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DDL ANTICORRUZIONE

“DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE E LA REPRESSIONE DELLA
CORRUZIONE      E    DELL’ILLEGALITA’ NELLA    PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE”



Iniziativa Governativa

Ministro della giustizia Angelino Alfano (Governo Berlusconi-IV)



Iter

Successione delle letture parlamentari


PRIMA          Disegno di legge Approvato                                    15   giugno
LETTURA        S.2156                                                        2011
SENATO

               assorbe S.2044, S.2164,
               S.2168, S.2174, S.2340,
               S.2346 stralcio di S.2156-
               BIS, S.2156-TER, S.2156-
               QUATER

PRIMA          Disegno di legge             Approvato                con 14   giugno
LETTURA                                     modificazioni                2012
CAMERA         C. 4434

                                            Il provvedimento è stato
               assorbe C.3380, C.3850,      ampiamente        modificato
               C.4382, C.4501, C.4516,
               C.4906                       dalla Camera in prima
                                            lettura,                   sia
                                            quantitativamente         che
                                            qualitativamente: ai 10
                                            articoli originari, peraltro
                                            fortemente modificati, ne
                                            sono stati aggiunti altri 17
SECONDA        Disegno di legge             Approvato                con 18   ottobre
LETTURA                                     modificazioni                2012
SENATO         S.2156-B

                                            Durante la trattazione in
                                            Commissione, è stato
                                            adottato il testo base delle
                                            Commissioni riunite Affari
                                            Costituzionali e Giustizia,
contenente             alcune
                                       proposte          emendative.
                                       Nella       trattazione     in
                                       Assemblea è stato poi
                                       presentato                 un
                                       maxiemendamento            del
                                       Governo (1.900 Gov.)
                                       sostitutivo del ddl S2156-
                                       B, testo Comm.ne, su cui
                                       è stata posta la questione
                                       di fiducia.
SECONDA         C. 4434-B              Approvato             senza 31 ottobre
LETTURA                                modificazioni il testo su 2012
CAMERA                                 cui è stata posta la
                                       questione di fiducia.




SCHEDA ESPLICATIVA




    ASSETTO ORGANIZZATIVO – POLITICHE DI CONTRASTO ALLA CORRUZIONE
    (Art. 1, commi 1-14)



È ridefinito l’assetto organizzativo delle politiche di contrasto alla corruzione a livello
nazionale sulla base della collaborazione tra la Commissione per la valutazione, la
trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche – Civit che opera quale Autorità
nazionale anticorruzione, il Dipartimento della funzione pubblica e le pubbliche
amministrazioni centrali.

La Commissione individua e coordina le politiche di contrasto alla corruzione e vigila,
mediante poteri ispettivi, di sollecitazione e sanzione, sull’effettiva applicazione e efficacia
delle misure adottate da ciascuna amministrazione. Ciascuna amministrazione deve
adottare il proprio piano triennale di prevenzione, su cui in linea di massima si baserà il
Piano nazionale anticorruzione, predisposto dal Dipartimento della funzione pubblica e
approvato dalla Commissione. In ciascuna amministrazione è istituita la figura ad hoc del
responsabile della prevenzione della corruzione (responsabilità dirigenziale, disciplinare e
da danno erariale). I piani triennali devono individuare le attività più a rischio, le procedure
adeguate per la selezione e la formazione del personale, stabilire attività di monitoraggio
dei termini dei procedimenti e dei rapporti tra l’amministrazione e i soggetti esterni.
TRASPARENZA DELL’ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA (Art. 1, commi 15-38, 51-62)



