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A) Settore lavorativo:  Tecnologie / Ciclo lavorativo (materie prime, macchine)  Ambiente di lavoro (microclima, inquinamento)  Postazione di lavoro (configurazione, spazi funzionali)  Mansione / Compiti (carico psico-fisico, responsabilità ) Organizzazione del lavoro (gerarchia, orari, ritmi) B) Settore extralavorativo:  Condizioni socio culturali Condizioni familiari  Ambiente di vita  Abitudini di vita  Fattori che influiscono sulla salute dei lavoratori  Lavoratore (individuo / gruppo)   Caratteristiche antropometriche  Attitudini, Capacità psico-fisiche Informazione, Formazione   Alterazione del benessere, della salute  Malattia da lavoro, infortunio
Principali tipologie di fattori di rischio ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
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ASPETTI ORGANIZZATIVI E GESTIONALI - ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO - COMPITI, FUNZIONI E RESPONSABILITA' - ANALISI, PIANIFICAZIONE E CONTROLLO - INFORMAZIONE - FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO - PARTECIPAZIONE - NORME E PROCEDIMENTI DI LAVORO Principali tipologie di fattori di rischio
ASPETTI ORGANIZZATIVI E GESTIONALI - MANUTENZIONE, VERIFICHE E COLLAUDI - DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI - EMERGENZA, PRONTO SOCCORSO - SORVEGLIANZA SANITARIA  Principali tipologie di fattori di rischio
Prevenzione degli Infortuni sul Lavoro Sicurezza sul Lavoro - ex DPR 547/55 ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],La classificazione dei rischi nella normativa!
Prevenzione delle Malattie Professionali Igiene del Lavoro - ex DPR 303/56 ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],La classificazione dei rischi nella normativa!
La medicina del lavoro studia il rapporto tra lo  stato di salute dell'uomo, il lavoro svolto e le  condizioni dell'ambiente di lavoro  Obiettivo: “la promozione e la conservazione  del benessere fisico e psichico dei lavoratori”  Livelli di intervento: prevenzione, diagnosi, cura  e riabilitazione.
L'uomo vive per  otto ore al giorno e per almeno cinque giorni alla settimana nell'ambiente di lavoro e tutto ciò si riflette sulla sua salute, sulla famiglia, sull'ambiente esterno e sulla società (livello di produttività, presenze-assenze, spese mediche ecc.).  La Medicina del lavoro, materia interdisciplinare, si avvale dell'aiuto di altre discipline per divenire sempre più "preventiva" oltre che diagnostica, curativa e riabilitativa.  La prevenzione, attuata a vari livelli,  si propone di impedire o limitare  le malattie professionali e gli infortuni.
- Identificare ed eliminare i rischi di infortunio e malattia professionale - Eliminare i fattori che nell’ambiente di lavoro aggravano o favoriscono malattie non professionali  (ad esempio l’asma non occupazionale, ma favorita comunque da un ambiente di lavoro polveroso) - Promuovere l’adattamento del lavoro alle caratteristiche psicofisiche dell’uomo - Prendere misure per proteggere la salute dei gruppi vulnerabili come anziani, lavoratori con handicap - Migliorare le caratteristiche del lavoro per far si che l’incidenza delle malattie dei lavoratori sia paragonabile a quella della popolazione sana - Assicurarsi l’informazione degli addetti all’igiene e alla sicurezza nel lavoro - Assicurare la formazione e l’informazione dei lavoratori e svolgere programmi di promozione della salute all’interno delle fabbriche. Medicina del Lavoro  Obiettivi -  (International Labour Office)
Conflitto  tra esigenze di produzione e  quelle legate alla prevenzione e protezione  dai rischi lavorativi ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Il costo degli infortuni e delle malattie professionali Costi diretti: - perdita di produzione - danni alle strutture ed ai macchinari - formazione per il personale sostitutivo - ore di straordinario per recuperare la perdita di produzione - aumento del premio di assicurazione - spese legali - rimborso danno biologico Costi indotti: - danno di immagine - insoddisfazione del cliente per eventuali ritardi o disservizi nella fornitura - calo di morale e del senso di attaccamento del personale - problemi giudiziari: incriminazione penale ed eventuale condanna
Infortunio Per infortunio s'intende un evento che determina danno alla persona, il quale si verifica per ragioni di lavoro, nell'ambiente di lavoro e in un periodo breve di tempo. Malattia professionale Per malattia professionale s'intende un evento che determina danno alla persona, il quale si verifica per ragioni di lavoro, nell'ambiente di lavoro ed in un periodo di tempo prolungato.
La banalità del rischio Il 20 % degli infortuni in Italia sul Lavoro è dovuto alla mancanza o trascuratezza sul sistema tecnico di sicurezza relativo a macchinari e impianti; Il 78% degli infortuni in Italia sul Lavoro è dovuto a comportamenti scorretti; cioè si tratta di infortuni che, pur avvenendo in orario ed in ambiente lavorativo, non sono strettamente legati alla pericolosità del processo (macchine, sostanze, ecc.) ma alla persona, per motivi di mancata attenzione, erronea percezione del rischio, sottovalutazione, mancata comunicazione, abitudine, ecc. ecc...  Solo il 2% è dovuto a cause accidentali!
Cause degli infortuni
Cause degli infortuni - Organizzazione sistema sicurezza non presente - Mancanza o non rispetto delle procedure - Errata scelta del macchinario e/o attrezzatura - Scarsa padronanza della macchina e/o attrezzatura - Manutenzione poco o male eseguita (rischi insospettati) - Assuefazione ai rischi (abitudine dei gesti) - Banalizzazione dei comportamenti di fronte al pericolo - Sottostima dei rischi (neutralizzazione delle protezioni) - Diminuzione della attenzione nel lavoro (stanchezza - distrazione) - Aumento dello stress (rumore, ritmo, ecc..) - Precarietà del lavoro che conduce ad una formazione insufficiente IL FATTORE UMANO
 
 
 
Infortunio sul lavoro Circostanze: causa violenta, in occasione di lavoro.  Conseguenze: morte o inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero inabilità temporanea assoluta che comporta astensione dal lavoro per più di tre giorni. Il decreto legislativo n. 38 del 2000, prende in considerazione , ai fini della tutela dell’assicurazione  contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali,  il danno biologico come ogni menomazione dell’integrità psicofisica. Dall’infortunio può derivare  sia una temporanea inabilità assoluta di durata superiore a tre giorni, sia un danno biologico permanente.
Danno Biologico (D.Lgs. 38/2000) Lesione dell’integrità psico-fisica della persona, suscettibile di valutazione medico-legale, indipendente dalla capacità di produrre reddito.
 
INDICATORI per infortuni  GRAVITA’ INFORTUNI Il numero di giornate lavorative perse deve essere sommato ad un fattore di correzione che è rappresentato dal numero di gradi di invalidità permanente conseguiti, moltiplicato per 75. L’infortunio mortale è equiparato al 100% di invalidità permanente e, quindi, comporta 7.500 giornate lavorative perse.
Il dato più recente
Il dato più recente
Osservazioni sulle statistiche INAIL - riguardano solo la popolazione assicurata INAIL - nei raffronti con l’occupazione bisogna considerare che questa viene invece calcolata sulla popolazione ISTAT, più ampia di quella assicurata INAIL - il dato generale è influenzato dai settori lavorativi più sicuri e più numerosi; una  analisi per settori lavorativi e per aree geografiche induce a più congrue riflessioni - non vi sono riferimenti all’influenza dell’evasione dell’obbligo di denuncia degli infortuni che si verificano nel “sommerso”
Limiti de lle statistiche INAIL I dati ufficiali non possono tener conto della influenza di: •  Lavoro minorile e in nero •  Patologie non tabellate e non indennizzate •  Difficoltà delle diagnosi di MP •  Tumori professionali non riconosciuti (nessuna differenza con altri tumori e lunga latenza) •  Patologie emergenti sottostimate
Infortuni  ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Infortuni nelle statistiche INAIL Le analisi effettuate circa l’andamento degli infortuni negli anni hanno sempre ed invariabilmente dimostrato che: - il fenomeno infortunistico è fortemente influenzato dall’andamento economico del Paese, essendo legati gli incrementi all’aumento degli investimenti e delle attività produttive ed i decrementi alle recessioni e alle crisi produttive.  Una importanza minore viene invece attribuita a: - lotte dei lavoratori - intervento legislativo dello Stato - modifiche strutturali dell’impianto produttivo - impegno dei gruppi professionali
LA PREVENZIONE CERCARE GLI INFORTUNI  e NON NASCONDERLI Sviluppo di tecniche di rilevazione ed  analisi delle cause di: • infortuni, • incidenti e quasi incidenti, • non conformità, • comportamenti pericolosi.
I numeri degli infortuni ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
Infortuni e anzianità di servizio INAIL - ISPESL - Regioni: Analisi del triennio 2002 - 2004 Percentuale sul totale degli infortuni gravi e mortali avvenuti - nel primo giorno di lavoro  6,0%  - nella prima settimana di lavoro  10,1% - nel primo anno di lavoro  36,4% Nel comparto Costruzioni la percentuale di infortuni gravi e mortali avvenuti nel primo giorno di lavoro sale al 11,4%. Cause - il lavoratore irregolare viene denunciato dal datore di lavoro solo qualora si verifica l’infortunio, - mancanza di una adeguata formazione.
