Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
CORSO ISOPOL RIMINI 19 GENNAIO
1. Corso organizzato da
M&IT Consulting
“CODICE DELLA STRADA”
Aggiornamento Professionale
RIMINI - 19 Gennaio 2009
2. Art. 117 C.d.S.
Art. 117 c.2-bis: Ai titolari di patente di cat. B,
conseguita a far data 01/01/2010 (D.L. 207/2008 in
G.U. del 31 Dicembre 2008) per il primo anno dal
suo rilascio, non è consentita la guida di autoveicoli
aventi una potenza specifica, riferita alla tara,
superiore a 50 Kw/t.
Tale limitazione non si applica ai veicoli adibiti al
servizio di persone invalide, autorizzate ai sensi
dell’art. 188, purché la persona invalida
sia presente sul veicolo.
Milena Orlandi – Ufficiale P.M. - Macerata
3. NORME DI
COMPORTAMENTO
TITOLO V C.D.S.
(Artt.140-193)
Milena Orlandi – Ufficiale P.M. - Macerata
4. Art. 140 C.d.S.
PRINCIPIO INFORMATORE DELLA CIRCOLAZIONE
“Gli utenti della strada devono comportarsi in modo da
non costituire pericolo o intralcio per la circolazione ed
in modo che sia in ogni caso salvaguardata la
sicurezza stradale.
I singoli comportamenti, oltre quanto già previsto nei
precedenti titoli sono fissati dalle norme che seguono.”
Milena Orlandi – Ufficiale P.M. - Macerata
5. Art. 141 C.d.S.
VELOCITA’
“E’ obbligo del conducente REGOLARE la velocità del
veicolo in modo che, avuto riguardo alle caratteristiche,
allo stato e al carico del veicolo stesso, alle caratteristiche
e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra
circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo
per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra
causa di disordine per la circolazione”.
“Il conducente deve sempre conservare il controllo del
proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le
manovre necessarie in condizioni di sicurezza,
specialmente l’ARRESTO TEMPESTIVO del veicolo entro i
limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi
ostacolo prevedibile”.
Milena Orlandi – Ufficiale P.M. - Macerata
6. Art. 141 C.d.S.
LA VELOCITA’ TALMENTE RIDOTTA DA COSTITUIRE
INTRALCIO O PERICOLO PER LA CIRCOLAZIONE.
Milena Orlandi – Ufficiale P.M. - Macerata
7. Art. 142 C.d.S.
ATTENZIONE
Sulle strade urbane di quartiere (art. 2 c. 2 lett. E) e sulle strade
locali (F) non si possono istallare misuratori di velocità senza che ci
sia la contestazione immediata.
Sulle strade extraurbane secondarie (C) e sulle strade urbane di
scorrimento (D) spetta alla Prefettura individuare i tratti di strada
pericolosi dove si può procedere alla misurazione della velocità
senza la contestazione immediata.
Milena Orlandi – Ufficiale P.M. - Macerata
8. Art. 142 C.d.S.
STRADE URBANE STRADE EXTRAURBANE
SECONDARIE
(con possibilità di ELEVAZIONE A 70)
STRADE EXTRAURBANE
AUTOSTRADE
PRINCIPALI
Milena Orlandi – Ufficiale P.M. - Macerata
9. Art. 142 C.d.S.
Velocità max Velocità max Velocità max
Categoria
autostrada
centro abitato fuori centri
Ciclomotori 45 45 ---
Veicoli merci pericolose 30 50 ---
Mezzi d’opera a pieno carico * 40 60 ---
Macchine agricole, operatrici, carrelli:*
senza pneumatici 15 15 ---
con pneumatici
40 40 ---
Quadricicli * 50 80 ---
Autotreni, autoarticolati, autosnodati * 70 80
Autoveicoli trasporto cose (sup. 12 t) * 70 80
Autobus, filobus (sup. 8t) * 80 100
Milena Orlandi – Ufficiale P.M. - Macerata
10. Art. 142 C.d.S.
RECENTI MODIFICHE
Si sono introdotte quattro fasce di sanzioni di entità
crescente in relazione al superamento del limite imposto.
Si sono introdotte sanzioni particolari per l’eccesso di
velocità dei veicoli “pesanti”.
Si è introdotto l’obbligo di segnalare la presenza delle
postazioni di controllo, con cartelli o dispositivi luminosi
in precedenza previsto solo per i dispositivi di controllo
remoto della violazione, senza la presenza
dell’accertatore.
Milena Orlandi – Ufficiale P.M. - Macerata
11. Art. 142 c. 7 C.d.S.
Superamento dei limiti di non oltre 10 Km/h.
• Sanzione da € 38 a € 155
• Nessuna decurtazione di punteggio
Milena Orlandi – Ufficiale P.M. - Macerata
12. Art. 142 c. 8 C.d.S.
Superamento di oltre 10 Km/h e non oltre 40 Km/h.
Km/h
• Sanzione da € 155 a € 624
• Decurtazione di 5 punti (prima erano 2)
• Sanzione di € 200 per Fondo incidentalità
notturna (se commessa dopo le 20 e prima delle 7)
Tale sanzione, prevista dall’art. 6-bis L.160/2007, potrà essere applicata
in concreto solo dopo l’emissione di un decreto che doveva adottarsi
entro 3 mesi… dai tre Ministeri – Economia, Interno, Trasporti - a
tutt’oggi ancora da emanarsi.
Milena Orlandi – Ufficiale P.M. - Macerata
13. Art. 142 c. 9 C.d.S.
Superamento di oltre 40 Km/h e non oltre 60 Km/h.
• Sanzione da € 370 a € 1.458
• Decurtazione di 10 punti
• Sospensione patente da 1 a 3 mesi
• Sospensione patente da 8 a 18 mesi in caso di
reiterazione in un biennio
• Inibizione alla guida dalle 22 alle 7 per i primi 3
mesi successivi alla restituzione della patente
• Sanzione di € 200 per Fondo incidentalità notturna
(se commessa dopo le 20 e prima delle 7)…
Milena Orlandi – Ufficiale P.M. - Macerata
14. Art. 142 c. 9 C.d.S.
Il provvedimento di sospensione emesso dalla
Prefettura in conseguenza della violazione del
c. 9 riporterà:
1. La durata del periodo di sospensione in cui
l’inibizione alla guida è completa;
2. L’indicazione che, trascorso tale periodo, per i
3 mesi successivi alla restituzione della
patente di guida l’inibizione alla guida sarà
parziale operando solo tra le 22 e le 7.
La guida del veicolo nelle ore inibite (totalmente o
parzialmente) configura violazione art. 218 c. 6 C.d.S.
Milena Orlandi – Ufficiale P.M. - Macerata
15. Art. 142 c. 9-bis C.d.S.
Superamento dei limiti di oltre 60 Km/h.
• Sanzione da € 500 a € 2.000
• Decurtazione di 10 punti
• Sospensione patente da 6 a 12 mesi
• Revoca patente in caso di reiterazione in
un biennio
Milena Orlandi – Ufficiale P.M. - Macerata
16. Art. 142 C.d.S.
Articolo 142 Sanzione pecuniaria punti Sanzione accessoria
note
c. 7 - fino 10 Km/h Da € 38 a €155 == ======
c.8 – oltre 10 fino 40 Da € 155 a €624 5 Se la violazione avviene tra le 20,00 e
le 07,00 sanzione aggiuntiva di € 200
per il Fondo contro incidentalità
incidentalità
notturna.
c.9 – oltre 40 fino 60 Da € 370 a € 1.458 10 Sospensione patente da 1 a 3 mesi.
Nell’ordinanza di sospensione
inibizione alla guida dalle 22,00 alle
07,00 per tre mesi dalla restituzione da
annotare all’anagrafe abilitati alla guida.
Sanzione Art. 218. Come sopra.
c.9-bis – oltre 60 Da € 500 a € 2.000 10 Sospensione della patente da 6 a 12
mesi. Ulteriore violazione in un
biennio: REVOCA.
REVOCA
Milena Orlandi – Ufficiale P.M. - Macerata
17. Art. 142 c.11 C.d.S.
Art. 142 c. 11 (riscritto)- Sanzioni particolari per
l’eccesso di velocità dei veicoli “pesanti” (merci
pericolose esplosive se viaggiano carichi, autotreni,
autoarticolati, autosnodati, autobus sup. 8t, autocarri sup.
3,5t e mezzi d’opera se viaggiano a pieno carico).
Al raddoppio già previsto delle sanzioni amministrative
pecuniarie si aggiunge il raddoppio delle sanzioni
amministrative accessorie cioè il raddoppio della durata
della sospensione patente di guida.
Milena Orlandi – Ufficiale P.M. - Macerata
18. Art. 142 c. 11 C.d.S.
Inoltre, se si tratta di veicoli dotati di limitatore di velocità
si applicano, se viene riscontrato il superamento del limite
della sua taratura (85 Km/h per autocarri sup. 12t e 100
Km/h per autobus superiori a 10t), in concorso con l’art.
142, le sanzioni previste dall’art. 179 c. 2-bis (€ 829
conducente) e c. 3 (€ 713 titolare della
licenza/autorizzazione al trasporto) per limitatore non
funzionante dando per presunta tale violazione.
Milena Orlandi – Ufficiale P.M. - Macerata
19. Art. 142 c. 11 C.d.S.
Va precisato che il c.11 dell’art. 142 prevede
l’applicazione delle sole sanzioni amministrative
pecuniarie contenute nei commi 2-bis (1° periodo) e 3
dell’art. 179 e non di quelle accessorie (sospensione o
revoca della patente del conducente) previste al c. 9 per
l’applicazione delle quali occorrono accertamenti tecnici
specifici di verifica che attestino l’inefficienza o
l’alterazione del limitatore di velocità.
