7. Contratto a tempo parziale (art. 1, c.20)
SVILUPPO DELLA NORMATIVA
DECRETO LEGISLATIVO N. 61 DEL 25.02.2000 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI IN ATTUAZIONE DELLA
NORMATIVA CE N. 97 DEL 15.12.1997
MODIFICHE DELL’ART. 5 DEL D.L. 726 CONVERTITO NELLA LEGGE 863 DELL’84
MODIFICHE INTERVENUTE PER INCENTIVARE L’USO DEL LAVORO A TEMPO PARZIALE NEL PERIODO 2001, 2003, 2007,
2011.
NELL’AMBITO DI UNA NORMATIVA RIGIDA PER QUANTO CONCERNE IL CONTRATTO INDIVIDUALE – DURATA E
COLLOCAZIONE TEMPORALE DELL’ORARIO
CLAUSULE DI FLESSIBILITA’ APPONIBILI NELLA TIPOLOGIA DI PART-TIME ORIZZONTALE, VERTICALE E MISTA
CLAUSULE DI ELASTICITA’ APPONIBILI CON ESCLUSIONE DEL PART-TIME ORIZZONTALE IN QUANTO IN TEORIA SONO
SOSTITUITE DAL LAVORO SUPPLEMENTARE
AUMENTO FLESSIBILITA’ PER EFFETTO ART. 46 D.LGS. N. 276/2003
IN ASSENZA CONTRATTI COLLETTIVI
ART. 1 COMMA 44 L. 247 DEL 2007 - LEGGE WELFARE
ART. 22 COMMA 4 L. 12 .11.1981 N. 183 - LEGGE DI STABILITA’ (VALORIZZAZIONE DELLE PATTUIZIONI INDIVIDUALI ED
ATTENUAZIONE DELL’AUTONOMIA COLLETTIVA)
CONTRATTI COLLETTIVI COSIDETTI DI PROSSIMITA’ EX ART. 8 D.L. 13.08.1981 N. 138 CONVERTITO CON LA L. 148 DEL 2011
VIA SINDACALE - LEGISLATIVA: COMMA 20 ART. 1 L. 92/2012 AMPLIA LE COMPETENZE DEI CONTRATTI COLLETTIVI
ABROGATI I VOUCHER PER I PART-TIMERS, NORMA SPERIMENTALE PREVISTA FINO AL 31.12.2012.
8. Contratto a tempo parziale (art. 1, c. 20)
CLAUSOLE ELASTICHE E FLESSIBILI
NormaPrevigente Non prevedeva
deroghe
Riforma
I contratti
collettivi possono
prevedere
condizioni e
modalità di
revoca e/o
modifica delle
clausole elastiche
e/o flessibili
9. Contratto a tempo parziale (art. 1, c. 20)
DIRITTO DI RIPENSAMENTONormaPrevigente
NON ERA
PREVISTO
Riforma
Il provvedimento reitroduce la clausola
del ripensamento per studenti,
lavoratori affetti da patologie
oncologiche ovvero in caso di patologie
oncologiche riguardanti il coniuge, i figli
o i genitori del lavoratore, nonché nel
caso in cui il lavoratore assista una
persona convivente con totale e
permanente inabilità lavorativa e in caso
di richiesta del lavoratore o della
lavoratrice, con figlio convivente di età
non superiore agli anni tredici o con
figlio convivente portatore di handicap.
Dal
18.07.2012
10. Lavoro intermittente
• Modifica dei requisiti soggettivi
• Abrogazione art.37 del D.Lgs.
276/2003
• Clausola di salvaguardia
Campo di
applicazione
Comunicazione Obbligatoria alla DTL
11. Contratto di lavoro a progetto
Causale del contratto
Corrispettivo
Risoluzione del rapporto
Contribuzione
12. Collaborazioni professionali con
Partita IVA
Presunzione del carattere
coordinato e continuativo
delle prestazioni lavorative
rese da un soggetto
titolare di Partita IVA
13. Apprendistato (art. 1, cc. Da 16 a 19)
Nuova regolamentazione -
STABILIZZAZIONE
Aziende con
almeno 10
dipendenti:
obbligo legale di
stabilizzare un
numero minimo
di apprendisti.
