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VII Panel Osservatorio Legislazione & Mercati

SEMPLIFICAZIONE, FISCO, LIQUIDITA’: TRE MOSSE PER UNA VERA CRESCITA




 1a sessione

 COME AFFRONTARE IL “NODO” DEL RITARDO NEI
 PAGAMENTI



 Villa Valmarana Morosini, Altavilla Vicentina (VI)
 23 novembre 2012
Presentazione della proposta di legge

          NORME
PER LA LOTTA AI RITARDI NEI
        PAGAMENTI
PREMESSA. IL FALLIMENTO DEL D.LGS. 231/2002



 BILANCIO               A 10 anni dall’entrata in vigore:
             stato endemico dei livelli di inadempimento
             record di insoluti
             costante inefficienza del processo esecutivo
             “primato” delle imprese che falliscono per eccesso di credito




                        Norme troppo timide
 CAUSE DEL
FALLIMENTO              Sanzione economica non dissuasiva
                        Sistema di nullità azionabile solo in giudizio e con
                      larga discrezionalità del giudice


                              3
PRINCIPIO ISPIRATORE DELLA PROPOSTA OLM-
                     CUOA
                                  COSA FARE
         costruire un meccanismo dotato di un’effettiva deterrenza
         incidere pesantemente sul versante finanziario
         rendere l’inadempimento sconveniente per qualunque debitore
         prevenire abusi contrattuali e tatticismi dilatori

                                     SCOPO
       Il debitore deve essere conscio che l’inadempimento nell’immediato
         potrebbe costargli molto più caro di quanto ad oggi non gli costi

                                 STRUMENTO
                                   TECNICO
      Art. 12.3 Direttiva 2001/7: direttiva minima (no divieto di goldplating)

potere del legislatore nazionale di mantenere in vigore o adottare disposizioni più
                              favorevoli al creditore

                                         4
LINEE GUIDA DELLA PROPOSTA

1. differenziazione di trattamento in ragione della forza
   finanziaria del debitore ed introduzione di un regime
   economicamente punitivo (tasso moratorio + “sanzioni civili”)


2. procedura rapida e semplificata per stroncare prassi di
   contestazione pretestuosa dei crediti a fini dilatori


3. snellimento delle procedure ingiuntive ed esecutive e
   introduzione di meccanismi antielusivi rispetto ad abusi del
   processo o a pratiche di fraudolenta autospoliazione
   patrimoniale

                               5
LINEA GUIDA 1: DIFFERENZIAZIONE DEI DEBITORI
                                                      CATEGORIE DI
                                                        DEBITORI



          PRIVATO                                    IMPRESA (*)                             GRANDE IMPRESA (***)


  MICROIMPRESA(**)                                                                                PUBBLICA
                                                                                               AMMINISTRAZIONE

                                                     MOTIVO DELLA
                                                   DIFFERENZIAZIONE


       graduale intensità delle misure punitive in ragione della “stazza” del debitore:
                   maggiore dimensione = maggiore capacità finanziaria
                            = maggiore punizione della violazione

(*) impresa diversa da microimpresa o da grande impresa (**) max 2 mio fatturato netto annuo e non più di 10 unità
lavorative (***) più di 250 unità lavorative e, alternativamente, 43 milioni di totale di bilancio o 40 milioni di fatturato netto


                                                                    6
LINEA GUIDA 1: AMBITO DI APPLICAZIONE

       Qualsiasi rapporto debitorio
                    TRANNE
                  Debiti tributari
        Debiti di debitori falliti o soggetti a
              procedura concorsuale
          Debiti a pagamento istantaneo

                 INCLUSI PERO’
   Debiti da rimborso, risarcitori o restitutori
Debiti da ristrutturazioni, conciliazioni, transazioni
    rispetto a scadenze di piani di pagamento


                          7
LINEA GUIDA 1: NORMA GENERALE ANTIELUSIONE

         PATTO CONTRARIO A QUALUNQUE DISPOSIZIONE
              (purché non sia più favorevole al creditore)



