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ACCESSO ISPETTIVO:
LE STRATEGIE DI DIFESA DEL
DATORE DI LAVORO

POGGIARDO – 20 FEBBRAIO 2013
Art. 8 comma 2, del D.P.R. 520/1955
“Gli ispettori hanno facoltà di visitare in ogni parte, a qualunque
ora del giorno ed anche della notte, i laboratori, gli opifici, i
cantieri, ed i lavori, in quanto siano sottoposti alla loro vigilanza
nonché i dormitori e refettori annessi agli stabilimenti; non di
meno essi dovranno astenersi dal visitare i locali annessi a luoghi
di lavoro e che non siano direttamente o indirettamente connessi
con l’esercizio dell’azienda, sempre che non abbiano fondato
sospetto che servano a compiere o a nascondere violazioni di legge”
L’art. 14 della Carta
Costituzionale sancisce che “il
domicilio è inviolabile.
Non si possono eseguire
ispezioni o perquisizioni o
sequestri se non nei casi e modi
stabiliti dalla legge, secondo le
garanzie prescritte per la tutela
della libertà personale”
L’impedimento ai poteri di vigilanza dei funzionari delle
Direzioni Provinciali del Lavoro e degli istituti previdenziali da
parte dei datori di lavoro comporta una sanzione
amministrativa di importo assai elevato: da un minimo di
1.290,00 ad un massimo di 12.910,00 euro.
Nei casi più gravi, il fatto può assumere anche rilevanza
penale, integrando gli estremi di reati quali la violenza a
pubblico ufficiale (art. 336 c.p.), la resistenza a pubblico
ufficiale (art. 337 c.p.) o le false dichiarazioni a pubblico
ufficiale sulla propria o altrui identità o qualità personali (art.
496 c.p).
Nel corso degli accertamenti, il personale
ispettivo viene a sapere che il foglio dove sono
annotate le ore di lavoro non risultanti dai
prospetti di paga e le somme corrisposte “fuori
busta” (il cosiddetto “brogliaccio”) si trova chiuso
a chiave in una certa stanza, in un cassetto, in un
armadio o addirittura in cassaforte. Qualora il
datore di lavoro si rifiuti di aprire la serratura ,
l’ispettore può forzarla per acquisire i documenti
che cerca?
Si ritiene di no, dal momento che, senza
autorizzazione della magistratura, la facoltà
attribuita agli ispettori del lavoro e degli enti
previdenziali di richiedere l’esibizione e prendere
dei documenti attinenti allo svolgimento dei
rapporti di lavoro e all’adempimento degli obblighi
previdenziali, “non comprende la potestà di
obbligare coercitivamente alla loro esibizione, né di
apprenderli autoritativamente”
(Corte Cost. n.10/71).
Codice di comportamento degli ispettori del lavoro
(Decreto 20 aprile 2006, n. 3540)

Art.4
Principio di collaborazione
Le ispezioni sono condotte in modo da arrecare la minore turbativa
possibile allo svolgimento delle attività dei soggetti ispezionati, tenendo
conto delle finalità e delle esigenze dell’accertamento.
Codice di comportamento degli ispettori del lavoro
(Decreto 20 aprile 2006, n. 3540)

Art. 7
Obbligo di qualificarsi

Contestualmente all’accesso, il personale ispettivo deve qualificarsi al
soggetto da ispezionare o ad un suo rappresentante ed esibire la tessera di
riconoscimento. In mancanza della tessera di riconoscimento l’accesso
non può avere luogo.
Codice di comportamento degli ispettori del lavoro
(Decreto 20 aprile 2006, n. 3540)

Art. 12
Acquisizione delle dichiarazioni








Il personale ispettivo valuta l’opportunità di estendere l’acquisizione delle
dichiarazioni ai lavoratori anche al di fuori del posto di lavoro previo
consenso degli stessi;
Del consenso acquisito ai sensi del comma precedente deve essere fatta
menzione nel verbale di accertamento;
Eventuali rifiuti a fornire informazioni o a sottoscrivere dichiarazioni vanno
riportati nel verbale di accertamento, indicando anche, se sussistono, le
relative motivazioni;
In fase di acquisizione delle dichiarazioni dei lavoratori non è ammessa la
presenza del datore di lavoro e/o del professionista.
Codice di comportamento degli ispettori del lavoro
(Decreto 20 aprile 2006, n. 3540)

