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Studio Cattarin & Associati Rag. Lino Cattarin
Contrattualistica del Lavoro:
tipologie di contratto e agevolazioni
Treviso, 13 aprile 2013
MAXISANZIONE
Contratto a tempo parziale (art. 1, c.20)
SVILUPPO DELLA NORMATIVA
DECRETO LEGISLATIVO N. 61 DEL 25.02.2000 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI IN ATTUAZIONE DELLA
NORMATIVA CE N. 97 DEL 15.12.1997
MODIFICHE DELL’ART. 5 DEL D.L. 726 CONVERTITO NELLA LEGGE 863 DELL’84
MODIFICHE INTERVENUTE PER INCENTIVARE L’USO DEL LAVORO A TEMPO PARZIALE NEL PERIODO 2001, 2003, 2007,
2011.
NELL’AMBITO DI UNA NORMATIVA RIGIDA PER QUANTO CONCERNE IL CONTRATTO INDIVIDUALE – DURATA E
COLLOCAZIONE TEMPORALE DELL’ORARIO
CLAUSULE DI FLESSIBILITA’ APPONIBILI NELLA TIPOLOGIA DI PART-TIME ORIZZONTALE, VERTICALE E MISTA
CLAUSULE DI ELASTICITA’ APPONIBILI CON ESCLUSIONE DEL PART-TIME ORIZZONTALE IN QUANTO IN TEORIA SONO
SOSTITUITE DAL LAVORO SUPPLEMENTARE
AUMENTO FLESSIBILITA’ PER EFFETTO ART. 46 D.LGS. N. 276/2003
IN ASSENZA CONTRATTI COLLETTIVI
ART. 1 COMMA 44 L. 247 DEL 2007 - LEGGE WELFARE
ART. 22 COMMA 4 L. 12 .11.1981 N. 183 - LEGGE DI STABILITA’ (VALORIZZAZIONE DELLE PATTUIZIONI INDIVIDUALI ED
ATTENUAZIONE DELL’AUTONOMIA COLLETTIVA)
CONTRATTI COLLETTIVI COSIDETTI DI PROSSIMITA’ EX ART. 8 D.L. 13.08.1981 N. 138 CONVERTITO CON LA L. 148 DEL 2011
VIA SINDACALE - LEGISLATIVA: COMMA 20 ART. 1 L. 92/2012 AMPLIA LE COMPETENZE DEI CONTRATTI COLLETTIVI
ABROGATI I VOUCHER PER I PART-TIMERS, NORMA SPERIMENTALE PREVISTA FINO AL 31.12.2012.
Contratto a tempo parziale (art. 1, c. 20)
CLAUSOLE ELASTICHE E FLESSIBILI
NormaPrevigente Non prevedeva
deroghe
Riforma
I contratti
collettivi possono
prevedere
condizioni e
modalità di
revoca e/o
modifica delle
clausole elastiche
e/o flessibili
Contratto a tempo parziale (art. 1, c. 20)
DIRITTO DI RIPENSAMENTONormaPrevigente
NON ERA
PREVISTO
Riforma
Il provvedimento reitroduce la clausola
del ripensamento per studenti,
lavoratori affetti da patologie
oncologiche ovvero in caso di patologie
oncologiche riguardanti il coniuge, i figli
o i genitori del lavoratore, nonché nel
caso in cui il lavoratore assista una
persona convivente con totale e
permanente inabilità lavorativa e in caso
di richiesta del lavoratore o della
lavoratrice, con figlio convivente di età
non superiore agli anni tredici o con
figlio convivente portatore di handicap.
Dal
18.07.2012
Lavoro intermittente
• Modifica dei requisiti soggettivi
• Abrogazione art.37 del D.Lgs.
276/2003
• Clausola di salvaguardia
Campo di
applicazione
Comunicazione Obbligatoria alla DTL
Contratto di lavoro a progetto
Causale del contratto
Corrispettivo
Risoluzione del rapporto
Contribuzione
Collaborazioni professionali con
Partita IVA
Presunzione del carattere
coordinato e continuativo
delle prestazioni lavorative
rese da un soggetto
titolare di Partita IVA
Apprendistato (art. 1, cc. Da 16 a 19)
Nuova regolamentazione -
STABILIZZAZIONE
Aziende con
almeno 10
dipendenti:
obbligo legale di
stabilizzare un
numero minimo
di apprendisti.
Aziende con
meno di 10
dipendenti: trova
applicazione la
stabilizzazione
prevista dai CCNL
(obbligo
contrattuale)
Note
Rafforzata finalità formativa
Definizione, per i datori di lavoro con almeno
10 dipendenti, del numero minimo di
conferme per stabilizzazione = 50% dei
contratti scaduti nell’ultimo triennio (periodo
mobile – Circ. Min. 18/2012), ovvero 30%
per i primi 36 mesi dall’entrata in vigore della
legge.
Se la % non è rispettata è consentita
l’assunzione di un ulteriore apprendista
rispetto a quelli già confermati, ovvero di un
apprendista in caso di totale mancata
conferma (sostituisce la disposizione
contrattuale prevista dal D.Lgs 167/2011).
Gli apprendisti assunti in violazione sono
considerati lavoratori ordinari a tempo
indeterminato.
INTEGRAZIONI
Confermato
nell’impianto
normativo con le
seguenti
D.Lgs. 167/2011
Apprendistato (art. 1, cc. Da 16 a 19)
Rapporto apprendisti / qualificati
Introdotta durata minima del contratto: 6 MESI con
esclusione delle attività stagionali
Innalzamento dal 01.01.2013 del rapporto tra apprendisti
e lavoratori qualificati, da 1/1 a 3/2 (numero
complessivo: assunti direttamente e utilizzati dalla
somministrazione).
