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                Scuola di Formazione I.S.O.Po.L. – A.N.V.U.




         Corso di aggiornamento professionale


                           Rimini   - dicembre 2008
                  Corso organizzato da M&IT Consulting




 “La Carta di Qualificazione del Conducente”


                         a cura di Patrizia Lazzari

          Comandante Polizia Municipale - Gaggio Montano (BO)
Corso di aggiornamento professionale. A.N.V.U. – Scuola di Formazione I.S.O.Po.L.




       “La carta di Qualificazione del Conducente”.


                                    a cura di Patrizia Lazzari

                    Comandante Polizia Municipale - Gaggio Montano (BO)




1. Riferimenti normativi.

        La Carta di Qualificazione del Conducente (di seguito denominata CQC),
prevista dalla Direttiva comunitaria 2003/59/CE del 15.09.2003, è stata recepita in
Italia con il D.Lgs. 286/2005 “Capo II – Attuazione della direttiva n. 2003/59/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio del 15 luglio 2003, sulla qualificazione iniziale e
formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di
merci o di passeggeri”, il quale ha anche previsto un regime speciale per la
decurtazione dei punti a seguito di violazioni alle norme del codice della strada
commesse da autisti professionali alla guida di veicoli impiegati in operazioni di
autotrasporto.

       L’entrata in vigore delle disposizioni riguardanti la CQC contenute in questo
decreto legislativo, tuttavia, erano subordinate all’emanazione di alcuni decreti
attuativi.
       Tali decreti sono stati emanati in data 07.02.2007 e sono stati pubblicati sulla
G.U. n. 80 del 05.04.2007 – Suppl. Ord. n. 96:
           1. Decreto del Ministro dei Trasporti 07.02.2007, recante l’indicazione
              degli Enti per la formazione dei conducenti professionali, i programmi
              del corso e le procedure d’esame per il conseguimento della CQC;
           2. Decreto Dirigenziale del Ministero dei Trasporti 07.02.2007 n. 371,
              riguardante le modalità di rilascio della CQC (modificato dal Decreto
              Dirigenziale 20.03.2008);
           3. Decreto Dirigenziale del Ministero dei Trasporti 07.02.2007 n. 372,
              riguardante la gestione dei punti della CQC.

      In data 10.08.2007 il Ministero dei Trasporti – Direzione Generale per la
Motorizzazione – emanava la Circolare Prot. n. 77898/8.3 con la quale forniva le
prime indicazioni in ordine all’applicazione delle norme in materia di formazione dei
conducenti professionali. Ulteriori precisazioni sono state fornite dallo stesso
Ministero con le note Prot. n. 69656 e Prot. n. 69690/8.3 del 03.09.2008.

       In data 14.04.2008 il Ministero dell’Interno ha emanato la Circolare n.
300/A/1/24527/108/13/7 con la quale dettava disposizioni operative in merito
all’applicazione della nuova normativa.
       A questa hanno fatto seguito altre due circolari esplicative: la n.
300/A/1/37666/108/13/7 del 10.09.2008 e la n. 300/A/1/37909/108/13/7 del
27.10.2008.

        Dal 05.04.2008 le disposizioni sulla CQC sono completamente operanti.

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2. Obbligo di possesso della CQC.

       La CQC è un documento abilitativo che si aggiunge alla patente di guida ed è
necessario per tutti i conducenti che effettuano professionalmente l’autotrasporto di
persone e di cose su veicoli per i quali è richiesta la patente di categoria C, C+E, D e
D+E.
       La CQC per il trasporto di persone non consente la guida di veicoli per il
trasporto di cose e viceversa. Va da sé che il conducente può avere l’abilitazione per
entrambe le tipologie di trasporto.
       La CQC per il trasporto di persone non abilita alla guida dei taxi e delle
autovetture adibite a noleggio con conducente, per i quali continua ad essere
richiesto il possesso del CAP KB.

       L’obbligo di possedere la CQC durante la guida dei veicoli decorre:
       dal 10.09.2008 per il trasporto di persone effettuato a mezzo di autobus in
servizio di linea e per noleggio con conducente, di scuolabus (a prescindere dal fatto
che l’attività sia esercitata in conto proprio o in conto terzi) nonché di veicoli adibiti
ad uso proprio il cui conducente risulti assunto alle dipendenze di un’impresa con la
qualifica di autista;
       dal 10.09.2009 per il trasporto di cose (compresi i veicoli adibiti ad uso
proprio il cui conducente risulti assunto con specifiche mansioni di autista).

       Tuttavia, anche prima delle date sopra indicate di entrata in vigore della
nuova disciplina, i conducenti che hanno già ottenuto la CQC possono esibirla in
luogo del CAP richiesto per la conduzione del veicolo professionale. La CQC, infatti,
sostituisce a tutti gli effetti i CAP di tipo KC e KD richiesti dall’art. 116, salvo che per
la guida dei taxi e degli altri veicoli per i quali è richiesto il CAP di tipo KB.




3. Rilascio e rinnovo.

La CQC viene rilasciata:
         • Ai conducenti residenti in Italia che svolgono attività di autotrasporto di
            persone o di cose;
         • Ai conducenti residenti in altri Stati dell’UE che svolgono la loro attività
            alle dipendenze di un’impresa di autotrasporto di persone o di cose
            avente sede in Italia;



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            •    Ai conducenti cittadini di Stati non appartenenti all’UE o allo Spazio
                 Economico Europeo che svolgono la loro attività alle dipendenze di
                 un’impresa di autotrasporto di persone o di cose stabilita sul territorio
                 italiano.

     Il rilascio della CQC è subordinato all’obbligo di qualificazione iniziale e il suo
mantenimento è subordinato all’obbligo di formazione periodica.

        Il rilascio avviene a seguito del superamento di un esame di idoneità al
termine della frequenza di uno specifico corso le cui materie sono elencate
nell’allegato I dello stesso decreto legislativo 286/2005.
        La durata del corso di qualificazione iniziale è stabilita in 280 ore, suddivise in
260 ore di teoria e 20 ore di lezioni pratiche alla guida di un veicolo della categoria
corrispondente alla CQC richiesta, che soddisfi, come minimo, i criteri dei veicoli di
esame così come stabiliti nel DM 30.09.2003 (meglio noto come decreto 40T).
Nell’ambito delle ore di lezioni di pratica, 10 ore possono essere svolte anche in area
privata, su veicoli non muniti di doppi comandi, sotto la supervisione di un
dipendente di un’impresa di autotrasporto che abbia maturato almeno dieci anni di
esperienza in qualità di conducente.
        I corsi sono svolti o presso le autoscuole o presso centri di istruzione
automobilistica costituiti da consorzi di autoscuole che svolgono corsi di teoria e di
guida per il conseguimento di tutte le patenti, previo nulla osta del SIIT competente
per territorio.
        L’esame consiste in due prove scritte, ciascuna delle quali si compone di un
questionario di sessanta quesiti da completarsi entro centoventi minuti. L’esame è
svolto da funzionari del Ministero.
        Per accedere alla qualificazione iniziale non è richiesto il previo possesso della
patente di guida corrispondente.

        Una volta acquisita, la CQC ha una validità di cinque anni.