Art. 12
Acquisizione delle dichiarazioni
Le dichiarazioni sono riportate, in modo chiaro e leggibile, nel verbale di acquisizione di
dichiarazione di cui deve darsi lettura al dichiarante affinché ne confermi il contenuto
ovvero rilevi eventuali correzioni e quindi lo sottoscriva;
 Le dichiarazioni acquisite in sede ispettiva vanno riscontrate con elementi oggettivi
risultanti dalla documentazione esaminata o da altre dichiarazioni rese da prestatori di
lavoro o da terzi;
 Nessuna copia delle dichiarazioni deve essere rilasciata al lavoratore e/o al soggetto
ispezionato in sede di ispezione e sino alla conclusione degli accertamenti. In caso di
richiesta il personale ispettivo informa il richiedente che l’eventuale accesso alle
dichiarazioni può essere rivolta all’Amministrazione

ATTENZIONE

Le dichiarazioni rilasciate dai lavoratori al personale
ispettivo nel corso degli accertamenti per verificare il
rispetto delle norme in materia di lavoro e legislazione
sociale rappresentano uno degli strumenti probatori più
importanti nelle mani degli organi di controllo. La sola
dichiarazione del denunciante o del lavoratore ascoltato
nell’immediatezza dell’accesso ispettivo non può, in linea di
massima, ritenersi sufficiente per supportare l’adozione di
eventuali provvedimenti a carico del datore di lavoro, salvo
che sia pressoché ed oggettivamente impossibile ricercare
in altro modo la prova dei fatti ed il datore di lavoro stesso
abbia tenuto un contegno dal quale possano desumersi
validi argomenti di prova.
I poteri dell’Ispettore del lavoro possono
suddividersi in due macro aree:


L’ambito penale



L’ambito amministrativo
AMBITO PENALE
La diffida per le ritenute previdenziali ai sensi dell’art.
2 della legge 638/1983 l’omesso versamento delle ritenute
previdenziali a carico del lavoratore e trattenute dal
Datore di lavoro è un reato punito con la reclusione fino
a 3 anni e la multa fino ad euro 1.032.
AMBITO PENALE
Il legislatore ha voluto prevedere un’apposita e agile
procedura con l’intento di favorire l’effettivo versamento
di tali ritenute. In sostanza, l’Ispettore diffida il datore di
lavoro, con apposito verbale, al pagamento preciso
dell’ammontare delle ritenute non versate all’ente
previdenziale. Qualora il diffidato ottemperi al pagamento
entro tre mesi dalla notifica del verbale, il reato è estinto.
In ogni caso l’Ispettore comunicherà alla Procura della
Repubblica l’attività svolta.
AMBITO AMMINISTRATIVO
Sanzioni
Le sanzioni irrogate dall’Ispettore del lavoro sono
sanzioni amministrative pecuniarie.
LEGGE 24 NOVEMBRE 1981, N. 689
Art.5
(CONCORSO DI PERSONE)
Quando più persone concorrono in una violazione amministrativa,
ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta, salvo che
sia diversamente stabilito dalla legge
Art. 7
(NON TRASMISSIBILITA’ DELL’OBBLIGAZIONE)
L’obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione non si
trasmette agli eredi.
SANZIONI
MAXISANZIONE IL LAVORO “IN NERO”
Il nuovo criterio scelto dal legislatore per stabilire se un lavoratore è “in nero” è
quello di verificare se è stata effettuata o meno la comunicazione di assunzione
preventiva al Centro per l’impiego tramite il sistema informatico competente. Il
sistema sanzionatorio colpisce soltanto l’impiego irregolare di lavoratori subordinati.
Tale nuova maxi sanzione, non si applica ai datori di lavoro domestico e a quelli
pubblici.
Nessuna sanzione potrà intervenire per quelle forme di lavoro per le quali non è
prevista comunicazione al centro per l’impiego tipo le prestazioni occasionali
accessorie.
SANZIONI
MAXISANZIONE IL LAVORO “IN NERO”
Discorso a parte deve essere fatto invece per i collaboratori familiari.
Per questa tipologia di lavoratori(mogli,figli, fratelli, affini, affiliati e
affidati del datore di lavoro con o senza retribuzione alle di lui
dipendenze) la legge non prevede nessuna comunicazione al Centro
per l’impiego, ma prevede la comunicazione DNA (denuncia
nominativa degli assicurati) all’INAIL da effettuare il giorno
antecedente l’inizio del lavoro. La circolare dichiara espressamente che
in mancanza della suddetta DNA il requisito della subordinazione sarà
dato per accertato e quindi troverà applicazione la maxisanzione.
SANZIONI
SOSPENSIONE DELL’ATTIVITÀ IMPRENDITORIALE

