SlideShare una empresa de Scribd logo
1 de 12
Descargar para leer sin conexión
CIRCOLARE N.22/E
Roma, 11 luglio 2014
OGGETTO: Art. 1 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 - Riduzione del
cuneo fiscale per lavoratori dipendenti e assimilati - Modifiche
apportate dalla legge di conversione 23 giugno 2014, n. 89
Direzione Centrale Normativa
Direzione Centrale Servizi ai contribuenti
2
INDICE
PREMESSA 2
1. SOGGETTI TENUTI AL RICONOSCIMENTO DEL CREDITO 3
2. RECUPERO DELLE SOMME EROGATE 3
2.1 Modalità di recupero......................................................................................3
2.2 Utilizzo del codice tributo 1655 .....................................................................6
2.3 Anno e mese di erogazione.............................................................................7
2.4 Recupero nel 2015 di crediti erogati nel 2014..............................................7
2.5 Erogazioni effettuate entro il 12 gennaio 2015 ............................................8
2.6 Erogazioni effettuate in più mesi...................................................................8
2.7 Contestuale erogazione e recupero di crediti ai lavoratori.........................9
2.8 Erogazioni effettuate in sede di conguaglio di fine anno ..........................10
2.9 Amministrazioni dello Stato ed enti pubblici.............................................11
PREMESSA
Con le circolari n. 8/E del 28 aprile 2014 e n. 9/E del 14 maggio 2014
sono stati forniti chiarimenti sull’applicazione del credito (di seguito, “credito”)
previsto per l’anno 2014 dall’articolo 1 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66
(di seguito, “decreto”), concernente la “Riduzione del cuneo fiscale per
lavoratori dipendenti e assimilati”, a favore dei titolari di reddito di lavoro
dipendente e di taluni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, ai quali
corrisponda un’imposta lorda di ammontare superiore alle detrazioni da lavoro
loro spettanti.
La legge 23 giugno 2014, n. 89, pubblicata nella GU, serie generale, n.
143 del 23 giugno 2014, ed entrata in vigore il 24 giugno 2014, nel convertire in
legge il decreto, ha apportato talune modifiche all’art. 1 del decreto stesso
riguardanti, tra l’altro, le modalità di recupero del credito erogato dai sostituti
d’imposta, compresi gli enti pubblici e le amministrazioni dello Stato.
Con la presente circolare vengono forniti chiarimenti relativi alle
modifiche apportate in sede di conversione in legge del decreto.
3
1. SOGGETTI TENUTI AL RICONOSCIMENTO DEL CREDITO
L’articolo 1, comma 4, primo periodo, del decreto prevede che, per
l’anno 2014, i sostituti d’imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, riconoscono il credito
eventualmente spettante ai sensi dell’articolo 13 del TUIR.
Con circolare n. 8/E del 2014, al par. 2, sono state fornite indicazioni sui
sostituti d’imposta tenuti al riconoscimento del credito.
In tale contesto, la legge di conversione, lasciando immutato il primo
periodo del comma 4, ha sostituito il secondo periodo stabilendo che “Il credito
di cui al primo periodo è riconosciuto, in via automatica, dai sostituti
d’imposta”.
La modifica non determina alcuna variazione del novero dei sostituti
d’imposta tenuti al riconoscimento del credito in via automatica, che rimangono
quelli individuati al primo periodo del comma 4 del decreto.
La modifica si limita, infatti, a perfezionare il testo del comma 4 sotto il
profilo del drafting, sopprimendo riferimenti normativi non necessari perché
contenuti nel primo periodo del medesimo comma.
2. RECUPERO DELLE SOMME EROGATE
2.1 Modalità di recupero
La legge di conversione ha apportato, invece, una rilevante modifica in
ordine alle modalità di recupero del credito erogato dai sostituti d’imposta. A tal
fine, è stato sostituito il secondo periodo del comma 5 dell’art. 1 del decreto ed è
stato soppresso il comma 6.
Prima della modifica il secondo periodo del comma 5 prevedeva che, per
il recupero del credito erogato ai lavoratori, i sostituti d’imposta utilizzassero,
4
fino a capienza, l’ammontare complessivo delle ritenute disponibile in ciascun
periodo di paga e, per la differenza, i contributi previdenziali dovuti per il
medesimo periodo di paga.
Il secondo periodo del comma 5, nell’attuale formulazione, prevede che
le somme erogate ai lavoratori “sono recuperate dal sostituto d’imposta mediante
l’istituto della compensazione di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241.”.
In proposito si ricorda che con risoluzione n. 48/E del 2014 è stato
istituito il codice tributo “1655”, denominato “Recupero da parte dei sostituti
d’imposta delle somme erogate ai sensi dell’articolo 1 del decreto-legge 24 aprile
2014, n. 66”. Proprio l’utilizzo di tale codice consente ai sostituti d’imposta il
recupero delle somme erogate ai lavoratori mediante l’istituto della
compensazione di cui all’art. 17 del d.lgs. n. 241 del 1997.
Al par. 4.2 della circolare n. 9/E del 2014 sono state fornite le prime
indicazioni in merito, chiarendo che il recupero del credito da parte dei sostituti
d’imposta avviene mediante compensazione con le somme a debito utilizzando il
modello di pagamento F24 e che, per le stesse finalità di recupero, alla
compensazione non si applica il limite di cui all'articolo 34 della legge 23
dicembre 2000, n. 388. Si tratta del limite massimo compensabile ai sensi
dell'articolo 17 del d.lgs. n. 241 del 1997, elevato a 700.000 euro dall'art. 9,
comma 2, del decreto-legge n. 35 del 2013.
Al riguardo si precisa che per le caratteristiche del credito previsto
dall’art. 1 del decreto, al relativo recupero da parte dei sostituti d’imposta
mediante compensazione non si applica neanche la limitazione di cui all'articolo
31 del decreto-legge n. 78 del 2010, che prevede un divieto di compensazione ai
sensi dell’art. 17, comma 1, del d.lgs. n. 241 del 1997 dei crediti relativi alle
imposte erariali in presenza di debiti iscritti a ruolo, per imposte erariali ed
accessori, di ammontare superiore a 1.500 euro.
La modifica in esame, nel semplificare la disciplina del recupero delle
somme da parte dei sostituti, da un lato ha inserito la previsione della
5
compensazione di cui all’art. 17 del d.lgs. n. 241 del 1997, e dall’altro ha
contestualmente soppresso sia il riferimento alla “capienza” dell’ammontare
complessivo delle ritenute disponibili, sia il riferimento al “periodo di paga” per
l’individuazione delle ritenute disponibili e dei contributi dovuti, utilizzabili per
il recupero.
Conseguentemente, i sostituti d’imposta erogano il credito in via
automatica ai lavoratori che ne abbiano i requisiti, indipendentemente da ogni
considerazione circa la capienza delle ritenute disponibili e dei contributi dovuti.
I medesimi sostituti, per il recupero del credito erogato ai lavoratori, si
avvarranno esclusivamente del modello di pagamento F24 e potranno utilizzare
l’importo corrispondente al credito erogato per il versamento, mediante
compensazione, di qualsiasi importo a debito esposto nel medesimo modello
F24, anche in sezioni diverse dalla sezione Erario. L’eventuale credito non
utilizzato in compensazione potrà essere utilizzato nei successivi versamenti
effettuati con il modello di pagamento F24.
In ordine alle concrete modalità di utilizzo, si evidenzia che il codice
tributo 1655 deve essere esposto nella sezione Erario del modello di pagamento
F24, mentre gli importi a debito compensati potranno riferirsi, a seconda
dell’oggetto del versamento, alla medesima sezione Erario o alle sezioni INPS,
Regioni, IMU e altri tributi locali, Altri enti previdenziali e assicurativi.
È possibile che un sostituto d’imposta, al momento del pagamento delle
retribuzioni relative a un dato mese:
- eroghi il credito ad alcuni lavoratori e, pertanto, maturi a sua volta un credito
verso l’erario di corrispondente importo;
- recuperi il credito in precedenza già erogato ad altri lavoratori, ad esempio
perché le circostanze evidenziate al par. 2.4 della circolare n. 9/E del 2014
richiedono il ricalcolo del credito spettante, e, pertanto, maturi un debito verso
l’erario per il corrispondente importo.
6
In detta ipotesi, il sostituto d’imposta dovrà preliminarmente raffrontare
l’importo del credito erogato ai lavoratori in un dato mese con l’importo del
credito recuperato ai lavoratori nel medesimo mese.
Se dal raffronto risulta che l’importo del credito erogato ai lavoratori è
superiore a quello recuperato, il sostituto d’imposta dovrà utilizzare in
compensazione solo l’importo netto a credito risultante dalla differenza.
Se dal raffronto risulta che l’importo del credito recuperato ai lavoratori
è superiore a quello erogato, il sostituto d’imposta dovrà versare l’importo netto a
debito entro gli ordinari termini di versamento delle ritenute d’acconto. In questo
caso dovrà essere utilizzato il codice tributo 1655 per il versamento dell’importo
a debito.
Sono comunque fatti salvi i comportamenti dei sostituti d’imposta che
prima del 24 giugno 2014, data di entrata in vigore della legge di conversione del
decreto, abbiano recuperato il credito erogato ai lavoratori mediante