Aziende con
meno di 10
dipendenti: trova
applicazione la
stabilizzazione
prevista dai CCNL
(obbligo
contrattuale)
Note
Rafforzata finalità formativa
Definizione, per i datori di lavoro con almeno
10 dipendenti, del numero minimo di
conferme per stabilizzazione = 50% dei
contratti scaduti nell’ultimo triennio (periodo
mobile – Circ. Min. 18/2012), ovvero 30%
per i primi 36 mesi dall’entrata in vigore della
legge.
Se la % non è rispettata è consentita
l’assunzione di un ulteriore apprendista
rispetto a quelli già confermati, ovvero di un
apprendista in caso di totale mancata
conferma (sostituisce la disposizione
contrattuale prevista dal D.Lgs 167/2011).
Gli apprendisti assunti in violazione sono
considerati lavoratori ordinari a tempo
indeterminato.
INTEGRAZIONI
Confermato
nell’impianto
normativo con le
seguenti
D.Lgs. 167/2011
14. Apprendistato (art. 1, cc. Da 16 a 19)
Rapporto apprendisti / qualificati
Introdotta durata minima del contratto: 6 MESI con
esclusione delle attività stagionali
Innalzamento dal 01.01.2013 del rapporto tra apprendisti
e lavoratori qualificati, da 1/1 a 3/2 (numero
complessivo: assunti direttamente e utilizzati dalla
somministrazione).
Per i datori di lavoro che occupano un numero di
lavoratori inferiori a 10 unità:
Il rapporto non può superare il 100%
15. Apprendistato (art. 1, cc. Da 16 a 19)
Rapporto apprendisti / qualificati
Dal
01.01.2013
• Rapporto 1/1 – max 9 apprendisti
9
LAVORATORI
• Rapporto 3/2 – max 18 apprendisti
• 12 : 2 x 3 = 18
12
LAVORATORI
ESEMPI
16. Lavoro accessorio (art. 1, cc. 32 e 33)
DESTINATARI
Norma
previgente
• Art. 70, D.Lgs. 276/2003
• Soggetti destinatari: giovani con meno di 25 anni, iscritti ad un corso di studi nel fine settimana o
tutto l’anno se universitari, pensionati, percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al
reddito, lavoratori part-time
• Si è ridotto notevolmente il campo di azione del contratto ma ne è stato, contemporaneamente,
semplificato l’utilizzo
RIFORMA
• Destinatari: TUTTI - Risulta possibile attivare sempre e comunque il lavoro accessorio tenendo conto
esclusivamente del limite di carattere economico
• Introduce misure correttive finalizzate a restringere il campo di operatività dell’istituto, che può
essere utilizzato in attività lavorative di natura meramente occasionale
• Dal 18.07.2012 devono intendersi accessorie le prestazioni di lavoro meramente occasionali,
conseguentemente il requisito che conta è l’occasionalità – Min. Lav. Circ. 18/2012
17. Lavoro accessorio (art. 1, cc. 32 e 33)
LIMITI ECONOMICI
€ 5.000 con riferimento a
ogni singolo committente,
fatta eccezione per i
lavoratori titolari di
ammortizzatori sociali per i
quali il limite è fissato in €
3.000 con riferimento al
lavoratore
Le imprese familiari
potevano utilizzare il
lavoro accessorio fino
ad € 10.000 (fermo
restando il limite per
ciascun lavoratore di €
5.000)
Normativa
previgente
Il limite dei compensi è stato fissato
in max € 5.000 nel corso dell’anno
solare, con riferimento alla totalità
dei committenti.
Fermo restando il limite di € 5.000 per
anno nei confronti dei committenti
(imprenditori commerciali o
professionisti), le attività lavorative in
oggetto possono essere svolte a favore
di ciascun committente per compensi
non superiori ad € 2.000
I limiti di cui sopra saranno oggetto di
rivalutazione annuale con indice ISTAT
La contribuzione per la gestione
separata sarà rivista con decreto
ministeriale
RIFORMA
18. Lavoro accessorio (art. 1, cc. 32 e 33)
LIMITI ECONOMICI - particolarità
• Per tutto il 2013 i percettori di
prestazioni integrative del reddito
(disoccupazione, CIG, mobilità)
potranno svolgere prestazioni di
lavoro accessorio in tutti i settori
produttivi, (compresi gli enti locali
nel rispetto del patto di stabilità), nel
limite massimo di € 3.000 di
corrispettivo per anno solare.
