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N. 11213/08 R.G.N.R.
N. 11998/08 R.G. G.I.P.

TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione dei giudici per le indagini preliminari
ORDINANZA DI APPLICAZIONE DELLA MISURA COERCITIVA
DELLA CUSTODIA CAUTELARE IN CARCERE
(artt. 272 e segg., 285 c.p.p. )
Il Giudice per le indagini preliminari dott.ssa Maria Pino
Esaminate le richieste di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere
avanzate dal Pubblico Ministero in data 14 dicembre 2009 (richiesta parzialmente revocata
con successiva nota del 27.1.2010) ed in data 24 settembre 2010 nei confronti di
1.

ACQUISTO Michele fu Nicolò nato a Palermo 18.04.1953

2.

BAUCINA Salvatore nato a Palermo il 3.5.1964, in atto detenuto

3.

BIONDO Mario di Vincenzo, nato a Palermo 01.05.1966

4.

BRUNO Pietro di Giuseppe nato a Isola delle Femmine (PA) 18.11.1946

5.

CATALDO Salvatore nato a Carini 02.01.1949

6.

CATANIA Filippo di Vincenzo, nato a Palermo 28.05.1969

7.

CIARAMITARO Domenico nato a Palermo il 15 giugno 1974, in atto detenuto

8.

CINÀ Pietro fu Giuseppe, nato a Giardini Naxos (ME) 16.04.1964, in atto detenuto

9.

CONIGLIARO Angelo, nato a Carini il 21.10.1935

10. CORRAO Giovanni fu Silvestro, nato a Palermo 06.04.1965
11. CUSIMANO Giovanni nato a Palermo 1.1.1941, in atto detenuto
12. D’ANNA Salvatore nato a Terrasini il 17.07.1960
13. DI BELLA Giuseppe nato a Montelepre il 24.06.1958
14. DI MAGGIO Giuseppe di Lorenzo, nato a Carini (PA) 28.06.1973
15. DI MAGGIO Gaspare nato a Cinisi il 29.03.1961, in atto detenuto
16. DI MAGGIO Lorenzo nato a Torretta il 23.09.1951, in atto detenuto
17. ENEA Giuseppe di Giacomo nato a Palermo il 22.07.1973
18. EVOLA Alberto nato a Cinisi 04.01.1962
19. FAZZONE Lorenzo di Salvatore nato a Palermo 2.5.1977
20. LIGA Salvatore di Gioacchino nato a Palermo 23.10.1964
21. LIGA Salvatore di Francesco Paolo nato a Palermo 27.03.1985
22. LO CASCIO Giuseppe di Isidoro nato a Palermo 28.11.1970
1
23. LO CASCIO Isidoro nato a Palermo il 5.12.1946
24. LO PICCOLO Filippo di Calogero nato a Palermo 10.12.1974
25. LO PICCOLO Salvatore nato a Palermo il 20.7.1942, in atto detenuto
26. LO PICCOLO Sandro nato a Palermo il 16.2.1975, in atto detenuto
27. LO VERDE Giuseppe nato a Palermo il 13.12.1957, in atto detenuto
28. LUCIA Antonino di Salvatore nato ad Altofonte (PA) il 13.9.1952
29. LUCIA Mario di Antonino nato a Palermo il 2.11.1977
30. MACCHIARELLA Tommaso nato a Palermo 22.06.1954, in atto detenuto
31. MESSINA Giuseppe di Salvatore nato a Palermo 24.06.1978
32. MORISCA Gioacchino nato a Palermo 01.09.1944, in atto detenuto
33. NICOLETTI Giuseppe, nato a Palermo il 28.2.1965
34. NIOSI Giovanni di Giuseppe nato a Palermo 24.10.1954, in atto detenuto
35. PALAZZOLO Vito Mario di Giacomo nato a Carini 1.7.1976, in atto detenuto
36. PILLITTERI Calogero di Andrea, nato a Palermo 15.09.1970, in atto detenuto
37. PIPITONE Vincenzo nato a Torretta il 5.2.1956, in atto detenuto
38. PUCCIO Carlo di Salvatore nato a Palermo 24.12.1981
39. PUGLISI Francesco, nato a Torretta il 3.5.1966
40. RANDAZZO Salvatore di Antonino nato a Palermo 30.10.1967
41. SERIO Nunzio nato a Palermo il 5.8.1977, in atto detenuto
42. TROIA Massimo Giuseppe nato a Romano di Lombardia (BG) il 22.7.1975, in atto
detenuto
43. VITALE Salvatore nato a Cinisi il 24.3.1975
44. ZITO Filippo di Salvatore nato a Palermo 30.12.1969, in atto detenuto
45. BOTTA GIOVANNI nato a Palermo il 19.04.1963
46. BARONE ANDREA nato a Palermo il 23.07.1979, in atto detenuto
47. BARONE DOMENICO nato a Palermo il 19.10.1981
48. DI PIAZZA FRANCESCO PAOLO nato a Palermo il 17.10.1962, in atto detenuto
49. SPINA GUIDO nato a Palermo il 12.07.1965
50. COSENZA VINCENZO, nato a Palermo il 24.06.1971
51. CAVIGLIA DOMENICO nato a Palermo il 13.03.1976, in atto detenuto
52. FERRAZZANO MARIO nato a Palermo il 12.11.1985
53. MANGIONE SALVATORE nato a Palermo il 15.02.1956, in atto detenuto
54. MANGIONE FILIPPO nato a Palermo il 25.06.1982, in atto detenuto
55. MESSERI SERGIO nato a Palermo il 25.07.1966
56. LA MATTINA EDOARDO nato a Palermo il 27.08.1977
57. CUSIMANO NICOLÒ nato a Palermo il 17.01.1980
58. CUSIMANO ANELLO nato a Palermo il 25.4.1976
2
59. DARICCA FABIO nato a Palermo il 16.12.1977
60. CIARAMITARO GAETANO nato a Palermo il 04.08.1968
61. DE LUCA ANTONINO nato a Palermo il 12.01.1970
62. TOGNETTI FELISIANO nato a Palermo il 20.08.1971, in atto detenuto
63. MARINO STEFANO nato a Palermo il 18.06.1972, in atto detenuto
sottoposti ad indagine in ordine ai seguenti reati:
BRUNO Pietro, D'ANNA Salvatore
1) per il delitto di direzione di associazione mafiosa (art. 416 bis, commi I, II, III, IV, VI, 61
n. 6 c. p.) per avere fatto parte dell‟associazione mafiosa “Cosa Nostra”, promuovendone,
organizzandone e dirigendone le relative illecite attività, e per essersi, insieme, avvalsi della
forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento ed
omertà che ne deriva, per commettere delitti contro la vita, l‟incolumità individuale, la libertà
personale,il patrimonio, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o, comunque,
il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti e servizi
pubblici, per realizzare profitti e vantaggi ingiusti per sé e gli altri, per intervenire sulle
istituzioni e la pubblica amministrazione, e più in particolare:
BRUNO Pietro, per avere diretto le famiglie mafiose di Capaci ed Isola delle Femmine; per
avere mantenuto molteplici contatti finalizzati alla gestione degli affari illeciti in tema di
estorsioni con esponenti di altri mandamenti mafiosi;
D’ANNA Salvatore per avere diretto la famiglia mafiosa di Terrasini; per avere mantenuto
molteplici contatti finalizzati alla gestione degli affari illeciti in tema di estorsioni con
esponenti di altri mandamenti mafiosi;
Con la recidiva specifica , infraquinquennale, reiterata per BRUNO Pietro (art.99 commi 1 e
2 nr. 1 e 2; commi 3, 4 e 6)
In Palermo, Capaci, Isola delle Femmine e Terrasini ed altrove fino alla data odierna per
BRUNO Pietro a decorrere dal 21.12.2000.
ACQUISTO Michele, BIONDO Mario, CATALDO Salvatore, CATANIA Filippo,
CORRAO Giovanni, DI BELLA Giuseppe, DI MAGGIO Giuseppe, LIGA Salvatore (cl.
’64), LO PICCOLO Filippo, LO CASCIO Giuseppe, MESSINA Giuseppe, MORISCA
Gioacchino, PUCCIO Carlo (in concorso con RANDAZZO Salvatore già destinatario di
ordinanza di custodia per questo reato)
2) per il delitto di cui all‟art. 416 bis c.p. per avere, fatto parte dell'associazione mafiosa
denominata "Cosa Nostra", avvalendosi della forza di intimidazione del vincolo associativo e
della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere reati contro la
vita, l'incolumità individuale, contro la libertà personale e contro il patrimonio, tra i quali
quelli di cui ai capi precedenti, nonché per acquisire il controllo di attività economiche e
appalti pubblici e, comunque, per realizzare profitti o vantaggi ingiusti;
Con l'aggravante di cui all'articolo 416 bis comma quarto c.p., trattandosi di associazione
armata;
Con l'aggravante di cui all'articolo 416 bis comma quinto c.p., trattandosi di attività
economiche finanziate in parte con il prezzo, il prodotto ed il profitto di delitti;
e in particolare:

3
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


ACQUISTO Michele, per avere svolto la propria attività imprenditoriale nell'interesse
dell'organizzazione mafiosa, ponendo in essere una serie di condotte reiterate e sistematiche
che hanno hanno consentito a diversi esponenti di vertice della medesima organizzazione, tra
i quali FRANZESE Francesco, ORLANDO Felice, DI TRAPANI Diego, COLLESANO
Vincenzo, di esercitare il loro ruolo, in modo tale da contribuire in concreto all‟esistenza ed
al rafforzamento dell‟associazione e quindi alla realizzazione dei reati fine che la stessa si
prefigge.
BIONDO Mario, per avere intrattenuto costanti rapporti epistolari con Salvatore e Sandro
LO PICCOLO, esponenti di vertice del mandamento mafioso di Tommaso Natale-San
Lorenzo, ai quali proponeva investimenti in attività economiche e produttive; per avere
sollecitato iniziative delittuose nei confronti dell‟agenzia di scommesse denominata
“Sportnetbet” di viale Strasburgo nr°384; per avere mantenuto molteplici contatti finalizzati
alla gestione degli affari illeciti in tema di estorsioni con esponenti di altri mandamenti
mafiosi anche di province diverse da Palermo;
CATALDO Salvatore, per avere partecipato alle attività criminali della famiglia mafiosa di
Carini, costituendo un punto di riferimento nel territorio di Carini per le questioni legate al
pagamento del c.d. pizzo, per aver messo a disposizione un proprio fondo per seppellire i
cadaveri di Giovanni BONANNO e SPATOLA Bartolomeo, e per aver partecipato alla
commissione di gravi fatti di sangue commessi sul territorio di Carini;
CATANIA Filippo, per avere svolto la propria attività imprenditoriale nell'interesse
dell'organizzazione mafiosa Cosa Nostra, instaurando rapporti di cointeressenza economica
con l'esponente mafioso BONANNO Giovanni, agevolandone gli incontri riservati con gli
altri esponenti mafiosi presso il suo locale di viale Del Fante, per avere prestato assistenza
logistica ed ospitalità agli esponenti mafiosi latitanti LO PICCOLO Sandro, LO PICCOLO
Salvatore, FRANZESE Francesco, PULIZZI Gaspare, per avere mantenuto rapporto
epistolari con il latitante Sandro LO PICCOLO al quale richiedeva di intervenire in relazione
a diverse questioni di carattere personale o a controversie di natura economica, ricevendone
immediato sostegno.
CORRAO Giovanni per avere fatto parte della famiglia mafiosa di Passo di Rigano, per
avere agevolato la latitanza (mediante sostegno materiale e con il coinvolgimento del
coindagato NICOLETTI Giuseppe) dell'esponente mafioso FRANZESE Francesco, per avere
avuto rapporti con l'esponente mafioso NUCCIO Antonino anche in relazione a traffici di
stupefacenti;
DI BELLA Giuseppe per avere costituito un punto di riferimento nel territorio di
Montelepre, ponendosi alle dirette dipendenze di Salvatore e Sandro LO PICCOLO; per
avere mantenuto, attraverso lo scambio di messaggi e attraverso riunioni ed incontri, un
costante collegamento con gli altri associati in libertà e quelli latitanti.
DI MAGGIO Giuseppe per avere partecipato all‟organizzazione mafiosa ed in particolare
alla famiglia mafiosa di Carini, traendo vantaggio dalla sua appartenenza a cosa nostra per
ottenere lavori e subappalti nel settore dell‟edilizia, ponendosi alle dirette dipendenze di
Salvatore e Sandro LO PICCOLO; per avere mantenuto, attraverso lo scambio di messaggi e
attraverso riunioni ed incontri, un costante collegamento con gli altri associati in libertà e
quelli latitanti.
LIGA Salvatore (cl. ’64) per avere fatto parte della famiglia mafiosa di Tommaso Natale ed
essersi occupato della gestione delle estorsioni e della organizzazione di incontri riservati per
conto dell'organizzazione, per avere avuto rapporto con diversi esponenti mafiosi;
LO CASCIO Giuseppe (in concorso con ZITO Filippo già condannato per il presente
delitto), per avere svolto la loro attività imprenditoriale nell‟interesse dell‟organizzazione
mafiosa cosa nostra ed avere in particolare consegnato a Sandro LO PICCOLO e Salvatore
LO PICCOLO gli utili della società intestata a LUCIA Antonino, ma di fatto da loro gestita,
anche in nome e per conto degli stessi LO PICCOLO, ottenendo in cambio di essere favoriti
4







nella aggiudicazione dei subappalti e dei lavori edili nelle zone della provincia di Palermo
controllate dai LO PICCOLO; per avere sollecitato l‟intervento di LO PICCOLO Sandro e
LO PICCOLO Salvatore Giovanni nei confronti di altri imprenditori edili, al fine di ottenere
l‟imposizione dei subappalti e di acquisti di forniture, spesso agendo minacciosamente in
nome e per conto dei LO PICCOLO;
LO PICCOLO Filippo per aver fatto parte in modo continuativo e ininterrotto
dell‟associazione mafiosa ponendosi alle dirette dipendenze di Sandro e Salvatore LO
PICCOLO, raccogliendo il provento delle estorsioni nella zona di Parco dei Principi ed
eseguendo danneggiamenti prodromici alle richieste di pizzo anche durante il periodo in cui
era sottoposto alla misura di prevenzione personale dell‟obbligo di dimora nel Comune di
Palermo e dell‟obbligo di presentazione ai Carabinieri , ed essendo regolarmente retribuito
dalla famiglia mafiosa per il periodo di detenzione;
MESSINA Giuseppe, per avere agevolato Calogero LO PICCOLO, esponente di vertice del
mandamento di Tommaso Natale, nei suoi spostamenti sul territorio, accompagnandolo
anche a riunioni con altri esponenti mafiosi, per avere preso parte ad atti intimidatori e ad
attività estorsive poste in essere dal gruppo del LO PICCOLO e per avere avuto rapporti a
tal fine con Domenico SERIO e NUCCIO Antonino, appartenenti alla medesima famiglia
mafiosa;
MORISCA Gioacchino per avere partecipato all‟organizzazione mafiosa cosa nostra e in
particolare alla famiglia mafiosa di Resuttana, agendo come materiale esecutore delle
attività estorsive.
PUCCIO Carlo per avere partecipato all‟organizzazione mafiosa “cosa nostra”, e
segnatamente alla famiglia mafiosa di Cardillo ponendosi alle dirette dipendenze dei suoi
parenti Sandro e Salvatore LO PICCOLO, per avere costituito un punto di riferimento nel
territorio agendo come contatto con la famiglia mafiosa per questioni legate al pagamento
del pizzo e alla gestione di lavori edili per conto dell‟organizzazione mafiosa;
Con la recidiva semplice per CATALDO Salvatore (art.99 comma 1);
Con la recidiva specifica infraquinquennale reiterata per CORRAO Giovanni ( art.99 comma
1, comma 2 n.1 e 2, comma 3, comma 4);
Con la recidiva specifica per DI BELLA Giuseppe ( art.99 comma 1, comma 2 n.1, comma 5);
Con la recidiva specifica per MORISCA Gioacchino (art.99 comma 1, comma 2 n.1);
In Palermo e provincia fino alla data odierna per DI BELLA Giuseppe a decorrere
dall‟1.08.1998.

LO CASCIO Giuseppe, LUCIA Mario, LUCIA Antonino, ZITO Filippo, LO CASCIO
Isidoro, LO PICCOLO Salvatore, LO PICCOLO Sandro
3) del delitto di concorso in trasferimento fraudolento di valori aggravato (artt. 110 c.p., 12
quinquies legge 7 agosto 1992 nr. 356, aggravato dall'art. 7 del d.l. 152/91) per avere gli
esponenti mafiosi LO PICCOLO Salvatore e LO PICCOLO Sandro, in concorso con LO
CASCIO Giuseppe, LO CASCIO Isidoro, ZITO Filippo, LUCIA Mario e LUCIA Antonino,
attribuito fittiziamente a LUCIA Antonino l'esclusiva titolarità della ditta individuale
denominata " LUCIA ANTONINO. Attività Lavori generali di costruzioni" con sede a
Palermo in Via Chimera nr.3 e ciò al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di
misure di prevenzione, e di agevolare la commissione del delitto di cui all'art. 648 bis c.p.
Con l'aggravante di cui all'art. 7, avendo commesso il reato avvalendosi delle condizioni
previste dall‟art. 416 bis C.P. ed avendo operato al fine di avvantaggiare l'organizzazione
mafiosa Cosa Nostra.
5
Con la recidiva specifica, reiterata, infraquinquennale per LO PICCOLO Salvatore ( art.99
comma 1, comma 2 n.1 e 2, comma 3, comma 4, comma5);
Con la recidiva specifica, reiterata, infraquinquennale per LO PICCOLO Sandro ( art.99
comma 1, comma 2 n.1 e 2, comma 3, comma 4, comma5);
In Palermo, il 18 aprile 2001, data di iscrizione della ditta presso la Camera di Commercio

LO CASCIO Giuseppe, LUCIA Mario, LUCIA Antonino, ZITO Filippo, LO CASCIO
Isidoro, LO PICCOLO Salvatore, LO PICCOLO Sandro
4) per il delitto di impiego di denaro di provenienza illecita aggravato ( 110, 81 cpv, c.p. artt.
648 ter c.p., 7 d.l. 13 maggio 1991, n° 152, conv. con modif. nella legge 12 luglio 1991, n°
203), per avere in concorso tra loro ricevuto ed impiegato nelle attività imprenditoriale della
ditta individuale " LUCIA ANTONINO attività Lavori generali di costruzioni" con sede a
Palermo in Via Chimera nr.3, attività fittiziamente intestata e condotta dai medesimi
indagati, capitali provenienti dall'attività dell'organizzazione mafiosa Cosa Nostra, ed in
particolare degli esponenti mafiosi LO PICCOLO Salvatore e LO PICCOLO Sandro, ai quali
vengono periodicamente corrisposti gli utili, e ciò anche al fine di eludere le disposizioni di
legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali.
Con la circostanza aggravante di avere commesso il fatto avvalendosi delle
condizioni previste dall‟art. 416-bis c.p. ed al fine di agevolare l‟attività dell‟associazione
denominata Cosa Nostra.
Con la recidiva specifica, reiterata, infraquinquennale per LO PICCOLO Salvatore ( art.99
comma 1, comma 2 n.1 e 2, comma 3, comma 4, comma5);
Con la recidiva specifica, reiterata, infraquinquennale per LO PICCOLO Sandro ( art.99
comma 1, comma 2 n.1 e 2, comma 3, comma 4, comma5);
In Palermo sino alla data odierna

CATANIA FILIPPO (in concorso con BONANNO Giovanni, deceduto)
5) del delitto di concorso in trasferimento fraudolento di valori aggravato (artt. 110 c.p., 12
quinquies legge 7 agosto 1992 nr. 356, aggravato dall'art. 7 del d.l. 152/91) per essersi
fittiziamente intestata l'esclusiva titolarità dell'attività commerciale denominata "“Ò SOLE
MIO”, sita in Palermo, piazza Castelnuovo, nr. 50, ma di fatto partecipata con i capitali del
defunto esponente mafioso BONANNO Giovanni, e ciò al fine di eludere le disposizioni di
legge in materia di misure di prevenzione, e di agevolare la commissione del delitto di cui
all'art. 648 bis c.p. Con l'aggravante di cui all'art. 7, avendo commesso il reato avvalendosi
delle condizioni previste dall‟art. 416 bis C.P. ed avendo operato al fine di avvantaggiare
l'organizzazione mafiosa Cosa Nostra.
In Palermo, nel mese di dicembre del 2005
FAZZONE Lorenzo
6) del delitto di favoreggiamento aggravato (artt. 378 comma 1° e 2° c.p., aggravato dall'art.
7 del d.l. 152/91) per avere, dopo che è stato commesso il delitto di partecipazione ad
associazione mafiosa ed altri reati fine della medesima organizzazione criminale, aiutato i
latitanti ADAMO Andrea, LO PICCOLO Salvatore e LO PICCOLO Sandro ed in particolare
per avere veicolato la corrispondenza epistolare da e per i latitanti ADAMO Andrea, LO
PICCOLO Salvatore e LO PICCOLO Sandro;
6
In Palermo e provincia fino al 5.11.2007
ENEA Giuseppe
7) del delitto di favoreggiamento aggravato (artt. 378 comma 1° e 2° c.p., aggravato dall'art.
7 del d.l. 152/91) per avere, dopo che è stato commesso il delitto di partecipazione ad
associazione mafiosa ed altri reati fine della medesima organizzazione criminale, aiutato LO
PICCOLO Sandro ad eludere le investigazioni dell'autorità ed a sottrarsi alle ricerche di
questa, prestandosi a fornire al predetto LO PICCOLO, in quel momento latitante, il
passaporto nr° Y197591, la carta d‟identità nr. AN1720077, la patente di guida nr.
PA265411251G, corredati dalla fotografia di quest‟ultimo.
Con l'aggravante di cui all'art. 7, avendo commesso il reato avvalendosi delle condizioni
previste dall‟art. 416 bis C.P. e di avere operato al fine di avvantaggiare l'organizzazione
mafiosa Cosa Nostra.
In Palermo, sino al 5 novembre 2007
NICOLETTI Giuseppe
8) del delitto di favoreggiamento aggravato (artt. 378 comma 1° e 2° c.p., aggravato dall'art.
7 del d.l. 152/91) per avere, dopo che è stato commesso il delitto di partecipazione ad
associazione mafiosa ed altri reati fine della medesima organizzazione criminale, aiutato il
latitante FRANZESE Francesco ad eludere le investigazioni dell'Autorità ed a sottrarsi alle
ricerche di questa, prestandosi a realizzare falsi documenti di identità personale e di
circolazione stradale con le proprie generalità, consentendo, in tal modo, la agevolazione dei
rapporti tra il FRANZESE egli altri associati mafiosi, anche in stato di latitanza. Con
l'aggravante di cui all'art. 7, avendo commesso il reato avvalendosi delle condizioni previste
dall‟art. 416 bis C.P. e di avere operato al fine di avvantaggiare l'organizzazione mafiosa
Cosa Nostra.
In Palermo, sino al 2 agosto 2007
LO PICCOLO Salvatore, LO PICCOLO Sandro, NIOSI Giovanni, LIGA Salvatore
cl.85
9) per il delitto p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv, 629 comma 2° e art. 7 D.L. 13 maggio 1991
nr.152, conv. nella legge 12 luglio 1991 nr.203 per essersi, in concorso tra loro e con
soggetti allo stato ignoti, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso,
mediante minaccia consistita nel manifestare la propria appartenenza all‟associazione
mafiosa Cosa Nostra ed in virtù della forza derivante dal vincolo associativo relativo alla
predetta organizzazione, procurati un ingiusto profitto, costringendo ANCIONE Antonio,
socio della Antego s.r.l., a versare Euro mille ogni anno, quale “messa a posto” con
l‟organizzazione mafiosa; agendo LO PICCOLO Salvatore e LO PICCOLO Sandro come
mandanti delle pretese estorsive, NIOSI Giovanni e LIGA Salvatore cl.85, avvicendandosi nel
tempo, come esecutori delle richieste estorsive e delle conseguenti riscossioni di denaro.
Con la recidiva specifica, reiterata, infraquinquennale per LO PICCOLO Salvatore ( art.99
comma 1, comma 2 n.1 e 2, comma 3, comma 4, comma5);
Con la recidiva specifica, reiterata, infraquinquennale per LO PICCOLO Sandro ( art.99
comma 1, comma 2 n.1 e 2, comma 3, comma 4, comma5);
Con la recidiva semplice per NIOSI Giovanni (art.99 comma 1)
In Palermo dal mese di dicembre 2002 al mese di aprile 2007.
LO PICCOLO Salvatore, LO PICCOLO Sandro, MACCHIARELLA Tommaso
7
10) per il delitto p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv, 629 comma 2° e art. 7 D.L. 13 maggio 1991
nr.152, conv. nella legge 12 luglio 1991 nr.203 per essersi, in concorso tra loro e con
soggetti allo stato ignoti, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso,
mediante minaccia consistita nel manifestare la propria appartenenza all‟associazione
mafiosa Cosa Nostra ed in virtù della forza derivante dal vincolo associativo relativo alla
predetta organizzazione, procurati un ingiusto profitto, costringendo FECAROTTA Armando,
titolare dell‟impresa edile EDIPLA s.p.a. a versare, in più rate, la somma di euro
dodicimilacinquecento, quale “messa a posto” per i lavori di restauro della villa Amari –
Bonocore – Maleto; agendo LO PICCOLO Salvatore e LO PICCOLO Sandro come mandanti
delle pretese estorsive, MACCHIARELLA Tommaso, come materiale esecutore delle richieste
estorsive e delle conseguenti riscossioni di denaro.
Con la recidiva specifica, reiterata, infraquinquennale per LO PICCOLO Salvatore ( art.99
comma 1, comma 2 n.1 e 2, comma 3, comma 4, comma5);
Con la recidiva specifica, reiterata, infraquinquennale per LO PICCOLO Sandro ( art.99
comma 1, comma 2 n.1 e 2, comma 3, comma 4, comma5);
In Palermo dal mese di ottobre 2005 al mese di marzo/aprile 2006.
LO PICCOLO Salvatore, LO PICCOLO Sandro, CONIGLIARO Angelo cl.35, DI
MAGGIO Gaspare (in concorso con DI MAGGIO Procopio nei cui confronti si procede a
piede libero trattandosi di soggetto ultrasettantacinquenne)
11) per il delitto p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv, 629 comma 2° e art. 7 D.L. 13 maggio 1991
nr.152, conv. nella legge 12 luglio 1991 nr.203 per essersi, in concorso tra loro, con più
azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, mediante minaccia consistita nel
manifestare la propria appartenenza all‟associazione mafiosa Cosa Nostra, ed in virtù della
forza derivante dal vincolo associativo relativo alla predetta organizzazione, procurati un
ingiusto profitto, costringendo i fratelli AZZOLINI Francesco, Mariano e Gioacchino, soci e
gestori degli Hotel AZZOLINI ed AZZOLINI Beach, a versare, in più rate, svariate somme di
denaro;
agendo LO PICCOLO Salvatore e LO PICCOLO Sandro come mandanti delle pretese
estorsive, CONIGLIARO Angelo, DI MAGGIO Gaspare e DI MAGGIO Procopio, come
materiali esecutori delle richieste estorsive e delle conseguenti riscossioni di denaro.
Con la recidiva specifica, reiterata, infraquinquennale per LO PICCOLO Salvatore ( art.99
comma 1, comma 2 n.1 e 2, comma 3, comma 4, comma5);
Con la recidiva specifica, reiterata, infraquinquennale per LO PICCOLO Sandro ( art.99
comma 1, comma 2 n.1 e 2, comma 3, comma 4, comma5);
Con la recidiva semplice per CONIGLIARO Angelo cl.35 (art.99 comma 1)
In Carini e Cinisi fino al mese di novembre 2007.

