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ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE
Studio Ingrosso
CONTABILITA' FISCALE – CONSULENZA DEL LAVORO
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Via M. Gorgoni 42 73020 Cavallino LE Tel. 0832.612134 Fax 0832.613810
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Introduzione
1. Principi generali
2. Elementi costitutivi delle associazioni
3. Associzioni riconisciute
4. Le società sportive dilettantistiche di capitali senza fine di lucro
5. Associazioni non riconosciute
6. Struttura organizzativa
7. Il rapporto associativo
8. Il regime fiscale
9. Il regime forfettario di cui alla Legge n. 398 del 1991
10. Il regime supersemplificato
11. La contabilità semplificata
12. La contabilità ordinaria
13. Il CONI
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Principi generali
La Costituzione Italiana, all'articolo 18, riconosce, con norma di carattere indubbiamente precettiva,
il diritto per ogni singolo individuo di associarsi; l'articolo infatti recita: “...i cittadini anno diritto di
associarsi liberamente senza autorizzazione per fini che non sono vietati dalla legge”.
Tale disposizione introduce nell'ordinamento giuridico italiano il diritto di associazione e la libertà
di costituire organismi collettivi e gruppi sociali per realizzazione obiettivi e risultato, il cui
soddisfacimento sarebbe irrealizzabile individualmente.
L'associazione è un istituzione, termine che indica ogni manifestazione della natura sociale e non
puramente individuale dell'uomo; ogni forma di organizzazione collettiva attraverso la quale sono
perseguiti scopi extra individuali di natura etico-sociale e a carattere non economico. Rientrano in
tale categoria gruppi, circoli, polisportive, società sportive, ecc...
Secondo quanto previsto dall’art. 90 della L. n. 289/2002 come integrato e modificato dal D.L. n.
72/2004, nel rispetto dei contenuti statutari ivi stabiliti diventa possibile costituire entità sportive
dilettantistiche sia sotto la forma giuridica di “associazione sportiva dilettantistica” (con o senza
personalità giuridica) sia sotto la forma di “società sportiva dilettantistica”.
Quest’ultima può essere costituita nella forma di società di capitale o di società cooperativa senza
scopo di lucro.
Elementi costitutivi delle associazioni
L'associazione prende vita da un atto di natura giuridica, precisamente da un contratto plurilaterale,
ossia un accordo di due o più parti, ed aperto, in quanto al rapporto associativo possono aderire
nuove parti.
Il contratto di associazione è composto da due parti: atto costitutivo e statuto.
Riguardo alla forma, la costituzione dell’associazione può avvenire per atto pubblico, scrittura
privata con firme autenticate o scrittura privata registrata.
Le associazioni che vogliono richiedere il riconoscimento, le società sportive di capitale e le società
cooperative senza scopo di lucro devono costituirsi con atto pubblico.
Nell’atto costitutivo sono indicati, tra l’altro:
- la denominazione sociale;
- la sede legale;
- i dati dei soci fondatori.
Con riferimento alla denominazione sociale, è obbligatorio indicare insieme alla stessa anche la
finalità sportiva dilettantistica.
Lo statuto è il documento che contiene gli obiettivi dell’associazione e le norme che regolano il suo
funzionamento. Per poter fruire delle agevolazioni, le clausole che devono essere recepite nello
statuto delle associazioni sportive dilettantistiche e delle società sportive dilettantistiche, sono le
seguenti:
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- la denominazione e la sede;
- l’oggetto sociale di natura extra economica;
- l’attribuzione della rappresentanza legale;
- l'indicazione del patrimonio e delle entrate;
- eventuali categorie di associati;
- durata dell'esercizio sociale;
- requisiti per l'ammissione di socio;
- l’assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso,
essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette;
- le modalità di convocazione, costituzione, validità, competenze e modalità di voto delle assemblee
generali;
- individuazione del consiglio direttivo e delle cariche sociali;
- le regole sulle dimissioni e sostituzioni dei consiglieri;
- le modalità di riunione del consiglio direttivo;
- le norme sull’ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di
tutti gli associati;
- l'eventuale nomina del Collegio dei Probiviri con relative modalità e compiti;
- l’obbligo di redazione dei rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione
degli stessi da parte degli organi statutari;
- le modalità di scioglimento dell’associazione o della società;
- l’obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società e delle
associazioni.
