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    La tutela giuridica
       del software

       Dott. Massimo Farina
            massimo@massimofarina.it

            http://www.massimofarina.it


                5 ottobre 2006


       Dott. Massimo Farina – 5 ottobre 2006
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     SOMMARIO


     Opera dell’ingegno o brevetto? L’individuazione della
     tutela applicabile

    Evoluzione normativa

    I soggetti del diritto d’autore

    I diritti spettanti all’autore

    I diritti spettanti all’utilizzatore




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                      PROBLEMA DI BASE



                 Contemperare 2 opposti interessi



        Interesse pubblico:                           Interesse privato:
    favorire il progresso tecnico             tutelare la proprietà intellettuale




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                              Primo Passo
            DEFINIZIONE DI SOFTWARE

    “espressione di un insieme organizzato e strutturato di istruzioni in
     qualsiasi forma o su qualunque supporto capace, direttamente o
      indirettamente, di far eseguire o far ottenere una funzione o un
       compito o far ottenere un risultato particolare per mezzo di un
          sistema di elaborazione elettronica dell’informazione.”

                                 FONTE:
    Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale
                     (OMPI o WIPO)
                  Canberra dal 2 al 6 aprile 1984



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                il problema dell’inquadramento
             giuridico del software si pone soltanto
                     dinanzi a due categorie




                                             è opera dell’ingegno di
        il software è un’
                                           carattere creativo tutelata
     invenzione industriale
                                          tramite il diritto d’autore o
    tutelata alla stregua del
                                           copyright (art. 2575 c.c. e
    brevetto (art. 2585 c.c. e
                                                  L. 633/1941)
         d.lgs. 30/2005)


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                      Ulteriori soluzioni di tutela

     TUTELA NEGOZIALE
                                             efficace solo tra le parti, non
          inserimento di
                                                 garantisce i diritti del
        specifiche clausole
                                           realizzatore verso i terzi estranei
     contrattuali che limitano
                                            al rapporto contrattuale che ne
      l’utilizzo del software
                                              facciano uso in buona fede


     DISCIPLINA DELLA                       limitata soggetti imprenditori
    CONCORRENZA SLEALE                     tra i quali sussista un rapporto
        Artt. 2598 ss c.c.                          concorrenziale




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               PRIME CONSIDERAZIONI

     la tutela contrattuale e quella collegata alla normativa sulla
    concorrenza sleale risultano insufficienti a garantire una tutela
         erga omnes per i diritti scaturenti dalla creazione di
                       programmi per elaboratore


              Le strade percorribili sarebbero le seguenti




            brevetto                               Diritto d’autore




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    Quali differenze tra i due tipi di tutela possibili?
                                         I diritti tutelabili sorgono nel
                                         momento del conseguimento
                                         del brevetto
       Brevetto
                                             protegge il contenuto
                                              dell’idea inventiva
                                          (l’oggetto in se considerato)


                                         I diritti tutelabili sorgono nel
                                         momento della creazione
        Diritto
       d’Autore                            protegge la forma espressiva
                                           (a prescindere dal contenuto)

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                         La scelta italiana


               Il software è tutelato come Diritto d’Autore


      Con il Decreto Legislativo n. 518/1992 è stato aggiunto un secondo
                comma all’art. 1 della Legge 633/1941 (LdA)


    “Sono altresì protetti i programmi per elaboratore come opere letterarie ai
    sensi della Convenzione di Berna sulla protezione delle opere letterarie ed
    artistiche […], nonché le banche di dati che per la scelta o la disposizione
        del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell'autore”



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                              In realtà

       La tutela del brevetto non è completamente esclusa

            E’ COMPLEMENTARE ALLA TUTELA DEL
                    DIRITTO D’AUTORE


        Possono costituire oggetto di brevetto le nuove invenzioni
       atte ad avere una applicazione industriale […] art. 2584 c.c.


     il software è tutelabile mediante il brevetto nel caso in cui sia uno
      strumento per raggiungere il risultato inventivo e non costituisca
                     esso stesso l’oggetto dell’invenzione


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     Evoluzione normativa




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      1. Decreto del Presidente della Repubblica 22
                   giugno 1979, n. 338


              esclusa la                           Possibilità di ricorrere alla
           brevettabilità dei                      tutela del brevetto qualora
            programmi per                            il software fosse parte
        elaboratori, in se e per                           integrante di
            se considerati                          un’invenzione industriale

     2. Direttiva CEE del 14 maggio 1991 n. 250, relativa alla
          tutela giuridica dei programmi per elaboratore
        qualifica i programmi per elaboratori alla stregua di
                           opere letterarie
         Accorda al software la tutela in base al diritto d’autore,
              purché sussista il requisito dell’originalità

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           La direttiva CEE 250/1991 è stata recepita
          nell’ordinamento italiano mediante il Decreto
             Legislativo 29 dicembre 1992, n. 518