LO PICCOLO Salvatore, LO PICCOLO Sandro, PALAZZOLO Vito Mario, DI
MAGGIO Gaspare, EVOLA Alberto, VITALE Salvatore
12) per il delitto p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv, 629 comma 2° e art. 7 D.L. 13 maggio 1991
nr.152, conv. nella legge 12 luglio 1991 nr.203 per essersi, in concorso tra loro, con più
azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, mediante minaccia consistita nel
manifestare la propria appartenenza all‟associazione mafiosa Cosa Nostra, ed in virtù della
forza derivante dal vincolo associativo relativo alla predetta organizzazione, procurati un
8
ingiusto profitto, costringendo l‟imprenditore CANDELA Antonino, cointeressato nella
gestione di imprese edili che stavano effettuando lavori presso l‟aeroporto Falcone Borsellino
e presso la caserma militare Beghelli di Palermo, a versare, in più soluzioni, diverse somme
di denaro a titolo di pizzo;
agendo LO PICCOLO Salvatore e LO PICCOLO Sandro come mandanti delle pretese
estorsive;
PALAZZOLO Vito Mario e DI MAGGIO Gaspare come materiali esecutori delle richieste
estorsive e delle conseguenti riscossioni di denaro; VITALE Salvatore come concorrente nel
reato, per avere accompagnato più volte il DI MAGGIO allorquando effettuava la pretesa
estorsiva.
Con la recidiva specifica, reiterata, infraquinquennale per LO PICCOLO Salvatore ( art.99
comma 1, comma 2 n.1 e 2, comma 3, comma 4, comma5);
Con la recidiva specifica, reiterata, infraquinquennale per LO PICCOLO Sandro ( art.99
comma 1, comma 2 n.1 e 2, comma 3, comma 4, comma5);
In Palermo e provincia fino al mese di novembre 2007.
LO PICCOLO Salvatore, LO PICCOLO Sandro, DI MAGGIO Gaspare, PUGLISI
Francesco, EVOLA Alberto, DI MAGGIO Lorenzo, DI MAGGIO Giuseppe, CINÀ
Pietro
13) per il delitto p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv, 629 comma 2° e art. 7 D.L. 13 maggio 1991
nr.152, conv. nella legge 12 luglio 1991 nr.203 per essersi, in concorso tra loro, con più
azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, mediante minaccia consistita nel
manifestare la propria appartenenza all‟associazione mafiosa Cosa Nostra, ed in virtù della
forza derivante dal vincolo associativo relativo alla predetta organizzazione, procurati un
ingiusto profitto, costringendo l‟imprenditore SPALLINA Luigi, amministratore unico della
Spallina Costruzioni di SPALLINA Luigi e C. Snc., a versare, in più soluzioni, ventimila euro,
in relazione ai lavori di costruzione di una scuola materna che lo SPALLINA stava
effettuando nel Comune di Cinisi e costringendo il medesimo imprenditore a cedere in sub
appalto parte dei lavori alle ditte di EVOLA Alberto, DI MAGGIO Lorenzo, DI MAGGIO
Giuseppe e CINÀ Pietro;
agendo LO PICCOLO Salvatore e LO PICCOLO Sandro come mandanti delle pretese
estorsive;
DI MAGGIO Gaspare come materiale esecutore delle richieste estorsive;
PUGLISI Francesco come esecutore delle richieste estorsive ed esattore della somma di
denaro;
EVOLA Alberto, DI MAGGIO Lorenzo, DI MAGGIO Giuseppe e CINÀ Pietro, come
percettori finali dei profitti derivanti dall‟imposizione all‟imprenditore dei sub appalti
ottenuti utilizzando la forza del vincolo associativo relativo all‟organizzazione mafiosa.
Con la recidiva specifica, reiterata, infraquinquennale per LO PICCOLO Salvatore ( art.99
comma 1, comma 2 n.1 e 2, comma 3, comma 4, comma5);
Con la recidiva specifica, reiterata, infraquinquennale per LO PICCOLO Sandro ( art.99
comma 1, comma 2 n.1 e 2, comma 3, comma 4, comma5);
Con la recidiva specifica infraquinquennale reiterata per CINÀ Pietro (art.99 comma 1,
comma 2 n.1 e 2, comma 3)
In Cinisi nell‟anno 2007.

LO PICCOLO Salvatore, LO PICCOLO Sandro, DI MAGGIO Gaspare

9
14) per il delitto p. e p. dagli artt. 110, 56, 629 comma 2° c.p. e art. 7 D.L. 13 maggio 1991
nr.152, conv. nella legge 12 luglio 1991 nr.203 per avere, in concorso con ignoti, mediante
minacce consistite nel manifestare l‟appartenenza all‟associazione mafiosa Cosa Nostra e nel
porre in essere una serie di danneggiamenti ed intimidazioni, tra i quali l‟aggressione
effettuata a CHIAPPARA Massimiliano che gli procuravano lesioni in tutto il corpo, ed in
virtù della forza derivante dal vincolo associativo relativo alla predetta organizzazione, posto
in essere atti idonei diretti in modo non equivoco, a costringere CHIAPPARA Carmelo e
CHIAPPARA Massimiliano, gestori del “Cantiere Nautico la Rosa dei Venti” a consegnare la
somma di denarodi 6000 euro l‟anno a titolo di pizzo così da trarne un ingiusto profitto;
evento non verificatosi per cause indipendenti dalla loro volontà. Agendo LO PICCOLO
Salvatore, LO PICCOLO Sandro come mandanti delle pretese estorsive, DI MAGGIO
Gaspare come materiale esecutore della richiesta.
Con la recidiva specifica, reiterata, infraquinquennale per LO PICCOLO Salvatore ( art.99
comma 1, comma 2 n.1 e 2, comma 3, comma 4, comma5);
Con la recidiva specifica, reiterata, infraquinquennale per LO PICCOLO Sandro ( art.99
comma 1, comma 2 n.1 e 2, comma 3, comma 4, comma5);
In Cinisi fino al mese novembre 2007.
LO PICCOLO Salvatore, LO PICCOLO Sandro
15) per il delitto p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv, 629 comma 2° e art. 7 D.L. 13 maggio 1991
nr.152, conv. nella legge 12 luglio 1991 nr.203 per essersi, in concorso tra loro e con
BRIGUGLIO Francesco, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso,
mediante minaccia consistita nel manifestare la propria appartenenza all‟associazione
mafiosa Cosa Nostra, ed in virtù della forza derivante dal vincolo associativo relativo alla
predetta organizzazione, procurati un ingiusto profitto, costringendo VIVIANO Giuseppe e
VIVIANO Giacomo, in oggetto generalizzati, gestori della “Nautica Viviano Srl. con sede a
Terrasini in piazza Scalo n. 1, a consegnare loro una somma di denaro imprecisata e
comunque di almeno 6 milioni di lire in due occasioni e di 2500 euro nel 2003;
agendo LO PICCOLO Salvatore e LO PICCOLO Sandro come mandanti delle pretese
estorsive;
Con la recidiva specifica, reiterata, infraquinquennale per LO PICCOLO Salvatore ( art.99
comma 1, comma 2 n.1 e 2, comma 3, comma 4, comma5);
Con la recidiva specifica, reiterata, infraquinquennale per LO PICCOLO Sandro ( art.99
comma 1, comma 2 n.1 e 2, comma 3, comma 4, comma5);
In Cinisi fino al 2007.
LO PICCOLO Salvatore, LO PICCOLO Sandro, CUSIMANO Giovanni (classe ’41),
CIARAMITARO Domenico, LO VERDE Giuseppe, SERIO Nunzio
16) per il delitto p. e p. dagli artt. 110, 56, 629 comma 2° c.p. e art. 7 D.L. 13 maggio 1991
nr.152, conv. nella legge 12 luglio 1991 nr.203 per avere mediante minacce consistite nel
manifestare l‟appartenenza all‟associazione mafiosa Cosa Nostra e nel porre in essere una
serie di intimidazioni, ed in virtù della forza derivante dal vincolo associativo relativo alla
predetta organizzazione, posto in essere atti idonei diretti in modo non equivoco, per
costringere il costruttore CRACOLICI Antonino, che stava realizzando 11 appartamenti nel
quartiere Tommaso Natale, a consegnare una somma di denaro quantificata dapprima in
sessantamila euro, poi ridotta a cinquantamila euro a titolo di pizzo, così da trarne un
ingiusto profitto;
evento non verificatosi per cause indipendenti dalla loro volontà;
10
agendo LO PICCOLO Salvatore, LO PICCOLO Sandro come mandanti delle pretese
estorsive, CUSIMANO Giovanni come materiale esecutore delle minacce e della richiesta di
denaro più volte reiterata, CIARAMITARO Domenico come materiale esecutore della
minaccia di fare chiudere il cantiere facendo “volare gli operai giù dal ponteggio”, LO
VERDE Giuseppe come esecutore della reiterata richiesta estorsiva effettuata a PRATI
Giuseppe cognato del CRACOLICI, SERIO Nunzio per avere in relazione alla citata
estorsione tenuto i contatti epistolari con i latitanti tenendoli aggiornati sullo stato della
trattativa e per avere ripartito agli altri concorrenti nel reato le disposizioni ricevute dai LO
PICCOLO.
Con la recidiva specifica, reiterata, infraquinquennale per LO PICCOLO Salvatore ( art.99
comma 1, comma 2 n.1 e 2, comma 3, comma 4, comma5);
Con la recidiva specifica, reiterata, infraquinquennale per LO PICCOLO Sandro ( art.99
comma 1, comma 2 n.1 e 2, comma 3, comma 4, comma5);
Con la recidiva specifica per CUSIMANO Giovanni cl.41 (art.99 comma1, comma 2 n.1,
comma 5);
Con la recidiva generica, reiterata, infraquinquennale per CIARAMITARO Domenico (art.99
comma1, comma 2 n.2, comma 4);
Con la recidiva specifica, infraquinquennale, reiterata per LO VERDE Giuseppe (art.99
comma 1, comma 2 n.1 e 2, comma 3, comma 4, comma 5);
Con la recidiva specifica, infraquinquennale, reiterata per SERIO Nunzio (art.99 comma 1,
comma 2 n.1 e 2, comma 3, comma 5)
In Palermo fino al mese di novembre 2007.
MORISCA Gioacchino
17) per il delitto di estorsione aggravata (artt. 629 c.p., art.7 d.l. 13 maggio 1991, n° 152,
conv. con modif. nella legge 12 luglio 1991, n° 203), per avere, mediante minacce consistite
nel manifestare l‟appartenenza all‟associazione mafiosa Cosa Nostra e nel prospettare al
capo cantiere LI CAVOLI la perpetrazione di danni ai lavori edili realizzati in via dei
Nebrodi, ed in virtù della forza derivante dal vincolo associativo relativo alla predetta
organizzazione, ottenuto un ingiusto profitto ai danni dell‟imprenditore IACOPELLI
Cristofaro, costringendolo a pagare la somma di 1700 €.
Con la circostanza aggravante di avere commesso il fatto avvalendosi delle condizioni
previste dall‟art. 416 bis C.P. ed al fine di avvantaggiare l'organizzazione mafiosa cosa
Nostra (art. 7 D.L. 15291).
Con la recidiva specifica (art.99 comma 1, comma 2 n.1)
In Palermo nel 2006
LO PICCOLO Salvatore Giovanni e LO PICCOLO Sandro
18) del delitto di estorsione aggravata e continuata (artt. 81 cpv, 110 e 629 co. 2° in rel. al
n.3 co. 2 dell‟art. 628 c.p. e art. 7 D.L. 13 maggio 1991, n. 152, conv. nella legge 12 luglio
1991 n. 203), per avere ignoti, in concorso e su incarico di Salvatore e Sandro LO
PICCOLO, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, anche in tempi
diversi, mediante violenza e minaccia derivanti dalla loro appartenenza all'organizzazione
mafiosa Cosa Nostra, costretto PURPURA Saverio, gestore di un bar, sito all‟interno del
distributore di carburanti Erg di Palermo in via dell‟Olimpo, a versare delle somme a titolo
di “messa a posto” per la gestione della detta attività commerciale. Agendo su richiesta di
LO PICCOLO Salvatore Giovanni e LO PICCOLO Sandro, cui veniva rendicontata la detta
attività estorsiva.
Con la circostanza aggravante di avere commesso il fatto avvalendosi delle condizioni
11
previste dall‟art. 416 bis C.P. e di avere operato al fine di avvantaggiare l'organizzazione
mafiosa Cosa Nostra.
Con la recidiva specifica, reiterata, infraquinquennale per LO PICCOLO Salvatore ( art.99
comma 1, comma 2 n.1 e 2, comma 3, comma 4, comma5);
Con la recidiva specifica, reiterata, infraquinquennale per LO PICCOLO Sandro ( art.99
comma 1, comma 2 n.1 e 2, comma 3, comma 4, comma5);
In Palermo sino al novembre 2007

LO PICCOLO Salvatore Giovanni, LO PICCOLO Sandro, TROIA Massimo Giuseppe
19) del delitto di estorsione aggravata ( 110 e 629 co. 2° in rel. al n.3 co. 2 dell‟art. 628 c.p.
e art. 7 D.L. 13 maggio 1991, n. 152, conv. nella legge 12 luglio 1991 n. 203), per avere, in
concorso e su incarico di LO PICCOLO Salvatore e LO PICCOLO Sandro, sino al loro
arresto, con l‟esercizio di violenza e minaccia derivante dalla loro appartenenza alla
associazione mafiosa denominata “Cosa Nostra”, ottenuto TROIA Massimo un ingiusto
profitto ai danni di PURPURA Saverio, gestore del distributore di carburanti Tamoil sito in
via Ugo La Malfa nr°9127, costringendolo a versare la somma di 20.000 € quale “messa a
posto”. Agendo su richiesta di LO PICCOLO Salvatore Giovanni e LO PICCOLO Sandro,
cui veniva rendicontata la detta attività estorsiva.
Con la circostanza aggravante di avere commesso il fatto avvalendosi delle condizioni
previste dall‟art. 416 bis C.P. e di avere operato al fine di avvantaggiare l'organizzazione
mafiosa Cosa Nostra
Con la recidiva specifica, reiterata, infraquinquennale per LO PICCOLO Salvatore ( art.99
comma 1, comma 2 n.1 e 2, comma 3, comma 4, comma5);
Con la recidiva specifica, reiterata, infraquinquennale per LO PICCOLO Sandro ( art.99
comma 1, comma 2 n.1 e 2, comma 3, comma 4, comma5)
In Palermo, sino al novembre del 2007

PIPITONE Vincenzo, LO PICCOLO Salvatore e LO PICCOLO Sandro
20) del delitto di estorsione aggravata e continuata (artt. 81 cpv, 110 e 629 co. 2° in rel. al
n.3 co. 2 dell‟art. 628 c.p. e art. 7 D.L. 13 maggio 1991, n. 152, conv. nella legge 12 luglio
1991 n. 203), per avere PIPITONE Vincenzo, esponente della famiglia di Carini, con più
azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, anche in tempi diversi, mediante violenza
e minaccia derivanti dalla loro appartenenza all'organizzazione mafiosa Cosa Nostra,
costretto CONIGLIARO Giulio, CONIGLIARO Matteo e CONIGLIARO Stefania, titolari
della CO.MAT. SRL. con sede in Carini, Via Provinciale nr.68, a versare la somma
complessiva di 20/25 mila € quale “messa a posto” per la realizzazione del complesso
immobiliare di 45 alloggi in via Tazio Nuvolari a Capaci (costruito per conto della
cooperativa edilizia Stratos), cosi facendo conseguire alla medesima organizzazione un
equivalente ingiusto profitto;
Con la circostanza aggravante di avere commesso il fatto avvalendosi delle condizioni
previste dall‟art. 416 bis C.P. e di avere operato al fine di avvantaggiare l'organizzazione
mafiosa Cosa Nostra.
Agendo su richiesta di LO PICCOLO Salvatore Giovanni e LO PICCOLO Sandro, cui veniva
rendicontata la detta attività estorsiva.
Con la recidiva specifica, reiterata, infraquinquennale per LO PICCOLO Salvatore ( art.99
comma 1, comma 2 n.1 e 2, comma 3, comma 4, comma5);
Con la recidiva specifica, reiterata, infraquinquennale per LO PICCOLO Sandro ( art.99
12
comma 1, comma 2 n.1 e 2, comma 3, comma 4, comma5);
In Carini dal 2002 al 2007
BAUCINA Salvatore
21) per il delitto p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv, 629 comma 2° e art. 7 D.L. 13 maggio 1991
nr.152, conv. nella legge 12 luglio 1991 nr.203 per avere, in concorso con soggetti allo stato
ignoti, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, anche in tempi diversi,
mediante violenza e minaccia derivanti dalla sua appartenenza all'organizzazione mafiosa
Cosa Nostra, costretto MAURO Calogero, titolare dell‟impresa edile S. Fortunata
Costruzioni di MAURO Calogero, con sede a Baucina, a versare un acconto di 250 Euro di
una più ampia ed imprecisata somma di denaro quale “messa a posto” per la realizzazione di
una attività di ristrutturazione edizilia di un immobile sito in via Cagni 61D cosi facendo
conseguire alla medesima organizzazione un equivalente ingiusto profitto;
Con la circostanza aggravante di avere commesso il fatto avvalendosi delle condizioni
previste dall‟art. 416 bis C.P. e di avere operato al fine di avvantaggiare l'organizzazione
mafiosa Cosa Nostra
Con la recidiva semplice, infraquinquennale, reiterata per BAUCINA Salvatore (art.99
comma 1, comma 2 n.2, comma 4);
In Palermo nel mese di febbraio 2009
22) * l’istanza cautelare inerente al capo 22) [avanzata nei confronti di Baucina Salvatore e
Razzanelli Giovanni] è stata revocata dal P.M. in data 27 gennaio 2010.

PILLITTERI Calogero
23) per il delitto p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv, 629 comma 2° e art. 7 D.L. 13 maggio 1991
nr.152, conv. nella legge 12 luglio 1991 nr.203 per avere, in concorso con soggetti allo stato
ignoti, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, anche in tempi diversi,
mediante violenza e minaccia derivanti dalla sua appartenenza all'organizzazione mafiosa
Cosa Nostra, costretto GALLO Giovanni, titolare della omonima ditta individuale, a versare
un acconto di 3000 Euro di una più ampia ed imprecisata somma di denaro quale “messa a
posto” per la realizzazione di una attività di ristrutturazione edilizia di un immobile sito in
via Lanza di Scalea n. 2213, cosi facendo conseguire alla medesima organizzazione un
equivalente ingiusto profitto;
Con la circostanza aggravante di avere commesso il fatto avvalendosi delle condizioni
previste dall‟art. 416 bis C.P. e di avere operato al fine di avvantaggiare l'organizzazione
mafiosa Cosa Nostra
Con la recidiva generica (art.99 comma 1)
In Palermo dal 2005 al 2007

LO PICCOLO Salvatore, LO PICCOLO Sandro, CINÀ Pietro (in concorso con tale
Giuseppe in corso di identificazione)
24) per il delitto p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv, 629 comma 2° e art. 7 D.L. 13 maggio 1991
nr.152, conv. nella legge 12 luglio 1991 nr.203 per essersi, in concorso tra loro e con
soggetti allo stato ignoti, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso,
mediante minaccia consistita nel manifestare la propria appartenenza all‟associazione
mafiosa Cosa Nostra e nel porre in essere una serie di danneggiamenti, ed in virtù della forza
derivante dal vincolo associativo relativo alla predetta organizzazione, procurati un ingiusto
profitto, costringendo RIZZACASA Vincenzo, titolare dell‟impresa edile AEDILIA VENUSTA
13
s.r.l. a versare, in più rate, la somma di euro duecentottantamila, in relazione al costruendo
complesso immobiliare sito a Palermo, via Tommaso Natale nr.120/A.
LO PICCOLO Salvatore e LO PICCOLO Sandro agendo come mandanti delle pretese
estorsive, CINÀ Pietro ed un tale Giuseppe in corso di identificazione, agendo in qualità di
materiali esecutori delle richieste estorsive e delle conseguenti riscossioni di denaro.
Con la recidiva specifica, reiterata, infraquinquennale per LO PICCOLO Salvatore ( art.99
comma 1, comma 2 n.1 e 2, comma 3, comma 4, comma5);
Con la recidiva specifica, reiterata, infraquinquennale per LO PICCOLO Sandro ( art.99
comma 1, comma 2 n.1 e 2, comma 3, comma 4, comma5);
Con la recidiva specifica infraquinquennale reiterata per CINÀ Pietro (art.99 comma 1,
comma 2 n.1 e 2, comma 3)
In Palermo dal mese di settembre 2006 al mese di ottobre 2007
LO PICCOLO Salvatore, LO PICCOLO Sandro, CINÀ Pietro
25) per il delitto p. e p. dagli artt. 110, 56, 629 comma 2° c.p. e art. 7 D.L. 13 maggio 1991
nr.152, conv. nella legge 12 luglio 1991 nr.203 per avere, in concorso con ignoti, mediante
minacce consistite nel manifestare l‟appartenenza all‟associazione mafiosa Cosa Nostra e nel
porre in essere una serie di danneggiamenti ed intimidazioni, ed in virtù della forza derivante
dal vincolo associativo relativo alla predetta organizzazione, posto in essere atti idonei diretti
in modo non equivoco a costringere RIZZACASA Vincenzo, titolare della impresa edile
AEDILIA VENUSTA s.r.l. a vendere un appartamento al prezzo di ottantamila euro,
notevolmente più basso di quello di mercato, così da trarne un ingiusto profitto; evento non
verificatosi per cause indipendenti dalla volontà del CINÀ;
agendo il CINÀ Pietro come materiale esecutore della richiesta.
Con la recidiva specifica, reiterata, infraquinquennale per LO PICCOLO Salvatore ( art.99
comma 1, comma 2 n.1 e 2, comma 3, comma 4, comma5);
Con la recidiva specifica, reiterata, infraquinquennale per LO PICCOLO Sandro ( art.99
comma 1, comma 2 n.1 e 2, comma 3, comma 4, comma5);
Con la recidiva specifica infraquinquennale reiterata per CINÀ Pietro (art.99 comma 1,
comma 2 n.1 e 2, comma 3)
In Palermo dal mese di luglio 2007 fino al febbraio 2008
DI BELLA Giuseppe
26) al delitto di estorsione aggravata (artt. 110 e 629 co. 2° in rel. al n.3 co. 2 dell‟art. 628
c.p. e art. 7 D.L. 13 maggio 1991, n. 152, conv. nella legge 12 luglio 1991 n. 203), per avere,
su incarico di Salvatore e Sandro LO PICCOLO ed in concorso con PULIZZI Gaspare,
mediante violenza e minaccia derivanti dalla loro appartenenza all'organizzazione mafiosa
Cosa Nostra, costretto D‟ARRIGO Domenico, responsabile dei lavori eseguiti dalla impresa
“C. & C. Costruzioni srl”, con sede legale in Catania, relativi al completamento del sistema
fognario del centro abitato di Capaci, a versare delle somme a titolo di “messa a posto” per
le predette opere. Agendo su richiesta di LO PICCOLO Salvatore Giovanni e LO PICCOLO
Sandro, cui veniva rendicontata la detta attività estorsiva.
Con la circostanza aggravante di avere commesso il fatto avvalendosi delle condizioni
previste dall‟art. 416 bis C.P. e di avere operato al fine di avvantaggiare l'organizzazione
mafiosa Cosa Nostra.
In Palermo accertato nel novembre 2007.
Con la recidiva.
RANDAZZO Salvatore (in concorso con una persona allo stato ancora non identificata)
14
27) al delitto di estorsione aggravata (artt. 110, 56, 629 comma 2° c.p. e art. 7 D.L. 13
maggio 1991 nr.152, conv. nella legge 12 luglio 1991 nr. 203), per avere, in concorso con un
uomo allo stato ancora non identificato, mediante minacce consistite nel manifestare
l‟appartenenza all‟associazione mafiosa Cosa Nostra, posto in essere atti idonei diretti in
modo non equivoco, a costringere BARBARO Marcello, gestori della discoteca “GOA” di
Palermo, a consegnare una somma di denaro a titolo di pizzo di 5000 euro a Pasqua e 5000
euro a Natale e/o comunque una somma una tantum di 3000 € così da trarne un ingiusto
profitto; evento non verificatosi per cause indipendenti dalla loro volontà.
In Palermo nel mese novembre 2009 e nel gennaio 2010
Con la recidiva reiterata infraquinquennale
(LO PICCOLO Sandro), PUCCIO Carlo, BOTTA Giovanni, BARONE Andrea,
BARONE Domenico
28) al delitto p. e p. dall‟art. 74 co. 2 d.P.R. n° 309/1990, per avere partecipato ad una
associazione, di cui facevano altresì parte altre persone, alcune delle quali rimaste allo stato
non identificate, in numero di almeno dieci o più persone, finalizzata alla commissione di più
delitti relativi all‟acquisto, alla ricezione a qualsiasi titolo, alla importazione, alla illecita
detenzione, alla vendita od offerta o messa in vendita, alla cessione, alla distribuzione, al
commercio, al trasporto di sostanze stupefacenti del tipo hashish e cocaina, tra i quali anche
quelli di cui al capo che segue.
In particolare:
 LO PICCOLO Sandro, dirigendo l‟associazione, tra l‟altro stabilendo i canali di
approvvigionamento della droga, in Italia ed all‟estero, decidendo in ordine al reperimento
ed alla destinazione del denaro da investire nell‟acquisto di sostanza stupefacente,
stabilendo quali accordi stringere con trafficanti di altre aree territoriali, deliberando di
incentivare la coltivazione di canapa indiana nel territorio del mandamento mafioso da lui
diretto, risolvendo i conflitti sorti tra i diversi gruppi criminali operanti sul territorio in
relazione ai problemi legati allo smercio della droga, percependo una quota dei proventi dei
diversi traffici;
 PUCCIO Carlo e BOTTA Giovanni, coordinando le attività relative al reperimento ed alla
cessione dello stupefacente, percependo i proventi dei diversi traffici gestiti dai due fratelli
BARONE e provvedendo alla relativa ripartizione tra i vari sodali secondo le disposizioni
impartite dal LO PICCOLO Sandro, con il quale tenevano personalmente i necessari
contatti ed al quale rendicontavano direttamente l‟esito dei traffici;
 BARONE Andrea e BARONE Domenico, acquistando e reperendo a loro volta le sostanze
stupefacenti, curando la distribuzione sulla piazza di Palermo ed intrattenendo
personalmente i rapporti con i singoli spacciatori; il BARONE Andrea, inoltre assumendo la
responsabilità della gestione del traffico nel territorio di Tommaso Natale, Partanna,
Sferracavallo, Marinella e ZEN; ed il BARONE Domenico, inoltre, provvedendo pure alla
custodia della droga.
Con l‟aggravante di cui all‟art. 74 co. 3 d.P.R. n° 309/1990, essendo il numero degli
associati di dieci e più.
Con l‟aggravante di cui all‟art. 61 n° 6) c.p. per LO PICCOLO Sandro, per avere commesso
il fatto durante il tempo in cui si era sottratto volontariamente all'esecuzione di un
provvedimento restrittivo della libertà personale spedito per un precedente reato.
Con la recidiva per LO PICCOLO Sandro e BOTTA Giovanni.
Con l‟aggravante di cui all‟art. 7 legge n° 575/1965, per aver commesso il fatto nel periodo
in cui era sottoposto alla misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale con
obbligo di soggiorno per cinque anni nell‟ambito del procedimento n° 43/99 del Tribunale
di Palermo, Sezione Misure di Prevenzione, per LO PICCOLO Sandro.
15
In Palermo ed altre parti del territorio nazionale ed estero fino al 5.11.2007.
(LO PICCOLO Sandro), PUCCIO Carlo, BOTTA Giovanni, BARONE Andrea,
BARONE Domenico
29) al delitto p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv. c.p., 73 co. 1 d.P.R. n° 309/1990, per avere, in
concorso tra loro e con ignoti, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso,
senza l‟autorizzazione di cui all‟art. 17 e fuori dall‟ipotesi prevista dall‟art. 75 stesso d.P.R.,
acquistato, ricevuto a qualsiasi titolo, importato, detenuto illecitamente, venduto od offerto o
messo in vendita, ceduto, distribuito, commerciato, trasportato imprecisati quantitativi di
sostanza stupefacente del tipo cocaina e hashish.
Con l‟aggravante di cui all‟art. 73 co. 6 d.P.R. n° 309/1990, per essere stato commesso il
fatto da tre o più persone in concorso tra loro.
Con l‟aggravante di cui all‟art. 61 n° 6) c.p. per LO PICCOLO Sandro, per avere commesso
il fatto durante il tempo in cui si era sottratto volontariamente all'esecuzione di un
provvedimento restrittivo della libertà personale spedito per un precedente reato.
Con la recidiva per LO PICCOLO Sandro e BOTTA Giovanni.
Con l‟aggravante di cui all‟art. 7 legge n° 575/1965, per aver commesso il fatto nel periodo
in cui era sottoposto alla misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale con
obbligo di soggiorno per cinque anni nell‟ambito del procedimento n° 43/99 del Tribunale
di Palermo, Sezione Misure di Prevenzione, per LO PICCOLO Sandro.
In Palermo ed altre parti del territorio nazionale ed estero fino al 5.11.2007.
SERIO Nunzio

