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GAZZETTA UFFICIALE 66 30 MARZO 2012

DECRETO 6 marzo 2012.

Stagione balneare 2012.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO
REGIONALE PER LE ATTIVITÀ SANITARIE E OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO
Visto lo Statuto della Regione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 istitutiva del SSN;
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed
   integrazioni sul riordino della disciplina sanitaria;
Vista la legge reg. n. 5 del 14 aprile 2009 recante norme per il riordino del SSR;
Visto il decreto presidenziale Reg. n. 131 del 29 aprile 2009, relativo alla
   riorganizzazione       delle    strutture    intermedie    dei    dipartimenti
   dell’Assessorato della salute;
Visto il decreto presidenziale Reg. n.282/Serv.4 – S.G del 18 luglio 2011, di
   approvazione del “Piano della salute” 2012-2013;
Vista la direttiva C.E.E. n. 76/160 dell’8 dicembre 1975;
Visto l’art. 32 della legge n. 833/78;
Visto il D.P.R. n. 470/82 “Attuazione direttive C.E.E. n. 76/160 relative alla
   qualità delle acque di balneazione”, così modificato dalla legge n. 422 del
   29 dicembre 2000, art.18;
Visto il D.M. sanità del 29 gennaio 1992;
Vista la legge 30 maggio 2003, n.121, di conversione, con modificazioni, del
   decreto-legge 31 marzo 2003, n. 51;
Visto il decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche ed
   integrazioni;
Vista la circolare interassessoriale Sanità – Territorio ed ambiente n. 1216 del
   6 luglio 2007, concernente “Emergenza fioritura algale presso i litorali
   marino - costieri: linee di indirizzo sanitarie, attivazione del sistema di
   allerta e programma di monitoraggio ricognitivo - analitico”;
Visto il decreto legislativo 11 luglio 2007, n. 94, recante attuazione della
   direttiva 2006/7/CEE, concernente la gestione delle acque di balneazione,
   nella parte relativa all’ossigeno disciolto;
Visto il decreto legislativo 30 maggio 2008, n.116, recante attuazione della
   direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di
   balneazione e abrogazione della direttiva 76/160/CEE;
Visto il decreto interministeriale 30 marzo 2010, del Ministero della salute e
   Ministero dell’ambiente e tutela del territorio e del mare, che definisce i
   criteri per determinare il divieto di balneazione, nonché le modalità e le
   specifiche tecniche per l’attuazione del decreto legislativo n. 116/08;
Viste le note dello scrivente Servizio del 5 ottobre 2011, con le quali è stato
   richiesto ai direttori dei laboratori di sanità pubblica delle AA.SS.PP. della
   Sicilia, di relazionare in merito a:
1) tratti di mare e di costa non balenabili per inquinamento;
2) tratti di mare e di costa non balenabili per altri motivi;
3) tratti di mare temporaneamente non balneabili;
4) tratti di mare e di costa interessati da immissioni;


                                                                                1
5) acquisizione di dati ed informazioni su eventuali opere di risanamento
   attuate per i tratti di mare e di costa vietati alla balneazione;
Viste le note di riscontro trasmesse dai laboratori di sanità pubblica delle
   AA.SS.PP. in merito a: 1) tratti di mare e di costa non balneabili per
   inquinamento; 2) tratti di mare e di costa non balneabili per altri motivi; 3)
   tratti di mare temporaneamente non balneabili; 4) tratti di mare e di costa
   interessati da immissioni; 5) acquisizione di dati ed informazioni su
   eventuali opere di risanamento attuate per i tratti di mare e di costa vietati
   alla balneazione;
Considerato che, ai sensi dell’art. 1 del decreto interministeriale 30 marzo
   2010, in attuazione dell’art. 4 del decreto legislativo n. 116/08, rientrano
   tra le competenze della Regione Sicilia:
a) l’individuazione delle acque di balneazione e dei
punti di monitoraggio;
b) l’istituzione e l’aggiornamento del profilo delle
acque di balneazione;
c) l’istituzione di un programma di monitoraggio
prima dell’inizio di ogni stagione balneare;
d) la classificazione delle acque di balneazione;
e) l’aggiornamento dell’elenco delle acque di balneazione;
f) la facoltà di ampliare o ridurre la stagione balneare;
g) azioni volte alla rimozione delle cause di inquinamento
ed al miglioramento delle acque di balneazione;