È prevista una delega molto dettagliata al Governo per il riordino della disciplina
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte
delle PPAA, nonché una delega al Governo per la definizione degli illeciti e delle sanzioni
concernenti i termini dei procedimenti. La trasparenza dell'attività amministrativa, che
costituisce livello essenziale delle prestazioni, deve essere assicurata tramite la
pubblicazione delle informazioni relative a: procedimenti amministrativi, anche se realizzati
in deroga alle procedure ordinarie, bilanci e conti consuntivi delle PPAA, costi unitari di
realizzazione delle opere pubbliche e di produzione dei servizi erogati ai cittadini; risultati
del monitoraggio periodico del rispetto dei tempi procedimentali. Le pubbliche
amministrazioni devono rendere noto, tramite il proprio sito istituzionale, almeno un
indirizzo di posta elettronica certificata cui il cittadino possa rivolgersi per trasmettere
istanze e dichiarazioni e ricevere informazioni circa i provvedimenti e i procedimenti
amministrativi che lo riguardano. Le amministrazioni possono anche rendere accessibili in
ogni momento agli interessati - tramite strumenti di identificazione informatica - le
informazioni relative ai provvedimenti e ai procedimenti amministrativi che li riguardano,
comprese quelle relative allo stato della procedura, ai relativi tempi e allo specifico ufficio
competente in ogni singola fase. L'intera disciplina del procedimento amministrativo
garantisce il diritto di partecipazione degli interessati attraverso alcune specifiche
disposizioni riguardanti ciascuna fase del procedimento.

Sono stabilite novelle alla disciplina del procedimento amministrativo (rafforzamento degli
obblighi dei soggetti privati preposti all'esercizio di attività amministrative; forma
semplificata della motivazione del provvedimento conclusivo del procedimento
amministrativo, per casi determinati; obbligo di astensione dal procedimento in caso di
conflitto di interessi, che va segnalato; obbligo di motivazione degli accordi integrativi o
sostitutivi del provvedimento).

Sono previsti meccanismi di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (tutela
disciplinare: no sanzioni, licenziamenti o misure discriminatorie, diretta o indiretta, avente
effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla
denuncia. Tutela riservatezza: identità denunciante rivelata solo quando la sua
conoscenza è assolutamente indispensabile per la difesa dell’incolpato).

Tutte le disposizioni di cui sopra valgono per tutte le amministrazioni pubbliche, ossia
anche nei livelli pubblici sub-statali, nonché per i soggetti di diritto privato sottoposti al loro
controllo.



TRASPARENZA DELLE POSIZIONI DIRIGENZIALI (Art. 1, commi 39-50, 59-62)



Si introduce una sorta di censimento delle posizioni dirigenziali attribuite
discrezionalmente dall’organo di indirizzo politico, senza procedure pubbliche di selezione
(obbligatorio per PPAA e società a partecipazione pubblica). Sono introdotte modifiche in
materia di incompatibilità, cumulo di impieghi e di incarichi dei dipendenti pubblici (divieto
di conferimento di incarichi non previsti o disciplinati da legge o altre fonti normative, o non
espressamente autorizzati; obbligo di verifica dell'insussistenza di situazioni, anche
potenziali, di conflitto di interesse, ai fini dell’autorizzazione a svolgere tali incarichi;
trasparenza degli incarichi conferiti e degli eventuali compensi; limitazioni per dipendenti
con precedenti poteri negoziali; sanzioni e restituzione compensi; disposizioni per la
prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle
assegnazioni agli uffici).Si specifica puntualmente il codice di comportamento dei
dipendenti della pubblica amministrazione, e in particolare le sanzioni per il mancato
rispetto.

È prevista una delega al Governo per la disciplina dei casi di non conferibilità e
incompatibilità degli incarichi dirigenziali (non conferibilità per - condannati, anche con
sentenza non passata in giudicato, per delitti contro la pubblica amministrazione - coloro
che abbiano svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato sottoposti a
controllo o finanziati dall'amministrazione conferente, per un periodo di tempo; non
conferibilità dell'incarico per chi abbia svolto incarichi di indirizzo politico o ricoperto
cariche pubbliche elettive per un anno almeno immediatamente antecedente, deroga se
l'attività svolta sia consistita nell'assunzione di un indirizzo politico. Incompatibilità, verso: -
attività svolte (anche gratuitamente) presso enti di diritto privato sottoposti a regolazione o
a controllo ovvero finanziati da parte dell'amministrazione conferente l'incarico; - attività
professionale in proprio, se l'ente fruitore o l'attività professionale siano regolati o finanziati
dall'amministrazione; - l'esercizio di cariche negli organi di indirizzo politico)

Tutte le disposizioni di cui sopra valgono per tutte le amministrazioni pubbliche, ossia
anche nei livelli pubblici sub-statali, nonché per i soggetti di diritto privato sottoposti al loro
controllo.



