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Contratti informatici: impostazione e
                                  gestione del contratto - clausole
                                  particolari - aspetti fiscali



                                  AVV. ANTONINO ATTANASIO




   Avv. Antonino Attanasio
antonino.attanasio@studioact.it
summary
I soggetti del contratto: committente e fornitore
La legge applicabile
Il luogo dell’esecuzione
Le norme di riferimento
Le trattative
La stipula del contratto: aspetti generali (segue)
       … le premesse (segue)
       … l’oggetto (segue)
       … obblighi del Fornitore (segue)
       … obblighi del Committente (segue)
       … documentazione (segue)
       … cause di risoluzione (segue)
       … penali (segue)
       … responsabilità (segue)
       … contenzioso.
Regime fiscale
Esempio 1
“Otteniamo una commessa con una grossa società italiana: siamo in 3.
XXX cura i rapporti con il cliente mentre YYY (addetto ai server) ed io ci
occupiamo della programmazione, ma senza una distinzione netta.

Su mio consiglio il preventivo invece che di 25mila è 75mila, ma il cliente
accetta senza fiatare.

Assumiamo alcuni programmatori, tutto procede bene, fin quando si
scopre che XXX ha promesso una scadenza surreale: un lavoro che si
fa normalmente in 6 mesi lo promette in 45 giorni.

Da quando lo sappiamo ci buttiamo sotto a lavorare come folli, addirittura
un programmatore finisce in ospedale.

Al momento della scadenza, mancano un paio di funzioni stupide. Il cliente
ci applica una penale del 30%. Ok.
In quel momento XXX *impazzisce*, solleva YYY e me dall’incarico,
prende altra gente inutile e dannosa e ovviamente finisce non proprio
bene.
Esempio 1
Dopo 2 anni da quella improbabile scadenza XXX sta ancora
lavorando a quella commessa ed il sito *sembra* pronto.

Dico sembra perché alla fine è quello che abbiamo fatto YYY
ed io, identico, con due misere funzioni in più.

6 mesi fa ci chiama e ci avverte che sono arrivati i soldi e ci dà
il solo rimborso spese, mentre, all'inizio avevamo concordato
che il guadagno sarebbe stato diviso per 3.

Si lamenta che ha perso future commesse con il cliente e ci
promette il resto a breve.
Esempio 1
Ora si nasconde.

Contratti scritti? No. Lavoro preso di fretta e di corsa.

Avevamo già lavorato assieme e nessun contratto c'è.

Ci sono invece numerosissime mail e messaggi su icq.

Scadenze? XXX ci aveva detto inizialmente 3 mesi con la promessa di
allungare i tempi, io avevo già detto chiaramente in mail che non ce la
facevamo in meno.

Pagamenti? Io ho avuto solo il rimborso dei viaggi e manco una lira per i 2
mesi da pazzi. YYY uguale. I programmatori reclutati successivamente son
stati tutti pagati.

Cosa vorrei ottenere? Ovviamente quanto promesso: il 33% tolte le spese.

Speranze? :D Questo me lo dici tu :P “
Considerazioni
L’esempio esposto è emblematico di tanti snodi
   critici di un contratto con oggetto
   informatico:
b) I rapporti interpersonali lato Fornitore
c) La forma contrattuale inesistente
d) La tempistica inadeguata
e) L’arbitrio nella calibrazione dei lavori
f) Assenza di schede lavoro
g) Penali subite senza giustificazione
I soggetti del contratto: committente e fornitore
Committente:
persona fisica, società di persone, società di capitali,
    associazioni non riconosciute, onlus

Elementi critici:
• Abilità e Consistenza tecnologica e di capitali 
   idoneità per gestione della commessa
• Solvibilità  capacità di onorare i pagamenti
• Committente non persona fisica 
   autorizzazione e indicazione limite di spesa
I soggetti del contratto: committente e fornitore
Fornitore:
persona fisica, società di persone, società di
   capitali, associazioni non riconosciute,
   onlus
Elementi critici:
• Abilità e consistenza tecnologica e di
   capitali
   •   idoneità a portare a termine l’incarico,
   •   gestione degli interventi di assistenza e
       urgenze,
   •   gestione responsabilità
I soggetti del contratto: Committente e Fornitore
                                        ESEMPIO 2

LATO FORNITORE: UN PROBLEMA DI RAPPORTI INTERNI

Sito avviato, con adsense, con guadagni intorno ai 20.000 euro annuali.

Tale sito è stato gestito da due persone, chiamiamole Tizio e Caio.

Caio per fiducia non si è preoccupato di stipulare accordi etc etc. e risultava
intestatario di dominio, spazio, account adsense, tutto insomma a nome di Tizio.
Particolare credo importante: nessuna ricevuta/fattura è stata mai emessa.

Ora Tizio ha deciso di cacciare via Caio e si è preso tutto.

Quest'ultimo ovviamente è rimasto in braghe di tela e non ha nessun documento
che possa dimostrare che lui facesse parte del progetto.
Però tutti i vari fornitori, l'hoster e così via avevano i contatti di Caio a monte. I
testimoni di tale situazione di fatto sono molti.

Caio ha possibilità di rivalersi nei confronti di tizio?
I soggetti del contratto: Committente e Fornitore
LATO FORNITORE: UN PROBLEMA DI RAPPORTI INTERNI

Elementi critici:
Assenza di struttura societaria
Assenza di apparato contabile
Unico intestatario di dominio, spazio, account adsense

Spazio di azione giudiziaria:
Il “socio” escluso ingiustamente ha dalla sua i fornitori, l'hoster
e contatti vari. I testimoni di tale situazione di fatto sono molti.

Possibilità del riconoscimento della società di fatto
Possibilità di riconoscimento del nome a dominio e dell’account
I soggetti del contratto: committente e fornitore
LATO FORNITORE: PROBLEMA DI QUALITA’ PERSONALE

Quesito pervenuto: è vero che per stipulare contratti e fare consulenze
alle Pubbliche Amministrazioni, oggi ci vuole una laurea? Se sì quali lauree
e quali sono i riferimenti normativi?

