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I CONTRATTI DI LAVORO
A cura del Sito Web
Servizio Coordinamento Centri per l’Impiego
Provincia di Torino
Versione del 6 settembre 2013
Il Servizio Centri per l'Impiego ha predisposto le seguenti
slides aventi carattere puramente informativo al fine di
agevolare la conoscenza della normativa.
Le fonti normative prese in esame sono tutte quelle vigenti
nel Mercato del Lavoro con particolare riferimento:
La Riforma Fornero Legge Legge 92/2012 (le novità in colore
arancione)
Riforma Governo Letta Decreto Legge n.76/2013 convertito
in Legge 99/2013 (le novità in colore verde)
INTRODUZIONE
Il contratto di apprendistato è stato completamente riformato dal nuovo T.U.
D.Lgs.167/2011 che è entrato in vigore definitivamente il 25 aprile 2012.
La Riforma Fornero entrata in vigore il 18 luglio 2012 ha modificato in parte
il T.U.
E' un contratto di lavoro a tempo indeterminato per la formazione e l'occupazione
dei giovani.
Solo per le attività stagionali (elenco in DPR 1525 del 1963) è possibile prevedere
contratti a tempo determinato.
APPRENDISTATO
Apprendistato per la qualifica e per il diploma
professionalizzante
per lavoratori dai 15 a 25 anni da compiere anche per l'assolvimento
dell'obbligo di istruzione.
durata del contratto massimo 3 anni, 4 in caso di diploma quadriennale
regionale.
le modalità e la durata di formazione è regolamentata dalle Regioni e Province
autonome e dai CCNL
per il conseguimento di una qualifica o diploma professionale
Il D.L. 76/2013 introduce il comma 2 bis all’articolo 3 del D.Lgs. 167/2011:
dopo il contratto di apprendistato di primo livello per il conseguimento della
qualifica o diploma professionale, è possibile la trasformazione del contratto in
apprendistato professionalizzante o di mestiere; in tal caso la durata massima
complessiva dei due periodi di apprendistato non può eccedere quella
individuata dalla contrattazione collettiva di cui al D.Lgs. 167/2011.
Apprendistato professionalizzante o contratto di
mestiere
per lavoratori dai 18 e i 29 anni (17 se già in possesso della
qualifica professionale)
durata del contratto massimo 3 anni, 5 per i profili professionali
caratterizzanti la figura dell’artigiano individuati dalla contrattazione
collettiva di riferimento (settore artigiano e commercio
CCNL terziario, turismo, pubblici esercizi, aziende di panificazione).
Solo per le attività stagionali è possibile prevedere contratti a
tempo determinato.
per il conseguimento di una qualifica professionale ai fini contrattuali.
La formazione può essere interna o esterna ed è svolta sotto la
responsabilità dell'azienda. E' richiesto un monte ore di 120 ore in
tre anni (formazione base e trasversale finanziata dalla
R.P.+parte professionalizzante a carico dell’impresa secondo
il CCNL di riferimento).
APPRENDISTATO
Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere
Il D.L. n. 76/2013 anticipa che entro il 30 settembre 2013
usciranno le linee guida per la disciplina dell’apprendistato
professionalizzante per le assunzioni effettuate fino al 31 dicembre
2015 dalle piccole e medie imprese. Si disciplinerà il piano
formativo individuale che sarà obbligatorio solo in relazione alla
formazione per l’acquisizione di competenze tecnico- professionali
specialistiche, la registrazione della formazione e della
qualifica che verrà effettuata in un documento con requisiti del
libretto formativo e il caso di imprese multi localizzate in cui la
formazione avverrà nella regione dove l’impresa ha sede legale.
Se il Decreto non uscirà entro il 30 settembre, le regole suddette
verranno direttamente applicate dal 1 ottobre. Resta salva la
possibilità di una diversa disciplina da parte delle linee guida o
delle Regioni.
Apprendistato di alta formazione e ricerca
APPRENDISTATO DI ALTA FORMAZIONE E RICERA
per lavoratori tra i 18 e i 29 anni (17 se già in possesso della qualifica
professionale)
durata del contratto stabilita dalle Regioni in accordo con le
associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori,
Università e altre istituzioni formative
per il conseguimento di un titolo di studio universitari, di ricerca, di
dottorati, di specializzazione e di praticantato
in assenza di regolamentazioni regionali si rinvia ad apposite
convenzioni tra datori di lavoro e Università.
DURATA MINIMA DEL CONTRATTO
Viene introdotta la durata minima di sei mesi del periodo di apprendistato,
ferma restando la possibilità di durate inferiori per attività stagionali.
COSTITUZIONE DEL RAPPORTO
Le parti devono stipulare in forma scritta il contratto e l'eventuale patto di prova.
E' necessaria la forma scritta anche il piano formativo individuale da fare entro
trenta giorni dalla stipula del contratto (non più contestualmente).
PREGRESSA ESPERIENZA LAVORATIVA
Di regola non è ammesso l’apprendistato per il lavoratore che abbia avuto
precedenti esperienze lavorative attinenti alla stessa professionalità che
dovrebbe conseguire con il contratto di apprendistato a meno che la durata del
precedente rapporto di lavoro, non sia inferiore alla metà di quella
prevista dalla contrattazione collettiva.
In questo caso dal nuovo contratto di apprendistato viene scalato il periodo già
svolto con il primo contratto.
Relativamente alla formazione, quella di base riprende dall’inizio e invece le ore
di formazione professionalizzante già effettuate con il primo apprendistato
vengono scalate.
APPRENDISTATO
CARATTERISTICHE GENERALI (D.Lgs 167/2011 art. 2)
a) forma scritta del contratto, del patto di prova e del relativo piano formativo
individuale da definire, entro trenta giorni dalla stipulazione del contratto;
b) divieto di retribuzione a cottimo;
c) possibilità di inquadrare il lavoratore fino a due livelli inferiori rispetto alla
categoria spettante;
d) presenza di un tutore o referente aziendale (la cui disciplina è rimandata ai
CCNL ed eventuali sanzioni sono solo di tipo amministrativo e non hanno
conseguenza sulla genuinità del rapporto di lavoro.);
e) registrazione della formazione effettuata e della qualifica
professionale a fini contrattuali eventualmente acquisita nel libretto
formativo del cittadino (nel caso di mancanza di libretto formativo è possibile
usare un registro del datore di lavoro senza particolare formalità).
APPRENDISTATO
f) possibilità di prolungare il periodo di apprendistato in caso di
malattia, infortunio o altra causa di sospensione involontaria del
rapporto, superiore a trenta giorni, secondo quanto previsto dai
contratti collettivi;
g) divieto per le parti di recedere dal contratto durante il
periodo di formazione in assenza di una giusta causa o di un
giustificato motivo. In caso di licenziamento privo di giustificazione
trovano applicazione le sanzioni previste dalla normativa vigente;
h) possibilità per le parti di recedere dal contratto con
preavviso decorrente dal termine del periodo di formazione ai
sensi di quanto disposto dall’articolo 2118 CC. (senza obbligo di dare
motivazione). Se nessuna delle parti esercita la facoltà di recesso al
termine del periodo di formazione, il rapporto prosegue come
ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
APPRENDISTATO
STABILIZZAZIONE
CLAUSOLA DI STABILIZZAZIONE LEGALE:
DATORI DI LAVORO CON ALMENO 10 DIPENDENTI
L’assunzione di nuovi apprendisti è collegata alla percentuale di
stabilizzazioni effettuate nei 36 mesi precedenti la nuova assunzione.
- 30% : per i primi 36 mesi dall’entrata in vigore della presente legge.
- 50%: a partire dal 18 luglio 2015
C’è l’esclusione dal computo della citata percentuale dei rapporti cessati durante
il periodo di prova, per dimissioni o per licenziamento per giusta causa.
Qualora non sia rispettata la precedente percentuale il legislatore consente
comunque:
- l’assunzione di un ulteriore apprendista rispetto a quelli già confermati (es.
confermati 2 apprendisti su 8, possibilità di assumere 3 apprendisti cioè quelli già
confermati più 1)
- l’assunzione di un apprendista in caso di mancata conferma degli apprendisti
pregressi (es. nessuna stabilizzazione, possibilità di assumere 1 solo apprendista)
APPRENDISTATO
STABILIZZAZIONE
CLAUSOLA DI STABILIZZAZIONE CONTRATTUALE
DATORI DI LAVORO CON MENO DI 10 DIPENDENTI
Per le aziende con meno di 10 dipendenti continua a valere la clausola di
stabilizzazione contrattuale prevista dall’art. 2 comma 3 D.Lgs.
167/2011 lett i) che stabilisce la possibilità per la contrattazione collettiva
di prevedere una percentuale diversa di conferma degli apprendisti.
Laddove esistano contemporaneamente in aziende con almeno 10
dipendenti le due clausole si applica sempre quella legale.
Gli apprendisti assunti in violazione della regola delle stabilizzazioni, sono
considerati a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del
rapporto.
Le regole della stabilizzazione non sono applicabili per le attività
stagionali
APPRENDISTATO
AGEVOLAZIONI
Per i contratti di apprendistato stipulati dal 1° gennaio 2012 fino al 31
dicembre 2016 si prevede l'azzeramento, per i primi 3 anni, della quota di
contribuzione a carico dei datore di lavoro che occupano alle proprie
dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove, fermo restando il
livello di aliquota del 10% per i periodi contributivi maturati negli anni di
contratto successivi al terzo.
Per i datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di
addetti superiore a nove l’aliquota rimane quella del 10% della retribuzione
imponibile ai fini previdenziali.
I lavoratori assunti con contratto di apprendistato sono esclusi dal computo
dei limiti numerici
PER I LAVORATORI IN MOBILITA’ (Legge 223/91; Nota Regionale del
8 gennaio 2013)
L’art. 7, comma 4, della legge n. 167/2011, prevede la possibilità di assumere
in apprendistato i lavoratori in mobilità ai fini della loro qualificazione o
riqualificazione.
Incentivi di natura contributiva: quelli previsti per i lavoratori in mobilità.
Incentivi di natura economica: quelli previsti per gli apprendisti
(inquadramento fino a due livelli inferiori rispetto alla categoria spettante
ovvero, in alternativa, sarà possibile stabilire la retribuzione dell’apprendista
in misura percentuale e in modo graduale alla anzianità di servizio)
APPRENDISTATO
INCENTIVO ECONOMICO ALL'ASSUNZIONE PREVISTO DAL PROGRAMMA FIxO
"SCUOLA & UNIVERSITÀ"
Per la stipula di contratti di Apprendistato di alta formazione e ricerca (per il
conseguimento di uno qualsiasi dei titoli previsti), le imprese possono accedere un
contributo pari a:
- 6.000 € per ogni soggetto assunto con contratto di apprendistato a tempo pieno;
- 4.000 € per ogni soggetto assunto con il contratto di apprendistato a tempo parziale
(per almeno 24 ore settimanali).
La domanda di contributo potrà essere presentata unicamente attraverso il sistema
informativo raggiungibile al seguente indirizzo: http://fixo.italialavoro.it/ non oltre
il 30/06/2013(PROROGA), salvo il caso di previo esaurimento delle risorse
disponibili ENTRO 45 GIORNI DALLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO.
L’ avviso è pubblicato in versione integrale sul sito di Italia Lavoro
http://www.italialavoro.it/ nella sezione bandi.
I lavoratori assunti non devono aver avuto rapporti di LAVORO DIPENDENTE O
ASSIMILATO (es.: derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa
e lavoro a progetto) con il soggetto beneficiario la cui cessazione sia stata
determinata da cause diverse dalla scadenza naturale dei contratti.
LIMITI DIMENSIONALI
Questa norma si applica alle assunzioni fatte dal 1° gennaio 2013.
Il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro può assumere con contratto di
apprendistato, direttamente o indirettamente per il tramite delle agenzie di
somministrazione, è il seguente:
- 3 apprendisti e 2 qualificati (rapporto 3/2) per i datori di lavoro che occupano un
numero di lavoratori superiore a 9 unità ;
- 1 qualificato e 1 apprendista (rapporto 1/1) per i datori di lavoro che occupano un numero
di lavoratori inferiore a 10 unità
Il datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o
specializzati, o che comunque ne abbia in numero inferiore a tre, può assumere apprendisti
in numero non superiore a tre.
Non si applicano questi limiti per aziende artigiane (si continua ad applicare l’art.
4 L. 443/85)
N.B. Il computo dei lavoratori si fa avuto riguardo alla intera realtà aziendale
anche se operanti in unità produttive o sedi diverse da quelle in cui opera
l’apprendista. Si computano i dipendenti, i dirigenti, soci e coadiuvanti familiari
(sono esclusi gli apprendisti e i lavoratori in somministrazione).
