2. Diritto alla riservatezza della
corrispondenza: elettronica vs.
cartacea
1) Il caso
2) La sentenza della Corte di Cassazione
3) Le differenze e le similitudini tra
posta cartacea ed elettronica
4) Il diritto alla riservatezza
5) Soluzioni all’uso dell’email aziendale
Avv. Carlo Prisco
3. 1) Il caso
Con la sentenza impugnata il Tribunale di
Torino, sezione di Chivasso, ha prosciolto
T.G. perchè il fatto non sussiste
dall'imputazione di avere abusivamente
preso cognizione della corrispondenza
informatica aziendale della dipendente M. R.,
licenziata poi sulla base delle informazioni
così acquisite.
Avv. Carlo Prisco
4. All'esito del dibattimento il Tribunale di
Chivasso assolveva, ritenendo che mancasse
l'elemento oggettivo del reato, costituito
dall'altruità della corrispondenza, dato che i
messaggi inviati tramite l‘e-mail aziendale del
lavoratore rientrano "nel normale scambio di
corrispondenza che l'impresa intrattiene nello
svolgimento della propria attività organizzativa
e produttiva e, pertanto, devono ritenersi
relativi a quest'ultima, materialmente
immedesimata nelle persone che sono
sottoposte alle singole funzioni".
Avv. Carlo Prisco
5. Ancora il Tribunale ritiene che, anche
ammessa l'assimilazione della posta elettronica
a quella tradizionale, non sia possibile invocare
un principio generale di segretezza nel caso in
cui il lavoratore utilizzi lo strumento per fini
privati, ossia extra lavorativi, dato che
"giammai un uso illecito di uno strumento di
lavoro può consentire di attribuire alcun diritto
a colui che tale illecito commette“.
Avv. Carlo Prisco
6. In conclusione, secondo il Tribunale, non
configura il reato di violazione di
corrispondenza la condotta del datore di lavoro
che acceda ad una casella di posta elettronica
attribuita al dipendente per sole ragioni di
servizio e legga i messaggi che lì sono
contenuti
Avv. Carlo Prisco
7. Ricorre per Cassazione il pubblico ministero e
deduce violazione dell'art. 616 c.p.,
lamentando che il giudice del merito si sia
fondato sull'erroneo presupposto della
rilevanza della proprietà aziendale del mezzo
di comunicazione violato, senza considerare il
profilo funzionale della destinazione del mezzo
telematico non solo al lavoro ma anche alla
comunicazione, tutelata dall'art. 15 Cost.
Avv. Carlo Prisco
8. Art. 616 c.p.
Violazione, sottrazione e soppressione di
corrispondenza
Chiunque prende cognizione del contenuto di
una corrispondenza chiusa, a lui non diretta,
ovvero sottrae o distrae, al fine di prendere o
di farne da altri prendere cognizione, una
corrispondenza chiusa o aperta, a lui non
diretta, ovvero, in tutto o in parte, la distrugge
o sopprime, e' punito, se il fatto non e'
preveduto come reato da altra disposizione di
legge, con la reclusione fino a un anno o con
la multa da lire sessantamila a un milione. Avv. Carlo Prisco
9. Se il colpevole, senza giusta causa, rivela, in
tutto o in parte, il contenuto della
corrispondenza, e' punito, se dal fatto deriva
nocumento ed il fatto medesimo non
costituisce un piu' grave reato, con la
reclusione fino a tre anni.
Il delitto e' punibile a querela della persona
offesa.
Agli effetti delle disposizioni di questa sezione,
per "corrispondenza" si intende quella
epistolare, telegrafica, telefonica, informatica o
telematica ovvero effettuata con ogni altra
forma di comunicazione a distanza. Avv. Carlo Prisco
10. 2) La sentenza Cass. Pen. Sez. V,
n. 47096/07
L'art. 616 c.p., comma 1 punisce "chiunque
prende cognizione del contenuto di una
corrispondenza chiusa, a lui non diretta,
ovvero sottrae o distrae, al fine di
prenderne o di farne da altri prendere
cognizione, una corrispondenza chiusa o
aperta, a lui non diretta, ovvero, in tutto o
in parte, la distrugge o sopprime". Sicchè,
quando non vi sia sottrazione o distrazione,
Avv. Carlo Prisco
11. la condotta di chi si limita a "prendere
cognizione" è punibile solo se riguarda
"corrispondenza chiusa". Chi "prende
cognizione" di "corrispondenza aperta" è
punito solo se l'abbia a tale scopo
sottratta al destinatario ovvero distratta
dalla sua destinazione.