h) l’informazione al pubblico ai sensi dell’art. 15 del
D. Lgs n. 116/08.
Considerato che il decreto di valutazione delle acque di mare destinate alla
   balneazione come previsto dal decreto legislativo n. 116/08, deve essere
   portato a conoscenza delle amministrazioni comunali interessate, prima
   dell’inizio della stagione balneare 2012, per l’adozione dei provvedimenti
   previsti ai sensi dell’art.5 del decreto legislativo n. 116/08;
Ritenuto necessario provvedere alla rivalutazione delle acque di mare e di
   dover individuare e classificare i tratti di mare secondo i criteri stabiliti con
   il decreto interministeriale 30 marzo 2010, in attuazione del decreto
   legislativo n. 116/08;
Ritenuto di dover individuare le zone di mare e di costa preclusi alla
   balneazione, per inquinamento o per altri motivi;
Considerato opportuno dare puntuale applicazione a quanto previsto dagli
   articoli 2-3-4-6 ed all’allegato D del decreto interministeriale 30 marzo
   2010, in attuazione del decreto legislativo n. 116/08, relativamente alla
   stagione balneare 2012;
Decreta:
Art. 1
La stagione balneare per il corrente anno ha inizio l’1 maggio 2012 e ha
   termine il 30 settembre 2012.
Art. 2
Il periodo di campionamento ha inizio l’1 aprile 2012 e ha termine il 30
   settembre 2012.
Art. 3
Ai sensi dell’art. 2 del decreto interministeriale 30 marzo 2010, in attuazione
   dell’art. 4 del decreto legislativo n. 116/08 per la stagione balneare 2012,
                                                                                  2
sono individuati e classificati “non adibiti alla balneazione” i tratti di mare e
   di costa indicati negli allegati, da 1 a 9 relativi ad ogni provincia, che
   costituiscono parte integrante al presente decreto.
Art. 4
Tutti i tratti di mare e di costa già vietati alla balneazione per inquinamento,
   ai sensi degli ex art. 7 ed 8 del DPR n. 470/82 e successive modifiche ed
   integrazioni, con il presente decreto possono essere soppresse e
   rideterminate, solo a seguito di comunicazione, da parte dei sindaci dei
   comuni interessati, “della messa in atto delle misure di risanamento e/o
   consolidamento” dell’area interessata e l’effettuazione dei campioni di
   acqua di mare, così come previsto dall’art. 2 del decreto interministeriale 30
   marzo 2010.
Art. 5
Ai sensi dell’art. 6 del decreto interministeriale 30 marzo 2010, in attuazione
   dell’art. 4 del decreto legislativo n. 116/08, per la stagione balneare 2012,
   sono individuati e classificati “balneabili” i tratti di mare e di costa relativi
   ad ogni provincia resi visionabili attraverso il sito www.portaleacque.it del
   Ministero della salute.
Art. 6
I laboratori di sanità pubblica delle AA.SS.PP. della Sicilia hanno l’obbligo di
   comunicare, con la massima tempestività, ai sindaci dei comuni rivieraschi,
   i tratti di mare non balneabili individuati, specificando il motivo della non
   balneabilità, l’estensione e le coordinate geografiche, per l’emissione, ai
   sensi dell’art. 6 - comma 4 del decreto interministeriale 30 marzo 2010, in
   attuazione degli articoli 5 e 15 del decreto legislativo n. 116/08, delle
   ordinanze di divieto di balneazione; tale comunicazione va inviata anche al
   direttore del dipartimento di prevenzione dell’A.S.P, competente per
   territorio.
Art. 7
Viene richiamato l’obbligo, ai sindaci dei comuni rivieraschi della Sicilia, di
   adottare tutti i provvedimenti di propria competenza previsti dell’art. 6 -
   comma 4 del decreto interministeriale 30 marzo 2010, in attuazione dall’art.
