1. NORME CHE REGOLANO IL COTTIMO 21/03/1969
ASSOCIAZIONE DEGLI INDUSTRIALI
della Prov. di Bologna
Addì 27 Marzo 1969
L'Associazione degli Industriali della Provincia di Bologna, presente per la Soc. "G.D", il Sig. O.
Samoggia,
e le organizzazioni sindacali provinciali della FIOM-CGIL, FIM-CISL e UILM-UIL,
hanno proceduto all'esame congiunto - a norma dell'art. 16, parte operai, del contratto di lavoro per
l'industria metalmeccanica - del nuovo regolamento di cottimo della Società predetta, recante la
data 21 marzo 1969, e, col presente verbale, danno atto che il nuovo sistema di cottimo di cui al
predetto regolamento risponde alle norme di cui al citato art. 16.
Letto, approvato e sottoscritto.
Per ASSOCIAZIONE INDUSTRIALI (Avv. G. Fanti)
p. F.I.O.M. - C.G.I.L. (Capelli)
p. F.I.M. - C.I.S.L. (Ricciarelli)
p. U.I.L.M. - U.I.L. (Degli Esposti)
p. LA DITTA (Sig. Samoggia)
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2. 1 REGOLAMENTO COTTIMO AZIENDA “G.D”
1.1 Sono COTTIMISTI i lavoratori appartenenti ai seguenti centri produttivi:
101 Torni - Filettatrici - Ragnatrici
102 Limatrici
103 Dentatrici
104 Stozzatrici - Saldatrici
105 Raddrizzatura
106 Fresatrici
107 Aggiustaggio
108 Sbavatura
109 Alesatrici
110 Trapani radiali
111 Rettifiche
112 Affilatrici
113 Copiatrici
114 Pantografi
115 Tracciatrici
116 Verniciatura
150 Montaggio Impianti Elettrici
201 Montaggio Macchine
202 Montaggio Formati
203 Brocciatrici
N.B. - I lavoratori comandati all'esterno, quando prestano la loro opera all'esterno, percepiranno la
resa economica media rilevata al Reparto Montaggio.
1.2 CONCOTTIMISTI
I lavoratori non cottimisti partecipano ai benefici del cottimo secondo la tabella n° 2 allegata in
relazione al rendimento medio mensile generale dell'Azienda, Essi appartengono ai seguenti centri
produttivi:
301 Manutenzione Impianti e Macchinario
302 Collaudo particolari finiti
303 Collaudo macchine finite
304 Magazzino materie prime - taglio materiale
305 Pallinatrici - Sabbiatrici
306 Magazzino attrezzature ed utensili
307 Magazzino particolari finiti
308 Magazzino particolari commerciali
309 Distribuzione lavori
310 Falegnameria ed imballaggio
311 Sala Esperimenti
312 Reparto B
313 Attrezzeria
314 Reparto Esp. Elettrici
315 Reparto Manutenzione stabili.
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3. 1.3
199 - I seguenti nominativi:
n 356 - Monachini Sandro
250 - Mattioli Lorenzo
409 - Orsi Mauro
456 - Stanzani Pietro
197 - Camporesi Filippo
65 - Montanini Lorenzo
295 - Masi Dino
che lavorano soltanto parzialmente su bolle aventi un cottimo, vengono inquadrati come segue:
a) per le ore lavorate su bolle aventi cottimo, in base al rendimento mensile, come previsto alla
scala 1;
b) per le ore lavorate su bolle non aventi cottimo, in base al rendimento medio aziendale, come
previsto alla scala 2.
N.B. - Si fa presente che il 199 assegnato a questi nominativi è soltanto una classificazione ai fini
meccanografici, mentre resta salva l'effettiva appartenenza ai loro reparti per tutti gli altri scopi.
Gli apprendisti ed i lavoratori che svolgono le mansioni di guardiano, autista non della produzione,
addetti al servizio mensa, addetti alle varie pulizie nello stabilimento, partecipano al sistema
secondo la tabella allegata n° 3 in relazione al rendimento medio mensile generale dell'Azienda.
2 DETERMINAZIONE DEI TEMPI DI LAVORAZIONE
2.1 I metodi di determinazione dei tempi di lavorazione sono:
preventivazione;
controllo cronometrico.
2.2 Tutti i tempi di lavorazione risultati da preventivi e controllo cronometrico, contrassegnati in
tal senso e nella loro specifica di determinazione con l'indicazione del tipo di macchina operatrice e
con la data di emissione e dopo il periodo di assestamento, devono essere conservati e archiviati in
un'apposita rubrica presso l'UTM.
2.3 la Commissione Interna ed i delegati di cottimo possono consultare la rubrica sopraddetta.
3 PREVENTIVI
3.1 Il sistema della preventivazione che si fasa anche su esperienze relative a particolari simili
dei quali è stato eseguito precedentemente il controllo cronometrico, si diversifica in due casi:
- nella sezione Officina;
nella sezione Montaggio e Verniciatura.
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4. 3.2 Preventivazione nella sezione Officina:
a) ciclo di lavorazione;
b) tempi preparazione macchina;
c) tempi di piazzamento;
d) tempi di lavorazione.
Il tempo di cui al punto b) è indipendente dalla quantità stabilita (serie e pezzi).
I tempi di cui ai punti c) e d) sono unitari e vanno moltiplicati per il numero dei pezzi.
