Newsletter n. 4 - Triberti Colombo & Associati - Area Legale
I Contratti Dell\ Informatica Smau 2008
1. Contratti informatici: impostazione e
gestione del contratto - clausole
particolari - aspetti fiscali
AVV. ANTONINO ATTANASIO
Avv. Antonino Attanasio
antonino.attanasio@studioact.it
2. summary
I soggetti del contratto: committente e fornitore
La legge applicabile
Il luogo dell’esecuzione
Le norme di riferimento
Le trattative
La stipula del contratto: aspetti generali (segue)
… le premesse (segue)
… l’oggetto (segue)
… obblighi del Fornitore (segue)
… obblighi del Committente (segue)
… documentazione (segue)
… cause di risoluzione (segue)
… penali (segue)
… responsabilità (segue)
… contenzioso.
Regime fiscale
3. Esempio 1
“Otteniamo una commessa con una grossa società italiana: siamo in 3.
XXX cura i rapporti con il cliente mentre YYY (addetto ai server) ed io ci
occupiamo della programmazione, ma senza una distinzione netta.
Su mio consiglio il preventivo invece che di 25mila è 75mila, ma il cliente
accetta senza fiatare.
Assumiamo alcuni programmatori, tutto procede bene, fin quando si
scopre che XXX ha promesso una scadenza surreale: un lavoro che si
fa normalmente in 6 mesi lo promette in 45 giorni.
Da quando lo sappiamo ci buttiamo sotto a lavorare come folli, addirittura
un programmatore finisce in ospedale.
Al momento della scadenza, mancano un paio di funzioni stupide. Il cliente
ci applica una penale del 30%. Ok.
In quel momento XXX *impazzisce*, solleva YYY e me dall’incarico,
prende altra gente inutile e dannosa e ovviamente finisce non proprio
bene.
4. Esempio 1
Dopo 2 anni da quella improbabile scadenza XXX sta ancora
lavorando a quella commessa ed il sito *sembra* pronto.
Dico sembra perché alla fine è quello che abbiamo fatto YYY
ed io, identico, con due misere funzioni in più.
6 mesi fa ci chiama e ci avverte che sono arrivati i soldi e ci dà
il solo rimborso spese, mentre, all'inizio avevamo concordato
che il guadagno sarebbe stato diviso per 3.
Si lamenta che ha perso future commesse con il cliente e ci
promette il resto a breve.
5. Esempio 1
Ora si nasconde.
Contratti scritti? No. Lavoro preso di fretta e di corsa.
Avevamo già lavorato assieme e nessun contratto c'è.
Ci sono invece numerosissime mail e messaggi su icq.
Scadenze? XXX ci aveva detto inizialmente 3 mesi con la promessa di
allungare i tempi, io avevo già detto chiaramente in mail che non ce la
facevamo in meno.
Pagamenti? Io ho avuto solo il rimborso dei viaggi e manco una lira per i 2
mesi da pazzi. YYY uguale. I programmatori reclutati successivamente son
stati tutti pagati.
Cosa vorrei ottenere? Ovviamente quanto promesso: il 33% tolte le spese.
Speranze? :D Questo me lo dici tu :P “
6. Considerazioni
L’esempio esposto è emblematico di tanti snodi
critici di un contratto con oggetto
informatico:
b) I rapporti interpersonali lato Fornitore
c) La forma contrattuale inesistente
d) La tempistica inadeguata
e) L’arbitrio nella calibrazione dei lavori
f) Assenza di schede lavoro
g) Penali subite senza giustificazione
7. I soggetti del contratto: committente e fornitore
Committente:
persona fisica, società di persone, società di capitali,
associazioni non riconosciute, onlus
Elementi critici:
• Abilità e Consistenza tecnologica e di capitali
idoneità per gestione della commessa
• Solvibilità capacità di onorare i pagamenti
• Committente non persona fisica
autorizzazione e indicazione limite di spesa
8. I soggetti del contratto: committente e fornitore
Fornitore:
persona fisica, società di persone, società di
capitali, associazioni non riconosciute,
onlus
Elementi critici:
• Abilità e consistenza tecnologica e di
capitali
• idoneità a portare a termine l’incarico,
• gestione degli interventi di assistenza e
urgenze,
• gestione responsabilità
9. I soggetti del contratto: Committente e Fornitore
ESEMPIO 2
LATO FORNITORE: UN PROBLEMA DI RAPPORTI INTERNI
Sito avviato, con adsense, con guadagni intorno ai 20.000 euro annuali.
