SMAU MILANO 2023 | SMAU MILANO 2023 | Intelligenza Artificiale e chatbots
Smart Cities e trattamento di dati personali: dal Codice della Privacy al Regolamento Europeo
1. DirICTo
Smart Cities e trattamento
di dati personali: daldi dati personali: dal
Codice della Privacy al
Regolamento Europeo
Relatore: Massimo Farina
http://www.massimofarina.it
http://www.diricto.it
2. PREMESSA
“Ogni grande evento tecnologico, che impatti sulle abitudini di vita
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Relatore: Massimo Farina
“Ogni grande evento tecnologico, che impatti sulle abitudini di vita
dell’essere umano, ha delle implicazioni di natura giuridica e ciò
impegna il giurista nello studio delle nuove fattispecie al fine di
inquadrare la disciplina, ad esse applicabile”
3. La prima grande rivoluzione tecnologica è stata il web, ovvero la
migrazione di tutti i servizi via rete telematica e, ovviamente, la nascita
di nuove applicazioni (per es. le chat) e il potenziamento di quelle
esistenti prima del web (per es. la posta elettronica).
La seconda rivoluzione è stata quella del Web 2.0, ovvero dei blog, di
I TRE GRANDI PERIODI DELLA RETE
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La seconda rivoluzione è stata quella del Web 2.0, ovvero dei blog, di
wikipedia e , più in generale, del web partecipativo che poi ha portato
ai social network (Twitter, Facebook e così via).
Oggi, si prefigura quella che viene già chiamata “la terza onda” (the
third wave), ovvero un nuovo salto nell’utilizzo delle reti telematiche,
che viene comunemente denominato “Internet of Thing” (IoT) o
“Internet degli Oggetti” o, ancora, “Internet delle Cose”.
4. la presenza di pochi produttori (siti web) si incontrava con i molti
fruitori (utenti)
Nel periodo successivo, invece, si è determinato un notevole aumento
CARATTERISTICHE PECULIARI DI CIASCUN PERIODO
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Nel periodo successivo, invece, si è determinato un notevole aumento
del numero dei produttori (per es. i blogger etc) per i, già molti, fruitori
(utenti)
la nuova era è caratterizzata da aumento esponenziale di entrambi i
soggetti (produttori e fruitori) ma i primi stanno mutando parzialmente
identità; si sta infatti già imponendo una nuova moltitudine di
produttori costituita da “macchine” o, meglio, da “sensori connessi ad
Internet”: per questo motivo si parla di “Internet of Things”.
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Si aprono tantissimi scenari, che partono dalla semplice automazione (controllo remoto
di qualcosa), alla rilevazione automatica (traffico), all’intrattenimento (giochi), alla
sicurezza, ai processi delle imprese.
Luogo in cui l'utilizzo pianificato e sapiente delle risorse umane
e naturali, opportunamente gestite e integrate mediante le
numerose tecnologie ICT già disponibili, consente la creazione
di un ecosistema capace di utilizzare al meglio le risorse e di
fornire servizi integrati e sempre più intelligenti (cioè il cui
valore è maggiore della somma dei valori delle parti che li
compongono).
6. Avere oggetti che siano
IDENTIFICABILI E LOCALIZZABILI,
solleva delle problematiche afferenti
al trattamento dei dati personali ed
alla tutela degli interessati ai quali le
informazioni si riferiscono. Dagli
oggetti, sarà possibile RISALIRE all'ingresso della metropolitana un sensore
ESEMPIO: quell’oggetto oltrepassa una
barriera che lo rileva e, dunque, si
acquisisce l’informazione che l’oggetto (e,
dunque, la persona) è in un certo luogo.
