


 Art. 10, comma 1, lett. e) → Obbligo di impiegare
  utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle
  attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente
  connesse
2.6 Obbligo di devoluzione del patrimonio (1)

 Art. 10, comma 1, lett. f) → Obbligo di devolvere il
  patrimonio dell’organizzazione, in caso di suo scioglimento per
  qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di
  utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di
  controllo (Agenzia per le Onlus)            N.b. le funzioni dell’Authoity sono state
                                                          trasferite al Ministero del lavoro


 Art. 3, lett. k) del D.P.C.M. n. 329/2001 → l’agenzia delle
  Onlus deve rendere parere vincolante
2.5 Obbligo di devoluzione del patrimonio (2)

• Circolare 59/E del 2007 → l’obbligo di devoluzione
  “scatta” anche in caso di perdita della qualifica di Onlus …

  “limitatamente all’incremento patrimoniale realizzato nei
  periodi d’imposta in cui l’ente aveva fruito della qualifica
                           di Onlus”

• Atto di indirizzo Agenzia per le Onlus 17/05/2008 → iter
  e scheda da allegare per la richiesta di parere sulla
  devoluzione del patrimonio
2.6 Obblighi di trasparenza (1)

 Obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale

 L’uso, nella denominazione e in qualsivoglia segno
  distintivo o comunicazione rivolta al pubblico,
  dell’acronimo ONLUS
2.6 Obblighi di trasparenza (2)

 redigere, in relazione all’attività complessivamente svolta,
  scritture contabili cronologiche e sistematiche atte a
  esprimere con compiutezza ed analiticità le operazioni poste
  in essere in ogni periodo di gestione;

 redigere entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio
  annuale di un documento che rappresenti in modo adeguato
  la situazione patrimoniale, economica e finanziaria, (bilancio
  consuntivo) distinguendo le attività direttamente connesse da
  quelle istituzionali
2.6 Obblighi di trasparenza (3)

 Gli obblighi contabili di cui si è detto considerano assolti
  qualora la contabilità consti del libro giornale e del libro
  inventari tenuti in conformità alle disposizioni degli articoli
  2216 e 2217 del Codice Civile;

 Qualora per due anni consecutivi i proventi superino
  l’ammontare di euro 1.032.913,80 il bilancio deve essere
  accompagnato da una relazione di controllo sottoscritta da
  uno o più revisori iscritti nel registro dei revisori contabili.
2.7 Obblighi di democraticità (1)

 Disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità
  associative volte a garantire l’effettività del rapporto
  medesimo:

   • escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla
     vita associativa
   • prevedendo per gli associati maggiori di età il diritto di voto per
     l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per
     la nomina degli organi direttivi dell’associazione.
3. Iscrizione all’Anagrafe Onlus

Comunicazione Direzione Regionale delle Entrate con
 dichiarazione sostitutiva di atto notorio (reperibile
 dal sito www.agenziaentrate.it)
L’iscrizione ha efficacia costitutiva
3.1 L’iter per l’iscrizione

                                    Verifica formale da parte
                                     della DRE competente


       Entro 40 giorni dal ricevimento della                          Decorsi 40 giorni
                 comunicazione



Comunicazione        Provvedimento              Richiesta              Iscrizione per
 di iscrizione         motivato di             chiarimenti                silenzio
 all’anagrafe        non iscrizione                                       assenso



                                        Gli eventuali chiarimenti
                                      debbono essere forniti entro
                                               30 giorni



                                         Dopo questo termine la
                                       Direzione regionale ha 20
                                      giorni per comunicare l’esito
                                              del controllo
Le Onlus

DISCIPLINA FISCALE AGEVOLATA
Agevolazioni fiscali



   Imposte dirette
   Imposta sul valore aggiunto
   Altre imposte
   Erogazioni liberali
1. Imposte sul reddito

• Non si considerano commerciali le attività
  istituzionali svolte nel perseguimento esclusivo di fini
  di solidarietà sociale (Art. 150 c.1 Tuir);

• Non si considerano imponibili i proventi derivanti
  dall’esercizio delle attività direttamente connesse
  (Art. 150 c. 2 Tuir).
Determinazione del reddito complessivo delle Onuls e
                 dell’imposta Ires
                        I redditi di capitale sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo
  REDDITI DI CAPITALE   definitivo (c.m. n. 98/E del 17/5/2000
          +
                        I fabbricati utilizzati nelle attività istituzionali e connesse
  REDDITI FONDIARI      producono redditi fondiari (c.m. n. 244 del 28/12/1999

          +
   REDDITI D’IMPRESA                        Sono inesistenti

         +
   REDDITI DIVERSI
          =
                                                   Da Dedurre:
 REDDITO COMPLESSIVO        Oneri deducibili (art. 10, comma 1, lett. a), f), g) del Tuir

         x 27,5 %
                                                 Da Detrarre:
   IMPOSTA LORDA         19% degli oneri indicati alle lettere a) g) h) h bis) i) i bis) i
                         quater) del comma 1 art. 15 Tuir

   IMPOSTA NETTA
2. Imposta sul valore aggiunto

• Non rilevano ai fini IVA le prestazioni pubblicitarie volte alla promozione
  delle attività istituzionali delle onlus;

• Esenzione dall’IVA delle:
    prestazioni di trasporto malati o feriti con veicoli equipaggiati
     (ambulanze);
    Prestazioni di ricovero e cura, compresa la somministrazione di
     medicinali, presidi sanitari e vitto;
    Prestazioni educative dell’infanzia e della gioventù e quelle didattiche
     di ogni genere;
    Prestazioni socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale,
     in comunità e simili, in favore di persone svantaggiate;
3. Altre imposte (1)


• Imposta di bollo: esenzione di tutti gli atti, documenti,
  istanze, contratti, ecc. posti in essere o richiesti da onlus.
  L’agevolazione riguarda le onlus sia come soggetti che
  pongono in essere gli atti, sia come soggetti destinatari degli
  atti.

• Tassa sulle concessioni governative: esenzione degli atti e
  provvedimenti concernenti le onlus.
3. Altre imposte (2)

• Imposta di registro: tassa fissa per i trasferimenti a titolo oneroso della
  proprietà di beni immobili e per gli atti traslativi o costitutivi di diritti reali
  immobiliari di godimento nei confronti delle onlus, nel rispetto di
  determinate condizioni.

• Imposta sugli spettacoli: non dovuta per le attività di spettacolo svolte
  occasionalmente dalle onlus, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o
  campagne di sensibilizzazione. Per poter beneficiare dell’esenzione
  occorre dare comunicazione dell’inizio dell’attività all’ufficio accertatore
  prima dell’inizio di ciascuna manifestazione.

• Tributi locali: le regioni, le province ed i comuni possono deliberare
  riduzioni o esenzioni dal pagamento dei tributi di loro pertinenza a favore
  delle onlus.
Sanzioni (1)


• Indipendentemente da ogni altra sanzione prevista dalle leggi tributarie:

        I rappresentanti legali e i membri degli organi amministrativi che si
    avvalgono dei benefici di cui al D.lgs.N. 460/1997, in assenza dei requisiti
   di cui all’art. 10, ovvero violino le disposizioni statutarie previste dall’art. 10
     comma 1 lett. c (divieto di svolgere attività diverse da quelle previste al
    comma a) e d (divieto di distribuzione di utili), sono puniti con sanzioni da
                            1032,91 euro a 6.197,48 euro;
Sanzioni (2)


• Sanzione amministrativa da euro 309,87 ad euro 3.098,74 per l’abuso
  nell’utilizzo della locuzione organizzazione non lucrativa di utilità sociale;

• I rappresentanti legali ed i membri degli organi amministrativi delle
  organizzazioni che hanno indebitamente fruito dei benefici previsti dal
  D.lgs.N. 460/1997, conseguendo o consentendo a terzi indebiti risparmi
  d’imposta, sono obbligati in solido con il soggetto passivo o con il soggetto
  inadempiente delle imposte dovute, delle relative sanzioni e degli interessi
  maturati.
Le Onlus

TRATTAMENTO FISCALE DELLE
EROGAZIONI LIBERALI
Agevolazioni introdotte dal
      D.Lgs. 460/97
LA DISCIPLINA DEL TUIR

Trattamento differenziato a seconda che si tratti di:

 Erogazioni liberali da persone fisiche ed enti non commerciali
  (art. 15 comma 1 lett. i-bis)
  (art. 147, comma 1)

 Erogazioni liberali da imprese
  (art. 100 comma 2 lett. H)
Erogazioni da persone fisiche ed Enc (1)


Le erogazioni liberali in denaro, fino a euro 2.065,83, effettuate
dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali a favore delle
ONLUS sono detraibili dall’imposta lorda nella misura del 19%
(articolo 15 comma 1 lettera i-bis DPR 917/1986).
Erogazioni da persone fisiche ed Enc (2)

• Le eventuali erogazioni effettuate in misura superiore al limite
  consentito non godono dell’agevolazione fiscale, per la parte
  eccedente tale limite.

• Il fisco ha confermato che le quote associative versate dai soci
  alle ONLUS non rientrano tra le liberalità che fruiscono di
  questa agevolazione fiscale, in quanto non si tratta di
  liberalità, ma dell’adempimento di un obbligo previsto dallo
  statuto o dalla delibera del competente organo sociale.
Erogazioni da persone fisiche ed Enc (3)

CONDIZIONI:
1. Il versamento delle erogazioni e dei contributi DEVE essere
   eseguito tramite banca o ufficio postale, con carte di credito,
   di debito e prepagate, con assegni bancari o circolari

2. Ulteriori modalità possono essere stabilite dal decreto del
   Ministero dell’Economia
Erogazioni liberali da imprese (1):
               erogazioni in natura
a) sono deducibili dal reddito d’impresa le erogazioni liberali
   effettuate a favore delle ONLUS per un importo non
   superiore a euro 2.065,82 o al 2% del reddito d’impresa
  (articolo 100 c. 2, lett. h, TUIR);




    I due limiti operano alternativamente, pertanto si può scegliere
    il limite più conveniente;
    I due limiti sono equivalenti nel caso in cui il reddito d’impresa
    sia pari ad euro 103.291, 50
Erogazioni liberali da imprese (2):
                 erogazioni in natura
b)le spese relative all’impiego di lavoratori dipendenti, assunti a
  tempo indeterminato, utilizzati per prestazioni di servizi a
  favore delle ONLUS sono deducibili nel limite del 5 per mille
  dell’ammontare complessivo delle spese per prestazioni di
  lavoro dipendente risultanti dalle dichiarazione dei redditi
  (articolo 100, comma 2, lettera i);
Erogazioni liberali da imprese (3):
               erogazioni in natura

• In pratica è consentito alle imprese “dare in prestito”
  propri lavoratori dipendenti alle Onlus, senza, con
  questo, dover rinunciare alla deduzione delle spese
  relative.
Erogazioni liberali da imprese (4)
               erogazioni in natura
c)le imprese produttrici o commerciali operanti nel settore
   alimentare e farmaceutico, in alternativa all’usuale
   eliminazione dal circuito commerciale, possono cedere
   gratuitamente propri prodotti alle ONLUS;
(art. 13, comma 2, del d.lgs. 460/97)




            Tali cessioni NON costituiscono ricavo
Erogazioni liberali da imprese (5):
                   erogazioni in natura
• In sostanza l’agevolazione, al fine di incentivare le erogazioni in natura,
  mira a neutralizzare gli effetti dell’art. 85, c. 2 del Tuir, il quale considera
  ricavi, fra l’altro, il valore nominale dei beni, alla cui produzione o scambio
  è diretta l’attività d’impresa, destinati a finalità estranee all’esercizio
  dell’impresa stessa.

• Si precisa che la disposizione si applica limitatamente alle derrate
  alimentari o ai prodotti farmaceutici che vengono esclusi dal circuito
  commerciale per difetti di confezionamento o altre cause che, pur
  diminuendo o facendo venir meno il valore commerciale del prodotto,
  non ne impediscono tuttavia l’utilizzo (es. prodotti prossimi alla scadenza)
Erogazioni liberali da imprese (6):
                     erogazioni in natura
d) La cessione gratuita di beni non di lusso ad una ONLUS (l.
   244/2007):
     ai fini reddituali, non è considerata ricavo fino ad un importo
      pari al 5% del reddito d’impresa dichiarato;
     il costo di produzione o di acquisto è interamente deducibile;
     ai fini Iva la nuova normativa considera tali beni come distrutti.
      (art. 13, comma 3 d.lgs. 460 modificato dalla legge l.244/2007)



   CONDIZIONI:
   1. Beni non di lusso alla cui produzione o scambio è diretta l’attività d’impresa;
   2. Beni che non siano derrate alimentari o prodotti farmaceutici;
   3. Beni non più commercializzabili in quanto presentino imperfezioni, alterazioni, danni o
      vizi, ma comunque idonei all’utilizzo.
Erogazioni liberali da imprese (7):
                   erogazioni in natura
• I beni eliminati dal circuito commerciale e ceduti gratuitamente alla
  ONLUS non possono più essere commercializzati o ceduti dalla ONLUS
  beneficiaria che li deve utilizzare esclusivamente per lo svolgimento di
  attività istituzionali

• La ONLUS beneficiaria, in base al disposto del comma 4 dello stesso art.
  13 d.lgs. 460/1997 deve, infatti, attestare, in una apposita dichiarazione
  da conservare agli atti dell’impresa cedente, il proprio impegno ad
  utilizzare direttamente i beni in conformità alle finalità istituzionali.

• Lo stesso comma 4 stabilisce, inoltre, a pena di decadenza dei benefici
  fiscali, l’obbligo per la ONLUS beneficiaria dell’effettivo utilizzo diretto dei
  beni ricevuti.
Erogazioni liberali in natura:
                             trattamento ai fini IVA

•   Le donazioni di prodotti farmaceutici sono operazioni esenti da IVA (art. 10,
    punto 12, dpr 633/72):
     – Va emessa la fattura con l’indicazione di tale norma e della qualifica di
        ONLUS del ricevente.