Tale sito è stato gestito da due persone, chiamiamole Tizio e Caio.
Caio per fiducia non si è preoccupato di stipulare accordi etc etc. e risultava
intestatario di dominio, spazio, account adsense, tutto insomma a nome di Tizio.
Particolare credo importante: nessuna ricevuta/fattura è stata mai emessa.
Ora Tizio ha deciso di cacciare via Caio e si è preso tutto.
Quest'ultimo ovviamente è rimasto in braghe di tela e non ha nessun documento
che possa dimostrare che lui facesse parte del progetto.
Però tutti i vari fornitori, l'hoster e così via avevano i contatti di Caio a monte. I
testimoni di tale situazione di fatto sono molti.
Caio ha possibilità di rivalersi nei confronti di tizio?
10. I soggetti del contratto: Committente e Fornitore
LATO FORNITORE: UN PROBLEMA DI RAPPORTI INTERNI
Elementi critici:
Assenza di struttura societaria
Assenza di apparato contabile
Unico intestatario di dominio, spazio, account adsense
Spazio di azione giudiziaria:
Il “socio” escluso ingiustamente ha dalla sua i fornitori, l'hoster
e contatti vari. I testimoni di tale situazione di fatto sono molti.
Possibilità del riconoscimento della società di fatto
Possibilità di riconoscimento del nome a dominio e dell’account
11. I soggetti del contratto: committente e fornitore
LATO FORNITORE: PROBLEMA DI QUALITA’ PERSONALE
Quesito pervenuto: è vero che per stipulare contratti e fare consulenze
alle Pubbliche Amministrazioni, oggi ci vuole una laurea? Se sì quali lauree
e quali sono i riferimenti normativi?
Con la circolare 2/2008 il Dipartimento della Funzione Pubblica interviene
sul nuovo regime delle collaborazioni esterne nelle pubbliche
amministrazioni introdotto dalla legge finanziaria 2008.
La circolare contiene uno schema di regolamento per le pubbliche
amministrazioni e gli enti locali.
Le p.a. potranno affidare incarichi esterni solo per attività altamente
qualificate e i prescelti dovranno essere almeno laureati, così come
previsto dalla legge di bilancio (244/2007) che espressamente parla di
«esperti di particolare e comprovata specializzazione universitaria», ad
eccezione dei giornalisti ed addetti stampa.
Le pubbliche amministrazioni dovranno pubblicare sul proprio sito web i
provvedimenti di incarico «con l'indicazione del soggetto percettore, della
ragione dell'incarico e dell'ammontare del compenso»; la mancata
pubblicazione costituirà illecito disciplinare e farà scattare la responsabilità
erariale a carico del dirigente preposto.
12. I soggetti del contratto: la legge applicabile
La legge applicabile di solito è quella italiana.
La convenzione sulla legge applicabile alle
obbligazioni contrattuali è stata aperta alla firma i
nove Stati all'epoca membri della Comunità europea il
19 giugno 1980 a Roma ed è entrata in vigore il 1°
aprile 1991.