                                            Risponde all’esigenza di assicurare ai
         prima risposta alla                creatori di software ed agli utilizzatori
     necessità di uniformare la                una tutela uniforme e capace di
      disciplina protettiva del             equilibrare le situazioni di svantaggio
        diritto d’autore nel                tra concorrenti appartenenti a diversi
       contesto comunitario                              paesi europei.
                                          NOTA
         la tutela non comprendeva i principi, la logica, gli algoritmi, il linguaggio di
                           programmazione e neppure le interfacce
      Si proteggeva la forma espressiva ma non le idee che stavano alla base di essa



                           Dott. Massimo Farina – 5 ottobre 2006
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              Interventi normativi successivi
                     al D.Lgs. 518/92

                                                     precisa le modalità di
       3. DPCM n. 244/94                              tenuta del Registro
                                                     Pubblico Speciale dei
                                                        Programmi per
                                                          Elaboratore
                                                           (S.I.A.E)



                                                   Modificazioni al decreto
                                                   legislativo 29 dicembre
     4. D.Lgs. del 15 marzo                        1992, n. 518, in materia
          1996, n. 205                              di tutela giuridica dei
                                                        programmi per
                                                          elaboratore


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                5. Legge 18 agosto 2000, n. 248
           “Nuove norme di tutela del diritto di autore”


      inasprisce le sanzioni                          Stabilisce le modalità
              penali                                     di copia dei libri




     dispone l’obbligatorietà dell’apposizione del bollino
     S.I.A.E.su ogni supporto contenete programmi per
                         elaboratore




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                 Interventi normativi successivi
                      alla Legge 248/2000

                                                        “attuazione della
        6. Decreto Legislativo                       Direttiva 29/2001/CEE
            n. 68 del 2003                             sui programmi per
                                                          elaboratore”


                                                          “Interventi per
      7. Decreto Legge n. 72                              contrastare la
     del 2004 convertito, con                        diffusione telematica
     modificazioni, in legge 21                        abusiva di opere
       maggio 2004, n. 128                          dell'ingegno, nonché a
                                                    sostegno delle attività
                                                      cinematografiche e
                                                        dello spettacolo”


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                        IN CONCLUSIONE
     Quale tutela è accordata oggi al software nel sistema
                      normativo italiano?
      Il software è tutelato principalmente dalla Legge sul
                         Diritto d’Autore
                           L. 633/1941
     per garantire il diritto d’autore                 il diritto nasce con la
         non è necessaria alcuna                       creazione dell’opera
          formalità costitutiva

           E’ garantita la libera circolazione del software, grazie alle regole
          internazionali recate dalle convenzioni e dai trattati sulla materia


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                                LA S.I.A.E.
           Ente di diritto pubblico per la protezione e l'esercizio dei
                                diritti di autore

     FUNZIONI PRINCIPALI

          intermediazione                          RAPPRESENTA GLI AUTORI
     per l’esercizio dei diritti                   NELLA TUTELA DEI PROPRI
             d’autore su                                   DIRITTI
     mandato dei suoi aderenti                  IL REGISTRO FA FEDE, FINO A PROVA
                                                    CONTRARIA, DELL’ESISTENZA
                tenuta                             DEL PROGRAMMA E DELLA SUA
       dei Pubblici Registri                             PUBBLICAZIONE

        inerenti a formalità                LA REGISTRAZIONE NON È OBBLIGATORIA.
                                                IL REGISTRO NON RAPPRESENTA
               relative                                 UN’ANAGRAFE
         ai diritti di autori                     COMPLETA DEI PROGRAMMI


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     I soggetti del diritto d’autore




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                                                      Diritto Morale
                                                   (a titolo originario)

         Persone fisiche

                                                  Diritto Patrimoniale
                                                  (a titolo originario e
                                                        derivativo)


                                                  Diritto Patrimoniale
      Persone giuridiche                          (a titolo derivativo)

                                               nel caso di contratti di lavoro
                                               dipendente o di prestazione d’opera
     Acquisto dal realizzatore o               spetta al datore di lavoro, a meno
     successivi aventi causa                   che non sia pattuito diversamente
                                               (d.lgs. 518/92 )

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                        OPERE COLLETTIVE


                                I ipotesi

     opere collettive costituite dalla riunione di più programmi ché
      mantengono la loro individualità di creazione autonoma pur
          facendo parte di un opera complessa avente una sua
          individualità distinta rispetto ai singoli componenti

                            Art. 7 L.d.A.
               “È considerato autore dell'opera collettiva chi
                 organizza e dirige la creazione dell'opera
                                  stessa.”


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22
                         OPERE COLLETTIVE


                                II ipotesi

     software realizzato in gruppo in cui è impossibile
     individuare il contributo dei singoli programmatori


                            Art. 10 L.d.A.
      “Se l'opera è stata creata con il contributo indistinguibile ed
       inscindibile di più persone, il diritto di autore appartiene in
        comune a tutti i coautori. Sono applicabili le disposizioni
              che regolano la comunione (1100 ss. C.C.)”



