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I CONTRATTI DI LAVORO



            A cura di
         Vincenzo Russo
INDICE
1. Contratto a tempo indeterminato   2. Lavoro ripartito (job-sharing)


4. Contratto a tempo determinato     5. Contratto di lavoro a domicilio


7. Contratto d’inserimento           8. Distacco o comando


10.Somministrazione mano d’opera     11.Contratto di lavoro intermittente

12.Apprendistato
                                     14.Telelavoro (lavoro a distanza)

15.Part-Time
CONTRATTO A TEMPO
            INDETERMINATO
È un contratto in cui non viene prefissata la durata, e
offre maggiori garanzie al lavoratore, in quanto:
- l’azienda deve assicurarlo per qualsivoglia danno
(INAIL);
- è obbligata a versare le imposte sul reddito (IRPEF) e i
contributi pensionistici (INPS);
- al lavoratore spettano ferie pagate, tredicesima, T.F.R.,
permessi per maternità con la sicurezza di mantenere il
proprio posto di lavoro;
-l’assunzione può essere effettuata con un periodo di
prova nell’azienda.
-Nessun lavoratore può poi essere licenziato se non
per giusta causa (ad es. un furto) oppure per
giustificato motivo (crisi dell'azienda).
CONTRATTO A TEMPO
                DETERMINATO
Il contratto a termine determinato si stipula per motivi:

tecnici        – per svolgere lavori che richiedono
                 specializzazione e che i propri
                 dipendenti non sono in grado di svolgere;

produttivi     – per commesse straordinarie;

di sostituzione – per il rimpiazzo dei dipendenti
                  temporaneamente assenti (malattia,
                  maternità, infortunio)

Il termine del contratto deve risultare da atto scritto, può
essere prorogato una sola volta e non può superare la
durata di 3 anni.
CONTRATTO D’ INSERIMENTO
Il contratto di inserimento (introdotto alla “legge Biagi”) sostituisce il
contratto di formazione e lavoro.

Permette ad un lavoratore di formarsi in uno specifico ambito lavorativo e
quindi di essere reinserito nel mercato lavorativo.
Questa tipologia di contratto (da un minimo di 9 a un massimo di 18 mesi)
può essere concessa ai:
- Soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni;
- Disoccupati di lunga durata, da 29 a 32 anni;
- Lavoratori con più di 50 anni di età, privi di un posto di lavoro;
- Lavoratori che vogliano riprendere a lavorare dopo almeno due anni di
   inattività
- Donne di qualsiasi età residenti in aree geografiche il cui tasso di
occupazione è più basso di quello maschile;
-Persone affette da un grave handicap fisico, mentale o psichico.
-Previste agevolazioni contributive per l’azienda
SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO
    La somministrazione di manodopera permette ad un
   soggetto (utilizzatore) di rivolgersi ad un altro soggetto
appositamente autorizzato (somministratore), per utilizzare
     il lavoro di personale non assunto direttamente, ma
  dipendente del somministratore. Nella somministrazione
            occorre distinguere due contratti diversi:
         - un contratto di somministrazione, stipulato tra
 l'utilizzatore e il somministratore, di natura commerciale;
       - un contratto di lavoro subordinato stipulato tra il
                 somministratore e il lavoratore.

    Entrambi i contratti possono essere stipulati:
     a tempo determinato  a tempo indeterminato.
SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO
Il contratto di somministrazione a tempo determinato
     può essere stipulato per far fronte a esigenze di
      carattere tecnico, produttivo, organizzativo o
                       sostitutivo.