Qualche numero per farsi un idea In Italia - Circa 1.000.000 di infortuni denunciati all’anno - Circa 1.400 morti per infortuni all’anno - Circa 100.000 infortuni denunciati nel Comparto Costruzioni - Circa 300 morti per infortuni nel Comparto Costruzioni
Lavorare è pericoloso SITUAZIONE nel MONDO 250 milioni- Infortuni sul lavoro/anno  1 milione e 300 mila - Morti per infortuni sul lavoro/anno 990 mila - Morti per incidenti stradali/anno 502 mila - Morti per conflitto/anno fonte: ILO
Analisi per Aree Geografiche Fonte INAIL Indice di frequenza - media 2001-2003 (infortuni indennizzati X 1000 addetti-anno) Tra parentesi è riportata la posizione in graduatoria del totale infortuni regionale Umbria (15)  52,59  ITALIA  35,74   Friuli V.G. (13)  47,78  Molise (19)  35,39 Emilia Romagna (2) 47,05  Sardegna (16)  34,65 Marche (8)  46,05  Valle d’Aosta (20)  33,45 Basilicata (18)  45,8  Piemonte (4)  33,08 Abruzzo (14)  43,78  Calabria (17)  30,87 Liguria (11)  43,13  Lombardia (1)  30,75 Veneto (3)  42,59  Sicilia (9)  26 Puglia (7)  42,04  Campania (10)  23,27 Trentino A.A. (12)  40,37  Lazio (6)  22,82 Toscana (5)  40,04 Dato fortemente influenzato dalla diversa situazione occupazionale regionale.
Situazione in Campania (dal Piano Sanitario Regionale  2002- 2004) 1999: tasso di disoccupazione al 23,7%, doppio di quello nazionale. Fascia d'età 15-29 anni: 52,3% di disoccupazione Situazione femminile: 33% di disoccupazione, 66% nella fascia 15-29 anni. Analisi dei dati INAIL del 1997 Campania (% rispetto al totale nazionale)  Occupati  4,6%  Popolazione tra 15 e 64 anni  9,9%  Infortuni denunciati  3,4%  Malattie professionali  4,2%  Infortuni mortali  6,7%  Infortuni con inabilità permanente  6%  Mortalità per infortuni  1 ogni 250 in Campania  1 ogni 500 in Italia
Situazione in Campania -  basso livello di occupazione   -  consistente quota di lavoro non regolare   Conseguenze - denunciati solo gli infortuni gravi - scarsa osservanza delle norme di sicurezza
Infortuni ed immigrati Il rischio infortunistico per gli immigrati è più alto Infortuni Indennizzati 2001  - fonte INAIL (elaborazione dati: Istituto Italiano Medicina Sociale e Caritas) - i lavoratori nati all’estero rappresentano il 3,4 % degli occupati totali - gli infortuni indennizzati a lavoratori nati all’estero, rappresentano il 9,12 % del totale degli infortuni indennizzati  - nel settore Costruzioni, gli infortuni indennizzati a lavoratori nati all’estero rappresentano il 14,5 % del totale (è la percentuale più alta con quella dell’industria dei metalli)
Cause di infortuni tra gli immigrati relative al tipo di lavoro svolto - maggiore disponibilità a lavorare “in nero” (in mancanza di permesso di soggiorno e/o con la promessa di un contratto di lavoro)  - redditi inferiori a quelli dei lavoratori italiani - pericolosità delle attività svolte (i lavoratori extracomunitari sono concentrati prevalentemente nell'edilizia e nell'industria dei metalli); - orari di lavoro, sovente eccessivi e debilitanti; - mansioni dequalificate ed usuranti - dirty, dangerous, demanding job
Cause di infortuni tra gli immigrati relative alla condizione di extracomunitario - differenze culturali (percezione del rischio ,  comprensione linguistica, integrazione sociale, religiosa) - inesperienza (dovuta spesso anche alla giovane età) - difficoltà di informazione e formazione sulle misure di sicurezza - situazione di vita extralavorativa incidenti sul benessere psicofisico - maggiore possibilità di lavorare in aziende a scarsa presenza di strumenti e politiche di prevenzione del rischio   Sui lavoratori extracomunitari si accaniscono le forme nuove di "caporalato” che, rilevate soprattutto nel settore edile, si esprimono attraverso il reperimento del lavoro ma anche con il pagamento della retribuzione.
[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],Registro Infortuni
ANALISI DEL FENOMENO INFORTUNISTICO - Strumento che il Datore di Lavoro può utilizzare, INSIEME ALLA VALUTAZIONE DEI RISCHI,  per la programmazione degli interventi di prevenzione all’interno dell’azienda - Consente di effettuare interventi di prevenzione mirati con ottima possibilità di ottenere risultati positivi Registro Infortuni
L'INAIL tutela anche i lavoratori che si infortunano durante il viaggio di andata e ritorno  da luogo di lavoro (infortunio in itinere) E' infortunio occorso al lavoratore durante il normale percorso:  # di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro;  # tra due luoghi di lavoro se il lavoratore ha più rapporti di lavoro;  # di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione del pasto in assenza di mensa aziendale.  E' coperto dalla tutela assicurativa l'evento, e quindi l'infortunato, a condizione che l'uso del mezzo privato sia necessitato.  Al momento sono esclusi dalla tutela:  # Le interruzioni o le deviazioni del percorso non dipendenti dal lavoro o comunque non necessitate;  # gli infortuni cagionati dall'abuso di alcolici e di psicofarmaci o dall'uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni;  # carenza di prescritta abilitazione alla guida.  INFORTUNI IN ITINERE
Infortunio sul lavoro Il CERTIFICATO MEDICO di INFORTUNIO ha  finalità assicurativo previdenziali. Può essere PRIMO, CONTINUATIVO O DEFINITIVO. Il primo certificato medico di infortunio è un atto necessario che consente all’INAIL di avviare l’istruttoria per l’erogazione delle prestazioni nei confronti dell’assicurato. Previsto dall’articolo 53 del D.P.R.1124/65,  deve essere rilasciato al lavoratore infortunato  che lo trasmette immediatamente al proprio datore di lavoro. Il datore di lavoro, a sua volta, lo inoltra all’INAIL allegato alla denuncia,  entro due giorni o entro 24 ore se si tratta di infortunio mortale o di infortunio per il quale si prevede il pericolo di morte.
Infortunio sul lavoro La modulistica prevista dall’INAIL è in triplice copia:  la copia per l’infortunato e la copia per l’INAIL sono complete di diagnosi,  la copia per il datore di lavoro è priva di ogni riferimento alla diagnosi. •  il medico consegna all’infortunato il certificato completo di diagnosi perché lo trasmetta all’INAIL oppure lo invia direttamente all’INAIL dopo avere acquisito il consenso dell’interessato; •  il medico consegna all’infortunato il modulo privo di diagnosi per il datore di lavoro.
Infortunio sul lavoro Il certificato continuativo documenta il protrarsi dell’inabilità temporanea  assoluta. Il certificato definitivo attesta la possibilità dell’assistito di riprendere  le proprie mansioni lavorative. I moduli che i medici possono utilizzare per redigere i certificati “continuativo” e “definitivo”  vengono rilasciati dall’INAIL gratuitamente .
Infortunio sul lavoro Che cosa deve contenere il certificato? art. 53 del D.P.R. 1124/65: •  generalità del lavoratore; •  giorno e ora in cui è avvenuto l’infortunio; •  le cause e le circostanze dell’infortunio, anche in riferimento a eventuali carenze di misure di igiene e di prevenzione; •  la natura e la precisa sede anatomica della lesione, il rapporto con le cause denunciate, le eventuali alterazioni preesistenti.
 
 
Infortunio sul lavoro IL REFERTO NELL’INFORTUNIO Lo scopo del referto è quello di segnalare un episodio su cui l’autorità giudiziaria è tenuta a indagare per ricercare eventuali responsabilità penali. Art. 365 del codice penale: coloro che esercitano una professione sanitaria e che prestano la propria assistenza o opera in casi che possono presentare i caratteri di un delitto per il quale si deve procedere d’ufficio, devono riferirne all’autorità giudiziaria. Sono perseguibili di ufficio i casi nei quali da un infortunio lavorativo derivi la morte del lavoratore, oppure una lesione grave o gravissima.
Infortunio sul lavoro Art. 582 e 583 - Codice Penale  La lesione personale è considerata  grave nei seguenti casi: 1. se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un’incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni; 2. se il fatto produce l’indebolimento permanente di un senso o di un organo. La lesione personale è considerata  gravissima, se dal fatto deriva: 1. una malattia certamente o probabilmente insanabile; 2. la perdita di un senso; 3. la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l’arto inservibile, ovvero la perdita dell’uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella; 4. la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso. Il referto deve pervenire, entro quarantotto ore o, se sussiste pericolo nel ritardo, immediatamente, al Pubblico Ministero o a qualsiasi altro ufficiale di Polizia Giudiziaria (Carabinieri, Polizia di Stato, Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro della ASL) del luogo in cui il medico ha prestato la propria opera o assistenza .  Art. 334 codice di procedura penale.
Infortunio sul lavoro Che cosa deve contenere il referto? •  Le generalità del proprio assistito •  Il luogo ove l’assistito attualmente si trova •  Il luogo, il tempo e le altre circostanze dell’intervento medico •  Le notizie che servono a stabilire le circostanze del fatto •  I mezzi con i quali il fatto è stato commesso •  Gli effetti scaturiti o che potranno scaturire dall’evento Il referto non deve essere compilato qualora si esponga l’assistito a procedimento penale  (ad esempio nel caso di titolare artigiano che abbia riportato una lesione cadendo da un suo ponteggio non conforme alle misure preventive e sul quale lavorava insieme ai suoi dipendenti).
 
Malattie Professionali  La tutela delle malattie professionali opera solo a condizione che sussista quella per gli infortuni (non esiste, cioè, un lavoratore assicurato solo per la malattie professionale).  La tutela contro le tecnopatie riguarda  unicamente, quelle malattie contratte nell’esercizio e a causa delle lavorazioni ritenute fonte di rischio per il lavoratore  ed espressamente riportate nell’art. 1 del T.U 1124/65. Le malattie professionali si distinguono dagli infortuni in quanto la causa che le genera:  - agisce in modo lento e progressivo nel tempo sull’organismo del lavoratore ;  - è in grado di produrre in modo esclusivo o prevalente la tecnopatia.   La Malattia può essere determinata dalla lavorazione che il lavoratore svolge, oppure dall’ambiente di lavoro.
Malattie Professionali  Le “malattie da lavoro” in una prima fase erano delle franche intossicazioni acute che aggravavano le già diffuse malattie sociali. Successivamente  la particolare organizzazione del lavoro e della assicurazione  ha favorito la loro cronicizzazione e così sono nate, si sono  sviluppate ed istituzionalizzate quelle note come  “ malattie professionali”.