                       Dott. Massimo Farina – 5 ottobre 2006
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     I diritti spettanti all’autore




          Dott. Massimo Farina – 5 ottobre 2006
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                          AUTORE?


     E’ colui che realizza un software che abbia carattere
                            creativo




               programma per elaboratore avente
             originalità, rispetto ad altri preesistenti,
                in qualsiasi modo e forma espressa




                   Dott. Massimo Farina – 5 ottobre 2006
25


                Con la realizzazione dell’opera
                       l’autore acquista

                                        Nascono a titolo originario
                                        con la creazione dell’opera
       Diritti Morali                         (art. 6 L.D.A.)

                                                  Incedibili


                                         Nascono a titolo originario con la
                                              creazione dell’opera
                                                 (art. 6 L.D.A.)
     Diritti Patrimoniali
                                          A titolo derivativo: cedibili


                    Dott. Massimo Farina – 5 ottobre 2006
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                             ECCEZIONE
                  All’acquisto mediante creazione
                             Art. 12 bis della L.D.A




     “Salvo patto contrario, il datore di lavoro è titolare del diritto
     esclusivo di utilizzazione economica del programma per
     elaboratore o della banca di dati creati dal lavoratore
     dipendente nell'esecuzione delle sue mansioni o su istruzioni
     impartite dallo stesso datore di lavoro”.




                       Dott. Massimo Farina – 5 ottobre 2006
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                                   Diritti Morali
                             CARATTERISTICHE PRINCIPALI

             INALIENABILI                                 IRRINUNCIABILI


                                    FORME ESPRESSIVE




           opposizione a qualsiasi
     “deformazione, mutilazione od altra                  diritto alla paternità
        modificazione, ed a ogni atto a                         dell'opera
         danno dell'opera stessa, che
       possano essere di pregiudizio al
      suo onore o alla sua reputazione”
                (art. 20 L.D.A.)


                           Dott. Massimo Farina – 5 ottobre 2006
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                       Diritti Patrimoniali
                         CARATTERISTICA PRINCIPALE

                                                       possono essere
                                                      trasferiti a terzi e
          ALIENABILITA’                                      il loro
                                                     trasferimento deve
                                                     essere provato per
                                                            iscritto
                                                        (art. 110 L.D.A.)
       FORME ESPRESSIVE


        pubblicare l’opera,                            “durano tutta la vita
      diffonderla, metterla in                    dell'autore e sino al termine
     commercio, elaborarla e                     del cinquantesimo anno solare
             tradurla                                   dopo la sua morte”
                                                          (art. 25 L.D.A.)


                       Dott. Massimo Farina – 5 ottobre 2006
29


                           Diritti Esclusivi
                         Spettanti all’Autore
                                 (art. 64 bis L.D.A.)

            all’autore spetta il diritto di effettuare o autorizzare:
       “a) la riproduzione, permanente o temporanea, totale o parziale,
      del programma per elaboratore con qualsiasi mezzo o in qualsiasi
                                       forma […]
         b) la traduzione, l'adattamento, la trasformazione e ogni altra
                modificazione del programma per elaboratore […]
          c) qualsiasi forma di distribuzione al pubblico, compresa la
     locazione, del programma per elaboratore originale o di copie dello
          stesso. La prima vendita di una copia del programma nella
        comunità economica europea da parte del titolare dei diritti […]
        esaurisce il diritto di distribuzione di detta copia all'interno della
                                    comunità […].”

                         Dott. Massimo Farina – 5 ottobre 2006
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                           I diritti dell’utilizzatore
                                      art. 64 quater L.D.A.

       DECOMPILAZIONE                                  procedimento attraverso il quale è
        (limita i Diritti Esclusivi                    possibile risalire dall’eseguibile al
          Spettanti all’Autore )                                 codice sorgente


                          Non è necessaria l’autorizzazione dell’Autore se:
     •la decompilazione è eseguita dal licenziatario o da altri che abbia il diritto di usare una
     copia del programma (art. 64 quater comma 1, lett. a);
     •le informazioni non sono già facilmente reperibili e rapidamente accessibili (art. 64 quater
     comma 1, lett. b);
     •la decompilazione è limitata solo alle parti del programma originale necessarie per
     conseguire l’interoperabilità (art. 64 quater comma 1, lett. c);
     •le informazioni acquisite non sono comunicate a terzi (art. 64 quater comma 2, lett. b);
     •le informazioni acquisite non sono utilizzate per costruire programmi sostanzialmente
     simili nella loro forma espressiva (art. 64 quater comma 2, lett. c).

