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Il nome a dominio “.it”


                                   Indice:

1)Definizione.
2)Autorità.
3)La registrazione.
4)Contestare l'assegnazione di un dominio.
5)Le altre estensioni.
6)Aspetti giuridici.
7)Il caso Armani.
8)Conclusione.
9)Fonti.


                                Definizione:

Il domain name (o nome a dominio) è il segno che contraddistingue un sito
web.
Esso nasce dall'esigenza di attribuire un nome testuale ad un server, ovvero
al computer dove fisicamente risiedono i file che un utente vuole
consultare, che altrimenti dovrebbe essere individuato tramite una serie di
numeri.
Per un essere umano è molto più semplice ricordare, ad esempio, il nome a
dominio “www.corriere.it” rispetto ad una sequenza di numeri come
“198.41.0.4”.
Il nome a dominio con estensione “.it” è il simbolo del “made in Italy” su
internet.


                                  Autorità:

L'autorità preposta al controllo dell'assegnazione, gestione e cancellazione
dei domini internet è l'ICANN (acronimo di Internet Corporation for
Assigned Names and Numbers).
L'ICANN è un ente internazionale non-profit, fondato il 18 Settembre 1998
per prendere il posto di numerosi altri organismi (tra cui l'IANA – Internet
Assigned Numbers Authority) che in precedenza si occupavano di diversi
incarichi relativi alla gestione della rete Internet, in modo da assicurare
l'interoperabilità, la stabilità e la sicurezza della rete.

Nel 1987 l'IANA assegna al CNR, il Consiglio Nazionale delle Ricerche, la
gestione dei nomi a dominio con estensione “.it”, in virtù delle superiori
competenze tecniche e scientifiche riconosciute ai suoi ricercatori.
Nasce così “Registro.it”, ovvero l'anagrafe dei siti internet italiani, che ha
sede presso l'Istituto d'Informatica e Telematica del CNR di Pisa.
Il CNR non ha contatti diretti con le persone fisiche o giuridiche che
intendono registrare/modificare/cancellare un dominio, ma si avvale della
collaborazione di “Registrar”, ovvero fornitori di servizi che hanno un
contratto col Registro in base al quale possono gestire domini con
estensione “.it” in proprio conto o per conto dei clienti.
Il Registro riceve all'incirca 20.000 nuove richieste di registrazione al mese;
il numero di richieste è iniziato a salire da quando nel 2000 è stato tolto il
limite al numero dei domini registrabili da parte delle imprese;
nel 2004 è stato abolito anche il limite alle registrazioni fatte da parte delle
persone fisiche.
Oggi il “Registro.it” è il quinto in Europa ed il nono al mondo per numero di
domini registrati.


                               La registrazione:

Chi voglia registrare un dominio con estensione “.it” deve rivolgersi ad un
Registrar, che grazie al suo contratto con il CNR sarà in grado di effettuare
la registrazione.
È possibile controllare sul sito del CNR se un dominio è già stato registrato
e, nel caso in cui sia libero, chiedere una registrazione.
Il domain name dovrà avere una lunghezza compresa tra i 3 ed i 63
caratteri.
Per comporre un domain name originale e richiedere la registrazione si
possono utilizzare tutti i numeri da 0 a 9 e tutte le lettere dalla A alla Z, più
il simbolo del trattino, ovvero “-”.
Un nome a dominio con estensione “.it” non può, comunque, iniziare o
terminare con il simbolo di un trattino (“-”) ed i primi quattro caratteri non
possono avere la sequenza “xn--”.
Esistono alcuni domini riservati e non assegnabili, ad esempio quelli che
fanno riferimento a servizi o risorse di rete (es. www.internet.it) oppure ai
nomi di regioni, provincie e comuni italiani (es. www.agrigento.it).
Altri nomi dominio sono riservati ma assegnabili ad enti pubblici locali che
ne fanno richiesta: si tratta dei nomi geografici che indicano il nome di un
comune, una provincia, una regione (es. www.comune.palermo.it).
Ciascun soggetto appartenente ad uno dei paesi membri dell'unione
europea può registrare un dominio “.it”, le persone fisiche devono
comunque essere maggiorenni.
L'assegnazione del dominio viene fatta secondo il principio “first come first
served”, ovvero la prima richiesta pervenuta in ordine cronologico è quella
che va a buon fine e prevale su quelle pervenute successivamente.
Contestare l'assegnazione di un dominio:

L'assegnazione di un domain name potrebbe essere l'oggetto della
controversia di due persone (fisiche o giuridiche) che ne reclamano il
diritto.
Esiste uno strumento chiamato “procedura di opposizione” messo a
disposizione degli utenti dal registro per “congelare” l'assegnazione di un
dominio fino alla risoluzione della controversia (a cui il registro non prende,
ad ogni modo, parte) ed esercitare il diritto di prelazione sull'eventuale
riassegnazione di un dominio.
L'apertura di una procedura di opposizione non avvia automaticamente una
procedura legale per la riassegnazione del nome, ma consente l'accesso a
due strade per la soluzione della controversia alternative al ricorso alla
magistratura ordinaria: si tratta dell'arbitrato irrituale e della procedura di
riassegnazione.
Per avviare un'opposizione è necessario inviare al registro un'apposita
richiesta, specificando oltre al nome del mittente, il dominio, le motivazioni
ed i diritti che si ritengono lesi.
La prosecuzione della controversia tramite arbitrato consiste nell'affidare
ad un collegio di arbitri la risoluzione dell'opposizione.
L'eventuale utilizzo della procedura di riassegnazione è condotta da
appositi studi professionali, chiamati “prestatori del servizio di risoluzione
delle dispute”, con lo scopo di accertare se la registrazione e la
manutenzione di un nome siano state fatte in malafede.
Il ricorso a questa procedura può avere come unico esito la riassegnazione
del dominio al soggetto che ha avviato l’opposizione.
La riassegnazione non impedisce il ricorso alla magistratura o all'Arbitrato,
ma non può essere attivata se si è già dato inizio ad una procedura arbitrale
o se si è in attesa di un giudizio pendente da parte di un giudice ordinario.
La risoluzione delle dispute è disciplinata da uno specifico Regolamento,
liberamente consultabile sul sito del Registro, e corredato dalla
manualistica tecnica (linee guida legali).
Alcuni Registrar offrono un servizio di recupero per riacquisto di un
dominio, ovvero una volta ricevuto il domain naime di interesse di
un'azienda/ente/pesona fisica si occupano di scoprire chi ha registrato quel
nome, iniziando una trattativa per conto del cliente volta all'acquisto del
dominio da chi lo ha regolarmente registrato.


                             Le altre estensioni:

Oltre all'estensione “.it” ne esistono altre, soggette al controllo di altre
autorità.
Ecco le principali:

   • “.com”= dominio con destinazione d'uso le entità commerciali.
        Il registro è tenuto da VeriSign.

   • “.edu”= domino riservato a scuole, università ed enti di educazione.
     Il registro è tenuto dall'associazione non-profit EDUCASE.

   • “.eu”= è un dominio riservato ai cittadini ed agli enti europei.
     Il registro è gestito dall'EURid.

   • “.gov”= dominio riservato alle istituzioni statunitensi, il registro è
     tenuto dalla General Services Administration.
     L'equivalente per le istituzioni italiane è l'estensione “.gov.it”.

   • “.org”= dominio riservato alle organizzazioni non commerciali, il
     registro è tenuto dal Public Interest Registry.

Oltre alle estensioni generiche, ne esistono diverse di carattere nazionale,
ad esempio “.fr” indica la Francia, “.us” gli Stati Uniti, “.va” la Città del
Vaticano, “.tn” la Tunisia etc.


                                Aspetti giuridici:

I segni distintivi dell'azienda possono dividersi in tre tipi: segni tipici (ditta,
marchio), segni derivati da prassi sociale, emblemi e nomi di dominio.
I domain names appartenevano alla terza categoria, segni distintivi atipici
d'impresa, fino a poco tempo fa.
Come precedentemente scritto, l'assegnazione del domain name con
estensione “.it” segue la regola del “first come first served”, ovvero la
prima richiesta di registrazione è quella che viene evasa.
Tuttavia, visto che negli ultimi tempi è nata la tendenza a considerare i
domain names come segni distintivi aziendali, oltre alle procedure sopra
descritte per la contestazione dell'assegnazione di un dominio, vi è la
possibilità che un marchio sia considerato contraffatto nel suo territorio
dall'uso su internet di un domain name confondibile utilizzato per prodotti
e servizi affini, ed allo stesso modo, che un domain name registrato ed
usato su internet sia considerato illecitamente riproduttivo di un segno
usato fuori dalla rete internet legato a determinati prodotti o servizi;
in questo caso si applicano le norme sulla concorrenza sleale.
Dal momento che il domain name è un segno distintivo dell'azienda di
nuova concezione, è ammissibile il cumulo dell'azione di contraffazione del
marchio con quella di concorrenza sleale posta a tutela del relativo diritto
soggettivo.
Il legislatore italiano delinea come impedimento alla registrazione di un
marchio la circostanza che al momento del deposito il segno sia identico o
simile “ad un segno già noto come ditta, denominazione sociale, insegna o
nome a dominio aziendale adottato da altri”, a condizione che ricorra il
rischio di confusione.
Viene quindi sancito il principio legislativo dell'unitarietà dei segni
distintivi, secondo il quale il rischio di confusione non si produce solo nel
caso di segni distintivi omogenei come i marchi, ma anche tra segni
distintivi eterogenei, es. marchi e domain names.
In definitiva, la registrazione dei domini trova la sua fonte primaria nelle
regole tecniche e contrattuali proprie del sistema ma, dal momento che il
domain name è divenuto un segno distintivo parzialmente tipico da atipico
che era, il nostro legislatore ha emanato una serie di norme per dettare
delle regole sulle interferenze tra nomi a dominio ed altri segni distintivi.
Rimane comunque il problema di capire come un giudice italiano possa
interferire con le regole tecniche di registrazione internazionale, nel caso di
registrazione di domini non con estensione “.it”, considerato che le
autorità che li gestiscono non attribuiscono rilevanza ai provvedimenti dei
giudici nazionali.


                                 Il caso Armani:

Nel 1997 il sig. Luca Armani, titolare di un timbrificio nel bergamasco, aveva
registrato il dominio www.armani.it.
Nel 1998 la famosa casa di moda Giorgio Armani reclama presso l'autorità
giudiziaria il proprio diritto al possesso del dominio e chiede un
risarcimento danni di 300.000 euro.
Il giudice di Bergamo non da seguito alla richiesta di risarcimento, ma
assegna alla Giorgio Armani il dominio in base alla legge marchi, con la
motivazione che: "l'uso di un nome a dominio su Internet corrispondente ad
un marchio registrato altrui va considerato lesivo del diritto di esclusiva,
spettante al titolare del marchio ex articolo 1 della legge Marchi.
Al conflitto tra domain name e marchio debbono applicarsi le norme che
disciplinano i conflitti tra segni distintivi; ne deriva altresì che il titolare del
marchio può opporsi all'adozione di un nome a dominio uguale o simile al
proprio segno distintivo se, a causa dell'identità o affinità fra prodotti e
servizi, possa crearsi un rischio di confusione".
Con questa sentenza si è sancito che il dominio non è una semplice
traduzione in lettere del numero di un server, ma può essere un segno
distintivo d'impresa assimilabile all'insegna, e l'abuso del dominio atto a
creare confusione può essere un atto di concorrenza sleale.
Conclusione:

Dal momento che Il dominio è il segno che distingue le aziende sul web,
bisognerebbe trovare una soluzione al conflitto tra autorità internazionali
che gestiscono i domain names e norme nazionali a tutela dei segni
distintivi aziendali.
Sarebbe opportuno, inoltre, limitare solo alle persone fisiche e giuridiche
italiane, e non anche a quelle europee, la possibilità di registrare domini
con l'estensione “.it”, considerando che la stessa è il simbolo del “made in
Italy sul web”.


                                   Fonti:

  • AA.VV. - “Diritto industriale proprietà intellettuale e concorrenza”
    - Giappichelli Editore.
  • Sito web dell'ICANN - “http://www.icann.org/” - url consultata il
    13/12/2010.
  • Sito web del Registro - “http://www.nic.it/” - url consultata il
    13/12/2010.
  • Wikipedia l'enciclopedia libera -
    “http://it.wikipedia.org/wiki/Domain_Name_System”
    “http://it.wikipedia.org/wiki/Elenco_di_domini_Internet_di_primo_liv
    ello”
    - url consultate il 13/12/2010.
  • Sito web dell'azienda Register -
    “http://we.register.it/brandprotection/domain-recovery.html”
    - url consultata il 13/12/2010.
  • Sito web della rivista Shiny News -
    “http://www.shinynews.it/diritto/0505-nomiadominio.shtml”
    url consultata il 13/12/2010.