Per i datori di lavoro che occupano un numero di
lavoratori inferiori a 10 unità:
Il rapporto non può superare il 100%
Apprendistato (art. 1, cc. Da 16 a 19)
Rapporto apprendisti / qualificati
Dal
01.01.2013
• Rapporto 1/1 – max 9 apprendisti
9
LAVORATORI
• Rapporto 3/2 – max 18 apprendisti
• 12 : 2 x 3 = 18
12
LAVORATORI
ESEMPI
Lavoro accessorio (art. 1, cc. 32 e 33)
DESTINATARI
Norma
previgente
• Art. 70, D.Lgs. 276/2003
• Soggetti destinatari: giovani con meno di 25 anni, iscritti ad un corso di studi nel fine settimana o
tutto l’anno se universitari, pensionati, percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al
reddito, lavoratori part-time
• Si è ridotto notevolmente il campo di azione del contratto ma ne è stato, contemporaneamente,
semplificato l’utilizzo
RIFORMA
• Destinatari: TUTTI - Risulta possibile attivare sempre e comunque il lavoro accessorio tenendo conto
esclusivamente del limite di carattere economico
• Introduce misure correttive finalizzate a restringere il campo di operatività dell’istituto, che può
essere utilizzato in attività lavorative di natura meramente occasionale
• Dal 18.07.2012 devono intendersi accessorie le prestazioni di lavoro meramente occasionali,
conseguentemente il requisito che conta è l’occasionalità – Min. Lav. Circ. 18/2012
Lavoro accessorio (art. 1, cc. 32 e 33)
LIMITI ECONOMICI
€ 5.000 con riferimento a
ogni singolo committente,
fatta eccezione per i
lavoratori titolari di
ammortizzatori sociali per i
quali il limite è fissato in €
3.000 con riferimento al
lavoratore
Le imprese familiari
potevano utilizzare il
lavoro accessorio fino
ad € 10.000 (fermo
restando il limite per
ciascun lavoratore di €
5.000)
Normativa
previgente
Il limite dei compensi è stato fissato
in max € 5.000 nel corso dell’anno
solare, con riferimento alla totalità
dei committenti.
Fermo restando il limite di € 5.000 per
anno nei confronti dei committenti
(imprenditori commerciali o
professionisti), le attività lavorative in
oggetto possono essere svolte a favore
di ciascun committente per compensi
non superiori ad € 2.000
I limiti di cui sopra saranno oggetto di
rivalutazione annuale con indice ISTAT
La contribuzione per la gestione
separata sarà rivista con decreto
ministeriale
RIFORMA
Lavoro accessorio (art. 1, cc. 32 e 33)
LIMITI ECONOMICI - particolarità
• Per tutto il 2013 i percettori di
prestazioni integrative del reddito
(disoccupazione, CIG, mobilità)
potranno svolgere prestazioni di
lavoro accessorio in tutti i settori
produttivi, (compresi gli enti locali
nel rispetto del patto di stabilità), nel
limite massimo di € 3.000 di
corrispettivo per anno solare.
• La contribuzione figurativa prevista
dall’ammortizzatore sociale subirà
una riduzione pari agli accrediti
contributivi derivanti dalle
prestazioni di lavoro accessorio.
Percettori di
prestazioni
integrative del
reddito
(modificato dal D.L. 83/2012 –
Decreto Sviluppo)
Lavoro accessorio (art. 1, cc. 32 e 33)
NOVITA’
Committente
pubblico
Possono avvalersi del lavoro accessorio purché vengano
rispettati i vincoli previsti per il contenimento del costo
del personale e il patto di stabilità
I buoni lavoro
(Voucher)
I carnet di buoni devono essere: orari, numerati
progressivamente e datati (il valore sarà definito con D.M.)
Il valore è periodicamente aggiornato tenendo conto delle
risultanze del confronto con le parti sociali
Lavoratori
extra U.E.
I compensi computano ai fini del rilascio del permesso di
soggiorno
Lavoro accessorio (art. 1, cc. 32 e 33)
Validità transitoria
Resta fermo l’utilizzo secondo la previgente disciplina
dei buoni già richiesti alla data di entrata in vigore della
riforma e comunque non oltre il 31 maggio 2013 (in
sostanza i buoni già acquistati potranno essere spesi
entro il 31.5.2013 nel rispetto della precedente disciplina
anche con riferimento al campo di applicazione, oppure
attivare la procedura di rimborso.
Per i nuovi Buoni dal 18.7.2012 si applicano le suddette
disposizioni
Associazione in partecipazione con apporto di lavoro
(art. 1, cc. Da 28 a 31)
DESTINATARI
Normativa previgente
Chiunque, nel
rispetto delle
disposizioni che
regolano tale
contratto
RIFORMA dal 18.07.2012
Possibile l’impiego (associati con apporto di lavoro) fino
a un massimo di 3 associati per lo svolgimento della
medesima attività, indipendentemente dal numero
complessivo degli associanti. Questo limite non si applica se gli
associati sono legati da un rapporto coniugale, di parentela entro il terzo grado
o di affinità entro il secondo.
In caso di violazione di tali divieti il rapporto con tutti
gli associati il cui rapporto consiste anche in una
prestazione di lavoro si considera di lavoro
subordinato a tempo indeterminato.
Fatti salvi fino a cessazione i contratti in essere che, alla
data di entrata in vigore della riforma siano stati
certificati ai sensi degli artt. 75 e ss. D.Lgs. 276/03.
Associazione in partecipazione con apporto di lavoro
(art. 1, cc. Da 28 a 31)
Natura del rapporto
I rapporti di associazione instaurati o attuati senza che vi
sia stata un’effettiva partecipazione dell’associato agli
utili dell’impresa o dell’affare, ovvero senza consegna del
rendiconto, si presumono, salva prova contraria, rapporti
di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Detta presunzione si applica, altresì, qualora l’apporto di
lavoro non sia connotato da competenze teoriche di grado
elevato acquisite attraverso significativi percorsi formativi
o da capacità tecnico-pratiche acquisite attraverso
rilevanti esperienze maturate nell’esercizio concreto di
attività.
