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08/03/13                                                           N. 01986/2012 REG.RIC.




                                                                                      N. 00516/2013 REG.PROV.COLL.
                                                                                              N. 01986/2012 REG.RIC.




                                 R E P U B B L I C A                             I T A L I A N A

                                             IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

                                  Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

                                                         Lecce - Sezione Prima

                     ha pronunciato la presente

                                                                SENTENZA

             ex art. 60 cod. proc. amm.;
             sul ricorso numero di registro generale 1986 del 2012, proposto da:
             Daniele Ancora, Sergio Valzano, Giampiero Rollo, Oronzo Giordano,
             rappresentati e difesi dagli avv. Vincenzo Parato, Daniele Ancora, con
             domicilio eletto presso lo studio dell’avv.Vincenzo Parato in Lecce, via
             95 Rgt. Fanteria N. 19;
                                                                     contro
             Comune di San Pietro Vernotico, rappresentato e difeso dall'avv. Guido
             Massari, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Massimo Quarta
             in Lecce, via Giovanni Guerrieri, 1/A;
                                                            nei confronti di
             Maurilio Marangio;
                                                         per l'annullamento
             della deliberazione del Consiglio Comunale di San Pietro Vernotico n. 9
             adottata in data 31/07/2012 con cui si procedeva alla nuova

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             composizione delle commissioni consiliari permanenti, nonché del
             regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale, nonché di tutti
             gli atti presupposti e conseguenti;

             Visti il ricorso e i relativi allegati;
             Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di San Pietro
             Vernotico;
             Viste le memorie difensive;
             Visti tutti gli atti della causa;
             Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2013 la dott.ssa
             Patrizia Moro e uditi per le parti gli avv.ti V. Parato e G. Massari;
             Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

             1. E’ impugnata la delibera consiliare n.9 del 31 luglio 2012 con la quale
             il Consiglio Comunale di San Pietro Vernotico ha proceduto alla
             costituzione delle tre commissioni consiliari permanenti previste dallo
             statuto comunale e dal regolamento del Consiglio Comunale.
             Con il ricorso all’esame i ricorrenti, tutti consiglieri comunali di
             minoranza, sostengono che:
             - gli atti impugnati sarebbero illegittimi non essendo rispettato il criterio
             proporzionale che richiede obbligatoria in commissione la presenza di
             tutti i gruppi consiliari, anche di quelli composti, in ipotesi, da un solo
             consigliere mentre il regolamento del Consiglio comunale impugnato
             prevedendo un numero rigido di cinque componenti, esclude il principio
             di piena rappresentatività dell’organo consiliare (nella specie l’IDV e il
             gruppo misto di opposizione non siedono in tutte e tre le commissioni)
             - ulteriore illegittimità risiede nel meccanismo di nomina dei membri in
             quanto i gruppi consiliari (e non già il Consiglio Comunale) espressione
             dei partiti politici, nominano i membri delle commissioni;

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             - ulteriori illegittimità derivano anche dalla revoca del Presidente e del
             Vicepresidente delle Commissioni permanenti;
             - invalidità della costituzione delle nuove commissioni – mancata
             nomina dei componenti della commissione in quota ai gruppi di
             minoranza – astensione dei membri originariamente nominati.
             2. Può prescindersi dalle eccezioni di inammissibilità formulate dalla
             difesa dell’Amministrazione comunale costituita in considerazione
             dell’infondatezza del ricorso il quale deve quindi essere respinto.
             2.1. Secondo l’art. 38 c.6 D. legs.267/2000 “Quando lo statuto lo
             preveda, il consiglio si avvale di commissioni costituite nel proprio seno
             con criterio proporzionale. Il regolamento determina i poteri delle
             commissioni e ne disciplina l'organizzazione e le forme di pubblicità dei
             lavori.”
             L'applicazione del criterio proporzionale è finalizzata ad assicurare
             l'apporto delle idee e della volontà di tutte le forze politiche consiliari, in
             applicazione del principio del governo democratico degli enti locali. La
             proporzionalità, quindi, è volta ad assicurare in seno alle commissioni la
             maggior rappresentatività possibile.
             La giurisprudenza ha precisato che il criterio proporzionale “è posto dal
             legislatore come direttiva suscettibile di svariate opzioni applicative,
             egualmente legittime purché coerenti con la ratio che quel principio
             sottende, e che consiste nell’assicurare in seno alle commissioni la
             maggiore rappresentatività possibile.
             Al raggiungimento di questo obiettivo concorrono, non solo la
             rappresentanza individuale proporzionata alla consistenza delle forze
             politiche presenti nell’organo elettivo, ma anche – quando la varietà di
             consistenza e di numero dei gruppi non consenta di conseguire
             l’obiettivo, con precisione aritmetica, per quozienti interi – meccanismi