•   Le donazioni di derrate alimentari e delle altre merci non di lusso sono
    considerate distrutte, quindi fuori campo Iva, senza obbligo di emissione di
    fattura.
     – Tale regime di distruzione deriva in parte dall’art. 6, comma 15, l. 133/1999
        (“I prodotti alimentari non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione per carenza o errori di
        confezionamento, di etichettatura, di peso o per altri motivi similari nonchè per prossimità della data di scadenza,
        ceduti gratuitamente ai soggetti indicati nell’articolo 10, numero 12), D.P.R 633/72, e da questi ritirati presso i
                                                                                Di tali
        luoghi di esercizio dell’impresa, si considerano distrutti agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto”).
        difetti dei prodotti occorre fare menzione nei documenti relativi alla
        donazione. Per le altre merci non di lusso il regime è ora previsto dal nuovo
        testo dell’art. 13, dlgs 460/97, come modificato dalla legge 244/07.
Erogazioni liberali in natura:
                          Adempimenti (1)
1. L’impresa deve inviare una raccomandata a.r. all’AE (e al
   locale comando della Guardia di Finanza) prima di effettuare
   ogni singola donazione.
     –   Essa non è obbligatoria per le cessioni di beni facilmente deperibili e di modico valore
         unitario (es. confezioni di yogurt) e qualora il costo complessivo di ciascuna cessione
         non sia superiore a euro 5.164,57.
2.   La raccomandata (se necessaria) deve pervenire (NB: fa fede la data di
     arrivo) agli uffici fiscali sopra indicati almeno 5 giorni prima della
     consegna della merce alla ONLUS.
     –   La raccomandata deve contenere i seguenti dati:
          •     Data, ora e luogo di inizio del trasporto
          •     Luogo di destinazione finale del trasporto
          •     Valore complessivo della merce ceduta, sulla base del costo di acquisto o di produzione
                (=valore d’inventario)
          •     Natura, qualità e quantità della merce donata (è necessario inserire il “difetto”)
          •     Dati identificativi sia della ditta mittente che della ONLUS ricevente.
Erogazioni liberali in natura:
                       Adempimenti (2)
3.   Il trasporto deve essere documentato dal DDT
4.   Entro il 15 del mese successivo la ditta deve annotare sui registri Iva (o su
     un apposito prospetto) la qualità e quantità (anche se la legge non lo
     prevede espressamente si consiglia di indicare anche il costo specifico
     per verificare il rispetto del limite massimo ove previsto) della merce
     donata nel corso del mese precedente.
5.   La ONLUS deve rilasciare alla ditta una dichiarazione sostitutiva di atto
     notorio ex l.4/1/68 n. 15 (oggi non è più necessario che la firma sia
     autenticata dall’anagrafe del comune) con la quale dichiara:
     – La corrispondenza della natura, qualità e quantità della merce
           ricevuta ai dati contenuti nel DDT
     – Il proprio impegno ad utilizzare direttamente i beni in conformità
           alle finalità istituzionali.
Erogazioni liberali da imprese:
          Schema di riepilogo

                    SCHEMA RIEPILOGATIVO

      NATURA             BENEFICI FISCALI            LIMITI

prestazioni di lavoro    deduzione del costo    fino al 5 per mille
                            del personale      costo del personale

derrate alimentari e         non sono              senza limiti
      prodotti            considerati ricavi
    farmaceutici
  Beni non di lusso         Deduzione dal       Fino al 5 per cento
alla cui produzione o     reddito d’impresa         del reddito
  scambio è diretta                            d’impresa dichiarato
 l’attività d’impresa
Erogazioni liberali in      deduzione dal       fino 2.065,82 o al
      denaro              reddito d’impresa       2% del reddito
Le agevolazioni contenute nell’art. 14
            D.L. 35/2005
LA NUOVA NORMATIVA “+ DAI – VERSI”
(art. 14 d.L. 35/2005 e Circolare39/E del 19/08/2005)


     Soggetti beneficiari delle deduzioni
     Soggetti beneficiari delle erogazioni liberali
     Oggetto, limiti e modalità delle erogazioni liberali
     Obblighi contabili
     Sanzioni
     Divieto di cumulo
Soggetti beneficiari delle deduzioni

 Persone fisiche soggette all’IRPEF

 Enti e società soggetti all’IRES



     Trattasi dei soggetti richiamati dall’art. 73 Tuir
   (società ed enti commerciale e non commerciali)
Soggetti beneficiari delle erogazioni liberali (1)

                 ELENCO TASSATIVO
             ex art. 14, c.1 d.l. 35/2005:



                        1. ONLUS
          2. ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE
        3. FONDAZIONI E ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE
Soggetti beneficiari delle erogazioni liberali (2)

1. ONLUS: art. 10 c.1, 8, 9 D.Lgs. 460/1997
       c.1: Sono (ONLUS) le associazioni, i comitati, le fondazioni, le società cooperative e
       gli altri enti di carattere privato, con o senza personalità giuridica, i cui statuti o atti
       costitutivi, redatti nella forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata
       o registrata, prevedono espressamente (…)


       c. 8 (ONLUS DI DIRITTO): organismi di volontariato (l. 11 agosto 1991, n. 266);
       organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi della l. 26 febbraio
       1987, n. 49; cooperative sociali e loro consorzi (l. 8 novembre 1991, n. 381).


       c. 9 (ONLUS PARZIALI): enti ecclesiastici delle confessioni religiose con le quali lo
       Stato ha stipulato patti, accordi o intese; le associazioni di promozione sociale, le
       cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell’Interno ai sensi della l.
       25 agosto 1991, n. 287, limitatamente all’esercizio delle attività elencate nel comma
       1 dell’art. 10 del d.lgs. n. 460 del 1997
Soggetti beneficiari delle erogazioni liberali (3)

2. ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE

        Iscritte al registro nazionale ex art. 7, c. 1 e 2, della l. n. 383/2000)


     BENEFICIARIE: Associazioni nazionali e relativi livelli di organizzazione territoriale e circoli
     affiliati aventi diritto ad automatica iscrizione nel medesimo registro nazionale (c.3).
     Per associazioni di promozione sociale a carattere nazionale si intendono quelle costituite
     e operanti da almeno un anno, che svolgono attività di utilità sociale ai sensi dell’articolo
     2 della l. n. 383 del 2000 in almeno 5 regioni e 20 province, iscritte nel registro nazionale
     ai sensi del regolamento approvato con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche
     sociali del 14 novembre 2001, n. 471.
     ATTENZIONE!! l'agevolazione non è applicabile alle erogazioni liberali effettuate nei
     confronti delle Associazioni di Promozione Sociale iscritte ai soli registri regionali.
Soggetti beneficiari delle erogazioni liberali (4)


3. FONDAZIONI E ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE

                         Dotate di personalità giuridica

         OGGETTO STATUTARIO: tutela, promozione e valorizzazione dei beni di
         interesse artistico, storico e paesaggistico di cui al D.lgs. 22 gennaio
         2004, n. 42.
Oggetto, limiti e modalità delle erogazioni liberali
                        (1)

Le erogazioni liberali che danno diritto alla deducibilità possono essere
effettuate in denaro e in natura, nel limite del 10% del reddito
complessivamente dichiarato e comunque nella misura massima di 70.000,00
euro annui.




       Considerata la rilevanza di entrambi i limiti di deducibilità
       previsti dalla norma deve ritenersi che l’erogazione liberale è
       deducibile fino al minore dei due limiti.
Oggetto, limiti e modalità delle erogazioni liberali
                        (2)

Le erogazioni liberali, al fine di ottenerne al deducibilità,
 devono essere effettuate attraverso uno dei seguenti sistemi di
 pagamento: banca, ufficio postale, carte di debito, di credito e
 prepagate, assegni bancari e circolari. Pertanto, sono da
 escludere le erogazioni liberali in contanti.

Sono escluse le erogazioni di piccolo importo, effettuate in
 occasione di campagne di raccolta fondi.
Oggetto, limiti e modalità delle erogazioni liberali
                         (3)

                              EROGAZIONI IN NATURA


 Ai fini della rilevazione dei limiti indicati dalla norma, si dovrà prendere in
  considerazione il valore normale del bene, inteso, in via generale e ai sensi dell’art.
  9, c. 3 del TUIR, come il prezzo o il corrispettivo mediamente praticato per i beni
  della stessa specie o similari in condizioni di libera concorrenza e al medesimo
  stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni vengono erogati
  e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi.
 Ove non sia possibile desumerne il valore sulla base di altri criteri oggettivi, gli
  eroganti potranno ricorrere alla stima di un perito.
 Il donante avrà cura di acquisire, a comprova delle effettività della donazione e
  della congruità del valore attribuito al bene oggetto della donazione in natura, in
  aggiunta alla documentazione attestante il valore normale, anche una ricevuta da
  parte del donatario che contenga la descrizione analitica e dettagliata dei beni
  donati con l’indicazione dei relativi valori.
Obblighi contabili (1)

            PRESUPPOSTI PER L’APPLICAZIONE DEL + DAI – VERSI:

a) tenuta di scritture contabili, complete e analitiche, rappresentative dei
   fatti di gestione (da parte del destinatario);
     – Completezza: ogni fatto gestionale dell’ente deve essere individuato
        con precisione, tramite l’indicazione delle necessarie informazioni
        quali numero d’ordine, data, natura dell’operazione, valore, modalità
        di versamento, soggetti coinvolti.
     – Analiticità: impone di eseguire le registrazioni singolarmente, senza
        effettuare alcun raggruppamento.
     – Completezza e Analiticità sono in ogni caso garantite dalla corretta
        tenuta della contabilità ordinaria ai sensi degli articoli 14 e seguenti
        del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.
Obblighi contabili (2)

b) redazione, entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio, di un apposito
   documento rappresentativo della situazione patrimoniale, economica e
   finanziaria.



        • Stato Patrimoniale: distinzione attività istituzionale,
        accessoria, di raccolta fondi, gestione del patrimonio
        finanziario
        • Rendiconto Gestionale: distinzione delle varie tipologie di
        entrate e uscite
        • Relazione sulla Gestione: documento esplicativo delle voci
        contabili, in assenza di nota integrativa
Obblighi contabili (3)


Sorge una responsabilizzazione del soggetto che eroga
il contributo, cui viene concesso un interesse giuridico
        a verificare che l'ente beneficiario abbia
   effettivamente predisposto il rendiconto annuale.
Sanzioni (1)

 Laddove, nella dichiarazione dei redditi del soggetto erogatore delle
  liberalità, siano esposte indebitamente le anzidette deduzioni
  dall’imponibile, la sanzione fiscale (ex art. 1, c. 2, del d.lgs. 18 dicembre
  1997, n. 471) è maggiorata del 200% (maggiore imposta liquidata).
 La sanzione scatta laddove non siano soddisfatti i seguenti presupposti di
  deducibilità:
    – Soggettivo: appartenenza dei soggetti beneficiari delle erogazioni alle
      categorie di enti del terzo settore espressamente indicate e, quindi,
      nell’osservanza da parte dei predetti beneficiari delle rispettive norme
      che disciplinano i requisiti qualificanti della categoria di appartenenza;
    – Oggettivo: derivante dal rispetto dei limiti quantitativi alla deducibilità
      dal reddito delle liberalità erogate.
Sanzioni (2)

Laddove la deduzione in oggetto risulti indebita in ragione della
riscontrata insussistenza, in capo all’ente beneficiario
dell’erogazione, dei caratteri solidaristici e sociali dichiarati in
comunicazioni rivolte al pubblico ovvero rappresentati ai soggetti
erogatori delle liberalità, l’ente beneficiario e i suoi
amministratori sono obbligati in solido con i soggetti erogatori
per le maggiori imposte accertate e per le sanzioni applicate.
La solidarietà sussiste se i caratteri solidaristici sono dichiarati in
comunicazioni rivolte al pubblico o ai soggetti erogatori.
Divieto di cumulo

 La deducibilità delle erogazioni non può cumularsi con ogni
  altra agevolazione fiscale prevista a titolo di deduzione o di
  detrazione di imposta da altre disposizioni di legge.

 La non cumulabilità prescinde dall’importo delle liberalità
  erogate.
Disciplina fiscale degli enti non
              profit
               IVA
Requisiti generali per imponibilità ai fini Iva

• Requisito soggettivo: l’operazione deve essere posta in essere da
  un imprenditore (ai sensi dell’art. 4 del d.P.R.. 633/72) ovvero da un
  lavoratore autonomo (ai sensi dell’art. 5 del d.P.R. 633/72);
• Requisito oggettivo: l’operazione deve consistere in una cessione di
  beni o in una prestazione di servizi, ai sensi rispettivamente degli
  artt. 2 e 3 del d.P.R. 633/72.
• Requisito territoriale: l’operazione deve essere posta in essere
  nell’ambito del territorio dello Stato ai sensi degli artt. 7-7septies
  del d.P.R. 633/72.


Se manca uno solo dei requisiti sopra indicati l’operazione è fuori campo IVA
e, in genere, non è soggetta ad alcun obbligo.
Verifica dei requisiti Iva per gli Enti non profit
In base all’art. 4 del d.P.R. n. 633/72, gli enti non profit diventano soggetti passivi ai
fini Iva quando svolgono (non importa se in via prevalente o accessoria) attività
commerciali od agricole.


                                    ATTIVITA’ COMMERCIALE
                                          ESERCITATA



                Esclusiva o Principale                         Accessoria


           L’IVA si applica su tutte le             L’IVA si applica soltanto sulle
           prestazioni di servizi e le              prestazioni di servizi e le
           cessioni di beni effettuate              cessioni di beni effettuate
                                                    nell’ambito         dell’attività
                                                    commerciale
Quando un’attività è commerciale ai fini Iva?
                              (Art. 4, C.1 D.P.R. 633/72)



• Attività abituale (irrilevanza per le attività occasionali);
• Attività rientrante in quelle indicate all’art. 2195 c.c. (se commerciale),
  2135 c.c. (se agricola), oppure, se trattasi di prestazione di servizi, anche
  non rientrante nell’ambito dell’art. 2195 c.c., purché organizzata in forma
  d’impresa.