Sospensione dell’attività imprenditoriale ai sensi dell’art. 14 del D.
Lgs. n. 81/2008. Introdotta recentemente per combattere più
efficacemente il c.d. “lavoro nero”, all’inizio solo per il cantiere
edilizio, è stata estesa successivamente a qualunque attività
imprenditoriale, Rappresenta il potere più invasivo dell’Ispettore.
Il provvedimento di sospensione consiste in una sostanziale chiusura
dell’attività. Presupposti per l’emanazione di tale provvedimento
sono: presenza di lavoratori irregolari (c.d. “in nero”) in percentuale
pari al 20% del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro.
REVOCA della SOSPENSIONE DELL’ATTIVITÀ
IMPRENDITORIALE

I requisiti sono:
 regolarizzazione dei lavoratori non risultanti
dalle scritture;
 pagamento di una somma aggiuntiva, rispetto
alle previste sanzioni penali, civili e
amministrative di legge, pari a 1.500,00 euro
DIFFIDA ACCERTATIVA PER
CREDITI PATRIMONIALI
In base all’art. 12 del D.Lgs. n. 124/2004 “il personale
ispettivo delle Direzioni Territoriali del Lavoro, qualora nel
corso dell’attività di vigilanza emergano inosservanze alla
disciplina contrattuale da cui derivino crediti di natura
patrimoniale in favore dei prestatori di lavoro, diffida il datore
di lavoro a corrispondere gli importi risultanti dagli
accertamenti svolti”

La diffida accertativa costituisce titolo per
l’esecuzione forzata.
DIFFIDA ACCERTATIVA PER
CREDITI PATRIMONIALI
La salvaguardia dei livelli c.d. minimi delle
prestazioni lavoristiche, non concerne solo i
rapporti già emersi ma anzi, per logica, inerisce in
primis proprio ai rapporti da far emergere, in
quanto
potenzialmente
e
concretamente
maggiormente rivelatori di allarme sociale, per tali
motivi, bisognosi di una tutela “rafforzata”
costituita appunto dal nuovo strumento accertativo
ed esecutivo introdotto dal Legislatore.
DIFFIDA ACCERTATIVA PER
CREDITI PATRIMONIALI
Nel caso, quindi, l’organo ispettivo abbia accertato rapporti di
lavoro “in nero”, in fattispecie nelle quali sia comunque
individuabile il CCNL applicato dal datore di lavoro, il verbale
unico di accertamento, oltre a contenere la diffida a regolarizzare
tali posizioni sul piano amministrativo e previdenziale, andrà
anche completato dalla diffida ex art. 12 a corrispondere le somme
accertate e dovute ai lavoratori “in nero” al fine della
regolarizzazione sostanziale sul piano dei rapporti di lavoro.
CONSIGLI UTILI …
1. È importante tenere ad immediata disposizione degli ispettori:
• Delega tenuta libro unico;
• Libro infortuni;
• Prospetto libro matricola
• Ultimo verbale ispettivo
1. Verificare che ciascun dipendente ricordi esattamente:
• Data di assunzione;
• Qualifica;
• Tipologia contrattuale;
• Orario di lavoro;
• Importo percepito (come da busta paga)
1. Durante l’ispezione i dipendenti interrogati devono sottoscrivere la
dichiarazione resa. Il dipendente deve verificare che il contenuto di
tale dichiarazione coincida con quanto dichiarato.
Circhetta Maria Cristina
Socio dello Studio Associato Carluccio - Circhetta
Consulente Del Lavoro
Piazza Regina Margherita, 7
73037 – Poggiardo (LE)
Tel. 0836-901766
Fax. 0836-904366
www.studiocarlucciocirchetta.it
circhetta@studiocarlucciocirchetta.it