APPRENDISTATO
E’ esclusa la possibilità di assumere in somministrazione apprendisti a tempo
determinato.
APPRENDISTATO IN SOMMINISTRAZIONE
Il T.U. riconosce la possibilità di assumere apprendisti da parte di Agenzie
per il Lavoro. L'Accordo delle Associazioni di categoria del 5/4/2012
prevede che tale novità si applichi in caso di apprendistato
professionalizzante.
Il lavoratore somministrato dovrà rapportarsi con 2 tutor: uno dell'Agenzia
per il Lavoro e uno indicato dall'impresa utilizzatrice. Il Piano Formativo
Individuale è predisposto dell'Agenzia per il Lavoro congiuntamente
all'utilizzatore.
Il decreto sviluppo allarga a tutti i settori produttivi la possibilità di
ricorrere all’apprendistato in combinazione con contratto di
somministrazione a tempo indeterminato tra agenzia e soggetto
utilizzatore (art. 46-bis lett. b D.L. 83/2012 Decreto Sviluppo). Pertanto
quando un'agenzia per il lavoro somministra apprendisti, può usare lo staff
leasing senza dover rispettare i limiti settoriali che in genere vincolano
l'istituto.
APPRENDISTATO
Con la Riforma Fornero il contratto a tempo
indeterminato costituisce la forma comune (non più
la regola come recitava l’art 1 D.Lgs. 368/01) del
contratto di lavoro subordinato.
Contratto a termine “causale”
È consentita l’apposizione di un termine alla durata del
contratto per ragioni di carattere tecnico, produttivo,
organizzativo o sostitutivo anche se riferibili all’ordinaria
attività (c.d. causalone l’art 1 comma 1 D.Lgs.
368/01).
N.B. Le regole del contratto a termine valgono anche per la
somministrazione a tempo determinato (sentenza
cassazione n.11411/2013 che definisce il contratto di
somministrazione nullo in caso di causale generica).
CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO
Contratto a termine “acausale”(privo di causale)
le ragioni del causalone non sono richieste in due ipotesi (art. 1
comma 1 bis D.Lgs.368/01) :
1) Primo rapporto di lavoro di tipo subordinato tra le parti:
durata non superiore a 12 mesi comprensiva di eventuale
proroga, fra un datore o utilizzatore e un lavoratore per lo
svolgimento di qualunque tipo di mansione.
2) in ogni altra ipotesi individuata dai contratti collettivi, anche
aziendali (D.L. 76/2013)
La disposizione è valida anche per la somministrazione di lavoro a
tempo determinato
Questo rapporto acausale può essere prorogato (D.L.
76/2013)
CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO
Prosecuzione di fatto del contratto dopo la scadenza
Il contratto a tempo determinato si considera a tempo
indeterminato a partire dalla scadenza dei
suddetti termini (31° giorno e 51° giorno): (art. 5, comma 2,
D.lgs.cit.) se:
– il rapporto di lavoro continua oltre il 30esimo giorno per i
contratti di durata inferiore a sei mesi;
– il rapporto di lavoro continua oltre il 50 giorno per i
contratti di durata uguale o superiore a sei mesi;
Abrogato obbligo di comunicare al Cpi la prosecuzione di
fatto.
Queste regole valgono anche per la tipologia acausale.
CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO
Il contratto a tempo determinato si considera a tempo
indeterminato:
quando viene superato il periodo massimo di 36 mesi
comprese proroghe e rinnovi: nel calcolo si tiene conto sia del
contratto a tempo determinato sia della
somministrazione (novità per i contratti stipulati a far
data dal 18 luglio 2012).
Il limite dei 36 mesi è derogabile dalla CCNL ed è un limite
alla stipulazione di un contratto a tempo determinato ma
non al ricorso alla somministrazione di lavoro e pertanto
il lavoratore potrà essere utilizzato con contratto di
somministrazione.
Fonte: art. 5, comma 4 bis D.Lgs.368/01
CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO
RIASSUNZIONE CON CONTRATTO A TERMINE
(stop and go)
Il contratto a tempo determinato si trasforma in indeterminato
- dal secondo contratto quando il lavoratore venga riassunto a termine entro i
10 giorni dalla data della scadenza di un contratto di durata fino a sei
mesi ovvero 20 giorni dalla data della scadenza di un contratto di durata
superiore ai sei mesi (art. 5, comma 3, D.Lgs.cit.).
Quanto detto non si applica per le attività stagionali di cui al comma 4 ter
nonché in relazione alle ipotesi individuate dai contratti collettivi , anche
aziendali.
- a far data dalla stipulazione del primo contratto quando il datore di lavoro
sia ricorso a due assunzioni successive a termine effettuate senza alcun intervallo
di tempo (art. 5, comma 4. D.lgs.cit).
N.B. Tra un intervallo e l’altro non è possibile effettuare contratti a chiamata.
CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO
CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO
Eccezione
Contratto intermittente: Il contratto a
termine può essere stipulato immediatamente
dopo un contratto di lavoro intermittente,
senza alcuna soluzione di continuità.
N.B. Non vale in contrario! Cioè dopo un
contratto a termine non posso
immediatamente assumere un lavoratore con
contratto intermittente ma devo osservare gli
intervalli temporali.
Definizione: Per lavoro accessorio si intendono quelle attività
lavorative che non danno luogo con riferimento alla totalità dei
committenti a compensi superiori a (eliminate le parole «di
natura meramente occasionale»):
Limite economico: 5 mila euro netti nel corso di un anno solare
(il limite scende a 2 mila euro netti nel caso di attività lavorative
svolte per committenti imprenditori commerciali o professionisti o
imprese familiari)
Si può per qualsiasi attività da parte di tutti i lavoratori salvo il
limite economico dei 5 mila e 2 mila euro.
Si chiarisce che il lavoro accessorio è limitato al rapporto diretto tra
prestatore e utilizzatore finale e quindi è escluso che un’impresa
possa reclutare lavoratori per prestazioni a favore di terzi come nel
caso dell’appalto e della somministrazione (circolare Inps 4/2013)
LAVORO ACCESSORIO
Percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al
reddito – anno 2013: il lavoro accessorio può essere reso dai
percettori in tutti i settori produttivi (anche Enti Locali) nel limite
economico di 3 mila euro nel corso di un anno solare (art.46-bis
lett.d D.L.83/2012 Decreto Sviluppo convertito in Legge 134/2012).
LAVORO ACCESSORIO
In agricoltura il limite dei 5.000 euro si applica:
a) attività agricole di carattere stagionale effettuate da
pensionati e da giovani con meno di 25 anni se
regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto
scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con
gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno
se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università;
b) attività agricole svolte a favore dei soggetti di cui all'articolo
34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633 (produttori agricoli con volume
d'affari annuo non superiore a 7.000 euro) che non
possono tuttavia essere svolte da soggetti iscritti l'anno
precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli
Per la specialità del settore agricolo non trova applicazione il
limite dei 2 mila euro previsto nei confronti di imprenditori
e professionisti.
LAVORO ACCESSORIO
P.A. nei confronti del committente pubblico il lavoro
accessorio è consentito nel rispetto dei vincoli della vigente
disciplina in materia di contenimento delle spese, e ove
previsto, dal patto di stabilità interno.
Stranieri: I compensi tramite i voucher sono computati ai
fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio
o il rinnovo del permesso di soggiorno.
Particolari categorie di soggetti: disabili, detenuti,
tossicodipendenti o fruitori di ammortizzatori sociali per i
quali è prevista una contribuzione figurativa, utilizzati
nell’ambito di progetti promossi da PA, il Ministro del lavoro
con apposito decreto, può stabilire specifiche condizioni,
modalità e importi dei buoni orari (D.L. 78/2013)
LAVORO ACCESSORIO
VOUCHER:
La riforma del lavoro ha specificato che i voucher ora devono essere
orari, numerati, progressivamente datati. Un voucher attualmente di
valore di 10 Euro vale per 1 ora. Non può essere utilizzato per più ore.
Resta salva la possibilità di utilizzare più voucher per un’ora di lavoro
Il minimo previsto come importo-orario del voucher non va applicato al
settore agricolo, ma dovrà far riferimento alla retribuzione oraria delle
prestazioni di natura subordinata individuato dalla contrattazione collettiva
di riferimento (nota ministeriale 18/2/2013).
La nuova disciplina parte da 18 luglio 2012 ad eccezione dei voucher già
acquistati al momento di entrata in vigore della legge per i quali fino al 31
maggio 2013 resta ferma la vecchia disciplina.
LAVORO ACCESSORIO
SANZIONI
Le principali violazioni della disciplina del lavoro accessorio attengono a:
1) superamento importo massimo consentito (5.000 o 2.000 Euro)
Il committente potrà opportunatamente richiedere al lavoratore una dichiarazione
in ordine al non superamento degli importi massimi previsti, in quanto tali
circostanze sono conosciute dal lavoratore. Altrimenti la prestazione sarà
considerata in nero (Circolare Min Lavoro 4/2013).
2) utilizzo dei voucher al di fuori del periodo consentito (30 giorni
dall'acquisto).
Con nota ministeriale del 18/2/2013 il Ministero ha precisato che questa regola
sarà valida al momento in cui verrà implementata la procedura telematica
prevista per il rilascio dei voucher da parte dell'Inps. Nelle more della procedura
informatizzata non viene previsto un limite temporale all'utilizzo dei voucher
acquistati, fermo restando le limitazioni di carattere economico.
LAVORO ACCESSORIO
Per le assunzioni effettuate fino al 31/12/2012 continuano ad applicarsi le
disposizioni abrogate. Si chiarisce che questi contratti potranno essere
prorogati nei limiti dell'art. 57 comma 3 D. Lgs. n. 276/2003.
ABROGATO
CONTRATTO DI INSERIMENTO
Delibera Giunta Regionale n. 74-5911/2013 recepisce le Linee Guida
della Riforma Fornero e disciplina i tirocini formativi e di orientamento, di
inserimento/reinserimento e tirocini estivi.
Destinatari:
Età minima 16 anni
• I tirocini formativi e di orientamento non debbano avere una durata
superiore a 6 mesi, proroghe comprese, e possano essere promossi per
soggetti non occupati entro 12 mesi dal conseguimento del titolo
di studio (diploma di scuola secondaria di primo grado, qualifica o
diploma di istruzione e formazione professionale, diploma di istruzione
secondaria superiore, laurea, master, dottorati).
• I tirocini di reinserimento/inserimento al lavoro non debbano avere
una durata superiore a 6 mesi, proroghe comprese e sono rivolti a
inoccupati, disoccupati (anche percettori di Aspi e mobilità), lavoratori
sospesi in regime di CIG.
Possono beneficiare dei tirocini anche i cittadini stranieri che effettuino
esperienze professionali in Italia presenti sul territorio regionale in
condizione di regolarità.
TIROCINI
ALTRI DESTINATARI:
sia i tirocini formativi che di inserimento/reinserimento sono rivolti a
• disabili (durata max 24 mesi) ( ex legge 68/99 articolo 11 comma
2)
• persone svantaggiate (durata max 12 mesi) (ex degenti di
istituti psichiatrici, soggetti in trattamento psichiatrico,
tossicodipendenti, alcolisti, minori in età lavorativa in situazioni di
difficoltà familiare, condannati in condizione di detenzione o ammessi
a misure alternative di detenzione, richiedenti asilo e titolari di
protezione internazionale)
• persone particolarmente svantaggiate (durata max 12 mesi) ai
sensi della DGR 54-8999/2008 E DGR 91-10410/2008 (donne
soggette a tratta, rom, senza fissa dimora) .
TIROCINI
CONVENZIONI:
I tirocini sono regolati da apposite convenzioni, stipulate tra
i soggetti promotori ed i soggetti ospitanti, alle quali dovrà
essere allegato un progetto formativo e di orientamento
per ogni tirocinio che dovrà essere sottoscritto anche dal
tirocinante.
Si precisa che il soggetto ospitante deve essere in regola
con la normativa di cui alla Legge 68/99 (disabili) e con
l'applicazione dei contratti collettivi di lavoro.
Soggetti ospitanti non in regola possono comunque ospitare
tirocinanti disabili, previo apposito accordo con la Provincia,
nell'ambito del quale il tirocinio stesso sia finalizzato a sanare
l'irregolarità.
TIROCINI
PROGETTO FORMATIVO:
Il progetto formativo deve includere i seguenti elementi essenziali:
- anagrafica (tirocinante, promotore, ospitante, tutor)
- elementi descrittivi del tirocinio (tipologia, settore di attività
economica dell’azienda, area professionale di riferimento dell’attività del
tirocinio, sede, estremi identificativi delle assicurazioni, durata, periodo di
svolgimento, impegno, orario del tirocinio, entità dell’importo corrisposto
quale indennità al tirocinante)
- specifiche del progetto formativo: a) indicazione della figura/profilo
professionale di riferimento nel Repertorio nazionale di cui alla legge n.