                                  Dott. Massimo Farina – 5 ottobre 2006
31




     Tutela civilistica




     Dott. Massimo Farina – 5 ottobre 2006
32


                                Illecito Civile
                                        Tipologia


          CONTRATTUALE                              EXTRACONTRATTUALE




               violazione di                              danno ingiusto
     clausole previste nei contratti di             causato, per colpa o dolo, a
                  vendita e                                un soggetto
          nelle licenze d’uso dei                     con cui non vi è legame
        programmi per elaboratori                            negoziale

                               Fonte: artt. 156/170 L.D.A.


                          Dott. Massimo Farina – 5 ottobre 2006
33

        Lesione nell’esercizio di un diritto di utilizzazione economica

                                        SANZIONI

     1. Condanna alla distruzione o
      rimozione dello stato di fatto                 2. risarcimento del danno
        da cui risulta la violazione



                                             Il giudice può altresì liquidare il danno in
     Il lucro cessante è valutato dal           via forfettaria sulla base quanto meno
     giudice […] anche tenuto conto              dell'importo dei diritti che avrebbero
     degli    utili    realizzati  in       dovuto essere riconosciuti, qualora l'autore
     violazione del diritto.                 della violazione avesse chiesto al titolare
                                                l'autorizzazione per l'utilizzazione del
                                                                 diritto



                            Dott. Massimo Farina – 5 ottobre 2006
34

     PRINCIPALI POTERI DELL’AUTORITA’
                GIUDIZIARIA
                     (art. 161 L.d.A.)



        […] sequestro di ciò che si ritenga
         costituire violazione del diritto di
                    utilizzazione


      in casi particolarmente gravi, sequestro
      dei proventi dovuti all'autore dell'opera
              o del prodotto contestato




           Dott. Massimo Farina – 5 ottobre 2006
35




     Tutela penalistica




     Dott. Massimo Farina – 5 ottobre 2006
36


                              Illecito Penale
                          artt. 171/174-quinquies L.D.A.

                                        Tipologia

         Violazione del diritto                     Violazione del Diritto Morale
     Patrimoniale (art. 171, I comma)                    (art. 171, III comma)
        REATO AUTONOMO                                    FATTISPECIE
     multa da €. 50,00 a €. 2000,00
                                                         AGGRAVANTE
                                                    DELLAVIOLAZIONE DEL
                                                    DIRITTO PATRIMONIALE
                                                    reclusione fino ad un anno o
                                                        multa non inferiore a
                                                             €. 500,00

        TULLE LE FATTISPECIE SONO PERSEGUIBILI D’UFFICIO



                         Dott. Massimo Farina – 5 ottobre 2006
37


                      Precisazione


        Se le violazioni hanno natura colposa




          È prevista soltanto la pena pecuniaria
     “sanzione amministrativa fino a 1.032,00 euro”
                      (art. 172 L.d.A.)




               Dott. Massimo Farina – 5 ottobre 2006
38


                            ART. 171 bis L.d.A
     Duplicazione abusiva di programmi per elaboratore o
     distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale
     o imprenditoriale o concessione in locazione di
     programmi contenuti in supporti non contrassegnati
     dalla S.I.A.E.

          È PREVISTO UNO SPECIFICO FINE DELITTUOSO

          “scopo di lucro”                           “per trarne profitto”
         ante legge n. 248/00 cd legge                  post legge n. 248/00 cd legge
                 antipirateria                                  antipirateria

         concreto incremento                            qualsiasi vantaggio o
         patrimoniale positivo                            utilità economica



                            Dott. Massimo Farina – 5 ottobre 2006
39


                  ART. 171 quater L.d.A
     •illecita concessione a noleggio […] di originali
     •copie di programmi pur se originariamente ottenuti in
     maniera lecita


                                  ovvero

          illecita riproduzione del supporto oggetto della
                             concessione

                              SANZIONE
              ARRESTO SINO AD UN ANNO O
             AMMENDA DA €. 500,00 A €. 5000,00

                    Dott. Massimo Farina – 5 ottobre 2006
40


                      La riforma del 2000
             (legge n. 248/00, nuove norme di tutela del diritto d’autore,
                                cd legge antipirateria)


                  Ha notevolmente inasprito le
                           sanzioni

                                                diritti patrimoniali dell’autore
     IL REATO DI CUI ALL’ART.
          171 BIS L.d.A. È
         PLURIOFFENSIVO
                                                        economia pubblica




                        Dott. Massimo Farina – 5 ottobre 2006
41




                     ART. 173 L.d.A


     Le sanzioni previste negli articoli precedenti si
     applicano quando il fatto non costituisce reato più
     grave previsto dal codice penale o da altre leggi




                  Dott. Massimo Farina – 5 ottobre 2006
42




     Grazie per l’attenzione
                    5 OTTOBRE 2006




                 massimo@massimofarina.it

                 http://www.massimofarina.it



       Dott. Massimo Farina – 5 ottobre 2006
43
                                LICENZA
     Attribuzione - Non Commerciale - Condividi allo stesso modo 2.5