Il contratto di lavoro a tempo determinato può essere
    prorogato, con il consenso del lavoratore e per atto
   scritto, nei casi e per la durata prevista dal contratto
         collettivo applicato dal somministratore.
   Il contratto tra utilizzatore e somministratore deve
                     avere forma scritta.
APPRENDISTATO
       L’apprendistato è un contratto a “causa mista” con il quale l’azienda si
               impegna di fornire all’individuo una formazione qualificata.
                                            Beneficiari:
       Giovani, tra i 15 ed i 24 anni, che abbiano assolto l'obbligo scolastico.
Il limite massimo di età è elevabile a 26 anni nelle aree degli Obiettivi 1 e 2 FSE
   e fino a 29 anni per apprendisti artigiani addetti a mansioni di alto contenuto
                                          professionale.
                                             Durata:
  Durata minima di 18 mesi e massima di 5 anni nel settore artigiano e di 4 anni
    in tutti gli altri settori produttivi. Dopo un periodo di prova (massimo 2 mesi)
                              l’apprendista deve essere assunto.
                                             Salario:
Il salario dell'apprendista è pari a una percentuale, crescente ogni semestre, del
                    salario di un lavoratore qualificato di eguale livello.
                                   I vantaggi per le aziende:
 Quasi il 100% dei contributi assicurativi a carico dell’azienda sono coperti dalle
          agevolazioni contributive concesse alle aziende che fanno ricorso
                                        all’apprendistato
Part-Time
Con il contratto part-time vengono ridotte le ore lavorative ma il lavoratore ha gli stessi
diritti e doveri di un lavoratore a tempo pieno. Tale contratto viene disciplinato
analogamente al full time: contributi pensionistici, TFR ecc. sono calcolati in base alle
ore lavorative. N.B. - In caso di assunzioni da parte del datore di lavoro, i lavoratori
part-time hanno diritto di precedenza.
L'orario di lavoro si può strutturare con diverse modalità:

• part-time orizzontale, quello in cui si lavora per tutti i giorni della settimana, ma per
un minor numero di ore rispetto ai lavoratori a tempo pieno (ad esempio 4 ore di lavoro
per 5 giorni).

• part-time verticale, quello in cui si presta la propria attività a orario intero solo per
alcuni giorni della settimana o del mese, mentre in altri giorni non si lavora
(ad esempio 8 ore al giorno per tre giorni alla settimana).

• part-time ciclico, quello in cui il lavoro viene svolto solo in determinati periodi
prestabiliti dell'anno (ad esempio solo nei mesi di giugno, luglio e agosto) a tempo
pieno o parziale. Questa forma di part-time permette all'azienda che abbia necessità di
lavoro solo stagionale di assumere comunque a tempo indeterminato.
LAVORO RIPARTITO
             (Job-Sharing)

Il lavoro ripartito è un rapporto di lavoro speciale,
    mediante il quale due lavoratori assumono in
     solido l'adempimento di un'unica e identica
       obbligazione lavorativa. Questa forma
 contrattuale ha l'obiettivo di conciliare i tempi di
  lavoro e di vita, attraverso nuove opportunità di
 bilanciamento tra le esigenze di flessibilità delle
        imprese e le esigenze dei lavoratori.
LAVORO RIPARTITO
                (Job-Sharing)
 Il contratto di lavoro ripartito deve avere forma scritta e contenere le seguenti
                                         indicazioni:
  la misura percentuale e la collocazione temporale del lavoro giornaliero,
    settimanale, mensile o annuale che si prevede venga svolto da ciascuno dei
      due lavoratori, secondo gli accordi intercorsi e ferma restando la possibilità
     per gli stessi lavoratori di determinare, in qualsiasi momento, la sostituzione
      tra di loro o la modifica consensuale della distribuzione dell'orario di lavoro
     (che deve essere comunicato al datore con cadenza almeno settimanale, al
                               fine di certificare le assenze);
il luogo di lavoro, nonché il trattamento economico e normativo spettante a
                                     ciascun lavoratore;
  le eventuali misure di sicurezza specifiche per l'attività lavorativa svolta
         Il rapporto di lavoro può essere stipulato a termine o a tempo
                                       indeterminato.
In caso di dimissioni o licenziamento di uno dei due lavoratori, il rapporto
       si estingue anche nei confronti dell'altra parte, ma il datore di lavoro
         può chiedere all'altro di trasformare il rapporto in un contratto di
                     lavoro subordinato a tempo pieno o parziale.
CONTRATTO DI LAVORO A
            DOMICILIO
Il lavoro a domicilio è molto comodo per le casalinghe, i pensionati ed i giovani
perché permette di lavorare a casa, in tutta libertà, per conto di imprenditori.
Anche se si può essere soggetti a truffe. I datori di lavoro che intendano
commissionare lavoro a domicilio sono tenuti per legge ad iscriversi in un
apposito "registro dei committenti" presso l'Ufficio Provinciale del lavoro e a
tenere un registro sul quale devono essere trascritti il nominativo ed il relativo
domicilio dei lavoratori esterni, nonché l'indicazione del tipo e della quantità del
lavoro da eseguire e la misura della retribuzione. Inoltre i lavoratori a domicilio
oltre al libretto di lavoro, devono essere muniti dall’imprenditore di un libretto di
controllo contenente:

