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Risposta mozione Fumarola.

In merito al primo aspetto della mozione presentata dal consigliere Fumarola
relativamente agli avvisi inviati ai contribuenti per il pagamento della TARSU,
occorre precisare che l’invito bonario al pagamento rientra nelle prerogative in
materia di riscossione delle tasse e dei tributi sia per gli Enti che gestiscono
direttamente la riscossione e sia per le concessionarie esterne che, eventualmente
gestiscono questo servizio.

Modalità introdotta dall'art. 32, comma 2, del D. Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, che
ha dato attuazione alle disposizioni contenute nell'articolo 1 della L. 28 settembre
1998, n. 337 e successivamente ribadita dalla risoluzione n. 8 del 30/07/2002
Dipartimento delle Politiche Fiscali in base al quale gli stessi concessionari della
riscossione possono far precedere la notifica della cartella di pagamento
dall'invio, a mezzo lettera non raccomandata, di una comunicazione contenente
gli elementi che saranno indicati nella cartella stessa. In tal caso il contribuente
potrà' effettuare il pagamento, verificando l’esattezza dei dati contenuti nella
stessa,     utilizzando il bollettino di conto corrente postale allegato alla
comunicazione, anziché' attendere la notificazione della cartella di pagamento.

Osservando l ‘evoluzione delle normative sull’assolvimento dei tributi che, nel corso
degli anni si è avvicendata, si rileva una precisa volontà del legislatore di varare
provvedimenti che privilegiano anche la riscossione spontanea attraverso
strumenti diversi, tra i quali l’ invito bonario. Partendo, d’altronde, dal presupposto
della responsabilità contributiva del cittadino.


La finalità del legislatore era quindi finalizzata a semplificare le procedure ed di
non aggravare di costi ulteriori gli utenti. Considerato che le spese per l’invio della
cartella     tramite     notifica     sono    a    carico     del    contribuente.
In generale, si può, infatti, affermare che il fine che l'ente deve comunque
perseguire e' quello di non aggravare ulteriormente gli adempimenti posti a carico
del contribuente; per cui se questo principio viene rispettato non vi e' nessuno
ostacolo all'adozione di una modalità di pagamento dei tributi diversa da quella
prevista dalla loro legge istitutiva.

Per quel che concerne l’inviti al pagamento inviati dalla Concessionaria nei giorni
scorsi essi sono rispondono alle attribuzione in materia che le norme prevedono.
Come anche la rateizzazione in quattro rate così come previsto dalla delibera di
Giunta allegata al Bilancio di Previsione, non includendo in essa alcuna scadenza
perentoria o impositiva, ma esclusivamente, come già detto, la possibilità per i
cittadini oggetto della tassazione di dilazionare il pagamento entro la data del 31
marzo 2013 così come previsto dalla legge. Concludo, aggiungo che la normativa
in materia tributaria per gli enti locali prevedono l’esistenza di un regolamento
delle entrare finalizzato a disciplinare, tra le altre cose, proprio le modalità di
                                           1
riscossione dei tributi locali, regolamento che in questo Comune non è mai stato
adottato.



In merito al secondo punto sollevato dal Consigliere Fumarola nella mozione, nella
quale si sottolinea una presunta nullità delle cartelle perché le tariffe con le quali
sono state emesse sono frutto di una delibera di Giunta e non del Consiglio,
ritengo vadano prese in considerazione tre fonti normative:


il D.lgs. 15 novembre 1993 n. 507, art. 69, e non il 49 che fa riferimento le esenzioni,
art. che recita: “Entro il 31 ottobre i comuni deliberano, in base alla
classificazione ed ai criteri di graduazione contenuti nel regolamento, le
tariffe per unità di superficie dei locali ed aree compresi nelle singole categorie
o sottocategorie, da applicare nell'anno successivo. In caso di mancata
deliberazione nel termine suddetto si intendono prorogate le tariffe approvate
per l'anno in corso.”