compensazione utilizzando il modello di pagamento F24.
Nel modello di dichiarazione dei sostituti d’imposta saranno indicate le
modalità di rappresentazione delle compensazioni effettuate.
2.2 Utilizzo del codice tributo 1655
Con risoluzione n. 48/E del 2014 è stato specificato che in sede di
compilazione del modello di versamento F24 il codice tributo è esposto nella
sezione “Erario” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi
a credito compensati”, con l’indicazione nel campo
“rateazione/regione/prov./mese rif.” e nel campo “anno di riferimento”, del mese
e dell’anno in cui è avvenuta l’erogazione del beneficio fiscale, rispettivamente
nel formato “00MM” e “AAAA”.
Di seguito sono formulati alcuni esempi sull’utilizzo del codice tributo
1655 in relazione alle tematiche trattate.
7
2.3 Anno e mese di erogazione
Per l’individuazione del mese e dell’anno di pagamento del credito al lavoratore
occorre fare riferimento al giorno in cui è avvenuta l’erogazione del credito ai
lavoratori da parte dei sostituti d’imposta, ordinariamente coincidente con quello
di pagamento delle retribuzioni.
Esempio: il sostituto d’imposta paga il 10 luglio 2014 gli stipendi relativi al
mese di giugno 2014, attribuendo un credito pari a euro 1.600. La sezione Erario
del modello F24 andrà compilata nel modo seguente:
codice tributo rateazione/regione/
prov./mese rif.
anno di
riferimento
importi a debito
versati
importi a credito
compensati
1655 07 2014 1600,00
Totale A B
1600,00
Esempio: il sostituto d’imposta paga il 27 giugno 2014 gli stipendi relativi al
medesimo mese di giugno 2014, attribuendo un credito pari a euro 1.600. La
sezione Erario del modello F24 andrà compilata nel modo seguente:
codice tributo rateazione/regione/
prov./mese rif.
anno di
riferimento
importi a debito
versati
importi a credito
compensati
1655 06 2014 1600,00
Totale A B
1600,00
2.4 Recupero nel 2015 di crediti erogati nel 2014
Il riferimento al mese e all’anno di pagamento del credito al lavoratore deve
essere mantenuto anche se il credito è utilizzato nel 2015.
Esempio: il sostituto d’imposta paga il 10 dicembre 2014 gli stipendi relativi al
mese di novembre 2014, attribuendo un credito pari a euro 1.600. La sezione
8
Erario del modello F24 andrà compilata nel modo seguente anche nell’ipotesi che
il credito sia utilizzato in compensazione nel 2015:
codice tributo rateazione/regione/
prov./mese rif.
anno di
riferimento
importi a debito
versati
importi a credito
compensati
1655 12 2014 1600,00
Totale A B
1600,00
2.5 Erogazioni effettuate entro il 12 gennaio 2015
L’erogazione del credito effettuata nel 2015 entro il 12 gennaio deve essere
considerata come avvenuta nel mese di dicembre 2014.
Esempio: il sostituto d’imposta paga il 10 gennaio 2015 gli stipendi relativi al
mese di dicembre 2014, attribuendo un credito pari a euro 1.600. La sezione
Erario del modello F24 andrà compilata nel modo seguente:
codice tributo rateazione/regione/
prov./mese rif.
anno di
riferimento
importi a debito
versati
importi a credito
compensati
1655 12 2014 1600,00
Totale A B
1600,00
2.6 Erogazioni effettuate in più mesi
Se il sostituto d’imposta utilizza il medesimo modello F24 per recuperare importi
relativi a crediti erogati ai lavoratori in mesi diversi occorre indicare in due righe
distinte gli importi relativi a ciascun mese.
9
Esempio: il sostituto d’imposta paga il 10 luglio 2014 gli stipendi relativi al
mese di giugno 2014, attribuendo un credito pari a euro 1.600, e paga il 10
agosto 2014 gli stipendi relativi al mese di luglio 2014, attribuendo un credito
pari a euro 1.600. La compensazione è effettuata mediante un unico modello F24.
La sezione Erario del modello F24 andrà compilata nel modo seguente:
codice tributo rateazione/regione/
prov./mese rif.
anno di
riferimento
importi a debito
versati
importi a credito
compensati
1655 07 2014 1600,00
1655 08 2014 1600,00
Totale A B
3200,00
2.7 Contestuale erogazione e recupero di crediti ai lavoratori
Se il sostituto d’imposta in un dato mese eroga il credito ad alcuni lavoratori e
recupera il credito ad altri lavoratori, il sostituto d’imposta dovrà utilizzare in
compensazione solo l’importo netto risultante dalla differenza.
Esempio: il sostituto d’imposta paga il 10 novembre 2014 gli stipendi relativi al
mese di ottobre 2014, erogando un credito pari a euro 1.600, e contestualmente
recupera ad altri lavoratori un credito pari a euro 400. Nella sezione Erario del
modello F24 andrà esposto l’importo netto a credito di euro 1.200 nel modo
seguente:
codice tributo rateazione/regione/
prov./mese rif.
anno di
riferimento
importi a debito
versati
importi a credito
compensati
1655 11 2014 1200,00
Totale A B
1200,00
10
Esempio: il sostituto d’imposta paga il 10 novembre 2014 gli stipendi relativi al
mese di ottobre 2014, erogando un credito pari a euro 360, e contestualmente
recupera ad altri lavoratori un credito pari a euro 800. Nella sezione Erario del
modello F24 andrà esposto l’importo netto di euro 440 nel modo seguente:
codice tributo rateazione/regione/
prov./mese rif.
anno di
riferimento
importi a debito
versati
importi a credito
compensati
1655 11 2014 440,00
Totale A
440,00 B
2.8 Erogazioni effettuate in sede di conguaglio di fine anno
Se il sostituto d’imposta si trova a dover erogare il credito in sede di conguaglio
di fine anno nei mesi di gennaio o febbraio 2015, deve comunque utilizzare il
codice tributo 1655 per l’utilizzo in compensazione dell’importo corrispondente
al credito erogato o per il versamento corrispondente al credito recuperato. In
questo caso andranno indicati come mese di riferimento “dicembre” e come anno
di riferimento “2014”.
Esempio: il sostituto d’imposta paga il 10 febbraio 2015 gli stipendi relativi al
mese di gennaio 2015, erogando in sede di conguaglio nello stesso giorno, un
credito pari a euro 1.600. La sezione Erario del modello F24 andrà compilata nel
modo seguente:
codice tributo rateazione/regione/
prov./mese rif.
anno di
riferimento
importi a debito
versati
importi a credito
compensati
1655 12 2014 1600,00
Totale A B
1600,00
Esempio: il sostituto d’imposta paga il 10 febbraio 2015 gli stipendi relativi al
mese di gennaio 2015, recuperando in sede di conguaglio nello stesso giorno un
11
credito pari a euro 640. La sezione Erario del modello F24 andrà compilata nel
modo seguente:
codice tributo rateazione/regione/
prov./mese rif.
anno di
riferimento
importi a debito
versati
importi a credito
compensati
1655 12 2014 640,00
Totale A
640,00 B
2.9 Amministrazioni dello Stato ed enti pubblici
La legge di conversione ha inserito delle disposizioni riguardanti il
recupero delle somme erogate da parte delle amministrazioni dello Stato e degli
enti pubblici. In particolare, il terzo e quarto periodo del comma 5 prevedono che
“Gli enti pubblici e le amministrazioni dello Stato possono recuperare le somme
erogate ai sensi del comma 1 anche mediante riduzione dei versamenti delle
ritenute e, per l’eventuale eccedenza, dei contributi previdenziali. In quest’ultimo
caso l’INPS e gli altri enti gestori di forme di previdenza obbligatoria interessati
recuperano i contributi non versati alle gestioni previdenziali rivalendosi sulle
ritenute da versare mensilmente all’Erario.”. Contestualmente è stato soppresso
il comma 6, che disciplinava per il solo INPS il recupero dei contributi non
versati alle gestioni previdenziali.
Indicazioni su dette modalità di recupero, in particolare sull’utilizzo del
modello F24 enti pubblici e sulla possibilità di recuperare il credito erogato
mediante scomputo dalle ritenute e dai contributi dovuti, sono state fornite al par.
4.2 della circolare n. 9/E del 2014, cui si rinvia.
Le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici possono, quindi,
recuperare il credito erogato mediante scomputo dalle ritenute e dai contributi
dovuti ovvero mediante compensazione con le somme a debito utilizzando il
modello di pagamento F24 ordinario, in caso di saldo complessivo pari a zero,
oppure il modello F24 enti pubblici, in caso di contestuale versamento.
12
Le norme in esame non stabiliscono criteri di priorità tra le due modalità
di recupero in precedenza indicate; pertanto, dette modalità possono essere
liberamente adottate, evitando, se possibile, l’insorgere di ipotesi di incapienza in
relazione, ad esempio, all’effettuazione dei conguagli fiscali derivanti dalle
dichiarazioni 730/2014.
Il quinto periodo del comma 5 stabilisce che “Con riferimento alla
riduzione dei versamenti dei contributi previdenziali conseguente
all’applicazione di quanto previsto dal presente comma, restano in ogni caso
ferme le aliquote di computo delle prestazioni.”. Al riguardo, si fa presente che la
disposizione in esame non comporta novità sostanziali, perché si limita a ribadire
quanto già previsto al secondo periodo del medesimo comma 5 prima delle
modifiche apportate dalla legge di conversione.
***
Le Direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i
principi enunciati con la presente circolare vengano puntualmente osservati dalle
Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.
IL DIRETTORE VICARIO DELL’AGENZIA