Con la circolare 2/2008 il Dipartimento della Funzione Pubblica interviene
sul nuovo regime delle collaborazioni esterne nelle pubbliche
amministrazioni introdotto dalla legge finanziaria 2008.
La circolare contiene uno schema di regolamento per le pubbliche
amministrazioni e gli enti locali.
Le p.a. potranno affidare incarichi esterni solo per attività altamente
qualificate e i prescelti dovranno essere almeno laureati, così come
previsto dalla legge di bilancio (244/2007) che espressamente parla di
«esperti di particolare e comprovata specializzazione universitaria», ad
eccezione dei giornalisti ed addetti stampa.
Le pubbliche amministrazioni dovranno pubblicare sul proprio sito web i
provvedimenti di incarico «con l'indicazione del soggetto percettore, della
ragione dell'incarico e dell'ammontare del compenso»; la mancata
pubblicazione costituirà illecito disciplinare e farà scattare la responsabilità
erariale a carico del dirigente preposto.
I soggetti del contratto: la legge applicabile
La legge applicabile di solito è quella italiana.

La convenzione sulla legge applicabile alle
obbligazioni contrattuali è stata aperta alla firma i
nove Stati all'epoca membri della Comunità europea il
19 giugno 1980 a Roma ed è entrata in vigore il 1°
aprile 1991.

Le parti firmatarie di un accordo possono scegliere:
la legge applicabile a tutto/parte del contratto
il tribunale competente in caso di litigio
variazione della legge applicabile in ogni momento
(principio della libertà di scelta)
I soggetti del contratto: la legge applicabile
 Legislazione applicata: quella del paese con il
  quale sussiste collegamento più stretto, salvo
  diversa pattuizione (principio di prossimità)
    si tiene conto del luogo di residenza abituale o sede
    dell'amministrazione centrale della parte che deve fornire la
    prestazione; sede principale dell'attività economica della parte ovvero
    sede della parte che fornisce la prestazione, ecc.


Tuttavia, nei due casi seguenti, si applicano norme
    specifiche:
* quando l’oggetto è un bene immobile: si presume
    che la legge applicabile sia quella del paese in cui
    è situato l'immobile;
* per i contratti di trasporto di merci: la legge
    applicabile è quella del luogo di carico o scarico o
    della sede principale del vettore.
I soggetti del contratto: la legge applicabile
Per meglio tutelare i consumatori quali contraenti deboli:

•    la fornitura di beni mobili materiali o di servizi beneficia
     dell'applicazione di disposizioni adeguate, in conformità con il
     principio della tutela della parte debole;

•    Tali contratti sono regolati dalla legge del paese in cui il consumatore
     ha la sua residenza abituale, salvo diverso accordo fra le parti;

•    In ogni caso, la scelta della legislazione applicabile deve ricadere su
     quella più favorevole al consumatore, tra quella che si va a scegliere e
     quella del paese in cui risiede abitualmente;

•    Tali disposizioni non si applicano né ai contratti di trasporto né a quelli
     di fornitura di servizi in un paese diverso da quello in cui risiede
     abitualmente il consumatore.
Il luogo dell’esecuzione


È importante specificare il luogo
dell’esecuzione del contratto
Le norme di riferimento
Il contratto obbliga le parti non solo a quanto è
nel medesimo espresso, ma anche a tutte le
conseguenze che ne derivano secondo la
legge, gli usi e l’equità.

Codice civile
Leggi speciali
Privacy
Responsabilità degli enti
Le trattative
Nel corso delle trattative e della formazione del
contratto le parti devono comportarsi secondo buona
fede.
Lealtà
correttezza
onestà
solidarietà

A titolo esemplificativo:
in fase di trattative, potrebbe concretizzarsi nell'obbligo di fornire tutte le
informazioni possibili, riguardanti un determinato affare per non far
interrompere le trattative stesse in modo ingiustificato, o in fase esecutiva
del contratto potrebbe sostanziarsi nell’ attitudine volta a permettere alla
controparte di adempiere alla propria obbligazione etc.
Le trattative
Un problema ricorrente …
Se ho un preventivo firmato, con accettazione,
per l’esecuzione di una prestazione e il cliente
tarda eccessivamente (quanto?) nella
consegna dei materiali ove specificati oppure
cerca di disdire a voce tale commessa, si
hanno diritti e si possono richiedere penali?
Esiste un modo per blindare questi aspetti?
Le trattative
Un problema classico …

Responsabilità precontrattuale

Necessità di Accordo di Riservatezza
La stipula del contratto: aspetti generali (segue)

A questo punto è bene una ricognizione
generale di tutto il processo che ha portato alla
stipula del contratto

Redazione di una check list dei punti
concordati allo scopo di trasformarla in un
regolamento condiviso, che avrà forza di legge
tra le parti
… le premesse (segue)
Le premesse sono una parte importantissima del
contratto. Servono:
•a esplicitare i motivi che hanno spinto le parti a
contrattare
•a chiarire il significato dei termini usati
•a indicare gli obiettivi a cui tende il contratto
•In generale a rendere esplicite tutte quelle ragioni
che le parti ritengono parte integrante del contratto
In questo modo la premessa integra il contenuto del
contratto
… l’oggetto (segue)
È il bene materiale o immateriale per conseguire il
quale le parti porgono in essere il contratto

Bene materiale: un personal computer, accessori
Bene immateriale: una licenza sw,un servizio

Distinguere vendita da appalto
L’oggetto deve essere
possibile,
lecito,
determinato o determinabile
… l’oggetto (segue)
                TIPOLOGIA

Studio e ricerca
Assistenza
Fornitura
Sviluppo sw e siti web
Consulenza sistemista
… l’oggetto (segue)
Esempio di oggetto:
lo sviluppo software web comprende la
realizzazione di un software web contenente
una serie di pagine atte alla descrizione del
Cliente e di servizi o prodotti da lui offerti.
Per la realizzazione di tale servizio il Fornitore
può avvalersi, a suo insindacabile giudizio e a
sue spese, dell’uso di software o plug-in offerti,
gratuitamente o meno, da altre ditte,
considerati utili a migliorare le prestazioni del
servizio, nel rispetto delle leggi vigenti.
… l’oggetto (segue)
Quesito pervenuto

molte aziende promettono, anzi garantiscono, la prima o le
prime posizioni su motori di ricerca quali Google.

Al di là del fatto che è un paradosso, poiché se a 11 aziende
con mission, target e parole chiave uguali vengono venduti
prodotti che garantiscono il posizionamento nelle prime 5
posizioni la cosa non è matematicamente impossibile, gli
stessi motori di ricerca mettono in guardia dal intraprendere
campagne che garantiscano tali posizionamenti.

Come stanno contrattualmente le cose? Tali proposte
possono essere viste come pubblicità ingannevole?
… l’oggetto (segue)
Come stanno contrattualmente le cose? Tali
proposte possono essere viste come pubblicità
ingannevole?

Risposta:

  Sicuramente è pubblicità ingannevole.