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


30) al delitto p. e p. dall‟art. 74 co. 2 d.P.R. n° 309/1990, per essersi stabilmente associato
con DAVI‟ Gabriele, DI MAIO Rosolino, LO PICCOLO Sandro, NUCCIO Antonino, nei cui
confronti si è proceduto separatamente, ed altri appartenenti alla associazione mafiosa al
fine di commettere più delitti relativi all‟acquisto, detenzione, commercio e distribuzione di
sostanza stupefacente del tipo cocaina e marijuana.
In particolare:
LO PICCOLO Sandro, dirigendo l‟associazione, tra l‟altro stabilendo i canali di
approvvigionamento della droga, in Italia ed all‟estero, decidendo in ordine al reperimento
ed alla destinazione del denaro da investire nell‟acquisto di sostanza stupefacente,
stabilendo quali accordi stringere con trafficanti di altre aree territoriali, deliberando di
incentivare la coltivazione di canapa indiana nel territorio del mandamento mafioso da lui
diretto, risolvendo i conflitti sorti tra i diversi gruppi criminali operanti sul territorio in
relazione ai problemi legati allo smercio della droga, percependo una quota dei proventi dei
diversi traffici;
DAVI‟ e DI MAIO provvedendo ad approvvigionarsi, insieme a NUCCIO, di sostanze
stupefacenti da portare e smerciare sulla piazza di Palermo, tenendo i rapporti con i vari
fornitori ed occupandosi poi anche della distribuzione su piazza.
DI MAIO provvedendo inoltre alla tenuta della contabilità e della cassa del sodalizio;
SERIO occupandosi per conto del LO PICCOLO Sandro degli affari del sodalizio,
percependo una quota dei proventi dei diversi traffici e provvedendo alla consegna di una
parte di tali proventi al medesimo LO PICCOLO;
In Palermo nel 2005
SERIO Nunzio, BONACCORSO ANDREA, NUCCIO Antonino, DI PIAZZA Francesco
Paolo

16
31) al delitto p. e p. dall‟art. 74 co. 2 d.P.R. n° 309/1990, per avere partecipato ad una
associazione, di cui facevano altresì parte altre persone, alcune delle quali rimaste allo
stato non identificate, in numero di almeno dieci o più persone, finalizzata alla commissione
di più delitti relativi all‟acquisto, alla ricezione a qualsiasi titolo, alla importazione, alla
illecita detenzione, alla vendita od offerta o messa in vendita, alla cessione, alla
distribuzione, al commercio, al trasporto di sostanza stupefacente del tipo cocaina, tra i
quali anche quelli di cui al capo che segue.
Tutti, in particolare, provvedendo ad approvvigionarsi di sostanze stupefacenti da portare e
smerciare sulla piazza di Palermo, tenendo i rapporti con i vari fornitori ed occupandosi poi
anche della distribuzione su piazza; provvedendo altresì alla tenuta della contabilità e della
cassa del sodalizio; il SERIO percependo una quota dei proventi dei diversi traffici anche
durante la sua detenzione.
Con la recidiva specifica reiterata per DI PIAZZA Francesco Paolo.
In Palermo ed altre parti del territorio nazionale ed estero fino al gennaio 2008.
SERIO Nunzio, BONACCORSO ANDREA, NUCCIO Antonino, DI PIAZZA Francesco
Paolo
32) al delitto p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv. c.p., 73 co. 1 d.P.R. n° 309/1990, per avere, in
concorso tra loro e con ignoti, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso,
senza l‟autorizzazione di cui all‟art. 17 e fuori dall‟ipotesi prevista dall‟art. 75 stesso d.P.R.,
acquistato, ricevuto a qualsiasi titolo, importato, detenuto illecitamente, venduto od offerto o
messo in vendita, ceduto, distribuito, commerciato, trasportato imprecisati quantitativi di
sostanza stupefacente del tipo cocaina.
Con l‟aggravante di cui all‟art. 73 co. 6 d.P.R. n° 309/1990, per essere stato commesso il
fatto da tre o più persone in concorso tra loro.
Con la recidiva specifica reiterata per DI PIAZZA Francesco Paolo.
In Palermo ed altre parti del territorio nazionale ed estero fino al gennaio 2008.
MANGIONE
Salvatore,
FERRAZZANO Mario

MANGIONE

Filippo,

CAVIGLIA

Domenico,

33) al delitto p. e p. dall‟art. 74 co. 2 d.P.R. n° 309/1990, per avere partecipato, unitamente
a CATALANO Michele, NUCCIO Antonino, CIARAMITARO Domenico e SERIO Domenico
(nei cui confronti si è proceduto separatamente), ad una associazione, di cui facevano
altresì parte altre persone, alcune delle quali rimaste allo stato non identificate, in numero
di almeno dieci o più persone, finalizzata alla commissione di più delitti relativi all‟acquisto,
alla ricezione a qualsiasi titolo, alla importazione, alla illecita detenzione, alla vendita od
offerta o messa in vendita, alla cessione, alla distribuzione, al commercio, al trasporto di
sostanze stupefacenti del tipo hashish, cocaina ed eroina, tra i quali anche quelli di cui al
capo che segue.
In particolare:
 CATALANO Michele per avere diretto l‟associazione, coordinando tutte le attività relative
al reperimento e cessione dello stupefacente, intrattenendo personalmente i rapporti con i
singoli spacciatori anche al fine di risolvere i contrasti relativi al territorio di spaccio della
droga;
 NUCCIO Antonino e SERIO Domenico per avere acquistato e reperito la sostanza
stupefacente;
 CIARAMITARO Domenico per avere curato il confezionamento e la pesatura della sostanza
stupefacente, nonché i rapporti con gli spacciatori;

17
 MANGIONE Salvatore e MANGIONE Filippo per avere curato, gestito e controllato, anche
tramite l‟opera di altri soggetti loro vicini, il commercio e lo smercio su piazza di sostanze
stupefacenti nel quartiere Z.E.N.;
 FERRAZZANO Mario per avere curato il trasporto, la distribuzione e consegna ai singoli
acquirenti e rivenditori, nonché la vendita delle sostanze stupefacenti ed infine la materiale
riscossione dei proventi dei diversi traffici.
In Palermo, sino all‟ottobre 2007.
MANGIONE
Salvatore,
FERRAZZANO Mario

MANGIONE

Filippo,

CAVIGLIA

Domenico,

34) al delitto p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv. c.p., 73 co. 1 d.P.R. n° 309/1990, per avere, in
concorso tra loro e con CATALANO Michele, NUCCIO Antonino, CIARAMITARO
Domenico e SERIO Domenico (nei cui confronti si è proceduto separatamente), oltre che
con ignoti, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, senza l‟autorizzazione
di cui all‟art. 17 e fuori dall‟ipotesi prevista dall‟art. 75 stesso d.P.R., acquistato, ricevuto a
qualsiasi titolo, importato, detenuto illecitamente, venduto od offerto o messo in vendita,
ceduto, distribuito, commerciato, trasportato imprecisati quantitativi di sostanza
stupefacente del tipo hashish, cocaina ed eroina.
Con l‟aggravante di cui all‟art. 73 co. 6 d.P.R. n° 309/1990, per essere stato commesso il
fatto da tre o più persone in concorso tra loro.
In Palermo, sino all‟ottobre 2007.
SPINA Guido, COSENZA Vincenzo, TOGNETTI Felisiano, DE LUCA Antonino,
(DAVÌ Salvatore)
35) al delitto p. e p. dall‟art. 74 co. 2 d.P.R. n° 309/1990, per avere partecipato, unitamente
a CATALANO Michele e CHIANCHIANO Fabio (nei cui confronti si è proceduto
separatamente), ad una associazione, di cui facevano altresì parte altre persone, alcune
delle quali rimaste allo stato non identificate, in numero di almeno dieci o più persone,
finalizzata alla commissione di più delitti relativi all‟acquisto, alla ricezione a qualsiasi
titolo, alla importazione, alla illecita detenzione, alla vendita od offerta o messa in vendita,
alla cessione, alla distribuzione, al commercio, al trasporto di sostanze stupefacenti del tipo
hashish, cocaina ed eroina, tra i quali anche quelli di cui al capo che segue.
Tutti, in particolare, provvedendo ad approvvigionarsi di sostanze stupefacenti da portare e
smerciare sulla piazza di Palermo, tenendo i rapporti con i vari fornitori ed occupandosi poi
anche della distribuzione su piazza; provvedendo altresì alla tenuta della contabilità e della
cassa del sodalizio.
In Palermo, sino all‟ottobre 2007.
SPINA Guido, COSENZA Vincenzo, TOGNETTI Felisiano, DE LUCA Antonino,
(DAVÌ Salvatore)
36) al delitto p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv. c.p., 73 co. 1 d.P.R. n° 309/1990, per avere, in
concorso tra loro, con CATALANO Michele e CHIANCHIANO Fabio (nei cui confronti si è
proceduto separatamente) e con ignoti, con più azioni esecutive del medesimo disegno
criminoso, senza l‟autorizzazione di cui all‟art. 17 e fuori dall‟ipotesi prevista dall‟art. 75
stesso d.P.R., acquistato, ricevuto a qualsiasi titolo, importato, detenuto illecitamente,
venduto od offerto o messo in vendita, ceduto, distribuito, commerciato, trasportato
imprecisati quantitativi di sostanza stupefacente del tipo hashish, cocaina ed eroina.
Con l‟aggravante di cui all‟art. 73 co. 6 d.P.R. n° 309/1990, per essere stato commesso il
fatto da tre o più persone in concorso tra loro.
18
In Palermo, sino all‟ottobre 2007.
MESSERI Sergio
37) al delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv. c.p., 73 co. 1 d.P.R. n° 309/1990, per avere, con più
azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, senza l‟autorizzazione di cui all‟art. 17 e
fuori dall‟ipotesi prevista dall‟art. 75 stesso d.P.R., acquistato, ricevuto a qualsiasi titolo,
importato, detenuto illecitamente, venduto od offerto o messo in vendita, ceduto, distribuito,
commerciato, trasportato imprecisati quantitativi di sostanza stupefacente del tipo hashish,
cocaina ed eroina.
Con la recidiva specifica reiterata.
In Palermo, sino al marzo 2010.
LA MATTINA Edoardo
38) al delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv. c.p., 73 co. 1 d.P.R. n° 309/1990, per avere, con più
azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, senza l‟autorizzazione di cui all‟art. 17 e
fuori dall‟ipotesi prevista dall‟art. 75 stesso d.P.R., acquistato, ricevuto a qualsiasi titolo,
importato, detenuto illecitamente, venduto od offerto o messo in vendita, ceduto, distribuito,
commerciato, trasportato imprecisati quantitativi di sostanza stupefacente, prevalentemente
del tipo cocaina.
Con la recidiva specifica reiterata infraquinquennale.
In Palermo, sino al marzo 2010.
CUSIMANO Nicolò
39) al delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv. c.p., 73 co. 1 d.P.R. n° 309/1990, per avere, con più
azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, senza l‟autorizzazione di cui all‟art. 17 e
fuori dall‟ipotesi prevista dall‟art. 75 stesso d.P.R., acquistato, ricevuto a qualsiasi titolo,
importato, detenuto illecitamente, venduto od offerto o messo in vendita, ceduto, distribuito,
commerciato, trasportato imprecisati quantitativi di sostanza stupefacente del tipo hashish e
cocaina.
Con la recidiva reiterata.
In Palermo, sino al marzo 2010.
CUSIMANO Anello
40) al delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv. c.p., 73 co. 1 d.P.R. n° 309/1990, per avere, con più
azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, senza l‟autorizzazione di cui all‟art. 17 e
fuori dall‟ipotesi prevista dall‟art. 75 stesso d.P.R., acquistato, ricevuto a qualsiasi titolo,
importato, detenuto illecitamente, venduto od offerto o messo in vendita, ceduto, distribuito,
commerciato, trasportato imprecisati quantitativi di sostanza stupefacente del tipo hashish e
cocaina.
In Palermo, sino al marzo 2010.
DARICCA Fabio
41) al delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv. c.p., 73 co. 1 d.P.R. n° 309/1990, per avere, con più
azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, senza l‟autorizzazione di cui all‟art. 17 e
fuori dall‟ipotesi prevista dall‟art. 75 stesso d.P.R., acquistato, ricevuto a qualsiasi titolo,
importato, detenuto illecitamente, venduto od offerto o messo in vendita, ceduto, distribuito,

19
commerciato, trasportato imprecisati quantitativi di sostanza stupefacente del tipo hashish e
cocaina.
Con la recidiva specifica reiterata infraquinquennale.
In Palermo, sino al marzo 2010.
CIARAMITARO Gaetano
42) al delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv. c.p., 73 co. 1 d.P.R. n° 309/1990, per avere, con più
azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, senza l‟autorizzazione di cui all‟art. 17 e
fuori dall‟ipotesi prevista dall‟art. 75 stesso d.P.R., acquistato, ricevuto a qualsiasi titolo,
importato, detenuto illecitamente, venduto od offerto o messo in vendita, ceduto, distribuito,
commerciato, trasportato imprecisati quantitativi di sostanza stupefacente del tipo hashish e
cocaina.
Con la recidiva specifica reiterata.
In Palermo, sino all‟agosto 2007
MARINO Stefano
43) al delitto p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv. c.p., 73 co. 1 d.P.R. n° 309/1990, per avere, in
concorso con altri, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, senza
l‟autorizzazione di cui all‟art. 17 e fuori dall‟ipotesi prevista dall‟art. 75 stesso d.P.R.,
acquistato, ricevuto a qualsiasi titolo, importato, detenuto illecitamente, venduto od offerto o
messo in vendita, ceduto, distribuito, commerciato, trasportato imprecisati quantitativi di
sostanza stupefacente del tipo hashish e cocaina.
Con la recidiva specifica reiterata.
In Palermo, sino all‟agosto 2007.
Esaminati gli atti del procedimento;
Rilevato che, in data 27 gennaio 2010, il Pubblico Ministero ha revocato l’istanza cautelare
avanzata nei confronti dell’indagato RAZZANELLI Giovanni nonché nei confronti
dell’indagato RANDAZZO Salvatore limitatamente al delitto di cui al capo 2) della rubrica, e
dell’indagato BAUCINA Salvatore limitatamente al delitto di cui al capo 22) della rubrica;

OSSERVA
Le acquisizioni istruttorie poste a fondamento dell’istanza cautelare avanzata dal Pubblico
Ministero ed offerte alla valutazione di questo Giudice sono prevalentemente costituite da
elementi di prova dichiarativi e documentali.
L’organo inquirente ha proceduto ad esporre ed analizzare le dichiarazioni rese dai
collaboratori di giustizia Franzese Francesco, Nuccio Antonino, Pulizzi Gaspare, Bonaccorso
Andrea, Spataro Maurizio, Trapani Marcello, Avitabile Antonino; ha illustrato ed esaminato
l’apporto di conoscenza offerto dalle persone offese; ha dato contezza di tutti gli elementi
ricercati e verificati al fine di pervenire, anche in relazione ai dati desumibili dalla prova
documentale in atti, alla corretta identificazione degli odierni indagati; ha ricostruito, sulla
scorta di una rigorosa analisi delle plurime emergenze, gli episodi delittuosi costituenti
20
oggetto di specifica contestazione e gli elementi comprovanti la responsabilità degli indagati
cui detti fatti risultano ascritti; ha provveduto a compendiare, con riferimento alla posizione di
ciascun indagato, le risultanze istruttorie poste a fondamento della odierna richiesta de
libertate.
Alla composizione del quadro indiziario contribuiscono, altresì, elementi acquisiti nell’ambito
di altri procedimenti (tra questi, conversazioni tra presenti e comunicazioni telefoniche
intercettate nei procedimenti n. 2474/05 r.g.n.r. – n. 3828/05 r.g. g.i.p.; n. 4006/06 r.g.n.r. – n.
4098/06 r.g. g.i.p.; n. 10119/07 r.g.n.r. – n. 11181/07 r.g. g.i.p.; n. 38/08 r.g.n.r. – n. 457/08
r.g. g.i.p.) nonché le risultanze dell’attività di indagine svolta dalla Squadra Mobile di
Palermo, articolata in servizi di osservazione, identificazioni di persone, individuazione di
imprese, esercizi commerciali e siti di interesse.
Le acquisizioni istruttorie del presente procedimento si raccordano e si saldano, altresì, con
l’articolato e robusto patrimonio di cognizioni processuali con il quale l’organo inquirente,
mediante l’acquisizione agli atti del procedimento di numerosi provvedimenti giudiziari, ha
vieppiù definito, peraltro rafforzandone la valenza probatoria, il complessivo quadro
istruttorio.
Le sentenze e le ordinanze coercitive selezionate dal P.M. ed allegate all’istanza cautelare,
invero, apportano un contributo di conoscenze basilare ed imprescindibile che agevola la
lettura di contesto e consente una più compiuta valutazione degli elementi di prova.
Al riguardo, speciale rilevanza assumono le sentenze emesse dal giudice di merito e le
ordinanze de libertate adottate dal G.I.P. e dal Tribunale per il riesame che - positivamente
apprezzando l’apporto dichiarativo reso da Franzese Francesco e Nuccio Antonino (entrambi
organici alla famiglia mafiosa di Partanna Mondello in seno alla quale il Franzese esercitava,
altresì, le funzioni di reggente) nonché quello di Pulizzi Gaspare (reggente della famiglia
mafiosa di Carini) e di Bonaccorso Andrea (organico alla famiglia mafiosa di Brancaccio) danno contezza delle più recenti acquisizioni inerenti all’assetto del mandamento di San
Lorenzo ed alle plurime e diversificate attività delittuose realizzate dagli appartenenti a quella
articolazione territoriale di cosa nostra.
Come è agevole desumere dalla disamina dei provvedimenti in argomento, il contributo di
conoscenza offerto dai summenzionati collaboratori di giustizia, riscontrato ed arricchito dalle
acquisizioni documentali (annotazioni e missive sequestrate il 5 novembre 2007 allorquando,
in una abitazione sita in Giardinello, la Squadra Mobile di Palermo ha proceduto all’arresto
dei latitanti Lo Piccolo Salvatore, Lo Piccolo Sandro, Adamo Andrea e Pulizzi Gaspare), ha
consentito di delineare l’organigramma aggiornato del sodalizio criminale in argomento, di
21
definire l’identità degli esponenti di vertice e dei partecipi, di evidenziare le dinamiche interne
alla associazione, e, più in particolare, talune nuove alleanze realizzate in epoca successiva
all’esecuzione di numerosi provvedimenti restrittivi (segnatamente emessi nell’ambito del
procedimento n. 2474/05 r.g.n.r. nei confronti di Rotolo Antonino ed altri) nonché talune
situazioni di conflitto per la risoluzione delle quali sono state ricercate strategie che hanno
contemplato, altresì, il ricorso alla soppressione degli avversari.
Con particolare riguardo alla valenza delle acquisizioni documentali, è già stata apprezzata la
straordinaria capacità rappresentativa di un appunto dattiloscritto sequestrato ai Lo Piccolo
che, nel confermare la vitalità e l’operatività dell’associazione criminale Cosa Nostra nonché
l’assetto unitario e verticistico del sodalizio, documenta la ripartizione territoriale in
mandamenti e famiglie, l’assetto di ciascuna famiglia e le funzioni inerenti al ruolo svolto dai
componenti la medesima (“COM‟È COMPOSTA LA FAMIGLIA” – “LE FUNZIONI DI
OGNI COMPONENTE”), le modalità di conferimento delle funzioni (“IL CAPO FAMIGLIA
SI ELEGGE VOTANDO TUTTI I MEMBRI DELLA FAMIGLIA. COSÌ COME PURE IL
CONSIGLIERE…”), la composizione e le funzioni della commissione provinciale (“COM‟È
COMPOSTA

LA

COMMISSIONE

PROVINCIALE”

–

“IL

RUOLO

DELLA

COMMISSIONE”), la formula del giuramento del soggetto iniziato all’organizzazione
criminale Cosa Nostra (“GIURO DI ESSERE FEDELE A COSA NOSTRA…”), i divieti e
doveri dell’appartenente al sodalizio mafioso.
Rilevante, inoltre, è la forza dimostrativa di quei documenti nei quali sono menzionati - con
abbreviazioni, con indicazione nominativa estesa o mediante associazione all’articolazione
territoriale di riferimento – taluni tra gli indagati del presente procedimento nei confronti dei
quali sono state già adottate misure cautelari personali ed affermata la responsabilità in sede
di merito (1).
Analogamente rilevanti sono, ancora, gli appunti e le missive che, comprovando quanto estesa
e capillare sia l’imposizione del pizzo sul territorio, riportano i nominativi convenzionali degli
esattori, la denominazione degli esercizi commerciali ed i nominativi degli imprenditori
soggetti ad estorsione, l’entità di ciascuna pretesa estorsiva e la cadenza periodica delle
relative corresponsioni.
Dotati di altrettanta capacità dimostrativa sono, infine, quei documenti, invero numerosi, che
evidenziano le modalità con le quali Cosa Nostra persegue, ed in fatto consegue, l’obiettivo di

1

V. le ordinanze emesse nell’ambito del procedimento n. 38(08 r.g.n.r. - 457/08 r.g. g.i.p. rispettivamente, in data
19.1.2008 nei confronti di Alamia Piero + 35, in data 21.3.2008 nei confronti di Bonura Vittorio + 8., in data 30.6.2008
nei confronti di Alamia Piero + 19. V. la sentenza emessa nell’ambito di quello stesso procedimento dal G.U.P. in sede
in data 16.7.2009.

22
acquisire il controllo delle attività economiche sul territorio nonché quelle annotazioni che
danno contezza della molteplicità e della entità delle iniziative imprenditoriali condivise e
direttamente supportate da Lo Piccolo Salvatore e Lo Piccolo Sandro.
Tanto premesso, deve rilevarsi che, anche in ordine ai fatti di specifico interesse dell’istanza
cautelare in esame, le acquisizioni documentali (integralmente riportate nei loro contenuti e
correttamente analizzate e valutate dall’organo inquirente in sede di motivazione della
richiesta in esame) costituiscono elementi di prova fondanti.
Alla verifica ed all’approfondimento dei temi e degli spunti investigativi emergenti da quelle
acquisizioni hanno contribuito, in termini di certa rilevanza, le dichiarazioni dei citati
collaboratori di giustizia Franzese Francesco, Nuccio Antonino, Pulizzi Gaspare, Briguglio
Francesco, Trapani Marcello nonché le dichiarazioni rese da taluni imprenditori e
commercianti individuati quali persone offese di fatti, consumati o tentati, di estorsione
aggravata.
La motivazione della richiesta di custodia cautelare dà contezza integrale dell’apporto di
conoscenza offerto dai collaboratori di giustizia e dalle persone offese nonché delle ulteriori
convergenti acquisizioni che con quel contributo dichiarativo si saldano ed è alla stessa,
pertanto, che, in adesione a esigenze di completezza ed economia espositiva, dovrà
comunque in ultimo farsi rinvio.
§.
Ritiene questo Giudice di dover subito ribadire che le acquisizioni istruttorie hanno consentito
di ulteriormente delineare l’assetto del mandamento di San Lorenzo – Tommaso Natale, di
individuare taluni esponenti di vertice e di accertare l’organico inserimento, in seno a quella
articolazione territoriale, di numerosi tra gli odierni indagati.
Con specifico riguardo alla struttura di vertice della famiglia mafiosa di Capaci ed Isola delle
Femmine, plurime coerenti acquisizioni danno contezza della persistente appartenenza a cosa
nostra di BRUNO Pietro (2) e della funzione direttiva dallo stesso assunta ed in fatto svolta in
seno alla suindicata articolazione territoriale del sodalizio mafioso in argomento.
Franzese Francesco, Nuccio Antonino, Pulizzi Gaspare e Spataro Maurizio hanno
concordemente indicato Bruno Pietro quale soggetto organico a cosa nostra.
Franzese ha affermato di avere appreso direttamente da Lo Piccolo Salvatore e Lo Piccolo
Sandro che “Bruno Pietro era il responsabile del territorio di Capaci e Isola delle Femmine”
ed ha riferito in ordine ad una questione di interesse di Parisi Gerardo e Filippo Catania
2

L’appartenenza di Bruno Pietro alla associazione mafiosa denominata cosa nostra, ed in particolare alla famiglia di
Isola delle Femmine (famiglia rientrante nel mandamento di San Lorenzo), è stata affermata con sentenza del G.U.P. di
Palermo emessa in data 20.12.000, divenuta irrevocabile il 7.10.2003.