       Tu sei libero di riprodurre, distribuire, comunicare al pubblico, esporre
       in pubblico, rappresentare, eseguire o recitare l'opera, di creare opere
       derivate alle seguenti condizioni:


            ● Attribuzione. Devi riconoscere il contributo dell'autore originario.
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       In occasione di ogni atto di riutilizzazione o distribuzione, devi chiarire
       agli altri i termini della licenza di quest’opera.
       Se ottieni il permesso dal titolare del diritto d'autore, è possibile
       rinunciare ad ognuna di queste condizioni.
       Le tue utilizzazioni libere e gli altri diritti non sono in nessun modo
       limitati da quanto sopra




                             Dott. Massimo Farina – 5 ottobre 2006

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Tutela Giuridica Del Software

  • 1. 1 La tutela giuridica del software Dott. Massimo Farina massimo@massimofarina.it http://www.massimofarina.it 5 ottobre 2006 Dott. Massimo Farina – 5 ottobre 2006
  • 2. 2 SOMMARIO Opera dell’ingegno o brevetto? L’individuazione della tutela applicabile Evoluzione normativa I soggetti del diritto d’autore I diritti spettanti all’autore I diritti spettanti all’utilizzatore Dott. Massimo Farina – 5 ottobre 2006
  • 3. 3 PROBLEMA DI BASE Contemperare 2 opposti interessi Interesse pubblico: Interesse privato: favorire il progresso tecnico tutelare la proprietà intellettuale Dott. Massimo Farina – 5 ottobre 2006
  • 4. 4 Primo Passo DEFINIZIONE DI SOFTWARE “espressione di un insieme organizzato e strutturato di istruzioni in qualsiasi forma o su qualunque supporto capace, direttamente o indirettamente, di far eseguire o far ottenere una funzione o un compito o far ottenere un risultato particolare per mezzo di un sistema di elaborazione elettronica dell’informazione.” FONTE: Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (OMPI o WIPO) Canberra dal 2 al 6 aprile 1984 Dott. Massimo Farina – 5 ottobre 2006
  • 5. 5 il problema dell’inquadramento giuridico del software si pone soltanto dinanzi a due categorie è opera dell’ingegno di il software è un’ carattere creativo tutelata invenzione industriale tramite il diritto d’autore o tutelata alla stregua del copyright (art. 2575 c.c. e brevetto (art. 2585 c.c. e L. 633/1941) d.lgs. 30/2005) Dott. Massimo Farina – 5 ottobre 2006
  • 6. 6 Ulteriori soluzioni di tutela TUTELA NEGOZIALE efficace solo tra le parti, non inserimento di garantisce i diritti del specifiche clausole realizzatore verso i terzi estranei contrattuali che limitano al rapporto contrattuale che ne l’utilizzo del software facciano uso in buona fede DISCIPLINA DELLA limitata soggetti imprenditori CONCORRENZA SLEALE tra i quali sussista un rapporto Artt. 2598 ss c.c. concorrenziale Dott. Massimo Farina – 5 ottobre 2006
  • 7. 7 PRIME CONSIDERAZIONI la tutela contrattuale e quella collegata alla normativa sulla concorrenza sleale risultano insufficienti a garantire una tutela erga omnes per i diritti scaturenti dalla creazione di programmi per elaboratore Le strade percorribili sarebbero le seguenti brevetto Diritto d’autore Dott. Massimo Farina – 5 ottobre 2006
  • 8. 8 Quali differenze tra i due tipi di tutela possibili? I diritti tutelabili sorgono nel momento del conseguimento del brevetto Brevetto protegge il contenuto dell’idea inventiva (l’oggetto in se considerato) I diritti tutelabili sorgono nel momento della creazione Diritto d’Autore protegge la forma espressiva (a prescindere dal contenuto) Dott. Massimo Farina – 5 ottobre 2006
  • 9. 9 La scelta italiana Il software è tutelato come Diritto d’Autore Con il Decreto Legislativo n. 518/1992 è stato aggiunto un secondo comma all’art. 1 della Legge 633/1941 (LdA) “Sono altresì protetti i programmi per elaboratore come opere letterarie ai sensi della Convenzione di Berna sulla protezione delle opere letterarie ed artistiche […], nonché le banche di dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell'autore” Dott. Massimo Farina – 5 ottobre 2006
  • 10. 10 In realtà La tutela del brevetto non è completamente esclusa E’ COMPLEMENTARE ALLA TUTELA DEL DIRITTO D’AUTORE Possono costituire oggetto di brevetto le nuove invenzioni atte ad avere una applicazione industriale […] art. 2584 c.c. il software è tutelabile mediante il brevetto nel caso in cui sia uno strumento per raggiungere il risultato inventivo e non costituisca esso stesso l’oggetto dell’invenzione Dott. Massimo Farina – 5 ottobre 2006