    Da un punto di vista contrattuale si
     configura come inadempimento
… l’oggetto (segue)
Quesito pervenuto:

quando si registra un dominio, occorre
registrare anche il marchio per essere blindati?

Risposta:

Se per blindati si intende “coperti” su tutto,
                       si
… obblighi del Fornitore (segue)
Parliamo di obblighi funzionali al conseguimento
dell’oggetto del contratto

La complessità dell’oggetto informatico ha come
conseguenza la necessità di articolare e rendere
esplicite le attività necessarie per realizzare l’oggetto
del contratto stesso

È buona norma mettere sempre prima gli obblighi
del Fornitore.

Psicologicamente il Committente “vede” che il
Fornitore è tenuto a fare qualcosa per garantire il
conseguimento dell’oggetto e si sente garantito.
… obblighi del Fornitore (segue)

Il fornitore si impegna a curare la realizzazione
dell’oggetto nel modo più efficiente ed alle
condizioni più favorevoli.
… obblighi del Fornitore (segue)
Quesito pervenuto
l'evoluzione dei moderni sistemi informatici può
essere inaspettato e imprevedibile. queste evoluzioni
possono provocare incompatibilità di un
software/prodotto informatico nell'arco di breve
tempo, indipendentemente dalle competenze e
professionalità del progettista.
Domande:
entro i dodici mesi le eventuali modifiche/assistenze
debbono essere eseguite gratuitamente in qualità di
garanzia?
quali sono i diritti e i doveri a lungo termine, il
progettista è costretto a garantire anche dopo anni?
… obblighi del Fornitore (segue)
                           (segue
Risposta

le eventuali modifiche/assistenze debbono
 non sono in qualità di garanzia perché la
     garanzia copre i vizi. Qua siamo in
    presenza di evoluzione tecnologica

   Non esistono doveri o diritti a lungo
  termine in relazione all’esecuzione del
    contratto. Solo obblighi di garanzia
… obblighi del Fornitore (segue)
Quesito pervenuto
software e prodotti informatici sono il frutto di
un'opera di ingegno, oltre ad essere sviluppati
attraverso l'uso di applicazioni software.
è lecito opporsi alla fornitura dei quot;sorgentiquot; al
committente, se non dichiarato al momento
della sottoscrizione del contratto?
è lecito richiedere un costo aggiuntivo, se si
come deve essere calcolato?
… obblighi del Fornitore (segue)
Risposta
è lecito opporsi alla fornitura dei quot;sorgentiquot;
    al committente, se non dichiarato al
momento della sottoscrizione del contratto

     è lecito richiedere un costo aggiuntivo,
  calcolato eventualmente sulla base delle ore
lavoro impiegate aumentato di una percentuale
                     di ricarico
… obblighi del Committente (segue)
ll Committente si impegna a fornire al Fornitore le istruzioni chiare e
dettagliate necessarie per la realizzazione dell’oggetto, assicurando che
tutte le informazioni e i dati relativi ai propri prodotti e/o servizi forniti al
Fornitore sono veritieri e in nessun caso ingannevoli.

ll Committente si impegna, nel predisporre il materiale e le informazioni
necessarie per lo sviluppo del PROGETTO, a non violare diritti di terzi e ad
attenersi alle norme di legge.

La responsabilità in ordine alle eventuali violazioni di diritti di terzi e/o ad
infrazioni alle normative tutte di cui sopra farà carico esclusivamente al
Committente, il quale si impegna a tenere totalmente manlevato il
Fornitore per qualsiasi pretesa e/od azione di terzi e/o conseguenza
comunque dannosa o pregiudizievole derivante dall'attività pubblicitaria
contenente il materiale pubblicitario o da questi comunque approvate.

Ferma in ogni caso la suddetta responsabilità del Committente, è
riconosciuta al Fornitore la facoltà di rifiutare il materiale che fosse ritenuto
non conforme alle disposizioni di legge.
… obblighi del Committente (segue)
Quesito pervenuto:
sovente i committenti richiedono modifiche in corso
d'opera. nei preventivi vanno sempre specificate le
variabili e le possibili variazioni di costo, tuttavia le
variazioni in stato di realizzazione possono
compromettere la struttura d un progetto, o
addirittura, consistere in un rifacimento importante
del progetto.
Oltre a dichiarare in modo chiaro e leggibile sui
contratti, è necessario far firmare al committente ogni
variazione richiesta con un nuovo preventivo?

Oppure è sufficiente un documento con le nuove
direttive e richieste, consuntivando a fine progetto i
costi complessivi?
… obblighi del Committente (segue)
Quesito pervenuto
nei casi in cui il committente per causa propria
non consenta la terminazione di un progetto
(tempi lunghi per decidere sul da farsi,
cambiamenti in corso d'opera, ritardi nella
consegna del materiale, etc...), è possibile
specificare nel contratto/preventivo una data
certa oltre la quale il progetto verrà
fatturato/saldato indipendentemente dalla
ultimazione? Come è possibile tutelarsi a
livello contrattuale, pur mantenendo il rispetto
dei diritti del committente?
… documentazione (segue)
Risposta ai quesiti precedenti:

A fronte dei servizi sopra descritti e per ogni
attività conclusa in essi rientrante il Fornitore
elabora una scheda di lavoro recante le attività
da svolgere ed i compensi richiesti e la
comunica al Committente per approvazione.

La scheda di lavoro si considera parte
integrante del presente contratto.
… cause di risoluzione (segue)

Art. 1456: clausola risolutiva espressa. Se una parte
non adempie le proprie obbligazioni l’altra può
chiedere la risoluzione del contratto, salvi i danni

Tipicamente il mancato pagamento del corrispettivo è
giusta causa di risoluzione del contratto.
Le parti però possono prevedere altre cause legate
all’importanza degli obblighi legati al Committente o
al Fornitore
… penali (segue)

La penale è una prestazione dovuta in caso di
inadempimento o parziale adempimento e ha
la funzione di limitare il risarcimento alla
prestazione stessa, salvo che sia convenuta la
risarcibilità del danno ulteriore
… penali (segue)
Quesito pervenuto
Se un cliente, pur avendo sottoscritto un
regolare contratto, non paga (anche solo in
parte, per esempio il saldo) il lavoro di
realizzazione o modifica sito web, può la web
agency creditrice oscurargli (o minacciare di
oscurargli) il sito sino a quando non paga?
Risposta
 È esercizio arbitrario delle proprie ragioni,
       reato punito dal codice penale.
… responsabilità (segue)
Art. 2236: se la prestazione implica la
soluzione di problemi tecnici di speciale
difficoltà, il prestatore d’opera non risponde dei
danni se non in caso di dolo o colpa grave

Art. 1229: è nullo qualsiasi patto che esclude
preventivamente la responsabilità del debitore
per dolo o colpa grave
… contenzioso (segue)
Procedura conciliativa
Ricorso all’autorità giudiziaria ordinaria
 (problemi: lentezza della procedura e prima
  sentenza non meno di due anni dall’inizio)

Ricorso all’arbitrato
(massimo 90 giorni dall’accettazione dell’ultimo
  degli arbitri, possibilità di decidere secondo
                      equità)
Profili fiscali
Il software costituisce un bene immateriale che partecipa alla
produzione del reddito d'impresa; la sua utilità del software si
distribuisce su più esercizi .