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Imu 2013 risoluzione_5_pubblicazione_delibere_e_altro_sito
Imu 2013 risoluzione_5_pubblicazione_delibere_e_altro_sitoImu 2013 risoluzione_5_pubblicazione_delibere_e_altro_sito
Imu 2013 risoluzione_5_pubblicazione_delibere_e_altro_sitoAntonio Palmieri
 
Decreto legge 24 aprile
Decreto legge 24 aprileDecreto legge 24 aprile
Decreto legge 24 aprileFabio Bolo
 
Circolare minimale inps dipendenti 2014
Circolare minimale inps dipendenti 2014Circolare minimale inps dipendenti 2014
Circolare minimale inps dipendenti 2014Antonio Palmieri
 
Pagamento prima rata IMU 2013. Circolare
Pagamento prima rata IMU 2013. CircolarePagamento prima rata IMU 2013. Circolare
Pagamento prima rata IMU 2013. CircolareAntonio Palmieri
 
Minimali inps dipendenti 2015
Minimali inps dipendenti 2015Minimali inps dipendenti 2015
Minimali inps dipendenti 2015Antonio Palmieri
 
Imposta di bollo sulla fattura elettronica
Imposta di bollo sulla fattura elettronicaImposta di bollo sulla fattura elettronica
Imposta di bollo sulla fattura elettronicaAntonio Palmieri
 
Circolare cedolare secca 2012
Circolare cedolare secca 2012Circolare cedolare secca 2012
Circolare cedolare secca 2012Antonio Palmieri
 
Circolare ravvedimento operoso carenti versamenti
Circolare ravvedimento operoso carenti versamentiCircolare ravvedimento operoso carenti versamenti
Circolare ravvedimento operoso carenti versamentiAntonio Palmieri
 
Modello deroga contante aggiornato
Modello deroga contante aggiornatoModello deroga contante aggiornato
Modello deroga contante aggiornatoAntonio Palmieri
 
Provvedimento i va per cassa opzione
Provvedimento i va per cassa opzioneProvvedimento i va per cassa opzione
Provvedimento i va per cassa opzioneAntonio Palmieri
 
Circ. n. 21 e del 23 aprile 2010
Circ. n. 21 e del 23 aprile 2010Circ. n. 21 e del 23 aprile 2010
Circ. n. 21 e del 23 aprile 2010pquieti
 
Lavoro occasionale accessorio ministero del lavoro
Lavoro occasionale accessorio ministero del lavoroLavoro occasionale accessorio ministero del lavoro
Lavoro occasionale accessorio ministero del lavoroAntonio Palmieri
 
Scomputo ritenute dei minimi 2012
Scomputo ritenute dei minimi 2012Scomputo ritenute dei minimi 2012
Scomputo ritenute dei minimi 2012Antonio Palmieri
 
Gestione separata 2014_circolare_inps
Gestione separata 2014_circolare_inpsGestione separata 2014_circolare_inps
Gestione separata 2014_circolare_inpsAntonio Palmieri
 
Compensazioni Iva 2010cndcec
Compensazioni Iva 2010cndcecCompensazioni Iva 2010cndcec
Compensazioni Iva 2010cndcecAntonio Palmieri
 

La actualidad más candente (19)

Bonus IRPEF: faq
Bonus IRPEF: faqBonus IRPEF: faq
Bonus IRPEF: faq
 
Imu 2013 risoluzione_5_pubblicazione_delibere_e_altro_sito
Imu 2013 risoluzione_5_pubblicazione_delibere_e_altro_sitoImu 2013 risoluzione_5_pubblicazione_delibere_e_altro_sito
Imu 2013 risoluzione_5_pubblicazione_delibere_e_altro_sito
 
Decreto legge 24 aprile
Decreto legge 24 aprileDecreto legge 24 aprile
Decreto legge 24 aprile
 
Circolare imu e irpef
Circolare imu e irpefCircolare imu e irpef
Circolare imu e irpef
 
Circolare minimale inps dipendenti 2014
Circolare minimale inps dipendenti 2014Circolare minimale inps dipendenti 2014
Circolare minimale inps dipendenti 2014
 
Pagamento prima rata IMU 2013. Circolare
Pagamento prima rata IMU 2013. CircolarePagamento prima rata IMU 2013. Circolare
Pagamento prima rata IMU 2013. Circolare
 
Minimali inps dipendenti 2015
Minimali inps dipendenti 2015Minimali inps dipendenti 2015
Minimali inps dipendenti 2015
 
Ritorno all'investimento
Ritorno all'investimentoRitorno all'investimento
Ritorno all'investimento
 
Imposta di bollo sulla fattura elettronica
Imposta di bollo sulla fattura elettronicaImposta di bollo sulla fattura elettronica
Imposta di bollo sulla fattura elettronica
 
Circolare cedolare secca 2012
Circolare cedolare secca 2012Circolare cedolare secca 2012
Circolare cedolare secca 2012
 
Circolare ravvedimento operoso carenti versamenti
Circolare ravvedimento operoso carenti versamentiCircolare ravvedimento operoso carenti versamenti
Circolare ravvedimento operoso carenti versamenti
 
Modello deroga contante aggiornato
Modello deroga contante aggiornatoModello deroga contante aggiornato
Modello deroga contante aggiornato
 
Imu
ImuImu
Imu
 
Provvedimento i va per cassa opzione
Provvedimento i va per cassa opzioneProvvedimento i va per cassa opzione
Provvedimento i va per cassa opzione
 
Circ. n. 21 e del 23 aprile 2010
Circ. n. 21 e del 23 aprile 2010Circ. n. 21 e del 23 aprile 2010
Circ. n. 21 e del 23 aprile 2010
 
Lavoro occasionale accessorio ministero del lavoro
Lavoro occasionale accessorio ministero del lavoroLavoro occasionale accessorio ministero del lavoro
Lavoro occasionale accessorio ministero del lavoro
 
Scomputo ritenute dei minimi 2012
Scomputo ritenute dei minimi 2012Scomputo ritenute dei minimi 2012
Scomputo ritenute dei minimi 2012
 
Gestione separata 2014_circolare_inps
Gestione separata 2014_circolare_inpsGestione separata 2014_circolare_inps
Gestione separata 2014_circolare_inps
 
Compensazioni Iva 2010cndcec
Compensazioni Iva 2010cndcecCompensazioni Iva 2010cndcec
Compensazioni Iva 2010cndcec
 

Destacado

Modello OT24 Guida alla Compilazione
Modello OT24 Guida alla CompilazioneModello OT24 Guida alla Compilazione
Modello OT24 Guida alla CompilazioneAntonio Palmieri
 
Circolare dimissioni telematiche
Circolare dimissioni telematicheCircolare dimissioni telematiche
Circolare dimissioni telematicheAntonio Palmieri
 
Raggruppamenti corsi di laurea per area disciplinare
Raggruppamenti corsi di laurea per area disciplinareRaggruppamenti corsi di laurea per area disciplinare
Raggruppamenti corsi di laurea per area disciplinareAntonio Palmieri
 
Scontrino fiscale dop mezzanotte
Scontrino fiscale dop mezzanotteScontrino fiscale dop mezzanotte
Scontrino fiscale dop mezzanotteAntonio Palmieri
 