Malattie Professionali    Le “malattie professionali” riconoscono una costellazione di determinanti tra i quali: - la limitazione di rischi estremi; - l’accettazione di rischi “sostenibili”, secondo esigenze produttive; - il mancato rilevamento delle fasi iniziali di malattia, più spesso i segni precoci non vengono distinti dalle malattie comuni tanto da confondere la relazione con il lavoro; - le esposizioni a più basse concentrazioni, continuative e ripetute; - la cronicizzazione con manifestazione di effetti a lungo termine.
Malattie Professionali  “ malattia professionale (assicurata)“ “ un'alterazione od un complesso di alterazioni anatomo-funzionali evolutive, generali e/o locali, con le loro conseguenze dirette causate  - con il concorso o meno di concause fisiologiche e patologiche preesistenti e contemporanee  - dall'azione diluita di un agente eziologico compreso nelle liste di legge, ovvero di dimostrata origine tecnopatica e che, eventualmente, anche per mezzo di concause posteriori di aggravamento e/o concause di menomazione anteriori, contemporanee o sopravvenute, provoca danno biologico temporaneo ed eventualmente permanente, riducendo in tal modo od annullando, in modo temporaneo ed eventualmente permanente, l'attitudine al lavoro generico e/o produce la morte.”  (Fiori, 2006)
Malattie Professionali  “ malattia da lavoro (o correlata o correlabile con il lavoro)” “ qualsiasi stato morboso  che possa essere posto  in rapporto causale con lo svolgimento di una  qualsiasi attività lavorativa ”
Malattie Professionali  "qualsiasi stato morboso" Anche malattie subcliniche (o paucisintomatiche) in quanto costituite da minimi "sintomi" preclinici, spesso meramente biochimici e chimico-tossicologici, tuttavia rilevanti ai fini della doverosa prevenzione, sia collettiva - per le informazioni che fornisce a vantaggio di tutti i lavoratori esposti nell'attualità, o destinati ad essere esposti, ad un determinato rischio tecnopatico - sia individuale - per evitare che nei lavoratori già portatori di sintomi occulti si sviluppi una malattia clinica conclamata. Grande varietà di reazioni patologiche nei singoli soggetti che, pur esposti allo stesso rischio, non si ammalano ovvero contraggono una malattia in diversi gradi di gravità e spesso con differenti forme cliniche, oppure addirittura malattie diverse (specie in ambito oncologico), pur ricondotte (prevalentemente) ad un unico agente eziologico.
Malattie Professionali  “ qualsiasi attività lavorativa” ( fattori lesivi di varia natura)   fisici (meccanici, termici, elettrici, barici, includenti anche le malattie da postura) chimici, biologici (batterici, virali, ecc.) "biodinamici" (secondo l'antica e suggestiva dizione del Borri, 1910)  categoria, quest'ultima, che può comprendere i fattori di affaticamento, di stress psicofisico (inclusi i conflitti personali in ambito lavorativo) le alterazioni dei ritmo sonno-veglia nel caso dei turnisti, le turbe digestive dovute all'alimentazione incongrua per necessità pratiche inerenti i luoghi di lavoro e gli orari lavorativi,  e le turbe psichiche o psicosomatiche correlate al fenomeno del mobbing.
La sottostima  delle malattie professionali Riconosciute dall’INAIL  solo  il  31%  della malattie professionali denunciate   Giampiero Cassina – Consulente INCA Le malattie professionali: migliorare riconoscimenti e la tutela 24 settembre 2007
NUMERO di nuove MALATTIE PROFESSIONALI  RICONOSCIUTE OGNI 100.000 LAVORATORI DIPENDENTI  1998-1999 Giampiero Cassina – Consulente INCA Le malattie professionali: migliorare riconoscimenti e la tutela 24 settembre 2007 Belgio Svizzera Spagna Francia Svezia Danimarca Austria Germania Italia Portogallo Finlandia Lussemburgo Grecia 143 123 113 109 89 87 47 40 29 24 24 18 3
La coerenza tra  - l’anamnesi professionale,  - le conoscenze tecnologiche,  - le evidenze epidemiologiche e  - il modello causale,  - in assenza di altre cause efficienti,  fornisce criterio sufficiente per il giudizio di causa professionale
Malattie Professionali  Sentenza della Corte Costituzionale n.179/88  Accanto al sistema tabellare si impone il riconoscimento di patologie non tabellate con onere della prova a carico del lavoratore. Nasce il sistema misto.
Sentenza Corte Costituzionale 179/88  Conseguenze - Progressivo calo di riconoscimenti delle malattie professionali tabellate e crescita continua e progressiva dei riconoscimenti delle malattie professionali non tabellate. Significato La diagnosi di malattia professionale è particolarmente complessa ed analitica al punto da non poter essere ingabbiata in un sistema di rigide tabelle e necessita di un approccio specialistico e di una cultura multidisciplinare.
Onere della prova  a carico del lavoratore Malattie non tabellate (78% dei casi denunciati)
Sentenza Corte Costituzionale 179/88  MALATTIE PROFESSIONALI DENUNCIATE nel periodo 1994-99 Totali  Non tabellate 1994  34789  9111 1995  30541  11556 1996  30232  12618 1997  27807  13290 1998  26324  14531 1999  25316  14588 Tendenza che è confermata anche negli anni successivi
Malattie Professionali  La tutela delle malattie professionali opera attraverso un “sistema misto”, che prevede una distinzione  tra: a) malattie professionali tabellate;  ritenute  dalla legge indennizzabili  perché di sicura origine lavorativa  (sono  elencate tassativamente in 2 tabelle distinte - Industria e Agricoltura - allegate al  T.U. 1124/65). Per le malattie tabellate,  denunciate entro i termini massimi di indennizzabilità,  vige il principio della  presunzione legale di origine professionale. Ciò significa che non vi è a carico del lavoratore necessità di allegare alcuna prova, se non quella dell’adibizione alla lavorazione o alla sostanza morbigena. b) malattie professionali non tabellate.  Le malattie non tabellate (non incluse nelle liste ), per le quali la legge pone a carico del la voratore interessato l’onere di dimostrarne l’origine lavorativa. L’onere della prova consiste nella produzione all’INAIL di documentazione sanitaria e di documentazione concernente la tipicità della lavorazione svolta nell’arco della propria vita lavorativa, che permetta di evidenziare il nesso eziologico (o di derivazione) intercorrente tra la patologia denunciata e l’attività lavorativa svolta
Malattie Professionali  Ogni malattia professionale, riscontrata dal primo medico accertatore, deve essere denunciata all’INAIL. Obblighi del lavoratore e del datore di lavoro  A) Il lavoratore  In generale il lavoratore, sia esso dipendente o familiare coadiuvante o socio, una volta a conoscenza di essere affetto da una sospetta malattia professionale,  deve darne notizia,   entro 15 giorni dalla sua manifestazione ,  al   datore di lavoro, mediante l’invio del 1° certificato medico . La mancata o tardata denuncia della malattia professionale al datore di lavoro comporta per il lavoratore  la perdita dell’eventuale indennizzo per il tempo antecedente la denuncia medesima .  N.B.: Per data di manifestazione della malattia professionale, si fa riferimento al 1° giorno di astensione dal lavoro a causa di essa. Se non si verifica astensione dal lavoro, si considera la data in cui è redatto il certificato medico di accertata o sospetta malattia professionale.
Malattie Professionali  B) Il datore di lavoro/Artigiano titolare Il datore di lavoro deve denunciare all’INAIL,  entro 5 giorni decorrenti dalla   data di ricevimento del 1° certificato,  la malattia professionale del suo dipendente o familiare coadiuvante o socio,  ed anche la propria, se trattasi di titolare artigiano . La denuncia deve essere effettuata sul modulo predisposto dall’INAIL ed accompagnata dal 1° certificato medico di constatazione della malattia professionale.  Il mancato rispetto del termine della denuncia dell’infortunio all’Inail comporta, per il datore di lavoro, una sanzione amministrativa che va da un minimo di € 1.290 ad un massimo di € 7.745. Il mancato inoltro della denuncia  da parte del titolare artigiano della propria M.P.  all’Inail comporta solo la perdita dell’indennizzo per i giorni antecedenti la tardata denuncia  (non si   applica la sanzione amministrativa di cui sopra).
Malattie Professionali  CERTIFICATO MEDICO è previsto dall’articolo 53 del DPR 1124/65 e come tutti i certificati deve essere rilasciato all’interessato, cioè al lavoratore affetto dalla malattia, il quale deve trasmetterlo entro 15 giorni al proprio datore di lavoro, che a sua volta lo allega alla denuncia che inoltra all’ente assicuratore, cioè all’INAIL, entro 5 giorni da quando ne ha avuto notizia. L’INAIL fornisce un modello di certificato per le malattie professionali.
Malattie professionali Il  CERTIFICATO MEDICO di MALATTIA PROFESSIONALE  ha   finalità assicurativo previdenziali. Può essere PRIMO, CONTINUATIVO O DEFINITIVO. Il primo certificato medico di malattia professionale  è un atto necessario che consente all’INAIL di avviare l’istruttoria  per l’erogazione delle prestazioni nei confronti dell’assicurato.
Malattie professionali La modulistica prevista dall’INAIL è in triplice copia: la copia per il lavoratore affetto da malattia professionale e la copia per l’INAIL sono complete di diagnosi, la copia per il datore di lavoro è priva di ogni riferimento alla diagnosi. •  il medico consegna al lavoratore affetto da malattia professionale il certificato completo di diagnosi perché lo trasmetta all’INAIL oppure lo invia direttamente all’INAIL dopo aver acquisito il consenso dell’interessato; •  il medico consegna al lavoratore affetto da malattia professionale il modulo privo di diagnosi per il datore di lavoro.
Malattie professionali Il certificato continuativo documenta il protrarsi dell’inabilità temporanea  assoluta. Il certificato definitivo attesta la possibilità dell’assistito di riprendere  le proprie mansioni lavorative. I moduli che i medici possono utilizzare per redigere i certificati “continuativo” e “definitivo” vengono rilasciati dall’INAIL gratuitamente .