La legge 8 giugno 1990, n. 142, art. 2, che disciplina le competenze del Consiglio
comunale. Nello specifico, il comma 2, lettera g) recita “l'istituzione e
l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni
e dei servizi.”


Il decreto legislativo 18/8/2000 n. 267 , in particolare l’art. 42, al comma 2, lettera f)
che tra le attribuzioni demandate ai consigli include, cito testualmente, istituzione
e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative
aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi.
Norma che, sottolineo, ha sostituito la legge dell’8 giugno 1990.


E’ evidente che dal D.lgs. 1993 e dalla legge dell’8 giugno 1990, poi abrogata, vi
è una evidente evoluzione normativa, infatti, ed in particolare nell’art. 49, viene
genericamente indicato il Comune quale soggetto competente alla
deliberazione delle tariffe. Genericità che a alimentato negli anni confusione e
interpretazioni variegate da parte dei giudici chiamati ad esprimersi su ricorsi
presentati dai contribuenti. E sottolineo, che a seguito di un approfondimento sulla
materia, sono stati effettivamente molti i ricorsi presentati alle commissioni
tributarie provinciali che hanno accolto i ricorsi su questo presunto conflitto di
competenza tra Giunta e Consiglio. Conflitto di competenza che ha trovato

                                            2
definitiva disciplina proprio con l’entrata in vigore del D.l. 18/8/2000 non solo
nell’art. 42 che, come già su richiamato, afferma testualmente che al Consiglio
compete “istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della
determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la
fruizione dei beni e dei servizi:”, ma anche nel combinata dello stesso articolo con
gli articoli 48 e 172 del T.U.E.L.


detto questo, ed entrando nel merito del caso specifico della sentenza della
Cassazione n. 14376 del 2010 allegata alla mozione, va sottolineato che la
sentenza fa riferimento ad un ricorso presentato dal contribuente per il
pagamento della TARSU relativo all’anno 2000, quindi precedente all’entrata in
vigore della nuova disciplina introdotta dal D.lgs del 18.8.2000 che demanda la
competenza della determinazione delle tariffe alla Giunta comunale. Non a caso
nei motivi della decisione della Corte si legge testualmente “Questa Corte ha
affermato che in tema di tassa per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti solidi urbani,
NEL VIGORE DELLA LEGGE 8 GIUGNO 1990, N. 142, di riforma del sistema delle
autonomie locali, demandava alla competenza dei Consigli comunali
“L’istituzione e l’ordinamento dei tributi, competente in via esclusiva ad adottare i
provvedimenti relativi alla determinazione ed all’adeguamento delle aliquote del
tributo ERA il predetto organo consiliare. Deve pertanto ritenersi illegittima, in
quanto affetta da incompetenza funzionale a va disapplicata dal giudice
tributario, una delibera della giunta Comunale di variazione della tariffa T.A.R.S.U.
emanata SOTTO LA VIGENZA DELLA LEGGE N.142 del 1990. Pertanto, in merito a
queste due argomentazioni della mozione sono prive di fondamento.