Circolare regime forfettario 2016
Circolare regime forfettario 2016Circolare regime forfettario 2016
Circolare regime forfettario 2016Antonio Palmieri
 
Circolare inps 2016 esonero contributivo
Circolare inps 2016 esonero contributivoCircolare inps 2016 esonero contributivo
Circolare inps 2016 esonero contributivoAntonio Palmieri
 
Depenalizzazione reato omesso versamento ritenute previdenziali
Depenalizzazione reato omesso versamento ritenute previdenzialiDepenalizzazione reato omesso versamento ritenute previdenziali
Depenalizzazione reato omesso versamento ritenute previdenzialiAntonio Palmieri
 

Destacado (8)

Modello OT24 Guida alla Compilazione
Modello OT24 Guida alla CompilazioneModello OT24 Guida alla Compilazione
Modello OT24 Guida alla Compilazione
 
Circolare dimissioni telematiche
Circolare dimissioni telematicheCircolare dimissioni telematiche
Circolare dimissioni telematiche
 
Faq imu tasi 2016
Faq imu tasi 2016Faq imu tasi 2016
Faq imu tasi 2016
 
Raggruppamenti corsi di laurea per area disciplinare
Raggruppamenti corsi di laurea per area disciplinareRaggruppamenti corsi di laurea per area disciplinare
Raggruppamenti corsi di laurea per area disciplinare
 
Scontrino fiscale dop mezzanotte
Scontrino fiscale dop mezzanotteScontrino fiscale dop mezzanotte
Scontrino fiscale dop mezzanotte
 
Circolare regime forfettario 2016
Circolare regime forfettario 2016Circolare regime forfettario 2016
Circolare regime forfettario 2016
 
Circolare inps 2016 esonero contributivo
Circolare inps 2016 esonero contributivoCircolare inps 2016 esonero contributivo
Circolare inps 2016 esonero contributivo
 
Depenalizzazione reato omesso versamento ritenute previdenziali
Depenalizzazione reato omesso versamento ritenute previdenzialiDepenalizzazione reato omesso versamento ritenute previdenziali
Depenalizzazione reato omesso versamento ritenute previdenziali
 

Similar a Bonus irpef-circolare- compensazioni

Relazione illustrativa legge di stabilità
Relazione illustrativa legge di stabilitàRelazione illustrativa legge di stabilità
Relazione illustrativa legge di stabilitàFabio Bolo
 
Www.inps.it circolari zip_circolare numero 60 del 12-05-2014
Www.inps.it circolari zip_circolare numero 60 del 12-05-2014Www.inps.it circolari zip_circolare numero 60 del 12-05-2014
Www.inps.it circolari zip_circolare numero 60 del 12-05-2014Fabio Bolo
 
Compensazioni Iva 2010cndcec
Compensazioni Iva 2010cndcecCompensazioni Iva 2010cndcec
Compensazioni Iva 2010cndcecAntonio Palmieri
 
Agenzia entrate chiarimenti bonus
Agenzia entrate chiarimenti bonusAgenzia entrate chiarimenti bonus
Agenzia entrate chiarimenti bonusLavoce.info
 
Bozza del decreto fiscale collegato alla legge di Bilancio 2019
Bozza del decreto fiscale collegato alla legge di Bilancio 2019 Bozza del decreto fiscale collegato alla legge di Bilancio 2019
Bozza del decreto fiscale collegato alla legge di Bilancio 2019 Marco Ferrari
 
Circolare iva per cassa 2012
Circolare iva per cassa 2012Circolare iva per cassa 2012
Circolare iva per cassa 2012Antonio Palmieri
 
Circolare inps tfr in busta paga
Circolare inps tfr in busta pagaCircolare inps tfr in busta paga
Circolare inps tfr in busta pagaAntonio Palmieri
 
Circolare Inps n. 82 del 23/04/2015: TFR in busta paga
Circolare Inps n. 82 del 23/04/2015: TFR in busta pagaCircolare Inps n. 82 del 23/04/2015: TFR in busta paga
Circolare Inps n. 82 del 23/04/2015: TFR in busta pagaParma Couture
 
Newsletter sportiva luglio agosto 2017
Newsletter sportiva luglio agosto 2017Newsletter sportiva luglio agosto 2017
Newsletter sportiva luglio agosto 2017Beatrice Masserini
 
Circolare 32 e 2014
Circolare 32 e 2014Circolare 32 e 2014
Circolare 32 e 2014Paolo Soro
 
Newsletter fiscale agosto 2010
Newsletter fiscale agosto 2010Newsletter fiscale agosto 2010
Newsletter fiscale agosto 2010Studio Cassinis
 
Sentenza consulta 228 2014
Sentenza consulta 228 2014Sentenza consulta 228 2014
Sentenza consulta 228 2014Paolo Soro
 
Sentenza consulta 228 2014
Sentenza consulta 228 2014Sentenza consulta 228 2014
Sentenza consulta 228 2014Paolo Soro
 
Circolare INPS: Gestione separata 2014
Circolare INPS: Gestione separata 2014Circolare INPS: Gestione separata 2014
Circolare INPS: Gestione separata 2014Antonio Palmieri
 
Circolare numero 63 del 19 05-2014
Circolare numero 63 del 19 05-2014Circolare numero 63 del 19 05-2014
Circolare numero 63 del 19 05-2014Fabio Bolo
 
Redditi prodotti all'estero
Redditi prodotti all'esteroRedditi prodotti all'estero
Redditi prodotti all'esteroPaolo Soro
 
Relazione imprese minori e regimi agevolati
Relazione imprese minori e regimi agevolatiRelazione imprese minori e regimi agevolati
Relazione imprese minori e regimi agevolatiVincenzo Verrusio
 

Similar a Bonus irpef-circolare- compensazioni (20)

Relazione illustrativa legge di stabilità
Relazione illustrativa legge di stabilitàRelazione illustrativa legge di stabilità
Relazione illustrativa legge di stabilità
 
Www.inps.it circolari zip_circolare numero 60 del 12-05-2014
Www.inps.it circolari zip_circolare numero 60 del 12-05-2014Www.inps.it circolari zip_circolare numero 60 del 12-05-2014
Www.inps.it circolari zip_circolare numero 60 del 12-05-2014
 
Compensazioni Iva 2010cndcec
Compensazioni Iva 2010cndcecCompensazioni Iva 2010cndcec
Compensazioni Iva 2010cndcec
 
Agenzia entrate chiarimenti bonus
Agenzia entrate chiarimenti bonusAgenzia entrate chiarimenti bonus
Agenzia entrate chiarimenti bonus
 
Bozza del decreto fiscale collegato alla legge di Bilancio 2019
Bozza del decreto fiscale collegato alla legge di Bilancio 2019 Bozza del decreto fiscale collegato alla legge di Bilancio 2019
Bozza del decreto fiscale collegato alla legge di Bilancio 2019
 
Circolare iva per cassa 2012
Circolare iva per cassa 2012Circolare iva per cassa 2012
Circolare iva per cassa 2012
 
Ddl1465
Ddl1465Ddl1465
Ddl1465
 
Circolare inps tfr in busta paga
Circolare inps tfr in busta pagaCircolare inps tfr in busta paga
Circolare inps tfr in busta paga
 
Circolare Inps n. 82 del 23/04/2015: TFR in busta paga
Circolare Inps n. 82 del 23/04/2015: TFR in busta pagaCircolare Inps n. 82 del 23/04/2015: TFR in busta paga
Circolare Inps n. 82 del 23/04/2015: TFR in busta paga
 
Newsletter sportiva luglio agosto 2017
Newsletter sportiva luglio agosto 2017Newsletter sportiva luglio agosto 2017
Newsletter sportiva luglio agosto 2017
 
Circolare 32 e 2014
Circolare 32 e 2014Circolare 32 e 2014
Circolare 32 e 2014
 
Newsletter fiscale agosto 2010
Newsletter fiscale agosto 2010Newsletter fiscale agosto 2010
Newsletter fiscale agosto 2010
 
Sentenza consulta 228 2014
Sentenza consulta 228 2014Sentenza consulta 228 2014
Sentenza consulta 228 2014
 
Sentenza consulta 228 2014
Sentenza consulta 228 2014Sentenza consulta 228 2014
Sentenza consulta 228 2014
 
Bonus 80 €
Bonus 80 €Bonus 80 €
Bonus 80 €
 
Circolare INPS: Gestione separata 2014
Circolare INPS: Gestione separata 2014Circolare INPS: Gestione separata 2014
Circolare INPS: Gestione separata 2014
 