       Il rinnovo della CQC per trasporto persone o della CQC per trasporto cose
avviene a seguito della frequenza obbligatoria di un corso di formazione periodica,
solo teorico, della durata di 35 ore, suddiviso in cinque moduli da 7 ore ciascuno. I
primi tre moduli sono uguali per tutti, il programma degli altri due moduli varia a
seconda che si tratti della CQC per trasporto persone o della CQC per trasporto cose.
       Il rinnovo della CQC valida sia per il trasporto di persone sia per il trasporto di
cose avviene previa frequenza di un corso cumulativo di quarantanove ore.
       Il corso può essere effettuato a partire dai sei mesi precedenti la scadenza di
validità della CQC. Se la CQC è scaduta da meno di due anni, il rinnovo si effettua
frequentando esclusivamente il corso di formazione periodica; se la CQC è scaduta
da oltre due anni il rinnovo si effettua frequentando il corso di formazione periodica
ma sostenendo le prove d’esame previste per il corso di qualificazione iniziale.
       Anche questi corsi sono svolti o presso le autoscuole o presso i centri di
istruzione automobilistica di cui si è già detto.

        E’ evidente, pertanto, che CQC e patente avranno scadenza diversa e
andranno a rinnovo separatamente, a differenza di quanto avveniva in precedenza
per il CAP KD che si rinnovava automaticamente con il rinnovo della patente del suo
titolare.



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       Al momento del rinnovo di validità, l’UMC nel cui ambito territoriale ha sede
l’autoscuola o l’ente che ha svolto il corso rilascia al conducente una nuova CQC,
ritirando quella scaduta.
       La validità della nuova carta decorre:
          • dal giorno successivo a quello di scadenza della precedente, se il
              conducente ha effettuato il corso prima della scadenza della CQC da
              rinnovare;
          • dalla data di rilascio dell’attestato di fine corso, se il corso è stato
              frequentato successivamente alla scadenza della CQC da rinnovare.

       La CQC per il trasporto di persone può essere rinnovata fino al compimento
del 65° anno di età del suo titolare.

      Il conducente ha l’obbligo di richiedere il duplicato della CQC, qualora
posseduta, nel caso presenti istanza di duplicato della patente di guida.

4. Rilascio della CQC per documentazione.

      La CQC è rilasciata per documentazione, cioè senza obbligo di frequentare il
corso di qualificazione iniziale e di superarne il relativo esame finale, ai conducenti
residenti:
           • in Italia, titolari alla data del 09.09.2008 del CAP KD;
           • in Italia, titolari alla data del 09.09.2009 della patente delle categorie C
             e CE;
           • in altri Stati dell’UE o dello Spazio Economico Europeo, dipendenti da
             un’impresa di autotrasporto di persone o di cose avente sede in Italia,
             titolari alla data del 09.09.2008 della patente di guida delle categorie D
             o DE, ovvero titolari alla data del 09.09.2009 della patente di guida
             delle categorie C e CE;
           • in Stati non appartenenti all’UE o allo Spazio Economico Europeo,
             dipendenti da un’impresa di autotrasporto di persone o di cose avente
             sede in Italia, titolari alla data del 09.09.2008 della patente di guida
             equivalenti alle categorie D o DE, ovvero titolari alla data del
             09.09.2009 delle patenti di guida equivalenti alle categorie C e CE.

       Secondo quanto disposto dal Ministero dei Trasporti con nota 69390/8.3 del
03.09.2008, i titolari di CAP di tipo KD possono scegliere tra le seguenti opzioni:
a) convertire il CAP KD in CQC per trasporto persone;
b) convertire il CAP KD in CAP KB;
c) convertire il CAP KD in CQC per trasporto persone + CAP KB.
       Per coloro che si avvarranno di una delle opzioni sub a) e sub b) resta salva la
facoltà di richiedere, fino al 04.04.2010, anche, rispettivamente, il rilascio del CAP
KB e della CQC, sempre che sia possibile accertare nel Sistema Informativo del
Dipartimento dei Trasporti Terrestri che tali soggetti fossero titolari di CAP di tipo KD
alla data del 09.09.2008.

      Dal 10.09.2008          non saranno più rilasciati, né per conseguimento né per
duplicato, i CAP di tipo      KD.
      Dal 10.09.2009          non saranno più rilasciati, né per conseguimento né per
duplicato, i CAP di tipo      KC.


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         Il rilascio della CQC per documentazione avverrà secondo un calendario
predisposto dal ministero per ordine alfabetico di cognome dei conducenti, fermo
restando che la richiesta di rilascio della CQC non può essere tassativamente
anticipata rispetto alle date fissate dal decreto, ma può essere posticipata.
         Il termine ultimo per ottenere la CQC per documentazione, per gli aventi
diritto, è stato fissato al 04.04.2010 (cioè decorsi tre anni dalla data di entrata in
vigore del Decreto Dirigenziale 07.02.2007 n. 371), fermo restando l’obbligo di
possederla dalle date sopraindicate nel caso il conducente eserciti in concreto
l’attività di guida di veicoli destinati al trasporto di persone o di cose.
         Dal 04.04.2010 tutti i CAP non trasformati in CQC cesseranno di avere
validità con l’eccezione del CAP KD che potrà ancora essere utilizzato, ma solamente
per la guida dei taxi o dei motoveicoli o delle autovetture adibite a noleggio con
conducente (per i quali è richiesto il CAP KA o KB). Alla sua scadenza naturale, tale
CAP KD sarà trasformato in un CAP KB.

        La validità della CQC rilasciata per documentazione decorre dal 10.09.2008 se
abilita al trasporto di persone, oppure dal 10.09.2009 se abilita al trasporto di cose.

5. Veicoli per i quali non occorre la CQC.

       L’Art. 16 del D.Lgs. 286/2005 elenca i veicoli per la cui conduzione non è
necessario il possesso della CQC:
   a) veicoli la cui velocità massima autorizzata non supera i 45 Km/h;
   b) veicoli ad uso delle forze armate, della protezione civile, dei VV.FF. e delle forze
      responsabili del mantenimento dell’ordine pubblico, o messi a loro
      disposizione;
   c) veicoli sottoposti a prove su strada a fini di perfezionamento tecnico,
      riparazione o manutenzione, e dei veicoli nuovi o trasformati non ancora
      immessi in circolazione;
   d) veicoli utilizzati in servizio di emergenza o destinati a missioni di salvataggio;
   e) veicoli utilizzati per le lezioni di guida ai fini del conseguimento della patente
      di guida o dei certificati di abilitazione professionali;
   f) veicoli utilizzati per il trasporto di passeggeri o di merci a fini privati e non
      commerciali;
   g) veicoli che trasportano materiale o attrezzature, utilizzati dal conducente
      nell’esercizio della propria attività, a condizione che la guida del veicolo non
      costituisca l’attività principale del conducente.

       Per quanto riguarda le esenzioni ci sui ai punti f) e g), il Ministero dei
Trasporti precisa che per questi veicoli l’obbligo del possesso della CQC non ricorre
solo se il conducente non sta svolgendo un’attività professionale. Se, invece, i
predetti veicoli sono utilizzati per attività imprenditoriali dell’impresa che ne è
proprietaria da parte di soggetti dipendenti da quell’impresa assunti con qualifica
specifica e mansioni di autista, il conducente deve comunque essere munito di CQC
in quanto non vi è dubbio che la guida del veicolo viene effettuata a carattere
professionale.

