san Pietro Vernotico: Finanziamenti edilizia scolastica
Sentenza Tar: opposizione VS Comune San Pietro Vernotico
1. 08/03/13 N. 01986/2012 REG.RIC.
N. 00516/2013 REG.PROV.COLL.
N. 01986/2012 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1986 del 2012, proposto da:
Daniele Ancora, Sergio Valzano, Giampiero Rollo, Oronzo Giordano,
rappresentati e difesi dagli avv. Vincenzo Parato, Daniele Ancora, con
domicilio eletto presso lo studio dell’avv.Vincenzo Parato in Lecce, via
95 Rgt. Fanteria N. 19;
contro
Comune di San Pietro Vernotico, rappresentato e difeso dall'avv. Guido
Massari, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Massimo Quarta
in Lecce, via Giovanni Guerrieri, 1/A;
nei confronti di
Maurilio Marangio;
per l'annullamento
della deliberazione del Consiglio Comunale di San Pietro Vernotico n. 9
adottata in data 31/07/2012 con cui si procedeva alla nuova
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composizione delle commissioni consiliari permanenti, nonché del
regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale, nonché di tutti
gli atti presupposti e conseguenti;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di San Pietro
Vernotico;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2013 la dott.ssa
Patrizia Moro e uditi per le parti gli avv.ti V. Parato e G. Massari;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1. E’ impugnata la delibera consiliare n.9 del 31 luglio 2012 con la quale
il Consiglio Comunale di San Pietro Vernotico ha proceduto alla
costituzione delle tre commissioni consiliari permanenti previste dallo
statuto comunale e dal regolamento del Consiglio Comunale.
Con il ricorso all’esame i ricorrenti, tutti consiglieri comunali di
minoranza, sostengono che:
- gli atti impugnati sarebbero illegittimi non essendo rispettato il criterio
proporzionale che richiede obbligatoria in commissione la presenza di
tutti i gruppi consiliari, anche di quelli composti, in ipotesi, da un solo
consigliere mentre il regolamento del Consiglio comunale impugnato
prevedendo un numero rigido di cinque componenti, esclude il principio
di piena rappresentatività dell’organo consiliare (nella specie l’IDV e il
gruppo misto di opposizione non siedono in tutte e tre le commissioni)
- ulteriore illegittimità risiede nel meccanismo di nomina dei membri in
quanto i gruppi consiliari (e non già il Consiglio Comunale) espressione
dei partiti politici, nominano i membri delle commissioni;
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- ulteriori illegittimità derivano anche dalla revoca del Presidente e del
Vicepresidente delle Commissioni permanenti;
- invalidità della costituzione delle nuove commissioni – mancata
nomina dei componenti della commissione in quota ai gruppi di
minoranza – astensione dei membri originariamente nominati.
2. Può prescindersi dalle eccezioni di inammissibilità formulate dalla
difesa dell’Amministrazione comunale costituita in considerazione
dell’infondatezza del ricorso il quale deve quindi essere respinto.
2.1. Secondo l’art. 38 c.6 D. legs.267/2000 “Quando lo statuto lo
preveda, il consiglio si avvale di commissioni costituite nel proprio seno
con criterio proporzionale. Il regolamento determina i poteri delle
commissioni e ne disciplina l'organizzazione e le forme di pubblicità dei
lavori.”
L'applicazione del criterio proporzionale è finalizzata ad assicurare
l'apporto delle idee e della volontà di tutte le forze politiche consiliari, in
applicazione del principio del governo democratico degli enti locali. La
proporzionalità, quindi, è volta ad assicurare in seno alle commissioni la
maggior rappresentatività possibile.
La giurisprudenza ha precisato che il criterio proporzionale “è posto dal
legislatore come direttiva suscettibile di svariate opzioni applicative,
egualmente legittime purché coerenti con la ratio che quel principio
sottende, e che consiste nell’assicurare in seno alle commissioni la
maggiore rappresentatività possibile.
Al raggiungimento di questo obiettivo concorrono, non solo la
rappresentanza individuale proporzionata alla consistenza delle forze
politiche presenti nell’organo elettivo, ma anche – quando la varietà di
consistenza e di numero dei gruppi non consenta di conseguire
l’obiettivo, con precisione aritmetica, per quozienti interi – meccanismi
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tecnici idonei ad assicurare a ciascun commissario un peso
corrispondente a quello della forza politica che rappresenta” (TAR
Lombardia, n.567/96).