Milena Orlandi – Ufficiale P.M. - Macerata
20. Art. 142 c. 11 C.d.S.
Veicoli pesanti: la velocità accertata supera la
velocità di taratura del limitatore
Senza verifica tecnica in officina (violaz. presunta):
• Conducente: art. 142 (sanzioni amm.ve pecuniarie
e accessorie raddoppiate)
• Conducente: art. 179, comma 2-bis, 1° periodo (da
€ 829 a € 3.315). No sospensione patente prevista
dal comma 9 dell’art. 179
• Titolare licenza o autorizzazione trasporto cose o
persone: art. 179 comma 3 (da € 713 a € 2.853)
Milena Orlandi – Ufficiale P.M. - Macerata
21. Art. 142 c. 11 C.d.S.
Veicoli pesanti: la velocità accertata supera la
velocità di taratura del limitatore
Con verifica tecnica in officina (violaz. accertata):
• Conducente: art. 142 (sanzioni amm.ve e
accessorie raddoppiate)
• Conducente: art. 179, comma 2-bis, 2° periodo (da
€ 1.658 a € 6.630) + sospensione patente prevista
dal comma 9 dell’art. 179
• Titolare licenza o autorizzazione trasporto cose o
persone: art. 179 comma 3 (da € 713 a € 2.853)
Milena Orlandi – Ufficiale P.M. - Macerata
22. Art. 142 c. 11 C.d.S.
Si ricorda che il nuovo c.11 dell’art. 142 prevede che
sia sempre disposto l’accompagnamento dei veicoli
presso un’officina autorizzata qualora si voglia
dimostrare che il limitatore di velocità è stato oggetto
di interventi tecnici che ne hanno determinato la sua
alterazione o manomissione.
Art. 179 c.6-bis - Per tali accertamenti, il veicolo, può
essere scortato o fatto rimorchiare, a spese del
proprietario, presso la più vicina officina autorizzata.
Milena Orlandi – Ufficiale P.M. - Macerata
23. Art. 142 c. 6-bis C.d.S.
Viene disposto che le postazioni di controllo sulla rete
stradale per il rilevamento della velocità debbano essere
presegnalate e ben visibili.
Secondo il D.M. 15.08.2007 le postazioni possono essere segnalate:
con segnali stradali di indicazione, temporanei o permanenti;
indicazione
con segnali stradali luminosi a messaggio variabile;
con dispositivi di segnalazione luminosi istallati sui veicoli in
dotazione agli organi di polizia.
Nessuna segnalazione è dovuta per il rilevamento della velocità in
maniera dinamica (apparecchi istallati a bordo di veicoli che
consentono di rilevare la velocità “ad inseguimento”).
Milena Orlandi – Ufficiale P.M. - Macerata
24. Art. 142 C.d.S.
Il decreto non fissa una distanza minima tra il segnale di preavviso e
la postazione di controllo, ma si limita a stabilire che i cartelli ed i
dispositivi devono poter essere avvistati con adeguato anticipo.
La distanza massima tra il segnale e la postazione di controllo
non può essere superiore a 4 Km.
La distanza adeguata, si ritiene, corrisponda alla distanza minima
indicata per la collocazione dei segnali di prescrizione:
m 250 autostrade e strade extraurbane principali;
m 150 strade extraurbane secondarie e urbane di scorrimento;
m 80 per le altre strade.
Milena Orlandi – Ufficiale P.M. - Macerata
25. Art. 142 C.d.S.
Sull’obbligo della ripetizione della
presegnalazione in caso di
intersezioni il decreto non è chiaro
dato che al primo comma dell’art.
2 impone l’obbligo della
ripetizione, al secondo comma
afferma che i segnali sono
completi e non necessitano di
ripetizione né di indicazione fine.
Nella circolare esplicativa il
Ministero afferma che la
ripetizione è obbligatoria. I
segnali di indicazione non cessano
di validità dopo ogni intersezione.
Ma la ripetizione è necessaria
sulle strade laterali che si
immettono. Milena Orlandi – Ufficiale P.M. - Macerata
26. Art. 157 c. 7-bis C.d.S.
ARRESTO, FERMATA E SOSTA
Dispone il divieto di tenere il motore acceso durante la sosta o la
fermata del veicolo (non arresto) allo scopo di mantenere in
funzione l’impianto di condizionamento d’aria (sia di
raffreddamento che di riscaldamento: impianto di climatizzazione).
Sanzione da € 200 a € 400.
Di difficile accertamento poiché deve essere provata la circostanza.
In precedenza era prevista la sanzione per motore acceso durante la
sosta.
Milena Orlandi – Ufficiale P.M. - Macerata
28. Art. 164 C.d.S.
Il trasporto di cose su veicoli a motore, in relazione ai limiti
dimensionali è disciplinato dall’art. 164 C.d.S.
Si ribadisce in tale articolo che il CARICO non può
superare i limiti di sagoma stabiliti dall’art. 61 e si prevede
che:
• non possa sporgere dalla parte anteriore del veicolo;
• possa sporgere, se indivisibile, posteriormente fino ai
3/10 della lunghezza del veicolo
• sporgere lateralmente non oltre 30 cm dalle luci di
posizione;
• nessun limite è posto in altezza.
Milena Orlandi – Ufficiale P.M. - Macerata
29. Art. 164 C.d.S.
Per irregolare sistemazione del carico la patente e la carta
di circolazione vengono immediatamente ritirati (del ritiro è
fatta menzione nel verbale di contestazione della
violazione) ma non verranno trasmessi ad altro ufficio:
vengono restituiti dopo la corretta sistemazione
annotandolo sul verbale.
Violazioni:
• cattiva sistemazione;
• mancata segnalazione sporgenza.
Sanzione: € 74,00 + ritiro documenti e decurtazione 3
punti
Milena Orlandi – Ufficiale P.M. - Macerata
30. Art. 164 C.d.S.
RICORDA
• Segnalare le violazioni di cui agli artt. 61 e 164 C.d.S. alla
sezione provinciale dell’Albo degli autotrasportatori per
eventuali sanzioni disciplinari;
• notificare il verbale anche al caricatore;
• notificare il verbale, se del caso, al vettore, committente, e
vettore committente
proprietario merci (corresponsabilità art. 197 C.d.S.).
Milena Orlandi – Ufficiale P.M. - Macerata
31. Art. 167 C.d.S.
TRASPORTI DI COSE SU VEICOLI A MOTORE
IL SOVRACCARICO
Milena Orlandi – Ufficiale P.M. - Macerata
32. Art. 167 C.d.S.
A differenza dell’art. 62 C.d.S. dove si fa riferimento alla
m.c.p.c. secondo il numero di assi nell’art. 167 (trasporto di
cose sui veicoli a motore e sui rimorchi) si fa riferimento alla
massa complessiva indicata sulla carta di circolazione del
singolo veicolo, affermando che i veicoli a motore ed i
rimorchi non possono superare tali limiti.
Al tempo stesso si disciplina l’eventuale superamento della
massa complessiva p.c. del singolo veicolo (il c.d.
sovraccarico o eccedenza) purché rimanga entro i limiti di
massa indicata dall’art. 62 C.d.S.
Milena Orlandi – Ufficiale P.M. - Macerata
33. Art. 167 C.d.S.
Il c. 2 dell’art. 167 individua una franchigia (ma non per i veicoli
che trasportano merci pericolose di cui all’art. 168 C.d.S.)
rappresentata dal 5% del valore indicato sulla carta di
circolazione: per cui se si supera il valore della massa a pieno
carico indicato sulla carta di circolazione di non oltre il 5% non si
deve elevare nessuna infrazione ed il veicolo può circolare
liberamente (c.d. massa franca).
Esempio:
Carta di circolazione: m.c.p.c. 30 t;
Peso effettivo: 33,5 t
Franchigia 5% = 1,5 t per cui peso consentito = 31,5 t (m.f.)
Eccedenza = 33,5 t -31,5 t = 2 t
Milena Orlandi – Ufficiale P.M. - Macerata
34. Art. 167 C.d.S.
Se la massa complessiva superasse di oltre il 5% il limite
indicato sulla carta di circolazione si hanno delle sanzioni che si
differenziano a seconda che il veicolo sia superiore o non
superiore alle 10 t.
Qualora, inoltre, si superi il limite di massa complessiva indicata
sulla carta di circolazione di oltre il 5% si ha un regime
sanzionatorio articolato in base all’entità dell’eccedenza.
Milena Orlandi – Ufficiale P.M. - Macerata
35. Art. 167 C.d.S.
Veicoli superiori 10 t
€ 36,00 e punti 1 – se l’eccedenza non supera 1 t;
€ 74,00 e punti 2 – se l’eccedenza non supera 2 t;
€ 148,00 e punti 3 – se l’eccedenza non supera 3 t;
€ 370,00 e punti 4 – se l’eccedenza supera 3 t.
Milena Orlandi – Ufficiale P.M. - Macerata
36. Art. 167 C.d.S.
Esempio:
Carta di circolazione: m.c.p.c. 27 t;
Peso effettivo: 31 t
Franchigia 5% di 27 t = 1,35 t per cui
peso consentito = 28,35 t (massa franca da arrotondare a 0,1 t sup.)
peso consentito = 28,4 t
Eccedenza = 31 t – 28,4 = 2,6 t
Sanzione € 148,00 e decurtazione di 3 punti.