Marco Lombardo

matricola: 744828

e-mail: m.lombardo11@campus.unimib.it

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Il nome a dominio .it

  • 1. Il nome a dominio “.it” Indice: 1)Definizione. 2)Autorità. 3)La registrazione. 4)Contestare l'assegnazione di un dominio. 5)Le altre estensioni. 6)Aspetti giuridici. 7)Il caso Armani. 8)Conclusione. 9)Fonti. Definizione: Il domain name (o nome a dominio) è il segno che contraddistingue un sito web. Esso nasce dall'esigenza di attribuire un nome testuale ad un server, ovvero al computer dove fisicamente risiedono i file che un utente vuole consultare, che altrimenti dovrebbe essere individuato tramite una serie di numeri. Per un essere umano è molto più semplice ricordare, ad esempio, il nome a dominio “www.corriere.it” rispetto ad una sequenza di numeri come “198.41.0.4”. Il nome a dominio con estensione “.it” è il simbolo del “made in Italy” su internet. Autorità: L'autorità preposta al controllo dell'assegnazione, gestione e cancellazione dei domini internet è l'ICANN (acronimo di Internet Corporation for Assigned Names and Numbers). L'ICANN è un ente internazionale non-profit, fondato il 18 Settembre 1998 per prendere il posto di numerosi altri organismi (tra cui l'IANA – Internet Assigned Numbers Authority) che in precedenza si occupavano di diversi incarichi relativi alla gestione della rete Internet, in modo da assicurare l'interoperabilità, la stabilità e la sicurezza della rete. Nel 1987 l'IANA assegna al CNR, il Consiglio Nazionale delle Ricerche, la gestione dei nomi a dominio con estensione “.it”, in virtù delle superiori
  • 2. competenze tecniche e scientifiche riconosciute ai suoi ricercatori. Nasce così “Registro.it”, ovvero l'anagrafe dei siti internet italiani, che ha sede presso l'Istituto d'Informatica e Telematica del CNR di Pisa. Il CNR non ha contatti diretti con le persone fisiche o giuridiche che intendono registrare/modificare/cancellare un dominio, ma si avvale della collaborazione di “Registrar”, ovvero fornitori di servizi che hanno un contratto col Registro in base al quale possono gestire domini con estensione “.it” in proprio conto o per conto dei clienti. Il Registro riceve all'incirca 20.000 nuove richieste di registrazione al mese; il numero di richieste è iniziato a salire da quando nel 2000 è stato tolto il limite al numero dei domini registrabili da parte delle imprese; nel 2004 è stato abolito anche il limite alle registrazioni fatte da parte delle persone fisiche. Oggi il “Registro.it” è il quinto in Europa ed il nono al mondo per numero di domini registrati. La registrazione: Chi voglia registrare un dominio con estensione “.it” deve rivolgersi ad un Registrar, che grazie al suo contratto con il CNR sarà in grado di effettuare la registrazione. È possibile controllare sul sito del CNR se un dominio è già stato registrato e, nel caso in cui sia libero, chiedere una registrazione. Il domain name dovrà avere una lunghezza compresa tra i 3 ed i 63 caratteri. Per comporre un domain name originale e richiedere la registrazione si possono utilizzare tutti i numeri da 0 a 9 e tutte le lettere dalla A alla Z, più il simbolo del trattino, ovvero “-”. Un nome a dominio con estensione “.it” non può, comunque, iniziare o terminare con il simbolo di un trattino (“-”) ed i primi quattro caratteri non possono avere la sequenza “xn--”. Esistono alcuni domini riservati e non assegnabili, ad esempio quelli che fanno riferimento a servizi o risorse di rete (es. www.internet.it) oppure ai nomi di regioni, provincie e comuni italiani (es. www.agrigento.it). Altri nomi dominio sono riservati ma assegnabili ad enti pubblici locali che ne fanno richiesta: si tratta dei nomi geografici che indicano il nome di un comune, una provincia, una regione (es. www.comune.palermo.it). Ciascun soggetto appartenente ad uno dei paesi membri dell'unione europea può registrare un dominio “.it”, le persone fisiche devono comunque essere maggiorenni. L'assegnazione del dominio viene fatta secondo il principio “first come first served”, ovvero la prima richiesta pervenuta in ordine cronologico è quella che va a buon fine e prevale su quelle pervenute successivamente.