 la data e l'ora di consegna del lavoro affidato dall'imprenditore;

 la descrizione del lavoro da eseguire;
 l’indicazione della quantità e della qualità dei materiali consegnati;
 l'indicazione della misura della retribuzione corrisposta e dei singoli elementi
    di cui questa si compone e delle singole trattenute

Tale tipo di lavoro è solitamente pagato a cottimo.
DISTACCO O COMANDO
Il distacco o comando si ha quando un datore di
     lavoro (distaccante), per proprie esigenze
   produttive, pone temporaneamente uno o più
  lavoratori (distaccati) a disposizione di un altro
 soggetto (distaccatario) per l'esecuzione di una
          determinata attività lavorativa.
CONTRATTO DI LAVORO
          INTERMITTENTE
  Il contratto di lavoro intermittente permette ad un
  individuo di svolgere un’attività per un’impresa in
                   periodi intermittenti.
 Può essere stipulato da qualunque lavoratore per il
lavoro nei week-end o in periodi predeterminati (ferie
         estive, vacanze pasquali o natalizie).
                Può essere stipulato da:
     lavoratori disoccupati con meno di 25 anni;
lavoratori con più di 45 anni che siano stati espulsi
  dal ciclo produttivo o che siano iscritti nelle liste di
                         mobilità.
CONTRATTO DI LAVORO
         INTERMITTENTE

Non è possibile ricorrere al lavoro intermittente nei
seguenti casi:
• sostituzione di lavoratori in sciopero;
• se si è fatto ricorso nei sei mesi precedenti a una
procedura di licenziamento collettivo, ovvero se è in
corso una sospensione o riduzione d'orario con
cassa integrazione per le stesse unità produttive e/o
mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro
intermittente.
CONTRATTO DI LAVORO
       INTERMITTENTE
                  Retribuzione e indennità
   Al lavoratore intermittente deve essere garantito un
      trattamento economico pari a quello spettante ai
lavoratori di pari livello e mansione, seppur proporzionato
     in base all'attività realmente svolta. Per i periodi di
      inattività, e solo nel caso in cui il lavoratore si sia
  obbligato a rispondere immediatamente alla chiamata,
 spetta un'indennità mensile, divisibile per quote orarie. È
stabilita dai contratti collettivi, nel rispetto dei limiti minimi
 fissati con decreto ministeriale, e non spetta nel periodo
di malattia oppure di altra causa che renda impossibile la
                     risposta alla chiamata.
TELELAVORO
             (o lavoro a distanza)



Il telelavoro è un contratto in cui la prestazione
di lavoro è svolta in collegamento con l'impresa
da cui si dipende o si collabora, da casa, da un
   telecentro o da luoghi diversi attraverso un
                    computer.
TELELAVORO
              (o lavoro a distanza)
  Questa forma flessibile di impiego presenta dei
                         vantaggi:
      • per le aziende significa ridurre i costi;
    • per i telelavoratori, il primo vantaggio è la
  maggior libertà nel conciliare esigenze di lavoro
       ed esigenze personali/familiari. Da non
  trascurare il minor stress dovuto soprattutto agli
                       spostamenti;
• per la società, il primo fatto da considerare è che
        il telelavoro è in grado di creare nuove
   opportunità di lavoro, anche e soprattutto per i
   disabili, diminuendo al tempo stesso il traffico,
         l'inquinamento e i consumi energetici.
TELELAVORO
                 (o lavoro a distanza)