     NULLITA’                                      SANZIONE
    DEL PATTO                                       CIVILE



     Rilevabile
     d’ufficio                              10% del valore del debito
                                              (15% se il debitore è
                                            impresa, 20% se è grande
  Azionabile sino al                             impresa o PA)
terzo anno dall’ultimo
      pagamento



                                 8
LINEA GUIDA 1: TERMINI

 TERMINE DI PAGAMENTO                                     90 giorni
       MASSIMO                              (in assenza di pattuizione: 30 giorni)




                                       privato-microimpresa        min 30 max 45 gg.
  TERMINE DI
                          Variabile:          impresa             min 15 max 30 gg.
    GRAZIA
                                           grande impresa-PA       min 5 max 15 gg.


Da concedersi solo al debitore che
  abbia pagato, entro il termine
 contrattuale, almeno il 30% del
              debito



                                       9
LINEA GUIDA 1: INTERESSI DI MORA
                   E SANZIONE CIVILE

                          INTERESSI DI MORA

    Tasso legale vigente alla scadenza del termine contrattuale o di grazia




               5 punti per debitore privato - microimpresa
               7 punti per debitore impresa
               10 punti per debitore grande impresa - PA


Mancato ritardato pagamento di credito portato da titolo giudiziario esecutivo
 Interessi di mora raddoppiati
 Sanzione civile pari al 35% del valore del credito

                                      10
LINEA GUIDA 2: PROCEDIMENTO DI
               CONTESTAZIONE STRAGIUDIZIALE

                                       Debitore
                                                    messa in mora

                                      Creditore

    entro 15 gg. contesta                                          entro 15 gg. non
      motivatamente e                                            contesta o contesta in
     documentalmente                                               modo irregolare o
                                                               tardivamente o rinuncia
          entro 10 gg. replica


                                                                 Il credito diventa
entro 15 gg. avvia il    entro 15 gg. non                      INCONTESTABILE
    contenzioso         avvia il contenzioso               (si aggiunge una sanzione civile
                                                               del 5% per contestazioni
                                                           irregolari, tardive o rinunciate)

                                               11
LINEA GUIDA 2: SANZIONI PER
           CONTESTAZIONE GIUDIZIALE
                  PRETESTUOSA

 Riproposizione in giudizio di una contestazione omessa,
                  tardiva o irregolare



          Rigetto giudiziario della contestazione



         Sanzione civile aggiuntiva pari al 25%
sulla sommatoria di credito, interessi di mora ed eventuale
           sanzione civile del 5% (v. slide 10)


                             12
LINEA GUIDA 3: DECRETO INGIUNTIVO “VELOCE”
      PER CREDITO NON CONTESTATO O PER CREDITO
        CONTESTATO MANIFESTAMENTE INFONDATO


  Formalità           Documentazione contrattuale o fiscale.
 documentali          Autocertificazione che attesti la non contestazione

                      decreto immediatamente esecutivo per legge.
Caratteristiche del   Sospensione non concedibile se non previa
 provvedimento        cauzione pari a intero valore ingiunto + 10%


 Tempo massimo                45 giorni dal deposito del ricorso
   emissione

    Spese             15% del valore del credito con minimo di 50 e
 forfetizzate         massimo di 100.000 euro

                                13
LINEA GUIDA 3: PUNIZIONE DEL CREDITORE
         TEMERARIO O FRAUDOLENTO

                               Creditore
                                              Soccombente in giudizio e che
Soccombente in giudizio                         non abbia dato atto della
                                              presenza di una contestazione

                            Sanzione civile

                           Somma di interessi,
                             sanzioni e spese
                          addebitate al debitore


RADDOPPIATA                                          TRIPLICATA

                                    14
LINEA GUIDA 3: LIQUIDAZIONE DI SOMME
         PUNITIVE PER SOCCOMBENZA

 Art. 96, ultimo comma c.p.c. In ogni caso, quando pronuncia sulle
  spese ai sensi dell’articolo 91, il giudice, anche d’ufficio, può
 altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore
  della controparte, di una somma equitativamente determinata.