                       ENTE COMMERCIALE, se le attività sono esercitate in
                       via principale od esclusiva

                       ENTE NON COMMERCIALE, se le attività sono
                       esercitate in via accessoria
Le attività nei confronti degli associati
                                 (art. 4, c.4 d.P.R. 633/72)

Per gli enti che non hanno come oggetto l’esercizio esclusivo o prevalente di attività
commerciali o agricole si considerano effettuate nell’esercizio di imprese soltanto le
cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte nell’esercizio di attività commerciali o
agricole. Si considerano fatte nell’esercizio di attività commerciali anche le cessioni di
beni e le prestazioni di servizi ai soci, associati o partecipanti verso il pagamento di
corrispettivi specifici, o di contributi supplementari determinati in funzione delle
maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto, ad esclusione delle:

                                                     - Associazioni politiche, sindacali e di
 1. Attività svolte in diretta attuazione degli      categoria
scopi istituzionali, effettuate verso pagamento
di corrispettivi specifici nei confronti:            - Associazioni religiose
- degli associati;                                   - Associazioni sportive dilettantistiche
- di altre associazioni che svolgono la stessa
                                                     - Associazioni assistenziali
attività e che per legge, regolamento, atto
costitutivo o statuto fanno parte di un’unica        - Associazioni culturali
organizzazione locale o nazionale;
                                                     - Associazioni di promozione sociale
- dei tesserati dalle rispettive organizzazioni
nazionali                                            - Associazioni di formazione extra scolastica
                                                     della persona
Attività con presunzione di commercialità
                                 (art. 4, c. 5 d.D.R. 633/72)


•   Cessioni di beni nuovi prodotti per la vendita, escluse le pubblicazioni delle
    associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali
    sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica
    della persona cedute prevalentemente ai propri associati;
•   erogazione di acqua, gas, energia elettrica e vapore;
•   gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale;
•   gestione di spacci aziendali, gestione di mense e somministrazione di pasti;
•   trasporto e deposito di merci;
•   trasporto di persone;
•   organizzazione di viaggi e soggiorni turistici; prestazioni alberghiere o di alloggio;
•   servizi portuali e aeroportuali;
•   pubblicità commerciale;
•   telecomunicazioni e radiodiffusioni circolari.
Enti non commerciali e recepimento della Direttiva
  Servizi (Direttiva n. 2008/8/CE) – D.lgs. 18/2010

• Art. 7 ter Dpr 633/72
  – Prestazioni di servizi generiche a soggetti passivi
    Iva: imponibilità nel luogo ove è stabilito il
    committente
  – Prestazioni a soggetti privati: imponibilità nel
    luogo del prestatore
Enti non commerciali e recepimento della Direttiva Servizi
           (Direttiva n. 2008/8/CE) – D.lgs. 18/2010
         ENTE NON COMMERCIALE CON PARTITA IVA

Un Enc ha la partita iva se:
- Svolge contestualmente attività istituzionale e commerciale
- svolge solo attività istituzionale, ma ha effettuato acquisti intra di beni per
più di 10.000 euro (obbligo di richiedere la p.iva)
- svolge solo attività istituzionale, ha effettuato acquisti intra di beni per non
più di 10.000 euro ma ha optato per l’applicazione dell’Iva sugli acquisti in
Italia (art. 38 c.6 d.l. 331/93)



               Circolare Agenzia Entrate 58/E del 31/12/2009
Il possesso della partita Iva da parte di un Enc comporta la sua qualificazione
quale soggetto passivo ai fini della territorialità Iva, a prescindere che agisca
             nell’ambito dell’attività istituzionale o commerciale
Enti non commerciali e recepimento della Direttiva Servizi
            (Direttiva n. 2008/8/CE) – D.lgs. 18/2010
          ENTE NON COMMERCIALE CON PARTITA IVA
Committente della prestazione è                   -Prestazione assoggettata ad Iva in
Enc italiano con partita iva, anche               Italia
se      acquista   per     l’attività             - NO DETRAZIONE se l’acquisto è
istituzionale                                     per l’attività istituzionale

ADEMPIMENTI PER ACQUISTI NELL’AMBITO DELL’ATTIVITA’ ISTITUZIONALE
1. Emissione autofattura e annotazione della stessa in apposito registro
2. Versamento mensile dell’iva dovuta
3. Presentazione del modello Intra 12
4. Presentazione del modello Intra 2-quater per i servizi UE generici
ADEMPIMENTI PER ACQUISTI NELL’AMBITO DELL’ATTIVITA’ COMMERCIALE
1. Emissione autofattura e annotazione della stessa nel registro delle fatture emesse e
   in quello degli acquisti (reverse charge)
2. Presentazione del modello Intra 2-quater per i servizi UE generici
3. In caso di applicazione della 398/91 non c’è detrazione forfetaria ma l’Iva è
   intermente versata
Enti non commerciali e recepimento della Direttiva Servizi
            (Direttiva n. 2008/8/CE) – D.lgs. 18/2010
         ENTE NON COMMERCIALE SENZA PARTITA IVA



Committente della prestazione è      Iva assolta dal PRESTATORE del
Enc italiano SENZA p.iva             servizio nello Stato UE di residenza




                                     Presentazione del modello Intra-13
Per acquisti di beni UE fino al      PRIMA        di   ciascun     acquisto
raggiungimento di 10.000 euro,       (comunicazione         dell’ammontare
senza opzione per imponibilità in    dell’acquisto e degli acquisti di beni
Italia                               effettuati fino a quella data, per
                                     valutare il superamento del limite).
Agevolazioni ex legge
    398/1991(1)
        CENNI
Agevolazioni ex legge 398/1991(1)

• Regime agevolato sia ai fini Ires, sia ai fini Iva
• Esistenza di requisiti ai fini dell’applicabilità:
    – Oggettivi: ricavi dell’esercizio precedente non superiori a 250.000 euro (ai fini
      del computo del limite vale il criterio di cassa; per gli enti di nuova
      costituzione l’ammontare va commisurato ai giorni intercorrenti tra l’apertura
      e il 31/12) + esercizio di idonea opzione
    – Soggettivi:
         • Società sportive
         • Asd riconosciute dal Coni o dalle Federazioni sportive nazionali
         • Asd non riconosciute dal Coni o dalle Federazioni sportive nazionali, ma da enti di promozione
           sportiva
         • Associazioni senza scopo di lucro e pro loco
Agevolazioni ex legge 398/1991(2)


• Opzione e revoca. L’opzione o la revoca per il regime agevolato, vincolante
  per 5 anni, va comunicata:
    – alla SIAE,
    – all’ufficio competente dell’Agenzia delle Entrate.
   Il superamento del limite di 250.000 euro nel corso del periodo d’imposta
   fa sì che gli effetti del regime cessino dal mese successivo a quello di
   superamento. Da questa data si applicano le disposizioni ordinarie in tema
   di Iva.

• In ogni caso, il comportamento concludente del contribuente fa desumere
  l’opzione per il regime agevolato.

• Il reddito deve essere dichiarato nel quadro RG del Modello Unico Enti
  non commerciali.
Agevolazioni ex legge 398/1991(3)
• Adempimenti:
   – tenuta del registro di cui al D.M.11/2/1997 in cui vanno annotate tutte
     le operazioni relative al mese precedente entro il 15 di ogni mese
   – Annotazione separata nel registro delle attività istituzionali,
     commerciali, plusvalenze patrimoniali e operazioni intracomunitarie
   – conservazione e numerazione delle fatture emesse e di acquisto
   – versamento trimestrale dell’Iva
   – presentazione del Modello Unico Enc , Modello 770s (se necessario),
     Modello Intra (se necessario)

• Esoneri:
   – Tenuta delle scritture contabili
   – Presentazione della Dichiarazione Iva
   – Emissione di scontrini e ricevute fiscali
Agevolazioni ex legge 398/1991(4)

•   Condizione. Tutte le entrate e le uscite dell’associazione quando superano 516,46
    euro devono transitare tramite un conto corrente bancario o postale.

•   Il transito è effettuato regolarmente se sono espressamente indicati l’erogante e il
    percipiente, e pertanto quando i pagamenti sono effettuati tramite:
      – bancomat o carta di credito;
      – assegno non trasferibile;
      – bonifico bancario;
      – bollettino di conto corrente postale.

•   Sono quindi esclusi gli assegni ordinari, la cui destinazione finale non è certa e
    trasparente.

•   In caso contrario l’ente decade dai benefici previsti dalla legge 398/91. Per tale
    motivo gli enti che vogliono optare per il regime agevolato deliberano l’apertura di
    un conto corrente.
Agevolazioni ex legge 398/1991(5)
                  Imposte dirette

• Imponibilità ai fini Ires del 3% dei ricavi commerciali,
  derivanti da sponsorizzazioni, pubblicità, diritti radio,
  televisivi o altro.

• L’attività istituzionale non è tassata.
Agevolazioni ex legge 398/1991(6):
                            Iva


• Il versamento deve essere effettuato, senza maggiorazione
  degli interessi dell’1%:
   –   entro il 16 maggio (I° trimestre);
   –   entro il 16 agosto (II° trimestre);
   –   entro il 16 novembre (III° trimestre);
   –   entro il 16 febbraio (IV° trimestre).