23
portata alla attenzione dei Lo Piccolo e per la risoluzione della quale i Lo Piccolo ebbero ad
incaricare – indirizzandogli un biglietto - Bruno Pietro “quale facente capo della famiglia … e
quindi di …anche mafiosa, della famiglia di questa zona di competenza” (della questione,
inerente il recupero di un credito “nella zona di Capaci, Isola questi di qua…” Lo Piccolo
Salvatore, secondo quanto riferito dal Franzese “prese appunti in un foglietto, che avrebbe
dovuto incaricare, cioè indirizzare questo biglietto, a… a Bruno Pietro…”;

v. interrogatorio

del 4.4.2008). Il Franzese, inoltre, nel prendere visione della fotografia riproducente le
sembianze del Bruno, ha così affermato: “Mi sembra che è questo di Capaci , però non vorrei
sbagliarmi” e, una volta appreso trattarsi di Bruno Pietro nato ad Isola delle Femmine il
18.11.1946, ha aggiunto: “sì, sì, in effetti…mi sembrava…Era questo qua quella persona che
parlava, sia il Sandro Lo Piccolo che Salvatore Lo Piccolo, sul fatto di Isola, Capaci” (v.
trascrizione integrale dell’interrogatorio del 24.12.2007).
Nuccio Antonino ha riferito di avere appreso da Serio Domenico e Gioè Andrea, entrambi
organici al mandamento mafioso di San Lorenzo - Tommaso Natale, che Bruno Pietro “è una
persona vicina” (interrogatorio del 28.11.2007).
Anche Pulizzi Gaspare, udito il nome di Bruno Pietro, ha affermato: “Sì, io non lo conosco,
però Bruno Pietro dovrebbe essere uomo d‟onore di Isola delle Femmine”, ha chiarito “Lo
conosco tramite i Lo Piccolo, che a Isola c‟era Pietro Bruno come uomo d‟onore” ed ha
rammentato che, in una occasione, in Isola delle Femmine, Pipitone Vincenzo aveva salutato
una persona occasionalmente incontrata ed aveva poi detto al Pulizzi: “questo è Pietro Bruno”
(interrogatorio del 3.4.2008).
Spataro Maurizio ha affermato di conoscere Bruno Pietro. Ha precisato che lo stesso gli venne
presentato “quale referente di Isola delle Femmine” nel 1998; che ebbe a conoscerlo “ai
tempi di Giulio Caporrimo, di Sandro Lo Piccolo”; che, più recentemente (“questa estate”),
ebbe a rivolgersi al Bruno perché intervenisse in ordine alla richiesta estorsiva patita dal
titolare di un pub (“un ragazzo che io conosco ha aperto un pub là estivo…a Isola delle
Femmine e c‟erano andate delle persone direttamente a chiedere sì di fargli avere qualche
cosa”); che il Bruno (“zio Pietro”), trattandosi di persona di interesse dello Spataro, aveva
consentito di rinviare al mese di settembre, “quando finisce la gestione”, la dazione di
“qualche cosa” (così Spataro: lo zio Pietro mi ha detto dice “se sono persone che conosci tu,
problemi non ce ne sono, a settembre quando finisce la gestione gli fanno avere qualche
cosa”. Così ho fatto, però non so più niente, perché a me l‟8 luglio mi hanno arrestato; v.
trascrizione integrale dell’interrogatorio del 17.12.2008). Lo Spataro non ha individuato in
fotografia il Bruno ma, nella circostanza, udite le generalità della persona effigiata, ha
24
evidenziato dettagli che inducono a ritenere molto risalente la fotografia esibita. Il
collaboratore – che, come detto, ha precisato di aver incontrato il Bruno poco prima della data
del proprio arresto (8.7.2008) – ha affermato che lo stesso è molto invecchiato ed ha i capelli
bianchi e, di contro, nella fotografia è ritratta una persona con i capelli neri (v. trascrizione
integrale dell’interrogatorio del 17.12.008, cit.).
Le convergenti acquisizioni in argomento - ed in particolar modo le specifiche circostanze che
il Franzese e Lo Spataro hanno riferito quali oggetto della rispettiva diretta cognizione certamente

depongono per la persistente intraneità di Bruno Pietro in cosa nostra

ed

univocamente rappresentano come allo stesso siano riconosciute nell’ambito territoriale di
riferimento (concordemente individuato in Isola delle Femmine – Capaci) le prerogative
proprie del soggetto collocato in posizione di vertice nell’organigramma della famiglia
mafiosa di appartenenza (i Lo Piccolo lo hanno indicato con immediatezza quale interlocutore
qualificato in territorio di Capaci per la risoluzione di una questione di interesse del sodale
Catania Filippo; lo Spataro lo ha individuato, senza smentita alcuna, quale soggetto in grado di
assumere determinazioni essenziali nel territorio di pertinenza in ordine alle attività delittuose
tipicamente riconducibili al sodalizio mafioso).
§.
Il convergente contributo dichiarativo di Seidita Michele, Pulizzi Gaspare e Briguglio
Francesco dà contezza della organica appartenenza di D’ANNA Salvatore alla associazione
mafiosa cosa nostra nonché della funzione direttiva dallo stesso assunta ed in fatto esercitata
in seno alla articolazione territoriale costituita dalla famiglia mafiosa di Terrasini.
Rilevante è l’apporto di conoscenza reso da Seidita Michele, reggente del mandamento di
Partinico divenuto collaboratore di giustizia (interrogatorio del 28.11.2002).
Il Seidita ha indicato D’Anna Salvatore quale reggente della famiglia mafiosa di Terrasini già
al tempo in cui “Terrasini faceva mandamento Partinico” ed ha affermato che – aderendo ad
un preciso suggerimento di Lo Piccolo Salvatore – egli stesso aveva “mandato a chiamare” il
D’Anna per “metterlo a Terrasini”.
Il collaboratore ha riferito in ordine al luogo dell’incontro avuto con il D’Anna (“da Totò
Imperiale […] a Partinico”) ed all’argomento trattato (“…abbiamo parlato della situazione
di farmi sapere eventualmente c‟era qualche lavoro, qualche cosa … insomma per la qualsiasi
cosa che lo doveva fare sapere a Partinico e lui mi ha detto va bene e il discorso è stato
chiuso”).

25
Le medesime circostanze risultano riprese dal Seidita – sia pure in termini di estrema sintesi –
nel successivo interrogatorio del 15 maggio 2003, nell’ambito del quale il collaboratore ha
effettuato la positiva individuazione fotografica dell’odierno indagato.
Pulizzi Gaspare – rivelando circostanze apprese da Lo Piccolo Salvatore nel periodo della
comune latitanza – ha affermato che D’Anna Salvatore è il “responsabile” della famiglia
mafiosa di Terrasini. Rivelando circostanze oggetto di diretta percezione, il collaboratore ha
affermato che il D’Anna intratteneva rapporti epistolari con Lo Piccolo Salvatore (“so il
contatto di biglietti che avevano […] lui ha preso i contatti … Salvatore Lo Piccolo con
Salvatore D‟Anna …e Salvatore D‟Anna era a disposizione”) e rapporti personali con Gaspare
Di Maggio, essenziale tramite tra il D’Anna ed il Lo Piccolo (“il tramite era Gaspare Di
Maggio, per quanto riguarda Salvatore D‟Anna…”).
In particolare, nel riferire in ordine alla estensione territoriale del mandamento di San Lorenzo
come ridisegnata da Lo Piccolo Salvatore, ha così dichiarato: “… Terrasini, una volta che
faceva riferimento a Partinico e Salvatore LO PICCOLO, ha cambiato…diciamo che se l‟è
tirato lui questo paese di Terrasini,…ha detto a Salvatore D‟ANNA, ha fatto sapere da
oggi…in poi, per qualsiasi cosa di cui hai bisogno o per rivolgerti a me, devi prima parlare
con Gaspare DI MAGGIO, quindi di tutto ciò che hai bisogno è Gaspare

DI

MAGGIO…diciamo che Gaspare , alla fine era il reggente di Cinisi, e di Terrasini […] il
responsabile

a

Terrasini

è

Salvatore

D‟ANNA

che

ripeto

io…so

che

non

è

combinato…Salvatore come uomo d‟onore…” (interrogatorio del 16.1.2008).
Le dichiarazioni di Briguglio Francesco ulteriormente asseverano la intraneità di D’Anna
Salvatore al sodalizio mafioso e la posizione apicale allo stesso riconosciuta in seno alla
famiglia di Terrasini.
Il Briguglio ha confermato l’appartenenza di D’Anna Salvatore alla famiglia mafiosa in
argomento. In data 20 gennaio 2009, al P.M. che procedeva a ricostruire l’organigramma delle
famiglie mafiose del mandamento di San Lorenzo (“A Terrasini chi c‟era? ), il Briguglio ha
dichiarato: “Terrasini, io quello, credo che già lo sapete pure voi, Salvatore D‟Anna”. Nel
corso di un successivo interrogatorio del 28 gennaio 2009, effettuata positiva ricognizione
fotografica dell’indagato, ha ribadito: “Salvatore D‟Anna, Terrasini. Io, come dissi già l‟altra
volta, diciamo, lo conosco perché so che è lui, diciamo, a Terrasini”.
Il collaboratore, inoltre, pienamente riscontrando quanto rivelato da Pulizzi, ha riferito che
diretto e qualificato interlocutore del D’Anna era Di Maggio Gaspare (“rapporti di portare
discorsi e cose li intratteneva Gaspare Di Maggio direttamente con lui”; interrogatorio del
28.1.2009, cit.). Ancora, rivelando ulteriori rilevanti circostanze, ha riferito che al D’Anna,
26
nella veste di responsabile della famiglia mafiosa di Terrasini, Lo Piccolo Salvatore – tramite
Di Maggio Gaspare – aveva fatto pervenire i proventi delittuosi di attività estorsive realizzate
nel territorio di pertinenza di quella articolazione di cosa nostra (interrogatorio del 4 febbraio
2009). Un ulteriore episodio rammentato dal Briguglio converge nel dimostrare che in cosa
nostra al D’Anna era riconosciuta la funzione di responsabile in relazione alle questioni di
interesse del sodalizio nell’area territoriale di Terrasini. Questo il passo di interesse
dell’interrogatorio reso dal Briguglio in data 27 marzo 2009: “Nel territorio di San Giuseppe
Jato operano BRUSCA Giuseppe ed il genero Tommaso, titolare di alcuni mezzi meccanici,
del quale non ricordo il nome. Ricordo di avere incontrato nell‟estate del 2005 il predetto
Tommaso che era interessato a mettere a posto una impresa di San Giuseppe Jato che stava
eseguendo dei lavori ad una scuola di Terrasini e che aveva subito dei danneggiamenti. Il
contatto con il predetto Tommaso fu avviato da LO DUCA Giuseppe, dipendente del Cedi
Sisa, originario di San Giuseppe Jato. Ho organizzato per tale motivo un incontro a Terrasini
con il Tommaso, il titolare dell‟impresa e Salvatore D‟ANNA, reggente della famiglia mafiosa
di Terrasini. In tale occasione, fu raggiunto l‟accordo che la ditta di San Giuseppe Jato
avrebbe versato una somma di denaro per la famiglia di Terrasini. L‟impresa ha versato a LO
DUCA la somma di 2 mila € che mi è stata consegnata ed io ho recapitato a D‟ANNA”.
In adesione ad una esigenza di completezza, deve rilevarsi che, con sentenza della Corte di
Appello di Palermo in data 15.42003, divenuta irrevocabile il 19.4.2004, D’Anna Salvatore è
stato assolto dal delitto di cui all’art. 416 bis co. 1, 3, 4, 5 e 6 c.p. (contestato in Terrasini e
nella provincia di Palermo) e che, pertanto, fino alla data indicata in quella imputazione (“dal
marzo 1996 al 23 gennaio 2001”), opera, ai sensi dell’art. 649 c.p.p., la preclusione del
giudicato.
§.
Gli elementi in atti dimostrano l’appartenenza strutturale a cosa nostra dell’indagato
ACQUISTO Michele. Il convergente apporto dichiarativo di Franzese Francesco, Nuccio
Antonino e Spataro Maurizio si salda con il più risalente contributo di conoscenza di Velardi
Mario. Ulteriori importanti elementi di giudizio – vieppiù confermativi della piena validità
della prova dichiarativa - sono costituiti dalle risultanze dell’attività di intercettazione eseguita
nell’ambito di altro procedimento penale, risultanze utilmente raccordate con gli esiti dei
correlati approfondimenti investigativi.
Franzese Francesco ha affermato che Acquisto Michele, imprenditore edile, ha “lavorato in
società con diversi esponenti mafiosi” (interrogatorio del 23.11.2007). Tra i soci occulti
dell’odierno indagato il Franzese ha indicato se stesso, Orlando Felice e Di Trapani Diego. Il
27
collaboratore ha precisato che l’Acquisto, pur non essendo uomo d‟onore, aveva chiara
contezza della appartenenza del Franzese alla associazione mafiosa ed aveva stabilmente
dimostrato di essere “a disposizione” di cosa nostra nel settore di competenza (“Michele
Acquisto è sempre stata una persona a disposizione dell‟organizzazione mafiosa nel settore
degli appalti”; interrogatorio del 3.5.2008).
Nuccio Antonino, asseverando quanto rivelato dal Franzese, ha riferito in ordine alla
comunanza di interessi esistente tra il Franzese e l’Acquisto (“Riconosco Michele Acquisto
dello Zen che era in società con Franzese in una impresa di lavori edili”; interrogatorio del
16.4.2008) ed ha indicato l’Acquisto quale imprenditore che cosa nostra imponeva sul
territorio, coartando la libera determinazione dell’appaltatore, allorquando venivano intraprese
attività di edificazione (“… Lo stesso ingegnere doveva realizzare un altro lavoro in via
Castelforte ed in tal caso anziché pagare il pizzo fu imposta quale ditta esecutrice dei lavori
quella di Michele D‟ACQUISTO in società con FRANZESE. Ancora, lo stesso MORELLO
doveva realizzare 3 ville in Via Fabio Besta a Cardillo. Fu stabilito che i lavori dovevano
essere eseguiti in una villa da Mimmo SERIO, Andrea GIOE‟ e Sandro LO PICCOLO in
società tra loro; un‟altra doveva essere realizzata da Francesco FRANZESE con Michele
ACQUISTO; infine la terza da parte di Piero ALAMIA”; interrogatorio del 27.2.2008).
Spataro Maurizio, confermando una specifica e rilevante circostanza dichiarata dal Franzese,
ha riferito in ordine ai rapporti esistenti tra Acquisto Michele e Di Trapani Diego ed ha
precisato che l’Acquisto “faceva da tramite tra Diego Di Trapani e Bonanno Giovanni” e che
con quest’ultimo affrontava “questioni riguardanti cosa nostra” (interrogatorio del
17.12.2008). Lo Spataro, inoltre, conferendo speciale concretezza alla rivelazione in
argomento, ha raccontato che in una circostanza l’Acquisto ed il Bonanno si erano incontrati
perché il Bonanno riteneva di dover far pervenire un “chiarimento” a Di Trapani Diego. In
particolare, l’Acquisto avrebbe dovuto riferire al Di Trapani che il Bonanno “non aveva
sbagliato in niente” (interrogatorio del 28.11.2008). Nella ricostruzione resa dal collaboratore
l’incontro si colloca nella fase in cui “tutti si lamentavano di come Giovanni potesse gestire i
soldi delle estorsioni e i detenuti che si lamentavano che non gli arrivavano i soldi”. La
risultanza, è appena il caso di evidenziare, è univocamente rappresentativa del livello di
inserimento dell’indagato in seno al sodalizio mafioso. Acquisto Michele, invero, risulta
ammesso dai vertici della famiglia mafiosa di Resuttana alla funzione di latore di messaggi
inerenti le più intime e complesse dinamiche del contesto associativo criminale in argomento.
Siffatte acquisizioni coerentemente si saldano, come anticipato, con il più risalente apporto
dichiarativo di Velardi Mario, collaboratore di giustizia che ha riferito in merito alla
28
composizione ed alle attività delittuose della famiglia mafiosa di Tommaso Natale
relativamente ai primi anni ’90. Il Velardi già nell’anno 1995 aveva indicato l’odierno
indagato – da lui menzionato Michele D‟Acquisto, con evidente lieve imperfezione del ricordo
quanto al cognome - quale “abituale accompagnatore di Orlando Felice” (ed il rapporto tra i
due, più recentemente riferito anche dal Franzese, è comprovato da un servizio di controllo
che li ha identificati insieme, a bordo di una autovettura, in data 18 marzo 1996). Il
collaboratore, inoltre, aveva inserito l’Acquisto nel novero delle “persone giuste”, novero che
– nella valutazione da lui effettuata – includeva anche Bruno Giuseppe, inteso castagna (e così
citato dal Velardi), Lo Piccolo Sandro, Lo Piccolo Calogero (tutti soggetti la cui appartenenza
a cosa nostra è stata successivamente accertata).
Gli esiti di attività tecniche ulteriormente corroborano la consistenza del quadro indiziario fin
qui sinteticamente delineato. Il servizio di intercettazione eseguito nell’ambito di altro
procedimento penale (proc. n. 4006/06 r.g.n.r.) documenta la gravissima situazione di conflitto
creatasi in seno alla famiglia mafiosa di Partanna Mondello, nell’anno 2004, tra i fratelli
Collesano Vincenzo e Collesano Rosario (3). Emerge con chiarezza dalle conversazioni tra
presenti captate che la contrapposizione tra i Collesano era nota in Cosa Nostra (così Gottuso
Salvatore dialogando con Cinà Filippo: ci sono mali discorsi a Partanna! …(…) Tutti e due i
fratelli … uno comanda da una parte e un altro comanda da un‟altra parte! (…) si stanno
ammazzando come i cani!” 4); emerge, con altrettanta chiarezza, che Acquisto Michele era
schierato con Collesano Vincenzo (così Gottuso Salvatore dialogando con Davì Salvatore il
quale, scarcerato dopo un lungo periodo di detenzione, rivendicava una posizione di vertice in
seno alla famiglia di Partanna: “… Michele Acquisto, quello dello ZEN … è compare del
fontaniere, il piccolo, come si chiama? … con Enzo” 5). Il rapporto tra Acquisto Michele e
Collesano Vincenzo è ulteriormente asseverato dai plurimi contatti telefonici intercorsi tra i
due nel medesimo periodo cui hanno riguardo le sopra citate conversazioni tra presenti (tra il 6
marzo 2004 ed il 24 giugno 2004 risultano 74 contatti telefonici) nonché dal tenore di una
conversazione telefonica in data 12 maggio 2004 nell’ambito della quale evidente è l’esistenza
di un legame collaudato tra gli interlocutori nonché l’esigenza di cautela che induce entrambi a
non menzionare i rispettivi “amici” e, altresì, a non esplicitare gli argomenti trattati (così
Collesano ad Acquisto: “No aspetto ad un amico mio che gli devo chiedere una cosa per
3

Collesano Vincenzo e Collesano Rosario, entrambi destinatari della ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa
il 20.1.2007 nell’ambito del procedimento n. 4006/06 r.g.n.r. – 4098/06 r.g. g.i.p., sono stati dichiarati responsabili del
delitto di cui all’art. 416 bis c.p. e condannati (v. sentenza del G.U.P. in sede del 7.8.2008 e sentenza del Tribunale in
sede del 3.7.2009).
4
V. conversazione intercorsa in data 20.1.2004, riportata nella citata ordinanza di custodia n. 4098/06 del 20.1.2007.
5
V. conversazione intercorsa in data 28.1.2004, riportata nella ordinanza di custodia citata nella nota che precede e,
altresì, nella motivazione della richiesta di custodia in esame, nel prosieguo interamente trascritta.

29
quella situazione mia […] E quindi sono qua, vedi di trovare, di rintracciare all'amico tuo […
Al "presidente" […]Fammi sapere qualche cosa che così gli vado a dare la risposta!”) 6.
§.
L’appartenenza di BIONDO Mario alla associazione mafiosa cosa nostra è comprovata da
elementi di prova documentale e dall’apporto dichiarativo di Trapani Marcello.
Due missive – tra le numerose rinvenute in possesso di Lo Piccolo Salvatore e Lo Piccolo
Sandro - minuziosamente analizzate nei rispettivi contenuti, raccordate tra loro e coordinate
con i rilevanti esiti investigativi, consentono di affermare che Biondo Mario, odierno
indagato, è il soggetto che, nel contesto dei rapporti epistolari intrattenuti dai Lo Piccolo, è
convenzionalmente indicato con l’appellativo Camion (reperti D59 e D60).
La puntuale attività di verifica ed approfondimento effettuata dalla Squadra Mobile di
Palermo sulla scorta delle specifiche circostanze che Camion si è determinato ad offrire alla
cognizione ed alla valutazione di Lo Piccolo Sandro conferisce indiscutibile certezza alla
identificazione in argomento (al riguardo, esigenze di economia espositiva rendono opportuno
il rinvio alla motivazione dell’istanza cautelare nel prosieguo integralmente riportata).
Le missive, inoltre, documentano il vincolo qualificato che vale a legare Camion al citato
esponente di vertice della associazione cosa nostra.
Quelle lettere, invero, efficacemente rappresentano la consapevolezza, in capo a Camion, di
interagire in un contesto di relazioni riservato per la salvaguardia del quale è stato concepito
idoneo sistema di copertura dei nominativi dei compartecipi (la sottoscrizione resa “tuo
cugino Camion” è assolutamente eloquente al riguardo); la pluralità dei rapporti dal
medesimo Camion intrattenuti con altri soggetti appartenenti al sodalizio mafioso (Palumeri
Francesco, testualmente Franco Palumbello; Botta Giovanni, testualmente G. Botto; Seidita
Carmelo Giancarlo, testualmente Giancarlo); la piena cognizione e condivisione delle regole
inerenti l’assetto dei rapporti in seno a cosa nostra (Camion si è attivato per ricevere
indicazioni ed acquisire il consenso al vertice in relazione ad iniziative ed attività delittuose di
interesse del sodalizio; in tal senso chiarissimo il passo relativo al Madonia di Catania
“Madonia vuole essere presentato perché gli serve una persona di fiducia per farlo
responsabile la a CT, se tu vuoi gle lo posso portare anche io [questo lo valuti tu e poi mi fai
sapere], ed altresì il passo relativo al “progetto di un centro benessere” laddove Camion
afferma “… io il progetto che a lui lo guardo e nel frattempo tu valuti la cosa e poi mi fai
sapere”); la dichiarata comunanza di interessi economici con l’interlocutore (rappresentando
la possibilità di un investimento relativo ad una “sorgente di acqua nelle Calabrie” così
6

V. all. 13 alla nota della Squadra Mobile della Questura di Palermo del 15.1.2009.

30
Camion al Lo Piccolo: “…se è una cosa che ci può interessare fammi sapere al più presto che
io prendo più informazioni possibile…”).
Orbene, già la circostanza che, nel contesto dei rapporti epistolari intrattenuti dai Lo Piccolo,
il Biondo sia menzionato mediante il ricorso ad un nominativo convenzionale costituisce
elemento

univocamente

rappresentativo

della

contestata

intraneità

dell’indagato

all’associazione mafiosa cosa nostra.
Va osservato, altresì, che il Biondo ha apertamente dichiarato nei confronti del Lo Piccolo la
incondizionata disponibilità che caratterizza il consapevole inserimento nella struttura
verticistica propria del sodalizio mafioso in argomento (“tu valuti la cosa e poi mi fai
sapere”); che la tipologia degli argomenti trattati documenta l’adesione ad una precisa
strategia volta a garantire ai

latitanti persistente capacità operativa e nello specifico, a

consentire agli stessi tempestiva e piena cognizione delle questioni di interesse
dell’associazione mafiosa nonché l’esercizio delle prerogative di valutazione e decisione
correlate alla riconosciuta funzione di vertice.
Gli elementi acquisiti certamente comprovano il livello di intraneità del Biondo nella
organizzazione criminale e l’impegno reciproco e costante nel quale ha trovato concreta
espressione l’affectio societatis.
Ad asseverare la fondatezza di siffatta conclusione interviene un ulteriore coerente tassello
istruttorio, segnatamente costituito dal contributo di conoscenza di Trapani Marcello. Il
Trapani, richiesto di procedere ad individuazioni fotografiche, avuta contezza del nominativo
di Biondo Mario, soggetto da lui non riconosciuto, ha così dichiarato: “Udito il nome ricordo
di tale Biondo autotrasportatore quale persona di fiducia dei Lo Piccolo a cui rivolgersi per
ogni esigenza” (interrogatorio in data 3 dicembre 2008).
§.
Il convergente apporto dichiarativo di Pulizzi Gaspare e Briguglio Francesco, ulteriormente
convalidato

ab

externo

dagli

esiti

degli

approfondimenti

investigativi,

dimostra

l’appartenenza strutturale di CATALDO Salvatore alla associazione mafiosa cosa nostra.
Pulizzi e Briguglio, rivelando quanto oggetto di rispettiva diretta percezione, hanno riferito in
ordine al rapporto risalente e qualificato intrattenuto da Cataldo Salvatore con i Pipitone,
esponenti di vertice della famiglia mafiosa di Carini.
Nel corso dell’interrogatorio reso il 10 marzo 2008, Pulizzi Gaspare ha così dichiarato: “Totò
Cataldo è vicinissimo alla famiglia mafiosa, ed in particolare ai PIPITONE”.
L’indicazione accusatoria del Pulizzi è stata confermata da Briguglio Francesco il quale, in
data 30 gennaio 2009, ha affermato: “Conosco Totò CATALDO, presentatomi da Enzo
31
PIPITONE. Ricordo che nel presentarmelo PIPITONE mi disse testualmente: “questo è un
amico dello zio”, riferendosi evidentemente a LO PICCOLO. I PIPITONE erano molto
intimi con il CATALDO”.
Quanto al ruolo del Cataldo, il Pulizzi ha riferito plurime rilevanti circostanze rappresentative
del livello di inserimento di Cataldo Salvatore in seno a cosa nostra.
Il collaboratore ha chiamato in correità il Cataldo in relazione all’occultamento del cadavere
di Bonanno Giovanni, al tempo reggente della famiglia mafiosa di Resuttana, ucciso – per
deliberazione assunta in seno a cosa nostra – nel gennaio 2006. È in un terreno di pertinenza
di Cataldo Salvatore che, nel febbraio 2008, il cadavere del Bonanno è stato rinvenuto sulla
scorta delle indicazioni rese dal Pulizzi. (“Totò Cataldo era perfettamente consapevole che
stavamo inumando lì il corpo del Bonanno, perché glielo aveva chiesto Vincenzo Pipitone,
allora reggente della famiglia di Carini ; ciò aveva fatto Vincenzo Pipitone perché Totò
Cataldo è persona da sempre vicina alla famiglia di Carini […] il cadavere era avvolto in un
sacco nero. È stato buttato in una fossa di circa 2-3 metri, e bruciato da Pino Pecoraro.
Vincenzo Pipitone e Totò Cataldo hanno guardato la scena da lontano, controllando
l‟andamento dei “lavori”; interrogatorio del 31.1.2008). E nei confronti di Cataldo Salvatore
è stata già emessa sentenza di condanna in primo grado per il delitto di occultamento del
cadavere del Bonanno.
Ulteriore chiamata in correità il Pulizzi ha reso in pregiudizio del Cataldo in relazione ad un
duplice omicidio deliberato in cosa nostra (duplice omicidio Failla – Mazzamuto). Tale
delitto, secondo la puntuale ricostruzione operata dal collaboratore, fu commesso proprio
presso l’abitazione del Cataldo il quale, inoltre, era stato incaricato di provvedere
all’occultamento dei cadaveri delle vittime