Malattie professionali ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
 
 
 
Malattie Professionali  DENUNCIA   E’ prevista dall’articolo 139 del DPR 1124/65, così come modificato dall’articolo 10 del D.Lgs. 38 del 2000. L’elenco delle malattie da denunciare è riportato nel DM 27 aprile 2004. La denuncia va trasmessa alla ASL e all’INAIL competenti per il luogo dove si trova ubicata l’azienda. La denuncia ha valore conoscitivo ed uno scopo eminentemente epidemiologico e preventivo. Le ASL predispongono abitualmente un modello che raccoglie le informazioni richieste dalla denuncia e dal referto per malattia professionale. Invece per la copia da inviare all’INAIL ci si può avvalere del modello INAIL per il certificato.
Malattie professionali L’elenco delle malattie da denunciare  è costituito da tre liste: - la prima contiene le malattie “la cui origine lavorativa risulta essere di elevata probabilità”; tale lista contiene “le malattie che costituiranno la base per la revisione delle tabelle delle malattie professionali” - la seconda quelle per le quali l’origine lavorativa è di “limitata probabilità”; - la terza quelle per le quali l’origine lavorativa è solo “possibile” . Per le malattie di cui alla prima e seconda lista, nella segnalazione deve essere riportato anche il codice identificativo della malattia correlata all’agente, codice riportato nelle stesse liste . La denuncia va trasmessa alla Direzione Provinciale del Lavoro, alla ASL competente per il territorio dove è situata l’azienda e all’INAIL competente in base al domicilio dell’assicurato.
Al Servizio PSAL ASL di Alla Direzione Provinciale del lavoro di  Al Registro Nazionale delle malattie causate dal lavoro o ad esso correlate c/o Sede INAIL Denuncia/segnalazione di malattia ai sensi degli art. 139 DPR 1124/1965 e art.10 del D.Lgs. 38/2000 Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 27/04/2004 (G.U. n.134 del 10/06/2004) Referto ex art. 365 c.p.  Medico dichiarante:  Cognome Nome Codice Fiscale n. telefono: in qualità di … nel Comune di … Prov. … presso la Struttura … Informazioni relative all’Assistito e al lavoro attuale: Cognome Nome Sesso (M/F) Codice fiscale Data di nascita Comune di nascita Prov. Nazionalità Comune di residenza Prov. n. telefono ASL Attualmente lavoratore SI NO  Dipendente o Autonomo Datore di Lavoro (Ragione Sociale) Settore lavorativo …  Comune Prov. Informazioni sulla malattia (elenco DM 27.4.2004) e sull’attività lavorativa ad essa correlabile: Lista Agente/Lavorazione/Esposizione Malattia Codice Data prima diagnosi Eventuale data abbandono lavoro Datore Lavoro (Ragione Sociale) Settore lavorativo Mansione/Attività lavorativa Comune dove si è svolta l’attività lavorativa Prov. Data di compilazione Timbro e firma del medico
 
Malattie Professionali  REFERTO L’articolo 365 del Codice Penale stabilisce che coloro  che esercitano una professione sanitaria e che prestano la propria assistenza o opera in casi che possono presentare i caratteri di un delitto per il quale si deve procedere d’ufficio devono riferirne all’autorità giudiziaria e quindi hanno l’ obbligo di referto. Nel caso delle malattie professionali l’obbligo scatta: - in caso di morte - in caso di lesione grave o gravissima: incapacità ad attendere le proprie occupazioni per oltre 40 giorni o indebolimento permanente di un organo o una malattia certamente o probabilmente insanabile. Secondo quanto disposto dall’articolo 590 del codice penale,  tutti i  “fatti che abbiano determinato una malattia professionale con lesione grave o gravissima” possono presentare il carattere di un delitto perseguibile di ufficio.  Il referto non deve essere compilato qualora si esponga l’assistito a procedimento penale (ad esempio nel caso di ipoacusia del titolare artigiano).
Malattie Professionali  Il referto deve essere inviato alla UOPSAL competente per il luogo dove è stata presumibilmente contratta la malattia La UOPSAL assolve le funzioni di Polizia Giudiziaria. Scopo del referto è quello di segnalare un episodio su cui l’Autorità Giudiziaria deve indagare per ricercare eventuali responsabilità penali. Cosa deve contenere il referto? Il contenuto è stabilito dall’articolo 335 del Codice di Procedura Penale: - generalità dell’ammalato - luogo dove si trova l’ammalato - azienda che ha alle dipendenze l’ammalato - anamnesi lavorativa - anamnesi patologica - copia referti diagnostici.
Al Servizio Polizia Giudiziaria c/o Procura Repubblica, Comando CC o anche SPRESAL dell’ASL
Malattie Professionali  Le Statistiche Assicurative delle Malattie Professionali propongono una immagine deformata del fenomeno degli “effetti correlabili con il lavoro”   1. Alcune malattie, anche quelle notoriamente più frequenti nei paesi industrializzati (malattie muscolo-scheletriche, disturbi psicosociali, malattie allergiche, tumori) vengono escluse dal computo perché non riconosciute dall’ente assicuratore  che in alcuni periodi adotta criteri fortemente restrittivi o fiscali. 2. I criteri assicurativi variano nel tempo. 3. Si osservano in alcuni periodi picchi di riconoscimenti di malattie professionali riconducibili a condizioni sociali, ora per un più diretto vantaggio dei datori di lavoro ora per i lavoratori, ora per picchi di denunce legate a motivi contingenti.
Malattie Professionali  Le attuali statistiche dell’ente assicuratore ci informano che: •  le patologie professionali da agenti chimici riconosciute hanno subito negli ultimi anni una drastica riduzione; •  risulta notevolmente carente il riconoscimento di effetti multifattoriali che si sviluppano nel lungo periodo (in particolare tumori e disordini muscolo-scheletrici); •  scarse risultano da queste statistiche le indicazioni per la prevenzione e per una appropriata sorveglianza sanitaria.
Malattie Professionali    Germania:  1 Sordità 2 Asbestosi e placche  pleuriche 3 Silicosi 4 Malattie della pelle 5 Malattie respiratorie  allergiche Svezia:  1 Malattie muscolo- scheletriche 2 Malattie respiratorie 3 Malattie della pelle 4 Malattie da vibrazioni 5 Sordità Le 5 Malattie Professionali più frequenti nei principali Paesi europei (M.P. riconosciute nell'anno 1998; fonte: elaborazione INAIL 2002) Danimarca:  1 Malattie della pelle 2 Malattie muscolo- scheletriche 3 Sordità 4 Malattie respiratorie 5 Malattie vasospastiche  da trauma Finlandia:  1 Malattie muscolo- scheletriche 2 Malattie della pelle 3 Malattie respiratorie 4 Asbestosi e placche  pleuriche 5 Tumori Francia:  1 Malattie osteoarticolari 2 Malattie da asbesto 3 Sordità 4 Eczema da allergia 5 Malattie respiratorie  allergiche Italia:  1 Sordità 2 Malattie della pelle 3 Silicosi 4 Asbestosi 5 Mesotelioma
Malattie Professionali  Studi epidemiologici e stima del rischio Rischio assoluto: la probabilità che si verifichi un evento (in genere, sfavorevole) Rischio relativo: il fattore per il quale è moltiplicato il rischio di ammalarsi (o di morire) negli esposti rispetto ai non esposti ad un agente (esprime la forza dell’associazione) Rischio attribuibile: la proporzione di soggetti in cui si verifica l’evento per i quali l’evento stesso può essere attribuito ad una data esposizione tra gli esposti oppure nella popolazione
Le malattie professionali Fasi del riconoscimento  I momenti salienti del riconoscimento si basano, oltre che sul momento clinico, su: - una accurata istruttoria anamnestica - la disponibilità di notizie sui cicli lavorativi e sui relativi rischi - la disponibilità di notizie circa tempi e modalità di esposizione
Malattie Professionali  Circa 25.000 denuncie all’anno - media 2000-2004 - in discesa quelle tabellate (da 9.800 del 2000 a 5.000 del 2004) - in aumento quelle non tabellate (da 14.500 del 2000 a 16.100 del 2004) Più frequenti:  - ipoacusia, malattie cutanee e asbesto-correlate tra le tabellate. - ipoacusia e malattie muscolo scheletriche tra le non tabellate. Percentuale di indennizzo a 4 anni: 14,5% del totale denunciato (circa 3000 all’anno- media 1996-2000) fonte: Rapporto INAIL 2004
Malattie Professionali  I casi indennizzati per malattie professionali mortali risultano essere circa 300!  fonte: Rapporto INAIL 2004 R. Peto e R. Doll stimano, in maniera molto prudente, che: - almeno il 4% di tutte le morti per tumore sono conseguenza dell’esposizione a fattori cancerogeni presenti nell’ambiente di lavoro. Che corrisponde ad un numero complessivo di morti annuo di circa  6.500.
Il Decreto Ministeriale 27 aprile 2004 malattie professionali a denuncia obbligatoria   Lista 1: malattie la cui origine lavorativa è di elevata probabilità Lista 2: malattie la cui origine lavorativa è di limitata probabilità Lista 3: malattie la cui origine lavorativa è possibile Nella lista 2 ci sono le malattie che originano da “Disfunzioni nell’organizzazione del lavoro” e che originano da: marginalizzazione dall’attività lavorativa, svuotamento delle mansioni, mancata assegnazioni compiti ed inattività forzata, mancata assegnazione strumenti di lavoro, continui trasferimenti ingiustificati, attribuzione compiti esorbitanti o eccessivi, impedimento sistematico all’accesso di notizie, esclusione reiterata dalle iniziative formative, di qualificazione ed aggiornamento, esercizio eccessivo ed esasperato di forme di controllo, ecc..