3.3
Preventivazione sezione Montaggio e Verniciatura:
I tempi di montaggio vengono preventivati dall'UTMM (Ufficio Tempi e Metodi di Montaggio)
considerando le sequenze delle varie fasi di assiemamento e le varie operazioni (intendendo per tali
spinature, messe in fase, adattamenti, ecc.) da eseguire durante il montaggio della macchina o
gruppo.
A tale criterio si fa ricorso anche per la verniciatura per le varie operazioni di ogni singola macchina
(base, particolari, accessori, ecc.).
3.4 Lavorazioni di piccoli quantitativi con tempi di preparazione macchine preventivati
Il tempo di preparazione macchina preventivato di bolle di lavorazione di piccole quantità,
intendendo per queste quelle che hanno un minimo di uno ed un massimo di quattro pezzi, sarà
maggiorato del 15% esclusivamente per tempi già assoggettati a controllo cronometrico.
3.5 Tutti i tempi che derivano da preventivazione devono essere contrassegnati in tal senso (vedi
codificazione interna).
4 CONTROLLO CRONOMETRICO
4,1 I controlli delle varie operazioni costituenti il ciclo di lavorazione vengono eseguiti
mediante lettura su cronometro dei tempi di esecuzione impiegati dal lavoratore o dai lavoratori
costituenti una squadra, di media capacità e buona volontà. Prima di dare compiutamente corso al
sistema basato su tale riferimento le parti si incontreranno per esaminarne la validità.
4,2 I lavoratori o le squadre di lavoratori saranno scelti fra quelli che hanno eseguito nel mese
precedente un rendimento variabile da 0,90 a 1,00 della scala G.D dei rendimenti, dopo averne
operata la scelta tra Direzione e C.I. o delegati garantendone una rotazione periodica.
4.3 I rilievi di tempi di lavorazione scomposti
a) nel tempo approntamento macchine, cioè attrezzaggio e messa a punto per le operazioni in
esame;
b) nel tempo occorrente per l'esecuzione delle singole operazioni del ciclo comprendente il
montaggio e lo smontaggio del pezzo e controllo del medesimo.
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5. Devono essere ripetuti un appropriato numero di volte (le serie comprese fra 5-30 pezzi devono
essere cronometrate come minimo su di un terzo non in fase successiva e considerando quindi pezzi
iniziali e finali, escludendo i primi due) e laddove è ritenuto necessario, comunemente con la C.I. o
delegati, saranno eseguite delle osservazioni istantanee su alcune singole fasi operative
dell'operazione per riscontrarne la validità parziale.
4.4 Dei tempi cosi rilevati e riscontrati, dopo aver scartato a tavolino q uelli abnormi in eccesso o
in difetto, se ne farà una media semplice in modo da ottenerne il tempo normale.
4.5 Il lavoratore o squadra di lavoratori assoggettati a rilievo cronometrico durante tale tempo
avranno come minimo di guadagno di cottimo quanto guadagnato nel mese precedente.
4.6 I tempi di lavorazione determinati dal controllo cronometrico devono essere contrassegnati
in tal senso.
5 MAGGIORAZIONI
5.1 Ai tempi normali ricavati da preventivazione e da controllo cronometrico devono essere
aggiunte le seguenti maggiorazioni derivanti da;
a) necessità fisiologiche pari al 5% sull’intero ciclo di lavorazione;
b) effetto stancante o coefficiente di riposo compreso fra il 5% ed il 64% in funzione dello
sforzo fisico, della tensione nervosa, della monotonia, del rumore, dell'illuminazione, della
temperatura, dell’umidità, del pericolo e dell'inquinamento dell'aria, oltreché. della posizione
dell’atteggiamento dell'operaio, della resistenza opposta dal mezzo meccanico o dal peso (vedi
tabella). Questa percentuale di maggiorazione viene calcolata sul tempo di manovra del lavoratore.
c) Interruzione e ritardi: questa maggiorazione varia dal 3 al 10% e considera le eventuali
istruzioni da parte del Capo, 1' intervento del controllo di qualità, la maggiore o minore probabilità
di rottura dell'utensile e di inconvenienti di macchina o particolari adattamenti.
Tale maggiorazione viene calcolata sull'intero ciclo di lavoro.
5.2 L'Azienda nella determinazione delle maggiorazioni opererà in modo che la percentuale
minima di maggiorazione complessiva (punti a, b, e) non sia inferiore a (5+5+3 %).
5.3 I tempi che il lavoratore a cottimo spende in attesa lavoro o per svolgere operazioni di
pulizia e lubrificazione generale delle macchine o altri lavori non pertinenti all’operazione
cottimata, devono essere scaricati in una apposita bolla in modo che non incidano negativamente sul
rendimento del lavoratore stesso nelle lavorazioni cottimate.
Sui tempi così neutralizzati il lavoratore o la squadra percepiranno la media dell'utile di cottimo
realizzato nel mese precedente.
5.4 Qualora durante l’esecuzione della lavorazione si verifichino perdite di tempo in misura
superiore a quanto previsto nelle maggiorazioni di cui al punto c) in effetto di fattori tecnico -
organizzativi (errori collaudo, attesa benestare modifiche ed errori disegno, ecc.) o di fatti oggettivi
alla lavorazione (durezza o soprametallo maggiore di quelli previsti, difetti di lavorazione
preesistenti, scarto fusioni, ecc.) alle relative bolle dl lavorazione saranno aggiunte bolle
supplementari.