La somma è:

   obbligatoriamente liquidata in caso di soccombenza
   stabilita equitativamente dal giudice
   variabile dal 20% al 60% del valore del credito


                                 15
LINEA GUIDA 3: SNELLIMENTI DEL
          PROCESSO ESECUTIVO 1/2

              •Esenzione del termine di 10 giorni (art. 482 c.p.c.)
              concessa obbligatoriamente, su richiesta del creditore,
              in caso di decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo
PRECETT       •Eliminazione dell’obbligo di indicazione della data di
   O          notifica del titolo esecutivo
              •Validità del precetto estesa a 10 anni


                    •Giudice competente per il giudizio di
                    opposizione: giudice del luogo in cui risiede il
OPPOSIZIONE         creditore    (tranne   che    per    esecuzione
AL PRECETTO         immobiliare)
                    •Rito sommario da concludersi entro 90 giorni


                               16
LINEA GUIDA 3: SNELLIMENTI DEL
          PROCESSO ESECUTIVO 2/2

                Predefinite: 20% del valore capitale del
                credito (min 75 max 125.000 euro),
  SPESE DI      meccanismi di adeguamento per esecuzioni
PROCEDURA       multiple, compenso addizionale per
                ufficiale giudiziario (1%) incaricato
                dell’esecuzione

                La Guardia di Finanza, interpellata allo
                scopo dall’ufficiale giudiziario, comunica
                entro 5 giorni l’esistenza e la capienza di
COOPERAZIONE    conti riferibili al debitore di cui il Corpo
 ATTIVA GDF     possa avere conoscenza consultando
                qualsivoglia archivio o banca dati, senza
                necessità di alcuna autorizzazione

                       17
LINEA GUIDA 3: PREVENZIONE DELLE
             SPOLIAZIONI PATRIMONIALI

Art. 2901, co. 1° cod. civ.: il creditore, anche se il credito è soggetto a
condizione o a termine, può domandare che siano dichiarati inefficaci nei
suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore
rechi pregiudizio alle sue ragioni, quando concorrono le seguenti condizioni:
1) che il debitore conoscesse il pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del
creditore o, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, l'atto fosse
dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento;
2) che, inoltre, trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse consapevole
del pregiudizio e, nel caso di atto anteriore al sorgere del credito, fosse
partecipe della dolosa preordinazione.


   I requisiti sub 1) e 2) si presumono in caso di atto compiuto 6 mesi prima
   dell’assunzione dell’obbligazione ovvero successivamente all’inadempimento.
   Rito sommario da concludersi entro 90 giorni


                                       18

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Presentazione della proposta di legge "Norme per la lotta ai ritardi nei pagamenti"