Circolare appalti
Circolare appaltiCircolare appalti
Circolare appalti
 
Circolare numero 63 del 19 05-2014
Circolare numero 63 del 19 05-2014Circolare numero 63 del 19 05-2014
Circolare numero 63 del 19 05-2014
 
Redditi prodotti all'estero
Redditi prodotti all'esteroRedditi prodotti all'estero
Redditi prodotti all'estero
 
Relazione imprese minori e regimi agevolati
Relazione imprese minori e regimi agevolatiRelazione imprese minori e regimi agevolati
Relazione imprese minori e regimi agevolati
 

Más de Antonio Palmieri

Decreto mef mise 07 dicembre 2016 registratori telematici
Decreto mef mise 07 dicembre 2016 registratori telematiciDecreto mef mise 07 dicembre 2016 registratori telematici
Decreto mef mise 07 dicembre 2016 registratori telematiciAntonio Palmieri
 
Incentivo Occupazione SUD 2018 - Requisiti Anpal
Incentivo Occupazione SUD 2018 - Requisiti AnpalIncentivo Occupazione SUD 2018 - Requisiti Anpal
Incentivo Occupazione SUD 2018 - Requisiti AnpalAntonio Palmieri
 
Incentivo occupazione giovani 2017
Incentivo occupazione giovani 2017Incentivo occupazione giovani 2017
Incentivo occupazione giovani 2017Antonio Palmieri
 
Minimali INPS 2017 lavoratori dipendenti
Minimali INPS 2017 lavoratori dipendentiMinimali INPS 2017 lavoratori dipendenti
Minimali INPS 2017 lavoratori dipendentiAntonio Palmieri
 
INPS: contributi artigiani e commercianti 2017
INPS: contributi artigiani e commercianti 2017INPS: contributi artigiani e commercianti 2017
INPS: contributi artigiani e commercianti 2017Antonio Palmieri
 
Lavoro accessorio e prestazioni a sostegno del reddito
Lavoro accessorio e prestazioni a sostegno del redditoLavoro accessorio e prestazioni a sostegno del reddito
Lavoro accessorio e prestazioni a sostegno del redditoAntonio Palmieri
 
Risoluzione 1DF 2016 comodato imu tasi
Risoluzione 1DF 2016 comodato imu tasiRisoluzione 1DF 2016 comodato imu tasi
Risoluzione 1DF 2016 comodato imu tasiAntonio Palmieri
 
Circolare contributi inps 2016 artigiani e commercianti
Circolare contributi inps 2016 artigiani e commerciantiCircolare contributi inps 2016 artigiani e commercianti
Circolare contributi inps 2016 artigiani e commerciantiAntonio Palmieri
 
Check List Regime Forfettario 2016
Check List Regime Forfettario 2016Check List Regime Forfettario 2016
Check List Regime Forfettario 2016Antonio Palmieri
 
Jobs act: Circolare maxi sanzione 2015
Jobs act: Circolare maxi sanzione 2015Jobs act: Circolare maxi sanzione 2015
Jobs act: Circolare maxi sanzione 2015Antonio Palmieri
 
Nota UNILAV Conciliazione luglio 2015
Nota UNILAV Conciliazione luglio 2015Nota UNILAV Conciliazione luglio 2015
Nota UNILAV Conciliazione luglio 2015Antonio Palmieri
 
Nota Comunicazione Lavoro Accessorio
Nota Comunicazione Lavoro AccessorioNota Comunicazione Lavoro Accessorio
Nota Comunicazione Lavoro AccessorioAntonio Palmieri
 
Approfondimento fs 27062015
Approfondimento fs 27062015Approfondimento fs 27062015
Approfondimento fs 27062015Antonio Palmieri
 
Circolare inps durc online
Circolare inps durc onlineCircolare inps durc online
Circolare inps durc onlineAntonio Palmieri
 
Circolare Microcredito Consulenti del Lavoto
Circolare Microcredito Consulenti del LavotoCircolare Microcredito Consulenti del Lavoto
Circolare Microcredito Consulenti del LavotoAntonio Palmieri
 
730 Precompilato: le risposte ai questiti
730 Precompilato: le risposte ai questiti730 Precompilato: le risposte ai questiti
730 Precompilato: le risposte ai questitiAntonio Palmieri
 
Modulo richiesta tfr in busta paga
Modulo richiesta tfr in busta pagaModulo richiesta tfr in busta paga
Modulo richiesta tfr in busta pagaAntonio Palmieri
 

Más de Antonio Palmieri (20)

Decreto mef mise 07 dicembre 2016 registratori telematici
Decreto mef mise 07 dicembre 2016 registratori telematiciDecreto mef mise 07 dicembre 2016 registratori telematici
Decreto mef mise 07 dicembre 2016 registratori telematici
 
Incentivo Occupazione SUD 2018 - Requisiti Anpal
Incentivo Occupazione SUD 2018 - Requisiti AnpalIncentivo Occupazione SUD 2018 - Requisiti Anpal
Incentivo Occupazione SUD 2018 - Requisiti Anpal
 
Bonus sud circolare inps
Bonus sud circolare inpsBonus sud circolare inps
Bonus sud circolare inps
 
Incentivo occupazione giovani 2017
Incentivo occupazione giovani 2017Incentivo occupazione giovani 2017
Incentivo occupazione giovani 2017
 
Minimali INPS 2017 lavoratori dipendenti
Minimali INPS 2017 lavoratori dipendentiMinimali INPS 2017 lavoratori dipendenti
Minimali INPS 2017 lavoratori dipendenti
 
Gestione separata 2017
Gestione separata 2017Gestione separata 2017
Gestione separata 2017
 
INPS: contributi artigiani e commercianti 2017
INPS: contributi artigiani e commercianti 2017INPS: contributi artigiani e commercianti 2017
INPS: contributi artigiani e commercianti 2017
 
Lavoro accessorio e prestazioni a sostegno del reddito
Lavoro accessorio e prestazioni a sostegno del redditoLavoro accessorio e prestazioni a sostegno del reddito
Lavoro accessorio e prestazioni a sostegno del reddito
 
Risoluzione 1DF 2016 comodato imu tasi
Risoluzione 1DF 2016 comodato imu tasiRisoluzione 1DF 2016 comodato imu tasi
Risoluzione 1DF 2016 comodato imu tasi
 
Circolare contributi inps 2016 artigiani e commercianti
Circolare contributi inps 2016 artigiani e commerciantiCircolare contributi inps 2016 artigiani e commercianti
Circolare contributi inps 2016 artigiani e commercianti
 
Minimali inps 2016
Minimali inps 2016Minimali inps 2016
Minimali inps 2016
 
Check List Regime Forfettario 2016
Check List Regime Forfettario 2016Check List Regime Forfettario 2016
Check List Regime Forfettario 2016
 
Jobs act: Circolare maxi sanzione 2015
Jobs act: Circolare maxi sanzione 2015Jobs act: Circolare maxi sanzione 2015
Jobs act: Circolare maxi sanzione 2015
 
Nota UNILAV Conciliazione luglio 2015
Nota UNILAV Conciliazione luglio 2015Nota UNILAV Conciliazione luglio 2015
Nota UNILAV Conciliazione luglio 2015
 
Nota Comunicazione Lavoro Accessorio
Nota Comunicazione Lavoro AccessorioNota Comunicazione Lavoro Accessorio
Nota Comunicazione Lavoro Accessorio
 
Approfondimento fs 27062015
Approfondimento fs 27062015Approfondimento fs 27062015
Approfondimento fs 27062015
 
Circolare inps durc online
Circolare inps durc onlineCircolare inps durc online
Circolare inps durc online
 
Circolare Microcredito Consulenti del Lavoto
Circolare Microcredito Consulenti del LavotoCircolare Microcredito Consulenti del Lavoto
Circolare Microcredito Consulenti del Lavoto
 
730 Precompilato: le risposte ai questiti
730 Precompilato: le risposte ai questiti730 Precompilato: le risposte ai questiti
730 Precompilato: le risposte ai questiti
 
Modulo richiesta tfr in busta paga
Modulo richiesta tfr in busta pagaModulo richiesta tfr in busta paga
Modulo richiesta tfr in busta paga
 

Último

Luca Faccin, CEO @PerformancePPC – “Tool AI per migliorare i processi aziendali”
Luca Faccin, CEO @PerformancePPC – “Tool AI per migliorare i processi aziendali”Luca Faccin, CEO @PerformancePPC – “Tool AI per migliorare i processi aziendali”
Luca Faccin, CEO @PerformancePPC – “Tool AI per migliorare i processi aziendali”Associazione Digital Days
 