Per le società sportive di capitali, è previsto altresì:
- il divieto per gli amministratori di ricoprire cariche sociali in altre società o associazioni sportive
dilettantistiche che operino nell’ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata
se riconosciuta dal Coni ovvero nell’ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di
promozione sportiva;
- l’obbligo di osservare le disposizioni del CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano) e i
regolamenti emanati dalle Federazioni Nazionali o dagli Enti di Promozione Sportiva cui la società
intende affiliarsi.
Associazioni riconosciute
Le associazioni riconosciute persone giuridiche sono disciplinate dagli art. 11 e segg. del Codice
Civile e dal D.P.R. n. 361 del 10 febbraio 2006 e sono caratterizzate da un elemento materiale, dato
dalla sussistenza di una pluralità di persone associate per il raggiungimento di uno scopo non
lucrativo, ed uno formale, che è dato dal riconoscimento da parte dello Stato, della personalità
giuridica. Come accennato precedentemente, le associazioni che vogliono richiedere il
riconoscimento devono costituirsi con atto pubblico che deve contenere:
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- la denominazione dell'ente;
- l'indicazione dello scopo, della sede e del patrimonio;
- le norme sull'ordinamento, sull'amministrazione, sull'estinzione e sulla devoluzione del
patrimonio;
- i diritti e gli obblighi degli associati e le modalità di ammissione.
A differenza delle associazioni non riconosciute queste godono di autonomio patrimoniale perfetta.
Le società sportive dilettantistiche di capitali senza fine di lucro
Le società sportive dilettantistiche di capitali senza fine di lucro sono assimilate, dal codice civile,
per quanto attiene alle norme di costituzione e funzionamento, alle ordinarie società commerciali.
Inoltre sono individuate ai sensi dell'articolo 90 della Legge 289 del 2002 come destinatarie del
regime di favore previsto per le associazioni sportive dilettantistiche.
Associazioni non riconosciute
L'associazione non riconosciuta è sicuramente la forma più diffusa per la costituzione di soggetti
sportivi dilettantistici, soprattutto per la semplicità dell’iter procedurale.
Per tale forma organizzativa non è prescritto alcun vincolo di forma giuridica nella redazione
dell’atto costitutivo, che salvo i vincoli di discipline speciali può dunque avere la forma di scrittura
privata o quella orale. E' sufficiente che nell’accordo siano contenute le caratteristiche essenziali per
la sua esistenza e, a differenza delle associazioni riconosciute, non sono richieste la denominazione
dell’ente, la sede e l’indicazione del patrimonio.
L'associazione, ai fini fiscali, rientra nella platea degli enti non commerciali quindi è opportuno che
l’atto costitutivo o lo statuto vengano posti in essere in forma di atto pubblico o di scrittura privata
autenticata o registrata.
La scelta di forme organizzative non riconosciute, accanto al vantaggio della semplicità ed
economicità di costituzione, presenta alcune limitazioni, soprattutto in presenza di organizzazioni di
dimensioni rilevanti. Infatti, l’art. 38 del C.C. stabilisce che per le obbligazioni assunte dalle
persone che rappresentano l’associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune.
Inoltre, di dette obbligazioni rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno
agito in nome e per conto dell’associazione.
Struttura organizzativa
La struttura interna di un'organizzazione si articola in una pluralità d'organi.
L'organo deliberante per eccellenza è l'assemblea, formata dall'intera collettività. Deve essere
convocata almeno una volta all'anno dagli amministratori per l'approvazione del bilancio.
Il consiglio direttivo è l'organo esecutivo, in quanto ha la gestione dell'associazione, e
rappresentativo dell'ente, in quanto ha la rappresentanza nei confronti dei terzi. La nomina dei primi
amministratori deve essere indicata nell'atto costitutivo, successivamente la nomina è riservata
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all'assemblea dei soci che elegge i candidati tra gli associati. Ovviamente le cariche vengono
ricoperte gratuitamente.
Possono affiancarsi, ma non sono obbligatori, all'assemblea ed al consiglio direttivo gli organi di
controlo come 'collegio dei probiviri' e dei 'revisiori dei conti'.
