SlideShare una empresa de Scribd logo
1 de 139
Descargar para leer sin conexión
Corso organizzato da
                              M&IT Consulting




“CODICE DELLA STRADA”

  Aggiornamento Professionale


       RIMINI - 19 Gennaio 2009
Art. 117 C.d.S.

Art. 117 c.2-bis: Ai titolari di patente di cat. B,
conseguita a far data 01/01/2010 (D.L. 207/2008 in
G.U. del 31 Dicembre 2008) per il primo anno dal
suo rilascio, non è consentita la guida di autoveicoli
aventi una potenza specifica, riferita alla tara,
superiore a 50 Kw/t.
Tale limitazione non si applica ai veicoli adibiti al
servizio di persone invalide, autorizzate ai sensi
             dell’art. 188, purché la persona invalida
             sia presente sul veicolo.

                Milena Orlandi – Ufficiale P.M. - Macerata
NORME DI
                     COMPORTAMENTO



TITOLO V C.D.S.
         (Artt.140-193)




Milena Orlandi – Ufficiale P.M. - Macerata
Art. 140 C.d.S.

PRINCIPIO INFORMATORE DELLA CIRCOLAZIONE
“Gli utenti della strada devono comportarsi in modo da
non costituire pericolo o intralcio per la circolazione ed
in modo che sia in ogni caso salvaguardata la
sicurezza stradale.
I singoli comportamenti, oltre quanto già previsto nei
precedenti titoli sono fissati dalle norme che seguono.”




                 Milena Orlandi – Ufficiale P.M. - Macerata
Art. 141 C.d.S.
                              VELOCITA’
“E’ obbligo del conducente REGOLARE la velocità del
 veicolo in modo che, avuto riguardo alle caratteristiche,
 allo stato e al carico del veicolo stesso, alle caratteristiche
 e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra
 circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo
 per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra
 causa di disordine per la circolazione”.

“Il conducente deve sempre conservare il controllo del
 proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le
 manovre necessarie in condizioni di sicurezza,
 specialmente l’ARRESTO TEMPESTIVO del veicolo entro i
 limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi
 ostacolo prevedibile”.
                 Milena Orlandi – Ufficiale P.M. - Macerata
Art. 141 C.d.S.
LA VELOCITA’ TALMENTE RIDOTTA DA COSTITUIRE
INTRALCIO O PERICOLO PER LA CIRCOLAZIONE.




            Milena Orlandi – Ufficiale P.M. - Macerata
Art. 142 C.d.S.

                      ATTENZIONE

Sulle strade urbane di quartiere (art. 2 c. 2 lett. E) e sulle strade
locali (F) non si possono istallare misuratori di velocità senza che ci
sia la contestazione immediata.


Sulle strade extraurbane secondarie (C) e sulle strade urbane di
scorrimento (D) spetta alla Prefettura individuare i tratti di strada
pericolosi dove si può procedere alla misurazione della velocità
senza la contestazione immediata.

                     Milena Orlandi – Ufficiale P.M. - Macerata
Art. 142 C.d.S.



STRADE URBANE                                              STRADE EXTRAURBANE
                                                                   SECONDARIE
(con possibilità di ELEVAZIONE A 70)




STRADE EXTRAURBANE
                                                                 AUTOSTRADE
PRINCIPALI




              Milena Orlandi – Ufficiale P.M. - Macerata
Art. 142 C.d.S.

                                                Velocità max          Velocità max    Velocità max
                Categoria
                                                                                       autostrada
                                                centro abitato         fuori centri
Ciclomotori                                           45                    45            ---
Veicoli merci pericolose                              30                    50            ---
Mezzi d’opera a pieno carico *                        40                    60            ---
Macchine agricole, operatrici, carrelli:*
senza pneumatici                                      15                    15            ---
con pneumatici
                                                      40                    40            ---

Quadricicli *                                         50                    80            ---
Autotreni, autoarticolati, autosnodati *                                    70            80
Autoveicoli trasporto cose (sup. 12 t) *                                    70            80

Autobus, filobus (sup. 8t) *                                                80            100

                               Milena Orlandi – Ufficiale P.M. - Macerata
Art. 142 C.d.S.
                 RECENTI MODIFICHE
Si sono introdotte quattro fasce di sanzioni di entità
crescente in relazione al superamento del limite imposto.
Si sono introdotte sanzioni particolari per l’eccesso di
velocità dei veicoli “pesanti”.
Si è introdotto l’obbligo di segnalare la presenza delle
postazioni di controllo, con cartelli o dispositivi luminosi
in precedenza previsto solo per i dispositivi di controllo
remoto     della    violazione,    senza     la     presenza
dell’accertatore.
                 Milena Orlandi – Ufficiale P.M. - Macerata
Art. 142 c. 7 C.d.S.


Superamento dei limiti di non oltre 10 Km/h.

• Sanzione da € 38 a € 155
• Nessuna decurtazione di punteggio




             Milena Orlandi – Ufficiale P.M. - Macerata
Art. 142 c. 8 C.d.S.

Superamento di oltre 10 Km/h e non oltre 40 Km/h.
                                            Km/h
• Sanzione da € 155 a € 624
• Decurtazione di 5 punti (prima erano 2)
• Sanzione di € 200 per Fondo incidentalità
  notturna (se commessa dopo le 20 e prima delle 7)
 Tale sanzione, prevista dall’art. 6-bis L.160/2007, potrà essere applicata
 in concreto solo dopo l’emissione di un decreto che doveva adottarsi
 entro 3 mesi… dai tre Ministeri – Economia, Interno, Trasporti - a
 tutt’oggi ancora da emanarsi.




                     Milena Orlandi – Ufficiale P.M. - Macerata
Art. 142 c. 9 C.d.S.

Superamento di oltre 40 Km/h e non oltre 60 Km/h.
• Sanzione da € 370 a € 1.458
• Decurtazione di 10 punti
• Sospensione patente da 1 a 3 mesi
• Sospensione patente da 8 a 18 mesi in caso di
  reiterazione in un biennio
• Inibizione alla guida dalle 22 alle 7 per i primi 3
  mesi successivi alla restituzione della patente
• Sanzione di € 200 per Fondo incidentalità notturna
    (se commessa dopo le 20 e prima delle 7)…

                   Milena Orlandi – Ufficiale P.M. - Macerata
Art. 142 c. 9 C.d.S.

   Il provvedimento di sospensione emesso dalla
   Prefettura in conseguenza della violazione del
   c. 9 riporterà:
1. La durata del periodo di sospensione in cui
   l’inibizione alla guida è completa;
2. L’indicazione che, trascorso tale periodo, per i
   3 mesi successivi alla restituzione della
   patente di guida l’inibizione alla guida sarà
   parziale operando solo tra le 22 e le 7.
   La guida del veicolo nelle ore inibite (totalmente o
   parzialmente) configura violazione art. 218 c. 6 C.d.S.

              Milena Orlandi – Ufficiale P.M. - Macerata
Art. 142 c. 9-bis C.d.S.

Superamento dei limiti di oltre 60 Km/h.

•   Sanzione da € 500 a € 2.000
•   Decurtazione di 10 punti
•   Sospensione patente da 6 a 12 mesi
•   Revoca patente in caso di reiterazione in
    un biennio

              Milena Orlandi – Ufficiale P.M. - Macerata
Art. 142 C.d.S.

  Articolo 142           Sanzione pecuniaria           punti           Sanzione accessoria
                                                                              note
 c. 7 - fino 10 Km/h         Da € 38 a €155              ==                       ======


c.8 – oltre 10 fino 40       Da € 155 a €624              5      Se la violazione avviene tra le 20,00 e
                                                                 le 07,00 sanzione aggiuntiva di € 200
                                                                 per il Fondo contro incidentalità
                                                                                             incidentalità
                                                                 notturna.
c.9 – oltre 40 fino 60      Da € 370 a € 1.458           10      Sospensione patente da 1 a 3 mesi.
                                                                 Nell’ordinanza      di       sospensione
                                                                 inibizione alla guida dalle 22,00 alle
                                                                 07,00 per tre mesi dalla restituzione da
                                                                 annotare all’anagrafe abilitati alla guida.
                                                                 Sanzione Art. 218. Come sopra.
 c.9-bis – oltre 60         Da € 500 a € 2.000           10      Sospensione della patente da 6 a 12
                                                                 mesi. Ulteriore violazione in un
                                                                 biennio: REVOCA.
                                                                          REVOCA



                              Milena Orlandi – Ufficiale P.M. - Macerata
Art. 142 c.11 C.d.S.

Art. 142 c. 11 (riscritto)- Sanzioni particolari per
l’eccesso di velocità dei veicoli “pesanti” (merci
pericolose esplosive se viaggiano carichi, autotreni,
autoarticolati, autosnodati, autobus sup. 8t, autocarri sup.
3,5t e mezzi d’opera se viaggiano a pieno carico).
Al raddoppio già previsto delle sanzioni amministrative
pecuniarie si aggiunge il raddoppio delle sanzioni
amministrative accessorie cioè il raddoppio della durata
della sospensione patente di guida.

                 Milena Orlandi – Ufficiale P.M. - Macerata
Art. 142 c. 11 C.d.S.


Inoltre, se si tratta di veicoli dotati di limitatore di velocità
si applicano, se viene riscontrato il superamento del limite
della sua taratura (85 Km/h per autocarri sup. 12t e 100
Km/h per autobus superiori a 10t), in concorso con l’art.
142, le sanzioni previste dall’art. 179 c. 2-bis (€ 829
conducente) e c. 3 (€ 713 titolare della
licenza/autorizzazione al trasporto) per limitatore non
funzionante dando per presunta tale violazione.


                  Milena Orlandi – Ufficiale P.M. - Macerata
Art. 142 c. 11 C.d.S.


Va precisato che il c.11 dell’art. 142 prevede
l’applicazione delle sole sanzioni amministrative
pecuniarie contenute nei commi 2-bis (1° periodo) e 3
dell’art. 179 e non di quelle accessorie (sospensione o
revoca della patente del conducente) previste al c. 9 per
l’applicazione delle quali occorrono accertamenti tecnici
specifici di verifica che attestino l’inefficienza o
l’alterazione del limitatore di velocità.


                 Milena Orlandi – Ufficiale P.M. - Macerata
Art. 142 c. 11 C.d.S.

  Veicoli pesanti: la velocità accertata supera la
          velocità di taratura del limitatore
Senza verifica tecnica in officina (violaz. presunta):
• Conducente: art. 142 (sanzioni amm.ve pecuniarie
  e accessorie raddoppiate)
• Conducente: art. 179, comma 2-bis, 1° periodo (da
  € 829 a € 3.315). No sospensione patente prevista
  dal comma 9 dell’art. 179
• Titolare licenza o autorizzazione trasporto cose o
  persone: art. 179 comma 3 (da € 713 a € 2.853)

                Milena Orlandi – Ufficiale P.M. - Macerata
Art. 142 c. 11 C.d.S.

  Veicoli pesanti: la velocità accertata supera la
          velocità di taratura del limitatore
Con verifica tecnica in officina (violaz. accertata):
• Conducente: art. 142 (sanzioni amm.ve e
  accessorie raddoppiate)
• Conducente: art. 179, comma 2-bis, 2° periodo (da
  € 1.658 a € 6.630) + sospensione patente prevista
  dal comma 9 dell’art. 179
• Titolare licenza o autorizzazione trasporto cose o
  persone: art. 179 comma 3 (da € 713 a € 2.853)

                Milena Orlandi – Ufficiale P.M. - Macerata
Art. 142 c. 11 C.d.S.

Si ricorda che il nuovo c.11 dell’art. 142 prevede che
sia sempre disposto l’accompagnamento dei veicoli
presso un’officina autorizzata qualora si voglia
dimostrare che il limitatore di velocità è stato oggetto
di interventi tecnici che ne hanno determinato la sua
alterazione o manomissione.
Art. 179 c.6-bis - Per tali accertamenti, il veicolo, può
essere scortato o fatto rimorchiare, a spese del
proprietario, presso la più vicina officina autorizzata.

                Milena Orlandi – Ufficiale P.M. - Macerata
Art. 142 c. 6-bis C.d.S.
Viene disposto che le postazioni di controllo sulla rete
stradale per il rilevamento della velocità debbano essere
presegnalate e ben visibili.
Secondo il D.M. 15.08.2007 le postazioni possono essere segnalate:
  con segnali stradali di indicazione, temporanei o permanenti;
                          indicazione
  con segnali stradali luminosi a messaggio variabile;
  con dispositivi di segnalazione luminosi istallati sui veicoli in
dotazione agli organi di polizia.
Nessuna segnalazione è dovuta per il rilevamento della velocità in
maniera dinamica (apparecchi istallati a bordo di veicoli che
consentono di rilevare la velocità “ad inseguimento”).
                  Milena Orlandi – Ufficiale P.M. - Macerata
Art. 142 C.d.S.

Il decreto non fissa una distanza minima tra il segnale di preavviso e
la postazione di controllo, ma si limita a stabilire che i cartelli ed i
dispositivi devono poter essere avvistati con adeguato anticipo.
La distanza massima tra il segnale e la postazione di controllo
non può essere superiore a 4 Km.
La distanza adeguata, si ritiene, corrisponda alla distanza minima
indicata per la collocazione dei segnali di prescrizione:
 m 250 autostrade e strade extraurbane principali;
 m 150 strade extraurbane secondarie e urbane di scorrimento;
 m 80 per le altre strade.

                     Milena Orlandi – Ufficiale P.M. - Macerata
Art. 142 C.d.S.
Sull’obbligo della ripetizione della
presegnalazione in caso di
intersezioni il decreto non è chiaro
dato che al primo comma dell’art.
2      impone      l’obbligo     della
ripetizione, al secondo comma
afferma che i segnali sono
completi e non necessitano di
ripetizione né di indicazione fine.
Nella circolare esplicativa il
Ministero     afferma       che        la
ripetizione è obbligatoria. I
segnali di indicazione non cessano
di validità dopo ogni intersezione.
Ma la ripetizione è necessaria
sulle strade laterali che si
immettono.           Milena Orlandi – Ufficiale P.M. - Macerata
Art. 157 c. 7-bis C.d.S.
            ARRESTO, FERMATA E SOSTA

Dispone il divieto di tenere il motore acceso durante la sosta o la
fermata del veicolo (non arresto) allo scopo di mantenere in
funzione l’impianto di condizionamento d’aria (sia di
raffreddamento che di riscaldamento: impianto di climatizzazione).
Sanzione da € 200 a € 400.
Di difficile accertamento poiché deve essere provata la circostanza.
In precedenza era prevista la sanzione per motore acceso durante la
sosta.



                    Milena Orlandi – Ufficiale P.M. - Macerata
Art. 164 C.d.S.
SISTEMAZIONE DEL CARICO SUI VEICOLI




        Milena Orlandi – Ufficiale P.M. - Macerata
Art. 164 C.d.S.
Il trasporto di cose su veicoli a motore, in relazione ai limiti
dimensionali è disciplinato dall’art. 164 C.d.S.
Si ribadisce in tale articolo che il CARICO non può
superare i limiti di sagoma stabiliti dall’art. 61 e si prevede
che:
• non possa sporgere dalla parte anteriore del veicolo;
• possa sporgere, se indivisibile, posteriormente fino ai
3/10 della lunghezza del veicolo
• sporgere lateralmente non oltre 30 cm dalle luci di
posizione;
• nessun limite è posto in altezza.
                 Milena Orlandi – Ufficiale P.M. - Macerata
Art. 164 C.d.S.
Per irregolare sistemazione del carico la patente e la carta
di circolazione vengono immediatamente ritirati (del ritiro è
fatta   menzione       nel      verbale          di     contestazione   della
violazione) ma non verranno trasmessi ad altro ufficio:
vengono       restituiti     dopo          la       corretta     sistemazione
annotandolo sul verbale.
Violazioni:
• cattiva sistemazione;
• mancata segnalazione sporgenza.
Sanzione: € 74,00 + ritiro documenti e decurtazione 3
punti
                    Milena Orlandi – Ufficiale P.M. - Macerata
Art. 164 C.d.S.

                               RICORDA


• Segnalare le violazioni di cui agli artt. 61 e 164 C.d.S. alla
sezione provinciale dell’Albo degli autotrasportatori per
eventuali sanzioni disciplinari;
• notificare il verbale anche al caricatore;
• notificare il verbale, se del caso, al vettore, committente, e
                                         vettore committente
proprietario merci (corresponsabilità art. 197 C.d.S.).




                   Milena Orlandi – Ufficiale P.M. - Macerata
Art. 167 C.d.S.
TRASPORTI DI COSE SU VEICOLI A MOTORE
                IL SOVRACCARICO




         Milena Orlandi – Ufficiale P.M. - Macerata
Art. 167 C.d.S.

A differenza dell’art. 62 C.d.S. dove si fa riferimento alla
m.c.p.c. secondo il numero di assi nell’art. 167 (trasporto di
cose sui veicoli a motore e sui rimorchi) si fa riferimento alla
massa complessiva indicata sulla carta di circolazione del
singolo veicolo, affermando che i veicoli a motore ed i
rimorchi non possono superare tali limiti.
Al tempo stesso si disciplina l’eventuale superamento della
massa    complessiva        p.c.      del      singolo          veicolo   (il   c.d.
sovraccarico o eccedenza) purché rimanga entro i limiti di
massa indicata dall’art. 62 C.d.S.

                   Milena Orlandi – Ufficiale P.M. - Macerata
Art. 167 C.d.S.
Il c. 2 dell’art. 167 individua una franchigia (ma non per i veicoli
che trasportano merci pericolose di cui all’art. 168 C.d.S.)
rappresentata dal 5% del valore indicato sulla carta di
circolazione: per cui se si supera il valore della massa a pieno
carico indicato sulla carta di circolazione di non oltre il 5% non si
deve elevare nessuna infrazione ed il veicolo può circolare
liberamente (c.d. massa franca).
Esempio:
Carta di circolazione: m.c.p.c. 30 t;
Peso effettivo: 33,5 t
Franchigia 5% = 1,5 t         per cui              peso consentito = 31,5 t (m.f.)
Eccedenza = 33,5 t -31,5 t = 2 t
                        Milena Orlandi – Ufficiale P.M. - Macerata
Art. 167 C.d.S.

Se la massa complessiva superasse di oltre il 5% il limite
indicato sulla carta di circolazione si hanno delle sanzioni che si
differenziano a seconda che il veicolo sia superiore o non
superiore alle 10 t.


Qualora, inoltre, si superi il limite di massa complessiva indicata
sulla carta di circolazione di oltre il 5% si ha un regime
sanzionatorio articolato in base all’entità dell’eccedenza.




                       Milena Orlandi – Ufficiale P.M. - Macerata
Art. 167 C.d.S.


Veicoli superiori 10 t
€ 36,00 e punti 1 – se l’eccedenza non supera 1 t;
€ 74,00 e punti 2 – se l’eccedenza non supera 2 t;
€ 148,00 e punti 3 – se l’eccedenza non supera 3 t;
€ 370,00 e punti 4 – se l’eccedenza supera 3 t.




                    Milena Orlandi – Ufficiale P.M. - Macerata
Art. 167 C.d.S.
Esempio:


Carta di circolazione: m.c.p.c. 27 t;
Peso effettivo: 31 t
Franchigia 5% di 27 t = 1,35 t            per cui
peso consentito = 28,35 t (massa franca da arrotondare a 0,1 t sup.)
peso consentito = 28,4 t
Eccedenza = 31 t – 28,4 = 2,6 t


Sanzione € 148,00 e decurtazione di 3 punti.