• La contribuzione figurativa prevista
dall’ammortizzatore sociale subirà
una riduzione pari agli accrediti
contributivi derivanti dalle
prestazioni di lavoro accessorio.
Percettori di
prestazioni
integrative del
reddito
(modificato dal D.L. 83/2012 –
Decreto Sviluppo)
19. Lavoro accessorio (art. 1, cc. 32 e 33)
NOVITA’
Committente
pubblico
Possono avvalersi del lavoro accessorio purché vengano
rispettati i vincoli previsti per il contenimento del costo
del personale e il patto di stabilità
I buoni lavoro
(Voucher)
I carnet di buoni devono essere: orari, numerati
progressivamente e datati (il valore sarà definito con D.M.)
Il valore è periodicamente aggiornato tenendo conto delle
risultanze del confronto con le parti sociali
Lavoratori
extra U.E.
I compensi computano ai fini del rilascio del permesso di
soggiorno
20. Lavoro accessorio (art. 1, cc. 32 e 33)
Validità transitoria
Resta fermo l’utilizzo secondo la previgente disciplina
dei buoni già richiesti alla data di entrata in vigore della
riforma e comunque non oltre il 31 maggio 2013 (in
sostanza i buoni già acquistati potranno essere spesi
entro il 31.5.2013 nel rispetto della precedente disciplina
anche con riferimento al campo di applicazione, oppure
attivare la procedura di rimborso.
Per i nuovi Buoni dal 18.7.2012 si applicano le suddette
disposizioni
21. Associazione in partecipazione con apporto di lavoro
(art. 1, cc. Da 28 a 31)
DESTINATARI
Normativa previgente
Chiunque, nel
rispetto delle
disposizioni che
regolano tale
contratto
RIFORMA dal 18.07.2012
Possibile l’impiego (associati con apporto di lavoro) fino
a un massimo di 3 associati per lo svolgimento della
medesima attività, indipendentemente dal numero
complessivo degli associanti. Questo limite non si applica se gli
associati sono legati da un rapporto coniugale, di parentela entro il terzo grado
o di affinità entro il secondo.
In caso di violazione di tali divieti il rapporto con tutti
gli associati il cui rapporto consiste anche in una
prestazione di lavoro si considera di lavoro
subordinato a tempo indeterminato.
Fatti salvi fino a cessazione i contratti in essere che, alla
data di entrata in vigore della riforma siano stati
certificati ai sensi degli artt. 75 e ss. D.Lgs. 276/03.
22. Associazione in partecipazione con apporto di lavoro
(art. 1, cc. Da 28 a 31)
Natura del rapporto
I rapporti di associazione instaurati o attuati senza che vi
sia stata un’effettiva partecipazione dell’associato agli
utili dell’impresa o dell’affare, ovvero senza consegna del
rendiconto, si presumono, salva prova contraria, rapporti
di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Detta presunzione si applica, altresì, qualora l’apporto di
lavoro non sia connotato da competenze teoriche di grado
elevato acquisite attraverso significativi percorsi formativi
o da capacità tecnico-pratiche acquisite attraverso
rilevanti esperienze maturate nell’esercizio concreto di
attività.
Occorre fare attenzione alle
previsioni contrattuali che
prevedono erogazioni non
collegate agli effettivi utili
Evitare di sottoscrivere
contratti con soggetti che
non hanno l’esperienza e
le capacità professionali
richieste dall’attività
oggetto del contratto
Eliminata la garanzia
retributivaDal
18.07.2012
23. Incentivi all’occupazione
Lavoratori over 50 (art. 4, c. 8)
Sgravio contributivo (art.4, c.8) - il datore di lavoro che assume con
contratto di lavoro dipendente a tempo determinato (anche in
somministrazione) lavoratori con età non inferiore a 50 anni,
disoccupati da oltre 12 mesi, può fruire, per la durata di 12 mesi,
della riduzione del 50% dei contributi a carico datore di lavoro.