I supplementi verranno valutati di comune accordo fra UTM Capo Reparto ed il lavoratore, che può
farsi assistere dalla C.I. o delegati.
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6. 5.5 Se una lavorazione a cottimo la cui esecuzione è prevista in una determinata macchina così
come dal punto 2.2 per motivi tecnico organizzativi deve essere eseguita su un'altra macchina
diversa per potenza, velocità e precisione deve essere aggiunta alla bolla di lavorazione una bolla
supplementare di cui al punto 5.4.
5.6 I tempi normali di cui al punto 3 e 4 con le maggiorazioni sopra previste costituiscono i
tempi da assegnare alle singole operazioni.
5.7 Per l'Officina il tempo impiegato per le pulizie giornaliere viene detratto dalla bolla
cottimata nella misura di 15 cent di ora e pagato come TP.
6 ASSESTAMENTO E CONTESTAZIONE DEI TEMPI
6.1 Ai fini dell'assestamento si considera il metodo di determinazione del tempo e cioè se deriva
da preventivazione o da controllo cronometrico.
6.2 Nel caso in cui il tempo derivi da controllo cronometrico l’assestamento può durare fino alla
3a emissione disegno per la Sezione Officina e fino alla 3a commessa di macchine dello stesso tipo
per la sezione Montaggio.
6.3 Nel caso in cui il tempo derivi da preventivazione si ha sempre la possibilità di
contestazione sulla bolla specifica.
6.4 Nel caso previsto al punto 6.3 si darà luogo ad un controllo cronometrico e ad un eventuale
aggiustamento da concordarsi tra UTM, Capo Reparto e lavoratore, che può farsi assistere dalla C.I.
o delegati.
Nel caso previsto al punto 6.2 si darà luogo ad una verifica del controllo cronometrico e quindi
procederà all'eventuale aggiustamento.
Nel caso in cui non si addivenga durante l'esecuzione della bolla contestata (il riferimento vale
anche per lavorazione di un singolo pezzo) ad un aggiustamento, l'Azienda corrisponderà al
lavoratore od alla squadra il rendimento realizzato nel mese precedente.
5 Le bolle di lavorazione derivanti da rilievo cronometrico fino alla 3a emissione devono
essere contrassegnate perché in assestamento.
7 MODIFICHE AI TEMPI DEFINITIVI
7.1 Sono da considerarsi definitivi i tempi derivanti da controllo cronometrico dopo l'emissione
del 3° disegno e dopo l'assestamento di cui al punto 6.
7.2 I tempi di cui ai punti 7.1 possono essere variati allorquando vengano apportate modifiche
tecniche ed organizzative nelle condizioni di esecuzione del lavoro.
7.3 In tali casi i tempi sono variati in proporzione alle variazioni di tempo o in più od in meno
che le modifiche stesse avranno determinato.
7.4 Il tempo modificato è da considerarsi come nuovo tempo ai fini dell'assestamento quando la
modifica è sostanziale. Nel caso di piccole modifiche l'assestamento interesserà le singole fasi
modificate.
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7. 7.5 Le bolle di lavorazione con tempi modificati avranno nell'apposita casella la data
d'introduzione delle modifiche stesse, in modo che il lavoratore o la squadra sia a conoscenza
dell'intervenuta modifica.
8 ADDESTRAMENTO
8.1 L'addestramento opera per i lavoratori nuovi assunti inseriti in reparti con il cottimo e per i
lavoratori spostati da reparto a reparto a cottimo diretto o da reparti non a cottimo diretto a quelli a
cottimo.
8.2 I lavoratori nuovi assunti inseriti immediatamente in reparti con il cottimo diretto
termineranno il periodo di addestramento quando realizzano un rendimento pari a quello medio del
reparto e comunque dopo 3 mesi dalla loro assunzione.
Per i lavoratori dell'Azienda che rientrano dal servizio militare viene riconosciuto un periodo di
addestramento pari ad 1 mese.
8.3 I lavoratori spostati da un reparto a cottimo diretto ad un altro reparto a cottimo diretto,
purché non svolgano sempre lo stesso tipo di lavo razione, termineranno il periodo di
addestramento quando realizzano il rendimento e l'utile medio del reparto nuovo o quello realizzato
precedentemente nel reparto di provenienza comunque, dopo un mese.
8.4 I lavoratori spostati dà un reparto a cottimo indiretto ad uno a cottimo diretto, termineranno
il periodo di addestramento quando realizzano il rendimento medio del reparto e comunque dopo
due mesi.
8.5 I lavoratori di cui ai punti 8,2 – 8.3 e 8.4 durante il periodo di addestramento percepiranno
come minimo l'utile di cottimo minimo realizzato nel reparto o il diverso rendimento se questo è
superiore al minimo ed inferiore al medio di reparto.
8.6 Le bolle di lavorazione assegnate ai lavoratori di cui ai punti 8.2 – 8.3 e 8.4 saranno
contrassegnate “addestramento”
8.7 Nel caso in cui i lavoratori di cui al punto 8.1 siano inseriti in una squadra lavorante a
cottimo per un periodo di due mesi le loro ore saranno decurtate del 10%.
9 COMUNICAZIONI DEI TEMPI
9.1 I tempi assegnati dovranno essere comunicati ai lavoratori con una bolla con indicazione a
seconda che i tempi derivino da rilievo cronometrico o da preventivazione, sulla quale sia
contenuta:
- l'indicazione dell'operazione da eseguire che può essere integrata da spiegazioni dirette da
parte del Capo Reparto;
- il tempo di preparazione e di piazzamento macchina;
- il tempo di esecuzione;
- il totale delle maggiorazioni sull'intera operazione.