92/2012, art. 4, comma 67, ed indicazione del livello EQF qualora sia
identificato nel Repertorio sopra citato. Nelle more del Repertorio
nazionale si fa riferimento al repertorio regionale; b) obiettivi del tirocinio;
c) competenze da acquisire con riferimento alla figura/profilo formativo e
professionale di riferimento; d) processi/attività in cui opera il tirocinante
associati, ove possibile, alle competenze da acquisire; e) modalità di
svolgimento e strumenti.
- diritti e doveri delle parti coinvolte nel progetto di tirocinio
TIROCINI
INDENNITA’ DI PARTECIPAZIONE
€ 300,00 lordi minimi corrispondente all’impegno massimo di 20 ore
settimanali che aumentano in proporzione fino a € 600,00 lordi
minimi per un massimo di 40 ore settimanali.
Nel caso di tirocini in favore di lavoratori sospesi o comunque
percettori di forme di sostegno al reddito, in quanto fruitori di
ammortizzatori sociali, l'indennità di partecipazione non viene
corrisposta.
Per questi lavoratori il soggetto ospitante è tenuto a riconoscere il
rimborso delle spese sostenute per vitto (buoni pasto nella misura
prevista dai contratti di riferimento, ovvero in assenza, nella misura
minima esente da imposizione contributiva e fiscale) e trasporto su
mezzo pubblico, a fronte della presentazione degli appositi
giustificativi.
TIROCINI
Part-time flessibile o elastico
Ricordiamo che la Riforma Biagi aveva previsto una maggiore
flessibilità nella gestione dell'orario di lavoro ridotto.
Il datore di lavoro ha diritto, in accordo con il lavoratore, di
stipulare clausole flessibili ed elastiche che variano l’orario part-
time di base (preavviso di almeno due giorni lavorativi al
lavoratore e corrispondere le adeguate compensazioni
economiche).
E’ richiesto il consenso del lavoratore attraverso uno specifico
patto scritto reso, su richiesta del lavoratore, con l'assistenza di un
componente della rappresentanza sindacale aziendale indicato dal
lavoratore medesimo. L'eventuale rifiuto del lavoratore non integra
gli estremi del giustificato motivo di licenziamento.
LAVORO A TEMPO PARZIALE
Clausole elastiche: prevedono variazione in aumento della
durata della prestazione lavorativa con maggior apporto di
prestazione lavorativa (es. in un part time di base dalle 8.00
alle 10.00 aumentare la prestazione di un’ ora dalle 8.00 alle
11.00).
Clausole flessibili: prevedono variazione della collocazione
temporale della prestazione (es. in un part time di base dalle
8.00 alle 10.00, modificare l’orario dalle 12.00 alle 14.00)
LAVORO A TEMPO PARZIALE
LE NOVITA’ RIGUARDANO LA FACOLTA’ DI RIPENSAMENTO DEL
LAVORATORE:
I contratti collettivi possono prevedere condizioni e modalità che
consentono al lavoratore di richiedere l’eliminazione ovvero la
modifica delle clausole flessibili ed elastiche (numero 3– bis comma
7 art.3 D.Lgs.61/2000 come modificato art. 20 lettera a) Legge Fornero).
Il lavoratore ha facoltà di revocare il proprio consenso sulle
clausole flessibili ed elastiche se si trova queste situazioni:
- presenza di figlio convivente di età non superiore a 13 anni;
- studente lavoratore – art.10 1° comma L.300/70 (iscritti e frequentanti
corsi di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale);
- gravi condizioni di salute per sé o per il proprio coniuge, figlio o genitore
(patologie oncologiche o handicap previste dall’art.12 bis D.Lgs.61/2000)
– comma aggiunto al comma 9 art.3 D.Lgs.61/2000 dall’art.20 lettera b)
Legge Fornero).
LAVORO A TEMPO PARZIALE
Qualora il distacco di personale avvenga tra aziende che abbiano sottoscritto
un contratto di rete di impresa (D.L.10/2/2009 n.5) l’interesse da parte
del distaccante sorge automaticamente (fatte salve le norme in materia di
mobilità ai sensi dell'art.2103 c.c.).
Inoltre per le stesse imprese è ammessa la codatorialità dei dipendenti
ingaggiati con regole stabilite attraverso il contratto di rete ovvero il potere
direttivo potrà essere esercitato da ciascun imprenditore che partecipa al
contratto di rete.
(Fonte: in sede di conversione il D.L.76/2013 ha introdotto un nuovo comma,
il 4-ter all’art.30 D.Lgs.276/2013 che disciplina l’istituto del Distacco).
DISTACCO DI PERSONALE
Il contratto di lavoro intermittente (a chiamata o job on
call) può essere concluso per lo svolgimento di
prestazioni di carattere discontinuo o intermittente.
Il contratto può riferirsi a periodi di durata significativa ma la
prestazione deve essere intervallata da una o più interruzioni.
Il DL 76/2013 fissa il tetto massimo di 400 giornate lavorative
nell’arco di 3 anni solari (per ciascun lavoratore con il medesimo
datore di lavoro) ; superato questo limite, il rapporto si
trasforma in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato
(tale regola non vale per i settori del turismo, pubblici esercizi e
dello spettacolo).
CONTRATTO DI LAVORO
INTERMITTENTE
INDENNITA’ DI DISPONIBILITA’
Sulla base dell'obbligo di rispondere alla chiamata si possono
quindi individuare due diverse tipologie di lavoro intermittente:
1. il lavoro a chiamata con obbligo di corrispondere un'indennità
di disponibilità al lavoratore vincolato alla chiamata del datore di
lavoro.
2. il lavoro a chiamata senza obbligo di corrispondere
un'indennità di disponibilità quando il lavoratore non è vincolato
alla chiamata del datore di lavoro.
CONTRATTO DI LAVORO
INTERMITTENTE
E’ possibile utilizzare il contratto nelle seguenti ipotesi:
1) CANALE OGGETTIVO: Il contratto può essere sempre concluso in
qualsiasi momento dell’anno nelle sole ipotesi individuate dai CCNL o
contratti territoriali o aziendali (e’ stato soppresso l’articolo 37 che parlava
di periodi predeterminati nell’arco della settimana, del mese o dell’anno
ovvero ferie estive, vacanze natalizie e pasquali).
Nelle more dell’intervento della contrattazione collettiva continua a farsi
riferimento alle attività indicate con D.M. 23 ottobre 2004 che richiama la
tabella approvata con R.D.2657/1923
CONTRATTO DI LAVORO
INTERMITTENTE
CONTRATTO DI LAVORO
INTERMITTENTE
2) CANALE SOGGETTIVO: Limiti di età: il contratto di lavoro
intermittente può in ogni caso essere concluso indipendentemente dalle
indicazioni dei CCNL relative alle attività con soggetti che hanno
- più di cinquantacinque anni di età (era con più di quarantacinque
anni, anche pensionati)
- con meno di ventiquattro anni (era meno di venticinque anni) purché
le prestazioni siano svolte entro il venticinquesimo anno di età (art.34 comma 2
D.Lgs.276/2003 così come sostituito dall’art.21 lettera a Legge Fornero).
Per l’età del lavoratore si precisa che:
- ai fini della stipula del contratto non deve aver compiuto ventiquattro anni
- ai fini dell’effettiva prestazione non deve aver compiuto venticinque anni.
CONTRATTO DI LAVORO
INTERMITTENTE
DIVIETI
Il ricorso al lavoro intermittente è vietato nei seguenti casi:
- per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;
se si sia proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi o se ci sia
in corso una sospensione o riduzione dell'orario con cassa integrazione salva diversa
disposizione degli accordi sindacali;
- da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi
dell'articolo 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive
modificazioni.
CARATTERISTICHE
Deve avere la forma scritta e deve indicare la durata, il luogo, la modalità della
disponibilità, il relativo preavviso, il trattamento economico e normativo per la
prestazione eseguita, l’ammontare dell'eventuale indennità di disponibilità, tempi e
modalità di pagamento, forma e modalità della richiesta del datore, modalità di
rilevazione della prestazione.
CONTRATTO DI LAVORO
INTERMITTENTE
CUMULABILITÀ CON ALTRI RAPPORTI DI LAVORO
Possono essere conclusi dallo stesso lavoratore più contratti di
lavoro intermittente con diversi datori di lavoro.
Il contratto di lavoro intermittente può coesistere anche con altre
tipologie contrattuali, a patto che tra le varie tipologie di rapporti
non sussistano incompatibilità che non risultino di ostacolo con i
vari impegni negoziali assunti dalle parti
Nel caso di cumulo di rapporti di lavoro è necessario rispettare i
limiti generali dell'orario di lavoro (48 ore settimanali compresi gli
straordinari) e il diritto di riposo settimanale; spetta al lavoratore il
diritto ad un periodo di riposo di almeno ventiquattro ore
consecutive ogni sette giorni e un riposo giornaliero di undici ore
ogni ventiquattro ore.
Comunicazione amministrativa preventiva: è un nuovo obbligo di
comunicazione connesso non alla sottoscrizione del contratto ma
alla chiamata del lavoratore.
Si aggiunge e non modifica l’ordinario obbligo di comunicazione
tramite il consueto sistema di GECO.
Cosa fare: Per ogni chiamata del medesimo lavoratore prima (anche
nello stesso giorno purché antecedentemente l’effettivo impiego)
dell’inizio della prestazione lavorativa o di un ciclo integrato di
prestazioni di durata non superiore a trenta giorni (si guarda il
numero effettivo di prestazione anche per archi temporali più
ampi), il datore di lavoro è tenuto a comunicare:
- i dati identificativi del lavoratore;
- la durata della prestazione (il numero di giorni ma non delle ore).
La comunicazione potrà indicare la chiamata di più lavoratori e potrà
essere modificata o annullata entro le 48 ore successive al giorno in
cui la prestazione doveva essere resa.
CONTRATTO DI LAVORO INTERMITTENTE
A chi comunicare: alla Direzione territoriale del lavoro competente per territorio.
Il Decreto interministeriale del 27 marzo 2013 disciplina tutte le modalità:
Il decreto, introduce il modello di comunicazione 'UNI- intermittente' come
strumento per l’adempimento della comunicazione.
Il modulo deve essere trasmesso esclusivamente secondo una delle seguenti
modalità:
• via email all’indirizzo di posta elettronica certificata
• attraverso il servizio informatico reso disponibile sul portale Cliclavoro
(http://www.cliclavoro.gov.it/NormeContratti/Contratti/Documents/UNI_Intermittenti.pdf)
La modalità SMS è ammessa esclusivamente in caso di prestazione da rendersi non
oltre le 12 ore dalla comunicazione. L’SMS deve contenere almeno il codice fiscale del
lavoratore.
E’ stata reintrodotta la possibilità di utilizzare il fax, ma solo in caso di malfunzionamento
dei sistemi sopracitati. In questo caso il datore di lavoro può inviare un fax alla Direzione
territoriale del lavoro competente. Costituisce prova dell’adempimento dell’obbligo la
comunicazione del malfunzionamento del sistema unitamente alla ricevuta di trasmissione del fax.
CONTRATTO DI LAVORO INTERMITTENTE
In caso di violazione si applica una sanzione amministrativa da
400 a 2400 euro per lavoratore.
Periodo transitorio fino al 31/12/2013: i contratti di lavoro
intermittente già sottoscritti alla data della presente legge cessano di
produrre effetto al 1° gennaio 2014.
Effetti dal 18 luglio:
-non è possibile sottoscrivere nuovi contratti di lavoro secondo la
previgente normativa;
- non è possibile imputare la chiamata del lavoratore intermittente alle
causali di cui all’art. 37 D.Lgs. 276/2003 (c.d. periodi pre - determinati)
in quanto abrogato;
- è immediatamente operativa la nuova procedura di comunicazione
amministrativa preventiva anche per i contratti già in essere ovvero
instaurati prima dell’entrata in vigore della riforma.
Definizioni più stringenti per il progetto:
• Deve essere specifico, determinato dal committente e gestito
autonomamente dal collaboratore (non è più previsto che il progetto
possa essere ricondotto ad un “programma di lavoro o fase di esso”).
• Deve essere funzionalmente collegato a un determinato risultato
finale e non può consistere in una mera riproposizione dell'oggetto
sociale del committente.
• Non può comportare lo svolgimento di compiti esecutivi e
ripetitivi, che possono essere individuati dai contratti collettivi
stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale (dal 28/6/2013 sono esclusi
dalla possibilità di svolgimento con contratto di lavoro a
progetto i compiti che presentano congiuntamente i carattere
della esecutività e ripetitività.)