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ALLE PERSONE ed, in particolare,
alla POSIZIONE di queste ultime.
all'ingresso della metropolitana un sensore
rilevasse la presenza del cellulare di Tizio (già
possibile quando il Bluetooth è acceso e il
cellulare è “visibile”) si potrebbe sapere che egli
(o, meglio, il suo cellulare) a quell’ora era
presente in quel dato luogo; che, poi,
successivamente è salito sull’autobus per poi
dirigersi verso il supermercato e così via. I diritti
degli utenti potrebbero risultare ancor più
compressi se si pensa allo sviluppo di sistemi di
monitoraggio della salute
Si tratta di un vero e proprio
TRACCIAMENTO degli individui
7. una volta che si saranno sviluppati sensori capaci di essere
supportati da vettori delle dimensioni di granelli di polvere, sarà
possibile creare delle medicine realmente “smart”, che
dialogheranno con la confezione riguardo i dosaggi da assumere, ad
esempio segnalando eventuali sovradosaggi, o direttamente con il
farmacista, avvisando la necessità di un nuovo acquisto.
Possibile applicazione
al settore farmaceutico
DATI SENSIBILI
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INOLTRE --------------> NEL PROSSIMO FUTURO
I medicinali, una volta nel corpo del paziente potranno “dialogare”
anche tra loro, riconoscendo autonomamente se risultano
incompatibili l’uno con l’altro, ed evitando dunque di attivare i propri
principi attivi al fine di evitare rischi molto seri per la salute del
paziente. Altre applicazioni si possono avere in caso di danni già
arrecati alla salute del paziente, poiché identificare le sostanze
presenti nel corpo sarà molto più facile e veloce, ed eventualmente le
stesse sostanze potranno fornire indicazioni immediate sull’antidoto
capace di neutralizzarle .
8. SOGGETTI
TITOLARETITOLARE
RESPONSABILERESPONSABILE
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ADEMPIMENTI
RESPONSABILERESPONSABILE
INTERESSATO
NOTIFICAZIONENOTIFICAZIONE
CONSENSOCONSENSO
INFORMATIVAINFORMATIVA
GARANTE
9. NOTIFICAZIONENOTIFICAZIONE
Art. 37, co. 1, lett. a): dati genetici, biometrici o dati che
indicano la posizione geografica di persone od oggetti
mediante una rete di comunicazione elettronica;
Art. 163: Chiunque, essendovi tenuto, non provvede
tempestivamente alla notificazione ai sensi degli articoli 37 e
38, ovvero indica in essa notizie incomplete, è punito con la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
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CONSENSOCONSENSO
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
ventimila euro a centoventimila euro
Art. 23, co. 4: Il consenso è manifestato in forma scritta
quando il trattamento riguarda dati sensibili.
Art. 167. […] è punito, se dal fatto deriva nocumento, con la
reclusione da sei a diciotto mesi o, se il fatto consiste nella
comunicazione o diffusione, con la reclusione da sei a
ventiquattro mesi.
10. INFORMATIVAINFORMATIVA
Art. 13 L'interessato o la persona presso la quale sono
raccolti i dati personali sono previamente informati oralmente
o per iscritto circa:
a) le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i
dati;
b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei
dati;
c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;
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INFORMATIVAINFORMATIVA
c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali
possono essere comunicati o che possono venirne a
conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, e l'ambito di
diffusione dei dati medesimi;
e) i diritti di cui all'articolo 7;
Art. 161: La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 13 è
punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da seimila euro a trentaseimila euro.
11. INTERPELLOINTERPELLO
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Per i trattamenti di dati di localizzazione che possono
presentare rischi specifici per i diritti e le libertà
fondamentali, nonché per la dignità degli interessati è
sempre possibile sottoporsi a verifica preliminare ai
sensi dell'art. 17, comma 2 del Codice.
12. NOTIFICAZIONENOTIFICAZIONE
Art. 37, co. 1, lett. d): d) dati trattati con l'ausilio di strumenti
elettronici volti a definire il profilo o la personalità
dell'interessato, o ad analizzare abitudini o scelte di consumo,
ovvero a monitorare l'utilizzo di servizi di comunicazione
elettronica […];
Art. 163: Chiunque, essendovi tenuto, non provvede
tempestivamente alla notificazione ai sensi degli articoli 37 e
38, ovvero indica in essa notizie incomplete, è punito con la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma
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CONSENSOCONSENSO
sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da ventimila euro a centoventimila euro
Art. 23, co. 4: Il consenso è manifestato in forma scritta
quando il trattamento riguarda dati sensibili.