       Tenuto conto che la Direttiva 2003/59/CE prevede che il rilascio della CQC
avvenga a seguito del corso di qualificazione iniziale (art. 6) e del corso di formazione
periodica (art. 8) e riconosce piena validità al trasporto professionale effettuato da
conducenti in possesso D1, D1+E, D o D+E, ovvero C1, C1+E, C o C+E rilasciate


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dagli Stati membri dell’UE entro il 09.09.2008 per il trasporto di persone ed entro il
09.09.2009 per il trasporto di cose (art. 4), lasciando comunque liberi gli Stati di
esercitare la facoltà di imporre da subito il possesso della nuova patente
professionale, il Ministero dell’Interno, con la Circolare del 27.10.2008, ha tenuto a
sottolineare che la disciplina attuativa della direttiva 2003/59/CE contenuta nel
D.Lgs. 286/2005, che impone l’obbligo di dotarsi da subito della CQC, è applicabile
solo ai conducenti che svolgono attività di guida alle dipendenze di un’impresa
italiana.
       Per gli altri conducenti di Stati membri dell’UE che hanno conseguito o
conseguiranno la patente di cat. C1, C1+E, C o C+E prima del 09.09.2009, oppure
che sono titolari di patente di cat. D1, D1+E, D o D+E rilasciata prima del
09.09.2008 e che circolano in Italia con veicoli immatricolati all’estero, non può
essere richiesto il possesso della CQC se il Paese in cui sono residenti non ha
previsto per loro un preciso obbligo di possesso del titolo di qualificazione,
analogamente a quanto ha stabilito lo Stato italiano.
       In questi casi, pertanto, ai fini dell’applicazione della disciplina della
decurtazione dei punti dalla patente di guida, si devono riconoscere come valide per
la conduzione dei veicoli che richiedono la CQC anche le patenti di guida di tipo D1,
D1+E, D o D+E, ovvero C1, C1+E, C o C+E rilasciate dai predetti Stati dell’Unione
Europea entro il 09.09.2008 per il trasporto di persone, ed entro il 09.09.2009 per il
trasporto di cose.

6. Sistema sanzionatorio.

        Il regime sanzionatorio che riguarda la CQC è il seguente:

        CQC mai conseguita.
        Realizza la violazione dell’art. 116, comma 15°: sanzione pecuniaria da €
        148,00 a € 594,00 + fermo amministrativo del veicolo per 60 gg.
                La stessa sanzione si applica a chi guida un veicolo diverso da quello
        per il quale la carta lo abilita (è il caso di un conducente con CQC per
        trasporto persone che guida un veicolo per trasporto cose e viceversa, oppure
        di un conducente con CQC per trasporto persone che guida un taxi o un
        NCC).
                Le sanzioni non si applicano se il conducente ha superato l’esame di
        qualificazione per la CQC ed è in possesso di apposita dichiarazione
        sostitutiva rilasciata dal competente UMC, nel caso non sia stato possibile
        provvedere alla consegna della CQC entro i 10 giorni successivi alla data del
        superamento dell’esame.
                A seguito di problemi tecnici sorti negli uffici periferici del Ministero dei
        Trasporti che hanno causato notevoli ritardi nell’espletamento delle procedure
        per il rilascio per documentazione della CQC per trasporto persone in tempo
        utile per la sua entrata in vigore alla data del 10.09.2008, il Ministero
        dell’Interno, con propria circolare del 10.09.2008, ha stabilito che, in via
        provvisoria e comunque fino e non oltre il 31.12.2008, deve essere
        riconosciuta la piena legittimità della conduzione dei veicoli per i quali è
        necessario tale documento da parte di:
            a) conducenti già titolari di CAP di tipo KD alla data del 09.09.2008;
            b) conducenti muniti di patente straniera rilasciata prima del 09.09.2008
                che sono alle dipendenze di un’impresa italiana di trasporto e che
                hanno richiesto il rilascio, senza esame, della CQC;

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            a condizione che siano muniti di ricevuta rilasciata da un Ufficio della
            Motorizzazione Civile attestante l’avvenuta presentazione della richiesta di
            rilascio della CQC per trasporto persone. Oltre il 31.12.2008 non sarà più
            possibile riconoscere alla citata ricevuta il valore di documento provvisorio
            sostitutivo della CQC.

        CQC scaduta di validità.
        Realizza la violazione dell’art. 126: sanzione pecuniaria da € 148,00 a €
        594,00 + ritiro del documento scaduto.
               La CQC ritirata deve essere inviata alla Prefettura competente per
        territorio, che la restituirà dopo la verifica dell’avvenuta conferma di validità.

        Mancato possesso della CQC durante la guida.
        Realizza la violazione dell’art. 180, 7° comma (in quanto sostituisce il CAP):
        sanzione pecuniaria da € 36,00 a € 148,00.
                Il conducente deve essere invitato ad esibirla con la procedura prevista
        dall’art. 180, 8° comma.

       La revoca o la sospensione della patente di guida comportano l’inefficacia
anche della CQC, ma non è vero il contrario.
       In caso di revoca della patente di guida determinata dall’esito negativo
dell’esame di revisione, è revocata anche la CQC o il CAP di tipo KB.

7. Regime della decurtazione dei punti.

       L’art. 23 del D.Lgs. 286/2005 stabilisce che la disciplina sanzionatoria
prevista dall’art. 126-bis del codice della strada si applica anche alla CQC e al CAP di
tipo KB se gli illeciti sono commessi alla guida di un autoveicolo per il quale è
richiesta la titolarità di uno di questi documenti e nell’esercizio dell’attività
professionale.

     Il punteggio attribuito alla CQC (20 punti) non si cumula nel caso in cui un
conducente sia contemporaneamente titolare di una CQC per trasporto persone e di
una CQC per trasporto cose. Il punteggio non si cumula nemmeno nel caso in cui il
conducente sia contemporaneamente titolare di una CQC e di un CAP di tipo KB.

       La decurtazione dei punti opera, rispettivamente:
       sulla CQC se la violazione è commessa da conducente nell’esercizio dell’attività
professionale di trasporto di persone o cose;
       sul CAP KB (o anche CAP KD) se la violazione è commessa da conducente di
taxi o NCC nell’esercizio della sua attività professionale.

       Tale disciplina sanzionatoria si applica dal 05.04.2008, data di entrata in
vigore del Decreto Dirigenziale attuativo n. 372 del 07.02.2007. Tuttavia, precisa il
Ministero dell’Interno, la possibilità di applicare la decurtazione sulla CQC per
trasporto cose è limitata ai soli casi in cui sia lo stesso conducente a esibirla al
momento del controllo. Infatti, fino alla completa attuazione delle nuove disposizioni,
non è possibile richiedere l’esibizione della CQC per trasporto cose non essendo
ancora vigente l’obbligo di possederla




Rimini – dicembre 2008.                                                                 7
“La carta di Qualificazione del Conducente” –
a cura di Patrizia Lazzari
Corso di aggiornamento professionale. A.N.V.U. – Scuola di Formazione I.S.O.Po.L.



