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Efficacia nel tempo delle disposizioni normative della legge dello Stato della Città del Vaticano
                                          n. CXXVII/2010

                                                    Nota



l. Preambolo

La legge dello Stato della Città del Vaticano del 30 dicembre 20 l O concernente" la prevenzione ed il
contrasto del ride/aggio dei proventi di attività criminose e del finanziamento del terrorismo" (in
seguito "Legge n. CXXVIV2010") è entrata in vigore ilI aprile 2011.
Secondo l' articolo 32, comma 1, della Legge n. CXXVIV2010, i soggetti di cui all'articolo 2, tenuti
alla lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, "avuto riguardo ai rapporti continuativi o
d'affari instaurati e alle operazioni eseguite, conservano, per un periodo di cinque anni dalla
cessazione del rapporto o dall'esecuzione dell'operazione, la copia dei documenti richiesti, le
infonnazioni acquisite, le scritture e le registrazioni eseguite nell'adempimento degli obblighi di
adeguata verifica, affinché possano essere utilizzati per qualsiasi indagine o analisi su eventuali
operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo".
Il successivo comma 2 stabilisce che gli stessi soggetti di cui all'art. 2 "devono adottare sistemi che
consentano loro di rispondere pienamente e rapidamente a qualsiasi richiesta di infonnazioni
proveniente daIl' Autorità di Infonnazione Finanziaria relativamente alle operazioni e ai rapporti
continuativi o d'affari da essi intrattenuti nel corso degli ultimi cinque anni".
Sulla base della summenzionata previsione, la Legge n. CXXVIV2010 assegna poteri specifici
all'Autorità di Infonnazione Finanziaria (in seguito the "AIF") che includono, inter alia, a) l'accesso,
anche diretto, alle infonnazioni finanziarie, amministrative, investigative e giudiziarie necessarie per
assolvere: i propri compiti di contrasto del riciclaggio e d'el finanziamento del terrorismo, il potere di
effettuare verifiche presso i soggetti di cui all'articolo 2 e di irrogare ai soggetti responsabili, nei casi
previsti dalla presente legge, sanzioni amministrative e pecuniarie (articolo 33, comma 2); b)
comunicazione al Promotore di Giustizia presso il Tribunale dei fatti che, in base alle caratteristiche,
entità, natura e a qualsivoglia altra circostanza conosciuta, integrino possibili fattispecie di riciclaggio,
autoriciclaggio o di finanziamento del terrorismo" (articolo 33, comma 3).
Il tema che si sta qui affrontando comporta il seguente interrogativo: se i soggetti obbligati alla
comunicazione delle infonnazioni ali' AIF debbano rispondere alle richieste di questa relativamente ai
rapporti e alle operazioni condotte prima dell'entrata in vigore della Legge n. CXXVIV20 l O o se,
invece, i suddetti obblighi riguardino solo i rapporti e le operazioni eseguite dopo l'entrata in vigore
della stessa.



2. Le fonti del diritto all'interno del sistema legale dello Stato della Città del Vaticano e
   l'interpretazione delle disposizioni normative.

Per risolvere il problema di cui si discute è necessario, dapprima, fare riferimento alle fonti del diritto
nel sistema legale Vaticano.
In primo luogo, si deve notare che il sistema legale Vaticano, anche se riconosce il diritto Canonico
come "fonte primaria del diritto", non può essere definito né identificato come "sistema canonico".
Infatti, è un sistema secolare; più precisamente, un sistema statale in cui il diritto Canonico,
diversamente da quanto accade negli altri sistemi statali, non si applica solo a singole materie ma lo si
applica nella sua interezza (persino nei limiti dell'applicabilità defacto).