                       Milena Orlandi – Ufficiale P.M. - Macerata
Art. 167 C.d.S.

Veicoli non superiori 10 t
€ 36,00 e punti 1 – se l’eccedenza non supera il 10%;
€ 74,00 e punti 2 – se l’eccedenza non supera il 20%;
€ 148,00 e punti 3 – se l’eccedenza non supera il 30%;
€ 370,00 e punti 4 – se l’eccedenza supera il 30%.




                    Milena Orlandi – Ufficiale P.M. - Macerata
Art. 167 C.d.S.
Esempio:


Carta di circolazione: m.c.p.c. 4,5 t;
Peso effettivo: 5,6 t
Franchigia 5% di 4,5 t = 0,225 t              per cui
peso consentito = 4,725 t (massa franca da arrotondare a 0,1 t sup.)
peso consentito = 4,8 t
Eccedenza = 5,6 – 4,8 = 0,8 ed in percentuale 0,8/4,5 x 100 = 17,7%


Sanzione € 74,00 e decurtazione di 2 punti.


                        Milena Orlandi – Ufficiale P.M. - Macerata
Art. 167 C.d.S.

         OBBLIGO DI SCARICARE L’ECCEDENZA


Quando l’eccedenza accertata è superiore al 10% della
massa complessiva indicata sulla carta di circolazione la
prosecuzione del viaggio, ferma restando la sanzione
pecuniaria, è subordinata alla riduzione del carico entro i
limiti consentiti. Si intima quindi il conducente di condurre il
veicolo presso un luogo idoneo alla sosta.



                  Milena Orlandi – Ufficiale P.M. - Macerata
Art. 167 C.d.S.

Se vengono superati i limiti di categoria (art. 62 C.d.S.)
occorre distinguere se si tratta di merce divisibile o
indivisibile.
Merce divisibile: si applica l’art. 167 C.d.S. con l’obbligo di
      divisibile                        C.d.S
sistemazione del carico entro i limiti;


Merce      indivisibile:       art.       10        C.d.S.        (mancanza   di
           indivisibile
autorizzazione).



                     Milena Orlandi – Ufficiale P.M. - Macerata
Art. 167 C.d.S.
                             Fonti di prova
L’accertamento del sovraccarico va compiuto in presenza del
conducente.
Strumenti di pesa – pese fisse anche private e pese mobili in
dotazione ai reparti di polizia purchè verificate dal competente
ufficio nmetrico provinciale. Si può imporre al conducente di
seguirci presso la pesa più vicina. Le spese dell’accertamento,
anche se il risultato è negativo, sono a carico del del
conducente/proprietario.
Documenti di accompagnamento previsti dalle disposizioni di
legge. Fanno fede, non occorre pesare il veicolo.
                    Milena Orlandi – Ufficiale P.M. - Macerata
Art. 167 C.d.S.
                               RICORDA
• Segnalare le violazioni di cui agli artt. 62 e 167 C.d.S. alla
sezione provinciale dell’Albo degli autotrasportatori per
eventuali sanzioni disciplinari e all’ufficio provinciale DTT
provincia di residenza del proprietario del veicolo. In caso di
veicoli stranieri segnalazione al Ministero dei Trasporti:
• notificare il verbale anche al caricatore;
• notificare il verbale, se del caso, al vettore, committente, e
                                         vettore committente
proprietario merci (corresponsabilità art. 197 C.d.S.).



                   Milena Orlandi – Ufficiale P.M. - Macerata
Art. 169 C.d.S.

TRASPORTO DI PERSONE, ANIMALI ED
  OGGETTI SUI VEICOLI A MOTORE




       Milena Orlandi – Ufficiale P.M. - Macerata
Art. 169 C.d.S.
La disciplina generale del trasporto di persone su veicoli
a motore e cioè le norme per la loro corretta sistemazione
è contenuta nell’art. 169 C.d.S. ed in altre norme speciali.
In linea generale si possono trasportare tante persone
quante sono indicate nella carta di circolazione. (S)
                                    circolazione
Ma i passeggeri non devono:
• limitare la libertà dei movimenti del conducente;
• impedire la visibilità del conducente;
• determinare sporgenze dalla sagoma del veicolo, salvo si
tratti di motociclo o ciclomotore.

                  Milena Orlandi – Ufficiale P.M. - Macerata
Art. 169 C.d.S.
Sulla carta di circolazione dei veicoli adibiti al trasporto di
persone, ad eccezione delle autovetture, è indicato anche il
numero dei passeggeri che, secondo le caratteristiche
costruttive del veicolo stesso, possono viaggiare in piedi.
La massa complessiva dei veicoli adibiti al trasporto di
persone (sedute s1 ed in piedi s2) non può superare
comunque il valore indicato sulla carta di circolazione.
Nel rispetto di tali limiti massimi sui veicoli destinati al
trasporto di persone è consentito il trasporto di bagagli o
oggetti personali nel rispetto delle regole sulla corretta
sistemazione del carico.
                 Milena Orlandi – Ufficiale P.M. - Macerata
Art. 169 C.d.S.

Violazioni:
• Trasportare persone sistemate in modo tale da limitare i
movimenti del conducente o impedirgli la visibilità
Sanzione: € 74,00 e decurtazione 1 punto


• Trasportare un numero di persone maggiore rispetto a quello
indicato nella carta di circolazione
Sanzione AUTOBUS: € 148,00
(se autovettura € 36,00 e decurtazione 2 punti)
VEICOLI AD USO DI TERZI: € 370,00 + sosp. c.c. e 4 punti

                   Milena Orlandi – Ufficiale P.M. - Macerata
Art. 169 C.d.S.


Fino all’8 Maggio 2009 su autovetture è possibile
trasportare in soprannumero sui posti posteriori due
bambini di età inferiore a dieci anni (senza l’impiego di
cinture di sicurezza né altri sistemi di ritenuta) a condizione
che siano accompagnati da un passeggero di età non
inferiore ai sedici anni.




                  Milena Orlandi – Ufficiale P.M. - Macerata
Art. 170 C.d.S.
    TRASPORTO DI PERSONE, ANIMALI ED
  OGGETTI SUI VEICOLI A MOTORE A 2 RUOTE

Sui motocicli e sui ciclomotori a due
ruote il conducente deve avere libero
uso delle braccia, delle mani, delle
gambe, deve stare seduto in posizione
corretta e deve reggere il manubrio
con ambedue le mani, ovvero con una
mano, in caso di necessità, per le
opportune manovre o segnalazioni.
Non deve procedere sollevando la
ruota anteriore.
                Milena Orlandi – Ufficiale P.M. - Macerata
Art. 170 C.d.S.

Sui CICLOMOTORI è vietato il trasporto di altre persone
oltre il conducente se non è espressamente indicato nel
certificato di circolazione (targa a 6 caratteri alfanumerici).
Se è un conducente minore di 18 anni che trasporta un
passeggero (art. 115 c.4 C.d.S.) su veicolo non idoneo
consegue FERMO AMMINISTRATIVO DEL VEICOLO PER
60 gg. (90gg se recidivo in un biennio)                         e sanzione
amministrativa di € 70.

                   Milena Orlandi – Ufficiale P.M. - Macerata
Art. 170 c. 1-bis C.d.S.


E’ vietato il trasporto di bambini minori di anni cinque sui
motocicli e sui ciclomotori a due ruote.(Gli anni si
intendono compiuti il giorno successivo. Artt. 2962 e 2963
c.c).
In caso di violazione sanzione pecuniaria di € 148.
Non è prevista decurtazione di punteggio.




                 Milena Orlandi – Ufficiale P.M. - Macerata
Art. 170 c. 3 C.d.S.


“Sui veicoli di cui al c. 1 l’eventuale passeggero deve
essere seduto in modo stabile ed equilibrato, nella
posizione determinata dalle apposite attrezzature del
veicolo”.
Se il passeggero non è in grado di utilizzare le apposite
attrezzature (es. poggiapiedi) non può essere trasportato. I
bambini non sono in grado di utilizzare tali attrezzature.



                 Milena Orlandi – Ufficiale P.M. - Macerata
Art. 171 C.d.S.
                    USO DEL CASCO
Obbligo di indossare ed allacciare il casco:
 conducenti e passeggeri di ciclomotori
 conducenti e passeggeri di motocicli

 € 70 + fermo veicolo 60gg (90gg recidivo in un biennio)
                 + decurtazione: 5 punti




                 Milena Orlandi – Ufficiale P.M. - Macerata
Art. 171 C.d.S.
        CONDUCENTE MINORE DI 18 ANNI:
           sanzione amministrativa € 70
fermo amministrativo del veicolo 60 gg.(90 gg recidivo)

         PASSEGGERO MINORE DI 18 ANNI:
      della violazione risponde il CONDUCENTE




                   Sanzione € 70
fermo amministrativo del veicolo 60gg (90 gg recidivo)
               Decurtazione: 5 punti
              Milena Orlandi – Ufficiale P.M. - Macerata
Art. 172 C.d.S.
USO DELLE CINTURE DI SICUREZZA E SISTEMI
              DI RITENUTA
       Dispositivi di ritenuta (d.lgs 150/2006)




             Milena Orlandi – Ufficiale P.M. - Macerata
Art. 172 C.d.S.

       Dispositivi di ritenuta - cinture
Uso obbligatorio, in qualsiasi situazione di marcia, delle
                                              marcia
cinture di sicurezza per gli adulti nei veicoli, muniti di
cinture di sicurezza delle categorie M1, N1, N2 e N3.

Il     conducente      è    responsabile
dell’efficienza dei sistemi di ritenuta
presenti sul veicolo.



                 Milena Orlandi – Ufficiale P.M. - Macerata
Art. 172 C.d.S.

                  Cinture di sicurezza
Se sul veicolo sono presenti gli ancoraggi le cinture di
sicurezza devono essere montate e conseguentemente
utilizzate dagli occupanti.

Ancoraggi: Se il veicolo è immatricolato prima
del 15.06.1976 è sprovvisto di ancoraggi, pertanto
esonerato dall’obbligo di istallazione dei
dispositivi. Se immatricolato dopo ed esistono
ancoraggi devono essere istallati i dispositivi di
ritenuta.

                    Milena Orlandi – Ufficiale P.M. - Macerata
Art. 172 C.d.S.

  Devono essere di tipo approvato. Devono riportare
  un’etichetta o marcatura secondo il regolamento ECE/ONU oppure
  secondo le direttive CEE. (“En” conformità a regolamenti
  ECE/ONU, “en” conforme al prototipo omologato CEE)
                                                                  A: tre punti, r4:arrotolatore
                                                                  a bloccaggio di emergenza,
Marchio di omologazione             Ar4m           Ar4m           m: a sensibilità multipla.
internazionale E seguito da:
1 Germania     6 Belgio
                                      E2             e2           VARIE:
2 Francia     11 U.K.
                                                                  B: SUBADDOMINALE
3 Italia      13 Lux
                                   042428            2428         C: SPECIALE
4 Paesi Bassi 18 Danimarca
                                                                  r3: arrotolatore a bloccaggio
IRL Irlanda   GR Grecia
                                                                  automatico.
                          Milena Orlandi – Ufficiale P.M. - Macerata
Art. 172 C.d.S.

         Dispositivi di ritenuta - sistemi
I bambini di statura inferiore a 1,50m (nessun limite di età)
devono essere trattenuti dagli appositi sistemi di ritenuta
conformi ad un tipo omologato, adeguati al loro peso
(seggiolino, assicurato al sedile mediante le cinture di
sicurezza del veicolo, o cuscino sollevatore ed adattatore).
 L’omologazione deve risultare tramite apposite
 targhette recanti: il marchio del costruttore,
 l’identificazione del paese di produzione, la classe
 di omologazione, il numero di omologazione ed il
 regolamento secondo il quale sono omologati.
                    Milena Orlandi – Ufficiale P.M. - Macerata
Art. 172 C.d.S.

                                                                       Normativa europea di
                                                                       riferimento
                                        ECE - R44
Marchio di omologazione
                                        Universal                        Peso del bambino
internazionale E seguito da:
                                         0-18 Kg                         per cui è stato
1 Germania     6 Belgio                                                  progettato
                                              E1
2 Francia     11 U.K.
3 Italia      13 Lux                                                     Numero omologazione
                                       02 30 10 27
4 Paesi Bassi 18 Danimarca               00189Z                         Numero di produzione
IRL Irlanda   GR Grecia




                          Milena Orlandi – Ufficiale P.M. - Macerata
Art. 172 C.d.S.

Secondo la direttiva 2003/20/CE recepita con il d.lgs.
150/2006, i sistemi di ritenuta si dividono in 5 gruppi di
massa:
• gruppo 0 - fino a 10 kg
• gruppo 0+ - fino a 13 kg
• gruppo I - tra 9 kg e 18 kg
• gruppo II - tra 15 kg e 25 kg
• gruppo III - tra 22 kg e 36 kg.

                  Milena Orlandi – Ufficiale P.M. - Macerata
Art. 172 C.d.S.

E’ vietata l’istallazione di seggiolini rivolti contromarcia sui
posti protetti da airbag frontale, salvo lo stesso non sia stato
disinserito.




                  Milena Orlandi – Ufficiale P.M. - Macerata
Art. 172 C.d.S.

I bambini di età inferiore a 3 anni non possono viaggiare
sui veicoli M1, N1, N2 e N3 privi di cinture di sicurezza
in quanto di vecchia costruzione. Se l’età supera i 3 anni
possono occupare i sedili anteriori solo se l’altezza è sup.
a 1,50m altrimenti devono sedere dietro.
Sui taxi e veicoli NCC i bambini di statura non sup. a
1,50m possono non usare i sistemi di ritenuta a condizione
che siedano dietro accompagnati da un passeggero di
almeno 16 anni.

                 Milena Orlandi – Ufficiale P.M. - Macerata
Art. 172 C.d.S.

Sui veicoli di categoria M2 e M3 (autobus) muniti di
cinture di sicurezza è fatto obbligo a tutti gli occupanti di
età sup. a 3 anni di farne uso quando sono seduti.
L’uso sugli stessi veicoli degli eventualmente presenti
sistemi di ritenuta per bambini è obbligatorio solo se gli
stessi sono di tipo omologato. (quale età inf. a 3 anni?).




                  Milena Orlandi – Ufficiale P.M. - Macerata
Art. 172 C.d.S.

Sui veicoli M2 e M3 bisogna (nessuna sanzione!!!)
informare i passeggeri dell’obbligo di indossare le
cinture di sicurezza con cartelli o pittogrammi ben visibili
su ogni sedile e mediante sistemi audiovisivi o operatori
del trasporto.




                 Milena Orlandi – Ufficiale P.M. - Macerata
Art. 172 c. 8 C.d.S.
ESENZIONI
• Forze di polizia e corpi polizia municipale e provinciale durante
l’espletamento di servizi di emergenza
• Conducenti e addetti di veicoli antincendio e sanitario in servizio di
emergenza
• Istruttori di guida nello svolgimento della loro attività
• Persone affette da particolari patologie o con condizioni fisiche che
costituiscono controindicazione specifica all’uso delle cinture
(certificato rilasciato dall’AUSL o competenti autorità di altro stato
membro della U.E. indicante la durata di validità, da esibire a
richiesta agli organi di polizia)

                      Milena Orlandi – Ufficiale P.M. - Macerata
Art. 172 c. 8 C.d.S.
ESENZIONI
• Donne in stato di gravidanza sulla base della certificazione del
ginecologo curante che comprovi condizioni di rischio all’uso delle
cinture di sicurezza
• Passeggeri di autobus (M2 e M3) nei quali è previsto il trasporto di
persone in piedi che circolano in zona urbana
• Gli appartenenti alle forze armate nell’espletamento di attività
istituzionali nelle situazioni di emergenza.


NON C’E’ PIU’ LA DEROGA PER I CONDUCENTI DI TAXI
O NCC NEI CENTRI ABITATI.
                    Milena Orlandi – Ufficiale P.M. - Macerata
Art. 172 C.d.S.

A far data 8 maggio 2009 non sarà più possibile il trasporto
in soprannumero di 2 ragazzi di età inferiore ad anni 10 sul
sedile posteriore accompagnati da un 16enne.
SANZIONI
Se il conducente sta effettuando esercitazione di scuola guida
l’istruttore di guida è obbligato in solido con il conducente (art. 196
c.2).
E’ ipotizzabile a carico del conducente, in caso di sinistro stradale,
                                                              stradale
una corresponsabilità per eventuali lesioni colpose del passeggero che
non ha fatto uso della cintura.

                     Milena Orlandi – Ufficiale P.M. - Macerata
Art. 172 C.d.S.

SANZIONI
   Circolare con un veicolo munito degli appositi attacchi sprovvisto dei
dispositivi di ritenuta: sanzione di € 78 e segnalazione al DTT per la
revisione del veicolo ai sensi dell’art. 80 c. 5 (art. 72 c. 2).
   Circolare con un veicolo munito di dispositivi di ritenuta non
omologati: sanzione di € 78, confisca dei dispositivi di ritenuta ex art. 213
C.d.S. e segnalazione al DTT per la revisione del veicolo ai sensi dell’art. 80
c. 5 (art. 72 cc 1 e 4 e art. 172 c. 13).
   Circolare con un veicolo munito di dispositivi di ritenuta non
efficienti (responsabile il conducente): sanzione di € 78 e segnalazione al
DTT per la revisione del veicolo ai sensi dell’art. 80 c. 5 (art. 79 cc. 1 e 4).


                       Milena Orlandi – Ufficiale P.M. - Macerata
Art. 172 C.d.S.
   Circolare omettendo di far uso dei dispositivi di ritenuta: sanzione di
€ 74 e decurtazione di 5 punti. (art. 172 c. 10). Alla seconda violazione nel
periodo di due anni consegue la sospensione della patente.
I passeggeri di statura inferiore a 1,50m devono essere assicurati con un
sistema di ritenuta per bambini. Nel caso di minori risponde il conducente
o, se presente, chi è tenuto alla sua sorveglianza.
   Circolare facendo uso di dispositivi di ritenuta alterati: sanzione di €
37 e decurtazione di 5 punti. (art. 172 c. 11). (es. molla dell’arrotolatore
disattivata, utilizzazione di fermagli che non consentono alla cintura di
restare in tensione).
   Importazione, produzione o commercializzazione di dispositivi di
ritenuta non omologati: sanzione di € 779. Sequestro finalizzato alla
confisca. (art. 172 c.12)
                      Milena Orlandi – Ufficiale P.M. - Macerata
Art. 173 c. 1 C.d.S.
  USO DI LENTI O APPARECCHI DURANTE LA
                   GUIDA

E’ obbligatorio l’utilizzo durante la guida di lenti o
determinati apparecchi, quando prescritti in presenza di
deficienze organiche o di minorazioni fisiche.
Sanzione prevista al c. 3 pari a pagamento di una somma
da € 70 a € 285.
Decurtazione 5 punti.


                Milena Orlandi – Ufficiale P.M. - Macerata
Art. 173 c. 2 C.d.S.

E’ vietato al conducente far uso durante la marcia di
apparecchi radiotelefonici o usare le cuffie sonore fatta
eccezione per …. E’ consentito l’uso di apparecchi a viva
voce o dotati di auricolare purché il conducente abbia
adeguata capacità uditiva ad entrambe le orecchie e che
non richiedono per il loro funzionamento l’uso delle
mani.