       Quando, invece, la violazione è commessa alla guida di un veicolo diverso da
quelli per i quali è richiesto il possesso della CQC o del CAP KB, o quando il veicolo
sia utilizzato per finalità private e non commerciali, la decurtazione deve essere
effettuata sulla patente di guida. Analogamente, se la violazione è commessa da un
conducente professionale durante l’esercizio della sua attività di trasporto cose, ma
che non sia ancora in possesso della CQC, la decurtazione continua ad operare sulla
patente di guida.

      Dal 05.04.2008 è obbligatorio indicare sul verbale di contestazione, oltre agli
estremi della patente di guida, anche gli estremi della CQC o del CAP di tipo KB o KD
sui quali opera la decurtazione di punti.

        Da rilevare che il raddoppio dei punti da decurtare, con le modalità previste
dall’art. 126-bis del codice della strada, interessa anche la CQC e il CAP di tipo KB o
KD, avuto riguardo del fatto che ai fini del raddoppio si deve fare riferimento alla
data di conseguimento della patente e non alla data di conseguimento della CQC o
del CAP. Perciò, il raddoppio del punteggio si applica solo quando il conducente ha
conseguito la patente di guida da meno di tre anni, a nulla rilevando la data di
conseguimento della CQC o del CAP di tipo KB o KD.

       In caso di perdita totale del punteggio sulla CQC, tale documento è revocato
se il suo titolare non supera un esame di revisione della carta stessa. L’esame si
svolge sull’intero programma e secondo le modalità previste per il conseguimento
della CQC necessaria per la guida del veicolo con cui ha commesso l’infrazione, o le
infrazioni, che ha determinato la maggiore decurtazione di punteggio.
       L’esito positivo dell’esame di revisione per la CQC non permette di acquisire
punti eventualmente detratti dalla patente di guida. E analogamente, l’esito positivo
dell’esame di revisione della patente di guida non consente di acquisire punti
eventualmente detratti dalla CQC.

        I corsi di recupero punti per la CQC o per il CAP di tipo KB hanno una durata
di 20 ore e consentono di recuperare nove punti. Non è consentito frequentare due
corsi     contemporaneamente,        così    come    non     è    possibile  frequentare
contemporaneamente un corso per il recupero dei punti della CQC e un corso per il
recupero dei punti del CAP di tipo KB.
        Al termine del corso di recupero l’autoscuola o l’ente autorizzato rilasciano un
attestato di frequenza che sarà trasmesso al competente ufficio della Motorizzazione
per l’aggiornamento dell’anagrafe degli abilitati alla guida. Qualora dall’anagrafe degli
abilitati alla guida risulti la perdita totale del punteggio della CQC in data anteriore
al rilascio dell’attestato di frequenza, il conducente non recupera i relativi punti, ma
deve sostenere l’esame di revisione della CQC.

        In sintesi:
        • se il punteggio sulla CQC o sul CAP di tipo KB si azzera e il suo titolare
            non supera l’esame di revisione, la CQC e il CAP di tipo KB sono revocati,
            ma tale revoca non ha alcun effetto giuridico sulla patente di guida, che
            rimane in possesso del suo titolare ed esplica piena validità;
        • se il punteggio sulla patente di guida si azzera e il suo titolare non supera
           l’esame di revisione, assieme alla patente vengono revocati anche CQC e
           CAP di tipo KB.



Rimini – dicembre 2008.                                                                8
“La carta di Qualificazione del Conducente” –
a cura di Patrizia Lazzari
Corso di aggiornamento professionale. A.N.V.U. – Scuola di Formazione I.S.O.Po.L.



8. Il codice comunitario armonizzato “95”.

       Dal momento che la CQC sostituisce il CAP di tipo KC e KD, la Direttiva
2003/53/CE all’art. 10, paragrafo 2, ha previsto un nuovo codice comunitario che
comprova la qualificazione e la formazione previste dalla direttiva 2003/59/CE e che
si va ad aggiungere all’elenco dei codici comunitari armonizzati, la cui elencazione
aggiornata è contenuta nel D.M. 30.09.2003 (40T) pubblicato sulla G.U. del
15.04.2004.
       Il codice aggiunto così recita:
       • “95. Conducente titolare di CAP in regola con l’obbligo di idoneità
           professionale di cui all’art. 3 fino a … (ad esempio: 95.01.01.2012)”.

        Pertanto:
        • se il conducente ha conseguito la CQC per il trasporto di cose a seguito
           della qualificazioni iniziale e della formazione periodica, in corrispondenza
           della categoria di patente di guida C o C+E deve essere indicato il codice
           comunitario armonizzato 95 e la data di scadenza di validità della CQC;
        • se il conducente ha conseguito la CQC per il trasporto di persone, in
           corrispondenza della categoria di patente di guida D o D+E deve essere
           indicato il codice comunitario armonizzato 95 e la data di scadenza di
           validità della CQC.

        L’Italia riconosce la CQC rilasciata dagli altri Paesi dell’UE e del SEE.

        I conducenti cittadini di uno Stato non appartenente all’UE o al SEE,
dipendenti di un’impresa di autotrasporto stabilita in uno Stato membro diverso
dall’Italia possono guidare sul territorio italiano veicoli adibiti al trasporto di merci,
comprovando la propria qualificazione:
            • con la CQC;
            • con il codice comunitario armonizzato “95” riportato sulla patente di
               guida in corrispondenza della categoria C o C+E, se posseduta;
            • con l’attestato di conducente di cui al Regolamento (CE) n. 484/2002
               del Parlamento europeo e del Consiglio del 1° marzo 2002.
        Quest’ultima possibilità trova fondamento giuridico nell’art. 1, punto 3), del
Regolamento (CE) n. 484/2002 citato, che testualmente recita: “L’attestato di
conducente di cui all’art. 3 certifica che, nel quadro di un trasporto su strada in virtù di
una licenza comunitaria, il conducente cittadino di un paese terzo che effettua tale
trasporto è assunto nello Stato membro di stabilimento del trasportatore
conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative e, se del
caso, ai contratti collettivi secondo le norme applicabili in detto Stato membro, in
materia di condizioni di lavoro e di formazione professionale dei conducenti, per
effettuarvi trasporti su strada”.
        Come a dire che il rilascio dell’attestato di conducente di cui al Regolamento
(CE) n. 484/2002 è una garanzia di avvenuto superamento anche della formazione
professionale prevista dalla Direttiva 2003/59/CE, che esplica il suo effetto giuridico
in tutti i paesi dell’UE e del SEE.

        I conducenti cittadini di uno Stato non appartenente all’UE o al SEE,
dipendenti di un’impresa di autotrasporto stabilita in uno Stato membro diverso
dall’Italia possono guidare sul territorio italiano veicoli adibiti al trasporto di
passeggeri, comprovando la propria qualificazione:

Rimini – dicembre 2008.                                                                   9
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a cura di Patrizia Lazzari
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            •    con la CQC;
            •    con il codice comunitario armonizzato “95” riportato sulla patente di
                 guida in corrispondenza della categoria D o D+E, se posseduta.