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UNIONI CIVILI E CONVIVENZE DI FATTO: INCIDENZA SUL RAPPORTO DI LAVORO
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ACCESSO ISPETTIVO: LE STRATEGIE DI DIFESA DEL DATORE DI LAVORO

  • 1. ACCESSO ISPETTIVO: LE STRATEGIE DI DIFESA DEL DATORE DI LAVORO POGGIARDO – 20 FEBBRAIO 2013
  • 2. Art. 8 comma 2, del D.P.R. 520/1955 “Gli ispettori hanno facoltà di visitare in ogni parte, a qualunque ora del giorno ed anche della notte, i laboratori, gli opifici, i cantieri, ed i lavori, in quanto siano sottoposti alla loro vigilanza nonché i dormitori e refettori annessi agli stabilimenti; non di meno essi dovranno astenersi dal visitare i locali annessi a luoghi di lavoro e che non siano direttamente o indirettamente connessi con l’esercizio dell’azienda, sempre che non abbiano fondato sospetto che servano a compiere o a nascondere violazioni di legge”
  • 3. L’art. 14 della Carta Costituzionale sancisce che “il domicilio è inviolabile. Non si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri se non nei casi e modi stabiliti dalla legge, secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale”
  • 4. L’impedimento ai poteri di vigilanza dei funzionari delle Direzioni Provinciali del Lavoro e degli istituti previdenziali da parte dei datori di lavoro comporta una sanzione amministrativa di importo assai elevato: da un minimo di 1.290,00 ad un massimo di 12.910,00 euro. Nei casi più gravi, il fatto può assumere anche rilevanza penale, integrando gli estremi di reati quali la violenza a pubblico ufficiale (art. 336 c.p.), la resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 c.p.) o le false dichiarazioni a pubblico ufficiale sulla propria o altrui identità o qualità personali (art. 496 c.p).
  • 5. Nel corso degli accertamenti, il personale ispettivo viene a sapere che il foglio dove sono annotate le ore di lavoro non risultanti dai prospetti di paga e le somme corrisposte “fuori busta” (il cosiddetto “brogliaccio”) si trova chiuso a chiave in una certa stanza, in un cassetto, in un armadio o addirittura in cassaforte. Qualora il datore di lavoro si rifiuti di aprire la serratura , l’ispettore può forzarla per acquisire i documenti che cerca?
  • 6. Si ritiene di no, dal momento che, senza autorizzazione della magistratura, la facoltà attribuita agli ispettori del lavoro e degli enti previdenziali di richiedere l’esibizione e prendere dei documenti attinenti allo svolgimento dei rapporti di lavoro e all’adempimento degli obblighi previdenziali, “non comprende la potestà di obbligare coercitivamente alla loro esibizione, né di apprenderli autoritativamente” (Corte Cost. n.10/71).
  • 7. Codice di comportamento degli ispettori del lavoro (Decreto 20 aprile 2006, n. 3540) Art.4 Principio di collaborazione Le ispezioni sono condotte in modo da arrecare la minore turbativa possibile allo svolgimento delle attività dei soggetti ispezionati, tenendo conto delle finalità e delle esigenze dell’accertamento.
  • 8. Codice di comportamento degli ispettori del lavoro (Decreto 20 aprile 2006, n. 3540) Art. 7 Obbligo di qualificarsi Contestualmente all’accesso, il personale ispettivo deve qualificarsi al soggetto da ispezionare o ad un suo rappresentante ed esibire la tessera di riconoscimento. In mancanza della tessera di riconoscimento l’accesso non può avere luogo.
  • 9. Codice di comportamento degli ispettori del lavoro (Decreto 20 aprile 2006, n. 3540) Art. 12 Acquisizione delle dichiarazioni     Il personale ispettivo valuta l’opportunità di estendere l’acquisizione delle dichiarazioni ai lavoratori anche al di fuori del posto di lavoro previo consenso degli stessi; Del consenso acquisito ai sensi del comma precedente deve essere fatta menzione nel verbale di accertamento; Eventuali rifiuti a fornire informazioni o a sottoscrivere dichiarazioni vanno riportati nel verbale di accertamento, indicando anche, se sussistono, le relative motivazioni; In fase di acquisizione delle dichiarazioni dei lavoratori non è ammessa la presenza del datore di lavoro e/o del professionista.
