2. INDICE
1. Contratto a tempo indeterminato 2. Lavoro ripartito (job-sharing)
4. Contratto a tempo determinato 5. Contratto di lavoro a domicilio
7. Contratto d’inserimento 8. Distacco o comando
10.Somministrazione mano d’opera 11.Contratto di lavoro intermittente
12.Apprendistato
14.Telelavoro (lavoro a distanza)
15.Part-Time
3. CONTRATTO A TEMPO
INDETERMINATO
È un contratto in cui non viene prefissata la durata, e
offre maggiori garanzie al lavoratore, in quanto:
- l’azienda deve assicurarlo per qualsivoglia danno
(INAIL);
- è obbligata a versare le imposte sul reddito (IRPEF) e i
contributi pensionistici (INPS);
- al lavoratore spettano ferie pagate, tredicesima, T.F.R.,
permessi per maternità con la sicurezza di mantenere il
proprio posto di lavoro;
-l’assunzione può essere effettuata con un periodo di
prova nell’azienda.
-Nessun lavoratore può poi essere licenziato se non
per giusta causa (ad es. un furto) oppure per
giustificato motivo (crisi dell'azienda).
4. CONTRATTO A TEMPO
DETERMINATO
Il contratto a termine determinato si stipula per motivi:
tecnici – per svolgere lavori che richiedono
specializzazione e che i propri
dipendenti non sono in grado di svolgere;
produttivi – per commesse straordinarie;
di sostituzione – per il rimpiazzo dei dipendenti
temporaneamente assenti (malattia,
maternità, infortunio)
Il termine del contratto deve risultare da atto scritto, può
essere prorogato una sola volta e non può superare la
durata di 3 anni.
5. CONTRATTO D’ INSERIMENTO
Il contratto di inserimento (introdotto alla “legge Biagi”) sostituisce il
contratto di formazione e lavoro.
Permette ad un lavoratore di formarsi in uno specifico ambito lavorativo e
quindi di essere reinserito nel mercato lavorativo.
Questa tipologia di contratto (da un minimo di 9 a un massimo di 18 mesi)
può essere concessa ai:
- Soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni;
- Disoccupati di lunga durata, da 29 a 32 anni;
- Lavoratori con più di 50 anni di età, privi di un posto di lavoro;
- Lavoratori che vogliano riprendere a lavorare dopo almeno due anni di
inattività
- Donne di qualsiasi età residenti in aree geografiche il cui tasso di
occupazione è più basso di quello maschile;
-Persone affette da un grave handicap fisico, mentale o psichico.
-Previste agevolazioni contributive per l’azienda
6. SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO
La somministrazione di manodopera permette ad un
soggetto (utilizzatore) di rivolgersi ad un altro soggetto
appositamente autorizzato (somministratore), per utilizzare
il lavoro di personale non assunto direttamente, ma
dipendente del somministratore. Nella somministrazione
occorre distinguere due contratti diversi:
- un contratto di somministrazione, stipulato tra
l'utilizzatore e il somministratore, di natura commerciale;
- un contratto di lavoro subordinato stipulato tra il
somministratore e il lavoratore.
Entrambi i contratti possono essere stipulati:
a tempo determinato a tempo indeterminato.
7. SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO
Il contratto di somministrazione a tempo determinato
può essere stipulato per far fronte a esigenze di
carattere tecnico, produttivo, organizzativo o
sostitutivo.
Il contratto di lavoro a tempo determinato può essere
prorogato, con il consenso del lavoratore e per atto
scritto, nei casi e per la durata prevista dal contratto
collettivo applicato dal somministratore.
Il contratto tra utilizzatore e somministratore deve
avere forma scritta.
8. APPRENDISTATO
L’apprendistato è un contratto a “causa mista” con il quale l’azienda si
impegna di fornire all’individuo una formazione qualificata.
Beneficiari:
Giovani, tra i 15 ed i 24 anni, che abbiano assolto l'obbligo scolastico.
Il limite massimo di età è elevabile a 26 anni nelle aree degli Obiettivi 1 e 2 FSE
e fino a 29 anni per apprendisti artigiani addetti a mansioni di alto contenuto
professionale.