INCANDIDABILITA’, DIVIETO CARICHE                     ELETTIVE        E    DI   GOVERNO         PER
CONDANNATI (Art. 1, commi 63-65, 81-82)



Delega al Governo, da esercitarsi entro un anno dall'entrata in vigore della legge, per la
disciplina relativa, in caso sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a: -
l’incandidabilità a cariche elettive e di governo, a livello centrale, regionale e locale,
nonché al Parlamento europeo. - il divieto di ricoprire alcune cariche, in particolare alcune
proprie degli enti locali (Pres. Provincia, Sindaco, assessore comunale e provinciale).

A LIVELLO SUB-STATALE - La condanna definitiva per il reato di induzione indebita a
dare o promettere utilità è inserita tra le cause ostative alla candidatura alle elezioni
provinciali, comunali e circoscrizionali ovvero di impedimento a ricoprire cariche presso gli
organi rappresentativi degli enti locali. Ad analoga condanna, ma non definitiva, consegue
la sospensione di diritto dalle cariche rappresentative degli enti locali.

Prevista la sospensione di diritto, da una serie di cariche pubbliche, delle persone nei cui
confronti l’autorità giudiziaria ha applicato la misura coercitiva del divieto di dimora,
quando coincida con la sede dove si svolge il mandato elettorale.
FUORI RUOLO MAGISTRATI (Art. 1, commi 66-74)




Tutti gli incarichi presso istituzioni, organi ed enti pubblici, nazionali ed internazionali
attribuiti in posizioni apicali o semiapicali, compresi quelli di titolarità dell’ufficio di
gabinetto, a magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, avvocati e procuratori
dello Stato, devono essere svolti con contestuale collocamento in posizione di fuori ruolo,
che deve permanere per tutta la durata dell’incarico. Gli incarichi in corso alla data di
entrata in vigore della egge cessano di diritto se nei centottanta giorni successivi non
viene adottato il provvedimento di collocamento in posizione di fuori ruolo.

I soggetti di cui sopra non possono essere collocati in posizione di fuori ruolo per un
tempo che, nell’arco del loro servizio, superi complessivamente dieci anni, anche
continuativi. Il limite dei dieci anni di fuori ruolo non si applica ai membri di Governo, alle
cariche elettive, di mandato elettivo presso gli organi di autogoverno, ai componenti delle
Corti internazionali e agli incarichi presso gli organi costituzionali e presso il Consiglio
superiore della Magistratura.

l limite dei dieci anni di fuori ruolo non si applica ai ai membri di Governo, alle cariche
elettive (Parlamento e Authority, anche presso gli organi di autogoverno (come il Csm), e
ai componenti delle Corti internazionali comunque denominate.

Il Governo è delegato ad adottare, entro 4 mesi dalla data di entrata in vigore della legge,
un decreto legislativo per l’individuazione di ulteriori incarichi, anche negli uffici di diretta
collaborazione comportano l’obbligatorio collocamento in posizione di fuori ruolo (princìpi
e criteri direttivi: a) tener conto delle differenze e specificità dei regimi e delle funzioni
connessi alla giurisdizione ordinaria, amministrativa, contabile e militare, nonché
all’Avvocatura dello Stato; b) durata dell’incarico; c) continuatività e onerosità dell’impegno
lavorativo connesso allo svolgimento dell’incarico; d) possibili situazioni di conflitto di
interesse).