Milena Orlandi – Ufficiale P.M. - Macerata
37. Art. 167 C.d.S.
Veicoli non superiori 10 t
€ 36,00 e punti 1 – se l’eccedenza non supera il 10%;
€ 74,00 e punti 2 – se l’eccedenza non supera il 20%;
€ 148,00 e punti 3 – se l’eccedenza non supera il 30%;
€ 370,00 e punti 4 – se l’eccedenza supera il 30%.
Milena Orlandi – Ufficiale P.M. - Macerata
38. Art. 167 C.d.S.
Esempio:
Carta di circolazione: m.c.p.c. 4,5 t;
Peso effettivo: 5,6 t
Franchigia 5% di 4,5 t = 0,225 t per cui
peso consentito = 4,725 t (massa franca da arrotondare a 0,1 t sup.)
peso consentito = 4,8 t
Eccedenza = 5,6 – 4,8 = 0,8 ed in percentuale 0,8/4,5 x 100 = 17,7%
Sanzione € 74,00 e decurtazione di 2 punti.
Milena Orlandi – Ufficiale P.M. - Macerata
39. Art. 167 C.d.S.
OBBLIGO DI SCARICARE L’ECCEDENZA
Quando l’eccedenza accertata è superiore al 10% della
massa complessiva indicata sulla carta di circolazione la
prosecuzione del viaggio, ferma restando la sanzione
pecuniaria, è subordinata alla riduzione del carico entro i
limiti consentiti. Si intima quindi il conducente di condurre il
veicolo presso un luogo idoneo alla sosta.
Milena Orlandi – Ufficiale P.M. - Macerata
40. Art. 167 C.d.S.
Se vengono superati i limiti di categoria (art. 62 C.d.S.)
occorre distinguere se si tratta di merce divisibile o
indivisibile.
Merce divisibile: si applica l’art. 167 C.d.S. con l’obbligo di
divisibile C.d.S
sistemazione del carico entro i limiti;
Merce indivisibile: art. 10 C.d.S. (mancanza di
indivisibile
autorizzazione).
Milena Orlandi – Ufficiale P.M. - Macerata
41. Art. 167 C.d.S.
Fonti di prova
L’accertamento del sovraccarico va compiuto in presenza del
conducente.
Strumenti di pesa – pese fisse anche private e pese mobili in
dotazione ai reparti di polizia purchè verificate dal competente
ufficio nmetrico provinciale. Si può imporre al conducente di
seguirci presso la pesa più vicina. Le spese dell’accertamento,
anche se il risultato è negativo, sono a carico del del
conducente/proprietario.
Documenti di accompagnamento previsti dalle disposizioni di
legge. Fanno fede, non occorre pesare il veicolo.
Milena Orlandi – Ufficiale P.M. - Macerata
42. Art. 167 C.d.S.
RICORDA
• Segnalare le violazioni di cui agli artt. 62 e 167 C.d.S. alla
sezione provinciale dell’Albo degli autotrasportatori per
eventuali sanzioni disciplinari e all’ufficio provinciale DTT
provincia di residenza del proprietario del veicolo. In caso di
veicoli stranieri segnalazione al Ministero dei Trasporti:
• notificare il verbale anche al caricatore;
• notificare il verbale, se del caso, al vettore, committente, e
vettore committente
proprietario merci (corresponsabilità art. 197 C.d.S.).
Milena Orlandi – Ufficiale P.M. - Macerata
43. Art. 169 C.d.S.
TRASPORTO DI PERSONE, ANIMALI ED
OGGETTI SUI VEICOLI A MOTORE
Milena Orlandi – Ufficiale P.M. - Macerata
44. Art. 169 C.d.S.
La disciplina generale del trasporto di persone su veicoli
a motore e cioè le norme per la loro corretta sistemazione
è contenuta nell’art. 169 C.d.S. ed in altre norme speciali.
In linea generale si possono trasportare tante persone
quante sono indicate nella carta di circolazione. (S)
circolazione
Ma i passeggeri non devono:
• limitare la libertà dei movimenti del conducente;
• impedire la visibilità del conducente;
• determinare sporgenze dalla sagoma del veicolo, salvo si
tratti di motociclo o ciclomotore.
Milena Orlandi – Ufficiale P.M. - Macerata
45. Art. 169 C.d.S.
Sulla carta di circolazione dei veicoli adibiti al trasporto di
persone, ad eccezione delle autovetture, è indicato anche il
numero dei passeggeri che, secondo le caratteristiche
costruttive del veicolo stesso, possono viaggiare in piedi.
La massa complessiva dei veicoli adibiti al trasporto di
persone (sedute s1 ed in piedi s2) non può superare
comunque il valore indicato sulla carta di circolazione.
Nel rispetto di tali limiti massimi sui veicoli destinati al
trasporto di persone è consentito il trasporto di bagagli o
oggetti personali nel rispetto delle regole sulla corretta
sistemazione del carico.
Milena Orlandi – Ufficiale P.M. - Macerata
46. Art. 169 C.d.S.
Violazioni:
• Trasportare persone sistemate in modo tale da limitare i
movimenti del conducente o impedirgli la visibilità
Sanzione: € 74,00 e decurtazione 1 punto
• Trasportare un numero di persone maggiore rispetto a quello
indicato nella carta di circolazione
Sanzione AUTOBUS: € 148,00
(se autovettura € 36,00 e decurtazione 2 punti)
VEICOLI AD USO DI TERZI: € 370,00 + sosp. c.c. e 4 punti
Milena Orlandi – Ufficiale P.M. - Macerata
47. Art. 169 C.d.S.
Fino all’8 Maggio 2009 su autovetture è possibile
trasportare in soprannumero sui posti posteriori due
bambini di età inferiore a dieci anni (senza l’impiego di
cinture di sicurezza né altri sistemi di ritenuta) a condizione
che siano accompagnati da un passeggero di età non
inferiore ai sedici anni.
Milena Orlandi – Ufficiale P.M. - Macerata
48. Art. 170 C.d.S.
TRASPORTO DI PERSONE, ANIMALI ED
OGGETTI SUI VEICOLI A MOTORE A 2 RUOTE
Sui motocicli e sui ciclomotori a due
ruote il conducente deve avere libero
uso delle braccia, delle mani, delle
gambe, deve stare seduto in posizione
corretta e deve reggere il manubrio
con ambedue le mani, ovvero con una
mano, in caso di necessità, per le
opportune manovre o segnalazioni.
Non deve procedere sollevando la
ruota anteriore.
Milena Orlandi – Ufficiale P.M. - Macerata
49. Art. 170 C.d.S.
Sui CICLOMOTORI è vietato il trasporto di altre persone
oltre il conducente se non è espressamente indicato nel
certificato di circolazione (targa a 6 caratteri alfanumerici).
Se è un conducente minore di 18 anni che trasporta un
passeggero (art. 115 c.4 C.d.S.) su veicolo non idoneo
consegue FERMO AMMINISTRATIVO DEL VEICOLO PER
60 gg. (90gg se recidivo in un biennio) e sanzione
amministrativa di € 70.
Milena Orlandi – Ufficiale P.M. - Macerata
50. Art. 170 c. 1-bis C.d.S.
E’ vietato il trasporto di bambini minori di anni cinque sui
motocicli e sui ciclomotori a due ruote.(Gli anni si
intendono compiuti il giorno successivo. Artt. 2962 e 2963
c.c).
In caso di violazione sanzione pecuniaria di € 148.
Non è prevista decurtazione di punteggio.
Milena Orlandi – Ufficiale P.M. - Macerata
51. Art. 170 c. 3 C.d.S.
“Sui veicoli di cui al c. 1 l’eventuale passeggero deve
essere seduto in modo stabile ed equilibrato, nella
posizione determinata dalle apposite attrezzature del
veicolo”.
Se il passeggero non è in grado di utilizzare le apposite
attrezzature (es. poggiapiedi) non può essere trasportato. I
bambini non sono in grado di utilizzare tali attrezzature.
Milena Orlandi – Ufficiale P.M. - Macerata
52. Art. 171 C.d.S.
USO DEL CASCO
Obbligo di indossare ed allacciare il casco:
conducenti e passeggeri di ciclomotori
conducenti e passeggeri di motocicli
€ 70 + fermo veicolo 60gg (90gg recidivo in un biennio)
+ decurtazione: 5 punti
Milena Orlandi – Ufficiale P.M. - Macerata
53. Art. 171 C.d.S.
CONDUCENTE MINORE DI 18 ANNI:
sanzione amministrativa € 70
fermo amministrativo del veicolo 60 gg.(90 gg recidivo)
PASSEGGERO MINORE DI 18 ANNI:
della violazione risponde il CONDUCENTE
Sanzione € 70
fermo amministrativo del veicolo 60gg (90 gg recidivo)
Decurtazione: 5 punti
Milena Orlandi – Ufficiale P.M. - Macerata
54. Art. 172 C.d.S.
USO DELLE CINTURE DI SICUREZZA E SISTEMI
DI RITENUTA
Dispositivi di ritenuta (d.lgs 150/2006)
Milena Orlandi – Ufficiale P.M. - Macerata
55. Art. 172 C.d.S.
Dispositivi di ritenuta - cinture
Uso obbligatorio, in qualsiasi situazione di marcia, delle
marcia
cinture di sicurezza per gli adulti nei veicoli, muniti di
cinture di sicurezza delle categorie M1, N1, N2 e N3.
Il conducente è responsabile
dell’efficienza dei sistemi di ritenuta
presenti sul veicolo.
Milena Orlandi – Ufficiale P.M. - Macerata
56. Art. 172 C.d.S.
Cinture di sicurezza
Se sul veicolo sono presenti gli ancoraggi le cinture di
sicurezza devono essere montate e conseguentemente
utilizzate dagli occupanti.