                                                                                                                1
Il diritto Canonico non è una fonte del diritto eventuale ma è la fonte del diritto primaria I , derogata
     solo da disposizioni normative Vaticane.
    Nel caso in cui né il diritto Canonico né le norme Vaticane fossero applicabili, il sistema legale
     Vaticano applica il sistema legale dello Stato italiano (secondo l'articolo 3, comma l, della legge
     Vaticana 1 ottobre 2008 n. LXXI - in seguito "legge sulle fonti del diritto n. LXXr').
     Posto questo quadro giuridico e tenuto conto che il problema interpretativo in esame è quello
     dell'efficacia nel tempo della Legge n. CXXVIV2010, si deve tenere in considerazione che né la legge
     Vaticana né la legge sulle fonti del diritto n. LXXI prevedono alcuna regola relativa ali 'interpretazione.
     Di conseguenza è necessario guardare ad altre fonti per trovare degli strumenti utili a risolvere
     l'interrogativo in questione.
     E' chiaro che per l'interpretazione del diritto Canonico ci si deve riferire alle norme previste
     dall'attuale Codex Iuris Canonici (cann. 7-22).
    Per il diritto italiano riconosciuto nello Stato della Città del Vaticano ex articolo 3 della legge sulle
    fonti del diritto n. LXXI, si devono seguire i criteri elencati nelle Disposizioni Preliminari al Codice
    Civile Italiano del 1942 a cui si riferisce l'articolo 4 della suddetta legge sulle fonti del diritto.
    Nel caso in cui si dovessero interpretare disposizioni Vaticane come quelle previste dalla Legge n.
    CXXVIV20 l O sulla prevenzione ed il contrasto del riciclaggio dei proventi di attività criminose e del
     finanziamento del terrorismo, quid iuris?
    Riguardo a ciò devono essere esposte due diverse opinioni dottrinali, entrambe sostenute da due
    personalità autorevoli.
    In primo luogo, secondo Federico Cammeo, il punto fondamentale è che l'interpretazione deve essere
    condotta seguendo i criteri previsti dal diritto Canonic02•
    Dopo l'entrata in vigore della legge sulle fonti del diritto n. LXXI, tale approccio sembra essere
    confermato dal suo articolo l, comma l, che riconosce il diritto Canonico quale "criterio interpretativo
    principale".
    Deve essere poi menzionata la posizione di Pio Cipriotti che sottolinea che, per interpretare le norme
    Vaticane, è necessario seguire i criteri stabiliti dalle Disposizioni Preliminari al Codice Civile Italiano
    del 1942, per la semplice ragione che le regole Vaticane sono disposizioni civili, non canoniche;
    questo è ancora più chiaro alla luce del rinvio al Codice Civile Italiano del 1942 operato dall'articolo 3
    della legge sulle fonti del diritto n. LXXI, che include necessariamente le Disposizioni Preliminari al
    Codice Civile Italiano 3.

    3.   Il principio di irretroattività nel sistema legale

    Sulla base di un sistema delle fonti del diritto come sopra descritto, al di là di ogni ragionevole dubbio,
    si può affermare che il sistema legale dello Stato della Città del Vaticano proibisce leggi con effetti
    retroattivi; dopo tutto, tale principio è espressione di una comune concezione della giustizia civile
    (tempus regit actum) ed è riconosciuto in tutti i moderni sistemi politici democratici.
    Invero, il principio è anche contenuto nel Canone 9 del Codex Iuris Canonici che recita: "Leges
    respiciuntfutura, non praeterita, nisi nominatim in eis de praeteritis caveatur".
    In una prospettiva particolare, il principio è confermato e rafforzato dal diritto penale canonico, dal
    momento che rappresenta, secondo i cann. 9 e 1313, un'integrazione del fondamentale principio di
    legalità (can. 221 § 3).
    Ed ancora, il divieto di leggi ex post facto è anche previsto dalle Disposizioni Preliminari al Codice
    Civile Italiano del 1942 (alla stessa affermazione si giunge seguendo la regola prevista dall'articolo, 2
    delle Disposizioni riguardanti la pubblicazione, l'interpretazione e l'applicazione della legge del
    Codice Civile italiano del 1865, prima in vigore nello Stato della Città del Vaticano) che,
    relativamente all'efficacia nel tempo della legge, imperativamente afferma: "La legge non dispone che
    per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo" (art. II, comma l).
    Inoltre, il principio di irretroattività esiste all'interno del sistema legale penale, dal momento che
    l'attuale Codice Penale Vaticano (che è il Codice Penale italiano del 1889: si veda articolo 7, comma
    1, della legge sulle fonti del diritto n. LXXi) stabilisce: "nessuno può essere punito per un'azione che