Il rapporto associativo
L'acquisto della qualità di socio può essere simultaneo alla costituzione dell'associazione o può
altresì essere successivo ad essa. L'adesione all'associazione si perfeziona nel momento
dell'incontro della dichiarazione di volontà dell'aderente e di quella dell'associazione. Infatti è
preferibile che l'associazione prepari un modulo di richiesta di adesione in forma scritta da
sottoporre a sottoscrizione all'aspirante socio. Sarà poi l'organo associativo ad esprimere il suo
consenso o dissenso tramite apposita delibera.
I regimi fiscali
Il primo adempimento fiscale coincide con la registrazione dell’atto costitutivo e dello statuto
all’Ufficio locale competente dell’Agenzia delle Entrate, dove ha sede l'associazione, con
pagamento dell’imposta di registro in misura fissa di 168,00 euro tramite F24. La registrazione
avviene bollo da 14,62 euro, una ogni due pagine o 100 righe sia per l'Atto Costitutivo che per lo
Statuto.
Entro 30 giorni dalla data di costituzione va poi comunicato l’inizio attività per la richiesta di
attribuzione del numero di Partita IVA o del codice fiscale, all'Agenzie delle Entrate dove ha sede
l'associazione, se la società intende svolgere solo attività non commerciali, presentando il Modello
AA7/8 al quale va allegata una copia dell’atto costitutivo e dello statuto dell’associazione. Il
Modello AA7/8 può essere presentato in via telematica, oppure in duplice copia direttamente ad uno
qualsiasi degli Uffici locali dell’Agenzia delle Entrate dove ha sede l'associazione o mediante
raccomandata postale, allegando copia fotostatica di un documento di identificazione del
dichiarante.
I regimi contabili previsti sono:
- il regime forfettario di cui alla Legge n. 398 del 16 dicembre 1991;
- regime supersemplificato;
- contabilità semplificata;
- contabilità ordinaria.
Il regime contabile agevolato della L. n. 398 del 1991
Le agevolazioni previste riguardano:
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- i libri sociali da tenere sono libro soci e libro verbali assemblee per i quali non è necessaria la
vidimazione iniziale;
- la determinazione forfetaria del reddito imponibile (sulla base di un coefficiente di redditività);
- un sistema forfetario di determinazione dell’Iva;
- l’esonero dall’obbligo di tenuta delle scritture contabili (libro giornale, libro degli inventari,
registri Iva, scritture ausiliarie e di magazzino, registro beni ammortizzabili);
- l’esonero dalla redazione dell’inventario e del bilancio;
- l’esonero dagli obblighi di fatturazione e registrazione (tranne che per sponsorizzazioni, cessione
di diritti radio - TV e pubblicità).
Risulta comunque obbligatorio:
- numerare progressivamente e conservare le fatture emesse e di acquisto;
- versare trimestralmente l'iva relativa alle quattro liquidazioni annuali;
- presentare il modello Unico Enti non commerciali ed eventualmente il Modello 770 per i sostituti
d'imposta. I sostituti d’imposta sono i datori di lavoro, o enti di previdenza, che per legge
sostituiscono il contribuente nei rapporti col fisco, trattenendo le tasse relative a compensi, salari,
pensioni. Ogni anno devono presentare una dichiarazione, suddivisa in due parti: il modello 770
semplificato e il 770 ordinario.
Ai fini Iva le associazioni sportive dilettantistiche devono istituire solo il registro previsto dal
Decreto Ministeriale dell’11 febbraio 1997 in cui vanno annotati, entro il 15° giorno di ogni mese,
tutte le entrate conseguite nel mese precedente. Per fruire di tale regime è necessario che nel
periodo d’imposta precedente siano stati conseguiti dall’esercizio di attività commerciali proventi
per un importo non superiore a 250.000,00 euro.
Per poter usufruire di tale regime occorre effettuare una comunicazione all'Agenzia delle Entrate
tramite Entratel ed una comunicazione alla SIAE tramite apposito modulo che può essere scaricato
nel sito www.siae.it.
Il regime supersemplificato
Le associazioni sportive dilettantistiche che non superano il limite di ricavi dell'anno solare (1
gennaio – 31 dicembre) precedente pari a 15.493,71 euro per le attività di servizi, ovvero 25.822,84
euro negli altri casi, possono godere del regime supersemplificato senza esercitare alcun opzione.
Questo particolare regime prevede esclusivamente una determinazione forfettaria del reddito.