  • 10. Codice di comportamento degli ispettori del lavoro (Decreto 20 aprile 2006, n. 3540) Art. 12 Acquisizione delle dichiarazioni Le dichiarazioni sono riportate, in modo chiaro e leggibile, nel verbale di acquisizione di dichiarazione di cui deve darsi lettura al dichiarante affinché ne confermi il contenuto ovvero rilevi eventuali correzioni e quindi lo sottoscriva;  Le dichiarazioni acquisite in sede ispettiva vanno riscontrate con elementi oggettivi risultanti dalla documentazione esaminata o da altre dichiarazioni rese da prestatori di lavoro o da terzi;  Nessuna copia delle dichiarazioni deve essere rilasciata al lavoratore e/o al soggetto ispezionato in sede di ispezione e sino alla conclusione degli accertamenti. In caso di richiesta il personale ispettivo informa il richiedente che l’eventuale accesso alle dichiarazioni può essere rivolta all’Amministrazione 
  • 11. ATTENZIONE Le dichiarazioni rilasciate dai lavoratori al personale ispettivo nel corso degli accertamenti per verificare il rispetto delle norme in materia di lavoro e legislazione sociale rappresentano uno degli strumenti probatori più importanti nelle mani degli organi di controllo. La sola dichiarazione del denunciante o del lavoratore ascoltato nell’immediatezza dell’accesso ispettivo non può, in linea di massima, ritenersi sufficiente per supportare l’adozione di eventuali provvedimenti a carico del datore di lavoro, salvo che sia pressoché ed oggettivamente impossibile ricercare in altro modo la prova dei fatti ed il datore di lavoro stesso abbia tenuto un contegno dal quale possano desumersi validi argomenti di prova.
  • 12. I poteri dell’Ispettore del lavoro possono suddividersi in due macro aree:  L’ambito penale  L’ambito amministrativo
  • 13. AMBITO PENALE La diffida per le ritenute previdenziali ai sensi dell’art. 2 della legge 638/1983 l’omesso versamento delle ritenute previdenziali a carico del lavoratore e trattenute dal Datore di lavoro è un reato punito con la reclusione fino a 3 anni e la multa fino ad euro 1.032.
  • 14. AMBITO PENALE Il legislatore ha voluto prevedere un’apposita e agile procedura con l’intento di favorire l’effettivo versamento di tali ritenute. In sostanza, l’Ispettore diffida il datore di lavoro, con apposito verbale, al pagamento preciso dell’ammontare delle ritenute non versate all’ente previdenziale. Qualora il diffidato ottemperi al pagamento entro tre mesi dalla notifica del verbale, il reato è estinto. In ogni caso l’Ispettore comunicherà alla Procura della Repubblica l’attività svolta.
  • 15. AMBITO AMMINISTRATIVO Sanzioni Le sanzioni irrogate dall’Ispettore del lavoro sono sanzioni amministrative pecuniarie.
  • 16. LEGGE 24 NOVEMBRE 1981, N. 689 Art.5 (CONCORSO DI PERSONE) Quando più persone concorrono in una violazione amministrativa, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge Art. 7 (NON TRASMISSIBILITA’ DELL’OBBLIGAZIONE) L’obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione non si trasmette agli eredi.
  • 17. SANZIONI MAXISANZIONE IL LAVORO “IN NERO” Il nuovo criterio scelto dal legislatore per stabilire se un lavoratore è “in nero” è quello di verificare se è stata effettuata o meno la comunicazione di assunzione preventiva al Centro per l’impiego tramite il sistema informatico competente. Il sistema sanzionatorio colpisce soltanto l’impiego irregolare di lavoratori subordinati. Tale nuova maxi sanzione, non si applica ai datori di lavoro domestico e a quelli pubblici. Nessuna sanzione potrà intervenire per quelle forme di lavoro per le quali non è prevista comunicazione al centro per l’impiego tipo le prestazioni occasionali accessorie.
