2012 09 14 Evento AemCom sperimentazione BUL finale
2012 11 21 risorse comuni 2 open data - parte generale
1. OPENDATA
Daniele Crespi
Lombardia Informatica S.p.A.
Direzione Sistemi Regione
Funzione Sviluppo Servizi Innovativi e CRS
Milano, mercoledì 21 novembre 2012
2. OBIETTIVI
1. Spiegare cos’è l’OpenData
2. Spiegare perché è importante per cittadini e imprese
3. Spiegare come si fa
4. Chiarire l’aspetto normativo
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3. COS’È L’OPEN DATA
Con dati aperti governativi o open data si fa
riferimento alle informazioni raccolte e detenute da
pubbliche amministrazioni ed enti pubblici che
vengono messe a disposizione dei cittadini e delle
imprese attraverso internet in forma di database
interoperabili
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4. COS’È L’OPEN DATA
Cosa sono i dati aperti?
Con dati aperti (Open Data) si fa riferimento ad una filosofia – e al
tempo stesso una pratica – che implica che alcune tipologie di dati
siano liberamente accessibili a tutti, senza restrizioni di copyright,
brevetti o altre forme di controllo che ne limitino la riproduzione.
L'open data si richiama alla più ampia disciplina
dellʼOpen Government, cioè una dottrina che
prevede lʼapertura della PA, intesa sia in termini di
trasparenza che di partecipazione diretta dei
cittadini e delle imprese, anche attraverso lʼuso
delle nuove tecnologie
http://it.wikipedia.org/wiki/Da8_aper8
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5. COS’E L’OPEN DATA
La PA da sempre raccoglie e archivia informazioni sulle tematiche
più disparate: dati demografici, cartografici, economici, ambientali,
catastali, sanitari, metereologici, ecc. Oggi la PA ha la possibilità di
ridefinire il concetto di trasparenza dei dati governativi restituendo il
patrimonio informativo accumulato e aggiornato alla comunità e
agli operatori economici di settore.
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6. PERCHÉ FARE OPEN DATA
I principali driver delle iniziative OpenData sono:
• LA TRASPARENZA
• Volontà di rendere pubblica l’azione di governo
• LA CREAZIONE DI SERVIZI A CITTADINI E IMPRESE
• Si abilitano soggetti terzi a creare servizi (e si risparmia)
• LA CREAZIONE DI NUOVA ECONOMIA
• Si abilitano nuovi mercati, nuove imprese
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23. ESEMPI
● Mapumental:
● trovare casa (v. 3.0)
● prezzi case
– Land Registry for England and Wales
● tempi di viaggio
– National Public Transport Data
Repository
● Mappe
– OpenStreetMap (UGC + PSI)
● "amenità"
– mySociety -> game ScenicOrNot
(UGC)
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24. VALORE ECONOMICO
● Studi internazionali sul valore potenziale PSI (diretto)
● Pira: $750 bln US vs. €68 bln EU
● MEPSIR: € 27 bln EU
● Revisioni recenti:
● Benefinici diretti e indiretti fino a €40 bln EU27
http://epsiplatform.eu/content/review-recent-psi-re-use-studies-published
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25. CATENA DEL VALORE
Dati “grezzi” Dati “raffinati” Prodotti e servizi
pronti all’uso
Raccolta,
catalogazione, Riuso di Consumo di
Rilascio di Opendata raffinamento, OpenData OpenData
pubblicazione
Enti Pubblici Abilitatori onlus Società civile Cittadini
Abilitatori Imprese che Enti Pubblici
ICT in-house orientati al profitto offrono servizi
Imprese
Imprese che “utilizzatrici”
offrono prodotti
Dati “puliti” e “aggiornati”
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27. OPPORTUNITÀ: BANDI UE
Challenge 4: Technologies for Digital Content and Languages
Objective ICT-2013.4.3 SME initiative on analytics
Target Outcomes
Helping European Small and Medium Enterprises acquire the competences and
resources they need to develop innovative content and data analytics services.