  • 3. Contestare l'assegnazione di un dominio: L'assegnazione di un domain name potrebbe essere l'oggetto della controversia di due persone (fisiche o giuridiche) che ne reclamano il diritto. Esiste uno strumento chiamato “procedura di opposizione” messo a disposizione degli utenti dal registro per “congelare” l'assegnazione di un dominio fino alla risoluzione della controversia (a cui il registro non prende, ad ogni modo, parte) ed esercitare il diritto di prelazione sull'eventuale riassegnazione di un dominio. L'apertura di una procedura di opposizione non avvia automaticamente una procedura legale per la riassegnazione del nome, ma consente l'accesso a due strade per la soluzione della controversia alternative al ricorso alla magistratura ordinaria: si tratta dell'arbitrato irrituale e della procedura di riassegnazione. Per avviare un'opposizione è necessario inviare al registro un'apposita richiesta, specificando oltre al nome del mittente, il dominio, le motivazioni ed i diritti che si ritengono lesi. La prosecuzione della controversia tramite arbitrato consiste nell'affidare ad un collegio di arbitri la risoluzione dell'opposizione. L'eventuale utilizzo della procedura di riassegnazione è condotta da appositi studi professionali, chiamati “prestatori del servizio di risoluzione delle dispute”, con lo scopo di accertare se la registrazione e la manutenzione di un nome siano state fatte in malafede. Il ricorso a questa procedura può avere come unico esito la riassegnazione del dominio al soggetto che ha avviato l’opposizione. La riassegnazione non impedisce il ricorso alla magistratura o all'Arbitrato, ma non può essere attivata se si è già dato inizio ad una procedura arbitrale o se si è in attesa di un giudizio pendente da parte di un giudice ordinario. La risoluzione delle dispute è disciplinata da uno specifico Regolamento, liberamente consultabile sul sito del Registro, e corredato dalla manualistica tecnica (linee guida legali). Alcuni Registrar offrono un servizio di recupero per riacquisto di un dominio, ovvero una volta ricevuto il domain naime di interesse di un'azienda/ente/pesona fisica si occupano di scoprire chi ha registrato quel nome, iniziando una trattativa per conto del cliente volta all'acquisto del dominio da chi lo ha regolarmente registrato. Le altre estensioni: Oltre all'estensione “.it” ne esistono altre, soggette al controllo di altre autorità.
  • 4. Ecco le principali: • “.com”= dominio con destinazione d'uso le entità commerciali. Il registro è tenuto da VeriSign. • “.edu”= domino riservato a scuole, università ed enti di educazione. Il registro è tenuto dall'associazione non-profit EDUCASE. • “.eu”= è un dominio riservato ai cittadini ed agli enti europei. Il registro è gestito dall'EURid. • “.gov”= dominio riservato alle istituzioni statunitensi, il registro è tenuto dalla General Services Administration. L'equivalente per le istituzioni italiane è l'estensione “.gov.it”. • “.org”= dominio riservato alle organizzazioni non commerciali, il registro è tenuto dal Public Interest Registry. Oltre alle estensioni generiche, ne esistono diverse di carattere nazionale, ad esempio “.fr” indica la Francia, “.us” gli Stati Uniti, “.va” la Città del Vaticano, “.tn” la Tunisia etc. Aspetti giuridici: I segni distintivi dell'azienda possono dividersi in tre tipi: segni tipici (ditta, marchio), segni derivati da prassi sociale, emblemi e nomi di dominio. I domain names appartenevano alla terza categoria, segni distintivi atipici d'impresa, fino a poco tempo fa. Come precedentemente scritto, l'assegnazione del domain name con estensione “.it” segue la regola del “first come first served”, ovvero la prima richiesta di registrazione è quella che viene evasa. Tuttavia, visto che negli ultimi tempi è nata la tendenza a considerare i domain names come segni distintivi aziendali, oltre alle procedure sopra descritte per la contestazione dell'assegnazione di un dominio, vi è la possibilità che un marchio sia considerato contraffatto nel suo territorio dall'uso su internet di un domain name confondibile utilizzato per prodotti e servizi affini, ed allo stesso modo, che un domain name registrato ed usato su internet sia considerato illecitamente riproduttivo di un segno usato fuori dalla rete internet legato a determinati prodotti o servizi; in questo caso si applicano le norme sulla concorrenza sleale. Dal momento che il domain name è un segno distintivo dell'azienda di nuova concezione, è ammissibile il cumulo dell'azione di contraffazione del