Gianni Clocchiatti, Consulente per l’innovazione e la creatività d’impresa, F...
Gianni Clocchiatti, Consulente per l’innovazione e la creatività d’impresa, F...Gianni Clocchiatti, Consulente per l’innovazione e la creatività d’impresa, F...
Gianni Clocchiatti, Consulente per l’innovazione e la creatività d’impresa, F...Associazione Digital Days
 
Mario Madafferi, Innovation Manager @Progesia SRL Società Benefit – “L’Integr...
Mario Madafferi, Innovation Manager @Progesia SRL Società Benefit – “L’Integr...Mario Madafferi, Innovation Manager @Progesia SRL Società Benefit – “L’Integr...
Mario Madafferi, Innovation Manager @Progesia SRL Società Benefit – “L’Integr...Associazione Digital Days
 
BioClima_Da gestori a custodi del territorio_Modulo 2
BioClima_Da gestori a custodi del territorio_Modulo 2BioClima_Da gestori a custodi del territorio_Modulo 2
BioClima_Da gestori a custodi del territorio_Modulo 2Etifor srl
 
CONTRATTO PRELIMINARE DI COMPRAVENDITA IMMOBILIARE.pdf
CONTRATTO PRELIMINARE DI COMPRAVENDITA IMMOBILIARE.pdfCONTRATTO PRELIMINARE DI COMPRAVENDITA IMMOBILIARE.pdf
CONTRATTO PRELIMINARE DI COMPRAVENDITA IMMOBILIARE.pdfYuriRosati
 
Limmi un successo che mette radici da un solo frutto: il limone di Sicilia
Limmi un successo che mette radici da un solo frutto: il limone di SiciliaLimmi un successo che mette radici da un solo frutto: il limone di Sicilia
Limmi un successo che mette radici da un solo frutto: il limone di SiciliaLimmi
 
Giulia Pascuzzi – Coach & Business Leader – Parlare di diversità è davvero in...
Giulia Pascuzzi – Coach & Business Leader – Parlare di diversità è davvero in...Giulia Pascuzzi – Coach & Business Leader – Parlare di diversità è davvero in...
Giulia Pascuzzi – Coach & Business Leader – Parlare di diversità è davvero in...Associazione Digital Days
 
Pamela Serena Nerattini, Consulente LinkedIn e HR – “Ascoltare per crescere i...
Pamela Serena Nerattini, Consulente LinkedIn e HR – “Ascoltare per crescere i...Pamela Serena Nerattini, Consulente LinkedIn e HR – “Ascoltare per crescere i...
Pamela Serena Nerattini, Consulente LinkedIn e HR – “Ascoltare per crescere i...Associazione Digital Days
 
Enrico Busto, Strategic Technology Advisor fondatore di @Eticrea – “Reskillin...
Enrico Busto, Strategic Technology Advisor fondatore di @Eticrea – “Reskillin...Enrico Busto, Strategic Technology Advisor fondatore di @Eticrea – “Reskillin...
Enrico Busto, Strategic Technology Advisor fondatore di @Eticrea – “Reskillin...Associazione Digital Days
 
Edoardo Marrone, Direttore Commerciale di @Across- “Valorizzare il tesoro nas...
Edoardo Marrone, Direttore Commerciale di @Across- “Valorizzare il tesoro nas...Edoardo Marrone, Direttore Commerciale di @Across- “Valorizzare il tesoro nas...
Edoardo Marrone, Direttore Commerciale di @Across- “Valorizzare il tesoro nas...Associazione Digital Days
 
Eleonora Sordella, Headhunter, Coach, Formatrice e Chiara Bonomi, Training De...
Eleonora Sordella, Headhunter, Coach, Formatrice e Chiara Bonomi, Training De...Eleonora Sordella, Headhunter, Coach, Formatrice e Chiara Bonomi, Training De...
Eleonora Sordella, Headhunter, Coach, Formatrice e Chiara Bonomi, Training De...Associazione Digital Days
 

Último (11)

Luca Faccin, CEO @PerformancePPC – “Tool AI per migliorare i processi aziendali”
Luca Faccin, CEO @PerformancePPC – “Tool AI per migliorare i processi aziendali”Luca Faccin, CEO @PerformancePPC – “Tool AI per migliorare i processi aziendali”
Luca Faccin, CEO @PerformancePPC – “Tool AI per migliorare i processi aziendali”
 
Gianni Clocchiatti, Consulente per l’innovazione e la creatività d’impresa, F...
Gianni Clocchiatti, Consulente per l’innovazione e la creatività d’impresa, F...Gianni Clocchiatti, Consulente per l’innovazione e la creatività d’impresa, F...
Gianni Clocchiatti, Consulente per l’innovazione e la creatività d’impresa, F...
 
Mario Madafferi, Innovation Manager @Progesia SRL Società Benefit – “L’Integr...
Mario Madafferi, Innovation Manager @Progesia SRL Società Benefit – “L’Integr...Mario Madafferi, Innovation Manager @Progesia SRL Società Benefit – “L’Integr...
Mario Madafferi, Innovation Manager @Progesia SRL Società Benefit – “L’Integr...
 
BioClima_Da gestori a custodi del territorio_Modulo 2
BioClima_Da gestori a custodi del territorio_Modulo 2BioClima_Da gestori a custodi del territorio_Modulo 2
BioClima_Da gestori a custodi del territorio_Modulo 2
 
CONTRATTO PRELIMINARE DI COMPRAVENDITA IMMOBILIARE.pdf
CONTRATTO PRELIMINARE DI COMPRAVENDITA IMMOBILIARE.pdfCONTRATTO PRELIMINARE DI COMPRAVENDITA IMMOBILIARE.pdf
CONTRATTO PRELIMINARE DI COMPRAVENDITA IMMOBILIARE.pdf
 
Limmi un successo che mette radici da un solo frutto: il limone di Sicilia
Limmi un successo che mette radici da un solo frutto: il limone di SiciliaLimmi un successo che mette radici da un solo frutto: il limone di Sicilia
Limmi un successo che mette radici da un solo frutto: il limone di Sicilia
 
Giulia Pascuzzi – Coach & Business Leader – Parlare di diversità è davvero in...
Giulia Pascuzzi – Coach & Business Leader – Parlare di diversità è davvero in...Giulia Pascuzzi – Coach & Business Leader – Parlare di diversità è davvero in...
Giulia Pascuzzi – Coach & Business Leader – Parlare di diversità è davvero in...
 
Pamela Serena Nerattini, Consulente LinkedIn e HR – “Ascoltare per crescere i...
Pamela Serena Nerattini, Consulente LinkedIn e HR – “Ascoltare per crescere i...Pamela Serena Nerattini, Consulente LinkedIn e HR – “Ascoltare per crescere i...
Pamela Serena Nerattini, Consulente LinkedIn e HR – “Ascoltare per crescere i...
 
Enrico Busto, Strategic Technology Advisor fondatore di @Eticrea – “Reskillin...
Enrico Busto, Strategic Technology Advisor fondatore di @Eticrea – “Reskillin...Enrico Busto, Strategic Technology Advisor fondatore di @Eticrea – “Reskillin...
Enrico Busto, Strategic Technology Advisor fondatore di @Eticrea – “Reskillin...
 
Edoardo Marrone, Direttore Commerciale di @Across- “Valorizzare il tesoro nas...
Edoardo Marrone, Direttore Commerciale di @Across- “Valorizzare il tesoro nas...Edoardo Marrone, Direttore Commerciale di @Across- “Valorizzare il tesoro nas...
Edoardo Marrone, Direttore Commerciale di @Across- “Valorizzare il tesoro nas...
 
Eleonora Sordella, Headhunter, Coach, Formatrice e Chiara Bonomi, Training De...
Eleonora Sordella, Headhunter, Coach, Formatrice e Chiara Bonomi, Training De...Eleonora Sordella, Headhunter, Coach, Formatrice e Chiara Bonomi, Training De...
Eleonora Sordella, Headhunter, Coach, Formatrice e Chiara Bonomi, Training De...
 