                                                                              Patrizia Lazzari




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Relazione Cqc Rimini Dic 2008

  • 1. “Vivi come se dovessi morire domani. Impara come se dovessi vivere per sempre” Gandhi Scuola di Formazione I.S.O.Po.L. – A.N.V.U. Corso di aggiornamento professionale Rimini - dicembre 2008 Corso organizzato da M&IT Consulting “La Carta di Qualificazione del Conducente” a cura di Patrizia Lazzari Comandante Polizia Municipale - Gaggio Montano (BO)
  • 2. Corso di aggiornamento professionale. A.N.V.U. – Scuola di Formazione I.S.O.Po.L. “La carta di Qualificazione del Conducente”. a cura di Patrizia Lazzari Comandante Polizia Municipale - Gaggio Montano (BO) 1. Riferimenti normativi. La Carta di Qualificazione del Conducente (di seguito denominata CQC), prevista dalla Direttiva comunitaria 2003/59/CE del 15.09.2003, è stata recepita in Italia con il D.Lgs. 286/2005 “Capo II – Attuazione della direttiva n. 2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 luglio 2003, sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o di passeggeri”, il quale ha anche previsto un regime speciale per la decurtazione dei punti a seguito di violazioni alle norme del codice della strada commesse da autisti professionali alla guida di veicoli impiegati in operazioni di autotrasporto. L’entrata in vigore delle disposizioni riguardanti la CQC contenute in questo decreto legislativo, tuttavia, erano subordinate all’emanazione di alcuni decreti attuativi. Tali decreti sono stati emanati in data 07.02.2007 e sono stati pubblicati sulla G.U. n. 80 del 05.04.2007 – Suppl. Ord. n. 96: 1. Decreto del Ministro dei Trasporti 07.02.2007, recante l’indicazione degli Enti per la formazione dei conducenti professionali, i programmi del corso e le procedure d’esame per il conseguimento della CQC; 2. Decreto Dirigenziale del Ministero dei Trasporti 07.02.2007 n. 371, riguardante le modalità di rilascio della CQC (modificato dal Decreto Dirigenziale 20.03.2008); 3. Decreto Dirigenziale del Ministero dei Trasporti 07.02.2007 n. 372, riguardante la gestione dei punti della CQC. In data 10.08.2007 il Ministero dei Trasporti – Direzione Generale per la Motorizzazione – emanava la Circolare Prot. n. 77898/8.3 con la quale forniva le prime indicazioni in ordine all’applicazione delle norme in materia di formazione dei conducenti professionali. Ulteriori precisazioni sono state fornite dallo stesso Ministero con le note Prot. n. 69656 e Prot. n. 69690/8.3 del 03.09.2008. In data 14.04.2008 il Ministero dell’Interno ha emanato la Circolare n. 300/A/1/24527/108/13/7 con la quale dettava disposizioni operative in merito all’applicazione della nuova normativa. A questa hanno fatto seguito altre due circolari esplicative: la n. 300/A/1/37666/108/13/7 del 10.09.2008 e la n. 300/A/1/37909/108/13/7 del 27.10.2008. Dal 05.04.2008 le disposizioni sulla CQC sono completamente operanti. Rimini – dicembre 2008. 1 “La carta di Qualificazione del Conducente” – a cura di Patrizia Lazzari
  • 3. Corso di aggiornamento professionale. A.N.V.U. – Scuola di Formazione I.S.O.Po.L. 2. Obbligo di possesso della CQC. La CQC è un documento abilitativo che si aggiunge alla patente di guida ed è necessario per tutti i conducenti che effettuano professionalmente l’autotrasporto di persone e di cose su veicoli per i quali è richiesta la patente di categoria C, C+E, D e D+E. La CQC per il trasporto di persone non consente la guida di veicoli per il trasporto di cose e viceversa. Va da sé che il conducente può avere l’abilitazione per entrambe le tipologie di trasporto. La CQC per il trasporto di persone non abilita alla guida dei taxi e delle autovetture adibite a noleggio con conducente, per i quali continua ad essere richiesto il possesso del CAP KB. L’obbligo di possedere la CQC durante la guida dei veicoli decorre: dal 10.09.2008 per il trasporto di persone effettuato a mezzo di autobus in servizio di linea e per noleggio con conducente, di scuolabus (a prescindere dal fatto che l’attività sia esercitata in conto proprio o in conto terzi) nonché di veicoli adibiti ad uso proprio il cui conducente risulti assunto alle dipendenze di un’impresa con la qualifica di autista; dal 10.09.2009 per il trasporto di cose (compresi i veicoli adibiti ad uso proprio il cui conducente risulti assunto con specifiche mansioni di autista). Tuttavia, anche prima delle date sopra indicate di entrata in vigore della nuova disciplina, i conducenti che hanno già ottenuto la CQC possono esibirla in luogo del CAP richiesto per la conduzione del veicolo professionale. La CQC, infatti, sostituisce a tutti gli effetti i CAP di tipo KC e KD richiesti dall’art. 116, salvo che per la guida dei taxi e degli altri veicoli per i quali è richiesto il CAP di tipo KB. 3. Rilascio e rinnovo. La CQC viene rilasciata: • Ai conducenti residenti in Italia che svolgono attività di autotrasporto di persone o di cose; • Ai conducenti residenti in altri Stati dell’UE che svolgono la loro attività alle dipendenze di un’impresa di autotrasporto di persone o di cose avente sede in Italia; Rimini – dicembre 2008. 2 “La carta di Qualificazione del Conducente” – a cura di Patrizia Lazzari
  • 4. Corso di aggiornamento professionale. A.N.V.U. – Scuola di Formazione I.S.O.Po.L. • Ai conducenti cittadini di Stati non appartenenti all’UE o allo Spazio Economico Europeo che svolgono la loro attività alle dipendenze di un’impresa di autotrasporto di persone o di cose stabilita sul territorio italiano. Il rilascio della CQC è subordinato all’obbligo di qualificazione iniziale e il suo mantenimento è subordinato all’obbligo di formazione periodica. Il rilascio avviene a seguito del superamento di un esame di idoneità al termine della frequenza di uno specifico corso le cui materie sono elencate nell’allegato I dello stesso decreto legislativo 286/2005. La durata del corso di qualificazione iniziale è stabilita in 280 ore, suddivise in 260 ore di teoria e 20 ore di lezioni pratiche alla guida di un veicolo della categoria corrispondente alla CQC richiesta, che soddisfi, come minimo, i criteri dei veicoli di esame così come stabiliti nel DM 30.09.2003 (meglio noto come decreto 40T). Nell’ambito delle ore di lezioni di pratica, 10 ore possono essere svolte anche in area privata, su veicoli non muniti di doppi comandi, sotto la supervisione di un dipendente di un’impresa di autotrasporto che abbia maturato almeno dieci anni di esperienza in qualità di conducente. I corsi sono svolti o presso le autoscuole o presso centri di istruzione automobilistica costituiti da consorzi di autoscuole che svolgono corsi di teoria e di guida per il conseguimento di tutte le patenti, previo nulla osta del SIIT competente per territorio. L’esame consiste in due prove scritte, ciascuna delle quali si compone di un questionario di sessanta quesiti da completarsi entro centoventi minuti. L’esame è svolto da funzionari del Ministero. Per accedere alla qualificazione iniziale non è richiesto il