Le parti firmatarie di un accordo possono scegliere:
la legge applicabile a tutto/parte del contratto
il tribunale competente in caso di litigio
variazione della legge applicabile in ogni momento
(principio della libertà di scelta)
13. I soggetti del contratto: la legge applicabile
Legislazione applicata: quella del paese con il
quale sussiste collegamento più stretto, salvo
diversa pattuizione (principio di prossimità)
si tiene conto del luogo di residenza abituale o sede
dell'amministrazione centrale della parte che deve fornire la
prestazione; sede principale dell'attività economica della parte ovvero
sede della parte che fornisce la prestazione, ecc.
Tuttavia, nei due casi seguenti, si applicano norme
specifiche:
* quando l’oggetto è un bene immobile: si presume
che la legge applicabile sia quella del paese in cui
è situato l'immobile;
* per i contratti di trasporto di merci: la legge
applicabile è quella del luogo di carico o scarico o
della sede principale del vettore.
14. I soggetti del contratto: la legge applicabile
Per meglio tutelare i consumatori quali contraenti deboli:
• la fornitura di beni mobili materiali o di servizi beneficia
dell'applicazione di disposizioni adeguate, in conformità con il
principio della tutela della parte debole;
• Tali contratti sono regolati dalla legge del paese in cui il consumatore
ha la sua residenza abituale, salvo diverso accordo fra le parti;
• In ogni caso, la scelta della legislazione applicabile deve ricadere su
quella più favorevole al consumatore, tra quella che si va a scegliere e
quella del paese in cui risiede abitualmente;
• Tali disposizioni non si applicano né ai contratti di trasporto né a quelli
di fornitura di servizi in un paese diverso da quello in cui risiede
abitualmente il consumatore.
16. Le norme di riferimento
Il contratto obbliga le parti non solo a quanto è
nel medesimo espresso, ma anche a tutte le
conseguenze che ne derivano secondo la
legge, gli usi e l’equità.
Codice civile
Leggi speciali
Privacy
Responsabilità degli enti
17. Le trattative
Nel corso delle trattative e della formazione del
contratto le parti devono comportarsi secondo buona
fede.
Lealtà
correttezza
onestà
solidarietà
A titolo esemplificativo:
in fase di trattative, potrebbe concretizzarsi nell'obbligo di fornire tutte le
informazioni possibili, riguardanti un determinato affare per non far
interrompere le trattative stesse in modo ingiustificato, o in fase esecutiva
del contratto potrebbe sostanziarsi nell’ attitudine volta a permettere alla
controparte di adempiere alla propria obbligazione etc.
18. Le trattative
Un problema ricorrente …
Se ho un preventivo firmato, con accettazione,
per l’esecuzione di una prestazione e il cliente
tarda eccessivamente (quanto?) nella
consegna dei materiali ove specificati oppure
cerca di disdire a voce tale commessa, si
hanno diritti e si possono richiedere penali?
Esiste un modo per blindare questi aspetti?
19. Le trattative
Un problema classico …
Responsabilità precontrattuale
Necessità di Accordo di Riservatezza
20. La stipula del contratto: aspetti generali (segue)
A questo punto è bene una ricognizione
generale di tutto il processo che ha portato alla
stipula del contratto
Redazione di una check list dei punti
concordati allo scopo di trasformarla in un
regolamento condiviso, che avrà forza di legge
tra le parti
21. … le premesse (segue)
Le premesse sono una parte importantissima del
contratto. Servono:
•a esplicitare i motivi che hanno spinto le parti a
contrattare
•a chiarire il significato dei termini usati
•a indicare gli obiettivi a cui tende il contratto
•In generale a rendere esplicite tutte quelle ragioni
che le parti ritengono parte integrante del contratto
In questo modo la premessa integra il contenuto del
contratto
22. … l’oggetto (segue)
È il bene materiale o immateriale per conseguire il
quale le parti porgono in essere il contratto
Bene materiale: un personal computer, accessori
Bene immateriale: una licenza sw,un servizio
Distinguere vendita da appalto
L’oggetto deve essere
possibile,
lecito,
determinato o determinabile
23. … l’oggetto (segue)
TIPOLOGIA
Studio e ricerca
Assistenza
Fornitura
Sviluppo sw e siti web
Consulenza sistemista
24. … l’oggetto (segue)
Esempio di oggetto:
lo sviluppo software web comprende la
realizzazione di un software web contenente
una serie di pagine atte alla descrizione del
Cliente e di servizi o prodotti da lui offerti.