Ecco le principali regole stabilite dall'accordo-quadro
  europeo sul telelavoro del 16 luglio 2002.
• Gli strumenti per lo svolgimento del telelavoro sono
  messi a disposizione dal datore di lavoro che ne cura
  anche l'installazione e la manutenzione.
• Il datore di lavoro deve adottare gli strumenti necessari
  per garantire la sicurezza dei dati trattati ed elaborati
  nonché della salute del lavoratore.
• Il ricorso al telelavoro è rimesso alla volontà del
  lavoratore e del datore di lavoro. Entrambi possono
  richiederlo e possono accettare o rifiutare. Il rifiuto del
  lavoratore non costituisce motivo di risoluzione del
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I contratti di lavoro

  • 1. I CONTRATTI DI LAVORO A cura di Vincenzo Russo
  • 2. INDICE 1. Contratto a tempo indeterminato 2. Lavoro ripartito (job-sharing) 4. Contratto a tempo determinato 5. Contratto di lavoro a domicilio 7. Contratto d’inserimento 8. Distacco o comando 10.Somministrazione mano d’opera 11.Contratto di lavoro intermittente 12.Apprendistato 14.Telelavoro (lavoro a distanza) 15.Part-Time
  • 3. CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO È un contratto in cui non viene prefissata la durata, e offre maggiori garanzie al lavoratore, in quanto: - l’azienda deve assicurarlo per qualsivoglia danno (INAIL); - è obbligata a versare le imposte sul reddito (IRPEF) e i contributi pensionistici (INPS); - al lavoratore spettano ferie pagate, tredicesima, T.F.R., permessi per maternità con la sicurezza di mantenere il proprio posto di lavoro; -l’assunzione può essere effettuata con un periodo di prova nell’azienda. -Nessun lavoratore può poi essere licenziato se non per giusta causa (ad es. un furto) oppure per giustificato motivo (crisi dell'azienda).
  • 4. CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO Il contratto a termine determinato si stipula per motivi: tecnici – per svolgere lavori che richiedono specializzazione e che i propri dipendenti non sono in grado di svolgere; produttivi – per commesse straordinarie; di sostituzione – per il rimpiazzo dei dipendenti temporaneamente assenti (malattia, maternità, infortunio) Il termine del contratto deve risultare da atto scritto, può essere prorogato una sola volta e non può superare la durata di 3 anni.
  • 5. CONTRATTO D’ INSERIMENTO Il contratto di inserimento (introdotto alla “legge Biagi”) sostituisce il contratto di formazione e lavoro. Permette ad un lavoratore di formarsi in uno specifico ambito lavorativo e quindi di essere reinserito nel mercato lavorativo. Questa tipologia di contratto (da un minimo di 9 a un massimo di 18 mesi) può essere concessa ai: - Soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni; - Disoccupati di lunga durata, da 29 a 32 anni; - Lavoratori con più di 50 anni di età, privi di un posto di lavoro; - Lavoratori che vogliano riprendere a lavorare dopo almeno due anni di inattività - Donne di qualsiasi età residenti in aree geografiche il cui tasso di occupazione è più basso di quello maschile; -Persone affette da un grave handicap fisico, mentale o psichico. -Previste agevolazioni contributive per l’azienda
  • 6. SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO La somministrazione di manodopera permette ad un soggetto (utilizzatore) di rivolgersi ad un altro soggetto appositamente autorizzato (somministratore), per utilizzare il lavoro di personale non assunto direttamente, ma dipendente del somministratore. Nella somministrazione occorre distinguere due contratti diversi: - un contratto di somministrazione, stipulato tra l'utilizzatore e il somministratore, di natura commerciale; - un contratto di lavoro subordinato stipulato tra il somministratore e il lavoratore. Entrambi i contratti possono essere stipulati:  a tempo determinato  a tempo indeterminato.
  • 7. SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO Il contratto di somministrazione a tempo determinato può essere stipulato per far fronte a esigenze di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo. Il contratto di lavoro a tempo determinato può essere prorogato, con il consenso del lavoratore e per atto scritto, nei casi e per la durata prevista dal contratto collettivo applicato dal somministratore. Il contratto tra utilizzatore e somministratore deve avere forma scritta.