Bonus irpef-circolare- compensazioni

  • 1. CIRCOLARE N.22/E Roma, 11 luglio 2014 OGGETTO: Art. 1 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 - Riduzione del cuneo fiscale per lavoratori dipendenti e assimilati - Modifiche apportate dalla legge di conversione 23 giugno 2014, n. 89 Direzione Centrale Normativa Direzione Centrale Servizi ai contribuenti
  • 2. 2 INDICE PREMESSA 2 1. SOGGETTI TENUTI AL RICONOSCIMENTO DEL CREDITO 3 2. RECUPERO DELLE SOMME EROGATE 3 2.1 Modalità di recupero......................................................................................3 2.2 Utilizzo del codice tributo 1655 .....................................................................6 2.3 Anno e mese di erogazione.............................................................................7 2.4 Recupero nel 2015 di crediti erogati nel 2014..............................................7 2.5 Erogazioni effettuate entro il 12 gennaio 2015 ............................................8 2.6 Erogazioni effettuate in più mesi...................................................................8 2.7 Contestuale erogazione e recupero di crediti ai lavoratori.........................9 2.8 Erogazioni effettuate in sede di conguaglio di fine anno ..........................10 2.9 Amministrazioni dello Stato ed enti pubblici.............................................11 PREMESSA Con le circolari n. 8/E del 28 aprile 2014 e n. 9/E del 14 maggio 2014 sono stati forniti chiarimenti sull’applicazione del credito (di seguito, “credito”) previsto per l’anno 2014 dall’articolo 1 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (di seguito, “decreto”), concernente la “Riduzione del cuneo fiscale per lavoratori dipendenti e assimilati”, a favore dei titolari di reddito di lavoro dipendente e di taluni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, ai quali corrisponda un’imposta lorda di ammontare superiore alle detrazioni da lavoro loro spettanti. La legge 23 giugno 2014, n. 89, pubblicata nella GU, serie generale, n. 143 del 23 giugno 2014, ed entrata in vigore il 24 giugno 2014, nel convertire in legge il decreto, ha apportato talune modifiche all’art. 1 del decreto stesso riguardanti, tra l’altro, le modalità di recupero del credito erogato dai sostituti d’imposta, compresi gli enti pubblici e le amministrazioni dello Stato. Con la presente circolare vengono forniti chiarimenti relativi alle modifiche apportate in sede di conversione in legge del decreto.
  • 3. 3 1. SOGGETTI TENUTI AL RICONOSCIMENTO DEL CREDITO L’articolo 1, comma 4, primo periodo, del decreto prevede che, per l’anno 2014, i sostituti d’imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, riconoscono il credito eventualmente spettante ai sensi dell’articolo 13 del TUIR. Con circolare n. 8/E del 2014, al par. 2, sono state fornite indicazioni sui sostituti d’imposta tenuti al riconoscimento del credito. In tale contesto, la legge di conversione, lasciando immutato il primo periodo del comma 4, ha sostituito il secondo periodo stabilendo che “Il credito di cui al primo periodo è riconosciuto, in via automatica, dai sostituti d’imposta”. La modifica non determina alcuna variazione del novero dei sostituti d’imposta tenuti al riconoscimento del credito in via automatica, che rimangono quelli individuati al primo periodo del comma 4 del decreto. La modifica si limita, infatti, a perfezionare il testo del comma 4 sotto il profilo del drafting, sopprimendo riferimenti normativi non necessari perché contenuti nel primo periodo del medesimo comma. 2. RECUPERO DELLE SOMME EROGATE 2.1 Modalità di recupero La legge di conversione ha apportato, invece, una rilevante modifica in ordine alle modalità di recupero del credito erogato dai sostituti d’imposta. A tal fine, è stato sostituito il secondo periodo del comma 5 dell’art. 1 del decreto ed è stato soppresso il comma 6. Prima della modifica il secondo periodo del comma 5 prevedeva che, per il recupero del credito erogato ai lavoratori, i sostituti d’imposta utilizzassero,
  • 4. 4 fino a capienza, l’ammontare complessivo delle ritenute disponibile in ciascun periodo di paga e, per la differenza, i contributi previdenziali dovuti per il medesimo periodo di paga. Il secondo periodo del comma 5, nell’attuale formulazione, prevede che le somme erogate ai lavoratori “sono recuperate dal sostituto d’imposta mediante l’istituto della compensazione di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.”. In proposito si ricorda che con risoluzione n. 48/E del 2014 è stato istituito il codice tributo “1655”, denominato “Recupero da parte dei sostituti d’imposta delle somme erogate ai sensi dell’articolo 1 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66”. Proprio l’utilizzo di tale codice consente ai sostituti d’imposta il recupero delle somme erogate ai lavoratori mediante l’istituto della compensazione di cui all’art. 17 del d.lgs. n. 241 del 1997. Al par. 4.2 della circolare n. 9/E del 2014 sono state fornite le prime indicazioni in merito, chiarendo che il recupero del credito da parte dei sostituti d’imposta avviene mediante compensazione con le somme a debito utilizzando il modello di pagamento F24 e che, per le stesse finalità di recupero, alla compensazione non si applica il limite di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Si tratta del limite massimo compensabile ai sensi dell'articolo 17 del d.lgs. n. 241 del 1997, elevato a 700.000 euro dall'art. 9, comma 2, del decreto-legge n. 35 del 2013. Al riguardo si precisa che per le caratteristiche del credito previsto dall’art. 1 del decreto, al relativo recupero da parte dei sostituti d’imposta mediante compensazione non si applica neanche la limitazione di cui all'articolo 31 del decreto-legge n. 78 del 2010, che prevede un divieto di compensazione ai sensi dell’art. 17, comma 1, del d.lgs. n. 241 del 1997 dei crediti relativi alle imposte erariali in presenza di debiti iscritti a ruolo, per imposte erariali ed accessori, di ammontare superiore a 1.500 euro. La modifica in esame, nel semplificare la disciplina del recupero delle somme da parte dei sostituti, da un lato ha inserito la previsione della
  • 5. 5 compensazione di cui all’art. 17 del d.lgs. n. 241 del 1997, e dall’altro ha contestualmente soppresso sia il riferimento alla “capienza” dell’ammontare complessivo delle ritenute disponibili, sia il riferimento al “periodo di paga” per l’individuazione delle ritenute disponibili e dei contributi dovuti, utilizzabili per il recupero. Conseguentemente, i sostituti d’imposta erogano il credito in via automatica ai lavoratori che ne abbiano i requisiti, indipendentemente da ogni considerazione circa la capienza delle ritenute disponibili e dei contributi dovuti. I medesimi sostituti, per il recupero del credito erogato ai lavoratori, si avvarranno esclusivamente del modello di pagamento F24 e potranno utilizzare l’importo corrispondente al credito erogato per il versamento, mediante compensazione, di qualsiasi importo a debito esposto nel medesimo modello F24, anche in sezioni diverse dalla sezione Erario. L’eventuale credito non utilizzato in compensazione potrà essere utilizzato nei successivi versamenti effettuati con il modello di pagamento F24. In ordine alle concrete modalità di utilizzo, si evidenzia che il codice tributo 1655 deve essere esposto nella sezione Erario del modello di pagamento F24, mentre gli importi a debito compensati potranno riferirsi, a seconda dell’oggetto del versamento, alla medesima sezione Erario o alle sezioni INPS, Regioni, IMU e altri tributi locali, Altri enti previdenziali e assicurativi. È possibile che un sostituto d’imposta, al momento del pagamento delle retribuzioni relative a un dato mese: - eroghi il credito ad alcuni lavoratori e, pertanto, maturi a sua volta un credito verso l’erario di corrispondente importo; - recuperi il credito in precedenza già erogato ad altri lavoratori, ad esempio perché le circostanze evidenziate al par. 2.4 della circolare n. 9/E del 2014 richiedono il ricalcolo del credito spettante, e, pertanto, maturi un debito verso l’erario per il corrispondente importo.
  • 6. 6 In detta ipotesi, il sostituto d’imposta dovrà preliminarmente raffrontare l’importo del credito erogato ai lavoratori in un dato mese con l’importo del credito recuperato ai lavoratori nel medesimo mese. Se dal raffronto risulta che l’importo del credito erogato ai lavoratori è superiore a quello recuperato, il sostituto d’imposta dovrà utilizzare in compensazione solo l’importo netto a credito risultante dalla differenza. Se dal raffronto risulta che l’importo del credito recuperato ai lavoratori è superiore a quello erogato, il sostituto d’imposta dovrà versare l’importo netto a debito entro gli ordinari termini di versamento delle ritenute d’acconto. In questo caso dovrà essere utilizzato il codice tributo 1655 per il versamento dell’importo a debito. Sono comunque fatti salvi i comportamenti dei sostituti d’imposta che prima del 24 giugno 2014, data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, abbiano recuperato il credito erogato ai lavoratori mediante compensazione utilizzando il modello di pagamento F24. Nel modello di dichiarazione dei sostituti d’imposta saranno indicate le modalità di rappresentazione delle compensazioni effettuate. 2.2 Utilizzo del codice tributo 1655 Con risoluzione n. 48/E del 2014 è stato specificato che in sede di compilazione del modello di versamento F24 il codice tributo è esposto nella sezione “Erario” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, con l’indicazione nel campo “rateazione/regione/prov./mese rif.” e nel campo “anno di riferimento”, del mese e dell’anno in cui è avvenuta l’erogazione del beneficio fiscale, rispettivamente nel formato “00MM” e “AAAA”. Di seguito sono formulati alcuni esempi sull’utilizzo del codice tributo 1655 in relazione alle tematiche trattate.
