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Il terreno come rifiuto, il recupero semplificato (DM 186/2006 Ex 05/02/1998), ammissibilità in discarica e impianti.
TERRE E ROCCE DA SCAVO - RIFIUTI                                            Ing. Mauro Gallo
                                                               Divisione Rifiuti e Bonifiche
  QUANDO LE TERRE E ROCCE DA SCAVO DIVENTANO RIFIUTO ?
Se decido di gestirle come rifiuto.

Se ne ho l’obbligo di gestirle come rifiuto. (assenza di requisiti per sottoprodotto).

D.Lgs. 152/2006 Art. 185
Mancato rispetto del comma 1 lettera c, incompleto riutilizzo nell’ambito del cantiere
del suolo non contaminato derivante da attività di costrizione

DM 161/2012 - Art. 5
Comma 8. In caso di violazione degli obblighi assunti nel Piano di Utilizzo viene meno la
qualifica di sottoprodotto del materiale da scavo con conseguente obbligo di gestire il
predetto materiale come rifiuto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 183, comma 1,
lettera a), del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni (def. rifiuto).

DGR 179/2013
Se vengono superati i tempi indicati per il deposito temporaneo relativo ai processi
industriali e/o dei siti di destinazione del materiale e/o al riutilizzo in sito dei tempi
dell’eventuale deposito in attesa di utilizzo (massimo un anno per i materiali che vengono
esportati, massimo tre anni per quelli utilizzati nell’ambito del progetto).
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                                             Divisione Rifiuti e Bonifiche
CODICE DEL C.E.R. 17 05 04




ATTIVITA’ CONSENTITE NELL’AMBITO DELLA GESTIONE DEI RIFIUTI




       SMALTIMENTO                      INVIO A
        A DISCARICA                    RECUPERO
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                                                           Divisione Rifiuti e Bonifiche
  SMALTIMENTO A DISCARICA



D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36 Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle
discariche di rifiuti (pubblicato nel suppl. ord. n. 40 alla GU 12 marzo 2003, n. 40;
entrato in vigore il 27 marzo 2003)




Lo smaltimento delle terre e rocce da scavo in discarica controllata è da riferirsi al
Decreto 27 settembre 2010: Criteri di ammissibilità dei rifiuti nelle discariche,
Pubblicato sulla G.U. serie generale del 1 dicembre 2010
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                                                          Divisione Rifiuti e Bonifiche
  SMALTIMENTO A DISCARICA



D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36
all’articolo 4 individua 3 categorie di discariche in funzione della pericolosità del
rifiuto conferibile, si distinguono in:

• Discariche per rifiuti INTERTI
• Discariche per rifiuti NON PERICOLOSI
• Discariche per rifiuti PERICOLOSI

Nelle discariche per rifiuti inerti possono essere ammessi esclusivamente i
rifiuti inerti che soddisfano i criteri della normativa vigente.
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  SMALTIMENTO A DISCARICA



D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36

Per ciascuna categoria vengono fornite precise norme tecniche con riferimento a
svariati aspetti costruttivi e gestionali:

• Ubicazione
• Controllo delle acque e gestione del percolato
• Protezione del terreno e delle acque (barriera geologica, copertura superficiale)
• Controllo dei gas
• Disturbi e rischi
• Stabilità
• Dotazione di attrezzature e personale
• Modalità e criteri di coltivazione
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  SMALTIMENTO A DISCARICA



D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36

all’articolo 7 comma 1. si afferma che:

I rifiuti possono essere collocati in discarica solo dopo trattamento. Tale
disposizione non si applica:

a) ai rifiuti inerti il cui trattamento non sia tecnicamente fattibile;
b) ai rifiuti il cui trattamento non contribuisce al raggiungimento delle finalità di cui
all'articolo 1,
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  SMALTIMENTO A DISCARICA

Il DM 27 settembre 2010
stabilisce i criteri e le procedure di ammissibilità dei rifiuti nelle discariche, in
conformità a quanto stabilito dal d.lgs. 13 gennaio 2003, n. 36.

Art. 2

1. Al fine di determinare l’ammissibilità dei rifiuti in ciascuna categoria di discarica
   il produttore è tenuto ad effettuare la caratterizzazione di base prima
   del conferimento in discarica o dopo l’ultimo trattamento.
2. La caratterizzazione di base determina le caratteristiche dei rifiuti attraverso la
   raccolta di tutte le informazioni necessarie per lo smaltimento finale in
   condizioni di sicurezza. La caratterizzazione di base è obbligatoria per qualsiasi
   tipo di rifiuto.
3. La caratterizzazione di base è effettuata in corrispondenza del primo
   conferimento e ripetuta ad ogni variazione significativa del processo che
   originati rifiuti e. comunque, almeno una volta l'anno.
4. Se le caratteristiche di base di una tipologia di rifiuti dimostrano che gli stessi
   soddisfano i criteri di ammissibilità per una categoria di discarica, tali rifiuti
   sono considerati ammissibili nella corrispondente categoria. La mancata
   conformità ai criteri comporta l'inammissibilità dei rifiuti a tale categoria.
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  SMALTIMENTO A DISCARICA

Il DM 27 settembre 2010

Art. 2

5. AI produttore dei rifiuti o, in caso di non determinabilità del produttore, al
gestore ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo 13
gennaio 2003, n. 36, spetta la responsabilità di garantire che le informazioni fornite
per la caratterizzazione siano corrette.
6. Il gestore è tenuto a conservare i dati richiesti per un periodo di cinque anni.
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  SMALTIMENTO A DISCARICA

Il DM 27 settembre 2010

I rifiuti giudicati ammissibili a seguito della caratterizzazione di base, sono
sottoposti alla verifica di conformità per stabilire se possiedono le
caratteristiche della categoria e se soddisfano i criteri di ammissibilità.
La verifica di conformità è effettuata dal gestore sulla base dei dati forniti dal
produttore in esito alla fase di caratterizzazione

Ai fini della verifica di conformità, il gestore utilizza una o piu' delle determinazioni
analitiche impiegate per la caratterizzazione di base. Tali determinazioni devono
comprendere almeno un test di cessione per lotti.
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  SMALTIMENTO A DISCARICA

Il DM 27 settembre 2010

L’art. 5 disciplina i criteri di ammissibilità in discarica per RIFIUTI INERTI:
1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 10 del presente decreto, sono smaltiti
nelle discariche per rifiuti inerti:

a) i rifiuti elencati nella TABELLA 1 senza essere sottoposti ad accertamento
   analitico, in quanto sono considerati già conformi ai criteri specificati nella
   definizione di rifiuti inerti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e) del decreto
   legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 ed ai criteri di ammissibilità stabiliti dal
   presente decreto. Si deve trattare di una singola tipologia di rifiuti proveniente
   da un unico processo produttivo. Sono ammesse, insieme, diverse tipologie di
   rifiuti elencati nella tabella 1, purché provenienti dallo stesso processo
   produttivo;
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  SMALTIMENTO A DISCARICA
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  SMALTIMENTO A DISCARICA

Il DM 27 settembre 2010

L’art. 5 disciplina i criteri di ammissibilità in discarica per rifiuti inerti:
1, Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 10 del presente decreto, sono smaltiti
nelle discariche per rifiuti inerti:

b) i rifiuti inerti che, a seguito della caratterizzazione di base di cui all'articolo 2,
    soddisfano i seguenti requisiti:
    sottoposti a test di cessione di cui all'allegato 3 del presente decreto,
    presentano un eluato conforme alle concentrazioni fissate nella tabella 2 del
    presente decreto; non contengono contaminanti organici in concentrazioni
    superiori a quelle indicate nella tabella 3 del presente decreto.
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  SMALTIMENTO A DISCARICA




TABELLA 2
Limiti di concentrazione nell'eluato per
l'accettabilità in discariche per rifiuti inerti:
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  SMALTIMENTO A DISCARICA

 TERRE E ROCCE DA SCAVO PROVENIENTI DA SITI CONTAMINATI:




Le modalità di smaltimento devono essere precisate nell’ambito dell’approvazione
del Progetto di Bonifica del sito.

Devono essere allegati al Progetto almeno i seguenti documenti:
- Indicazione del/dei siti di smaltimento finale
- Autorizzazione all’attività del sito di smaltimento finale in discarica
- Indicazione della ditta incaricata della movimentazione e del trasporto
- Autorizzazioni della ditta per il trasporto di rifiuti
- Analisi di classificazione del rifiuto (anche in fase di cantiere) ev. verifiche
  preventive di conformità
- Piano di gestione dei rifiuti
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      RECUPERO / RIUTILIZZO

NORMATIVA VIGENTE PER L’ATTIVITA DI RECUPERO DEI RIFIUTI
L’autorizzazione all’attività di recupero dei rifiuti si differenzia in autorizzazione in
procedura Ordinaria e autorizzazione in procedura Semplificata

Il riferimento normativo per giungere all’autorizzazione degli impianti di recupero
rifiuti è costituito nella Parte IV del Titolo I del D.Lgs 152/2006 e precisamente


      PROCEDURA ORDINARIA
art. 208, D.Lgs. 152/2006 e DGRV 2966 del 26.09.2006



    PROCEDURA SEMPLIFICATA
 art. 214 e 216, D.Lgs. 152/2006 e DGRV 2966 del 26.09.2006
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     RECUPERO / RIUTILIZZO

OPERAZIONI DI RECUPERO
R1 Utilizzazione principalmente come combustibile o come altro mezzo per
produrre energia
R2 Rigenerazione/recupero di solventi
R3 Riciclaggio/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi
(comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche)
R4 Riciclaggio /recupero dei metalli e dei composti metallici
R5 Riciclaggio/recupero di altre sostanze inorganiche
R6 Rigenerazione degli acidi o delle basi
R7 Recupero dei prodotti che servono a ridurre l'inquinamento
R8 Recupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori
R9 Rigenerazione o altri reimpieghi degli oli
R10 Trattamento in ambiente terrestre a beneficio dell'agricoltura o dell'ecologia
R11 Utilizzazione di rifiuti ottenuti da una delle operazioni indicate da R1 a R10
R12 Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11
R13 Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei
punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta,
nel luogo in cui sono prodotti)
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     RECUPERO / RIUTILIZZO