   15 del decreto legislativo n. 116/08, ivi compreso quello dell’affissione dei
   cartelli di divieto della balneazione, che devono essere metallici, in numero
   adeguato e posizionati in aree facilmente visibili. Tale procedura deve
   essere adottata, oltre che per quelle aree vietate alla balneazione, per le
   zone di costa e di mare temporaneamente vietate durante la stagione
   balneare in corso, provvedendo altresì all’adozione di tutti i provvedimenti
   atti ad eliminare le cause di inquinamento delle stesse, dandone immediata
   comunicazione al Ministero della salute, al Ministero dell’ambiente e tutela
   del territorio e del mare, all’Assessorato regionale della salute e
   segnatamente al dipartimento regionale per le attività sanitarie ed
   osservatorio epidemiologico, all’Assessorato regionale del territorio e
   dell’ambiente, al direttore del dipartimento di prevenzione dell’A.S.P. al
   direttore del laboratorio di sanità pubblica dell’A.S.P. e al direttore del
   dipartimento provinciale ARPA territorialmente competente. Sarà cura,
   altresì, dei sindaci dei comuni rivieraschi interessati, implementare
   l’informazione della popolazione con qualsiasi altro mezzo ritenuto idoneo.
Art. 8


                                                                                  3
Le ordinanze previste dall’art. 6 del presente decreto devono specificare il
   motivo del divieto, l’estensione del tratto e le coordinate geografiche e
   devono essere trasmesse al Ministero della salute, al Ministero dell’ambiente
   e tutela del territorio e del mare, all’Assessorato regionale della salute e
   segnatamente al dipartimento regionale per le attività sanitarie ed
   osservatorio epidemiologico, al direttore del dipartimento di prevenzione
   dell’A.S.P., al laboratorio di sanità pubblica dell’A.S.P. e al Dipartimento
   provinciale ARPA territorialmente competente. Le predette ordinanze
   devono essere eseguite entro e non oltre il 30 aprile 2012.
Art. 9
A far data dal 1 maggio 2012, i direttori dei dipartimenti di prevenzione delle
   AA.SS.PP. hanno l’obbligo di accertarsi e di vigilare che le ordinanze siano
   state emanate ed eseguite con le modalità ed i tempi stabiliti negli articoli
   precedenti, avvalendosi dei tecnici di prevenzione e dell’ambiente, con la
   qualifica di U.P.G. La mancata adozione dell’ordinanza di divieto e/o
   dell’apposizione dei relativi cartelli dovrà essere segnalata all’autorità
   giudiziaria competente.
Art. 10
Relativamente agli adempimenti di cui agli articoli 2 e 6 del decreto
   interministeriale 30 marzo 2010, in attuazione degli articoli 4 e 6 del
   decreto legislativo n. 116/08, i direttori dei laboratori di sanità pubblica
   delle AA.SS.PP. della Sicilia, ai fini dell’effettuazione delle determinazioni
   analitiche previste nell’allegato A del decreto interministeriale 30 marzo
   2010, concorderanno con i rispettivi direttori dei dipartimenti di
   prevenzione delle AA.SS.PP. interessati, il calendario di monitoraggio, che
   dovrà essere inserito nel Portale Acque di balneazione e trasmesso
   all’Assessorato regionale della salute e segnatamente al dipartimento
   regionale per le attività sanitarie ed osservatorio epidemiologico, nonché un
   programma per l’esecuzione ed il trasporto dei campioni di acqua di mare,
   avvalendosiin via ordinaria dei tecnici di prevenzione e dell’ambiente,con la
   qualifica di U.P.G., la cui individuazionedovrà essere concordata con i
   direttori generali e sanitaridelle AA.SS.PP. territorialmente competenti.