  • 1. VII Panel Osservatorio Legislazione & Mercati SEMPLIFICAZIONE, FISCO, LIQUIDITA’: TRE MOSSE PER UNA VERA CRESCITA 1a sessione COME AFFRONTARE IL “NODO” DEL RITARDO NEI PAGAMENTI Villa Valmarana Morosini, Altavilla Vicentina (VI) 23 novembre 2012
  • 2. Presentazione della proposta di legge NORME PER LA LOTTA AI RITARDI NEI PAGAMENTI
  • 3. PREMESSA. IL FALLIMENTO DEL D.LGS. 231/2002 BILANCIO A 10 anni dall’entrata in vigore: stato endemico dei livelli di inadempimento record di insoluti costante inefficienza del processo esecutivo “primato” delle imprese che falliscono per eccesso di credito Norme troppo timide CAUSE DEL FALLIMENTO Sanzione economica non dissuasiva Sistema di nullità azionabile solo in giudizio e con larga discrezionalità del giudice 3
  • 4. PRINCIPIO ISPIRATORE DELLA PROPOSTA OLM- CUOA COSA FARE costruire un meccanismo dotato di un’effettiva deterrenza incidere pesantemente sul versante finanziario rendere l’inadempimento sconveniente per qualunque debitore prevenire abusi contrattuali e tatticismi dilatori SCOPO Il debitore deve essere conscio che l’inadempimento nell’immediato potrebbe costargli molto più caro di quanto ad oggi non gli costi STRUMENTO TECNICO Art. 12.3 Direttiva 2001/7: direttiva minima (no divieto di goldplating) potere del legislatore nazionale di mantenere in vigore o adottare disposizioni più favorevoli al creditore 4
  • 5. LINEE GUIDA DELLA PROPOSTA 1. differenziazione di trattamento in ragione della forza finanziaria del debitore ed introduzione di un regime economicamente punitivo (tasso moratorio + “sanzioni civili”) 2. procedura rapida e semplificata per stroncare prassi di contestazione pretestuosa dei crediti a fini dilatori 3. snellimento delle procedure ingiuntive ed esecutive e introduzione di meccanismi antielusivi rispetto ad abusi del processo o a pratiche di fraudolenta autospoliazione patrimoniale 5
  • 6. LINEA GUIDA 1: DIFFERENZIAZIONE DEI DEBITORI CATEGORIE DI DEBITORI PRIVATO IMPRESA (*) GRANDE IMPRESA (***) MICROIMPRESA(**) PUBBLICA AMMINISTRAZIONE MOTIVO DELLA DIFFERENZIAZIONE graduale intensità delle misure punitive in ragione della “stazza” del debitore: maggiore dimensione = maggiore capacità finanziaria = maggiore punizione della violazione (*) impresa diversa da microimpresa o da grande impresa (**) max 2 mio fatturato netto annuo e non più di 10 unità lavorative (***) più di 250 unità lavorative e, alternativamente, 43 milioni di totale di bilancio o 40 milioni di fatturato netto 6
  • 7. LINEA GUIDA 1: AMBITO DI APPLICAZIONE Qualsiasi rapporto debitorio TRANNE Debiti tributari Debiti di debitori falliti o soggetti a procedura concorsuale Debiti a pagamento istantaneo INCLUSI PERO’ Debiti da rimborso, risarcitori o restitutori Debiti da ristrutturazioni, conciliazioni, transazioni rispetto a scadenze di piani di pagamento 7
  • 8. LINEA GUIDA 1: NORMA GENERALE ANTIELUSIONE PATTO CONTRARIO A QUALUNQUE DISPOSIZIONE (purché non sia più favorevole al creditore) NULLITA’ SANZIONE DEL PATTO CIVILE Rilevabile d’ufficio 10% del valore del debito (15% se il debitore è impresa, 20% se è grande Azionabile sino al impresa o PA) terzo anno dall’ultimo pagamento 8
  • 9. LINEA GUIDA 1: TERMINI TERMINE DI PAGAMENTO 90 giorni MASSIMO (in assenza di pattuizione: 30 giorni) privato-microimpresa min 30 max 45 gg. TERMINE DI Variabile: impresa min 15 max 30 gg. GRAZIA grande impresa-PA min 5 max 15 gg. Da concedersi solo al debitore che abbia pagato, entro il termine contrattuale, almeno il 30% del debito 9
  • 10. LINEA GUIDA 1: INTERESSI DI MORA E SANZIONE CIVILE INTERESSI DI MORA Tasso legale vigente alla scadenza del termine contrattuale o di grazia 5 punti per debitore privato - microimpresa 7 punti per debitore impresa 10 punti per debitore grande impresa - PA Mancato ritardato pagamento di credito portato da titolo giudiziario esecutivo Interessi di mora raddoppiati Sanzione civile pari al 35% del valore del credito 10