In merito alla concessione alla So..g.e.t. del servizio di riscossione e accertamento
dei tributi, partiamo dal presupposto che il contratto in essere è stato stipulato
sotto la gestione commissariale dell’Ente. In riferimento all’invio dei questionari va
sottolineato che nella sua attività che So.g.e.t. svolge per conto del Comune vi è
anche l’accertamento che consiste, tra le altre cose, nell’incrocio banche dati
per verificare eventuali unità non dichiarate e l’invio di questionari conoscitivi.
Sotto questo aspetto è opportuno sottolineare che in questa attività predisposta
dalla So.g.e.t. erano stati predisposti 6427 questionari, dei quali 1591 notificati e in
merito ai quali sono pervenute ad oggi circa 442 risposte. Le modalità di invio dei
questionari per quel che concerne le imprese sono state individuate incrociando
le banche dati in possesso dell’ente con quelle della Camera di Commercio, nello
specifico sono stati 943 i questionari inviati alle imprese che risultano, stando ai dati
riscontrati dalla concessionaria, inquadrabili in posizioni contributive omesse o
parzialmente omesse. 277 invece i questionari inviati ad avvocati e professionisti
                                           3
inviati con posta elettronica certificata. Nel percorso intrapreso, finalizzato al
recupero dell’elusione fiscale, avevamo raccomandato alla So.g.e.t. di avviare
delle attività conoscitive e di accertamento il meno invasiva possibile nei confronti
dei cittadini, avviando tale iniziativa incrociando le banche dati con altri strumenti
utili a verificare posizioni dubbie o omesse, al fine, quindi, di non creare inutili fastidi
specie in una fase storica così delicata che stiamo attraversando. Pertanto
l’attività era finalizzata esclusivamente a individuare posizioni per le quali erano
riscontrabili in maniera certa anomalie o omissioni. È chiaro che abbiamo invitato
la So.g.e.t. a sospendere l’invio dei questionari, per due principali motivazioni. La
prima a seguito della segnalazione di alcuni cittadini che si sono visti recapitare i
questionari che richiedevano la produzione della documentazione entro 7 giorni
limite temporale assolutamente inaccettabile ed in secondo luogo perché l’invio
ai professionisti è stato inviato in maniera indiscriminata senza filtrare, quindi le
singole posizioni. Io non entro nel merito della discussione che lascio a quest’aula,
sulla opportunità o se ci siano le condizioni e gli estremi per risolvere il contratto
con la So.g.e.t.. Mi imito a sottolineare che al momento del nostro insediamento
l’uffici tributi della nostra città era identificabile in sostanza, con la presenza di una
sola unità, tra l’altro un geometra, e che pertanto ad oggi l‘Ente non è in grado di
poter gestire seriamente e responsabilmente un settore complesso e
fondamentale per un Ente Locale, qual è l’ufficio tributi, benché e approfitto
dell’occasione, ci siamo già attivati per implementare l’ufficio con figure
professionali di certificata competenza che sta collaborando al fine di creare le
condizioni, nelle more del contratto con la So.g.e.t., di strutturare un ufficio tributi
degno di tale nome. Questo perché, come già ribadito n altre occasioni, è ferma
intenzione dell’amministrazione comunale di internalizzare i servizio di riscossione e
accertamento di tutti i tributi locali nel più breve tempo possibile. E ci stiamo già
attivando per redigere il regolamento delle entrare che sarà un supporto
fondamentale nelle attività dell’ufficio. Quindi a fronte di circa 1500 notifiche, ha
risposto circa un terzo dei contribuenti. Di quelli che hanno risposto, circa il 70/80%
ha presentato la documentazione si richiedeva, il rimanente ci ha comunicato
per esempio, l’esistenza di un contratto di affitto, oppure di risiedere presso
famiglie, oppure, nel caso dei legali, che avevano il loro studio presso altro legale.


Detto questo, per quanto questa fase sia stata caratterizzata ad alcune anomalie
metodologiche, come abbiamo avuto modo di ribadire più volte, e lo ribadisco
anche questa sera, la lotta all’evasione fiscale rimane una delle priorità di questa
amministrazione, andranno sicuramente limate e perfezionate determinate
procedure, ma di certo non perderemo di vista l’obiettivo. Considerato,
d’altronde, che il 2013 sarà un anno particolare per gli Enti locali che saranno
ancora passivi protagonisti di ulteriori tagli e riduzioni e di novità assolte, quali
                                             4
l’introduzione della Tares, che obbligherà l’ente a coprire al 100%, oggi all’86%, il
costo della gestione del ciclo dei rifiuti e che pertanto potrebbe, negativamente,
ancora una volta incidere sulla pressione fiscali sui cittadini. Senza considerare che
anche le Regioni sottoposte a piano di riordino potranno aumentare l’IRPPEF per
una percentuale che potrà variare dallo 0,6 all.1.1. Di conseguenza, e concludo,
non è eticamente accettabile e lontana da ogni forma di equità e giustizia
sociale permettere ancora che i cittadini che regolarmente e responsabilmente
contribuiscono alla realizzazione di quelli che sono gli obiettivi di una comunità,
paghino anche per coloro che continuano ad ignorare un preciso dovere pur
usufruendo degli stessi diritti e degli stessi servizi.