Art. 11
Il monitoraggio dei parametri indicati nell’allegato A, del decreto
   interministeriale 30 marzo 2010, dovrà essere effettuato secondo le
   modalità previste dall’art. 2 del sopra citato decreto; provvedendo ad
   eseguire un campionamento mensile di routine, al punto di prelievo
   individuato, all’interno di ciascuna area di balneazione, dove si prevede il
   maggior afflusso di bagnanti. I direttori dei laboratori di sanità pubblica
   dovranno comunicare, con cadenza mensile, all’Assessorato della salute e
   segnatamente al dipartimento regionale per le attività sanitarie ed
   osservatorio epidemiologico, i risultati analitici dei punti campionati ed
   ogni eventuale comunicazione inerente anomalie riscontrate.
Art. 12
Il campionamento potrà essere effettuato entro e non oltre “quattro giorni”
   dalla data indicata nel calendario di monitoraggio. In caso di situazioni
   anomale, il programma di monitoraggio può essere sospeso e viene ripreso
   appena possibile dopo il termine della situazione anomala, prelevando
   nuovi campioni in sostituzione di quelli mancanti. La sospensione del
   programma di monitoraggio deve essere comunicato, indicandone le

                                                                               4
ragioni, all’Assessorato Regionale della salute e segnatamente al
   dipartimento regionale per le attività sanitarie ed osservatorio
   epidemiologico. In caso di inquinamento di breve durata dovrà essere
   effettuato un campione aggiuntivo, che non fa parte della serie di dati sulla
   qualità delle acque, ma per confermare la fine dell’evento, così come
   previsto al comma 5 del decreto legislativo n. 116/08.
Art. 13
Qualora nel corso della stagione balneare si dovessero verificare le condizioni
   che comportino l’individuazione di tratti di mare temporaneamente vietate
   alla balneazione, ai sensi dell’art. 5, comma b), del decreto legislativo n.
   116/08, i direttori dei laboratori di sanità pubblica delle AA.SS.PP. della
   Sicilia, dovranno comunicare ai sindaci le coordinate delle zone da
   sottoporre a divieto.
In mancanza della comunicazione delle coordinate geografiche, la zona da
   sottoporre a divieto temporaneo dovrà considerarsi quella di pertinenza del
   punto di campionamento.
Art. 14
I sindaci, relativamente per i punti di balneazione previsti all’art. 13,
   dovranno relazionare l’Assessorato del territorio e dell’ambiente,
   l’Assessorato della salute – dipartimento regionale per le attività sanitarie
   ed osservatorio epidemiologico, il laboratorio di sanità pubblica dell’A.S.P. e
   il dipartimento provinciale ARPA territorialmente competenti della Sicilia,
   sulle opere di risanamento previste e finalizzate alla rimozione delle cause
   che ne hanno determinato la temporanea chiusura ed al recupero della
   balneabilità del tratto di mare e di costa interessato, nel rispetto delle
   disposizioni di cui all’art. 2 comma 5 e 7 del decreto interministeriale 30
   marzo 2010 e nel rispetto degli obblighi comunitari.
Art. 15
Per quanto attiene la problematica relativa al fenomeno di fioritura algale nei
   tratti marino-costieri, si rimanda alle direttive impartite dall’art. 3,
   dall’allegato B e dall’allegato C del decreto interministeriale 30 marzo 2010
   e dalla circolare interassessoriale sanità – territorio ed ambiente n. 1216 del
   6 luglio 2007; nonché dalle direttive emanate in sede di “Tavolo tecnico
   regionale sulle acque” istituito con decreto n. 1475 del’11 dicembre 2003, e
   successivamente modificato con decreto n. 296 del 17 marzo 2006, presso
   l’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente.
Art. 16
Fanno parte del presente decreto n. 10 allegati, di cui dall’1 all’8 per i tratti di
   mare e di costa “non adibiti alla balneazione” relativi ad ogni provincia,
   l’allegato 9 per i tratti di mare e di costa “vincolati a parco o ad oasi
   naturale” e l’allegato 10 relativo alla revisione dei punti di campionamento.
Art. 17
Per quanto non specificatamente previsto nel presente decreto, si rimanda al
   decreto interministeriale 30 marzo 2010 in attuazione del decreto
   legislativo n. 116/08.
Art. 18
Il presente decreto verrà inviato alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana
   per la pubblicazione in parte I^.
Palermo, 6 marzo 2012.