Development of services based on the use of available data, particularly from
public bodies, is specifically required for theme a) and encouraged for theme c).
a) Integrated Open Data Incubator
An Integrated Project to establish an environment and calling for efficient, small
scale development of services of commercial interest based on the use of European
open data by Small and Medium Enterprises (SMEs). …..
c) Software components and intuitive end user applications based on reuse of
open data
Development of software components supporting the whole life cycle of reuse of
multilingual open data, particularly from public bodies. …
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28. ESEMPI: INDIRIZZI DANIMARCA
Research Health care
E-Government Local Government
Digital mapping Utilities Energy, Environment
Transport services
Postal services Emergency services Mobile services, GPS
x1000
Common base for re-use and application development
x1 Addr Official address
file maintained
by the municipalities
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29. ESEMPI: INDIRIZZI DANIMARCA
PSI 2010: Assessment of Value for Society
address
data re-use
Best
Future
Better
Direct, measurable
economic benefits
Good ’Zero’ first five years:
Start
>60 mill. EUR
Average
2000 2005 2010 2015
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31. GOVERNO DANESE: BASIC DATA
A regime benefici
per 100 Mln di €
all’anno
L’Italia ha un PIL
9 volte quello
della Danimarca.
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32. ESEMPI: START-UP ITALIANA
Visualizzazione dei punti di vendita geolocalizzati (spot rossi) e del layer target business (poligoni colorati), da
leggere come aree a densità commerciale; selezione dei Pdv in target (spot azzurri) e impostazione dei parametri
di ricerca degli impianti: distanza (500mt) e categoria (maxi e medi formati, arredo urbano), lancio della query…
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35. COME SI FA OPEN DATA
Quando i dati sono “open” ?
• Quando sono disponibili in un formato aperto e
leggibile da una applicazione informatica
• Quando sono rilasciati attraverso licenze libere
che non impediscano la diffusione e il riutilizzo
creativo, anche a fini commerciali
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36. COME SI FA OPEN DATA
LE LICENZE
Una licenza libera è una licenza concessa dal detentore di un diritto
d'autore, la cui caratteristica principale è generalmente la possibilità , poste
alcune condizioni, di ripubblicazione o riutilizzare dell'opera. Questo tipo di
licenza presuppone la gratuità del riutilizzo del prodotto dell'ingegno.
Fonte Wikipedia
Licenze Creative Commons
CC 0 No rights reserved
CC BY Attribuzione 3.0 [Commons Deed] [Legal Code]
CC BY-ND Attribuzione - Non opere derivate 3.0 [Commons Deed] [Legal Code]
CC BY-NC-ND Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 3.0 [Commons Deed] [Legal Code]
CC BY-NC Attribuzione - Non commerciale 3.0 [Commons Deed] [Legal Code]
CC BY-NC-SA Attribuzione - Non commerciale - Condividi allo stesso modo 3.0 [Commons Deed] [Legal Code]
CC BY-SA Attribuzione - Condividi allo stesso modo 3.0 [Commons Deed] [Legal Code]
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37. COME SI FA OPEN DATA
http://www.dati.gov.it/iodl/2.0/
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38. COME SI FA OPEN DATA
http://www.dati.gov.it/iodl/2.0/
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39. COME SI FA OPEN DATA
http://www.dati.gov.it/iodl/2.0/
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40. COME SI FA OPEN DATA
USA
www.data.gov
21 Maggio 2009
UK
data.gov.uk
19 Gennaio 2010
Australia
data.australia.gov.au
Nuova Zelanda
cat.open.org.nz
4 giugno 2009
Canada
www.data.gc.ca
17 Marzo 2011
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41. COME SI FA OPEN DATA
http://linkedopendata.it/
http://spaghettiopendata.org/
http://datagov.it/
http://www.agoradigitale.org/
http://www.openpolis.it/
http://www.innovatoripa.it/
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43. NORMATIVA
A cominciare dal nuovo CAD (gennaio 2011) è stato fatto uno sforzo per
favorire la circolazione dei dati.
Codice Amministrazione Digitale (D.Lgs.n.82/2005) art 52 comma 1bis
«Le pubbliche amministrazioni, al fine di valorizzare e rendere fruibili i dati pubblici di
cui sono titolari, promuovono progetti di elaborazione e di diffusione degli stessi
anche attraverso l'uso di strumenti di finanza di progetto, assicurando:
a) il rispetto di quanto previsto dall' articolo 54, comma 3 ;
b) la pubblicazione dei dati e dei documenti in formati aperti di cui all' articolo 68 ,
commi 3 e 4»
• Riutilizzo informazioni settore pubblico (D.Lgs.n.36/2006–Dir.2003/98/CE)
• Recepimento Dir .INSPIRE (D.Lgs.n.32/2010)
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44. NORMATIVA
C.A.D., art. 2 comma 1
“Lo Stato, le Regioni e le autonomie locali assicurano la disponibilità, la gestione,
l’accesso, la trasmissione, la conservazione e la fruibilità dell’informazione in
modalità digitale e si organizzano ed agiscono a tale fine utilizzando con le modalità
più appropriate le tecnologie dell’informazione e della comunicazione.”