Ancoraggi: Se il veicolo è immatricolato prima
del 15.06.1976 è sprovvisto di ancoraggi, pertanto
esonerato dall’obbligo di istallazione dei
dispositivi. Se immatricolato dopo ed esistono
ancoraggi devono essere istallati i dispositivi di
ritenuta.
Milena Orlandi – Ufficiale P.M. - Macerata
57. Art. 172 C.d.S.
Devono essere di tipo approvato. Devono riportare
un’etichetta o marcatura secondo il regolamento ECE/ONU oppure
secondo le direttive CEE. (“En” conformità a regolamenti
ECE/ONU, “en” conforme al prototipo omologato CEE)
A: tre punti, r4:arrotolatore
a bloccaggio di emergenza,
Marchio di omologazione Ar4m Ar4m m: a sensibilità multipla.
internazionale E seguito da:
1 Germania 6 Belgio
E2 e2 VARIE:
2 Francia 11 U.K.
B: SUBADDOMINALE
3 Italia 13 Lux
042428 2428 C: SPECIALE
4 Paesi Bassi 18 Danimarca
r3: arrotolatore a bloccaggio
IRL Irlanda GR Grecia
automatico.
Milena Orlandi – Ufficiale P.M. - Macerata
58. Art. 172 C.d.S.
Dispositivi di ritenuta - sistemi
I bambini di statura inferiore a 1,50m (nessun limite di età)
devono essere trattenuti dagli appositi sistemi di ritenuta
conformi ad un tipo omologato, adeguati al loro peso
(seggiolino, assicurato al sedile mediante le cinture di
sicurezza del veicolo, o cuscino sollevatore ed adattatore).
L’omologazione deve risultare tramite apposite
targhette recanti: il marchio del costruttore,
l’identificazione del paese di produzione, la classe
di omologazione, il numero di omologazione ed il
regolamento secondo il quale sono omologati.
Milena Orlandi – Ufficiale P.M. - Macerata
59. Art. 172 C.d.S.
Normativa europea di
riferimento
ECE - R44
Marchio di omologazione
Universal Peso del bambino
internazionale E seguito da:
0-18 Kg per cui è stato
1 Germania 6 Belgio progettato
E1
2 Francia 11 U.K.
3 Italia 13 Lux Numero omologazione
02 30 10 27
4 Paesi Bassi 18 Danimarca 00189Z Numero di produzione
IRL Irlanda GR Grecia
Milena Orlandi – Ufficiale P.M. - Macerata
60. Art. 172 C.d.S.
Secondo la direttiva 2003/20/CE recepita con il d.lgs.
150/2006, i sistemi di ritenuta si dividono in 5 gruppi di
massa:
• gruppo 0 - fino a 10 kg
• gruppo 0+ - fino a 13 kg
• gruppo I - tra 9 kg e 18 kg
• gruppo II - tra 15 kg e 25 kg
• gruppo III - tra 22 kg e 36 kg.
Milena Orlandi – Ufficiale P.M. - Macerata
61. Art. 172 C.d.S.
E’ vietata l’istallazione di seggiolini rivolti contromarcia sui
posti protetti da airbag frontale, salvo lo stesso non sia stato
disinserito.
Milena Orlandi – Ufficiale P.M. - Macerata
62. Art. 172 C.d.S.
I bambini di età inferiore a 3 anni non possono viaggiare
sui veicoli M1, N1, N2 e N3 privi di cinture di sicurezza
in quanto di vecchia costruzione. Se l’età supera i 3 anni
possono occupare i sedili anteriori solo se l’altezza è sup.
a 1,50m altrimenti devono sedere dietro.
Sui taxi e veicoli NCC i bambini di statura non sup. a
1,50m possono non usare i sistemi di ritenuta a condizione
che siedano dietro accompagnati da un passeggero di
almeno 16 anni.
Milena Orlandi – Ufficiale P.M. - Macerata
63. Art. 172 C.d.S.
Sui veicoli di categoria M2 e M3 (autobus) muniti di
cinture di sicurezza è fatto obbligo a tutti gli occupanti di
età sup. a 3 anni di farne uso quando sono seduti.
L’uso sugli stessi veicoli degli eventualmente presenti
sistemi di ritenuta per bambini è obbligatorio solo se gli
stessi sono di tipo omologato. (quale età inf. a 3 anni?).
Milena Orlandi – Ufficiale P.M. - Macerata
64. Art. 172 C.d.S.
Sui veicoli M2 e M3 bisogna (nessuna sanzione!!!)
informare i passeggeri dell’obbligo di indossare le
cinture di sicurezza con cartelli o pittogrammi ben visibili
su ogni sedile e mediante sistemi audiovisivi o operatori
del trasporto.
Milena Orlandi – Ufficiale P.M. - Macerata
65. Art. 172 c. 8 C.d.S.
ESENZIONI
• Forze di polizia e corpi polizia municipale e provinciale durante
l’espletamento di servizi di emergenza
• Conducenti e addetti di veicoli antincendio e sanitario in servizio di
emergenza
• Istruttori di guida nello svolgimento della loro attività
• Persone affette da particolari patologie o con condizioni fisiche che
costituiscono controindicazione specifica all’uso delle cinture
(certificato rilasciato dall’AUSL o competenti autorità di altro stato
membro della U.E. indicante la durata di validità, da esibire a
richiesta agli organi di polizia)
Milena Orlandi – Ufficiale P.M. - Macerata
66. Art. 172 c. 8 C.d.S.
ESENZIONI
• Donne in stato di gravidanza sulla base della certificazione del
ginecologo curante che comprovi condizioni di rischio all’uso delle
cinture di sicurezza
• Passeggeri di autobus (M2 e M3) nei quali è previsto il trasporto di
persone in piedi che circolano in zona urbana
• Gli appartenenti alle forze armate nell’espletamento di attività
istituzionali nelle situazioni di emergenza.
NON C’E’ PIU’ LA DEROGA PER I CONDUCENTI DI TAXI
O NCC NEI CENTRI ABITATI.
Milena Orlandi – Ufficiale P.M. - Macerata
67. Art. 172 C.d.S.
A far data 8 maggio 2009 non sarà più possibile il trasporto
in soprannumero di 2 ragazzi di età inferiore ad anni 10 sul
sedile posteriore accompagnati da un 16enne.
SANZIONI
Se il conducente sta effettuando esercitazione di scuola guida
l’istruttore di guida è obbligato in solido con il conducente (art. 196
c.2).
E’ ipotizzabile a carico del conducente, in caso di sinistro stradale,
stradale
una corresponsabilità per eventuali lesioni colpose del passeggero che
non ha fatto uso della cintura.
Milena Orlandi – Ufficiale P.M. - Macerata
68. Art. 172 C.d.S.
SANZIONI
Circolare con un veicolo munito degli appositi attacchi sprovvisto dei
dispositivi di ritenuta: sanzione di € 78 e segnalazione al DTT per la
revisione del veicolo ai sensi dell’art. 80 c. 5 (art. 72 c. 2).
Circolare con un veicolo munito di dispositivi di ritenuta non
omologati: sanzione di € 78, confisca dei dispositivi di ritenuta ex art. 213
C.d.S. e segnalazione al DTT per la revisione del veicolo ai sensi dell’art. 80
c. 5 (art. 72 cc 1 e 4 e art. 172 c. 13).
Circolare con un veicolo munito di dispositivi di ritenuta non
efficienti (responsabile il conducente): sanzione di € 78 e segnalazione al
DTT per la revisione del veicolo ai sensi dell’art. 80 c. 5 (art. 79 cc. 1 e 4).
Milena Orlandi – Ufficiale P.M. - Macerata
69. Art. 172 C.d.S.
Circolare omettendo di far uso dei dispositivi di ritenuta: sanzione di
€ 74 e decurtazione di 5 punti. (art. 172 c. 10). Alla seconda violazione nel
periodo di due anni consegue la sospensione della patente.
I passeggeri di statura inferiore a 1,50m devono essere assicurati con un
sistema di ritenuta per bambini. Nel caso di minori risponde il conducente
o, se presente, chi è tenuto alla sua sorveglianza.
Circolare facendo uso di dispositivi di ritenuta alterati: sanzione di €
37 e decurtazione di 5 punti. (art. 172 c. 11). (es. molla dell’arrotolatore
disattivata, utilizzazione di fermagli che non consentono alla cintura di
restare in tensione).
Importazione, produzione o commercializzazione di dispositivi di
ritenuta non omologati: sanzione di € 779. Sequestro finalizzato alla
confisca. (art. 172 c.12)
Milena Orlandi – Ufficiale P.M. - Macerata
70. Art. 173 c. 1 C.d.S.
USO DI LENTI O APPARECCHI DURANTE LA
GUIDA
E’ obbligatorio l’utilizzo durante la guida di lenti o
determinati apparecchi, quando prescritti in presenza di
deficienze organiche o di minorazioni fisiche.
Sanzione prevista al c. 3 pari a pagamento di una somma
da € 70 a € 285.
Decurtazione 5 punti.
Milena Orlandi – Ufficiale P.M. - Macerata
71. Art. 173 c. 2 C.d.S.
E’ vietato al conducente far uso durante la marcia di
apparecchi radiotelefonici o usare le cuffie sonore fatta
eccezione per …. E’ consentito l’uso di apparecchi a viva
voce o dotati di auricolare purché il conducente abbia
adeguata capacità uditiva ad entrambe le orecchie e che
non richiedono per il loro funzionamento l’uso delle
mani.