previo possesso della patente di guida corrispondente. Una volta acquisita, la CQC ha una validità di cinque anni. Il rinnovo della CQC per trasporto persone o della CQC per trasporto cose avviene a seguito della frequenza obbligatoria di un corso di formazione periodica, solo teorico, della durata di 35 ore, suddiviso in cinque moduli da 7 ore ciascuno. I primi tre moduli sono uguali per tutti, il programma degli altri due moduli varia a seconda che si tratti della CQC per trasporto persone o della CQC per trasporto cose. Il rinnovo della CQC valida sia per il trasporto di persone sia per il trasporto di cose avviene previa frequenza di un corso cumulativo di quarantanove ore. Il corso può essere effettuato a partire dai sei mesi precedenti la scadenza di validità della CQC. Se la CQC è scaduta da meno di due anni, il rinnovo si effettua frequentando esclusivamente il corso di formazione periodica; se la CQC è scaduta da oltre due anni il rinnovo si effettua frequentando il corso di formazione periodica ma sostenendo le prove d’esame previste per il corso di qualificazione iniziale. Anche questi corsi sono svolti o presso le autoscuole o presso i centri di istruzione automobilistica di cui si è già detto. E’ evidente, pertanto, che CQC e patente avranno scadenza diversa e andranno a rinnovo separatamente, a differenza di quanto avveniva in precedenza per il CAP KD che si rinnovava automaticamente con il rinnovo della patente del suo titolare. Rimini – dicembre 2008. 3 “La carta di Qualificazione del Conducente” – a cura di Patrizia Lazzari
  • 5. Corso di aggiornamento professionale. A.N.V.U. – Scuola di Formazione I.S.O.Po.L. Al momento del rinnovo di validità, l’UMC nel cui ambito territoriale ha sede l’autoscuola o l’ente che ha svolto il corso rilascia al conducente una nuova CQC, ritirando quella scaduta. La validità della nuova carta decorre: • dal giorno successivo a quello di scadenza della precedente, se il conducente ha effettuato il corso prima della scadenza della CQC da rinnovare; • dalla data di rilascio dell’attestato di fine corso, se il corso è stato frequentato successivamente alla scadenza della CQC da rinnovare. La CQC per il trasporto di persone può essere rinnovata fino al compimento del 65° anno di età del suo titolare. Il conducente ha l’obbligo di richiedere il duplicato della CQC, qualora posseduta, nel caso presenti istanza di duplicato della patente di guida. 4. Rilascio della CQC per documentazione. La CQC è rilasciata per documentazione, cioè senza obbligo di frequentare il corso di qualificazione iniziale e di superarne il relativo esame finale, ai conducenti residenti: • in Italia, titolari alla data del 09.09.2008 del CAP KD; • in Italia, titolari alla data del 09.09.2009 della patente delle categorie C e CE; • in altri Stati dell’UE o dello Spazio Economico Europeo, dipendenti da un’impresa di autotrasporto di persone o di cose avente sede in Italia, titolari alla data del 09.09.2008 della patente di guida delle categorie D o DE, ovvero titolari alla data del 09.09.2009 della patente di guida delle categorie C e CE; • in Stati non appartenenti all’UE o allo Spazio Economico Europeo, dipendenti da un’impresa di autotrasporto di persone o di cose avente sede in Italia, titolari alla data del 09.09.2008 della patente di guida equivalenti alle categorie D o DE, ovvero titolari alla data del 09.09.2009 delle patenti di guida equivalenti alle categorie C e CE. Secondo quanto disposto dal Ministero dei Trasporti con nota 69390/8.3 del 03.09.2008, i titolari di CAP di tipo KD possono scegliere tra le seguenti opzioni: a) convertire il CAP KD in CQC per trasporto persone; b) convertire il CAP KD in CAP KB; c) convertire il CAP KD in CQC per trasporto persone + CAP KB. Per coloro che si avvarranno di una delle opzioni sub a) e sub b) resta salva la facoltà di richiedere, fino al 04.04.2010, anche, rispettivamente, il rilascio del CAP KB e della CQC, sempre che sia possibile accertare nel Sistema Informativo del Dipartimento dei Trasporti Terrestri che tali soggetti fossero titolari di CAP di tipo KD alla data del 09.09.2008. Dal 10.09.2008 non saranno più rilasciati, né per conseguimento né per duplicato, i CAP di tipo KD. Dal 10.09.2009 non saranno più rilasciati, né per conseguimento né per duplicato, i CAP di tipo KC. Rimini – dicembre 2008. 4 “La carta di Qualificazione del Conducente” – a cura di Patrizia Lazzari
  • 6. Corso di aggiornamento professionale. A.N.V.U. – Scuola di Formazione I.S.O.Po.L. Il rilascio della CQC per documentazione avverrà secondo un calendario predisposto dal ministero per ordine alfabetico di cognome dei conducenti, fermo restando che la richiesta di rilascio della CQC non può essere tassativamente anticipata rispetto alle date fissate dal decreto, ma può essere posticipata. Il termine ultimo per ottenere la CQC per documentazione, per gli aventi diritto, è stato fissato al 04.04.2010 (cioè decorsi tre anni dalla data di entrata in vigore del Decreto Dirigenziale 07.02.2007 n. 371), fermo restando l’obbligo di possederla dalle date sopraindicate nel caso il conducente eserciti in concreto l’attività di guida di veicoli destinati al trasporto di persone o di cose. Dal 04.04.2010 tutti i CAP non trasformati in CQC cesseranno di avere validità con l’eccezione del CAP KD che potrà ancora essere utilizzato, ma solamente per la guida dei taxi o dei motoveicoli o delle autovetture adibite a noleggio con conducente (per i quali è richiesto il CAP KA o KB). Alla sua scadenza naturale, tale CAP KD sarà trasformato in un CAP KB. La validità della CQC rilasciata per documentazione decorre dal 10.09.2008 se abilita al trasporto di persone, oppure dal 10.09.2009 se abilita al trasporto di cose. 5. Veicoli per i quali non occorre la CQC. L’Art. 16 del D.Lgs. 286/2005 elenca i veicoli per la cui conduzione non è necessario il possesso della CQC: a) veicoli la cui velocità massima autorizzata non supera i 45 Km/h; b) veicoli ad uso delle forze armate, della protezione civile, dei VV.FF. e delle forze responsabili del mantenimento dell’ordine pubblico, o messi a loro disposizione; c) veicoli sottoposti a prove su strada a fini di perfezionamento tecnico, riparazione o manutenzione, e dei veicoli nuovi o trasformati non ancora immessi in circolazione; d) veicoli utilizzati in servizio di emergenza o destinati a missioni di salvataggio; e) veicoli utilizzati per le lezioni di guida ai fini del conseguimento della patente di guida o dei certificati di abilitazione professionali; f) veicoli utilizzati per il trasporto di passeggeri o di merci a fini privati e non commerciali; g) veicoli che trasportano materiale o attrezzature, utilizzati dal conducente nell’esercizio della propria attività, a condizione che la guida del veicolo non costituisca l’attività principale del conducente. Per quanto riguarda le esenzioni ci sui ai punti f) e g), il Ministero dei Trasporti precisa che per questi veicoli l’obbligo del possesso della CQC non ricorre solo se il conducente non sta svolgendo un’attività professionale. Se, invece, i predetti veicoli sono utilizzati per attività imprenditoriali dell’impresa che ne è proprietaria da parte di soggetti dipendenti da quell’impresa assunti con qualifica specifica e mansioni di autista, il conducente deve comunque essere munito di CQC in quanto non vi è dubbio che la guida del veicolo viene effettuata a carattere professionale. Tenuto conto che la Direttiva 2003/59/CE prevede che il rilascio della CQC avvenga a seguito del corso di qualificazione iniziale (art. 6) e del corso di formazione periodica (art. 8) e riconosce piena validità al trasporto professionale effettuato da conducenti in possesso D1, D1+E, D o D+E, ovvero C1, C1+E, C o C+E rilasciate Rimini – dicembre 2008. 5 “La carta di Qualificazione del Conducente” – a cura di Patrizia Lazzari