Art. 167. […] è punito, se dal fatto deriva nocumento, con la
reclusione da sei a diciotto mesi o, se il fatto consiste nella
comunicazione o diffusione, con la reclusione da sei a
ventiquattro mesi.
13. INFORMATIVAINFORMATIVA
Art. 13 L'interessato o la persona presso la quale sono
raccolti i dati personali sono previamente informati oralmente
o per iscritto circa:
a) le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i
dati;
b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei
dati;
c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;
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INFORMATIVAINFORMATIVA
c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati personali
possono essere comunicati o che possono venirne a
conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, e l'ambito di
diffusione dei dati medesimi;
e) i diritti di cui all'articolo 7;
Art. 161: La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 13 è
punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da seimila euro a trentaseimila euro.
14. INTERPELLOINTERPELLO
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Per i trattamenti di dati di localizzazione che possono
presentare rischi specifici per i diritti e le libertà
fondamentali, nonché per la dignità degli interessati è
sempre possibile sottoporsi a verifica preliminare ai
sensi dell'art. 17, comma 2 del Codice.
15. TITOLARETITOLARE
RESPONSABILERESPONSABILE
Possibile disgiunzione di ruoli
tra chi raccogli e i dati e chi offre
e gestisce il servizio di raccolta
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DATI SENSIBILI
MISURE DI
SICUREZZA
16. Risoluzione del Parlamento Europeo: si afferma che l’Internet
delle cose debba viaggiare in parallelo con la tutela della
Pubblicata una Comunicazione della Commissione al
Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato economico e
sociale europeo e al Comitato delle regioni, intitolata
"L'internet degli oggetti - Un piano d'azione per l'Europa"
(COM(2009) 278 def. COM(2009) 278 final).
20092009
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delle cose debba viaggiare in parallelo con la tutela della
privacy degli utenti, oltre che con un generale stato di
sicurezza sui possibili effetti negativi sulla salute. In tal
senso, i campi d’azione sui quali l’Unione Europea vuole
essere protagonista sono: governance, privacy e protezione
dei dati, diritto al “silenzio dei chip”, rischi emergenti,
risorse vitali, standardizzazione, ricerca, partnership tra
pubblico e privato, innovazione, consapevolezza delle
istituzioni, dialogo internazionale, ambiente, statistica,
evoluzione.
20102010
17. Gerusalemme, 27-29 Ottobre
2010:
La 32^ Conferenza internazionale
dei Garanti privacy ha adottato
una risoluzione sulla Privacyby
Design proposta dalla D.ssa Ann
Cavoukian (Information &
Privacy Commissioner Ontario,
Canada)
Encourage the adoption of Privacy by
Design’s Foundational Principles, such
as those set out below as guidance to
establishing privacy as an
organization’s default mode of
operation…
PANORAMA INTERNAZIONALEPANORAMA INTERNAZIONALE
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Privacy by Design:
The Foundational Principles
Proactive not Reactive; Preventative not Remedial
Privacy as the Default
Privacy Embedded into Design
Full Functionality: Positive-Sum, not Zero-Sum
End-to-End Lifecycle Protection
Visibility and Transparency
Respect for User Privacy
18. 1. Proattivo non reattivo; prevenire non correggere
L’approccio alla Privacy by Design (PbD) è caratterizzato da interventi di tipo proattivo
piuttosto che reattivo.
Esso anticipa e previene gli eventi invasivi della privacy prima che essi accadano. La
PbD non attende che i rischi della privacy si concretizzino, né offre rimedi per
risolvere le violazioni della privacy una volta occorse – ha lo scopo di prevenirli dal
verificarsi. In breve, la Privacy by Design viene prima del fatto e non dopo.