Occorre fare attenzione alle
previsioni contrattuali che
prevedono erogazioni non
collegate agli effettivi utili
Evitare di sottoscrivere
contratti con soggetti che
non hanno l’esperienza e
le capacità professionali
richieste dall’attività
oggetto del contratto
Eliminata la garanzia
retributivaDal
18.07.2012
Incentivi all’occupazione
Lavoratori over 50 (art. 4, c. 8)
Sgravio contributivo (art.4, c.8) - il datore di lavoro che assume con
contratto di lavoro dipendente a tempo determinato (anche in
somministrazione) lavoratori con età non inferiore a 50 anni,
disoccupati da oltre 12 mesi, può fruire, per la durata di 12 mesi,
della riduzione del 50% dei contributi a carico datore di lavoro.
Se il contratto viene trasformato a tempo indeterminato, la riduzione
dei contributi si prolunga di altri mesi, che in aggiunta a quelli
previsti per il contratto a termine può arrivare fino al limite di 18
mesi.
Se l’assunzione è fatta fin dall’origine con contratto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato, lo sgravio contributivo spetta
per un periodo di 18 mesi dalla data dell’assunzione stessa.
dal 1
gennaio
2013
Incentivi all’occupazione
Lavoratrici donne (art. 4, c. 11)
dal 1
gennaio
2013
Nel rispetto delle norme europee l’agevolazione (analoga agli over 50)
compete anche in relazione alle assunzioni di donne di qualsiasi età alle
seguenti condizioni:
• prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi
(soggetti svantaggiati) residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti
nell’ambito dei fondi strutturali comunitari e nelle aree di cui all’articolo
2, punto 18), lettera e) del predetto regolamento, annualmente
individuate con decreto del Ministro del lavoro di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze;
• prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro
mesi, ovunque residenti (soggetti molto svantaggiati)
Incentivi all’occupazione
ESCLUSIONI
Gli incentivi (compresi quelli individuati dalla L. 223/1991 e dalla L.
407/1990) non spettano:
1) se l’assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente, anche se
il lavoratore avente diritto all’assunzione viene utilizzato mediante contratti di
somministrazione.
2) Se l’assunzione viola il diritto di precedenza alla riassunzione di un altro
dipendente licenziato da un rapporto di lavoro a tempo indeterminato o
cessato da un rapporto a termine.
3) Se prima dell’utilizzo di un lavoratore mediante contratto di
somministrazione, l’utilizzatore non ha preventivamente offerto la
riassunzione al lavoratore titolare di un diritto di precedenza;
Incentivi all’occupazione
ESCLUSIONI
4) Se il datore di lavoro o l’utilizzatore con contratto di somministrazione
ha in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione
aziendale (salvo che l’assunzione, la trasformazione o la somministrazione
siano finalizzate all’acquisizione di professionalità sostanzialmente diverse
da quelle del lavoratore sospeso oppure siano effettuate presso una
diversa unità produttiva
5) Se i lavoratori siano stati licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di
un datore di lavoro che al momento del licenziamento presenti assetti
societari sostanzialmente coincidenti con quelli di chi assume ovvero
risulti con quest’ultimo in rapporto di collegamento o controllo. In caso
di somministrazione quanto detto trova applicazione anche per
l’utilizzatore.
Incentivi all’occupazione
Casi di perdita dell’incentivo –
NOVITA’
L’inoltro tardivo delle comunicazioni
telematiche obbligatorie inerenti
l’instaurazione e la modifica di un
rapporto di lavoro o di somministrazione
comporta la perdita di quella parte
dell’incentivo relativa al periodo
compreso tra la decorrenza del
rapporto agevolato e la data della
tardiva comunicazione
Contratto a termine (art. 1, cc. da 9 a 13)
«Il contratto a tempo
indeterminato costituisce
la forma comune del
rapporto di lavoro»
«Di regola a tempo
indeterminato»
Natura del rapporto di lavoro subordinato
(art. 1 D.Lgs. 368/2001)
Contratto a termine (art. 1, cc. da 9 a 13)
Introdotto il
CONTRATTO ‘ACAUSALE’
Sempre necessaria
(previgente)
CAUSALE – Ragioni di carattere tecnico,
organizzativo, produttivo o sostitutivo
(art. 1 D.Lgs. 368/2001)
Contratto a termine (art. 1, cc. da 9 a 13)
CONTRATTO ‘ACAUSALE’
(art. 1 D.Lgs. 368/2001)
Si applica anche ai
contratti di
somministrazione a
termine
• Applicabile l’estensione del termine con maggiorazione retributiva
• Estendibile dai contratti collettivi (max 6%) se assunzioni nell’ambito di:
• Avvio nuova attività
• Lancio di prodotto o servizio innovativo
• Implementazione rinnovamento tecnologico
• Fase di progetto di ricerca e sviluppo
• Rinnovo o proroga di commessa consistente
Durata massima
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Qualsiasi
mansione
Primo rapporto tra
le parti (NB discrepanza tra
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MAI Prorogabile
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CONTRATTO A
TERMINE
‘ACAUSALE’
Contratto a termine (art. 1, cc. da 9 a 13)
Obbligo di
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contratto ‘acausale’
• Incremento retribuzione
• 20% fino al 10° giorno
• 40% giorni successivi
30 giorni per contratti
inferiori a 6 mesi
50 giorni per contratti
oltre i 6 mesi
20 giorni per
contratti fino a
6 mesi
30 giorni per
contratti oltre i
6 mesi
Prosecuzione del contratto oltre la scadenza
(art. 5 D.Lgs. 368/2001)