CODICE PENALE (Art. 1, commi 75, 77-80, 83)



- allungato da tre a quattro anni il minimo sanzionatorio della reclusione per PECULATO. -
CONCUSSIONE, diventa riferibile al solo pubblico ufficiale (e non più anche all’incaricato
di pubblico servizio); è espunta la fattispecie per induzione; è previsto un aumento del
minimo edittale, portato da quattro a sei anni di reclusione. - CORRUZIONE: interdizione
perpetua dai pubblici uffici anche a seguito di condanna per corruzione per un atto
contrario ai doveri d’ufficio e in atti giudiziari; nuova formulazione dell’attuale Corruzione
per un atto d’ufficio, ora rubricato Corruzione per l’esercizio della funzione, e sanzionato
più severamente con la reclusione da uno a cinque anni, anziché da sei mesi a tre anni.
Sono ridefinite le diverse forme di corruzione: da una parte, la corruzione propria di cui
all'articolo 319 del codice penale che rimane ancorata al compimento di un atto contrario
ai doveri d'ufficio; dall'altra, l’indebita ricezione o accettazione della promessa di denaro o
altra utilità di cui al nuovo articolo 318 del codice penale, corruzione impropria, che risulta
ora collegata all’esercizio delle funzioni o dei poteri del pubblico ufficiale, e non al
compimento di un atto dell’ufficio. È soppressa l’ipotesi più lieve per il pubblico ufficiale che
riceve la retribuzione per un atto già compiuto. La disposizione si applica anche
all’incaricato di pubblico servizio. Aumentata la pena della reclusione prevista per la
corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio da quattro ad otto anni, in luogo della
reclusione da due a cinque anni attualmente prevista.

Aumentata da quattro a dieci anni (anziché da tre a otto anni) la pena della reclusione per
la corruzione in atti giudiziari. Sono poi introdotte due nuove fattispecie delittuose nel
codice penale:

- INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITA’ (cd. 'concussione per
induzione'). Il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che induce il privato a
pagare è punito con la reclusione da tre a otto anni; il privato che dà o promette denaro o
altra utilità è punito invece con la reclusione fino a tre anni; confisca obbligatoria dei beni
per il condannato.

- TRAFFICO DI INFLUENZE ILLECITE che, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli
articoli 319 e 319-ter, punisce con la reclusione da uno a tre anni chiunque, sfruttando
relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con un incaricato di pubblico servizio, fa dare
o promettere denaro o altro vantaggio patrimoniale “in relazione al compimento di un atto
contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio”. La stessa
pena si applica a chi dà o promette denaro o altro vantaggio. Sono previste aggravanti e
attenuanti speciali.

ABUSO D’UFFICIO sanzionato più severamente l’abuso d’ufficio, prevedendo
l'applicazione della pena della reclusione da uno a quattro anni, anziché da sei mesi a tre
anni.



CODICE CIVILE – CORRUZIONE TRA PRIVATI (Art. 1, commi 76-77)



Sostituita l’attuale fattispecie 'Infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità', con
quella di Corruzione tra privati (reclusione da uno a tre anni gli amministratori, i direttori
generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i
liquidatori che, compiendo o omettendo atti in violazione degli obblighi inerenti al loro
ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionano nocumento alla società; pena della reclusione
fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla
vigilanza, tali pene si applicano anche al soggetto che dà o promette denaro o altra utilità
alle persone di cui sopra, pene raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in
mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in
misura). Reintrodotta la previsione relativa alla procedibilità a querela della persona
offesa, già presente nel testo vigente dell’art. 2635 del codice civile, rispetto al quale è
espressamente introdotta la procedibilità d’ufficio nel caso in cui dal fatto derivi una
distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni e servizi.
Elementi di criticità emersi durante il dibattito riguardano la mancanza nel testo del
disegno di legge di disposizioni relative a:

- reato di auto-riciclaggio (l’utilizzo da parte di un soggetto di denaro, beni o altre utilità
derivanti da un reato presupposto da egli stesso commesso), la cui mancata punibilità
impedisce di identificare e confiscare i proventi di attività illecite quando riciclati dall’autore
stesso di tali attività;