 
 
 
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Fattori di rischio - infortuni correlati al'amianto

  • 1. A) Settore lavorativo: Tecnologie / Ciclo lavorativo (materie prime, macchine) Ambiente di lavoro (microclima, inquinamento) Postazione di lavoro (configurazione, spazi funzionali) Mansione / Compiti (carico psico-fisico, responsabilità ) Organizzazione del lavoro (gerarchia, orari, ritmi) B) Settore extralavorativo: Condizioni socio culturali Condizioni familiari Ambiente di vita Abitudini di vita Fattori che influiscono sulla salute dei lavoratori Lavoratore (individuo / gruppo) Caratteristiche antropometriche Attitudini, Capacità psico-fisiche Informazione, Formazione Alterazione del benessere, della salute Malattia da lavoro, infortunio
  • 2.
  • 3.
  • 4.
  • 5.
  • 6. ASPETTI ORGANIZZATIVI E GESTIONALI - ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO - COMPITI, FUNZIONI E RESPONSABILITA' - ANALISI, PIANIFICAZIONE E CONTROLLO - INFORMAZIONE - FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO - PARTECIPAZIONE - NORME E PROCEDIMENTI DI LAVORO Principali tipologie di fattori di rischio
  • 7. ASPETTI ORGANIZZATIVI E GESTIONALI - MANUTENZIONE, VERIFICHE E COLLAUDI - DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI - EMERGENZA, PRONTO SOCCORSO - SORVEGLIANZA SANITARIA Principali tipologie di fattori di rischio
  • 8.
  • 9.
  • 10. La medicina del lavoro studia il rapporto tra lo stato di salute dell'uomo, il lavoro svolto e le condizioni dell'ambiente di lavoro Obiettivo: “la promozione e la conservazione del benessere fisico e psichico dei lavoratori” Livelli di intervento: prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione.
  • 11. L'uomo vive per otto ore al giorno e per almeno cinque giorni alla settimana nell'ambiente di lavoro e tutto ciò si riflette sulla sua salute, sulla famiglia, sull'ambiente esterno e sulla società (livello di produttività, presenze-assenze, spese mediche ecc.). La Medicina del lavoro, materia interdisciplinare, si avvale dell'aiuto di altre discipline per divenire sempre più "preventiva" oltre che diagnostica, curativa e riabilitativa. La prevenzione, attuata a vari livelli, si propone di impedire o limitare le malattie professionali e gli infortuni.
  • 12. - Identificare ed eliminare i rischi di infortunio e malattia professionale - Eliminare i fattori che nell’ambiente di lavoro aggravano o favoriscono malattie non professionali (ad esempio l’asma non occupazionale, ma favorita comunque da un ambiente di lavoro polveroso) - Promuovere l’adattamento del lavoro alle caratteristiche psicofisiche dell’uomo - Prendere misure per proteggere la salute dei gruppi vulnerabili come anziani, lavoratori con handicap - Migliorare le caratteristiche del lavoro per far si che l’incidenza delle malattie dei lavoratori sia paragonabile a quella della popolazione sana - Assicurarsi l’informazione degli addetti all’igiene e alla sicurezza nel lavoro - Assicurare la formazione e l’informazione dei lavoratori e svolgere programmi di promozione della salute all’interno delle fabbriche. Medicina del Lavoro Obiettivi - (International Labour Office)
  • 13.
  • 14. Il costo degli infortuni e delle malattie professionali Costi diretti: - perdita di produzione - danni alle strutture ed ai macchinari - formazione per il personale sostitutivo - ore di straordinario per recuperare la perdita di produzione - aumento del premio di assicurazione - spese legali - rimborso danno biologico Costi indotti: - danno di immagine - insoddisfazione del cliente per eventuali ritardi o disservizi nella fornitura - calo di morale e del senso di attaccamento del personale - problemi giudiziari: incriminazione penale ed eventuale condanna
  • 15. Infortunio Per infortunio s'intende un evento che determina danno alla persona, il quale si verifica per ragioni di lavoro, nell'ambiente di lavoro e in un periodo breve di tempo. Malattia professionale Per malattia professionale s'intende un evento che determina danno alla persona, il quale si verifica per ragioni di lavoro, nell'ambiente di lavoro ed in un periodo di tempo prolungato.
  • 16. La banalità del rischio Il 20 % degli infortuni in Italia sul Lavoro è dovuto alla mancanza o trascuratezza sul sistema tecnico di sicurezza relativo a macchinari e impianti; Il 78% degli infortuni in Italia sul Lavoro è dovuto a comportamenti scorretti; cioè si tratta di infortuni che, pur avvenendo in orario ed in ambiente lavorativo, non sono strettamente legati alla pericolosità del processo (macchine, sostanze, ecc.) ma alla persona, per motivi di mancata attenzione, erronea percezione del rischio, sottovalutazione, mancata comunicazione, abitudine, ecc. ecc... Solo il 2% è dovuto a cause accidentali!
  • 18. Cause degli infortuni - Organizzazione sistema sicurezza non presente - Mancanza o non rispetto delle procedure - Errata scelta del macchinario e/o attrezzatura - Scarsa padronanza della macchina e/o attrezzatura - Manutenzione poco o male eseguita (rischi insospettati) - Assuefazione ai rischi (abitudine dei gesti) - Banalizzazione dei comportamenti di fronte al pericolo - Sottostima dei rischi (neutralizzazione delle protezioni) - Diminuzione della attenzione nel lavoro (stanchezza - distrazione) - Aumento dello stress (rumore, ritmo, ecc..) - Precarietà del lavoro che conduce ad una formazione insufficiente IL FATTORE UMANO
  • 19.  
  • 20.  
  • 21.  
  • 22. Infortunio sul lavoro Circostanze: causa violenta, in occasione di lavoro. Conseguenze: morte o inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero inabilità temporanea assoluta che comporta astensione dal lavoro per più di tre giorni. Il decreto legislativo n. 38 del 2000, prende in considerazione , ai fini della tutela dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, il danno biologico come ogni menomazione dell’integrità psicofisica. Dall’infortunio può derivare sia una temporanea inabilità assoluta di durata superiore a tre giorni, sia un danno biologico permanente.
  • 23. Danno Biologico (D.Lgs. 38/2000) Lesione dell’integrità psico-fisica della persona, suscettibile di valutazione medico-legale, indipendente dalla capacità di produrre reddito.
  • 24.  
  • 25. INDICATORI per infortuni GRAVITA’ INFORTUNI Il numero di giornate lavorative perse deve essere sommato ad un fattore di correzione che è rappresentato dal numero di gradi di invalidità permanente conseguiti, moltiplicato per 75. L’infortunio mortale è equiparato al 100% di invalidità permanente e, quindi, comporta 7.500 giornate lavorative perse.
  • 26. Il dato più recente
  • 27. Il dato più recente
  • 28. Osservazioni sulle statistiche INAIL - riguardano solo la popolazione assicurata INAIL - nei raffronti con l’occupazione bisogna considerare che questa viene invece calcolata sulla popolazione ISTAT, più ampia di quella assicurata INAIL - il dato generale è influenzato dai settori lavorativi più sicuri e più numerosi; una analisi per settori lavorativi e per aree geografiche induce a più congrue riflessioni - non vi sono riferimenti all’influenza dell’evasione dell’obbligo di denuncia degli infortuni che si verificano nel “sommerso”
  • 29. Limiti de lle statistiche INAIL I dati ufficiali non possono tener conto della influenza di: • Lavoro minorile e in nero • Patologie non tabellate e non indennizzate • Difficoltà delle diagnosi di MP • Tumori professionali non riconosciuti (nessuna differenza con altri tumori e lunga latenza) • Patologie emergenti sottostimate
  • 30.
  • 31. Infortuni nelle statistiche INAIL Le analisi effettuate circa l’andamento degli infortuni negli anni hanno sempre ed invariabilmente dimostrato che: - il fenomeno infortunistico è fortemente influenzato dall’andamento economico del Paese, essendo legati gli incrementi all’aumento degli investimenti e delle attività produttive ed i decrementi alle recessioni e alle crisi produttive. Una importanza minore viene invece attribuita a: - lotte dei lavoratori - intervento legislativo dello Stato - modifiche strutturali dell’impianto produttivo - impegno dei gruppi professionali
  • 32. LA PREVENZIONE CERCARE GLI INFORTUNI e NON NASCONDERLI Sviluppo di tecniche di rilevazione ed analisi delle cause di: • infortuni, • incidenti e quasi incidenti, • non conformità, • comportamenti pericolosi.
  • 33.
  • 34. Infortuni e anzianità di servizio INAIL - ISPESL - Regioni: Analisi del triennio 2002 - 2004 Percentuale sul totale degli infortuni gravi e mortali avvenuti - nel primo giorno di lavoro 6,0% - nella prima settimana di lavoro 10,1% - nel primo anno di lavoro 36,4% Nel comparto Costruzioni la percentuale di infortuni gravi e mortali avvenuti nel primo giorno di lavoro sale al 11,4%. Cause - il lavoratore irregolare viene denunciato dal datore di lavoro solo qualora si verifica l’infortunio, - mancanza di una adeguata formazione.
  • 35. Qualche numero per farsi un idea In Italia - Circa 1.000.000 di infortuni denunciati all’anno - Circa 1.400 morti per infortuni all’anno - Circa 100.000 infortuni denunciati nel Comparto Costruzioni - Circa 300 morti per infortuni nel Comparto Costruzioni
  • 36. Lavorare è pericoloso SITUAZIONE nel MONDO 250 milioni- Infortuni sul lavoro/anno 1 milione e 300 mila - Morti per infortuni sul lavoro/anno 990 mila - Morti per incidenti stradali/anno 502 mila - Morti per conflitto/anno fonte: ILO
  • 37. Analisi per Aree Geografiche Fonte INAIL Indice di frequenza - media 2001-2003 (infortuni indennizzati X 1000 addetti-anno) Tra parentesi è riportata la posizione in graduatoria del totale infortuni regionale Umbria (15) 52,59 ITALIA 35,74 Friuli V.G. (13) 47,78 Molise (19) 35,39 Emilia Romagna (2) 47,05 Sardegna (16) 34,65 Marche (8) 46,05 Valle d’Aosta (20) 33,45 Basilicata (18) 45,8 Piemonte (4) 33,08 Abruzzo (14) 43,78 Calabria (17) 30,87 Liguria (11) 43,13 Lombardia (1) 30,75 Veneto (3) 42,59 Sicilia (9) 26 Puglia (7) 42,04 Campania (10) 23,27 Trentino A.A. (12) 40,37 Lazio (6) 22,82 Toscana (5) 40,04 Dato fortemente influenzato dalla diversa situazione occupazionale regionale.