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             tecnici idonei ad assicurare a ciascun commissario un peso
             corrispondente a quello della forza politica che rappresenta” (TAR
             Lombardia, n.567/96).
             Fermo quindi restando che le commissioni consiliari devono essere
             espressione della maggiore rappresentatività possibile, in assenza di
             precisazioni da parte del legislatore in quale modo il criterio
             proporzionale debba trovare applicazione, il Collegio ritiene che, in
             concreto, le disposizioni regolamentari del comune di San Pietro
             Vernotico siano conformi a tale principio.
             Invero, l’art.14 del regolamento del Consiglio comunale quanto alla
             composizione delle commissioni permanenti prevede che “ogni
             consigliere può far parte di non più di due Commissioni. Il Presidente
             del consiglio Comunale e il Sindaco non possono essere designati a far
             parte di alcuna commissione consiliare permanente per materia. Il
             consigliere indicato, se impedito a partecipare ai lavori della
             commissione, può trasferire le sue facoltà ad altro componente dello
             stesso gruppo. Le commissioni sono composte da cinque consiglieri di
             cui tre designati dalla maggioranza e due dalla minoranza”.
             Nella specie il criterio proporzionale risulta soddisfatto in quanto risulta
             assicurata ragionevolmente, secondo principi di autonomia statutaria, la
             presenza dei diversi gruppi consiliari in seno alle singole commissioni in
             rapporto alla consistenza politica del consiglio comunale nel rispetto del
             criterio proporzionale.
             Non risulta difatti contrario al principio di cui all’art. 38 c.6 TUEL
             prevedere che il criterio proporzionale venga applicato mediante la
             rispondenza, nei rapporti (numerici) fra membri di maggioranza e di
             minoranza, della proporzione dei gruppi.
             Nella specie, l'Amministrazione ha ritenuto di aderire a quest'ultima

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             interpretazione e quindi la proporzionalità, all'interno delle commissioni
             composte da cinque membri, è assicurata dalla presenza di due
             rappresentanti della minoranza, indipendentemente dal gruppo di
             appartenenza degli stessi.
             2.2. Del pari infondato è anche il secondo ordine di censure.
             Non appare illegittima neppure la previsione da parte della disposizione
             regolamentare citata della designazione, da parte di ciascun gruppo
             politico, dei propri rappresentanti nelle singole commissioni permanenti
             atteso che, proprio tale modalità consente il rispetto del criterio
             proporzionale ossia della maggiore rappresentatività possibile, dato che,
             ove alla designazione dovesse procedere il Consiglio Comunale
             mediante votazione, ciò avverrebbe secondo i principi assembleari della
             maggioranza e quindi la minoranza finirebbe per non riuscire a
             designare autonomamente i propri componenti.
             2.3. Non coglie nel segno neppure la censura con la quale i ricorrenti
             deducono l’inamovibilità delle commissioni e quindi la violazione
             dell’art.15 del regolamento del Consiglio comunale che pone il divieto di
             revocare o sostituire un membro nominato da altro gruppo consiliare.
             Invero tale disposizione deve essere letta contestualmente all’altra,
             presente nel medesimo articolo, ove si stabilisce che “i Gruppi possono
             procedere a variazione della loro rappresentanza, dandone preventiva
             comunicazione scritta al Presidente del Consiglio Comunale” e al
             sotteso e immanente criterio proporzionale il quale deve perdurare per
             tutta la durata delle commissioni medesime.
             Appare quindi evidente che proprio il rispetto del criterio proporzionale
             e di massima rappresentatività possibile consente la variazione della
             rappresentanza nel senso delle commissioni permanenti.
             La norma che consente la variazione citata non è neppure in