(“…era stato concordato un appuntamento

presso l‟abitazione di Totò Cataldo, sita in via dei Limoni, con le due vittime designate…[…]
il Mazzamuto riuscì a schivare il colpo e tentò di scappare venendomi però incontro. Lo
bloccai insieme a Totò Cataldo e sopraggiunse, quindi, il Conigliaro che lo finì a colpi di
roncola […] Cataldo […] si sarebbe poi dovuto occupare dell‟occultamento della stessa
[l’autovettura del Mazzamuto all’interno della quale Pulizzi afferma essere stati riposti i
corpi] e dei cadaveri”; interrogatorio del 26.5.2008).
Pulizzi, ancora, ha affermato che Cataldo Salvatore – in esecuzione delle direttive impartitegli
da Pipitone Vincenzo – si era occupato della messa a posto di un imprenditore con il quale
aveva intrattenuto rapporti di lavoro. Ha precisato il collaboratore che della circostanza ha
avuto personale contezza atteso che il pagamento della somma imposta venne effettuato

32
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Morosini giorgio 21 1 2008 1579 2007 otha
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Mafia addio pizzo ordinanza custodia cautelare scioglimento c.c. isola

  • 1. N. 11213/08 R.G.N.R. N. 11998/08 R.G. G.I.P. TRIBUNALE DI PALERMO Sezione dei giudici per le indagini preliminari ORDINANZA DI APPLICAZIONE DELLA MISURA COERCITIVA DELLA CUSTODIA CAUTELARE IN CARCERE (artt. 272 e segg., 285 c.p.p. ) Il Giudice per le indagini preliminari dott.ssa Maria Pino Esaminate le richieste di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere avanzate dal Pubblico Ministero in data 14 dicembre 2009 (richiesta parzialmente revocata con successiva nota del 27.1.2010) ed in data 24 settembre 2010 nei confronti di 1. ACQUISTO Michele fu Nicolò nato a Palermo 18.04.1953 2. BAUCINA Salvatore nato a Palermo il 3.5.1964, in atto detenuto 3. BIONDO Mario di Vincenzo, nato a Palermo 01.05.1966 4. BRUNO Pietro di Giuseppe nato a Isola delle Femmine (PA) 18.11.1946 5. CATALDO Salvatore nato a Carini 02.01.1949 6. CATANIA Filippo di Vincenzo, nato a Palermo 28.05.1969 7. CIARAMITARO Domenico nato a Palermo il 15 giugno 1974, in atto detenuto 8. CINÀ Pietro fu Giuseppe, nato a Giardini Naxos (ME) 16.04.1964, in atto detenuto 9. CONIGLIARO Angelo, nato a Carini il 21.10.1935 10. CORRAO Giovanni fu Silvestro, nato a Palermo 06.04.1965 11. CUSIMANO Giovanni nato a Palermo 1.1.1941, in atto detenuto 12. D’ANNA Salvatore nato a Terrasini il 17.07.1960 13. DI BELLA Giuseppe nato a Montelepre il 24.06.1958 14. DI MAGGIO Giuseppe di Lorenzo, nato a Carini (PA) 28.06.1973 15. DI MAGGIO Gaspare nato a Cinisi il 29.03.1961, in atto detenuto 16. DI MAGGIO Lorenzo nato a Torretta il 23.09.1951, in atto detenuto 17. ENEA Giuseppe di Giacomo nato a Palermo il 22.07.1973 18. EVOLA Alberto nato a Cinisi 04.01.1962 19. FAZZONE Lorenzo di Salvatore nato a Palermo 2.5.1977 20. LIGA Salvatore di Gioacchino nato a Palermo 23.10.1964 21. LIGA Salvatore di Francesco Paolo nato a Palermo 27.03.1985 22. LO CASCIO Giuseppe di Isidoro nato a Palermo 28.11.1970 1
  • 2. 23. LO CASCIO Isidoro nato a Palermo il 5.12.1946 24. LO PICCOLO Filippo di Calogero nato a Palermo 10.12.1974 25. LO PICCOLO Salvatore nato a Palermo il 20.7.1942, in atto detenuto 26. LO PICCOLO Sandro nato a Palermo il 16.2.1975, in atto detenuto 27. LO VERDE Giuseppe nato a Palermo il 13.12.1957, in atto detenuto 28. LUCIA Antonino di Salvatore nato ad Altofonte (PA) il 13.9.1952 29. LUCIA Mario di Antonino nato a Palermo il 2.11.1977 30. MACCHIARELLA Tommaso nato a Palermo 22.06.1954, in atto detenuto 31. MESSINA Giuseppe di Salvatore nato a Palermo 24.06.1978 32. MORISCA Gioacchino nato a Palermo 01.09.1944, in atto detenuto 33. NICOLETTI Giuseppe, nato a Palermo il 28.2.1965 34. NIOSI Giovanni di Giuseppe nato a Palermo 24.10.1954, in atto detenuto 35. PALAZZOLO Vito Mario di Giacomo nato a Carini 1.7.1976, in atto detenuto 36. PILLITTERI Calogero di Andrea, nato a Palermo 15.09.1970, in atto detenuto 37. PIPITONE Vincenzo nato a Torretta il 5.2.1956, in atto detenuto 38. PUCCIO Carlo di Salvatore nato a Palermo 24.12.1981 39. PUGLISI Francesco, nato a Torretta il 3.5.1966 40. RANDAZZO Salvatore di Antonino nato a Palermo 30.10.1967 41. SERIO Nunzio nato a Palermo il 5.8.1977, in atto detenuto 42. TROIA Massimo Giuseppe nato a Romano di Lombardia (BG) il 22.7.1975, in atto detenuto 43. VITALE Salvatore nato a Cinisi il 24.3.1975 44. ZITO Filippo di Salvatore nato a Palermo 30.12.1969, in atto detenuto 45. BOTTA GIOVANNI nato a Palermo il 19.04.1963 46. BARONE ANDREA nato a Palermo il 23.07.1979, in atto detenuto 47. BARONE DOMENICO nato a Palermo il 19.10.1981 48. DI PIAZZA FRANCESCO PAOLO nato a Palermo il 17.10.1962, in atto detenuto 49. SPINA GUIDO nato a Palermo il 12.07.1965 50. COSENZA VINCENZO, nato a Palermo il 24.06.1971 51. CAVIGLIA DOMENICO nato a Palermo il 13.03.1976, in atto detenuto 52. FERRAZZANO MARIO nato a Palermo il 12.11.1985 53. MANGIONE SALVATORE nato a Palermo il 15.02.1956, in atto detenuto 54. MANGIONE FILIPPO nato a Palermo il 25.06.1982, in atto detenuto 55. MESSERI SERGIO nato a Palermo il 25.07.1966 56. LA MATTINA EDOARDO nato a Palermo il 27.08.1977 57. CUSIMANO NICOLÒ nato a Palermo il 17.01.1980 58. CUSIMANO ANELLO nato a Palermo il 25.4.1976 2
  • 3. 59. DARICCA FABIO nato a Palermo il 16.12.1977 60. CIARAMITARO GAETANO nato a Palermo il 04.08.1968 61. DE LUCA ANTONINO nato a Palermo il 12.01.1970 62. TOGNETTI FELISIANO nato a Palermo il 20.08.1971, in atto detenuto 63. MARINO STEFANO nato a Palermo il 18.06.1972, in atto detenuto sottoposti ad indagine in ordine ai seguenti reati: BRUNO Pietro, D'ANNA Salvatore 1) per il delitto di direzione di associazione mafiosa (art. 416 bis, commi I, II, III, IV, VI, 61 n. 6 c. p.) per avere fatto parte dell‟associazione mafiosa “Cosa Nostra”, promuovendone, organizzandone e dirigendone le relative illecite attività, e per essersi, insieme, avvalsi della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento ed omertà che ne deriva, per commettere delitti contro la vita, l‟incolumità individuale, la libertà personale,il patrimonio, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o, comunque, il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti e servizi pubblici, per realizzare profitti e vantaggi ingiusti per sé e gli altri, per intervenire sulle istituzioni e la pubblica amministrazione, e più in particolare: BRUNO Pietro, per avere diretto le famiglie mafiose di Capaci ed Isola delle Femmine; per avere mantenuto molteplici contatti finalizzati alla gestione degli affari illeciti in tema di estorsioni con esponenti di altri mandamenti mafiosi; D’ANNA Salvatore per avere diretto la famiglia mafiosa di Terrasini; per avere mantenuto molteplici contatti finalizzati alla gestione degli affari illeciti in tema di estorsioni con esponenti di altri mandamenti mafiosi; Con la recidiva specifica , infraquinquennale, reiterata per BRUNO Pietro (art.99 commi 1 e 2 nr. 1 e 2; commi 3, 4 e 6) In Palermo, Capaci, Isola delle Femmine e Terrasini ed altrove fino alla data odierna per BRUNO Pietro a decorrere dal 21.12.2000. ACQUISTO Michele, BIONDO Mario, CATALDO Salvatore, CATANIA Filippo, CORRAO Giovanni, DI BELLA Giuseppe, DI MAGGIO Giuseppe, LIGA Salvatore (cl. ’64), LO PICCOLO Filippo, LO CASCIO Giuseppe, MESSINA Giuseppe, MORISCA Gioacchino, PUCCIO Carlo (in concorso con RANDAZZO Salvatore già destinatario di ordinanza di custodia per questo reato) 2) per il delitto di cui all‟art. 416 bis c.p. per avere, fatto parte dell'associazione mafiosa denominata "Cosa Nostra", avvalendosi della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere reati contro la vita, l'incolumità individuale, contro la libertà personale e contro il patrimonio, tra i quali quelli di cui ai capi precedenti, nonché per acquisire il controllo di attività economiche e appalti pubblici e, comunque, per realizzare profitti o vantaggi ingiusti; Con l'aggravante di cui all'articolo 416 bis comma quarto c.p., trattandosi di associazione armata; Con l'aggravante di cui all'articolo 416 bis comma quinto c.p., trattandosi di attività economiche finanziate in parte con il prezzo, il prodotto ed il profitto di delitti; e in particolare: 3
  • 4.          ACQUISTO Michele, per avere svolto la propria attività imprenditoriale nell'interesse dell'organizzazione mafiosa, ponendo in essere una serie di condotte reiterate e sistematiche che hanno hanno consentito a diversi esponenti di vertice della medesima organizzazione, tra i quali FRANZESE Francesco, ORLANDO Felice, DI TRAPANI Diego, COLLESANO Vincenzo, di esercitare il loro ruolo, in modo tale da contribuire in concreto all‟esistenza ed al rafforzamento dell‟associazione e quindi alla realizzazione dei reati fine che la stessa si prefigge. BIONDO Mario, per avere intrattenuto costanti rapporti epistolari con Salvatore e Sandro LO PICCOLO, esponenti di vertice del mandamento mafioso di Tommaso Natale-San Lorenzo, ai quali proponeva investimenti in attività economiche e produttive; per avere sollecitato iniziative delittuose nei confronti dell‟agenzia di scommesse denominata “Sportnetbet” di viale Strasburgo nr°384; per avere mantenuto molteplici contatti finalizzati alla gestione degli affari illeciti in tema di estorsioni con esponenti di altri mandamenti mafiosi anche di province diverse da Palermo; CATALDO Salvatore, per avere partecipato alle attività criminali della famiglia mafiosa di Carini, costituendo un punto di riferimento nel territorio di Carini per le questioni legate al pagamento del c.d. pizzo, per aver messo a disposizione un proprio fondo per seppellire i cadaveri di Giovanni BONANNO e SPATOLA Bartolomeo, e per aver partecipato alla commissione di gravi fatti di sangue commessi sul territorio di Carini; CATANIA Filippo, per avere svolto la propria attività imprenditoriale nell'interesse dell'organizzazione mafiosa Cosa Nostra, instaurando rapporti di cointeressenza economica con l'esponente mafioso BONANNO Giovanni, agevolandone gli incontri riservati con gli altri esponenti mafiosi presso il suo locale di viale Del Fante, per avere prestato assistenza logistica ed ospitalità agli esponenti mafiosi latitanti LO PICCOLO Sandro, LO PICCOLO Salvatore, FRANZESE Francesco, PULIZZI Gaspare, per avere mantenuto rapporto epistolari con il latitante Sandro LO PICCOLO al quale richiedeva di intervenire in relazione a diverse questioni di carattere personale o a controversie di natura economica, ricevendone immediato sostegno. CORRAO Giovanni per avere fatto parte della famiglia mafiosa di Passo di Rigano, per avere agevolato la latitanza (mediante sostegno materiale e con il coinvolgimento del coindagato NICOLETTI Giuseppe) dell'esponente mafioso FRANZESE Francesco, per avere avuto rapporti con l'esponente mafioso NUCCIO Antonino anche in relazione a traffici di stupefacenti; DI BELLA Giuseppe per avere costituito un punto di riferimento nel territorio di Montelepre, ponendosi alle dirette dipendenze di Salvatore e Sandro LO PICCOLO; per avere mantenuto, attraverso lo scambio di messaggi e attraverso riunioni ed incontri, un costante collegamento con gli altri associati in libertà e quelli latitanti. DI MAGGIO Giuseppe per avere partecipato all‟organizzazione mafiosa ed in particolare alla famiglia mafiosa di Carini, traendo vantaggio dalla sua appartenenza a cosa nostra per ottenere lavori e subappalti nel settore dell‟edilizia, ponendosi alle dirette dipendenze di Salvatore e Sandro LO PICCOLO; per avere mantenuto, attraverso lo scambio di messaggi e attraverso riunioni ed incontri, un costante collegamento con gli altri associati in libertà e quelli latitanti. LIGA Salvatore (cl. ’64) per avere fatto parte della famiglia mafiosa di Tommaso Natale ed essersi occupato della gestione delle estorsioni e della organizzazione di incontri riservati per conto dell'organizzazione, per avere avuto rapporto con diversi esponenti mafiosi; LO CASCIO Giuseppe (in concorso con ZITO Filippo già condannato per il presente delitto), per avere svolto la loro attività imprenditoriale nell‟interesse dell‟organizzazione mafiosa cosa nostra ed avere in particolare consegnato a Sandro LO PICCOLO e Salvatore LO PICCOLO gli utili della società intestata a LUCIA Antonino, ma di fatto da loro gestita, anche in nome e per conto degli stessi LO PICCOLO, ottenendo in cambio di essere favoriti 4
  • 5.     nella aggiudicazione dei subappalti e dei lavori edili nelle zone della provincia di Palermo controllate dai LO PICCOLO; per avere sollecitato l‟intervento di LO PICCOLO Sandro e LO PICCOLO Salvatore Giovanni nei confronti di altri imprenditori edili, al fine di ottenere l‟imposizione dei subappalti e di acquisti di forniture, spesso agendo minacciosamente in nome e per conto dei LO PICCOLO; LO PICCOLO Filippo per aver fatto parte in modo continuativo e ininterrotto dell‟associazione mafiosa ponendosi alle dirette dipendenze di Sandro e Salvatore LO PICCOLO, raccogliendo il provento delle estorsioni nella zona di Parco dei Principi ed eseguendo danneggiamenti prodromici alle richieste di pizzo anche durante il periodo in cui era sottoposto alla misura di prevenzione personale dell‟obbligo di dimora nel Comune di Palermo e dell‟obbligo di presentazione ai Carabinieri , ed essendo regolarmente retribuito dalla famiglia mafiosa per il periodo di detenzione; MESSINA Giuseppe, per avere agevolato Calogero LO PICCOLO, esponente di vertice del mandamento di Tommaso Natale, nei suoi spostamenti sul territorio, accompagnandolo anche a riunioni con altri esponenti mafiosi, per avere preso parte ad atti intimidatori e ad attività estorsive poste in essere dal gruppo del LO PICCOLO e per avere avuto rapporti a tal fine con Domenico SERIO e NUCCIO Antonino, appartenenti alla medesima famiglia mafiosa; MORISCA Gioacchino per avere partecipato all‟organizzazione mafiosa cosa nostra e in particolare alla famiglia mafiosa di Resuttana, agendo come materiale esecutore delle attività estorsive. PUCCIO Carlo per avere partecipato all‟organizzazione mafiosa “cosa nostra”, e segnatamente alla famiglia mafiosa di Cardillo ponendosi alle dirette dipendenze dei suoi parenti Sandro e Salvatore LO PICCOLO, per avere costituito un punto di riferimento nel territorio agendo come contatto con la famiglia mafiosa per questioni legate al pagamento del pizzo e alla gestione di lavori edili per conto dell‟organizzazione mafiosa; Con la recidiva semplice per CATALDO Salvatore (art.99 comma 1); Con la recidiva specifica infraquinquennale reiterata per CORRAO Giovanni ( art.99 comma 1, comma 2 n.1 e 2, comma 3, comma 4); Con la recidiva specifica per DI BELLA Giuseppe ( art.99 comma 1, comma 2 n.1, comma 5); Con la recidiva specifica per MORISCA Gioacchino (art.99 comma 1, comma 2 n.1); In Palermo e provincia fino alla data odierna per DI BELLA Giuseppe a decorrere dall‟1.08.1998. LO CASCIO Giuseppe, LUCIA Mario, LUCIA Antonino, ZITO Filippo, LO CASCIO Isidoro, LO PICCOLO Salvatore, LO PICCOLO Sandro 3) del delitto di concorso in trasferimento fraudolento di valori aggravato (artt. 110 c.p., 12 quinquies legge 7 agosto 1992 nr. 356, aggravato dall'art. 7 del d.l. 152/91) per avere gli esponenti mafiosi LO PICCOLO Salvatore e LO PICCOLO Sandro, in concorso con LO CASCIO Giuseppe, LO CASCIO Isidoro, ZITO Filippo, LUCIA Mario e LUCIA Antonino, attribuito fittiziamente a LUCIA Antonino l'esclusiva titolarità della ditta individuale denominata " LUCIA ANTONINO. Attività Lavori generali di costruzioni" con sede a Palermo in Via Chimera nr.3 e ciò al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione, e di agevolare la commissione del delitto di cui all'art. 648 bis c.p. Con l'aggravante di cui all'art. 7, avendo commesso il reato avvalendosi delle condizioni previste dall‟art. 416 bis C.P. ed avendo operato al fine di avvantaggiare l'organizzazione mafiosa Cosa Nostra. 5
  • 6. Con la recidiva specifica, reiterata, infraquinquennale per LO PICCOLO Salvatore ( art.99 comma 1, comma 2 n.1 e 2, comma 3, comma 4, comma5); Con la recidiva specifica, reiterata, infraquinquennale per LO PICCOLO Sandro ( art.99 comma 1, comma 2 n.1 e 2, comma 3, comma 4, comma5); In Palermo, il 18 aprile 2001, data di iscrizione della ditta presso la Camera di Commercio LO CASCIO Giuseppe, LUCIA Mario, LUCIA Antonino, ZITO Filippo, LO CASCIO Isidoro, LO PICCOLO Salvatore, LO PICCOLO Sandro 4) per il delitto di impiego di denaro di provenienza illecita aggravato ( 110, 81 cpv, c.p. artt. 648 ter c.p., 7 d.l. 13 maggio 1991, n° 152, conv. con modif. nella legge 12 luglio 1991, n° 203), per avere in concorso tra loro ricevuto ed impiegato nelle attività imprenditoriale della ditta individuale " LUCIA ANTONINO attività Lavori generali di costruzioni" con sede a Palermo in Via Chimera nr.3, attività fittiziamente intestata e condotta dai medesimi indagati, capitali provenienti dall'attività dell'organizzazione mafiosa Cosa Nostra, ed in particolare degli esponenti mafiosi LO PICCOLO Salvatore e LO PICCOLO Sandro, ai quali vengono periodicamente corrisposti gli utili, e ciò anche al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali. Con la circostanza aggravante di avere commesso il fatto avvalendosi delle condizioni previste dall‟art. 416-bis c.p. ed al fine di agevolare l‟attività dell‟associazione denominata Cosa Nostra. Con la recidiva specifica, reiterata, infraquinquennale per LO PICCOLO Salvatore ( art.99 comma 1, comma 2 n.1 e 2, comma 3, comma 4, comma5); Con la recidiva specifica, reiterata, infraquinquennale per LO PICCOLO Sandro ( art.99 comma 1, comma 2 n.1 e 2, comma 3, comma 4, comma5); In Palermo sino alla data odierna CATANIA FILIPPO (in concorso con BONANNO Giovanni, deceduto) 5) del delitto di concorso in trasferimento fraudolento di valori aggravato (artt. 110 c.p., 12 quinquies legge 7 agosto 1992 nr. 356, aggravato dall'art. 7 del d.l. 152/91) per essersi fittiziamente intestata l'esclusiva titolarità dell'attività commerciale denominata "“Ò SOLE MIO”, sita in Palermo, piazza Castelnuovo, nr. 50, ma di fatto partecipata con i capitali del defunto esponente mafioso BONANNO Giovanni, e ciò al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione, e di agevolare la commissione del delitto di cui all'art. 648 bis c.p. Con l'aggravante di cui all'art. 7, avendo commesso il reato avvalendosi delle condizioni previste dall‟art. 416 bis C.P. ed avendo operato al fine di avvantaggiare l'organizzazione mafiosa Cosa Nostra. In Palermo, nel mese di dicembre del 2005 FAZZONE Lorenzo 6) del delitto di favoreggiamento aggravato (artt. 378 comma 1° e 2° c.p., aggravato dall'art. 7 del d.l. 152/91) per avere, dopo che è stato commesso il delitto di partecipazione ad associazione mafiosa ed altri reati fine della medesima organizzazione criminale, aiutato i latitanti ADAMO Andrea, LO PICCOLO Salvatore e LO PICCOLO Sandro ed in particolare per avere veicolato la corrispondenza epistolare da e per i latitanti ADAMO Andrea, LO PICCOLO Salvatore e LO PICCOLO Sandro; 6
  • 7. In Palermo e provincia fino al 5.11.2007 ENEA Giuseppe 7) del delitto di favoreggiamento aggravato (artt. 378 comma 1° e 2° c.p., aggravato dall'art. 7 del d.l. 152/91) per avere, dopo che è stato commesso il delitto di partecipazione ad associazione mafiosa ed altri reati fine della medesima organizzazione criminale, aiutato LO PICCOLO Sandro ad eludere le investigazioni dell'autorità ed a sottrarsi alle ricerche di questa, prestandosi a fornire al predetto LO PICCOLO, in quel momento latitante, il passaporto nr° Y197591, la carta d‟identità nr. AN1720077, la patente di guida nr. PA265411251G, corredati dalla fotografia di quest‟ultimo. Con l'aggravante di cui all'art. 7, avendo commesso il reato avvalendosi delle condizioni previste dall‟art. 416 bis C.P. e di avere operato al fine di avvantaggiare l'organizzazione mafiosa Cosa Nostra. In Palermo, sino al 5 novembre 2007 NICOLETTI Giuseppe 8) del delitto di favoreggiamento aggravato (artt. 378 comma 1° e 2° c.p., aggravato dall'art. 7 del d.l. 152/91) per avere, dopo che è stato commesso il delitto di partecipazione ad associazione mafiosa ed altri reati fine della medesima organizzazione criminale, aiutato il latitante FRANZESE Francesco ad eludere le investigazioni dell'Autorità ed a sottrarsi alle ricerche di questa, prestandosi a realizzare falsi documenti di identità personale e di circolazione stradale con le proprie generalità, consentendo, in tal modo, la agevolazione dei rapporti tra il FRANZESE egli altri associati mafiosi, anche in stato di latitanza. Con l'aggravante di cui all'art. 7, avendo commesso il reato avvalendosi delle condizioni previste dall‟art. 416 bis C.P. e di avere operato al fine di avvantaggiare l'organizzazione mafiosa Cosa Nostra. In Palermo, sino al 2 agosto 2007 LO PICCOLO Salvatore, LO PICCOLO Sandro, NIOSI Giovanni, LIGA Salvatore cl.85 9) per il delitto p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv, 629 comma 2° e art. 7 D.L. 13 maggio 1991 nr.152, conv. nella legge 12 luglio 1991 nr.203 per essersi, in concorso tra loro e con soggetti allo stato ignoti, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, mediante minaccia consistita nel manifestare la propria appartenenza all‟associazione mafiosa Cosa Nostra ed in virtù della forza derivante dal vincolo associativo relativo alla predetta organizzazione, procurati un ingiusto profitto, costringendo ANCIONE Antonio, socio della Antego s.r.l., a versare Euro mille ogni anno, quale “messa a posto” con l‟organizzazione mafiosa; agendo LO PICCOLO Salvatore e LO PICCOLO Sandro come mandanti delle pretese estorsive, NIOSI Giovanni e LIGA Salvatore cl.85, avvicendandosi nel tempo, come esecutori delle richieste estorsive e delle conseguenti riscossioni di denaro. Con la recidiva specifica, reiterata, infraquinquennale per LO PICCOLO Salvatore ( art.99 comma 1, comma 2 n.1 e 2, comma 3, comma 4, comma5); Con la recidiva specifica, reiterata, infraquinquennale per LO PICCOLO Sandro ( art.99 comma 1, comma 2 n.1 e 2, comma 3, comma 4, comma5); Con la recidiva semplice per NIOSI Giovanni (art.99 comma 1) In Palermo dal mese di dicembre 2002 al mese di aprile 2007. LO PICCOLO Salvatore, LO PICCOLO Sandro, MACCHIARELLA Tommaso 7
  • 8. 10) per il delitto p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv, 629 comma 2° e art. 7 D.L. 13 maggio 1991 nr.152, conv. nella legge 12 luglio 1991 nr.203 per essersi, in concorso tra loro e con soggetti allo stato ignoti, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, mediante minaccia consistita nel manifestare la propria appartenenza all‟associazione mafiosa Cosa Nostra ed in virtù della forza derivante dal vincolo associativo relativo alla predetta organizzazione, procurati un ingiusto profitto, costringendo FECAROTTA Armando, titolare dell‟impresa edile EDIPLA s.p.a. a versare, in più rate, la somma di euro dodicimilacinquecento, quale “messa a posto” per i lavori di restauro della villa Amari – Bonocore – Maleto; agendo LO PICCOLO Salvatore e LO PICCOLO Sandro come mandanti delle pretese estorsive, MACCHIARELLA Tommaso, come materiale esecutore delle richieste estorsive e delle conseguenti riscossioni di denaro. Con la recidiva specifica, reiterata, infraquinquennale per LO PICCOLO Salvatore ( art.99 comma 1, comma 2 n.1 e 2, comma 3, comma 4, comma5); Con la recidiva specifica, reiterata, infraquinquennale per LO PICCOLO Sandro ( art.99 comma 1, comma 2 n.1 e 2, comma 3, comma 4, comma5); In Palermo dal mese di ottobre 2005 al mese di marzo/aprile 2006. LO PICCOLO Salvatore, LO PICCOLO Sandro, CONIGLIARO Angelo cl.35, DI MAGGIO Gaspare (in concorso con DI MAGGIO Procopio nei cui confronti si procede a piede libero trattandosi di soggetto ultrasettantacinquenne) 11) per il delitto p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv, 629 comma 2° e art. 7 D.L. 13 maggio 1991 nr.152, conv. nella legge 12 luglio 1991 nr.203 per essersi, in concorso tra loro, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, mediante minaccia consistita nel manifestare la propria appartenenza all‟associazione mafiosa Cosa Nostra, ed in virtù della forza derivante dal vincolo associativo relativo alla predetta organizzazione, procurati un ingiusto profitto, costringendo i fratelli AZZOLINI Francesco, Mariano e Gioacchino, soci e gestori degli Hotel AZZOLINI ed AZZOLINI Beach, a versare, in più rate, svariate somme di denaro; agendo LO PICCOLO Salvatore e LO PICCOLO Sandro come mandanti delle pretese estorsive, CONIGLIARO Angelo, DI MAGGIO Gaspare e DI MAGGIO Procopio, come materiali esecutori delle richieste estorsive e delle conseguenti riscossioni di denaro. Con la recidiva specifica, reiterata, infraquinquennale per LO PICCOLO Salvatore ( art.99 comma 1, comma 2 n.1 e 2, comma 3, comma 4, comma5); Con la recidiva specifica, reiterata, infraquinquennale per LO PICCOLO Sandro ( art.99 comma 1, comma 2 n.1 e 2, comma 3, comma 4, comma5); Con la recidiva semplice per CONIGLIARO Angelo cl.35 (art.99 comma 1) In Carini e Cinisi fino al mese di novembre 2007. LO PICCOLO Salvatore, LO PICCOLO Sandro, PALAZZOLO Vito Mario, DI MAGGIO Gaspare, EVOLA Alberto, VITALE Salvatore 12) per il delitto p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv, 629 comma 2° e art. 7 D.L. 13 maggio 1991 nr.152, conv. nella legge 12 luglio 1991 nr.203 per essersi, in concorso tra loro, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, mediante minaccia consistita nel manifestare la propria appartenenza all‟associazione mafiosa Cosa Nostra, ed in virtù della forza derivante dal vincolo associativo relativo alla predetta organizzazione, procurati un 8