  • 8. APPRENDISTATO L’apprendistato è un contratto a “causa mista” con il quale l’azienda si impegna di fornire all’individuo una formazione qualificata. Beneficiari: Giovani, tra i 15 ed i 24 anni, che abbiano assolto l'obbligo scolastico. Il limite massimo di età è elevabile a 26 anni nelle aree degli Obiettivi 1 e 2 FSE e fino a 29 anni per apprendisti artigiani addetti a mansioni di alto contenuto professionale. Durata: Durata minima di 18 mesi e massima di 5 anni nel settore artigiano e di 4 anni in tutti gli altri settori produttivi. Dopo un periodo di prova (massimo 2 mesi) l’apprendista deve essere assunto. Salario: Il salario dell'apprendista è pari a una percentuale, crescente ogni semestre, del salario di un lavoratore qualificato di eguale livello. I vantaggi per le aziende: Quasi il 100% dei contributi assicurativi a carico dell’azienda sono coperti dalle agevolazioni contributive concesse alle aziende che fanno ricorso all’apprendistato
  • 9. Part-Time Con il contratto part-time vengono ridotte le ore lavorative ma il lavoratore ha gli stessi diritti e doveri di un lavoratore a tempo pieno. Tale contratto viene disciplinato analogamente al full time: contributi pensionistici, TFR ecc. sono calcolati in base alle ore lavorative. N.B. - In caso di assunzioni da parte del datore di lavoro, i lavoratori part-time hanno diritto di precedenza. L'orario di lavoro si può strutturare con diverse modalità: • part-time orizzontale, quello in cui si lavora per tutti i giorni della settimana, ma per un minor numero di ore rispetto ai lavoratori a tempo pieno (ad esempio 4 ore di lavoro per 5 giorni). • part-time verticale, quello in cui si presta la propria attività a orario intero solo per alcuni giorni della settimana o del mese, mentre in altri giorni non si lavora (ad esempio 8 ore al giorno per tre giorni alla settimana). • part-time ciclico, quello in cui il lavoro viene svolto solo in determinati periodi prestabiliti dell'anno (ad esempio solo nei mesi di giugno, luglio e agosto) a tempo pieno o parziale. Questa forma di part-time permette all'azienda che abbia necessità di lavoro solo stagionale di assumere comunque a tempo indeterminato.
  • 10. LAVORO RIPARTITO (Job-Sharing) Il lavoro ripartito è un rapporto di lavoro speciale, mediante il quale due lavoratori assumono in solido l'adempimento di un'unica e identica obbligazione lavorativa. Questa forma contrattuale ha l'obiettivo di conciliare i tempi di lavoro e di vita, attraverso nuove opportunità di bilanciamento tra le esigenze di flessibilità delle imprese e le esigenze dei lavoratori.
  • 11. LAVORO RIPARTITO (Job-Sharing) Il contratto di lavoro ripartito deve avere forma scritta e contenere le seguenti indicazioni: la misura percentuale e la collocazione temporale del lavoro giornaliero, settimanale, mensile o annuale che si prevede venga svolto da ciascuno dei due lavoratori, secondo gli accordi intercorsi e ferma restando la possibilità per gli stessi lavoratori di determinare, in qualsiasi momento, la sostituzione tra di loro o la modifica consensuale della distribuzione dell'orario di lavoro (che deve essere comunicato al datore con cadenza almeno settimanale, al fine di certificare le assenze); il luogo di lavoro, nonché il trattamento economico e normativo spettante a ciascun lavoratore; le eventuali misure di sicurezza specifiche per l'attività lavorativa svolta Il rapporto di lavoro può essere stipulato a termine o a tempo indeterminato. In caso di dimissioni o licenziamento di uno dei due lavoratori, il rapporto si estingue anche nei confronti dell'altra parte, ma il datore di lavoro può chiedere all'altro di trasformare il rapporto in un contratto di lavoro subordinato a tempo pieno o parziale.