DEROGA:
Forze Armate   Forze di Polizia      Veicoli per trasporto c/terzi
                    Milena Orlandi – Ufficiale P.M. - Macerata
Art. 173 c. 3-bis C.d.S.


Sanzione amministrativa pecuniaria (incrementata) da €
148 a € 594 e decurtazione di 5 punti dalla patente per
inottemperanza del conducente all’uso, durante la marcia,
di apparecchi radiofonici o cuffie sonore, salve le
eccezioni previste.
In caso di recidiva nel biennio è prevista la sospensione
della patente di guida da 1 a 3 mesi.



                 Milena Orlandi – Ufficiale P.M. - Macerata
Art. 174 C.d.S.
DURATA DELLA GUIDA DEGLI AUTOVEICOLI




         Milena Orlandi – Ufficiale P.M. - Macerata
Art. 174 C.d.S.
Il cronotachigrafo è stato introdotto dal Regolamento CEE
3821/85 serve per registrare i periodi di guida e di riposo
del conducente e la velocità del veicolo
Il conducente era obbligato a portare con se i dischi della
settimana in corso e l’ultimo della settimana precedente.
La nuova normativa prevede che il conducente porti al
seguito i dischetti degli ultimi 28 giorni e che la ditta li
conservi per 1 anno altrimenti art. 19 L. 727/78 per ogni
dischetto mancante (€ 45,00).
I conducenti di servizi regolari di passeggeri nazionali
devono essere muniti di un estratto del registro di servizio
e della copia dell’orario di lavoro di servizio se non c’è
crono.
                  Milena Orlandi – Ufficiale P.M. - Macerata
Art. 174 C.d.S.
PERIODI DI GUIDA (compresi i periodi di guida all’estero)
• 9 ORE al giorno estensibili a 10 non più di 2 VOLTE a settimana
•90 ORE ogni 2 settimane
•MAX 4 ORE E 30 CONSECUTIVE
•PAUSA 45 MIN Oppure PIU’ PAUSE DA 15 MIN CIASCUNA
•56 ORE ALLA SETTIMANA


PERIODI DI RIPOSO
Regolare 11 ore o 12 (3+9) ore al giorno
Ridotto tra le 9 e le 11 ore al giorno.
(Prima del Reg. CE 561/2006: 11 ORE riducibili a 9 non più di 3 volte a settimana)


                       Milena Orlandi – Ufficiale P.M. - Macerata
Art. 177 C.d.S.
   CIRCOLAZIONE DEGLI AUTOVEICOLI E
MOTOVEICOLI ADIBITI A SERVIZI DI POLIZIA O
ANTINCENDIO, DI PROTEZIONE CIVILE E DELLE
               AMBULANZE


La L. 210/2008 in G.U. del 3.1.2009 modifica l’art.
177 C.d.S. includendo tra i veicoli oggetto della
disciplina di tale norma anche quelli di protezione
civile.
civile

             Milena Orlandi – Ufficiale P.M. - Macerata
Art. 179 C.d.S.
     CRONOTACHIGRAFO E LIMITATORE DI
               VELOCITA’
• Art. 179: crono mancante, non omologato o non
  funzionante
       • Al conducente € 742,00 - 10 punti e sospensione
         patente da 15 gg a 3 mesi;



• Art. 179: crono alterato o sigilli manomessi
       • Al conducente € 1.484,00 - 10 punti e sospensione
         patente da 15 gg a 3 mesi.

                Milena Orlandi – Ufficiale P.M. - Macerata
Art. 179 C.d.S.

• Art. 179: crono senza foglio di registrazione
  inserito
• Al conducente € 742,00 - 10 punti e
  sospensione patente da 15 gg a 3 mesi.

 Il titolare della licenza che consente la circolazione
 senza crono, o con crono non funzionante o manomesso
 o senza fogli di registrazione incorre nella sanzione art.
 179 c. 3 C.d.S. (€ 713,00 e sospensione della licenza per
 un anno in caso di 3 violazioni in un anno).


               Milena Orlandi – Ufficiale P.M. - Macerata
Art. 179 C.d.S.
• Art. 19 Legge 727/78 punisce le violazioni (€ 45,00) che
  non hanno una sanzione specifica nel CdS:
   – Uso di foglio con omologazione CE non compatibile con
     il dispositivo o non omologato;
   – Mancato inserimento dei dati nel foglio;
   – Foglio utilizzato per oltre 24 ore ma…;
   – Mancata compilazione manuale in caso di guasto;
   – Non corrispondenza dell’ora di accertamento con l’ora di
     registrazione;
   – Impossibilità di esibire i fogli obbligatori al seguito del
     giorno e i 28 gg precedenti.

                  Milena Orlandi – Ufficiale P.M. - Macerata
Art. 179 C.d.S.
                      SEGNALAZIONI
    Tutte le violazioni in materia di crono devono essere
    segnalate:
•   All’Ufficio Provinciale del Lavoro;
•   All’Ufficio Trasporti presso la Provincia sede
    dell’impresa;
•   All’Ufficio Provinciale DTT di immatricolazione del
    veicolo;
•   All’Ufficio Metrico presso la C.C.I.A.A. sede
    dell’impresa (solo nel caso di crono mancante, non
    omologato, non funzionante o manomesso).
                   Milena Orlandi – Ufficiale P.M. - Macerata
Art. 179 C.d.S.


Per le violazioni riguardanti veicoli stranieri:
• Inoltro mensile al servizio Polizia Stradale con
  allegate copie dei verbali.




               Milena Orlandi – Ufficiale P.M. - Macerata
Art. 180 C.d.S.
POSSESSO DEI DOCUMENTI DI CIRCOLAZIONE
              E DI GUIDA
        Carta di circolazione
        Certificato di circolazione o c.i.t. (ciclomotori)
        Certificato di assicurazione obbligatoria
        Patente di guida valida per il veicolo
        Carta di qualificazione del conducente
        Certificato di Abilitazione Professionale
        (quando prescritto)
        Autorizzazione all’esercitazione alla guida
        + documento di riconoscimento
        Attestato di qualifica professionale
        (istruttori scuola guida)
        Licenza (trasporto cose conto proprio
            Milena Orlandi – Ufficiale P.M. - Macerata
Art. 186 C.d.S.
GUIDA SOTTO L’INFLUENZA DELL’ALCOOL

Art. 186 c. 2 – Sono state introdotte tre fasce di
intensità di violazione cui corrispondono tre gradi
crescenti di pene, sia principali che accessorie.




            Milena Orlandi – Ufficiale P.M. - Macerata
Art. 186 C.d.S.

    Tasso   Arresto Ammenda                                         Sanzione accessoria
 alcolemico  mesi      €
 > 0,5 fino a 0,8 g/l      ---            da 500 a 2.000        Sospensione patente da 3 a 6 mesi

 > 0,8 fino a 1,5 g/l    Fino 6           da 800 a 3.200        Sospensione patente da 6 mesi a 1
                                                                anno

 > 1,5 g/l              Da 3 a 12       da 1.500 a 6.000        Sospensione patente da 1 a 2 anni (*)


(*) REVOCA: in caso di recidiva nel biennio o se il reato è commesso dal
conducente di un autobus, veicolo sup. 3,5t o complessi di veicoli.
DECURTAZIONE: 10 PUNTI in tutti i casi. .

 Se la violazione avviene tra le 20,00 e le 07,00 sanzione
 aggiuntiva di € 200 per il Fondo contro incidentalità notturna.
                                 Milena Orlandi – Ufficiale P.M. - Macerata
Art. 186 C.d.S.


L’attuale previsione della sola ammenda (da € 500 a € 2.000)
quale sanzione per guidare con tasso alcolemico tra 0,51 g/l e
0,8 g/l, consente al trasgressore di accedere all’oblazione ai
sensi dell’art. 162 c.p. e di estinguere il reato pagando un terzo
del massimo della pena e cioè meno di € 700.
E qualora il conducente si avvalga dell’oblazione non potrà
scattare la sanzione accessoria della sospensione della patente
di guida perché manca una pronuncia di accertamento del
reato.


                   Milena Orlandi – Ufficiale P.M. - Macerata
Art. 186 C.d.S.

Se la violazione viene accertata tra le 20,00 e le 07,00 al
conducente dovrà essere applicata una sanzione aggiuntiva
di € 200 destinata al Fondo contro l’incidentalità notturna così
come previsto dalla L. 160/2007.
Questa sanzione in concreto potrà applicarsi solo dopo
l’emissione di un decreto adottato dal Ministro economia e
finanze di concerto con il Ministro dell’interno e dei trasporti a
tutt’oggi ancora non emanato…
Il Fondo è alimentato da sanzioni aggiuntive di € 200 ad ogni
violazione commessa dopo le 22 e prima delle 7 degli artt.
141, 142 cc. 8 e 9 (ma non 9-bis), 186 e 187.

                   Milena Orlandi – Ufficiale P.M. - Macerata
Art. 186 C.d.S.

NESSUN ARRESTO MA DENUNCIA A PIEDE LIBERO
Reato contravvenzionale che non rientra nelle previsioni di
arresto obbligatorio di cui all’art. 380 c.p.p. e neppure nelle
previsioni di arresto facoltativo ai sensi dell’art. 381 c.p.p.


TASSO ALCOLEMICO SUP. 1,5 g/l
Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della
pena a richiesta delle parti è sempre disposta la confisca
del veicolo con cui è stato commesso il reato salvo che
appartenga a persona estranea al reato.
                  Milena Orlandi – Ufficiale P.M. - Macerata
Art. 186 C.d.S.
                Destinazione del veicolo
                 Tasso alcolemico fino a 1,5 g/l.


• Consegnato a persona idonea presente o reperibile in
  tempi ragionevoli;
• Trasferito con idoneo mezzo in luogo idoneo scelto dal
  conducente o più vicina autorimessa e lasciato in
  consegna del proprietario/gestore di essa. Le spese per il
  recupero ed il trasporto sono interamente a carico del
  trasgressore.
  (art. 321 cpp solo come extrema ratio)
  Motoveicoli e ciclomotori sono immediatamente sequestrati
  ai fini della confisca ex art. 213, commi 2-quinquies e 2-
  sexies (motocicli e ciclomotori per i primi 30 gg depositerie)
                   Milena Orlandi – Ufficiale P.M. - Macerata
Art. 186 C.d.S.

               Destinazione del veicolo.
                   Tasso alcolemico > 1,5 g/l.


  Confisca obbligatoria art. 240 c. 2 cp (no se di persona
  estranea) di tutti i tipi di veicoli:
• Sequestro ex art. 321, comma 3-bis, cpp. Solo
  Ufficiali di P.G. Solo nell’immediatezza del fatto.
• Trasgressore custode: no se in stato di ebbrezza, sotto
  uso di sost. stupefacenti, palese infermità mentale,
  sottoposto a misure preventive o di detenzione.
• L’ufficiale di PG affiderà il veicolo in custodia giudiziale a
  soggetto autorizzato. Il trasferimento della custodia da
  custode autorizzato al trasgressore è attività del P.M.
                  Milena Orlandi – Ufficiale P.M. - Macerata
Art. 186 C.d.S.
          Le pene in caso di incidente stradale
Art. 186 c. 2-bis – se il conducente “provoca” un incidente
 stradale le pene sono raddoppiate ed il veicolo è sottoposto
 a:
1. fermo amministrativo per 90 gg (non consentito alla PG all’atto
   dell’accertamento) ma disposto dall’A.G.con sentenza di condanna se il
   tasso alcolemico è non superiore a 1,5 l/g salvo appartenga a persona
   “estranea” al reato. Il giudice penale, cui invieremo il rapporto
   dell’incidente, dovrà attribuire la responsabilità del sinistro.
  Non si applicano, infatti, le disposizioni procedurali previste
  dall’art. 214 del C.d.S. poiché queste si riferiscono unicamente agli
  illeciti amministrativi e non penali.
                     Milena Orlandi – Ufficiale P.M. - Macerata
Art. 186 C.d.S.
2. confisca del veicolo, salvo appartenga a persona estranea, se il
  tasso alcolemico è superiore a 1,5 g/l disposta con sentenza di
  condanna o con il patteggiamento. Si procede, solo se
  nell’immediatezza del fatto e solo da parte degli ufficiali di
  PG, al sequestro ex art. 321 c. 3-bis c.p.p. Questo sequestro
  riguarda tutti i tipi di veicoli compresi i ciclomotori ed i
  motoveicoli.
Trasgressore custode: no se in stato di ebbrezza, sotto uso di sost.
  stupefacenti, palese infermità mentale, sottoposto a misure
  preventive o di detenzione.
  Il trasferimento della custodia da custode autorizzato al
  trasgressore è attività del P.M.
Se l’incidente ha causato lesioni gravi o gravissime art. 590 c. 3 c.p.

                     Milena Orlandi – Ufficiale P.M. - Macerata
Art. 186 C.d.S.

Il “ritiro cautelare” della patente in caso di incidente
Qualora il conducente sia ricoverato o sottoposto a cure
mediche gli organi di polizia possono disporre il ritiro
della patente, da depositarsi presso il Comando, per
        patente
indisponibilità dell’esito degli accertamenti presso la
struttura ospedaliera, fino all’esito degli accertamenti e
per un periodo di massimo 10 gg, se gli accertamenti con i
precursori hanno dato esito positivo e se la sintomatologia
fa ritenere che il soggetto sia in stato di ebbrezza.


                 Milena Orlandi – Ufficiale P.M. - Macerata
Art. 186 c. 7 C.d.S.
            Rifiuto di sottoporsi all’accertamento
Reintrodotta la fattispecie penale dal D.L. 98/2008. Tribunale.

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato,(violenza, minaccia:
337 c.p.) in caso di rifiuto all’accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5 il
conducente è punito con le pene di cui al c. 2 lett. c).”
Si applica anche la sospensione della patente di guida da 6 mesi a 2
anni, che viene imediatamente ritirata ai sensi dell’art. 223 C.d.S.
Con l’ordinanza di sospensione il Prefetto ordina al trasgressore di
sottoporsi a visita medica entro 60 gg. Se il soggetto non si sottopone
è facoltà del Prefetto sospendere la validità della patente fino all’esito
della visita medica.
REVOCA PATENTE in caso di condanna per il medesimo reato nei
due anni precedenti.
                     Milena Orlandi – Ufficiale P.M. - Macerata
Art. 186 C.d.S.
- Arresto da 3 mesi a 1 anno + Ammenda da € 1.500 a 6.000

- Sospensione patente di guida da uno a due anni;
(in caso di condanna per rifiuto nel corso di un biennio è sempre
disposta la revoca).
            revoca

- Confisca del veicolo (compresi ciclomotori e motocicli) salvo
appartenga a persona “estranea” alla violazione disposta con
sentenza di condanna. L’ufficiale di P.G. deve procedere al sequestro
ex art. 321 c.3 c.p.p. solo se nell’immediatezza del fatto.

Se il rifiuto viene espresso dopo le 20,00 e prima delle 7,00 al conducente
dovrà essere applicata una sanzione amministrativa aggiuntiva di € 200
destinata al Fondo contro l’incidentalità notturna.
                      Milena Orlandi – Ufficiale P.M. - Macerata
Art. 186 C.d.S.

Il rifiuto non presuppone la sussistenza dello stato di ebbrezza
ma questo resterà accertabile soltanto a mezzo la descrizione
degli indici sintomatici relativi allo stato/comportamento del
soggetto (art. 186 c. 4).
L’accertamento sintomatologico è tuttora previsto, lecito, e
legittimo ed il Ministero dell’Interno ne ha confermato il
concorso con il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti.

Accertata la sussistenza del fatto l’A.G., per il principio del
“favor rei”, applica la sanzione più favorevole all’imputato.
Cass. Pen. Sez. IV 16/04/2008 n. 15756 e Cass. Pen. Sez. IV 15/05/2008 n.
19486.

                     Milena Orlandi – Ufficiale P.M. - Macerata
Art. 186 C.d.S.


Procedura operativa:
- Non dovrà essere compilato il verbale di contestazione
ma si procederà alla redazione degli atti procedimentali
concernenti l’illecito penale ed alla redazione della
c.n.r. ex art. 347 c.p.p.;
- Competente    è      il      Tribunale               in    composizione
monocratica;


                Milena Orlandi – Ufficiale P.M. - Macerata
Art. 186 C.d.S.


Procedura operativa:
- L’accertatore procederà, come previsto dall’art. 223
C.d.S., quando possibile, al ritiro della patente di guida
ed all’inoltro, entro 10 gg, al Prefetto del luogo della
commessa violazione, per l’adozione dell’ordinanza di
sospensione (di natura cautelare) avverso la quale è
ammesso ricorso al Giudice di Pace;



                 Milena Orlandi – Ufficiale P.M. - Macerata
Art. 186 C.d.S.


Procedura operativa:
- Per quanto concerne il veicolo, solo se questo non può
essere condotto da altra persona che ne abbia i requisiti e se
non sia possibile disporre diversamente, si procederà al
sequestro preventivo ex art. 321 c.p.p. che viene considerato
una misura “estrema” da adottarsi solo quando sia stato
inutilmente esperito ogni altro tentativo di impedire al
trasgressore la conduzione del veicolo stesso.



                  Milena Orlandi – Ufficiale P.M. - Macerata
Art. 186 C.d.S.

Procedura operativa:
- Se l’illecito è accertato nei confronti di un conducente di un
ciclomotore o di un motoveicolo si procederà al sequestro
amministrativo finalizzato alla confisca ex art. 213 c. 2 sexies
C.d.S. (salvo il tasso alcolemico sia sup. 1,5g/l).
I motocicli/ciclomotori devono essere ricoverati nelle
idonee depositerie. Decorsi 30 gg potranno essere
richiesti dal proprietario.



                   Milena Orlandi – Ufficiale P.M. - Macerata
Art. 186 C.d.S.

Procedura operativa:
- Reato accertato in caso di guida di un veicolo non a motore.
Nel caso in cui per la conduzione del veicolo non sia richiesta la
patente di guida, l’accertamento del reato non comporta alcuna
decurtazione di punti né il provvedimento della sospensione
della patente di guida eventualmente posseduta (ma corre
l’obbligo di segnalazione alla Prefettura che può disporne la
revisione in quanto possono essere venuti meno i requisiti
psicofisici o l’idoneità tecnica previsti per il possesso della
patente).


                   Milena Orlandi – Ufficiale P.M. - Macerata
Art. 186 C.d.S.

  Ministero dell’Interno           (Circolare n. 1970 del 20 marzo 2008)

Guida di ciclomotori in stato di ebbrezza e in stato di
alterazione psicofisica dovuta all’uso di sostanze stupefacenti.
Parere Avvocatura Generale dello Stato.


E’ consentito il ritiro del certificato di idoneità alla guida con
conseguente segnalazione alla Prefettura per l’esame di revisione
medica.



                  Milena Orlandi – Ufficiale P.M. - Macerata
Art. 186 C.d.S.