  • 7. 7 2.3 Anno e mese di erogazione Per l’individuazione del mese e dell’anno di pagamento del credito al lavoratore occorre fare riferimento al giorno in cui è avvenuta l’erogazione del credito ai lavoratori da parte dei sostituti d’imposta, ordinariamente coincidente con quello di pagamento delle retribuzioni. Esempio: il sostituto d’imposta paga il 10 luglio 2014 gli stipendi relativi al mese di giugno 2014, attribuendo un credito pari a euro 1.600. La sezione Erario del modello F24 andrà compilata nel modo seguente: codice tributo rateazione/regione/ prov./mese rif. anno di riferimento importi a debito versati importi a credito compensati 1655 07 2014 1600,00 Totale A B 1600,00 Esempio: il sostituto d’imposta paga il 27 giugno 2014 gli stipendi relativi al medesimo mese di giugno 2014, attribuendo un credito pari a euro 1.600. La sezione Erario del modello F24 andrà compilata nel modo seguente: codice tributo rateazione/regione/ prov./mese rif. anno di riferimento importi a debito versati importi a credito compensati 1655 06 2014 1600,00 Totale A B 1600,00 2.4 Recupero nel 2015 di crediti erogati nel 2014 Il riferimento al mese e all’anno di pagamento del credito al lavoratore deve essere mantenuto anche se il credito è utilizzato nel 2015. Esempio: il sostituto d’imposta paga il 10 dicembre 2014 gli stipendi relativi al mese di novembre 2014, attribuendo un credito pari a euro 1.600. La sezione
  • 8. 8 Erario del modello F24 andrà compilata nel modo seguente anche nell’ipotesi che il credito sia utilizzato in compensazione nel 2015: codice tributo rateazione/regione/ prov./mese rif. anno di riferimento importi a debito versati importi a credito compensati 1655 12 2014 1600,00 Totale A B 1600,00 2.5 Erogazioni effettuate entro il 12 gennaio 2015 L’erogazione del credito effettuata nel 2015 entro il 12 gennaio deve essere considerata come avvenuta nel mese di dicembre 2014. Esempio: il sostituto d’imposta paga il 10 gennaio 2015 gli stipendi relativi al mese di dicembre 2014, attribuendo un credito pari a euro 1.600. La sezione Erario del modello F24 andrà compilata nel modo seguente: codice tributo rateazione/regione/ prov./mese rif. anno di riferimento importi a debito versati importi a credito compensati 1655 12 2014 1600,00 Totale A B 1600,00 2.6 Erogazioni effettuate in più mesi Se il sostituto d’imposta utilizza il medesimo modello F24 per recuperare importi relativi a crediti erogati ai lavoratori in mesi diversi occorre indicare in due righe distinte gli importi relativi a ciascun mese.
  • 9. 9 Esempio: il sostituto d’imposta paga il 10 luglio 2014 gli stipendi relativi al mese di giugno 2014, attribuendo un credito pari a euro 1.600, e paga il 10 agosto 2014 gli stipendi relativi al mese di luglio 2014, attribuendo un credito pari a euro 1.600. La compensazione è effettuata mediante un unico modello F24. La sezione Erario del modello F24 andrà compilata nel modo seguente: codice tributo rateazione/regione/ prov./mese rif. anno di riferimento importi a debito versati importi a credito compensati 1655 07 2014 1600,00 1655 08 2014 1600,00 Totale A B 3200,00 2.7 Contestuale erogazione e recupero di crediti ai lavoratori Se il sostituto d’imposta in un dato mese eroga il credito ad alcuni lavoratori e recupera il credito ad altri lavoratori, il sostituto d’imposta dovrà utilizzare in compensazione solo l’importo netto risultante dalla differenza. Esempio: il sostituto d’imposta paga il 10 novembre 2014 gli stipendi relativi al mese di ottobre 2014, erogando un credito pari a euro 1.600, e contestualmente recupera ad altri lavoratori un credito pari a euro 400. Nella sezione Erario del modello F24 andrà esposto l’importo netto a credito di euro 1.200 nel modo seguente: codice tributo rateazione/regione/ prov./mese rif. anno di riferimento importi a debito versati importi a credito compensati 1655 11 2014 1200,00 Totale A B 1200,00
  • 10. 10 Esempio: il sostituto d’imposta paga il 10 novembre 2014 gli stipendi relativi al mese di ottobre 2014, erogando un credito pari a euro 360, e contestualmente recupera ad altri lavoratori un credito pari a euro 800. Nella sezione Erario del modello F24 andrà esposto l’importo netto di euro 440 nel modo seguente: codice tributo rateazione/regione/ prov./mese rif. anno di riferimento importi a debito versati importi a credito compensati 1655 11 2014 440,00 Totale A 440,00 B 2.8 Erogazioni effettuate in sede di conguaglio di fine anno Se il sostituto d’imposta si trova a dover erogare il credito in sede di conguaglio di fine anno nei mesi di gennaio o febbraio 2015, deve comunque utilizzare il codice tributo 1655 per l’utilizzo in compensazione dell’importo corrispondente al credito erogato o per il versamento corrispondente al credito recuperato. In questo caso andranno indicati come mese di riferimento “dicembre” e come anno di riferimento “2014”. Esempio: il sostituto d’imposta paga il 10 febbraio 2015 gli stipendi relativi al mese di gennaio 2015, erogando in sede di conguaglio nello stesso giorno, un credito pari a euro 1.600. La sezione Erario del modello F24 andrà compilata nel modo seguente: codice tributo rateazione/regione/ prov./mese rif. anno di riferimento importi a debito versati importi a credito compensati 1655 12 2014 1600,00 Totale A B 1600,00 Esempio: il sostituto d’imposta paga il 10 febbraio 2015 gli stipendi relativi al mese di gennaio 2015, recuperando in sede di conguaglio nello stesso giorno un
  • 11. 11 credito pari a euro 640. La sezione Erario del modello F24 andrà compilata nel modo seguente: codice tributo rateazione/regione/ prov./mese rif. anno di riferimento importi a debito versati importi a credito compensati 1655 12 2014 640,00 Totale A 640,00 B 2.9 Amministrazioni dello Stato ed enti pubblici La legge di conversione ha inserito delle disposizioni riguardanti il recupero delle somme erogate da parte delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici. In particolare, il terzo e quarto periodo del comma 5 prevedono che “Gli enti pubblici e le amministrazioni dello Stato possono recuperare le somme erogate ai sensi del comma 1 anche mediante riduzione dei versamenti delle ritenute e, per l’eventuale eccedenza, dei contributi previdenziali. In quest’ultimo caso l’INPS e gli altri enti gestori di forme di previdenza obbligatoria interessati recuperano i contributi non versati alle gestioni previdenziali rivalendosi sulle ritenute da versare mensilmente all’Erario.”. Contestualmente è stato soppresso il comma 6, che disciplinava per il solo INPS il recupero dei contributi non versati alle gestioni previdenziali. Indicazioni su dette modalità di recupero, in particolare sull’utilizzo del modello F24 enti pubblici e sulla possibilità di recuperare il credito erogato mediante scomputo dalle ritenute e dai contributi dovuti, sono state fornite al par. 4.2 della circolare n. 9/E del 2014, cui si rinvia. Le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici possono, quindi, recuperare il credito erogato mediante scomputo dalle ritenute e dai contributi dovuti ovvero mediante compensazione con le somme a debito utilizzando il modello di pagamento F24 ordinario, in caso di saldo complessivo pari a zero, oppure il modello F24 enti pubblici, in caso di contestuale versamento.
  • 12. 12 Le norme in esame non stabiliscono criteri di priorità tra le due modalità di recupero in precedenza indicate; pertanto, dette modalità possono essere liberamente adottate, evitando, se possibile, l’insorgere di ipotesi di incapienza in relazione, ad esempio, all’effettuazione dei conguagli fiscali derivanti dalle dichiarazioni 730/2014. Il quinto periodo del comma 5 stabilisce che “Con riferimento alla riduzione dei versamenti dei contributi previdenziali conseguente all’applicazione di quanto previsto dal presente comma, restano in ogni caso ferme le aliquote di computo delle prestazioni.”. Al riguardo, si fa presente che la disposizione in esame non comporta novità sostanziali, perché si limita a ribadire quanto già previsto al secondo periodo del medesimo comma 5 prima delle modifiche apportate dalla legge di conversione. *** Le Direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati con la presente circolare vengano puntualmente osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti. IL DIRETTORE VICARIO DELL’AGENZIA