BORSELLINO

                                                                                  5
DIVIETO DI BALNEAZIONE IN ISOLA DELLE FEMMINE:

Da 100 m. ovest Torre in Terra a 100 m. est


Porto Isola delle Femmine


http://www.gurs.regione.sicilia.it/Gazzette/g12-13/g12-13.pdf


A CURA DEL COMITATO CITTADINO ISOLA PULITA

http://nuovaisoladellefemmine.blogspot.it/2012/06/inquinamento-della-costa-nel-carinese.html




                                                                                               6

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  • 1. GAZZETTA UFFICIALE 66 30 MARZO 2012 DECRETO 6 marzo 2012. Stagione balneare 2012. IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE PER LE ATTIVITÀ SANITARIE E OSSERVATORIO EPIDEMIOLOGICO Visto lo Statuto della Regione; Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 istitutiva del SSN; Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni sul riordino della disciplina sanitaria; Vista la legge reg. n. 5 del 14 aprile 2009 recante norme per il riordino del SSR; Visto il decreto presidenziale Reg. n. 131 del 29 aprile 2009, relativo alla riorganizzazione delle strutture intermedie dei dipartimenti dell’Assessorato della salute; Visto il decreto presidenziale Reg. n.282/Serv.4 – S.G del 18 luglio 2011, di approvazione del “Piano della salute” 2012-2013; Vista la direttiva C.E.E. n. 76/160 dell’8 dicembre 1975; Visto l’art. 32 della legge n. 833/78; Visto il D.P.R. n. 470/82 “Attuazione direttive C.E.E. n. 76/160 relative alla qualità delle acque di balneazione”, così modificato dalla legge n. 422 del 29 dicembre 2000, art.18; Visto il D.M. sanità del 29 gennaio 1992; Vista la legge 30 maggio 2003, n.121, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 31 marzo 2003, n. 51; Visto il decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni; Vista la circolare interassessoriale Sanità – Territorio ed ambiente n. 1216 del 6 luglio 2007, concernente “Emergenza fioritura algale presso i litorali marino - costieri: linee di indirizzo sanitarie, attivazione del sistema di allerta e programma di monitoraggio ricognitivo - analitico”; Visto il decreto legislativo 11 luglio 2007, n. 94, recante attuazione della direttiva 2006/7/CEE, concernente la gestione delle acque di balneazione, nella parte relativa all’ossigeno disciolto; Visto il decreto legislativo 30 maggio 2008, n.116, recante attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva 76/160/CEE; Visto il decreto interministeriale 30 marzo 2010, del Ministero della salute e Ministero dell’ambiente e tutela del territorio e del mare, che definisce i criteri per determinare il divieto di balneazione, nonché le modalità e le specifiche tecniche per l’attuazione del decreto legislativo n. 116/08; Viste le note dello scrivente Servizio del 5 ottobre 2011, con le quali è stato richiesto ai direttori dei laboratori di sanità pubblica delle AA.SS.PP. della Sicilia, di relazionare in merito a: 1) tratti di mare e di costa non balenabili per inquinamento; 2) tratti di mare e di costa non balenabili per altri motivi; 3) tratti di mare temporaneamente non balneabili; 4) tratti di mare e di costa interessati da immissioni; 1
  • 2. 5) acquisizione di dati ed informazioni su eventuali opere di risanamento attuate per i tratti di mare e di costa vietati alla balneazione; Viste le note di riscontro trasmesse dai laboratori di sanità pubblica delle AA.SS.PP. in merito a: 1) tratti di mare e di costa non balneabili per inquinamento; 2) tratti di mare e di costa non balneabili per altri motivi; 3) tratti di mare temporaneamente non balneabili; 4) tratti di mare e di costa interessati da immissioni; 5) acquisizione di dati ed informazioni su eventuali opere di risanamento attuate per i tratti di mare e di costa vietati alla balneazione; Considerato che, ai sensi dell’art. 1 del decreto interministeriale 30 marzo 2010, in attuazione dell’art. 4 del decreto