     PROCEDURA ORDINARIA

Art. 208, D.Lgs. 152/2006
Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti
1. I soggetti che intendono realizzare e gestire nuovi impianti di smaltimento o di
recupero di rifiuti, anche pericolosi, devono presentare apposita domanda alla
Regione competente per territorio, allegando il progetto definitivo dell'impianto e la
documentazione tecnica prevista per la realizzazione del progetto stesso
DGRV 2966 del 26.09.2006
3. Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1, la Regione
individua il responsabile del procedimento e convoca apposita conferenza di servizi.
4. Entro novanta giorni dalla sua convocazione, la Conferenza di servizi:
a) procede alla valutazione dei progetti; b) acquisisce e valuta tutti gli elementi
relativi alla compatibilità del progetto c) acquisisce, ove previsto dalla normativa
vigente, la valutazione di compatibilità ambientale; d) trasmette le proprie
conclusioni con i relativi atti alla Regione. Che può avvalersi di ARPA
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     RECUPERO / RIUTILIZZO

     PROCEDURA ORDINARIA

Art. 208, D.Lgs. 152/2006
Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti
6. Entro 30 giorni dal ricevimento delle conclusioni della Conferenza dei servizi,
valutando le risultanze della stessa, la Regione, in caso di valutazione positiva del
progetto, autorizza la realizzazione e la gestione dell'impianto. L'approvazione
sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi
regionali,
provinciali e comunali, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e
comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori.
8. L'istruttoria si conclude entro centocinquanta giorni dalla presentazione della
domanda di cui al comma 1 con il rilascio dell'autorizzazione unica o con il diniego
motivato della stessa.
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       RECUPERO / RIUTILIZZO

     PROCEDURA SEMPLIFICATA                               art. 214 e 216, D.Lgs. 152/2006 e
                                                          DGRV 2966 del 26.09.2006


Art. 214
Determinazione delle attività e delle caratteristiche dei rifiuti per l'ammissione alle
procedure semplificate.

Con decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono
adottate per ciascun tipo di attività le norme, che fissano i tipi e le quantità di rifiuti
e le condizioni in base alle quali le attività di smaltimento di rifiuti non pericolosi
effettuate dai produttori nei luoghi di produzione degli stessi e le attività di recupero
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       RECUPERO / RIUTILIZZO

     PROCEDURA SEMPLIFICATA                               art. 214 e 216, D.Lgs. 152/2006 e
                                                          DGRV 2966 del 26.09.2006


Art. 216
Operazioni di recupero.

l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti può essere intrapreso decorsi
novanta giorni dalla comunicazione di inizio di attività alla Provincia territorialmente
competente.
a) per i rifiuti non pericolosi:
1) le quantità massime impiegabili; (10 t/g salvo verifica di assoggettabilità a VIA)
2) la provenienza, i tipi e le caratteristiche dei rifiuti utilizzabili nonché le condizioni
specifiche alle quali le attività medesime sono sottoposte alla disciplina prevista dal
presente articolo;
3) le prescrizioni necessarie per assicurare che i rifiuti stessi siano recuperati senza
pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi
che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente;
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       RECUPERO / RIUTILIZZO

     PROCEDURA SEMPLIFICATA                              art. 214 e 216, D.Lgs. 152/2006 e
                                                         DGRV 2966 del 26.09.2006


Art. 216
Operazioni di recupero.

3. La Provincia iscrive in un apposito registro le imprese che effettuano la
comunicazione di inizio di attività e verifica d'ufficio la sussistenza dei presupposti e
dei requisiti richiesti. A tal fine, alla comunicazione di inizio di attività, a firma del
legale rappresentante dell'impresa, è allegata una relazione dalla quale risulti:
a) il rispetto delle norme tecniche e delle condizioni specifiche di cui al comma l;
b) il possesso dei requisiti soggettivi richiesti per la gestione dei rifiuti;
c) le attività di recupero che si intendono svolgere;
d) lo stabilimento, la capacità di recupero e il ciclo di trattamento o di combustione
nel quale i rifiuti stessi sono destinati ad essere recuperati, nonché l'utilizzo di
eventuali impianti mobili;
e) le caratteristiche merceologiche dei prodotti derivanti dai cicli di recupero.
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       RECUPERO / RIUTILIZZO

    PROCEDURA SEMPLIFICATA                            art. 214 e 216, D.Lgs. 152/2006 e
                                                      DGRV 2966 del 26.09.2006


Art. 216
Operazioni di recupero.

4. La Provincia, qualora accerti il mancato rispetto delle norme tecniche e delle
condizioni di cui al comma 1, dispone, con provvedimento motivato, il divieto di
inizio ovvero di prosecuzione dell'attività, salvo che l'interessato non provveda a
conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro il termine e
secondo le prescrizioni stabiliti dall'amministrazione.

5. La comunicazione di cui al comma 1 deve essere rinnovata ogni cinque anni e
comunque in caso di modifica sostanziale delle operazioni di recupero
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      RECUPERO / RIUTILIZZO

    PROCEDURA SEMPLIFICATA



D.M. 05/02/1998 - Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle
procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.

Decreto 05/04/2006, n°186 - Regolamento recante modifiche al decreto
ministeriale 05/02/1998 "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle
procedure semplificate di recupero, ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto
legislativo 05/02/1997 n°22".


Delibera della Giunta 2426 del 04/08/2009 elenco elaborati da allegare alla
domanda di approvazione del progetto di realizzazione degli impianti di recupero e
di smaltimento di rifiuti
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       RECUPERO / RIUTILIZZO

    PROCEDURA SEMPLIFICATA

Decreto 05/04/2006, n°186 - Regolamento recante modifiche al decreto ministeriale
05/02/1998 "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure
semplificate di recupero, ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo
05/02/1997 n°22".

Le attività, i procedimenti e i metodi di riciclaggio e di recupero di materia
individuati nell'allegato 1 devono garantire l'ottenimento di prodotti o di materie
prime o di materie prime secondarie con caratteristiche merceologiche conformi
alla normativa tecnica di settore o, comunque, nelle forme usualmente
commercializzate.


Restano sottoposti al regime dei rifiuti i prodotti, le materie prime e le materie prime
secondarie ottenuti dalle attività di recupero che non vengono destinati in modo
effettivo ed oggettivo all'utilizzo nei cicli di consumo o di produzione.
TERRE E ROCCE DA SCAVO - RIFIUTI                                                Ing. Mauro Gallo
                                                                   Divisione Rifiuti e Bonifiche
        RECUPERO / RIUTILIZZO

     PROCEDURA SEMPLIFICATA

Decreto 05/04/2006, n°186
Art. 5 - 1. Recupero Ambientale
Le attività di recupero ambientale (R10) consistono nella restituzione di aree
degradate ad usi produttivi o sociali attraverso rimodellamenti morfologici. L'utilizzo
dei rifiuti nelle attività di recupero di cui al comma 1 è sottoposto alle procedure
semplificate a condizione che:

a) i rifiuti non siano pericolosi;
b) sia previsto e disciplinato da apposito progetto approvato dall'autorità competente;
c) sia effettuato nel rispetto delle norme tecniche e delle condizioni specifiche previste dal
presente decreto per la singola tipologia di rifiuto impiegato, nonché nel rispetto del progetto
di cui alla lettera b);
d) sia compatibile con le caratteristiche chimico-fisiche, idrogeologiche e geomorfologiche
dell'area da recuperare;
d bis) in ogni caso, il contenuto dei contaminanti sia conforme a quanto previsto dalla
legislazione vigente in materia di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale dei siti
inquinati, in funzione della specifica destinazione d'uso del sito. (new)
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    PROCEDURA SEMPLIFICATA

Decreto 05/04/2006, n°186

Art. 7 – Quantità impiegabile
 1. Fatto salvo quanto specificatamente previsto negli allegati, le quantità massime
annue di rifiuti, impiegabili nelle attività di recupero disciplinate dal presente
decreto, sono determinate dalla potenzialità annua dell'impianto in cui si effettua
l'attività al netto della materia prima eventualmente impiegata e senza creare rischi
per la salute dell'uomo e per l'ambiente.


2. Il deposito per la messa in riserva di rifiuti di cui al comma 1, dell'art. 6, non può
avvenire per un periodo superiore ad un anno e comunque in quantità superiori a
quelle recuperabili nello stesso periodo.
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    PROCEDURA SEMPLIFICATA

Decreto 05/04/2006, n°186
Art. 8 - Campionamenti e analisi
1. Il campionamento dei rifiuti, ai fini della loro caratterizzazione chimico fisica, è
effettuato sul rifiuto tal quale, in modo tale da ottenere un campione
rappresentativo secondo le norme UNI 10802, ''Rifiuti liquidi, granulari, pastosi e
fanghi - Campionamento manuale e preparazione ed analisi degli eluati".

4. Il campionamento e le analisi sono effettuate a cura del titolare dell'impianto
ove i rifiuti sono prodotti (onere del produttore) almeno in occasione del primo
conferimento all'impianto di recupero e, successivamente, ogni 24 mesi e,
comunque, ogni volta che intervengano modifiche sostanziali nel processo di
produzione.