Contratto a termine (art. 1, cc. da 9 a 13)
60 giorni per contratti fino a 6 mesi
90 giorni per contratti oltre i 6 mesi
10 giorni per contratti fino a 6
mesi
20 giorni per contratti oltre i 6
mesi
Intervalli tra contratti a termine
(art. 5 D.Lgs. 368/2001)
Norma NON applicata ai contratti di
somministrazione a termine
Contratto a termine (art. 1, cc. da 9 a 13)
Intervalli tra contratti a termine
(art. 5 D.Lgs. 368/2001)
DEROGHE
agli
INTERVALLI
20 e 30 gg
da contratti collettivi se
assunzioni nell’ambito di:
•Avvio nuova attività
•Lancio di prodotto o servizio
innovativo
•Implementazione
rinnovamento tecnologico
•Fase di progetto di ricerca e
sviluppo
•Rinnovo o proroga di
commessa consistente
Attività Stagionali
definite per legge
o da contratti
collettivi di
qualsiasi livello
Trascorsi 12
mesi –
eventuale
Decreto
Ministeriale
Contratto a termine (art. 1, cc. da 9 a 13)
Confermato il limite di 36 mesi
MA
Si sommano anche i periodi di
somministrazione
Durata
complessiva
max 36 mesi
Durata massima per sommatoria di contratti
(art. 5 D.Lgs. 368/2001)
Derogabile dalla contrattazione collettiva
Possibilità di stipulare ulteriore contratto ‘assistito’
presso le DTL
Contratto a termine (art. 1, cc. da 9 a 13)
Termine illegittimo
Risarcimento
da 2,5 a 12
mensilità *
Conversione
del contratto
• 60 gg
• 270 gg per
deposito del
ricorso
Precedenti
Termini di
impugnazione
• 120 gg
• 180 gg per
deposito del
ricorso
Nuovi Termini
di
impugnazione
dal 01.01.2013
Dal 18/7 al 31/12/2012
60 + 180
* L’indennità ristora
per intero il
pregiudizio subito
dal lavoratore,
comprese le
conseguenze
retributive e
contributive relative
al periodo non
lavorato
Contratto a termine (art. 1, cc. da 9 a 13)
Norma previgente
Analoga a quella
prevista per i
lavoratori a tempo
indeterminato
•Con esclusione di:
•Contratti per
sostituzione
•Attività stagionali
•Apprendisti
•Pubblica
Amministrazione
•NB Parte della
contribuzione
aggiuntiva potrà essere
recuperata in caso di
trasformazione o
riassunzione a tempo
indeterminato.
Introdotta una
maggiorazione
contributiva dal
01.01.2013
(finanziamento
ASpI – 1,4%)
Contribuzione previdenziale
Dimissioni (art. 4, cc da 17 a 22)
Convalida delle DIMISSIONI e delle
RISOLUZIONI CONSENSUALI Dal 18.07.2012
L’efficacia delle dimissioni e della risoluzione consensuale del
rapporto è sospensivamente condizionata alla CONVALIDA
presso:
Senza particolari istruttorie (Min. Lav.
circ. 18/2012)
* Accordi: - Confindustria 03.08.2012
- Confcommercio 21.09.2012
DTL
Centri
per
l’impiego
Sedi
sindacali *
Dimissioni (art. 4, cc da 17 a 22)
Convalida delle DIMISSIONI e delle
RISOLUZIONI CONSENSUALI Dal 18.07.2012
ALTERNATIVA
Sottoscrizione di apposita dichiarazione del
lavoratore apposta in calce alla ricevuta di trasmissione
della comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro
Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro 30
giorni dalla data di entrata in vigore della legge, sarebbero potute essere individuate
ulteriori modalità semplificate
Dimissioni (art. 4, cc da 17 a 22)
Convalida delle DIMISSIONI e delle
RISOLUZIONI CONSENSUALI - INVITO Dal 18.07.2012
Se il lavoratore
non procede alla
convalida
Entro 30 gg dalle
dimissioni il datore di
lavoro deve inviare al
lavoratore invito a
presentarsi presso le
DTL o centri per
l’impiego ovvero ad
apporre la predetta
sottoscrizione
NB Allegare copia della
ricevuta di comunicazione di
cessazione
DIMISSIONI PRIVE DI
EFFETTO
Mancato invito
Dimissioni (art. 4, cc da 17 a 22)
Convalida delle DIMISSIONI e delle RISOLUZIONI
CONSENSUALI – RISPOSTE ALL’INVITO Dal 18.07.2012
Dalla notifica dell’invito
decorre termine al
lavoratore di 7 gg
Convalida
Revoca
(forma scritta) il rapporto
riprende dal giorno successivo
Scadenza del
termine
Conferma della
risoluzione
Dimissioni (art. 4, cc da 17 a 22)
Convalida delle DIMISSIONI e delle
RISOLUZIONI CONSENSUALI - ECCEZIONI
Il Ministero del lavoro (circ. 18/2012) ha precisato che la convalida
non è richiesta in tutte le ipotesi in cui la cessazione del rapporto di
lavoro rientri nell’ambito di procedure di riduzione del personale
svolte in una sede qualificata istituzione o sindacale (artt. 410, 411,
420 c.p.c.), in quanto già idonee a garantire la genuinità del
consenso.
La circolare non menziona, nelle esclusioni, le dimissioni per
giusta causa, conseguentemente anche queste ultime
rientrerebbero nella procedura della convalida.
Dimissioni (art. 4, cc da 17 a 22)
DIMISSIONI IN BIANCO
L’accertamento e l’irrogazione della sanzione sono di competenza
delle Direzioni Territoriali del Lavoro.
Il datore di lavoro che abusi del foglio
firmato in bianco dal lavoratore al fine di
simularne le dimissioni o la risoluzione
consensuale del rapporto
E’ punito con la
sanzione
amministrativa da euro
5.000 ad euro 30.000
Dimissioni (art. 4, c 16)
DIMISSIONI e RISOLUZIONE CONSENSUALE della
LAVORATRICE MADRE o del LAVORATORE PADRE
La risoluzione consensuale del rapporto o la richiesta di dimissioni
presentate dalla lavoratrice, durante il periodo di gravidanza, e dalla
lavoratrice o dal lavoratore durante i primi tre anni di vita del bambino
o nei primi tre anni di accoglienza del minore adottato o in affidamento
devono essere convalidate dal servizio ispettivo del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali competente per territorio. A tale
convalida è sospensivamente condizionata l'efficacia della risoluzione
del rapporto di lavoro.