• I codici tributo da utilizzare per il modello F24 sono i seguenti:
  6031, 6032, 6033 e 6034.
Fiscalità enti non profit
Fiscalità enti non profit
Fiscalità enti non profit
Fiscalità enti non profit
Fiscalità enti non profit
Fiscalità enti non profit
Fiscalità enti non profit
Fiscalità enti non profit
Fiscalità enti non profit
Fiscalità enti non profit
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  • 1. GLI ENTI-NO PROFIT: QUESTI SCONOSCIUTI Sebastiano Di Diego e Manila Antomarioni
  • 2. Riflessioni Iniziali • Che cosa sono gli Enti Non Profit? • Enti non profit ed Enti non commerciali sono la stessa cosa? Possiamo considerare identiche le due espressioni?
  • 3. Normativa di riferimento • Diritto dell’attività associativa è diritto riconosciuto dall’art. 18 della Costituzione: “I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale.” DIVIETI: fini vietati dalla legge penale associazioni segrete associazioni con scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare
  • 4. Normativa di riferimento Codice Civile • Associazioni (artt. 36 – 42) • D.Lgs. 917/1989 riconosciute e (T.U.I.R.) : artt. 143 - Fondazioni • Associazioni non 150 riconosciute e comitati • D.P.R. 633/72 (Iva): artt. 4, 19, 19 ter. Codice Civile Disciplina Fiscale (artt. 14 – 35)
  • 5. Normativa di riferimento • D.Lgs. 460/1997 (da art.10 e ss. per le ONLUS) • Legge 266/1991: organizzazioni di volontariato • Legge 383/2000: associazioni di promozione sociale • Leggi 398/1991 e 289/2002 (art. 90 modificato dalla L. 128/2004): associazioni sportive dilettantistiche • Legge 398/1991 (per il rinvio ex art.9bis D.L. 417/91): associazioni senza scopo di lucro • D.lgs. n. 356/1990 e D.lgs. n. 153/1999: fondazioni ed associazioni bancarie • Legge n. 845/1978: enti di formazione professionale • Legge n. 804/1997, Legge n. 112/1980, D.P.R. n.1017/1986: istituti di patronato • Legge n. 381/1991: cooperative sociali • Legge n. 222/1985: enti ecclesiastici cattolici • Legge n. 49/1987, art. 28: enti religiosi di altre confessioni, organizzazioni non governative • Legge n. 287/1991, art. 3, comma 6: enti di promozione sociale.
  • 6. ITER DI RICONOSCIMENTO PERSONALITA’ GIURIDICA Riconoscimento Presentazione Riconoscimento nazionale domanda Regionale Prefettura Presidenza giunta regionale CONTROLLO SU: Entro 120 giorni - Scopo (lecito e possibile) - Patrimonio (adeguato alla realizzazione dello scopo) Comunicazione di ragioni Iscrizione registro ostative o richiesta di persone giuridiche documenti integrativi Entro 30 giorni Possibilità di presentare Dopo 30 giorni memorie e documenti aggiuntivi Diniego d’iscrizione In mancanza di comunicazione e d’iscrizione opera il principio del silenzio rifiuto
  • 7. CONTENUTO DELLA DOMANDA: 1) Istanza sottoscritta dal legale rappresentante; 2) n. 2 copie autentiche di atto costitutivo e statuto, di cui una in bollo; 3) Relazione illustrativa, in duplice copia, sull’attività svolta e/o su quella che l’ente intende svolgere, sottoscritta dal legale rappresentante; 4) Relazione, in duplice copia, sulla situazione economico-finanziaria, corredata da perizia giurata, in caso di beni immobili, e da attestazione bancaria relativa ai beni patrimoniali mobiliari, sottoscritta dal legale rappresentante; 5) n. 2 copie dei bilanci e dei conti consuntivi approvati negli ultimi 3 anni e nel periodo precedente la presentazione dell’istanza, se l’istituzione ha già operato come ente non riconosciuto; 6) Elenco dei componenti degli organi direttivi dell’ente, sottoscritto dal Presidente, compreso il collegio dei revisori, con indicazione del numero dei soci.
  • 8. Disciplina fiscale degli enti non profit IMPOSTE DIRETTE
  • 9.
  • 10. La natura fiscale (1) Gli enti non profit possono assumere sia la qualifica di enti commerciali che di enti non commerciali rientrano nella prima categoria quando rientrano nella seconda categoria quando non l’oggetto esclusivo o principale è hanno per oggetto esclusivo o principale rappresentato dall’esercizio di attività l’esercizio di attività commerciali (art. 73, commerciali (art. 73, comma 1, lett. b comma 1, lett. c del T.U.I.R.); del T.U.I.R.); L’elemento distintivo – che produce effetti in ordine all’individuazione delle regole di determinazione della base imponibile – è la commercialità
  • 11. La natura fiscale (2) I criteri per determinare se le devono essere attività esercitate sono desunti dall’art. 55 commerciali o non commerciali del T.U.I.R Tale norma individua, infatti, le attività produttive di reddito d’impresa
  • 12. Attività commerciale ex art. 55 TUIR (1) Produttiva di REDDITO D’IMPRESA Sono redditi d’impresa quelli che derivano dall’esercizio di imprese commerciali. Per esercizio di imprese commerciali si intende l’esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, delle attività indicate nell’art. 2195 c.c., e delle attività indicate alle lettere b) e c) del comma 2 dell’art. 32 che eccedono i limiti ivi stabiliti, anche se non organizzate in forma d’impresa. Sono inoltre considerati redditi d’impresa: a) i redditi derivanti dall’esercizio di attività organizzate in forma di impresa dirette alla prestazione di servizi che non rientrano nell’art. 2195 c.c.; b) i redditi derivanti dall’attività di sfruttamento di miniere, cave, torbiere, saline, laghi, stagni e altre acque interne; c) i redditi dei terreni, per la parte derivante dall’esercizio delle attività agricole di cui all’art. 32, pur se nei limiti ivi stabiliti, ove spettino alle società in nome collettivo e in accomandita semplice, nonché alle stabili organizzazioni di persone fisiche non residenti esercenti attività d’impresa. Le disposizioni in materia di imposte sui redditi che fanno riferimento alle attività commerciali si applicano, se non risulta diversamente, a tutte le attività indicate nel presente articolo.
  • 13. Attività commerciale ex art. 55 TUIR (2) Un’attività è commerciale se contemporaneamente ricorrono le seguenti condizioni è abituale, cioè continuativa e non occasionale rientra tra quelle elencate nell’art. 2195 c.c. oppure non rientra tra quelle elencate nell’art. 2195 c.c. ma è svolta con adeguata organizzazione i beni e i servizi che ne derivano sono destinati al mercato (anche ristretto) è economica
  • 14. Attività commerciale ex art. 55 TUIR (3) Abitualità e professionalità Pluralità di atti di scambio Può riguardare anche una sola operazione economica purché sia articolata in più fasi realizzative Dimensione e complessità dell’affare Rilevanza dell’organizzazione Utili indicatori Dimensione dei costi e dei proventi connessi all’operazione
  • 15. Attività commerciale ex art. 55 TUIR (4) È richiesta solo per le Organizzazione in forma prestazioni di servizi non d’impresa riconducibili nell’art. 2195 del c.c. Ricorre quando nella prestazione del servizio l’elemento personale dell’attività del titolare è secondario rispetto alla funzione in concreto assolta dall’insieme dei fattori produttivi
  • 16. Attività commerciale ex art. 55 TUIR (5) L’attività deve essere economicità programmaticamente sostenuta da entrate di natura corrispettiva Non è possibile configurare un’impresa commerciale ai fini tributari se si è in presenza di una remunerazione prevalentemente contributiva e liberale
  • 17. Qualificazione Fiscale Qualificazione fiscale dell’ente Ente commerciale Ente non commerciale Attività principale o esclusiva Commerciale Non commerciale
  • 18.
  • 19. Il percorso logico (1) 1. Individuare l’oggetto esclusivo o principale 4. Monitorare il 2. Verificare se è mantenimento nel commerciale o tempo della qualifica meno 3. Qualificare fiscalmente l’ente
  • 20.
  • 21. L’individuazione dell’oggetto esclusivo o principale (1) • I criteri di individuazione dell’oggetto esclusivo o principale dell’attività sono indicati all’art. 73 del TUIR:  Il comma 4: “L’oggetto esclusivo o principale dell’ente residente è determinato in base alla legge, all’atto costitutivo o allo statuto, se esistenti in forma di atto pubblico, scrittura privata autenticata o registrata. Per oggetto principale si intende l’attività essenziale per realizzare direttamente gli scopi primari indicati dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto.”  Il comma 5: “In mancanza dell'atto costitutivo o dello statuto nelle predette forme, l'oggetto principale dell'ente residente è determinato in base all’attività effettivamente esercitata nel territorio dello Stato; tale disposizione si applica in ogni caso agli enti non residenti”.
  • 22. L’individuazione dell’oggetto esclusivo o principale (2) – Per stabilire la “natura fiscale” di un ente non profit, quindi, la prima cosa che dobbiamo fare è leggere attentamente lo statuto – Ovviamente lo statuto, riguardo all’oggetto di attività, dovrebbe contenere previsioni coerenti con le previsioni di legge.
  • 23. L’individuazione dell’oggetto esclusivo o principale (3) Enti residenti Enti non residenti Atto costitutivo in forma di L’oggetto esclusivo o atto pubblico, scrittura principale è determinato privata autenticata o in base all’attività registrata effettivamente svolta (art. 73, c. 5 Tuir) L’oggetto esclusivo o principale è determinato in base al contenuto di tale documento (art. 73, c. 4 Tuir)
  • 24.
  • 25. La verifica della natura delle attività svolte (1) DETERMINAZIONE INDIVIDUAZIONE DELLA NATURA OGGETTO COMM.LE O MENO ESCLUSIVO O DELL’OGGETTO PRINCIPALE STESSO
  • 26. La verifica della natura delle attività svolte (2) Criteri da utilizzare ai fini della determinazione della commercialità o meno dell’attività previsti dall’art. 55 del T.U.I.R, come in precedenza illustrato.
  • 27. La verifica della natura delle attività svolte (3) E’ rilevante il METODO GESTIONALE adottato per il suo svolgimento. Requisiti Destinazione fondamentali Economicità Al Mercato
  • 28. La verifica della natura delle attività svolte (4) Non esiste però concordanza sul significato da attribuire al concetto di economicità della gestione: Primo orientamento: Secondo orientamento: l’attività è economica se i l’attività è economica se corrispettivi gestita secondo criteri semplicemente coprono i programmaticamente costi orientati al conseguimento di un margine di profitto
  • 29.
  • 30. La qualificazione dell’ente (1) L’oggetto è non commerciale → l’ente è NON COMMERCIALE L’oggetto è →l’ente è COMMERCIALE commerciale benché dichiari finalità non lucrative, deve considerarsi ente commerciale.
  • 31. La qualificazione dell’ente(2) Attenzione La qualificazione fiscale di un ente deve discendere da un’attenta analisi delle attività effettivamente svolte e dall’individuazione delle loro natura
  • 32.
  • 33. Monitorare nel tempo il mantenimento della qualifica (1) In base all’art. 149, comma 1, del T.U.I.R • Un ente non profit che, indipendentemente dalle previsioni statutarie, per un intero periodo di imposta esercita prevalentemente attività commerciale perde la qualifica di ente non commerciale
  • 34. Monitorare nel tempo il mantenimento della qualifica (2) Perdita della qualifica di ente Qualora venga esercitata Per un intero periodo non commerciale prevalentemente attività d’imposta commerciale INDICATORI DI COMMERCIALITA’ (art. 149, c. 2 Tuir) 1. prevalenza delle immobilizzazioni relative all’attività commerciale (materiali immateriali e finanziarie), al netto degli ammortamenti, rispetto agli investimenti relativi alle attività istituzionali e decommercializzate dal legislatore fiscale. 2. prevalenza dei ricavi derivanti da attività commerciali rispetto al valore normale delle cessioni o prestazioni afferenti le attività istituzionali; 3. prevalenza dei redditi derivanti da attività commerciali rispetto alle entrate istituzionali (contributi, sovvenzioni, liberalità e quote associative). Dal raffronto vanno esclusi i contributi percepiti per lo svolgimento di attività aventi finalità sociale in regime di convenzione o accreditamento; detti contributi, infatti, non concorrono alla formazione del reddito degli enti non commerciali ai sensi dell’art. 143, comma 3, del Tuir; 4. prevalenza delle componenti negative inerenti all’attività commerciale rispetto alle restanti spese. Il verificarsi di una o più delle suddette ipotesi NON comporta l’automatico mutamento della qualifica, ma è significativo ai fini della formulazione di un giudizio sulla natura dell’attività effettivamente esercitata.
  • 35. “Il mutamento di qualifica opera a partire dal periodo d’imposta in cui vengono meno le condizioni che legittimano le agevolazioni e comporta l’obbligo di comprendere tutti i beni facenti parte del patrimonio dell’ente nell’inventario di cui all’art. 15 del d.P.R. del 29 settembre 1973, n. 600. L’iscrizione nell’inventario deve essere effettuata entro sessanta giorni dall’inizio del periodo d’imposta in cui ha effetto il mutamento di qualifica secondo i criteri di cui al d.P.R. 23 dicembre 1974, n. 689”. (art. 149 c. 3 Tuir) La norma vuole costringere ogni ente ad operare fin dall’inizio del periodo d’imposta una accurata valutazione prospettica della propria attività, ai fini della corretta qualificazione tributaria
  • 36. Associazioni sportive Enti ecclesiastici riconosciti come dilettantistiche persone giuridiche agli effetti civili Non si applicano le disposizioni sulla perdita della qualifica di ente non commerciale
  • 37.
  • 38. La determinazione del reddito (1) Gli enti non profit, a seconda della loro qualificazione fiscale, determinano il reddito da assoggettare ad IRES con modalità diverse.
  • 39. La determinazione del reddito (2) • Enti non commerciali →il reddito imponibile deve essere determinato sulla base degli artt. 143 e ss del T.U.I.R. • Enti commerciali → il reddito imponibile deve essere determinato sulla base degli artt. 81 e ss del T.U.I.R.
  • 40. La determinazione del reddito (3) Ente commerciale Ente non commerciale Determinazione reddito complessivo Il reddito, da qualunque fonte Il reddito complessivo è costituito provenga, è considerato reddito dalla somma delle singole d’impresa e si determina categorie di reddito (redditi apportando al risultato d’impresa, di capitale, fondiari e economico le variazioni in diversi) determinate secondo la aumento e in diminuzione normativa Irpef previste dalla normativa fiscale (art. 143 e ss. Tuir) (art. 81 e ss. Tuir)
  • 41. • Il reddito complessivo, da assoggettare ad IRES, è dato dalla somma tra: • redditi fondiari • redditi da capitale determinati secondo le norme previste dalla disciplina • redditi d’impresa dell’IRPEF. • e redditi diversi
  • 42. La determinazione del reddito (5) (art. 143 Tuir) I proventi (plusvalenze non riconducibili a non sono redditi diversi, ecc.) che non sono tassabili riconducibili alle categorie reddituali previste dal citato art. 143 • Ai fini dell’imposizione diretta non rilevano né il luogo di produzione, né la destinazione dei redditi, secondo quanto disposto dalla norma.
  • 43. La determinazione del reddito (6) (art. 143 Tuir) • NON si considerano attività commerciali le prestazioni di servizi non rientranti nell’articolo 2195 del codice civile:  rese in conformità alle finalità istituzionali dell’ente  senza specifica organizzazione  e verso pagamento di corrispettivi che non eccedono i costi di diretta imputazione.
