1. La riforma degli ammortizzatori sociali
A.S.P.I.
A CURA DI VINCENZO RUSSO
2. A.S.P.I. –riforma “Fornero”
La legge n. 92/2012 (cd. Riforma Fornero)
introduce importanti novità riguardanti il
Mercato del Lavoro
Ci soffermeremo sulla riforma degli
ammortizzatori sociali e, nello specifico, sulla
riforma dell’indennità di disoccupazione
La nuova denominazione è A.S.P.I.
(Assicurazione Sociale per l’Impiego)
a cura di: dott. Vincenzo RUSSO
3. A.S.P.I. –riforma “Fornero”
La nuova “Assicurazione sociale per l’impiego”
è destinata a sostituire, a regime, i seguenti
istituti oggi vigenti:
1. Indennità di mobilità;
2. Indennità di disoccupazione ordinaria
3. Indennità di disoccupazione con requisiti
ridotti
4. Indennità di disoccupazione speciale edile
a cura di: dott. Vincenzo RUSSO
4. A.S.P.I. –riforma “Fornero”
A chi spetta - requisiti
• Tutti i lavoratori
dipendenti privati (inclusi
apprendisti)
2 anni di anzianità
assicurativa ed almeno un
anno di contribuzione nel
biennio precedente
l’inizio del periodo di
disoccupazione
Stato di disoccupazione
Esclusi
operai agricoli
dipendenti cessati per
dimissioni o per risoluzione
consensuale ad eccezione
della risoluzione
consensuale del rapporto
nell’ambito della procedura
preventiva di conciliazione
per licenziamento per
Giustificato Motivo
Oggettivo
a cura di: dott. Vincenzo RUSSO
5. ASPI: calcolo dell’indennità
Retribuzione imponibile previdenziale ultimi due anni
X 4,33/nr. settimane di contribuzione =
se
allora
• RMR pari o
inferiore a
euro 1.180,00
• ASPI = 75% di
RMR
se
allora
a cura di: dott. Vincenzo RUSSO
Retribuzione
mensile di
riferimento (RMR)
• RMR superiore a
euro 1.180,00
• ASPI = 75% di
1.180,00 + 25%
(RMR - 1.180,00).
Max € 1.119,32
6. ASPI: Misura dell’indennità
PERIODO
LIMITE RETRIBUZIONE
MISURA ASPI
PRIMI 6 MESI
Inferiore o pari 1.180
euro
75% RMR
PRIMI 6 MESI
Superiore a 1.180 euro
75% di 1.180,00 + 25%
(RMR - 1.180,00)
DAL 7° AL 12° MESE
Riduzione del 15%
DAL 13° AL 18° MESE
Ulteriore riduzione del
15%
a cura di: dott. Vincenzo RUSSO
7. ASPI & MiniASPI: regime transitorio
(disoccupazione tra 01/01/2013 – 31/12/2015)
Anno
Età
Durata
12 mesi
< 50 anni
8 mesi
Pari o superiore a 55 anni
2013
Pari o superiore a 50 anni
14 mesi
2014
Pari o superiore a 50 anni e Inferiore a
12 mesi
55 anni
< 50 anni
8 mesi
Pari o superiore a 55 anni
16 mesi
2015
Pari o superiore a 50 anni e Inferiore a
12 mesi
55 anni
< 50 anni
a cura di: dott. Vincenzo RUSSO
10 mesi
8. ASPI: durata a regime
A decorrere dal 01/01/2016, in relazione a nuovi
eventi di disoccupazione verificatisi da questa
data:
a) Lavoratori di età inferiore a 55 anni (max 12
mesi)
b) Lavoratori di età pari o superiore a 55 anni
(max 18 mesi)
a cura di: dott. Vincenzo RUSSO
9. Mini ASPI
Dal 1° gennaio 2013, in sostituzione dell’indennità di
disoccupazione con requisiti ridotti, tutti i
lavoratori dipendenti licenziati che:
(a) hanno almeno 13 settimane di contribuzione negli
ultimi dodici mesi e (b) sono disoccupati
avranno diritto a una specifica indennità, di importo
pari a quello dell’ASPI, denominata MINI-ASPI.
