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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 521/10 Reg.Dec.
N.

1372

Reg.Ric.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia- ANNO 2008
na, in sede giurisdizionale, ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello n. 1372/08 proposto da
INSOLIA CARMELA
rappresentata e difesa dall’avv. Giuseppe Corso, elettivamente domiciliata in Palermo, via Marco Polo n. 53, presso lo studio dell’avv. Giovanni Marcì;
contro
- la COMMISSIONE ESAMINATRICE DEL CONCORSO PER ESAMI E TITOLI PER L’ACCESSO AI RUOLI PROVINCIALI DEGLI INSEGNANTI DI SCUOLA ELEMENTARE, BANDITO CON
D.D. 2.4.1999, in persona del suo Presidente pro tempore e
l’UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI SIRACUSA, in persona del legale rappresentante pro tempore, entrambi rappresentati e
difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui
uffici, in via A. De Gasperi n. 81, sono ope legis domiciliati;
e nei confronti di
GRIMALDI MARIA, non costituita in giudizio;
per l’annullamento
della sentenza del T.A.R. per la Sicilia - Sezione staccata di Catania
(sez. IV) - n. 1205/08, del 23 giugno 2008.
2

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio, depositato il 29 dicembre 2008, nell’interesse degli appellati;
Vista l’ordinanza n. 232/09 di questo Consiglio di Giustizia
Amministrativa, di rigetto dell’istanza cautelare proposta dall’appellante;
Vista la memoria, depositata il 29 giugno 2009, in difesa degli
appellati;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore il Consigliere Pietro Ciani;
Uditi alla pubblica udienza del 10 luglio 2009 l’avv. G. Corso
per Carmela Insolia e l’avv. dello Stato Mango per la Commissione
esaminatrice e per l’Ufficio scolastico provinciale appellati;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
FATTO
La ricorrente ha partecipato al concorso per esami e titoli per
l’accesso ai ruoli provinciali degli insegnanti di scuola elementare
espletato nel corso dell’anno 2000.
In esito alla correzione degli elaborati, alla stessa è stato assegnato il punteggio di 29,40, mentre alle prove orali ha ottenuto 40/40 e
punti 6 nella prova di lingua straniera.
In seguito a ricorso giurisdizionale presentato da altra concorrente, Corsaro Alessandra, ed al provvedimento di sospensione adottato dal T.A.R. di Catania, la Commissione ha proceduto al riesame di
numerosi elaborati, relativi ai concorrenti citati in detto ricorso, per
3

accertare ipotesi di plagio.
Il riesame ha indotto la Commissione, nella seduta dell’11 agosto 2000, ad annullare per plagio l’elaborato dell’odierna ricorrente,
con la seguente motivazione: “su un totale di 111 righi presenta 53
tratti dal testo di Bellinzona e Magon “Scuola come, Scuola perché”
Ediz. Elmedi Milano, 1994, p. 109-111”.
La decisione di annullamento per plagio, con contestuale declaratoria di nullità degli esami orali sostenuti, ha determinato l’esclusione della ricorrente dalla graduatoria provinciale.
Avverso tale provvedimento, la signora Insolia Carmela ha proposto gravame dinanzi al T.A.R. Catania, il quale ad una prima sommaria delibazione ha accolto la relativa istanza cautelare, respingendo
successivamente, il ricorso con la sentenza oggi gravata.
Con l’appello in epigrafe, la ricorrente ha dedotto che la composizione della Commissione giudicatrice è avvenuta in violazione
dell’art. 7, n. 3, del bando di concorso, sia per quanto riguarda la nomina del Presidente che per la sostituzione di un membro della commissione, in quanto le stesse non sono state fatte attingendo a soggetti
appartenenti alle categorie corrispondenti.
Ha, poi, eccepito il difetto di motivazione della sentenza impugnata, laddove ha ritenuto inammissibile, per genericità, la censura
relativa alla violazione ulteriore del comma 6 del citato art. 7 del bando di concorso.
Inoltre, non vi sarebbe corrispondenza tra l’elaborato della ricorrente Insolia Carmela, la cui valutazione sarebbe avvenuta, tra
4

l’altro, in violazione del principio dell’anonimato, e quello della Corsaro Alessandra, sopra indicata, che aveva segnalato i casi di plagio.
Infine, la rilevata copiatura di ampi brani del testo sopra citato,
a parere della ricorrente, non giustificherebbe la sua esclusione perché
le parti ritenute copiate potrebbero essere state imparate a memoria e,
quindi, rielaborate nel corso dello svolgimento del tema assegnato.
Si costituivano gli odierni appellati, che insistevano per la reiezione del gravame.
Con ordinanza n. 232/09, questo Consiglio di Giustizia Amministrativa ha rigettato la domanda di sospensione dell’efficacia della
sentenza appellata, proposta dalla ricorrente con l’atto di appello.
Alla pubblica udienza del 10 luglio 2009 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1)

