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Genesi ….
“Restart, Italia!”
Legge 221/2012
Introduce misure specifiche per favorire la nascita e lo
sviluppo delle START UP innovative, tra le quali:
• la concessione credito d’imposta in via privilegiata per
assunzioni
• l’esenzione fiscale e contributiva sui redditi percepiti
derivanti dagli strumenti finanziari detenuti dai lavoratori
• il rinvio al secondo esercizio sociale dell’applicazione delle
norme sulla ricapitalizzazione (Artt. 2446 e 2447 e artt.
2482 bis e 2482 ter)
• l’esclusione dell’assoggettamento alle norme sul fallimento
e sul concordato
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Una breve introduzione alla normativa
LEGGE 221/2012
REGOLAMENTO
CONSOB
n. 18592
• Introduce le modifiche al T.U.F.
• Consente la raccolta di capitale di rischio per
le start-up innovative (anche a vocazione
sociale) tramite un gestore di portale online
• Definisce il gestore del portale come colui che
esercita professionalmente tale attività ed è
iscritto in apposito registro tenuto dalla
CONSOB
• Consente la sottoscrizione di strumenti
finanziari con un corrispettivo totale inferiore
ad euro 5 ml
• Stabilisce i requisiti per operare come
gestore di un portale online
• Stabilisce le regole di condotta per i gestori
dei portali online
• Definisce gli obblighi di informativa verso
Consob e gli investitori
• Stabilisce l’obbligo di sottoscrizione da parte di
investitori professionali di una quota di ogni
offerta (pari ad almeno il 5%)
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Pregi e difetti della normativa italiana sull’equity
crowdfunding … qualche considerazione
L’equity crowdfunding è
riservato alle sole startup
innovative
Almeno il 5% dell’offerta
deve essere sottoscritto da
investitori professionali
Difficoltà di trasferimento
delle
quote
dopo
il
completamento dell’offerta
Possibilità di raccogliere
investimenti fino ad euro 5
milioni per anno
Creazione della categoria
dei
gestori
di
portali
professionali
No MiFid per investimenti <
ad euro 500 per offerta (e <
ad euro 1.000 per anno)
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Gli incentivi fiscali per le startup innovative
Le persone fisiche e giuridiche che investono in startup innovative possono
beneficiare di alcune agevolazioni fiscali*:
-
i soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef)
possono detrarre dall'imposta lorda un importo pari al 19% dei
conferimenti in denaro, per importo non superiore a 500.000,00 euro,
effettuati in ciascun periodo d'imposta;
-
i soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società (Ires) possono
dedurre dal proprio reddito un importo pari al 20% dei conferimenti in
denaro, per importo non superiore a euro 1.800.000,00 effettuati in
ciascun periodo d'imposta.
* il decreto attuativo per gli incentivi è stato firmato a fine gennaio 2014 ed è in attesa
di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale in questi giorni
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Il supporto del Tutor alla start-up (1/1)
Definizione delle operazioni societarie preliminari
- riorganizzazione assetti sociali
- operazioni societarie
Predisposizione del nuovo statuto sociale
- definizione categorie di quote o azioni
- diritto di covendita/recesso
- disciplina della prelazione
Deliberazione dell’aumento di capitale sociale a
servizio dell’offerta sul portale
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Il supporto del Tutor alla start-up (2/2)
«Mini» due diligence sulla start-up ai fini della revisione
del documento di offerta
- verifica IP rights
- analisi eventuali contenziosi/accertamenti
- documenti societari
Controllo del contenuto del documento di offerta:
- informazioni sui fattori di rischio
- informazioni sull’emittente
- informazioni sull’offerta
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Qualche esempio pratico di «seeding
shares»
Ai sensi dell’articolo 26, comma 7 Legge 221 possono essere create
categorie di QUOTE diverse, ad esempio:
• diritto di voto LIMITATO a questioni specifiche
• senza diritto di voto
• diritto di voto NON PROPORZIONALE alla partecipazione detenuta
• diritto alla POSTERGAZIONE nelle perdite
• diritto al privilegio nella distribuzione degli utili (nei limiti previsti dalla Legge 221)
• diritto di RECESSO collegato al verificarsi di determinati eventi sociali
• diritto di CO-VENDITA nel caso di change of control
• esenzione dall’applicazione del diritto di prelazione
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Le categorie di quote nel caso