Il software viene distinto in:
a)      software di base: insieme delle istruzioni indispensabili
per il funzionamento dell'elaboratore (hardware);

b)    software applicativo: insieme delle istruzioni che
consentono l'utilizzo di funzioni del software di base al fine di
soddisfare specifiche esigenze dell'utente.

  La distinzione è importante, perché il software di base è un
       accessorio indispensabile e complementare per il
funzionamento dell'hardware e quindi perde il requisito di bene
      immateriale, seguendo la natura dell’hardware, con
  assoggettamento alla relativa disciplina civilistica e fiscale.
Profili fiscali: il software di base
I costi per la produzione o l'acquisto del software di
base devono essere capitalizzati assieme al bene
materiale – hardware – a cui si riferiscono, data la
stretta complementarietà economica dei due cespiti.

L’ammortamento va effettuato nel periodo minore tra
quello di utilità futura del software di base e la vita
utile del bene materiale pertinente.

Il piano di ammortamento è predisposto in funzione
dell’hardware a cui si riferisce, adottando le regole e
le aliquote proprie del bene materiale (art. 102 TUIR
e DM 31 dicembre 1988).
Profili fiscali: il sw acquistato da terzi
Il valore oggetto di contabilizzazione è dato dal prezzo di
acquisto.

Il costo va iscritto nello stato patrimoniale, voce B.I.3 Diritti di
brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere
dell'ingegno della classe Immobilizzazioni immateriali.

Il costo va ammortizzato in quote costanti nel periodo di
prevista utilità futura, se determinabile; altrimenti, in tre
esercizi, inteso come periodo presunto di utilità dei costi per
software, data l'elevata obsolescenza tecnologica cui è
sottoposto di norma il software.

La misura dell’ammortamento è data all’art. 103, comma 1
TUIR che disciplina la deducibilità non superiore al 50 per
cento del costo.
Profili fiscali: il sw licenza d’uso a tempo
                      indeterminato
Il valore oggetto di contabilizzazione è dato dal corrispettivo
della licenza d’uso.

Il costo va iscritto nello stato patrimoniale, voce B.I.3 Diritti di
brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere
dell'ingegno della classe Immobilizzazioni immateriali.

Sono costi da ammortizzare in quote costanti nel periodo di
prevista utilità futura, se determinabile; altrimenti, in tre
esercizi, inteso come periodo presunto di utilità dei costi per
software, data l'elevata obsolescenza tecnologica cui è
sottoposto di norma il software.

La misura dell’ammortamento è data all’art. 103, comma 1
TUIR che disciplina la deducibilità non superiore al 50 per
cento del costo.
Profili fiscali: il sw licenza d’uso a tempo
                        determinato
Si distingue il caso di versamento di un corrispettivo periodico dal caso di
corrispettivo versato una tantum.

Nel caso del contratto di licenza d’uso con pagamento di corrispettivi
periodici, i relativi costi sono imputati al conto economico e concorrono a
formare il reddito di esercizio.

Le spese sono componenti negativi di reddito a cui si applicano i principi
generali fissati dall’art. 109 TUIR (certezza del componente negativo,
imputazione al conto economico, competenza dell’esercizio e inerenza
all’attività di impresa).

Nel caso di contratto di licenza d’uso con pagamenti di corrispettivo una
tantum, il costo deve essere iscritto nella voce B.I.4 Concessioni, licenze,
marchi e diritti simili della classe Immobilizzazioni immateriali e va
ammortizzato a quote costanti nel periodo di durata della licenza d’uso.
Profili fiscali: il sw applicativo prodotto per uso
                   interno e “tutelato

L’impresa può decidere di produrre al suo interno,
mediante risorse proprie umane e finanziarie, il
software di cui necessita.

Si parla di software tutelato quando il software
presenta i requisiti della originalità e della novità
oggettiva ed è registrato nel registro pubblico
speciale tenuto dalla SIAE.

I relativi costi sostenuti internamente vanno iscritti
nella voce B.I.3 Diritti di brevetto industriale e diritti di
utilizzazione delle opere dell'ingegno della classe
Immobilizzazioni immateriali.
Profili fiscali: il sw applicativo prodotto per uso
               interno e “non tutelato”

In questo caso il software non è registrato a
norma della legge sul diritto di autore.

Il costo può essere imputato a costi nel conto
economico nel periodo di sostenimento o, se
hanno dato luogo a programmi utilizzabili per
un certo numero di anni all'interno
dell'impresa, capitalizzati ed iscritti nella voce
B.I.7 Altre immobilizzazioni immateriali.
Linee guida per la capitalizzazione dei costi
nell'ambito di progetti di software sviluppato per
                   uso interno

Possono essere capitalizzati solo i costi diretti quali:
b. stipendi;
c. i costi ad essi connessi del personale che ha
   lavorato direttamente sul progetto ed il cui lavoro
   sul progetto è propriamente documentato
   mediante schede di accumulo dei tempi;
d. costi esterni attribuibili direttamente al progetto di
   software.
Linee guida per la capitalizzazione dei costi
 nell'ambito di progetti di software sviluppato per
                    uso interno
I costi indiretti attribuibili al progetto non possono
essere differiti perché queste tipologie di costi non
possono essere considerate direttamente connesse
alla creazione del software e sono:

c.gli affitti,

e.gli ammortamenti,

g.i costi del personale con funzioni di supervisione ed
altre voci di questo tipo.
Linee guida per la capitalizzazione dei costi
nell'ambito di progetti di software sviluppato per
                   uso interno

Altri costi che non possono essere capitalizzati sono:

c. i costi per la manutenzione dei sistemi, per gli
   aggiornamenti e le modificazioni di minore entità;

e. gli onorari pagati a consulenti esterni per una
   consulenza di tipo generale sui sistemi informativi
   dell'impresa che non sia direttamente associata
   allo sviluppo di specifici sistemi.
… per finire …

L’impresa non è una palude, ma un mare
aperto

Sistema “osmotico” che riceve e distribuisce
risorse

Un contratto non è solo “un pezzo di carta”,
ma il regolamento di una vicenda complessa
legale,    fiscale,  contabile, economica,
gestionale ed organizzativa
… grazie per l’attenzione …
          STUDIO ACT
    ATTANASIO A. – TODISCO G.