..omissis… poiché la patente di guida può essere titolo legittimamente autonomo
per la guida del ciclomotore, i requisiti fisici per la guida dei ciclomotori non
possono essere dissimili da quelli necessari per la guida di un’autovettura…
.omissis…la possibilità di procedere al ritiro del certificato di idoneità alla guida
dei ciclomotori, nelle ipotesi in cui il conducente si trovi in stato di ebbrezza o
alterazione da sostanze stupefacenti/psicotrope, va individuata nella carenza delle
condizioni psico-fisiche dal momento che anche per la guida dei ciclomotori l’art.
116 c. 1-quater richiede il possesso dei requisiti psico-fisici…Gli organi di Polizia
stradale possono procedere , in via preventiva, al ritiro del CIG e di segnalare la
circostanza al Prefetto affinché possa essere ordinato al conducente di sottoporsi
alla visita medica di revisione allorché, nell’ambito delle attività di accertamento
delle violazioni e di rilevamento dei sinistri, i predetti abbiano il sospetto che il
titolare non sia più in possesso dei prescritti requisiti psico-fisici..



                         Milena Orlandi – Ufficiale P.M. - Macerata
Art. 186 C.d.S.



  Ministero dell’Interno            (Circolare n. 1970 del 20 marzo 2008)

Le Prefetture non possono trattenere, per ragioni cautelative, il
titolo abilitante nelle more dell’effettuazione, da parte
dell’interessato, della visita medica di revisione dei requisiti
psicofisici, stante l’inesistenza di una norma specifica che
preveda tale comportamento o lo legittimi.




                  Milena Orlandi – Ufficiale P.M. - Macerata
Art. 187 C.d.S.
   GUIDA IN STATO DI ALTERAZIONE PSICO-
 FISICA PER USO DI SOSTANZE STUPEFACENTI

Chiunque guida in stato di alterazione psico-fisica
dovuta all’assunzione di sostanze stupefacenti o
psicotrope (indipendente la quantità) è punito con
l’ammenda da € 1.500 a € 6.000;
l’arresto da 3 mesi a 1 anno;
sospensione della patente da 6 mesi a 1 anno
La sospensione si applica anche nel caso di applicazione della
pena su richiesta delle parti.
                   Milena Orlandi – Ufficiale P.M. - Macerata
Art. 187 C.d.S.


Competente è        il      Tribunale               in      composizione
monocratica;
Revoca patente: in caso di recidiva nel biennio o se il
reato è commesso dal conducente di un autobus,
veicolo sup. 3,5t o complessi di veicoli.
                                   10     punti
DECURTAZIONE          PUNTI                                          per
aggiornamento tabella di cui all’art. 126-bis.


               Milena Orlandi – Ufficiale P.M. - Macerata
Art. 187 C.d.S.

Se la violazione viene accertata tra le 20,00 e le 07,00 al
conducente dovrà essere applicata una sanzione aggiuntiva
di € 200 destinata al Fondo contro l’incidentalità notturna così
come previsto dalla L. 160/2007.
Questa sanzione in concreto potrà applicarsi solo dopo
l’emissione di un decreto adottato dal Ministro economia e
finanze di concerto con il Ministro dell’interno e dei trasporti a
tutt’oggi ancora non emanato…
Il Fondo è alimentato da sanzioni aggiuntive di € 200 ad ogni
violazione commessa dopo le 22 e prima delle 7 degli artt.
141, 142 cc. 8 e 9 (ma non 9-bis), 186 e 187.

                   Milena Orlandi – Ufficiale P.M. - Macerata
Art. 187 C.d.S.
               Destinazione del veicolo

  Confisca obbligatoria art. 240 c. 2 cp (no se di
  persona estranea al reato) disposta con la sentenza di
  condanna o di applicazione di pena su richiesta delle
  parti di tutti i tipi di veicoli:
• Sequestro ex art. 321, comma 3-bis, cpp. Solo
  Ufficiali di P.G. Solo nell’immediatezza del fatto.
• Trasgressore custode: no se in stato di ebbrezza, sotto
  uso di sost. stupefacenti, palese infermità mentale,
  sottoposto a misure preventive o di detenzione.
• L’ufficiale di PG affiderà il veicolo in custodia giudiziale a
  soggetto autorizzato. Il trasferimento della custodia da
  custode autorizzato al trasgressore è attività del P.M.
                  Milena Orlandi – Ufficiale P.M. - Macerata
Art. 187 C.d.S.

      Le pene in caso di incidente stradale
Se il conducente provoca un incidente stradale le pene
sono raddoppiate e sarà disposta, qualunque sia il
veicolo, con la sentenza di condanna o di applicazione
della pena a richiesta delle parti del Giudice, la
confisca salvo che il mezzo non appartenga a persona
“estranea” al reato.
Se l’incidente ha causato lesioni gravi o gravissime art.
590 c. 3 c.p.


                Milena Orlandi – Ufficiale P.M. - Macerata
Art. 187 C.d.S.

Il “ritiro cautelare” della patente in caso di incidente
Qualora il conducente sia ricoverato o sottoposto a cure
mediche gli organi di polizia possono disporre il ritiro
della patente, da depositarsi presso il Comando, per
       patente
indisponibilità dell’esito degli accertamenti presso la
struttura ospedaliera, fino all’esito degli accertamenti e
per un periodo di massimo 10 gg, se gli accertamenti con i
precursori hanno dato esito positivo e se la sintomatologia
fa ritenere che il soggetto sia in stato di alterazione
psicofisica da sostanze stupefacenti o psicotrope.

                 Milena Orlandi – Ufficiale P.M. - Macerata
Art. 187 c. 8 C.d.S.
            Rifiuto di sottoporsi all’accertamento
Reintrodotta la fattispecie penale dal D.L. 98/2008.

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, in caso di rifiuto
all’accertamento di cui ai commi 2, 3 o 4, il conducente è soggetto
alle sanzioni di cui all’art. 186 c. 7”
Si applica la sospensione della patente di guida da 6 mesi a 2 anni,
che viene imediatamente ritirata ai sensi dell’art. 223 C.d.S. Con
l’ordinanza di sospensione il Prefetto ordina al trasgressore di
sottoporsi a visita medica entro 60 gg. Se il soggetto non si sottopone
è facoltà del Prefetto sospendere la validità della patente fino all’esito
della visita medica.
REVOCA PATENTE in caso di condanna per il medesimo reato nei
due anni precedenti.
                     Milena Orlandi – Ufficiale P.M. - Macerata
Art. 187 C.d.S.
- Arresto da 3 mesi a 1 anno + Ammenda da € 1.500 a 6.000

- Sospensione patente di guida da uno a due anni;
(in caso di condanna per rifiuto nel corso di un biennio è sempre
disposta la revoca).
            revoca

- Confisca del veicolo (compresi ciclomotori e motocicli) salvo
appartenga a persona “estranea” alla violazione con sentenza di
condanna. L’ufficiale di P.G. deve procedere al sequestro ex art. 321
c. 3 c.p.p. solo se nell’immediatezza del fatto.

Se il rifiuto viene espresso dopo le 20,00 e prima delle 7,00 al conducente
dovrà essere applicata una sanzione amministrativa aggiuntiva di € 200
destinata al Fondo contro l’incidentalità notturna.
                      Milena Orlandi – Ufficiale P.M. - Macerata
Art. 193 C.d.S.
OBBLIGO DELL’ASSICURAZIONE R.C.A.
Codice delle assicurazioni (d.lgs 209/2005) e suo
           regolamento (DM 86/2008)




            Milena Orlandi – Ufficiale P.M. - Macerata
Art. 193 C.d.S.

           D.Lgs 209/2005

       Certificato + contrassegno

Italia
San Marino
Città del Vaticano

            Milena Orlandi – Ufficiale P.M. - Macerata
Art. 193 C.d.S.

            D.Lgs 209/2005

     Nessun documento assicurativo

Veicoli dello S.E.E. (U.E.+Norv.+Isla.+Liech.)
Veicoli di stati assimilati (Andorra, Croazia,
                             Svizzera)


              Milena Orlandi – Ufficiale P.M. - Macerata
Art. 193 C.d.S.

           D.Lgs 209/2005
      Certificato internazionale di
      assicurazione (carta verde)
                                 O
Contratto assicurazione di frontiera

Veicoli di stati “terzi”

             Milena Orlandi – Ufficiale P.M. - Macerata
Assicurazione R.C.A.

     Regolamento ISVAP n. 13
       Pubblicato sulla G.U. n. 39 del 15.02.2008



Disciplina del certificato di assicurazione,
del contrassegno assicurativo




           Milena Orlandi – Ufficiale P.M. - Macerata
Assicurazione R.C.A.

       Regolamento ISVAP n. 13

               Dal 16.02.2008
• Le compagnie assicuratrici hanno 5 gg dal
  pagamento del premio o della rata di
  premio per rilasciare al contraente il
  certificato e il contrassegno o per farli
  pervenire al suo domicilio

             Milena Orlandi – Ufficiale P.M. - Macerata
Assicurazione R.C.A.

         Regolamento ISVAP n. 13
                   Dal 16.02.2008
   Durante tali 5 gg sono da considerarsi
  provvisoriamente equipollenti:
• Quietanza del premio o rata (anche trasmessa via
  fax o per via telematica)
• Dichiarazione      della    compagnia   attestante
  l’avvenuto pagamento (anche trasmessa via fax o
  per via telematica)
• Ricevuta bollettino c/c/p prestampato della
  compagnia relativo al pagamento del premio o rata
               Milena Orlandi – Ufficiale P.M. - Macerata
Assicurazione R.C.A.

       Regolamento ISVAP n. 13
               Dal 16.02.2008
• I documenti equipollenti devono contenere:
  – Denominazione della compagnia, n° di polizza,
    dati della targa (o del telaio quando previsto) e la
    decorrenza della copertura.
• Devono essere applicati al veicolo con le
  stesse modalità previste dall’art. 181 C.d.S.
• In presenza dei documenti equipollenti non si
  può sanzionare (artt. 180 e 181 cds) fino al 6°
  giorno successivo all’avvenuto pagamento.
              Milena Orlandi – Ufficiale P.M. - Macerata
Assicurazione R.C.A.

       Regolamento ISVAP n. 13
                   Dall’ 1.7.2008
• Il certificato ed il contrassegno contengono
  nuove indicazioni tra cui le generalità e
  l’indirizzo del rappresentante per la gestione
  dei sinistri;
• Istituito un modello unico per la denuncia dei
  sinistri tra veicoli a motore e l’obbligo per le
  compagnie di consegnarne una copia in
  occasione della stipula e rinnovo del contratto
  e ad ogni denuncia di sinistro.
             Milena Orlandi – Ufficiale P.M. - Macerata
Art. 194 C.d.S.


In tutte le ipotesi in cui il C.d.S. prevede che
da una violazione consegue una sanzione
amministrativa pecuniaria si applicano le
disposizioni generali previste dalla L.689/81,
salve le modifiche e le deroghe previste dalle
norme del capo I del Titolo VI del C.d.S.
             Milena Orlandi – Ufficiale P.M. - Macerata
Titolo VI
                                                                     L.689/81
       Codice della Strada
                                                 •   La violazione deve essere, quando
•   La violazione deve essere, quando
                                                     possibile, contestata
    possibile, immediatamente
                                                     immediatamente
    contestata con “verbale”

                                                 •   Notificazione entro 90 gg (360 se
•   se non contestata si procede alla sua
                                                     estero)
    notificazione entro 150 gg (360 se
    estero)

                                                 •   E’ ammesso pagamento entro 60gg
•   È ammesso pagamento entro 60gg
                                                     una somma pari al 2min o 1/3 Max
    una somma pari al minimo edittale

                                                 •   E’ ammesso ricorso entro 30gg
•   E’ ammesso ricorso entro 60gg al
                                                     all’Autorità competente ai sensi
    Prefetto o al G.d.p.
                                                     dell’art. 17 (es. Sindaco x violazioni
                                                     Regolamenti comunali)



                        Milena Orlandi – Ufficiale P.M. - Macerata
Art. 195 C.d.S.


Aggiornamento delle sanzioni ogni 2 anni
secondo i coefficienti ISTAT.
Il Ministro della Giustizia con i Ministri dell’Economia
e delle Finanze, delle infrastrutture e dei trasporti
fissano   le   percentuali             dell’aggiornamento     con
decorrenza 1° gennaio di ogni biennio.

                Milena Orlandi – Ufficiale P.M. - Macerata
Art. 195 C.d.S.



Per il biennio 2009-2010 vi ha provveduto il
DM 17 dicembre 2008 (G.U. n. 303 del
30/12/2008) che trova applicazione dal 1°
gennaio 2009.



            Milena Orlandi – Ufficiale P.M. - Macerata
Art. 201 c. 1bis C.d.S


HA     LEGITTIMATO                                LA   NON
NECESSARIETA’                 DELL'OBBLIGO              DI
CONTESTAZIONE DELLA VIOLAZIONE NEI
CASI TASSATIVAMENTE INDICATI                           NEL
COMMA STESSO.


          Milena Orlandi – Ufficiale P.M. - Macerata
Art. 201 c. 1bis C.d.S.
             NO CONTESTAZIONE IMMEDIATA
                 Notifica violazione entro 150gg

a) impossibilità di raggiungere un veicolo lanciato ad eccessiva
velocità;
b) attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante luce
rossa;
c) sorpasso vietato;
d) accertamento della violazione in assenza del tasgressore e del
proprietario del veicolo;
e) accertamento della violazione a mezzo apparecchi….

                       Milena Orlandi – Ufficiale P.M. - Macerata
Art. 201 c. 1bis C.d.S.


NEGLI ALTRI CASI DI MANCATA CONTESTAZIONE?


Indicazione nel verbale dei motivi che hanno reso
impossibile la contestazione immediata.




              Milena Orlandi – Ufficiale P.M. - Macerata
Artt. 203-204-205– Titolo VI
     Codice della Strada                                     L.689/81

• RICORSO PREFETTO: da                      • Se è stato presentato ricorso:
  presentare al Comando o                   - se l’accertamento è fondato :
  direttamente A.R. (entro 30gg               l’autorità competente emette
  rimanda al comando). Il                     ordinanza ingiunzione di
  comando entro 60gg deduzioni                pagamento per l’importo
  tecniche. Entro 120gg il prefetto           dovuto + le spese che può
  se l’accertamento è fondato                 essere corrisposto entro 30gg
  emette “ordinanza ingiunzione di            altrimenti essa costituisce titolo
  pagamento” per una somma pari               esecutivo.
  al doppio del min + le spese da           - Se l’accertamento non è
  notificare entro 150gg e l’utente           fondato: l’autorità competente
  può pagare nei successivi 30gg              emette ordinanza di
  altrimenti costituisce titolo               archiviazione.
  esecutivo. Se l’accertamento non
  è fondato il Prefetto emette
  “ordinanza di archiviazione”.
 Alle ORDINANZE INGIUNZIONE di pagamento può essere proposto
 ricorso al Giudice di Pace … entro 30gg dalla notificazione
                    Milena Orlandi – Ufficiale P.M. - Macerata
Artt. 204bis - Titolo VI
       Codice della Strada                                          L.689/81

• RICORSO G.d.P.: è alternativo al
  ricorso al Prefetto. 60 giorni. Se il
  giudice ritiene fondato
  l’accertamento emette sentenza
  con l’importo da pagare (non
  inferiore al minimo edittale). La
  sentenza costituisce titolo esecutivo
  ed OGGI è ricorribile anche in
  Appello ieri solo per Cassazione.
                                                • Se non è avvenuto il pagamento
• Se non è avvenuto il pagamento                  l’organo accertatore dovrà
  nei termini e non è stato proposto              inviare il verbale con la prova
  ricorso, il “verbale” costituisce titolo        dell’avvenuta notifica all’autorità
  esecutivo per una somma pari alla               competente (es. Sindaco x
  ½ Max (ruolo esattoriale)                       violazioni Regolamenti
                                                  comunali)

                       Milena Orlandi – Ufficiale P.M. - Macerata
Art. 207 C.d.S.

Quando con un veicolo immatricolato all’estero o con
targa EE o conducenti con patente straniera (non U.E.)
viene violata una disposizione del C.d.S. si deve:

 redigere    il     verbale     di
contestazione della violazione.

 pagamento in misura ridotta
della    sanzione   nelle  mani
dell’agente, con annotazione sul
verbale.

               Milena Orlandi – Ufficiale P.M. - Macerata
Art. 207 C.d.S.

  Nel caso di mancato pagamento immediato:

 versamento, a titolo di cauzione, della metà del
massimo.
 veicolo immatricolato Stato Europeo o accordo
economico europeo somma da versare pari al
minimo edittale.
 fermo amministrativo del veicolo fino al
pagamento ma max 60 gg.



             Milena Orlandi – Ufficiale P.M. - Macerata
IL VERBALE

Il verbale e’ quel documento che recepisce la
contestazione di un fatto, un comportamento
tenuto da un soggetto, rilevante, ai fini della
normativa vigente, in quanto costituisce illecito
amministrativo, con l’aggiunta o meno
dell’individuazione del soggetto che si e’ reso
responsabile di tale comportamento.
IL VERBALE

    MATERIE CHE SI INTERESSANO DEL “VERBALE”

Il C.p.p. nel Titolo III del libro II all’Art. 134 precisa “ALLA
DOCUMENTAZIONE DEGLI ATTI SI PROCEDE MEDIANTE
VERBALE”.

La LEGGE 689/81 all’art. 13 tratta degli atti di accertamento:

Documenti che recepiscono, ufficializzano e danno rilevanza
giuridica ad una serie di operazioni poste in essere dagli organi
addetti al controllo sull’osservanza delle disposizioni per la cui
violazione e’ prevista la sanzione amministrativa del pagamento
di una somma di denaro, al fine di giungere all’individuazione del
responsabile della stessa.
IL VERBALE


Il Codice della Strada prende in considerazione il Verbale
nell’Art. 383 del Regolamento, intestato “Contestazione –
Verbale di accertamento” e nell’art. 385, sempre del
regolamento, intestato : Modalità di contestazione non
Immediata”.
IL VERBALE
           REQUISITI (Artt. 136/137 c.p.p.)
   LUOGO IN CUI VIENE REDATTO: Il riferimento
     temporale relativo alla redazione del verbale.
 IL NOMINATIVO DEL PUBBLICO UFFICIALE o dei
   pubblici ufficiali che hanno redatto il verbale.
IL CONTENUTO VERO E PROPRIO DEL VERBALE e
   cioè la descrizione precisa e puntuale di ciò che e’
avvenuto alla presenza del pubblico ufficiale, di ciò che
 quest’ultimo a visto e/o sentito, e/o fatto, ovvero delle
  dichiarazioni ricevute… DA QUESTO DISCENDE IL
                   TIPO DI VERBALE.
              LA SOTTOSCRIZIONE
IL VERBALE

   ACCERTAMENTO DI UNA VIOLAZIONE COMMESSA
                DA MINORE:

   L’art. 2 della legge 689/81 (Capacità di intendere e di
volere) stabilisce: Non può essere assoggettato a
sanzione amministrativa …. Chi al momento in cui ha
commesso il fatto non aveva compiuto 18 anni.
   Vengono presi in considerazione due soggetti:
  a) Chi ha commesso il fatto (non soggetto alla sanzione
amministrativa);
   b) Chi e’ tenuto alla sorveglianza del minore che
risponde della violazione.
IL VERBALE

  SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE                         n°
4286 del 26.03.2002.