Restano invariati i criteri per la determinazione dell'IVA dovuta e del reddito imponibile, ma le
operazioni effettuare nel mese devono essere annotate, entro il giorno 15 del mese successivo, nei
registri IVA delle fatture emesse.
Il regime di determinazione forfettario del reddito è disciplinato dall’art. 145 del TUIR.
La contabilità semplificata
Possono adottare la contabilità semplificata le associazioni sportive dilettantistiche che svolgono
attività commerciale non prevalente e che non hanno realizzato, nell'anno precedente, ricavi
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commerciali inferiori a 3.098.74,14 euro, se esercitano attività di prestazione di servizi, o minori di
516.459,90 euro, se svolgono attività di altro tipo.
Rispetto alla contabilità ordinaria, il regime di contabilità semplificata prevede un numero minore di
libri contabili e non vi è obbligo di redigere l'inventario ed il bilancio. Mentre sono previsti solo i
registri obbligatori ai fini IVA dove vanno annotate, entro 60 giorni, tutte le operazioni positive e
negative del reddito d'impresa ed, entro il termine della dichiarazione dei redditi, tutte le
annotazioni rilevanti ai fini della determinazione del reddito di fine periodo (ratei, risconti,
plusvalenze, sopravvenienze, fatture da emettere e da ricevere, ammortamenti di beni materiali e
immateriali, ecc...), il valore delle rimanenze raggruppate in categorie omogenee per natura
riportato sul registro acquisti entro il termine della dichiarazione dei redditi e le operazioni non
soggette a registrazione agli effetti dell’IVA.
In contabilità semplificata le annotazioni relative al registro dei beni ammortizzabili possono essere
effettuate sul registro IVA acquisti.
La contabilità ordinaria
Le associazioni sportive dilettantistiche che esercitano attività d’impresa, sono obbligate alla
contabilità ordinaria, qualora i ricavi conseguiti nell’esercizio dell’attività commerciale nell’anno
precedente siano superiori a 309.874,14 euro, se esercita attività di prestazioni di servizi o superiori
a 516.456,90 euro, se svolgono attività di altro tipo.
Le associazioni sportive dilettantistiche che esercitano attività commerciale possono scegliere
volontariamente sia, di adottare il regime ordinario nella dichiarazione IVA, in sede di inizio attività
con vincolo triennale, sia di utilizzare il registro dei beni ammortizzabili. In tal caso le annotazioni
di questi due registri devono essere riportate nel libro giornale.
Le associazioni devono comunque tenere il libro giornale, i registri IVA obbligatori, le scritture
ausiliarie, il libro degli inventari, le scritture ausiliarie di magazzino (solo se i ricavi annui siano
superiori a 5.164.569,00 euro e le rimanenze siano superiori a 1.032.913,80 euro).
Il CONI
Per ottenere il riconoscimento dello status di “associazione o società sportiva” e, soprattutto, per
poter usufruire delle agevolazioni fiscali, è necessaria l’iscrizione nell’apposito Registro nazionale
tenuto dal CONI.
Il Registro è suddiviso in tre sezioni:
– associazioni sportive dilettantistiche senza personalità giuridica;- associazioni sportive
dilettantistiche con personalità giuridica;
– società sportive dilettantistiche costituite nella forma di società di capitali e di società
cooperative.
Il CONI è un'organo che si occupa di organizzazione e di potenziamento dello sport nazionale, della
promozione e la massima diffusione della pratica sportiva.