I F. Cammeo, Ordinamento giuridico dello Stato della Città del Vaticano, Firenze 1932, p. 173.
2 F. Cammeo, Ordinamento giuridico dello Stato della Città del Vaticano, Firenze 1932, p. 177.
3 P. Ciprotti, Appunti di dir itto privato vaticano, Roma 1938, p. 42 s.

                                                                                                                   2
·.

         non è espressamente considerata un crimine dalla legge" (art. l, comma l), specificando alI'articolo 2,
         comma l: "nessuno può essere accusato per un atto che, secondo la legge in vigore al tempo in cui fu
         commesso, non è considerato un crimine".
         Di conseguenza, in entrambi i casi la regola generale è che la nuova previsione legislativa riguarda
         solo fa~i e rapporti giuridici futuri, mentre le leggi r.etroattive sono un'eccezione che deve essere;
         espressamente indicata o, almeno, prevista dalla nuova legge in maniera non equivoca.

          4. Il principio di irretroattività della legge e le previsioni legali della legge dello Stato della Città del
             Vaticano n. CXXVII /2010

          Per trovare una risposta all'interrogativo iniziale, è opportuno menzionare la previsione dell'articolo
          lO § 2 dello statuto dell' AIF allegato alla lettera apostolica nella forma di "Motu Proprio" di
          Benedetto XVI del 30 dicembre 20 l O (in seguito "m. p.") per la prevenzione ed il contrasto delle
          attività illegali in campo finanziario.
          La previsione recita: "Per quanto non disposto da questo Statuto si applicano le vigenti disposizioni
          canoniche e civili vaticane".
          Quindi, nel silenzio della Legge n. CXXVII/2010 e sulla base del m.p. del 30 dicembre 2010 in
          relazione all'efficacia nel tempo della legge per la prevenzione ed il contrasto delle attività illegali in
          campo finanziario, la disposizione oggetto di analisi - alla luce delle relative disposizioni civili e
          canoniche - non può essere considerate retroattiva.
          Il divieto contro l'applicazione retroattiva della Legge n. CXXVIV2010 è ancora più evidente dal
          momento che la disciplina in esame provvede anche alle offese penali, richiamando quindi, il generale
         principio di legalità già da lungo tempo riconosciuto all' interno dello Stato della Città del Vaticano 4.
          Oltre alla ragione giuridica appena esposta riguardo alla sua applicazione, il divieto di leggi ex post
         facto nasce anche dalla logica interna delle previsioni legali, riguardo ad entrambi i doveri soggettivi e
         ai poteri dell' AIF.
          Infatti, l'articolo 32, comma l - stabilendo i doveri dei soggetti indicati all'articolo 2 della Legge n.
         CXXVII/2010 - obbliga ad un facere, esattamente ad un'attività positiva volta a conservare, per un
         periodo ,di cinque anni, copia della documentazione riguardante i rapporti e le operazioni, con una
         susseguente aggiunta di regole interne e procedure atte allo scopo.
         E' chiaro che ci si sta riferendo ad una fattispecie "pro futuro" e non è possibile obbligare a fare
         qualcosa avvenuta nel passato.
         La stessa conclusione può essere raggiunta analizzando il successivo comma 2 dell'articolo 32,
         laddove l'obbligo di adottare "sistemi che consentano loro di rispondere pienamente e rapidamente a
         qualsiasi richiesta di informazioni proveniente dall' Autorità di Informazione Finanziaria" in
         connessione con le operazioni condotte dai soggetti obbligati, appare un dovere che può essere
         rispettato solo con riguardo al futuro e non materialmente espandibile "in praeterito".
         Non è nemmeno ragionevole riconoscere un effetto retroattivo all'articolo 32 dal momento che ripete
         il dovere generico di conservare la documentazione relativa ai trascorsi cinque, già indicato nel
         precedente comma l dell'articolo 2: diversamente, questa ripetizione sarebbe inutiler data.
         Così se da un lato il divieto di leggi ex post facto può essere derogato solo da un'esplicita e non
         equivoca previsione, tenuto conto del fatto che è un'eccezione e dispensa dalla regola5; dall'altro lato,
         la cogente previsione in questione è volta ad obbligare i soggetti ivi indicati ad installare dei sistemi
         che permettano di soddisfare rapidamente e pienamente qualsiasi richiesta d'informazioni riguardo ai
         rapporti e alle operazioni condotte che devono essere registrate e conservate, e non - come si dovrebbe
         intendere - a permettere all' AIF l'accesso alle operazioni e ai rapporti intercorsi prima dell'entrata in
         vigore della legge.
         In altre parole, il comma 2 dell' articolo 32 obbliga i soggetti ad adottare severe regole interne e
         procedure, anche informatiche, che assicurino che le attività registrate e conservate per cinque anni,
         possano essere pienamente e rapidamente recuperate.