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8. 9.2 Le operazioni a cottimo individuale saranno comunicate tramite bolla al lavoratore
interessato.
9.3 Le lavorazioni a cottimo collettivo o di squadra saranno comunicate tramite bolla a modo
che i lavoratori interessati possano prenderne visione.
9.4 Sulle bolle di cottimo a squadra o collettivo dovranno essere segnate a fine giornata, o nel
minor tempo se l’operazione ha minor durata, le ore impiegate dai diversi operatori interessati in
modo che questi possano controllare l'effettivo impiego di ore.
10 SCARTI DI LAVORAZIONE
10.1 Qualora si verifichino scarti di lavorazione si dovrà in primo luogo accertare se questi sono
o meno imputabili al lavoratore.
Tale accertamento è fatto dal Capo Reparto e lavoratore, che può farsi assistere dalla C.I o delegato.
10.2 Se l'errore è imputato al lavoratore e viene rilevato durante l'operazione in atto, viene fatto
un altro pezzo in sostituzione di quello sbagliato lasciando inalterato il cottimo complessivo.
Se l'errore del lavoratore viene riscontrato al termine del ciclo di lavorazione viene emessa una
bolla di lavorazione per il rifacimento del pezzo o dei pezzi sbagliati.
In questo caso si provvede a far rifare i pezzi al lavoratore che ha commesso l'errore ed il lavoratore
stesso percepisce il minimo di cottimo.
10.4 Nel caso in cui il pezzo od i pezzi sbagliati vengano eseguiti da altri lavoratori, al lavoratore
che ha commesso l'errore viene annullato nelle ore mensili assegnategli a cottimo il tempo speso per
il recupero dei pezzi o del pezzo sbagliati, limitatamente all'operazione da esso eseguita, garantendo
comunque per queste ore il minimo di cottimo.
11 CALCOLO DEL RENDIMENTO
11.1 Il rendimento viene calcolato individualmente per i lavoratori a cottimo individuale e
collettivamente per i gruppi di lavoratori o reparti dove il cottimo è collettivo.
11.2 I lavoratori a cottimo individuale percepiranno un incentivo stabilito in relazione al
rendimento effettuato.
I lavoratori appartenenti ad una squadra percepiranno l'incentivo stabilito in funzione del
rendimento della squadra stessa.
11.3 Il calcolo del rendimento medio mensile individuale o di ogni squadra avverrà con la
seguente formula:
RENDIMENTO MEDIO MENSILE = (Somma dei tempi assegnati) DIVISO (Somma dei tempi
impiegati)
I valori della formula sono compresi fra un minimo di 0,80 ed un massimo di 1,40
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9. 12 DETERMINAZIONE DEI GUADAGNI DI COTTIMO
Come detto al punto 1 i dipendenti vengono suddivisi in tre gruppi.
- Nel primo vi appartengono i cottimisti individuali o di squadra:
per questi opera la scala n° 1.
- Nel secondo gruppo vi appartengono: i lavoratori senza bolla di cottimo ma collegati
direttamente ai cottimisti secondo il criterio enunciato al punto 1.2: per questi opera la scala n° 2,
- Nel terzo gruppo vi appartengono i lavoratori di cui al punto 1.4:
per questi opera la scala n° 3~
12.2 Scala N° 1
Questa scala opera a seconda dei rendimenti individuali o di squadra o collettivi conseguiti.
12.3 Scala N° 2
Detta scala considera il rendimento medio realizzato nell'intero stabilimento.
Scala N° 3
Detta scala considera il rendimento medio realizzato nell'intero stabilimento.
12.5 I valori considerati nelle tre scale sono legati alla paga media ponderale di stabilimento
(paga base tabellare + contingenza) in modo da variare ogni. anno con il variare di questa a meno
che nel corso dell'anno la variazione superi il 5%; in questo caso l'intera variazione sarà calcolata
con il mese successivo.
13 LIQUIDAZIONE DEI GUADAGNI DI COTTIMO
13.1 Il guadagno di cottimo sarà pagato nel mese in cui è stato realizzato.
13.2 Per i cottimi di lunga durata il conteggio del guadagno deve essere fatto a cottimo ultimato
ed all'operaio. devono essere corrisposti, allo scadere dei singoli periodi di paga, acconti di circa il
90% del presumibile guadagno.
Nel caso di bolle di lavorazione iniziate e non terminate nel mese, sarà corrisposto se di queste un
acconto ed il saldo a chiusura della bolla.
14 DECORRENZA
14.1 Il presente regolamento decorre dall'1.3.1969.
14.2 Si garantiscono le seguenti modalità di controllo e d'intervento ad integrazione della
regolamentazione:
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10. Ogni mese l'Azienda fornirà ai delegati di reparto, limitatamente al loro reparto, alla C.I., per tutto
lo stabilimento, l'elenco dei lavoratori soggetti a cottimo evidenziando per ciascuno e per ogni
singolo reparto le ore di presenza, le ore globali assegnate, le ore globali impiegate ed il relativo
rendimento.
Nelle lavorazioni a cottimo collettivo od a squadra l'Azienda comunicherà le lavorazioni con gli
impieghi individuali di ogni singolo lavoratore che vi ha partecipato.