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             contraddizione con quella che prevede la durata delle carica delle
             commissioni per l’intero mandato amministrativo, atteso che ciò
             presuppone la non variazione della rappresentanza e rappresentatività
             delle stesse.
             2.4. Infine la rilevata assenza dei componenti della minoranza, risulta
             agli stessi addebitabile atteso che, come riconosciuto dagli stessi
             ricorrenti, il Presidente del Consiglio ha invitato per ben due volte i
             gruppi consiliari di minoranza a nominare i nuovi membri e rimanendo
             senza esito anche il secondo invito, legittimante ha ritenuto confermati i
             componenti espressione delle minoranze precedentemente designati.
             3.Conclusivamente, il ricorso deve essere respinto.
             Sussistono nondimeno giustificati motivi per disporre la compensazione
             delle spese di lite.
                                                                     P.Q.M.
             Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione
             Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe
             proposto, lo respinge.
             Spese compensate.
             Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
             Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2013
             con l'intervento dei magistrati:
                     Patrizia Moro, Presidente FF, Estensore
                     Claudia Lattanzi, Referendario
                     Roberto Michele Palmieri, Referendario



                                           IL PRESIDENTE, ESTENSORE



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                                            DEPOSITATA IN SEGRETERIA
                                                              Il 07/03/2013
                                                          IL SEGRETARIO
                                                (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)




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Sentenza Tar: opposizione VS Comune San Pietro Vernotico