Per la realizzazione di tale servizio il Fornitore
può avvalersi, a suo insindacabile giudizio e a
sue spese, dell’uso di software o plug-in offerti,
gratuitamente o meno, da altre ditte,
considerati utili a migliorare le prestazioni del
servizio, nel rispetto delle leggi vigenti.
25. … l’oggetto (segue)
Quesito pervenuto
molte aziende promettono, anzi garantiscono, la prima o le
prime posizioni su motori di ricerca quali Google.
Al di là del fatto che è un paradosso, poiché se a 11 aziende
con mission, target e parole chiave uguali vengono venduti
prodotti che garantiscono il posizionamento nelle prime 5
posizioni la cosa non è matematicamente impossibile, gli
stessi motori di ricerca mettono in guardia dal intraprendere
campagne che garantiscano tali posizionamenti.
Come stanno contrattualmente le cose? Tali proposte
possono essere viste come pubblicità ingannevole?
26. … l’oggetto (segue)
Come stanno contrattualmente le cose? Tali
proposte possono essere viste come pubblicità
ingannevole?
Risposta:
Sicuramente è pubblicità ingannevole.
Da un punto di vista contrattuale si
configura come inadempimento
27. … l’oggetto (segue)
Quesito pervenuto:
quando si registra un dominio, occorre
registrare anche il marchio per essere blindati?
Risposta:
Se per blindati si intende “coperti” su tutto,
si
28. … obblighi del Fornitore (segue)
Parliamo di obblighi funzionali al conseguimento
dell’oggetto del contratto
La complessità dell’oggetto informatico ha come
conseguenza la necessità di articolare e rendere
esplicite le attività necessarie per realizzare l’oggetto
del contratto stesso
È buona norma mettere sempre prima gli obblighi
del Fornitore.
Psicologicamente il Committente “vede” che il
Fornitore è tenuto a fare qualcosa per garantire il
conseguimento dell’oggetto e si sente garantito.
29. … obblighi del Fornitore (segue)
Il fornitore si impegna a curare la realizzazione
dell’oggetto nel modo più efficiente ed alle
condizioni più favorevoli.
30. … obblighi del Fornitore (segue)
Quesito pervenuto
l'evoluzione dei moderni sistemi informatici può
essere inaspettato e imprevedibile. queste evoluzioni
possono provocare incompatibilità di un
software/prodotto informatico nell'arco di breve
tempo, indipendentemente dalle competenze e
professionalità del progettista.
Domande:
entro i dodici mesi le eventuali modifiche/assistenze
debbono essere eseguite gratuitamente in qualità di
garanzia?
quali sono i diritti e i doveri a lungo termine, il
progettista è costretto a garantire anche dopo anni?
31. … obblighi del Fornitore (segue)
(segue
Risposta
le eventuali modifiche/assistenze debbono
non sono in qualità di garanzia perché la
garanzia copre i vizi. Qua siamo in
presenza di evoluzione tecnologica
Non esistono doveri o diritti a lungo
termine in relazione all’esecuzione del
contratto. Solo obblighi di garanzia
32. … obblighi del Fornitore (segue)
Quesito pervenuto
software e prodotti informatici sono il frutto di
un'opera di ingegno, oltre ad essere sviluppati
attraverso l'uso di applicazioni software.
è lecito opporsi alla fornitura dei quot;sorgentiquot; al
committente, se non dichiarato al momento
della sottoscrizione del contratto?
è lecito richiedere un costo aggiuntivo, se si
come deve essere calcolato?