  • 12. CONTRATTO DI LAVORO A DOMICILIO Il lavoro a domicilio è molto comodo per le casalinghe, i pensionati ed i giovani perché permette di lavorare a casa, in tutta libertà, per conto di imprenditori. Anche se si può essere soggetti a truffe. I datori di lavoro che intendano commissionare lavoro a domicilio sono tenuti per legge ad iscriversi in un apposito "registro dei committenti" presso l'Ufficio Provinciale del lavoro e a tenere un registro sul quale devono essere trascritti il nominativo ed il relativo domicilio dei lavoratori esterni, nonché l'indicazione del tipo e della quantità del lavoro da eseguire e la misura della retribuzione. Inoltre i lavoratori a domicilio oltre al libretto di lavoro, devono essere muniti dall’imprenditore di un libretto di controllo contenente:  la data e l'ora di consegna del lavoro affidato dall'imprenditore;  la descrizione del lavoro da eseguire;  l’indicazione della quantità e della qualità dei materiali consegnati;  l'indicazione della misura della retribuzione corrisposta e dei singoli elementi di cui questa si compone e delle singole trattenute Tale tipo di lavoro è solitamente pagato a cottimo.
  • 13. DISTACCO O COMANDO Il distacco o comando si ha quando un datore di lavoro (distaccante), per proprie esigenze produttive, pone temporaneamente uno o più lavoratori (distaccati) a disposizione di un altro soggetto (distaccatario) per l'esecuzione di una determinata attività lavorativa.
  • 14. CONTRATTO DI LAVORO INTERMITTENTE Il contratto di lavoro intermittente permette ad un individuo di svolgere un’attività per un’impresa in periodi intermittenti. Può essere stipulato da qualunque lavoratore per il lavoro nei week-end o in periodi predeterminati (ferie estive, vacanze pasquali o natalizie). Può essere stipulato da: lavoratori disoccupati con meno di 25 anni; lavoratori con più di 45 anni che siano stati espulsi dal ciclo produttivo o che siano iscritti nelle liste di mobilità.
  • 15. CONTRATTO DI LAVORO INTERMITTENTE Non è possibile ricorrere al lavoro intermittente nei seguenti casi: • sostituzione di lavoratori in sciopero; • se si è fatto ricorso nei sei mesi precedenti a una procedura di licenziamento collettivo, ovvero se è in corso una sospensione o riduzione d'orario con cassa integrazione per le stesse unità produttive e/o mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro intermittente.
  • 16. CONTRATTO DI LAVORO INTERMITTENTE Retribuzione e indennità Al lavoratore intermittente deve essere garantito un trattamento economico pari a quello spettante ai lavoratori di pari livello e mansione, seppur proporzionato in base all'attività realmente svolta. Per i periodi di inattività, e solo nel caso in cui il lavoratore si sia obbligato a rispondere immediatamente alla chiamata, spetta un'indennità mensile, divisibile per quote orarie. È stabilita dai contratti collettivi, nel rispetto dei limiti minimi fissati con decreto ministeriale, e non spetta nel periodo di malattia oppure di altra causa che renda impossibile la risposta alla chiamata.
  • 17. TELELAVORO (o lavoro a distanza) Il telelavoro è un contratto in cui la prestazione di lavoro è svolta in collegamento con l'impresa da cui si dipende o si collabora, da casa, da un telecentro o da luoghi diversi attraverso un computer.
  • 18. TELELAVORO (o lavoro a distanza) Questa forma flessibile di impiego presenta dei vantaggi: • per le aziende significa ridurre i costi; • per i telelavoratori, il primo vantaggio è la maggior libertà nel conciliare esigenze di lavoro ed esigenze personali/familiari. Da non trascurare il minor stress dovuto soprattutto agli spostamenti; • per la società, il primo fatto da considerare è che il telelavoro è in grado di creare nuove opportunità di lavoro, anche e soprattutto per i disabili, diminuendo al tempo stesso il traffico, l'inquinamento e i consumi energetici.
  • 19. TELELAVORO (o lavoro a distanza) Ecco le principali regole stabilite dall'accordo-quadro europeo sul telelavoro del 16 luglio 2002. • Gli strumenti per lo svolgimento del telelavoro sono messi a disposizione dal datore di lavoro che ne cura anche l'installazione e la manutenzione. • Il datore di lavoro deve adottare gli strumenti necessari per garantire la sicurezza dei dati trattati ed elaborati nonché della salute del lavoratore. • Il ricorso al telelavoro è rimesso alla volontà del lavoratore e del datore di lavoro. Entrambi possono richiederlo e possono accettare o rifiutare. Il rifiuto del lavoratore non costituisce motivo di risoluzione del rapporto.