  • 9. ingiusto profitto, costringendo l‟imprenditore CANDELA Antonino, cointeressato nella gestione di imprese edili che stavano effettuando lavori presso l‟aeroporto Falcone Borsellino e presso la caserma militare Beghelli di Palermo, a versare, in più soluzioni, diverse somme di denaro a titolo di pizzo; agendo LO PICCOLO Salvatore e LO PICCOLO Sandro come mandanti delle pretese estorsive; PALAZZOLO Vito Mario e DI MAGGIO Gaspare come materiali esecutori delle richieste estorsive e delle conseguenti riscossioni di denaro; VITALE Salvatore come concorrente nel reato, per avere accompagnato più volte il DI MAGGIO allorquando effettuava la pretesa estorsiva. Con la recidiva specifica, reiterata, infraquinquennale per LO PICCOLO Salvatore ( art.99 comma 1, comma 2 n.1 e 2, comma 3, comma 4, comma5); Con la recidiva specifica, reiterata, infraquinquennale per LO PICCOLO Sandro ( art.99 comma 1, comma 2 n.1 e 2, comma 3, comma 4, comma5); In Palermo e provincia fino al mese di novembre 2007. LO PICCOLO Salvatore, LO PICCOLO Sandro, DI MAGGIO Gaspare, PUGLISI Francesco, EVOLA Alberto, DI MAGGIO Lorenzo, DI MAGGIO Giuseppe, CINÀ Pietro 13) per il delitto p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv, 629 comma 2° e art. 7 D.L. 13 maggio 1991 nr.152, conv. nella legge 12 luglio 1991 nr.203 per essersi, in concorso tra loro, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, mediante minaccia consistita nel manifestare la propria appartenenza all‟associazione mafiosa Cosa Nostra, ed in virtù della forza derivante dal vincolo associativo relativo alla predetta organizzazione, procurati un ingiusto profitto, costringendo l‟imprenditore SPALLINA Luigi, amministratore unico della Spallina Costruzioni di SPALLINA Luigi e C. Snc., a versare, in più soluzioni, ventimila euro, in relazione ai lavori di costruzione di una scuola materna che lo SPALLINA stava effettuando nel Comune di Cinisi e costringendo il medesimo imprenditore a cedere in sub appalto parte dei lavori alle ditte di EVOLA Alberto, DI MAGGIO Lorenzo, DI MAGGIO Giuseppe e CINÀ Pietro; agendo LO PICCOLO Salvatore e LO PICCOLO Sandro come mandanti delle pretese estorsive; DI MAGGIO Gaspare come materiale esecutore delle richieste estorsive; PUGLISI Francesco come esecutore delle richieste estorsive ed esattore della somma di denaro; EVOLA Alberto, DI MAGGIO Lorenzo, DI MAGGIO Giuseppe e CINÀ Pietro, come percettori finali dei profitti derivanti dall‟imposizione all‟imprenditore dei sub appalti ottenuti utilizzando la forza del vincolo associativo relativo all‟organizzazione mafiosa. Con la recidiva specifica, reiterata, infraquinquennale per LO PICCOLO Salvatore ( art.99 comma 1, comma 2 n.1 e 2, comma 3, comma 4, comma5); Con la recidiva specifica, reiterata, infraquinquennale per LO PICCOLO Sandro ( art.99 comma 1, comma 2 n.1 e 2, comma 3, comma 4, comma5); Con la recidiva specifica infraquinquennale reiterata per CINÀ Pietro (art.99 comma 1, comma 2 n.1 e 2, comma 3) In Cinisi nell‟anno 2007. LO PICCOLO Salvatore, LO PICCOLO Sandro, DI MAGGIO Gaspare 9
  • 10. 14) per il delitto p. e p. dagli artt. 110, 56, 629 comma 2° c.p. e art. 7 D.L. 13 maggio 1991 nr.152, conv. nella legge 12 luglio 1991 nr.203 per avere, in concorso con ignoti, mediante minacce consistite nel manifestare l‟appartenenza all‟associazione mafiosa Cosa Nostra e nel porre in essere una serie di danneggiamenti ed intimidazioni, tra i quali l‟aggressione effettuata a CHIAPPARA Massimiliano che gli procuravano lesioni in tutto il corpo, ed in virtù della forza derivante dal vincolo associativo relativo alla predetta organizzazione, posto in essere atti idonei diretti in modo non equivoco, a costringere CHIAPPARA Carmelo e CHIAPPARA Massimiliano, gestori del “Cantiere Nautico la Rosa dei Venti” a consegnare la somma di denarodi 6000 euro l‟anno a titolo di pizzo così da trarne un ingiusto profitto; evento non verificatosi per cause indipendenti dalla loro volontà. Agendo LO PICCOLO Salvatore, LO PICCOLO Sandro come mandanti delle pretese estorsive, DI MAGGIO Gaspare come materiale esecutore della richiesta. Con la recidiva specifica, reiterata, infraquinquennale per LO PICCOLO Salvatore ( art.99 comma 1, comma 2 n.1 e 2, comma 3, comma 4, comma5); Con la recidiva specifica, reiterata, infraquinquennale per LO PICCOLO Sandro ( art.99 comma 1, comma 2 n.1 e 2, comma 3, comma 4, comma5); In Cinisi fino al mese novembre 2007. LO PICCOLO Salvatore, LO PICCOLO Sandro 15) per il delitto p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv, 629 comma 2° e art. 7 D.L. 13 maggio 1991 nr.152, conv. nella legge 12 luglio 1991 nr.203 per essersi, in concorso tra loro e con BRIGUGLIO Francesco, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, mediante minaccia consistita nel manifestare la propria appartenenza all‟associazione mafiosa Cosa Nostra, ed in virtù della forza derivante dal vincolo associativo relativo alla predetta organizzazione, procurati un ingiusto profitto, costringendo VIVIANO Giuseppe e VIVIANO Giacomo, in oggetto generalizzati, gestori della “Nautica Viviano Srl. con sede a Terrasini in piazza Scalo n. 1, a consegnare loro una somma di denaro imprecisata e comunque di almeno 6 milioni di lire in due occasioni e di 2500 euro nel 2003; agendo LO PICCOLO Salvatore e LO PICCOLO Sandro come mandanti delle pretese estorsive; Con la recidiva specifica, reiterata, infraquinquennale per LO PICCOLO Salvatore ( art.99 comma 1, comma 2 n.1 e 2, comma 3, comma 4, comma5); Con la recidiva specifica, reiterata, infraquinquennale per LO PICCOLO Sandro ( art.99 comma 1, comma 2 n.1 e 2, comma 3, comma 4, comma5); In Cinisi fino al 2007. LO PICCOLO Salvatore, LO PICCOLO Sandro, CUSIMANO Giovanni (classe ’41), CIARAMITARO Domenico, LO VERDE Giuseppe, SERIO Nunzio 16) per il delitto p. e p. dagli artt. 110, 56, 629 comma 2° c.p. e art. 7 D.L. 13 maggio 1991 nr.152, conv. nella legge 12 luglio 1991 nr.203 per avere mediante minacce consistite nel manifestare l‟appartenenza all‟associazione mafiosa Cosa Nostra e nel porre in essere una serie di intimidazioni, ed in virtù della forza derivante dal vincolo associativo relativo alla predetta organizzazione, posto in essere atti idonei diretti in modo non equivoco, per costringere il costruttore CRACOLICI Antonino, che stava realizzando 11 appartamenti nel quartiere Tommaso Natale, a consegnare una somma di denaro quantificata dapprima in sessantamila euro, poi ridotta a cinquantamila euro a titolo di pizzo, così da trarne un ingiusto profitto; evento non verificatosi per cause indipendenti dalla loro volontà; 10
  • 11. agendo LO PICCOLO Salvatore, LO PICCOLO Sandro come mandanti delle pretese estorsive, CUSIMANO Giovanni come materiale esecutore delle minacce e della richiesta di denaro più volte reiterata, CIARAMITARO Domenico come materiale esecutore della minaccia di fare chiudere il cantiere facendo “volare gli operai giù dal ponteggio”, LO VERDE Giuseppe come esecutore della reiterata richiesta estorsiva effettuata a PRATI Giuseppe cognato del CRACOLICI, SERIO Nunzio per avere in relazione alla citata estorsione tenuto i contatti epistolari con i latitanti tenendoli aggiornati sullo stato della trattativa e per avere ripartito agli altri concorrenti nel reato le disposizioni ricevute dai LO PICCOLO. Con la recidiva specifica, reiterata, infraquinquennale per LO PICCOLO Salvatore ( art.99 comma 1, comma 2 n.1 e 2, comma 3, comma 4, comma5); Con la recidiva specifica, reiterata, infraquinquennale per LO PICCOLO Sandro ( art.99 comma 1, comma 2 n.1 e 2, comma 3, comma 4, comma5); Con la recidiva specifica per CUSIMANO Giovanni cl.41 (art.99 comma1, comma 2 n.1, comma 5); Con la recidiva generica, reiterata, infraquinquennale per CIARAMITARO Domenico (art.99 comma1, comma 2 n.2, comma 4); Con la recidiva specifica, infraquinquennale, reiterata per LO VERDE Giuseppe (art.99 comma 1, comma 2 n.1 e 2, comma 3, comma 4, comma 5); Con la recidiva specifica, infraquinquennale, reiterata per SERIO Nunzio (art.99 comma 1, comma 2 n.1 e 2, comma 3, comma 5) In Palermo fino al mese di novembre 2007. MORISCA Gioacchino 17) per il delitto di estorsione aggravata (artt. 629 c.p., art.7 d.l. 13 maggio 1991, n° 152, conv. con modif. nella legge 12 luglio 1991, n° 203), per avere, mediante minacce consistite nel manifestare l‟appartenenza all‟associazione mafiosa Cosa Nostra e nel prospettare al capo cantiere LI CAVOLI la perpetrazione di danni ai lavori edili realizzati in via dei Nebrodi, ed in virtù della forza derivante dal vincolo associativo relativo alla predetta organizzazione, ottenuto un ingiusto profitto ai danni dell‟imprenditore IACOPELLI Cristofaro, costringendolo a pagare la somma di 1700 €. Con la circostanza aggravante di avere commesso il fatto avvalendosi delle condizioni previste dall‟art. 416 bis C.P. ed al fine di avvantaggiare l'organizzazione mafiosa cosa Nostra (art. 7 D.L. 15291). Con la recidiva specifica (art.99 comma 1, comma 2 n.1) In Palermo nel 2006 LO PICCOLO Salvatore Giovanni e LO PICCOLO Sandro 18) del delitto di estorsione aggravata e continuata (artt. 81 cpv, 110 e 629 co. 2° in rel. al n.3 co. 2 dell‟art. 628 c.p. e art. 7 D.L. 13 maggio 1991, n. 152, conv. nella legge 12 luglio 1991 n. 203), per avere ignoti, in concorso e su incarico di Salvatore e Sandro LO PICCOLO, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, anche in tempi diversi, mediante violenza e minaccia derivanti dalla loro appartenenza all'organizzazione mafiosa Cosa Nostra, costretto PURPURA Saverio, gestore di un bar, sito all‟interno del distributore di carburanti Erg di Palermo in via dell‟Olimpo, a versare delle somme a titolo di “messa a posto” per la gestione della detta attività commerciale. Agendo su richiesta di LO PICCOLO Salvatore Giovanni e LO PICCOLO Sandro, cui veniva rendicontata la detta attività estorsiva. Con la circostanza aggravante di avere commesso il fatto avvalendosi delle condizioni 11
  • 12. previste dall‟art. 416 bis C.P. e di avere operato al fine di avvantaggiare l'organizzazione mafiosa Cosa Nostra. Con la recidiva specifica, reiterata, infraquinquennale per LO PICCOLO Salvatore ( art.99 comma 1, comma 2 n.1 e 2, comma 3, comma 4, comma5); Con la recidiva specifica, reiterata, infraquinquennale per LO PICCOLO Sandro ( art.99 comma 1, comma 2 n.1 e 2, comma 3, comma 4, comma5); In Palermo sino al novembre 2007 LO PICCOLO Salvatore Giovanni, LO PICCOLO Sandro, TROIA Massimo Giuseppe 19) del delitto di estorsione aggravata ( 110 e 629 co. 2° in rel. al n.3 co. 2 dell‟art. 628 c.p. e art. 7 D.L. 13 maggio 1991, n. 152, conv. nella legge 12 luglio 1991 n. 203), per avere, in concorso e su incarico di LO PICCOLO Salvatore e LO PICCOLO Sandro, sino al loro arresto, con l‟esercizio di violenza e minaccia derivante dalla loro appartenenza alla associazione mafiosa denominata “Cosa Nostra”, ottenuto TROIA Massimo un ingiusto profitto ai danni di PURPURA Saverio, gestore del distributore di carburanti Tamoil sito in via Ugo La Malfa nr°9127, costringendolo a versare la somma di 20.000 € quale “messa a posto”. Agendo su richiesta di LO PICCOLO Salvatore Giovanni e LO PICCOLO Sandro, cui veniva rendicontata la detta attività estorsiva. Con la circostanza aggravante di avere commesso il fatto avvalendosi delle condizioni previste dall‟art. 416 bis C.P. e di avere operato al fine di avvantaggiare l'organizzazione mafiosa Cosa Nostra Con la recidiva specifica, reiterata, infraquinquennale per LO PICCOLO Salvatore ( art.99 comma 1, comma 2 n.1 e 2, comma 3, comma 4, comma5); Con la recidiva specifica, reiterata, infraquinquennale per LO PICCOLO Sandro ( art.99 comma 1, comma 2 n.1 e 2, comma 3, comma 4, comma5) In Palermo, sino al novembre del 2007 PIPITONE Vincenzo, LO PICCOLO Salvatore e LO PICCOLO Sandro 20) del delitto di estorsione aggravata e continuata (artt. 81 cpv, 110 e 629 co. 2° in rel. al n.3 co. 2 dell‟art. 628 c.p. e art. 7 D.L. 13 maggio 1991, n. 152, conv. nella legge 12 luglio 1991 n. 203), per avere PIPITONE Vincenzo, esponente della famiglia di Carini, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, anche in tempi diversi, mediante violenza e minaccia derivanti dalla loro appartenenza all'organizzazione mafiosa Cosa Nostra, costretto CONIGLIARO Giulio, CONIGLIARO Matteo e CONIGLIARO Stefania, titolari della CO.MAT. SRL. con sede in Carini, Via Provinciale nr.68, a versare la somma complessiva di 20/25 mila € quale “messa a posto” per la realizzazione del complesso immobiliare di 45 alloggi in via Tazio Nuvolari a Capaci (costruito per conto della cooperativa edilizia Stratos), cosi facendo conseguire alla medesima organizzazione un equivalente ingiusto profitto; Con la circostanza aggravante di avere commesso il fatto avvalendosi delle condizioni previste dall‟art. 416 bis C.P. e di avere operato al fine di avvantaggiare l'organizzazione mafiosa Cosa Nostra. Agendo su richiesta di LO PICCOLO Salvatore Giovanni e LO PICCOLO Sandro, cui veniva rendicontata la detta attività estorsiva. Con la recidiva specifica, reiterata, infraquinquennale per LO PICCOLO Salvatore ( art.99 comma 1, comma 2 n.1 e 2, comma 3, comma 4, comma5); Con la recidiva specifica, reiterata, infraquinquennale per LO PICCOLO Sandro ( art.99 12
  • 13. comma 1, comma 2 n.1 e 2, comma 3, comma 4, comma5); In Carini dal 2002 al 2007 BAUCINA Salvatore 21) per il delitto p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv, 629 comma 2° e art. 7 D.L. 13 maggio 1991 nr.152, conv. nella legge 12 luglio 1991 nr.203 per avere, in concorso con soggetti allo stato ignoti, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, anche in tempi diversi, mediante violenza e minaccia derivanti dalla sua appartenenza all'organizzazione mafiosa Cosa Nostra, costretto MAURO Calogero, titolare dell‟impresa edile S. Fortunata Costruzioni di MAURO Calogero, con sede a Baucina, a versare un acconto di 250 Euro di una più ampia ed imprecisata somma di denaro quale “messa a posto” per la realizzazione di una attività di ristrutturazione edizilia di un immobile sito in via Cagni 61D cosi facendo conseguire alla medesima organizzazione un equivalente ingiusto profitto; Con la circostanza aggravante di avere commesso il fatto avvalendosi delle condizioni previste dall‟art. 416 bis C.P. e di avere operato al fine di avvantaggiare l'organizzazione mafiosa Cosa Nostra Con la recidiva semplice, infraquinquennale, reiterata per BAUCINA Salvatore (art.99 comma 1, comma 2 n.2, comma 4); In Palermo nel mese di febbraio 2009 22) * l’istanza cautelare inerente al capo 22) [avanzata nei confronti di Baucina Salvatore e Razzanelli Giovanni] è stata revocata dal P.M. in data 27 gennaio 2010. PILLITTERI Calogero 23) per il delitto p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv, 629 comma 2° e art. 7 D.L. 13 maggio 1991 nr.152, conv. nella legge 12 luglio 1991 nr.203 per avere, in concorso con soggetti allo stato ignoti, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, anche in tempi diversi, mediante violenza e minaccia derivanti dalla sua appartenenza all'organizzazione mafiosa Cosa Nostra, costretto GALLO Giovanni, titolare della omonima ditta individuale, a versare un acconto di 3000 Euro di una più ampia ed imprecisata somma di denaro quale “messa a posto” per la realizzazione di una attività di ristrutturazione edilizia di un immobile sito in via Lanza di Scalea n. 2213, cosi facendo conseguire alla medesima organizzazione un equivalente ingiusto profitto; Con la circostanza aggravante di avere commesso il fatto avvalendosi delle condizioni previste dall‟art. 416 bis C.P. e di avere operato al fine di avvantaggiare l'organizzazione mafiosa Cosa Nostra Con la recidiva generica (art.99 comma 1) In Palermo dal 2005 al 2007 LO PICCOLO Salvatore, LO PICCOLO Sandro, CINÀ Pietro (in concorso con tale Giuseppe in corso di identificazione) 24) per il delitto p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv, 629 comma 2° e art. 7 D.L. 13 maggio 1991 nr.152, conv. nella legge 12 luglio 1991 nr.203 per essersi, in concorso tra loro e con soggetti allo stato ignoti, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, mediante minaccia consistita nel manifestare la propria appartenenza all‟associazione mafiosa Cosa Nostra e nel porre in essere una serie di danneggiamenti, ed in virtù della forza derivante dal vincolo associativo relativo alla predetta organizzazione, procurati un ingiusto profitto, costringendo RIZZACASA Vincenzo, titolare dell‟impresa edile AEDILIA VENUSTA 13
  • 14. s.r.l. a versare, in più rate, la somma di euro duecentottantamila, in relazione al costruendo complesso immobiliare sito a Palermo, via Tommaso Natale nr.120/A. LO PICCOLO Salvatore e LO PICCOLO Sandro agendo come mandanti delle pretese estorsive, CINÀ Pietro ed un tale Giuseppe in corso di identificazione, agendo in qualità di materiali esecutori delle richieste estorsive e delle conseguenti riscossioni di denaro. Con la recidiva specifica, reiterata, infraquinquennale per LO PICCOLO Salvatore ( art.99 comma 1, comma 2 n.1 e 2, comma 3, comma 4, comma5); Con la recidiva specifica, reiterata, infraquinquennale per LO PICCOLO Sandro ( art.99 comma 1, comma 2 n.1 e 2, comma 3, comma 4, comma5); Con la recidiva specifica infraquinquennale reiterata per CINÀ Pietro (art.99 comma 1, comma 2 n.1 e 2, comma 3) In Palermo dal mese di settembre 2006 al mese di ottobre 2007 LO PICCOLO Salvatore, LO PICCOLO Sandro, CINÀ Pietro 25) per il delitto p. e p. dagli artt. 110, 56, 629 comma 2° c.p. e art. 7 D.L. 13 maggio 1991 nr.152, conv. nella legge 12 luglio 1991 nr.203 per avere, in concorso con ignoti, mediante minacce consistite nel manifestare l‟appartenenza all‟associazione mafiosa Cosa Nostra e nel porre in essere una serie di danneggiamenti ed intimidazioni, ed in virtù della forza derivante dal vincolo associativo relativo alla predetta organizzazione, posto in essere atti idonei diretti in modo non equivoco a costringere RIZZACASA Vincenzo, titolare della impresa edile AEDILIA VENUSTA s.r.l. a vendere un appartamento al prezzo di ottantamila euro, notevolmente più basso di quello di mercato, così da trarne un ingiusto profitto; evento non verificatosi per cause indipendenti dalla volontà del CINÀ; agendo il CINÀ Pietro come materiale esecutore della richiesta. Con la recidiva specifica, reiterata, infraquinquennale per LO PICCOLO Salvatore ( art.99 comma 1, comma 2 n.1 e 2, comma 3, comma 4, comma5); Con la recidiva specifica, reiterata, infraquinquennale per LO PICCOLO Sandro ( art.99 comma 1, comma 2 n.1 e 2, comma 3, comma 4, comma5); Con la recidiva specifica infraquinquennale reiterata per CINÀ Pietro (art.99 comma 1, comma 2 n.1 e 2, comma 3) In Palermo dal mese di luglio 2007 fino al febbraio 2008 DI BELLA Giuseppe 26) al delitto di estorsione aggravata (artt. 110 e 629 co. 2° in rel. al n.3 co. 2 dell‟art. 628 c.p. e art. 7 D.L. 13 maggio 1991, n. 152, conv. nella legge 12 luglio 1991 n. 203), per avere, su incarico di Salvatore e Sandro LO PICCOLO ed in concorso con PULIZZI Gaspare, mediante violenza e minaccia derivanti dalla loro appartenenza all'organizzazione mafiosa Cosa Nostra, costretto D‟ARRIGO Domenico, responsabile dei lavori eseguiti dalla impresa “C. & C. Costruzioni srl”, con sede legale in Catania, relativi al completamento del sistema fognario del centro abitato di Capaci, a versare delle somme a titolo di “messa a posto” per le predette opere. Agendo su richiesta di LO PICCOLO Salvatore Giovanni e LO PICCOLO Sandro, cui veniva rendicontata la detta attività estorsiva. Con la circostanza aggravante di avere commesso il fatto avvalendosi delle condizioni previste dall‟art. 416 bis C.P. e di avere operato al fine di avvantaggiare l'organizzazione mafiosa Cosa Nostra. In Palermo accertato nel novembre 2007. Con la recidiva. RANDAZZO Salvatore (in concorso con una persona allo stato ancora non identificata) 14
  • 15. 27) al delitto di estorsione aggravata (artt. 110, 56, 629 comma 2° c.p. e art. 7 D.L. 13 maggio 1991 nr.152, conv. nella legge 12 luglio 1991 nr. 203), per avere, in concorso con un uomo allo stato ancora non identificato, mediante minacce consistite nel manifestare l‟appartenenza all‟associazione mafiosa Cosa Nostra, posto in essere atti idonei diretti in modo non equivoco, a costringere BARBARO Marcello, gestori della discoteca “GOA” di Palermo, a consegnare una somma di denaro a titolo di pizzo di 5000 euro a Pasqua e 5000 euro a Natale e/o comunque una somma una tantum di 3000 € così da trarne un ingiusto profitto; evento non verificatosi per cause indipendenti dalla loro volontà. In Palermo nel mese novembre 2009 e nel gennaio 2010 Con la recidiva reiterata infraquinquennale (LO PICCOLO Sandro), PUCCIO Carlo, BOTTA Giovanni, BARONE Andrea, BARONE Domenico 28) al delitto p. e p. dall‟art. 74 co. 2 d.P.R. n° 309/1990, per avere partecipato ad una associazione, di cui facevano altresì parte altre persone, alcune delle quali rimaste allo stato non identificate, in numero di almeno dieci o più persone, finalizzata alla commissione di più delitti relativi all‟acquisto, alla ricezione a qualsiasi titolo, alla importazione, alla illecita detenzione, alla vendita od offerta o messa in vendita, alla cessione, alla distribuzione, al commercio, al trasporto di sostanze stupefacenti del tipo hashish e cocaina, tra i quali anche quelli di cui al capo che segue. In particolare:  LO PICCOLO Sandro, dirigendo l‟associazione, tra l‟altro stabilendo i canali di approvvigionamento della droga, in Italia ed all‟estero, decidendo in ordine al reperimento ed alla destinazione del denaro da investire nell‟acquisto di sostanza stupefacente, stabilendo quali accordi stringere con trafficanti di altre aree territoriali, deliberando di incentivare la coltivazione di canapa indiana nel territorio del mandamento mafioso da lui diretto, risolvendo i conflitti sorti tra i diversi gruppi criminali operanti sul territorio in relazione ai problemi legati allo smercio della droga, percependo una quota dei proventi dei diversi traffici;  PUCCIO Carlo e BOTTA Giovanni, coordinando le attività relative al reperimento ed alla cessione dello stupefacente, percependo i proventi dei diversi traffici gestiti dai due fratelli BARONE e provvedendo alla relativa ripartizione tra i vari sodali secondo le disposizioni impartite dal LO PICCOLO Sandro, con il quale tenevano personalmente i necessari contatti ed al quale rendicontavano direttamente l‟esito dei traffici;  BARONE Andrea e BARONE Domenico, acquistando e reperendo a loro volta le sostanze stupefacenti, curando la distribuzione sulla piazza di Palermo ed intrattenendo personalmente i rapporti con i singoli spacciatori; il BARONE Andrea, inoltre assumendo la responsabilità della gestione del traffico nel territorio di Tommaso Natale, Partanna, Sferracavallo, Marinella e ZEN; ed il BARONE Domenico, inoltre, provvedendo pure alla custodia della droga. Con l‟aggravante di cui all‟art. 74 co. 3 d.P.R. n° 309/1990, essendo il numero degli associati di dieci e più. Con l‟aggravante di cui all‟art. 61 n° 6) c.p. per LO PICCOLO Sandro, per avere commesso il fatto durante il tempo in cui si era sottratto volontariamente all'esecuzione di un provvedimento restrittivo della libertà personale spedito per un precedente reato. Con la recidiva per LO PICCOLO Sandro e BOTTA Giovanni. Con l‟aggravante di cui all‟art. 7 legge n° 575/1965, per aver commesso il fatto nel periodo in cui era sottoposto alla misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno per cinque anni nell‟ambito del procedimento n° 43/99 del Tribunale di Palermo, Sezione Misure di Prevenzione, per LO PICCOLO Sandro. 15