  • 7. Corso di aggiornamento professionale. A.N.V.U. – Scuola di Formazione I.S.O.Po.L. dagli Stati membri dell’UE entro il 09.09.2008 per il trasporto di persone ed entro il 09.09.2009 per il trasporto di cose (art. 4), lasciando comunque liberi gli Stati di esercitare la facoltà di imporre da subito il possesso della nuova patente professionale, il Ministero dell’Interno, con la Circolare del 27.10.2008, ha tenuto a sottolineare che la disciplina attuativa della direttiva 2003/59/CE contenuta nel D.Lgs. 286/2005, che impone l’obbligo di dotarsi da subito della CQC, è applicabile solo ai conducenti che svolgono attività di guida alle dipendenze di un’impresa italiana. Per gli altri conducenti di Stati membri dell’UE che hanno conseguito o conseguiranno la patente di cat. C1, C1+E, C o C+E prima del 09.09.2009, oppure che sono titolari di patente di cat. D1, D1+E, D o D+E rilasciata prima del 09.09.2008 e che circolano in Italia con veicoli immatricolati all’estero, non può essere richiesto il possesso della CQC se il Paese in cui sono residenti non ha previsto per loro un preciso obbligo di possesso del titolo di qualificazione, analogamente a quanto ha stabilito lo Stato italiano. In questi casi, pertanto, ai fini dell’applicazione della disciplina della decurtazione dei punti dalla patente di guida, si devono riconoscere come valide per la conduzione dei veicoli che richiedono la CQC anche le patenti di guida di tipo D1, D1+E, D o D+E, ovvero C1, C1+E, C o C+E rilasciate dai predetti Stati dell’Unione Europea entro il 09.09.2008 per il trasporto di persone, ed entro il 09.09.2009 per il trasporto di cose. 6. Sistema sanzionatorio. Il regime sanzionatorio che riguarda la CQC è il seguente: CQC mai conseguita. Realizza la violazione dell’art. 116, comma 15°: sanzione pecuniaria da € 148,00 a € 594,00 + fermo amministrativo del veicolo per 60 gg. La stessa sanzione si applica a chi guida un veicolo diverso da quello per il quale la carta lo abilita (è il caso di un conducente con CQC per trasporto persone che guida un veicolo per trasporto cose e viceversa, oppure di un conducente con CQC per trasporto persone che guida un taxi o un NCC). Le sanzioni non si applicano se il conducente ha superato l’esame di qualificazione per la CQC ed è in possesso di apposita dichiarazione sostitutiva rilasciata dal competente UMC, nel caso non sia stato possibile provvedere alla consegna della CQC entro i 10 giorni successivi alla data del superamento dell’esame. A seguito di problemi tecnici sorti negli uffici periferici del Ministero dei Trasporti che hanno causato notevoli ritardi nell’espletamento delle procedure per il rilascio per documentazione della CQC per trasporto persone in tempo utile per la sua entrata in vigore alla data del 10.09.2008, il Ministero dell’Interno, con propria circolare del 10.09.2008, ha stabilito che, in via provvisoria e comunque fino e non oltre il 31.12.2008, deve essere riconosciuta la piena legittimità della conduzione dei veicoli per i quali è necessario tale documento da parte di: a) conducenti già titolari di CAP di tipo KD alla data del 09.09.2008; b) conducenti muniti di patente straniera rilasciata prima del 09.09.2008 che sono alle dipendenze di un’impresa italiana di trasporto e che hanno richiesto il rilascio, senza esame, della CQC; Rimini – dicembre 2008. 6 “La carta di Qualificazione del Conducente” – a cura di Patrizia Lazzari
  • 8. Corso di aggiornamento professionale. A.N.V.U. – Scuola di Formazione I.S.O.Po.L. a condizione che siano muniti di ricevuta rilasciata da un Ufficio della Motorizzazione Civile attestante l’avvenuta presentazione della richiesta di rilascio della CQC per trasporto persone. Oltre il 31.12.2008 non sarà più possibile riconoscere alla citata ricevuta il valore di documento provvisorio sostitutivo della CQC. CQC scaduta di validità. Realizza la violazione dell’art. 126: sanzione pecuniaria da € 148,00 a € 594,00 + ritiro del documento scaduto. La CQC ritirata deve essere inviata alla Prefettura competente per territorio, che la restituirà dopo la verifica dell’avvenuta conferma di validità. Mancato possesso della CQC durante la guida. Realizza la violazione dell’art. 180, 7° comma (in quanto sostituisce il CAP): sanzione pecuniaria da € 36,00 a € 148,00. Il conducente deve essere invitato ad esibirla con la procedura prevista dall’art. 180, 8° comma. La revoca o la sospensione della patente di guida comportano l’inefficacia anche della CQC, ma non è vero il contrario. In caso di revoca della patente di guida determinata dall’esito negativo dell’esame di revisione, è revocata anche la CQC o il CAP di tipo KB. 7. Regime della decurtazione dei punti. L’art. 23 del D.Lgs. 286/2005 stabilisce che la disciplina sanzionatoria prevista dall’art. 126-bis del codice della strada si applica anche alla CQC e al CAP di tipo KB se gli illeciti sono commessi alla guida di un autoveicolo per il quale è richiesta la titolarità di uno di questi documenti e nell’esercizio dell’attività professionale. Il punteggio attribuito alla CQC (20 punti) non si cumula nel caso in cui un conducente sia contemporaneamente titolare di una CQC per trasporto persone e di una CQC per trasporto cose. Il punteggio non si cumula nemmeno nel caso in cui il conducente sia contemporaneamente titolare di una CQC e di un CAP di tipo KB. La decurtazione dei punti opera, rispettivamente: sulla CQC se la violazione è commessa da conducente nell’esercizio dell’attività professionale di trasporto di persone o cose; sul CAP KB (o anche CAP KD) se la violazione è commessa da conducente di taxi o NCC nell’esercizio della sua attività professionale. Tale disciplina sanzionatoria si applica dal 05.04.2008, data di entrata in vigore del Decreto Dirigenziale attuativo n. 372 del 07.02.2007. Tuttavia, precisa il Ministero dell’Interno, la possibilità di applicare la decurtazione sulla CQC per trasporto cose è limitata ai soli casi in cui sia lo stesso conducente a esibirla al momento del controllo. Infatti, fino alla completa attuazione delle nuove disposizioni, non è possibile richiedere l’esibizione della CQC per trasporto cose non essendo ancora vigente l’obbligo di possederla Rimini – dicembre 2008. 7 “La carta di Qualificazione del Conducente” – a cura di Patrizia Lazzari