       CONSULENTI ASSOCIATI
            CESENATICO
    antonino.attanasio@studioact.it
      Id skype: studio_attanasio
Id msn: studio_attanasio@hotmail.com
      Tel. 0547.80584 Fax: 0547.678346

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I Contratti Dell\ Informatica Smau 2008

  • 1. Contratti informatici: impostazione e gestione del contratto - clausole particolari - aspetti fiscali AVV. ANTONINO ATTANASIO Avv. Antonino Attanasio antonino.attanasio@studioact.it
  • 2. summary I soggetti del contratto: committente e fornitore La legge applicabile Il luogo dell’esecuzione Le norme di riferimento Le trattative La stipula del contratto: aspetti generali (segue) … le premesse (segue) … l’oggetto (segue) … obblighi del Fornitore (segue) … obblighi del Committente (segue) … documentazione (segue) … cause di risoluzione (segue) … penali (segue) … responsabilità (segue) … contenzioso. Regime fiscale
  • 3. Esempio 1 “Otteniamo una commessa con una grossa società italiana: siamo in 3. XXX cura i rapporti con il cliente mentre YYY (addetto ai server) ed io ci occupiamo della programmazione, ma senza una distinzione netta. Su mio consiglio il preventivo invece che di 25mila è 75mila, ma il cliente accetta senza fiatare. Assumiamo alcuni programmatori, tutto procede bene, fin quando si scopre che XXX ha promesso una scadenza surreale: un lavoro che si fa normalmente in 6 mesi lo promette in 45 giorni. Da quando lo sappiamo ci buttiamo sotto a lavorare come folli, addirittura un programmatore finisce in ospedale. Al momento della scadenza, mancano un paio di funzioni stupide. Il cliente ci applica una penale del 30%. Ok. In quel momento XXX *impazzisce*, solleva YYY e me dall’incarico, prende altra gente inutile e dannosa e ovviamente finisce non proprio bene.
  • 4. Esempio 1 Dopo 2 anni da quella improbabile scadenza XXX sta ancora lavorando a quella commessa ed il sito *sembra* pronto. Dico sembra perché alla fine è quello che abbiamo fatto YYY ed io, identico, con due misere funzioni in più. 6 mesi fa ci chiama e ci avverte che sono arrivati i soldi e ci dà il solo rimborso spese, mentre, all'inizio avevamo concordato che il guadagno sarebbe stato diviso per 3. Si lamenta che ha perso future commesse con il cliente e ci promette il resto a breve.
  • 5. Esempio 1 Ora si nasconde. Contratti scritti? No. Lavoro preso di fretta e di corsa. Avevamo già lavorato assieme e nessun contratto c'è. Ci sono invece numerosissime mail e messaggi su icq. Scadenze? XXX ci aveva detto inizialmente 3 mesi con la promessa di allungare i tempi, io avevo già detto chiaramente in mail che non ce la facevamo in meno. Pagamenti? Io ho avuto solo il rimborso dei viaggi e manco una lira per i 2 mesi da pazzi. YYY uguale. I programmatori reclutati successivamente son stati tutti pagati. Cosa vorrei ottenere? Ovviamente quanto promesso: il 33% tolte le spese. Speranze? :D Questo me lo dici tu :P “
  • 6. Considerazioni L’esempio esposto è emblematico di tanti snodi critici di un contratto con oggetto informatico: b) I rapporti interpersonali lato Fornitore c) La forma contrattuale inesistente d) La tempistica inadeguata e) L’arbitrio nella calibrazione dei lavori f) Assenza di schede lavoro g) Penali subite senza giustificazione
  • 7. I soggetti del contratto: committente e fornitore Committente: persona fisica, società di persone, società di capitali, associazioni non riconosciute, onlus Elementi critici: • Abilità e Consistenza tecnologica e di capitali  idoneità per gestione della commessa • Solvibilità  capacità di onorare i pagamenti • Committente non persona fisica  autorizzazione e indicazione limite di spesa
  • 8. I soggetti del contratto: committente e fornitore Fornitore: persona fisica, società di persone, società di capitali, associazioni non riconosciute, onlus Elementi critici: • Abilità e consistenza tecnologica e di capitali • idoneità a portare a termine l’incarico, • gestione degli interventi di assistenza e urgenze, • gestione responsabilità
  • 9. I soggetti del contratto: Committente e Fornitore ESEMPIO 2 LATO FORNITORE: UN PROBLEMA DI RAPPORTI INTERNI Sito avviato, con adsense, con guadagni intorno ai 20.000 euro annuali. Tale sito è stato gestito da due persone, chiamiamole Tizio e Caio. Caio per fiducia non si è preoccupato di stipulare accordi etc etc. e risultava intestatario di dominio, spazio, account adsense, tutto insomma a nome di Tizio. Particolare credo importante: nessuna ricevuta/fattura è stata mai emessa. Ora Tizio ha deciso di cacciare via Caio e si è preso tutto. Quest'ultimo ovviamente è rimasto in braghe di tela e non ha nessun documento che possa dimostrare che lui facesse parte del progetto. Però tutti i vari fornitori, l'hoster e così via avevano i contatti di Caio a monte. I testimoni di tale situazione di fatto sono molti. Caio ha possibilità di rivalersi nei confronti di tizio?
  • 10. I soggetti del contratto: Committente e Fornitore LATO FORNITORE: UN PROBLEMA DI RAPPORTI INTERNI Elementi critici: Assenza di struttura societaria Assenza di apparato contabile Unico intestatario di dominio, spazio, account adsense Spazio di azione giudiziaria: Il “socio” escluso ingiustamente ha dalla sua i fornitori, l'hoster e contatti vari. I testimoni di tale situazione di fatto sono molti. Possibilità del riconoscimento della società di fatto Possibilità di riconoscimento del nome a dominio e dell’account
  • 11. I soggetti del contratto: committente e fornitore LATO FORNITORE: PROBLEMA DI QUALITA’ PERSONALE Quesito pervenuto: è vero che per stipulare contratti e fare consulenze alle Pubbliche Amministrazioni, oggi ci vuole una laurea? Se sì quali lauree e quali sono i riferimenti normativi? Con la circolare 2/2008 il Dipartimento della Funzione Pubblica interviene sul nuovo regime delle collaborazioni esterne nelle pubbliche amministrazioni introdotto dalla legge finanziaria 2008. La circolare contiene uno schema di regolamento per le pubbliche amministrazioni e gli enti locali. Le p.a. potranno affidare incarichi esterni solo per attività altamente qualificate e i prescelti dovranno essere almeno laureati, così come previsto dalla legge di bilancio (244/2007) che espressamente parla di «esperti di particolare e comprovata specializzazione universitaria», ad eccezione dei giornalisti ed addetti stampa. Le pubbliche amministrazioni dovranno pubblicare sul proprio sito web i provvedimenti di incarico «con l'indicazione del soggetto percettore, della ragione dell'incarico e dell'ammontare del compenso»; la mancata pubblicazione costituirà illecito disciplinare e farà scattare la responsabilità erariale a carico del dirigente preposto.