  • 38. Situazione in Campania (dal Piano Sanitario Regionale 2002- 2004) 1999: tasso di disoccupazione al 23,7%, doppio di quello nazionale. Fascia d'età 15-29 anni: 52,3% di disoccupazione Situazione femminile: 33% di disoccupazione, 66% nella fascia 15-29 anni. Analisi dei dati INAIL del 1997 Campania (% rispetto al totale nazionale) Occupati 4,6% Popolazione tra 15 e 64 anni 9,9% Infortuni denunciati 3,4% Malattie professionali 4,2% Infortuni mortali 6,7% Infortuni con inabilità permanente 6% Mortalità per infortuni 1 ogni 250 in Campania 1 ogni 500 in Italia
  • 39. Situazione in Campania - basso livello di occupazione - consistente quota di lavoro non regolare Conseguenze - denunciati solo gli infortuni gravi - scarsa osservanza delle norme di sicurezza
  • 40. Infortuni ed immigrati Il rischio infortunistico per gli immigrati è più alto Infortuni Indennizzati 2001 - fonte INAIL (elaborazione dati: Istituto Italiano Medicina Sociale e Caritas) - i lavoratori nati all’estero rappresentano il 3,4 % degli occupati totali - gli infortuni indennizzati a lavoratori nati all’estero, rappresentano il 9,12 % del totale degli infortuni indennizzati - nel settore Costruzioni, gli infortuni indennizzati a lavoratori nati all’estero rappresentano il 14,5 % del totale (è la percentuale più alta con quella dell’industria dei metalli)
  • 41. Cause di infortuni tra gli immigrati relative al tipo di lavoro svolto - maggiore disponibilità a lavorare “in nero” (in mancanza di permesso di soggiorno e/o con la promessa di un contratto di lavoro) - redditi inferiori a quelli dei lavoratori italiani - pericolosità delle attività svolte (i lavoratori extracomunitari sono concentrati prevalentemente nell'edilizia e nell'industria dei metalli); - orari di lavoro, sovente eccessivi e debilitanti; - mansioni dequalificate ed usuranti - dirty, dangerous, demanding job
  • 42. Cause di infortuni tra gli immigrati relative alla condizione di extracomunitario - differenze culturali (percezione del rischio , comprensione linguistica, integrazione sociale, religiosa) - inesperienza (dovuta spesso anche alla giovane età) - difficoltà di informazione e formazione sulle misure di sicurezza - situazione di vita extralavorativa incidenti sul benessere psicofisico - maggiore possibilità di lavorare in aziende a scarsa presenza di strumenti e politiche di prevenzione del rischio Sui lavoratori extracomunitari si accaniscono le forme nuove di "caporalato” che, rilevate soprattutto nel settore edile, si esprimono attraverso il reperimento del lavoro ma anche con il pagamento della retribuzione.
  • 43.
  • 44. ANALISI DEL FENOMENO INFORTUNISTICO - Strumento che il Datore di Lavoro può utilizzare, INSIEME ALLA VALUTAZIONE DEI RISCHI, per la programmazione degli interventi di prevenzione all’interno dell’azienda - Consente di effettuare interventi di prevenzione mirati con ottima possibilità di ottenere risultati positivi Registro Infortuni
  • 45. L'INAIL tutela anche i lavoratori che si infortunano durante il viaggio di andata e ritorno da luogo di lavoro (infortunio in itinere) E' infortunio occorso al lavoratore durante il normale percorso: # di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro; # tra due luoghi di lavoro se il lavoratore ha più rapporti di lavoro; # di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione del pasto in assenza di mensa aziendale. E' coperto dalla tutela assicurativa l'evento, e quindi l'infortunato, a condizione che l'uso del mezzo privato sia necessitato. Al momento sono esclusi dalla tutela: # Le interruzioni o le deviazioni del percorso non dipendenti dal lavoro o comunque non necessitate; # gli infortuni cagionati dall'abuso di alcolici e di psicofarmaci o dall'uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni; # carenza di prescritta abilitazione alla guida. INFORTUNI IN ITINERE
  • 46. Infortunio sul lavoro Il CERTIFICATO MEDICO di INFORTUNIO ha finalità assicurativo previdenziali. Può essere PRIMO, CONTINUATIVO O DEFINITIVO. Il primo certificato medico di infortunio è un atto necessario che consente all’INAIL di avviare l’istruttoria per l’erogazione delle prestazioni nei confronti dell’assicurato. Previsto dall’articolo 53 del D.P.R.1124/65, deve essere rilasciato al lavoratore infortunato che lo trasmette immediatamente al proprio datore di lavoro. Il datore di lavoro, a sua volta, lo inoltra all’INAIL allegato alla denuncia, entro due giorni o entro 24 ore se si tratta di infortunio mortale o di infortunio per il quale si prevede il pericolo di morte.
  • 47. Infortunio sul lavoro La modulistica prevista dall’INAIL è in triplice copia: la copia per l’infortunato e la copia per l’INAIL sono complete di diagnosi, la copia per il datore di lavoro è priva di ogni riferimento alla diagnosi. • il medico consegna all’infortunato il certificato completo di diagnosi perché lo trasmetta all’INAIL oppure lo invia direttamente all’INAIL dopo avere acquisito il consenso dell’interessato; • il medico consegna all’infortunato il modulo privo di diagnosi per il datore di lavoro.
  • 48. Infortunio sul lavoro Il certificato continuativo documenta il protrarsi dell’inabilità temporanea assoluta. Il certificato definitivo attesta la possibilità dell’assistito di riprendere le proprie mansioni lavorative. I moduli che i medici possono utilizzare per redigere i certificati “continuativo” e “definitivo” vengono rilasciati dall’INAIL gratuitamente .
  • 49. Infortunio sul lavoro Che cosa deve contenere il certificato? art. 53 del D.P.R. 1124/65: • generalità del lavoratore; • giorno e ora in cui è avvenuto l’infortunio; • le cause e le circostanze dell’infortunio, anche in riferimento a eventuali carenze di misure di igiene e di prevenzione; • la natura e la precisa sede anatomica della lesione, il rapporto con le cause denunciate, le eventuali alterazioni preesistenti.
  • 50.  
  • 51.  
  • 52. Infortunio sul lavoro IL REFERTO NELL’INFORTUNIO Lo scopo del referto è quello di segnalare un episodio su cui l’autorità giudiziaria è tenuta a indagare per ricercare eventuali responsabilità penali. Art. 365 del codice penale: coloro che esercitano una professione sanitaria e che prestano la propria assistenza o opera in casi che possono presentare i caratteri di un delitto per il quale si deve procedere d’ufficio, devono riferirne all’autorità giudiziaria. Sono perseguibili di ufficio i casi nei quali da un infortunio lavorativo derivi la morte del lavoratore, oppure una lesione grave o gravissima.
  • 53. Infortunio sul lavoro Art. 582 e 583 - Codice Penale La lesione personale è considerata grave nei seguenti casi: 1. se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un’incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni; 2. se il fatto produce l’indebolimento permanente di un senso o di un organo. La lesione personale è considerata gravissima, se dal fatto deriva: 1. una malattia certamente o probabilmente insanabile; 2. la perdita di un senso; 3. la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l’arto inservibile, ovvero la perdita dell’uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella; 4. la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso. Il referto deve pervenire, entro quarantotto ore o, se sussiste pericolo nel ritardo, immediatamente, al Pubblico Ministero o a qualsiasi altro ufficiale di Polizia Giudiziaria (Carabinieri, Polizia di Stato, Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro della ASL) del luogo in cui il medico ha prestato la propria opera o assistenza . Art. 334 codice di procedura penale.
  • 54. Infortunio sul lavoro Che cosa deve contenere il referto? • Le generalità del proprio assistito • Il luogo ove l’assistito attualmente si trova • Il luogo, il tempo e le altre circostanze dell’intervento medico • Le notizie che servono a stabilire le circostanze del fatto • I mezzi con i quali il fatto è stato commesso • Gli effetti scaturiti o che potranno scaturire dall’evento Il referto non deve essere compilato qualora si esponga l’assistito a procedimento penale (ad esempio nel caso di titolare artigiano che abbia riportato una lesione cadendo da un suo ponteggio non conforme alle misure preventive e sul quale lavorava insieme ai suoi dipendenti).
  • 55.  
  • 56. Malattie Professionali La tutela delle malattie professionali opera solo a condizione che sussista quella per gli infortuni (non esiste, cioè, un lavoratore assicurato solo per la malattie professionale). La tutela contro le tecnopatie riguarda unicamente, quelle malattie contratte nell’esercizio e a causa delle lavorazioni ritenute fonte di rischio per il lavoratore ed espressamente riportate nell’art. 1 del T.U 1124/65. Le malattie professionali si distinguono dagli infortuni in quanto la causa che le genera: - agisce in modo lento e progressivo nel tempo sull’organismo del lavoratore ; - è in grado di produrre in modo esclusivo o prevalente la tecnopatia. La Malattia può essere determinata dalla lavorazione che il lavoratore svolge, oppure dall’ambiente di lavoro.
  • 57. Malattie Professionali Le “malattie da lavoro” in una prima fase erano delle franche intossicazioni acute che aggravavano le già diffuse malattie sociali. Successivamente la particolare organizzazione del lavoro e della assicurazione ha favorito la loro cronicizzazione e così sono nate, si sono sviluppate ed istituzionalizzate quelle note come “ malattie professionali”.
  • 58. Malattie Professionali   Le “malattie professionali” riconoscono una costellazione di determinanti tra i quali: - la limitazione di rischi estremi; - l’accettazione di rischi “sostenibili”, secondo esigenze produttive; - il mancato rilevamento delle fasi iniziali di malattia, più spesso i segni precoci non vengono distinti dalle malattie comuni tanto da confondere la relazione con il lavoro; - le esposizioni a più basse concentrazioni, continuative e ripetute; - la cronicizzazione con manifestazione di effetti a lungo termine.