  • 1. 08/03/13 N. 01986/2012 REG.RIC. N. 00516/2013 REG.PROV.COLL. N. 01986/2012 REG.RIC. R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima ha pronunciato la presente SENTENZA ex art. 60 cod. proc. amm.; sul ricorso numero di registro generale 1986 del 2012, proposto da: Daniele Ancora, Sergio Valzano, Giampiero Rollo, Oronzo Giordano, rappresentati e difesi dagli avv. Vincenzo Parato, Daniele Ancora, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv.Vincenzo Parato in Lecce, via 95 Rgt. Fanteria N. 19; contro Comune di San Pietro Vernotico, rappresentato e difeso dall'avv. Guido Massari, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Massimo Quarta in Lecce, via Giovanni Guerrieri, 1/A; nei confronti di Maurilio Marangio; per l'annullamento della deliberazione del Consiglio Comunale di San Pietro Vernotico n. 9 adottata in data 31/07/2012 con cui si procedeva alla nuova www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Lecce/Sezione 1/2012/201201986/Provvedimenti/201300516_20.XML 1/7
  • 2. 08/03/13 N. 01986/2012 REG.RIC. composizione delle commissioni consiliari permanenti, nonché del regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale, nonché di tutti gli atti presupposti e conseguenti; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di San Pietro Vernotico; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2013 la dott.ssa Patrizia Moro e uditi per le parti gli avv.ti V. Parato e G. Massari; Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.; 1. E’ impugnata la delibera consiliare n.9 del 31 luglio 2012 con la quale il Consiglio Comunale di San Pietro Vernotico ha proceduto alla costituzione delle tre commissioni consiliari permanenti previste dallo statuto comunale e dal regolamento del Consiglio Comunale. Con il ricorso all’esame i ricorrenti, tutti consiglieri comunali di minoranza, sostengono che: - gli atti impugnati sarebbero illegittimi non essendo rispettato il criterio proporzionale che richiede obbligatoria in commissione la presenza di tutti i gruppi consiliari, anche di quelli composti, in ipotesi, da un solo consigliere mentre il regolamento del Consiglio comunale impugnato prevedendo un numero rigido di cinque componenti, esclude il principio di piena rappresentatività dell’organo consiliare (nella specie l’IDV e il gruppo misto di opposizione non siedono in tutte e tre le commissioni) - ulteriore illegittimità risiede nel meccanismo di nomina dei membri in quanto i gruppi consiliari (e non già il Consiglio Comunale) espressione dei partiti politici, nominano i membri delle commissioni; www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Lecce/Sezione 1/2012/201201986/Provvedimenti/201300516_20.XML 2/7
  • 3. 08/03/13 N. 01986/2012 REG.RIC. - ulteriori illegittimità derivano anche dalla revoca del Presidente e del Vicepresidente delle Commissioni permanenti; - invalidità della costituzione delle nuove commissioni – mancata nomina dei componenti della commissione in quota ai gruppi di minoranza – astensione dei membri originariamente nominati. 2. Può prescindersi dalle eccezioni di inammissibilità formulate dalla difesa dell’Amministrazione comunale costituita in considerazione dell’infondatezza del ricorso il quale deve quindi essere respinto. 2.1. Secondo l’art. 38 c.6 D. legs.267/2000 “Quando lo statuto lo preveda, il consiglio si avvale di commissioni costituite nel proprio seno con criterio proporzionale. Il regolamento determina i poteri delle commissioni e ne disciplina l'organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori.” L'applicazione del criterio proporzionale è finalizzata ad assicurare l'apporto delle idee e della volontà di tutte le forze politiche consiliari, in applicazione del principio del governo democratico degli enti locali. La proporzionalità, quindi, è volta ad assicurare in seno alle commissioni la maggior rappresentatività possibile. La giurisprudenza ha precisato che il criterio proporzionale “è posto dal legislatore come direttiva suscettibile di svariate opzioni applicative, egualmente legittime purché coerenti con la ratio che quel principio sottende, e che consiste nell’assicurare in seno alle commissioni la maggiore rappresentatività possibile. Al raggiungimento di questo obiettivo concorrono, non solo la rappresentanza individuale proporzionata alla consistenza delle forze politiche presenti nell’organo elettivo, ma anche – quando la varietà di consistenza e di numero dei gruppi non consenta di conseguire l’obiettivo, con precisione aritmetica, per quozienti interi – meccanismi www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Lecce/Sezione 1/2012/201201986/Provvedimenti/201300516_20.XML 3/7