5. Il titolare dell'impianto di recupero è tenuto a verificare la conformità del rifiuto
conferito alle prescrizioni ed alle condizioni di esercizio stabilite dal presente
regolamento per la specifica attività svolta.
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    PROCEDURA SEMPLIFICATA

Decreto 05/04/2006, n°186       TIPOLOGIA DI RIFIUTI RECUPERABILI E ATTIVITA’ DI RECUPERO

7.31 bis Tipologia: terre e rocce di scavo [170504].
7.31 bis.1 Provenienza: attività di scavo.
7.31 bis.2 Caratteristiche del rifiuto: materiale inerte vario costituito da terra con
presenza di ciottoli, sabbia, ghiaia, trovanti, anche di origine antropica.
7.31 bis.3 Attività di recupero:
a) industria della ceramica e dei laterizi [R5];
b) utilizzo per recuperi ambientali (il recupero è subordinato all'esecuzione del test
di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto)
[R10];
c) formazione di rilevati e sottofondi stradali (il recupero è subordinato
all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3
al presente decreto) [R5].
7.31 bis.4 Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti: prodotti
ceramici nelle forme usualmente commercializzate.
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                                                                       Divisione Rifiuti e Bonifiche
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         PROCEDURA SEMPLIFICATA

   Decreto 05/04/2006, n°186          TIPOLOGIA DI RIFIUTI RECUPERABILI E ATTIVITA’ DI RECUPERO



   Allegato 4/1 - Determinazione delle quantità massime di rifiuti non pericolosi di cui
   all'allegato 1, suballegato 1 del D.M. 5 febbraio 1998 - [Allegato 4 suballegato 1]

Attività di                           Tipologia     Codice         Descrizione          Quantità
recupero                                            Rifiuto                             (t/a)
Industria Ceramica                    7.31 bis      [170504]       Terre e rocce di     5.300
                                                                   scavo
Industria dei Laterizi                7.31 bis      [170504]       Terre e rocce di     2.220
                                                                   scavo
Utilizzo dei rifiuti per la           7.31 bis      [170504]       Terre e rocce di     150.000
formazione di rilevati e                                           scavo
Sottofondi Stradali
Utilizzo dei rifiuti per i recuperi   7.31 bis      [170504]       Terre e rocce di     150.000
Ambientali                                                         scavo
TERRE E ROCCE DA SCAVO - RIFIUTI               Ing. Mauro Gallo
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    RECUPERO / RIUTILIZZO

ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI
CASO STUDIO                                         Ing. Mauro Gallo
                                         Divisione Rifiuti e Bonifiche
 PROCEDURA SEMPLIFICATA – R10

 INTERVENTO DI RECUPERO DI RIFIUTI (TERRE DA SCAVO) IN
PROCEDURA SEMPLIFICATA AI SENSI DEL DM 05/02/98 e ss.mm.ii.
CASO STUDIO                                                          Ing. Mauro Gallo
                                                         Divisione Rifiuti e Bonifiche
   PROCEDURA SEMPLIFICATA – R10

 INTERVENTO DI RECUPERO DI RIFIUTI (TERRE DA SCAVO) IN
PROCEDURA SEMPLIFICATA AI SENSI DEL DM 05/02/98 e ss.mm.ii.
Si è proceduto ad autorizzare un’attività di recupero in procedura semplificata nel
rispetto di quanto previsto dal DM 5.2.98 e ss.mm.ii. è stato predisposto apposito
progetto di recupero dei luoghi con indagini chimiche e agronomiche per verifica
della compatibilità dei materiali in giacenza con il fondo agricolo da recuperare.
CASO STUDIO                                                               Ing. Mauro Gallo
                                                             Divisione Rifiuti e Bonifiche
   PROCEDURA SEMPLIFICATA – R10

 INTERVENTO DI RECUPERO DI RIFIUTI (TERRE DA SCAVO) IN
PROCEDURA SEMPLIFICATA AI SENSI DEL DM 05/02/98 e ss.mm.ii.

A seguito dell’ultimazione dei lavori di costruzione della tratta ferroviaria Venezia
Padova, utilizzate come deposito temporaneo di materiali da parte delle ditte
incaricate di eseguire i suddetti lavori, risultava ancora presente in sito un cumulo di
terreno del volume indicativo di 4-5mila m3 come rilevato nel corso dei sopralluoghi
effettuati dagli enti di controllo preposti.
A seguito di istruttoria interna ARPAV ha concluso le proprie verifiche
definendo le terre presenti in sito come “rifiuto” ai sensi della normativa
vigente in materia di terre e rocce da scavo stante il superamento dei termini di
deposito temporaneo, la mancata conformità con gli obiettivi progettuali di
riutilizzo e le difficoltà riscontrate nel risalire con precisione ai processi produttivi
che ne hanno dato origine.
La Scrivente ha quindi proposto e perseguito il recupero e riutilizzo di
tale materiale ai fini del Recupero Ambientale R10 per riportare il sito alle
condizioni di fruibilità antecedenti all’impiego dello stesso quale deposito di
materiali.
CASO STUDIO                                                               Ing. Mauro Gallo
                                                             Divisione Rifiuti e Bonifiche
   PROCEDURA SEMPLIFICATA – R10

 INTERVENTO DI RECUPERO DI RIFIUTI (TERRE DA SCAVO) IN
PROCEDURA SEMPLIFICATA AI SENSI DEL DM 05/02/98 e ss.mm.ii.

Il recupero è stato effettuato ai sensi del D.M. 05/02/1998 come modificato dal
D.M. 186;
in particolare secondo quanto riportato al punto 45) del DM 186 che introduce nel
D.Lgs 05/02/98 il punto 7.31-bis relativo al rifiuto identificato dal C.E.R. 170504 di
cui all’attività di recupero prevista dal punto 7.31-bis.3 b) utilizzo per recuperi
ambientali (il recupero e' subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto
tal quale secondo il metodo in allegato 3 al decreto 186/2006).

Il Progetto di Recupero Ambientale dello stato dei luoghi concerne il recupero
ambientale plano altimetrico del sito e la sistemazione delle scoline - comprensivo
dei risultati dei test di cessione effettuati sui terreni depositati in cantiere ai sensi
dell’Allegato 3 al decreto 186 e delle opportune indagini agronomiche sito
specifiche
CASO STUDIO                                         Ing. Mauro Gallo
                                         Divisione Rifiuti e Bonifiche
 PROCEDURA SEMPLIFICATA – R10

 INTERVENTO DI RECUPERO DI RIFIUTI (TERRE DA SCAVO) IN
PROCEDURA SEMPLIFICATA AI SENSI DEL DM 05/02/98 e ss.mm.ii.
CAMPIONAMENTO
CASO STUDIO                                         Ing. Mauro Gallo
                                         Divisione Rifiuti e Bonifiche
 PROCEDURA SEMPLIFICATA – R10

 INTERVENTO DI RECUPERO DI RIFIUTI (TERRE DA SCAVO) IN
PROCEDURA SEMPLIFICATA AI SENSI DEL DM 05/02/98 e ss.mm.ii.
CAMPIONAMENTO
CASO STUDIO                                                                                                                 Ing. Mauro Gallo
                                                                                                     Divisione Rifiuti e Bonifiche
 PROCEDURA SEMPLIFICATA – R10

 INTERVENTO DI RECUPERO DI RIFIUTI (TERRE DA SCAVO) IN
PROCEDURA SEMPLIFICATA AI SENSI DEL DM 05/02/98 e ss.mm.ii.
ANALISI              CHIMICHE                       (COL. A,Tab.1, All.5, Pt.IV, D.Lgs 152/06)

                                                                                                      Limiti D.Lgs.152/06
                   PARAMETRO            u.d.m.                 METODO DI PROVA                          RESIDENZIALE
                                                                                                            Col. A
          Sopravaglio 20 mm                   %      D.M. 13/09/99 SO 185 GU 248 21/10/99 Met II.1
          Sopravaglio 20-2 mm                 %      D.M. 13/09/99 SO 185 GU 248 21/10/99 Met II.2

          Sottovaglio 2 mm                 %         D.M. 13/09/99 SO 185 GU 248 21/10/99 Met II.3
          Residuo a 105°C                  %                  CNR IRSA 2 Q64 VOL.2 1984
          COMPOSTI INORGANICI

          Arsenico                     mg/Kg s.s.          EPA 3051A 2007 + EPA 6010C 2007                    20
          Cadmio                       mg/Kg s.s.          EPA 3051A 2007 + EPA 6010C 2007                     2
          Cromo totale                 mg/Kg s.s.          EPA 3051A 2007 + EPA 6010C 2007                    150

          Cromo esavalente             mg/Kg s.s.             CNR IRSA 16 Q64 VOL.3 1986                       2
          Nichel                       mg/Kg s.s.          EPA 3051A 2007 + EPA 6010C 2007                    120
          Piombo                       mg/Kg s.s.          EPA 3051A 2007 + EPA 6010C 2007                    100

          Rame                         mg/Kg s.s.          EPA 3051A 2007 + EPA 6010C 2007                    120
          Zinco                        mg/Kg s.s.          EPA 3051A 2007 + EPA 6010C 2007                    150
          IDROCARBURI POLICICLICI AROMATICI

          Benzo(a)antracene            mg/Kg s.s.             CNR IRSA 25 Q64 VOL 3 1990                      0.5
          Benzo(a)pirene               mg/Kg s.s.             CNR IRSA 25 Q64 VOL 3 1990                      0.1
          Benzo(b)fluorantene          mg/Kg s.s.             CNR IRSA 25 Q64 VOL 3 1990                      0.5
          Benzo(k)fluorantene          mg/Kg s.s.             CNR IRSA 25 Q64 VOL 3 1990                      0.5
CASO STUDIO                                                                                                          Ing. Mauro Gallo
                                                                                                     Divisione Rifiuti e Bonifiche
    PROCEDURA SEMPLIFICATA – R10

 INTERVENTO DI RECUPERO DI RIFIUTI (TERRE DA SCAVO) IN
PROCEDURA SEMPLIFICATA AI SENSI DEL DM 05/02/98 e ss.mm.ii.
ANALISI                 TEST DI CESSIONE                                     (ALL. 3 AL DM 186/2006)

                                                                                                              Conc.
Parametri      u.d.m.                                Metodo di Prova
                                                                                                              limite
   Nitrati     mg/l NO3   UNI 10802:2004 + UNI EN 12457-2:2004 + APAT CNR IRSA 4020 Man. 29 2003                50
  Fluoruri      mg/l F    UNI 10802:2004 + UNI EN 12457-2:2004 + APAT CNR IRSA 4020 Man. 29 2003               1,5
   Solfati     mg/l SO4   UNI 10802:2004 + UNI EN 12457-2:2004 + APAT CNR IRSA 4020 Man. 29 2003               250

  Cloruri      mg/l Cl    UNI 10802:2004 + UNI EN 12457-2:2004 + APAT CNR IRSA 4020 Man. 29 2003               100
  Cianuri      μg/l Cn    UNI 10802:2004 + UNI EN 12457-2:2004 + APAT CNR IRSA 4070 Man. 29 2003                50
   Bario       mg/l Ba    UNI 10802:2004 + UNI EN 12457-2:2004 + APAT CNR IRSA 3020 Man. 29 2003                1