  • 44. La determinazione del reddito (7) (art. 143 Tuir) • In assenza dell’art. 143, comma 1, tali attività verrebbero considerate commerciali Organizzazione Economicità in forma d’impresa Art. 55 Tuir
  • 45. La determinazione del reddito (8) (art. 143 Tuir) C.M. 124/E del 12 maggio 1998: COSTI DI DIRETTA IMPUTAZIONE Soli costi operativi ritenuti direttamente necessari per la realizzazione del servizio.
  • 46. La determinazione del reddito (9) (art. 143 Tuir) • NON sono tassabili:  i fondi pervenuti ai predetti enti a seguito di raccolte pubbliche* effettuate occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;  i contributi corrisposti da Amministrazioni pubbliche ai predetti enti per lo svolgimento convenzionato o in regime di accreditamento di cui all’art. 8, c. 7, d.lgs. 30/12/1992, n. 502, come sostituito dall’art. 9, c. 1, lettera g), d.lgs. 7/12/1993, n. 517, di attività aventi finalità sociali esercitate in conformità ai fini istituzionali degli enti stessi.
  • 47. *Raccolte pubbliche di fondi Raccolte pubbliche di fondi Raccolte pubbliche di fondi senza cessione di beni con cessione di beni L’attività è non economica e L’attività non è commerciale solo quindi, in ogni caso, non alle seguenti condizioni: commerciale. •si tratta di iniziative occasionali; •la raccolta dei fondi è effettuata in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione; •i beni ceduti per la raccolta dei fondi sono di modico valore. N.b. Nell’ aprile 2010 sono state emanate dall’Agenzia per le Onlus (recentemente soppressa) le linee guida per la raccolta pubblica di fondi
  • 48.
  • 49. Agevolazioni enti associativi (1) Nell’ambito degli particolari disposizioni sono previste enti non per gli enti di tipo associativo commerciali, considera non commerciale, a certe Art. 148, commi 1 e 2, del condizioni, l’attività T.U.I.R interna, cioè quella rivolta agli associati
  • 50. Agevolazioni enti associativi (2) Esclusione dall’ambito della Comma 1, Art. 148 commercialità, dell’attività svolta nei Tuir confronti degli associati o partecipanti, sempreché la stessa sia esercitata in conformità alle finalità istituzionali e in assenza di una specifica corrispettività Conseguente non tassabilità delle somme versate dagli associati o partecipanti a titolo di quote o contributi associativi.
  • 51. Agevolazioni enti associativi (3) Comma 2, Art. 148 Tuir Conferma la natura commerciale compresi i contributi e delle cessioni di beni e delle le quote supplementari prestazioni di servizi rese agli determinati in associati o partecipanti verso funzione delle pagamento di corrispettivi maggiori o diverse specifici prestazioni alle quali danno diritto. ancorché in conformità alle finalità istituzionali
  • 52. Agevolazioni enti associativi (4) CORRISPETTIVI SPECIFICI non sono ordinati alla sopravvivenza dell’ente e all’attuazione degli oggetti sociali, ma piuttosto ad ottenere specifiche prestazioni di servizi.
  • 53. Agevolazioni enti associativi (5) I corrispettivi specifici resi per cessioni di beni e prestazioni di servizi ad associati o partecipanti si considerano: Reddito d'impresa Redditi diversi Operazioni con carattere di operazioni con carattere di abitualità occasionalità
  • 54. Agevolazioni enti associativi (6) L’attività svolta nei confronti degli associati o partecipanti, in conformità alle finalità istituzionali, non è considerata commerciale . Le somme versate dagli associati o partecipanti a titolo di quote o contributi associativi non concorrono a formare il reddito complessivo Deroga Si considerano effettuate nell’esercizio di attività commerciali le cessioni di beni e le prestazioni di servizi (salvo il disposto del c. 1 dell’art. 143) agli associati o partecipanti verso pagamento di corrispettivi specifici Si considerano corrispettivi specifici anche i contributi e le quote supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto.
  • 55. Agevolazioni enti associativi (7) I corrispettivi specifici non rilevano esclusivamente nel seguente caso ricorrendo le condizioni previste dall’art. 143, comma 1 (prestazioni di servizi non rientranti nell’art. 2195 C.c., assenza di specifica organizzazione e corrispettivi specifici che non eccedono i costi di diretta imputazione), l’attività svolta a favore dei soci è qualificata come non commerciale.
  • 56. verso pagamento di Esclusione del carattere commerciale corrispettivi specifici delle attività rese nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti in diretta attuazione degli scopi istituzionali, ATTIVITA’ DECOMMERCIALIZZATE - Associazioni politiche, sindacali e di categoria 1. Attività svolte in diretta attuazione degli scopi -Associazioni religiose istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti: - Associazioni sportive dilettantistiche - degli associati; - Associazioni assistenziali - di altre associazioni che svolgono la stessa attività e - Associazioni culturali che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un’unica organizzazione locale o - Associazioni di promozione sociale nazionale; - Associazioni di formazione extra scolastica della - dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali persona 2. Cessioni di proprie pubblicazioni prevalentemente ad associati
  • 57. Associazioni di promozione sociale ex Legge 7 dicembre 2000, n. 383 Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese nei sono equiparate, confronti dei familiari ai fini fiscali, a conviventi degli associati quelle rese agli associati
  • 58. • le associazioni destinatarie abbiano redatto l'atto costitutivo o lo statuto nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata; • l'atto costitutivo o lo statuto siano conformi alle clausole indicate nel comma 8 dell'art.148, dirette a garantire la non lucratività dell'associazione e ad evitare fenomeni elusivi 1. divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge; 2. obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità e salvo diversa destinazione imposta dalla legge; a tal fine dovrà essere sentita l’Authority di cui all'articolo 3, comma 190, della legge n. 662/96; N.b. le funzioni dell’Authoity sono state trasferite al Ministero del lavoro (segue)
  • 59. Agevolazioni enti associativi (9) 3. disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione; 4. obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie; 5. eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, secondo comma, del codice civile, sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti; 6. intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.
  • 60.
  • 61. L’art. 148 c. 4 individua le attività considerate sempre commerciali • cessioni di beni nuovi prodotti per la vendita; • somministrazione di pasti; • erogazione di acqua, gas, energia elettrica e vapore; • prestazioni alberghiere, di alloggio, di trasporto e di deposito; • prestazioni di servizi portuali e aeroportuali; • gestione di spacci aziendali e di mense; • organizzazione di viaggi e soggiorni turistici; • gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale; • pubblicità commerciale; • telecomunicazioni e radiodiffusioni circolari.
  • 62.
  • 63. Associazioni di promozione sociale Ricomprese tra gli enti di Finalità assistenziali cui all’art. 3, c. 6, l. riconosciute dal Ministero n.287/91 dell’interno Non commerciale (anche se corrispettivi specifici) Somministrazione di Organizzazione di viaggi e alimenti e bevande soggiorni turistici effettuata presso la sede da bar ed esercizi similari Attività strettamente Iscritti complementari a quelle Associati svolte in diretta attuazione Partecipanti degli scopi istituzionali ……
  • 64. Associazioni politiche e associazioni confessionali con le quali lo Stato ha stipulato accordi Non commerciale (anche se corrispettivi specifici) Organizzazione di viaggi e soggiorni turistici Iscritti Associati Partecipanti ……
  • 65. Associazioni sindacali e di categoria Non commerciale (anche se corrispettivi specifici) Organizzazione di viaggi e Cessioni di Assistenza in tema soggiorni turistici pubblicazioni anche di contratti collettivi in prevalenza a non soci riguardanti i contratti collettivi Esclusivamente a Iscritti, Anche non in prevalenza a a in prevalenza a a Iscritti, Associati,Partecipanti Iscritti, Associati,Partecipanti Associati,Partecipanti …… …… …… Corrispettivi che non eccedono i costi di diretta imputazione
  • 66.
  • 67. Il godimento di tutte le agevolazioni previste dall’art. 148, ai sensi dell’art. 30 del DL 185/2008, è subordinato all’effettuazione di una specifica comunicazione (modello EAS), con la quale devono essere forniti all’Agenzia delle Entrate dati e notizie fiscali. L’inadempimento dell’obbligo comporta la non applicazione del regime agevolato di cui all’art. 148 del tuir, con la conseguenza di considerare i contributi associativi come ricavi commerciali.
  • 68. • Il modello doveva essere presentato all’Agenzia delle entrate in via telematica direttamente dai soggetti interessati o dagli intermediari abilitati entro il 31 dicembre 2009 per gli enti costituiti alla data di entrata in vigore del d.l. (29 novembre 2009) • Per gli enti costituitisi successivamente va presentato entro 60 giorni dalla data di costituzione (d. Ag. 21 dicembre 09)
  • 69. • La variazione dei dati precedentemente comunicati va comunicata entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si è verificata la variazione. • La perdita dei requisiti per poter godere del regime di favore va comunicata entro 60 giorni dalla data in cui si è verificata tale circostanza, compilando l’apposita sezione.
  • 70. • L’omessa presentazione del modello nei termini previsti comporta l’inapplicabilità dei benefici fiscali. • Non è chiaro però se la violazione debba essere specificatamente contestata dall’ufficio e il momento dal quale iniziano a venir meno gli effetti del regime agevolato.
  • 71.
  • 72. SCHEMA DI SINTESI Tipo di attività Regime fiscale L’attività non è commerciale se svolta: Prestazioni di servizi non rientranti in conformità alle finalità istituzionali dell’ente; nell’art. 2195 c.c. a favore dei soci senza specifica organizzazione ; e dei terzi. dietro pagamento di corrispettivi che non eccedano i costi di diretta imputazione L’attività non è commerciale se:  si tratta di iniziative occasionali; Le raccolte pubbliche di fondi la raccolta dei fondi è effettuata in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;  i beni eventualmente ceduti per la raccolta dei fondi sono di modico valore. L’attività non è commerciale se: Attività in regime di convenzione o  ha finalità sociali; di accreditamento  è svolta in conformità alle finalità istituzionali dell'ente. Attività nei confronti dei soci dietro pagamento di quote L’attività non è commerciale se conforme alle finalità istituzionali associative generiche L’attività non è commerciale alle seguenti condizioni: Attività nei confronti dei soci  l’attività deve essere svolta in diretta attuazione degli scopi istituzionali, dietro pagamento di quote  lo statuto dell’associazione deve essere: associative e corrispettivi specifici redatto nella forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata o registrata;  conforme alle clausole indicate nell’art. 148.
  • 73. Tipo di attività Regime fiscale Cessioni di proprie pubblicazioni L’attività non è commerciale se:  le pubblicazioni sono cedute prevalentemente ai soci  lo statuto dell’associazione è:  redatto nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata;  conforme alle clausole indicate nell’art. 148.  cessioni di beni nuovi prodotti per la vendita; Queste attività sono sempre commerciali  somministrazione di pasti;  erogazione di acqua, gas, energia elettrica e vapore;  prestazioni alberghiere, di alloggio, di trasporto e di deposito;  prestazioni di servizi portuali e aeroportuali  gestione di spacci aziendali e di mense;  organizzazione di viaggi e soggiorni turistici;  gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale;  pubblicità commerciale;  telecomunicazioni e radiodiffusioni circolari.
  • 74.
  • 75. Determinazione dell’Ires (1) Reddito d’impresa + Redditi da fabbricati REDDITO COMPLESSIVO + Redditi dei terreni + Redditi da capitale + Redditi diversi - ONERI DEDUCIBILI = REDDITO IMPONIBILE x ALIQUOTA D’IMPOSTA IRES 27,5% = TOTALE IMPOSTA - DETRAZIONI D’IMPOSTA DA VERSARE: non si versano importi fino a euro 10,33 = IMPOSTA A CREDITO: che può essere chiesta a rimborso o riportata al successivo periodo d’imposta per compensarla con i debiti successivi
  • 76. Determinazione dell’Ires (1) DEDUCIBILITA’ DEI COSTI PROMISCUI (art. 144 c. 4 Tuir) In presenza di spese e altri componenti negativi relativi a beni e servizi utilizzati promiscuamente per l’esercizio di attività commerciale e istituzionale è prevista una detrazione in misura percentuale determinata in base al seguente rapporto: Ricavi commerciali Ricavi commerciali + Ricavi istituzionali N.B.: la ripartizione degli acquisti utilizzati promiscuamente interessa anche la disciplina Iva.
  • 77. Determinazione dell’Ires (1) DETERMINAZIONE FORFETARIA DEL REDDITO D’IMPRESA Solo per gli enti non commerciali ammessi alla tenuta della contabilità semplificata ai sensi dell’art. 18 del d.P.R. 600/1973, il reddito d’impresa può essere determinato forfetariamente (art. 145 Tuir) come segue. Ricavi x Coefficiente di redditività + Plusvalenze patrimoniali (art. 86 Tuir) + Sopravvenienze attive (art. 88 Tuir) + Dividendi e interessi (art. 89 Tuir) + Proventi immobiliari (art. 90 Tuir) = Reddito d’impresa Attività di prestazione di servizi Altre attività Ricavi Coefficiente (1) Ricavi Coefficiente (1) Fino a € 15.493,71 15% Fino a € 25.822,84 10% Da € 15.493,71 a € Da € 25.822,84 a € 25% 15% 309.874,14 516.456,90 (1) Se l’ente svolge contemporaneamente i due tipi di attività, il coefficiente si determina con riferimento all’ammontare dei ricavi relativi all’attività prevalente. In mancanza della distinta annotazione dei ricavi si considerano prevalenti le attività di prestazione di servizi
  • 78. Le Onlus DISCIPLINA GIURIDICA ex D.Lgs. 460/1997
  • 79. I soggetti che possono diventare ONLUS associazioni comitati fondazioni società cooperative altri enti di carattere privato
  • 80. I soggetti che sono ONLUS di diritto (1)  Organizzazioni di volontariato di cui alla legge n. 266/1991 iscritte negli appositi registri  Organizzazioni non governative di cui alla legge n. 49 del 26 febbraio 1987  Cooperative sociali di cui alla legge n. 381 del 8 novembre 1991  Consorzi la cui base sociale sia formata esclusivamente da cooperative sociali
  • 81. I soggetti che sono ONLUS di diritto (2): Precisazione per le ODV Art. 30 del D.L. 29/11/2008, n. 185 le organizzazioni di volontariato convertito, con modificazioni, dalla l. iscritte nei registri del volontariato di 28/11/2009, n. 2 (Decreto Anticrisi) + acquistano la qualifica di ONLUS di Circolare 12/E del 9/4/2009 diritto a condizione che non svolgano attività commerciali diverse da quelle marginali indicate nel decreto ministeriale 25 maggio 1995