Durata:
Durata minima di 18 mesi e massima di 5 anni nel settore artigiano e di 4 anni
in tutti gli altri settori produttivi. Dopo un periodo di prova (massimo 2 mesi)
l’apprendista deve essere assunto.
Salario:
Il salario dell'apprendista è pari a una percentuale, crescente ogni semestre, del
salario di un lavoratore qualificato di eguale livello.
I vantaggi per le aziende:
Quasi il 100% dei contributi assicurativi a carico dell’azienda sono coperti dalle
agevolazioni contributive concesse alle aziende che fanno ricorso
all’apprendistato
9. Part-Time
Con il contratto part-time vengono ridotte le ore lavorative ma il lavoratore ha gli stessi
diritti e doveri di un lavoratore a tempo pieno. Tale contratto viene disciplinato
analogamente al full time: contributi pensionistici, TFR ecc. sono calcolati in base alle
ore lavorative. N.B. - In caso di assunzioni da parte del datore di lavoro, i lavoratori
part-time hanno diritto di precedenza.
L'orario di lavoro si può strutturare con diverse modalità:
• part-time orizzontale, quello in cui si lavora per tutti i giorni della settimana, ma per
un minor numero di ore rispetto ai lavoratori a tempo pieno (ad esempio 4 ore di lavoro
per 5 giorni).
• part-time verticale, quello in cui si presta la propria attività a orario intero solo per
alcuni giorni della settimana o del mese, mentre in altri giorni non si lavora
(ad esempio 8 ore al giorno per tre giorni alla settimana).
• part-time ciclico, quello in cui il lavoro viene svolto solo in determinati periodi
prestabiliti dell'anno (ad esempio solo nei mesi di giugno, luglio e agosto) a tempo
pieno o parziale. Questa forma di part-time permette all'azienda che abbia necessità di
lavoro solo stagionale di assumere comunque a tempo indeterminato.
10. LAVORO RIPARTITO
(Job-Sharing)
Il lavoro ripartito è un rapporto di lavoro speciale,
mediante il quale due lavoratori assumono in
solido l'adempimento di un'unica e identica
obbligazione lavorativa. Questa forma
contrattuale ha l'obiettivo di conciliare i tempi di
lavoro e di vita, attraverso nuove opportunità di
bilanciamento tra le esigenze di flessibilità delle
imprese e le esigenze dei lavoratori.
11. LAVORO RIPARTITO
(Job-Sharing)
Il contratto di lavoro ripartito deve avere forma scritta e contenere le seguenti
indicazioni:
la misura percentuale e la collocazione temporale del lavoro giornaliero,
settimanale, mensile o annuale che si prevede venga svolto da ciascuno dei
due lavoratori, secondo gli accordi intercorsi e ferma restando la possibilità
per gli stessi lavoratori di determinare, in qualsiasi momento, la sostituzione
tra di loro o la modifica consensuale della distribuzione dell'orario di lavoro
(che deve essere comunicato al datore con cadenza almeno settimanale, al
fine di certificare le assenze);
il luogo di lavoro, nonché il trattamento economico e normativo spettante a
ciascun lavoratore;
le eventuali misure di sicurezza specifiche per l'attività lavorativa svolta
Il rapporto di lavoro può essere stipulato a termine o a tempo
indeterminato.
In caso di dimissioni o licenziamento di uno dei due lavoratori, il rapporto
si estingue anche nei confronti dell'altra parte, ma il datore di lavoro
può chiedere all'altro di trasformare il rapporto in un contratto di
lavoro subordinato a tempo pieno o parziale.
12. CONTRATTO DI LAVORO A
DOMICILIO
Il lavoro a domicilio è molto comodo per le casalinghe, i pensionati ed i giovani
perché permette di lavorare a casa, in tutta libertà, per conto di imprenditori.