33. … obblighi del Fornitore (segue)
Risposta
è lecito opporsi alla fornitura dei quot;sorgentiquot;
al committente, se non dichiarato al
momento della sottoscrizione del contratto
è lecito richiedere un costo aggiuntivo,
calcolato eventualmente sulla base delle ore
lavoro impiegate aumentato di una percentuale
di ricarico
34. … obblighi del Committente (segue)
ll Committente si impegna a fornire al Fornitore le istruzioni chiare e
dettagliate necessarie per la realizzazione dell’oggetto, assicurando che
tutte le informazioni e i dati relativi ai propri prodotti e/o servizi forniti al
Fornitore sono veritieri e in nessun caso ingannevoli.
ll Committente si impegna, nel predisporre il materiale e le informazioni
necessarie per lo sviluppo del PROGETTO, a non violare diritti di terzi e ad
attenersi alle norme di legge.
La responsabilità in ordine alle eventuali violazioni di diritti di terzi e/o ad
infrazioni alle normative tutte di cui sopra farà carico esclusivamente al
Committente, il quale si impegna a tenere totalmente manlevato il
Fornitore per qualsiasi pretesa e/od azione di terzi e/o conseguenza
comunque dannosa o pregiudizievole derivante dall'attività pubblicitaria
contenente il materiale pubblicitario o da questi comunque approvate.
Ferma in ogni caso la suddetta responsabilità del Committente, è
riconosciuta al Fornitore la facoltà di rifiutare il materiale che fosse ritenuto
non conforme alle disposizioni di legge.
35. … obblighi del Committente (segue)
Quesito pervenuto:
sovente i committenti richiedono modifiche in corso
d'opera. nei preventivi vanno sempre specificate le
variabili e le possibili variazioni di costo, tuttavia le
variazioni in stato di realizzazione possono
compromettere la struttura d un progetto, o
addirittura, consistere in un rifacimento importante
del progetto.
Oltre a dichiarare in modo chiaro e leggibile sui
contratti, è necessario far firmare al committente ogni
variazione richiesta con un nuovo preventivo?
Oppure è sufficiente un documento con le nuove
direttive e richieste, consuntivando a fine progetto i
costi complessivi?
36. … obblighi del Committente (segue)
Quesito pervenuto
nei casi in cui il committente per causa propria
non consenta la terminazione di un progetto
(tempi lunghi per decidere sul da farsi,
cambiamenti in corso d'opera, ritardi nella
consegna del materiale, etc...), è possibile
specificare nel contratto/preventivo una data
certa oltre la quale il progetto verrà
fatturato/saldato indipendentemente dalla
ultimazione? Come è possibile tutelarsi a
livello contrattuale, pur mantenendo il rispetto
dei diritti del committente?
37. … documentazione (segue)
Risposta ai quesiti precedenti:
A fronte dei servizi sopra descritti e per ogni
attività conclusa in essi rientrante il Fornitore
elabora una scheda di lavoro recante le attività
da svolgere ed i compensi richiesti e la
comunica al Committente per approvazione.
La scheda di lavoro si considera parte
integrante del presente contratto.
38. … cause di risoluzione (segue)
Art. 1456: clausola risolutiva espressa. Se una parte
non adempie le proprie obbligazioni l’altra può
chiedere la risoluzione del contratto, salvi i danni
Tipicamente il mancato pagamento del corrispettivo è
giusta causa di risoluzione del contratto.
Le parti però possono prevedere altre cause legate
all’importanza degli obblighi legati al Committente o
al Fornitore
39. … penali (segue)
La penale è una prestazione dovuta in caso di
inadempimento o parziale adempimento e ha
la funzione di limitare il risarcimento alla
prestazione stessa, salvo che sia convenuta la
risarcibilità del danno ulteriore
40. … penali (segue)
Quesito pervenuto
Se un cliente, pur avendo sottoscritto un
regolare contratto, non paga (anche solo in
parte, per esempio il saldo) il lavoro di
realizzazione o modifica sito web, può la web
agency creditrice oscurargli (o minacciare di
oscurargli) il sito sino a quando non paga?