  • 11. 11 Evoluzione normativa Dott. Massimo Farina – 5 ottobre 2006
  • 12. 12 1. Decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1979, n. 338 esclusa la Possibilità di ricorrere alla brevettabilità dei tutela del brevetto qualora programmi per il software fosse parte elaboratori, in se e per integrante di se considerati un’invenzione industriale 2. Direttiva CEE del 14 maggio 1991 n. 250, relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore qualifica i programmi per elaboratori alla stregua di opere letterarie Accorda al software la tutela in base al diritto d’autore, purché sussista il requisito dell’originalità Dott. Massimo Farina – 5 ottobre 2006
  • 13. 13 La direttiva CEE 250/1991 è stata recepita nell’ordinamento italiano mediante il Decreto Legislativo 29 dicembre 1992, n. 518 Risponde all’esigenza di assicurare ai prima risposta alla creatori di software ed agli utilizzatori necessità di uniformare la una tutela uniforme e capace di disciplina protettiva del equilibrare le situazioni di svantaggio diritto d’autore nel tra concorrenti appartenenti a diversi contesto comunitario paesi europei. NOTA la tutela non comprendeva i principi, la logica, gli algoritmi, il linguaggio di programmazione e neppure le interfacce Si proteggeva la forma espressiva ma non le idee che stavano alla base di essa Dott. Massimo Farina – 5 ottobre 2006
  • 14. 14 Interventi normativi successivi al D.Lgs. 518/92 precisa le modalità di 3. DPCM n. 244/94 tenuta del Registro Pubblico Speciale dei Programmi per Elaboratore (S.I.A.E) Modificazioni al decreto legislativo 29 dicembre 4. D.Lgs. del 15 marzo 1992, n. 518, in materia 1996, n. 205 di tutela giuridica dei programmi per elaboratore Dott. Massimo Farina – 5 ottobre 2006
  • 15. 15 5. Legge 18 agosto 2000, n. 248 “Nuove norme di tutela del diritto di autore” inasprisce le sanzioni Stabilisce le modalità penali di copia dei libri dispone l’obbligatorietà dell’apposizione del bollino S.I.A.E.su ogni supporto contenete programmi per elaboratore Dott. Massimo Farina – 5 ottobre 2006
  • 16. 16 Interventi normativi successivi alla Legge 248/2000 “attuazione della 6. Decreto Legislativo Direttiva 29/2001/CEE n. 68 del 2003 sui programmi per elaboratore” “Interventi per 7. Decreto Legge n. 72 contrastare la del 2004 convertito, con diffusione telematica modificazioni, in legge 21 abusiva di opere maggio 2004, n. 128 dell'ingegno, nonché a sostegno delle attività cinematografiche e dello spettacolo” Dott. Massimo Farina – 5 ottobre 2006
  • 17. 17 IN CONCLUSIONE Quale tutela è accordata oggi al software nel sistema normativo italiano? Il software è tutelato principalmente dalla Legge sul Diritto d’Autore L. 633/1941 per garantire il diritto d’autore il diritto nasce con la non è necessaria alcuna creazione dell’opera formalità costitutiva E’ garantita la libera circolazione del software, grazie alle regole internazionali recate dalle convenzioni e dai trattati sulla materia Dott. Massimo Farina – 5 ottobre 2006
  • 18. 18 LA S.I.A.E. Ente di diritto pubblico per la protezione e l'esercizio dei diritti di autore FUNZIONI PRINCIPALI intermediazione RAPPRESENTA GLI AUTORI per l’esercizio dei diritti NELLA TUTELA DEI PROPRI d’autore su DIRITTI mandato dei suoi aderenti IL REGISTRO FA FEDE, FINO A PROVA CONTRARIA, DELL’ESISTENZA tenuta DEL PROGRAMMA E DELLA SUA dei Pubblici Registri PUBBLICAZIONE inerenti a formalità LA REGISTRAZIONE NON È OBBLIGATORIA. IL REGISTRO NON RAPPRESENTA relative UN’ANAGRAFE ai diritti di autori COMPLETA DEI PROGRAMMI Dott. Massimo Farina – 5 ottobre 2006
  • 19. 19 I soggetti del diritto d’autore Dott. Massimo Farina – 5 ottobre 2006
  • 20. 20 Diritto Morale (a titolo originario) Persone fisiche Diritto Patrimoniale (a titolo originario e derivativo) Diritto Patrimoniale Persone giuridiche (a titolo derivativo) nel caso di contratti di lavoro dipendente o di prestazione d’opera Acquisto dal realizzatore o spetta al datore di lavoro, a meno successivi aventi causa che non sia pattuito diversamente (d.lgs. 518/92 ) Dott. Massimo Farina – 5 ottobre 2006