- prescrizione lunga dei reati di corruzione, per garantire il tempo necessario al
completamento delle indagini e alla pronuncia definitiva del tribunale;

- falso in bilancio, considerato uno dei principali reati spia della corruzione, che dovrebbe
essere ripristinato nelle sue caratteristiche originarie;

Un’ulteriore criticità riguarda il termine per l’esercizio della delega al Governo per la
disciplina della non candidabilità dei condannati in via definitiva, che il ddl fissa in un anno
dalla data di entrata in vigore della legge. In merito, si ricorda che è stato approvato un
OdG al Senato, che impegna il Governo ad esercitare la delega entro un mese dall'entrata
in vigore della legge, ovvero in tempo per le imminenti elezioni politiche.

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Cos'è il DDL anti-corruzione

  • 1. DDL ANTICORRUZIONE “DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE E LA REPRESSIONE DELLA CORRUZIONE E DELL’ILLEGALITA’ NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE” Iniziativa Governativa Ministro della giustizia Angelino Alfano (Governo Berlusconi-IV) Iter Successione delle letture parlamentari PRIMA Disegno di legge Approvato 15 giugno LETTURA S.2156 2011 SENATO assorbe S.2044, S.2164, S.2168, S.2174, S.2340, S.2346 stralcio di S.2156- BIS, S.2156-TER, S.2156- QUATER PRIMA Disegno di legge Approvato con 14 giugno LETTURA modificazioni 2012 CAMERA C. 4434 Il provvedimento è stato assorbe C.3380, C.3850, ampiamente modificato C.4382, C.4501, C.4516, C.4906 dalla Camera in prima lettura, sia quantitativamente che qualitativamente: ai 10 articoli originari, peraltro fortemente modificati, ne sono stati aggiunti altri 17 SECONDA Disegno di legge Approvato con 18 ottobre LETTURA modificazioni 2012 SENATO S.2156-B Durante la trattazione in Commissione, è stato adottato il testo base delle Commissioni riunite Affari Costituzionali e Giustizia,
  • 2. contenente alcune proposte emendative. Nella trattazione in Assemblea è stato poi presentato un maxiemendamento del Governo (1.900 Gov.) sostitutivo del ddl S2156- B, testo Comm.ne, su cui è stata posta la questione di fiducia. SECONDA C. 4434-B Approvato senza 31 ottobre LETTURA modificazioni il testo su 2012 CAMERA cui è stata posta la questione di fiducia. SCHEDA ESPLICATIVA ASSETTO ORGANIZZATIVO – POLITICHE DI CONTRASTO ALLA CORRUZIONE (Art. 1, commi 1-14) È ridefinito l’assetto organizzativo delle politiche di contrasto alla corruzione a livello nazionale sulla base della collaborazione tra la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche – Civit che opera quale Autorità nazionale anticorruzione, il Dipartimento della funzione pubblica e le pubbliche amministrazioni centrali. La Commissione individua e coordina le politiche di contrasto alla corruzione e vigila, mediante poteri ispettivi, di sollecitazione e sanzione, sull’effettiva applicazione e efficacia delle misure adottate da ciascuna amministrazione. Ciascuna amministrazione deve adottare il proprio piano triennale di prevenzione, su cui in linea di massima si baserà il Piano nazionale anticorruzione, predisposto dal Dipartimento della funzione pubblica e approvato dalla Commissione. In ciascuna amministrazione è istituita la figura ad hoc del responsabile della prevenzione della corruzione (responsabilità dirigenziale, disciplinare e da danno erariale). I piani triennali devono individuare le attività più a rischio, le procedure adeguate per la selezione e la formazione del personale, stabilire attività di monitoraggio dei termini dei procedimenti e dei rapporti tra l’amministrazione e i soggetti esterni.
  • 3. TRASPARENZA DELL’ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA (Art. 1, commi 15-38, 51-62) È prevista una delega molto dettagliata al Governo per il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle PPAA, nonché una delega al Governo per la definizione degli illeciti e delle sanzioni concernenti i termini dei procedimenti. La trasparenza dell'attività amministrativa, che costituisce livello essenziale delle prestazioni, deve essere assicurata tramite la pubblicazione delle informazioni relative a: procedimenti amministrativi, anche se realizzati in deroga alle procedure ordinarie, bilanci e conti consuntivi delle PPAA, costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche e di produzione dei servizi erogati ai cittadini; risultati del monitoraggio periodico del rispetto dei tempi procedimentali. Le pubbliche amministrazioni devono rendere noto, tramite il proprio sito istituzionale, almeno un indirizzo di posta elettronica certificata cui il cittadino possa rivolgersi per trasmettere istanze e dichiarazioni e ricevere informazioni circa i provvedimenti e i procedimenti amministrativi che lo riguardano. Le amministrazioni possono anche rendere accessibili in ogni momento agli interessati - tramite strumenti di identificazione informatica - le informazioni relative ai provvedimenti e ai procedimenti amministrativi che li riguardano, comprese quelle relative allo stato della procedura, ai relativi tempi e allo specifico ufficio competente in ogni singola fase. L'intera disciplina del procedimento amministrativo garantisce il diritto di partecipazione degli interessati attraverso alcune specifiche disposizioni riguardanti ciascuna fase del procedimento. Sono stabilite novelle alla disciplina del procedimento amministrativo (rafforzamento degli obblighi dei soggetti privati preposti all'esercizio di attività amministrative; forma semplificata della motivazione del provvedimento conclusivo del procedimento amministrativo, per casi determinati; obbligo di astensione dal procedimento in caso di conflitto di interessi, che va segnalato; obbligo di motivazione degli accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento). Sono previsti meccanismi di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (tutela disciplinare: no sanzioni, licenziamenti o misure discriminatorie, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia. Tutela riservatezza: identità denunciante rivelata solo quando la sua conoscenza è assolutamente indispensabile per la difesa dell’incolpato). Tutte le disposizioni di cui sopra valgono per tutte le amministrazioni pubbliche, ossia anche nei livelli pubblici sub-statali, nonché per i soggetti di diritto privato sottoposti al loro controllo. TRASPARENZA DELLE POSIZIONI DIRIGENZIALI (Art. 1, commi 39-50, 59-62) Si introduce una sorta di censimento delle posizioni dirigenziali attribuite discrezionalmente dall’organo di indirizzo politico, senza procedure pubbliche di selezione (obbligatorio per PPAA e società a partecipazione pubblica). Sono introdotte modifiche in materia di incompatibilità, cumulo di impieghi e di incarichi dei dipendenti pubblici (divieto
  • 4. di conferimento di incarichi non previsti o disciplinati da legge o altre fonti normative, o non espressamente autorizzati; obbligo di verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse, ai fini dell’autorizzazione a svolgere tali incarichi; trasparenza degli incarichi conferiti e degli eventuali compensi; limitazioni per dipendenti con precedenti poteri negoziali; sanzioni e restituzione compensi; disposizioni per la prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici).Si specifica puntualmente il codice di comportamento dei dipendenti della pubblica amministrazione, e in particolare le sanzioni per il mancato rispetto. È prevista una delega al Governo per la disciplina dei casi di non conferibilità e incompatibilità degli incarichi dirigenziali (non conferibilità per - condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per delitti contro la pubblica amministrazione - coloro che abbiano svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato sottoposti a controllo o finanziati dall'amministrazione conferente, per un periodo di tempo; non conferibilità dell'incarico per chi abbia svolto incarichi di indirizzo politico o ricoperto cariche pubbliche elettive per un anno almeno immediatamente antecedente, deroga se l'attività svolta sia consistita nell'assunzione di un indirizzo politico. Incompatibilità, verso: - attività svolte (anche gratuitamente) presso enti di diritto privato sottoposti a regolazione o a controllo ovvero finanziati da parte dell'amministrazione conferente l'incarico; - attività professionale in proprio, se l'ente fruitore o l'attività professionale siano regolati o finanziati dall'amministrazione; - l'esercizio di cariche negli organi di indirizzo politico) Tutte le disposizioni