     4 Si veda Tribunale, 5 maggio 2007, Preso Dalla Torre, Promotore di Giustizia Picardi, Imputato Carosi, in Il foro
     italiano, 2009, part 4°, col. 287 ss. Per i riferimenti dottrinali sul tema, si veda G. Dalla Torre, Qualche considerazione
     sul principio di legalità nel diritto penale canonico, in Angelicum, 85 (2008), p. 267 s., in particolare, p. 279 S.
     5 Si veda F. Gazzoni, Manuale di diritto privato, 7° ed., Napoli, 1998, p. 43 .

                                                                                                                              3
Ciò implica per un verso, tra le altre cose, la possibile abrogazione di regole interne e procedure -
adottate dai, soggetti obbligati prima del 1 aprile 2011 - che non sono rispettose dell'articolo 32,
comma 2; per altro, implica, nella pratica, l'impossibilità di accedere alle informazioni e ai dati se già
distrutti sulla base delle regole procedurali interne prima adottate.


15 ottobre 20 Il


                                                                             Prof. Giuseppe Dalla Torre




                                                                                                             4

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  • 1. Efficacia nel tempo delle disposizioni normative della legge dello Stato della Città del Vaticano n. CXXVII/2010 Nota l. Preambolo La legge dello Stato della Città del Vaticano del 30 dicembre 20 l O concernente" la prevenzione ed il contrasto del ride/aggio dei proventi di attività criminose e del finanziamento del terrorismo" (in seguito "Legge n. CXXVIV2010") è entrata in vigore ilI aprile 2011. Secondo l' articolo 32, comma 1, della Legge n. CXXVIV2010, i soggetti di cui all'articolo 2, tenuti alla lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, "avuto riguardo ai rapporti continuativi o d'affari instaurati e alle operazioni eseguite, conservano, per un periodo di cinque anni dalla cessazione del rapporto o dall'esecuzione dell'operazione, la copia dei documenti richiesti, le infonnazioni acquisite, le scritture e le registrazioni eseguite nell'adempimento degli obblighi di adeguata verifica, affinché possano essere utilizzati per qualsiasi indagine o analisi su eventuali operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo". Il successivo comma 2 stabilisce che gli stessi soggetti di cui all'art. 2 "devono adottare sistemi che consentano loro di rispondere pienamente e rapidamente a qualsiasi richiesta di infonnazioni proveniente daIl' Autorità di Infonnazione Finanziaria relativamente alle operazioni e ai rapporti continuativi o d'affari da essi intrattenuti nel corso degli ultimi cinque anni". Sulla base della summenzionata previsione, la Legge n. CXXVIV2010 assegna poteri specifici all'Autorità di Infonnazione Finanziaria (in seguito the "AIF") che includono, inter alia, a) l'accesso, anche diretto, alle infonnazioni finanziarie, amministrative, investigative e giudiziarie necessarie per assolvere: i propri compiti di contrasto del riciclaggio e d'el finanziamento del terrorismo, il potere di effettuare verifiche presso i soggetti di cui all'articolo 2 e di irrogare ai soggetti responsabili, nei casi previsti dalla presente legge, sanzioni amministrative e pecuniarie (articolo 33, comma 2); b) comunicazione al Promotore di Giustizia presso il Tribunale dei fatti che, in base alle caratteristiche, entità, natura e a qualsivoglia altra circostanza conosciuta, integrino possibili fattispecie di riciclaggio, autoriciclaggio o di finanziamento del terrorismo" (articolo 33, comma 3). Il tema che si sta qui affrontando comporta il seguente interrogativo: se i soggetti obbligati alla comunicazione delle infonnazioni ali' AIF debbano rispondere alle richieste di questa relativamente ai rapporti e alle operazioni condotte prima dell'entrata in vigore della Legge n. CXXVIV20 l O o se, invece, i suddetti obblighi riguardino solo i rapporti e le operazioni eseguite dopo l'entrata in vigore della stessa. 