  • 21. 21 OPERE COLLETTIVE I ipotesi opere collettive costituite dalla riunione di più programmi ché mantengono la loro individualità di creazione autonoma pur facendo parte di un opera complessa avente una sua individualità distinta rispetto ai singoli componenti Art. 7 L.d.A. “È considerato autore dell'opera collettiva chi organizza e dirige la creazione dell'opera stessa.” Dott. Massimo Farina – 5 ottobre 2006
  • 22. 22 OPERE COLLETTIVE II ipotesi software realizzato in gruppo in cui è impossibile individuare il contributo dei singoli programmatori Art. 10 L.d.A. “Se l'opera è stata creata con il contributo indistinguibile ed inscindibile di più persone, il diritto di autore appartiene in comune a tutti i coautori. Sono applicabili le disposizioni che regolano la comunione (1100 ss. C.C.)” Dott. Massimo Farina – 5 ottobre 2006
  • 23. 23 I diritti spettanti all’autore Dott. Massimo Farina – 5 ottobre 2006
  • 24. 24 AUTORE? E’ colui che realizza un software che abbia carattere creativo programma per elaboratore avente originalità, rispetto ad altri preesistenti, in qualsiasi modo e forma espressa Dott. Massimo Farina – 5 ottobre 2006
  • 25. 25 Con la realizzazione dell’opera l’autore acquista Nascono a titolo originario con la creazione dell’opera Diritti Morali (art. 6 L.D.A.) Incedibili Nascono a titolo originario con la creazione dell’opera (art. 6 L.D.A.) Diritti Patrimoniali A titolo derivativo: cedibili Dott. Massimo Farina – 5 ottobre 2006
  • 26. 26 ECCEZIONE All’acquisto mediante creazione Art. 12 bis della L.D.A “Salvo patto contrario, il datore di lavoro è titolare del diritto esclusivo di utilizzazione economica del programma per elaboratore o della banca di dati creati dal lavoratore dipendente nell'esecuzione delle sue mansioni o su istruzioni impartite dallo stesso datore di lavoro”. Dott. Massimo Farina – 5 ottobre 2006
  • 27. 27 Diritti Morali CARATTERISTICHE PRINCIPALI INALIENABILI IRRINUNCIABILI FORME ESPRESSIVE opposizione a qualsiasi “deformazione, mutilazione od altra diritto alla paternità modificazione, ed a ogni atto a dell'opera danno dell'opera stessa, che possano essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione” (art. 20 L.D.A.) Dott. Massimo Farina – 5 ottobre 2006
  • 28. 28 Diritti Patrimoniali CARATTERISTICA PRINCIPALE possono essere trasferiti a terzi e ALIENABILITA’ il loro trasferimento deve essere provato per iscritto (art. 110 L.D.A.) FORME ESPRESSIVE pubblicare l’opera, “durano tutta la vita diffonderla, metterla in dell'autore e sino al termine commercio, elaborarla e del cinquantesimo anno solare tradurla dopo la sua morte” (art. 25 L.D.A.) Dott. Massimo Farina – 5 ottobre 2006
  • 29. 29 Diritti Esclusivi Spettanti all’Autore (art. 64 bis L.D.A.) all’autore spetta il diritto di effettuare o autorizzare: “a) la riproduzione, permanente o temporanea, totale o parziale, del programma per elaboratore con qualsiasi mezzo o in qualsiasi forma […] b) la traduzione, l'adattamento, la trasformazione e ogni altra modificazione del programma per elaboratore […] c) qualsiasi forma di distribuzione al pubblico, compresa la locazione, del programma per elaboratore originale o di copie dello stesso. La prima vendita di una copia del programma nella comunità economica europea da parte del titolare dei diritti […] esaurisce il diritto di distribuzione di detta copia all'interno della comunità […].” Dott. Massimo Farina – 5 ottobre 2006
  • 30. 30 I diritti dell’utilizzatore art. 64 quater L.D.A. DECOMPILAZIONE procedimento attraverso il quale è (limita i Diritti Esclusivi possibile risalire dall’eseguibile al Spettanti all’Autore ) codice sorgente Non è necessaria l’autorizzazione dell’Autore se: •la decompilazione è eseguita dal licenziatario o da altri che abbia il diritto di usare una copia del programma (art. 64 quater comma 1, lett. a); •le informazioni non sono già facilmente reperibili e rapidamente accessibili (art. 64 quater comma 1, lett. b); •la decompilazione è limitata solo alle parti del programma originale necessarie per conseguire l’interoperabilità (art. 64 quater comma 1, lett. c); •le informazioni acquisite non sono comunicate a terzi (art. 64 quater comma 2, lett. b); •le informazioni acquisite non sono utilizzate per costruire programmi sostanzialmente simili nella loro forma espressiva (art. 64 quater comma 2, lett. c). Dott. Massimo Farina – 5 ottobre 2006
  • 31. 31 Tutela civilistica Dott. Massimo Farina – 5 ottobre 2006