Se il contratto viene trasformato a tempo indeterminato, la riduzione
dei contributi si prolunga di altri mesi, che in aggiunta a quelli
previsti per il contratto a termine può arrivare fino al limite di 18
mesi.
Se l’assunzione è fatta fin dall’origine con contratto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato, lo sgravio contributivo spetta
per un periodo di 18 mesi dalla data dell’assunzione stessa.
dal 1
gennaio
2013
24. Incentivi all’occupazione
Lavoratrici donne (art. 4, c. 11)
dal 1
gennaio
2013
Nel rispetto delle norme europee l’agevolazione (analoga agli over 50)
compete anche in relazione alle assunzioni di donne di qualsiasi età alle
seguenti condizioni:
• prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi
(soggetti svantaggiati) residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti
nell’ambito dei fondi strutturali comunitari e nelle aree di cui all’articolo
2, punto 18), lettera e) del predetto regolamento, annualmente
individuate con decreto del Ministro del lavoro di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze;
• prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro
mesi, ovunque residenti (soggetti molto svantaggiati)
25. Incentivi all’occupazione
ESCLUSIONI
Gli incentivi (compresi quelli individuati dalla L. 223/1991 e dalla L.
407/1990) non spettano:
1) se l’assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente, anche se
il lavoratore avente diritto all’assunzione viene utilizzato mediante contratti di
somministrazione.
2) Se l’assunzione viola il diritto di precedenza alla riassunzione di un altro
dipendente licenziato da un rapporto di lavoro a tempo indeterminato o
cessato da un rapporto a termine.
3) Se prima dell’utilizzo di un lavoratore mediante contratto di
somministrazione, l’utilizzatore non ha preventivamente offerto la
riassunzione al lavoratore titolare di un diritto di precedenza;
26. Incentivi all’occupazione
ESCLUSIONI
4) Se il datore di lavoro o l’utilizzatore con contratto di somministrazione
ha in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione
aziendale (salvo che l’assunzione, la trasformazione o la somministrazione
siano finalizzate all’acquisizione di professionalità sostanzialmente diverse
da quelle del lavoratore sospeso oppure siano effettuate presso una
diversa unità produttiva
5) Se i lavoratori siano stati licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di
un datore di lavoro che al momento del licenziamento presenti assetti
societari sostanzialmente coincidenti con quelli di chi assume ovvero
risulti con quest’ultimo in rapporto di collegamento o controllo. In caso
di somministrazione quanto detto trova applicazione anche per
l’utilizzatore.
27. Incentivi all’occupazione
Casi di perdita dell’incentivo –
NOVITA’
L’inoltro tardivo delle comunicazioni
telematiche obbligatorie inerenti
l’instaurazione e la modifica di un
rapporto di lavoro o di somministrazione
comporta la perdita di quella parte
dell’incentivo relativa al periodo
compreso tra la decorrenza del
rapporto agevolato e la data della
tardiva comunicazione
28. Contratto a termine (art. 1, cc. da 9 a 13)
«Il contratto a tempo
indeterminato costituisce
la forma comune del
rapporto di lavoro»
«Di regola a tempo
indeterminato»
Natura del rapporto di lavoro subordinato
(art. 1 D.Lgs. 368/2001)
29. Contratto a termine (art. 1, cc. da 9 a 13)