DEROGA:
Forze Armate Forze di Polizia Veicoli per trasporto c/terzi
Milena Orlandi – Ufficiale P.M. - Macerata
72. Art. 173 c. 3-bis C.d.S.
Sanzione amministrativa pecuniaria (incrementata) da €
148 a € 594 e decurtazione di 5 punti dalla patente per
inottemperanza del conducente all’uso, durante la marcia,
di apparecchi radiofonici o cuffie sonore, salve le
eccezioni previste.
In caso di recidiva nel biennio è prevista la sospensione
della patente di guida da 1 a 3 mesi.
Milena Orlandi – Ufficiale P.M. - Macerata
73. Art. 174 C.d.S.
DURATA DELLA GUIDA DEGLI AUTOVEICOLI
Milena Orlandi – Ufficiale P.M. - Macerata
74. Art. 174 C.d.S.
Il cronotachigrafo è stato introdotto dal Regolamento CEE
3821/85 serve per registrare i periodi di guida e di riposo
del conducente e la velocità del veicolo
Il conducente era obbligato a portare con se i dischi della
settimana in corso e l’ultimo della settimana precedente.
La nuova normativa prevede che il conducente porti al
seguito i dischetti degli ultimi 28 giorni e che la ditta li
conservi per 1 anno altrimenti art. 19 L. 727/78 per ogni
dischetto mancante (€ 45,00).
I conducenti di servizi regolari di passeggeri nazionali
devono essere muniti di un estratto del registro di servizio
e della copia dell’orario di lavoro di servizio se non c’è
crono.
Milena Orlandi – Ufficiale P.M. - Macerata
75. Art. 174 C.d.S.
PERIODI DI GUIDA (compresi i periodi di guida all’estero)
• 9 ORE al giorno estensibili a 10 non più di 2 VOLTE a settimana
•90 ORE ogni 2 settimane
•MAX 4 ORE E 30 CONSECUTIVE
•PAUSA 45 MIN Oppure PIU’ PAUSE DA 15 MIN CIASCUNA
•56 ORE ALLA SETTIMANA
PERIODI DI RIPOSO
Regolare 11 ore o 12 (3+9) ore al giorno
Ridotto tra le 9 e le 11 ore al giorno.
(Prima del Reg. CE 561/2006: 11 ORE riducibili a 9 non più di 3 volte a settimana)
Milena Orlandi – Ufficiale P.M. - Macerata
76. Art. 177 C.d.S.
CIRCOLAZIONE DEGLI AUTOVEICOLI E
MOTOVEICOLI ADIBITI A SERVIZI DI POLIZIA O
ANTINCENDIO, DI PROTEZIONE CIVILE E DELLE
AMBULANZE
La L. 210/2008 in G.U. del 3.1.2009 modifica l’art.
177 C.d.S. includendo tra i veicoli oggetto della
disciplina di tale norma anche quelli di protezione
civile.
civile
Milena Orlandi – Ufficiale P.M. - Macerata
77. Art. 179 C.d.S.
CRONOTACHIGRAFO E LIMITATORE DI
VELOCITA’
• Art. 179: crono mancante, non omologato o non
funzionante
• Al conducente € 742,00 - 10 punti e sospensione
patente da 15 gg a 3 mesi;
• Art. 179: crono alterato o sigilli manomessi
• Al conducente € 1.484,00 - 10 punti e sospensione
patente da 15 gg a 3 mesi.
Milena Orlandi – Ufficiale P.M. - Macerata
78. Art. 179 C.d.S.
• Art. 179: crono senza foglio di registrazione
inserito
• Al conducente € 742,00 - 10 punti e
sospensione patente da 15 gg a 3 mesi.
Il titolare della licenza che consente la circolazione
senza crono, o con crono non funzionante o manomesso
o senza fogli di registrazione incorre nella sanzione art.
179 c. 3 C.d.S. (€ 713,00 e sospensione della licenza per
un anno in caso di 3 violazioni in un anno).
Milena Orlandi – Ufficiale P.M. - Macerata
79. Art. 179 C.d.S.
• Art. 19 Legge 727/78 punisce le violazioni (€ 45,00) che
non hanno una sanzione specifica nel CdS:
– Uso di foglio con omologazione CE non compatibile con
il dispositivo o non omologato;
– Mancato inserimento dei dati nel foglio;
– Foglio utilizzato per oltre 24 ore ma…;
– Mancata compilazione manuale in caso di guasto;
– Non corrispondenza dell’ora di accertamento con l’ora di
registrazione;
– Impossibilità di esibire i fogli obbligatori al seguito del
giorno e i 28 gg precedenti.
Milena Orlandi – Ufficiale P.M. - Macerata
80. Art. 179 C.d.S.
SEGNALAZIONI
Tutte le violazioni in materia di crono devono essere
segnalate:
• All’Ufficio Provinciale del Lavoro;
• All’Ufficio Trasporti presso la Provincia sede
dell’impresa;
• All’Ufficio Provinciale DTT di immatricolazione del
veicolo;
• All’Ufficio Metrico presso la C.C.I.A.A. sede
dell’impresa (solo nel caso di crono mancante, non
omologato, non funzionante o manomesso).
Milena Orlandi – Ufficiale P.M. - Macerata
81. Art. 179 C.d.S.
Per le violazioni riguardanti veicoli stranieri:
• Inoltro mensile al servizio Polizia Stradale con
allegate copie dei verbali.
Milena Orlandi – Ufficiale P.M. - Macerata
82. Art. 180 C.d.S.
POSSESSO DEI DOCUMENTI DI CIRCOLAZIONE
E DI GUIDA
Carta di circolazione
Certificato di circolazione o c.i.t. (ciclomotori)
Certificato di assicurazione obbligatoria
Patente di guida valida per il veicolo
Carta di qualificazione del conducente
Certificato di Abilitazione Professionale
(quando prescritto)
Autorizzazione all’esercitazione alla guida
+ documento di riconoscimento
Attestato di qualifica professionale
(istruttori scuola guida)
Licenza (trasporto cose conto proprio
Milena Orlandi – Ufficiale P.M. - Macerata
83. Art. 186 C.d.S.
GUIDA SOTTO L’INFLUENZA DELL’ALCOOL
Art. 186 c. 2 – Sono state introdotte tre fasce di
intensità di violazione cui corrispondono tre gradi
crescenti di pene, sia principali che accessorie.
Milena Orlandi – Ufficiale P.M. - Macerata
84. Art. 186 C.d.S.
Tasso Arresto Ammenda Sanzione accessoria
alcolemico mesi €
> 0,5 fino a 0,8 g/l --- da 500 a 2.000 Sospensione patente da 3 a 6 mesi
> 0,8 fino a 1,5 g/l Fino 6 da 800 a 3.200 Sospensione patente da 6 mesi a 1
anno
> 1,5 g/l Da 3 a 12 da 1.500 a 6.000 Sospensione patente da 1 a 2 anni (*)
(*) REVOCA: in caso di recidiva nel biennio o se il reato è commesso dal
conducente di un autobus, veicolo sup. 3,5t o complessi di veicoli.
DECURTAZIONE: 10 PUNTI in tutti i casi. .
Se la violazione avviene tra le 20,00 e le 07,00 sanzione
aggiuntiva di € 200 per il Fondo contro incidentalità notturna.
Milena Orlandi – Ufficiale P.M. - Macerata
85. Art. 186 C.d.S.
L’attuale previsione della sola ammenda (da € 500 a € 2.000)
quale sanzione per guidare con tasso alcolemico tra 0,51 g/l e
0,8 g/l, consente al trasgressore di accedere all’oblazione ai
sensi dell’art. 162 c.p. e di estinguere il reato pagando un terzo
del massimo della pena e cioè meno di € 700.
E qualora il conducente si avvalga dell’oblazione non potrà
scattare la sanzione accessoria della sospensione della patente
di guida perché manca una pronuncia di accertamento del
reato.
Milena Orlandi – Ufficiale P.M. - Macerata
86. Art. 186 C.d.S.
Se la violazione viene accertata tra le 20,00 e le 07,00 al
conducente dovrà essere applicata una sanzione aggiuntiva
di € 200 destinata al Fondo contro l’incidentalità notturna così
come previsto dalla L. 160/2007.
Questa sanzione in concreto potrà applicarsi solo dopo
l’emissione di un decreto adottato dal Ministro economia e
finanze di concerto con il Ministro dell’interno e dei trasporti a
tutt’oggi ancora non emanato…
Il Fondo è alimentato da sanzioni aggiuntive di € 200 ad ogni
violazione commessa dopo le 22 e prima delle 7 degli artt.
141, 142 cc. 8 e 9 (ma non 9-bis), 186 e 187.
Milena Orlandi – Ufficiale P.M. - Macerata
87. Art. 186 C.d.S.
NESSUN ARRESTO MA DENUNCIA A PIEDE LIBERO
Reato contravvenzionale che non rientra nelle previsioni di
arresto obbligatorio di cui all’art. 380 c.p.p. e neppure nelle
previsioni di arresto facoltativo ai sensi dell’art. 381 c.p.p.
TASSO ALCOLEMICO SUP. 1,5 g/l
Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della
pena a richiesta delle parti è sempre disposta la confisca
del veicolo con cui è stato commesso il reato salvo che
appartenga a persona estranea al reato.
Milena Orlandi – Ufficiale P.M. - Macerata
88. Art. 186 C.d.S.
Destinazione del veicolo
Tasso alcolemico fino a 1,5 g/l.
• Consegnato a persona idonea presente o reperibile in
tempi ragionevoli;
• Trasferito con idoneo mezzo in luogo idoneo scelto dal
conducente o più vicina autorimessa e lasciato in
consegna del proprietario/gestore di essa. Le spese per il
recupero ed il trasporto sono interamente a carico del
trasgressore.