L’appello è infondato e, pertanto, va respinto.
Con il primo motivo, la signora Insolia ha eccepito la violazio-

ne dell’art. 7, n. 3, del bando nella parte in cui, disciplinando la composizione delle commissioni, prevede che, quando alle prove scritte
partecipano più di 500 candidati, come nel caso in esame, la commissione principale è integrata, per ogni gruppo di 500 o frazione di 500
concorrenti, da altri tre componenti, di cui uno, scelto tra i direttori
didattici, svolge le funzioni di presidente.
Al riguardo, osserva il Collegio che l’art. 404, 11° comma, del
D.lgs. n. 297/94 prevede che, dei tre componenti di ogni sottocommissione, “uno può essere scelto tra i presidi e i direttori didattici”, il ché
5

significa che tale scelta, lungi dal costituire un obbligo, rientra chiaramente nell’ambito del potere discrezionale dell’Amministrazione
che, nella circostanza, è stato determinato, nel senso contestato dalla
ricorrente, dalla dichiarata impossibilità di conferire l’incarico ad un
direttore didattico che non si trovasse nella posizione di incompatibilità derivante dall’aver insegnato nei corsi di preparazione al concorso
in argomento.
2)

Per quel che concerne l’eccezione di parte appellante circa

l’asserito difetto di motivazione in cui sarebbe incorso il primo giudice
rigettando la censura concernente la presunta violazione del già citato
art. 7, comma 6, secondo cui la sostituzione di un membro della commissione, colpito da impedimento nel corso degli esami, debba avvenire attingendo ad altro soggetto appartenente alla categoria corrispondente, rileva il Collegio che la superiore censura va rigettata per inammissibilità, attesa la sua “genericità”, essendo priva di riferimenti a
casi specifici, così come condivisibilmente statuito dal Giudice di prime cure.
2.1)

Devesi altresì rigettare, il secondo motivo d’appello in quanto è

sufficiente che sia stato accertato il plagio, a nulla rilevando che ciò
sia avvenuto con riferimento al testo di Bellinzona /Magon piuttosto
che dal confronto con l’elaborato della signora Corsaro Alessandra.
Né l’odierna ricorrente può legittimamente invocare la violazione del principio dell’anonimato, posto che il riesame del suo elaborato è avvenuto in esecuzione del provvedimento di sospensione adottato dal T.A.R. Catania.
6

3)

Per quel che concerne, infine, la superiore terza censura, non

sussistono motivi per discostarsi dal giudizio espresso dalla Commissione del riesame, che ha ritenuto sussistente il plagio avendo individuato con precisione il testo da cui la stessa ha letteralmente tratto ampi brani del proprio elaborato. Invero, le dimensioni e le modalità con
cui il plagio è avvenuto inducono ad escludere ragionevolmente che la
ricorrente abbia potuto riprodurre così fedelmente ciò che aveva asseritamente memorizzato nel corso della sua preparazione al concorso in
argomento.
L’esclusione decisa dalla suddetta Commissione va considerata
atto dovuto ai sensi dell’art. 13 del D.P.R. n. 487/94, modificato ed
integrato dal D.P.R. n. 695/96, dalla legge n. 127/87 e dal D.P.R. n.
246/97, ed alla luce del consolidato orientamento che, al riguardo, si è
affermato in giurisprudenza.
Conclusivamente,

l’appello

va

respinto,

con

conferma

dell’impugnata sentenza.
Ritiene il Collegio che ogni altro motivo od eccezione possa essere assorbito in quanto ininfluente ed irrilevante ai fini della presente
decisione.
Appare equo, tuttavia, disporre l’integrale compensazione delle
spese e degli onorari del presente grado di giudizio.
P. Q. M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando, respinge
l’appello in epigrafe.
7

Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo, dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, nella camera di
consiglio del 10 luglio 2009, con l’intervento dei signori: Raffaele Maria De Lipsis, Presidente, Chiarenza Millemaggi Cogliani, Paolo
D’Angelo, Filippo Salvia, Pietro Ciani, Estensore, Componenti.
F.to: Raffaele Maria De Lipsis, Presidente
F.to: Pietro Ciani, Estensore
F.to: Maria Assunta Tistera, Segretario
Depositata in segreteria
il 14 aprile 2010