IL LAVORO A PROGETTO
CARATTERISTICHE
Il contratto di lavoro a progetto deve essere redatto in forma
scritta e deve indicare, a fini della prova, i seguenti elementi:
la durata determinata o determinabile della prestazione di lavoro;
la descrizione del progetto, con individuazione del suo
contenuto caratterizzante e del risultato finale che si intende
conseguire (art.62 comma 1 lettera b così come sostituito dalla
Legge Fornero);
il corrispettivo e i criteri per la sua determinazione, nonché i tempi
e le modalità di pagamento e la disciplina dei rimborsi spese;
le forme di coordinamento del lavoratore a progetto con il
committente;
le eventuali misure per la tutela della salute e sicurezza del
collaboratore a progetto;
N.B. Attività di ricerca scientifica: se il contratto ha per
oggetto un’attività di ricerca scientifica e questa viene
ampliata per temi connessi o prorogata nel tempo, il
progetto prosegue automaticamente.
IL LAVORO A PROGETTO
TRATTAMENTO ECONOMICO
Il compenso non può essere inferiore ai minimi
stabiliti dai CCNL applicati alle mansioni
equiparabili svolte dai lavoratori subordinati
(prima il riferimento era quello delle tariffe per
lavoro autonomo).
In assenza di contrattazione collettiva si fa
riferimento alle figure professionali analoghe a
quello del collaboratore a progetto.
Il compenso non è collegato al tempo impiegato
per la realizzazione del progetto ma l’elemento
temporale può essere un parametro.
(Art.63 sostituito dalla Legge Fornero)
IL LAVORO A PROGETTO
TRATTAMENTO NORMATIVO
È prevista una forma tutela del lavoratore in caso di malattia,
infortunio e gravidanza.
In caso di gravidanza: sospensione del rapporto contrattuale, senza
erogazione del corrispettivo. La durata è prorogata di 180 giorni.
La malattia e l'infortunio del lavoratore comportano solo la
sospensione del rapporto che però non è prorogato e cessa alla
scadenza indicata nel contratto o alla fine del progetto, programma o
fase di lavoro. Il committente può comunque recedere se la
sospensione si protrae per un periodo superiore a un sesto
della durata stabilita nel contratto (quando determinata) ovvero
superiore a 30 giorni per i contratti di durata determinabile.
IL LAVORO A PROGETTO
DIVIETO DI CONCORRENZA
Il collaboratore può svolgere attività a favore di più committenti, salvo
che, in sede di contratto individuale, le parti non si siano accordate
diversamente.
Il collaboratore a progetto non deve svolgere attività in concorrenza
con i committenti né, in ogni caso, diffondere notizie e apprezzamenti
attinenti ai programmi e alla organizzazione di essi, né compiere, in qualsiasi
modo, atti in pregiudizio della attività dei committenti medesimi.
CONTRIBUZIONE
Per il versamento dei contributi i Lavoratori a Progetto devono iscriversi alla
Gestione Separata Inps.
La contribuzione è posta per 2/3 a carico del committente e per 1/3 a
carico del lavoratore. Le aliquote per l’anno 2013 sono:
- 20% per i soggetti iscritti anche ad altra gestione
- 27,72% per i soggetti privi di altra copertura previdenziale
IL LAVORO A PROGETTO
Estinzione del contratto e preavviso
I contratti di lavoro a progetto si risolvono al momento della
realizzazione del progetto che ne costituisce l'oggetto.
Le parti possono recedere prima della scadenza del termine per
giusta causa.
Il committente può altresì recedere prima della scadenza del
termine qualora siano emersi oggettivi profili di inidoneità
professionale del collaboratore tali da rendere impossibile la
realizzazione del progetto.
Il collaboratore può recedere prima della scadenza del termine,
dandone preavviso, nel caso in cui tale facoltà sia prevista nel
contratto individuale di lavoro.
(Fonte: nuova formulazione art.67 così come modificato dalla
Legge Fornero)
IL LAVORO A PROGETTO
Conversione in contratto di lavoro subordinato
Il rapporto viene considerato lavoro subordinato fin
dall’inizio a tempo indeterminato in questi casi:
- mancata individuazione specifico progetto;
- difetto di autonomia;
- svolgimento della prestazione con modalità analoghe a quelle dei
dipendenti (fatte salve le prestazioni di elevata professionalità
che possono essere individuate dai contratti collettivi stipulati
dalle organizzazioni sindacali comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale e salvo prova contraria a
carico del committente).
Fonte (art.69 comma 1-2 D.Lgs. 276/2003)
IL LAVORO A PROGETTO
ELENCO ATTIVITA’ NON COMPATIBILI
addetti alla distribuzione di bollette o alla consegna di giornali,
riviste ed elenchi telefonici; addetti alle agenzie ippiche; addetti
alle pulizie; autisti e autotrasportatori; baristi e camerieri;
commessi e addetti alle vendite (anche promoter); custodi e
portieri; estetiste e parrucchieri; facchini; istruttori di
autoscuola; letturisti di contatori; magazzinieri; manutentori;
muratori e qualifiche operaie dell'edilizia; piloti e assistenti di
volo; prestatori di manodopera del settore agricolo; addetti alle
attività di segreteria e terminalisti; addetti alla somministrazione
di cibi o bevande; prestazioni rese nell'ambito di call center per
servizi cosiddetti inbound.
IL LAVORO A PROGETTO
Decorrenza: le nuove disposizioni si applicano dal 18 luglio 2012
Datori di lavoro interessati: tutti imprenditori e non imprenditori.
Lavoratori esclusi dal progetto:
- Agenzia e rappresentanza;
- Collaborazioni occasionali (durata non superiore a 30 gg. e di
compenso non superiore a 5 mila euro nell’anno solare per il
medesimo committente);
- Professioni intellettuali con iscrizione all’albo;
- Collaborazioni con società sportive dilettantistiche;
- Incarichi in organi di amministrazione e controllo di società
- Persone che percepiscono pensione di vecchiaia
- Attività in call center outbound di vendita diretta di beni e attività di
servizi (Art.24 bis D.L. 83/2012 Decreto Sviluppo convertito in Legge
134/2012)
IL LAVORO A PROGETTO
Tutte le persone che intraprendono l’esercizio di un‘impresa, arte o
professione autonoma ex art.2222 c.c. ovvero si obbligano a
compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio con lavoro
prevalentemente proprio senza vincolo di subordinazione nei
confronti del committente.
Ricordiamo che il numero di partita IVA è rilasciato dall'Ufficio dell‘Agenzia delle
Entrate a cui viene richiesto, indipendentemente dal domicilio fiscale, al momento
della apertura della posizione IVA.
• Le prestazioni con Partita Iva sono considerate, salvo prova
contraria, rapporti di collaborazione coordinata e
continuativa.
Tale presunzione opera se ricorrono almeno due dei seguenti
presupposti (casi «monocommittenza»):
• Collaborazione durata >8 mesi (la durata va calcolata su due anni
consecutivi).
• Corrispettivo (anche se fatturato a più soggetti riconducibili al
medesimo centro di interessi) > 80% dei corrispettivi
complessivamente percepiti (due anni solari consecutivi).
• Postazione fissa di lavoro presso il committente (non deve essere
necessariamente di suo uso esclusivo)
ALTRE PRESTAZIONI LAVORATIVE RESE IN
REGIME DI LAVORO AUTONOMO – PARTITA IVA
La presunzione di cui sopra non opera se la ricorrono le
seguenti condizioni:
• competenze teoriche di grado elevatogrado elevato o capacità tecniche acquisite
attraverso rilevanti esperienze e contemporaneamente il
soggetto sia titolare di un reddito annuo da lavoro autonomo non
inferiore a 1,25 volte il livello minimo imponibile ai fini del
versamento dei contributi previdenziali (minimale per l’anno 2012
è 18.662,50. Pertanto se il reddito è superiore a 18.662,50 la
presunzione non opera);
• la prestazione sia svolta nell’esercizio di attività professionali per le
quali l’ordinamento richiede l’iscrizione ad un ordine professionale,
albi, registri, ruoli;
• elenchi professionali delle federazioni sportive;
ALTRE PRESTAZIONI LAVORATIVE RESE IN
REGIME DI LAVORO AUTONOMO – PARTITA IVA
Effetti della presunzione:
La nuova normativa afferma che se opera tale presunzione la
prestazione resa dal possessore di partita IVA deve essere ricondotta:
ad una collaborazione coordinata e continuativa e va ricercata
l’esistenza di un progetto pena
la conversione ad un rapporto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto.
ALTRE PRESTAZIONI LAVORATIVE RESE IN REGIME DI
LAVORO AUTONOMO – PARTITA IVA
Periodo transitorio:
La nuova presunzione si applica ai rapporti instaurati successivamente
all’entrata in vigore della presente legge (18 luglio 2012)
Per i rapporti in corso le nuove disposizioni si applicano decorsi 12
mesi dalla data di entrata in vigore al fine di consentire gli opportuniopportuni
adeguamenti.adeguamenti.
Se la prestazione si configura come collaborazione coordinata e
continuativa si applica il regime di gestione separata INPS (i contributi
sono a carico per 2/3 al committente e per 1/3 al collaboratore)
(Fonte: art.26 Legge Fornero che aggiunge l’art.69-bis al
D.Lgs.276/2003)
ALTRE PRESTAZIONI LAVORATIVE RESE IN REGIME DI
LAVORO AUTONOMO – PARTITA IVA
Definizione:
L'associazione in partecipazione è una tipologia di lavoro
autonomo con cui il lavoratore (associato) partecipa agli utili
dell’impresa (associante) e ottiene un’adeguata erogazione di
compenso per un tipo di prestazione lavorativa può essere la più
varia.
Il contratto di associazione in partecipazione non richiede una
forma particolare e può essere stipulato a tempo determinato o
indeterminato.
Per evitare rapporti elusivi della normativa opera la presunzione
legale di rapporto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato in questi due casi:
(N.B. Viene precisato che tale presunzione opera nel caso
in cui l'apporto di lavoro non presenti i requisiti della
collaborazione con Partita IVA)
ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE
1. Qualora il conferimento dell'associato consista ancheanche
in una prestazione di lavoro, il numero degli associati
impegnati in una medesima attività non possa essere
superiore a tre, indipendentemente dal numero degli
associanti (a meno che gli associati siano legati da
rapporto coniugale, di parentela entro il terzo grado o di
affinità entro il secondo). Il limite non opera in assenza di
apporto di lavoro e qualora l’associato è un soggetto
imprenditore.
Eccezione: il limite dei tre associati non si applica nei seguenti casi:
• alle imprese a scopo mutualistico;
• agli associati individuati mediante elezione dall'organo
assembleare di cui all'articolo 2540, il cui contratto sia
certificato;
• nel caso di rapporto fra produttori e artisti, interpreti, esecutori,
ecc.
ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE
1. Qualora il conferimento dell'associato consista ancheanche
in una prestazione di lavoro, il numero degli associati
impegnati in una medesima attività non possa essere
superiore a tre, indipendentemente dal numero degli
associanti (a meno che gli associati siano legati da
rapporto coniugale, di parentela entro il terzo grado o di
affinità entro il secondo). Il limite non opera in assenza di
apporto di lavoro e qualora l’associato è un soggetto
imprenditore.
2. I rapporti di associazione in partecipazione con
apporto di lavoro, instaurati o attuati senza che vi sia
stata un'effettiva partecipazione dell'associato agli utili
dell'impresa o dell'affare, o senza consegna del
rendiconto, si presumono, salva prova contraria, rapporti
di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE
FORMA DEL CONTRATTO
La stipulazione del contratto di associazione in partecipazione
non è soggetta a forme particolari e non è prevista pertanto la
forma scritta.
CONTRIBUZIONE
Per il versamento dei contributi i gli associati devono iscriversi
alla Gestione Separata Inps.
La contribuzione è posta per 55% a carico dell’associante e per
45% a carico dell’associato. Le aliquote per l’anno 2013
sono:
- 20% per i soggetti iscritti anche ad altra gestione
- 27,72% per i soggetti privi di altra copertura previdenziale
ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE
STABILIZZAZIONE
E’ prevista una nuova procedura finalizzata alla stabilizzazione
degli associati mediante il ricorso a contratti di lavoro subordinato
a tempo indeterminato anche di apprendistato.
La procedura si concluderà il 31.01.2014 presso INPS
ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE
Definizione (Art. 29 D.Lgs. 276/2003)
Il contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell'articolo
1655 del codice civile.
L'appalto è il contratto col quale una parte assume, con
organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio
rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un
corrispettivo in danaro.