  • 11. LINEA GUIDA 2: PROCEDIMENTO DI CONTESTAZIONE STRAGIUDIZIALE Debitore messa in mora Creditore entro 15 gg. contesta entro 15 gg. non motivatamente e contesta o contesta in documentalmente modo irregolare o tardivamente o rinuncia entro 10 gg. replica Il credito diventa entro 15 gg. avvia il entro 15 gg. non INCONTESTABILE contenzioso avvia il contenzioso (si aggiunge una sanzione civile del 5% per contestazioni irregolari, tardive o rinunciate) 11
  • 12. LINEA GUIDA 2: SANZIONI PER CONTESTAZIONE GIUDIZIALE PRETESTUOSA Riproposizione in giudizio di una contestazione omessa, tardiva o irregolare Rigetto giudiziario della contestazione Sanzione civile aggiuntiva pari al 25% sulla sommatoria di credito, interessi di mora ed eventuale sanzione civile del 5% (v. slide 10) 12
  • 13. LINEA GUIDA 3: DECRETO INGIUNTIVO “VELOCE” PER CREDITO NON CONTESTATO O PER CREDITO CONTESTATO MANIFESTAMENTE INFONDATO Formalità Documentazione contrattuale o fiscale. documentali Autocertificazione che attesti la non contestazione decreto immediatamente esecutivo per legge. Caratteristiche del Sospensione non concedibile se non previa provvedimento cauzione pari a intero valore ingiunto + 10% Tempo massimo 45 giorni dal deposito del ricorso emissione Spese 15% del valore del credito con minimo di 50 e forfetizzate massimo di 100.000 euro 13
  • 14. LINEA GUIDA 3: PUNIZIONE DEL CREDITORE TEMERARIO O FRAUDOLENTO Creditore Soccombente in giudizio e che Soccombente in giudizio non abbia dato atto della presenza di una contestazione Sanzione civile Somma di interessi, sanzioni e spese addebitate al debitore RADDOPPIATA TRIPLICATA 14
  • 15. LINEA GUIDA 3: LIQUIDAZIONE DI SOMME PUNITIVE PER SOCCOMBENZA Art. 96, ultimo comma c.p.c. In ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell’articolo 91, il giudice, anche d’ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata. La somma è: obbligatoriamente liquidata in caso di soccombenza stabilita equitativamente dal giudice variabile dal 20% al 60% del valore del credito 15
  • 16. LINEA GUIDA 3: SNELLIMENTI DEL PROCESSO ESECUTIVO 1/2 •Esenzione del termine di 10 giorni (art. 482 c.p.c.) concessa obbligatoriamente, su richiesta del creditore, in caso di decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo PRECETT •Eliminazione dell’obbligo di indicazione della data di O notifica del titolo esecutivo •Validità del precetto estesa a 10 anni •Giudice competente per il giudizio di opposizione: giudice del luogo in cui risiede il OPPOSIZIONE creditore (tranne che per esecuzione AL PRECETTO immobiliare) •Rito sommario da concludersi entro 90 giorni 16
  • 17. LINEA GUIDA 3: SNELLIMENTI DEL PROCESSO ESECUTIVO 2/2 Predefinite: 20% del valore capitale del credito (min 75 max 125.000 euro), SPESE DI meccanismi di adeguamento per esecuzioni PROCEDURA multiple, compenso addizionale per ufficiale giudiziario (1%) incaricato dell’esecuzione La Guardia di Finanza, interpellata allo scopo dall’ufficiale giudiziario, comunica entro 5 giorni l’esistenza e la capienza di COOPERAZIONE conti riferibili al debitore di cui il Corpo ATTIVA GDF possa avere conoscenza consultando qualsivoglia archivio o banca dati, senza necessità di alcuna autorizzazione 17
  • 18. LINEA GUIDA 3: PREVENZIONE DELLE SPOLIAZIONI PATRIMONIALI Art. 2901, co. 1° cod. civ.: il creditore, anche se il credito è soggetto a condizione o a termine, può domandare che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni, quando concorrono le seguenti condizioni: 1) che il debitore conoscesse il pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore o, trattandosi di atto anteriore al sorgere del credito, l'atto fosse dolosamente preordinato al fine di pregiudicarne il soddisfacimento; 2) che, inoltre, trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse consapevole del pregiudizio e, nel caso di atto anteriore al sorgere del credito, fosse partecipe della dolosa preordinazione. I requisiti sub 1) e 2) si presumono in caso di atto compiuto 6 mesi prima dell’assunzione dell’obbligazione ovvero successivamente all’inadempimento. Rito sommario da concludersi entro 90 giorni 18