DIMISSIONI e LICENZIAMENTO della LAVORATRICE MADRE
- CONFERME
La modifica ha lasciato invariata sia la disposizione che prevede che
le lavoratrici non possano essere licenziate dall'inizio del periodo
di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino
(articolo 54, comma 1, D.Lgs n. 151/2001), sia la previsione secondo
la quale, in caso di dimissioni volontarie presentate durante il periodo
per cui è previsto il divieto di licenziamento, la lavoratrice ha
diritto alle indennità previste da disposizioni di legge e
contrattuali per il caso di licenziamento
Appalti
Modifiche in tema di
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  • 1. Studio Cattarin & Associati Rag. Lino Cattarin Contrattualistica del Lavoro: tipologie di contratto e agevolazioni Treviso, 13 aprile 2013
  • 2.
  • 3.
  • 5.
  • 6.
  • 7. Contratto a tempo parziale (art. 1, c.20) SVILUPPO DELLA NORMATIVA DECRETO LEGISLATIVO N. 61 DEL 25.02.2000 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI IN ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA CE N. 97 DEL 15.12.1997 MODIFICHE DELL’ART. 5 DEL D.L. 726 CONVERTITO NELLA LEGGE 863 DELL’84 MODIFICHE INTERVENUTE PER INCENTIVARE L’USO DEL LAVORO A TEMPO PARZIALE NEL PERIODO 2001, 2003, 2007, 2011. NELL’AMBITO DI UNA NORMATIVA RIGIDA PER QUANTO CONCERNE IL CONTRATTO INDIVIDUALE – DURATA E COLLOCAZIONE TEMPORALE DELL’ORARIO CLAUSULE DI FLESSIBILITA’ APPONIBILI NELLA TIPOLOGIA DI PART-TIME ORIZZONTALE, VERTICALE E MISTA CLAUSULE DI ELASTICITA’ APPONIBILI CON ESCLUSIONE DEL PART-TIME ORIZZONTALE IN QUANTO IN TEORIA SONO SOSTITUITE DAL LAVORO SUPPLEMENTARE AUMENTO FLESSIBILITA’ PER EFFETTO ART. 46 D.LGS. N. 276/2003 IN ASSENZA CONTRATTI COLLETTIVI ART. 1 COMMA 44 L. 247 DEL 2007 - LEGGE WELFARE ART. 22 COMMA 4 L. 12 .11.1981 N. 183 - LEGGE DI STABILITA’ (VALORIZZAZIONE DELLE PATTUIZIONI INDIVIDUALI ED ATTENUAZIONE DELL’AUTONOMIA COLLETTIVA) CONTRATTI COLLETTIVI COSIDETTI DI PROSSIMITA’ EX ART. 8 D.L. 13.08.1981 N. 138 CONVERTITO CON LA L. 148 DEL 2011 VIA SINDACALE - LEGISLATIVA: COMMA 20 ART. 1 L. 92/2012 AMPLIA LE COMPETENZE DEI CONTRATTI COLLETTIVI ABROGATI I VOUCHER PER I PART-TIMERS, NORMA SPERIMENTALE PREVISTA FINO AL 31.12.2012.
  • 8. Contratto a tempo parziale (art. 1, c. 20) CLAUSOLE ELASTICHE E FLESSIBILI NormaPrevigente Non prevedeva deroghe Riforma I contratti collettivi possono prevedere condizioni e modalità di revoca e/o modifica delle clausole elastiche e/o flessibili
  • 9. Contratto a tempo parziale (art. 1, c. 20) DIRITTO DI RIPENSAMENTONormaPrevigente NON ERA PREVISTO Riforma Il provvedimento reitroduce la clausola del ripensamento per studenti, lavoratori affetti da patologie oncologiche ovvero in caso di patologie oncologiche riguardanti il coniuge, i figli o i genitori del lavoratore, nonché nel caso in cui il lavoratore assista una persona convivente con totale e permanente inabilità lavorativa e in caso di richiesta del lavoratore o della lavoratrice, con figlio convivente di età non superiore agli anni tredici o con figlio convivente portatore di handicap. Dal 18.07.2012
  • 10. Lavoro intermittente • Modifica dei requisiti soggettivi • Abrogazione art.37 del D.Lgs. 276/2003 • Clausola di salvaguardia Campo di applicazione Comunicazione Obbligatoria alla DTL
  • 11. Contratto di lavoro a progetto Causale del contratto Corrispettivo Risoluzione del rapporto Contribuzione
  • 12. Collaborazioni professionali con Partita IVA Presunzione del carattere coordinato e continuativo delle prestazioni lavorative rese da un soggetto titolare di Partita IVA
  • 13. Apprendistato (art. 1, cc. Da 16 a 19) Nuova regolamentazione - STABILIZZAZIONE Aziende con almeno 10 dipendenti: obbligo legale di stabilizzare un numero minimo di apprendisti. Aziende con meno di 10 dipendenti: trova applicazione la stabilizzazione prevista dai CCNL (obbligo contrattuale) Note Rafforzata finalità formativa Definizione, per i datori di lavoro con almeno 10 dipendenti, del numero minimo di conferme per stabilizzazione = 50% dei contratti scaduti nell’ultimo triennio (periodo mobile – Circ. Min. 18/2012), ovvero 30% per i primi 36 mesi dall’entrata in vigore della legge. Se la % non è rispettata è consentita l’assunzione di un ulteriore apprendista rispetto a quelli già confermati, ovvero di un apprendista in caso di totale mancata conferma (sostituisce la disposizione contrattuale prevista dal D.Lgs 167/2011). Gli apprendisti assunti in violazione sono considerati lavoratori ordinari a tempo indeterminato. INTEGRAZIONI Confermato nell’impianto normativo con le seguenti D.Lgs. 167/2011
  • 14. Apprendistato (art. 1, cc. Da 16 a 19) Rapporto apprendisti / qualificati Introdotta durata minima del contratto: 6 MESI con esclusione delle attività stagionali Innalzamento dal 01.01.2013 del rapporto tra apprendisti e lavoratori qualificati, da 1/1 a 3/2 (numero complessivo: assunti direttamente e utilizzati dalla somministrazione). Per i datori di lavoro che occupano un numero di lavoratori inferiori a 10 unità: Il rapporto non può superare il 100%