di cui sopra valgono per tutte le amministrazioni pubbliche, ossia anche nei livelli pubblici sub-statali, nonché per i soggetti di diritto privato sottoposti al loro controllo. INCANDIDABILITA’, DIVIETO CARICHE ELETTIVE E DI GOVERNO PER CONDANNATI (Art. 1, commi 63-65, 81-82) Delega al Governo, da esercitarsi entro un anno dall'entrata in vigore della legge, per la disciplina relativa, in caso sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a: - l’incandidabilità a cariche elettive e di governo, a livello centrale, regionale e locale, nonché al Parlamento europeo. - il divieto di ricoprire alcune cariche, in particolare alcune proprie degli enti locali (Pres. Provincia, Sindaco, assessore comunale e provinciale). A LIVELLO SUB-STATALE - La condanna definitiva per il reato di induzione indebita a dare o promettere utilità è inserita tra le cause ostative alla candidatura alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali ovvero di impedimento a ricoprire cariche presso gli organi rappresentativi degli enti locali. Ad analoga condanna, ma non definitiva, consegue la sospensione di diritto dalle cariche rappresentative degli enti locali. Prevista la sospensione di diritto, da una serie di cariche pubbliche, delle persone nei cui confronti l’autorità giudiziaria ha applicato la misura coercitiva del divieto di dimora, quando coincida con la sede dove si svolge il mandato elettorale.
  • 5. FUORI RUOLO MAGISTRATI (Art. 1, commi 66-74) Tutti gli incarichi presso istituzioni, organi ed enti pubblici, nazionali ed internazionali attribuiti in posizioni apicali o semiapicali, compresi quelli di titolarità dell’ufficio di gabinetto, a magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, avvocati e procuratori dello Stato, devono essere svolti con contestuale collocamento in posizione di fuori ruolo, che deve permanere per tutta la durata dell’incarico. Gli incarichi in corso alla data di entrata in vigore della egge cessano di diritto se nei centottanta giorni successivi non viene adottato il provvedimento di collocamento in posizione di fuori ruolo. I soggetti di cui sopra non possono essere collocati in posizione di fuori ruolo per un tempo che, nell’arco del loro servizio, superi complessivamente dieci anni, anche continuativi. Il limite dei dieci anni di fuori ruolo non si applica ai membri di Governo, alle cariche elettive, di mandato elettivo presso gli organi di autogoverno, ai componenti delle Corti internazionali e agli incarichi presso gli organi costituzionali e presso il Consiglio superiore della Magistratura. l limite dei dieci anni di fuori ruolo non si applica ai ai membri di Governo, alle cariche elettive (Parlamento e Authority, anche presso gli organi di autogoverno (come il Csm), e ai componenti delle Corti internazionali comunque denominate. Il Governo è delegato ad adottare, entro 4 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, un decreto legislativo per l’individuazione di ulteriori incarichi, anche negli uffici di diretta collaborazione comportano l’obbligatorio collocamento in posizione di fuori ruolo (princìpi e criteri direttivi: a) tener conto delle differenze e specificità dei regimi e delle funzioni connessi alla giurisdizione ordinaria, amministrativa, contabile e militare, nonché all’Avvocatura dello Stato; b) durata dell’incarico; c) continuatività e onerosità dell’impegno lavorativo connesso allo svolgimento dell’incarico; d) possibili situazioni di conflitto di interesse). CODICE PENALE (Art. 1, commi 75, 77-80, 83) - allungato da tre a quattro anni il minimo sanzionatorio della reclusione per PECULATO. - CONCUSSIONE, diventa riferibile al solo pubblico ufficiale (e non più anche all’incaricato di pubblico servizio); è espunta la fattispecie per induzione; è previsto un aumento del minimo edittale, portato da quattro a sei anni di reclusione. - CORRUZIONE: interdizione perpetua dai pubblici uffici anche a seguito di condanna per corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio e in atti giudiziari; nuova formulazione dell’attuale Corruzione per un atto d’ufficio, ora rubricato Corruzione per l’esercizio della funzione, e sanzionato più severamente con la reclusione da uno a cinque anni, anziché da sei mesi a tre anni. Sono ridefinite le diverse forme di corruzione: da una parte, la corruzione propria di cui