  - verbale di contestazione in cui il trasgressore risulta
essere l’esercente la patria potestà, o colui che e’ tenuto alla
sua sorveglianza, tenendo presente di inserire nella
motivazione il comportamento non lecito del minore, in
determinate circostanze di tempo e di luogo, dal quale e’
derivato l’accertamento di un illecito amministrativo.
   - Aggiungere che della violazione risponde il trasgressore
in quanto soggetto tenuto alla sorveglianza del minore.
Corso organizzato da
                         M&IT Consulting




   Grazie e…
…BUON LAVORO

  RIMINI - 19 Gennaio 2009
Contatti e informazioni




milena.orlandi@comune.macerata.it

          Segreteria organizzativa I.S.O.Po.L.


                    M&IT Consulting srl
               Via Longhi 14/a 40128 Bologna
           Tel. 051 6313773 Fax. 051 4154298
            risorseumane@mitconsulting.it
          www.mitconsulting.it/db/isopolmit

Más contenido relacionado

Destacado

2024 State of Marketing Report – by Hubspot
2024 State of Marketing Report – by Hubspot2024 State of Marketing Report – by Hubspot
2024 State of Marketing Report – by HubspotMarius Sescu
 
Everything You Need To Know About ChatGPT
Everything You Need To Know About ChatGPTEverything You Need To Know About ChatGPT
Everything You Need To Know About ChatGPTExpeed Software
 
Product Design Trends in 2024 | Teenage Engineerings
Product Design Trends in 2024 | Teenage EngineeringsProduct Design Trends in 2024 | Teenage Engineerings
Product Design Trends in 2024 | Teenage EngineeringsPixeldarts
 
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental HealthHow Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental HealthThinkNow
 
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdfAI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdfmarketingartwork
 
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024Neil Kimberley
 
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)contently
 
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024Albert Qian
 
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie InsightsSocial Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie InsightsKurio // The Social Media Age(ncy)
 
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024Search Engine Journal
 
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summarySpeakerHub
 
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd Clark Boyd
 
Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next Tessa Mero
 
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search IntentGoogle's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search IntentLily Ray
 
Time Management & Productivity - Best Practices
Time Management & Productivity -  Best PracticesTime Management & Productivity -  Best Practices
Time Management & Productivity - Best PracticesVit Horky
 
The six step guide to practical project management
The six step guide to practical project managementThe six step guide to practical project management
The six step guide to practical project managementMindGenius
 
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...RachelPearson36
 

Destacado (20)

2024 State of Marketing Report – by Hubspot
2024 State of Marketing Report – by Hubspot2024 State of Marketing Report – by Hubspot
2024 State of Marketing Report – by Hubspot
 
Everything You Need To Know About ChatGPT
Everything You Need To Know About ChatGPTEverything You Need To Know About ChatGPT
Everything You Need To Know About ChatGPT
 
Product Design Trends in 2024 | Teenage Engineerings
Product Design Trends in 2024 | Teenage EngineeringsProduct Design Trends in 2024 | Teenage Engineerings
Product Design Trends in 2024 | Teenage Engineerings
 
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental HealthHow Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
How Race, Age and Gender Shape Attitudes Towards Mental Health
 
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdfAI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
AI Trends in Creative Operations 2024 by Artwork Flow.pdf
 
Skeleton Culture Code
Skeleton Culture CodeSkeleton Culture Code
Skeleton Culture Code
 
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
PEPSICO Presentation to CAGNY Conference Feb 2024
 
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
Content Methodology: A Best Practices Report (Webinar)
 
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
How to Prepare For a Successful Job Search for 2024
 
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie InsightsSocial Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
Social Media Marketing Trends 2024 // The Global Indie Insights
 
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
 
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
 
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
 
Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next
 
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search IntentGoogle's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
 
How to have difficult conversations
How to have difficult conversations How to have difficult conversations
How to have difficult conversations
 
Introduction to Data Science
Introduction to Data ScienceIntroduction to Data Science
Introduction to Data Science
 
Time Management & Productivity - Best Practices
Time Management & Productivity -  Best PracticesTime Management & Productivity -  Best Practices
Time Management & Productivity - Best Practices
 
The six step guide to practical project management
The six step guide to practical project managementThe six step guide to practical project management
The six step guide to practical project management
 