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  • 1. vedi pagg. 3 e 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. 521/10 Reg.Dec. N. 1372 Reg.Ric. Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia- ANNO 2008 na, in sede giurisdizionale, ha pronunciato la seguente DECISIONE sul ricorso in appello n. 1372/08 proposto da INSOLIA CARMELA rappresentata e difesa dall’avv. Giuseppe Corso, elettivamente domiciliata in Palermo, via Marco Polo n. 53, presso lo studio dell’avv. Giovanni Marcì; contro - la COMMISSIONE ESAMINATRICE DEL CONCORSO PER ESAMI E TITOLI PER L’ACCESSO AI RUOLI PROVINCIALI DEGLI INSEGNANTI DI SCUOLA ELEMENTARE, BANDITO CON D.D. 2.4.1999, in persona del suo Presidente pro tempore e l’UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI SIRACUSA, in persona del legale rappresentante pro tempore, entrambi rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui uffici, in via A. De Gasperi n. 81, sono ope legis domiciliati; e nei confronti di GRIMALDI MARIA, non costituita in giudizio; per l’annullamento della sentenza del T.A.R. per la Sicilia - Sezione staccata di Catania (sez. IV) - n. 1205/08, del 23 giugno 2008.
  • 2. 2 Visto il ricorso in appello con i relativi allegati; Visto l’atto di costituzione in giudizio, depositato il 29 dicembre 2008, nell’interesse degli appellati; Vista l’ordinanza n. 232/09 di questo Consiglio di Giustizia Amministrativa, di rigetto dell’istanza cautelare proposta dall’appellante; Vista la memoria, depositata il 29 giugno 2009, in difesa degli appellati; Visti gli atti tutti della causa; Relatore il Consigliere Pietro Ciani; Uditi alla pubblica udienza del 10 luglio 2009 l’avv. G. Corso per Carmela Insolia e l’avv. dello Stato Mango per la Commissione esaminatrice e per l’Ufficio scolastico provinciale appellati; Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue: FATTO La ricorrente ha partecipato al concorso per esami e titoli per l’accesso ai ruoli provinciali degli insegnanti di scuola elementare espletato nel corso dell’anno 2000. In esito alla correzione degli elaborati, alla stessa è stato assegnato il punteggio di 29,40, mentre alle prove orali ha ottenuto 40/40 e punti 6 nella prova di lingua straniera. In seguito a ricorso giurisdizionale presentato da altra concorrente, Corsaro Alessandra, ed al provvedimento di sospensione adottato dal T.A.R. di Catania, la Commissione ha proceduto al riesame di numerosi elaborati, relativi ai concorrenti citati in detto ricorso, per
  • 3. 3 accertare ipotesi di plagio. Il riesame ha indotto la Commissione, nella seduta dell’11 agosto 2000, ad annullare per plagio l’elaborato dell’odierna ricorrente, con la seguente motivazione: “su un totale di 111 righi presenta 53 tratti dal testo di Bellinzona e Magon “Scuola come, Scuola perché” Ediz. Elmedi Milano, 1994, p. 109-111”. La decisione di annullamento per plagio, con contestuale declaratoria di nullità degli esami orali sostenuti, ha determinato l’esclusione della ricorrente dalla graduatoria provinciale. Avverso tale provvedimento, la signora Insolia Carmela ha proposto gravame dinanzi al T.A.R. Catania, il quale ad una prima sommaria delibazione ha accolto la relativa istanza cautelare, respingendo successivamente, il ricorso con la sentenza oggi gravata. Con l’appello in epigrafe, la ricorrente ha dedotto che la composizione della Commissione giudicatrice è avvenuta in violazione dell’art. 7, n. 3, del bando di concorso, sia per quanto riguarda la nomina del Presidente che per la sostituzione di un membro della commissione, in quanto le stesse non sono state fatte attingendo a soggetti appartenenti alle categorie corrispondenti. Ha, poi, eccepito il difetto di motivazione della sentenza impugnata, laddove ha ritenuto inammissibile, per genericità, la censura relativa alla violazione ulteriore del comma 6 del citato art. 7 del bando di concorso. Inoltre, non vi sarebbe corrispondenza tra l’elaborato della ricorrente Insolia Carmela, la cui valutazione sarebbe avvenuta, tra