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  • 2. Introduzione 1. Principi generali 2. Elementi costitutivi delle associazioni 3. Associzioni riconisciute 4. Le società sportive dilettantistiche di capitali senza fine di lucro 5. Associazioni non riconosciute 6. Struttura organizzativa 7. Il rapporto associativo 8. Il regime fiscale 9. Il regime forfettario di cui alla Legge n. 398 del 1991 10. Il regime supersemplificato 11. La contabilità semplificata 12. La contabilità ordinaria 13. Il CONI Studio Ingrosso CONTABILITA' FISCALE – CONSULENZA DEL LAVORO Via E. Duranti 4 06023 Gualdo Tadino PG Tel e fax 075.9141392 Mob 347.7148770 Via M. Gorgoni 42 73020 Cavallino LE Tel. 0832.612134 Fax 0832.613810 info@studioingrosso.eu www.studioingrosso.eu
  • 3. Principi generali La Costituzione Italiana, all'articolo 18, riconosce, con norma di carattere indubbiamente precettiva, il diritto per ogni singolo individuo di associarsi; l'articolo infatti recita: “...i cittadini anno diritto di associarsi liberamente senza autorizzazione per fini che non sono vietati dalla legge”. Tale disposizione introduce nell'ordinamento giuridico italiano il diritto di associazione e la libertà di costituire organismi collettivi e gruppi sociali per realizzazione obiettivi e risultato, il cui soddisfacimento sarebbe irrealizzabile individualmente. L'associazione è un istituzione, termine che indica ogni manifestazione della natura sociale e non puramente individuale dell'uomo; ogni forma di organizzazione collettiva attraverso la quale sono perseguiti scopi extra individuali di natura etico-sociale e a carattere non economico. Rientrano in tale categoria gruppi, circoli, polisportive, società sportive, ecc... Secondo quanto previsto dall’art. 90 della L. n. 289/2002 come integrato e modificato dal D.L. n. 72/2004, nel rispetto dei contenuti statutari ivi stabiliti diventa possibile costituire entità sportive dilettantistiche sia sotto la forma giuridica di “associazione sportiva dilettantistica” (con o senza personalità giuridica) sia sotto la forma di “società sportiva dilettantistica”. Quest’ultima può essere costituita nella forma di società di capitale o di società cooperativa senza scopo di lucro. Elementi costitutivi delle associazioni L'associazione prende vita da un atto di natura giuridica, precisamente da un contratto plurilaterale, ossia un accordo di due o più parti, ed aperto, in quanto al rapporto associativo possono aderire nuove parti. Il contratto di associazione è composto da due parti: atto costitutivo e statuto. Riguardo alla forma, la costituzione dell’associazione può avvenire per atto pubblico, scrittura privata con firme autenticate o scrittura privata registrata. Le associazioni che vogliono richiedere il riconoscimento, le società sportive di capitale e le società cooperative senza scopo di lucro devono costituirsi con atto pubblico. Nell’atto costitutivo sono indicati, tra l’altro: - la denominazione sociale; - la sede legale; - i dati dei soci fondatori. Con riferimento alla denominazione sociale, è obbligatorio indicare insieme alla stessa anche la finalità sportiva dilettantistica. Lo statuto è il documento che contiene gli obiettivi dell’associazione e le norme che regolano il suo funzionamento. Per poter fruire delle agevolazioni, le clausole che devono essere recepite nello statuto delle associazioni sportive dilettantistiche e delle società sportive dilettantistiche, sono le seguenti: Studio Ingrosso CONTABILITA' FISCALE – CONSULENZA DEL LAVORO Via E. Duranti 4 06023 Gualdo Tadino PG Tel e fax 075.9141392 Mob 347.7148770 Via M. Gorgoni 42 73020 Cavallino LE Tel. 0832.612134 Fax 0832.613810 info@studioingrosso.eu www.studioingrosso.eu
  • 4. - la denominazione e la sede; - l’oggetto sociale di natura extra economica; - l’attribuzione della rappresentanza legale; - l'indicazione del patrimonio e delle entrate; - eventuali categorie di associati; - durata dell'esercizio sociale; - requisiti per l'ammissione di socio; - l’assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette; - le modalità di convocazione, costituzione, validità, competenze e modalità di voto delle assemblee generali; - individuazione del consiglio direttivo e delle cariche sociali; - le regole sulle dimissioni e sostituzioni dei consiglieri; - le modalità di riunione del consiglio direttivo; - le norme sull’ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati; - l'eventuale nomina del Collegio dei