  • 5. marchio con quella di concorrenza sleale posta a tutela del relativo diritto soggettivo. Il legislatore italiano delinea come impedimento alla registrazione di un marchio la circostanza che al momento del deposito il segno sia identico o simile “ad un segno già noto come ditta, denominazione sociale, insegna o nome a dominio aziendale adottato da altri”, a condizione che ricorra il rischio di confusione. Viene quindi sancito il principio legislativo dell'unitarietà dei segni distintivi, secondo il quale il rischio di confusione non si produce solo nel caso di segni distintivi omogenei come i marchi, ma anche tra segni distintivi eterogenei, es. marchi e domain names. In definitiva, la registrazione dei domini trova la sua fonte primaria nelle regole tecniche e contrattuali proprie del sistema ma, dal momento che il domain name è divenuto un segno distintivo parzialmente tipico da atipico che era, il nostro legislatore ha emanato una serie di norme per dettare delle regole sulle interferenze tra nomi a dominio ed altri segni distintivi. Rimane comunque il problema di capire come un giudice italiano possa interferire con le regole tecniche di registrazione internazionale, nel caso di registrazione di domini non con estensione “.it”, considerato che le autorità che li gestiscono non attribuiscono rilevanza ai provvedimenti dei giudici nazionali. Il caso Armani: Nel 1997 il sig. Luca Armani, titolare di un timbrificio nel bergamasco, aveva registrato il dominio www.armani.it. Nel 1998 la famosa casa di moda Giorgio Armani reclama presso l'autorità giudiziaria il proprio diritto al possesso del dominio e chiede un risarcimento danni di 300.000 euro. Il giudice di Bergamo non da seguito alla richiesta di risarcimento, ma assegna alla Giorgio Armani il dominio in base alla legge marchi, con la motivazione che: "l'uso di un nome a dominio su Internet corrispondente ad un marchio registrato altrui va considerato lesivo del diritto di esclusiva, spettante al titolare del marchio ex articolo 1 della legge Marchi. Al conflitto tra domain name e marchio debbono applicarsi le norme che disciplinano i conflitti tra segni distintivi; ne deriva altresì che il titolare del marchio può opporsi all'adozione di un nome a dominio uguale o simile al proprio segno distintivo se, a causa dell'identità o affinità fra prodotti e servizi, possa crearsi un rischio di confusione". Con questa sentenza si è sancito che il dominio non è una semplice traduzione in lettere del numero di un server, ma può essere un segno distintivo d'impresa assimilabile all'insegna, e l'abuso del dominio atto a creare confusione può essere un atto di concorrenza sleale.
  • 6. Conclusione: Dal momento che Il dominio è il segno che distingue le aziende sul web, bisognerebbe trovare una soluzione al conflitto tra autorità internazionali che gestiscono i domain names e norme nazionali a tutela dei segni distintivi aziendali. Sarebbe opportuno, inoltre, limitare solo alle persone fisiche e giuridiche italiane, e non anche a quelle europee, la possibilità di registrare domini con l'estensione “.it”, considerando che la stessa è il simbolo del “made in Italy sul web”. Fonti: • AA.VV. - “Diritto industriale proprietà intellettuale e concorrenza” - Giappichelli Editore. • Sito web dell'ICANN - “http://www.icann.org/” - url consultata il 13/12/2010. • Sito web del Registro - “http://www.nic.it/” - url consultata il 13/12/2010. • Wikipedia l'enciclopedia libera - “http://it.wikipedia.org/wiki/Domain_Name_System” “http://it.wikipedia.org/wiki/Elenco_di_domini_Internet_di_primo_liv ello” - url consultate il 13/12/2010. • Sito web dell'azienda Register - “http://we.register.it/brandprotection/domain-recovery.html” - url consultata il 13/12/2010. • Sito web della rivista Shiny News - “http://www.shinynews.it/diritto/0505-nomiadominio.shtml” url consultata il 13/12/2010. Marco Lombardo matricola: 744828 e-mail: m.lombardo11@campus.unimib.it