14.3 Per l'intervento di assistenza previsto nei diversi punti dell'accordo, sono autorizzati i
membri della C.I. ed i lavoratori all'uopo delegati congiuntamente dai Sindacati dei Lavoratori nei
seguenti reparti
a) Aggiustaggio e Sbavatura;
b) Rettifiche ed Affilatrici;
c) Torni, Limatrici, Dentatrici, Stozzatrici, Brocciatrici, Saldatrici, Raddrizzatrici, Filettatrici,
Ragnatrici;
d) Alesatrici e Trapani;
e) Copiatrici;
f) Reparto elettrico;
g) Verniciatura;
h) Fresatrici e pantografi;
i) Montaggio Formati;
1) Montaggio Macchine e gruppi.
14.4 Ai lavoratori delegati di cui al punto 2 sono estese le tutele previste per i membri di C.I.
all'art. 14 dell'Accordo Interconfederale e dureranno in carica un anno salvo sostituzione per
cessazione del rapporto di lavoro o per spostamento di posto di lavoro; possono essere riconfermati.
14.5 Al fine di rendere possibile l'esame obiettivo di eventuali contestazioni saranno messe a
disposizione complessivamente 10 ore settimanali retribuite per i delegati di cottimo dell'Azienda
(Officina e Montaggio) da utilizzare secondo le necessità dei singoli delegati.
Dopo aver acquisito i termini della controversia, i lavoratori delegati o di C.I., se hanno ancora da
consumare il tempo a disposizione, possono iniziare l'esame della controversia con i rappresentanti
della Direzione. Nel caso in cui la controversia non sia risolta nei termini di tempo considerati, le
parti fisseranno l'orario del successivo incontro tenendo conto che, per la possibile necessità di
presenza del lavoratore interessato, tale incontro deve verificarsi di norma durante l'orario di lavoro.
14.6 Il tempo impiegato dai membri di C.I. o dai delegati, previsto al punto 4 per le contestazioni
delle bolle di cottimo, sarà pagato dall’Azienda con la normale retribuzione e con la resa di cottimo
pari a quella realizzata dal rendimento del mese precedente.
30
11. 14.7 Allorché non si risolvessero eventuali divergenze sorte a livello di rappresentanti di cui al
punto 2 la controversia sarà esaminata fra la Direzione ed i suoi rappresentanti e la C.I. ed i delegati
di cottimo interessati, senza formalità ed immediatamente. Nel caso in cui anche a questo livello
non si addivenga alla risoluzione della vertenza, al C.T.P. (Comitato Tecnico Paritetico) potrà
essere richiesto l'accertamento e l'acquisizione dei dati controversi per la sua possibile
composizione.
14.8 Nel caso in cui questa modalità di controllo prevista in tutti i punti precedenti non sia
funzionale, si procederà ad un nuovo incontro fra le Organizzazioni Sindacali e Direzione
Aziendale per verificarne le cause.
La regolamentazione di cottimo verrà automaticamente rinnovata di anno in anno salvo che non
intervengano modificazioni sostanziali in sede di rinnovo del Contratto Nazionale di Lavoro dei
Metalmeccanici, nel qual caso le parti interverranno per riesaminare la presente regolamentazione.
p. LA DITTA (Sig. Samoggia)
p. F.I.O.M.-.C.G.I.L. (L. Motta -.E.. Fontana)
p. F. I. M.- C.I.S.L. (Gabrilo Zaniboni)
p. U.I.L.M. - U.I .L. (Ezio Degli Esposti)
Ai sensi del cpv. 3 punto 5 dell’art. 16 Parte Operai del C.C.N.L. per l'Industria Metalmeccanica, la
Direzione Aziendale fa presente che le modifiche introdotte al regolamento del 21.3.1969
riguardano soltanto problemi di dettaglio incontrati in sede applicativa e sono state inserite al solo
scopo di adeguare il regolamento stesso alle mutate prassi aziendali di lavoro.
p. l’Azienda (Sig. Samoggia)
Bologna, 9 Novembre 1972
31
15. CODIFICAZIONI
C = CONDIZIONE
Niente = Normale
1 = Cottimo contestato
2 = Lavoro in rilievo cronometrico
3 = Addestramento
4 = Addestramento in squadra nei primi 2 mesi
5 = Errore di lavorazione: lavoro eseguito dall'operaio che ha commesso l'errore
8 = Mancata esecuzione di una o più fasi dl. Lavorazione
I = INDICE
Niente = Cottimo singolo
1 = Cottimo a Squadre
2 = Ore di seconda macchina
3 = Ore di trasferta
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17. Accordo Aziendale GD 1971
1 MAGGIO 1971
Tra la Direzione dell'Azienda G. D
ed i Sindacati Provinciali della F.I.M. - F.I.O.M. ed U.I.L.M.
ed una delegazione di operai e di impiegati del consiglio di fabbrica
si è convenuto quanto segue:
PREMIO DI PRODUZIONE
L'attuale premio di produzione esistente di Lit.60.000 annue viene portato a Lit. 100.000, da
corrispondere in modo fisso ed uguale per tutti i lavoratori dipendenti con le seguenti modalità:
1971 Lit. 20.000 per le festività Pasquali, Lit.40.000 nel mese di maggio, Lit.40.000 entro il mese
di luglio.
Per gli anni successivi Lit.30.000 per le festività Pasquali, Lit.70.000, nel mese di luglio.