I sette principi fondazionali
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2. Privacy come impostazione di default
Possiamo tutti essere certi di una cosa - la regola di base ! La Privacy by Design cerca
di realizzare il massimo livello di privacy assicurando che i dati personali siano
automaticamente protetti in un qualunque sistema IT o di pratica commerciale. Se
un individuo non agisce, la sua privacy rimane ancora intatta. Non è richiesta alcuna
azione da parte dell’individuo per proteggere la propria privacy - è incorporata nel
sistema per default.
19. 3. Privacy incorporata nella progettazione
La PbD è incorporata nella progettazione e nell’architettura dei sistemi IT e delle
pratiche commerciali. Non è agganciata come un’aggiunta, dopo il fatto. Il risultato è
che la privacy diventa un componente essenziale per la realizzazione del nucleo
funzionale. La privacy è integrata nel sistema, senza diminuirne la funzionalità.
I sette principi fondazionali
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4. Massima funzionalità − Valore positivo, non valore zero
La Privacy by Design mira a conciliare tutti gli interessi coinvolti e gli obiettivi con
modalità di valore positivo “vantaggioso per tutti”, non attraverso un approccio datato di
valore zero, dove sono inutili i compromessi.
La Privacy by Design evita la pretesa di false dicotomie, come la privacy contro la
sicurezza, dimostrando che è possibile avere entrambi.
20. 5. Sicurezza fino alla fine − Piena protezione del ciclo vitale
La Privacy by Design essendo stata incorporata nel sistema prioritariamente rispetto alla
acquisizione del primo elemento di informazione, si estende in modo sicuro
attraverso l’intero ciclo vitale dei dati - solidi interventi di sicurezza sono essenziali
per la privacy, dall’inizio alla fine. Questo assicura che tutti i dati sono conservati con
cura, e poi distrutti in modo sicuro alla fine del processo, in maniera opportuna.
Pertanto, la Privacy by Design assicura dalla culla alla tomba, un’intera e sicura
gestione delle informazioni, fino alla fine.
I sette principi fondazionali
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Relatore: Massimo Farina
6. Visibilità e trasparenza − Mantenere la trasparenza
La Privacy by Design cerca di assicurare che tutti i soggetti interessati, qualunque sia
la prassi aziendale o tecnologia utilizzata, è di fatto, operativa secondo promesse ed
obiettivi stabiliti, soggetti a verifica indipendente.
I suoi componenti e operazioni restano visibili e trasparenti sia agli utenti sia ai
fornitori. Si ricorda di fidarsi ma di verificare.
21. 7. Rispetto per la privacy dell’utente − Centralità dell’utente
Al di là di tutto, la Privacy by Design richiede ai progettisti e agli operatori di considerare
prioritari gli interessi degli individui offrendo efficaci interventi di default della
privacy, informazioni appropriate e potenziando opzioni di facile utilizzo per l’utente. Si
I sette principi fondazionali
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Relatore: Massimo Farina
privacy, informazioni appropriate e potenziando opzioni di facile utilizzo per l’utente. Si
raccomanda la centralità dell’utente.
22. La nuova proposta europea di riforma della privacy introduce, rispetto alla
Direttiva 95/46/EC, unn Riferimento a “data protection by design and by default”
(articolo 23 del Regolamento e articolon 19 della Direttiva).
• La Commissione europea ha preferito descrivere le funzioni del responsabile del
trattamento invece di impostare lo status giuridico della
IL FUTURO REGOLAMENTO
EUROPEO
IL FUTURO REGOLAMENTO
EUROPEO
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trattamento invece di impostare lo status giuridico della
“data protection by design and by default”.
E’ fondamentale chiarire il significato di
tale concetto, concentrandosi sul vero senso di questi termini.
23. Smart Cities e trattamento di dati personali: dal Codice della Privacy al
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30. La Pubblica Amministrazione riveste ruoli importanti in questo scenario essendo:
promotore di interventi coordinandone lo sviluppo, svolge compiti di integrazione delle
diverse iniziative, detentore di dati ed informazioni rilevanti in quantità e qualità, utente
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diverse iniziative, detentore di dati ed informazioni rilevanti in quantità e qualità, utente
qualificato dei servizi offerti dalle comunità intelligenti, soggetto finanziatore di servizi e
delle infrastrutture a loro supporto, fino a possibile partner degli operatori del settore.