Fermo quindi restando che le commissioni consiliari devono essere
espressione della maggiore rappresentatività possibile, in assenza di
precisazioni da parte del legislatore in quale modo il criterio
proporzionale debba trovare applicazione, il Collegio ritiene che, in
concreto, le disposizioni regolamentari del comune di San Pietro
Vernotico siano conformi a tale principio.
Invero, l’art.14 del regolamento del Consiglio comunale quanto alla
composizione delle commissioni permanenti prevede che “ogni
consigliere può far parte di non più di due Commissioni. Il Presidente
del consiglio Comunale e il Sindaco non possono essere designati a far
parte di alcuna commissione consiliare permanente per materia. Il
consigliere indicato, se impedito a partecipare ai lavori della
commissione, può trasferire le sue facoltà ad altro componente dello
stesso gruppo. Le commissioni sono composte da cinque consiglieri di
cui tre designati dalla maggioranza e due dalla minoranza”.
Nella specie il criterio proporzionale risulta soddisfatto in quanto risulta
assicurata ragionevolmente, secondo principi di autonomia statutaria, la
presenza dei diversi gruppi consiliari in seno alle singole commissioni in
rapporto alla consistenza politica del consiglio comunale nel rispetto del
criterio proporzionale.
Non risulta difatti contrario al principio di cui all’art. 38 c.6 TUEL
prevedere che il criterio proporzionale venga applicato mediante la
rispondenza, nei rapporti (numerici) fra membri di maggioranza e di
minoranza, della proporzione dei gruppi.
Nella specie, l'Amministrazione ha ritenuto di aderire a quest'ultima
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interpretazione e quindi la proporzionalità, all'interno delle commissioni
composte da cinque membri, è assicurata dalla presenza di due
rappresentanti della minoranza, indipendentemente dal gruppo di
appartenenza degli stessi.
2.2. Del pari infondato è anche il secondo ordine di censure.
Non appare illegittima neppure la previsione da parte della disposizione
regolamentare citata della designazione, da parte di ciascun gruppo
politico, dei propri rappresentanti nelle singole commissioni permanenti
atteso che, proprio tale modalità consente il rispetto del criterio
proporzionale ossia della maggiore rappresentatività possibile, dato che,
ove alla designazione dovesse procedere il Consiglio Comunale
mediante votazione, ciò avverrebbe secondo i principi assembleari della
maggioranza e quindi la minoranza finirebbe per non riuscire a
designare autonomamente i propri componenti.
2.3. Non coglie nel segno neppure la censura con la quale i ricorrenti
deducono l’inamovibilità delle commissioni e quindi la violazione
dell’art.15 del regolamento del Consiglio comunale che pone il divieto di
revocare o sostituire un membro nominato da altro gruppo consiliare.
Invero tale disposizione deve essere letta contestualmente all’altra,
presente nel medesimo articolo, ove si stabilisce che “i Gruppi possono
procedere a variazione della loro rappresentanza, dandone preventiva
comunicazione scritta al Presidente del Consiglio Comunale” e al
sotteso e immanente criterio proporzionale il quale deve perdurare per
tutta la durata delle commissioni medesime.
Appare quindi evidente che proprio il rispetto del criterio proporzionale
e di massima rappresentatività possibile consente la variazione della
rappresentanza nel senso delle commissioni permanenti.
La norma che consente la variazione citata non è neppure in
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contraddizione con quella che prevede la durata delle carica delle
commissioni per l’intero mandato amministrativo, atteso che ciò
presuppone la non variazione della rappresentanza e rappresentatività
delle stesse.
2.4. Infine la rilevata assenza dei componenti della minoranza, risulta
agli stessi addebitabile atteso che, come riconosciuto dagli stessi
ricorrenti, il Presidente del Consiglio ha invitato per ben due volte i
gruppi consiliari di minoranza a nominare i nuovi membri e rimanendo
senza esito anche il secondo invito, legittimante ha ritenuto confermati i
componenti espressione delle minoranze precedentemente designati.
3.Conclusivamente, il ricorso deve essere respinto.
Sussistono nondimeno giustificati motivi per disporre la compensazione
delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione
Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe
proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2013
con l'intervento dei magistrati:
Patrizia Moro, Presidente FF, Estensore
Claudia Lattanzi, Referendario
Roberto Michele Palmieri, Referendario
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 07/03/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)
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