APPALTO
La Legge n 92/2012 Fornero introduce la
responsabilità solidale ai contratti di appalto e
subappalto:
• il committente imprenditore o datore di lavoro è
obbligato in solido con l'appaltatore o subappaltatori
entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a
corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi,
comprese le quote di trattamento di fine rapporto,
nonché i contributi previdenziali e i premi
assicurativi dovuti in relazione al periodo di
esecuzione del contratto di appalto.
APPALTO
La responsabilità solidale opera:
• in tutti i settori economici e non solo nell’edilizia;
• solo in caso di appalto di opere e servizi (no per gli appalti di
fornitura di beni, gli appalti di fornitura, il contratto d’opera
ecc…);
• a favore di lavoratori subordinati e autonomi;
• non opera nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
Deroga: è ammessa la possibilità di introdurre discipline
derogatorie alla responsabilità solidale da parte della
contrattazione collettiva nazionale ma solo per la parte retributiva
(e non rispetto alle obbligazioni previdenziali e assicurative).
APPALTO
A cura del
SITO WEB
Maria Braia
Gabriella Fanotto
Tina Giglio
Gabriella Grosso
Provincia di Torino - Servizio Coordinamento
Centri per l’Impiego
www.provincia.torino.gov.it/lavoro
serviziolavoro@provincia.torino.it

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Presentazione contratti

  • 1. I CONTRATTI DI LAVORO A cura del Sito Web Servizio Coordinamento Centri per l’Impiego Provincia di Torino Versione del 6 settembre 2013
  • 2. Il Servizio Centri per l'Impiego ha predisposto le seguenti slides aventi carattere puramente informativo al fine di agevolare la conoscenza della normativa. Le fonti normative prese in esame sono tutte quelle vigenti nel Mercato del Lavoro con particolare riferimento: La Riforma Fornero Legge Legge 92/2012 (le novità in colore arancione) Riforma Governo Letta Decreto Legge n.76/2013 convertito in Legge 99/2013 (le novità in colore verde) INTRODUZIONE
  • 3. Il contratto di apprendistato è stato completamente riformato dal nuovo T.U. D.Lgs.167/2011 che è entrato in vigore definitivamente il 25 aprile 2012. La Riforma Fornero entrata in vigore il 18 luglio 2012 ha modificato in parte il T.U. E' un contratto di lavoro a tempo indeterminato per la formazione e l'occupazione dei giovani. Solo per le attività stagionali (elenco in DPR 1525 del 1963) è possibile prevedere contratti a tempo determinato. APPRENDISTATO
  • 4. Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionalizzante per lavoratori dai 15 a 25 anni da compiere anche per l'assolvimento dell'obbligo di istruzione. durata del contratto massimo 3 anni, 4 in caso di diploma quadriennale regionale. le modalità e la durata di formazione è regolamentata dalle Regioni e Province autonome e dai CCNL per il conseguimento di una qualifica o diploma professionale Il D.L. 76/2013 introduce il comma 2 bis all’articolo 3 del D.Lgs. 167/2011: dopo il contratto di apprendistato di primo livello per il conseguimento della qualifica o diploma professionale, è possibile la trasformazione del contratto in apprendistato professionalizzante o di mestiere; in tal caso la durata massima complessiva dei due periodi di apprendistato non può eccedere quella individuata dalla contrattazione collettiva di cui al D.Lgs. 167/2011.
  • 5. Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere per lavoratori dai 18 e i 29 anni (17 se già in possesso della qualifica professionale) durata del contratto massimo 3 anni, 5 per i profili professionali caratterizzanti la figura dell’artigiano individuati dalla contrattazione collettiva di riferimento (settore artigiano e commercio CCNL terziario, turismo, pubblici esercizi, aziende di panificazione). Solo per le attività stagionali è possibile prevedere contratti a tempo determinato. per il conseguimento di una qualifica professionale ai fini contrattuali. La formazione può essere interna o esterna ed è svolta sotto la responsabilità dell'azienda. E' richiesto un monte ore di 120 ore in tre anni (formazione base e trasversale finanziata dalla R.P.+parte professionalizzante a carico dell’impresa secondo il CCNL di riferimento). APPRENDISTATO
  • 6. Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere Il D.L. n. 76/2013 anticipa che entro il 30 settembre 2013 usciranno le linee guida per la disciplina dell’apprendistato professionalizzante per le assunzioni effettuate fino al 31 dicembre 2015 dalle piccole e medie imprese. Si disciplinerà il piano formativo individuale che sarà obbligatorio solo in relazione alla formazione per l’acquisizione di competenze tecnico- professionali specialistiche, la registrazione della formazione e della qualifica che verrà effettuata in un documento con requisiti del libretto formativo e il caso di imprese multi localizzate in cui la formazione avverrà nella regione dove l’impresa ha sede legale. Se il Decreto non uscirà entro il 30 settembre, le regole suddette verranno direttamente applicate dal 1 ottobre. Resta salva la possibilità di una diversa disciplina da parte delle linee guida o delle Regioni.
  • 7. Apprendistato di alta formazione e ricerca APPRENDISTATO DI ALTA FORMAZIONE E RICERA per lavoratori tra i 18 e i 29 anni (17 se già in possesso della qualifica professionale) durata del contratto stabilita dalle Regioni in accordo con le associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, Università e altre istituzioni formative per il conseguimento di un titolo di studio universitari, di ricerca, di dottorati, di specializzazione e di praticantato in assenza di regolamentazioni regionali si rinvia ad apposite convenzioni tra datori di lavoro e Università.
  • 8. DURATA MINIMA DEL CONTRATTO Viene introdotta la durata minima di sei mesi del periodo di apprendistato, ferma restando la possibilità di durate inferiori per attività stagionali. COSTITUZIONE DEL RAPPORTO Le parti devono stipulare in forma scritta il contratto e l'eventuale patto di prova. E' necessaria la forma scritta anche il piano formativo individuale da fare entro trenta giorni dalla stipula del contratto (non più contestualmente). PREGRESSA ESPERIENZA LAVORATIVA Di regola non è ammesso l’apprendistato per il lavoratore che abbia avuto precedenti esperienze lavorative attinenti alla stessa professionalità che dovrebbe conseguire con il contratto di apprendistato a meno che la durata del precedente rapporto di lavoro, non sia inferiore alla metà di quella prevista dalla contrattazione collettiva. In questo caso dal nuovo contratto di apprendistato viene scalato il periodo già svolto con il primo contratto. Relativamente alla formazione, quella di base riprende dall’inizio e invece le ore di formazione professionalizzante già effettuate con il primo apprendistato vengono scalate. APPRENDISTATO
  • 9. CARATTERISTICHE GENERALI (D.Lgs 167/2011 art. 2) a) forma scritta del contratto, del patto di prova e del relativo piano formativo individuale da definire, entro trenta giorni dalla stipulazione del contratto; b) divieto di retribuzione a cottimo; c) possibilità di inquadrare il lavoratore fino a due livelli inferiori rispetto alla categoria spettante; d) presenza di un tutore o referente aziendale (la cui disciplina è rimandata ai CCNL ed eventuali sanzioni sono solo di tipo amministrativo e non hanno conseguenza sulla genuinità del rapporto di lavoro.); e) registrazione della formazione effettuata e della qualifica professionale a fini contrattuali eventualmente acquisita nel libretto formativo del cittadino (nel caso di mancanza di libretto formativo è possibile usare un registro del datore di lavoro senza particolare formalità). APPRENDISTATO
  • 10. f) possibilità di prolungare il periodo di apprendistato in caso di malattia, infortunio o altra causa di sospensione involontaria del rapporto, superiore a trenta giorni, secondo quanto previsto dai contratti collettivi; g) divieto per le parti di recedere dal contratto durante il periodo di formazione in assenza di una giusta causa o di un giustificato motivo. In caso di licenziamento privo di giustificazione trovano applicazione le sanzioni previste dalla normativa vigente; h) possibilità per le parti di recedere dal contratto con preavviso decorrente dal termine del periodo di formazione ai sensi di quanto disposto dall’articolo 2118 CC. (senza obbligo di dare motivazione). Se nessuna delle parti esercita la facoltà di recesso al termine del periodo di formazione, il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. APPRENDISTATO
  • 11. STABILIZZAZIONE CLAUSOLA DI STABILIZZAZIONE LEGALE: DATORI DI LAVORO CON ALMENO 10 DIPENDENTI L’assunzione di nuovi apprendisti è collegata alla percentuale di stabilizzazioni effettuate nei 36 mesi precedenti la nuova assunzione. - 30% : per i primi 36 mesi dall’entrata in vigore della presente legge. - 50%: a partire dal 18 luglio 2015 C’è l’esclusione dal computo della citata percentuale dei rapporti cessati durante il periodo di prova, per dimissioni o per licenziamento per giusta causa. Qualora non sia rispettata la precedente percentuale il legislatore consente comunque: - l’assunzione di un ulteriore apprendista rispetto a quelli già confermati (es. confermati 2 apprendisti su 8, possibilità di assumere 3 apprendisti cioè quelli già confermati più 1) - l’assunzione di un apprendista in caso di mancata conferma degli apprendisti pregressi (es. nessuna stabilizzazione, possibilità di assumere 1 solo apprendista) APPRENDISTATO
  • 12. STABILIZZAZIONE CLAUSOLA DI STABILIZZAZIONE CONTRATTUALE DATORI DI LAVORO CON MENO DI 10 DIPENDENTI Per le aziende con meno di 10 dipendenti continua a valere la clausola di stabilizzazione contrattuale prevista dall’art. 2 comma 3 D.Lgs. 167/2011 lett i) che stabilisce la possibilità per la contrattazione collettiva di prevedere una percentuale diversa di conferma degli apprendisti. Laddove esistano contemporaneamente in aziende con almeno 10 dipendenti le due clausole si applica sempre quella legale. Gli apprendisti assunti in violazione della regola delle stabilizzazioni, sono considerati a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto. Le regole della stabilizzazione non sono applicabili per le attività stagionali APPRENDISTATO
  • 13. AGEVOLAZIONI Per i contratti di apprendistato stipulati dal 1° gennaio 2012 fino al 31 dicembre 2016 si prevede l'azzeramento, per i primi 3 anni, della quota di contribuzione a carico dei datore di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove, fermo restando il livello di aliquota del 10% per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo. Per i datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti superiore a nove l’aliquota rimane quella del 10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali. I lavoratori assunti con contratto di apprendistato sono esclusi dal computo dei limiti numerici PER I LAVORATORI IN MOBILITA’ (Legge 223/91; Nota Regionale del 8 gennaio 2013) L’art. 7, comma 4, della legge n. 167/2011, prevede la possibilità di assumere in apprendistato i lavoratori in mobilità ai fini della loro qualificazione o riqualificazione. Incentivi di natura contributiva: quelli previsti per i lavoratori in mobilità. Incentivi di natura economica: quelli previsti per gli apprendisti (inquadramento fino a due livelli inferiori rispetto alla categoria spettante ovvero, in alternativa, sarà possibile stabilire la retribuzione dell’apprendista in misura percentuale e in modo graduale alla anzianità di servizio) APPRENDISTATO
  • 14. INCENTIVO ECONOMICO ALL'ASSUNZIONE PREVISTO DAL PROGRAMMA FIxO "SCUOLA & UNIVERSITÀ" Per la stipula di contratti di Apprendistato di alta formazione e ricerca (per il conseguimento di uno qualsiasi dei titoli previsti), le imprese possono accedere un contributo pari a: - 6.000 € per ogni soggetto assunto con contratto di apprendistato a tempo pieno; - 4.000 € per ogni soggetto assunto con il contratto di apprendistato a tempo parziale (per almeno 24 ore settimanali). La domanda di contributo potrà essere presentata unicamente attraverso il sistema informativo raggiungibile al seguente indirizzo: http://fixo.italialavoro.it/ non oltre il 30/06/2013(PROROGA), salvo il caso di previo esaurimento delle risorse disponibili ENTRO 45 GIORNI DALLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO. L’ avviso è pubblicato in versione integrale sul sito di Italia Lavoro http://www.italialavoro.it/ nella sezione bandi. I lavoratori assunti non devono aver avuto rapporti di LAVORO DIPENDENTE O ASSIMILATO (es.: derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e lavoro a progetto) con il soggetto beneficiario la cui cessazione sia stata determinata da cause diverse dalla scadenza naturale dei contratti.