  • 82. I soggetti che sono ONLUS di diritto (3): Precisazione per le ODV D.M. 25 MAGGIO 1995 Si considerano attività commerciali e produttive marginali le seguenti attività: • attività di vendita occasionali o iniziative occasionali di solidarietà svolte nel corso di celebrazioni o ricorrenze o in concomitanza a campagne di sensibilizzazione pubblica verso i fini istituzionali dell’organizzazione di volontariato; • attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione, a condizione che la vendita sia curata direttamente dall’organizzazione senza alcun intermediario; • cessione di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari sempreché la vendita dei prodotti sia curata direttamente dall’organizzazione senza alcun intermediario; • attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di raduni, manifestazioni, celebrazioni e simili a carattere occasionale; • attività di prestazione di servizi rese in conformità alle finalità istituzionali, non riconducibili nell'ambito applicativo dell’art. 111 comma 3 del T.U. delle imposte sui redditi, approvato con DPR 22/12/1986, n. 917, verso pagamento di corrispettivi specifici che non eccedano del 50% i costi di diretta imputazione. Le attività devono essere svolte : • in funzione della realizzazione del fine istituzionale dell'organizzazione di volontariato iscritta nei registri di cui all’art. 6 della legge n. 266 del 1991. • senza l’impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato, quali l’uso di pubblicità dei prodotti, di insegne elettriche, di locali attrezzati secondo gli usi dei corrispondenti esercizi commerciali, di marchi di distinzione dell’impresa. Non rientrano, comunque, tra i proventi delle attività commerciali e produttive marginali quelli derivanti da convenzioni.
  • 83. I soggetti che NON possono diventare ONLUS  enti pubblici  società commerciali diverse dalle cooperative  fondazioni bancarie  partiti e movimenti politici  organizzazioni sindacali  associazioni dei datori di lavoro  associazioni di categoria
  • 84. I soggetti che NON possono diventare ONLUS (2) • Circolare n. 59/E del 2007 • Risoluzione n. 164/E del 2004 – “la qualifica di ONLUS deve essere negata ad organizzazioni partecipate da enti pubblici e/o società commerciali qualora questi esercitino un’influenza dominante nelle determinazioni della ONLUS” Influenza dominante basata sulla prevalenza numerica Ratio: “necessità di favorire la crescita e il consolidamento di un terzo settore che operi autonomamente rispetto ai canali di allocazione diretta delle risorse pubbliche”
  • 85. I soggetti che NON possono diventare ONLUS (3) diverso • Circolare n. 38 del 1 agosto orientamento 2011 interpretativo gli enti pubblici e le società commerciali possono costituire (o partecipare ad) ONLUS, ancorché nella compagine sociale i soggetti di cui all’art. 10, comma 10, del D.lgs. 460/97 (cd. enti esclusi) siano numericamente prevalenti o assumano un ruolo determinante nella definizione degli atti di indirizzo e di gestione dell’ente ONLUS
  • 86. Le condizioni per diventare Onlus 1. FORMALITA’ DI COSTITUZIONE 2. REQUISITI STATUTARI 3. ISCRIZIONE ALL’ANAGRAFE DELLE ONLUS
  • 87. 1. Formalità di costituzione Lo statuto deve essere redatto nella forma di: atto pubblico scrittura privata autenticata o registrata
  • 88. 2. Requisiti statutari  Lo statuto deve contenere “espressamente” le clausole previste dall’art. 10, comma 1, del D.lgs. 460/97:  Settori di attività  Esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale  Divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali  Divieto di distribuire utili, avanzi di gestione, capitale e riserve  Obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione  Obbligo di devoluzione del patrimonio  Obblighi di trasparenza  Obblighi di democraticità
  • 89. 2.1 Settori di attività (1) Sono l’elemento fondamentale di caratterizzazione  assistenza sociale e socio-sanitaria  assistenza sanitaria  beneficenza  istruzione  formazione
  • 90. 2.1 Settori di attività(2)  sport dilettantistico  tutela, promozione e valorizzazione delle cose di interesse artistico e storico  tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente  promozione della cultura e dell’arte  tutela dei diritti civili  ricerca scientifica di particolare interesse sociale (svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse affidata ad università, enti di ricerca ed altre fondazioni che la svolgono direttamente).
  • 91. 2.2 Esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale (1) L’espressione “finalità di solidarietà sociale” non ha una connotazione giuridica precisa. Il suo significato è però specificato nei commi 2, 3 e 4 dell’art. 10, comma 1, del D.lgs. 460/97
  • 92. 2.2 Esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale (2)  Per alcune attività si realizza solo quando tali attività sono: dirette ad arrecare benefici a soggetti svantaggiati
  • 93. 2.2 Esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale (3)  Per le altre attività → è considerato intrinseco e immanente Perché naturalmente rivolte a soggetti svantaggiati Oppure Perché rivolte a beneficio della collettività intera
  • 94. 2.2 Esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale (4) Assistenza sanitaria Istruzione Formazione Soggetti svantaggiati Sport dilettantistico Promozione della cultura e dell’arte Tutela dei diritti civili
  • 95. 2.2 Esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale (5)  Soggetti svantaggiati: – Persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari – Componenti collettività estere, limitatamente agli aiuti umanitari
  • 96. 2.2 Esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale (6)  Le attività non possono essere rese nei confronti di soci, associati, partecipanti, amministratori, membri organo di controllo, soggetti che operano nell’organizzazione, sostenitori ecc. A meno che Anche tali soggetti siano soggetti svantaggiati
  • 97. 2.2 Esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale (7)  C.M. 168/E del 1998: “la valutazione della condizione di “svantaggio” costituisce giudizio complessivo inteso a individuare categorie di soggetti in condizione di obiettivo disagio, connesso a: • situazioni psico-fisiche particolarmente invalidanti • a situazioni di devianza, di degrado o grave disagio economico familiare o di emarginazione sociale”
  • 98. 2.2 Esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale (8)  C.M. 168/E del 1998: • Disabili fisici e psichici affetti da malattie comportanti menomazioni non temporanee • Tossico-dipendenti • Alcolisti • Indigenti • Anziani non autosufficienti in condizioni di disagio economico • Minori abbandonati, orfani o in situazioni di disadattamento o devianza • Profughi • Immigrati non abbienti
  • 99. 2.2 Esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale (9)  R.M. n. 189 /2000 → “la qualità di soggetto “anziano” non appare di per sé sufficiente a ricondurre lo stesso tra i soggetti in condizioni di bisogno”  R.M. n. 75/2001 → “la qualità di bambino al di sotto dei tre anni, fruitore dell’asilo nido, non appare di per sé sufficiente ai ricondurre lo stesso tra i soggetti in condizione di bisogno”
  • 100. 2.2 Esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale (10)  Per le altre attività indicate dall’art. 10, comma 1, non è richiesto il requisito della “etero - destinazione” a soggetti svantaggiati
  • 101. 2.2 Esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale (11)  Si considerano comunque inerenti a finalità di solidarietà sociale le attività svolte nei seguenti settori: • Assistenza sociale e socio-sanitaria • Beneficenza • Tutela, promozione e valorizzazione delle cose di interesse artistico e storico • Tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente • Ricerca scientifica di particolare interesse sociale • Attività di promozione della cultura e dell’arte per le quali sono riconosciuti apporti economici da parte dell’amministrazione centrale dello stato
  • 102. 2.2 Esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale (12) Ricerca scientifica: • Può essere svolta solo dalle fondazioni Onlus • Devono essere attività di particolare interesse sociale, come individuate dal D.p.r. n. 135 del 20 marzo 2003
  • 103. 2.3 Divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali (1)  Art. 10, c.1, lett. c) → le Onlus non possono svolgere attività diverse da quelle istituzionali Unica Eccezione → possibilità di svolgere, entro certi limiti, attività connesse
  • 104. 2.3 Divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali (2)  Art. 10, comma 5, → sono connesse: • le attività previste dallo statuto che rientrino nei settori:  dell’assistenza sanitaria;  istruzione;  formazione;  sport dilettantistico;  promozione della cultura e dell’arte e tutela dei diritti civili  rivolte a soggetti non svantaggiati • le attività che per natura sono accessorie a quelle istituzionali, in quanto integrative delle stesse.
  • 105. 2.3 Divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali (3) Le attività accessorie per natura sono attività che completano o rendono maggiormente fruibili le attività istituzionali Es. Vendita di déplinats nei botteghini dei musei o di magliette pubblicitarie e altri oggetti di modico valore in occasione di campagne di sensibilizzazione
  • 106. 2.3 Divieto di svolgere attività diverse da quelle istituzionali (4) Limiti allo svolgimento delle attività connesse:  le attività connesse in ogni esercizio e per ogni settore di attività non devono essere prevalenti rispetto a quelle istituzionali  i relativi proventi non devono superare il 66% delle spese complessive dell’organizzazione.
  • 107. 2.4 Divieto di distribuire utili, avanzi di gestione, capitale e riserve (1) Art. 10, comma 1, lett. d) → Divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione  siano imposte per legge  o siano effettuate a favore di altre onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.
  • 108. 2.4 Divieto di distribuire utili, avanzi di gestione, capitale e riserve (2)  Danno luogo, in ogni caso, alla distribuzione indiretta di utili o avanzi di gestione le operazioni indicate nell’art. 10, comma 6: a) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi (…) a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'org.ne o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'org.ne, ai loro parenti entro il 3° grado ed ai loro affini entro il 2° grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, effettuate a condizioni più favorevoli in ragione della loro qualità (…); b) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale; c) la corresponsione ai componenti gli organi amministrativi e di controllo di emolumenti individuali annui superiori al compenso massimo previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994, n. 645, e dal decreto-legge 21 giugno 1995, n. 239, convertito dalla legge 3 agosto 1995, n. 336, e successive modificazioni e integrazioni, per il presidente del collegio sindacale delle società per azioni; d) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di 4 punti al tasso ufficiale di sconto; e) la corresponsione ai lavoratori dipendenti di salari o stipendi superiori del 20% rispetto a quelli previsti dai contratti collettivi di lavoro per le medesime qualifiche  Questa norma, come chiarito dalla Circ. 59/E del 2007, è norma antielusiva di tipo sostanziale della quale può essere chiesta la disapplicazione, ai sensi dell’art. 37 bis, comma 8, del D.pr. 600/73, con apposita istanza alla Direzione regionale competente.
  • 109. 2.5 Obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione (1)  Art. 10, comma 1, lett. e) → Obbligo di impiegare utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse
  • 110. 2.6 Obbligo di devoluzione del patrimonio (1)  Art. 10, comma 1, lett. f) → Obbligo di devolvere il patrimonio dell’organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo (Agenzia per le Onlus) N.b. le funzioni dell’Authoity sono state trasferite al Ministero del lavoro  Art. 3, lett. k) del D.P.C.M. n. 329/2001 → l’agenzia delle Onlus deve rendere parere vincolante
  • 111. 2.5 Obbligo di devoluzione del patrimonio (2) • Circolare 59/E del 2007 → l’obbligo di devoluzione “scatta” anche in caso di perdita della qualifica di Onlus … “limitatamente all’incremento patrimoniale realizzato nei periodi d’imposta in cui l’ente aveva fruito della qualifica di Onlus” • Atto di indirizzo Agenzia per le Onlus 17/05/2008 → iter e scheda da allegare per la richiesta di parere sulla devoluzione del patrimonio
  • 112. 2.6 Obblighi di trasparenza (1)  Obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale  L’uso, nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, dell’acronimo ONLUS
  • 113. 2.6 Obblighi di trasparenza (2)  redigere, in relazione all’attività complessivamente svolta, scritture contabili cronologiche e sistematiche atte a esprimere con compiutezza ed analiticità le operazioni poste in essere in ogni periodo di gestione;  redigere entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio annuale di un documento che rappresenti in modo adeguato la situazione patrimoniale, economica e finanziaria, (bilancio consuntivo) distinguendo le attività direttamente connesse da quelle istituzionali
  • 114. 2.6 Obblighi di trasparenza (3)  Gli obblighi contabili di cui si è detto considerano assolti qualora la contabilità consti del libro giornale e del libro inventari tenuti in conformità alle disposizioni degli articoli 2216 e 2217 del Codice Civile;  Qualora per due anni consecutivi i proventi superino l’ammontare di euro 1.032.913,80 il bilancio deve essere accompagnato da una relazione di controllo sottoscritta da uno o più revisori iscritti nel registro dei revisori contabili.
  • 115. 2.7 Obblighi di democraticità (1)  Disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo: • escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa • prevedendo per gli associati maggiori di età il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione.
  • 116. 3. Iscrizione all’Anagrafe Onlus Comunicazione Direzione Regionale delle Entrate con dichiarazione sostitutiva di atto notorio (reperibile dal sito www.agenziaentrate.it) L’iscrizione ha efficacia costitutiva
  • 117. 3.1 L’iter per l’iscrizione Verifica formale da parte della DRE competente Entro 40 giorni dal ricevimento della Decorsi 40 giorni comunicazione Comunicazione Provvedimento Richiesta Iscrizione per di iscrizione motivato di chiarimenti silenzio all’anagrafe non iscrizione assenso Gli eventuali chiarimenti debbono essere forniti entro 30 giorni Dopo questo termine la Direzione regionale ha 20 giorni per comunicare l’esito del controllo
  • 119. Agevolazioni fiscali  Imposte dirette  Imposta sul valore aggiunto  Altre imposte  Erogazioni liberali
  • 120. 1. Imposte sul reddito • Non si considerano commerciali le attività istituzionali svolte nel perseguimento esclusivo di fini di solidarietà sociale (Art. 150 c.1 Tuir); • Non si considerano imponibili i proventi derivanti dall’esercizio delle attività direttamente connesse (Art. 150 c. 2 Tuir).