  • 18. SANZIONI MAXISANZIONE IL LAVORO “IN NERO” Discorso a parte deve essere fatto invece per i collaboratori familiari. Per questa tipologia di lavoratori(mogli,figli, fratelli, affini, affiliati e affidati del datore di lavoro con o senza retribuzione alle di lui dipendenze) la legge non prevede nessuna comunicazione al Centro per l’impiego, ma prevede la comunicazione DNA (denuncia nominativa degli assicurati) all’INAIL da effettuare il giorno antecedente l’inizio del lavoro. La circolare dichiara espressamente che in mancanza della suddetta DNA il requisito della subordinazione sarà dato per accertato e quindi troverà applicazione la maxisanzione.
  • 19. SANZIONI SOSPENSIONE DELL’ATTIVITÀ IMPRENDITORIALE Sospensione dell’attività imprenditoriale ai sensi dell’art. 14 del D. Lgs. n. 81/2008. Introdotta recentemente per combattere più efficacemente il c.d. “lavoro nero”, all’inizio solo per il cantiere edilizio, è stata estesa successivamente a qualunque attività imprenditoriale, Rappresenta il potere più invasivo dell’Ispettore. Il provvedimento di sospensione consiste in una sostanziale chiusura dell’attività. Presupposti per l’emanazione di tale provvedimento sono: presenza di lavoratori irregolari (c.d. “in nero”) in percentuale pari al 20% del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro.
  • 20. REVOCA della SOSPENSIONE DELL’ATTIVITÀ IMPRENDITORIALE I requisiti sono:  regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture;  pagamento di una somma aggiuntiva, rispetto alle previste sanzioni penali, civili e amministrative di legge, pari a 1.500,00 euro
  • 21. DIFFIDA ACCERTATIVA PER CREDITI PATRIMONIALI In base all’art. 12 del D.Lgs. n. 124/2004 “il personale ispettivo delle Direzioni Territoriali del Lavoro, qualora nel corso dell’attività di vigilanza emergano inosservanze alla disciplina contrattuale da cui derivino crediti di natura patrimoniale in favore dei prestatori di lavoro, diffida il datore di lavoro a corrispondere gli importi risultanti dagli accertamenti svolti” La diffida accertativa costituisce titolo per l’esecuzione forzata.
  • 22. DIFFIDA ACCERTATIVA PER CREDITI PATRIMONIALI La salvaguardia dei livelli c.d. minimi delle prestazioni lavoristiche, non concerne solo i rapporti già emersi ma anzi, per logica, inerisce in primis proprio ai rapporti da far emergere, in quanto potenzialmente e concretamente maggiormente rivelatori di allarme sociale, per tali motivi, bisognosi di una tutela “rafforzata” costituita appunto dal nuovo strumento accertativo ed esecutivo introdotto dal Legislatore.
  • 23. DIFFIDA ACCERTATIVA PER CREDITI PATRIMONIALI Nel caso, quindi, l’organo ispettivo abbia accertato rapporti di lavoro “in nero”, in fattispecie nelle quali sia comunque individuabile il CCNL applicato dal datore di lavoro, il verbale unico di accertamento, oltre a contenere la diffida a regolarizzare tali posizioni sul piano amministrativo e previdenziale, andrà anche completato dalla diffida ex art. 12 a corrispondere le somme accertate e dovute ai lavoratori “in nero” al fine della regolarizzazione sostanziale sul piano dei rapporti di lavoro.
  • 24. CONSIGLI UTILI … 1. È importante tenere ad immediata disposizione degli ispettori: • Delega tenuta libro unico; • Libro infortuni; • Prospetto libro matricola • Ultimo verbale ispettivo 1. Verificare che ciascun dipendente ricordi esattamente: • Data di assunzione; • Qualifica; • Tipologia contrattuale; • Orario di lavoro; • Importo percepito (come da busta paga) 1. Durante l’ispezione i dipendenti interrogati devono sottoscrivere la dichiarazione resa. Il dipendente deve verificare che il contenuto di tale dichiarazione coincida con quanto dichiarato.
  • 25. Circhetta Maria Cristina Socio dello Studio Associato Carluccio - Circhetta Consulente Del Lavoro Piazza Regina Margherita, 7 73037 – Poggiardo (LE) Tel. 0836-901766 Fax. 0836-904366 www.studiocarlucciocirchetta.it circhetta@studiocarlucciocirchetta.it