  • 12. I soggetti del contratto: la legge applicabile La legge applicabile di solito è quella italiana. La convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali è stata aperta alla firma i nove Stati all'epoca membri della Comunità europea il 19 giugno 1980 a Roma ed è entrata in vigore il 1° aprile 1991. Le parti firmatarie di un accordo possono scegliere: la legge applicabile a tutto/parte del contratto il tribunale competente in caso di litigio variazione della legge applicabile in ogni momento (principio della libertà di scelta)
  • 13. I soggetti del contratto: la legge applicabile  Legislazione applicata: quella del paese con il quale sussiste collegamento più stretto, salvo diversa pattuizione (principio di prossimità) si tiene conto del luogo di residenza abituale o sede dell'amministrazione centrale della parte che deve fornire la prestazione; sede principale dell'attività economica della parte ovvero sede della parte che fornisce la prestazione, ecc. Tuttavia, nei due casi seguenti, si applicano norme specifiche: * quando l’oggetto è un bene immobile: si presume che la legge applicabile sia quella del paese in cui è situato l'immobile; * per i contratti di trasporto di merci: la legge applicabile è quella del luogo di carico o scarico o della sede principale del vettore.
  • 14. I soggetti del contratto: la legge applicabile Per meglio tutelare i consumatori quali contraenti deboli: • la fornitura di beni mobili materiali o di servizi beneficia dell'applicazione di disposizioni adeguate, in conformità con il principio della tutela della parte debole; • Tali contratti sono regolati dalla legge del paese in cui il consumatore ha la sua residenza abituale, salvo diverso accordo fra le parti; • In ogni caso, la scelta della legislazione applicabile deve ricadere su quella più favorevole al consumatore, tra quella che si va a scegliere e quella del paese in cui risiede abitualmente; • Tali disposizioni non si applicano né ai contratti di trasporto né a quelli di fornitura di servizi in un paese diverso da quello in cui risiede abitualmente il consumatore.
  • 15. Il luogo dell’esecuzione È importante specificare il luogo dell’esecuzione del contratto
  • 16. Le norme di riferimento Il contratto obbliga le parti non solo a quanto è nel medesimo espresso, ma anche a tutte le conseguenze che ne derivano secondo la legge, gli usi e l’equità. Codice civile Leggi speciali Privacy Responsabilità degli enti
  • 17. Le trattative Nel corso delle trattative e della formazione del contratto le parti devono comportarsi secondo buona fede. Lealtà correttezza onestà solidarietà A titolo esemplificativo: in fase di trattative, potrebbe concretizzarsi nell'obbligo di fornire tutte le informazioni possibili, riguardanti un determinato affare per non far interrompere le trattative stesse in modo ingiustificato, o in fase esecutiva del contratto potrebbe sostanziarsi nell’ attitudine volta a permettere alla controparte di adempiere alla propria obbligazione etc.
  • 18. Le trattative Un problema ricorrente … Se ho un preventivo firmato, con accettazione, per l’esecuzione di una prestazione e il cliente tarda eccessivamente (quanto?) nella consegna dei materiali ove specificati oppure cerca di disdire a voce tale commessa, si hanno diritti e si possono richiedere penali? Esiste un modo per blindare questi aspetti?
  • 19. Le trattative Un problema classico … Responsabilità precontrattuale Necessità di Accordo di Riservatezza
  • 20. La stipula del contratto: aspetti generali (segue) A questo punto è bene una ricognizione generale di tutto il processo che ha portato alla stipula del contratto Redazione di una check list dei punti concordati allo scopo di trasformarla in un regolamento condiviso, che avrà forza di legge tra le parti
  • 21. … le premesse (segue) Le premesse sono una parte importantissima del contratto. Servono: •a esplicitare i motivi che hanno spinto le parti a contrattare •a chiarire il significato dei termini usati •a indicare gli obiettivi a cui tende il contratto •In generale a rendere esplicite tutte quelle ragioni che le parti ritengono parte integrante del contratto In questo modo la premessa integra il contenuto del contratto
  • 22. … l’oggetto (segue) È il bene materiale o immateriale per conseguire il quale le parti porgono in essere il contratto Bene materiale: un personal computer, accessori Bene immateriale: una licenza sw,un servizio Distinguere vendita da appalto L’oggetto deve essere possibile, lecito, determinato o determinabile
  • 23. … l’oggetto (segue) TIPOLOGIA Studio e ricerca Assistenza Fornitura Sviluppo sw e siti web Consulenza sistemista
  • 24. … l’oggetto (segue) Esempio di oggetto: lo sviluppo software web comprende la realizzazione di un software web contenente una serie di pagine atte alla descrizione del Cliente e di servizi o prodotti da lui offerti. Per la realizzazione di tale servizio il Fornitore può avvalersi, a suo insindacabile giudizio e a sue spese, dell’uso di software o plug-in offerti, gratuitamente o meno, da altre ditte, considerati utili a migliorare le prestazioni del servizio, nel rispetto delle leggi vigenti.
  • 25. … l’oggetto (segue) Quesito pervenuto molte aziende promettono, anzi garantiscono, la prima o le prime posizioni su motori di ricerca quali Google. Al di là del fatto che è un paradosso, poiché se a 11 aziende con mission, target e parole chiave uguali vengono venduti prodotti che garantiscono il posizionamento nelle prime 5 posizioni la cosa non è matematicamente impossibile, gli stessi motori di ricerca mettono in guardia dal intraprendere campagne che garantiscano tali posizionamenti. Come stanno contrattualmente le cose? Tali proposte possono essere viste come pubblicità ingannevole?
  • 26. … l’oggetto (segue) Come stanno contrattualmente le cose? Tali proposte possono essere viste come pubblicità ingannevole? Risposta: Sicuramente è pubblicità ingannevole. Da un punto di vista contrattuale si configura come inadempimento
  • 27. … l’oggetto (segue) Quesito pervenuto: quando si registra un dominio, occorre registrare anche il marchio per essere blindati? Risposta: Se per blindati si intende “coperti” su tutto, si