2. Le fonti del diritto all'interno del sistema legale dello Stato della Città del Vaticano e l'interpretazione delle disposizioni normative. Per risolvere il problema di cui si discute è necessario, dapprima, fare riferimento alle fonti del diritto nel sistema legale Vaticano. In primo luogo, si deve notare che il sistema legale Vaticano, anche se riconosce il diritto Canonico come "fonte primaria del diritto", non può essere definito né identificato come "sistema canonico". Infatti, è un sistema secolare; più precisamente, un sistema statale in cui il diritto Canonico, diversamente da quanto accade negli altri sistemi statali, non si applica solo a singole materie ma lo si applica nella sua interezza (persino nei limiti dell'applicabilità defacto). 1
  • 2. Il diritto Canonico non è una fonte del diritto eventuale ma è la fonte del diritto primaria I , derogata solo da disposizioni normative Vaticane. Nel caso in cui né il diritto Canonico né le norme Vaticane fossero applicabili, il sistema legale Vaticano applica il sistema legale dello Stato italiano (secondo l'articolo 3, comma l, della legge Vaticana 1 ottobre 2008 n. LXXI - in seguito "legge sulle fonti del diritto n. LXXr'). Posto questo quadro giuridico e tenuto conto che il problema interpretativo in esame è quello dell'efficacia nel tempo della Legge n. CXXVIV2010, si deve tenere in considerazione che né la legge Vaticana né la legge sulle fonti del diritto n. LXXI prevedono alcuna regola relativa ali 'interpretazione. Di conseguenza è necessario guardare ad altre fonti per trovare degli strumenti utili a risolvere l'interrogativo in questione. E' chiaro che per l'interpretazione del diritto Canonico ci si deve riferire alle norme previste dall'attuale Codex Iuris Canonici (cann. 7-22). Per il diritto italiano riconosciuto nello Stato della Città del Vaticano ex articolo 3 della legge sulle fonti del diritto n. LXXI, si devono seguire i criteri elencati nelle Disposizioni Preliminari al Codice Civile Italiano del 1942 a cui si riferisce l'articolo 4 della suddetta legge sulle fonti del diritto. Nel caso in cui si dovessero interpretare disposizioni Vaticane come quelle previste dalla Legge n. CXXVIV20 l O sulla prevenzione ed il contrasto del riciclaggio dei proventi di attività criminose e del finanziamento del terrorismo, quid iuris? Riguardo a ciò devono essere esposte due diverse opinioni dottrinali, entrambe sostenute da due personalità autorevoli. In primo luogo, secondo Federico Cammeo, il punto fondamentale è che l'interpretazione deve essere condotta seguendo i criteri previsti dal diritto Canonic02• Dopo l'entrata in vigore della legge sulle fonti del diritto n. LXXI, tale approccio sembra essere confermato dal suo articolo l, comma l, che riconosce il diritto Canonico quale "criterio interpretativo principale". Deve essere poi menzionata la posizione di Pio Cipriotti che sottolinea che, per interpretare le norme Vaticane, è necessario seguire i criteri stabiliti dalle Disposizioni Preliminari al Codice Civile Italiano del 1942, per la semplice ragione che le regole Vaticane sono disposizioni civili, non canoniche; questo è ancora più chiaro alla luce del rinvio al Codice Civile Italiano del 1942 operato dall'articolo 3 della legge sulle fonti del diritto n. LXXI, che include necessariamente le Disposizioni Preliminari al Codice Civile Italiano 3. 