legislativo n. 116/08, rientrano tra le competenze della Regione Sicilia: a) l’individuazione delle acque di balneazione e dei punti di monitoraggio; b) l’istituzione e l’aggiornamento del profilo delle acque di balneazione; c) l’istituzione di un programma di monitoraggio prima dell’inizio di ogni stagione balneare; d) la classificazione delle acque di balneazione; e) l’aggiornamento dell’elenco delle acque di balneazione; f) la facoltà di ampliare o ridurre la stagione balneare; g) azioni volte alla rimozione delle cause di inquinamento ed al miglioramento delle acque di balneazione; h) l’informazione al pubblico ai sensi dell’art. 15 del D. Lgs n. 116/08. Considerato che il decreto di valutazione delle acque di mare destinate alla balneazione come previsto dal decreto legislativo n. 116/08, deve essere portato a conoscenza delle amministrazioni comunali interessate, prima dell’inizio della stagione balneare 2012, per l’adozione dei provvedimenti previsti ai sensi dell’art.5 del decreto legislativo n. 116/08; Ritenuto necessario provvedere alla rivalutazione delle acque di mare e di dover individuare e classificare i tratti di mare secondo i criteri stabiliti con il decreto interministeriale 30 marzo 2010, in attuazione del decreto legislativo n. 116/08; Ritenuto di dover individuare le zone di mare e di costa preclusi alla balneazione, per inquinamento o per altri motivi; Considerato opportuno dare puntuale applicazione a quanto previsto dagli articoli 2-3-4-6 ed all’allegato D del decreto interministeriale 30 marzo 2010, in attuazione del decreto legislativo n. 116/08, relativamente alla stagione balneare 2012; Decreta: Art. 1 La stagione balneare per il corrente anno ha inizio l’1 maggio 2012 e ha termine il 30 settembre 2012. Art. 2 Il periodo di campionamento ha inizio l’1 aprile 2012 e ha termine il 30 settembre 2012. Art. 3 Ai sensi dell’art. 2 del decreto interministeriale 30 marzo 2010, in attuazione dell’art. 4 del decreto legislativo n. 116/08 per la stagione balneare 2012, 2
  • 3. sono individuati e classificati “non adibiti alla balneazione” i tratti di mare e di costa indicati negli allegati, da 1 a 9 relativi ad ogni provincia, che costituiscono parte integrante al presente decreto. Art. 4 Tutti i tratti di mare e di costa già vietati alla balneazione per inquinamento, ai sensi degli ex art. 7 ed 8 del DPR n. 470/82 e successive modifiche ed integrazioni, con il presente decreto possono essere soppresse e rideterminate, solo a seguito di comunicazione, da parte dei sindaci dei comuni interessati, “della messa in atto delle misure di risanamento e/o consolidamento” dell’area interessata e l’effettuazione dei campioni di acqua di mare, così come previsto dall’art. 2 del decreto interministeriale 30 marzo 2010. Art. 5 Ai sensi dell’art. 6 del decreto interministeriale 30 marzo 2010, in attuazione dell’art. 4 del decreto legislativo n. 116/08, per la stagione balneare 2012, sono individuati e classificati “balneabili” i tratti di mare e di costa relativi ad ogni provincia resi visionabili attraverso il sito www.portaleacque.it del Ministero della salute. Art. 6 I laboratori di sanità pubblica delle AA.SS.PP. della Sicilia hanno l’obbligo di comunicare, con la massima tempestività, ai sindaci dei comuni rivieraschi, i tratti di mare non balneabili individuati, specificando il motivo della non balneabilità, l’estensione e le coordinate geografiche, per l’emissione, ai sensi dell’art. 6 - comma 4 del decreto interministeriale 30 marzo 2010, in attuazione degli articoli 5 e 15 del decreto legislativo n. 116/08, delle ordinanze di divieto di balneazione; tale comunicazione va inviata anche al direttore del dipartimento di prevenzione dell’A.S.P, competente per territorio. Art. 7 Viene richiamato l’obbligo, ai sindaci dei comuni rivieraschi della Sicilia, di adottare tutti i provvedimenti di propria competenza previsti dell’art. 6 - comma 4 del decreto interministeriale 