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Risposta mozione fumarola 1

  • 1. Risposta mozione Fumarola. In merito al primo aspetto della mozione presentata dal consigliere Fumarola relativamente agli avvisi inviati ai contribuenti per il pagamento della TARSU, occorre precisare che l’invito bonario al pagamento rientra nelle prerogative in materia di riscossione delle tasse e dei tributi sia per gli Enti che gestiscono direttamente la riscossione e sia per le concessionarie esterne che, eventualmente gestiscono questo servizio. Modalità introdotta dall'art. 32, comma 2, del D. Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, che ha dato attuazione alle disposizioni contenute nell'articolo 1 della L. 28 settembre 1998, n. 337 e successivamente ribadita dalla risoluzione n. 8 del 30/07/2002 Dipartimento delle Politiche Fiscali in base al quale gli stessi concessionari della riscossione possono far precedere la notifica della cartella di pagamento dall'invio, a mezzo lettera non raccomandata, di una comunicazione contenente gli elementi che saranno indicati nella cartella stessa. In tal caso il contribuente potrà' effettuare il pagamento, verificando l’esattezza dei dati contenuti nella stessa, utilizzando il bollettino di conto corrente postale allegato alla comunicazione, anziché' attendere la notificazione della cartella di pagamento. Osservando l ‘evoluzione delle normative sull’assolvimento dei tributi che, nel corso degli anni si è avvicendata, si rileva una precisa volontà del legislatore di varare provvedimenti che privilegiano anche la riscossione spontanea attraverso strumenti diversi, tra i quali l’ invito bonario. Partendo, d’altronde, dal presupposto della responsabilità contributiva del cittadino. La finalità del legislatore era quindi finalizzata a semplificare le procedure ed di non aggravare di costi ulteriori gli utenti. Considerato che le spese per l’invio della cartella tramite notifica sono a carico del contribuente. In generale, si può, infatti, affermare che il fine che l'ente deve comunque perseguire e' quello di non aggravare ulteriormente gli adempimenti posti a carico del contribuente; per cui se questo principio viene rispettato non vi e' nessuno ostacolo all'adozione di una modalità di pagamento dei tributi diversa da quella prevista dalla loro legge istitutiva. Per quel che concerne l’inviti al pagamento inviati dalla Concessionaria nei giorni scorsi essi sono rispondono alle attribuzione in materia che le norme prevedono. Come anche la rateizzazione in quattro rate così come previsto dalla delibera di Giunta allegata al Bilancio di Previsione, non includendo in essa alcuna scadenza perentoria o impositiva, ma esclusivamente, come già detto, la possibilità per i cittadini oggetto della tassazione di dilazionare il pagamento entro la data del 31 marzo 2013 così come previsto dalla legge. Concludo, aggiungo che la normativa in materia tributaria per gli enti locali prevedono l’esistenza di un regolamento delle entrare finalizzato a disciplinare, tra le altre cose, proprio le modalità di 1
  • 2. riscossione dei tributi locali, regolamento che in questo Comune non è mai stato adottato. In merito al secondo punto sollevato dal Consigliere Fumarola nella mozione, nella quale si sottolinea una presunta nullità delle cartelle perché le tariffe con le quali sono state emesse sono frutto di una delibera di Giunta e non del Consiglio, ritengo vadano prese in considerazione tre fonti normative: il D.lgs. 15 novembre 1993 n. 507, art. 69, e non il 49 che fa riferimento le esenzioni, art. che recita: “Entro il 31 ottobre i comuni deliberano, in base alla classificazione ed ai criteri di graduazione contenuti nel regolamento, le tariffe per unità di superficie dei locali ed aree compresi nelle singole categorie o sottocategorie, da applicare nell'anno successivo. In caso di mancata deliberazione nel termine suddetto si intendono prorogate le tariffe approvate per l'anno in corso.” La legge 8 giugno 1990, n. 