Resta inteso che avendo il Premio valore annuale - 1 gennaio, 31 dicembre - in caso di assunzione o
interruzione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno saranno corrisposti i dodicesimi maturati.
MENSA AZIENDALE
A decorrere dal 15.3.1971 è istituita la mensa aziendale (minestra - pietanza - contorno e pane).
i dipendenti concorrono alle spese della mensa sopraddetta nella misura di Lit. 200 per ogni singolo
pasto.
Viene riconosciuta una commissione di dipendenti composta da 2 persone, indicate dal Consiglio di
Fabbrica, per il controllo di qualità e quantità degli alimenti usati per la mensa.
Ai componenti di detta commissione è riconosciuto e retribuito il tempo necessario per detti
controlli.
In caso di notevoli variazioni nel costo di gestione della mensa, inteso in senso lato, le parti si
incontreranno per discutere in merito alla quota economica di partecipazione dei lavoratori.
Viene mantenuto il rapporto di lavoro, con la Ditta G.D. del personale femminile in forza per il
servizio mensa al 14.3.1971, ed attualmente messo a disposizione dell'appaltatore della mensa
aziendale.
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18. INQUADRAMENTO DEI DIPENDENTI E LIVELLI DI PAGA BASE AZIENDALE
Al fine di definire meglio gli inquadramenti aziendali del personale in relazione alla situazione
esistente, vengono stabilite per le singole categorie le seguenti declaratorie con i relativi valori
parametrali.
1^ Categoria Super (Normativa Contrattuale Impiegati) (l^ Imp. - Super)
Ad essa appartengono gli impiegati di 1^ categoria che, oltre a possedere tutte le caratteristiche
Indicate nella seguente 1^ categoria impiegati. siano preposti ad incarichi fondamentali dell'azienda
ed abbiano acquisito lunghe esperienze anche presso altre aziende.
1^ Categoria. parametro 210- (Normativa Contrattuale Impiegati) (l^ Impiegati)
Fanno parte di questa categoria quei dipendenti che hanno funzioni di capi settore autonomo di
lavoro (settore autonomo che esiste permanentemente o che si costituisce di fatto nell'esplicazione
delle diverse fasi lavorative) oppure che guidino e controllino con carattere di continuità lavoratori
impiegati di qualsiasi categoria.
Tale categoria comprende i dipendenti con titolo di studio a livello universitario ovvero con livello
di professionalità analogo acquisibile con la esperienza di lavoro anche presso altre aziende.
2^ Categoria - parametro 180 - (Normativa Contrattuale Impiegati) (ex 2^ Impiegati)
Ad essa appartengono i dipendenti con una specifica preparazione e capacità professionale
corrispondente al livello di istruzione di diploma, od a un insieme di conoscenze tecnico - pratiche
equivalenti, Integrate da capacità specifiche nella branca di lavoro ,acquisite con l'esperienza di
lavoro anche presso più aziende.
Essi sono in grado di prendere decisioni nell'ambito del lavoro commesso, sotto un controllo
generico da parte di un impiegato di 1^ categoria.
I dipendenti laureati non potranno essere assegnati a categoria inferiore a questa. Dopo 4 anni i
neolaureati, dopo 2 anni i laureati con esperienza di lavoro in altre aziende i neolaureati dipendenti
G.D, passeranno alla 1^ categoria.
A questa categoria appartengono anche i dipendenti diplomati, con 6 anni di anzianità aziendale.
Tale categoria comprende inoltre i dipendenti con mansioni di capo a livello di produzione
(officina).
3^ Categoria - parametro 150 - (Normativa Contrattuale Impiegati) (ex 2^ Impiegati)
Comprende i dipendenti in possesso di diploma, come da C.C.N.L., che hanno superato i 2 anni di
permanenza aziendale in 6^ categoria, di qualsiasi livello di capacità ed inquadramento nel processo
produttivo.
Essi possono essere in grado di prendere decisioni nell'ambito del lavoro loro assegnato sotto il
controllo di un impiegato di categoria superiore.
Tale categoria inoltre comprende i dipendenti di officina che organizzano una attività propria o di
gruppo, con responsabilità di guida e controllo di gruppi di operai.
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19. A questa categoria inoltre appartengono i lavoratori che provvedono a collaudi o messe a punto
delle macchine all'esterno dell'azienda dopo una anzianità di effettiva permanenza all'esterno
dell'azienda di 18 mesi, anche in tempi diversi, ovvero che abbiano effettuato Il lavoro di
collaudatore esterno durante 5 anni solari.
I nuovi assunti passeranno al livello salariale aziendale di categoria dopo 6 mesi dall'assunzione.
4^ Categoria - parametro 145 (Normativa Contrattuale intermedi)
(Intermedi)
Comprende i dipendenti di officina che esplicano lavori di particolare responsabilità che non sono
normalmente attribuiti agli operai o che provvedono all'addestramento e alla guida pratica di altri
lavoratori.
5^ Categoria - parametro 130. (Normativa Contrattuale Operai)
(ex 1^ categoria operai)
Ad essa appartengono i dipendenti di officina che eseguono i lavori di precisione con difficoltà tali
da richiedere una buona conoscenza dei disegno meccanico e di cognizioni tecnico - pratiche
inerenti alla tecnologia del lavoro.
Essi operano normalmente in presenza di uno schema prestabilito di massima e secondo ordini che,
di lavorazione in lavorazione, vengono impartiti dal diretto superiore.