Avv. Carlo Prisco
12. Ciò posto, e indiscussa l'estensione della
tutela anche alla corrispondenza informatica o
telematica (art. 616 c.p., comma 4), deve
tuttavia ritenersi che tale corrispondenza
possa essere qualificata come "chiusa" solo
nei confronti dei soggetti che non siano
legittimati all'accesso ai sistemi informatici di
invio o di ricezione dei singoli messaggi
Avv. Carlo Prisco
13. Infatti, diversamente da quanto avviene per
la corrispondenza cartacea, di regola
accessibile solo al destinatario, è appunto la
legittimazione all'uso del sistema informatico
o telematico che abilita alla conoscenza delle
informazioni in esso custodite. Sicchè tale
legittimazione può dipendere non solo dalla
proprietà, ma soprattutto dalle norme che
regolano l'uso degli impianti.
Avv. Carlo Prisco
14. E quando in particolare il sistema telematico
sia protetto da una password, deve ritenersi
che la corrispondenza in esso custodita sia
lecitamente conoscibile da parte di tutti coloro
che legittimamente dispongano della chiave
informatica di accesso. Anche quando la
legittimazione all'accesso sia condizionata,
l'eventuale violazione di tali condizioni può
rilevare sotto altri profili, ma non può valere a
qualificare la corrispondenza come "chiusa"
anche nei confronti di chi sin dall'origine abbia
un ordinario titolo di accesso.
Avv. Carlo Prisco
15. Nel caso in esame è indiscusso, e ne da atto
lo stesso ricorrente, che le password poste a
protezione dei computer e della
corrispondenza di ciascun dipendente
dovevano essere a conoscenza anche
dell'organizzazione aziendale, essendone
prescritta la comunicazione, sia pure in busta
chiusa, al superiore gerarchico, legittimato a
utilizzarla per accedere al computer anche per
la mera assenza dell'utilizzatore abituale.
Avv. Carlo Prisco
16. Ne consegue che del tutto lecitamente T.G.
prese cognizione della corrispondenza
informatica aziendale della sua dipendente,
utilizzando la chiave di accesso di cui
legittimamente disponeva, come noto alla
stessa M.R. Infatti, secondo le prescrizioni del
provvedimento del Garante per la protezione
dei dati personali n. 13 dell'1 marzo 2007, i
dirigenti dell'azienda accedono legittimamente
ai computer in dotazione ai propri dipendenti,
quando delle condizioni di tale accesso sia
stata loro data piena informazione.
Avv. Carlo Prisco
17. Nel caso in esame è indiscusso, e ne da atto
lo stesso ricorrente, che le password poste a
protezione dei computer e della
corrispondenza di ciascun dipendente
dovevano essere a conoscenza anche
dell'organizzazione aziendale, essendone
prescritta la comunicazione, sia pure in busta
chiusa, al superiore gerarchico, legittimato a
utilizzarla per accedere al computer anche per
la mera assenza dell'utilizzatore abituale.
Avv. Carlo Prisco
18. 3) Differenze e similitudini tra posta
elettronica e cartacea
A seguito dell’emanazione della legge
547/93 l’oggetto materiale del reato di cui
all'articolo 616 del codice penale prevede
anche la corrispondenza "informatica
ovvero effettuata con ogni altra forma di
comunicazione a distanza”
Avv. Carlo Prisco
19. La posta elettronica, a differenza di quella
cartacea, viaggia attraverso server messi a
disposizione dai fornitori dei servizi, ed è da
questi conoscibile.
L’utilizzo di sistemi di crittografia rende i
messaggi di posta elettronica non intellegibili
da altri all’infuori del mittente e del
destinatario
Avv. Carlo Prisco
20. La Corte ritiene ravvisabile una distinzione tra
posta cartacea, la cui conoscenza è rimessa
esclusivamente al destinatario, e posta
elettronica, cui potrebbero avere accesso
anche terzi, in quanto legittimati ad utilizzare
il sistema informatico o telematico sul quale
questa si basa.
Avv. Carlo Prisco
21. Secondo tale impostazione la Corte sostiene
che la posta elettronica può considerarsi
"chiusa" ma non nei confronti di quei soggetti
che godano del diritto di accedere ai server di
posta.
Avv. Carlo Prisco
22. L’utilizzo di sistemi di crittografia, quali quelli
a chiave asimmetrica, rende in tutto e per
tutto equiparabile la corrispondenza
elettronica a quella cartacea, in quanto non
conoscibile nemmeno dagli operatori che
intervengono nel passaggio da mittente a
destinatario.
Anche nel caso di utilizzo di sistemi
crittografici, comunque, il datore di lavoro che
abbia diritto di accedere al pc del dipendente
potrebbe legittimamente conoscere il
contenuto della corrispondenza elettronica. Avv. Carlo Prisco
23. 4) Il diritto alla riservatezza
Secondo le asserzioni del reclamante, Marsh
S.p.A. avrebbe raccolto dati personali a lui
riferiti in assenza della prescritta informativa
(art. 13 del Codice).