142, art. 2, che disciplina le competenze del Consiglio comunale. Nello specifico, il comma 2, lettera g) recita “l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi.” Il decreto legislativo 18/8/2000 n. 267 , in particolare l’art. 42, al comma 2, lettera f) che tra le attribuzioni demandate ai consigli include, cito testualmente, istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi. Norma che, sottolineo, ha sostituito la legge dell’8 giugno 1990. E’ evidente che dal D.lgs. 1993 e dalla legge dell’8 giugno 1990, poi abrogata, vi è una evidente evoluzione normativa, infatti, ed in particolare nell’art. 49, viene genericamente indicato il Comune quale soggetto competente alla deliberazione delle tariffe. Genericità che a alimentato negli anni confusione e interpretazioni variegate da parte dei giudici chiamati ad esprimersi su ricorsi presentati dai contribuenti. E sottolineo, che a seguito di un approfondimento sulla materia, sono stati effettivamente molti i ricorsi presentati alle commissioni tributarie provinciali che hanno accolto i ricorsi su questo presunto conflitto di competenza tra Giunta e Consiglio. Conflitto di competenza che ha trovato 2
  • 3. definitiva disciplina proprio con l’entrata in vigore del D.l. 18/8/2000 non solo nell’art. 42 che, come già su richiamato, afferma testualmente che al Consiglio compete “istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi:”, ma anche nel combinata dello stesso articolo con gli articoli 48 e 172 del T.U.E.L. detto questo, ed entrando nel merito del caso specifico della sentenza della Cassazione n. 14376 del 2010 allegata alla mozione, va sottolineato che la sentenza fa riferimento ad un ricorso presentato dal contribuente per il pagamento della TARSU relativo all’anno 2000, quindi precedente all’entrata in vigore della nuova disciplina introdotta dal D.lgs del 18.8.2000 che demanda la competenza della determinazione delle tariffe alla Giunta comunale. Non a caso nei motivi della decisione della Corte si legge testualmente “Questa Corte ha affermato che in tema di tassa per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti solidi urbani, NEL VIGORE DELLA LEGGE 8 GIUGNO 1990, N. 142, di riforma del sistema delle autonomie locali, demandava alla competenza dei Consigli comunali “L’istituzione e l’ordinamento dei tributi, competente in via esclusiva ad adottare i provvedimenti relativi alla determinazione ed all’adeguamento delle aliquote del tributo ERA il predetto organo consiliare. Deve pertanto ritenersi illegittima, in quanto affetta da incompetenza funzionale a va disapplicata dal giudice tributario, una delibera della giunta Comunale di variazione della tariffa T.A.R.S.U. emanata SOTTO LA VIGENZA DELLA LEGGE N.142 del 1990. Pertanto, in merito a queste due argomentazioni della mozione sono prive di fondamento. In merito alla concessione alla So..g.e.t. del servizio di riscossione e accertamento dei tributi, partiamo dal presupposto che il contratto in essere è stato stipulato sotto la gestione commissariale dell’Ente. In riferimento all’invio dei questionari va sottolineato che nella sua attività che So.g.e.t. svolge per conto del Comune vi è anche l’accertamento che consiste, tra le altre cose, nell’incrocio banche dati per verificare eventuali unità non dichiarate e l’invio di questionari conoscitivi. Sotto questo aspetto è opportuno sottolineare che in questa attività predisposta dalla So.g.e.t. erano stati predisposti 6427 questionari, dei quali 1591 notificati e in merito ai quali sono pervenute ad oggi circa 442 risposte. Le modalità di invio dei questionari per quel che concerne le imprese sono state individuate incrociando le banche dati in possesso dell’ente con quelle della Camera di Commercio, nello specifico sono stati 943 i questionari inviati alle imprese che risultano, stando ai dati riscontrati dalla concessionaria, inquadrabili in posizioni contributive omesse o parzialmente omesse. 277 invece i questionari inviati ad avvocati e professionisti 3