   Rame        mg/l Cu    UNI 10802:2004 + UNI EN 12457-2:2004 + APAT CNR IRSA 3250B Man. 29 2003              0.05
   Zinco       mg/l Zn    UNI 10802:2004 + UNI EN 12457-2:2004 + APAT CNR IRSA 3320A Man. 29 2003               3
  Berillio     μg/l Be    UNI 10802:2004 + UNI EN 12457-2:2004 + APAT CNR IRSA 3100A Man. 29 2003               10

  Cobalto      μg/l Co    UNI 10802:2004 + UNI EN 12457-2:2004 + APAT CNR IRSA 3140A Man. 29 2003              250
   Nichel       μg/l Ni   UNI 10802:2004 + UNI EN 12457-2:2004 + APAT CNR IRSA 3220 Man. 29 2003                10
  Vanadio       μg/l V    UNI 10802:2004 + UNI EN 12457-2:2004 + APAT CNR IRSA 3310A Man. 29 2003              250

  Arsenico     μg/l As    UNI 10802:2004 + UNI EN 12457-2:2004 + APAT CNR IRSA 3080A Man. 29 2003               50
  Cadmio       μg/l Cd    UNI 10802:2004 + UNI EN 12457-2:2004 + APAT CNR IRSA 3080A Man. 29 2003               5
Cromo totale    μg/l Cr   UNI 10802:2004 + UNI EN 12457-2:2004 + APAT CNR IRSA 3150B1 Man. 29 2003              50

  Piombo       μg/l Pb    UNI 10802:2004 + UNI EN 12457-2:2004 + APAT CNR IRSA 3230B Man. 29 2003               50
  Selenio      μg/l Se    UNI 10802:2004 + UNI EN 12457-2:2004 + APAT CNR IRSA 3260A Man. 29 2003               10
 Mercurio      μg/l Hg    UNI 10802:2004 + UNI EN 12457-2:2004 + APAT CNR IRSA 3200A2 Man. 29 2003              1
  Amianto        mg/l     MP-02-2005                                                                            30
CASO STUDIO                                                                                                Ing. Mauro Gallo
                                                                                       Divisione Rifiuti e Bonifiche
 PROCEDURA SEMPLIFICATA – R10

 INTERVENTO DI RECUPERO DI RIFIUTI (TERRE DA SCAVO) IN
PROCEDURA SEMPLIFICATA AI SENSI DEL DM 05/02/98 e ss.mm.ii.
ANALISI   AGRONOMICHE                               (D.M. 185 del 13/09/99)
                       DETERMINAZlONE      UdM.                      METODO DI PROVA

           pH                              Unità       D.M. 13/09/99 SO 185 GU 248 21/10/99 Met.III.1

           Scheletro                       % s.s.       D.M. 13/09/99 SO 185 GU 248 21/10/99 Met.II.2
           Sabbia totale                   % s.s.       D.M. 13/09/99 SO 185 GU 248 21/10/99 Met.II.6
           Limo                            % s.s.       D.M. 13/09/99 SO 185 GU 248 21/10/99 Met.II.6

           Argilla totale                  % s.s.       D.M. 13/09/99 SO 185 GU 248 21/10/99 Met.II.6
           Carbonio organico               % s.s.      D.M. 13/09/99 SO 185 GU 248 21/10/99 Met. VII.3
           Sostanza organica               % s.s.      D.M. 13/09/99 SO 185 GU 248 21/10/99 Met. VII.3

                                                      D.M. 13/09/99 SO 185 GU 248 21/10/99 Met XIV.2 +
           Azoto totale (N)              g/Kg s.s.
                                                             Met. XIV.3 DM 25/03/2002 GU 84/02
           Calcare totale (CaC03)          % s.s.      D.M. 13/09/99 SO 185 GU 248 21/10/99 Met. V.1

           Calcare attivo (CaC03)          % s.s.      D.M. 13/09/99 SO 185 GU 248 21/10/99 Met. V.2
           Fosforo assimilabile (P205)   mg/Kg s.s.    D.M. 13/09/99 SO 185 GU 248 21/10/99 Met. XV.3
           Potassio scambiabi1e (K20)    mg/Kg s.s.   D.M. 13/09/99 SO 185 GU 248 21/10/99 Met. XIII.4-5

           Sodio scambiabile (Na)        mg/Kg s.s.   D.M. 13/09/99 SO 185 GU 248 21/10/99 Met. XIII.4-5
           Magnesio scambiabile (MgO)    mg/Kg s.s.   D.M. 13/09/99 SO 185 GU 248 21/10/99 Met. XIII.4-5
           Calcio scambiabile (CaO)      mg/Kg s.s.   D.M. 13/09/99 SO 185 GU 248 21/10/99 Met. XIII.4-5

           Boro assimilabile (B)         mg/Kg s.s.   D.M. 13/09/99 SO 185 GU 248 21/10/99 Met. XVI.1
           Ferro assimilabile (Fe)       mg/Kg s.s.                      M.U. 682:85
           Manganese assimilabile (Mn)   mg/Kg s.s.                      M.U. 682:85

           Rame assimilabile (Cu)        mg/Kg s.s.   D.M. 13/09/99 SO 185 GU 248 21/10/99 Met. XII.1-2
           Zinco assimilabile (Zn)       mg/Kg s.s.   D.M. 13/09/99 SO 185 GU 248 21/10/99 Met. XII.1-2
CASO STUDIO                                                                  Ing. Mauro Gallo
                                                               Divisione Rifiuti e Bonifiche
   PROCEDURA SEMPLIFICATA – R10

 INTERVENTO DI RECUPERO DI RIFIUTI (TERRE DA SCAVO) IN
PROCEDURA SEMPLIFICATA AI SENSI DEL DM 05/02/98 e ss.mm.ii.
RISULTATI

CLASSIFICAZIONE DEL RIFIUTO AI SENSI DEL D.P.R. 915/82
In base alla valutazione dei risultati analitici relativi al rifiuto tal quale, il rifiuto
stesso è classificato come SPECIALE NON TOSSICO-NOCIVO
CLASSIFICAZIONE DEL RIFIUTO SECONDO LE DECISIONI
DELLA COMMISSIONE CEE nn 118, 119 E 573/2001.
Le concentrazioni delle sostanze inquinanti in riferimento alle caratteristiche di
pericolosità indicate nell'allegato III della Direttiva 91/6891CEE, relativa ai codici
da H3 ad H8 ed ai codici H10 e H11, risultano inferiori ai rispettivi limiti indicati
dall'articolo 2 della Decisione 2000/532/CE/200l.
Il rifiuto pertanto è da considerarsi: NON PERICOLOSO
ANALISI CHIMICHE
Tutti i valori di concentrazione sono risultati conformi con i limiti riportati in
colonna A di tabella 1 allegato 5 alla Parte IV del Titolo V del D.Lgs 152/2006
CASO STUDIO                                                                Ing. Mauro Gallo
                                                             Divisione Rifiuti e Bonifiche
   PROCEDURA SEMPLIFICATA – R10

 INTERVENTO DI RECUPERO DI RIFIUTI (TERRE DA SCAVO) IN
PROCEDURA SEMPLIFICATA AI SENSI DEL DM 05/02/98 e ss.mm.ii.
RISULTATI

CLASSIFICAZIONE DEL RIFIUTO
Alle terre in oggetto è stato pertanto assegnato il codice C.E.R. 17 05 04 (terra
e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03). La validità di tale assunzione è
confermata anche dagli esiti del Test di Cessione
ESITI TEST DI CESSIONE
tutti i parametri determinati rientrano nei limiti imposti dall’Allegato 3 del DM
186/2006 a garanzia della riutilizzabilità di codesti materiali per le operazioni
previste dal progetto di Recupero Ambientale.

ESITI TEST ANALISI AGRONOMICHE
I terreni attualmente in giacenza presentano alcune differenze rispetto al terreno
su cui è previsto il loro spandimento relativamente ad alcuni parametri
pedologici. Tuttavia si tratta di scarti di valore che verrebbero mitigati dall’unione
e dalla ristrutturazione dei suoli analizzati, e trarrebbero giovamento dalla
successiva applicazione di adeguate tecniche agronomiche di miglioramento.
CASO STUDIO                                         Ing. Mauro Gallo
                                         Divisione Rifiuti e Bonifiche
 PROCEDURA SEMPLIFICATA – R10

 INTERVENTO DI RECUPERO DI RIFIUTI (TERRE DA SCAVO) IN
PROCEDURA SEMPLIFICATA AI SENSI DEL DM 05/02/98 e ss.mm.ii.
PROGETTO
CASO STUDIO                                         Ing. Mauro Gallo
                                         Divisione Rifiuti e Bonifiche
 PROCEDURA SEMPLIFICATA – R10

 INTERVENTO DI RECUPERO DI RIFIUTI (TERRE DA SCAVO) IN
PROCEDURA SEMPLIFICATA AI SENSI DEL DM 05/02/98 e ss.mm.ii.
PROGETTO
CASO STUDIO                   Ing. Mauro Gallo
                   Divisione Rifiuti e Bonifiche
    APPROVAZIONE
CASO STUDIO                                Ing. Mauro Gallo
                                Divisione Rifiuti e Bonifiche


     REALIZZAZIONE INTERVENTO DI RECUPERO
CASO STUDIO              Ing. Mauro Gallo
              Divisione Rifiuti e Bonifiche
GRAZIE PER L’ATTENZIONE
Ing. Mauro Gallo
Divisione Rifiuti e Bonifiche




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Il terreno come rifiuto, il recupero semplificato (DM 186/2006 Ex 05/02/1998), ammissibilità in discarica e impianti.