  • 4. 08/03/13 N. 01986/2012 REG.RIC. tecnici idonei ad assicurare a ciascun commissario un peso corrispondente a quello della forza politica che rappresenta” (TAR Lombardia, n.567/96). Fermo quindi restando che le commissioni consiliari devono essere espressione della maggiore rappresentatività possibile, in assenza di precisazioni da parte del legislatore in quale modo il criterio proporzionale debba trovare applicazione, il Collegio ritiene che, in concreto, le disposizioni regolamentari del comune di San Pietro Vernotico siano conformi a tale principio. Invero, l’art.14 del regolamento del Consiglio comunale quanto alla composizione delle commissioni permanenti prevede che “ogni consigliere può far parte di non più di due Commissioni. Il Presidente del consiglio Comunale e il Sindaco non possono essere designati a far parte di alcuna commissione consiliare permanente per materia. Il consigliere indicato, se impedito a partecipare ai lavori della commissione, può trasferire le sue facoltà ad altro componente dello stesso gruppo. Le commissioni sono composte da cinque consiglieri di cui tre designati dalla maggioranza e due dalla minoranza”. Nella specie il criterio proporzionale risulta soddisfatto in quanto risulta assicurata ragionevolmente, secondo principi di autonomia statutaria, la presenza dei diversi gruppi consiliari in seno alle singole commissioni in rapporto alla consistenza politica del consiglio comunale nel rispetto del criterio proporzionale. Non risulta difatti contrario al principio di cui all’art. 38 c.6 TUEL prevedere che il criterio proporzionale venga applicato mediante la rispondenza, nei rapporti (numerici) fra membri di maggioranza e di minoranza, della proporzione dei gruppi. Nella specie, l'Amministrazione ha ritenuto di aderire a quest'ultima www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Lecce/Sezione 1/2012/201201986/Provvedimenti/201300516_20.XML 4/7
  • 5. 08/03/13 N. 01986/2012 REG.RIC. interpretazione e quindi la proporzionalità, all'interno delle commissioni composte da cinque membri, è assicurata dalla presenza di due rappresentanti della minoranza, indipendentemente dal gruppo di appartenenza degli stessi. 2.2. Del pari infondato è anche il secondo ordine di censure. Non appare illegittima neppure la previsione da parte della disposizione regolamentare citata della designazione, da parte di ciascun gruppo politico, dei propri rappresentanti nelle singole commissioni permanenti atteso che, proprio tale modalità consente il rispetto del criterio proporzionale ossia della maggiore rappresentatività possibile, dato che, ove alla designazione dovesse procedere il Consiglio Comunale mediante votazione, ciò avverrebbe secondo i principi assembleari della maggioranza e quindi la minoranza finirebbe per non riuscire a designare autonomamente i propri componenti. 2.3. Non coglie nel segno neppure la censura con la quale i ricorrenti deducono l’inamovibilità delle commissioni e quindi la violazione dell’art.15 del regolamento del Consiglio comunale che pone il divieto di revocare o sostituire un membro nominato da altro gruppo consiliare. Invero tale disposizione deve essere letta contestualmente all’altra, presente nel medesimo articolo, ove si stabilisce che “i Gruppi possono procedere a variazione della loro rappresentanza, dandone preventiva comunicazione scritta al Presidente del Consiglio Comunale” e al sotteso e immanente criterio proporzionale il quale deve perdurare per tutta la durata delle commissioni medesime. Appare quindi evidente che proprio il rispetto del criterio proporzionale e di massima rappresentatività possibile consente la variazione della rappresentanza nel senso delle commissioni permanenti. La norma che consente la variazione citata non è neppure in www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Lecce/Sezione 1/2012/201201986/Provvedimenti/201300516_20.XML 5/7
  • 6. 08/03/13 N. 01986/2012 REG.RIC. contraddizione con quella che prevede la durata delle carica delle commissioni per l’intero mandato amministrativo, atteso che ciò presuppone la non variazione della rappresentanza e rappresentatività delle stesse. 2.4. Infine la rilevata assenza dei componenti della minoranza, risulta agli stessi addebitabile atteso che, come riconosciuto dagli stessi ricorrenti, il Presidente del Consiglio ha invitato per ben due volte i gruppi consiliari di minoranza a nominare i nuovi membri e rimanendo senza esito anche il secondo invito, legittimante ha ritenuto confermati i componenti espressione delle minoranze precedentemente designati. 3.Conclusivamente, il ricorso deve essere respinto. Sussistono nondimeno giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di lite. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2013 con l'intervento dei magistrati: Patrizia Moro, Presidente FF, Estensore Claudia Lattanzi, Referendario Roberto Michele Palmieri, Referendario IL PRESIDENTE, ESTENSORE www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Lecce/Sezione 1/2012/201201986/Provvedimenti/201300516_20.XML 6/7
  • 7. 08/03/13 N. 01986/2012 REG.RIC. DEPOSITATA IN SEGRETERIA Il 07/03/2013 IL SEGRETARIO (Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.) www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Lecce/Sezione 1/2012/201201986/Provvedimenti/201300516_20.XML 7/7