C.A.D., art. 50 comma 1
“I dati delle pubbliche amministrazioni sono formati, raccolti, conservati, resi
disponibili e accessibili con l'uso delle tecnologie dell'informazione e della
comunicazione che ne consentano la fruizione e riutilizzazione, alle condizioni
fissate dall'ordinamento, da parte delle altre pubbliche amministrazioni e dai privati”
C.A.D., art. 52 comma 1-bis
Le pubbliche amministrazioni, al fine di valorizzare e rendere fruibili i dati pubblici di
cui sono titolari, promuovono progetti di elaborazione e di diffusione degli stessi
C.A.D., art. 54 comma 3
“I dati pubblici contenuti nei siti delle pubbliche amministrazioni sono fruibili in rete
gratuitamente e senza necessità di identificazione informatica.”
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45. NORMATIVA
Il DL179 del 18-10-2012 (Decreto Crescita 2.0) introduce importanti modifiche:
Art. 52 - Accesso telematico e riutilizzo dei dati delle pubbliche amministrazioni
1. L’accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati e
documenti è disciplinato dai soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, secondo le
disposizioni del presente codice e nel rispetto della normativa vigente. Entro 120
giorni dall’entrata in vigore del presente decreto legge, le pubbliche
amministrazioni pubblicano nel proprio sito web, all’interno della sezione
«Trasparenza, valutazione e merito» i regolamenti che disciplinano l’esercizio
della facoltà di accesso telematico il riutilizzo, compreso il catalogo dei dati e
dei metadati in loro possesso.
2. I dati e i documenti che le amministrazioni titolari pubblicano, con qualsiasi
modalità, senza l’espressa adozione di una licenza di cui all’articolo 2, comma 1,
lettera h), del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, si intendono rilasciati
come dati di tipo aperto ai sensi all’articolo 68,comma 3, del presente Codice.
L’eventuale adozione di una licenza di cui al citato articolo 2, comma 1, lettera h) , è
motivata ai sensi delle linee guida nazionali di cui al comma 7.
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46. NORMATIVA
3. Nella definizione dei capitolati o degli schemi dei contratti di appalto relativi
a prodotti e servizi che comportino la raccolta e la gestione di dati pubblici, le
pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 2, comma 2, prevedono clausole
idonee a consentire l’accesso telematico e il riutilizzo, da parte di persone
fisiche e giuridiche, di tali dati, dei metadati, degli schemi delle strutture di dati e
delle relative banche dati.
4. Le attività volte a garantire l’accesso telematico e il riutilizzo dei dati delle
pubbliche amministrazioni rientrano tra i parametri di valutazione della
performance dirigenziale ai sensi dell’articolo 11, comma 9, del decreto legislativo
27 ottobre 2009, n. 150.
5. …………
6. ………
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47. NORMATIVA
7. L’Agenzia per l’Italia Digitale definisce e aggiorna annualmente le linee guida
nazionali che individuano gli standard tecnici, compresa la determinazione
delle ontologie dei servizi e dei dati, le procedure e le modalità di attuazione
delle disposizioni del Capo V del presente Codice con l’obiettivo di rendere il
processo omogeneo a livello nazionale, efficiente ed efficace. Le pubbliche
amministrazioni di cui all’articolo 2, comma 2, del presente Codice si
uniformano alle suddette linee guida.
8. …..