«DIAMAN Tech»
Quote Privilegiate
L'assemblea dei soci può deliberare l'emissione di quote fornite di diritti diversi […], che
consistono in quote definite "Quote Privilegiate" e che saranno caratterizzate come segue:
sono prive del diritto di voto;
non sono soggette al diritto di prelazione di cui all'articolo 26 [dello statuto];
consentono l'esercizio del diritto di co-vendita di cui all'articolo 27 [dello statuto];
in caso di distribuzione di utili, hanno il diritto di concorrere sull'utile di esercizio in
via preferenziale per un ammontare pari alla % di capitale sociale nominale
rappresentato da tali quote sul totale del capitale esistente, compreso tra min 5% e max
50% del valore complessivo del dividendo distribuito; la quota di utili distribuita
successivamente verrà proporzionalmente assegnata a tutte le quote, comprese le
Quote Privilegiate;
in caso di scioglimento della Società, soddisfatti tutti i creditori sociali, hanno diritto alla
restituzione in via preferenziale di una somma pari al valore nominale del capitale
sociale rappresentato, rispetto alle Quote Ordinarie
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Il documento di offerta (1/2)
Elemento comune a tutte le regolamentazioni in corso di adozione anche
nei paesi stranieri (USA, UK, Francia)
Il documento di offerta si compone di massimo 5 pagine in formato A4 e
deve:
- consentire all’investitore di ottenere informazioni facilmente
comprensibili
-
rappresentare chiaramente i rischi connessi all’offerta
-
essere redatto con un linguaggio non tecnico, chiaro e coinciso
-
consentire la comparabilità delle offerte svolte tramite il portale
-
avere una struttura che ne agevoli la lettura da parte degli investitori
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Il documento di offerta (2/2)
Qualche esempio nel caso di specie …
-
«Rischi relativi alle quote sottoscritte: Le quote offerte in sottoscrizione con la presente
Offerta da parte della Società Emittente, avendo ad oggetto la minoranza del capitale
sociale di una società che ha appena iniziato la propria attività commerciale, per loro natura
rientrano tra gli investimenti di tipo altamente illiquido, in quanto non esiste un mercato nel
quale tali quote possono essere cedute.»
-
«Rischi connessi all’attività di sviluppo di applicativi software: parte dell’attività della
società è legata allo sviluppo di nuovi software, con la conseguenza che il loro mancato
sviluppo o lo sviluppo in tempi più lunghi di quelli ipotizzati, potrebbero portare alla
realizzazione di risultati inferiori a quelli attesi e compromettere il piano industriale.»
-
«Rischi connessi allo sviluppo di una start-up: la Società Emittente è una startup e
come tutte le società che hanno appena cominciato la loro attività è particolarmente
soggetta al rischio imprenditoriale connesso alla capacità e alla possibilità di procedere
concretamente all’effettivo sviluppo dei propri prodotti e dei propri servizi.»
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I servizi offerti (prima e dopo il completamento
dell’investimento): cosa potranno fare le piattaforme?
Cosa può fare il gestore del
portale
online
una
volta
terminata la raccolta?
IMPLEMENTARE
DELLE BEST PRACTICES
DI COMPORTAMENTO
• Rendere disponibile agli investitori tutta la documentazione e le informazioni ricevute
dalla società con una certa periodicità
• Consentire agli investitori di porre domande al management e di ricevere risposte in
un contesto dedicato
• Informare i soci tempestivamente dei termini per l’esercizio dei loro diritti, come
risultanti dai documenti sottoscritti
• Valutare la quota (pricing)
• Realizzare un mercato di scambio alternativo (MTF)
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50 progetti per le imprese
e il territorio
Progetto
Crowdfunding Lombardia
Advisory Board
• Presieduto da Stefano Venturi, Vice Presidente Assolombarda
• Composto da soggetti con diversa competenza nel settore del Crowdfunding
(professionisti, rappresentanti di gestori, rappresentanti degli investitori professionali,
professori)
• Svolgere attività di education e promuovere modifiche ed integrazioni alla
regolamentazione esistente attraverso un dialogo con le autorità.
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Osborne Clarke
Umberto Piattelli
Partner,
T + 39 02 5413 1762
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*
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•
Padua
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