Risposta
È esercizio arbitrario delle proprie ragioni,
reato punito dal codice penale.
41. … responsabilità (segue)
Art. 2236: se la prestazione implica la
soluzione di problemi tecnici di speciale
difficoltà, il prestatore d’opera non risponde dei
danni se non in caso di dolo o colpa grave
Art. 1229: è nullo qualsiasi patto che esclude
preventivamente la responsabilità del debitore
per dolo o colpa grave
42. … contenzioso (segue)
Procedura conciliativa
Ricorso all’autorità giudiziaria ordinaria
(problemi: lentezza della procedura e prima
sentenza non meno di due anni dall’inizio)
Ricorso all’arbitrato
(massimo 90 giorni dall’accettazione dell’ultimo
degli arbitri, possibilità di decidere secondo
equità)
43. Profili fiscali
Il software costituisce un bene immateriale che partecipa alla
produzione del reddito d'impresa; la sua utilità del software si
distribuisce su più esercizi .
Il software viene distinto in:
a) software di base: insieme delle istruzioni indispensabili
per il funzionamento dell'elaboratore (hardware);
b) software applicativo: insieme delle istruzioni che
consentono l'utilizzo di funzioni del software di base al fine di
soddisfare specifiche esigenze dell'utente.
La distinzione è importante, perché il software di base è un
accessorio indispensabile e complementare per il
funzionamento dell'hardware e quindi perde il requisito di bene
immateriale, seguendo la natura dell’hardware, con
assoggettamento alla relativa disciplina civilistica e fiscale.
44. Profili fiscali: il software di base
I costi per la produzione o l'acquisto del software di
base devono essere capitalizzati assieme al bene
materiale – hardware – a cui si riferiscono, data la
stretta complementarietà economica dei due cespiti.
L’ammortamento va effettuato nel periodo minore tra
quello di utilità futura del software di base e la vita
utile del bene materiale pertinente.
Il piano di ammortamento è predisposto in funzione
dell’hardware a cui si riferisce, adottando le regole e
le aliquote proprie del bene materiale (art. 102 TUIR
e DM 31 dicembre 1988).
45. Profili fiscali: il sw acquistato da terzi
Il valore oggetto di contabilizzazione è dato dal prezzo di
acquisto.
Il costo va iscritto nello stato patrimoniale, voce B.I.3 Diritti di
brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere
dell'ingegno della classe Immobilizzazioni immateriali.
Il costo va ammortizzato in quote costanti nel periodo di
prevista utilità futura, se determinabile; altrimenti, in tre
esercizi, inteso come periodo presunto di utilità dei costi per
software, data l'elevata obsolescenza tecnologica cui è
sottoposto di norma il software.
La misura dell’ammortamento è data all’art. 103, comma 1
TUIR che disciplina la deducibilità non superiore al 50 per
cento del costo.
46. Profili fiscali: il sw licenza d’uso a tempo
indeterminato
Il valore oggetto di contabilizzazione è dato dal corrispettivo
della licenza d’uso.
Il costo va iscritto nello stato patrimoniale, voce B.I.3 Diritti di
brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere
dell'ingegno della classe Immobilizzazioni immateriali.
Sono costi da ammortizzare in quote costanti nel periodo di
prevista utilità futura, se determinabile; altrimenti, in tre
esercizi, inteso come periodo presunto di utilità dei costi per
software, data l'elevata obsolescenza tecnologica cui è
sottoposto di norma il software.
La misura dell’ammortamento è data all’art. 103, comma 1
TUIR che disciplina la deducibilità non superiore al 50 per
cento del costo.