  • 16. In Palermo ed altre parti del territorio nazionale ed estero fino al 5.11.2007. (LO PICCOLO Sandro), PUCCIO Carlo, BOTTA Giovanni, BARONE Andrea, BARONE Domenico 29) al delitto p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv. c.p., 73 co. 1 d.P.R. n° 309/1990, per avere, in concorso tra loro e con ignoti, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, senza l‟autorizzazione di cui all‟art. 17 e fuori dall‟ipotesi prevista dall‟art. 75 stesso d.P.R., acquistato, ricevuto a qualsiasi titolo, importato, detenuto illecitamente, venduto od offerto o messo in vendita, ceduto, distribuito, commerciato, trasportato imprecisati quantitativi di sostanza stupefacente del tipo cocaina e hashish. Con l‟aggravante di cui all‟art. 73 co. 6 d.P.R. n° 309/1990, per essere stato commesso il fatto da tre o più persone in concorso tra loro. Con l‟aggravante di cui all‟art. 61 n° 6) c.p. per LO PICCOLO Sandro, per avere commesso il fatto durante il tempo in cui si era sottratto volontariamente all'esecuzione di un provvedimento restrittivo della libertà personale spedito per un precedente reato. Con la recidiva per LO PICCOLO Sandro e BOTTA Giovanni. Con l‟aggravante di cui all‟art. 7 legge n° 575/1965, per aver commesso il fatto nel periodo in cui era sottoposto alla misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno per cinque anni nell‟ambito del procedimento n° 43/99 del Tribunale di Palermo, Sezione Misure di Prevenzione, per LO PICCOLO Sandro. In Palermo ed altre parti del territorio nazionale ed estero fino al 5.11.2007. SERIO Nunzio     30) al delitto p. e p. dall‟art. 74 co. 2 d.P.R. n° 309/1990, per essersi stabilmente associato con DAVI‟ Gabriele, DI MAIO Rosolino, LO PICCOLO Sandro, NUCCIO Antonino, nei cui confronti si è proceduto separatamente, ed altri appartenenti alla associazione mafiosa al fine di commettere più delitti relativi all‟acquisto, detenzione, commercio e distribuzione di sostanza stupefacente del tipo cocaina e marijuana. In particolare: LO PICCOLO Sandro, dirigendo l‟associazione, tra l‟altro stabilendo i canali di approvvigionamento della droga, in Italia ed all‟estero, decidendo in ordine al reperimento ed alla destinazione del denaro da investire nell‟acquisto di sostanza stupefacente, stabilendo quali accordi stringere con trafficanti di altre aree territoriali, deliberando di incentivare la coltivazione di canapa indiana nel territorio del mandamento mafioso da lui diretto, risolvendo i conflitti sorti tra i diversi gruppi criminali operanti sul territorio in relazione ai problemi legati allo smercio della droga, percependo una quota dei proventi dei diversi traffici; DAVI‟ e DI MAIO provvedendo ad approvvigionarsi, insieme a NUCCIO, di sostanze stupefacenti da portare e smerciare sulla piazza di Palermo, tenendo i rapporti con i vari fornitori ed occupandosi poi anche della distribuzione su piazza. DI MAIO provvedendo inoltre alla tenuta della contabilità e della cassa del sodalizio; SERIO occupandosi per conto del LO PICCOLO Sandro degli affari del sodalizio, percependo una quota dei proventi dei diversi traffici e provvedendo alla consegna di una parte di tali proventi al medesimo LO PICCOLO; In Palermo nel 2005 SERIO Nunzio, BONACCORSO ANDREA, NUCCIO Antonino, DI PIAZZA Francesco Paolo 16
  • 17. 31) al delitto p. e p. dall‟art. 74 co. 2 d.P.R. n° 309/1990, per avere partecipato ad una associazione, di cui facevano altresì parte altre persone, alcune delle quali rimaste allo stato non identificate, in numero di almeno dieci o più persone, finalizzata alla commissione di più delitti relativi all‟acquisto, alla ricezione a qualsiasi titolo, alla importazione, alla illecita detenzione, alla vendita od offerta o messa in vendita, alla cessione, alla distribuzione, al commercio, al trasporto di sostanza stupefacente del tipo cocaina, tra i quali anche quelli di cui al capo che segue. Tutti, in particolare, provvedendo ad approvvigionarsi di sostanze stupefacenti da portare e smerciare sulla piazza di Palermo, tenendo i rapporti con i vari fornitori ed occupandosi poi anche della distribuzione su piazza; provvedendo altresì alla tenuta della contabilità e della cassa del sodalizio; il SERIO percependo una quota dei proventi dei diversi traffici anche durante la sua detenzione. Con la recidiva specifica reiterata per DI PIAZZA Francesco Paolo. In Palermo ed altre parti del territorio nazionale ed estero fino al gennaio 2008. SERIO Nunzio, BONACCORSO ANDREA, NUCCIO Antonino, DI PIAZZA Francesco Paolo 32) al delitto p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv. c.p., 73 co. 1 d.P.R. n° 309/1990, per avere, in concorso tra loro e con ignoti, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, senza l‟autorizzazione di cui all‟art. 17 e fuori dall‟ipotesi prevista dall‟art. 75 stesso d.P.R., acquistato, ricevuto a qualsiasi titolo, importato, detenuto illecitamente, venduto od offerto o messo in vendita, ceduto, distribuito, commerciato, trasportato imprecisati quantitativi di sostanza stupefacente del tipo cocaina. Con l‟aggravante di cui all‟art. 73 co. 6 d.P.R. n° 309/1990, per essere stato commesso il fatto da tre o più persone in concorso tra loro. Con la recidiva specifica reiterata per DI PIAZZA Francesco Paolo. In Palermo ed altre parti del territorio nazionale ed estero fino al gennaio 2008. MANGIONE Salvatore, FERRAZZANO Mario MANGIONE Filippo, CAVIGLIA Domenico, 33) al delitto p. e p. dall‟art. 74 co. 2 d.P.R. n° 309/1990, per avere partecipato, unitamente a CATALANO Michele, NUCCIO Antonino, CIARAMITARO Domenico e SERIO Domenico (nei cui confronti si è proceduto separatamente), ad una associazione, di cui facevano altresì parte altre persone, alcune delle quali rimaste allo stato non identificate, in numero di almeno dieci o più persone, finalizzata alla commissione di più delitti relativi all‟acquisto, alla ricezione a qualsiasi titolo, alla importazione, alla illecita detenzione, alla vendita od offerta o messa in vendita, alla cessione, alla distribuzione, al commercio, al trasporto di sostanze stupefacenti del tipo hashish, cocaina ed eroina, tra i quali anche quelli di cui al capo che segue. In particolare:  CATALANO Michele per avere diretto l‟associazione, coordinando tutte le attività relative al reperimento e cessione dello stupefacente, intrattenendo personalmente i rapporti con i singoli spacciatori anche al fine di risolvere i contrasti relativi al territorio di spaccio della droga;  NUCCIO Antonino e SERIO Domenico per avere acquistato e reperito la sostanza stupefacente;  CIARAMITARO Domenico per avere curato il confezionamento e la pesatura della sostanza stupefacente, nonché i rapporti con gli spacciatori; 17
  • 18.  MANGIONE Salvatore e MANGIONE Filippo per avere curato, gestito e controllato, anche tramite l‟opera di altri soggetti loro vicini, il commercio e lo smercio su piazza di sostanze stupefacenti nel quartiere Z.E.N.;  FERRAZZANO Mario per avere curato il trasporto, la distribuzione e consegna ai singoli acquirenti e rivenditori, nonché la vendita delle sostanze stupefacenti ed infine la materiale riscossione dei proventi dei diversi traffici. In Palermo, sino all‟ottobre 2007. MANGIONE Salvatore, FERRAZZANO Mario MANGIONE Filippo, CAVIGLIA Domenico, 34) al delitto p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv. c.p., 73 co. 1 d.P.R. n° 309/1990, per avere, in concorso tra loro e con CATALANO Michele, NUCCIO Antonino, CIARAMITARO Domenico e SERIO Domenico (nei cui confronti si è proceduto separatamente), oltre che con ignoti, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, senza l‟autorizzazione di cui all‟art. 17 e fuori dall‟ipotesi prevista dall‟art. 75 stesso d.P.R., acquistato, ricevuto a qualsiasi titolo, importato, detenuto illecitamente, venduto od offerto o messo in vendita, ceduto, distribuito, commerciato, trasportato imprecisati quantitativi di sostanza stupefacente del tipo hashish, cocaina ed eroina. Con l‟aggravante di cui all‟art. 73 co. 6 d.P.R. n° 309/1990, per essere stato commesso il fatto da tre o più persone in concorso tra loro. In Palermo, sino all‟ottobre 2007. SPINA Guido, COSENZA Vincenzo, TOGNETTI Felisiano, DE LUCA Antonino, (DAVÌ Salvatore) 35) al delitto p. e p. dall‟art. 74 co. 2 d.P.R. n° 309/1990, per avere partecipato, unitamente a CATALANO Michele e CHIANCHIANO Fabio (nei cui confronti si è proceduto separatamente), ad una associazione, di cui facevano altresì parte altre persone, alcune delle quali rimaste allo stato non identificate, in numero di almeno dieci o più persone, finalizzata alla commissione di più delitti relativi all‟acquisto, alla ricezione a qualsiasi titolo, alla importazione, alla illecita detenzione, alla vendita od offerta o messa in vendita, alla cessione, alla distribuzione, al commercio, al trasporto di sostanze stupefacenti del tipo hashish, cocaina ed eroina, tra i quali anche quelli di cui al capo che segue. Tutti, in particolare, provvedendo ad approvvigionarsi di sostanze stupefacenti da portare e smerciare sulla piazza di Palermo, tenendo i rapporti con i vari fornitori ed occupandosi poi anche della distribuzione su piazza; provvedendo altresì alla tenuta della contabilità e della cassa del sodalizio. In Palermo, sino all‟ottobre 2007. SPINA Guido, COSENZA Vincenzo, TOGNETTI Felisiano, DE LUCA Antonino, (DAVÌ Salvatore) 36) al delitto p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv. c.p., 73 co. 1 d.P.R. n° 309/1990, per avere, in concorso tra loro, con CATALANO Michele e CHIANCHIANO Fabio (nei cui confronti si è proceduto separatamente) e con ignoti, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, senza l‟autorizzazione di cui all‟art. 17 e fuori dall‟ipotesi prevista dall‟art. 75 stesso d.P.R., acquistato, ricevuto a qualsiasi titolo, importato, detenuto illecitamente, venduto od offerto o messo in vendita, ceduto, distribuito, commerciato, trasportato imprecisati quantitativi di sostanza stupefacente del tipo hashish, cocaina ed eroina. Con l‟aggravante di cui all‟art. 73 co. 6 d.P.R. n° 309/1990, per essere stato commesso il fatto da tre o più persone in concorso tra loro. 18
  • 19. In Palermo, sino all‟ottobre 2007. MESSERI Sergio 37) al delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv. c.p., 73 co. 1 d.P.R. n° 309/1990, per avere, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, senza l‟autorizzazione di cui all‟art. 17 e fuori dall‟ipotesi prevista dall‟art. 75 stesso d.P.R., acquistato, ricevuto a qualsiasi titolo, importato, detenuto illecitamente, venduto od offerto o messo in vendita, ceduto, distribuito, commerciato, trasportato imprecisati quantitativi di sostanza stupefacente del tipo hashish, cocaina ed eroina. Con la recidiva specifica reiterata. In Palermo, sino al marzo 2010. LA MATTINA Edoardo 38) al delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv. c.p., 73 co. 1 d.P.R. n° 309/1990, per avere, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, senza l‟autorizzazione di cui all‟art. 17 e fuori dall‟ipotesi prevista dall‟art. 75 stesso d.P.R., acquistato, ricevuto a qualsiasi titolo, importato, detenuto illecitamente, venduto od offerto o messo in vendita, ceduto, distribuito, commerciato, trasportato imprecisati quantitativi di sostanza stupefacente, prevalentemente del tipo cocaina. Con la recidiva specifica reiterata infraquinquennale. In Palermo, sino al marzo 2010. CUSIMANO Nicolò 39) al delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv. c.p., 73 co. 1 d.P.R. n° 309/1990, per avere, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, senza l‟autorizzazione di cui all‟art. 17 e fuori dall‟ipotesi prevista dall‟art. 75 stesso d.P.R., acquistato, ricevuto a qualsiasi titolo, importato, detenuto illecitamente, venduto od offerto o messo in vendita, ceduto, distribuito, commerciato, trasportato imprecisati quantitativi di sostanza stupefacente del tipo hashish e cocaina. Con la recidiva reiterata. In Palermo, sino al marzo 2010. CUSIMANO Anello 40) al delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv. c.p., 73 co. 1 d.P.R. n° 309/1990, per avere, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, senza l‟autorizzazione di cui all‟art. 17 e fuori dall‟ipotesi prevista dall‟art. 75 stesso d.P.R., acquistato, ricevuto a qualsiasi titolo, importato, detenuto illecitamente, venduto od offerto o messo in vendita, ceduto, distribuito, commerciato, trasportato imprecisati quantitativi di sostanza stupefacente del tipo hashish e cocaina. In Palermo, sino al marzo 2010. DARICCA Fabio 41) al delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv. c.p., 73 co. 1 d.P.R. n° 309/1990, per avere, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, senza l‟autorizzazione di cui all‟art. 17 e fuori dall‟ipotesi prevista dall‟art. 75 stesso d.P.R., acquistato, ricevuto a qualsiasi titolo, importato, detenuto illecitamente, venduto od offerto o messo in vendita, ceduto, distribuito, 19
  • 20. commerciato, trasportato imprecisati quantitativi di sostanza stupefacente del tipo hashish e cocaina. Con la recidiva specifica reiterata infraquinquennale. In Palermo, sino al marzo 2010. CIARAMITARO Gaetano 42) al delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv. c.p., 73 co. 1 d.P.R. n° 309/1990, per avere, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, senza l‟autorizzazione di cui all‟art. 17 e fuori dall‟ipotesi prevista dall‟art. 75 stesso d.P.R., acquistato, ricevuto a qualsiasi titolo, importato, detenuto illecitamente, venduto od offerto o messo in vendita, ceduto, distribuito, commerciato, trasportato imprecisati quantitativi di sostanza stupefacente del tipo hashish e cocaina. Con la recidiva specifica reiterata. In Palermo, sino all‟agosto 2007 MARINO Stefano 43) al delitto p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv. c.p., 73 co. 1 d.P.R. n° 309/1990, per avere, in concorso con altri, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, senza l‟autorizzazione di cui all‟art. 17 e fuori dall‟ipotesi prevista dall‟art. 75 stesso d.P.R., acquistato, ricevuto a qualsiasi titolo, importato, detenuto illecitamente, venduto od offerto o messo in vendita, ceduto, distribuito, commerciato, trasportato imprecisati quantitativi di sostanza stupefacente del tipo hashish e cocaina. Con la recidiva specifica reiterata. In Palermo, sino all‟agosto 2007. Esaminati gli atti del procedimento; Rilevato che, in data 27 gennaio 2010, il Pubblico Ministero ha revocato l’istanza cautelare avanzata nei confronti dell’indagato RAZZANELLI Giovanni nonché nei confronti dell’indagato RANDAZZO Salvatore limitatamente al delitto di cui al capo 2) della rubrica, e dell’indagato BAUCINA Salvatore limitatamente al delitto di cui al capo 22) della rubrica; OSSERVA Le acquisizioni istruttorie poste a fondamento dell’istanza cautelare avanzata dal Pubblico Ministero ed offerte alla valutazione di questo Giudice sono prevalentemente costituite da elementi di prova dichiarativi e documentali. L’organo inquirente ha proceduto ad esporre ed analizzare le dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia Franzese Francesco, Nuccio Antonino, Pulizzi Gaspare, Bonaccorso Andrea, Spataro Maurizio, Trapani Marcello, Avitabile Antonino; ha illustrato ed esaminato l’apporto di conoscenza offerto dalle persone offese; ha dato contezza di tutti gli elementi ricercati e verificati al fine di pervenire, anche in relazione ai dati desumibili dalla prova documentale in atti, alla corretta identificazione degli odierni indagati; ha ricostruito, sulla scorta di una rigorosa analisi delle plurime emergenze, gli episodi delittuosi costituenti 20
  • 21. oggetto di specifica contestazione e gli elementi comprovanti la responsabilità degli indagati cui detti fatti risultano ascritti; ha provveduto a compendiare, con riferimento alla posizione di ciascun indagato, le risultanze istruttorie poste a fondamento della odierna richiesta de libertate. Alla composizione del quadro indiziario contribuiscono, altresì, elementi acquisiti nell’ambito di altri procedimenti (tra questi, conversazioni tra presenti e comunicazioni telefoniche intercettate nei procedimenti n. 2474/05 r.g.n.r. – n. 3828/05 r.g. g.i.p.; n. 4006/06 r.g.n.r. – n. 4098/06 r.g. g.i.p.; n. 10119/07 r.g.n.r. – n. 11181/07 r.g. g.i.p.; n. 38/08 r.g.n.r. – n. 457/08 r.g. g.i.p.) nonché le risultanze dell’attività di indagine svolta dalla Squadra Mobile di Palermo, articolata in servizi di osservazione, identificazioni di persone, individuazione di imprese, esercizi commerciali e siti di interesse. Le acquisizioni istruttorie del presente procedimento si raccordano e si saldano, altresì, con l’articolato e robusto patrimonio di cognizioni processuali con il quale l’organo inquirente, mediante l’acquisizione agli atti del procedimento di numerosi provvedimenti giudiziari, ha vieppiù definito, peraltro rafforzandone la valenza probatoria, il complessivo quadro istruttorio. Le sentenze e le ordinanze coercitive selezionate dal P.M. ed allegate all’istanza cautelare, invero, apportano un contributo di conoscenze basilare ed imprescindibile che agevola la lettura di contesto e consente una più compiuta valutazione degli elementi di prova. Al riguardo, speciale rilevanza assumono le sentenze emesse dal giudice di merito e le ordinanze de libertate adottate dal G.I.P. e dal Tribunale per il riesame che - positivamente apprezzando l’apporto dichiarativo reso da Franzese Francesco e Nuccio Antonino (entrambi organici alla famiglia mafiosa di Partanna Mondello in seno alla quale il Franzese esercitava, altresì, le funzioni di reggente) nonché quello di Pulizzi Gaspare (reggente della famiglia mafiosa di Carini) e di Bonaccorso Andrea (organico alla famiglia mafiosa di Brancaccio) danno contezza delle più recenti acquisizioni inerenti all’assetto del mandamento di San Lorenzo ed alle plurime e diversificate attività delittuose realizzate dagli appartenenti a quella articolazione territoriale di cosa nostra. Come è agevole desumere dalla disamina dei provvedimenti in argomento, il contributo di conoscenza offerto dai summenzionati collaboratori di giustizia, riscontrato ed arricchito dalle acquisizioni documentali (annotazioni e missive sequestrate il 5 novembre 2007 allorquando, in una abitazione sita in Giardinello, la Squadra Mobile di Palermo ha proceduto all’arresto dei latitanti Lo Piccolo Salvatore, Lo Piccolo Sandro, Adamo Andrea e Pulizzi Gaspare), ha consentito di delineare l’organigramma aggiornato del sodalizio criminale in argomento, di 21
  • 22. definire l’identità degli esponenti di vertice e dei partecipi, di evidenziare le dinamiche interne alla associazione, e, più in particolare, talune nuove alleanze realizzate in epoca successiva all’esecuzione di numerosi provvedimenti restrittivi (segnatamente emessi nell’ambito del procedimento n. 2474/05 r.g.n.r. nei confronti di Rotolo Antonino ed altri) nonché talune situazioni di conflitto per la risoluzione delle quali sono state ricercate strategie che hanno contemplato, altresì, il ricorso alla soppressione degli avversari. Con particolare riguardo alla valenza delle acquisizioni documentali, è già stata apprezzata la straordinaria capacità rappresentativa di un appunto dattiloscritto sequestrato ai Lo Piccolo che, nel confermare la vitalità e l’operatività dell’associazione criminale Cosa Nostra nonché l’assetto unitario e verticistico del sodalizio, documenta la ripartizione territoriale in mandamenti e famiglie, l’assetto di ciascuna famiglia e le funzioni inerenti al ruolo svolto dai componenti la medesima (“COM‟È COMPOSTA LA FAMIGLIA” – “LE FUNZIONI DI OGNI COMPONENTE”), le modalità di conferimento delle funzioni (“IL CAPO FAMIGLIA SI ELEGGE VOTANDO TUTTI I MEMBRI DELLA FAMIGLIA. COSÌ COME PURE IL CONSIGLIERE…”), la composizione e le funzioni della commissione provinciale (“COM‟È COMPOSTA LA COMMISSIONE PROVINCIALE” – “IL RUOLO DELLA COMMISSIONE”), la formula del giuramento del soggetto iniziato all’organizzazione criminale Cosa Nostra (“GIURO DI ESSERE FEDELE A COSA NOSTRA…”), i divieti e doveri dell’appartenente al sodalizio mafioso. Rilevante, inoltre, è la forza dimostrativa di quei documenti nei quali sono menzionati - con abbreviazioni, con indicazione nominativa estesa o mediante associazione all’articolazione territoriale di riferimento – taluni tra gli indagati del presente procedimento nei confronti dei quali sono state già adottate misure cautelari personali ed affermata la responsabilità in sede di merito (1). Analogamente rilevanti sono, ancora, gli appunti e le missive che, comprovando quanto estesa e capillare sia l’imposizione del pizzo sul territorio, riportano i nominativi convenzionali degli esattori, la denominazione degli esercizi commerciali ed i nominativi degli imprenditori soggetti ad estorsione, l’entità di ciascuna pretesa estorsiva e la cadenza periodica delle relative corresponsioni. Dotati di altrettanta capacità dimostrativa sono, infine, quei documenti, invero numerosi, che evidenziano le modalità con le quali Cosa Nostra persegue, ed in fatto consegue, l’obiettivo di 1 V. le ordinanze emesse nell’ambito del procedimento n. 38(08 r.g.n.r. - 457/08 r.g. g.i.p. rispettivamente, in data 19.1.2008 nei confronti di Alamia Piero + 35, in data 21.3.2008 nei confronti di Bonura Vittorio + 8., in data 30.6.2008 nei confronti di Alamia Piero + 19. V. la sentenza emessa nell’ambito di quello stesso procedimento dal G.U.P. in sede in data 16.7.2009. 22
  • 23. acquisire il controllo delle attività economiche sul territorio nonché quelle annotazioni che danno contezza della molteplicità e della entità delle iniziative imprenditoriali condivise e direttamente supportate da Lo Piccolo Salvatore e Lo Piccolo Sandro. Tanto premesso, deve rilevarsi che, anche in ordine ai fatti di specifico interesse dell’istanza cautelare in esame, le acquisizioni documentali (integralmente riportate nei loro contenuti e correttamente analizzate e valutate dall’organo inquirente in sede di motivazione della richiesta in esame) costituiscono elementi di prova fondanti. Alla verifica ed all’approfondimento dei temi e degli spunti investigativi emergenti da quelle acquisizioni hanno contribuito, in termini di certa rilevanza, le dichiarazioni dei citati collaboratori di giustizia Franzese Francesco, Nuccio Antonino, Pulizzi Gaspare, Briguglio Francesco, Trapani Marcello nonché le dichiarazioni rese da taluni imprenditori e commercianti individuati quali persone offese di fatti, consumati o tentati, di estorsione aggravata. La motivazione della richiesta di custodia cautelare dà contezza integrale dell’apporto di conoscenza offerto dai collaboratori di giustizia e dalle persone offese nonché delle ulteriori convergenti acquisizioni che con quel contributo dichiarativo si saldano ed è alla stessa, pertanto, che, in adesione a esigenze di completezza ed economia espositiva, dovrà comunque in ultimo farsi rinvio. §. Ritiene questo Giudice di dover subito ribadire che le acquisizioni istruttorie hanno consentito di ulteriormente delineare l’assetto del mandamento di San Lorenzo – Tommaso Natale, di individuare taluni esponenti di vertice e di accertare l’organico inserimento, in seno a quella articolazione territoriale, di numerosi tra gli odierni indagati. Con specifico riguardo alla struttura di vertice della famiglia mafiosa di Capaci ed Isola delle Femmine, plurime coerenti acquisizioni danno contezza della persistente appartenenza a cosa nostra di BRUNO Pietro (2) e della funzione direttiva dallo stesso assunta ed in fatto svolta in seno alla suindicata articolazione territoriale del sodalizio mafioso in argomento. Franzese Francesco, Nuccio Antonino, Pulizzi Gaspare e Spataro Maurizio hanno concordemente indicato Bruno Pietro quale soggetto organico a cosa nostra. Franzese ha affermato di avere appreso direttamente da Lo Piccolo Salvatore e Lo Piccolo Sandro che “Bruno Pietro era il responsabile del territorio di Capaci e Isola delle Femmine” ed ha riferito in ordine ad una questione di interesse di Parisi Gerardo e Filippo Catania 2 L’appartenenza di Bruno Pietro alla associazione mafiosa denominata cosa nostra, ed in particolare alla famiglia di Isola delle Femmine (famiglia rientrante nel mandamento di San Lorenzo), è stata affermata con sentenza del G.U.P. di Palermo emessa in data 20.12.000, divenuta irrevocabile il 7.10.2003. 23