Introdotto il
CONTRATTO ‘ACAUSALE’
Sempre necessaria
(previgente)
CAUSALE – Ragioni di carattere tecnico,
organizzativo, produttivo o sostitutivo
(art. 1 D.Lgs. 368/2001)
30. Contratto a termine (art. 1, cc. da 9 a 13)
CONTRATTO ‘ACAUSALE’
(art. 1 D.Lgs. 368/2001)
Si applica anche ai
contratti di
somministrazione a
termine
• Applicabile l’estensione del termine con maggiorazione retributiva
• Estendibile dai contratti collettivi (max 6%) se assunzioni nell’ambito di:
• Avvio nuova attività
• Lancio di prodotto o servizio innovativo
• Implementazione rinnovamento tecnologico
• Fase di progetto di ricerca e sviluppo
• Rinnovo o proroga di commessa consistente
Durata massima
12 mesi
Qualsiasi
mansione
Primo rapporto tra
le parti (NB discrepanza tra
la Circolare Ministeriale e la
ratio della normativa)
MAI Prorogabile
(alcuni pareri discordanti)
CONTRATTO A
TERMINE
‘ACAUSALE’
31. Contratto a termine (art. 1, cc. da 9 a 13)
Obbligo di
comunicazione al
centro per l’impiego
Applicabile anche al
contratto ‘acausale’
• Incremento retribuzione
• 20% fino al 10° giorno
• 40% giorni successivi
30 giorni per contratti
inferiori a 6 mesi
50 giorni per contratti
oltre i 6 mesi
20 giorni per
contratti fino a
6 mesi
30 giorni per
contratti oltre i
6 mesi
Prosecuzione del contratto oltre la scadenza
(art. 5 D.Lgs. 368/2001)
32. Contratto a termine (art. 1, cc. da 9 a 13)
60 giorni per contratti fino a 6 mesi
90 giorni per contratti oltre i 6 mesi
10 giorni per contratti fino a 6
mesi
20 giorni per contratti oltre i 6
mesi
Intervalli tra contratti a termine
(art. 5 D.Lgs. 368/2001)
Norma NON applicata ai contratti di
somministrazione a termine
33. Contratto a termine (art. 1, cc. da 9 a 13)
Intervalli tra contratti a termine
(art. 5 D.Lgs. 368/2001)
DEROGHE
agli
INTERVALLI
20 e 30 gg
da contratti collettivi se
assunzioni nell’ambito di:
•Avvio nuova attività
•Lancio di prodotto o servizio
innovativo
•Implementazione
rinnovamento tecnologico
•Fase di progetto di ricerca e
sviluppo
•Rinnovo o proroga di
commessa consistente
Attività Stagionali
definite per legge
o da contratti
collettivi di
qualsiasi livello
Trascorsi 12
mesi –
eventuale
Decreto
Ministeriale
34. Contratto a termine (art. 1, cc. da 9 a 13)
Confermato il limite di 36 mesi
MA
Si sommano anche i periodi di
somministrazione
Durata
complessiva
max 36 mesi
Durata massima per sommatoria di contratti
(art. 5 D.Lgs. 368/2001)
Derogabile dalla contrattazione collettiva
Possibilità di stipulare ulteriore contratto ‘assistito’
presso le DTL
35. Contratto a termine (art. 1, cc. da 9 a 13)
Termine illegittimo
Risarcimento
da 2,5 a 12
mensilità *
Conversione
del contratto
• 60 gg
• 270 gg per
deposito del
ricorso
Precedenti
Termini di
impugnazione
• 120 gg
• 180 gg per
deposito del
ricorso
Nuovi Termini
di
impugnazione
dal 01.01.2013
Dal 18/7 al 31/12/2012
60 + 180
* L’indennità ristora
per intero il
pregiudizio subito
dal lavoratore,
comprese le
conseguenze
retributive e
contributive relative
al periodo non
lavorato
36. Contratto a termine (art. 1, cc. da 9 a 13)
Norma previgente
Analoga a quella
prevista per i
lavoratori a tempo
indeterminato
•Con esclusione di:
•Contratti per
sostituzione
•Attività stagionali
•Apprendisti
•Pubblica
Amministrazione
•NB Parte della
contribuzione
aggiuntiva potrà essere
recuperata in caso di
trasformazione o
riassunzione a tempo
indeterminato.