  • 15. LIMITI DIMENSIONALI Questa norma si applica alle assunzioni fatte dal 1° gennaio 2013. Il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro può assumere con contratto di apprendistato, direttamente o indirettamente per il tramite delle agenzie di somministrazione, è il seguente: - 3 apprendisti e 2 qualificati (rapporto 3/2) per i datori di lavoro che occupano un numero di lavoratori superiore a 9 unità ; - 1 qualificato e 1 apprendista (rapporto 1/1) per i datori di lavoro che occupano un numero di lavoratori inferiore a 10 unità Il datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o che comunque ne abbia in numero inferiore a tre, può assumere apprendisti in numero non superiore a tre. Non si applicano questi limiti per aziende artigiane (si continua ad applicare l’art. 4 L. 443/85) N.B. Il computo dei lavoratori si fa avuto riguardo alla intera realtà aziendale anche se operanti in unità produttive o sedi diverse da quelle in cui opera l’apprendista. Si computano i dipendenti, i dirigenti, soci e coadiuvanti familiari (sono esclusi gli apprendisti e i lavoratori in somministrazione). APPRENDISTATO E’ esclusa la possibilità di assumere in somministrazione apprendisti a tempo determinato.
  • 16. APPRENDISTATO IN SOMMINISTRAZIONE Il T.U. riconosce la possibilità di assumere apprendisti da parte di Agenzie per il Lavoro. L'Accordo delle Associazioni di categoria del 5/4/2012 prevede che tale novità si applichi in caso di apprendistato professionalizzante. Il lavoratore somministrato dovrà rapportarsi con 2 tutor: uno dell'Agenzia per il Lavoro e uno indicato dall'impresa utilizzatrice. Il Piano Formativo Individuale è predisposto dell'Agenzia per il Lavoro congiuntamente all'utilizzatore. Il decreto sviluppo allarga a tutti i settori produttivi la possibilità di ricorrere all’apprendistato in combinazione con contratto di somministrazione a tempo indeterminato tra agenzia e soggetto utilizzatore (art. 46-bis lett. b D.L. 83/2012 Decreto Sviluppo). Pertanto quando un'agenzia per il lavoro somministra apprendisti, può usare lo staff leasing senza dover rispettare i limiti settoriali che in genere vincolano l'istituto. APPRENDISTATO
  • 17. Con la Riforma Fornero il contratto a tempo indeterminato costituisce la forma comune (non più la regola come recitava l’art 1 D.Lgs. 368/01) del contratto di lavoro subordinato. Contratto a termine “causale” È consentita l’apposizione di un termine alla durata del contratto per ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo anche se riferibili all’ordinaria attività (c.d. causalone l’art 1 comma 1 D.Lgs. 368/01). N.B. Le regole del contratto a termine valgono anche per la somministrazione a tempo determinato (sentenza cassazione n.11411/2013 che definisce il contratto di somministrazione nullo in caso di causale generica). CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO
  • 18. Contratto a termine “acausale”(privo di causale) le ragioni del causalone non sono richieste in due ipotesi (art. 1 comma 1 bis D.Lgs.368/01) : 1) Primo rapporto di lavoro di tipo subordinato tra le parti: durata non superiore a 12 mesi comprensiva di eventuale proroga, fra un datore o utilizzatore e un lavoratore per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione. 2) in ogni altra ipotesi individuata dai contratti collettivi, anche aziendali (D.L. 76/2013) La disposizione è valida anche per la somministrazione di lavoro a tempo determinato Questo rapporto acausale può essere prorogato (D.L. 76/2013) CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO
  • 19. Prosecuzione di fatto del contratto dopo la scadenza Il contratto a tempo determinato si considera a tempo indeterminato a partire dalla scadenza dei suddetti termini (31° giorno e 51° giorno): (art. 5, comma 2, D.lgs.cit.) se: – il rapporto di lavoro continua oltre il 30esimo giorno per i contratti di durata inferiore a sei mesi; – il rapporto di lavoro continua oltre il 50 giorno per i contratti di durata uguale o superiore a sei mesi; Abrogato obbligo di comunicare al Cpi la prosecuzione di fatto. Queste regole valgono anche per la tipologia acausale. CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO
  • 20. Il contratto a tempo determinato si considera a tempo indeterminato: quando viene superato il periodo massimo di 36 mesi comprese proroghe e rinnovi: nel calcolo si tiene conto sia del contratto a tempo determinato sia della somministrazione (novità per i contratti stipulati a far data dal 18 luglio 2012). Il limite dei 36 mesi è derogabile dalla CCNL ed è un limite alla stipulazione di un contratto a tempo determinato ma non al ricorso alla somministrazione di lavoro e pertanto il lavoratore potrà essere utilizzato con contratto di somministrazione. Fonte: art. 5, comma 4 bis D.Lgs.368/01 CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO
  • 21. RIASSUNZIONE CON CONTRATTO A TERMINE (stop and go) Il contratto a tempo determinato si trasforma in indeterminato - dal secondo contratto quando il lavoratore venga riassunto a termine entro i 10 giorni dalla data della scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi ovvero 20 giorni dalla data della scadenza di un contratto di durata superiore ai sei mesi (art. 5, comma 3, D.Lgs.cit.). Quanto detto non si applica per le attività stagionali di cui al comma 4 ter nonché in relazione alle ipotesi individuate dai contratti collettivi , anche aziendali. - a far data dalla stipulazione del primo contratto quando il datore di lavoro sia ricorso a due assunzioni successive a termine effettuate senza alcun intervallo di tempo (art. 5, comma 4. D.lgs.cit). N.B. Tra un intervallo e l’altro non è possibile effettuare contratti a chiamata. CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO
  • 22. CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO Eccezione Contratto intermittente: Il contratto a termine può essere stipulato immediatamente dopo un contratto di lavoro intermittente, senza alcuna soluzione di continuità. N.B. Non vale in contrario! Cioè dopo un contratto a termine non posso immediatamente assumere un lavoratore con contratto intermittente ma devo osservare gli intervalli temporali.
  • 23. Definizione: Per lavoro accessorio si intendono quelle attività lavorative che non danno luogo con riferimento alla totalità dei committenti a compensi superiori a (eliminate le parole «di natura meramente occasionale»): Limite economico: 5 mila euro netti nel corso di un anno solare (il limite scende a 2 mila euro netti nel caso di attività lavorative svolte per committenti imprenditori commerciali o professionisti o imprese familiari) Si può per qualsiasi attività da parte di tutti i lavoratori salvo il limite economico dei 5 mila e 2 mila euro. Si chiarisce che il lavoro accessorio è limitato al rapporto diretto tra prestatore e utilizzatore finale e quindi è escluso che un’impresa possa reclutare lavoratori per prestazioni a favore di terzi come nel caso dell’appalto e della somministrazione (circolare Inps 4/2013) LAVORO ACCESSORIO
  • 24. Percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito – anno 2013: il lavoro accessorio può essere reso dai percettori in tutti i settori produttivi (anche Enti Locali) nel limite economico di 3 mila euro nel corso di un anno solare (art.46-bis lett.d D.L.83/2012 Decreto Sviluppo convertito in Legge 134/2012). LAVORO ACCESSORIO
  • 25. In agricoltura il limite dei 5.000 euro si applica: a) attività agricole di carattere stagionale effettuate da pensionati e da giovani con meno di 25 anni se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell'anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università; b) attività agricole svolte a favore dei soggetti di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (produttori agricoli con volume d'affari annuo non superiore a 7.000 euro) che non possono tuttavia essere svolte da soggetti iscritti l'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli Per la specialità del settore agricolo non trova applicazione il limite dei 2 mila euro previsto nei confronti di imprenditori e professionisti. LAVORO ACCESSORIO
  • 26. P.A. nei confronti del committente pubblico il lavoro accessorio è consentito nel rispetto dei vincoli della vigente disciplina in materia di contenimento delle spese, e ove previsto, dal patto di stabilità interno. Stranieri: I compensi tramite i voucher sono computati ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno. Particolari categorie di soggetti: disabili, detenuti, tossicodipendenti o fruitori di ammortizzatori sociali per i quali è prevista una contribuzione figurativa, utilizzati nell’ambito di progetti promossi da PA, il Ministro del lavoro con apposito decreto, può stabilire specifiche condizioni, modalità e importi dei buoni orari (D.L. 78/2013) LAVORO ACCESSORIO
  • 27. VOUCHER: La riforma del lavoro ha specificato che i voucher ora devono essere orari, numerati, progressivamente datati. Un voucher attualmente di valore di 10 Euro vale per 1 ora. Non può essere utilizzato per più ore. Resta salva la possibilità di utilizzare più voucher per un’ora di lavoro Il minimo previsto come importo-orario del voucher non va applicato al settore agricolo, ma dovrà far riferimento alla retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuato dalla contrattazione collettiva di riferimento (nota ministeriale 18/2/2013). La nuova disciplina parte da 18 luglio 2012 ad eccezione dei voucher già acquistati al momento di entrata in vigore della legge per i quali fino al 31 maggio 2013 resta ferma la vecchia disciplina. LAVORO ACCESSORIO
  • 28. SANZIONI Le principali violazioni della disciplina del lavoro accessorio attengono a: 1) superamento importo massimo consentito (5.000 o 2.000 Euro) Il committente potrà opportunatamente richiedere al lavoratore una dichiarazione in ordine al non superamento degli importi massimi previsti, in quanto tali circostanze sono conosciute dal lavoratore. Altrimenti la prestazione sarà considerata in nero (Circolare Min Lavoro 4/2013). 2) utilizzo dei voucher al di fuori del periodo consentito (30 giorni dall'acquisto). Con nota ministeriale del 18/2/2013 il Ministero ha precisato che questa regola sarà valida al momento in cui verrà implementata la procedura telematica prevista per il rilascio dei voucher da parte dell'Inps. Nelle more della procedura informatizzata non viene previsto un limite temporale all'utilizzo dei voucher acquistati, fermo restando le limitazioni di carattere economico. LAVORO ACCESSORIO
  • 29. Per le assunzioni effettuate fino al 31/12/2012 continuano ad applicarsi le disposizioni abrogate. Si chiarisce che questi contratti potranno essere prorogati nei limiti dell'art. 57 comma 3 D. Lgs. n. 276/2003. ABROGATO CONTRATTO DI INSERIMENTO
  • 30. Delibera Giunta Regionale n. 74-5911/2013 recepisce le Linee Guida della Riforma Fornero e disciplina i tirocini formativi e di orientamento, di inserimento/reinserimento e tirocini estivi. Destinatari: Età minima 16 anni • I tirocini formativi e di orientamento non debbano avere una durata superiore a 6 mesi, proroghe comprese, e possano essere promossi per soggetti non occupati entro 12 mesi dal conseguimento del titolo di studio (diploma di scuola secondaria di primo grado, qualifica o diploma di istruzione e formazione professionale, diploma di istruzione secondaria superiore, laurea, master, dottorati). • I tirocini di reinserimento/inserimento al lavoro non debbano avere una durata superiore a 6 mesi, proroghe comprese e sono rivolti a inoccupati, disoccupati (anche percettori di Aspi e mobilità), lavoratori sospesi in regime di CIG. Possono beneficiare dei tirocini anche i cittadini stranieri che effettuino esperienze professionali in Italia presenti sul territorio regionale in condizione di regolarità. TIROCINI
  • 31. ALTRI DESTINATARI: sia i tirocini formativi che di inserimento/reinserimento sono rivolti a • disabili (durata max 24 mesi) ( ex legge 68/99 articolo 11 comma 2) • persone svantaggiate (durata max 12 mesi) (ex degenti di istituti psichiatrici, soggetti in trattamento psichiatrico, tossicodipendenti, alcolisti, minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, condannati in condizione di detenzione o ammessi a misure alternative di detenzione, richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale) • persone particolarmente svantaggiate (durata max 12 mesi) ai sensi della DGR 54-8999/2008 E DGR 91-10410/2008 (donne soggette a tratta, rom, senza fissa dimora) . TIROCINI