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
 

CORSO ISOPOL RIMINI 19 GENNAIO

  • 1. Corso organizzato da M&IT Consulting “CODICE DELLA STRADA” Aggiornamento Professionale RIMINI - 19 Gennaio 2009
  • 2. Art. 117 C.d.S. Art. 117 c.2-bis: Ai titolari di patente di cat. B, conseguita a far data 01/01/2010 (D.L. 207/2008 in G.U. del 31 Dicembre 2008) per il primo anno dal suo rilascio, non è consentita la guida di autoveicoli aventi una potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 50 Kw/t. Tale limitazione non si applica ai veicoli adibiti al servizio di persone invalide, autorizzate ai sensi dell’art. 188, purché la persona invalida sia presente sul veicolo. Milena Orlandi – Ufficiale P.M. - Macerata
  • 3. NORME DI COMPORTAMENTO TITOLO V C.D.S. (Artt.140-193) Milena Orlandi – Ufficiale P.M. - Macerata
  • 4. Art. 140 C.d.S. PRINCIPIO INFORMATORE DELLA CIRCOLAZIONE “Gli utenti della strada devono comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale. I singoli comportamenti, oltre quanto già previsto nei precedenti titoli sono fissati dalle norme che seguono.” Milena Orlandi – Ufficiale P.M. - Macerata
  • 5. Art. 141 C.d.S. VELOCITA’ “E’ obbligo del conducente REGOLARE la velocità del veicolo in modo che, avuto riguardo alle caratteristiche, allo stato e al carico del veicolo stesso, alle caratteristiche e alle condizioni della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di qualsiasi natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione”. “Il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizioni di sicurezza, specialmente l’ARRESTO TEMPESTIVO del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile”. Milena Orlandi – Ufficiale P.M. - Macerata
  • 6. Art. 141 C.d.S. LA VELOCITA’ TALMENTE RIDOTTA DA COSTITUIRE INTRALCIO O PERICOLO PER LA CIRCOLAZIONE. Milena Orlandi – Ufficiale P.M. - Macerata
  • 7. Art. 142 C.d.S. ATTENZIONE Sulle strade urbane di quartiere (art. 2 c. 2 lett. E) e sulle strade locali (F) non si possono istallare misuratori di velocità senza che ci sia la contestazione immediata. Sulle strade extraurbane secondarie (C) e sulle strade urbane di scorrimento (D) spetta alla Prefettura individuare i tratti di strada pericolosi dove si può procedere alla misurazione della velocità senza la contestazione immediata. Milena Orlandi – Ufficiale P.M. - Macerata
  • 8. Art. 142 C.d.S. STRADE URBANE STRADE EXTRAURBANE SECONDARIE (con possibilità di ELEVAZIONE A 70) STRADE EXTRAURBANE AUTOSTRADE PRINCIPALI Milena Orlandi – Ufficiale P.M. - Macerata
  • 9. Art. 142 C.d.S. Velocità max Velocità max Velocità max Categoria autostrada centro abitato fuori centri Ciclomotori 45 45 --- Veicoli merci pericolose 30 50 --- Mezzi d’opera a pieno carico * 40 60 --- Macchine agricole, operatrici, carrelli:* senza pneumatici 15 15 --- con pneumatici 40 40 --- Quadricicli * 50 80 --- Autotreni, autoarticolati, autosnodati * 70 80 Autoveicoli trasporto cose (sup. 12 t) * 70 80 Autobus, filobus (sup. 8t) * 80 100 Milena Orlandi – Ufficiale P.M. - Macerata
  • 10. Art. 142 C.d.S. RECENTI MODIFICHE Si sono introdotte quattro fasce di sanzioni di entità crescente in relazione al superamento del limite imposto. Si sono introdotte sanzioni particolari per l’eccesso di velocità dei veicoli “pesanti”. Si è introdotto l’obbligo di segnalare la presenza delle postazioni di controllo, con cartelli o dispositivi luminosi in precedenza previsto solo per i dispositivi di controllo remoto della violazione, senza la presenza dell’accertatore. Milena Orlandi – Ufficiale P.M. - Macerata
  • 11. Art. 142 c. 7 C.d.S. Superamento dei limiti di non oltre 10 Km/h. • Sanzione da € 38 a € 155 • Nessuna decurtazione di punteggio Milena Orlandi – Ufficiale P.M. - Macerata
  • 12. Art. 142 c. 8 C.d.S. Superamento di oltre 10 Km/h e non oltre 40 Km/h. Km/h • Sanzione da € 155 a € 624 • Decurtazione di 5 punti (prima erano 2) • Sanzione di € 200 per Fondo incidentalità notturna (se commessa dopo le 20 e prima delle 7) Tale sanzione, prevista dall’art. 6-bis L.160/2007, potrà essere applicata in concreto solo dopo l’emissione di un decreto che doveva adottarsi entro 3 mesi… dai tre Ministeri – Economia, Interno, Trasporti - a tutt’oggi ancora da emanarsi. Milena Orlandi – Ufficiale P.M. - Macerata
  • 13. Art. 142 c. 9 C.d.S. Superamento di oltre 40 Km/h e non oltre 60 Km/h. • Sanzione da € 370 a € 1.458 • Decurtazione di 10 punti • Sospensione patente da 1 a 3 mesi • Sospensione patente da 8 a 18 mesi in caso di reiterazione in un biennio • Inibizione alla guida dalle 22 alle 7 per i primi 3 mesi successivi alla restituzione della patente • Sanzione di € 200 per Fondo incidentalità notturna (se commessa dopo le 20 e prima delle 7)… Milena Orlandi – Ufficiale P.M. - Macerata
  • 14. Art. 142 c. 9 C.d.S. Il provvedimento di sospensione emesso dalla Prefettura in conseguenza della violazione del c. 9 riporterà: 1. La durata del periodo di sospensione in cui l’inibizione alla guida è completa; 2. L’indicazione che, trascorso tale periodo, per i 3 mesi successivi alla restituzione della patente di guida l’inibizione alla guida sarà parziale operando solo tra le 22 e le 7. La guida del veicolo nelle ore inibite (totalmente o parzialmente) configura violazione art. 218 c. 6 C.d.S. Milena Orlandi – Ufficiale P.M. - Macerata
  • 15. Art. 142 c. 9-bis C.d.S. Superamento dei limiti di oltre 60 Km/h. • Sanzione da € 500 a € 2.000 • Decurtazione di 10 punti • Sospensione patente da 6 a 12 mesi • Revoca patente in caso di reiterazione in un biennio Milena Orlandi – Ufficiale P.M. - Macerata
  • 16. Art. 142 C.d.S. Articolo 142 Sanzione pecuniaria punti Sanzione accessoria note c. 7 - fino 10 Km/h Da € 38 a €155 == ====== c.8 – oltre 10 fino 40 Da € 155 a €624 5 Se la violazione avviene tra le 20,00 e le 07,00 sanzione aggiuntiva di € 200 per il Fondo contro incidentalità incidentalità notturna. c.9 – oltre 40 fino 60 Da € 370 a € 1.458 10 Sospensione patente da 1 a 3 mesi. Nell’ordinanza di sospensione inibizione alla guida dalle 22,00 alle 07,00 per tre mesi dalla restituzione da annotare all’anagrafe abilitati alla guida. Sanzione Art. 218. Come sopra. c.9-bis – oltre 60 Da € 500 a € 2.000 10 Sospensione della patente da 6 a 12 mesi. Ulteriore violazione in un biennio: REVOCA. REVOCA Milena Orlandi – Ufficiale P.M. - Macerata
  • 17. Art. 142 c.11 C.d.S. Art. 142 c. 11 (riscritto)- Sanzioni particolari per l’eccesso di velocità dei veicoli “pesanti” (merci pericolose esplosive se viaggiano carichi, autotreni, autoarticolati, autosnodati, autobus sup. 8t, autocarri sup. 3,5t e mezzi d’opera se viaggiano a pieno carico). Al raddoppio già previsto delle sanzioni amministrative pecuniarie si aggiunge il raddoppio delle sanzioni amministrative accessorie cioè il raddoppio della durata della sospensione patente di guida. Milena Orlandi – Ufficiale P.M. - Macerata
  • 18. Art. 142 c. 11 C.d.S. Inoltre, se si tratta di veicoli dotati di limitatore di velocità si applicano, se viene riscontrato il superamento del limite della sua taratura (85 Km/h per autocarri sup. 12t e 100 Km/h per autobus superiori a 10t), in concorso con l’art. 142, le sanzioni previste dall’art. 179 c. 2-bis (€ 829 conducente) e c. 3 (€ 713 titolare della licenza/autorizzazione al trasporto) per limitatore non funzionante dando per presunta tale violazione. Milena Orlandi – Ufficiale P.M. - Macerata
  • 19. Art. 142 c. 11 C.d.S. Va precisato che il c.11 dell’art. 142 prevede l’applicazione delle sole sanzioni amministrative pecuniarie contenute nei commi 2-bis (1° periodo) e 3 dell’art. 179 e non di quelle accessorie (sospensione o revoca della patente del conducente) previste al c. 9 per l’applicazione delle quali occorrono accertamenti tecnici specifici di verifica che attestino l’inefficienza o l’alterazione del limitatore di velocità. Milena Orlandi – Ufficiale P.M. - Macerata
  • 20. Art. 142 c. 11 C.d.S. Veicoli pesanti: la velocità accertata supera la velocità di taratura del limitatore Senza verifica tecnica in officina (violaz. presunta): • Conducente: art. 142 (sanzioni amm.ve pecuniarie e accessorie raddoppiate) • Conducente: art. 179, comma 2-bis, 1° periodo (da € 829 a € 3.315). No sospensione patente prevista dal comma 9 dell’art. 179 • Titolare licenza o autorizzazione trasporto cose o persone: art. 179 comma 3 (da € 713 a € 2.853) Milena Orlandi – Ufficiale P.M. - Macerata
  • 21. Art. 142 c. 11 C.d.S. Veicoli pesanti: la velocità accertata supera la velocità di taratura del limitatore Con verifica tecnica in officina (violaz. accertata): • Conducente: art. 142 (sanzioni amm.ve e accessorie raddoppiate) • Conducente: art. 179, comma 2-bis, 2° periodo (da € 1.658 a € 6.630) + sospensione patente prevista dal comma 9 dell’art. 179 • Titolare licenza o autorizzazione trasporto cose o persone: art. 179 comma 3 (da € 713 a € 2.853) Milena Orlandi – Ufficiale P.M. - Macerata
  • 22. Art. 142 c. 11 C.d.S. Si ricorda che il nuovo c.11 dell’art. 142 prevede che sia sempre disposto l’accompagnamento dei veicoli presso un’officina autorizzata qualora si voglia dimostrare che il limitatore di velocità è stato oggetto di interventi tecnici che ne hanno determinato la sua alterazione o manomissione. Art. 179 c.6-bis - Per tali accertamenti, il veicolo, può essere scortato o fatto rimorchiare, a spese del proprietario, presso la più vicina officina autorizzata. Milena Orlandi – Ufficiale P.M. - Macerata
  • 23. Art. 142 c. 6-bis C.d.S. Viene disposto che le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità debbano essere presegnalate e ben visibili. Secondo il D.M. 15.08.2007 le postazioni possono essere segnalate: con segnali stradali di indicazione, temporanei o permanenti; indicazione con segnali stradali luminosi a messaggio variabile; con dispositivi di segnalazione luminosi istallati sui veicoli in dotazione agli organi di polizia. Nessuna segnalazione è dovuta per il rilevamento della velocità in maniera dinamica (apparecchi istallati a bordo di veicoli che consentono di rilevare la velocità “ad inseguimento”). Milena Orlandi – Ufficiale P.M. - Macerata
  • 24. Art. 142 C.d.S. Il decreto non fissa una distanza minima tra il segnale di preavviso e la postazione di controllo, ma si limita a stabilire che i cartelli ed i dispositivi devono poter essere avvistati con adeguato anticipo. La distanza massima tra il segnale e la postazione di controllo non può essere superiore a 4 Km. La distanza adeguata, si ritiene, corrisponda alla distanza minima indicata per la collocazione dei segnali di prescrizione: m 250 autostrade e strade extraurbane principali; m 150 strade extraurbane secondarie e urbane di scorrimento; m 80 per le altre strade. Milena Orlandi – Ufficiale P.M. - Macerata
  • 25. Art. 142 C.d.S. Sull’obbligo della ripetizione della presegnalazione in caso di intersezioni il decreto non è chiaro dato che al primo comma dell’art. 2 impone l’obbligo della ripetizione, al secondo comma afferma che i segnali sono completi e non necessitano di ripetizione né di indicazione fine. Nella circolare esplicativa il Ministero afferma che la ripetizione è obbligatoria. I segnali di indicazione non cessano di validità dopo ogni intersezione. Ma la ripetizione è necessaria sulle strade laterali che si immettono. Milena Orlandi – Ufficiale P.M. - Macerata
  • 26. Art. 157 c. 7-bis C.d.S. ARRESTO, FERMATA E SOSTA Dispone il divieto di tenere il motore acceso durante la sosta o la fermata del veicolo (non arresto) allo scopo di mantenere in funzione l’impianto di condizionamento d’aria (sia di raffreddamento che di riscaldamento: impianto di climatizzazione). Sanzione da € 200 a € 400. Di difficile accertamento poiché deve essere provata la circostanza. In precedenza era prevista la sanzione per motore acceso durante la sosta. Milena Orlandi – Ufficiale P.M. - Macerata
  • 27. Art. 164 C.d.S. SISTEMAZIONE DEL CARICO SUI VEICOLI Milena Orlandi – Ufficiale P.M. - Macerata
  • 28. Art. 164 C.d.S. Il trasporto di cose su veicoli a motore, in relazione ai limiti dimensionali è disciplinato dall’art. 164 C.d.S. Si ribadisce in tale articolo che il CARICO non può superare i limiti di sagoma stabiliti dall’art. 61 e si prevede che: • non possa sporgere dalla parte anteriore del veicolo; • possa sporgere, se indivisibile, posteriormente fino ai 3/10 della lunghezza del veicolo • sporgere lateralmente non oltre 30 cm dalle luci di posizione; • nessun limite è posto in altezza. Milena Orlandi – Ufficiale P.M. - Macerata
  • 29. Art. 164 C.d.S. Per irregolare sistemazione del carico la patente e la carta di circolazione vengono immediatamente ritirati (del ritiro è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione) ma non verranno trasmessi ad altro ufficio: vengono restituiti dopo la corretta sistemazione annotandolo sul verbale. Violazioni: • cattiva sistemazione; • mancata segnalazione sporgenza. Sanzione: € 74,00 + ritiro documenti e decurtazione 3 punti Milena Orlandi – Ufficiale P.M. - Macerata
  • 30. Art. 164 C.d.S. RICORDA • Segnalare le violazioni di cui agli artt. 61 e 164 C.d.S. alla sezione provinciale dell’Albo degli autotrasportatori per eventuali sanzioni disciplinari; • notificare il verbale anche al caricatore; • notificare il verbale, se del caso, al vettore, committente, e vettore committente proprietario merci (corresponsabilità art. 197 C.d.S.). Milena Orlandi – Ufficiale P.M. - Macerata
  • 31. Art. 167 C.d.S. TRASPORTI DI COSE SU VEICOLI A MOTORE IL SOVRACCARICO Milena Orlandi – Ufficiale P.M. - Macerata
  • 32. Art. 167 C.d.S. A differenza dell’art. 62 C.d.S. dove si fa riferimento alla m.c.p.c. secondo il numero di assi nell’art. 167 (trasporto di cose sui veicoli a motore e sui rimorchi) si fa riferimento alla massa complessiva indicata sulla carta di circolazione del singolo veicolo, affermando che i veicoli a motore ed i rimorchi non possono superare tali limiti. Al tempo stesso si disciplina l’eventuale superamento della massa complessiva p.c. del singolo veicolo (il c.d. sovraccarico o eccedenza) purché rimanga entro i limiti di massa indicata dall’art. 62 C.d.S. Milena Orlandi – Ufficiale P.M. - Macerata
  • 33. Art. 167 C.d.S. Il c. 2 dell’art. 167 individua una franchigia (ma non per i veicoli che trasportano merci pericolose di cui all’art. 168 C.d.S.) rappresentata dal 5% del valore indicato sulla carta di circolazione: per cui se si supera il valore della massa a pieno carico indicato sulla carta di circolazione di non oltre il 5% non si deve elevare nessuna infrazione ed il veicolo può circolare liberamente (c.d. massa franca). Esempio: Carta di circolazione: m.c.p.c. 30 t; Peso effettivo: 33,5 t Franchigia 5% = 1,5 t per cui peso consentito = 31,5 t (m.f.) Eccedenza = 33,5 t -31,5 t = 2 t Milena Orlandi – Ufficiale P.M. - Macerata
  • 34. Art. 167 C.d.S. Se la massa complessiva superasse di oltre il 5% il limite indicato sulla carta di circolazione si hanno delle sanzioni che si differenziano a seconda che il veicolo sia superiore o non superiore alle 10 t. Qualora, inoltre, si superi il limite di massa complessiva indicata sulla carta di circolazione di oltre il 5% si ha un regime sanzionatorio articolato in base all’entità dell’eccedenza. Milena Orlandi – Ufficiale P.M. - Macerata
  • 35. Art. 167 C.d.S. Veicoli superiori 10 t € 36,00 e punti 1 – se l’eccedenza non supera 1 t; € 74,00 e punti 2 – se l’eccedenza non supera 2 t; € 148,00 e punti 3 – se l’eccedenza non supera 3 t; € 370,00 e punti 4 – se l’eccedenza supera 3 t. Milena Orlandi – Ufficiale P.M. - Macerata
  • 36. Art. 167 C.d.S. Esempio: Carta di circolazione: m.c.p.c. 27 t; Peso effettivo: 31 t Franchigia 5% di 27 t = 1,35 t per cui peso consentito = 28,35 t (massa franca da arrotondare a 0,1 t sup.) peso consentito = 28,4 t Eccedenza = 31 t – 28,4 = 2,6 t Sanzione € 148,00 e decurtazione di 3 punti. Milena Orlandi – Ufficiale P.M. - Macerata
  • 37. Art. 167 C.d.S. Veicoli non superiori 10 t € 36,00 e punti 1 – se l’eccedenza non supera il 10%; € 74,00 e punti 2 – se l’eccedenza non supera il 20%; € 148,00 e punti 3 – se l’eccedenza non supera il 30%; € 370,00 e punti 4 – se l’eccedenza supera il 30%. Milena Orlandi – Ufficiale P.M. - Macerata
  • 38. Art. 167 C.d.S. Esempio: Carta di circolazione: m.c.p.c. 4,5 t; Peso effettivo: 5,6 t Franchigia 5% di 4,5 t = 0,225 t per cui peso consentito = 4,725 t (massa franca da arrotondare a 0,1 t sup.) peso consentito = 4,8 t Eccedenza = 5,6 – 4,8 = 0,8 ed in percentuale 0,8/4,5 x 100 = 17,7% Sanzione € 74,00 e decurtazione di 2 punti. Milena Orlandi – Ufficiale P.M. - Macerata
  • 39. Art. 167 C.d.S. OBBLIGO DI SCARICARE L’ECCEDENZA Quando l’eccedenza accertata è superiore al 10% della massa complessiva indicata sulla carta di circolazione la prosecuzione del viaggio, ferma restando la sanzione pecuniaria, è subordinata alla riduzione del carico entro i limiti consentiti. Si intima quindi il conducente di condurre il veicolo presso un luogo idoneo alla sosta. Milena Orlandi – Ufficiale P.M. - Macerata
  • 40. Art. 167 C.d.S. Se vengono superati i limiti di categoria (art. 62 C.d.S.) occorre distinguere se si tratta di merce divisibile o indivisibile. Merce divisibile: si applica l’art. 167 C.d.S. con l’obbligo di divisibile C.d.S sistemazione del carico entro i limiti; Merce indivisibile: art. 10 C.d.S. (mancanza di indivisibile autorizzazione). Milena Orlandi – Ufficiale P.M. - Macerata
  • 41. Art. 167 C.d.S. Fonti di prova L’accertamento del sovraccarico va compiuto in presenza del conducente. Strumenti di pesa – pese fisse anche private e pese mobili in dotazione ai reparti di polizia purchè verificate dal competente ufficio nmetrico provinciale. Si può imporre al conducente di seguirci presso la pesa più vicina. Le spese dell’accertamento, anche se il risultato è negativo, sono a carico del del conducente/proprietario. Documenti di accompagnamento previsti dalle disposizioni di legge. Fanno fede, non occorre pesare il veicolo. Milena Orlandi – Ufficiale P.M. - Macerata
  • 42. Art. 167 C.d.S. RICORDA • Segnalare le violazioni di cui agli artt. 62 e 167 C.d.S. alla sezione provinciale dell’Albo degli autotrasportatori per eventuali sanzioni disciplinari e all’ufficio provinciale DTT provincia di residenza del proprietario del veicolo. In caso di veicoli stranieri segnalazione al Ministero dei Trasporti: • notificare il verbale anche al caricatore; • notificare il verbale, se del caso, al vettore, committente, e vettore committente proprietario merci (corresponsabilità art. 197 C.d.S.). Milena Orlandi – Ufficiale P.M. - Macerata
  • 43. Art. 169 C.d.S. TRASPORTO DI PERSONE, ANIMALI ED OGGETTI SUI VEICOLI A MOTORE Milena Orlandi – Ufficiale P.M. - Macerata
  • 44. Art. 169 C.d.S. La disciplina generale del trasporto di persone su veicoli a motore e cioè le norme per la loro corretta sistemazione è contenuta nell’art. 169 C.d.S. ed in altre norme speciali. In linea generale si possono trasportare tante persone quante sono indicate nella carta di circolazione. (S) circolazione Ma i passeggeri non devono: • limitare la libertà dei movimenti del conducente; • impedire la visibilità del conducente; • determinare sporgenze dalla sagoma del veicolo, salvo si tratti di motociclo o ciclomotore. Milena Orlandi – Ufficiale P.M. - Macerata
  • 45. Art. 169 C.d.S. Sulla carta di circolazione dei veicoli adibiti al trasporto di persone, ad eccezione delle autovetture, è indicato anche il numero dei passeggeri che, secondo le caratteristiche costruttive del veicolo stesso, possono viaggiare in piedi. La massa complessiva dei veicoli adibiti al trasporto di persone (sedute s1 ed in piedi s2) non può superare comunque il valore indicato sulla carta di circolazione. Nel rispetto di tali limiti massimi sui veicoli destinati al trasporto di persone è consentito il trasporto di bagagli o oggetti personali nel rispetto delle regole sulla corretta sistemazione del carico. Milena Orlandi – Ufficiale P.M. - Macerata
  • 46. Art. 169 C.d.S. Violazioni: • Trasportare persone sistemate in modo tale da limitare i movimenti del conducente o impedirgli la visibilità Sanzione: € 74,00 e decurtazione 1 punto • Trasportare un numero di persone maggiore rispetto a quello indicato nella carta di circolazione Sanzione AUTOBUS: € 148,00 (se autovettura € 36,00 e decurtazione 2 punti) VEICOLI AD USO DI TERZI: € 370,00 + sosp. c.c. e 4 punti Milena Orlandi – Ufficiale P.M. - Macerata
  • 47. Art. 169 C.d.S. Fino all’8 Maggio 2009 su autovetture è possibile trasportare in soprannumero sui posti posteriori due bambini di età inferiore a dieci anni (senza l’impiego di cinture di sicurezza né altri sistemi di ritenuta) a condizione che siano accompagnati da un passeggero di età non inferiore ai sedici anni. Milena Orlandi – Ufficiale P.M. - Macerata
  • 48. Art. 170 C.d.S. TRASPORTO DI PERSONE, ANIMALI ED OGGETTI SUI VEICOLI A MOTORE A 2 RUOTE Sui motocicli e sui ciclomotori a due ruote il conducente deve avere libero uso delle braccia, delle mani, delle gambe, deve stare seduto in posizione corretta e deve reggere il manubrio con ambedue le mani, ovvero con una mano, in caso di necessità, per le opportune manovre o segnalazioni. Non deve procedere sollevando la ruota anteriore. Milena Orlandi – Ufficiale P.M. - Macerata
  • 49. Art. 170 C.d.S. Sui CICLOMOTORI è vietato il trasporto di altre persone oltre il conducente se non è espressamente indicato nel certificato di circolazione (targa a 6 caratteri alfanumerici). Se è un conducente minore di 18 anni che trasporta un passeggero (art. 115 c.4 C.d.S.) su veicolo non idoneo consegue FERMO AMMINISTRATIVO DEL VEICOLO PER 60 gg. (90gg se recidivo in un biennio) e sanzione amministrativa di € 70. Milena Orlandi – Ufficiale P.M. - Macerata