  • 59. Malattie Professionali “ malattia professionale (assicurata)“ “ un'alterazione od un complesso di alterazioni anatomo-funzionali evolutive, generali e/o locali, con le loro conseguenze dirette causate - con il concorso o meno di concause fisiologiche e patologiche preesistenti e contemporanee - dall'azione diluita di un agente eziologico compreso nelle liste di legge, ovvero di dimostrata origine tecnopatica e che, eventualmente, anche per mezzo di concause posteriori di aggravamento e/o concause di menomazione anteriori, contemporanee o sopravvenute, provoca danno biologico temporaneo ed eventualmente permanente, riducendo in tal modo od annullando, in modo temporaneo ed eventualmente permanente, l'attitudine al lavoro generico e/o produce la morte.” (Fiori, 2006)
  • 60. Malattie Professionali “ malattia da lavoro (o correlata o correlabile con il lavoro)” “ qualsiasi stato morboso che possa essere posto in rapporto causale con lo svolgimento di una qualsiasi attività lavorativa ”
  • 61. Malattie Professionali "qualsiasi stato morboso" Anche malattie subcliniche (o paucisintomatiche) in quanto costituite da minimi "sintomi" preclinici, spesso meramente biochimici e chimico-tossicologici, tuttavia rilevanti ai fini della doverosa prevenzione, sia collettiva - per le informazioni che fornisce a vantaggio di tutti i lavoratori esposti nell'attualità, o destinati ad essere esposti, ad un determinato rischio tecnopatico - sia individuale - per evitare che nei lavoratori già portatori di sintomi occulti si sviluppi una malattia clinica conclamata. Grande varietà di reazioni patologiche nei singoli soggetti che, pur esposti allo stesso rischio, non si ammalano ovvero contraggono una malattia in diversi gradi di gravità e spesso con differenti forme cliniche, oppure addirittura malattie diverse (specie in ambito oncologico), pur ricondotte (prevalentemente) ad un unico agente eziologico.
  • 62. Malattie Professionali “ qualsiasi attività lavorativa” ( fattori lesivi di varia natura)   fisici (meccanici, termici, elettrici, barici, includenti anche le malattie da postura) chimici, biologici (batterici, virali, ecc.) "biodinamici" (secondo l'antica e suggestiva dizione del Borri, 1910) categoria, quest'ultima, che può comprendere i fattori di affaticamento, di stress psicofisico (inclusi i conflitti personali in ambito lavorativo) le alterazioni dei ritmo sonno-veglia nel caso dei turnisti, le turbe digestive dovute all'alimentazione incongrua per necessità pratiche inerenti i luoghi di lavoro e gli orari lavorativi, e le turbe psichiche o psicosomatiche correlate al fenomeno del mobbing.
  • 63. La sottostima delle malattie professionali Riconosciute dall’INAIL solo il 31% della malattie professionali denunciate Giampiero Cassina – Consulente INCA Le malattie professionali: migliorare riconoscimenti e la tutela 24 settembre 2007
  • 64. NUMERO di nuove MALATTIE PROFESSIONALI RICONOSCIUTE OGNI 100.000 LAVORATORI DIPENDENTI 1998-1999 Giampiero Cassina – Consulente INCA Le malattie professionali: migliorare riconoscimenti e la tutela 24 settembre 2007 Belgio Svizzera Spagna Francia Svezia Danimarca Austria Germania Italia Portogallo Finlandia Lussemburgo Grecia 143 123 113 109 89 87 47 40 29 24 24 18 3
  • 65. La coerenza tra - l’anamnesi professionale, - le conoscenze tecnologiche, - le evidenze epidemiologiche e - il modello causale, - in assenza di altre cause efficienti, fornisce criterio sufficiente per il giudizio di causa professionale
  • 66. Malattie Professionali Sentenza della Corte Costituzionale n.179/88 Accanto al sistema tabellare si impone il riconoscimento di patologie non tabellate con onere della prova a carico del lavoratore. Nasce il sistema misto.
  • 67. Sentenza Corte Costituzionale 179/88 Conseguenze - Progressivo calo di riconoscimenti delle malattie professionali tabellate e crescita continua e progressiva dei riconoscimenti delle malattie professionali non tabellate. Significato La diagnosi di malattia professionale è particolarmente complessa ed analitica al punto da non poter essere ingabbiata in un sistema di rigide tabelle e necessita di un approccio specialistico e di una cultura multidisciplinare.
  • 68. Onere della prova a carico del lavoratore Malattie non tabellate (78% dei casi denunciati)
  • 69. Sentenza Corte Costituzionale 179/88 MALATTIE PROFESSIONALI DENUNCIATE nel periodo 1994-99 Totali Non tabellate 1994 34789 9111 1995 30541 11556 1996 30232 12618 1997 27807 13290 1998 26324 14531 1999 25316 14588 Tendenza che è confermata anche negli anni successivi
  • 70. Malattie Professionali La tutela delle malattie professionali opera attraverso un “sistema misto”, che prevede una distinzione tra: a) malattie professionali tabellate; ritenute dalla legge indennizzabili perché di sicura origine lavorativa (sono elencate tassativamente in 2 tabelle distinte - Industria e Agricoltura - allegate al T.U. 1124/65). Per le malattie tabellate, denunciate entro i termini massimi di indennizzabilità, vige il principio della presunzione legale di origine professionale. Ciò significa che non vi è a carico del lavoratore necessità di allegare alcuna prova, se non quella dell’adibizione alla lavorazione o alla sostanza morbigena. b) malattie professionali non tabellate. Le malattie non tabellate (non incluse nelle liste ), per le quali la legge pone a carico del la voratore interessato l’onere di dimostrarne l’origine lavorativa. L’onere della prova consiste nella produzione all’INAIL di documentazione sanitaria e di documentazione concernente la tipicità della lavorazione svolta nell’arco della propria vita lavorativa, che permetta di evidenziare il nesso eziologico (o di derivazione) intercorrente tra la patologia denunciata e l’attività lavorativa svolta
  • 71. Malattie Professionali Ogni malattia professionale, riscontrata dal primo medico accertatore, deve essere denunciata all’INAIL. Obblighi del lavoratore e del datore di lavoro A) Il lavoratore In generale il lavoratore, sia esso dipendente o familiare coadiuvante o socio, una volta a conoscenza di essere affetto da una sospetta malattia professionale, deve darne notizia, entro 15 giorni dalla sua manifestazione , al datore di lavoro, mediante l’invio del 1° certificato medico . La mancata o tardata denuncia della malattia professionale al datore di lavoro comporta per il lavoratore la perdita dell’eventuale indennizzo per il tempo antecedente la denuncia medesima . N.B.: Per data di manifestazione della malattia professionale, si fa riferimento al 1° giorno di astensione dal lavoro a causa di essa. Se non si verifica astensione dal lavoro, si considera la data in cui è redatto il certificato medico di accertata o sospetta malattia professionale.
  • 72. Malattie Professionali B) Il datore di lavoro/Artigiano titolare Il datore di lavoro deve denunciare all’INAIL, entro 5 giorni decorrenti dalla data di ricevimento del 1° certificato, la malattia professionale del suo dipendente o familiare coadiuvante o socio, ed anche la propria, se trattasi di titolare artigiano . La denuncia deve essere effettuata sul modulo predisposto dall’INAIL ed accompagnata dal 1° certificato medico di constatazione della malattia professionale. Il mancato rispetto del termine della denuncia dell’infortunio all’Inail comporta, per il datore di lavoro, una sanzione amministrativa che va da un minimo di € 1.290 ad un massimo di € 7.745. Il mancato inoltro della denuncia da parte del titolare artigiano della propria M.P. all’Inail comporta solo la perdita dell’indennizzo per i giorni antecedenti la tardata denuncia (non si applica la sanzione amministrativa di cui sopra).
  • 73. Malattie Professionali CERTIFICATO MEDICO è previsto dall’articolo 53 del DPR 1124/65 e come tutti i certificati deve essere rilasciato all’interessato, cioè al lavoratore affetto dalla malattia, il quale deve trasmetterlo entro 15 giorni al proprio datore di lavoro, che a sua volta lo allega alla denuncia che inoltra all’ente assicuratore, cioè all’INAIL, entro 5 giorni da quando ne ha avuto notizia. L’INAIL fornisce un modello di certificato per le malattie professionali.
  • 74. Malattie professionali Il CERTIFICATO MEDICO di MALATTIA PROFESSIONALE ha finalità assicurativo previdenziali. Può essere PRIMO, CONTINUATIVO O DEFINITIVO. Il primo certificato medico di malattia professionale è un atto necessario che consente all’INAIL di avviare l’istruttoria per l’erogazione delle prestazioni nei confronti dell’assicurato.
  • 75. Malattie professionali La modulistica prevista dall’INAIL è in triplice copia: la copia per il lavoratore affetto da malattia professionale e la copia per l’INAIL sono complete di diagnosi, la copia per il datore di lavoro è priva di ogni riferimento alla diagnosi. • il medico consegna al lavoratore affetto da malattia professionale il certificato completo di diagnosi perché lo trasmetta all’INAIL oppure lo invia direttamente all’INAIL dopo aver acquisito il consenso dell’interessato; • il medico consegna al lavoratore affetto da malattia professionale il modulo privo di diagnosi per il datore di lavoro.
  • 76. Malattie professionali Il certificato continuativo documenta il protrarsi dell’inabilità temporanea assoluta. Il certificato definitivo attesta la possibilità dell’assistito di riprendere le proprie mansioni lavorative. I moduli che i medici possono utilizzare per redigere i certificati “continuativo” e “definitivo” vengono rilasciati dall’INAIL gratuitamente .
  • 77.
  • 78.  
  • 79.  
  • 80.  