6^ Categoria - parametro 128. (Normativa Contrattuale Impiegati)
(ex 3^ categoria impiegati)
Ad essa appartengono i dipendenti d'ordine che curano l'analitica esecuzione delle operazioni loro
commesse secondo uno schema di massima prestabilito e secondo ordini che di volta in volta
vengono impartiti.
I dipendenti diplomati non potranno essere assegnati a categoria inferiore a questa e, dopo un
periodo massimo di 2 anni, passeranno alla 3^ Categoria - parametro 150.
Ad esempio appartengono a questa categoria:
- particolaristi ed assiemisti
- stenodattilografe
- addetti a mansioni semplici di segreteria, escluse le segretarie dei dirigenti
- addetti alla verifica ed alla perforazione delle schede meccanografiche
- centralinisti telefonici
- archivisti senza potere discrezionale
- addetti al controllo di documenti contabili relativi al movimento del materiale
- fattorini di azienda.
I nuovi assunti avranno diritto alla paga minima aziendale di categoria dopo 6 mesi dall'assunzione.
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20. 7^ Categoria. parametro 110. (Normativa Contrattuale Operai)
(ex 2^ categoria operai)
Ad essa appartengono quei dipendenti che possiedono cognizioni tecnologiche sufficienti ad
eseguire lavorazioni di non complessa esecuzione.
Nell'adempimento delle loro mansioni essi eseguono dì volta in volta le istruzioni che vengono loro
impartite dai diretti superiori.
I nuovi assunti avranno, dopo 6 mesi dall'assunzione, un minimo di paga pari al 90% della paga di
categoria aziendale, dopo i successivi 6 mesi avranno diritto alla paga di categoria aziendale.
8^ Categoria - parametro 100- (Normativa Contrattuale Operai)
(ex 3^ categoria operai)
Ad essa appartengono tutti i dipendenti addetti a lavori di pulizia e manovalanza non collegati alla
produzione.
Questa categoria inoltre accoglie, per un periodo di tempo non superiore a 26 mesi, quei dipendenti
che abbiano una conoscenza professionale di tipo elementare
ma che tuttavia sono inseriti nel ciclo produttivo aziendale, le cui caratteristiche giustificano, in
termine di difficoltà e conoscenze richieste, il periodo massimo indicato.
I nuovi assunti avranno diritto alla paga minima di categoria aziendale dopo 6 mesi dall'assunzione.
CRITERI DI PASSAGGIO DI CATEGORIA
A seguito della nuova struttura di inquadramento professionale. verranno passati di categoria n. 110
dipendenti complessivamente, che possono interessare tutte le attuali categorie provvedendo ad
operare tali passaggi usando le «declaratorie « costituenti parte integrante del presente accordo,
sulla base delle capacità professionali e delle più elevate cognizioni tecniche pratiche acquisite dai
singoli per effetto del criterio di rotazione, inteso come sotto specificato, ed in relazione ad esso i
criteri della anzianità e scolarità.
La rotazione dei lavori è l'elemento essenziale per dare ai lavoratori la possibilità di acquisire
capacità e qualificazione professionale.
L'azienda si impegna a dare a tutti i lavoratori la possibilità di rotazione dei lavori da attuarsi
nell'ambito dei vari reparti o uffici, e più precisamente all'interno dei singoli centri dove esista una
dinamica nei livelli di categoria.
Essendo altresì presenti all'interno dei singoli centri diversi livelli di categoria, la rotazione sarà
possibile tra un livello e quello immediatamente superiore, sempre che permanga una dinamica di
espansione, salvo quanto disposto dallo Statuto dei Lavoratori in materia.
Poiché potrà prospettarsi la necessità da parte dell'azienda di trasferire di ufficio o di mansioni un
dipendente in quanto potrebbero esserci dei settori che per l'evolversi necessario dell'andamento
aziendale debbono, per esempio, essere ridimensionati, è riconosciuto pacificamente tra le parti che
tale trasferimento di mansioni, purché non leda in alcun modo le condizioni economiche e di
qualifica del lavoratore può essere realizzato anche attribuendo al dipendente compiti di livello
diverso da quelli precedentemente svolti.
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21. ANZIANITÀ
Ai fini del passaggio di categoria per anzianità si intende quella maturata nell'ambito della stessa
categoria come effettiva prestazione lavorativa (salvo le malattie).
A parità di anzianità il titolo di studio determinerà condizioni di miglior favore.
SCOLARITÀ
I titoli validi sono quelli riconosciuti dallo Stato. I titoli di studio conseguiti durante la permanenza
in azienda danno diritto al lavoratore, dal momento del conseguimento del titolo, di beneficiare
della regolamentazione prevista nella declaratoria. Esso verrà adibito a mansioni inerenti al titolo di
studio conseguito, con criterio di preferenza secondo la dinamica di sviluppo aziendale.
Per i dipendenti che conseguono il diploma o la laurea e presentano per il tipo di titolo di studio
acquisito un caso anomalo si darà luogo ad un esame congiunto, per valutarne la sistemazione
nell'ambito dell'azienda.
Vengono abolite la 4’ e 5' categoria operai e la 4’ categoria impiegati con immediato passaggio
degli operai all'attuale 8' categoria aziendale e per gli impiegati alla 6' Categoria aziendale.