47. Profili fiscali: il sw licenza d’uso a tempo
determinato
Si distingue il caso di versamento di un corrispettivo periodico dal caso di
corrispettivo versato una tantum.
Nel caso del contratto di licenza d’uso con pagamento di corrispettivi
periodici, i relativi costi sono imputati al conto economico e concorrono a
formare il reddito di esercizio.
Le spese sono componenti negativi di reddito a cui si applicano i principi
generali fissati dall’art. 109 TUIR (certezza del componente negativo,
imputazione al conto economico, competenza dell’esercizio e inerenza
all’attività di impresa).
Nel caso di contratto di licenza d’uso con pagamenti di corrispettivo una
tantum, il costo deve essere iscritto nella voce B.I.4 Concessioni, licenze,
marchi e diritti simili della classe Immobilizzazioni immateriali e va
ammortizzato a quote costanti nel periodo di durata della licenza d’uso.
48. Profili fiscali: il sw applicativo prodotto per uso
interno e “tutelato
L’impresa può decidere di produrre al suo interno,
mediante risorse proprie umane e finanziarie, il
software di cui necessita.
Si parla di software tutelato quando il software
presenta i requisiti della originalità e della novità
oggettiva ed è registrato nel registro pubblico
speciale tenuto dalla SIAE.
I relativi costi sostenuti internamente vanno iscritti
nella voce B.I.3 Diritti di brevetto industriale e diritti di
utilizzazione delle opere dell'ingegno della classe
Immobilizzazioni immateriali.
49. Profili fiscali: il sw applicativo prodotto per uso
interno e “non tutelato”
In questo caso il software non è registrato a
norma della legge sul diritto di autore.
Il costo può essere imputato a costi nel conto
economico nel periodo di sostenimento o, se
hanno dato luogo a programmi utilizzabili per
un certo numero di anni all'interno
dell'impresa, capitalizzati ed iscritti nella voce
B.I.7 Altre immobilizzazioni immateriali.
50. Linee guida per la capitalizzazione dei costi
nell'ambito di progetti di software sviluppato per
uso interno
Possono essere capitalizzati solo i costi diretti quali:
b. stipendi;
c. i costi ad essi connessi del personale che ha
lavorato direttamente sul progetto ed il cui lavoro
sul progetto è propriamente documentato
mediante schede di accumulo dei tempi;
d. costi esterni attribuibili direttamente al progetto di
software.
51. Linee guida per la capitalizzazione dei costi
nell'ambito di progetti di software sviluppato per
uso interno
I costi indiretti attribuibili al progetto non possono
essere differiti perché queste tipologie di costi non
possono essere considerate direttamente connesse
alla creazione del software e sono:
c.gli affitti,
e.gli ammortamenti,
g.i costi del personale con funzioni di supervisione ed
altre voci di questo tipo.
52. Linee guida per la capitalizzazione dei costi
nell'ambito di progetti di software sviluppato per
uso interno
Altri costi che non possono essere capitalizzati sono:
c. i costi per la manutenzione dei sistemi, per gli
aggiornamenti e le modificazioni di minore entità;
e. gli onorari pagati a consulenti esterni per una
consulenza di tipo generale sui sistemi informativi
dell'impresa che non sia direttamente associata
allo sviluppo di specifici sistemi.
53. … per finire …
L’impresa non è una palude, ma un mare
aperto
Sistema “osmotico” che riceve e distribuisce
risorse
Un contratto non è solo “un pezzo di carta”,
ma il regolamento di una vicenda complessa
legale, fiscale, contabile, economica,
gestionale ed organizzativa
54. … grazie per l’attenzione …
STUDIO ACT
ATTANASIO A. – TODISCO G.
CONSULENTI ASSOCIATI
CESENATICO
antonino.attanasio@studioact.it
Id skype: studio_attanasio
Id msn: studio_attanasio@hotmail.com
Tel. 0547.80584 Fax: 0547.678346