  • 15. Apprendistato (art. 1, cc. Da 16 a 19) Rapporto apprendisti / qualificati Dal 01.01.2013 • Rapporto 1/1 – max 9 apprendisti 9 LAVORATORI • Rapporto 3/2 – max 18 apprendisti • 12 : 2 x 3 = 18 12 LAVORATORI ESEMPI
  • 16. Lavoro accessorio (art. 1, cc. 32 e 33) DESTINATARI Norma previgente • Art. 70, D.Lgs. 276/2003 • Soggetti destinatari: giovani con meno di 25 anni, iscritti ad un corso di studi nel fine settimana o tutto l’anno se universitari, pensionati, percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito, lavoratori part-time • Si è ridotto notevolmente il campo di azione del contratto ma ne è stato, contemporaneamente, semplificato l’utilizzo RIFORMA • Destinatari: TUTTI - Risulta possibile attivare sempre e comunque il lavoro accessorio tenendo conto esclusivamente del limite di carattere economico • Introduce misure correttive finalizzate a restringere il campo di operatività dell’istituto, che può essere utilizzato in attività lavorative di natura meramente occasionale • Dal 18.07.2012 devono intendersi accessorie le prestazioni di lavoro meramente occasionali, conseguentemente il requisito che conta è l’occasionalità – Min. Lav. Circ. 18/2012
  • 17. Lavoro accessorio (art. 1, cc. 32 e 33) LIMITI ECONOMICI € 5.000 con riferimento a ogni singolo committente, fatta eccezione per i lavoratori titolari di ammortizzatori sociali per i quali il limite è fissato in € 3.000 con riferimento al lavoratore Le imprese familiari potevano utilizzare il lavoro accessorio fino ad € 10.000 (fermo restando il limite per ciascun lavoratore di € 5.000) Normativa previgente Il limite dei compensi è stato fissato in max € 5.000 nel corso dell’anno solare, con riferimento alla totalità dei committenti. Fermo restando il limite di € 5.000 per anno nei confronti dei committenti (imprenditori commerciali o professionisti), le attività lavorative in oggetto possono essere svolte a favore di ciascun committente per compensi non superiori ad € 2.000 I limiti di cui sopra saranno oggetto di rivalutazione annuale con indice ISTAT La contribuzione per la gestione separata sarà rivista con decreto ministeriale RIFORMA
  • 18. Lavoro accessorio (art. 1, cc. 32 e 33) LIMITI ECONOMICI - particolarità • Per tutto il 2013 i percettori di prestazioni integrative del reddito (disoccupazione, CIG, mobilità) potranno svolgere prestazioni di lavoro accessorio in tutti i settori produttivi, (compresi gli enti locali nel rispetto del patto di stabilità), nel limite massimo di € 3.000 di corrispettivo per anno solare. • La contribuzione figurativa prevista dall’ammortizzatore sociale subirà una riduzione pari agli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio. Percettori di prestazioni integrative del reddito (modificato dal D.L. 83/2012 – Decreto Sviluppo)
  • 19. Lavoro accessorio (art. 1, cc. 32 e 33) NOVITA’ Committente pubblico Possono avvalersi del lavoro accessorio purché vengano rispettati i vincoli previsti per il contenimento del costo del personale e il patto di stabilità I buoni lavoro (Voucher) I carnet di buoni devono essere: orari, numerati progressivamente e datati (il valore sarà definito con D.M.) Il valore è periodicamente aggiornato tenendo conto delle risultanze del confronto con le parti sociali Lavoratori extra U.E. I compensi computano ai fini del rilascio del permesso di soggiorno
  • 20. Lavoro accessorio (art. 1, cc. 32 e 33) Validità transitoria Resta fermo l’utilizzo secondo la previgente disciplina dei buoni già richiesti alla data di entrata in vigore della riforma e comunque non oltre il 31 maggio 2013 (in sostanza i buoni già acquistati potranno essere spesi entro il 31.5.2013 nel rispetto della precedente disciplina anche con riferimento al campo di applicazione, oppure attivare la procedura di rimborso. Per i nuovi Buoni dal 18.7.2012 si applicano le suddette disposizioni
  • 21. Associazione in partecipazione con apporto di lavoro (art. 1, cc. Da 28 a 31) DESTINATARI Normativa previgente Chiunque, nel rispetto delle disposizioni che regolano tale contratto RIFORMA dal 18.07.2012 Possibile l’impiego (associati con apporto di lavoro) fino a un massimo di 3 associati per lo svolgimento della medesima attività, indipendentemente dal numero complessivo degli associanti. Questo limite non si applica se gli associati sono legati da un rapporto coniugale, di parentela entro il terzo grado o di affinità entro il secondo. In caso di violazione di tali divieti il rapporto con tutti gli associati il cui rapporto consiste anche in una prestazione di lavoro si considera di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Fatti salvi fino a cessazione i contratti in essere che, alla data di entrata in vigore della riforma siano stati certificati ai sensi degli artt. 75 e ss. D.Lgs. 276/03.