  • 32. CONVENZIONI: I tirocini sono regolati da apposite convenzioni, stipulate tra i soggetti promotori ed i soggetti ospitanti, alle quali dovrà essere allegato un progetto formativo e di orientamento per ogni tirocinio che dovrà essere sottoscritto anche dal tirocinante. Si precisa che il soggetto ospitante deve essere in regola con la normativa di cui alla Legge 68/99 (disabili) e con l'applicazione dei contratti collettivi di lavoro. Soggetti ospitanti non in regola possono comunque ospitare tirocinanti disabili, previo apposito accordo con la Provincia, nell'ambito del quale il tirocinio stesso sia finalizzato a sanare l'irregolarità. TIROCINI
  • 33. PROGETTO FORMATIVO: Il progetto formativo deve includere i seguenti elementi essenziali: - anagrafica (tirocinante, promotore, ospitante, tutor) - elementi descrittivi del tirocinio (tipologia, settore di attività economica dell’azienda, area professionale di riferimento dell’attività del tirocinio, sede, estremi identificativi delle assicurazioni, durata, periodo di svolgimento, impegno, orario del tirocinio, entità dell’importo corrisposto quale indennità al tirocinante) - specifiche del progetto formativo: a) indicazione della figura/profilo professionale di riferimento nel Repertorio nazionale di cui alla legge n. 92/2012, art. 4, comma 67, ed indicazione del livello EQF qualora sia identificato nel Repertorio sopra citato. Nelle more del Repertorio nazionale si fa riferimento al repertorio regionale; b) obiettivi del tirocinio; c) competenze da acquisire con riferimento alla figura/profilo formativo e professionale di riferimento; d) processi/attività in cui opera il tirocinante associati, ove possibile, alle competenze da acquisire; e) modalità di svolgimento e strumenti. - diritti e doveri delle parti coinvolte nel progetto di tirocinio TIROCINI
  • 34. INDENNITA’ DI PARTECIPAZIONE € 300,00 lordi minimi corrispondente all’impegno massimo di 20 ore settimanali che aumentano in proporzione fino a € 600,00 lordi minimi per un massimo di 40 ore settimanali. Nel caso di tirocini in favore di lavoratori sospesi o comunque percettori di forme di sostegno al reddito, in quanto fruitori di ammortizzatori sociali, l'indennità di partecipazione non viene corrisposta. Per questi lavoratori il soggetto ospitante è tenuto a riconoscere il rimborso delle spese sostenute per vitto (buoni pasto nella misura prevista dai contratti di riferimento, ovvero in assenza, nella misura minima esente da imposizione contributiva e fiscale) e trasporto su mezzo pubblico, a fronte della presentazione degli appositi giustificativi. TIROCINI
  • 35. Part-time flessibile o elastico Ricordiamo che la Riforma Biagi aveva previsto una maggiore flessibilità nella gestione dell'orario di lavoro ridotto. Il datore di lavoro ha diritto, in accordo con il lavoratore, di stipulare clausole flessibili ed elastiche che variano l’orario part- time di base (preavviso di almeno due giorni lavorativi al lavoratore e corrispondere le adeguate compensazioni economiche). E’ richiesto il consenso del lavoratore attraverso uno specifico patto scritto reso, su richiesta del lavoratore, con l'assistenza di un componente della rappresentanza sindacale aziendale indicato dal lavoratore medesimo. L'eventuale rifiuto del lavoratore non integra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento. LAVORO A TEMPO PARZIALE
  • 36. Clausole elastiche: prevedono variazione in aumento della durata della prestazione lavorativa con maggior apporto di prestazione lavorativa (es. in un part time di base dalle 8.00 alle 10.00 aumentare la prestazione di un’ ora dalle 8.00 alle 11.00). Clausole flessibili: prevedono variazione della collocazione temporale della prestazione (es. in un part time di base dalle 8.00 alle 10.00, modificare l’orario dalle 12.00 alle 14.00) LAVORO A TEMPO PARZIALE
  • 37. LE NOVITA’ RIGUARDANO LA FACOLTA’ DI RIPENSAMENTO DEL LAVORATORE: I contratti collettivi possono prevedere condizioni e modalità che consentono al lavoratore di richiedere l’eliminazione ovvero la modifica delle clausole flessibili ed elastiche (numero 3– bis comma 7 art.3 D.Lgs.61/2000 come modificato art. 20 lettera a) Legge Fornero). Il lavoratore ha facoltà di revocare il proprio consenso sulle clausole flessibili ed elastiche se si trova queste situazioni: - presenza di figlio convivente di età non superiore a 13 anni; - studente lavoratore – art.10 1° comma L.300/70 (iscritti e frequentanti corsi di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale); - gravi condizioni di salute per sé o per il proprio coniuge, figlio o genitore (patologie oncologiche o handicap previste dall’art.12 bis D.Lgs.61/2000) – comma aggiunto al comma 9 art.3 D.Lgs.61/2000 dall’art.20 lettera b) Legge Fornero). LAVORO A TEMPO PARZIALE
  • 38. Qualora il distacco di personale avvenga tra aziende che abbiano sottoscritto un contratto di rete di impresa (D.L.10/2/2009 n.5) l’interesse da parte del distaccante sorge automaticamente (fatte salve le norme in materia di mobilità ai sensi dell'art.2103 c.c.). Inoltre per le stesse imprese è ammessa la codatorialità dei dipendenti ingaggiati con regole stabilite attraverso il contratto di rete ovvero il potere direttivo potrà essere esercitato da ciascun imprenditore che partecipa al contratto di rete. (Fonte: in sede di conversione il D.L.76/2013 ha introdotto un nuovo comma, il 4-ter all’art.30 D.Lgs.276/2013 che disciplina l’istituto del Distacco). DISTACCO DI PERSONALE
  • 39. Il contratto di lavoro intermittente (a chiamata o job on call) può essere concluso per lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo o intermittente. Il contratto può riferirsi a periodi di durata significativa ma la prestazione deve essere intervallata da una o più interruzioni. Il DL 76/2013 fissa il tetto massimo di 400 giornate lavorative nell’arco di 3 anni solari (per ciascun lavoratore con il medesimo datore di lavoro) ; superato questo limite, il rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato (tale regola non vale per i settori del turismo, pubblici esercizi e dello spettacolo). CONTRATTO DI LAVORO INTERMITTENTE
  • 40. INDENNITA’ DI DISPONIBILITA’ Sulla base dell'obbligo di rispondere alla chiamata si possono quindi individuare due diverse tipologie di lavoro intermittente: 1. il lavoro a chiamata con obbligo di corrispondere un'indennità di disponibilità al lavoratore vincolato alla chiamata del datore di lavoro. 2. il lavoro a chiamata senza obbligo di corrispondere un'indennità di disponibilità quando il lavoratore non è vincolato alla chiamata del datore di lavoro. CONTRATTO DI LAVORO INTERMITTENTE
  • 41. E’ possibile utilizzare il contratto nelle seguenti ipotesi: 1) CANALE OGGETTIVO: Il contratto può essere sempre concluso in qualsiasi momento dell’anno nelle sole ipotesi individuate dai CCNL o contratti territoriali o aziendali (e’ stato soppresso l’articolo 37 che parlava di periodi predeterminati nell’arco della settimana, del mese o dell’anno ovvero ferie estive, vacanze natalizie e pasquali). Nelle more dell’intervento della contrattazione collettiva continua a farsi riferimento alle attività indicate con D.M. 23 ottobre 2004 che richiama la tabella approvata con R.D.2657/1923 CONTRATTO DI LAVORO INTERMITTENTE
  • 42. CONTRATTO DI LAVORO INTERMITTENTE 2) CANALE SOGGETTIVO: Limiti di età: il contratto di lavoro intermittente può in ogni caso essere concluso indipendentemente dalle indicazioni dei CCNL relative alle attività con soggetti che hanno - più di cinquantacinque anni di età (era con più di quarantacinque anni, anche pensionati) - con meno di ventiquattro anni (era meno di venticinque anni) purché le prestazioni siano svolte entro il venticinquesimo anno di età (art.34 comma 2 D.Lgs.276/2003 così come sostituito dall’art.21 lettera a Legge Fornero). Per l’età del lavoratore si precisa che: - ai fini della stipula del contratto non deve aver compiuto ventiquattro anni - ai fini dell’effettiva prestazione non deve aver compiuto venticinque anni.
  • 43. CONTRATTO DI LAVORO INTERMITTENTE DIVIETI Il ricorso al lavoro intermittente è vietato nei seguenti casi: - per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero; se si sia proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi o se ci sia in corso una sospensione o riduzione dell'orario con cassa integrazione salva diversa disposizione degli accordi sindacali; - da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni. CARATTERISTICHE Deve avere la forma scritta e deve indicare la durata, il luogo, la modalità della disponibilità, il relativo preavviso, il trattamento economico e normativo per la prestazione eseguita, l’ammontare dell'eventuale indennità di disponibilità, tempi e modalità di pagamento, forma e modalità della richiesta del datore, modalità di rilevazione della prestazione.
  • 44. CONTRATTO DI LAVORO INTERMITTENTE CUMULABILITÀ CON ALTRI RAPPORTI DI LAVORO Possono essere conclusi dallo stesso lavoratore più contratti di lavoro intermittente con diversi datori di lavoro. Il contratto di lavoro intermittente può coesistere anche con altre tipologie contrattuali, a patto che tra le varie tipologie di rapporti non sussistano incompatibilità che non risultino di ostacolo con i vari impegni negoziali assunti dalle parti Nel caso di cumulo di rapporti di lavoro è necessario rispettare i limiti generali dell'orario di lavoro (48 ore settimanali compresi gli straordinari) e il diritto di riposo settimanale; spetta al lavoratore il diritto ad un periodo di riposo di almeno ventiquattro ore consecutive ogni sette giorni e un riposo giornaliero di undici ore ogni ventiquattro ore.
  • 45. Comunicazione amministrativa preventiva: è un nuovo obbligo di comunicazione connesso non alla sottoscrizione del contratto ma alla chiamata del lavoratore. Si aggiunge e non modifica l’ordinario obbligo di comunicazione tramite il consueto sistema di GECO. Cosa fare: Per ogni chiamata del medesimo lavoratore prima (anche nello stesso giorno purché antecedentemente l’effettivo impiego) dell’inizio della prestazione lavorativa o di un ciclo integrato di prestazioni di durata non superiore a trenta giorni (si guarda il numero effettivo di prestazione anche per archi temporali più ampi), il datore di lavoro è tenuto a comunicare: - i dati identificativi del lavoratore; - la durata della prestazione (il numero di giorni ma non delle ore). La comunicazione potrà indicare la chiamata di più lavoratori e potrà essere modificata o annullata entro le 48 ore successive al giorno in cui la prestazione doveva essere resa. CONTRATTO DI LAVORO INTERMITTENTE
  • 46. A chi comunicare: alla Direzione territoriale del lavoro competente per territorio. Il Decreto interministeriale del 27 marzo 2013 disciplina tutte le modalità: Il decreto, introduce il modello di comunicazione 'UNI- intermittente' come strumento per l’adempimento della comunicazione. Il modulo deve essere trasmesso esclusivamente secondo una delle seguenti modalità: • via email all’indirizzo di posta elettronica certificata • attraverso il servizio informatico reso disponibile sul portale Cliclavoro (http://www.cliclavoro.gov.it/NormeContratti/Contratti/Documents/UNI_Intermittenti.pdf) La modalità SMS è ammessa esclusivamente in caso di prestazione da rendersi non oltre le 12 ore dalla comunicazione. L’SMS deve contenere almeno il codice fiscale del lavoratore. E’ stata reintrodotta la possibilità di utilizzare il fax, ma solo in caso di malfunzionamento dei sistemi sopracitati. In questo caso il datore di lavoro può inviare un fax alla Direzione territoriale del lavoro competente. Costituisce prova dell’adempimento dell’obbligo la comunicazione del malfunzionamento del sistema unitamente alla ricevuta di trasmissione del fax. CONTRATTO DI LAVORO INTERMITTENTE
  • 47. In caso di violazione si applica una sanzione amministrativa da 400 a 2400 euro per lavoratore. Periodo transitorio fino al 31/12/2013: i contratti di lavoro intermittente già sottoscritti alla data della presente legge cessano di produrre effetto al 1° gennaio 2014. Effetti dal 18 luglio: -non è possibile sottoscrivere nuovi contratti di lavoro secondo la previgente normativa; - non è possibile imputare la chiamata del lavoratore intermittente alle causali di cui all’art. 37 D.Lgs. 276/2003 (c.d. periodi pre - determinati) in quanto abrogato; - è immediatamente operativa la nuova procedura di comunicazione amministrativa preventiva anche per i contratti già in essere ovvero instaurati prima dell’entrata in vigore della riforma.