  • 81. Malattie Professionali DENUNCIA E’ prevista dall’articolo 139 del DPR 1124/65, così come modificato dall’articolo 10 del D.Lgs. 38 del 2000. L’elenco delle malattie da denunciare è riportato nel DM 27 aprile 2004. La denuncia va trasmessa alla ASL e all’INAIL competenti per il luogo dove si trova ubicata l’azienda. La denuncia ha valore conoscitivo ed uno scopo eminentemente epidemiologico e preventivo. Le ASL predispongono abitualmente un modello che raccoglie le informazioni richieste dalla denuncia e dal referto per malattia professionale. Invece per la copia da inviare all’INAIL ci si può avvalere del modello INAIL per il certificato.
  • 82. Malattie professionali L’elenco delle malattie da denunciare è costituito da tre liste: - la prima contiene le malattie “la cui origine lavorativa risulta essere di elevata probabilità”; tale lista contiene “le malattie che costituiranno la base per la revisione delle tabelle delle malattie professionali” - la seconda quelle per le quali l’origine lavorativa è di “limitata probabilità”; - la terza quelle per le quali l’origine lavorativa è solo “possibile” . Per le malattie di cui alla prima e seconda lista, nella segnalazione deve essere riportato anche il codice identificativo della malattia correlata all’agente, codice riportato nelle stesse liste . La denuncia va trasmessa alla Direzione Provinciale del Lavoro, alla ASL competente per il territorio dove è situata l’azienda e all’INAIL competente in base al domicilio dell’assicurato.
  • 83. Al Servizio PSAL ASL di Alla Direzione Provinciale del lavoro di Al Registro Nazionale delle malattie causate dal lavoro o ad esso correlate c/o Sede INAIL Denuncia/segnalazione di malattia ai sensi degli art. 139 DPR 1124/1965 e art.10 del D.Lgs. 38/2000 Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 27/04/2004 (G.U. n.134 del 10/06/2004) Referto ex art. 365 c.p. Medico dichiarante: Cognome Nome Codice Fiscale n. telefono: in qualità di … nel Comune di … Prov. … presso la Struttura … Informazioni relative all’Assistito e al lavoro attuale: Cognome Nome Sesso (M/F) Codice fiscale Data di nascita Comune di nascita Prov. Nazionalità Comune di residenza Prov. n. telefono ASL Attualmente lavoratore SI NO Dipendente o Autonomo Datore di Lavoro (Ragione Sociale) Settore lavorativo … Comune Prov. Informazioni sulla malattia (elenco DM 27.4.2004) e sull’attività lavorativa ad essa correlabile: Lista Agente/Lavorazione/Esposizione Malattia Codice Data prima diagnosi Eventuale data abbandono lavoro Datore Lavoro (Ragione Sociale) Settore lavorativo Mansione/Attività lavorativa Comune dove si è svolta l’attività lavorativa Prov. Data di compilazione Timbro e firma del medico
  • 84.  
  • 85. Malattie Professionali REFERTO L’articolo 365 del Codice Penale stabilisce che coloro che esercitano una professione sanitaria e che prestano la propria assistenza o opera in casi che possono presentare i caratteri di un delitto per il quale si deve procedere d’ufficio devono riferirne all’autorità giudiziaria e quindi hanno l’ obbligo di referto. Nel caso delle malattie professionali l’obbligo scatta: - in caso di morte - in caso di lesione grave o gravissima: incapacità ad attendere le proprie occupazioni per oltre 40 giorni o indebolimento permanente di un organo o una malattia certamente o probabilmente insanabile. Secondo quanto disposto dall’articolo 590 del codice penale, tutti i “fatti che abbiano determinato una malattia professionale con lesione grave o gravissima” possono presentare il carattere di un delitto perseguibile di ufficio. Il referto non deve essere compilato qualora si esponga l’assistito a procedimento penale (ad esempio nel caso di ipoacusia del titolare artigiano).
  • 86. Malattie Professionali Il referto deve essere inviato alla UOPSAL competente per il luogo dove è stata presumibilmente contratta la malattia La UOPSAL assolve le funzioni di Polizia Giudiziaria. Scopo del referto è quello di segnalare un episodio su cui l’Autorità Giudiziaria deve indagare per ricercare eventuali responsabilità penali. Cosa deve contenere il referto? Il contenuto è stabilito dall’articolo 335 del Codice di Procedura Penale: - generalità dell’ammalato - luogo dove si trova l’ammalato - azienda che ha alle dipendenze l’ammalato - anamnesi lavorativa - anamnesi patologica - copia referti diagnostici.
  • 87. Al Servizio Polizia Giudiziaria c/o Procura Repubblica, Comando CC o anche SPRESAL dell’ASL
  • 88. Malattie Professionali Le Statistiche Assicurative delle Malattie Professionali propongono una immagine deformata del fenomeno degli “effetti correlabili con il lavoro”   1. Alcune malattie, anche quelle notoriamente più frequenti nei paesi industrializzati (malattie muscolo-scheletriche, disturbi psicosociali, malattie allergiche, tumori) vengono escluse dal computo perché non riconosciute dall’ente assicuratore che in alcuni periodi adotta criteri fortemente restrittivi o fiscali. 2. I criteri assicurativi variano nel tempo. 3. Si osservano in alcuni periodi picchi di riconoscimenti di malattie professionali riconducibili a condizioni sociali, ora per un più diretto vantaggio dei datori di lavoro ora per i lavoratori, ora per picchi di denunce legate a motivi contingenti.
  • 89. Malattie Professionali Le attuali statistiche dell’ente assicuratore ci informano che: • le patologie professionali da agenti chimici riconosciute hanno subito negli ultimi anni una drastica riduzione; • risulta notevolmente carente il riconoscimento di effetti multifattoriali che si sviluppano nel lungo periodo (in particolare tumori e disordini muscolo-scheletrici); • scarse risultano da queste statistiche le indicazioni per la prevenzione e per una appropriata sorveglianza sanitaria.
  • 90. Malattie Professionali   Germania: 1 Sordità 2 Asbestosi e placche pleuriche 3 Silicosi 4 Malattie della pelle 5 Malattie respiratorie allergiche Svezia: 1 Malattie muscolo- scheletriche 2 Malattie respiratorie 3 Malattie della pelle 4 Malattie da vibrazioni 5 Sordità Le 5 Malattie Professionali più frequenti nei principali Paesi europei (M.P. riconosciute nell'anno 1998; fonte: elaborazione INAIL 2002) Danimarca: 1 Malattie della pelle 2 Malattie muscolo- scheletriche 3 Sordità 4 Malattie respiratorie 5 Malattie vasospastiche da trauma Finlandia: 1 Malattie muscolo- scheletriche 2 Malattie della pelle 3 Malattie respiratorie 4 Asbestosi e placche pleuriche 5 Tumori Francia: 1 Malattie osteoarticolari 2 Malattie da asbesto 3 Sordità 4 Eczema da allergia 5 Malattie respiratorie allergiche Italia: 1 Sordità 2 Malattie della pelle 3 Silicosi 4 Asbestosi 5 Mesotelioma
  • 91. Malattie Professionali Studi epidemiologici e stima del rischio Rischio assoluto: la probabilità che si verifichi un evento (in genere, sfavorevole) Rischio relativo: il fattore per il quale è moltiplicato il rischio di ammalarsi (o di morire) negli esposti rispetto ai non esposti ad un agente (esprime la forza dell’associazione) Rischio attribuibile: la proporzione di soggetti in cui si verifica l’evento per i quali l’evento stesso può essere attribuito ad una data esposizione tra gli esposti oppure nella popolazione
  • 92. Le malattie professionali Fasi del riconoscimento I momenti salienti del riconoscimento si basano, oltre che sul momento clinico, su: - una accurata istruttoria anamnestica - la disponibilità di notizie sui cicli lavorativi e sui relativi rischi - la disponibilità di notizie circa tempi e modalità di esposizione
  • 93. Malattie Professionali Circa 25.000 denuncie all’anno - media 2000-2004 - in discesa quelle tabellate (da 9.800 del 2000 a 5.000 del 2004) - in aumento quelle non tabellate (da 14.500 del 2000 a 16.100 del 2004) Più frequenti: - ipoacusia, malattie cutanee e asbesto-correlate tra le tabellate. - ipoacusia e malattie muscolo scheletriche tra le non tabellate. Percentuale di indennizzo a 4 anni: 14,5% del totale denunciato (circa 3000 all’anno- media 1996-2000) fonte: Rapporto INAIL 2004
  • 94. Malattie Professionali I casi indennizzati per malattie professionali mortali risultano essere circa 300! fonte: Rapporto INAIL 2004 R. Peto e R. Doll stimano, in maniera molto prudente, che: - almeno il 4% di tutte le morti per tumore sono conseguenza dell’esposizione a fattori cancerogeni presenti nell’ambiente di lavoro. Che corrisponde ad un numero complessivo di morti annuo di circa 6.500.
  • 95. Il Decreto Ministeriale 27 aprile 2004 malattie professionali a denuncia obbligatoria Lista 1: malattie la cui origine lavorativa è di elevata probabilità Lista 2: malattie la cui origine lavorativa è di limitata probabilità Lista 3: malattie la cui origine lavorativa è possibile Nella lista 2 ci sono le malattie che originano da “Disfunzioni nell’organizzazione del lavoro” e che originano da: marginalizzazione dall’attività lavorativa, svuotamento delle mansioni, mancata assegnazioni compiti ed inattività forzata, mancata assegnazione strumenti di lavoro, continui trasferimenti ingiustificati, attribuzione compiti esorbitanti o eccessivi, impedimento sistematico all’accesso di notizie, esclusione reiterata dalle iniziative formative, di qualificazione ed aggiornamento, esercizio eccessivo ed esasperato di forme di controllo, ecc..
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Notas del editor

  1. Comprendono i riconoscimenti in causa
  2. Se si considera non attendibile l’anamnesi lavorativa Non attendibile lo specialista che valuta le dichiarazioni del lavoratore alla luce delle conoscenze tecnologiche Non attendibile il medico competente che conosce la situazione lavorativa Attendibile solo la dichiarazione del datore di lavoratore Si rischia che la previsione della 626 si rivolti contro il lavoratore…