  • 28. … obblighi del Fornitore (segue) Parliamo di obblighi funzionali al conseguimento dell’oggetto del contratto La complessità dell’oggetto informatico ha come conseguenza la necessità di articolare e rendere esplicite le attività necessarie per realizzare l’oggetto del contratto stesso È buona norma mettere sempre prima gli obblighi del Fornitore. Psicologicamente il Committente “vede” che il Fornitore è tenuto a fare qualcosa per garantire il conseguimento dell’oggetto e si sente garantito.
  • 29. … obblighi del Fornitore (segue) Il fornitore si impegna a curare la realizzazione dell’oggetto nel modo più efficiente ed alle condizioni più favorevoli.
  • 30. … obblighi del Fornitore (segue) Quesito pervenuto l'evoluzione dei moderni sistemi informatici può essere inaspettato e imprevedibile. queste evoluzioni possono provocare incompatibilità di un software/prodotto informatico nell'arco di breve tempo, indipendentemente dalle competenze e professionalità del progettista. Domande: entro i dodici mesi le eventuali modifiche/assistenze debbono essere eseguite gratuitamente in qualità di garanzia? quali sono i diritti e i doveri a lungo termine, il progettista è costretto a garantire anche dopo anni?
  • 31. … obblighi del Fornitore (segue) (segue Risposta le eventuali modifiche/assistenze debbono non sono in qualità di garanzia perché la garanzia copre i vizi. Qua siamo in presenza di evoluzione tecnologica Non esistono doveri o diritti a lungo termine in relazione all’esecuzione del contratto. Solo obblighi di garanzia
  • 32. … obblighi del Fornitore (segue) Quesito pervenuto software e prodotti informatici sono il frutto di un'opera di ingegno, oltre ad essere sviluppati attraverso l'uso di applicazioni software. è lecito opporsi alla fornitura dei quot;sorgentiquot; al committente, se non dichiarato al momento della sottoscrizione del contratto? è lecito richiedere un costo aggiuntivo, se si come deve essere calcolato?
  • 33. … obblighi del Fornitore (segue) Risposta è lecito opporsi alla fornitura dei quot;sorgentiquot; al committente, se non dichiarato al momento della sottoscrizione del contratto è lecito richiedere un costo aggiuntivo, calcolato eventualmente sulla base delle ore lavoro impiegate aumentato di una percentuale di ricarico
  • 34. … obblighi del Committente (segue) ll Committente si impegna a fornire al Fornitore le istruzioni chiare e dettagliate necessarie per la realizzazione dell’oggetto, assicurando che tutte le informazioni e i dati relativi ai propri prodotti e/o servizi forniti al Fornitore sono veritieri e in nessun caso ingannevoli. ll Committente si impegna, nel predisporre il materiale e le informazioni necessarie per lo sviluppo del PROGETTO, a non violare diritti di terzi e ad attenersi alle norme di legge. La responsabilità in ordine alle eventuali violazioni di diritti di terzi e/o ad infrazioni alle normative tutte di cui sopra farà carico esclusivamente al Committente, il quale si impegna a tenere totalmente manlevato il Fornitore per qualsiasi pretesa e/od azione di terzi e/o conseguenza comunque dannosa o pregiudizievole derivante dall'attività pubblicitaria contenente il materiale pubblicitario o da questi comunque approvate. Ferma in ogni caso la suddetta responsabilità del Committente, è riconosciuta al Fornitore la facoltà di rifiutare il materiale che fosse ritenuto non conforme alle disposizioni di legge.
  • 35. … obblighi del Committente (segue) Quesito pervenuto: sovente i committenti richiedono modifiche in corso d'opera. nei preventivi vanno sempre specificate le variabili e le possibili variazioni di costo, tuttavia le variazioni in stato di realizzazione possono compromettere la struttura d un progetto, o addirittura, consistere in un rifacimento importante del progetto. Oltre a dichiarare in modo chiaro e leggibile sui contratti, è necessario far firmare al committente ogni variazione richiesta con un nuovo preventivo? Oppure è sufficiente un documento con le nuove direttive e richieste, consuntivando a fine progetto i costi complessivi?
  • 36. … obblighi del Committente (segue) Quesito pervenuto nei casi in cui il committente per causa propria non consenta la terminazione di un progetto (tempi lunghi per decidere sul da farsi, cambiamenti in corso d'opera, ritardi nella consegna del materiale, etc...), è possibile specificare nel contratto/preventivo una data certa oltre la quale il progetto verrà fatturato/saldato indipendentemente dalla ultimazione? Come è possibile tutelarsi a livello contrattuale, pur mantenendo il rispetto dei diritti del committente?
  • 37. … documentazione (segue) Risposta ai quesiti precedenti: A fronte dei servizi sopra descritti e per ogni attività conclusa in essi rientrante il Fornitore elabora una scheda di lavoro recante le attività da svolgere ed i compensi richiesti e la comunica al Committente per approvazione. La scheda di lavoro si considera parte integrante del presente contratto.
  • 38. … cause di risoluzione (segue) Art. 1456: clausola risolutiva espressa. Se una parte non adempie le proprie obbligazioni l’altra può chiedere la risoluzione del contratto, salvi i danni Tipicamente il mancato pagamento del corrispettivo è giusta causa di risoluzione del contratto. Le parti però possono prevedere altre cause legate all’importanza degli obblighi legati al Committente o al Fornitore
  • 39. … penali (segue) La penale è una prestazione dovuta in caso di inadempimento o parziale adempimento e ha la funzione di limitare il risarcimento alla prestazione stessa, salvo che sia convenuta la risarcibilità del danno ulteriore
  • 40. … penali (segue) Quesito pervenuto Se un cliente, pur avendo sottoscritto un regolare contratto, non paga (anche solo in parte, per esempio il saldo) il lavoro di realizzazione o modifica sito web, può la web agency creditrice oscurargli (o minacciare di oscurargli) il sito sino a quando non paga? Risposta È esercizio arbitrario delle proprie ragioni, reato punito dal codice penale.
  • 41. … responsabilità (segue) Art. 2236: se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d’opera non risponde dei danni se non in caso di dolo o colpa grave Art. 1229: è nullo qualsiasi patto che esclude preventivamente la responsabilità del debitore per dolo o colpa grave
  • 42. … contenzioso (segue) Procedura conciliativa Ricorso all’autorità giudiziaria ordinaria (problemi: lentezza della procedura e prima sentenza non meno di due anni dall’inizio) Ricorso all’arbitrato (massimo 90 giorni dall’accettazione dell’ultimo degli arbitri, possibilità di decidere secondo equità)