Da parte di molte Amministrazioni, quali soprattutto gli Enti Locali e le realtà collegate, è
emerso l’interesse per una migliore comprensione delle problematiche tecnologiche,
organizzative, economiche e legali legate all’adozione di modelli e servizi di comunità
intelligenti e smart city.
31. Aspetti negoziali: i contratti per l’erogazione dei servizi
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Diritto alla salute: il silenzio dei chip
ecc
32. DigitPA ha costituito un Gruppo di Lavoro con l’obiettivo di condurre l’analisi dello stato dell’arte,
i modelli di servizi e competenze, le necessità di regolazione e normativa e gli eventuali rischi legati
al paradigma delle Smart city e comunità intelligenti, con particolare attenzione ai requisiti della
Pubblica Amministrazione, al fine di proporre un documento di sintesi ed una serie di
raccomandazioni per le Amministrazioni.
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raccomandazioni per le Amministrazioni.
Partecipano al Gruppo di Lavoro rappresentanti nominati dal Ministero dell’Istruzione, dell’
Università e della Ricerca Scientifica, del CNR, dell’ Arma dei Carabinieri, dell’Autorità Garante per
la Protezione dei Dati Personali, della RAI, e rappresentanti nominati dagli operatori di mercato
come Assintel, IBM, Telecom Italia, CapGemini, CISCO, Technolabs ed altri.
Lo schema di documento è stato sottoposto a consultazione pubblica durante il mese di agosto
2012. Sono state ricevute diverse osservazioni che, sono state valutate e recepite nel testo. Il 2
ottobre 2012 il Gruppo di lavoro ha fatto proprie all’unanimità le modifiche del testo e lo ha proposto
alla Agenzia per l’emanazione e pubblicazione.
33. DigitPA ha costituito un Gruppo di Lavoro con l’obiettivo di condurre l’analisi dello stato dell’arte,
i modelli di servizi e competenze, le necessità di regolazione e normativa e gli eventuali rischi legati
al paradigma delle Smart city e comunità intelligenti, con particolare attenzione ai requisiti della
Pubblica Amministrazione, al fine di proporre un documento di sintesi ed una serie di
raccomandazioni per le Amministrazioni.
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raccomandazioni per le Amministrazioni.
Partecipano al Gruppo di Lavoro rappresentanti nominati dal Ministero dell’Istruzione, dell’
Università e della Ricerca Scientifica, del CNR, dell’ Arma dei Carabinieri, dell’Autorità Garante per
la Protezione dei Dati Personali, della RAI, e rappresentanti nominati dagli operatori di mercato
come Assintel, IBM, Telecom Italia, CapGemini, CISCO, Technolabs ed altri.
Lo schema di documento è stato sottoposto a consultazione pubblica durante il mese di agosto
2012. Sono state ricevute diverse osservazioni che, sono state valutate e recepite nel testo. Il 2
ottobre 2012 il Gruppo di lavoro ha fatto proprie all’unanimità le modifiche del testo e lo ha proposto
alla Agenzia per l’emanazione e pubblicazione.
34. Il risultato della consultazione è un documento che si chiama:
“Architetture informative per le Comunità Intelligenti: visione concettuale
e raccomandazioni alla pubblica amministrazione”
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•Architettura di riferimento del modello
delle Comunità Intelligenti e Smart
City;
•individuazione, classificazione e
stratificazione tra sorgenti informative;
•aggregazione e distribuzione delle
informazioni;
•livelli di interfacce standard da
definire.
la legge di conversione del d.l. 179/2012
ha recepito le indicazioni contenute nel
documento che definisce il contesto di
riferimento per la costruzione della
Piattaforma nazionale delle comunità
intelligenti (art.20, comma 9 del d.l.
179/2012) e fornisce elementi utili per una
visione integrata e coerente del paradigma
Smart City.
36. Attribuzione - Non Commerciale - Condividi allo stesso modo 2.5
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