Probiviri con relative modalità e compiti; - l’obbligo di redazione dei rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari; - le modalità di scioglimento dell’associazione o della società; - l’obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società e delle associazioni. Per le società sportive di capitali, è previsto altresì: - il divieto per gli amministratori di ricoprire cariche sociali in altre società o associazioni sportive dilettantistiche che operino nell’ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciuta dal Coni ovvero nell’ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva; - l’obbligo di osservare le disposizioni del CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano) e i regolamenti emanati dalle Federazioni Nazionali o dagli Enti di Promozione Sportiva cui la società intende affiliarsi. Associazioni riconosciute Le associazioni riconosciute persone giuridiche sono disciplinate dagli art. 11 e segg. del Codice Civile e dal D.P.R. n. 361 del 10 febbraio 2006 e sono caratterizzate da un elemento materiale, dato dalla sussistenza di una pluralità di persone associate per il raggiungimento di uno scopo non lucrativo, ed uno formale, che è dato dal riconoscimento da parte dello Stato, della personalità giuridica. Come accennato precedentemente, le associazioni che vogliono richiedere il riconoscimento devono costituirsi con atto pubblico che deve contenere: Studio Ingrosso CONTABILITA' FISCALE – CONSULENZA DEL LAVORO Via E. Duranti 4 06023 Gualdo Tadino PG Tel e fax 075.9141392 Mob 347.7148770 Via M. Gorgoni 42 73020 Cavallino LE Tel. 0832.612134 Fax 0832.613810 info@studioingrosso.eu www.studioingrosso.eu
  • 5. - la denominazione dell'ente; - l'indicazione dello scopo, della sede e del patrimonio; - le norme sull'ordinamento, sull'amministrazione, sull'estinzione e sulla devoluzione del patrimonio; - i diritti e gli obblighi degli associati e le modalità di ammissione. A differenza delle associazioni non riconosciute queste godono di autonomio patrimoniale perfetta. Le società sportive dilettantistiche di capitali senza fine di lucro Le società sportive dilettantistiche di capitali senza fine di lucro sono assimilate, dal codice civile, per quanto attiene alle norme di costituzione e funzionamento, alle ordinarie società commerciali. Inoltre sono individuate ai sensi dell'articolo 90 della Legge 289 del 2002 come destinatarie del regime di favore previsto per le associazioni sportive dilettantistiche. Associazioni non riconosciute L'associazione non riconosciuta è sicuramente la forma più diffusa per la costituzione di soggetti sportivi dilettantistici, soprattutto per la semplicità dell’iter procedurale. Per tale forma organizzativa non è prescritto alcun vincolo di forma giuridica nella redazione dell’atto costitutivo, che salvo i vincoli di discipline speciali può dunque avere la forma di scrittura privata o quella orale. E' sufficiente che nell’accordo siano contenute le caratteristiche essenziali per la sua esistenza e, a differenza delle associazioni riconosciute, non sono richieste la denominazione dell’ente, la sede e l’indicazione del patrimonio. L'associazione, ai fini fiscali, rientra nella platea degli enti non commerciali quindi è opportuno che l’atto costitutivo o lo statuto vengano posti in essere in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o registrata. La scelta di forme organizzative non riconosciute, accanto al vantaggio della semplicità ed economicità di costituzione, presenta alcune limitazioni, soprattutto in presenza di organizzazioni di dimensioni rilevanti. Infatti, l’art. 38 del C.C. stabilisce che per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l’associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Inoltre, di dette obbligazioni rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione. Struttura organizzativa La struttura interna di un'organizzazione si articola in una pluralità d'organi. L'organo deliberante per eccellenza è l'assemblea, formata dall'intera collettività. Deve essere convocata almeno una volta all'anno dagli amministratori per l'approvazione del bilancio. Il consiglio direttivo è l'organo esecutivo, in quanto ha la gestione dell'associazione, e rappresentativo dell'ente, in quanto ha la rappresentanza nei confronti dei terzi. La nomina dei primi amministratori deve essere indicata nell'atto costitutivo, successivamente la nomina è riservata Studio Ingrosso CONTABILITA' FISCALE – CONSULENZA DEL LAVORO Via E. Duranti 4 06023 Gualdo Tadino PG Tel e fax 075.9141392 Mob 347.7148770 Via M. Gorgoni 42 73020 Cavallino LE Tel. 0832.612134 Fax 0832.613810 info@studioingrosso.eu www.studioingrosso.eu