  • 4. inviati con posta elettronica certificata. Nel percorso intrapreso, finalizzato al recupero dell’elusione fiscale, avevamo raccomandato alla So.g.e.t. di avviare delle attività conoscitive e di accertamento il meno invasiva possibile nei confronti dei cittadini, avviando tale iniziativa incrociando le banche dati con altri strumenti utili a verificare posizioni dubbie o omesse, al fine, quindi, di non creare inutili fastidi specie in una fase storica così delicata che stiamo attraversando. Pertanto l’attività era finalizzata esclusivamente a individuare posizioni per le quali erano riscontrabili in maniera certa anomalie o omissioni. È chiaro che abbiamo invitato la So.g.e.t. a sospendere l’invio dei questionari, per due principali motivazioni. La prima a seguito della segnalazione di alcuni cittadini che si sono visti recapitare i questionari che richiedevano la produzione della documentazione entro 7 giorni limite temporale assolutamente inaccettabile ed in secondo luogo perché l’invio ai professionisti è stato inviato in maniera indiscriminata senza filtrare, quindi le singole posizioni. Io non entro nel merito della discussione che lascio a quest’aula, sulla opportunità o se ci siano le condizioni e gli estremi per risolvere il contratto con la So.g.e.t.. Mi imito a sottolineare che al momento del nostro insediamento l’uffici tributi della nostra città era identificabile in sostanza, con la presenza di una sola unità, tra l’altro un geometra, e che pertanto ad oggi l‘Ente non è in grado di poter gestire seriamente e responsabilmente un settore complesso e fondamentale per un Ente Locale, qual è l’ufficio tributi, benché e approfitto dell’occasione, ci siamo già attivati per implementare l’ufficio con figure professionali di certificata competenza che sta collaborando al fine di creare le condizioni, nelle more del contratto con la So.g.e.t., di strutturare un ufficio tributi degno di tale nome. Questo perché, come già ribadito n altre occasioni, è ferma intenzione dell’amministrazione comunale di internalizzare i servizio di riscossione e accertamento di tutti i tributi locali nel più breve tempo possibile. E ci stiamo già attivando per redigere il regolamento delle entrare che sarà un supporto fondamentale nelle attività dell’ufficio. Quindi a fronte di circa 1500 notifiche, ha risposto circa un terzo dei contribuenti. Di quelli che hanno risposto, circa il 70/80% ha presentato la documentazione si richiedeva, il rimanente ci ha comunicato per esempio, l’esistenza di un contratto di affitto, oppure di risiedere presso famiglie, oppure, nel caso dei legali, che avevano il loro studio presso altro legale. Detto questo, per quanto questa fase sia stata caratterizzata ad alcune anomalie metodologiche, come abbiamo avuto modo di ribadire più volte, e lo ribadisco anche questa sera, la lotta all’evasione fiscale rimane una delle priorità di questa amministrazione, andranno sicuramente limate e perfezionate determinate procedure, ma di certo non perderemo di vista l’obiettivo. Considerato, d’altronde, che il 2013 sarà un anno particolare per gli Enti locali che saranno ancora passivi protagonisti di ulteriori tagli e riduzioni e di novità assolte, quali 4
  • 5. l’introduzione della Tares, che obbligherà l’ente a coprire al 100%, oggi all’86%, il costo della gestione del ciclo dei rifiuti e che pertanto potrebbe, negativamente, ancora una volta incidere sulla pressione fiscali sui cittadini. Senza considerare che anche le Regioni sottoposte a piano di riordino potranno aumentare l’IRPPEF per una percentuale che potrà variare dallo 0,6 all.1.1. Di conseguenza, e concludo, non è eticamente accettabile e lontana da ogni forma di equità e giustizia sociale permettere ancora che i cittadini che regolarmente e responsabilmente contribuiscono alla realizzazione di quelli che sono gli obiettivi di una comunità, paghino anche per coloro che continuano ad ignorare un preciso dovere pur usufruendo degli stessi diritti e degli stessi servizi. 5