  • 9. Corso di aggiornamento professionale. A.N.V.U. – Scuola di Formazione I.S.O.Po.L. Quando, invece, la violazione è commessa alla guida di un veicolo diverso da quelli per i quali è richiesto il possesso della CQC o del CAP KB, o quando il veicolo sia utilizzato per finalità private e non commerciali, la decurtazione deve essere effettuata sulla patente di guida. Analogamente, se la violazione è commessa da un conducente professionale durante l’esercizio della sua attività di trasporto cose, ma che non sia ancora in possesso della CQC, la decurtazione continua ad operare sulla patente di guida. Dal 05.04.2008 è obbligatorio indicare sul verbale di contestazione, oltre agli estremi della patente di guida, anche gli estremi della CQC o del CAP di tipo KB o KD sui quali opera la decurtazione di punti. Da rilevare che il raddoppio dei punti da decurtare, con le modalità previste dall’art. 126-bis del codice della strada, interessa anche la CQC e il CAP di tipo KB o KD, avuto riguardo del fatto che ai fini del raddoppio si deve fare riferimento alla data di conseguimento della patente e non alla data di conseguimento della CQC o del CAP. Perciò, il raddoppio del punteggio si applica solo quando il conducente ha conseguito la patente di guida da meno di tre anni, a nulla rilevando la data di conseguimento della CQC o del CAP di tipo KB o KD. In caso di perdita totale del punteggio sulla CQC, tale documento è revocato se il suo titolare non supera un esame di revisione della carta stessa. L’esame si svolge sull’intero programma e secondo le modalità previste per il conseguimento della CQC necessaria per la guida del veicolo con cui ha commesso l’infrazione, o le infrazioni, che ha determinato la maggiore decurtazione di punteggio. L’esito positivo dell’esame di revisione per la CQC non permette di acquisire punti eventualmente detratti dalla patente di guida. E analogamente, l’esito positivo dell’esame di revisione della patente di guida non consente di acquisire punti eventualmente detratti dalla CQC. I corsi di recupero punti per la CQC o per il CAP di tipo KB hanno una durata di 20 ore e consentono di recuperare nove punti. Non è consentito frequentare due corsi contemporaneamente, così come non è possibile frequentare contemporaneamente un corso per il recupero dei punti della CQC e un corso per il recupero dei punti del CAP di tipo KB. Al termine del corso di recupero l’autoscuola o l’ente autorizzato rilasciano un attestato di frequenza che sarà trasmesso al competente ufficio della Motorizzazione per l’aggiornamento dell’anagrafe degli abilitati alla guida. Qualora dall’anagrafe degli abilitati alla guida risulti la perdita totale del punteggio della CQC in data anteriore al rilascio dell’attestato di frequenza, il conducente non recupera i relativi punti, ma deve sostenere l’esame di revisione della CQC. In sintesi: • se il punteggio sulla CQC o sul CAP di tipo KB si azzera e il suo titolare non supera l’esame di revisione, la CQC e il CAP di tipo KB sono revocati, ma tale revoca non ha alcun effetto giuridico sulla patente di guida, che rimane in possesso del suo titolare ed esplica piena validità; • se il punteggio sulla patente di guida si azzera e il suo titolare non supera l’esame di revisione, assieme alla patente vengono revocati anche CQC e CAP di tipo KB. Rimini – dicembre 2008. 8 “La carta di Qualificazione del Conducente” – a cura di Patrizia Lazzari
  • 10. Corso di aggiornamento professionale. A.N.V.U. – Scuola di Formazione I.S.O.Po.L. 8. Il codice comunitario armonizzato “95”. Dal momento che la CQC sostituisce il CAP di tipo KC e KD, la Direttiva 2003/53/CE all’art. 10, paragrafo 2, ha previsto un nuovo codice comunitario che comprova la qualificazione e la formazione previste dalla direttiva 2003/59/CE e che si va ad aggiungere all’elenco dei codici comunitari armonizzati, la cui elencazione aggiornata è contenuta nel D.M. 30.09.2003 (40T) pubblicato sulla G.U. del 15.04.2004. Il codice aggiunto così recita: • “95. Conducente titolare di CAP in regola con l’obbligo di idoneità professionale di cui all’art. 3 fino a … (ad esempio: 95.01.01.2012)”. Pertanto: • se il conducente ha conseguito la CQC per il trasporto di cose a seguito della qualificazioni iniziale e della formazione periodica, in corrispondenza della categoria di patente di guida C o C+E deve essere indicato il codice comunitario armonizzato 95 e la data di scadenza di validità della CQC; • se il conducente ha conseguito la CQC per il trasporto di persone, in corrispondenza della categoria di patente di guida D o D+E deve essere indicato il codice comunitario armonizzato 95 e la data di scadenza di validità della CQC. L’Italia riconosce la CQC rilasciata dagli altri Paesi dell’UE e del SEE. I conducenti cittadini di uno Stato non appartenente all’UE o al SEE, dipendenti di un’impresa di autotrasporto stabilita in uno Stato membro diverso dall’Italia possono guidare sul territorio italiano veicoli adibiti al trasporto di merci, comprovando la propria qualificazione: • con la CQC; • con il codice comunitario armonizzato “95” riportato sulla patente di guida in corrispondenza della categoria C o C+E, se posseduta; • con l’attestato di conducente di cui al Regolamento (CE) n. 484/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 1° marzo 2002. Quest’ultima possibilità trova fondamento giuridico nell’art. 1, punto 3), del Regolamento (CE) n. 484/2002 citato, che testualmente recita: “L’attestato di conducente di cui all’art. 3 certifica che, nel quadro di un trasporto su strada in virtù di una licenza comunitaria, il conducente cittadino di un paese terzo che effettua tale trasporto è assunto nello Stato membro di stabilimento del trasportatore conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative e, se del caso, ai contratti collettivi secondo le norme applicabili in detto Stato membro, in materia di condizioni di lavoro e di formazione professionale dei conducenti, per effettuarvi trasporti su strada”. Come a dire che il rilascio dell’attestato di conducente di cui al Regolamento (CE) n. 484/2002 è una garanzia di avvenuto superamento anche della formazione professionale prevista dalla Direttiva 2003/59/CE, che esplica il suo effetto giuridico in tutti i paesi dell’UE e del SEE. I conducenti cittadini di uno Stato non appartenente all’UE o al SEE, dipendenti di un’impresa di autotrasporto stabilita in uno Stato membro diverso dall’Italia possono guidare sul territorio italiano veicoli adibiti al trasporto di passeggeri, comprovando la propria qualificazione: Rimini – dicembre 2008. 9 “La carta di Qualificazione del Conducente” – a cura di Patrizia Lazzari
  • 11. Corso di aggiornamento professionale. A.N.V.U. – Scuola di Formazione I.S.O.Po.L. • con la CQC; • con il codice comunitario armonizzato “95” riportato sulla patente di guida in corrispondenza della categoria D o D+E, se posseduta. Patrizia Lazzari Rimini – dicembre 2008. 10 “La carta di Qualificazione del Conducente” – a cura di Patrizia Lazzari