30 marzo 2010, in attuazione dall’art. 15 del decreto legislativo n. 116/08, ivi compreso quello dell’affissione dei cartelli di divieto della balneazione, che devono essere metallici, in numero adeguato e posizionati in aree facilmente visibili. Tale procedura deve essere adottata, oltre che per quelle aree vietate alla balneazione, per le zone di costa e di mare temporaneamente vietate durante la stagione balneare in corso, provvedendo altresì all’adozione di tutti i provvedimenti atti ad eliminare le cause di inquinamento delle stesse, dandone immediata comunicazione al Ministero della salute, al Ministero dell’ambiente e tutela del territorio e del mare, all’Assessorato regionale della salute e segnatamente al dipartimento regionale per le attività sanitarie ed osservatorio epidemiologico, all’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente, al direttore del dipartimento di prevenzione dell’A.S.P. al direttore del laboratorio di sanità pubblica dell’A.S.P. e al direttore del dipartimento provinciale ARPA territorialmente competente. Sarà cura, altresì, dei sindaci dei comuni rivieraschi interessati, implementare l’informazione della popolazione con qualsiasi altro mezzo ritenuto idoneo. Art. 8 3
  • 4. Le ordinanze previste dall’art. 6 del presente decreto devono specificare il motivo del divieto, l’estensione del tratto e le coordinate geografiche e devono essere trasmesse al Ministero della salute, al Ministero dell’ambiente e tutela del territorio e del mare, all’Assessorato regionale della salute e segnatamente al dipartimento regionale per le attività sanitarie ed osservatorio epidemiologico, al direttore del dipartimento di prevenzione dell’A.S.P., al laboratorio di sanità pubblica dell’A.S.P. e al Dipartimento provinciale ARPA territorialmente competente. Le predette ordinanze devono essere eseguite entro e non oltre il 30 aprile 2012. Art. 9 A far data dal 1 maggio 2012, i direttori dei dipartimenti di prevenzione delle AA.SS.PP. hanno l’obbligo di accertarsi e di vigilare che le ordinanze siano state emanate ed eseguite con le modalità ed i tempi stabiliti negli articoli precedenti, avvalendosi dei tecnici di prevenzione e dell’ambiente, con la qualifica di U.P.G. La mancata adozione dell’ordinanza di divieto e/o dell’apposizione dei relativi cartelli dovrà essere segnalata all’autorità giudiziaria competente. Art. 10 Relativamente agli adempimenti di cui agli articoli 2 e 6 del decreto interministeriale 30 marzo 2010, in attuazione degli articoli 4 e 6 del decreto legislativo n. 116/08, i direttori dei laboratori di sanità pubblica delle AA.SS.PP. della Sicilia, ai fini dell’effettuazione delle determinazioni analitiche previste nell’allegato A del decreto interministeriale 30 marzo 2010, concorderanno con i rispettivi direttori dei dipartimenti di prevenzione delle AA.SS.PP. interessati, il calendario di monitoraggio, che dovrà essere inserito nel Portale Acque di balneazione e trasmesso all’Assessorato regionale della salute e segnatamente al dipartimento regionale per le attività sanitarie ed osservatorio epidemiologico, nonché un programma per l’esecuzione ed il trasporto dei campioni di acqua di mare, avvalendosiin via ordinaria dei tecnici di prevenzione e dell’ambiente,con la qualifica di U.P.G., la cui individuazionedovrà essere concordata con i direttori generali e sanitaridelle AA.SS.PP. territorialmente competenti. Art. 11 Il monitoraggio dei parametri indicati nell’allegato A, del decreto interministeriale 30 marzo 2010, dovrà essere effettuato secondo le modalità previste dall’art. 2 del sopra citato decreto; provvedendo ad eseguire un campionamento mensile di routine, al punto di prelievo individuato, all’interno di ciascuna area di balneazione, dove si prevede il maggior afflusso di bagnanti. I direttori dei laboratori di sanità pubblica dovranno comunicare, con cadenza mensile, all’Assessorato della salute e segnatamente al