  • 48. Definizioni più stringenti per il progetto: • Deve essere specifico, determinato dal committente e gestito autonomamente dal collaboratore (non è più previsto che il progetto possa essere ricondotto ad un “programma di lavoro o fase di esso”). • Deve essere funzionalmente collegato a un determinato risultato finale e non può consistere in una mera riproposizione dell'oggetto sociale del committente. • Non può comportare lo svolgimento di compiti esecutivi e ripetitivi, che possono essere individuati dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale (dal 28/6/2013 sono esclusi dalla possibilità di svolgimento con contratto di lavoro a progetto i compiti che presentano congiuntamente i carattere della esecutività e ripetitività.) IL LAVORO A PROGETTO
  • 49. CARATTERISTICHE Il contratto di lavoro a progetto deve essere redatto in forma scritta e deve indicare, a fini della prova, i seguenti elementi: la durata determinata o determinabile della prestazione di lavoro; la descrizione del progetto, con individuazione del suo contenuto caratterizzante e del risultato finale che si intende conseguire (art.62 comma 1 lettera b così come sostituito dalla Legge Fornero); il corrispettivo e i criteri per la sua determinazione, nonché i tempi e le modalità di pagamento e la disciplina dei rimborsi spese; le forme di coordinamento del lavoratore a progetto con il committente; le eventuali misure per la tutela della salute e sicurezza del collaboratore a progetto; N.B. Attività di ricerca scientifica: se il contratto ha per oggetto un’attività di ricerca scientifica e questa viene ampliata per temi connessi o prorogata nel tempo, il progetto prosegue automaticamente. IL LAVORO A PROGETTO
  • 50. TRATTAMENTO ECONOMICO Il compenso non può essere inferiore ai minimi stabiliti dai CCNL applicati alle mansioni equiparabili svolte dai lavoratori subordinati (prima il riferimento era quello delle tariffe per lavoro autonomo). In assenza di contrattazione collettiva si fa riferimento alle figure professionali analoghe a quello del collaboratore a progetto. Il compenso non è collegato al tempo impiegato per la realizzazione del progetto ma l’elemento temporale può essere un parametro. (Art.63 sostituito dalla Legge Fornero) IL LAVORO A PROGETTO
  • 51. TRATTAMENTO NORMATIVO È prevista una forma tutela del lavoratore in caso di malattia, infortunio e gravidanza. In caso di gravidanza: sospensione del rapporto contrattuale, senza erogazione del corrispettivo. La durata è prorogata di 180 giorni. La malattia e l'infortunio del lavoratore comportano solo la sospensione del rapporto che però non è prorogato e cessa alla scadenza indicata nel contratto o alla fine del progetto, programma o fase di lavoro. Il committente può comunque recedere se la sospensione si protrae per un periodo superiore a un sesto della durata stabilita nel contratto (quando determinata) ovvero superiore a 30 giorni per i contratti di durata determinabile. IL LAVORO A PROGETTO
  • 52. DIVIETO DI CONCORRENZA Il collaboratore può svolgere attività a favore di più committenti, salvo che, in sede di contratto individuale, le parti non si siano accordate diversamente. Il collaboratore a progetto non deve svolgere attività in concorrenza con i committenti né, in ogni caso, diffondere notizie e apprezzamenti attinenti ai programmi e alla organizzazione di essi, né compiere, in qualsiasi modo, atti in pregiudizio della attività dei committenti medesimi. CONTRIBUZIONE Per il versamento dei contributi i Lavoratori a Progetto devono iscriversi alla Gestione Separata Inps. La contribuzione è posta per 2/3 a carico del committente e per 1/3 a carico del lavoratore. Le aliquote per l’anno 2013 sono: - 20% per i soggetti iscritti anche ad altra gestione - 27,72% per i soggetti privi di altra copertura previdenziale IL LAVORO A PROGETTO
  • 53. Estinzione del contratto e preavviso I contratti di lavoro a progetto si risolvono al momento della realizzazione del progetto che ne costituisce l'oggetto. Le parti possono recedere prima della scadenza del termine per giusta causa. Il committente può altresì recedere prima della scadenza del termine qualora siano emersi oggettivi profili di inidoneità professionale del collaboratore tali da rendere impossibile la realizzazione del progetto. Il collaboratore può recedere prima della scadenza del termine, dandone preavviso, nel caso in cui tale facoltà sia prevista nel contratto individuale di lavoro. (Fonte: nuova formulazione art.67 così come modificato dalla Legge Fornero) IL LAVORO A PROGETTO
  • 54. Conversione in contratto di lavoro subordinato Il rapporto viene considerato lavoro subordinato fin dall’inizio a tempo indeterminato in questi casi: - mancata individuazione specifico progetto; - difetto di autonomia; - svolgimento della prestazione con modalità analoghe a quelle dei dipendenti (fatte salve le prestazioni di elevata professionalità che possono essere individuate dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e salvo prova contraria a carico del committente). Fonte (art.69 comma 1-2 D.Lgs. 276/2003) IL LAVORO A PROGETTO
  • 55. ELENCO ATTIVITA’ NON COMPATIBILI addetti alla distribuzione di bollette o alla consegna di giornali, riviste ed elenchi telefonici; addetti alle agenzie ippiche; addetti alle pulizie; autisti e autotrasportatori; baristi e camerieri; commessi e addetti alle vendite (anche promoter); custodi e portieri; estetiste e parrucchieri; facchini; istruttori di autoscuola; letturisti di contatori; magazzinieri; manutentori; muratori e qualifiche operaie dell'edilizia; piloti e assistenti di volo; prestatori di manodopera del settore agricolo; addetti alle attività di segreteria e terminalisti; addetti alla somministrazione di cibi o bevande; prestazioni rese nell'ambito di call center per servizi cosiddetti inbound. IL LAVORO A PROGETTO
  • 56. Decorrenza: le nuove disposizioni si applicano dal 18 luglio 2012 Datori di lavoro interessati: tutti imprenditori e non imprenditori. Lavoratori esclusi dal progetto: - Agenzia e rappresentanza; - Collaborazioni occasionali (durata non superiore a 30 gg. e di compenso non superiore a 5 mila euro nell’anno solare per il medesimo committente); - Professioni intellettuali con iscrizione all’albo; - Collaborazioni con società sportive dilettantistiche; - Incarichi in organi di amministrazione e controllo di società - Persone che percepiscono pensione di vecchiaia - Attività in call center outbound di vendita diretta di beni e attività di servizi (Art.24 bis D.L. 83/2012 Decreto Sviluppo convertito in Legge 134/2012) IL LAVORO A PROGETTO
  • 57. Tutte le persone che intraprendono l’esercizio di un‘impresa, arte o professione autonoma ex art.2222 c.c. ovvero si obbligano a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente. Ricordiamo che il numero di partita IVA è rilasciato dall'Ufficio dell‘Agenzia delle Entrate a cui viene richiesto, indipendentemente dal domicilio fiscale, al momento della apertura della posizione IVA. • Le prestazioni con Partita Iva sono considerate, salvo prova contraria, rapporti di collaborazione coordinata e continuativa. Tale presunzione opera se ricorrono almeno due dei seguenti presupposti (casi «monocommittenza»): • Collaborazione durata >8 mesi (la durata va calcolata su due anni consecutivi). • Corrispettivo (anche se fatturato a più soggetti riconducibili al medesimo centro di interessi) > 80% dei corrispettivi complessivamente percepiti (due anni solari consecutivi). • Postazione fissa di lavoro presso il committente (non deve essere necessariamente di suo uso esclusivo) ALTRE PRESTAZIONI LAVORATIVE RESE IN REGIME DI LAVORO AUTONOMO – PARTITA IVA
  • 58. La presunzione di cui sopra non opera se la ricorrono le seguenti condizioni: • competenze teoriche di grado elevatogrado elevato o capacità tecniche acquisite attraverso rilevanti esperienze e contemporaneamente il soggetto sia titolare di un reddito annuo da lavoro autonomo non inferiore a 1,25 volte il livello minimo imponibile ai fini del versamento dei contributi previdenziali (minimale per l’anno 2012 è 18.662,50. Pertanto se il reddito è superiore a 18.662,50 la presunzione non opera); • la prestazione sia svolta nell’esercizio di attività professionali per le quali l’ordinamento richiede l’iscrizione ad un ordine professionale, albi, registri, ruoli; • elenchi professionali delle federazioni sportive; ALTRE PRESTAZIONI LAVORATIVE RESE IN REGIME DI LAVORO AUTONOMO – PARTITA IVA
  • 59. Effetti della presunzione: La nuova normativa afferma che se opera tale presunzione la prestazione resa dal possessore di partita IVA deve essere ricondotta: ad una collaborazione coordinata e continuativa e va ricercata l’esistenza di un progetto pena la conversione ad un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto. ALTRE PRESTAZIONI LAVORATIVE RESE IN REGIME DI LAVORO AUTONOMO – PARTITA IVA
  • 60. Periodo transitorio: La nuova presunzione si applica ai rapporti instaurati successivamente all’entrata in vigore della presente legge (18 luglio 2012) Per i rapporti in corso le nuove disposizioni si applicano decorsi 12 mesi dalla data di entrata in vigore al fine di consentire gli opportuniopportuni adeguamenti.adeguamenti. Se la prestazione si configura come collaborazione coordinata e continuativa si applica il regime di gestione separata INPS (i contributi sono a carico per 2/3 al committente e per 1/3 al collaboratore) (Fonte: art.26 Legge Fornero che aggiunge l’art.69-bis al D.Lgs.276/2003) ALTRE PRESTAZIONI LAVORATIVE RESE IN REGIME DI LAVORO AUTONOMO – PARTITA IVA
  • 61. Definizione: L'associazione in partecipazione è una tipologia di lavoro autonomo con cui il lavoratore (associato) partecipa agli utili dell’impresa (associante) e ottiene un’adeguata erogazione di compenso per un tipo di prestazione lavorativa può essere la più varia. Il contratto di associazione in partecipazione non richiede una forma particolare e può essere stipulato a tempo determinato o indeterminato. Per evitare rapporti elusivi della normativa opera la presunzione legale di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato in questi due casi: (N.B. Viene precisato che tale presunzione opera nel caso in cui l'apporto di lavoro non presenti i requisiti della collaborazione con Partita IVA) ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE
  • 62. 1. Qualora il conferimento dell'associato consista ancheanche in una prestazione di lavoro, il numero degli associati impegnati in una medesima attività non possa essere superiore a tre, indipendentemente dal numero degli associanti (a meno che gli associati siano legati da rapporto coniugale, di parentela entro il terzo grado o di affinità entro il secondo). Il limite non opera in assenza di apporto di lavoro e qualora l’associato è un soggetto imprenditore. Eccezione: il limite dei tre associati non si applica nei seguenti casi: • alle imprese a scopo mutualistico; • agli associati individuati mediante elezione dall'organo assembleare di cui all'articolo 2540, il cui contratto sia certificato; • nel caso di rapporto fra produttori e artisti, interpreti, esecutori, ecc. ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE
  • 63. 1. Qualora il conferimento dell'associato consista ancheanche in una prestazione di lavoro, il numero degli associati impegnati in una medesima attività non possa essere superiore a tre, indipendentemente dal numero degli associanti (a meno che gli associati siano legati da rapporto coniugale, di parentela entro il terzo grado o di affinità entro il secondo). Il limite non opera in assenza di apporto di lavoro e qualora l’associato è un soggetto imprenditore. 2. I rapporti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro, instaurati o attuati senza che vi sia stata un'effettiva partecipazione dell'associato agli utili dell'impresa o dell'affare, o senza consegna del rendiconto, si presumono, salva prova contraria, rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato. ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE
  • 64. FORMA DEL CONTRATTO La stipulazione del contratto di associazione in partecipazione non è soggetta a forme particolari e non è prevista pertanto la forma scritta. CONTRIBUZIONE Per il versamento dei contributi i gli associati devono iscriversi alla Gestione Separata Inps. La contribuzione è posta per 55% a carico dell’associante e per 45% a carico dell’associato. Le aliquote per l’anno 2013 sono: - 20% per i soggetti iscritti anche ad altra gestione - 27,72% per i soggetti privi di altra copertura previdenziale ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE
  • 65. STABILIZZAZIONE E’ prevista una nuova procedura finalizzata alla stabilizzazione degli associati mediante il ricorso a contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato anche di apprendistato. La procedura si concluderà il 31.01.2014 presso INPS ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE
  • 66. Definizione (Art. 29 D.Lgs. 276/2003) Il contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell'articolo 1655 del codice civile. L'appalto è il contratto col quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro. APPALTO
  • 67. La Legge n 92/2012 Fornero introduce la responsabilità solidale ai contratti di appalto e subappalto: • il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore o subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto. APPALTO
  • 68. La responsabilità solidale opera: • in tutti i settori economici e non solo nell’edilizia; • solo in caso di appalto di opere e servizi (no per gli appalti di fornitura di beni, gli appalti di fornitura, il contratto d’opera ecc…); • a favore di lavoratori subordinati e autonomi; • non opera nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Deroga: è ammessa la possibilità di introdurre discipline derogatorie alla responsabilità solidale da parte della contrattazione collettiva nazionale ma solo per la parte retributiva (e non rispetto alle obbligazioni previdenziali e assicurative). APPALTO
  • 69. A cura del SITO WEB Maria Braia Gabriella Fanotto Tina Giglio Gabriella Grosso Provincia di Torino - Servizio Coordinamento Centri per l’Impiego www.provincia.torino.gov.it/lavoro serviziolavoro@provincia.torino.it