  • 22. Associazione in partecipazione con apporto di lavoro (art. 1, cc. Da 28 a 31) Natura del rapporto I rapporti di associazione instaurati o attuati senza che vi sia stata un’effettiva partecipazione dell’associato agli utili dell’impresa o dell’affare, ovvero senza consegna del rendiconto, si presumono, salva prova contraria, rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Detta presunzione si applica, altresì, qualora l’apporto di lavoro non sia connotato da competenze teoriche di grado elevato acquisite attraverso significativi percorsi formativi o da capacità tecnico-pratiche acquisite attraverso rilevanti esperienze maturate nell’esercizio concreto di attività. Occorre fare attenzione alle previsioni contrattuali che prevedono erogazioni non collegate agli effettivi utili Evitare di sottoscrivere contratti con soggetti che non hanno l’esperienza e le capacità professionali richieste dall’attività oggetto del contratto Eliminata la garanzia retributivaDal 18.07.2012
  • 23. Incentivi all’occupazione Lavoratori over 50 (art. 4, c. 8) Sgravio contributivo (art.4, c.8) - il datore di lavoro che assume con contratto di lavoro dipendente a tempo determinato (anche in somministrazione) lavoratori con età non inferiore a 50 anni, disoccupati da oltre 12 mesi, può fruire, per la durata di 12 mesi, della riduzione del 50% dei contributi a carico datore di lavoro. Se il contratto viene trasformato a tempo indeterminato, la riduzione dei contributi si prolunga di altri mesi, che in aggiunta a quelli previsti per il contratto a termine può arrivare fino al limite di 18 mesi. Se l’assunzione è fatta fin dall’origine con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, lo sgravio contributivo spetta per un periodo di 18 mesi dalla data dell’assunzione stessa. dal 1 gennaio 2013
  • 24. Incentivi all’occupazione Lavoratrici donne (art. 4, c. 11) dal 1 gennaio 2013 Nel rispetto delle norme europee l’agevolazione (analoga agli over 50) compete anche in relazione alle assunzioni di donne di qualsiasi età alle seguenti condizioni: • prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi (soggetti svantaggiati) residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali comunitari e nelle aree di cui all’articolo 2, punto 18), lettera e) del predetto regolamento, annualmente individuate con decreto del Ministro del lavoro di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze; • prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi, ovunque residenti (soggetti molto svantaggiati)
  • 25. Incentivi all’occupazione ESCLUSIONI Gli incentivi (compresi quelli individuati dalla L. 223/1991 e dalla L. 407/1990) non spettano: 1) se l’assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente, anche se il lavoratore avente diritto all’assunzione viene utilizzato mediante contratti di somministrazione. 2) Se l’assunzione viola il diritto di precedenza alla riassunzione di un altro dipendente licenziato da un rapporto di lavoro a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine. 3) Se prima dell’utilizzo di un lavoratore mediante contratto di somministrazione, l’utilizzatore non ha preventivamente offerto la riassunzione al lavoratore titolare di un diritto di precedenza;
  • 26. Incentivi all’occupazione ESCLUSIONI 4) Se il datore di lavoro o l’utilizzatore con contratto di somministrazione ha in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale (salvo che l’assunzione, la trasformazione o la somministrazione siano finalizzate all’acquisizione di professionalità sostanzialmente diverse da quelle del lavoratore sospeso oppure siano effettuate presso una diversa unità produttiva 5) Se i lavoratori siano stati licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di un datore di lavoro che al momento del licenziamento presenti assetti societari sostanzialmente coincidenti con quelli di chi assume ovvero risulti con quest’ultimo in rapporto di collegamento o controllo. In caso di somministrazione quanto detto trova applicazione anche per l’utilizzatore.
  • 27. Incentivi all’occupazione Casi di perdita dell’incentivo – NOVITA’ L’inoltro tardivo delle comunicazioni telematiche obbligatorie inerenti l’instaurazione e la modifica di un rapporto di lavoro o di somministrazione comporta la perdita di quella parte dell’incentivo relativa al periodo compreso tra la decorrenza del rapporto agevolato e la data della tardiva comunicazione
  • 28. Contratto a termine (art. 1, cc. da 9 a 13) «Il contratto a tempo indeterminato costituisce la forma comune del rapporto di lavoro» «Di regola a tempo indeterminato» Natura del rapporto di lavoro subordinato (art. 1 D.Lgs. 368/2001)
  • 29. Contratto a termine (art. 1, cc. da 9 a 13) Introdotto il CONTRATTO ‘ACAUSALE’ Sempre necessaria (previgente) CAUSALE – Ragioni di carattere tecnico, organizzativo, produttivo o sostitutivo (art. 1 D.Lgs. 368/2001)
  • 30. Contratto a termine (art. 1, cc. da 9 a 13) CONTRATTO ‘ACAUSALE’ (art. 1 D.Lgs. 368/2001) Si applica anche ai contratti di somministrazione a termine • Applicabile l’estensione del termine con maggiorazione retributiva • Estendibile dai contratti collettivi (max 6%) se assunzioni nell’ambito di: • Avvio nuova attività • Lancio di prodotto o servizio innovativo • Implementazione rinnovamento tecnologico • Fase di progetto di ricerca e sviluppo • Rinnovo o proroga di commessa consistente Durata massima 12 mesi Qualsiasi mansione Primo rapporto tra le parti (NB discrepanza tra la Circolare Ministeriale e la ratio della normativa) MAI Prorogabile (alcuni pareri discordanti) CONTRATTO A TERMINE ‘ACAUSALE’
  • 31. Contratto a termine (art. 1, cc. da 9 a 13) Obbligo di comunicazione al centro per l’impiego Applicabile anche al contratto ‘acausale’ • Incremento retribuzione • 20% fino al 10° giorno • 40% giorni successivi 30 giorni per contratti inferiori a 6 mesi 50 giorni per contratti oltre i 6 mesi 20 giorni per contratti fino a 6 mesi 30 giorni per contratti oltre i 6 mesi Prosecuzione del contratto oltre la scadenza (art. 5 D.Lgs. 368/2001)