  • 6. all'articolo 319 del codice penale che rimane ancorata al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio; dall'altra, l’indebita ricezione o accettazione della promessa di denaro o altra utilità di cui al nuovo articolo 318 del codice penale, corruzione impropria, che risulta ora collegata all’esercizio delle funzioni o dei poteri del pubblico ufficiale, e non al compimento di un atto dell’ufficio. È soppressa l’ipotesi più lieve per il pubblico ufficiale che riceve la retribuzione per un atto già compiuto. La disposizione si applica anche all’incaricato di pubblico servizio. Aumentata la pena della reclusione prevista per la corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio da quattro ad otto anni, in luogo della reclusione da due a cinque anni attualmente prevista. Aumentata da quattro a dieci anni (anziché da tre a otto anni) la pena della reclusione per la corruzione in atti giudiziari. Sono poi introdotte due nuove fattispecie delittuose nel codice penale: - INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITA’ (cd. 'concussione per induzione'). Il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che induce il privato a pagare è punito con la reclusione da tre a otto anni; il privato che dà o promette denaro o altra utilità è punito invece con la reclusione fino a tre anni; confisca obbligatoria dei beni per il condannato. - TRAFFICO DI INFLUENZE ILLECITE che, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 319 e 319-ter, punisce con la reclusione da uno a tre anni chiunque, sfruttando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con un incaricato di pubblico servizio, fa dare o promettere denaro o altro vantaggio patrimoniale “in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio”. La stessa pena si applica a chi dà o promette denaro o altro vantaggio. Sono previste aggravanti e attenuanti speciali. ABUSO D’UFFICIO sanzionato più severamente l’abuso d’ufficio, prevedendo l'applicazione della pena della reclusione da uno a quattro anni, anziché da sei mesi a tre anni. CODICE CIVILE – CORRUZIONE TRA PRIVATI (Art. 1, commi 76-77) Sostituita l’attuale fattispecie 'Infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità', con quella di Corruzione tra privati (reclusione da uno a tre anni gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori che, compiendo o omettendo atti in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionano nocumento alla società; pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza, tali pene si applicano anche al soggetto che dà o promette denaro o altra utilità alle persone di cui sopra, pene raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura). Reintrodotta la previsione relativa alla procedibilità a querela della persona offesa, già presente nel testo vigente dell’art. 2635 del codice civile, rispetto al quale è espressamente introdotta la procedibilità d’ufficio nel caso in cui dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni e servizi.
  • 7. Elementi di criticità emersi durante il dibattito riguardano la mancanza nel testo del disegno di legge di disposizioni relative a: - reato di auto-riciclaggio (l’utilizzo da parte di un soggetto di denaro, beni o altre utilità derivanti da un reato presupposto da egli stesso commesso), la cui mancata punibilità impedisce di identificare e confiscare i proventi di attività illecite quando riciclati dall’autore stesso di tali attività; - prescrizione lunga dei reati di corruzione, per garantire il tempo necessario al completamento delle indagini e alla pronuncia definitiva del tribunale; - falso in bilancio, considerato uno dei principali reati spia della corruzione, che dovrebbe essere ripristinato nelle sue caratteristiche originarie; Un’ulteriore criticità riguarda il termine per l’esercizio della delega al Governo per la disciplina della non candidabilità dei condannati in via definitiva, che il ddl fissa in un anno dalla data di entrata in vigore della legge. In merito, si ricorda che è stato approvato un OdG al Senato, che impegna il Governo ad esercitare la delega entro un mese dall'entrata in vigore della legge, ovvero in tempo per le imminenti elezioni politiche.