  • 2. TERRE E ROCCE DA SCAVO - RIFIUTI Ing. Mauro Gallo Divisione Rifiuti e Bonifiche QUANDO LE TERRE E ROCCE DA SCAVO DIVENTANO RIFIUTO ? Se decido di gestirle come rifiuto. Se ne ho l’obbligo di gestirle come rifiuto. (assenza di requisiti per sottoprodotto). D.Lgs. 152/2006 Art. 185 Mancato rispetto del comma 1 lettera c, incompleto riutilizzo nell’ambito del cantiere del suolo non contaminato derivante da attività di costrizione DM 161/2012 - Art. 5 Comma 8. In caso di violazione degli obblighi assunti nel Piano di Utilizzo viene meno la qualifica di sottoprodotto del materiale da scavo con conseguente obbligo di gestire il predetto materiale come rifiuto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 183, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni (def. rifiuto). DGR 179/2013 Se vengono superati i tempi indicati per il deposito temporaneo relativo ai processi industriali e/o dei siti di destinazione del materiale e/o al riutilizzo in sito dei tempi dell’eventuale deposito in attesa di utilizzo (massimo un anno per i materiali che vengono esportati, massimo tre anni per quelli utilizzati nell’ambito del progetto).
  • 3. TERRE E ROCCE DA SCAVO - RIFIUTI Ing. Mauro Gallo Divisione Rifiuti e Bonifiche CODICE DEL C.E.R. 17 05 04 ATTIVITA’ CONSENTITE NELL’AMBITO DELLA GESTIONE DEI RIFIUTI SMALTIMENTO INVIO A A DISCARICA RECUPERO
  • 4. TERRE E ROCCE DA SCAVO - RIFIUTI Ing. Mauro Gallo Divisione Rifiuti e Bonifiche SMALTIMENTO A DISCARICA D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36 Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti (pubblicato nel suppl. ord. n. 40 alla GU 12 marzo 2003, n. 40; entrato in vigore il 27 marzo 2003) Lo smaltimento delle terre e rocce da scavo in discarica controllata è da riferirsi al Decreto 27 settembre 2010: Criteri di ammissibilità dei rifiuti nelle discariche, Pubblicato sulla G.U. serie generale del 1 dicembre 2010
  • 5. TERRE E ROCCE DA SCAVO - RIFIUTI Ing. Mauro Gallo Divisione Rifiuti e Bonifiche SMALTIMENTO A DISCARICA D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36 all’articolo 4 individua 3 categorie di discariche in funzione della pericolosità del rifiuto conferibile, si distinguono in: • Discariche per rifiuti INTERTI • Discariche per rifiuti NON PERICOLOSI • Discariche per rifiuti PERICOLOSI Nelle discariche per rifiuti inerti possono essere ammessi esclusivamente i rifiuti inerti che soddisfano i criteri della normativa vigente.
  • 6. TERRE E ROCCE DA SCAVO - RIFIUTI Ing. Mauro Gallo Divisione Rifiuti e Bonifiche SMALTIMENTO A DISCARICA D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36 Per ciascuna categoria vengono fornite precise norme tecniche con riferimento a svariati aspetti costruttivi e gestionali: • Ubicazione • Controllo delle acque e gestione del percolato • Protezione del terreno e delle acque (barriera geologica, copertura superficiale) • Controllo dei gas • Disturbi e rischi • Stabilità • Dotazione di attrezzature e personale • Modalità e criteri di coltivazione
  • 7. TERRE E ROCCE DA SCAVO - RIFIUTI Ing. Mauro Gallo Divisione Rifiuti e Bonifiche SMALTIMENTO A DISCARICA D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36 all’articolo 7 comma 1. si afferma che: I rifiuti possono essere collocati in discarica solo dopo trattamento. Tale disposizione non si applica: a) ai rifiuti inerti il cui trattamento non sia tecnicamente fattibile; b) ai rifiuti il cui trattamento non contribuisce al raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1,
  • 8. TERRE E ROCCE DA SCAVO - RIFIUTI Ing. Mauro Gallo Divisione Rifiuti e Bonifiche SMALTIMENTO A DISCARICA Il DM 27 settembre 2010 stabilisce i criteri e le procedure di ammissibilità dei rifiuti nelle discariche, in conformità a quanto stabilito dal d.lgs. 13 gennaio 2003, n. 36. Art. 2 1. Al fine di determinare l’ammissibilità dei rifiuti in ciascuna categoria di discarica il produttore è tenuto ad effettuare la caratterizzazione di base prima del conferimento in discarica o dopo l’ultimo trattamento. 2. La caratterizzazione di base determina le caratteristiche dei rifiuti attraverso la raccolta di tutte le informazioni necessarie per lo smaltimento finale in condizioni di sicurezza. La caratterizzazione di base è obbligatoria per qualsiasi tipo di rifiuto. 3. La caratterizzazione di base è effettuata in corrispondenza del primo conferimento e ripetuta ad ogni variazione significativa del processo che originati rifiuti e. comunque, almeno una volta l'anno. 4. Se le caratteristiche di base di una tipologia di rifiuti dimostrano che gli stessi soddisfano i criteri di ammissibilità per una categoria di discarica, tali rifiuti sono considerati ammissibili nella corrispondente categoria. La mancata conformità ai criteri comporta l'inammissibilità dei rifiuti a tale categoria.
  • 9. TERRE E ROCCE DA SCAVO - RIFIUTI Ing. Mauro Gallo Divisione Rifiuti e Bonifiche SMALTIMENTO A DISCARICA Il DM 27 settembre 2010 Art. 2 5. AI produttore dei rifiuti o, in caso di non determinabilità del produttore, al gestore ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, spetta la responsabilità di garantire che le informazioni fornite per la caratterizzazione siano corrette. 6. Il gestore è tenuto a conservare i dati richiesti per un periodo di cinque anni.
  • 10. TERRE E ROCCE DA SCAVO - RIFIUTI Ing. Mauro Gallo Divisione Rifiuti e Bonifiche SMALTIMENTO A DISCARICA Il DM 27 settembre 2010 I rifiuti giudicati ammissibili a seguito della caratterizzazione di base, sono sottoposti alla verifica di conformità per stabilire se possiedono le caratteristiche della categoria e se soddisfano i criteri di ammissibilità. La verifica di conformità è effettuata dal gestore sulla base dei dati forniti dal produttore in esito alla fase di caratterizzazione Ai fini della verifica di conformità, il gestore utilizza una o piu' delle determinazioni analitiche impiegate per la caratterizzazione di base. Tali determinazioni devono comprendere almeno un test di cessione per lotti.
  • 11. TERRE E ROCCE DA SCAVO - RIFIUTI Ing. Mauro Gallo Divisione Rifiuti e Bonifiche SMALTIMENTO A DISCARICA Il DM 27 settembre 2010 L’art. 5 disciplina i criteri di ammissibilità in discarica per RIFIUTI INERTI: 1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 10 del presente decreto, sono smaltiti nelle discariche per rifiuti inerti: a) i rifiuti elencati nella TABELLA 1 senza essere sottoposti ad accertamento analitico, in quanto sono considerati già conformi ai criteri specificati nella definizione di rifiuti inerti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 ed ai criteri di ammissibilità stabiliti dal presente decreto. Si deve trattare di una singola tipologia di rifiuti proveniente da un unico processo produttivo. Sono ammesse, insieme, diverse tipologie di rifiuti elencati nella tabella 1, purché provenienti dallo stesso processo produttivo;
  • 12. TERRE E ROCCE DA SCAVO - RIFIUTI Ing. Mauro Gallo Divisione Rifiuti e Bonifiche SMALTIMENTO A DISCARICA
  • 13. TERRE E ROCCE DA SCAVO - RIFIUTI Ing. Mauro Gallo Divisione Rifiuti e Bonifiche SMALTIMENTO A DISCARICA Il DM 27 settembre 2010 L’art. 5 disciplina i criteri di ammissibilità in discarica per rifiuti inerti: 1, Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 10 del presente decreto, sono smaltiti nelle discariche per rifiuti inerti: b) i rifiuti inerti che, a seguito della caratterizzazione di base di cui all'articolo 2, soddisfano i seguenti requisiti: sottoposti a test di cessione di cui all'allegato 3 del presente decreto, presentano un eluato conforme alle concentrazioni fissate nella tabella 2 del presente decreto; non contengono contaminanti organici in concentrazioni superiori a quelle indicate nella tabella 3 del presente decreto.
  • 14. TERRE E ROCCE DA SCAVO - RIFIUTI Ing. Mauro Gallo Divisione Rifiuti e Bonifiche SMALTIMENTO A DISCARICA TABELLA 2 Limiti di concentrazione nell'eluato per l'accettabilità in discariche per rifiuti inerti:
  • 15. TERRE E ROCCE DA SCAVO - RIFIUTI Ing. Mauro Gallo Divisione Rifiuti e Bonifiche SMALTIMENTO A DISCARICA TERRE E ROCCE DA SCAVO PROVENIENTI DA SITI CONTAMINATI: Le modalità di smaltimento devono essere precisate nell’ambito dell’approvazione del Progetto di Bonifica del sito. Devono essere allegati al Progetto almeno i seguenti documenti: - Indicazione del/dei siti di smaltimento finale - Autorizzazione all’attività del sito di smaltimento finale in discarica - Indicazione della ditta incaricata della movimentazione e del trasporto - Autorizzazioni della ditta per il trasporto di rifiuti - Analisi di classificazione del rifiuto (anche in fase di cantiere) ev. verifiche preventive di conformità - Piano di gestione dei rifiuti
  • 16. TERRE E ROCCE DA SCAVO - RIFIUTI Ing. Mauro Gallo Divisione Rifiuti e Bonifiche RECUPERO / RIUTILIZZO NORMATIVA VIGENTE PER L’ATTIVITA DI RECUPERO DEI RIFIUTI L’autorizzazione all’attività di recupero dei rifiuti si differenzia in autorizzazione in procedura Ordinaria e autorizzazione in procedura Semplificata Il riferimento normativo per giungere all’autorizzazione degli impianti di recupero rifiuti è costituito nella Parte IV del Titolo I del D.Lgs 152/2006 e precisamente PROCEDURA ORDINARIA art. 208, D.Lgs. 152/2006 e DGRV 2966 del 26.09.2006 PROCEDURA SEMPLIFICATA art. 214 e 216, D.Lgs. 152/2006 e DGRV 2966 del 26.09.2006
  • 17. TERRE E ROCCE DA SCAVO - RIFIUTI Ing. Mauro Gallo Divisione Rifiuti e Bonifiche RECUPERO / RIUTILIZZO OPERAZIONI DI RECUPERO R1 Utilizzazione principalmente come combustibile o come altro mezzo per produrre energia R2 Rigenerazione/recupero di solventi R3 Riciclaggio/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche) R4 Riciclaggio /recupero dei metalli e dei composti metallici R5 Riciclaggio/recupero di altre sostanze inorganiche R6 Rigenerazione degli acidi o delle basi R7 Recupero dei prodotti che servono a ridurre l'inquinamento R8 Recupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori R9 Rigenerazione o altri reimpieghi degli oli R10 Trattamento in ambiente terrestre a beneficio dell'agricoltura o dell'ecologia R11 Utilizzazione di rifiuti ottenuti da una delle operazioni indicate da R1 a R10 R12 Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11 R13 Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)
  • 18. TERRE E ROCCE DA SCAVO - RIFIUTI Ing. Mauro Gallo Divisione Rifiuti e Bonifiche RECUPERO / RIUTILIZZO PROCEDURA ORDINARIA Art. 208, D.Lgs. 152/2006 Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti 1. I soggetti che intendono realizzare e gestire nuovi impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti, anche pericolosi, devono presentare apposita domanda alla Regione competente per territorio, allegando il progetto definitivo dell'impianto e la documentazione tecnica prevista per la realizzazione del progetto stesso DGRV 2966 del 26.09.2006 3. Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1, la Regione individua il responsabile del procedimento e convoca apposita conferenza di servizi. 4. Entro novanta giorni dalla sua convocazione, la Conferenza di servizi: a) procede alla valutazione dei progetti; b) acquisisce e valuta tutti gli elementi relativi alla compatibilità del progetto c) acquisisce, ove previsto dalla normativa vigente, la valutazione di compatibilità ambientale; d) trasmette le proprie conclusioni con i relativi atti alla Regione. Che può avvalersi di ARPA
  • 19. TERRE E ROCCE DA SCAVO - RIFIUTI Ing. Mauro Gallo Divisione Rifiuti e Bonifiche RECUPERO / RIUTILIZZO PROCEDURA ORDINARIA Art. 208, D.Lgs. 152/2006 Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti 6. Entro 30 giorni dal ricevimento delle conclusioni della Conferenza dei servizi, valutando le risultanze della stessa, la Regione, in caso di valutazione positiva del progetto, autorizza la realizzazione e la gestione dell'impianto. L'approvazione sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori. 8. L'istruttoria si conclude entro centocinquanta giorni dalla presentazione della domanda di cui al comma 1 con il rilascio dell'autorizzazione unica o con il diniego motivato della stessa.
  • 20. TERRE E ROCCE DA SCAVO - RIFIUTI Ing. Mauro Gallo Divisione Rifiuti e Bonifiche RECUPERO / RIUTILIZZO PROCEDURA SEMPLIFICATA art. 214 e 216, D.Lgs. 152/2006 e DGRV 2966 del 26.09.2006 Art. 214 Determinazione delle attività e delle caratteristiche dei rifiuti per l'ammissione alle procedure semplificate. Con decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono adottate per ciascun tipo di attività le norme, che fissano i tipi e le quantità di rifiuti e le condizioni in base alle quali le attività di smaltimento di rifiuti non pericolosi effettuate dai produttori nei luoghi di produzione degli stessi e le attività di recupero
  • 21. TERRE E ROCCE DA SCAVO - RIFIUTI Ing. Mauro Gallo Divisione Rifiuti e Bonifiche RECUPERO / RIUTILIZZO PROCEDURA SEMPLIFICATA art. 214 e 216, D.Lgs. 152/2006 e DGRV 2966 del 26.09.2006 Art. 216 Operazioni di recupero. l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti può essere intrapreso decorsi novanta giorni dalla comunicazione di inizio di attività alla Provincia territorialmente competente. a) per i rifiuti non pericolosi: 1) le quantità massime impiegabili; (10 t/g salvo verifica di assoggettabilità a VIA) 2) la provenienza, i tipi e le caratteristiche dei rifiuti utilizzabili nonché le condizioni specifiche alle quali le attività medesime sono sottoposte alla disciplina prevista dal presente articolo; 3) le prescrizioni necessarie per assicurare che i rifiuti stessi siano recuperati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente;
  • 22. TERRE E ROCCE DA SCAVO - RIFIUTI Ing. Mauro Gallo Divisione Rifiuti e Bonifiche RECUPERO / RIUTILIZZO PROCEDURA SEMPLIFICATA art. 214 e 216, D.Lgs. 152/2006 e DGRV 2966 del 26.09.2006 Art. 216 Operazioni di recupero. 3. La Provincia iscrive in un apposito registro le imprese che effettuano la comunicazione di inizio di attività e verifica d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti. A tal fine, alla comunicazione di inizio di attività, a firma del legale rappresentante dell'impresa, è allegata una relazione dalla quale risulti: a) il rispetto delle norme tecniche e delle condizioni specifiche di cui al comma l; b) il possesso dei requisiti soggettivi richiesti per la gestione dei rifiuti; c) le attività di recupero che si intendono svolgere; d) lo stabilimento, la capacità di recupero e il ciclo di trattamento o di combustione nel quale i rifiuti stessi sono destinati ad essere recuperati, nonché l'utilizzo di eventuali impianti mobili; e) le caratteristiche merceologiche dei prodotti derivanti dai cicli di recupero.
  • 23. TERRE E ROCCE DA SCAVO - RIFIUTI Ing. Mauro Gallo Divisione Rifiuti e Bonifiche RECUPERO / RIUTILIZZO PROCEDURA SEMPLIFICATA art. 214 e 216, D.Lgs. 152/2006 e DGRV 2966 del 26.09.2006 Art. 216 Operazioni di recupero. 4. La Provincia, qualora accerti il mancato rispetto delle norme tecniche e delle condizioni di cui al comma 1, dispone, con provvedimento motivato, il divieto di inizio ovvero di prosecuzione dell'attività, salvo che l'interessato non provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro il termine e secondo le prescrizioni stabiliti dall'amministrazione. 5. La comunicazione di cui al comma 1 deve essere rinnovata ogni cinque anni e comunque in caso di modifica sostanziale delle operazioni di recupero
  • 24. TERRE E ROCCE DA SCAVO - RIFIUTI Ing. Mauro Gallo Divisione Rifiuti e Bonifiche RECUPERO / RIUTILIZZO PROCEDURA SEMPLIFICATA D.M. 05/02/1998 - Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22. Decreto 05/04/2006, n°186 - Regolamento recante modifiche al decreto ministeriale 05/02/1998 "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero, ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 05/02/1997 n°22". Delibera della Giunta 2426 del 04/08/2009 elenco elaborati da allegare alla domanda di approvazione del progetto di realizzazione degli impianti di recupero e di smaltimento di rifiuti
  • 25. TERRE E ROCCE DA SCAVO - RIFIUTI Ing. Mauro Gallo Divisione Rifiuti e Bonifiche RECUPERO / RIUTILIZZO PROCEDURA SEMPLIFICATA Decreto 05/04/2006, n°186 - Regolamento recante modifiche al decreto ministeriale 05/02/1998 "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero, ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 05/02/1997 n°22". Le attività, i procedimenti e i metodi di riciclaggio e di recupero di materia individuati nell'allegato 1 devono garantire l'ottenimento di prodotti o di materie prime o di materie prime secondarie con caratteristiche merceologiche conformi alla normativa tecnica di settore o, comunque, nelle forme usualmente commercializzate. Restano sottoposti al regime dei rifiuti i prodotti, le materie prime e le materie prime secondarie ottenuti dalle attività di recupero che non vengono destinati in modo effettivo ed oggettivo all'utilizzo nei cicli di consumo o di produzione.