(art. 321 cpp solo come extrema ratio)
Motoveicoli e ciclomotori sono immediatamente sequestrati
ai fini della confisca ex art. 213, commi 2-quinquies e 2-
sexies (motocicli e ciclomotori per i primi 30 gg depositerie)
Milena Orlandi – Ufficiale P.M. - Macerata
89. Art. 186 C.d.S.
Destinazione del veicolo.
Tasso alcolemico > 1,5 g/l.
Confisca obbligatoria art. 240 c. 2 cp (no se di persona
estranea) di tutti i tipi di veicoli:
• Sequestro ex art. 321, comma 3-bis, cpp. Solo
Ufficiali di P.G. Solo nell’immediatezza del fatto.
• Trasgressore custode: no se in stato di ebbrezza, sotto
uso di sost. stupefacenti, palese infermità mentale,
sottoposto a misure preventive o di detenzione.
• L’ufficiale di PG affiderà il veicolo in custodia giudiziale a
soggetto autorizzato. Il trasferimento della custodia da
custode autorizzato al trasgressore è attività del P.M.
Milena Orlandi – Ufficiale P.M. - Macerata
90. Art. 186 C.d.S.
Le pene in caso di incidente stradale
Art. 186 c. 2-bis – se il conducente “provoca” un incidente
stradale le pene sono raddoppiate ed il veicolo è sottoposto
a:
1. fermo amministrativo per 90 gg (non consentito alla PG all’atto
dell’accertamento) ma disposto dall’A.G.con sentenza di condanna se il
tasso alcolemico è non superiore a 1,5 l/g salvo appartenga a persona
“estranea” al reato. Il giudice penale, cui invieremo il rapporto
dell’incidente, dovrà attribuire la responsabilità del sinistro.
Non si applicano, infatti, le disposizioni procedurali previste
dall’art. 214 del C.d.S. poiché queste si riferiscono unicamente agli
illeciti amministrativi e non penali.
Milena Orlandi – Ufficiale P.M. - Macerata
91. Art. 186 C.d.S.
2. confisca del veicolo, salvo appartenga a persona estranea, se il
tasso alcolemico è superiore a 1,5 g/l disposta con sentenza di
condanna o con il patteggiamento. Si procede, solo se
nell’immediatezza del fatto e solo da parte degli ufficiali di
PG, al sequestro ex art. 321 c. 3-bis c.p.p. Questo sequestro
riguarda tutti i tipi di veicoli compresi i ciclomotori ed i
motoveicoli.
Trasgressore custode: no se in stato di ebbrezza, sotto uso di sost.
stupefacenti, palese infermità mentale, sottoposto a misure
preventive o di detenzione.
Il trasferimento della custodia da custode autorizzato al
trasgressore è attività del P.M.
Se l’incidente ha causato lesioni gravi o gravissime art. 590 c. 3 c.p.
Milena Orlandi – Ufficiale P.M. - Macerata
92. Art. 186 C.d.S.
Il “ritiro cautelare” della patente in caso di incidente
Qualora il conducente sia ricoverato o sottoposto a cure
mediche gli organi di polizia possono disporre il ritiro
della patente, da depositarsi presso il Comando, per
patente
indisponibilità dell’esito degli accertamenti presso la
struttura ospedaliera, fino all’esito degli accertamenti e
per un periodo di massimo 10 gg, se gli accertamenti con i
precursori hanno dato esito positivo e se la sintomatologia
fa ritenere che il soggetto sia in stato di ebbrezza.
Milena Orlandi – Ufficiale P.M. - Macerata
93. Art. 186 c. 7 C.d.S.
Rifiuto di sottoporsi all’accertamento
Reintrodotta la fattispecie penale dal D.L. 98/2008. Tribunale.
“Salvo che il fatto costituisca più grave reato,(violenza, minaccia:
337 c.p.) in caso di rifiuto all’accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5 il
conducente è punito con le pene di cui al c. 2 lett. c).”
Si applica anche la sospensione della patente di guida da 6 mesi a 2
anni, che viene imediatamente ritirata ai sensi dell’art. 223 C.d.S.
Con l’ordinanza di sospensione il Prefetto ordina al trasgressore di
sottoporsi a visita medica entro 60 gg. Se il soggetto non si sottopone
è facoltà del Prefetto sospendere la validità della patente fino all’esito
della visita medica.
REVOCA PATENTE in caso di condanna per il medesimo reato nei
due anni precedenti.
Milena Orlandi – Ufficiale P.M. - Macerata
94. Art. 186 C.d.S.
- Arresto da 3 mesi a 1 anno + Ammenda da € 1.500 a 6.000
- Sospensione patente di guida da uno a due anni;
(in caso di condanna per rifiuto nel corso di un biennio è sempre
disposta la revoca).
revoca
- Confisca del veicolo (compresi ciclomotori e motocicli) salvo
appartenga a persona “estranea” alla violazione disposta con
sentenza di condanna. L’ufficiale di P.G. deve procedere al sequestro
ex art. 321 c.3 c.p.p. solo se nell’immediatezza del fatto.
Se il rifiuto viene espresso dopo le 20,00 e prima delle 7,00 al conducente
dovrà essere applicata una sanzione amministrativa aggiuntiva di € 200
destinata al Fondo contro l’incidentalità notturna.
Milena Orlandi – Ufficiale P.M. - Macerata
95. Art. 186 C.d.S.
Il rifiuto non presuppone la sussistenza dello stato di ebbrezza
ma questo resterà accertabile soltanto a mezzo la descrizione
degli indici sintomatici relativi allo stato/comportamento del
soggetto (art. 186 c. 4).
L’accertamento sintomatologico è tuttora previsto, lecito, e
legittimo ed il Ministero dell’Interno ne ha confermato il
concorso con il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti.
Accertata la sussistenza del fatto l’A.G., per il principio del
“favor rei”, applica la sanzione più favorevole all’imputato.
Cass. Pen. Sez. IV 16/04/2008 n. 15756 e Cass. Pen. Sez. IV 15/05/2008 n.
19486.
Milena Orlandi – Ufficiale P.M. - Macerata
96. Art. 186 C.d.S.
Procedura operativa:
- Non dovrà essere compilato il verbale di contestazione
ma si procederà alla redazione degli atti procedimentali
concernenti l’illecito penale ed alla redazione della
c.n.r. ex art. 347 c.p.p.;
- Competente è il Tribunale in composizione
monocratica;
Milena Orlandi – Ufficiale P.M. - Macerata
97. Art. 186 C.d.S.
Procedura operativa:
- L’accertatore procederà, come previsto dall’art. 223
C.d.S., quando possibile, al ritiro della patente di guida
ed all’inoltro, entro 10 gg, al Prefetto del luogo della
commessa violazione, per l’adozione dell’ordinanza di
sospensione (di natura cautelare) avverso la quale è
ammesso ricorso al Giudice di Pace;
Milena Orlandi – Ufficiale P.M. - Macerata
98. Art. 186 C.d.S.
Procedura operativa:
- Per quanto concerne il veicolo, solo se questo non può
essere condotto da altra persona che ne abbia i requisiti e se
non sia possibile disporre diversamente, si procederà al
sequestro preventivo ex art. 321 c.p.p. che viene considerato
una misura “estrema” da adottarsi solo quando sia stato
inutilmente esperito ogni altro tentativo di impedire al
trasgressore la conduzione del veicolo stesso.
Milena Orlandi – Ufficiale P.M. - Macerata
99. Art. 186 C.d.S.
Procedura operativa:
- Se l’illecito è accertato nei confronti di un conducente di un
ciclomotore o di un motoveicolo si procederà al sequestro
amministrativo finalizzato alla confisca ex art. 213 c. 2 sexies
C.d.S. (salvo il tasso alcolemico sia sup. 1,5g/l).
I motocicli/ciclomotori devono essere ricoverati nelle
idonee depositerie. Decorsi 30 gg potranno essere
richiesti dal proprietario.
Milena Orlandi – Ufficiale P.M. - Macerata
100. Art. 186 C.d.S.
Procedura operativa:
- Reato accertato in caso di guida di un veicolo non a motore.
Nel caso in cui per la conduzione del veicolo non sia richiesta la
patente di guida, l’accertamento del reato non comporta alcuna
decurtazione di punti né il provvedimento della sospensione
della patente di guida eventualmente posseduta (ma corre
l’obbligo di segnalazione alla Prefettura che può disporne la
revisione in quanto possono essere venuti meno i requisiti
psicofisici o l’idoneità tecnica previsti per il possesso della
patente).
Milena Orlandi – Ufficiale P.M. - Macerata
101. Art. 186 C.d.S.
Ministero dell’Interno (Circolare n. 1970 del 20 marzo 2008)
Guida di ciclomotori in stato di ebbrezza e in stato di
alterazione psicofisica dovuta all’uso di sostanze stupefacenti.
Parere Avvocatura Generale dello Stato.
E’ consentito il ritiro del certificato di idoneità alla guida con
conseguente segnalazione alla Prefettura per l’esame di revisione
medica.
Milena Orlandi – Ufficiale P.M. - Macerata
102. Art. 186 C.d.S.
..omissis… poiché la patente di guida può essere titolo legittimamente autonomo
per la guida del ciclomotore, i requisiti fisici per la guida dei ciclomotori non
possono essere dissimili da quelli necessari per la guida di un’autovettura…
.omissis…la possibilità di procedere al ritiro del certificato di idoneità alla guida
dei ciclomotori, nelle ipotesi in cui il conducente si trovi in stato di ebbrezza o
alterazione da sostanze stupefacenti/psicotrope, va individuata nella carenza delle
condizioni psico-fisiche dal momento che anche per la guida dei ciclomotori l’art.