  • 24. portata alla attenzione dei Lo Piccolo e per la risoluzione della quale i Lo Piccolo ebbero ad incaricare – indirizzandogli un biglietto - Bruno Pietro “quale facente capo della famiglia … e quindi di …anche mafiosa, della famiglia di questa zona di competenza” (della questione, inerente il recupero di un credito “nella zona di Capaci, Isola questi di qua…” Lo Piccolo Salvatore, secondo quanto riferito dal Franzese “prese appunti in un foglietto, che avrebbe dovuto incaricare, cioè indirizzare questo biglietto, a… a Bruno Pietro…”; v. interrogatorio del 4.4.2008). Il Franzese, inoltre, nel prendere visione della fotografia riproducente le sembianze del Bruno, ha così affermato: “Mi sembra che è questo di Capaci , però non vorrei sbagliarmi” e, una volta appreso trattarsi di Bruno Pietro nato ad Isola delle Femmine il 18.11.1946, ha aggiunto: “sì, sì, in effetti…mi sembrava…Era questo qua quella persona che parlava, sia il Sandro Lo Piccolo che Salvatore Lo Piccolo, sul fatto di Isola, Capaci” (v. trascrizione integrale dell’interrogatorio del 24.12.2007). Nuccio Antonino ha riferito di avere appreso da Serio Domenico e Gioè Andrea, entrambi organici al mandamento mafioso di San Lorenzo - Tommaso Natale, che Bruno Pietro “è una persona vicina” (interrogatorio del 28.11.2007). Anche Pulizzi Gaspare, udito il nome di Bruno Pietro, ha affermato: “Sì, io non lo conosco, però Bruno Pietro dovrebbe essere uomo d‟onore di Isola delle Femmine”, ha chiarito “Lo conosco tramite i Lo Piccolo, che a Isola c‟era Pietro Bruno come uomo d‟onore” ed ha rammentato che, in una occasione, in Isola delle Femmine, Pipitone Vincenzo aveva salutato una persona occasionalmente incontrata ed aveva poi detto al Pulizzi: “questo è Pietro Bruno” (interrogatorio del 3.4.2008). Spataro Maurizio ha affermato di conoscere Bruno Pietro. Ha precisato che lo stesso gli venne presentato “quale referente di Isola delle Femmine” nel 1998; che ebbe a conoscerlo “ai tempi di Giulio Caporrimo, di Sandro Lo Piccolo”; che, più recentemente (“questa estate”), ebbe a rivolgersi al Bruno perché intervenisse in ordine alla richiesta estorsiva patita dal titolare di un pub (“un ragazzo che io conosco ha aperto un pub là estivo…a Isola delle Femmine e c‟erano andate delle persone direttamente a chiedere sì di fargli avere qualche cosa”); che il Bruno (“zio Pietro”), trattandosi di persona di interesse dello Spataro, aveva consentito di rinviare al mese di settembre, “quando finisce la gestione”, la dazione di “qualche cosa” (così Spataro: lo zio Pietro mi ha detto dice “se sono persone che conosci tu, problemi non ce ne sono, a settembre quando finisce la gestione gli fanno avere qualche cosa”. Così ho fatto, però non so più niente, perché a me l‟8 luglio mi hanno arrestato; v. trascrizione integrale dell’interrogatorio del 17.12.2008). Lo Spataro non ha individuato in fotografia il Bruno ma, nella circostanza, udite le generalità della persona effigiata, ha 24
  • 25. evidenziato dettagli che inducono a ritenere molto risalente la fotografia esibita. Il collaboratore – che, come detto, ha precisato di aver incontrato il Bruno poco prima della data del proprio arresto (8.7.2008) – ha affermato che lo stesso è molto invecchiato ed ha i capelli bianchi e, di contro, nella fotografia è ritratta una persona con i capelli neri (v. trascrizione integrale dell’interrogatorio del 17.12.008, cit.). Le convergenti acquisizioni in argomento - ed in particolar modo le specifiche circostanze che il Franzese e Lo Spataro hanno riferito quali oggetto della rispettiva diretta cognizione certamente depongono per la persistente intraneità di Bruno Pietro in cosa nostra ed univocamente rappresentano come allo stesso siano riconosciute nell’ambito territoriale di riferimento (concordemente individuato in Isola delle Femmine – Capaci) le prerogative proprie del soggetto collocato in posizione di vertice nell’organigramma della famiglia mafiosa di appartenenza (i Lo Piccolo lo hanno indicato con immediatezza quale interlocutore qualificato in territorio di Capaci per la risoluzione di una questione di interesse del sodale Catania Filippo; lo Spataro lo ha individuato, senza smentita alcuna, quale soggetto in grado di assumere determinazioni essenziali nel territorio di pertinenza in ordine alle attività delittuose tipicamente riconducibili al sodalizio mafioso). §. Il convergente contributo dichiarativo di Seidita Michele, Pulizzi Gaspare e Briguglio Francesco dà contezza della organica appartenenza di D’ANNA Salvatore alla associazione mafiosa cosa nostra nonché della funzione direttiva dallo stesso assunta ed in fatto esercitata in seno alla articolazione territoriale costituita dalla famiglia mafiosa di Terrasini. Rilevante è l’apporto di conoscenza reso da Seidita Michele, reggente del mandamento di Partinico divenuto collaboratore di giustizia (interrogatorio del 28.11.2002). Il Seidita ha indicato D’Anna Salvatore quale reggente della famiglia mafiosa di Terrasini già al tempo in cui “Terrasini faceva mandamento Partinico” ed ha affermato che – aderendo ad un preciso suggerimento di Lo Piccolo Salvatore – egli stesso aveva “mandato a chiamare” il D’Anna per “metterlo a Terrasini”. Il collaboratore ha riferito in ordine al luogo dell’incontro avuto con il D’Anna (“da Totò Imperiale […] a Partinico”) ed all’argomento trattato (“…abbiamo parlato della situazione di farmi sapere eventualmente c‟era qualche lavoro, qualche cosa … insomma per la qualsiasi cosa che lo doveva fare sapere a Partinico e lui mi ha detto va bene e il discorso è stato chiuso”). 25
  • 26. Le medesime circostanze risultano riprese dal Seidita – sia pure in termini di estrema sintesi – nel successivo interrogatorio del 15 maggio 2003, nell’ambito del quale il collaboratore ha effettuato la positiva individuazione fotografica dell’odierno indagato. Pulizzi Gaspare – rivelando circostanze apprese da Lo Piccolo Salvatore nel periodo della comune latitanza – ha affermato che D’Anna Salvatore è il “responsabile” della famiglia mafiosa di Terrasini. Rivelando circostanze oggetto di diretta percezione, il collaboratore ha affermato che il D’Anna intratteneva rapporti epistolari con Lo Piccolo Salvatore (“so il contatto di biglietti che avevano […] lui ha preso i contatti … Salvatore Lo Piccolo con Salvatore D‟Anna …e Salvatore D‟Anna era a disposizione”) e rapporti personali con Gaspare Di Maggio, essenziale tramite tra il D’Anna ed il Lo Piccolo (“il tramite era Gaspare Di Maggio, per quanto riguarda Salvatore D‟Anna…”). In particolare, nel riferire in ordine alla estensione territoriale del mandamento di San Lorenzo come ridisegnata da Lo Piccolo Salvatore, ha così dichiarato: “… Terrasini, una volta che faceva riferimento a Partinico e Salvatore LO PICCOLO, ha cambiato…diciamo che se l‟è tirato lui questo paese di Terrasini,…ha detto a Salvatore D‟ANNA, ha fatto sapere da oggi…in poi, per qualsiasi cosa di cui hai bisogno o per rivolgerti a me, devi prima parlare con Gaspare DI MAGGIO, quindi di tutto ciò che hai bisogno è Gaspare DI MAGGIO…diciamo che Gaspare , alla fine era il reggente di Cinisi, e di Terrasini […] il responsabile a Terrasini è Salvatore D‟ANNA che ripeto io…so che non è combinato…Salvatore come uomo d‟onore…” (interrogatorio del 16.1.2008). Le dichiarazioni di Briguglio Francesco ulteriormente asseverano la intraneità di D’Anna Salvatore al sodalizio mafioso e la posizione apicale allo stesso riconosciuta in seno alla famiglia di Terrasini. Il Briguglio ha confermato l’appartenenza di D’Anna Salvatore alla famiglia mafiosa in argomento. In data 20 gennaio 2009, al P.M. che procedeva a ricostruire l’organigramma delle famiglie mafiose del mandamento di San Lorenzo (“A Terrasini chi c‟era? ), il Briguglio ha dichiarato: “Terrasini, io quello, credo che già lo sapete pure voi, Salvatore D‟Anna”. Nel corso di un successivo interrogatorio del 28 gennaio 2009, effettuata positiva ricognizione fotografica dell’indagato, ha ribadito: “Salvatore D‟Anna, Terrasini. Io, come dissi già l‟altra volta, diciamo, lo conosco perché so che è lui, diciamo, a Terrasini”. Il collaboratore, inoltre, pienamente riscontrando quanto rivelato da Pulizzi, ha riferito che diretto e qualificato interlocutore del D’Anna era Di Maggio Gaspare (“rapporti di portare discorsi e cose li intratteneva Gaspare Di Maggio direttamente con lui”; interrogatorio del 28.1.2009, cit.). Ancora, rivelando ulteriori rilevanti circostanze, ha riferito che al D’Anna, 26
  • 27. nella veste di responsabile della famiglia mafiosa di Terrasini, Lo Piccolo Salvatore – tramite Di Maggio Gaspare – aveva fatto pervenire i proventi delittuosi di attività estorsive realizzate nel territorio di pertinenza di quella articolazione di cosa nostra (interrogatorio del 4 febbraio 2009). Un ulteriore episodio rammentato dal Briguglio converge nel dimostrare che in cosa nostra al D’Anna era riconosciuta la funzione di responsabile in relazione alle questioni di interesse del sodalizio nell’area territoriale di Terrasini. Questo il passo di interesse dell’interrogatorio reso dal Briguglio in data 27 marzo 2009: “Nel territorio di San Giuseppe Jato operano BRUSCA Giuseppe ed il genero Tommaso, titolare di alcuni mezzi meccanici, del quale non ricordo il nome. Ricordo di avere incontrato nell‟estate del 2005 il predetto Tommaso che era interessato a mettere a posto una impresa di San Giuseppe Jato che stava eseguendo dei lavori ad una scuola di Terrasini e che aveva subito dei danneggiamenti. Il contatto con il predetto Tommaso fu avviato da LO DUCA Giuseppe, dipendente del Cedi Sisa, originario di San Giuseppe Jato. Ho organizzato per tale motivo un incontro a Terrasini con il Tommaso, il titolare dell‟impresa e Salvatore D‟ANNA, reggente della famiglia mafiosa di Terrasini. In tale occasione, fu raggiunto l‟accordo che la ditta di San Giuseppe Jato avrebbe versato una somma di denaro per la famiglia di Terrasini. L‟impresa ha versato a LO DUCA la somma di 2 mila € che mi è stata consegnata ed io ho recapitato a D‟ANNA”. In adesione ad una esigenza di completezza, deve rilevarsi che, con sentenza della Corte di Appello di Palermo in data 15.42003, divenuta irrevocabile il 19.4.2004, D’Anna Salvatore è stato assolto dal delitto di cui all’art. 416 bis co. 1, 3, 4, 5 e 6 c.p. (contestato in Terrasini e nella provincia di Palermo) e che, pertanto, fino alla data indicata in quella imputazione (“dal marzo 1996 al 23 gennaio 2001”), opera, ai sensi dell’art. 649 c.p.p., la preclusione del giudicato. §. Gli elementi in atti dimostrano l’appartenenza strutturale a cosa nostra dell’indagato ACQUISTO Michele. Il convergente apporto dichiarativo di Franzese Francesco, Nuccio Antonino e Spataro Maurizio si salda con il più risalente contributo di conoscenza di Velardi Mario. Ulteriori importanti elementi di giudizio – vieppiù confermativi della piena validità della prova dichiarativa - sono costituiti dalle risultanze dell’attività di intercettazione eseguita nell’ambito di altro procedimento penale, risultanze utilmente raccordate con gli esiti dei correlati approfondimenti investigativi. Franzese Francesco ha affermato che Acquisto Michele, imprenditore edile, ha “lavorato in società con diversi esponenti mafiosi” (interrogatorio del 23.11.2007). Tra i soci occulti dell’odierno indagato il Franzese ha indicato se stesso, Orlando Felice e Di Trapani Diego. Il 27
  • 28. collaboratore ha precisato che l’Acquisto, pur non essendo uomo d‟onore, aveva chiara contezza della appartenenza del Franzese alla associazione mafiosa ed aveva stabilmente dimostrato di essere “a disposizione” di cosa nostra nel settore di competenza (“Michele Acquisto è sempre stata una persona a disposizione dell‟organizzazione mafiosa nel settore degli appalti”; interrogatorio del 3.5.2008). Nuccio Antonino, asseverando quanto rivelato dal Franzese, ha riferito in ordine alla comunanza di interessi esistente tra il Franzese e l’Acquisto (“Riconosco Michele Acquisto dello Zen che era in società con Franzese in una impresa di lavori edili”; interrogatorio del 16.4.2008) ed ha indicato l’Acquisto quale imprenditore che cosa nostra imponeva sul territorio, coartando la libera determinazione dell’appaltatore, allorquando venivano intraprese attività di edificazione (“… Lo stesso ingegnere doveva realizzare un altro lavoro in via Castelforte ed in tal caso anziché pagare il pizzo fu imposta quale ditta esecutrice dei lavori quella di Michele D‟ACQUISTO in società con FRANZESE. Ancora, lo stesso MORELLO doveva realizzare 3 ville in Via Fabio Besta a Cardillo. Fu stabilito che i lavori dovevano essere eseguiti in una villa da Mimmo SERIO, Andrea GIOE‟ e Sandro LO PICCOLO in società tra loro; un‟altra doveva essere realizzata da Francesco FRANZESE con Michele ACQUISTO; infine la terza da parte di Piero ALAMIA”; interrogatorio del 27.2.2008). Spataro Maurizio, confermando una specifica e rilevante circostanza dichiarata dal Franzese, ha riferito in ordine ai rapporti esistenti tra Acquisto Michele e Di Trapani Diego ed ha precisato che l’Acquisto “faceva da tramite tra Diego Di Trapani e Bonanno Giovanni” e che con quest’ultimo affrontava “questioni riguardanti cosa nostra” (interrogatorio del 17.12.2008). Lo Spataro, inoltre, conferendo speciale concretezza alla rivelazione in argomento, ha raccontato che in una circostanza l’Acquisto ed il Bonanno si erano incontrati perché il Bonanno riteneva di dover far pervenire un “chiarimento” a Di Trapani Diego. In particolare, l’Acquisto avrebbe dovuto riferire al Di Trapani che il Bonanno “non aveva sbagliato in niente” (interrogatorio del 28.11.2008). Nella ricostruzione resa dal collaboratore l’incontro si colloca nella fase in cui “tutti si lamentavano di come Giovanni potesse gestire i soldi delle estorsioni e i detenuti che si lamentavano che non gli arrivavano i soldi”. La risultanza, è appena il caso di evidenziare, è univocamente rappresentativa del livello di inserimento dell’indagato in seno al sodalizio mafioso. Acquisto Michele, invero, risulta ammesso dai vertici della famiglia mafiosa di Resuttana alla funzione di latore di messaggi inerenti le più intime e complesse dinamiche del contesto associativo criminale in argomento. Siffatte acquisizioni coerentemente si saldano, come anticipato, con il più risalente apporto dichiarativo di Velardi Mario, collaboratore di giustizia che ha riferito in merito alla 28
  • 29. composizione ed alle attività delittuose della famiglia mafiosa di Tommaso Natale relativamente ai primi anni ’90. Il Velardi già nell’anno 1995 aveva indicato l’odierno indagato – da lui menzionato Michele D‟Acquisto, con evidente lieve imperfezione del ricordo quanto al cognome - quale “abituale accompagnatore di Orlando Felice” (ed il rapporto tra i due, più recentemente riferito anche dal Franzese, è comprovato da un servizio di controllo che li ha identificati insieme, a bordo di una autovettura, in data 18 marzo 1996). Il collaboratore, inoltre, aveva inserito l’Acquisto nel novero delle “persone giuste”, novero che – nella valutazione da lui effettuata – includeva anche Bruno Giuseppe, inteso castagna (e così citato dal Velardi), Lo Piccolo Sandro, Lo Piccolo Calogero (tutti soggetti la cui appartenenza a cosa nostra è stata successivamente accertata). Gli esiti di attività tecniche ulteriormente corroborano la consistenza del quadro indiziario fin qui sinteticamente delineato. Il servizio di intercettazione eseguito nell’ambito di altro procedimento penale (proc. n. 4006/06 r.g.n.r.) documenta la gravissima situazione di conflitto creatasi in seno alla famiglia mafiosa di Partanna Mondello, nell’anno 2004, tra i fratelli Collesano Vincenzo e Collesano Rosario (3). Emerge con chiarezza dalle conversazioni tra presenti captate che la contrapposizione tra i Collesano era nota in Cosa Nostra (così Gottuso Salvatore dialogando con Cinà Filippo: ci sono mali discorsi a Partanna! …(…) Tutti e due i fratelli … uno comanda da una parte e un altro comanda da un‟altra parte! (…) si stanno ammazzando come i cani!” 4); emerge, con altrettanta chiarezza, che Acquisto Michele era schierato con Collesano Vincenzo (così Gottuso Salvatore dialogando con Davì Salvatore il quale, scarcerato dopo un lungo periodo di detenzione, rivendicava una posizione di vertice in seno alla famiglia di Partanna: “… Michele Acquisto, quello dello ZEN … è compare del fontaniere, il piccolo, come si chiama? … con Enzo” 5). Il rapporto tra Acquisto Michele e Collesano Vincenzo è ulteriormente asseverato dai plurimi contatti telefonici intercorsi tra i due nel medesimo periodo cui hanno riguardo le sopra citate conversazioni tra presenti (tra il 6 marzo 2004 ed il 24 giugno 2004 risultano 74 contatti telefonici) nonché dal tenore di una conversazione telefonica in data 12 maggio 2004 nell’ambito della quale evidente è l’esistenza di un legame collaudato tra gli interlocutori nonché l’esigenza di cautela che induce entrambi a non menzionare i rispettivi “amici” e, altresì, a non esplicitare gli argomenti trattati (così Collesano ad Acquisto: “No aspetto ad un amico mio che gli devo chiedere una cosa per 3 Collesano Vincenzo e Collesano Rosario, entrambi destinatari della ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa il 20.1.2007 nell’ambito del procedimento n. 4006/06 r.g.n.r. – 4098/06 r.g. g.i.p., sono stati dichiarati responsabili del delitto di cui all’art. 416 bis c.p. e condannati (v. sentenza del G.U.P. in sede del 7.8.2008 e sentenza del Tribunale in sede del 3.7.2009). 4 V. conversazione intercorsa in data 20.1.2004, riportata nella citata ordinanza di custodia n. 4098/06 del 20.1.2007. 5 V. conversazione intercorsa in data 28.1.2004, riportata nella ordinanza di custodia citata nella nota che precede e, altresì, nella motivazione della richiesta di custodia in esame, nel prosieguo interamente trascritta. 29
  • 30. quella situazione mia […] E quindi sono qua, vedi di trovare, di rintracciare all'amico tuo [… Al "presidente" […]Fammi sapere qualche cosa che così gli vado a dare la risposta!”) 6. §. L’appartenenza di BIONDO Mario alla associazione mafiosa cosa nostra è comprovata da elementi di prova documentale e dall’apporto dichiarativo di Trapani Marcello. Due missive – tra le numerose rinvenute in possesso di Lo Piccolo Salvatore e Lo Piccolo Sandro - minuziosamente analizzate nei rispettivi contenuti, raccordate tra loro e coordinate con i rilevanti esiti investigativi, consentono di affermare che Biondo Mario, odierno indagato, è il soggetto che, nel contesto dei rapporti epistolari intrattenuti dai Lo Piccolo, è convenzionalmente indicato con l’appellativo Camion (reperti D59 e D60). La puntuale attività di verifica ed approfondimento effettuata dalla Squadra Mobile di Palermo sulla scorta delle specifiche circostanze che Camion si è determinato ad offrire alla cognizione ed alla valutazione di Lo Piccolo Sandro conferisce indiscutibile certezza alla identificazione in argomento (al riguardo, esigenze di economia espositiva rendono opportuno il rinvio alla motivazione dell’istanza cautelare nel prosieguo integralmente riportata). Le missive, inoltre, documentano il vincolo qualificato che vale a legare Camion al citato esponente di vertice della associazione cosa nostra. Quelle lettere, invero, efficacemente rappresentano la consapevolezza, in capo a Camion, di interagire in un contesto di relazioni riservato per la salvaguardia del quale è stato concepito idoneo sistema di copertura dei nominativi dei compartecipi (la sottoscrizione resa “tuo cugino Camion” è assolutamente eloquente al riguardo); la pluralità dei rapporti dal medesimo Camion intrattenuti con altri soggetti appartenenti al sodalizio mafioso (Palumeri Francesco, testualmente Franco Palumbello; Botta Giovanni, testualmente G. Botto; Seidita Carmelo Giancarlo, testualmente Giancarlo); la piena cognizione e condivisione delle regole inerenti l’assetto dei rapporti in seno a cosa nostra (Camion si è attivato per ricevere indicazioni ed acquisire il consenso al vertice in relazione ad iniziative ed attività delittuose di interesse del sodalizio; in tal senso chiarissimo il passo relativo al Madonia di Catania “Madonia vuole essere presentato perché gli serve una persona di fiducia per farlo responsabile la a CT, se tu vuoi gle lo posso portare anche io [questo lo valuti tu e poi mi fai sapere], ed altresì il passo relativo al “progetto di un centro benessere” laddove Camion afferma “… io il progetto che a lui lo guardo e nel frattempo tu valuti la cosa e poi mi fai sapere”); la dichiarata comunanza di interessi economici con l’interlocutore (rappresentando la possibilità di un investimento relativo ad una “sorgente di acqua nelle Calabrie” così 6 V. all. 13 alla nota della Squadra Mobile della Questura di Palermo del 15.1.2009. 30
  • 31. Camion al Lo Piccolo: “…se è una cosa che ci può interessare fammi sapere al più presto che io prendo più informazioni possibile…”). Orbene, già la circostanza che, nel contesto dei rapporti epistolari intrattenuti dai Lo Piccolo, il Biondo sia menzionato mediante il ricorso ad un nominativo convenzionale costituisce elemento univocamente rappresentativo della contestata intraneità dell’indagato all’associazione mafiosa cosa nostra. Va osservato, altresì, che il Biondo ha apertamente dichiarato nei confronti del Lo Piccolo la incondizionata disponibilità che caratterizza il consapevole inserimento nella struttura verticistica propria del sodalizio mafioso in argomento (“tu valuti la cosa e poi mi fai sapere”); che la tipologia degli argomenti trattati documenta l’adesione ad una precisa strategia volta a garantire ai latitanti persistente capacità operativa e nello specifico, a consentire agli stessi tempestiva e piena cognizione delle questioni di interesse dell’associazione mafiosa nonché l’esercizio delle prerogative di valutazione e decisione correlate alla riconosciuta funzione di vertice. Gli elementi acquisiti certamente comprovano il livello di intraneità del Biondo nella organizzazione criminale e l’impegno reciproco e costante nel quale ha trovato concreta espressione l’affectio societatis. Ad asseverare la fondatezza di siffatta conclusione interviene un ulteriore coerente tassello istruttorio, segnatamente costituito dal contributo di conoscenza di Trapani Marcello. Il Trapani, richiesto di procedere ad individuazioni fotografiche, avuta contezza del nominativo di Biondo Mario, soggetto da lui non riconosciuto, ha così dichiarato: “Udito il nome ricordo di tale Biondo autotrasportatore quale persona di fiducia dei Lo Piccolo a cui rivolgersi per ogni esigenza” (interrogatorio in data 3 dicembre 2008). §. Il convergente apporto dichiarativo di Pulizzi Gaspare e Briguglio Francesco, ulteriormente convalidato ab externo dagli esiti degli approfondimenti investigativi, dimostra l’appartenenza strutturale di CATALDO Salvatore alla associazione mafiosa cosa nostra. Pulizzi e Briguglio, rivelando quanto oggetto di rispettiva diretta percezione, hanno riferito in ordine al rapporto risalente e qualificato intrattenuto da Cataldo Salvatore con i Pipitone, esponenti di vertice della famiglia mafiosa di Carini. Nel corso dell’interrogatorio reso il 10 marzo 2008, Pulizzi Gaspare ha così dichiarato: “Totò Cataldo è vicinissimo alla famiglia mafiosa, ed in particolare ai PIPITONE”. L’indicazione accusatoria del Pulizzi è stata confermata da Briguglio Francesco il quale, in data 30 gennaio 2009, ha affermato: “Conosco Totò CATALDO, presentatomi da Enzo 31
  • 32. PIPITONE. Ricordo che nel presentarmelo PIPITONE mi disse testualmente: “questo è un amico dello zio”, riferendosi evidentemente a LO PICCOLO. I PIPITONE erano molto intimi con il CATALDO”. Quanto al ruolo del Cataldo, il Pulizzi ha riferito plurime rilevanti circostanze rappresentative del livello di inserimento di Cataldo Salvatore in seno a cosa nostra. Il collaboratore ha chiamato in correità il Cataldo in relazione all’occultamento del cadavere di Bonanno Giovanni, al tempo reggente della famiglia mafiosa di Resuttana, ucciso – per deliberazione assunta in seno a cosa nostra – nel gennaio 2006. È in un terreno di pertinenza di Cataldo Salvatore che, nel febbraio 2008, il cadavere del Bonanno è stato rinvenuto sulla scorta delle indicazioni rese dal Pulizzi. (“Totò Cataldo era perfettamente consapevole che stavamo inumando lì il corpo del Bonanno, perché glielo aveva chiesto Vincenzo Pipitone, allora reggente della famiglia di Carini ; ciò aveva fatto Vincenzo Pipitone perché Totò Cataldo è persona da sempre vicina alla famiglia di Carini […] il cadavere era avvolto in un sacco nero. È stato buttato in una fossa di circa 2-3 metri, e bruciato da Pino Pecoraro. Vincenzo Pipitone e Totò Cataldo hanno guardato la scena da lontano, controllando l‟andamento dei “lavori”; interrogatorio del 31.1.2008). E nei confronti di Cataldo Salvatore è stata già emessa sentenza di condanna in primo grado per il delitto di occultamento del cadavere del Bonanno. Ulteriore chiamata in correità il Pulizzi ha reso in pregiudizio del Cataldo in relazione ad un duplice omicidio deliberato in cosa nostra (duplice omicidio Failla – Mazzamuto). Tale delitto, secondo la puntuale ricostruzione operata dal collaboratore, fu commesso proprio presso l’abitazione del Cataldo il quale, inoltre, era stato incaricato di provvedere all’occultamento dei cadaveri delle vittime (“…era stato concordato un appuntamento presso l‟abitazione di Totò Cataldo, sita in via dei Limoni, con le due vittime designate…[…] il Mazzamuto riuscì a schivare il colpo e tentò di scappare venendomi però incontro. Lo bloccai insieme a Totò Cataldo e sopraggiunse, quindi, il Conigliaro che lo finì a colpi di roncola […] Cataldo […] si sarebbe poi dovuto occupare dell‟occultamento della stessa [l’autovettura del Mazzamuto all’interno della quale Pulizzi afferma essere stati riposti i corpi] e dei cadaveri”; interrogatorio del 26.5.2008). Pulizzi, ancora, ha affermato che Cataldo Salvatore – in esecuzione delle direttive impartitegli da Pipitone Vincenzo – si era occupato della messa a posto di un imprenditore con il quale aveva intrattenuto rapporti di lavoro. Ha precisato il collaboratore che della circostanza ha avuto personale contezza atteso che il pagamento della somma imposta venne effettuato 32