LA PAGA BASE AZIENDALE
(minimo tabellare più super minimo aziendale) in rapporto ai valori parametrali non potrà essere
inferiore a:
1’ Super - parametro stipendio mensile Lit
1’ Cat. - parametro 210 - stipendio mensile Lit.206.000
2’ Cat. - parametro 180 - stipendio mensile Lit.176.000
3’ Cat. - parametro 150 - stipendio. mensile Lit 147.000
4’ Cat. - parametro 145 - stipendio mensile Lit.142.000
5’ Cat. - parametro 130 - paga oraria Lit.611
6° Cat. - parametro 128 - stipendio mensile Lit. 125.000
7° Cat. - parametro 110 - paga oraria Lit. 517
8° Cat. - parametro 100 - paga oraria Lit. 470
I lavoratori attualmente inquadrati in queste categorie e che hanno una paga base aziendale inferiore
a quella sopraindicata raggiungeranno le suddette paghe con la gradualità sotto riportata.
I lavoratori che hanno una paga superiore al minimo stabilito, saranno oggetto di un esame
aziendale per il loro passaggio ad altra categoria, prendendo come criterio di valutazione, le
declaratorie ed i criteri stabiliti per i passaggi di categoria, sempre nell'ambito dei 110 passaggi di
cui al 1° comma del sopra scritto titolo e criteri di passaggio di categoria .
Coloro che non avranno diritto in base a questi criteri al passaggio di categoria rimarranno nella
categoria di appartenenza con la paga congelata all'attuale valore.
I miglioramenti retributivi per il raggiungimento dei livelli sopra indicati avverranno con le seguenti
gradualità:
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22. 1.5.1971 – 15% della differenza spettante per la parificazione delle paghe ai livelli concordati
per i lavoratori che ne abbiano diritto
1.1.1972 – 20% della differenza spettante per la parificazione delle paghe ai livelli concordati
per i lavoratori che ne abbiano diritto
1.6.1972 – 20% della differenza spettante per la parificazione delle paghe ai livelli concordati
per i lavoratori che ne abbiano diritto
1.1.1973- 20% della differenza spettante per la parificazione delle paghe ai livelli concordati
per i lavoratori che ne abbiano diritto
1.6.1973- 25% della differenza spettante per la parificazione delle paghe al livelli concordati
per i lavoratori che ne abbiano diritto
La distribuzione delle somme previste alle singole date opererà comprendendo interamente gli
aumenti inferiori, in base ad accordi da perfezionare immediatamente per consentire le erogazioni
alle scadenze sopra stabilite.
Per i passaggi di categoria essendo necessario un esame , questi decorreranno dal 1.6.1971. La
eventuale differenza salariale per il raggiungimento del livello di paga della nuova categoria in cui
verranno collocati, verrà corrisposta secondo le gradualità previste.
Dopo 6 mesi dall'assunzione la paga degli apprendisti sarà determinata sempre, in base alle
percentuali previste dal C.C.N.L., prendendo come riferimento il 90% della paga aziendale della 7'
categoria.
Chiarimento a verbale
Gli aumenti d'ordine generale, cioè assetto zonale, rinnovo contratti nazionali collettivi di lavoro,
verranno aggiunti in cifra alle paghe aziendali.
RAPPRESENTANZE DEI LAVORATORI IN AZIENDA
Al Consiglio di Fabbrica sono demandate tutte le funzioni di rappresentanza dei dipendenti ed è
l'unico organo riconosciuto dalla Direzione.
I nominativi dei componenti del Consiglio dl Fabbrica (eletti in modo segreto su scheda bianca),
verranno resi noti alla Direzione con comunicazione congiunta a mezzo lettera delle tre
Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente accordo.
I componenti del Consiglio di Fabbrica sono quelli di cui all'elenco allegato trasmesso in data 4-5-
1971 alla Direzione, come sopra detto.
Eventuali revoche e conseguenti sostituzioni verranno successivamente comunicate alla Direzione
sempre nei modi sopra accennati.
Ai componenti del Consiglio di Fabbrica vengono applicate le tutele sindacali previste dall'accordo
18-4-1966 sul funzionamento delle Commissioni interne, ma limitatamente al periodo del mandato
stesso.
Eventuali passaggi per ragioni tecnico - produttive richieste dalla Direzione di un componente del
Consiglio di Fabbrica da un reparto ad un altro, dovrà avere l'accordo del delegato stesso.
Al Consiglio di Fabbrica vengono globalmente riconosciute n. 1.400 ore di permesso retribuite
all'anno (comprendenti quelle previste dalla Legge n. 300 - 10 maggio 1970 e quelle previste
dall'accordo aziendale sul cottimo) per lo svolgimento della sua funzione.
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23. AMBIENTE DI LAVORO
a) Al Consiglio di Fabbrica viene riconosciuto il diritto di controllare l'applicazione delle
norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere le ricerche,
l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la salute dei lavoratori e la loro
integrità fisica.
Per tali mansioni potrà anche valersi dell'apporto di esterni di propria fiducia, previa comunicazione
alla Direzione Aziendale.
b) L'Azienda si impegna entro il 30-9-1971 ad attrezzare una infermeria adeguata al numero
dei dipendenti, con personale abilitato.
Il presente accordo risolve i problemi che sono stati oggetto delle rivendicazioni aziendali
presentate il 19-10-1970 relative ai livelli salariali aziendali e ai criteri di inquadramento categoriale
ed avrà decorrenza dal 1/5/1971 salvo quanto stabiliranno i nuovi contratti nazionali.
Per LA DIREZIONE AZIENDALE
Per LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI
FIM-FIOM-UILM
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