116 c. 1-quater richiede il possesso dei requisiti psico-fisici…Gli organi di Polizia
stradale possono procedere , in via preventiva, al ritiro del CIG e di segnalare la
circostanza al Prefetto affinché possa essere ordinato al conducente di sottoporsi
alla visita medica di revisione allorché, nell’ambito delle attività di accertamento
delle violazioni e di rilevamento dei sinistri, i predetti abbiano il sospetto che il
titolare non sia più in possesso dei prescritti requisiti psico-fisici..
Milena Orlandi – Ufficiale P.M. - Macerata
103. Art. 186 C.d.S.
Ministero dell’Interno (Circolare n. 1970 del 20 marzo 2008)
Le Prefetture non possono trattenere, per ragioni cautelative, il
titolo abilitante nelle more dell’effettuazione, da parte
dell’interessato, della visita medica di revisione dei requisiti
psicofisici, stante l’inesistenza di una norma specifica che
preveda tale comportamento o lo legittimi.
Milena Orlandi – Ufficiale P.M. - Macerata
104. Art. 187 C.d.S.
GUIDA IN STATO DI ALTERAZIONE PSICO-
FISICA PER USO DI SOSTANZE STUPEFACENTI
Chiunque guida in stato di alterazione psico-fisica
dovuta all’assunzione di sostanze stupefacenti o
psicotrope (indipendente la quantità) è punito con
l’ammenda da € 1.500 a € 6.000;
l’arresto da 3 mesi a 1 anno;
sospensione della patente da 6 mesi a 1 anno
La sospensione si applica anche nel caso di applicazione della
pena su richiesta delle parti.
Milena Orlandi – Ufficiale P.M. - Macerata
105. Art. 187 C.d.S.
Competente è il Tribunale in composizione
monocratica;
Revoca patente: in caso di recidiva nel biennio o se il
reato è commesso dal conducente di un autobus,
veicolo sup. 3,5t o complessi di veicoli.
10 punti
DECURTAZIONE PUNTI per
aggiornamento tabella di cui all’art. 126-bis.
Milena Orlandi – Ufficiale P.M. - Macerata
106. Art. 187 C.d.S.
Se la violazione viene accertata tra le 20,00 e le 07,00 al
conducente dovrà essere applicata una sanzione aggiuntiva
di € 200 destinata al Fondo contro l’incidentalità notturna così
come previsto dalla L. 160/2007.
Questa sanzione in concreto potrà applicarsi solo dopo
l’emissione di un decreto adottato dal Ministro economia e
finanze di concerto con il Ministro dell’interno e dei trasporti a
tutt’oggi ancora non emanato…
Il Fondo è alimentato da sanzioni aggiuntive di € 200 ad ogni
violazione commessa dopo le 22 e prima delle 7 degli artt.
141, 142 cc. 8 e 9 (ma non 9-bis), 186 e 187.
Milena Orlandi – Ufficiale P.M. - Macerata
107. Art. 187 C.d.S.
Destinazione del veicolo
Confisca obbligatoria art. 240 c. 2 cp (no se di
persona estranea al reato) disposta con la sentenza di
condanna o di applicazione di pena su richiesta delle
parti di tutti i tipi di veicoli:
• Sequestro ex art. 321, comma 3-bis, cpp. Solo
Ufficiali di P.G. Solo nell’immediatezza del fatto.
• Trasgressore custode: no se in stato di ebbrezza, sotto
uso di sost. stupefacenti, palese infermità mentale,
sottoposto a misure preventive o di detenzione.
• L’ufficiale di PG affiderà il veicolo in custodia giudiziale a
soggetto autorizzato. Il trasferimento della custodia da
custode autorizzato al trasgressore è attività del P.M.
Milena Orlandi – Ufficiale P.M. - Macerata
108. Art. 187 C.d.S.
Le pene in caso di incidente stradale
Se il conducente provoca un incidente stradale le pene
sono raddoppiate e sarà disposta, qualunque sia il
veicolo, con la sentenza di condanna o di applicazione
della pena a richiesta delle parti del Giudice, la
confisca salvo che il mezzo non appartenga a persona
“estranea” al reato.
Se l’incidente ha causato lesioni gravi o gravissime art.
590 c. 3 c.p.
Milena Orlandi – Ufficiale P.M. - Macerata
109. Art. 187 C.d.S.
Il “ritiro cautelare” della patente in caso di incidente
Qualora il conducente sia ricoverato o sottoposto a cure
mediche gli organi di polizia possono disporre il ritiro
della patente, da depositarsi presso il Comando, per
patente
indisponibilità dell’esito degli accertamenti presso la
struttura ospedaliera, fino all’esito degli accertamenti e
per un periodo di massimo 10 gg, se gli accertamenti con i
precursori hanno dato esito positivo e se la sintomatologia
fa ritenere che il soggetto sia in stato di alterazione
psicofisica da sostanze stupefacenti o psicotrope.
Milena Orlandi – Ufficiale P.M. - Macerata
110. Art. 187 c. 8 C.d.S.
Rifiuto di sottoporsi all’accertamento
Reintrodotta la fattispecie penale dal D.L. 98/2008.
“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, in caso di rifiuto
all’accertamento di cui ai commi 2, 3 o 4, il conducente è soggetto
alle sanzioni di cui all’art. 186 c. 7”
Si applica la sospensione della patente di guida da 6 mesi a 2 anni,
che viene imediatamente ritirata ai sensi dell’art. 223 C.d.S. Con
l’ordinanza di sospensione il Prefetto ordina al trasgressore di
sottoporsi a visita medica entro 60 gg. Se il soggetto non si sottopone
è facoltà del Prefetto sospendere la validità della patente fino all’esito
della visita medica.
REVOCA PATENTE in caso di condanna per il medesimo reato nei
due anni precedenti.
Milena Orlandi – Ufficiale P.M. - Macerata
111. Art. 187 C.d.S.
- Arresto da 3 mesi a 1 anno + Ammenda da € 1.500 a 6.000
- Sospensione patente di guida da uno a due anni;
(in caso di condanna per rifiuto nel corso di un biennio è sempre
disposta la revoca).
revoca
- Confisca del veicolo (compresi ciclomotori e motocicli) salvo
appartenga a persona “estranea” alla violazione con sentenza di
condanna. L’ufficiale di P.G. deve procedere al sequestro ex art. 321
c. 3 c.p.p. solo se nell’immediatezza del fatto.
Se il rifiuto viene espresso dopo le 20,00 e prima delle 7,00 al conducente
dovrà essere applicata una sanzione amministrativa aggiuntiva di € 200
destinata al Fondo contro l’incidentalità notturna.
Milena Orlandi – Ufficiale P.M. - Macerata
112. Art. 193 C.d.S.
OBBLIGO DELL’ASSICURAZIONE R.C.A.
Codice delle assicurazioni (d.lgs 209/2005) e suo
regolamento (DM 86/2008)
Milena Orlandi – Ufficiale P.M. - Macerata
113. Art. 193 C.d.S.
D.Lgs 209/2005
Certificato + contrassegno
Italia
San Marino
Città del Vaticano
Milena Orlandi – Ufficiale P.M. - Macerata
114. Art. 193 C.d.S.
D.Lgs 209/2005
Nessun documento assicurativo
Veicoli dello S.E.E. (U.E.+Norv.+Isla.+Liech.)
Veicoli di stati assimilati (Andorra, Croazia,
Svizzera)
Milena Orlandi – Ufficiale P.M. - Macerata
115. Art. 193 C.d.S.
D.Lgs 209/2005
Certificato internazionale di
assicurazione (carta verde)
O
Contratto assicurazione di frontiera
Veicoli di stati “terzi”
Milena Orlandi – Ufficiale P.M. - Macerata
116. Assicurazione R.C.A.
Regolamento ISVAP n. 13
Pubblicato sulla G.U. n. 39 del 15.02.2008
Disciplina del certificato di assicurazione,
del contrassegno assicurativo
Milena Orlandi – Ufficiale P.M. - Macerata
117. Assicurazione R.C.A.
Regolamento ISVAP n. 13
Dal 16.02.2008
• Le compagnie assicuratrici hanno 5 gg dal
pagamento del premio o della rata di
premio per rilasciare al contraente il
certificato e il contrassegno o per farli
pervenire al suo domicilio
Milena Orlandi – Ufficiale P.M. - Macerata
118. Assicurazione R.C.A.
Regolamento ISVAP n. 13
Dal 16.02.2008
Durante tali 5 gg sono da considerarsi
provvisoriamente equipollenti:
• Quietanza del premio o rata (anche trasmessa via
fax o per via telematica)
• Dichiarazione della compagnia attestante
l’avvenuto pagamento (anche trasmessa via fax o
per via telematica)
• Ricevuta bollettino c/c/p prestampato della
compagnia relativo al pagamento del premio o rata
Milena Orlandi – Ufficiale P.M. - Macerata
119. Assicurazione R.C.A.
Regolamento ISVAP n. 13
Dal 16.02.2008
• I documenti equipollenti devono contenere:
– Denominazione della compagnia, n° di polizza,
dati della targa (o del telaio quando previsto) e la
decorrenza della copertura.
• Devono essere applicati al veicolo con le
stesse modalità previste dall’art. 181 C.d.S.
• In presenza dei documenti equipollenti non si
può sanzionare (artt. 180 e 181 cds) fino al 6°
giorno successivo all’avvenuto pagamento.