  • 43. Profili fiscali Il software costituisce un bene immateriale che partecipa alla produzione del reddito d'impresa; la sua utilità del software si distribuisce su più esercizi . Il software viene distinto in: a) software di base: insieme delle istruzioni indispensabili per il funzionamento dell'elaboratore (hardware); b) software applicativo: insieme delle istruzioni che consentono l'utilizzo di funzioni del software di base al fine di soddisfare specifiche esigenze dell'utente. La distinzione è importante, perché il software di base è un accessorio indispensabile e complementare per il funzionamento dell'hardware e quindi perde il requisito di bene immateriale, seguendo la natura dell’hardware, con assoggettamento alla relativa disciplina civilistica e fiscale.
  • 44. Profili fiscali: il software di base I costi per la produzione o l'acquisto del software di base devono essere capitalizzati assieme al bene materiale – hardware – a cui si riferiscono, data la stretta complementarietà economica dei due cespiti. L’ammortamento va effettuato nel periodo minore tra quello di utilità futura del software di base e la vita utile del bene materiale pertinente. Il piano di ammortamento è predisposto in funzione dell’hardware a cui si riferisce, adottando le regole e le aliquote proprie del bene materiale (art. 102 TUIR e DM 31 dicembre 1988).
  • 45. Profili fiscali: il sw acquistato da terzi Il valore oggetto di contabilizzazione è dato dal prezzo di acquisto. Il costo va iscritto nello stato patrimoniale, voce B.I.3 Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno della classe Immobilizzazioni immateriali. Il costo va ammortizzato in quote costanti nel periodo di prevista utilità futura, se determinabile; altrimenti, in tre esercizi, inteso come periodo presunto di utilità dei costi per software, data l'elevata obsolescenza tecnologica cui è sottoposto di norma il software. La misura dell’ammortamento è data all’art. 103, comma 1 TUIR che disciplina la deducibilità non superiore al 50 per cento del costo.
  • 46. Profili fiscali: il sw licenza d’uso a tempo indeterminato Il valore oggetto di contabilizzazione è dato dal corrispettivo della licenza d’uso. Il costo va iscritto nello stato patrimoniale, voce B.I.3 Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno della classe Immobilizzazioni immateriali. Sono costi da ammortizzare in quote costanti nel periodo di prevista utilità futura, se determinabile; altrimenti, in tre esercizi, inteso come periodo presunto di utilità dei costi per software, data l'elevata obsolescenza tecnologica cui è sottoposto di norma il software. La misura dell’ammortamento è data all’art. 103, comma 1 TUIR che disciplina la deducibilità non superiore al 50 per cento del costo.
  • 47. Profili fiscali: il sw licenza d’uso a tempo determinato Si distingue il caso di versamento di un corrispettivo periodico dal caso di corrispettivo versato una tantum. Nel caso del contratto di licenza d’uso con pagamento di corrispettivi periodici, i relativi costi sono imputati al conto economico e concorrono a formare il reddito di esercizio. Le spese sono componenti negativi di reddito a cui si applicano i principi generali fissati dall’art. 109 TUIR (certezza del componente negativo, imputazione al conto economico, competenza dell’esercizio e inerenza all’attività di impresa). Nel caso di contratto di licenza d’uso con pagamenti di corrispettivo una tantum, il costo deve essere iscritto nella voce B.I.4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simili della classe Immobilizzazioni immateriali e va ammortizzato a quote costanti nel periodo di durata della licenza d’uso.
  • 48. Profili fiscali: il sw applicativo prodotto per uso interno e “tutelato L’impresa può decidere di produrre al suo interno, mediante risorse proprie umane e finanziarie, il software di cui necessita. Si parla di software tutelato quando il software presenta i requisiti della originalità e della novità oggettiva ed è registrato nel registro pubblico speciale tenuto dalla SIAE. I relativi costi sostenuti internamente vanno iscritti nella voce B.I.3 Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno della classe Immobilizzazioni immateriali.
  • 49. Profili fiscali: il sw applicativo prodotto per uso interno e “non tutelato” In questo caso il software non è registrato a norma della legge sul diritto di autore. Il costo può essere imputato a costi nel conto economico nel periodo di sostenimento o, se hanno dato luogo a programmi utilizzabili per un certo numero di anni all'interno dell'impresa, capitalizzati ed iscritti nella voce B.I.7 Altre immobilizzazioni immateriali.
  • 50. Linee guida per la capitalizzazione dei costi nell'ambito di progetti di software sviluppato per uso interno Possono essere capitalizzati solo i costi diretti quali: b. stipendi; c. i costi ad essi connessi del personale che ha lavorato direttamente sul progetto ed il cui lavoro sul progetto è propriamente documentato mediante schede di accumulo dei tempi; d. costi esterni attribuibili direttamente al progetto di software.
  • 51. Linee guida per la capitalizzazione dei costi nell'ambito di progetti di software sviluppato per uso interno I costi indiretti attribuibili al progetto non possono essere differiti perché queste tipologie di costi non possono essere considerate direttamente connesse alla creazione del software e sono: c.gli affitti, e.gli ammortamenti, g.i costi del personale con funzioni di supervisione ed altre voci di questo tipo.
  • 52. Linee guida per la capitalizzazione dei costi nell'ambito di progetti di software sviluppato per uso interno Altri costi che non possono essere capitalizzati sono: c. i costi per la manutenzione dei sistemi, per gli aggiornamenti e le modificazioni di minore entità; e. gli onorari pagati a consulenti esterni per una consulenza di tipo generale sui sistemi informativi dell'impresa che non sia direttamente associata allo sviluppo di specifici sistemi.
  • 53. … per finire … L’impresa non è una palude, ma un mare aperto Sistema “osmotico” che riceve e distribuisce risorse Un contratto non è solo “un pezzo di carta”, ma il regolamento di una vicenda complessa legale, fiscale, contabile, economica, gestionale ed organizzativa
  • 54. … grazie per l’attenzione … STUDIO ACT ATTANASIO A. – TODISCO G. CONSULENTI ASSOCIATI CESENATICO antonino.attanasio@studioact.it Id skype: studio_attanasio Id msn: studio_attanasio@hotmail.com Tel. 0547.80584 Fax: 0547.678346