Anche se si può essere soggetti a truffe. I datori di lavoro che intendano
commissionare lavoro a domicilio sono tenuti per legge ad iscriversi in un
apposito "registro dei committenti" presso l'Ufficio Provinciale del lavoro e a
tenere un registro sul quale devono essere trascritti il nominativo ed il relativo
domicilio dei lavoratori esterni, nonché l'indicazione del tipo e della quantità del
lavoro da eseguire e la misura della retribuzione. Inoltre i lavoratori a domicilio
oltre al libretto di lavoro, devono essere muniti dall’imprenditore di un libretto di
controllo contenente:
la data e l'ora di consegna del lavoro affidato dall'imprenditore;
la descrizione del lavoro da eseguire;
l’indicazione della quantità e della qualità dei materiali consegnati;
l'indicazione della misura della retribuzione corrisposta e dei singoli elementi
di cui questa si compone e delle singole trattenute
Tale tipo di lavoro è solitamente pagato a cottimo.
13. DISTACCO O COMANDO
Il distacco o comando si ha quando un datore di
lavoro (distaccante), per proprie esigenze
produttive, pone temporaneamente uno o più
lavoratori (distaccati) a disposizione di un altro
soggetto (distaccatario) per l'esecuzione di una
determinata attività lavorativa.
14. CONTRATTO DI LAVORO
INTERMITTENTE
Il contratto di lavoro intermittente permette ad un
individuo di svolgere un’attività per un’impresa in
periodi intermittenti.
Può essere stipulato da qualunque lavoratore per il
lavoro nei week-end o in periodi predeterminati (ferie
estive, vacanze pasquali o natalizie).
Può essere stipulato da:
lavoratori disoccupati con meno di 25 anni;
lavoratori con più di 45 anni che siano stati espulsi
dal ciclo produttivo o che siano iscritti nelle liste di
mobilità.
15. CONTRATTO DI LAVORO
INTERMITTENTE
Non è possibile ricorrere al lavoro intermittente nei
seguenti casi:
• sostituzione di lavoratori in sciopero;
• se si è fatto ricorso nei sei mesi precedenti a una
procedura di licenziamento collettivo, ovvero se è in
corso una sospensione o riduzione d'orario con
cassa integrazione per le stesse unità produttive e/o
mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro
intermittente.
16. CONTRATTO DI LAVORO
INTERMITTENTE
Retribuzione e indennità
Al lavoratore intermittente deve essere garantito un
trattamento economico pari a quello spettante ai
lavoratori di pari livello e mansione, seppur proporzionato
in base all'attività realmente svolta. Per i periodi di
inattività, e solo nel caso in cui il lavoratore si sia
obbligato a rispondere immediatamente alla chiamata,
spetta un'indennità mensile, divisibile per quote orarie. È
stabilita dai contratti collettivi, nel rispetto dei limiti minimi
fissati con decreto ministeriale, e non spetta nel periodo
di malattia oppure di altra causa che renda impossibile la
risposta alla chiamata.
17. TELELAVORO
(o lavoro a distanza)
Il telelavoro è un contratto in cui la prestazione
di lavoro è svolta in collegamento con l'impresa
da cui si dipende o si collabora, da casa, da un
telecentro o da luoghi diversi attraverso un
computer.
18. TELELAVORO
(o lavoro a distanza)
Questa forma flessibile di impiego presenta dei
vantaggi:
• per le aziende significa ridurre i costi;
• per i telelavoratori, il primo vantaggio è la
maggior libertà nel conciliare esigenze di lavoro
ed esigenze personali/familiari. Da non
trascurare il minor stress dovuto soprattutto agli
spostamenti;
• per la società, il primo fatto da considerare è che
il telelavoro è in grado di creare nuove
opportunità di lavoro, anche e soprattutto per i
disabili, diminuendo al tempo stesso il traffico,
l'inquinamento e i consumi energetici.
19. TELELAVORO
(o lavoro a distanza)
Ecco le principali regole stabilite dall'accordo-quadro
europeo sul telelavoro del 16 luglio 2002.
• Gli strumenti per lo svolgimento del telelavoro sono
messi a disposizione dal datore di lavoro che ne cura
anche l'installazione e la manutenzione.
• Il datore di lavoro deve adottare gli strumenti necessari
per garantire la sicurezza dei dati trattati ed elaborati
nonché della salute del lavoratore.
• Il ricorso al telelavoro è rimesso alla volontà del
lavoratore e del datore di lavoro. Entrambi possono
richiederlo e possono accettare o rifiutare. Il rifiuto del
lavoratore non costituisce motivo di risoluzione del
rapporto.