dipartimento regionale per le attività sanitarie ed osservatorio epidemiologico, i risultati analitici dei punti campionati ed ogni eventuale comunicazione inerente anomalie riscontrate. Art. 12 Il campionamento potrà essere effettuato entro e non oltre “quattro giorni” dalla data indicata nel calendario di monitoraggio. In caso di situazioni anomale, il programma di monitoraggio può essere sospeso e viene ripreso appena possibile dopo il termine della situazione anomala, prelevando nuovi campioni in sostituzione di quelli mancanti. La sospensione del programma di monitoraggio deve essere comunicato, indicandone le 4
  • 5. ragioni, all’Assessorato Regionale della salute e segnatamente al dipartimento regionale per le attività sanitarie ed osservatorio epidemiologico. In caso di inquinamento di breve durata dovrà essere effettuato un campione aggiuntivo, che non fa parte della serie di dati sulla qualità delle acque, ma per confermare la fine dell’evento, così come previsto al comma 5 del decreto legislativo n. 116/08. Art. 13 Qualora nel corso della stagione balneare si dovessero verificare le condizioni che comportino l’individuazione di tratti di mare temporaneamente vietate alla balneazione, ai sensi dell’art. 5, comma b), del decreto legislativo n. 116/08, i direttori dei laboratori di sanità pubblica delle AA.SS.PP. della Sicilia, dovranno comunicare ai sindaci le coordinate delle zone da sottoporre a divieto. In mancanza della comunicazione delle coordinate geografiche, la zona da sottoporre a divieto temporaneo dovrà considerarsi quella di pertinenza del punto di campionamento. Art. 14 I sindaci, relativamente per i punti di balneazione previsti all’art. 13, dovranno relazionare l’Assessorato del territorio e dell’ambiente, l’Assessorato della salute – dipartimento regionale per le attività sanitarie ed osservatorio epidemiologico, il laboratorio di sanità pubblica dell’A.S.P. e il dipartimento provinciale ARPA territorialmente competenti della Sicilia, sulle opere di risanamento previste e finalizzate alla rimozione delle cause che ne hanno determinato la temporanea chiusura ed al recupero della balneabilità del tratto di mare e di costa interessato, nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 2 comma 5 e 7 del decreto interministeriale 30 marzo 2010 e nel rispetto degli obblighi comunitari. Art. 15 Per quanto attiene la problematica relativa al fenomeno di fioritura algale nei tratti marino-costieri, si rimanda alle direttive impartite dall’art. 3, dall’allegato B e dall’allegato C del decreto interministeriale 30 marzo 2010 e dalla circolare interassessoriale sanità – territorio ed ambiente n. 1216 del 6 luglio 2007; nonché dalle direttive emanate in sede di “Tavolo tecnico regionale sulle acque” istituito con decreto n. 1475 del’11 dicembre 2003, e successivamente modificato con decreto n. 296 del 17 marzo 2006, presso l’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente. Art. 16 Fanno parte del presente decreto n. 10 allegati, di cui dall’1 all’8 per i tratti di mare e di costa “non adibiti alla balneazione” relativi ad ogni provincia, l’allegato 9 per i tratti di mare e di costa “vincolati a parco o ad oasi naturale” e l’allegato 10 relativo alla revisione dei punti di campionamento. Art. 17 Per quanto non specificatamente previsto nel presente decreto, si rimanda al decreto interministeriale 30 marzo 2010 in attuazione del decreto legislativo n. 116/08. Art. 18 Il presente decreto verrà inviato alla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana per la pubblicazione in parte I^. Palermo, 6 marzo 2012. BORSELLINO 5
  • 6. DIVIETO DI BALNEAZIONE IN ISOLA DELLE FEMMINE: Da 100 m. ovest Torre in Terra a 100 m. est Porto Isola delle Femmine http://www.gurs.regione.sicilia.it/Gazzette/g12-13/g12-13.pdf A CURA DEL COMITATO CITTADINO ISOLA PULITA http://nuovaisoladellefemmine.blogspot.it/2012/06/inquinamento-della-costa-nel-carinese.html 6