Milena Orlandi – Ufficiale P.M. - Macerata
120. Assicurazione R.C.A.
Regolamento ISVAP n. 13
Dall’ 1.7.2008
• Il certificato ed il contrassegno contengono
nuove indicazioni tra cui le generalità e
l’indirizzo del rappresentante per la gestione
dei sinistri;
• Istituito un modello unico per la denuncia dei
sinistri tra veicoli a motore e l’obbligo per le
compagnie di consegnarne una copia in
occasione della stipula e rinnovo del contratto
e ad ogni denuncia di sinistro.
Milena Orlandi – Ufficiale P.M. - Macerata
121. Art. 194 C.d.S.
In tutte le ipotesi in cui il C.d.S. prevede che
da una violazione consegue una sanzione
amministrativa pecuniaria si applicano le
disposizioni generali previste dalla L.689/81,
salve le modifiche e le deroghe previste dalle
norme del capo I del Titolo VI del C.d.S.
Milena Orlandi – Ufficiale P.M. - Macerata
122. Titolo VI
L.689/81
Codice della Strada
• La violazione deve essere, quando
• La violazione deve essere, quando
possibile, contestata
possibile, immediatamente
immediatamente
contestata con “verbale”
• Notificazione entro 90 gg (360 se
• se non contestata si procede alla sua
estero)
notificazione entro 150 gg (360 se
estero)
• E’ ammesso pagamento entro 60gg
• È ammesso pagamento entro 60gg
una somma pari al 2min o 1/3 Max
una somma pari al minimo edittale
• E’ ammesso ricorso entro 30gg
• E’ ammesso ricorso entro 60gg al
all’Autorità competente ai sensi
Prefetto o al G.d.p.
dell’art. 17 (es. Sindaco x violazioni
Regolamenti comunali)
Milena Orlandi – Ufficiale P.M. - Macerata
123. Art. 195 C.d.S.
Aggiornamento delle sanzioni ogni 2 anni
secondo i coefficienti ISTAT.
Il Ministro della Giustizia con i Ministri dell’Economia
e delle Finanze, delle infrastrutture e dei trasporti
fissano le percentuali dell’aggiornamento con
decorrenza 1° gennaio di ogni biennio.
Milena Orlandi – Ufficiale P.M. - Macerata
124. Art. 195 C.d.S.
Per il biennio 2009-2010 vi ha provveduto il
DM 17 dicembre 2008 (G.U. n. 303 del
30/12/2008) che trova applicazione dal 1°
gennaio 2009.
Milena Orlandi – Ufficiale P.M. - Macerata
125. Art. 201 c. 1bis C.d.S
HA LEGITTIMATO LA NON
NECESSARIETA’ DELL'OBBLIGO DI
CONTESTAZIONE DELLA VIOLAZIONE NEI
CASI TASSATIVAMENTE INDICATI NEL
COMMA STESSO.
Milena Orlandi – Ufficiale P.M. - Macerata
126. Art. 201 c. 1bis C.d.S.
NO CONTESTAZIONE IMMEDIATA
Notifica violazione entro 150gg
a) impossibilità di raggiungere un veicolo lanciato ad eccessiva
velocità;
b) attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante luce
rossa;
c) sorpasso vietato;
d) accertamento della violazione in assenza del tasgressore e del
proprietario del veicolo;
e) accertamento della violazione a mezzo apparecchi….
Milena Orlandi – Ufficiale P.M. - Macerata
127. Art. 201 c. 1bis C.d.S.
NEGLI ALTRI CASI DI MANCATA CONTESTAZIONE?
Indicazione nel verbale dei motivi che hanno reso
impossibile la contestazione immediata.
Milena Orlandi – Ufficiale P.M. - Macerata
128. Artt. 203-204-205– Titolo VI
Codice della Strada L.689/81
• RICORSO PREFETTO: da • Se è stato presentato ricorso:
presentare al Comando o - se l’accertamento è fondato :
direttamente A.R. (entro 30gg l’autorità competente emette
rimanda al comando). Il ordinanza ingiunzione di
comando entro 60gg deduzioni pagamento per l’importo
tecniche. Entro 120gg il prefetto dovuto + le spese che può
se l’accertamento è fondato essere corrisposto entro 30gg
emette “ordinanza ingiunzione di altrimenti essa costituisce titolo
pagamento” per una somma pari esecutivo.
al doppio del min + le spese da - Se l’accertamento non è
notificare entro 150gg e l’utente fondato: l’autorità competente
può pagare nei successivi 30gg emette ordinanza di
altrimenti costituisce titolo archiviazione.
esecutivo. Se l’accertamento non
è fondato il Prefetto emette
“ordinanza di archiviazione”.
Alle ORDINANZE INGIUNZIONE di pagamento può essere proposto
ricorso al Giudice di Pace … entro 30gg dalla notificazione
Milena Orlandi – Ufficiale P.M. - Macerata
129. Artt. 204bis - Titolo VI
Codice della Strada L.689/81
• RICORSO G.d.P.: è alternativo al
ricorso al Prefetto. 60 giorni. Se il
giudice ritiene fondato
l’accertamento emette sentenza
con l’importo da pagare (non
inferiore al minimo edittale). La
sentenza costituisce titolo esecutivo
ed OGGI è ricorribile anche in
Appello ieri solo per Cassazione.
• Se non è avvenuto il pagamento
• Se non è avvenuto il pagamento l’organo accertatore dovrà
nei termini e non è stato proposto inviare il verbale con la prova
ricorso, il “verbale” costituisce titolo dell’avvenuta notifica all’autorità
esecutivo per una somma pari alla competente (es. Sindaco x
½ Max (ruolo esattoriale) violazioni Regolamenti
comunali)
Milena Orlandi – Ufficiale P.M. - Macerata
130. Art. 207 C.d.S.
Quando con un veicolo immatricolato all’estero o con
targa EE o conducenti con patente straniera (non U.E.)
viene violata una disposizione del C.d.S. si deve:
redigere il verbale di
contestazione della violazione.
pagamento in misura ridotta
della sanzione nelle mani
dell’agente, con annotazione sul
verbale.
Milena Orlandi – Ufficiale P.M. - Macerata
131. Art. 207 C.d.S.
Nel caso di mancato pagamento immediato:
versamento, a titolo di cauzione, della metà del
massimo.
veicolo immatricolato Stato Europeo o accordo
economico europeo somma da versare pari al
minimo edittale.
fermo amministrativo del veicolo fino al
pagamento ma max 60 gg.
Milena Orlandi – Ufficiale P.M. - Macerata
132. IL VERBALE
Il verbale e’ quel documento che recepisce la
contestazione di un fatto, un comportamento
tenuto da un soggetto, rilevante, ai fini della
normativa vigente, in quanto costituisce illecito
amministrativo, con l’aggiunta o meno
dell’individuazione del soggetto che si e’ reso
responsabile di tale comportamento.
133. IL VERBALE
MATERIE CHE SI INTERESSANO DEL “VERBALE”
Il C.p.p. nel Titolo III del libro II all’Art. 134 precisa “ALLA
DOCUMENTAZIONE DEGLI ATTI SI PROCEDE MEDIANTE
VERBALE”.
La LEGGE 689/81 all’art. 13 tratta degli atti di accertamento:
Documenti che recepiscono, ufficializzano e danno rilevanza
giuridica ad una serie di operazioni poste in essere dagli organi
addetti al controllo sull’osservanza delle disposizioni per la cui
violazione e’ prevista la sanzione amministrativa del pagamento
di una somma di denaro, al fine di giungere all’individuazione del
responsabile della stessa.
134. IL VERBALE
Il Codice della Strada prende in considerazione il Verbale
nell’Art. 383 del Regolamento, intestato “Contestazione –
Verbale di accertamento” e nell’art. 385, sempre del
regolamento, intestato : Modalità di contestazione non
Immediata”.
135. IL VERBALE
REQUISITI (Artt. 136/137 c.p.p.)
LUOGO IN CUI VIENE REDATTO: Il riferimento
temporale relativo alla redazione del verbale.
IL NOMINATIVO DEL PUBBLICO UFFICIALE o dei
pubblici ufficiali che hanno redatto il verbale.
IL CONTENUTO VERO E PROPRIO DEL VERBALE e
cioè la descrizione precisa e puntuale di ciò che e’
avvenuto alla presenza del pubblico ufficiale, di ciò che
quest’ultimo a visto e/o sentito, e/o fatto, ovvero delle
dichiarazioni ricevute… DA QUESTO DISCENDE IL
TIPO DI VERBALE.
LA SOTTOSCRIZIONE
136. IL VERBALE
ACCERTAMENTO DI UNA VIOLAZIONE COMMESSA
DA MINORE:
L’art. 2 della legge 689/81 (Capacità di intendere e di
volere) stabilisce: Non può essere assoggettato a
sanzione amministrativa …. Chi al momento in cui ha
commesso il fatto non aveva compiuto 18 anni.
Vengono presi in considerazione due soggetti:
a) Chi ha commesso il fatto (non soggetto alla sanzione
amministrativa);
b) Chi e’ tenuto alla sorveglianza del minore che
risponde della violazione.
137. IL VERBALE
SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE n°
4286 del 26.03.2002.
- verbale di contestazione in cui il trasgressore risulta
essere l’esercente la patria potestà, o colui che e’ tenuto alla
sua sorveglianza, tenendo presente di inserire nella
motivazione il comportamento non lecito del minore, in
determinate circostanze di tempo e di luogo, dal quale e’
derivato l’accertamento di un illecito amministrativo.
- Aggiungere che della violazione risponde il trasgressore
in quanto soggetto tenuto alla sorveglianza del minore.
138. Corso organizzato da
M&IT Consulting
Grazie e…
…BUON LAVORO
RIMINI - 19 Gennaio 2009