2. Normativa di riferimento
Decreto legge 4 giugno 2013, n. 63,
(conv. con L. 90/13) che ha recepito la
Direttiva 2010/31/Ue, che abroga e
sostituisce la Direttiva 2002/91/Ce;
Decreto legislativo 192/2005 (che aveva
recepito la Direttiva 2002/91/Ce).
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3. NOVITA’ PIU’ IMPORTANTE
soppressione Attestato di Certificazione Energetica
(A.C.E.)
introduzione Attestato di Prestazione Energetica (A.P.E.)
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4. FUNZIONI DELL’A.P.E.
Funzioni DIRETTE
informare acquirente (anche a titolo
gratuito) e/o locatario su:
1) prestazione energetica;
2) grado di efficienza energetica degli edifici;
3) raccomandazioni per il miglioramento
dell’efficienza energetica.
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5. Funzione INDIRETTA
ottenere un costante e graduale miglioramento delle
prestazioni energetiche anche degli edifici già esistenti.
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7. OBBLIGO DI DOTAZIONE
•Edifici che devono essere dotati a prescindere da un loro
trasferimento o locazione;
•Edifici che devono essere dotati in occasione del
trasferimento o locazione.
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8. Edifici che devono essere dotati di certificazione energetica
indipendentemente dal loro trasferimento.
Nuovi edifici:
* permesso a costruire data richiesta DOPO 8
ottobre 2005;
* denuncia inizio attività presentata DOPO 8
ottobre 2005.
Ape deve essere in dotazione PRIMA del rilascio del certificato di
agibilità. (art. 6, comma 1, D.Lgs. 192/2005)
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9. Edifici ristrutturati:
ristrutturazioni importanti: che interessano
oltre il 25% della superficie dell’involucro
dell’intero edificio.
(art. 2, comma 1, lettera l-viciesquater, D.Lgs. 192/2005)
Ape deve essere in dotazione PRIMA del rilascio del
certificato di agibilità.
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10. Interventi per i quali si usufruisce delle
detrazioni dell'ecobonus al 65% per il
risparmio energetico o bonus
ristrutturazioni al 55%
(Faq. nn. 67 e 68 Enea http://www.acs.enea.it/)
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12. Edifici che devono essere dotati in
occasione del trasferimento o locazione
Art. 6, c. 2, d.lgs. 192/2005 “Nel caso di
vendita, di trasferimento di immobili a titolo
gratuito o di nuova locazione di edifici o
unità immobiliari, ove l'edificio o l'unità non
ne sia già dotato, il proprietario è tenuto a
produrre l'attestato di prestazione
energetica di cui al comma 1.”
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13. Tipologia di atti per i quali è prevista la
dotazione dell’APE.
VENDITA
(la direttiva 2010/31/UE non
menziona altro!!)
ATTI
A TRASLATIVI A TITOLO
ONEROSO
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14. Atti traslativi a titolo oneroso:
permuta (art. 1555 c.c.);
transazione;
datio in solutum;
costituzione rendita vitalizia e vitalizio
“alimentare”;
cessione o conferimento in società di
un’azienda.
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15. Atti traslativi a titolo gratuito:
donazione;
patti di famiglia.
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16. Atti a titolo oneroso o gratuito:
intera proprietà;
una quota parte;
nuda proprietà – diritto reale;
enfiteusi, in caso di riscatto.
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17. Atti esclusi dall’obbligo di allegazione:
fondo patrimoniale;
vincolo di destinazione ex art. 2645 ter
c.c.;
comodato;
divisione;
costituzione di servitù;
costituzione ipoteca.
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20. Obbligo di dotazione e consegna dell’A.P.E.
Lo si ricava:
art. 6, II comma d.lgs. 192/2005:
“in tutti i casi, il proprietario deve rendere disponibile
l'attestato di prestazione energetica al potenziale
acquirente o al nuovo locatario all'avvio delle rispettive
trattative e consegnarlo alla fine delle medesime”;
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21.
art. 6, c. 8, d.lgs. 192/2005:
“nel caso di offerta di vendita o di locazione, i
corrispondenti annunci tramite tutti i mezzi di
comunicazione commerciali riportano gli indici di
prestazione energetica dell'involucro e globale
dell'edificio o dell'unità immobiliare e la classe energetica
corrispondente”
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22.
art. 6, c. 8, d.lgs. 192/2005:
“nel caso di offerta di vendita o di locazione, i
corrispondenti annunci tramite tutti i mezzi di
comunicazione commerciali riportano gli indici di
prestazione energetica dell'involucro e globale
dell'edificio o dell'unità immobiliare e la classe energetica
corrispondente”
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23. SANZIONI:
(art. 15, d.lgs. 192/2005)
- sanzione amministrativa fra € 3.000,00 e
€ 18.000,00, per il costruttore o il
proprietario, in caso di violazione
dell'obbligo di dotazione Ape per gli edifici di
nuova costruzione e quelli sottoposti a
“ristrutturazioni importanti”;
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24. SANZIONI:
(art. 15, d.lgs. 192/2005)
- sanzione amministrativa fra € 3.000,00 e
€ 18.000,00, violazione dell'obbligo di
dotazione Ape per gli edifici o le unità
immobiliari nel caso di vendita;
- e per le donazioni?
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25. SANZIONI:
(art. 15, d.lgs. 192/2005)
- sanzione amministrativa fra € 3.00,00 e
€ 1.800,00, violazione dell'obbligo di
dotazione Ape, nel caso di nuovo contratto
di locazione;
- sanzione amministrativa fra € 500,00 e
€ 3.000,00, violazione dell'obbligo di
riportare i parametri energetici nell'annuncio
di offerta di vendita o locazione, il
responsabile dell'annuncio;
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