Alla MINI-ASPI si applicano le medesime
disposizioni dell’ASPI per importo e modalità di
calcolo, erogazione e sospensione.
Il trattamento è corrisposto mensilmente per un
numero di settimane pari alla metà delle
settimane di contribuzione nell’ultimo anno.
a cura di: dott. Vincenzo RUSSO
10. ASPI & MiniASPI: procedura
Il lavoratore deve presentare la domanda di
indennizzo all’Inps, esclusivamente in via
telematica, entro 2 mesi dall’inizio dello
stato di disoccupazione.
L’indennità ASPI è dovuta dall’ottavo giorno
successivo alla data di cessazione del
rapporto, ovvero dal giorno successivo a
quello di presentazione della domanda
all’Inps.
a cura di: dott. Vincenzo RUSSO
11. ASPI & MiniASPI: casi di sospensione
Stipula di un contratto di
lavoro subordinato:
l’indennità è sospesa
fino ad un massimo di 6
mesi (5gg nel caso di
Mini ASPI). Qualora il
periodo sia inferiore a 6
mesi, l’Aspi riprende a
decorrere dal momento
in cui è rimasta sospesa
Avvio attività autonoma,
con reddito < 4.800
euro:
riduzione dell’indennità
di un importo pari
all’80% dei proventi
preventivati tra la data
di inizio attività e la data
di fine dell’indennità o se
antecedente la fine
dell’anno
In via sperimentale (per
gli anni 2013, 2014 e
2015) il lavoratore può
richiedere la
liquidazione di tutta
l’indennità (ad eccezione
della Mini ASPI) per
intraprendere un’attività
di lavoro autonomo
a cura di: dott. Vincenzo RUSSO
(occorre decreto
ministeriale).
12. ASPI & MiniASPI: decadenza
Perdita dello stato di
disoccupazione
Avvio Attività
autonoma senza
comunicazione all’Inps
Maturati requisiti per
pensione di vecchiaia o
anticipata
Acquisizione del diritto
all’assegno di invalidità
a cura di: dott. Vincenzo RUSSO
13. ASPI & MiniASPI: come vengono finanziate
Contributo ordinario +
Contributo addizionale +
Contributo di licenziamento
a cura di: dott. Vincenzo RUSSO
14. ASPI & MiniASPI: copertura finanziaria
Contributo
ordinario
1,31% (della retribuzione
imponibile ai fini
previdenziali)
(a carico
dell’azienda)
Si applica a tutti i
lavoratori
dipendenti
a cura di: dott. Vincenzo RUSSO
15. ASPI & MiniASPI: copertura finanziaria
Contributo addizionale (a carico azienda)
ECCEZIONI
1,40%
(della retribuzione
imponibile ai fini
previdenziali)
Si applica ad ogni
rapporto di lavoro
subordinato diverso
da quello a tempo
indeterminato
(contratti a termine)
Lavoratori a termine
in sostituzione di
lavoratori assenti
Lavoratori a termine
per lo svolgimento di
attività stagionali
Apprendisti
a cura di: dott. Vincenzo RUSSO
16. ASPI & MiniASPI: copertura finanziaria
Contributo di licenziamento (a carico azienda)
Nei casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo
indeterminato, per cause diverse dalle dimissioni, il datore di
lavoro deve versare un contributo pari al 41% del trattamento
mensile iniziale dell’ASPI (€1.180 per il 2013) per ogni dodici
mesi di anzianità aziendale, fino ad un massimo di 36 mesi
Fino al 31 dicembre 2016, il
contributo non è dovuto per il
lavoratori licenziati a seguito di
procedura di mobilità
A decorrere dal 1° gennaio 2017,
nei casi di licenziamento
collettivo senza che sia stato
raggiunto l’accordo sindacale il
contributo di licenziamento è
triplicato
a cura di: dott. Vincenzo RUSSO