Per confutare la tesi avversaria la società ha
depositato la dichiarazione di consenso
dell'interessato al trattamento dei dati
personali, reso a seguito dell'apposita
informativa della società al reclamante per
finalità di gestione del rapporto di lavoro in
generale.
Avv. Carlo Prisco
24. Giova rilevare, al riguardo, che il Codice in
materia di protezione dei dati personali
considera valido il consenso solo se questo è
manifestato in relazione a un trattamento
"chiaramente" individuato (art. 23, comma 3).
Dalle risultanze istruttorie non risultano
invece, elementi atti a comprovare la
puntuale conoscenza, da parte
dell'interessato, delle finalità e modalità della
raccolta della corrispondenza a lui riferita.
Avv. Carlo Prisco
25. Ne consegue che, allo stato, il consenso
prestato dal reclamante per finalità di
gestione del rapporto di lavoro non può
essere ritenuto riferibile anche al trattamento
in esame; né, peraltro, risulta provato che
l'interessato sia stato effettivamente
informato in ordine all'acquisizione delle e-
mail a lui relative.
Avv. Carlo Prisco
26. A tale ultimo proposito, va rilevato che questa
Autorità si è espressa più volte sulla necessità
di informare "chiaramente" gli interessati in
ordine alla possibilità (nonché alle finalità e
modalità) di controlli preordinati alla verifica
del corretto utilizzo degli strumenti aziendali
(cfr. Provv. del 2 febbraio 2006; Provv. 18
maggio 2006, cit.; da ultimo, v. le Linee guida
su internet e posta elettronica); sì che, anche
nel caso di specie, l'omessa informativa da
parte della società non può che riverberare i
propri effetti in termini di liceità del
trattamento. Avv. Carlo Prisco
27. 5) Soluzioni all’uso dell’email
aziendale
Il provvedimento n. 13 dell’1/3/07 del
Garante della Privacy
5.2 b) Posta elettronica
Il contenuto dei messaggi di posta
elettronica –come pure i dati esteriori delle
comunicazioni e i file allegati– riguardano
forme di corrispondenza assistite da garanzie
di segretezza tutelate anche
costituzionalmente, la cui ratio risiede nel
proteggere il nucleo essenziale della dignità
umana e il pieno sviluppo della personalità
Avv. Carlo Prisco
28. nelle formazioni sociali; un'ulteriore protezione
deriva dalle norme penali a tutela
dell'inviolabilità dei segreti (artt. 2 e 15 Cost.;
Corte cost. 17 luglio 1998, n. 281 e 11 marzo
1993, n. 81; art. 616, quarto comma, c.p.; art.
49 Codice dell'amministrazione digitale). (14)
Tuttavia, con specifico riferimento all'impiego
della posta elettronica nel contesto lavorativo e
in ragione della veste esteriore attribuita
all'indirizzo di posta elettronica nei singoli casi,
può risultare dubbio se il lavoratore, in qualità
di destinatario o mittente, utilizzi la posta
elettronica operando quale espressione Avv. Carlo Prisco
29. dell'organizzazione datoriale o ne faccia un uso
personale pur operando in una struttura
lavorativa.
La mancata esplicitazione di una policy al
riguardo può determinare anche una legittima
aspettativa del lavoratore, o di terzi, di
confidenzialità rispetto ad alcune forme di
comunicazione.
Tali incertezze si riverberano sulla
qualificazione, in termini di liceità, del
comportamento del datore di lavoro che
intenda apprendere il contenuto di messaggi
Avv. Carlo Prisco
30. inviati all'indirizzo di posta elettronica usato dal
lavoratore (posta "in entrata") o di quelli inviati
da quest'ultimo (posta "in uscita").
É quindi particolarmente opportuno che si
adottino accorgimenti anche per prevenire
eventuali trattamenti in violazione dei principi di
pertinenza e non eccedenza. Si tratta di
soluzioni che possono risultare utili per
contemperare le esigenze di ordinato
svolgimento dell'attività lavorativa con la
prevenzione di inutili intrusioni nella sfera
personale dei lavoratori, nonché violazioni della
disciplina sull'eventuale segretezza della
corrispondenza. Avv. Carlo Prisco
31. In conclusione:
l’uso dell’email aziendale è consentito anche
per finalità personali e, in tale contesto,
determina il diritto alla riservatezza del
lavoratore.
L’adozione di policy aziendali è essenziale al
fine di garantire il rispetto dei diritti del
lavoratore e, al contempo, consentire al datore
di lavoro, di effettuare controlli e/o limitare
l’utilizzo dello strumento aziendale.
Avv. Carlo Prisco