  • 32. 32 Illecito Civile Tipologia CONTRATTUALE EXTRACONTRATTUALE violazione di danno ingiusto clausole previste nei contratti di causato, per colpa o dolo, a vendita e un soggetto nelle licenze d’uso dei con cui non vi è legame programmi per elaboratori negoziale Fonte: artt. 156/170 L.D.A. Dott. Massimo Farina – 5 ottobre 2006
  • 33. 33 Lesione nell’esercizio di un diritto di utilizzazione economica SANZIONI 1. Condanna alla distruzione o rimozione dello stato di fatto 2. risarcimento del danno da cui risulta la violazione Il giudice può altresì liquidare il danno in Il lucro cessante è valutato dal via forfettaria sulla base quanto meno giudice […] anche tenuto conto dell'importo dei diritti che avrebbero degli utili realizzati in dovuto essere riconosciuti, qualora l'autore violazione del diritto. della violazione avesse chiesto al titolare l'autorizzazione per l'utilizzazione del diritto Dott. Massimo Farina – 5 ottobre 2006
  • 34. 34 PRINCIPALI POTERI DELL’AUTORITA’ GIUDIZIARIA (art. 161 L.d.A.) […] sequestro di ciò che si ritenga costituire violazione del diritto di utilizzazione in casi particolarmente gravi, sequestro dei proventi dovuti all'autore dell'opera o del prodotto contestato Dott. Massimo Farina – 5 ottobre 2006
  • 35. 35 Tutela penalistica Dott. Massimo Farina – 5 ottobre 2006
  • 36. 36 Illecito Penale artt. 171/174-quinquies L.D.A. Tipologia Violazione del diritto Violazione del Diritto Morale Patrimoniale (art. 171, I comma) (art. 171, III comma) REATO AUTONOMO FATTISPECIE multa da €. 50,00 a €. 2000,00 AGGRAVANTE DELLAVIOLAZIONE DEL DIRITTO PATRIMONIALE reclusione fino ad un anno o multa non inferiore a €. 500,00 TULLE LE FATTISPECIE SONO PERSEGUIBILI D’UFFICIO Dott. Massimo Farina – 5 ottobre 2006
  • 37. 37 Precisazione Se le violazioni hanno natura colposa È prevista soltanto la pena pecuniaria “sanzione amministrativa fino a 1.032,00 euro” (art. 172 L.d.A.) Dott. Massimo Farina – 5 ottobre 2006
  • 38. 38 ART. 171 bis L.d.A Duplicazione abusiva di programmi per elaboratore o distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla S.I.A.E. È PREVISTO UNO SPECIFICO FINE DELITTUOSO “scopo di lucro” “per trarne profitto” ante legge n. 248/00 cd legge post legge n. 248/00 cd legge antipirateria antipirateria concreto incremento qualsiasi vantaggio o patrimoniale positivo utilità economica Dott. Massimo Farina – 5 ottobre 2006
  • 39. 39 ART. 171 quater L.d.A •illecita concessione a noleggio […] di originali •copie di programmi pur se originariamente ottenuti in maniera lecita ovvero illecita riproduzione del supporto oggetto della concessione SANZIONE ARRESTO SINO AD UN ANNO O AMMENDA DA €. 500,00 A €. 5000,00 Dott. Massimo Farina – 5 ottobre 2006
  • 40. 40 La riforma del 2000 (legge n. 248/00, nuove norme di tutela del diritto d’autore, cd legge antipirateria) Ha notevolmente inasprito le sanzioni diritti patrimoniali dell’autore IL REATO DI CUI ALL’ART. 171 BIS L.d.A. È PLURIOFFENSIVO economia pubblica Dott. Massimo Farina – 5 ottobre 2006
  • 41. 41 ART. 173 L.d.A Le sanzioni previste negli articoli precedenti si applicano quando il fatto non costituisce reato più grave previsto dal codice penale o da altre leggi Dott. Massimo Farina – 5 ottobre 2006
  • 42. 42 Grazie per l’attenzione 5 OTTOBRE 2006 massimo@massimofarina.it http://www.massimofarina.it Dott. Massimo Farina – 5 ottobre 2006
  • 43. 43 LICENZA Attribuzione - Non Commerciale - Condividi allo stesso modo 2.5 Tu sei libero di riprodurre, distribuire, comunicare al pubblico, esporre in pubblico, rappresentare, eseguire o recitare l'opera, di creare opere derivate alle seguenti condizioni: ● Attribuzione. Devi riconoscere il contributo dell'autore originario. ● Non commerciale. Non puoi usare quest’opera per scopi commerciali. ● Condividi allo stesso modo. Se alteri, trasformi o sviluppi quest’opera, puoi distribuire l’opera risultante solo per mezzo di una licenza identica a questa. In occasione di ogni atto di riutilizzazione o distribuzione, devi chiarire agli altri i termini della licenza di quest’opera. Se ottieni il permesso dal titolare del diritto d'autore, è possibile rinunciare ad ognuna di queste condizioni. Le tue utilizzazioni libere e gli altri diritti non sono in nessun modo limitati da quanto sopra Dott. Massimo Farina – 5 ottobre 2006