  • 6. all'assemblea dei soci che elegge i candidati tra gli associati. Ovviamente le cariche vengono ricoperte gratuitamente. Possono affiancarsi, ma non sono obbligatori, all'assemblea ed al consiglio direttivo gli organi di controlo come 'collegio dei probiviri' e dei 'revisiori dei conti'. Il rapporto associativo L'acquisto della qualità di socio può essere simultaneo alla costituzione dell'associazione o può altresì essere successivo ad essa. L'adesione all'associazione si perfeziona nel momento dell'incontro della dichiarazione di volontà dell'aderente e di quella dell'associazione. Infatti è preferibile che l'associazione prepari un modulo di richiesta di adesione in forma scritta da sottoporre a sottoscrizione all'aspirante socio. Sarà poi l'organo associativo ad esprimere il suo consenso o dissenso tramite apposita delibera. I regimi fiscali Il primo adempimento fiscale coincide con la registrazione dell’atto costitutivo e dello statuto all’Ufficio locale competente dell’Agenzia delle Entrate, dove ha sede l'associazione, con pagamento dell’imposta di registro in misura fissa di 168,00 euro tramite F24. La registrazione avviene bollo da 14,62 euro, una ogni due pagine o 100 righe sia per l'Atto Costitutivo che per lo Statuto. Entro 30 giorni dalla data di costituzione va poi comunicato l’inizio attività per la richiesta di attribuzione del numero di Partita IVA o del codice fiscale, all'Agenzie delle Entrate dove ha sede l'associazione, se la società intende svolgere solo attività non commerciali, presentando il Modello AA7/8 al quale va allegata una copia dell’atto costitutivo e dello statuto dell’associazione. Il Modello AA7/8 può essere presentato in via telematica, oppure in duplice copia direttamente ad uno qualsiasi degli Uffici locali dell’Agenzia delle Entrate dove ha sede l'associazione o mediante raccomandata postale, allegando copia fotostatica di un documento di identificazione del dichiarante. I regimi contabili previsti sono: - il regime forfettario di cui alla Legge n. 398 del 16 dicembre 1991; - regime supersemplificato; - contabilità semplificata; - contabilità ordinaria. Il regime contabile agevolato della L. n. 398 del 1991 Le agevolazioni previste riguardano: Studio Ingrosso CONTABILITA' FISCALE – CONSULENZA DEL LAVORO Via E. Duranti 4 06023 Gualdo Tadino PG Tel e fax 075.9141392 Mob 347.7148770 Via M. Gorgoni 42 73020 Cavallino LE Tel. 0832.612134 Fax 0832.613810 info@studioingrosso.eu www.studioingrosso.eu
  • 7. - i libri sociali da tenere sono libro soci e libro verbali assemblee per i quali non è necessaria la vidimazione iniziale; - la determinazione forfetaria del reddito imponibile (sulla base di un coefficiente di redditività); - un sistema forfetario di determinazione dell’Iva; - l’esonero dall’obbligo di tenuta delle scritture contabili (libro giornale, libro degli inventari, registri Iva, scritture ausiliarie e di magazzino, registro beni ammortizzabili); - l’esonero dalla redazione dell’inventario e del bilancio; - l’esonero dagli obblighi di fatturazione e registrazione (tranne che per sponsorizzazioni, cessione di diritti radio - TV e pubblicità). Risulta comunque obbligatorio: - numerare progressivamente e conservare le fatture emesse e di acquisto; - versare trimestralmente l'iva relativa alle quattro liquidazioni annuali; - presentare il modello Unico Enti non commerciali ed eventualmente il Modello 770 per i sostituti d'imposta. I sostituti d’imposta sono i datori di lavoro, o enti di previdenza, che per legge sostituiscono il contribuente nei rapporti col fisco, trattenendo le tasse relative a compensi, salari, pensioni. Ogni anno devono presentare una dichiarazione, suddivisa in due parti: il modello 770 semplificato e il 770 ordinario. Ai fini Iva le associazioni sportive dilettantistiche devono istituire solo il registro previsto dal Decreto Ministeriale dell’11 febbraio 1997 in cui vanno annotati, entro il 15° giorno di ogni mese, tutte le entrate conseguite nel mese precedente. Per fruire di tale regime è necessario che nel periodo d’imposta precedente siano stati conseguiti dall’esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a 250.000,00 euro. Per poter usufruire di tale regime occorre effettuare una comunicazione