3. Il principio di irretroattività nel sistema legale Sulla base di un sistema delle fonti del diritto come sopra descritto, al di là di ogni ragionevole dubbio, si può affermare che il sistema legale dello Stato della Città del Vaticano proibisce leggi con effetti retroattivi; dopo tutto, tale principio è espressione di una comune concezione della giustizia civile (tempus regit actum) ed è riconosciuto in tutti i moderni sistemi politici democratici. Invero, il principio è anche contenuto nel Canone 9 del Codex Iuris Canonici che recita: "Leges respiciuntfutura, non praeterita, nisi nominatim in eis de praeteritis caveatur". In una prospettiva particolare, il principio è confermato e rafforzato dal diritto penale canonico, dal momento che rappresenta, secondo i cann. 9 e 1313, un'integrazione del fondamentale principio di legalità (can. 221 § 3). Ed ancora, il divieto di leggi ex post facto è anche previsto dalle Disposizioni Preliminari al Codice Civile Italiano del 1942 (alla stessa affermazione si giunge seguendo la regola prevista dall'articolo, 2 delle Disposizioni riguardanti la pubblicazione, l'interpretazione e l'applicazione della legge del Codice Civile italiano del 1865, prima in vigore nello Stato della Città del Vaticano) che, relativamente all'efficacia nel tempo della legge, imperativamente afferma: "La legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo" (art. II, comma l). Inoltre, il principio di irretroattività esiste all'interno del sistema legale penale, dal momento che l'attuale Codice Penale Vaticano (che è il Codice Penale italiano del 1889: si veda articolo 7, comma 1, della legge sulle fonti del diritto n. LXXi) stabilisce: "nessuno può essere punito per un'azione che I F. Cammeo, Ordinamento giuridico dello Stato della Città del Vaticano, Firenze 1932, p. 173. 2 F. Cammeo, Ordinamento giuridico dello Stato della Città del Vaticano, Firenze 1932, p. 177. 3 P. Ciprotti, Appunti di dir itto privato vaticano, Roma 1938, p. 42 s. 2
  • 3. ·. non è espressamente considerata un crimine dalla legge" (art. l, comma l), specificando alI'articolo 2, comma l: "nessuno può essere accusato per un atto che, secondo la legge in vigore al tempo in cui fu commesso, non è considerato un crimine". Di conseguenza, in entrambi i casi la regola generale è che la nuova previsione legislativa riguarda solo fa~i e rapporti giuridici futuri, mentre le leggi r.etroattive sono un'eccezione che deve essere; espressamente indicata o, almeno, prevista dalla nuova legge in maniera non equivoca. 4. Il principio di irretroattività della legge e le previsioni legali della legge dello Stato della Città del Vaticano n. CXXVII /2010 Per trovare una risposta all'interrogativo iniziale, è opportuno menzionare la previsione dell'articolo lO § 2 dello statuto dell' AIF allegato alla lettera apostolica nella forma di "Motu Proprio" di Benedetto XVI del 30 dicembre 20 l O (in seguito "m. p.") per la prevenzione ed il contrasto delle attività illegali in campo finanziario. La previsione recita: "Per quanto non disposto da questo Statuto si applicano le vigenti disposizioni canoniche e civili vaticane". Quindi, nel silenzio della Legge n. CXXVII/2010 e sulla base del m.p. del 30 dicembre 2010 in relazione all'efficacia nel tempo della legge per la prevenzione ed il contrasto delle attività illegali in campo finanziario, la disposizione oggetto di analisi - alla luce delle relative disposizioni civili e canoniche - non può essere considerate retroattiva. Il divieto contro l'applicazione retroattiva della Legge n. CXXVIV2010 è ancora più evidente dal momento che la disciplina in esame provvede anche alle offese penali, richiamando quindi, il generale principio di legalità già da lungo tempo riconosciuto all' interno dello Stato della Città del Vaticano 4. Oltre alla ragione giuridica appena esposta riguardo alla sua applicazione, il divieto di leggi ex post facto nasce anche dalla logica interna delle previsioni legali, riguardo ad entrambi i doveri soggettivi e ai poteri dell' AIF. Infatti, l'articolo 32, comma l - stabilendo i doveri dei soggetti indicati all'articolo 2 della Legge n. CXXVII/2010 - obbliga ad un facere, esattamente ad un'attività positiva volta a conservare, per un periodo ,di cinque anni, copia della documentazione riguardante i rapporti e le operazioni, con una susseguente aggiunta di regole interne e procedure atte allo scopo. E' chiaro che ci si sta riferendo ad una fattispecie "pro futuro" e non è possibile obbligare a fare qualcosa avvenuta nel passato. La stessa conclusione può essere raggiunta analizzando il successivo comma 2 dell'articolo 32, laddove l'obbligo di adottare "sistemi che consentano loro di rispondere pienamente e rapidamente a qualsiasi richiesta di informazioni proveniente dall' Autorità di Informazione Finanziaria" in connessione con le operazioni condotte dai soggetti obbligati, appare un dovere che può essere rispettato solo con riguardo al futuro e non materialmente espandibile "in praeterito". Non è nemmeno ragionevole riconoscere un effetto retroattivo all'articolo 32 dal momento che ripete il dovere generico di conservare la documentazione relativa ai trascorsi cinque, già indicato nel precedente comma l dell'articolo 2: diversamente, questa ripetizione sarebbe inutiler data. Così se da un lato il divieto di leggi ex post facto può essere derogato solo da un'esplicita e non equivoca previsione, tenuto conto del fatto che è un'eccezione e dispensa dalla regola5; dall'altro lato, la cogente previsione in questione è volta ad obbligare i soggetti ivi indicati ad installare dei sistemi che permettano di soddisfare rapidamente e pienamente qualsiasi richiesta d'informazioni riguardo ai rapporti e alle operazioni condotte che devono essere registrate e conservate, e non - come si dovrebbe intendere - a permettere all' AIF l'accesso alle operazioni e ai rapporti intercorsi prima dell'entrata in vigore della legge. In altre parole, il comma 2 dell' articolo 32 obbliga i soggetti ad adottare severe regole interne e procedure, anche informatiche, che assicurino che le attività registrate e conservate per cinque anni, possano essere pienamente e rapidamente recuperate. 4 Si veda Tribunale, 5 maggio 2007, Preso Dalla Torre, Promotore di Giustizia Picardi, Imputato Carosi, in Il foro italiano, 2009, part 4°, col. 287 ss. Per i riferimenti dottrinali sul tema, si veda G. Dalla Torre, Qualche considerazione sul principio di legalità nel diritto penale canonico, in Angelicum, 85 (2008), p. 267 s., in particolare, p. 279 S. 5 Si veda F. Gazzoni, Manuale di diritto privato, 7° ed., Napoli, 1998, p. 43 . 3
  • 4. Ciò implica per un verso, tra le altre cose, la possibile abrogazione di regole interne e procedure - adottate dai, soggetti obbligati prima del 1 aprile 2011 - che non sono rispettose dell'articolo 32, comma 2; per altro, implica, nella pratica, l'impossibilità di accedere alle informazioni e ai dati se già distrutti sulla base delle regole procedurali interne prima adottate. 15 ottobre 20 Il Prof. Giuseppe Dalla Torre 4