  • 121. Determinazione del reddito complessivo delle Onuls e dell’imposta Ires I redditi di capitale sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo REDDITI DI CAPITALE definitivo (c.m. n. 98/E del 17/5/2000 + I fabbricati utilizzati nelle attività istituzionali e connesse REDDITI FONDIARI producono redditi fondiari (c.m. n. 244 del 28/12/1999 + REDDITI D’IMPRESA Sono inesistenti + REDDITI DIVERSI = Da Dedurre: REDDITO COMPLESSIVO Oneri deducibili (art. 10, comma 1, lett. a), f), g) del Tuir x 27,5 % Da Detrarre: IMPOSTA LORDA 19% degli oneri indicati alle lettere a) g) h) h bis) i) i bis) i quater) del comma 1 art. 15 Tuir IMPOSTA NETTA
  • 122. 2. Imposta sul valore aggiunto • Non rilevano ai fini IVA le prestazioni pubblicitarie volte alla promozione delle attività istituzionali delle onlus; • Esenzione dall’IVA delle:  prestazioni di trasporto malati o feriti con veicoli equipaggiati (ambulanze);  Prestazioni di ricovero e cura, compresa la somministrazione di medicinali, presidi sanitari e vitto;  Prestazioni educative dell’infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere;  Prestazioni socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale, in comunità e simili, in favore di persone svantaggiate;
  • 123. 3. Altre imposte (1) • Imposta di bollo: esenzione di tutti gli atti, documenti, istanze, contratti, ecc. posti in essere o richiesti da onlus. L’agevolazione riguarda le onlus sia come soggetti che pongono in essere gli atti, sia come soggetti destinatari degli atti. • Tassa sulle concessioni governative: esenzione degli atti e provvedimenti concernenti le onlus.
  • 124. 3. Altre imposte (2) • Imposta di registro: tassa fissa per i trasferimenti a titolo oneroso della proprietà di beni immobili e per gli atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento nei confronti delle onlus, nel rispetto di determinate condizioni. • Imposta sugli spettacoli: non dovuta per le attività di spettacolo svolte occasionalmente dalle onlus, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione. Per poter beneficiare dell’esenzione occorre dare comunicazione dell’inizio dell’attività all’ufficio accertatore prima dell’inizio di ciascuna manifestazione. • Tributi locali: le regioni, le province ed i comuni possono deliberare riduzioni o esenzioni dal pagamento dei tributi di loro pertinenza a favore delle onlus.
  • 125. Sanzioni (1) • Indipendentemente da ogni altra sanzione prevista dalle leggi tributarie: I rappresentanti legali e i membri degli organi amministrativi che si avvalgono dei benefici di cui al D.lgs.N. 460/1997, in assenza dei requisiti di cui all’art. 10, ovvero violino le disposizioni statutarie previste dall’art. 10 comma 1 lett. c (divieto di svolgere attività diverse da quelle previste al comma a) e d (divieto di distribuzione di utili), sono puniti con sanzioni da 1032,91 euro a 6.197,48 euro;
  • 126. Sanzioni (2) • Sanzione amministrativa da euro 309,87 ad euro 3.098,74 per l’abuso nell’utilizzo della locuzione organizzazione non lucrativa di utilità sociale; • I rappresentanti legali ed i membri degli organi amministrativi delle organizzazioni che hanno indebitamente fruito dei benefici previsti dal D.lgs.N. 460/1997, conseguendo o consentendo a terzi indebiti risparmi d’imposta, sono obbligati in solido con il soggetto passivo o con il soggetto inadempiente delle imposte dovute, delle relative sanzioni e degli interessi maturati.
  • 127. Le Onlus TRATTAMENTO FISCALE DELLE EROGAZIONI LIBERALI
  • 128. Agevolazioni introdotte dal D.Lgs. 460/97
  • 129. LA DISCIPLINA DEL TUIR Trattamento differenziato a seconda che si tratti di:  Erogazioni liberali da persone fisiche ed enti non commerciali (art. 15 comma 1 lett. i-bis) (art. 147, comma 1)  Erogazioni liberali da imprese (art. 100 comma 2 lett. H)
  • 130. Erogazioni da persone fisiche ed Enc (1) Le erogazioni liberali in denaro, fino a euro 2.065,83, effettuate dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali a favore delle ONLUS sono detraibili dall’imposta lorda nella misura del 19% (articolo 15 comma 1 lettera i-bis DPR 917/1986).
  • 131. Erogazioni da persone fisiche ed Enc (2) • Le eventuali erogazioni effettuate in misura superiore al limite consentito non godono dell’agevolazione fiscale, per la parte eccedente tale limite. • Il fisco ha confermato che le quote associative versate dai soci alle ONLUS non rientrano tra le liberalità che fruiscono di questa agevolazione fiscale, in quanto non si tratta di liberalità, ma dell’adempimento di un obbligo previsto dallo statuto o dalla delibera del competente organo sociale.
  • 132. Erogazioni da persone fisiche ed Enc (3) CONDIZIONI: 1. Il versamento delle erogazioni e dei contributi DEVE essere eseguito tramite banca o ufficio postale, con carte di credito, di debito e prepagate, con assegni bancari o circolari 2. Ulteriori modalità possono essere stabilite dal decreto del Ministero dell’Economia
  • 133. Erogazioni liberali da imprese (1): erogazioni in natura a) sono deducibili dal reddito d’impresa le erogazioni liberali effettuate a favore delle ONLUS per un importo non superiore a euro 2.065,82 o al 2% del reddito d’impresa (articolo 100 c. 2, lett. h, TUIR); I due limiti operano alternativamente, pertanto si può scegliere il limite più conveniente; I due limiti sono equivalenti nel caso in cui il reddito d’impresa sia pari ad euro 103.291, 50
  • 134. Erogazioni liberali da imprese (2): erogazioni in natura b)le spese relative all’impiego di lavoratori dipendenti, assunti a tempo indeterminato, utilizzati per prestazioni di servizi a favore delle ONLUS sono deducibili nel limite del 5 per mille dell’ammontare complessivo delle spese per prestazioni di lavoro dipendente risultanti dalle dichiarazione dei redditi (articolo 100, comma 2, lettera i);
  • 135. Erogazioni liberali da imprese (3): erogazioni in natura • In pratica è consentito alle imprese “dare in prestito” propri lavoratori dipendenti alle Onlus, senza, con questo, dover rinunciare alla deduzione delle spese relative.
  • 136. Erogazioni liberali da imprese (4) erogazioni in natura c)le imprese produttrici o commerciali operanti nel settore alimentare e farmaceutico, in alternativa all’usuale eliminazione dal circuito commerciale, possono cedere gratuitamente propri prodotti alle ONLUS; (art. 13, comma 2, del d.lgs. 460/97) Tali cessioni NON costituiscono ricavo
  • 137. Erogazioni liberali da imprese (5): erogazioni in natura • In sostanza l’agevolazione, al fine di incentivare le erogazioni in natura, mira a neutralizzare gli effetti dell’art. 85, c. 2 del Tuir, il quale considera ricavi, fra l’altro, il valore nominale dei beni, alla cui produzione o scambio è diretta l’attività d’impresa, destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa stessa. • Si precisa che la disposizione si applica limitatamente alle derrate alimentari o ai prodotti farmaceutici che vengono esclusi dal circuito commerciale per difetti di confezionamento o altre cause che, pur diminuendo o facendo venir meno il valore commerciale del prodotto, non ne impediscono tuttavia l’utilizzo (es. prodotti prossimi alla scadenza)
  • 138. Erogazioni liberali da imprese (6): erogazioni in natura d) La cessione gratuita di beni non di lusso ad una ONLUS (l. 244/2007):  ai fini reddituali, non è considerata ricavo fino ad un importo pari al 5% del reddito d’impresa dichiarato;  il costo di produzione o di acquisto è interamente deducibile;  ai fini Iva la nuova normativa considera tali beni come distrutti. (art. 13, comma 3 d.lgs. 460 modificato dalla legge l.244/2007) CONDIZIONI: 1. Beni non di lusso alla cui produzione o scambio è diretta l’attività d’impresa; 2. Beni che non siano derrate alimentari o prodotti farmaceutici; 3. Beni non più commercializzabili in quanto presentino imperfezioni, alterazioni, danni o vizi, ma comunque idonei all’utilizzo.
  • 139. Erogazioni liberali da imprese (7): erogazioni in natura • I beni eliminati dal circuito commerciale e ceduti gratuitamente alla ONLUS non possono più essere commercializzati o ceduti dalla ONLUS beneficiaria che li deve utilizzare esclusivamente per lo svolgimento di attività istituzionali • La ONLUS beneficiaria, in base al disposto del comma 4 dello stesso art. 13 d.lgs. 460/1997 deve, infatti, attestare, in una apposita dichiarazione da conservare agli atti dell’impresa cedente, il proprio impegno ad utilizzare direttamente i beni in conformità alle finalità istituzionali. • Lo stesso comma 4 stabilisce, inoltre, a pena di decadenza dei benefici fiscali, l’obbligo per la ONLUS beneficiaria dell’effettivo utilizzo diretto dei beni ricevuti.
  • 140. Erogazioni liberali in natura: trattamento ai fini IVA • Le donazioni di prodotti farmaceutici sono operazioni esenti da IVA (art. 10, punto 12, dpr 633/72): – Va emessa la fattura con l’indicazione di tale norma e della qualifica di ONLUS del ricevente. • Le donazioni di derrate alimentari e delle altre merci non di lusso sono considerate distrutte, quindi fuori campo Iva, senza obbligo di emissione di fattura. – Tale regime di distruzione deriva in parte dall’art. 6, comma 15, l. 133/1999 (“I prodotti alimentari non più commercializzati o non idonei alla commercializzazione per carenza o errori di confezionamento, di etichettatura, di peso o per altri motivi similari nonchè per prossimità della data di scadenza, ceduti gratuitamente ai soggetti indicati nell’articolo 10, numero 12), D.P.R 633/72, e da questi ritirati presso i Di tali luoghi di esercizio dell’impresa, si considerano distrutti agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto”). difetti dei prodotti occorre fare menzione nei documenti relativi alla donazione. Per le altre merci non di lusso il regime è ora previsto dal nuovo testo dell’art. 13, dlgs 460/97, come modificato dalla legge 244/07.
  • 141. Erogazioni liberali in natura: Adempimenti (1) 1. L’impresa deve inviare una raccomandata a.r. all’AE (e al locale comando della Guardia di Finanza) prima di effettuare ogni singola donazione. – Essa non è obbligatoria per le cessioni di beni facilmente deperibili e di modico valore unitario (es. confezioni di yogurt) e qualora il costo complessivo di ciascuna cessione non sia superiore a euro 5.164,57. 2. La raccomandata (se necessaria) deve pervenire (NB: fa fede la data di arrivo) agli uffici fiscali sopra indicati almeno 5 giorni prima della consegna della merce alla ONLUS. – La raccomandata deve contenere i seguenti dati: • Data, ora e luogo di inizio del trasporto • Luogo di destinazione finale del trasporto • Valore complessivo della merce ceduta, sulla base del costo di acquisto o di produzione (=valore d’inventario) • Natura, qualità e quantità della merce donata (è necessario inserire il “difetto”) • Dati identificativi sia della ditta mittente che della ONLUS ricevente.
  • 142. Erogazioni liberali in natura: Adempimenti (2) 3. Il trasporto deve essere documentato dal DDT 4. Entro il 15 del mese successivo la ditta deve annotare sui registri Iva (o su un apposito prospetto) la qualità e quantità (anche se la legge non lo prevede espressamente si consiglia di indicare anche il costo specifico per verificare il rispetto del limite massimo ove previsto) della merce donata nel corso del mese precedente. 5. La ONLUS deve rilasciare alla ditta una dichiarazione sostitutiva di atto notorio ex l.4/1/68 n. 15 (oggi non è più necessario che la firma sia autenticata dall’anagrafe del comune) con la quale dichiara: – La corrispondenza della natura, qualità e quantità della merce ricevuta ai dati contenuti nel DDT – Il proprio impegno ad utilizzare direttamente i beni in conformità alle finalità istituzionali.
  • 143.
  • 144.
  • 145. Erogazioni liberali da imprese: Schema di riepilogo SCHEMA RIEPILOGATIVO NATURA BENEFICI FISCALI LIMITI prestazioni di lavoro deduzione del costo fino al 5 per mille del personale costo del personale derrate alimentari e non sono senza limiti prodotti considerati ricavi farmaceutici Beni non di lusso Deduzione dal Fino al 5 per cento alla cui produzione o reddito d’impresa del reddito scambio è diretta d’impresa dichiarato l’attività d’impresa Erogazioni liberali in deduzione dal fino 2.065,82 o al denaro reddito d’impresa 2% del reddito
  • 146. Le agevolazioni contenute nell’art. 14 D.L. 35/2005
  • 147. LA NUOVA NORMATIVA “+ DAI – VERSI” (art. 14 d.L. 35/2005 e Circolare39/E del 19/08/2005)  Soggetti beneficiari delle deduzioni  Soggetti beneficiari delle erogazioni liberali  Oggetto, limiti e modalità delle erogazioni liberali  Obblighi contabili  Sanzioni  Divieto di cumulo
  • 148. Soggetti beneficiari delle deduzioni  Persone fisiche soggette all’IRPEF  Enti e società soggetti all’IRES Trattasi dei soggetti richiamati dall’art. 73 Tuir (società ed enti commerciale e non commerciali)
  • 149. Soggetti beneficiari delle erogazioni liberali (1) ELENCO TASSATIVO ex art. 14, c.1 d.l. 35/2005: 1. ONLUS 2. ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE 3. FONDAZIONI E ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE
  • 150. Soggetti beneficiari delle erogazioni liberali (2) 1. ONLUS: art. 10 c.1, 8, 9 D.Lgs. 460/1997 c.1: Sono (ONLUS) le associazioni, i comitati, le fondazioni, le società cooperative e gli altri enti di carattere privato, con o senza personalità giuridica, i cui statuti o atti costitutivi, redatti nella forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, prevedono espressamente (…) c. 8 (ONLUS DI DIRITTO): organismi di volontariato (l. 11 agosto 1991, n. 266); organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi della l. 26 febbraio 1987, n. 49; cooperative sociali e loro consorzi (l. 8 novembre 1991, n. 381). c. 9 (ONLUS PARZIALI): enti ecclesiastici delle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese; le associazioni di promozione sociale, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell’Interno ai sensi della l. 25 agosto 1991, n. 287, limitatamente all’esercizio delle attività elencate nel comma 1 dell’art. 10 del d.lgs. n. 460 del 1997
  • 151. Soggetti beneficiari delle erogazioni liberali (3) 2. ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE Iscritte al registro nazionale ex art. 7, c. 1 e 2, della l. n. 383/2000) BENEFICIARIE: Associazioni nazionali e relativi livelli di organizzazione territoriale e circoli affiliati aventi diritto ad automatica iscrizione nel medesimo registro nazionale (c.3). Per associazioni di promozione sociale a carattere nazionale si intendono quelle costituite e operanti da almeno un anno, che svolgono attività di utilità sociale ai sensi dell’articolo 2 della l. n. 383 del 2000 in almeno 5 regioni e 20 province, iscritte nel registro nazionale ai sensi del regolamento approvato con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali del 14 novembre 2001, n. 471. ATTENZIONE!! l'agevolazione non è applicabile alle erogazioni liberali effettuate nei confronti delle Associazioni di Promozione Sociale iscritte ai soli registri regionali.
  • 152. Soggetti beneficiari delle erogazioni liberali (4) 3. FONDAZIONI E ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE Dotate di personalità giuridica OGGETTO STATUTARIO: tutela, promozione e valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico di cui al D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42.