47
48. NORMATIVA
Art. 68
3. Agli effetti del presente decreto legislativo si intende per:
a) formato dei dati di tipo aperto, un formato di dati reso pubblico, documentato
esaustivamente e neutro rispetto agli strumenti tecnologici necessari per la fruizione dei
dati stessi;
b) dati di tipo aperto, i dati che presentano le seguenti caratteristiche:
1) sono disponibili secondo i termini di una licenza che ne permetta l’utilizzo da parte
di chiunque, anche per finalità commerciali;
2) sono accessibili attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione,
ivi comprese le reti telematiche pubbliche e private, in formati aperti ai sensi della
lettera a), sono adatti all’utilizzo automatico da parte di programmi per elaboratori e
sono provvisti dei relativi metadati;
3) sono resi disponibili gratuitamente attraverso le tecnologie dell’informazione e
della comunicazione, ivi comprese le reti telematiche pubbliche e private, oppure sono
resi disponibili ai costi marginali sostenuti per la loro riproduzione e divulgazione.
L’Agenzia per l’Italia digitale può stabilire, con propria deliberazione, i casi eccezionali,
individuati secondo criteri oggettivi, trasparenti e verificabili, in cui essi sono resi
disponibili a tariffe superiori ai costi marginali.
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49. NORMATIVA
Decreto Sviluppo” (Decreto Legge n. 22 giugno 2012, n. 83).
Art. 18 Amministrazione aperta
1. La concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e
l'attribuzione dei corrispettivi e dei compensi a persone, professionisti, imprese ed enti
privati e comunque di vantaggi economici di qualunque genere di cui all'articolo 12
della legge 7 agosto 1990, n. 241 ad enti pubblici e privati, sono soggetti alla pubblicità sulla
rete internet, ai sensi del presente articolo e secondo il principio di accessibilità totale di cui
all'articolo 11 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150.
2. Nei casi di cui al comma 1 ed in deroga ad ogni diversa disposizione di legge o
regolamento, nel sito internet dell'ente obbligato sono indicati: a) il nome dell'impresa o
altro soggetto beneficiario ed i suoi dati fiscali; b) l'importo; c) la norma o il titolo a base
dell'attribuzione; d) l'ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento
amministrativo; e) la modalità seguita per l'individuazione del beneficiario; f) il link al progetto
selezionato, al curriculum del soggetto incaricato, nonchè al contratto e capitolato della
prestazione, fornitura o servizio.
3. Le informazioni di cui al comma 2 sono riportate, con link ben visibile nella homepage del
sito, nell'ambito dei dati della sezione «Trasparenza, valutazione e merito ……….
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50. NORMATIVA
Decreto Sviluppo” (Decreto Legge n. 22 giugno 2012, n. 83).
4. …..
5. A decorrere dal 1° gennaio 2013, per le concessioni di vantaggi economici successivi
all'entrata in vigore del presente decreto-legge, la pubblicazione ai sensi del presente
articolo costituisce condizione legale di efficacia del titolo legittimante delle concessioni
ed attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare previste
dal comma 1, e la sua eventuale omissione o incompletezza e' rilevata d'ufficio dagli
organi dirigenziali e di controllo, sotto la propria diretta responsabilita' amministrativa,
patrimoniale e contabile per l'indebita concessione o attribuzione del beneficio
economico. La mancata, incompleta o ritardata pubblicazione è altresì rilevabile dal
destinatario della prevista concessione o attribuzione e da chiunque altro abbia
interesse, anche ai fini del risarcimento del danno da ritardo da parte
dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 30 del codice del processo amministrativo di cui
al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
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51. NORMATIVA
Il Copyright sembra un ostacolo
Le amministrazioni sono spesso non del tutto consapevoli dei
dati che trattano e del regime giuridico
(dati in condominio tra più enti o acquisiti da soggetti terzi e
non v’è diritto di pubblicarli)
È vero il per il passato, ma si può lavorare per il futuro
inserendo clausole opportune nei contratti perché la fornitura di
dati open sia prevista.
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52. DOVE TROVARE INFORMAZIONI
Altri approfondimenti
• Vademedum in costruzione:
http://www.dati.gov.it/sites/default/files/VademecumOpenData.pdf
• Come si fa OpenData vers. 2.0
http://www.datagov.it/2011/05/11/come-si-fa-open-data-ver-2-0/
• The Data Journalism Handbook
http://datajournalismhandbook.org/1.0/en/
• Webinar periodici e dibattito aperto: http://www.innovatoripa.it
• Aspetti giuridici: http://www.ernestobelisario.eu/
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53. GRAZIE PER L’ATTENZIONE
daniele.crespi@lispa.it www.linkedin.com
@crespidaniele www.slideshare.net/dcrespi
dcrespid plus.google.com