all'Agenzia delle Entrate tramite Entratel ed una comunicazione alla SIAE tramite apposito modulo che può essere scaricato nel sito www.siae.it. Il regime supersemplificato Le associazioni sportive dilettantistiche che non superano il limite di ricavi dell'anno solare (1 gennaio – 31 dicembre) precedente pari a 15.493,71 euro per le attività di servizi, ovvero 25.822,84 euro negli altri casi, possono godere del regime supersemplificato senza esercitare alcun opzione. Questo particolare regime prevede esclusivamente una determinazione forfettaria del reddito. Restano invariati i criteri per la determinazione dell'IVA dovuta e del reddito imponibile, ma le operazioni effettuare nel mese devono essere annotate, entro il giorno 15 del mese successivo, nei registri IVA delle fatture emesse. Il regime di determinazione forfettario del reddito è disciplinato dall’art. 145 del TUIR. La contabilità semplificata Possono adottare la contabilità semplificata le associazioni sportive dilettantistiche che svolgono attività commerciale non prevalente e che non hanno realizzato, nell'anno precedente, ricavi Studio Ingrosso CONTABILITA' FISCALE – CONSULENZA DEL LAVORO Via E. Duranti 4 06023 Gualdo Tadino PG Tel e fax 075.9141392 Mob 347.7148770 Via M. Gorgoni 42 73020 Cavallino LE Tel. 0832.612134 Fax 0832.613810 info@studioingrosso.eu www.studioingrosso.eu
  • 8. commerciali inferiori a 3.098.74,14 euro, se esercitano attività di prestazione di servizi, o minori di 516.459,90 euro, se svolgono attività di altro tipo. Rispetto alla contabilità ordinaria, il regime di contabilità semplificata prevede un numero minore di libri contabili e non vi è obbligo di redigere l'inventario ed il bilancio. Mentre sono previsti solo i registri obbligatori ai fini IVA dove vanno annotate, entro 60 giorni, tutte le operazioni positive e negative del reddito d'impresa ed, entro il termine della dichiarazione dei redditi, tutte le annotazioni rilevanti ai fini della determinazione del reddito di fine periodo (ratei, risconti, plusvalenze, sopravvenienze, fatture da emettere e da ricevere, ammortamenti di beni materiali e immateriali, ecc...), il valore delle rimanenze raggruppate in categorie omogenee per natura riportato sul registro acquisti entro il termine della dichiarazione dei redditi e le operazioni non soggette a registrazione agli effetti dell’IVA. In contabilità semplificata le annotazioni relative al registro dei beni ammortizzabili possono essere effettuate sul registro IVA acquisti. La contabilità ordinaria Le associazioni sportive dilettantistiche che esercitano attività d’impresa, sono obbligate alla contabilità ordinaria, qualora i ricavi conseguiti nell’esercizio dell’attività commerciale nell’anno precedente siano superiori a 309.874,14 euro, se esercita attività di prestazioni di servizi o superiori a 516.456,90 euro, se svolgono attività di altro tipo. Le associazioni sportive dilettantistiche che esercitano attività commerciale possono scegliere volontariamente sia, di adottare il regime ordinario nella dichiarazione IVA, in sede di inizio attività con vincolo triennale, sia di utilizzare il registro dei beni ammortizzabili. In tal caso le annotazioni di questi due registri devono essere riportate nel libro giornale. Le associazioni devono comunque tenere il libro giornale, i registri IVA obbligatori, le scritture ausiliarie, il libro degli inventari, le scritture ausiliarie di magazzino (solo se i ricavi annui siano superiori a 5.164.569,00 euro e le rimanenze siano superiori a 1.032.913,80 euro). Il CONI Per ottenere il riconoscimento dello status di “associazione o società sportiva” e, soprattutto, per poter usufruire delle agevolazioni fiscali, è necessaria l’iscrizione nell’apposito Registro nazionale tenuto dal CONI. Il Registro è suddiviso in tre sezioni: – associazioni sportive dilettantistiche senza personalità giuridica;- associazioni sportive dilettantistiche con personalità giuridica; – società sportive dilettantistiche costituite nella forma di società di capitali e di società cooperative. Il CONI è un'organo che si occupa di organizzazione e di potenziamento dello sport nazionale, della promozione e la massima diffusione della pratica sportiva. Studio Ingrosso CONTABILITA' FISCALE – CONSULENZA DEL LAVORO Via E. Duranti 4 06023 Gualdo Tadino PG Tel e fax 075.9141392 Mob 347.7148770 Via M. Gorgoni 42 73020 Cavallino LE Tel. 0832.612134 Fax 0832.613810 info@studioingrosso.eu www.studioingrosso.eu