  • 26. TERRE E ROCCE DA SCAVO - RIFIUTI Ing. Mauro Gallo Divisione Rifiuti e Bonifiche RECUPERO / RIUTILIZZO PROCEDURA SEMPLIFICATA Decreto 05/04/2006, n°186 Art. 5 - 1. Recupero Ambientale Le attività di recupero ambientale (R10) consistono nella restituzione di aree degradate ad usi produttivi o sociali attraverso rimodellamenti morfologici. L'utilizzo dei rifiuti nelle attività di recupero di cui al comma 1 è sottoposto alle procedure semplificate a condizione che: a) i rifiuti non siano pericolosi; b) sia previsto e disciplinato da apposito progetto approvato dall'autorità competente; c) sia effettuato nel rispetto delle norme tecniche e delle condizioni specifiche previste dal presente decreto per la singola tipologia di rifiuto impiegato, nonché nel rispetto del progetto di cui alla lettera b); d) sia compatibile con le caratteristiche chimico-fisiche, idrogeologiche e geomorfologiche dell'area da recuperare; d bis) in ogni caso, il contenuto dei contaminanti sia conforme a quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, in funzione della specifica destinazione d'uso del sito. (new)
  • 27. TERRE E ROCCE DA SCAVO - RIFIUTI Ing. Mauro Gallo Divisione Rifiuti e Bonifiche RECUPERO / RIUTILIZZO PROCEDURA SEMPLIFICATA Decreto 05/04/2006, n°186 Art. 7 – Quantità impiegabile 1. Fatto salvo quanto specificatamente previsto negli allegati, le quantità massime annue di rifiuti, impiegabili nelle attività di recupero disciplinate dal presente decreto, sono determinate dalla potenzialità annua dell'impianto in cui si effettua l'attività al netto della materia prima eventualmente impiegata e senza creare rischi per la salute dell'uomo e per l'ambiente. 2. Il deposito per la messa in riserva di rifiuti di cui al comma 1, dell'art. 6, non può avvenire per un periodo superiore ad un anno e comunque in quantità superiori a quelle recuperabili nello stesso periodo.
  • 28. TERRE E ROCCE DA SCAVO - RIFIUTI Ing. Mauro Gallo Divisione Rifiuti e Bonifiche RECUPERO / RIUTILIZZO PROCEDURA SEMPLIFICATA Decreto 05/04/2006, n°186 Art. 8 - Campionamenti e analisi 1. Il campionamento dei rifiuti, ai fini della loro caratterizzazione chimico fisica, è effettuato sul rifiuto tal quale, in modo tale da ottenere un campione rappresentativo secondo le norme UNI 10802, ''Rifiuti liquidi, granulari, pastosi e fanghi - Campionamento manuale e preparazione ed analisi degli eluati". 4. Il campionamento e le analisi sono effettuate a cura del titolare dell'impianto ove i rifiuti sono prodotti (onere del produttore) almeno in occasione del primo conferimento all'impianto di recupero e, successivamente, ogni 24 mesi e, comunque, ogni volta che intervengano modifiche sostanziali nel processo di produzione. 5. Il titolare dell'impianto di recupero è tenuto a verificare la conformità del rifiuto conferito alle prescrizioni ed alle condizioni di esercizio stabilite dal presente regolamento per la specifica attività svolta.
  • 29. TERRE E ROCCE DA SCAVO - RIFIUTI Ing. Mauro Gallo Divisione Rifiuti e Bonifiche RECUPERO / RIUTILIZZO PROCEDURA SEMPLIFICATA Decreto 05/04/2006, n°186 TIPOLOGIA DI RIFIUTI RECUPERABILI E ATTIVITA’ DI RECUPERO 7.31 bis Tipologia: terre e rocce di scavo [170504]. 7.31 bis.1 Provenienza: attività di scavo. 7.31 bis.2 Caratteristiche del rifiuto: materiale inerte vario costituito da terra con presenza di ciottoli, sabbia, ghiaia, trovanti, anche di origine antropica. 7.31 bis.3 Attività di recupero: a) industria della ceramica e dei laterizi [R5]; b) utilizzo per recuperi ambientali (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto) [R10]; c) formazione di rilevati e sottofondi stradali (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto) [R5]. 7.31 bis.4 Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti: prodotti ceramici nelle forme usualmente commercializzate.
  • 30. TERRE E ROCCE DA SCAVO - RIFIUTI Ing. Mauro Gallo Divisione Rifiuti e Bonifiche RECUPERO / RIUTILIZZO PROCEDURA SEMPLIFICATA Decreto 05/04/2006, n°186 TIPOLOGIA DI RIFIUTI RECUPERABILI E ATTIVITA’ DI RECUPERO Allegato 4/1 - Determinazione delle quantità massime di rifiuti non pericolosi di cui all'allegato 1, suballegato 1 del D.M. 5 febbraio 1998 - [Allegato 4 suballegato 1] Attività di Tipologia Codice Descrizione Quantità recupero Rifiuto (t/a) Industria Ceramica 7.31 bis [170504] Terre e rocce di 5.300 scavo Industria dei Laterizi 7.31 bis [170504] Terre e rocce di 2.220 scavo Utilizzo dei rifiuti per la 7.31 bis [170504] Terre e rocce di 150.000 formazione di rilevati e scavo Sottofondi Stradali Utilizzo dei rifiuti per i recuperi 7.31 bis [170504] Terre e rocce di 150.000 Ambientali scavo
  • 31. TERRE E ROCCE DA SCAVO - RIFIUTI Ing. Mauro Gallo Divisione Rifiuti e Bonifiche RECUPERO / RIUTILIZZO ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI
  • 32. CASO STUDIO Ing. Mauro Gallo Divisione Rifiuti e Bonifiche PROCEDURA SEMPLIFICATA – R10 INTERVENTO DI RECUPERO DI RIFIUTI (TERRE DA SCAVO) IN PROCEDURA SEMPLIFICATA AI SENSI DEL DM 05/02/98 e ss.mm.ii.
  • 33. CASO STUDIO Ing. Mauro Gallo Divisione Rifiuti e Bonifiche PROCEDURA SEMPLIFICATA – R10 INTERVENTO DI RECUPERO DI RIFIUTI (TERRE DA SCAVO) IN PROCEDURA SEMPLIFICATA AI SENSI DEL DM 05/02/98 e ss.mm.ii. Si è proceduto ad autorizzare un’attività di recupero in procedura semplificata nel rispetto di quanto previsto dal DM 5.2.98 e ss.mm.ii. è stato predisposto apposito progetto di recupero dei luoghi con indagini chimiche e agronomiche per verifica della compatibilità dei materiali in giacenza con il fondo agricolo da recuperare.
  • 34. CASO STUDIO Ing. Mauro Gallo Divisione Rifiuti e Bonifiche PROCEDURA SEMPLIFICATA – R10 INTERVENTO DI RECUPERO DI RIFIUTI (TERRE DA SCAVO) IN PROCEDURA SEMPLIFICATA AI SENSI DEL DM 05/02/98 e ss.mm.ii. A seguito dell’ultimazione dei lavori di costruzione della tratta ferroviaria Venezia Padova, utilizzate come deposito temporaneo di materiali da parte delle ditte incaricate di eseguire i suddetti lavori, risultava ancora presente in sito un cumulo di terreno del volume indicativo di 4-5mila m3 come rilevato nel corso dei sopralluoghi effettuati dagli enti di controllo preposti. A seguito di istruttoria interna ARPAV ha concluso le proprie verifiche definendo le terre presenti in sito come “rifiuto” ai sensi della normativa vigente in materia di terre e rocce da scavo stante il superamento dei termini di deposito temporaneo, la mancata conformità con gli obiettivi progettuali di riutilizzo e le difficoltà riscontrate nel risalire con precisione ai processi produttivi che ne hanno dato origine. La Scrivente ha quindi proposto e perseguito il recupero e riutilizzo di tale materiale ai fini del Recupero Ambientale R10 per riportare il sito alle condizioni di fruibilità antecedenti all’impiego dello stesso quale deposito di materiali.
  • 35. CASO STUDIO Ing. Mauro Gallo Divisione Rifiuti e Bonifiche PROCEDURA SEMPLIFICATA – R10 INTERVENTO DI RECUPERO DI RIFIUTI (TERRE DA SCAVO) IN PROCEDURA SEMPLIFICATA AI SENSI DEL DM 05/02/98 e ss.mm.ii. Il recupero è stato effettuato ai sensi del D.M. 05/02/1998 come modificato dal D.M. 186; in particolare secondo quanto riportato al punto 45) del DM 186 che introduce nel D.Lgs 05/02/98 il punto 7.31-bis relativo al rifiuto identificato dal C.E.R. 170504 di cui all’attività di recupero prevista dal punto 7.31-bis.3 b) utilizzo per recuperi ambientali (il recupero e' subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al decreto 186/2006). Il Progetto di Recupero Ambientale dello stato dei luoghi concerne il recupero ambientale plano altimetrico del sito e la sistemazione delle scoline - comprensivo dei risultati dei test di cessione effettuati sui terreni depositati in cantiere ai sensi dell’Allegato 3 al decreto 186 e delle opportune indagini agronomiche sito specifiche
  • 36. CASO STUDIO Ing. Mauro Gallo Divisione Rifiuti e Bonifiche PROCEDURA SEMPLIFICATA – R10 INTERVENTO DI RECUPERO DI RIFIUTI (TERRE DA SCAVO) IN PROCEDURA SEMPLIFICATA AI SENSI DEL DM 05/02/98 e ss.mm.ii. CAMPIONAMENTO