  • 32. Contratto a termine (art. 1, cc. da 9 a 13) 60 giorni per contratti fino a 6 mesi 90 giorni per contratti oltre i 6 mesi 10 giorni per contratti fino a 6 mesi 20 giorni per contratti oltre i 6 mesi Intervalli tra contratti a termine (art. 5 D.Lgs. 368/2001) Norma NON applicata ai contratti di somministrazione a termine
  • 33. Contratto a termine (art. 1, cc. da 9 a 13) Intervalli tra contratti a termine (art. 5 D.Lgs. 368/2001) DEROGHE agli INTERVALLI 20 e 30 gg da contratti collettivi se assunzioni nell’ambito di: •Avvio nuova attività •Lancio di prodotto o servizio innovativo •Implementazione rinnovamento tecnologico •Fase di progetto di ricerca e sviluppo •Rinnovo o proroga di commessa consistente Attività Stagionali definite per legge o da contratti collettivi di qualsiasi livello Trascorsi 12 mesi – eventuale Decreto Ministeriale
  • 34. Contratto a termine (art. 1, cc. da 9 a 13) Confermato il limite di 36 mesi MA Si sommano anche i periodi di somministrazione Durata complessiva max 36 mesi Durata massima per sommatoria di contratti (art. 5 D.Lgs. 368/2001) Derogabile dalla contrattazione collettiva Possibilità di stipulare ulteriore contratto ‘assistito’ presso le DTL
  • 35. Contratto a termine (art. 1, cc. da 9 a 13) Termine illegittimo Risarcimento da 2,5 a 12 mensilità * Conversione del contratto • 60 gg • 270 gg per deposito del ricorso Precedenti Termini di impugnazione • 120 gg • 180 gg per deposito del ricorso Nuovi Termini di impugnazione dal 01.01.2013 Dal 18/7 al 31/12/2012 60 + 180 * L’indennità ristora per intero il pregiudizio subito dal lavoratore, comprese le conseguenze retributive e contributive relative al periodo non lavorato
  • 36. Contratto a termine (art. 1, cc. da 9 a 13) Norma previgente Analoga a quella prevista per i lavoratori a tempo indeterminato •Con esclusione di: •Contratti per sostituzione •Attività stagionali •Apprendisti •Pubblica Amministrazione •NB Parte della contribuzione aggiuntiva potrà essere recuperata in caso di trasformazione o riassunzione a tempo indeterminato. Introdotta una maggiorazione contributiva dal 01.01.2013 (finanziamento ASpI – 1,4%) Contribuzione previdenziale
  • 37. Dimissioni (art. 4, cc da 17 a 22) Convalida delle DIMISSIONI e delle RISOLUZIONI CONSENSUALI Dal 18.07.2012 L’efficacia delle dimissioni e della risoluzione consensuale del rapporto è sospensivamente condizionata alla CONVALIDA presso: Senza particolari istruttorie (Min. Lav. circ. 18/2012) * Accordi: - Confindustria 03.08.2012 - Confcommercio 21.09.2012 DTL Centri per l’impiego Sedi sindacali *
  • 38. Dimissioni (art. 4, cc da 17 a 22) Convalida delle DIMISSIONI e delle RISOLUZIONI CONSENSUALI Dal 18.07.2012 ALTERNATIVA Sottoscrizione di apposita dichiarazione del lavoratore apposta in calce alla ricevuta di trasmissione della comunicazione di cessazione del rapporto di lavoro Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, sarebbero potute essere individuate ulteriori modalità semplificate
  • 39. Dimissioni (art. 4, cc da 17 a 22) Convalida delle DIMISSIONI e delle RISOLUZIONI CONSENSUALI - INVITO Dal 18.07.2012 Se il lavoratore non procede alla convalida Entro 30 gg dalle dimissioni il datore di lavoro deve inviare al lavoratore invito a presentarsi presso le DTL o centri per l’impiego ovvero ad apporre la predetta sottoscrizione NB Allegare copia della ricevuta di comunicazione di cessazione DIMISSIONI PRIVE DI EFFETTO Mancato invito
  • 40. Dimissioni (art. 4, cc da 17 a 22) Convalida delle DIMISSIONI e delle RISOLUZIONI CONSENSUALI – RISPOSTE ALL’INVITO Dal 18.07.2012 Dalla notifica dell’invito decorre termine al lavoratore di 7 gg Convalida Revoca (forma scritta) il rapporto riprende dal giorno successivo Scadenza del termine Conferma della risoluzione
  • 41. Dimissioni (art. 4, cc da 17 a 22) Convalida delle DIMISSIONI e delle RISOLUZIONI CONSENSUALI - ECCEZIONI Il Ministero del lavoro (circ. 18/2012) ha precisato che la convalida non è richiesta in tutte le ipotesi in cui la cessazione del rapporto di lavoro rientri nell’ambito di procedure di riduzione del personale svolte in una sede qualificata istituzione o sindacale (artt. 410, 411, 420 c.p.c.), in quanto già idonee a garantire la genuinità del consenso. La circolare non menziona, nelle esclusioni, le dimissioni per giusta causa, conseguentemente anche queste ultime rientrerebbero nella procedura della convalida.
  • 42. Dimissioni (art. 4, cc da 17 a 22) DIMISSIONI IN BIANCO L’accertamento e l’irrogazione della sanzione sono di competenza delle Direzioni Territoriali del Lavoro. Il datore di lavoro che abusi del foglio firmato in bianco dal lavoratore al fine di simularne le dimissioni o la risoluzione consensuale del rapporto E’ punito con la sanzione amministrativa da euro 5.000 ad euro 30.000
  • 43. Dimissioni (art. 4, c 16) DIMISSIONI e RISOLUZIONE CONSENSUALE della LAVORATRICE MADRE o del LAVORATORE PADRE La risoluzione consensuale del rapporto o la richiesta di dimissioni presentate dalla lavoratrice, durante il periodo di gravidanza, e dalla lavoratrice o dal lavoratore durante i primi tre anni di vita del bambino o nei primi tre anni di accoglienza del minore adottato o in affidamento devono essere convalidate dal servizio ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali competente per territorio. A tale convalida è sospensivamente condizionata l'efficacia della risoluzione del rapporto di lavoro.
  • 44. DIMISSIONI e LICENZIAMENTO della LAVORATRICE MADRE - CONFERME La modifica ha lasciato invariata sia la disposizione che prevede che le lavoratrici non possano essere licenziate dall'inizio del periodo di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino (articolo 54, comma 1, D.Lgs n. 151/2001), sia la previsione secondo la quale, in caso di dimissioni volontarie presentate durante il periodo per cui è previsto il divieto di licenziamento, la lavoratrice ha diritto alle indennità previste da disposizioni di legge e contrattuali per il caso di licenziamento
  • 45. Appalti Modifiche in tema di solidarietà