  • 50. Art. 170 c. 1-bis C.d.S. E’ vietato il trasporto di bambini minori di anni cinque sui motocicli e sui ciclomotori a due ruote.(Gli anni si intendono compiuti il giorno successivo. Artt. 2962 e 2963 c.c). In caso di violazione sanzione pecuniaria di € 148. Non è prevista decurtazione di punteggio. Milena Orlandi – Ufficiale P.M. - Macerata
  • 51. Art. 170 c. 3 C.d.S. “Sui veicoli di cui al c. 1 l’eventuale passeggero deve essere seduto in modo stabile ed equilibrato, nella posizione determinata dalle apposite attrezzature del veicolo”. Se il passeggero non è in grado di utilizzare le apposite attrezzature (es. poggiapiedi) non può essere trasportato. I bambini non sono in grado di utilizzare tali attrezzature. Milena Orlandi – Ufficiale P.M. - Macerata
  • 52. Art. 171 C.d.S. USO DEL CASCO Obbligo di indossare ed allacciare il casco: conducenti e passeggeri di ciclomotori conducenti e passeggeri di motocicli € 70 + fermo veicolo 60gg (90gg recidivo in un biennio) + decurtazione: 5 punti Milena Orlandi – Ufficiale P.M. - Macerata
  • 53. Art. 171 C.d.S. CONDUCENTE MINORE DI 18 ANNI: sanzione amministrativa € 70 fermo amministrativo del veicolo 60 gg.(90 gg recidivo) PASSEGGERO MINORE DI 18 ANNI: della violazione risponde il CONDUCENTE Sanzione € 70 fermo amministrativo del veicolo 60gg (90 gg recidivo) Decurtazione: 5 punti Milena Orlandi – Ufficiale P.M. - Macerata
  • 54. Art. 172 C.d.S. USO DELLE CINTURE DI SICUREZZA E SISTEMI DI RITENUTA Dispositivi di ritenuta (d.lgs 150/2006) Milena Orlandi – Ufficiale P.M. - Macerata
  • 55. Art. 172 C.d.S. Dispositivi di ritenuta - cinture Uso obbligatorio, in qualsiasi situazione di marcia, delle marcia cinture di sicurezza per gli adulti nei veicoli, muniti di cinture di sicurezza delle categorie M1, N1, N2 e N3. Il conducente è responsabile dell’efficienza dei sistemi di ritenuta presenti sul veicolo. Milena Orlandi – Ufficiale P.M. - Macerata
  • 56. Art. 172 C.d.S. Cinture di sicurezza Se sul veicolo sono presenti gli ancoraggi le cinture di sicurezza devono essere montate e conseguentemente utilizzate dagli occupanti. Ancoraggi: Se il veicolo è immatricolato prima del 15.06.1976 è sprovvisto di ancoraggi, pertanto esonerato dall’obbligo di istallazione dei dispositivi. Se immatricolato dopo ed esistono ancoraggi devono essere istallati i dispositivi di ritenuta. Milena Orlandi – Ufficiale P.M. - Macerata
  • 57. Art. 172 C.d.S. Devono essere di tipo approvato. Devono riportare un’etichetta o marcatura secondo il regolamento ECE/ONU oppure secondo le direttive CEE. (“En” conformità a regolamenti ECE/ONU, “en” conforme al prototipo omologato CEE) A: tre punti, r4:arrotolatore a bloccaggio di emergenza, Marchio di omologazione Ar4m Ar4m m: a sensibilità multipla. internazionale E seguito da: 1 Germania 6 Belgio E2 e2 VARIE: 2 Francia 11 U.K. B: SUBADDOMINALE 3 Italia 13 Lux 042428 2428 C: SPECIALE 4 Paesi Bassi 18 Danimarca r3: arrotolatore a bloccaggio IRL Irlanda GR Grecia automatico. Milena Orlandi – Ufficiale P.M. - Macerata
  • 58. Art. 172 C.d.S. Dispositivi di ritenuta - sistemi I bambini di statura inferiore a 1,50m (nessun limite di età) devono essere trattenuti dagli appositi sistemi di ritenuta conformi ad un tipo omologato, adeguati al loro peso (seggiolino, assicurato al sedile mediante le cinture di sicurezza del veicolo, o cuscino sollevatore ed adattatore). L’omologazione deve risultare tramite apposite targhette recanti: il marchio del costruttore, l’identificazione del paese di produzione, la classe di omologazione, il numero di omologazione ed il regolamento secondo il quale sono omologati. Milena Orlandi – Ufficiale P.M. - Macerata
  • 59. Art. 172 C.d.S. Normativa europea di riferimento ECE - R44 Marchio di omologazione Universal Peso del bambino internazionale E seguito da: 0-18 Kg per cui è stato 1 Germania 6 Belgio progettato E1 2 Francia 11 U.K. 3 Italia 13 Lux Numero omologazione 02 30 10 27 4 Paesi Bassi 18 Danimarca 00189Z Numero di produzione IRL Irlanda GR Grecia Milena Orlandi – Ufficiale P.M. - Macerata
  • 60. Art. 172 C.d.S. Secondo la direttiva 2003/20/CE recepita con il d.lgs. 150/2006, i sistemi di ritenuta si dividono in 5 gruppi di massa: • gruppo 0 - fino a 10 kg • gruppo 0+ - fino a 13 kg • gruppo I - tra 9 kg e 18 kg • gruppo II - tra 15 kg e 25 kg • gruppo III - tra 22 kg e 36 kg. Milena Orlandi – Ufficiale P.M. - Macerata
  • 61. Art. 172 C.d.S. E’ vietata l’istallazione di seggiolini rivolti contromarcia sui posti protetti da airbag frontale, salvo lo stesso non sia stato disinserito. Milena Orlandi – Ufficiale P.M. - Macerata
  • 62. Art. 172 C.d.S. I bambini di età inferiore a 3 anni non possono viaggiare sui veicoli M1, N1, N2 e N3 privi di cinture di sicurezza in quanto di vecchia costruzione. Se l’età supera i 3 anni possono occupare i sedili anteriori solo se l’altezza è sup. a 1,50m altrimenti devono sedere dietro. Sui taxi e veicoli NCC i bambini di statura non sup. a 1,50m possono non usare i sistemi di ritenuta a condizione che siedano dietro accompagnati da un passeggero di almeno 16 anni. Milena Orlandi – Ufficiale P.M. - Macerata
  • 63. Art. 172 C.d.S. Sui veicoli di categoria M2 e M3 (autobus) muniti di cinture di sicurezza è fatto obbligo a tutti gli occupanti di età sup. a 3 anni di farne uso quando sono seduti. L’uso sugli stessi veicoli degli eventualmente presenti sistemi di ritenuta per bambini è obbligatorio solo se gli stessi sono di tipo omologato. (quale età inf. a 3 anni?). Milena Orlandi – Ufficiale P.M. - Macerata
  • 64. Art. 172 C.d.S. Sui veicoli M2 e M3 bisogna (nessuna sanzione!!!) informare i passeggeri dell’obbligo di indossare le cinture di sicurezza con cartelli o pittogrammi ben visibili su ogni sedile e mediante sistemi audiovisivi o operatori del trasporto. Milena Orlandi – Ufficiale P.M. - Macerata
  • 65. Art. 172 c. 8 C.d.S. ESENZIONI • Forze di polizia e corpi polizia municipale e provinciale durante l’espletamento di servizi di emergenza • Conducenti e addetti di veicoli antincendio e sanitario in servizio di emergenza • Istruttori di guida nello svolgimento della loro attività • Persone affette da particolari patologie o con condizioni fisiche che costituiscono controindicazione specifica all’uso delle cinture (certificato rilasciato dall’AUSL o competenti autorità di altro stato membro della U.E. indicante la durata di validità, da esibire a richiesta agli organi di polizia) Milena Orlandi – Ufficiale P.M. - Macerata
  • 66. Art. 172 c. 8 C.d.S. ESENZIONI • Donne in stato di gravidanza sulla base della certificazione del ginecologo curante che comprovi condizioni di rischio all’uso delle cinture di sicurezza • Passeggeri di autobus (M2 e M3) nei quali è previsto il trasporto di persone in piedi che circolano in zona urbana • Gli appartenenti alle forze armate nell’espletamento di attività istituzionali nelle situazioni di emergenza. NON C’E’ PIU’ LA DEROGA PER I CONDUCENTI DI TAXI O NCC NEI CENTRI ABITATI. Milena Orlandi – Ufficiale P.M. - Macerata
  • 67. Art. 172 C.d.S. A far data 8 maggio 2009 non sarà più possibile il trasporto in soprannumero di 2 ragazzi di età inferiore ad anni 10 sul sedile posteriore accompagnati da un 16enne. SANZIONI Se il conducente sta effettuando esercitazione di scuola guida l’istruttore di guida è obbligato in solido con il conducente (art. 196 c.2). E’ ipotizzabile a carico del conducente, in caso di sinistro stradale, stradale una corresponsabilità per eventuali lesioni colpose del passeggero che non ha fatto uso della cintura. Milena Orlandi – Ufficiale P.M. - Macerata
  • 68. Art. 172 C.d.S. SANZIONI Circolare con un veicolo munito degli appositi attacchi sprovvisto dei dispositivi di ritenuta: sanzione di € 78 e segnalazione al DTT per la revisione del veicolo ai sensi dell’art. 80 c. 5 (art. 72 c. 2). Circolare con un veicolo munito di dispositivi di ritenuta non omologati: sanzione di € 78, confisca dei dispositivi di ritenuta ex art. 213 C.d.S. e segnalazione al DTT per la revisione del veicolo ai sensi dell’art. 80 c. 5 (art. 72 cc 1 e 4 e art. 172 c. 13). Circolare con un veicolo munito di dispositivi di ritenuta non efficienti (responsabile il conducente): sanzione di € 78 e segnalazione al DTT per la revisione del veicolo ai sensi dell’art. 80 c. 5 (art. 79 cc. 1 e 4). Milena Orlandi – Ufficiale P.M. - Macerata
  • 69. Art. 172 C.d.S. Circolare omettendo di far uso dei dispositivi di ritenuta: sanzione di € 74 e decurtazione di 5 punti. (art. 172 c. 10). Alla seconda violazione nel periodo di due anni consegue la sospensione della patente. I passeggeri di statura inferiore a 1,50m devono essere assicurati con un sistema di ritenuta per bambini. Nel caso di minori risponde il conducente o, se presente, chi è tenuto alla sua sorveglianza. Circolare facendo uso di dispositivi di ritenuta alterati: sanzione di € 37 e decurtazione di 5 punti. (art. 172 c. 11). (es. molla dell’arrotolatore disattivata, utilizzazione di fermagli che non consentono alla cintura di restare in tensione). Importazione, produzione o commercializzazione di dispositivi di ritenuta non omologati: sanzione di € 779. Sequestro finalizzato alla confisca. (art. 172 c.12) Milena Orlandi – Ufficiale P.M. - Macerata
  • 70. Art. 173 c. 1 C.d.S. USO DI LENTI O APPARECCHI DURANTE LA GUIDA E’ obbligatorio l’utilizzo durante la guida di lenti o determinati apparecchi, quando prescritti in presenza di deficienze organiche o di minorazioni fisiche. Sanzione prevista al c. 3 pari a pagamento di una somma da € 70 a € 285. Decurtazione 5 punti. Milena Orlandi – Ufficiale P.M. - Macerata
  • 71. Art. 173 c. 2 C.d.S. E’ vietato al conducente far uso durante la marcia di apparecchi radiotelefonici o usare le cuffie sonore fatta eccezione per …. E’ consentito l’uso di apparecchi a viva voce o dotati di auricolare purché il conducente abbia adeguata capacità uditiva ad entrambe le orecchie e che non richiedono per il loro funzionamento l’uso delle mani. DEROGA: Forze Armate Forze di Polizia Veicoli per trasporto c/terzi Milena Orlandi – Ufficiale P.M. - Macerata
  • 72. Art. 173 c. 3-bis C.d.S. Sanzione amministrativa pecuniaria (incrementata) da € 148 a € 594 e decurtazione di 5 punti dalla patente per inottemperanza del conducente all’uso, durante la marcia, di apparecchi radiofonici o cuffie sonore, salve le eccezioni previste. In caso di recidiva nel biennio è prevista la sospensione della patente di guida da 1 a 3 mesi. Milena Orlandi – Ufficiale P.M. - Macerata
  • 73. Art. 174 C.d.S. DURATA DELLA GUIDA DEGLI AUTOVEICOLI Milena Orlandi – Ufficiale P.M. - Macerata
  • 74. Art. 174 C.d.S. Il cronotachigrafo è stato introdotto dal Regolamento CEE 3821/85 serve per registrare i periodi di guida e di riposo del conducente e la velocità del veicolo Il conducente era obbligato a portare con se i dischi della settimana in corso e l’ultimo della settimana precedente. La nuova normativa prevede che il conducente porti al seguito i dischetti degli ultimi 28 giorni e che la ditta li conservi per 1 anno altrimenti art. 19 L. 727/78 per ogni dischetto mancante (€ 45,00). I conducenti di servizi regolari di passeggeri nazionali devono essere muniti di un estratto del registro di servizio e della copia dell’orario di lavoro di servizio se non c’è crono. Milena Orlandi – Ufficiale P.M. - Macerata
  • 75. Art. 174 C.d.S. PERIODI DI GUIDA (compresi i periodi di guida all’estero) • 9 ORE al giorno estensibili a 10 non più di 2 VOLTE a settimana •90 ORE ogni 2 settimane •MAX 4 ORE E 30 CONSECUTIVE •PAUSA 45 MIN Oppure PIU’ PAUSE DA 15 MIN CIASCUNA •56 ORE ALLA SETTIMANA PERIODI DI RIPOSO Regolare 11 ore o 12 (3+9) ore al giorno Ridotto tra le 9 e le 11 ore al giorno. (Prima del Reg. CE 561/2006: 11 ORE riducibili a 9 non più di 3 volte a settimana) Milena Orlandi – Ufficiale P.M. - Macerata
  • 76. Art. 177 C.d.S. CIRCOLAZIONE DEGLI AUTOVEICOLI E MOTOVEICOLI ADIBITI A SERVIZI DI POLIZIA O ANTINCENDIO, DI PROTEZIONE CIVILE E DELLE AMBULANZE La L. 210/2008 in G.U. del 3.1.2009 modifica l’art. 177 C.d.S. includendo tra i veicoli oggetto della disciplina di tale norma anche quelli di protezione civile. civile Milena Orlandi – Ufficiale P.M. - Macerata
  • 77. Art. 179 C.d.S. CRONOTACHIGRAFO E LIMITATORE DI VELOCITA’ • Art. 179: crono mancante, non omologato o non funzionante • Al conducente € 742,00 - 10 punti e sospensione patente da 15 gg a 3 mesi; • Art. 179: crono alterato o sigilli manomessi • Al conducente € 1.484,00 - 10 punti e sospensione patente da 15 gg a 3 mesi. Milena Orlandi – Ufficiale P.M. - Macerata
  • 78. Art. 179 C.d.S. • Art. 179: crono senza foglio di registrazione inserito • Al conducente € 742,00 - 10 punti e sospensione patente da 15 gg a 3 mesi. Il titolare della licenza che consente la circolazione senza crono, o con crono non funzionante o manomesso o senza fogli di registrazione incorre nella sanzione art. 179 c. 3 C.d.S. (€ 713,00 e sospensione della licenza per un anno in caso di 3 violazioni in un anno). Milena Orlandi – Ufficiale P.M. - Macerata
  • 79. Art. 179 C.d.S. • Art. 19 Legge 727/78 punisce le violazioni (€ 45,00) che non hanno una sanzione specifica nel CdS: – Uso di foglio con omologazione CE non compatibile con il dispositivo o non omologato; – Mancato inserimento dei dati nel foglio; – Foglio utilizzato per oltre 24 ore ma…; – Mancata compilazione manuale in caso di guasto; – Non corrispondenza dell’ora di accertamento con l’ora di registrazione; – Impossibilità di esibire i fogli obbligatori al seguito del giorno e i 28 gg precedenti. Milena Orlandi – Ufficiale P.M. - Macerata
  • 80. Art. 179 C.d.S. SEGNALAZIONI Tutte le violazioni in materia di crono devono essere segnalate: • All’Ufficio Provinciale del Lavoro; • All’Ufficio Trasporti presso la Provincia sede dell’impresa; • All’Ufficio Provinciale DTT di immatricolazione del veicolo; • All’Ufficio Metrico presso la C.C.I.A.A. sede dell’impresa (solo nel caso di crono mancante, non omologato, non funzionante o manomesso). Milena Orlandi – Ufficiale P.M. - Macerata
  • 81. Art. 179 C.d.S. Per le violazioni riguardanti veicoli stranieri: • Inoltro mensile al servizio Polizia Stradale con allegate copie dei verbali. Milena Orlandi – Ufficiale P.M. - Macerata
  • 82. Art. 180 C.d.S. POSSESSO DEI DOCUMENTI DI CIRCOLAZIONE E DI GUIDA Carta di circolazione Certificato di circolazione o c.i.t. (ciclomotori) Certificato di assicurazione obbligatoria Patente di guida valida per il veicolo Carta di qualificazione del conducente Certificato di Abilitazione Professionale (quando prescritto) Autorizzazione all’esercitazione alla guida + documento di riconoscimento Attestato di qualifica professionale (istruttori scuola guida) Licenza (trasporto cose conto proprio Milena Orlandi – Ufficiale P.M. - Macerata
  • 83. Art. 186 C.d.S. GUIDA SOTTO L’INFLUENZA DELL’ALCOOL Art. 186 c. 2 – Sono state introdotte tre fasce di intensità di violazione cui corrispondono tre gradi crescenti di pene, sia principali che accessorie. Milena Orlandi – Ufficiale P.M. - Macerata
  • 84. Art. 186 C.d.S. Tasso Arresto Ammenda Sanzione accessoria alcolemico mesi € > 0,5 fino a 0,8 g/l --- da 500 a 2.000 Sospensione patente da 3 a 6 mesi > 0,8 fino a 1,5 g/l Fino 6 da 800 a 3.200 Sospensione patente da 6 mesi a 1 anno > 1,5 g/l Da 3 a 12 da 1.500 a 6.000 Sospensione patente da 1 a 2 anni (*) (*) REVOCA: in caso di recidiva nel biennio o se il reato è commesso dal conducente di un autobus, veicolo sup. 3,5t o complessi di veicoli. DECURTAZIONE: 10 PUNTI in tutti i casi. . Se la violazione avviene tra le 20,00 e le 07,00 sanzione aggiuntiva di € 200 per il Fondo contro incidentalità notturna. Milena Orlandi – Ufficiale P.M. - Macerata
  • 85. Art. 186 C.d.S. L’attuale previsione della sola ammenda (da € 500 a € 2.000) quale sanzione per guidare con tasso alcolemico tra 0,51 g/l e 0,8 g/l, consente al trasgressore di accedere all’oblazione ai sensi dell’art. 162 c.p. e di estinguere il reato pagando un terzo del massimo della pena e cioè meno di € 700. E qualora il conducente si avvalga dell’oblazione non potrà scattare la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida perché manca una pronuncia di accertamento del reato. Milena Orlandi – Ufficiale P.M. - Macerata
  • 86. Art. 186 C.d.S. Se la violazione viene accertata tra le 20,00 e le 07,00 al conducente dovrà essere applicata una sanzione aggiuntiva di € 200 destinata al Fondo contro l’incidentalità notturna così come previsto dalla L. 160/2007. Questa sanzione in concreto potrà applicarsi solo dopo l’emissione di un decreto adottato dal Ministro economia e finanze di concerto con il Ministro dell’interno e dei trasporti a tutt’oggi ancora non emanato… Il Fondo è alimentato da sanzioni aggiuntive di € 200 ad ogni violazione commessa dopo le 22 e prima delle 7 degli artt. 141, 142 cc. 8 e 9 (ma non 9-bis), 186 e 187. Milena Orlandi – Ufficiale P.M. - Macerata
  • 87. Art. 186 C.d.S. NESSUN ARRESTO MA DENUNCIA A PIEDE LIBERO Reato contravvenzionale che non rientra nelle previsioni di arresto obbligatorio di cui all’art. 380 c.p.p. e neppure nelle previsioni di arresto facoltativo ai sensi dell’art. 381 c.p.p. TASSO ALCOLEMICO SUP. 1,5 g/l Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena a richiesta delle parti è sempre disposta la confisca del veicolo con cui è stato commesso il reato salvo che appartenga a persona estranea al reato. Milena Orlandi – Ufficiale P.M. - Macerata
  • 88. Art. 186 C.d.S. Destinazione del veicolo Tasso alcolemico fino a 1,5 g/l. • Consegnato a persona idonea presente o reperibile in tempi ragionevoli; • Trasferito con idoneo mezzo in luogo idoneo scelto dal conducente o più vicina autorimessa e lasciato in consegna del proprietario/gestore di essa. Le spese per il recupero ed il trasporto sono interamente a carico del trasgressore. (art. 321 cpp solo come extrema ratio) Motoveicoli e ciclomotori sono immediatamente sequestrati ai fini della confisca ex art. 213, commi 2-quinquies e 2- sexies (motocicli e ciclomotori per i primi 30 gg depositerie) Milena Orlandi – Ufficiale P.M. - Macerata
  • 89. Art. 186 C.d.S. Destinazione del veicolo. Tasso alcolemico > 1,5 g/l. Confisca obbligatoria art. 240 c. 2 cp (no se di persona estranea) di tutti i tipi di veicoli: • Sequestro ex art. 321, comma 3-bis, cpp. Solo Ufficiali di P.G. Solo nell’immediatezza del fatto. • Trasgressore custode: no se in stato di ebbrezza, sotto uso di sost. stupefacenti, palese infermità mentale, sottoposto a misure preventive o di detenzione. • L’ufficiale di PG affiderà il veicolo in custodia giudiziale a soggetto autorizzato. Il trasferimento della custodia da custode autorizzato al trasgressore è attività del P.M. Milena Orlandi – Ufficiale P.M. - Macerata
  • 90. Art. 186 C.d.S. Le pene in caso di incidente stradale Art. 186 c. 2-bis – se il conducente “provoca” un incidente stradale le pene sono raddoppiate ed il veicolo è sottoposto a: 1. fermo amministrativo per 90 gg (non consentito alla PG all’atto dell’accertamento) ma disposto dall’A.G.con sentenza di condanna se il tasso alcolemico è non superiore a 1,5 l/g salvo appartenga a persona “estranea” al reato. Il giudice penale, cui invieremo il rapporto dell’incidente, dovrà attribuire la responsabilità del sinistro. Non si applicano, infatti, le disposizioni procedurali previste dall’art. 214 del C.d.S. poiché queste si riferiscono unicamente agli illeciti amministrativi e non penali. Milena Orlandi – Ufficiale P.M. - Macerata
  • 91. Art. 186 C.d.S. 2. confisca del veicolo, salvo appartenga a persona estranea, se il tasso alcolemico è superiore a 1,5 g/l disposta con sentenza di condanna o con il patteggiamento. Si procede, solo se nell’immediatezza del fatto e solo da parte degli ufficiali di PG, al sequestro ex art. 321 c. 3-bis c.p.p. Questo sequestro riguarda tutti i tipi di veicoli compresi i ciclomotori ed i motoveicoli. Trasgressore custode: no se in stato di ebbrezza, sotto uso di sost. stupefacenti, palese infermità mentale, sottoposto a misure preventive o di detenzione. Il trasferimento della custodia da custode autorizzato al trasgressore è attività del P.M. Se l’incidente ha causato lesioni gravi o gravissime art. 590 c. 3 c.p. Milena Orlandi – Ufficiale P.M. - Macerata
  • 92. Art. 186 C.d.S. Il “ritiro cautelare” della patente in caso di incidente Qualora il conducente sia ricoverato o sottoposto a cure mediche gli organi di polizia possono disporre il ritiro della patente, da depositarsi presso il Comando, per patente indisponibilità dell’esito degli accertamenti presso la struttura ospedaliera, fino all’esito degli accertamenti e per un periodo di massimo 10 gg, se gli accertamenti con i precursori hanno dato esito positivo e se la sintomatologia fa ritenere che il soggetto sia in stato di ebbrezza. Milena Orlandi – Ufficiale P.M. - Macerata
  • 93. Art. 186 c. 7 C.d.S. Rifiuto di sottoporsi all’accertamento Reintrodotta la fattispecie penale dal D.L. 98/2008. Tribunale. “Salvo che il fatto costituisca più grave reato,(violenza, minaccia: 337 c.p.) in caso di rifiuto all’accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5 il conducente è punito con le pene di cui al c. 2 lett. c).” Si applica anche la sospensione della patente di guida da 6 mesi a 2 anni, che viene imediatamente ritirata ai sensi dell’art. 223 C.d.S. Con l’ordinanza di sospensione il Prefetto ordina al trasgressore di sottoporsi a visita medica entro 60 gg. Se il soggetto non si sottopone è facoltà del Prefetto sospendere la validità della patente fino all’esito della visita medica. REVOCA PATENTE in caso di condanna per il medesimo reato nei due anni precedenti. Milena Orlandi – Ufficiale P.M. - Macerata