Introdotta una
maggiorazione
contributiva dal
01.01.2013
(finanziamento
ASpI – 1,4%)
Contribuzione previdenziale
37. Dimissioni (art. 4, cc da 17 a 22)
Convalida delle DIMISSIONI e delle
RISOLUZIONI CONSENSUALI Dal 18.07.2012
L’efficacia delle dimissioni e della risoluzione consensuale del
rapporto è sospensivamente condizionata alla CONVALIDA
presso:
Senza particolari istruttorie (Min. Lav.
circ. 18/2012)
* Accordi: - Confindustria 03.08.2012
- Confcommercio 21.09.2012
DTL
Centri
per
l’impiego
Sedi
sindacali *
38. Dimissioni (art. 4, cc da 17 a 22)
Convalida delle DIMISSIONI e delle
RISOLUZIONI CONSENSUALI Dal 18.07.2012
ALTERNATIVA
Sottoscrizione di apposita dichiarazione del
lavoratore apposta in calce alla ricevuta di trasmissione
della comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro
Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro 30
giorni dalla data di entrata in vigore della legge, sarebbero potute essere individuate
ulteriori modalità semplificate
39. Dimissioni (art. 4, cc da 17 a 22)
Convalida delle DIMISSIONI e delle
RISOLUZIONI CONSENSUALI - INVITO Dal 18.07.2012
Se il lavoratore
non procede alla
convalida
Entro 30 gg dalle
dimissioni il datore di
lavoro deve inviare al
lavoratore invito a
presentarsi presso le
DTL o centri per
l’impiego ovvero ad
apporre la predetta
sottoscrizione
NB Allegare copia della
ricevuta di comunicazione di
cessazione
DIMISSIONI PRIVE DI
EFFETTO
Mancato invito
40. Dimissioni (art. 4, cc da 17 a 22)
Convalida delle DIMISSIONI e delle RISOLUZIONI
CONSENSUALI – RISPOSTE ALL’INVITO Dal 18.07.2012
Dalla notifica dell’invito
decorre termine al
lavoratore di 7 gg
Convalida
Revoca
(forma scritta) il rapporto
riprende dal giorno successivo
Scadenza del
termine
Conferma della
risoluzione
41. Dimissioni (art. 4, cc da 17 a 22)
Convalida delle DIMISSIONI e delle
RISOLUZIONI CONSENSUALI - ECCEZIONI
Il Ministero del lavoro (circ. 18/2012) ha precisato che la convalida
non è richiesta in tutte le ipotesi in cui la cessazione del rapporto di
lavoro rientri nell’ambito di procedure di riduzione del personale
svolte in una sede qualificata istituzione o sindacale (artt. 410, 411,
420 c.p.c.), in quanto già idonee a garantire la genuinità del
consenso.
La circolare non menziona, nelle esclusioni, le dimissioni per
giusta causa, conseguentemente anche queste ultime
rientrerebbero nella procedura della convalida.
42. Dimissioni (art. 4, cc da 17 a 22)
DIMISSIONI IN BIANCO
L’accertamento e l’irrogazione della sanzione sono di competenza
delle Direzioni Territoriali del Lavoro.
Il datore di lavoro che abusi del foglio
firmato in bianco dal lavoratore al fine di
simularne le dimissioni o la risoluzione
consensuale del rapporto
E’ punito con la
sanzione
amministrativa da euro
5.000 ad euro 30.000
43. Dimissioni (art. 4, c 16)
DIMISSIONI e RISOLUZIONE CONSENSUALE della
LAVORATRICE MADRE o del LAVORATORE PADRE
La risoluzione consensuale del rapporto o la richiesta di dimissioni
presentate dalla lavoratrice, durante il periodo di gravidanza, e dalla
lavoratrice o dal lavoratore durante i primi tre anni di vita del bambino
o nei primi tre anni di accoglienza del minore adottato o in affidamento
devono essere convalidate dal servizio ispettivo del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali competente per territorio. A tale
convalida è sospensivamente condizionata l'efficacia della risoluzione
del rapporto di lavoro.
44. DIMISSIONI e LICENZIAMENTO della LAVORATRICE MADRE
- CONFERME
La modifica ha lasciato invariata sia la disposizione che prevede che
le lavoratrici non possano essere licenziate dall'inizio del periodo
di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino
(articolo 54, comma 1, D.Lgs n. 151/2001), sia la previsione secondo
la quale, in caso di dimissioni volontarie presentate durante il periodo
per cui è previsto il divieto di licenziamento, la lavoratrice ha
diritto alle indennità previste da disposizioni di legge e
contrattuali per il caso di licenziamento