  • 4. 4 l’altro, in violazione del principio dell’anonimato, e quello della Corsaro Alessandra, sopra indicata, che aveva segnalato i casi di plagio. Infine, la rilevata copiatura di ampi brani del testo sopra citato, a parere della ricorrente, non giustificherebbe la sua esclusione perché le parti ritenute copiate potrebbero essere state imparate a memoria e, quindi, rielaborate nel corso dello svolgimento del tema assegnato. Si costituivano gli odierni appellati, che insistevano per la reiezione del gravame. Con ordinanza n. 232/09, questo Consiglio di Giustizia Amministrativa ha rigettato la domanda di sospensione dell’efficacia della sentenza appellata, proposta dalla ricorrente con l’atto di appello. Alla pubblica udienza del 10 luglio 2009 la causa è stata trattenuta in decisione. DIRITTO 1) L’appello è infondato e, pertanto, va respinto. Con il primo motivo, la signora Insolia ha eccepito la violazio- ne dell’art. 7, n. 3, del bando nella parte in cui, disciplinando la composizione delle commissioni, prevede che, quando alle prove scritte partecipano più di 500 candidati, come nel caso in esame, la commissione principale è integrata, per ogni gruppo di 500 o frazione di 500 concorrenti, da altri tre componenti, di cui uno, scelto tra i direttori didattici, svolge le funzioni di presidente. Al riguardo, osserva il Collegio che l’art. 404, 11° comma, del D.lgs. n. 297/94 prevede che, dei tre componenti di ogni sottocommissione, “uno può essere scelto tra i presidi e i direttori didattici”, il ché
  • 5. 5 significa che tale scelta, lungi dal costituire un obbligo, rientra chiaramente nell’ambito del potere discrezionale dell’Amministrazione che, nella circostanza, è stato determinato, nel senso contestato dalla ricorrente, dalla dichiarata impossibilità di conferire l’incarico ad un direttore didattico che non si trovasse nella posizione di incompatibilità derivante dall’aver insegnato nei corsi di preparazione al concorso in argomento. 2) Per quel che concerne l’eccezione di parte appellante circa l’asserito difetto di motivazione in cui sarebbe incorso il primo giudice rigettando la censura concernente la presunta violazione del già citato art. 7, comma 6, secondo cui la sostituzione di un membro della commissione, colpito da impedimento nel corso degli esami, debba avvenire attingendo ad altro soggetto appartenente alla categoria corrispondente, rileva il Collegio che la superiore censura va rigettata per inammissibilità, attesa la sua “genericità”, essendo priva di riferimenti a casi specifici, così come condivisibilmente statuito dal Giudice di prime cure. 2.1) Devesi altresì rigettare, il secondo motivo d’appello in quanto è sufficiente che sia stato accertato il plagio, a nulla rilevando che ciò sia avvenuto con riferimento al testo di Bellinzona /Magon piuttosto che dal confronto con l’elaborato della signora Corsaro Alessandra. Né l’odierna ricorrente può legittimamente invocare la violazione del principio dell’anonimato, posto che il riesame del suo elaborato è avvenuto in esecuzione del provvedimento di sospensione adottato dal T.A.R. Catania.
  • 6. 6 3) Per quel che concerne, infine, la superiore terza censura, non sussistono motivi per discostarsi dal giudizio espresso dalla Commissione del riesame, che ha ritenuto sussistente il plagio avendo individuato con precisione il testo da cui la stessa ha letteralmente tratto ampi brani del proprio elaborato. Invero, le dimensioni e le modalità con cui il plagio è avvenuto inducono ad escludere ragionevolmente che la ricorrente abbia potuto riprodurre così fedelmente ciò che aveva asseritamente memorizzato nel corso della sua preparazione al concorso in argomento. L’esclusione decisa dalla suddetta Commissione va considerata atto dovuto ai sensi dell’art. 13 del D.P.R. n. 487/94, modificato ed integrato dal D.P.R. n. 695/96, dalla legge n. 127/87 e dal D.P.R. n. 246/97, ed alla luce del consolidato orientamento che, al riguardo, si è affermato in giurisprudenza. Conclusivamente, l’appello va respinto, con conferma dell’impugnata sentenza. Ritiene il Collegio che ogni altro motivo od eccezione possa essere assorbito in quanto ininfluente ed irrilevante ai fini della presente decisione. Appare equo, tuttavia, disporre l’integrale compensazione delle spese e degli onorari del presente grado di giudizio. P. Q. M. Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando, respinge l’appello in epigrafe.
  • 7. 7 Spese compensate. Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa. Così deciso in Palermo, dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, nella camera di consiglio del 10 luglio 2009, con l’intervento dei signori: Raffaele Maria De Lipsis, Presidente, Chiarenza Millemaggi Cogliani, Paolo D’Angelo, Filippo Salvia, Pietro Ciani, Estensore, Componenti. F.to: Raffaele Maria De Lipsis, Presidente F.to: Pietro Ciani, Estensore F.to: Maria Assunta Tistera, Segretario Depositata in segreteria il 14 aprile 2010