  • 37. CASO STUDIO Ing. Mauro Gallo Divisione Rifiuti e Bonifiche PROCEDURA SEMPLIFICATA – R10 INTERVENTO DI RECUPERO DI RIFIUTI (TERRE DA SCAVO) IN PROCEDURA SEMPLIFICATA AI SENSI DEL DM 05/02/98 e ss.mm.ii. CAMPIONAMENTO
  • 38. CASO STUDIO Ing. Mauro Gallo Divisione Rifiuti e Bonifiche PROCEDURA SEMPLIFICATA – R10 INTERVENTO DI RECUPERO DI RIFIUTI (TERRE DA SCAVO) IN PROCEDURA SEMPLIFICATA AI SENSI DEL DM 05/02/98 e ss.mm.ii. ANALISI CHIMICHE (COL. A,Tab.1, All.5, Pt.IV, D.Lgs 152/06) Limiti D.Lgs.152/06 PARAMETRO u.d.m. METODO DI PROVA RESIDENZIALE Col. A Sopravaglio 20 mm % D.M. 13/09/99 SO 185 GU 248 21/10/99 Met II.1 Sopravaglio 20-2 mm % D.M. 13/09/99 SO 185 GU 248 21/10/99 Met II.2 Sottovaglio 2 mm % D.M. 13/09/99 SO 185 GU 248 21/10/99 Met II.3 Residuo a 105°C % CNR IRSA 2 Q64 VOL.2 1984 COMPOSTI INORGANICI Arsenico mg/Kg s.s. EPA 3051A 2007 + EPA 6010C 2007 20 Cadmio mg/Kg s.s. EPA 3051A 2007 + EPA 6010C 2007 2 Cromo totale mg/Kg s.s. EPA 3051A 2007 + EPA 6010C 2007 150 Cromo esavalente mg/Kg s.s. CNR IRSA 16 Q64 VOL.3 1986 2 Nichel mg/Kg s.s. EPA 3051A 2007 + EPA 6010C 2007 120 Piombo mg/Kg s.s. EPA 3051A 2007 + EPA 6010C 2007 100 Rame mg/Kg s.s. EPA 3051A 2007 + EPA 6010C 2007 120 Zinco mg/Kg s.s. EPA 3051A 2007 + EPA 6010C 2007 150 IDROCARBURI POLICICLICI AROMATICI Benzo(a)antracene mg/Kg s.s. CNR IRSA 25 Q64 VOL 3 1990 0.5 Benzo(a)pirene mg/Kg s.s. CNR IRSA 25 Q64 VOL 3 1990 0.1 Benzo(b)fluorantene mg/Kg s.s. CNR IRSA 25 Q64 VOL 3 1990 0.5 Benzo(k)fluorantene mg/Kg s.s. CNR IRSA 25 Q64 VOL 3 1990 0.5
  • 39. CASO STUDIO Ing. Mauro Gallo Divisione Rifiuti e Bonifiche PROCEDURA SEMPLIFICATA – R10 INTERVENTO DI RECUPERO DI RIFIUTI (TERRE DA SCAVO) IN PROCEDURA SEMPLIFICATA AI SENSI DEL DM 05/02/98 e ss.mm.ii. ANALISI TEST DI CESSIONE (ALL. 3 AL DM 186/2006) Conc. Parametri u.d.m. Metodo di Prova limite Nitrati mg/l NO3 UNI 10802:2004 + UNI EN 12457-2:2004 + APAT CNR IRSA 4020 Man. 29 2003 50 Fluoruri mg/l F UNI 10802:2004 + UNI EN 12457-2:2004 + APAT CNR IRSA 4020 Man. 29 2003 1,5 Solfati mg/l SO4 UNI 10802:2004 + UNI EN 12457-2:2004 + APAT CNR IRSA 4020 Man. 29 2003 250 Cloruri mg/l Cl UNI 10802:2004 + UNI EN 12457-2:2004 + APAT CNR IRSA 4020 Man. 29 2003 100 Cianuri μg/l Cn UNI 10802:2004 + UNI EN 12457-2:2004 + APAT CNR IRSA 4070 Man. 29 2003 50 Bario mg/l Ba UNI 10802:2004 + UNI EN 12457-2:2004 + APAT CNR IRSA 3020 Man. 29 2003 1 Rame mg/l Cu UNI 10802:2004 + UNI EN 12457-2:2004 + APAT CNR IRSA 3250B Man. 29 2003 0.05 Zinco mg/l Zn UNI 10802:2004 + UNI EN 12457-2:2004 + APAT CNR IRSA 3320A Man. 29 2003 3 Berillio μg/l Be UNI 10802:2004 + UNI EN 12457-2:2004 + APAT CNR IRSA 3100A Man. 29 2003 10 Cobalto μg/l Co UNI 10802:2004 + UNI EN 12457-2:2004 + APAT CNR IRSA 3140A Man. 29 2003 250 Nichel μg/l Ni UNI 10802:2004 + UNI EN 12457-2:2004 + APAT CNR IRSA 3220 Man. 29 2003 10 Vanadio μg/l V UNI 10802:2004 + UNI EN 12457-2:2004 + APAT CNR IRSA 3310A Man. 29 2003 250 Arsenico μg/l As UNI 10802:2004 + UNI EN 12457-2:2004 + APAT CNR IRSA 3080A Man. 29 2003 50 Cadmio μg/l Cd UNI 10802:2004 + UNI EN 12457-2:2004 + APAT CNR IRSA 3080A Man. 29 2003 5 Cromo totale μg/l Cr UNI 10802:2004 + UNI EN 12457-2:2004 + APAT CNR IRSA 3150B1 Man. 29 2003 50 Piombo μg/l Pb UNI 10802:2004 + UNI EN 12457-2:2004 + APAT CNR IRSA 3230B Man. 29 2003 50 Selenio μg/l Se UNI 10802:2004 + UNI EN 12457-2:2004 + APAT CNR IRSA 3260A Man. 29 2003 10 Mercurio μg/l Hg UNI 10802:2004 + UNI EN 12457-2:2004 + APAT CNR IRSA 3200A2 Man. 29 2003 1 Amianto mg/l MP-02-2005 30
  • 40. CASO STUDIO Ing. Mauro Gallo Divisione Rifiuti e Bonifiche PROCEDURA SEMPLIFICATA – R10 INTERVENTO DI RECUPERO DI RIFIUTI (TERRE DA SCAVO) IN PROCEDURA SEMPLIFICATA AI SENSI DEL DM 05/02/98 e ss.mm.ii. ANALISI AGRONOMICHE (D.M. 185 del 13/09/99) DETERMINAZlONE UdM. METODO DI PROVA pH Unità D.M. 13/09/99 SO 185 GU 248 21/10/99 Met.III.1 Scheletro % s.s. D.M. 13/09/99 SO 185 GU 248 21/10/99 Met.II.2 Sabbia totale % s.s. D.M. 13/09/99 SO 185 GU 248 21/10/99 Met.II.6 Limo % s.s. D.M. 13/09/99 SO 185 GU 248 21/10/99 Met.II.6 Argilla totale % s.s. D.M. 13/09/99 SO 185 GU 248 21/10/99 Met.II.6 Carbonio organico % s.s. D.M. 13/09/99 SO 185 GU 248 21/10/99 Met. VII.3 Sostanza organica % s.s. D.M. 13/09/99 SO 185 GU 248 21/10/99 Met. VII.3 D.M. 13/09/99 SO 185 GU 248 21/10/99 Met XIV.2 + Azoto totale (N) g/Kg s.s. Met. XIV.3 DM 25/03/2002 GU 84/02 Calcare totale (CaC03) % s.s. D.M. 13/09/99 SO 185 GU 248 21/10/99 Met. V.1 Calcare attivo (CaC03) % s.s. D.M. 13/09/99 SO 185 GU 248 21/10/99 Met. V.2 Fosforo assimilabile (P205) mg/Kg s.s. D.M. 13/09/99 SO 185 GU 248 21/10/99 Met. XV.3 Potassio scambiabi1e (K20) mg/Kg s.s. D.M. 13/09/99 SO 185 GU 248 21/10/99 Met. XIII.4-5 Sodio scambiabile (Na) mg/Kg s.s. D.M. 13/09/99 SO 185 GU 248 21/10/99 Met. XIII.4-5 Magnesio scambiabile (MgO) mg/Kg s.s. D.M. 13/09/99 SO 185 GU 248 21/10/99 Met. XIII.4-5 Calcio scambiabile (CaO) mg/Kg s.s. D.M. 13/09/99 SO 185 GU 248 21/10/99 Met. XIII.4-5 Boro assimilabile (B) mg/Kg s.s. D.M. 13/09/99 SO 185 GU 248 21/10/99 Met. XVI.1 Ferro assimilabile (Fe) mg/Kg s.s. M.U. 682:85 Manganese assimilabile (Mn) mg/Kg s.s. M.U. 682:85 Rame assimilabile (Cu) mg/Kg s.s. D.M. 13/09/99 SO 185 GU 248 21/10/99 Met. XII.1-2 Zinco assimilabile (Zn) mg/Kg s.s. D.M. 13/09/99 SO 185 GU 248 21/10/99 Met. XII.1-2
  • 41. CASO STUDIO Ing. Mauro Gallo Divisione Rifiuti e Bonifiche PROCEDURA SEMPLIFICATA – R10 INTERVENTO DI RECUPERO DI RIFIUTI (TERRE DA SCAVO) IN PROCEDURA SEMPLIFICATA AI SENSI DEL DM 05/02/98 e ss.mm.ii. RISULTATI CLASSIFICAZIONE DEL RIFIUTO AI SENSI DEL D.P.R. 915/82 In base alla valutazione dei risultati analitici relativi al rifiuto tal quale, il rifiuto stesso è classificato come SPECIALE NON TOSSICO-NOCIVO CLASSIFICAZIONE DEL RIFIUTO SECONDO LE DECISIONI DELLA COMMISSIONE CEE nn 118, 119 E 573/2001. Le concentrazioni delle sostanze inquinanti in riferimento alle caratteristiche di pericolosità indicate nell'allegato III della Direttiva 91/6891CEE, relativa ai codici da H3 ad H8 ed ai codici H10 e H11, risultano inferiori ai rispettivi limiti indicati dall'articolo 2 della Decisione 2000/532/CE/200l. Il rifiuto pertanto è da considerarsi: NON PERICOLOSO ANALISI CHIMICHE Tutti i valori di concentrazione sono risultati conformi con i limiti riportati in colonna A di tabella 1 allegato 5 alla Parte IV del Titolo V del D.Lgs 152/2006
  • 42. CASO STUDIO Ing. Mauro Gallo Divisione Rifiuti e Bonifiche PROCEDURA SEMPLIFICATA – R10 INTERVENTO DI RECUPERO DI RIFIUTI (TERRE DA SCAVO) IN PROCEDURA SEMPLIFICATA AI SENSI DEL DM 05/02/98 e ss.mm.ii. RISULTATI CLASSIFICAZIONE DEL RIFIUTO Alle terre in oggetto è stato pertanto assegnato il codice C.E.R. 17 05 04 (terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03). La validità di tale assunzione è confermata anche dagli esiti del Test di Cessione ESITI TEST DI CESSIONE tutti i parametri determinati rientrano nei limiti imposti dall’Allegato 3 del DM 186/2006 a garanzia della riutilizzabilità di codesti materiali per le operazioni previste dal progetto di Recupero Ambientale. ESITI TEST ANALISI AGRONOMICHE I terreni attualmente in giacenza presentano alcune differenze rispetto al terreno su cui è previsto il loro spandimento relativamente ad alcuni parametri pedologici. Tuttavia si tratta di scarti di valore che verrebbero mitigati dall’unione e dalla ristrutturazione dei suoli analizzati, e trarrebbero giovamento dalla successiva applicazione di adeguate tecniche agronomiche di miglioramento.
  • 43. CASO STUDIO Ing. Mauro Gallo Divisione Rifiuti e Bonifiche PROCEDURA SEMPLIFICATA – R10 INTERVENTO DI RECUPERO DI RIFIUTI (TERRE DA SCAVO) IN PROCEDURA SEMPLIFICATA AI SENSI DEL DM 05/02/98 e ss.mm.ii. PROGETTO
  • 44. CASO STUDIO Ing. Mauro Gallo Divisione Rifiuti e Bonifiche PROCEDURA SEMPLIFICATA – R10 INTERVENTO DI RECUPERO DI RIFIUTI (TERRE DA SCAVO) IN PROCEDURA SEMPLIFICATA AI SENSI DEL DM 05/02/98 e ss.mm.ii. PROGETTO
  • 45. CASO STUDIO Ing. Mauro Gallo Divisione Rifiuti e Bonifiche APPROVAZIONE
  • 46. CASO STUDIO Ing. Mauro Gallo Divisione Rifiuti e Bonifiche REALIZZAZIONE INTERVENTO DI RECUPERO
  • 47. CASO STUDIO Ing. Mauro Gallo Divisione Rifiuti e Bonifiche
  • 48. GRAZIE PER L’ATTENZIONE Ing. Mauro Gallo Divisione Rifiuti e Bonifiche www.eambiente.it www.eenergiagroup.it