  • 94. Art. 186 C.d.S. - Arresto da 3 mesi a 1 anno + Ammenda da € 1.500 a 6.000 - Sospensione patente di guida da uno a due anni; (in caso di condanna per rifiuto nel corso di un biennio è sempre disposta la revoca). revoca - Confisca del veicolo (compresi ciclomotori e motocicli) salvo appartenga a persona “estranea” alla violazione disposta con sentenza di condanna. L’ufficiale di P.G. deve procedere al sequestro ex art. 321 c.3 c.p.p. solo se nell’immediatezza del fatto. Se il rifiuto viene espresso dopo le 20,00 e prima delle 7,00 al conducente dovrà essere applicata una sanzione amministrativa aggiuntiva di € 200 destinata al Fondo contro l’incidentalità notturna. Milena Orlandi – Ufficiale P.M. - Macerata
  • 95. Art. 186 C.d.S. Il rifiuto non presuppone la sussistenza dello stato di ebbrezza ma questo resterà accertabile soltanto a mezzo la descrizione degli indici sintomatici relativi allo stato/comportamento del soggetto (art. 186 c. 4). L’accertamento sintomatologico è tuttora previsto, lecito, e legittimo ed il Ministero dell’Interno ne ha confermato il concorso con il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti. Accertata la sussistenza del fatto l’A.G., per il principio del “favor rei”, applica la sanzione più favorevole all’imputato. Cass. Pen. Sez. IV 16/04/2008 n. 15756 e Cass. Pen. Sez. IV 15/05/2008 n. 19486. Milena Orlandi – Ufficiale P.M. - Macerata
  • 96. Art. 186 C.d.S. Procedura operativa: - Non dovrà essere compilato il verbale di contestazione ma si procederà alla redazione degli atti procedimentali concernenti l’illecito penale ed alla redazione della c.n.r. ex art. 347 c.p.p.; - Competente è il Tribunale in composizione monocratica; Milena Orlandi – Ufficiale P.M. - Macerata
  • 97. Art. 186 C.d.S. Procedura operativa: - L’accertatore procederà, come previsto dall’art. 223 C.d.S., quando possibile, al ritiro della patente di guida ed all’inoltro, entro 10 gg, al Prefetto del luogo della commessa violazione, per l’adozione dell’ordinanza di sospensione (di natura cautelare) avverso la quale è ammesso ricorso al Giudice di Pace; Milena Orlandi – Ufficiale P.M. - Macerata
  • 98. Art. 186 C.d.S. Procedura operativa: - Per quanto concerne il veicolo, solo se questo non può essere condotto da altra persona che ne abbia i requisiti e se non sia possibile disporre diversamente, si procederà al sequestro preventivo ex art. 321 c.p.p. che viene considerato una misura “estrema” da adottarsi solo quando sia stato inutilmente esperito ogni altro tentativo di impedire al trasgressore la conduzione del veicolo stesso. Milena Orlandi – Ufficiale P.M. - Macerata
  • 99. Art. 186 C.d.S. Procedura operativa: - Se l’illecito è accertato nei confronti di un conducente di un ciclomotore o di un motoveicolo si procederà al sequestro amministrativo finalizzato alla confisca ex art. 213 c. 2 sexies C.d.S. (salvo il tasso alcolemico sia sup. 1,5g/l). I motocicli/ciclomotori devono essere ricoverati nelle idonee depositerie. Decorsi 30 gg potranno essere richiesti dal proprietario. Milena Orlandi – Ufficiale P.M. - Macerata
  • 100. Art. 186 C.d.S. Procedura operativa: - Reato accertato in caso di guida di un veicolo non a motore. Nel caso in cui per la conduzione del veicolo non sia richiesta la patente di guida, l’accertamento del reato non comporta alcuna decurtazione di punti né il provvedimento della sospensione della patente di guida eventualmente posseduta (ma corre l’obbligo di segnalazione alla Prefettura che può disporne la revisione in quanto possono essere venuti meno i requisiti psicofisici o l’idoneità tecnica previsti per il possesso della patente). Milena Orlandi – Ufficiale P.M. - Macerata
  • 101. Art. 186 C.d.S. Ministero dell’Interno (Circolare n. 1970 del 20 marzo 2008) Guida di ciclomotori in stato di ebbrezza e in stato di alterazione psicofisica dovuta all’uso di sostanze stupefacenti. Parere Avvocatura Generale dello Stato. E’ consentito il ritiro del certificato di idoneità alla guida con conseguente segnalazione alla Prefettura per l’esame di revisione medica. Milena Orlandi – Ufficiale P.M. - Macerata
  • 102. Art. 186 C.d.S. ..omissis… poiché la patente di guida può essere titolo legittimamente autonomo per la guida del ciclomotore, i requisiti fisici per la guida dei ciclomotori non possono essere dissimili da quelli necessari per la guida di un’autovettura… .omissis…la possibilità di procedere al ritiro del certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori, nelle ipotesi in cui il conducente si trovi in stato di ebbrezza o alterazione da sostanze stupefacenti/psicotrope, va individuata nella carenza delle condizioni psico-fisiche dal momento che anche per la guida dei ciclomotori l’art. 116 c. 1-quater richiede il possesso dei requisiti psico-fisici…Gli organi di Polizia stradale possono procedere , in via preventiva, al ritiro del CIG e di segnalare la circostanza al Prefetto affinché possa essere ordinato al conducente di sottoporsi alla visita medica di revisione allorché, nell’ambito delle attività di accertamento delle violazioni e di rilevamento dei sinistri, i predetti abbiano il sospetto che il titolare non sia più in possesso dei prescritti requisiti psico-fisici.. Milena Orlandi – Ufficiale P.M. - Macerata
  • 103. Art. 186 C.d.S. Ministero dell’Interno (Circolare n. 1970 del 20 marzo 2008) Le Prefetture non possono trattenere, per ragioni cautelative, il titolo abilitante nelle more dell’effettuazione, da parte dell’interessato, della visita medica di revisione dei requisiti psicofisici, stante l’inesistenza di una norma specifica che preveda tale comportamento o lo legittimi. Milena Orlandi – Ufficiale P.M. - Macerata
  • 104. Art. 187 C.d.S. GUIDA IN STATO DI ALTERAZIONE PSICO- FISICA PER USO DI SOSTANZE STUPEFACENTI Chiunque guida in stato di alterazione psico-fisica dovuta all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope (indipendente la quantità) è punito con l’ammenda da € 1.500 a € 6.000; l’arresto da 3 mesi a 1 anno; sospensione della patente da 6 mesi a 1 anno La sospensione si applica anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti. Milena Orlandi – Ufficiale P.M. - Macerata
  • 105. Art. 187 C.d.S. Competente è il Tribunale in composizione monocratica; Revoca patente: in caso di recidiva nel biennio o se il reato è commesso dal conducente di un autobus, veicolo sup. 3,5t o complessi di veicoli. 10 punti DECURTAZIONE PUNTI per aggiornamento tabella di cui all’art. 126-bis. Milena Orlandi – Ufficiale P.M. - Macerata
  • 106. Art. 187 C.d.S. Se la violazione viene accertata tra le 20,00 e le 07,00 al conducente dovrà essere applicata una sanzione aggiuntiva di € 200 destinata al Fondo contro l’incidentalità notturna così come previsto dalla L. 160/2007. Questa sanzione in concreto potrà applicarsi solo dopo l’emissione di un decreto adottato dal Ministro economia e finanze di concerto con il Ministro dell’interno e dei trasporti a tutt’oggi ancora non emanato… Il Fondo è alimentato da sanzioni aggiuntive di € 200 ad ogni violazione commessa dopo le 22 e prima delle 7 degli artt. 141, 142 cc. 8 e 9 (ma non 9-bis), 186 e 187. Milena Orlandi – Ufficiale P.M. - Macerata
  • 107. Art. 187 C.d.S. Destinazione del veicolo Confisca obbligatoria art. 240 c. 2 cp (no se di persona estranea al reato) disposta con la sentenza di condanna o di applicazione di pena su richiesta delle parti di tutti i tipi di veicoli: • Sequestro ex art. 321, comma 3-bis, cpp. Solo Ufficiali di P.G. Solo nell’immediatezza del fatto. • Trasgressore custode: no se in stato di ebbrezza, sotto uso di sost. stupefacenti, palese infermità mentale, sottoposto a misure preventive o di detenzione. • L’ufficiale di PG affiderà il veicolo in custodia giudiziale a soggetto autorizzato. Il trasferimento della custodia da custode autorizzato al trasgressore è attività del P.M. Milena Orlandi – Ufficiale P.M. - Macerata
  • 108. Art. 187 C.d.S. Le pene in caso di incidente stradale Se il conducente provoca un incidente stradale le pene sono raddoppiate e sarà disposta, qualunque sia il veicolo, con la sentenza di condanna o di applicazione della pena a richiesta delle parti del Giudice, la confisca salvo che il mezzo non appartenga a persona “estranea” al reato. Se l’incidente ha causato lesioni gravi o gravissime art. 590 c. 3 c.p. Milena Orlandi – Ufficiale P.M. - Macerata
  • 109. Art. 187 C.d.S. Il “ritiro cautelare” della patente in caso di incidente Qualora il conducente sia ricoverato o sottoposto a cure mediche gli organi di polizia possono disporre il ritiro della patente, da depositarsi presso il Comando, per patente indisponibilità dell’esito degli accertamenti presso la struttura ospedaliera, fino all’esito degli accertamenti e per un periodo di massimo 10 gg, se gli accertamenti con i precursori hanno dato esito positivo e se la sintomatologia fa ritenere che il soggetto sia in stato di alterazione psicofisica da sostanze stupefacenti o psicotrope. Milena Orlandi – Ufficiale P.M. - Macerata
  • 110. Art. 187 c. 8 C.d.S. Rifiuto di sottoporsi all’accertamento Reintrodotta la fattispecie penale dal D.L. 98/2008. “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, in caso di rifiuto all’accertamento di cui ai commi 2, 3 o 4, il conducente è soggetto alle sanzioni di cui all’art. 186 c. 7” Si applica la sospensione della patente di guida da 6 mesi a 2 anni, che viene imediatamente ritirata ai sensi dell’art. 223 C.d.S. Con l’ordinanza di sospensione il Prefetto ordina al trasgressore di sottoporsi a visita medica entro 60 gg. Se il soggetto non si sottopone è facoltà del Prefetto sospendere la validità della patente fino all’esito della visita medica. REVOCA PATENTE in caso di condanna per il medesimo reato nei due anni precedenti. Milena Orlandi – Ufficiale P.M. - Macerata
  • 111. Art. 187 C.d.S. - Arresto da 3 mesi a 1 anno + Ammenda da € 1.500 a 6.000 - Sospensione patente di guida da uno a due anni; (in caso di condanna per rifiuto nel corso di un biennio è sempre disposta la revoca). revoca - Confisca del veicolo (compresi ciclomotori e motocicli) salvo appartenga a persona “estranea” alla violazione con sentenza di condanna. L’ufficiale di P.G. deve procedere al sequestro ex art. 321 c. 3 c.p.p. solo se nell’immediatezza del fatto. Se il rifiuto viene espresso dopo le 20,00 e prima delle 7,00 al conducente dovrà essere applicata una sanzione amministrativa aggiuntiva di € 200 destinata al Fondo contro l’incidentalità notturna. Milena Orlandi – Ufficiale P.M. - Macerata
  • 112. Art. 193 C.d.S. OBBLIGO DELL’ASSICURAZIONE R.C.A. Codice delle assicurazioni (d.lgs 209/2005) e suo regolamento (DM 86/2008) Milena Orlandi – Ufficiale P.M. - Macerata
  • 113. Art. 193 C.d.S. D.Lgs 209/2005 Certificato + contrassegno Italia San Marino Città del Vaticano Milena Orlandi – Ufficiale P.M. - Macerata
  • 114. Art. 193 C.d.S. D.Lgs 209/2005 Nessun documento assicurativo Veicoli dello S.E.E. (U.E.+Norv.+Isla.+Liech.) Veicoli di stati assimilati (Andorra, Croazia, Svizzera) Milena Orlandi – Ufficiale P.M. - Macerata
  • 115. Art. 193 C.d.S. D.Lgs 209/2005 Certificato internazionale di assicurazione (carta verde) O Contratto assicurazione di frontiera Veicoli di stati “terzi” Milena Orlandi – Ufficiale P.M. - Macerata
  • 116. Assicurazione R.C.A. Regolamento ISVAP n. 13 Pubblicato sulla G.U. n. 39 del 15.02.2008 Disciplina del certificato di assicurazione, del contrassegno assicurativo Milena Orlandi – Ufficiale P.M. - Macerata
  • 117. Assicurazione R.C.A. Regolamento ISVAP n. 13 Dal 16.02.2008 • Le compagnie assicuratrici hanno 5 gg dal pagamento del premio o della rata di premio per rilasciare al contraente il certificato e il contrassegno o per farli pervenire al suo domicilio Milena Orlandi – Ufficiale P.M. - Macerata
  • 118. Assicurazione R.C.A. Regolamento ISVAP n. 13 Dal 16.02.2008 Durante tali 5 gg sono da considerarsi provvisoriamente equipollenti: • Quietanza del premio o rata (anche trasmessa via fax o per via telematica) • Dichiarazione della compagnia attestante l’avvenuto pagamento (anche trasmessa via fax o per via telematica) • Ricevuta bollettino c/c/p prestampato della compagnia relativo al pagamento del premio o rata Milena Orlandi – Ufficiale P.M. - Macerata
  • 119. Assicurazione R.C.A. Regolamento ISVAP n. 13 Dal 16.02.2008 • I documenti equipollenti devono contenere: – Denominazione della compagnia, n° di polizza, dati della targa (o del telaio quando previsto) e la decorrenza della copertura. • Devono essere applicati al veicolo con le stesse modalità previste dall’art. 181 C.d.S. • In presenza dei documenti equipollenti non si può sanzionare (artt. 180 e 181 cds) fino al 6° giorno successivo all’avvenuto pagamento. Milena Orlandi – Ufficiale P.M. - Macerata
  • 120. Assicurazione R.C.A. Regolamento ISVAP n. 13 Dall’ 1.7.2008 • Il certificato ed il contrassegno contengono nuove indicazioni tra cui le generalità e l’indirizzo del rappresentante per la gestione dei sinistri; • Istituito un modello unico per la denuncia dei sinistri tra veicoli a motore e l’obbligo per le compagnie di consegnarne una copia in occasione della stipula e rinnovo del contratto e ad ogni denuncia di sinistro. Milena Orlandi – Ufficiale P.M. - Macerata
  • 121. Art. 194 C.d.S. In tutte le ipotesi in cui il C.d.S. prevede che da una violazione consegue una sanzione amministrativa pecuniaria si applicano le disposizioni generali previste dalla L.689/81, salve le modifiche e le deroghe previste dalle norme del capo I del Titolo VI del C.d.S. Milena Orlandi – Ufficiale P.M. - Macerata
  • 122. Titolo VI L.689/81 Codice della Strada • La violazione deve essere, quando • La violazione deve essere, quando possibile, contestata possibile, immediatamente immediatamente contestata con “verbale” • Notificazione entro 90 gg (360 se • se non contestata si procede alla sua estero) notificazione entro 150 gg (360 se estero) • E’ ammesso pagamento entro 60gg • È ammesso pagamento entro 60gg una somma pari al 2min o 1/3 Max una somma pari al minimo edittale • E’ ammesso ricorso entro 30gg • E’ ammesso ricorso entro 60gg al all’Autorità competente ai sensi Prefetto o al G.d.p. dell’art. 17 (es. Sindaco x violazioni Regolamenti comunali) Milena Orlandi – Ufficiale P.M. - Macerata
  • 123. Art. 195 C.d.S. Aggiornamento delle sanzioni ogni 2 anni secondo i coefficienti ISTAT. Il Ministro della Giustizia con i Ministri dell’Economia e delle Finanze, delle infrastrutture e dei trasporti fissano le percentuali dell’aggiornamento con decorrenza 1° gennaio di ogni biennio. Milena Orlandi – Ufficiale P.M. - Macerata
  • 124. Art. 195 C.d.S. Per il biennio 2009-2010 vi ha provveduto il DM 17 dicembre 2008 (G.U. n. 303 del 30/12/2008) che trova applicazione dal 1° gennaio 2009. Milena Orlandi – Ufficiale P.M. - Macerata
  • 125. Art. 201 c. 1bis C.d.S HA LEGITTIMATO LA NON NECESSARIETA’ DELL'OBBLIGO DI CONTESTAZIONE DELLA VIOLAZIONE NEI CASI TASSATIVAMENTE INDICATI NEL COMMA STESSO. Milena Orlandi – Ufficiale P.M. - Macerata
  • 126. Art. 201 c. 1bis C.d.S. NO CONTESTAZIONE IMMEDIATA Notifica violazione entro 150gg a) impossibilità di raggiungere un veicolo lanciato ad eccessiva velocità; b) attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante luce rossa; c) sorpasso vietato; d) accertamento della violazione in assenza del tasgressore e del proprietario del veicolo; e) accertamento della violazione a mezzo apparecchi…. Milena Orlandi – Ufficiale P.M. - Macerata
  • 127. Art. 201 c. 1bis C.d.S. NEGLI ALTRI CASI DI MANCATA CONTESTAZIONE? Indicazione nel verbale dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata. Milena Orlandi – Ufficiale P.M. - Macerata
  • 128. Artt. 203-204-205– Titolo VI Codice della Strada L.689/81 • RICORSO PREFETTO: da • Se è stato presentato ricorso: presentare al Comando o - se l’accertamento è fondato : direttamente A.R. (entro 30gg l’autorità competente emette rimanda al comando). Il ordinanza ingiunzione di comando entro 60gg deduzioni pagamento per l’importo tecniche. Entro 120gg il prefetto dovuto + le spese che può se l’accertamento è fondato essere corrisposto entro 30gg emette “ordinanza ingiunzione di altrimenti essa costituisce titolo pagamento” per una somma pari esecutivo. al doppio del min + le spese da - Se l’accertamento non è notificare entro 150gg e l’utente fondato: l’autorità competente può pagare nei successivi 30gg emette ordinanza di altrimenti costituisce titolo archiviazione. esecutivo. Se l’accertamento non è fondato il Prefetto emette “ordinanza di archiviazione”. Alle ORDINANZE INGIUNZIONE di pagamento può essere proposto ricorso al Giudice di Pace … entro 30gg dalla notificazione Milena Orlandi – Ufficiale P.M. - Macerata
  • 129. Artt. 204bis - Titolo VI Codice della Strada L.689/81 • RICORSO G.d.P.: è alternativo al ricorso al Prefetto. 60 giorni. Se il giudice ritiene fondato l’accertamento emette sentenza con l’importo da pagare (non inferiore al minimo edittale). La sentenza costituisce titolo esecutivo ed OGGI è ricorribile anche in Appello ieri solo per Cassazione. • Se non è avvenuto il pagamento • Se non è avvenuto il pagamento l’organo accertatore dovrà nei termini e non è stato proposto inviare il verbale con la prova ricorso, il “verbale” costituisce titolo dell’avvenuta notifica all’autorità esecutivo per una somma pari alla competente (es. Sindaco x ½ Max (ruolo esattoriale) violazioni Regolamenti comunali) Milena Orlandi – Ufficiale P.M. - Macerata
  • 130. Art. 207 C.d.S. Quando con un veicolo immatricolato all’estero o con targa EE o conducenti con patente straniera (non U.E.) viene violata una disposizione del C.d.S. si deve: redigere il verbale di contestazione della violazione. pagamento in misura ridotta della sanzione nelle mani dell’agente, con annotazione sul verbale. Milena Orlandi – Ufficiale P.M. - Macerata
  • 131. Art. 207 C.d.S. Nel caso di mancato pagamento immediato: versamento, a titolo di cauzione, della metà del massimo. veicolo immatricolato Stato Europeo o accordo economico europeo somma da versare pari al minimo edittale. fermo amministrativo del veicolo fino al pagamento ma max 60 gg. Milena Orlandi – Ufficiale P.M. - Macerata
  • 132. IL VERBALE Il verbale e’ quel documento che recepisce la contestazione di un fatto, un comportamento tenuto da un soggetto, rilevante, ai fini della normativa vigente, in quanto costituisce illecito amministrativo, con l’aggiunta o meno dell’individuazione del soggetto che si e’ reso responsabile di tale comportamento.
  • 133. IL VERBALE MATERIE CHE SI INTERESSANO DEL “VERBALE” Il C.p.p. nel Titolo III del libro II all’Art. 134 precisa “ALLA DOCUMENTAZIONE DEGLI ATTI SI PROCEDE MEDIANTE VERBALE”. La LEGGE 689/81 all’art. 13 tratta degli atti di accertamento: Documenti che recepiscono, ufficializzano e danno rilevanza giuridica ad una serie di operazioni poste in essere dagli organi addetti al controllo sull’osservanza delle disposizioni per la cui violazione e’ prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro, al fine di giungere all’individuazione del responsabile della stessa.
  • 134. IL VERBALE Il Codice della Strada prende in considerazione il Verbale nell’Art. 383 del Regolamento, intestato “Contestazione – Verbale di accertamento” e nell’art. 385, sempre del regolamento, intestato : Modalità di contestazione non Immediata”.
  • 135. IL VERBALE REQUISITI (Artt. 136/137 c.p.p.) LUOGO IN CUI VIENE REDATTO: Il riferimento temporale relativo alla redazione del verbale. IL NOMINATIVO DEL PUBBLICO UFFICIALE o dei pubblici ufficiali che hanno redatto il verbale. IL CONTENUTO VERO E PROPRIO DEL VERBALE e cioè la descrizione precisa e puntuale di ciò che e’ avvenuto alla presenza del pubblico ufficiale, di ciò che quest’ultimo a visto e/o sentito, e/o fatto, ovvero delle dichiarazioni ricevute… DA QUESTO DISCENDE IL TIPO DI VERBALE. LA SOTTOSCRIZIONE
  • 136. IL VERBALE ACCERTAMENTO DI UNA VIOLAZIONE COMMESSA DA MINORE: L’art. 2 della legge 689/81 (Capacità di intendere e di volere) stabilisce: Non può essere assoggettato a sanzione amministrativa …. Chi al momento in cui ha commesso il fatto non aveva compiuto 18 anni. Vengono presi in considerazione due soggetti: a) Chi ha commesso il fatto (non soggetto alla sanzione amministrativa); b) Chi e’ tenuto alla sorveglianza del minore che risponde della violazione.
  • 137. IL VERBALE SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE n° 4286 del 26.03.2002. - verbale di contestazione in cui il trasgressore risulta essere l’esercente la patria potestà, o colui che e’ tenuto alla sua sorveglianza, tenendo presente di inserire nella motivazione il comportamento non lecito del minore, in determinate circostanze di tempo e di luogo, dal quale e’ derivato l’accertamento di un illecito amministrativo. - Aggiungere che della violazione risponde il trasgressore in quanto soggetto tenuto alla sorveglianza del minore.
  • 138. Corso organizzato da M&IT Consulting Grazie e… …BUON LAVORO RIMINI - 19 Gennaio 2009
  • 139. Contatti e informazioni milena.orlandi@comune.macerata.it Segreteria organizzativa I.S.O.Po.L. M&IT Consulting srl Via Longhi 14/a 40128 Bologna Tel. 051 6313773 Fax. 051 4154298 risorseumane@mitconsulting.it www.mitconsulting.it/db/isopolmit