  • 153. Oggetto, limiti e modalità delle erogazioni liberali (1) Le erogazioni liberali che danno diritto alla deducibilità possono essere effettuate in denaro e in natura, nel limite del 10% del reddito complessivamente dichiarato e comunque nella misura massima di 70.000,00 euro annui. Considerata la rilevanza di entrambi i limiti di deducibilità previsti dalla norma deve ritenersi che l’erogazione liberale è deducibile fino al minore dei due limiti.
  • 154. Oggetto, limiti e modalità delle erogazioni liberali (2) Le erogazioni liberali, al fine di ottenerne al deducibilità, devono essere effettuate attraverso uno dei seguenti sistemi di pagamento: banca, ufficio postale, carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari. Pertanto, sono da escludere le erogazioni liberali in contanti. Sono escluse le erogazioni di piccolo importo, effettuate in occasione di campagne di raccolta fondi.
  • 155. Oggetto, limiti e modalità delle erogazioni liberali (3) EROGAZIONI IN NATURA  Ai fini della rilevazione dei limiti indicati dalla norma, si dovrà prendere in considerazione il valore normale del bene, inteso, in via generale e ai sensi dell’art. 9, c. 3 del TUIR, come il prezzo o il corrispettivo mediamente praticato per i beni della stessa specie o similari in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni vengono erogati e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi.  Ove non sia possibile desumerne il valore sulla base di altri criteri oggettivi, gli eroganti potranno ricorrere alla stima di un perito.  Il donante avrà cura di acquisire, a comprova delle effettività della donazione e della congruità del valore attribuito al bene oggetto della donazione in natura, in aggiunta alla documentazione attestante il valore normale, anche una ricevuta da parte del donatario che contenga la descrizione analitica e dettagliata dei beni donati con l’indicazione dei relativi valori.
  • 156. Obblighi contabili (1) PRESUPPOSTI PER L’APPLICAZIONE DEL + DAI – VERSI: a) tenuta di scritture contabili, complete e analitiche, rappresentative dei fatti di gestione (da parte del destinatario); – Completezza: ogni fatto gestionale dell’ente deve essere individuato con precisione, tramite l’indicazione delle necessarie informazioni quali numero d’ordine, data, natura dell’operazione, valore, modalità di versamento, soggetti coinvolti. – Analiticità: impone di eseguire le registrazioni singolarmente, senza effettuare alcun raggruppamento. – Completezza e Analiticità sono in ogni caso garantite dalla corretta tenuta della contabilità ordinaria ai sensi degli articoli 14 e seguenti del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.
  • 157. Obblighi contabili (2) b) redazione, entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio, di un apposito documento rappresentativo della situazione patrimoniale, economica e finanziaria. • Stato Patrimoniale: distinzione attività istituzionale, accessoria, di raccolta fondi, gestione del patrimonio finanziario • Rendiconto Gestionale: distinzione delle varie tipologie di entrate e uscite • Relazione sulla Gestione: documento esplicativo delle voci contabili, in assenza di nota integrativa
  • 158. Obblighi contabili (3) Sorge una responsabilizzazione del soggetto che eroga il contributo, cui viene concesso un interesse giuridico a verificare che l'ente beneficiario abbia effettivamente predisposto il rendiconto annuale.
  • 159. Sanzioni (1)  Laddove, nella dichiarazione dei redditi del soggetto erogatore delle liberalità, siano esposte indebitamente le anzidette deduzioni dall’imponibile, la sanzione fiscale (ex art. 1, c. 2, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471) è maggiorata del 200% (maggiore imposta liquidata).  La sanzione scatta laddove non siano soddisfatti i seguenti presupposti di deducibilità: – Soggettivo: appartenenza dei soggetti beneficiari delle erogazioni alle categorie di enti del terzo settore espressamente indicate e, quindi, nell’osservanza da parte dei predetti beneficiari delle rispettive norme che disciplinano i requisiti qualificanti della categoria di appartenenza; – Oggettivo: derivante dal rispetto dei limiti quantitativi alla deducibilità dal reddito delle liberalità erogate.
  • 160. Sanzioni (2) Laddove la deduzione in oggetto risulti indebita in ragione della riscontrata insussistenza, in capo all’ente beneficiario dell’erogazione, dei caratteri solidaristici e sociali dichiarati in comunicazioni rivolte al pubblico ovvero rappresentati ai soggetti erogatori delle liberalità, l’ente beneficiario e i suoi amministratori sono obbligati in solido con i soggetti erogatori per le maggiori imposte accertate e per le sanzioni applicate. La solidarietà sussiste se i caratteri solidaristici sono dichiarati in comunicazioni rivolte al pubblico o ai soggetti erogatori.
  • 161. Divieto di cumulo  La deducibilità delle erogazioni non può cumularsi con ogni altra agevolazione fiscale prevista a titolo di deduzione o di detrazione di imposta da altre disposizioni di legge.  La non cumulabilità prescinde dall’importo delle liberalità erogate.
  • 162. Disciplina fiscale degli enti non profit IVA
  • 163. Requisiti generali per imponibilità ai fini Iva • Requisito soggettivo: l’operazione deve essere posta in essere da un imprenditore (ai sensi dell’art. 4 del d.P.R.. 633/72) ovvero da un lavoratore autonomo (ai sensi dell’art. 5 del d.P.R. 633/72); • Requisito oggettivo: l’operazione deve consistere in una cessione di beni o in una prestazione di servizi, ai sensi rispettivamente degli artt. 2 e 3 del d.P.R. 633/72. • Requisito territoriale: l’operazione deve essere posta in essere nell’ambito del territorio dello Stato ai sensi degli artt. 7-7septies del d.P.R. 633/72. Se manca uno solo dei requisiti sopra indicati l’operazione è fuori campo IVA e, in genere, non è soggetta ad alcun obbligo.
  • 164. Verifica dei requisiti Iva per gli Enti non profit In base all’art. 4 del d.P.R. n. 633/72, gli enti non profit diventano soggetti passivi ai fini Iva quando svolgono (non importa se in via prevalente o accessoria) attività commerciali od agricole. ATTIVITA’ COMMERCIALE ESERCITATA Esclusiva o Principale Accessoria L’IVA si applica su tutte le L’IVA si applica soltanto sulle prestazioni di servizi e le prestazioni di servizi e le cessioni di beni effettuate cessioni di beni effettuate nell’ambito dell’attività commerciale
  • 165. Quando un’attività è commerciale ai fini Iva? (Art. 4, C.1 D.P.R. 633/72) • Attività abituale (irrilevanza per le attività occasionali); • Attività rientrante in quelle indicate all’art. 2195 c.c. (se commerciale), 2135 c.c. (se agricola), oppure, se trattasi di prestazione di servizi, anche non rientrante nell’ambito dell’art. 2195 c.c., purché organizzata in forma d’impresa. ENTE COMMERCIALE, se le attività sono esercitate in via principale od esclusiva ENTE NON COMMERCIALE, se le attività sono esercitate in via accessoria
  • 166. Le attività nei confronti degli associati (art. 4, c.4 d.P.R. 633/72) Per gli enti che non hanno come oggetto l’esercizio esclusivo o prevalente di attività commerciali o agricole si considerano effettuate nell’esercizio di imprese soltanto le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte nell’esercizio di attività commerciali o agricole. Si considerano fatte nell’esercizio di attività commerciali anche le cessioni di beni e le prestazioni di servizi ai soci, associati o partecipanti verso il pagamento di corrispettivi specifici, o di contributi supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto, ad esclusione delle: - Associazioni politiche, sindacali e di 1. Attività svolte in diretta attuazione degli categoria scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti: - Associazioni religiose - degli associati; - Associazioni sportive dilettantistiche - di altre associazioni che svolgono la stessa - Associazioni assistenziali attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un’unica - Associazioni culturali organizzazione locale o nazionale; - Associazioni di promozione sociale - dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali - Associazioni di formazione extra scolastica della persona
  • 167. Attività con presunzione di commercialità (art. 4, c. 5 d.D.R. 633/72) • Cessioni di beni nuovi prodotti per la vendita, escluse le pubblicazioni delle associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona cedute prevalentemente ai propri associati; • erogazione di acqua, gas, energia elettrica e vapore; • gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale; • gestione di spacci aziendali, gestione di mense e somministrazione di pasti; • trasporto e deposito di merci; • trasporto di persone; • organizzazione di viaggi e soggiorni turistici; prestazioni alberghiere o di alloggio; • servizi portuali e aeroportuali; • pubblicità commerciale; • telecomunicazioni e radiodiffusioni circolari.
  • 168. Enti non commerciali e recepimento della Direttiva Servizi (Direttiva n. 2008/8/CE) – D.lgs. 18/2010 • Art. 7 ter Dpr 633/72 – Prestazioni di servizi generiche a soggetti passivi Iva: imponibilità nel luogo ove è stabilito il committente – Prestazioni a soggetti privati: imponibilità nel luogo del prestatore
  • 169. Enti non commerciali e recepimento della Direttiva Servizi (Direttiva n. 2008/8/CE) – D.lgs. 18/2010 ENTE NON COMMERCIALE CON PARTITA IVA Un Enc ha la partita iva se: - Svolge contestualmente attività istituzionale e commerciale - svolge solo attività istituzionale, ma ha effettuato acquisti intra di beni per più di 10.000 euro (obbligo di richiedere la p.iva) - svolge solo attività istituzionale, ha effettuato acquisti intra di beni per non più di 10.000 euro ma ha optato per l’applicazione dell’Iva sugli acquisti in Italia (art. 38 c.6 d.l. 331/93) Circolare Agenzia Entrate 58/E del 31/12/2009 Il possesso della partita Iva da parte di un Enc comporta la sua qualificazione quale soggetto passivo ai fini della territorialità Iva, a prescindere che agisca nell’ambito dell’attività istituzionale o commerciale
  • 170. Enti non commerciali e recepimento della Direttiva Servizi (Direttiva n. 2008/8/CE) – D.lgs. 18/2010 ENTE NON COMMERCIALE CON PARTITA IVA Committente della prestazione è -Prestazione assoggettata ad Iva in Enc italiano con partita iva, anche Italia se acquista per l’attività - NO DETRAZIONE se l’acquisto è istituzionale per l’attività istituzionale ADEMPIMENTI PER ACQUISTI NELL’AMBITO DELL’ATTIVITA’ ISTITUZIONALE 1. Emissione autofattura e annotazione della stessa in apposito registro 2. Versamento mensile dell’iva dovuta 3. Presentazione del modello Intra 12 4. Presentazione del modello Intra 2-quater per i servizi UE generici ADEMPIMENTI PER ACQUISTI NELL’AMBITO DELL’ATTIVITA’ COMMERCIALE 1. Emissione autofattura e annotazione della stessa nel registro delle fatture emesse e in quello degli acquisti (reverse charge) 2. Presentazione del modello Intra 2-quater per i servizi UE generici 3. In caso di applicazione della 398/91 non c’è detrazione forfetaria ma l’Iva è intermente versata
  • 171. Enti non commerciali e recepimento della Direttiva Servizi (Direttiva n. 2008/8/CE) – D.lgs. 18/2010 ENTE NON COMMERCIALE SENZA PARTITA IVA Committente della prestazione è Iva assolta dal PRESTATORE del Enc italiano SENZA p.iva servizio nello Stato UE di residenza Presentazione del modello Intra-13 Per acquisti di beni UE fino al PRIMA di ciascun acquisto raggiungimento di 10.000 euro, (comunicazione dell’ammontare senza opzione per imponibilità in dell’acquisto e degli acquisti di beni Italia effettuati fino a quella data, per valutare il superamento del limite).
  • 172. Agevolazioni ex legge 398/1991(1) CENNI
  • 173. Agevolazioni ex legge 398/1991(1) • Regime agevolato sia ai fini Ires, sia ai fini Iva • Esistenza di requisiti ai fini dell’applicabilità: – Oggettivi: ricavi dell’esercizio precedente non superiori a 250.000 euro (ai fini del computo del limite vale il criterio di cassa; per gli enti di nuova costituzione l’ammontare va commisurato ai giorni intercorrenti tra l’apertura e il 31/12) + esercizio di idonea opzione – Soggettivi: • Società sportive • Asd riconosciute dal Coni o dalle Federazioni sportive nazionali • Asd non riconosciute dal Coni o dalle Federazioni sportive nazionali, ma da enti di promozione sportiva • Associazioni senza scopo di lucro e pro loco
  • 174. Agevolazioni ex legge 398/1991(2) • Opzione e revoca. L’opzione o la revoca per il regime agevolato, vincolante per 5 anni, va comunicata: – alla SIAE, – all’ufficio competente dell’Agenzia delle Entrate. Il superamento del limite di 250.000 euro nel corso del periodo d’imposta fa sì che gli effetti del regime cessino dal mese successivo a quello di superamento. Da questa data si applicano le disposizioni ordinarie in tema di Iva. • In ogni caso, il comportamento concludente del contribuente fa desumere l’opzione per il regime agevolato. • Il reddito deve essere dichiarato nel quadro RG del Modello Unico Enti non commerciali.
  • 175. Agevolazioni ex legge 398/1991(3) • Adempimenti: – tenuta del registro di cui al D.M.11/2/1997 in cui vanno annotate tutte le operazioni relative al mese precedente entro il 15 di ogni mese – Annotazione separata nel registro delle attività istituzionali, commerciali, plusvalenze patrimoniali e operazioni intracomunitarie – conservazione e numerazione delle fatture emesse e di acquisto – versamento trimestrale dell’Iva – presentazione del Modello Unico Enc , Modello 770s (se necessario), Modello Intra (se necessario) • Esoneri: – Tenuta delle scritture contabili – Presentazione della Dichiarazione Iva – Emissione di scontrini e ricevute fiscali
  • 176. Agevolazioni ex legge 398/1991(4) • Condizione. Tutte le entrate e le uscite dell’associazione quando superano 516,46 euro devono transitare tramite un conto corrente bancario o postale. • Il transito è effettuato regolarmente se sono espressamente indicati l’erogante e il percipiente, e pertanto quando i pagamenti sono effettuati tramite: – bancomat o carta di credito; – assegno non trasferibile; – bonifico bancario; – bollettino di conto corrente postale. • Sono quindi esclusi gli assegni ordinari, la cui destinazione finale non è certa e trasparente. • In caso contrario l’ente decade dai benefici previsti dalla legge 398/91. Per tale motivo gli enti che vogliono optare per il regime agevolato deliberano l’apertura di un conto corrente.
  • 177. Agevolazioni ex legge 398/1991(5) Imposte dirette • Imponibilità ai fini Ires del 3% dei ricavi commerciali, derivanti da sponsorizzazioni, pubblicità, diritti radio, televisivi o altro. • L’attività istituzionale non è tassata.
  • 178. Agevolazioni ex legge 398/1991(6): Iva • Il versamento deve essere effettuato, senza maggiorazione degli interessi dell’1%: – entro il 16 maggio (I° trimestre); – entro il 16 agosto (II° trimestre); – entro il 16 novembre (III° trimestre); – entro il 16 febbraio (IV° trimestre). • I codici tributo da utilizzare per il modello F24 sono i seguenti: 6031, 6032, 6033 e 6034.